Sentenza del 29 agosto 2016
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presi-
dente del Collegio giudicante,
Sylvia Frei e Miriam Forni,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Al-
fredo Rezzonico,
e
accusatore privato:
F.,
contro
1. A., già patrocinato d’ufficio dall’avv. Tuto
Rossi, e ora patrocinato dal difensore di fiducia
avv. Alexandra Hardegger,
2. B., patrocinato d’ufficio dall’avv. Nadir Gugliel-
moni,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2015.7
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3. C., patrocinato d’ufficio dall’avv. Daniele Tim-
bal,
4. D., patrocinato d’ufficio dall’avv. Yasar Ravi,
5. E., patrocinato d’ufficio dall’avv. Ernesto
Ferro.
Oggetto
Riciclaggio di denaro, usura, conseguimento frau-
dolento di una falsa attestazione, infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti, falsità in docu-
menti
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Fatti:
A. A seguito di una richiesta di informazioni da parte della Direzione nazionale anti-
mafia italiana di Roma (cl. 649 p. 19.4.1 e segg.), il 19 dicembre 2002 il Ministero
pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) ha aperto un’indagine prelimi-
nare di polizia giudiziaria (MPC/EAII/6/02/0155) nei confronti di A., C. e ignoti per
titolo di infrazione qualificata alla Legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS
812.121) giusta l’art. 19 n. 1 e 2 LStup, di sospetta appartenenza ad organizza-
zione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e di riciclaggio di denaro giusta
l’art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.0.1).
Successivamente, la suddetta inchiesta è stata estesa, l’11 aprile 2003, anche nei
confronti di D., di G. e di H., per i medesimi reati (cl. 1 p. 1.0.2 e segg.); il 5 giugno
2003 nei confronti di E. (cl. 1 p. 1.0.5 e segg.); il 1° settembre 2003 nei confronti
di I. (cl. 1 p. 1.0.8 e segg.); il 27 gennaio 2004 nei confronti di B. (cl. 1 p. 1.0.17 e
segg.); il 19 luglio 2004 nei confronti di J. e di K., limitatamente ai reati di cui agli
artt. 19 n. 1 e 2 LStup e 260ter CP (cl. 1 p. 1.0.21 e seg.).
B. Il 16 agosto 2004, il procedimento no. MPC/EAII/6/02/0155 è stato congiunto a
quello aperto il 16 giugno 2004 (MPC/EAII/6/04/0162) nei confronti di A. per titolo
di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione qualificata alla
Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 LStup e infrazione
alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm;
RS 514.54) ai sensi dell’art. 33 LArm (cl. 1 p. 1.0.20; cl. 479 p. 16.0.1).
In data 19 agosto 2004, anche i procedimenti aperti il 1° dicembre 2003
(MPC/EAII/6/03/0336; MPC/EAII/6/03/0337; MPC/EAII/6/03/0338) nei confronti di
I., L., M., N. e ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP,
sono stati riuniti nello stesso procedimento (cl. 1 p. 1.0.11 e seg.; p. 1.0.13 e seg.;
p. 1.0.15 e seg.; p. 1.0.23). L’apertura dei procedimenti citati poc’anzi era stata
decisa in seguito alle richieste di assunzione del procedimento presentate il 17 e
il 26 novembre 2003 dalla Bezirksanwaltschaft III del Canton Zurigo al MPC
(v. cl. 728 p. 18.2.12185 e seg.; p. 18.2.12187 e seg.).
C. Dal 10 settembre 2004 al 13 dicembre 2005 si sono susseguite diverse ulteriori
estensioni del procedimento MPC/EAII/6/02/0155, sia per quanto concerne i reati
che gli indagati (cl. 1 p. 1.0.25 a 51; 54 a 83).
Per quel che riguarda gli odierni imputati, l’inchiesta nei confronti di A. è stata
estesa, il 17 settembre 2004, per titolo di aggressione ai sensi dell’art. 134 CP e
per coazione giusta l’art. 181 CP (cl. 1 p. 1.0.260 e seg.), e il 19 aprile 2005 per
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titolo di usura giusta l’art. 157 CP e per infrazione alla Legge federale sul materiale
bellico (LMB; RS 514.51) ai sensi degli artt. 33 e segg. LMB (cl. 1 p. 1.0.69 e seg.).
L’inchiesta nei confronti di B. è stata estesa, l’11 novembre 2004, per titolo di usura
ai sensi dell’art. 157 CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (reato
per il quale l’inchiesta nei confronti di B. era già stata avviata il 27 gennaio 2004)
(cl. 1 p. 1.0.40), e il 2 dicembre 2004 per infrazione alla Legge federale sulle armi
giusta gli artt. 33 e segg. LArm (cl. 1 p. 1.0.45). Il 23 agosto 2004 il procedimento
nei confronti di E. è stato esteso per titolo di falsità in documenti giusta l’art. 251
CP (cl. 1 p. 1.0.24) e il 20 settembre 2004 per i reati di cui agli artt. 134 e 181 CP
(cl. 1 p. 1.0.29).
Con decisione del 13 dicembre 2005, il procedimento penale aperto nei confronti
di A. è stato pure esteso ai reati di falsità in certificati ai sensi dell’art. 252 CP, di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP e di
falsità in documenti giusta l’art. 251 CP; le accuse nei confronti di E. sono state
estese ai reati di cui agli artt. 252 CP, 253 CP, nonché 33 e segg. LArm; quelle nei
confronti di C. ai reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 33 e segg. LArm e 33 e
segg. LMB; quelle nei confronti di B. ai reati di cui agli artt. 33 e segg. LMB (cl. 1
p. 1.0.76).
D. Nell’ambito dell’indagine preliminare di polizia, a partire dal 20 dicembre 2002 sono
stati ordinati vari controlli telefonici attivi e retroattivi delle utenze a disposizione di
diversi indagati, tra i quali gli odierni imputati (v. rubrica 9).
L’autorità inquirente ha inoltre fatto ricorso in ampia misura alla cooperazione in-
ternazionale e intercantonale, segnatamente tramite richieste di assistenza giudi-
ziaria all’attenzione dei pubblici ministeri del Cantone Zurigo e del Cantone Ticino,
e mediante rogatorie in Italia, Brasile, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania,
Principato del Liechtenstein e Stati Uniti d’America (v. rubrica 18).
E. Il 16 luglio 2004, il MPC ha spiccato un ordine d’arresto nei confronti di B. per i
reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup e 260ter CP, per pericolo di fuga e pericolo di
collusione (cl. 242 p. 6.3.1). B. è stato arrestato il 19 luglio 2004 dalla Polizia can-
tonale di Zurigo, unitamente a K. e J., come si evince dal rapporto di esecuzione
redatto dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: “PGF”) (cl. 242 p. 6.3.17 e
segg.). Il 21 luglio 2004, il MPC ha quindi presentato al Giudice istruttore federale
(in seguito: “GIF”) una domanda di conferma dell’arresto (cl. 242 p. 6.3.20 e segg.)
e lo stesso giorno si è tenuta l’udienza per la conferma dell’arresto dinanzi al GIF,
al termine della quale detta autorità ha confermato il fermo di B. in regime di car-
cerazione preventiva, visti il rischio di fuga e di collusione (cl. 242 p. 6.3.25 e
segg.).
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Il 2 agosto 2005, il MPC ha presentato un’istanza di applicazione di misure sosti-
tutive dell’arresto (cl. 242 p. 6.3.259 e segg.); quest’istanza è stata accolta con
decisione del GIF del 4 agosto 2005 (cl. 242 p. 6.3.263 e segg.) e B. è stato rila-
sciato il 5 agosto 2005 (cl. 242 p. 6.3.269). La sua scarcerazione è stata dunque
sostituita da misure sostitutive quali il deposito del passaporto presso l’autorità
giudiziaria, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di ottemperare a tutte
le citazioni notificate al domicilio elettivo, l’obbligo di eleggere domicilio legale
presso il difensore, nonché il divieto di rilasciare a terzi informazioni o atti inerenti
il procedimento (cl. 242 p. 6.3.263 e segg.). Il 10 aprile 2009 il GIF ha ordinato, su
richiesta del patrocinatore di B. (cl. 242 p.6.3.303), il dissequestro del documento
di B. e ha pure revocato il divieto di lasciare il territorio svizzero (cl. 242 p. 6.3.308).
F. Il 16 luglio 2004, il MPC ha altresì emanato un ordine d’arresto nei confronti di A.
per i reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup, 260ter CP e 33 LArm, per pericolo di
fuga e pericolo di collusione (cl. 240 p. 6.2.1); quest’ultimo è stato arrestato il 19 lu-
glio 2004 presso il suo domicilio (cl. 240 p. 6.2.3 e segg.). Il 21 luglio 2004, il MPC
ha quindi presentato al competente GIF una domanda di conferma dell’arresto
(cl. 240 p. 6.2.9 e segg.) e lo stesso giorno si è tenuta l’udienza per la conferma
dell’arresto, al termine della quale il GIF ha confermato il fermo di A. in regime di
carcerazione preventiva, visti il rischio di fuga e di collusione (cl. 240 p. 6.2.17 e
segg.).
Il 12 luglio 2006, il GIF ha disposto il cambiamento di regime carcerario nei con-
fronti di A. (cl. 241 p. 6.2.583 e seg.).
Il 31 maggio 2007, il GIF ha accolto l’istanza di libertà provvisoria presentata dal
patrocinatore di A. il 7 maggio 2007, ordinando allo stesso tempo delle misure
sostitutive al carcere preventivo, segnatamente il versamento di un importo cau-
zionale di fr. 50’000.--, il sequestro dei documenti dei documenti d’identità, l’ob-
bligo di presentarsi e notificarsi due volte la settimana presso il posto di polizia nel
Canton Zurigo (cl. 241 p. 6.2.736 e segg.; p. 6.2.763 e segg.). Il ricorso presentato
dal MPC il 5 giugno 2007 contro questa decisione (cl. 660 p. 21.39.19 e segg.) è
stato respinto dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale in data 21 giu-
gno 2007 (cl. 660 p. 21.39.150 e segg.) e il 21 giugno 2007 il GIF ha quindi ordi-
nato l’immediata scarcerazione di A. (cl. 241 p. 6.2.775 e seg.). Il 10 aprile 2009 il
GIF ha modificato le misure sostitutive all’arresto di A., dissequestrandone i docu-
menti d’identità e revocandogli il divieto di lasciare il territorio svizzero, così come
l’obbligo di notifica (cl. 241 p. 6.2.834).
G. Il 20 agosto 2004, il MPC ha emesso un ordine d’arresto nei confronti di E. per i
reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP e 19 n. 1 e 2 LStup, per pericolo di fuga e
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pericolo di collusione (cl. 245 p. 6.17.1). E. è stato arrestato il 23 agosto 2004
(cl. 245 p. 6.17.7 e segg.), e il 24 agosto 2004 il MPC ha sottoposto al GIF la do-
manda di conferma dell’arresto (cl. 245 p. 6.17.14 e segg.). Il giorno seguente si è
tenuta l’udienza dinanzi al GIF, il quale ha confermato il fermo di E. in regime di
carcerazione preventiva (cl. 245 p. 6.17.22 e segg.).
Il 13 settembre 2006 il GIF ha disposto la scarcerazione immediata di E., sottopo-
nendola a delle misure sostitutive dell’arresto, quali l’obbligo di depositare il pas-
saporto presso la PGF, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di presen-
tarsi una volta alla settimana presso la PGF a Zurigo, l’obbligo di ottemperare a
ogni citazione notificata al domicilio elettivo, nonché il divieto di rilasciare informa-
zioni a terzi sul procedimento (cl. 246 p. 6.17.528 e segg.). Le misure sostitutive
all’arresto sono state modificate in data 19 febbraio 2009; il passaporto è stato
quindi restituito all’imputato, il divieto di lasciare il territorio svizzero è stato revo-
cato, come pure l’obbligo di notifica settimanale (cl. 246 p. 6.17.634).
H. Il 19 novembre 2004 il MPC ha emanato un ordine d’arresto nei confronti di D. per
i reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP e 19 n. 1 e 2 LStup, per pericolo di fuga
e di collusione (cl. 244 p. 6.8.1). D. è stato arrestato il 23 novembre 2004 (cl. 244
p. 6.8.3 e segg.) e lo stesso giorno il MPC ha richiesto la conferma dell’arresto al
GIF (cl. 244 p. 6.8.17 e segg.). Il giorno seguente D. è stato sentito dal GIF (cl. 244
p. 6.8.28 e segg.), che ne ha confermato l’arresto seduta stante (cl. 244 p. 6.8.34
e segg.).
D. è stato rilasciato dal carcere preventivo il 24 giugno 2005 (cl. 244 p. 6.8.162). Il
30 giugno 2005, il GIF ha accolto l’istanza di applicazione di misure sostitutive
dell’arresto presentatagli dal MPC il 28 giugno 2005, e la scarcerazione di D. è
stata dunque sottoposta a misure sostitutive quali l’obbligo di ottemperare a ogni
citazione notificata al domicilio elettivo, l’obbligo di deposito del passaporto presso
le autorità svizzere, nonché il divieto di rilasciare informazioni e atti relativi al pro-
cedimento a terzi (cl. 244 p. 6.8.166 e segg.; p. 6.8.170 e segg.). Il 10 aprile 2009
i documenti d’identità di D. sono stati dissequestrati e il divieto di lasciare il territorio
svizzero è stato revocato (cl. 244 p. 6.8.183).
I. Il 14 dicembre 2005, il MPC ha richiesto all’Ufficio dei Giudici Istruttori federali
l’apertura dell’istruzione preparatoria per il procedimento n. MPC/EAII/6/02/0155
nei confronti di 42 persone, tra le quali gli odierni imputati, in applicazione
dell’art. 108 cpv. 1 della Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale
(PP; testo abrogato il 1° gennaio 2011; RS 312.0) (cl. 1 p. 1.0.84 e segg.).
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J. Con ordinanza del 7 aprile 2006, il Giudice istruttore federale ha ordinato l’apertura
dell’istruzione preparatoria nel procedimento penale federale n. VU.2005.0022 nei
confronti di A., B., C., D., E. e altri (cl. 1 p. 1.0.239 e segg.).
Dal 1° giugno 2006 al 2 giugno 2010 si sono susseguite diverse estensioni
dell’istruzione preparatoria, concernenti sia gli indagati che i reati (cl. 1 p. 1.0.249
a 281). Con mente agli odierni indagati, il 29 gennaio 2008 il procedimento nei
confronti di E. è stato esteso per i reati di denuncia mendace giusta l’art. 303 CP
e per sviamento della giustizia giusta l’art. 304 CP (cl. 1 p. 1.0.258 e seg.), mentre
quello nei confronti di C. è stato esteso, il 22 dicembre 2008, per incitazione al
soggiorno e all’uscita illegale ai sensi dell’art. 116 della Legge federale sugli stra-
nieri (LStr; RS 142.20) in relazione all’art. 23 della Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; testo abrogato il 1° gennaio 2008; RS
142.20) (cl. 1 p. 1.0.273) e quello nei confronti di B. è stato esteso per il reato di
disobbedienza a decisione dell’autorità giusta l’art. 292 CP (cl. 1 p. 1.0.280 e seg.).
K. Il 4 maggio 2006, il GIF ha spiccato un ordine d’arresto nei confronti di C. per i reati
di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup, 260ter CP, 305bis CP, 134 CP, 181 CP e 33 e segg.
LMB, per pericolo di fuga e collusione (cl. 253 p. 6.30.1). C. è stato arrestato il
giorno stesso e il 5 maggio 2006 il GIF ne ha disposto la carcerazione preventiva
(cl. 253 p. 6.30.7 e segg.). Il 16 agosto 2006, il GIF ha disposto la scarcerazione
immediata di C., sottoponendola a misure sostitutive quali il deposito del passa-
porto, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di ottemperare a ogni cita-
zioni notificata al domicilio elettivo e il divieto di rilasciare informazioni a terzi sul
procedimento in corso (cl. 253 p. 6.30.77). I documenti di C. sono stati definitiva-
mente dissequestrati in data 5 marzo 2009, e il medesimo giorno gli è stato pure
revocato il divieto di lasciare il territorio (cl. 253 p. 6.30.84).
L. Tramite scritto del 27 ottobre 2006 e complemento dell’8 novembre 2006, il GIF ha
richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano l’as-
sunzione del procedimento penale avviato nei confronti di I., G., O., P., Q., R., S.
e T., per i reati di cui agli artt. 305bis CP, 260ter CP, 251 CP, 19 n. 1 e 2 LStup, 33
LMB e altri (cl. 565 p. 18.11.83.1 e segg.; p. 18.11.86 e seg.). La domanda di de-
lega del perseguimento penale all’Italia è pure stata trasmessa, in data 6 dicem-
bre 2006, al Ministero della Giustizia italiano per il tramite dell’Ufficio federale di
giustizia (cl. 2 p. 1.2.8 e segg.). Tramite scritto del 12 febbraio 2007, il Ministero
della Giustizia italiano ha comunicato al Dipartimento federale di Giustizia e polizia
di aver richiesto alla competente Autorità giudiziaria di avviare il procedimento pe-
nale nei confronti dei succitati soggetti (cl. 565 p. 18.11.231 e seg.).
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M. Il 10 settembre 2003, F., tramite il suo patrocinatore avv. U., ha inoltrato una de-
nuncia contro ignoti e contro I. concernente la M. alla Procura di Aarau, costituen-
dosi parte civile nel procedimento (cl. 498 p. 18.2.3997 e segg.). Egli il 3 giugno
2003 aveva denunciato la perdita del suo passaporto, e il 29 agosto 2003 aveva
già sporto denuncia penale presso il pubblico ministero del Cantone Ticino, che,
con richiesta del 2 settembre 2003, aveva chiesto l’assunzione del procedimento
alla Procura del Cantone Argovia (cl. 496 p. 18.2.3143 e segg.). In seguito, detto
procedimento è stato assunto dalla Procura pubblica del Cantone Zurigo (cl. 498
p. 18.2.4064). La Procura pubblica del Cantone Zurigo, con scritto del 5 giugno
2007, ha chiesto al MPC di assumere il procedimento aperto contro I. e ignoti per
titolo di falsità in documenti (cl. 498 p. 18.2.3995 e segg.; cl. 498 p. 18.2.4124 e
segg. [Abtretungsverfügung della Staatsanwaltschaft III del 25 giugno 2007]).
Durante il verbale di interrogatorio reso in qualità di testimone il 6 dicembre 2007
(cl. 448 p. 12.2.345 e segg.) e con scritto del 22 dicembre 2007 (cl. 2 p. 15.1.1), F.
ha confermato la denuncia e la costituzione in qualità di accusatore privato nel
procedimento penale in questione, richiedendo il risarcimento delle spese di avvo-
catura sostenute per un totale di fr. 39’470.05 e un risarcimento di fr. 500’000.--
per danni morali e d’immagine. Tramite scritto del 3 giugno 2014, F. ha comunicato
al MPC di mantenere la sua posizione di accusatore privato nei confronti degli
imputati, solamente per quel che concerne la sua richiesta riguardante il risarci-
mento delle spese legali da lui sostenute (cl. 727 p. 15.3.1).
N. Nel corso dell’istruzione preparatoria il GIF ha concesso alle parti, in data 10 lu-
glio 2009, il diritto di prendere conoscenza degli atti completi ai sensi dell’art. 119
cpv. 2 PP, fissando nel contempo alle stesse un termine entro il quale chiedere un
completamento d’istruzione ex art. 119 cpv. 1 PP (cl. 480 p. 16.3.507 [A.]; cl. 482
p. 16.4.500 [B.]; cl. 483 p. 16.13.291 [D.]; cl. 487 p. 16.27.487 [C.]; cl. 486
p. 16.23.963 [E.]). Le domande di complemento istruttorio presentate dal difensore
di A. il 16 novembre 2009 (cl. 480 p. 16.3.534 e segg.) sono state in parte accolte
con decisione del 24 dicembre 2009 (cl. 480 p. 16.3.548 e segg.). Il 16 novembre
2009 il difensore di B. ha domandato vari complementi di indagini (cl. 482
p. 16.4.508 e segg.), dei quali il GIF ha accolto la richiesta di poter interrogare
l’agente sotto copertura (cl. 482 p. 16.4.512 e segg.). Le richieste del patrocinatore
di D., presentate il 16 novembre 2009 (cl. 483 p. 16.13.299), sono state respinte
dal GIF con decisione del 1° marzo 2010 (cl. 483 p. 16.13.303), così come quelle
presentate dal difensore di E. in data 16 novembre 2009 (cl. 487 p. 16.23.968 e
segg.; p. 16.23.986 e segg.).
O. L’8 giugno 2010, il Giudice istruttore federale straordinario ha disposto la chiusura
dell’istruzione preparatoria, reputandone raggiunto lo scopo, e ha trasmesso al
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MPC il suo rapporto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010 (cl. 1 p. 1.0.282 e seg.;
p. 1.0.289 e segg.).
P. Il 14 ottobre 2011, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale
aperto nei confronti di B. per i titoli di reato di cui agli artt. 33 e segg. LArm e 33 e
segg. LMB (cl. 700 p. 22.5.92 e segg.). Il procedimento nei confronti di A. per i reati
di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 251 CP, 252 CP, 33 e segg. LArm e 33 e segg.
LMB è stato abbandonato il 18 ottobre 2011 (cl. 700 p. 22.5.125 e segg.). Lo
stesso giorno, il MPC ha decretato pure l’abbandono del procedimento nei con-
fronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (cl. 700
p. 22.5.145 e segg.). Il 19 ottobre 2011, il procedimento nei confronti di C. è stato
abbandonato per quel che concerne i reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 33 e
segg. LArm, 33 e segg. LMB e 116 LStr in relazione con 23 LDDS (cl. 700
p. 2.5.153 e segg.). Lo stesso giorno, il MPC ha decretato l’abbandono del proce-
dimento nei confronti di E. per i reati di cui agli artt. 33 e segg. LArm, 134 CP, 181
CP, 252 CP e 303 CP subordinatamente 304 CP (cl. 700 p. 22.5.148 e segg.).
Q. Il 20 ottobre 2011, il MPC ha promosso l’accusa nei confronti di tredici imputati,
compresi quelli odierni (v. SK.2011.23 cl. 740.1 p. 740.100.1 e segg.). Questa pro-
cedura è stata aperta e condotta dal Tribunale penale federale (in seguito: “TPF”)
con il numero di ruolo SK.2011.23. Nell’ambito dell’esame dell’accusa
(art. 329 CPP), la Corte ha constatato violazioni del principio del contraddittorio e
del diritto di partecipazione all’assunzione della prove e, di conseguenza, con or-
dinanza del 28 febbraio 2012, essa ha sospeso il procedimento SK.2011.23, rin-
viando l’accusa al MPC (v. SK.2011.23 cl. 740.4 p. 740.970.1 e segg.). La causa
non è stata mantenuta pendente presso il TPF.
R. Il 13 aprile 2012, il MPC ha decretato la riapertura dell’istruzione nei confronti di
13 persone tra le quali gli odierni imputati (cl. 701 p. 1.0.467 e segg.) e il 5 lu-
glio 2013 ha notificato alle parti la chiusura di quest’ultima prospettando la promo-
zione dell’accusa dinanzi al TPF (cl. 716 p. 22.14.1 e segg.).
S. Nel contempo, il 4 marzo 2013, il procedimento nei confronti di B. per titolo di di-
sobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP è stato abbandonato
(cl. 716 p. 22.9.1 e segg.).
T. Con atto d’accusa del 29 agosto 2013, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a
giudizio di diversi soggetti tra i quali A., B., C., D. e E., segnatamente per i reati di
cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP, 19 LStup, 157 CP, 251 CP e 253 CP (v.
SK.2013.31 cl. 758.1 p. 758.100.1 e segg.). Questa procedura è stata condotta dal
TPF con il numero di ruolo SK.2013.31. Nell’ambito dell’esame dell’accusa
- 10 -
(art. 329 CPP), la Corte ha constatato che i requisiti formali in materia di trascri-
zione e traduzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali erano stati disattesi;
di conseguenza, con ordinanza del 23 gennaio 2014 essa ha sospeso il procedi-
mento SK.2013.31, rinviando l’accusa al MPC (v. SK.2013.31 cl. 758.3
p. 758.970.1 e segg.). La causa non è stata mantenuta pendente presso il TPF.
U. Il 5 maggio 2014, il MPC ha riaperto nuovamente l’istruzione nei confronti di
13 persone tra le quali gli odierni imputati (cl. 719 p. 1.0.470 e segg.), notifican-
done a questi ultimi l’avvenuta chiusura l’11 dicembre 2014 (cl. 728 p. 22.14.1 e
seg. [A.]; p. 22.14.3 e seg. [B.]; p. 22.14.5 e seg. [C.]; p. 22.14.7 e seg. [D.];
p. 22.14.9 e seg. [E.]).
V. L’11 dicembre 2014 il procedimento aperto nei confronti degli odierni imputati per
titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è stato abbandonato
(cl. 728 p. 22.10.47 e segg. [A.]; p. 22.10.52 e segg. [B.]; p. 22.10.58 e segg. [C.];
p. 22.10.64 e segg. [D.]; p. 22.10.70 e segg. [E.]). Per quel che concerne B. e C.,
pure le accuse di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2
lett. a CP sono state abbandonate.
W. Con atto d’accusa del 22 gennaio 2015, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di
A., B., C., D. e E. per i reati di cui agli artt. 305bis CP, 19 LStup, 157 CP, 251 CP e
253 CP (TPF cl. 1 p. 100.001 e segg.).
X. Tramite decreto ordinatorio del 18 dicembre 2015, il Presidente del Collegio giudi-
cante ha decretato segnatamente l’acquisizione agli atti della causa SK.2014.42
della Corte penale del Tribunale penale federale, i cui imputati erano V., H. e W.
(TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.), nonché del fascicolo concernente X. dal MPC. Tramite
decreto suppletivo sulle prove del 27 aprile 2016 è stato pure richiamato il fascicolo
della causa SK.2014.43, i cui imputati erano Y., Z. e AA. (TPF cl. 1 p. 280.14), le
fattispecie imputate nelle suddette cause essendo connesse con quelle di cui
all’atto d’accusa del 22 gennaio 2015.
Mediante richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del
28 aprile 2016, la direzione del procedimento ha postulato all’Autorità italiana la
trasmissione della sentenza emessa il 21 novembre 2006 dalla Corte di Appello di
Milano nei confronti di G. (TPF cl. 1 p. 292.1 e segg.); pronuncia trasmessa in data
11 maggio 2016 (p. 292.12 e segg.).
Y. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo dal 17 al 23 maggio 2016 a Bellinzona,
presso la sede del TPF. I cinque imputati si sono regolarmente presentati in aula.
- 11 -
Z. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Z.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare:
1. l’imputato A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, reato realizzato
dal 2002 al 2004, di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti,
reato realizzato dal 2001 fino al 19 luglio 2004, di usura, reato realizzato tra la
fine del 2002 e il dicembre 2005, e di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione, reato realizzato il 18 luglio 2003, e di condannarlo a una pena
detentiva di cinque anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto;
2. l’imputato B. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti, reato realizzato dal 2001 fino al 19 luglio 2004, e di usura, reato
realizzato alla fine di giugno 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di due
anni e dieci mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, la parte di pena non
ancora espiata sospesa ai sensi dell’art. 43 CP per un periodo prova di tre anni;
3. l’imputato C. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti, reato realizzato tra il 12 e il 16 dicembre 2002, e di condannarlo a
una pena detentiva di otto mesi sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni;
4. l’imputato D. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti, reato realizzato dal gennaio 2002 fino al 23 novembre 2004, e di
condannarlo a una pena detentiva di quindici mesi sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni;
5. l’imputato E. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, reato realizzato
da agosto 2001 fino al 23 agosto 2003, di falsità in documenti, reato realizzato
dal 7 settembre 2001 fino al 24 aprile 2003, di conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione, reato realizzato il 18 luglio 2003, e di infrazione aggra-
vata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato tra il 17 e il 18 di-
cembre 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di cinque anni, dedotto il
carcere preventivo sofferto.
Il MPC ha inoltre confermato le richieste di confisca, come da punto 4 dell’atto di
accusa.
Il MPC ha postulato altresì la presa a carico da parte degli imputati delle spese del
procedimento.
- 12 -
Z.2 L’accusatore privato non è comparso personalmente ai dibattimenti, non si è fatto
rappresentare e non ha presentato richieste scritte alla Corte.
Z.3 La difesa dell’imputato A. ha formulato le seguenti conclusioni:
la piena assoluzione;
le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (v. infra, con-
sid. XIII.2).
Z.4 La difesa dell’imputato B. ha formulato le seguenti conclusioni:
l’integrale proscioglimento per le imputazioni di cui ai capi d’accusa 1.2.2.1,
1.2.2.3 e 1.3.2, perché il fatto non sussiste, rispettivamente perché il fatto non
costituisce reato, e il proscioglimento per sopraggiunta prescrizione per quanto
concerne le restanti imputazioni;
qualora fosse accertata la colpevolezza per alcuni capi d’imputazioni, una pena
di quattro mesi di detenzione, condizionalmente sospesi per due anni;
le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (v. infra, con-
sid. XIII.3);
il dissequestro di fr. 10’100.-- ed EUR 675.--;
la limitazione delle spese procedurali a fr. 5’000.--, nell’evenienza di una con-
danna.
Z.5 La difesa dell’imputato C. ha formulato le seguenti conclusioni:
il proscioglimento dall’accusa di violazione dell’art. 19 cpv. 1 lett. e LStup, con
riferimento all’imputazione di finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti,
per insussistenza di tutti gli elementi costitutivi;
in via subordinata, l’accertamento dell’inesistenza dell’aggravante della banda
e l’inesistenza del dolo, anche eventuale, circa la consapevolezza diretta (o
eventuale) dell’utilizzo ai fini dell’acquisto illecito di stupefacenti della somma
di fr. 16’000.--, e quindi la pronuncia del proscioglimento;
- 13 -
il dissequestro di tutti i beni e valori sequestrati, il riconoscimento di ripetibili
pari all’importo di spese legali fatte valere con separata istanza scritta e il risar-
cimento del torto morale e la rifusione delle spese vive, nonché l’indennizzo
per ingiustificata carcerazione, come meglio precisato nella separata istanza
motivata (v. infra, consid. XIII.4);
in ogni caso, la liberazione da qualsiasi partecipazione alle spese d’inchiesta,
che dovrebbero rimanere a carico dello Stato in considerazione della loro con-
nessione con l’imputazione abbandonata di cui all’art. 260ter CP;
in via subordinata, che un’eventuale partecipazione in caso di condanna
dell’imputato venga definita senza alcun vincono di solidarietà con altri imputati
eventualmente condannati.
Z.6 La difesa dell’imputato D. ha formulato le seguenti conclusioni:
il proscioglimento da ogni imputazione;
la conferma delle pretese di indennizzo, come da scritti del 4, rispettivamente
del 19 maggio 2016 (v. infra, consid. XIII.5);
la retribuzione del difensore d’ufficio come da nota d’onorario;
la restituzione degli importi sequestrati.
Z.7 La difesa dell’imputato E. ha formulato le seguenti conclusioni:
la non entrata in materia quanto all’accusa di riciclaggio di denaro, a seguito
dell’intervenuta prescrizione;
il proscioglimento dell’imputato da ogni capo d’accusa;
il rigetto di ogni richiesta di confisca;
il rigetto delle pretese di indennizzo avanzate dall’accusatore privato nei con-
fronti dell’imputato;
l’assunzione da parte dello Stato dei costi del procedimento e della difesa d’uf-
ficio;
- 14 -
il riconoscimento all’imputato, a carico dello Stato, di un’indennità d’inconve-
nienza, il risarcimento del danno patito e la riparazione del torto morale, come
da istanza di indennizzo già inoltrata (v. infra, consid. XIII.6).
AA. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 29 agosto 2016, con
motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP.
BB. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario,
nei considerandi che seguono.
- 15 -
La Corte considera in diritto:
I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1. In sede di dibattimento sono state sollevate le seguenti questioni pregiudiziali ai
sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP.
2. Il MPC ha postulato l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione
del capo d’accusa 1.3.1.1, limitatamente alla fattispecie occorsa nell’anno 2000
(TPF cl. 1 p. 920.4). I presupposti essendo dati e le parti essendo concordi in
punto all’abbandono, la Corte ha ordinato l’abbandono del capo d’accusa 1.3.1.1
in fine, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (p. 920.11).
3. L’avv. Rossi ha chiesto l’estromissione dagli atti di tutto quanto concerne “BB.”
(p. 920.7). La Corte ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dal difensore
di A., considerando che la valenza probatoria dei mezzi di prova agli atti e riguar-
danti l’intervento di “BB.” sarebbero stati oggetto di valutazione da parte del Col-
legio giudicante nel quadro dell’apprezzamento dei mezzi di prova in sede di de-
liberazione (p. 920.11; v. infra, consid. III.3.9).
4. L’avv. Ravi ha postulato l’estromissione dei verbali rifatti in violazione
dell’art. 143 CPP, e meglio di tutti i verbali di CC., DD. e EE. (p. 920.4). La Corte
ha respinto la questione pregiudiziale, la valenza probatoria dei verbali in que-
stione dovendo essere valutata dalla Corte in sede di apprezzamento dei mezzi
di prova, in camera di consiglio (p. 920.11; v. infra, consid. III.2.2 [CC.]; III.2.3
[DD.]; III.2.5 [EE.]).
5. L’avv. Ferro ha richiesto l’abbandono del procedimento per il capo d’accusa con-
cernente il riciclaggio di denaro, adducendo l’intervenuta prescrizione dello
stesso, la segretazione dal dossier di tutte le misure di sorveglianza, nonché il
rinvio dell’accusa (p. 920.4 e segg.).
5.1. Per ciò che attiene alla questione pregiudiziale tendente all’abbandono del pro-
cedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale per le condotte di rici-
claggio di denaro, la Corte ha respinto tale richiesta, osservando che la decisione
quanto alla sussistenza eventuale dell’aggravante della banda, e la sua conte-
stuale descrizione nell’atto d’accusa, presuppone uno scandaglio complessivo
degli atti, e non può pertanto esimersi dalle risultanze dell’istruttoria dibattimen-
tale (p. 920.11; v. infra, consid. V.2).
- 16 -
5.2. Per ciò che concerne la questione pregiudiziale tendente alla segretazione e
all’esclusione dal dossier dei verbali, delle misure di sorveglianza e di ulteriori atti
d’inchiesta, e ciò con mente al rimprovero di cui all’art. 253 CP, la Corte ha re-
spinto tale richiesta, la valenza dei mezzi di prova raccolti e delle misure d’inda-
gine esperite dovendo essere vagliata in sede di apprezzamento delle prove
(p. 920.11; v. infra, consid. VII.2).
5.3. Per ciò che riguarda la questione pregiudiziale tendente al rinvio dell’accusa al
magistrato requirente, la Corte ha rigettato tale domanda, un terzo rinvio dell’ac-
cusa non parendo né necessario né opportuno segnatamente alla luce del prin-
cipio di celerità (p. 920.11).
II. Sulle questioni procedurali
Competenza della Corte
La Corte esamina d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142
consid. 2; 2007 165 consid. 1).
Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CPP, i reati di cui all’art. 305bis CP sottostanno alla
giurisdizione federale, a condizione che siano stati commessi prevalentemente
all’estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività pe-
nalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse
condizioni, il MPC può aprire un’istruzione in caso di usura, di falsità in documenti
e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, qualora nessuna atti-
vità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente
autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del
procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP).
Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all’estero
occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la compo-
nente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d’indagine
messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli
cantonali, nella prospettiva di un’efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV
68 consid. 2.2).
Nel caso in esame, stando all’atto d’accusa, la banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il riciclaggio di denaro, di cui A. e E. sarebbero stati membri,
- 17 -
avrebbe agito in Svizzera, in Italia, in Spagna, in Gran Bretagna e nel Principato
del Liechtenstein. Inoltre la dimensione internazionale ed intercantonale, sia
dell’inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell’atto d’ac-
cusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il MPC ha cor-
rettamente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell’efficienza e della
celerità della procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del
Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per
il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 con-
sid. 7.1); del resto, la competenza, pacifica, di questa Corte non è nemmeno
stata contestata dagli imputati nella presente procedura.
Diritto applicabile
L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo ini-
quo, ma violerebbe altresì il principio “nullum crimen sine lege” contenuto
nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vi-
gore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4/d).
Costituisce deroga a questo principio la regola della “lex mitior” di cui all’art. 2
cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale sostanziale si applichi alle infra-
zioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudi-
cato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore
al momento dell’infrazione.
La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il previgente
e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio
2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c). Qualora la condotta fosse punibile
sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe com-
parare le differenti sanzioni contemplate nelle previgenti e nella nuova legge, la
pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV
113 consid. 22). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso com-
porta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività),
a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1
consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008,
consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto
- 18 -
non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del
15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare
per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione
commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.
Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF
134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l’accusa nei confronti
degli imputati sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’en-
trata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006
3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene
comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli ele-
menti costitutivi dei reati sono rimasti invariati.
Per quel che concerne la LStup, occorre inoltre rilevare che il 1° luglio 2011 vi è
stata una revisione parziale di questa normativa (RU 2009 2623), con la quale
sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi
dell’art. 19 LStup, che verranno esposte in dettaglio in seguito (v. infra, con-
sid. III.1). Il 1° ottobre 2013 sono state apportate ulteriori modifiche alla LStup
(RU 2013 1451), che non interessano il caso in esame.
Nella fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole
agli imputati, la cui analisi concreta potrà avvenire unicamente nell’ambito della
commisurazione della pena (v. infra, consid. VIII).
III. Sull’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
Tutti gli imputati sono accusati di infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti, per fatti che sarebbero occorsi fra il 2001 e il 19 luglio 2004.
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. II.2.3 e seg.), il 1° gennaio 2007
è entrata in vigore la revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006
3459) e il 1° luglio 2011 vi è stata una revisione parziale della LStup (RU 2009
2623), mentre il 1° ottobre 2013 sono state apportate ulteriori modifiche alla
LStup (RU 2013 1451), che però non interessano la presente fattispecie. L’art. 19
vLStup in vigore all’epoca della commissione dei fatti rimproverati agli imputati
- 19 -
reprimeva le medesime azioni compiute intenzionalmente represse dall’art. 19
vLStup in vigore dal 1° gennaio 2007 e, salvo per alcune eccezioni indicate in
seguito, dal 1° luglio 2011.
Tanto l’art. 19 n. 1 vLStup quanto l’art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano chiunque,
intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta,
importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o
vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di
stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena de-
tentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 19 n. 1 LStup; art. 19 n. 1
paragrafo 9 prima frase vLStup; prima del 1° gennaio 2007: detenzione o multa).
Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribui-
sce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli ac-
cessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa
disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consuma-
tore di stupefacenti (DTF 133 IV 187 consid. 3.2; CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, n. 17 ad art. 19 LStup).
Per pronunciare una sentenza di condanna è sufficiente che uno degli atti per i
quali è promossa l’accusa e che si riferiscono allo stesso tipo e alla stessa quan-
tità di droga sia di fatto provato e rientri, dal punto di vista giuridico, in una delle
fattispecie dell’art. 19 n. 1 LStup. L’imputato non può essere punito più volte per
diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente. Se gli atti realizzano più
stadi del medesimo agire delittuoso, l’imputato deve essere riconosciuto autore
colpevole per l’ultimo atto della catena che è stato realizzato, e ciò in applicazione
della cosiddetta “Strangtheorie” (TPF 2006 221 consid. 2.2.2; sentenze del Tri-
bunale penale federale SK.2008.3 dell’8 gennaio 2009, consid. 3; SK.2011.10
del 26 agosto 2011, consid. 2.1).
La fattispecie di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup, rispettivamente 19 vLStup, costituisce
un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60 consid. 2); in tal senso, la
disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di le-
sione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla
realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente
senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto
dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia com-
messo uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza
che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefa-
centi o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
- 20 -
Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup
è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi
dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proi-
bito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che
non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla
realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2).
La disposizione in vigore prima del 1° luglio 2011, a differenza di quella attuale,
prevedeva pure la punibilità delle infrazioni per negligenza (art. 19 cpv. 3
vLStup). Il nuovo diritto sarà quindi applicabile in caso di commissione per negli-
genza delle infrazioni di cui al n. 1 dell’art. 19 vLStup, ritenuto che, attualmente,
la commissione per negligenza non è più punibile (FF 2006 7918).
Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri
compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianifica-
zione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in
questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze
del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58
consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribu-
nale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista
correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i cor-
rei; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla de-
cisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consa-
pevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche
gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115
IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009,
consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una
volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF
109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo par-
tecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al
piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui
(cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 con-
sid. 2c/aa; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010,
consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).
Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2
LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può
essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione detentiva
massima comminabile è quindi di 20 anni (art. 40 CP; art. 35 vCP), cumulabile
con una pena pecuniaria (FF 2006 7917) (prima del 1° gennaio 2007: reclusione
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o detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino a
un milione di franchi).
La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore
della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo
2007, consid. 2). Basta che una sola circostanza aggravante sia adempiuta per-
ché sia dato il caso grave e perché sia applicabile il quadro più rigoroso della
pena; l’adempimento di una circostanza aggravante ulteriore può pertanto influire
soltanto entro il quadro più rigoroso della pena (DTF 120 IV 330 consid. 1; HUG-
BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, Basilea 2016, n. 985 ad art. 19
LStup).
Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, quando l’autore
sapeva o dovesse presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di stupe-
facenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2
lett. a vLStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il
traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizzava, trafficando
per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2
lett. c vLStup).
Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve pre-
sumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di una
banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti
(art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o, per mestiere,
offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di forma-
zione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19
cpv. 2 lett. d LStup).
La legge attualmente in vigore ha dunque introdotto una nuova aggravante ine-
sistente nella vecchia disposizione e appare dunque astrattamente meno favo-
revole rispetto al diritto previgente; siccome nessuno degli odierni imputati è ac-
cusato di infrazione aggravata alla LStup giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. d LStup, ciò
concretamente non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile
nel caso in esame.
Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli
spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che
senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006
7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le situazioni
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aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle
aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formula-
zioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lin-
gua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad
art. 19 LStup).
1.5.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il nuovo
diritto corrisponde per lo più al diritto previgente; la nozione di quantità è però
stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza rap-
presenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da
altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problema-
tica o il consumo di miscele (FF 2006 7916 e seg. [it.]; BBI 2006 8612 [t.]; FF
2006 8178 [fr.]; HUG-BEELI, op. cit., n. 992 ad art. 19 LStup). Ciononostante, la
quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura determinante, motivo
per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla questione della quantità di
stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone è ancora
attuale (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup, e riferimenti citati).
La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefa-
cente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la sa-
lute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a).
Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone
può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza
stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso
segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di co-
caina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143 consid. 3b, CORBOZ, op. cit.,
n. 81 ad art. 19 LStup; DTF 119 IV 180 consid. 2d). Se il grado di purezza non
può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà
ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media,
fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse par-
ticolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100 consid. 3.5). La
Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche relative
alla cocaina confiscata in Svizzera (http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-fo-
rensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin.html).
Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe
astrattamente meno favorevole agli odierni imputati in quanto l’aggravante po-
trebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore
a quello ritenuto a rischio dalla giurisprudenza relativa alla vecchia disposizione
per la salute di molte persone.
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1.5.2 In merito all’aggravante di cui all’art 19 cpv. 2 lett. b LStup, per la nozione di
banda v. infra, consid. V.1.6.
In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo
di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in
generale l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può
essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso, la pluralità delle
infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in
quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute
di parecchie persone. In tale evenienza, ci si può dispensare dall’esaminare se
le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sono adempiute (DTF 122 IV 265
consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).
1.5.3 Ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup si rende responsabile di un caso grave
chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno
considerevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che
dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determi-
nato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come
una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore
deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscano un apporto note-
vole al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia adagiato nella delinquenza
(DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacente trafficata non è deter-
minante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Conforme-
mente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo
proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secondo la
giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un importo
di fr. 100’000.-- e di un guadagno considerevole a partire da un importo di
fr. 10’000.-- (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa
unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effettivamente conseguiti, in
denaro o in natura (CORBOZ, op. cit., n. 103 ad art. 19 LStup). Nella pratica, le
condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso
del mestiere. In tale circostanza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condi-
zioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. c siano adempiute (DTF 120 IV 330 consid. 1 c/aa).
Il nuovo art. 19 cpv. 4 LStup prevede, contrariamente all’art. 19 n. 4 vLStup, che
in caso di reati commessi all’estero è applicabile la legge del luogo in cui l’atto è
stato commesso, se questa è più favorevole all’autore. Pertanto, nell’eventualità
in cui all’imputato sia rimproverato un atto commesso all’estero, troverà applica-
zione il nuovo diritto in quanto più favorevole; nel caso in esame, non essendo
- 24 -
agli imputati rimproverati reati commessi all’estero, questo non ha alcun influsso
sulla determinazione del diritto applicabile al caso concreto.
Contrariamente al vecchio diritto, la nuova disposizione prevede due forme di
attenuazione della pena: ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a, chi compie preparativi
di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. g beneficia di attenuazione della pena (FF 2006 7917).
Un’ulteriore attenuazione della pena è concessa nei casi di cui all’art. 19 cpv. 3
lett. b, ossia ai piccoli trafficanti tossicodipendenti. L’art. 19 cpv. 2 si riferisce in-
vece ai trafficanti non tossicodipendenti che ottengono guadagni sul mercato
della droga (FF 2006 7917). Nella fattispecie, il nuovo diritto, appare su questo
punto astrattamente più favorevole agli imputati. In concreto però, gli odierni im-
putati non rientrando nei casi sopra descritti, non potrebbero beneficiare di tali
circostanze attenuanti.
L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive
in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP); mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si
prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Per
quel che concerne il reato qualificato, il termine di prescrizione è di 15 anni
(art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte rileva che, il diritto attuale non essendo
concretamente più favorevole agli imputati, la Legge federale sugli stupefacenti
nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti troverà applicazione al caso di spe-
cie.
D.
Secondo l’ipotesi accusatoria, D. avrebbe, in correità con A., Z., B. e V., dal gen-
naio 2002 e fino al 23 novembre 2004, in più località della Svizzera e in più oc-
casioni, senza essere autorizzato, alienato, trasportato e detenuto un quantitativo
di sostanza stupefacente del tipo cocaina stimato fra i 1’075 e i 1’326 grammi.
Egli avrebbe agito unitamente alle persone elencate poc’anzi, come membro di
una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupe-
facenti, secondo una pianificazione che prevedeva la suddivisione dei compiti
esecutivi in relazione alle caratteristiche dei singoli e alle loro capacità.
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Vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, egli avrebbe agito
sapendo o dovendo presumere di mettere direttamente o indirettamente in peri-
colo la salute di molte persone (v. capo d’accusa 1.2.5, TPF cl. 1 p. 100.32 e
seg.).
La Corte ha trattato le singole condotte rimproverate a D. iniziando dai capi d’ac-
cusa riguardanti le alienazioni di cocaina a terzi, rispettivamente il deposito e le
offerte di cocaina (1.2.5.1.1-1.2.5.1.5), e chinandosi successivamente sui rimpro-
veri inerenti all’approvvigionamento di droga (1.2.5.1, 1.2.5.2, 1.2.5.3).
Al capo d’accusa 1.2.5.1.1 a D. viene rimproverato di avere, dall’inizio del 2002
e fino al 23 novembre 2004, nel Cantone Ticino, in più occasioni, alienato 250
grammi di cocaina a CC. per il prezzo di fr. 150.-- al grammo.
2.2.1 D., in un primo tempo, interrogato dalla PGF, aveva negato di aver avuto a che
fare con stupefacenti e di aver consumato, venduto o ceduto droga dopo il suo
primo arresto, avvenuto nel 1992 (cl. 459 p. 13.11.6; p. 32; p. 130), poi, il 24 no-
vembre 2004, sempre dinanzi alla PGF, egli ha ammesso di consumare cocaina,
affermando di non essere un consumatore abituale (cl. 459 p. 13.11.35), e ne-
gando di essere entrato in traffici di cocaina (p. 13.11.38).
Il 23 novembre 2004, dinanzi alla PGF, D. ha riferito di non avere mai avuto niente
a che fare con CC. per questioni di droga, e di non avergli mai venduto sostanza
stupefacente (cl. 459 p. 13.11.11).
Il 5 gennaio 2005, interrogato dal MPC in presenza del suo difensore, D. ha di-
chiarato: “Io saltuariamente comperavo 2-3 massimo 5 gr. al mese di cocaina per
me e poi dividevo la spesa col Signor CC. Non guadagnavo niente da questa
cessione. Per me era come fargli un favore.” (cl. 459 p. 13.11.54); “Domanda: Ci
può dare indicazione lei sul quantitativo di sostanza stupefacente complessiva
consegnata a CC.? Risposta: Penso 100-150 gr, forse anche meno.”
(p. 13.11.62); “Domanda del difensore: Di questa sostanza stupefacente conse-
gnata a CC. quanta ne avete consumata insieme? Risposta: Penso parecchia.
Avevamo il sistema di offrire.” (p. 13.11.63).
Interrogato dagli inquirenti della PGF in data 8 giugno 2005, D. ha confermato di
avere venduto all’incirca 100 grammi di cocaina a CC. (cl. 459 p. 13.11.105). D.
ha altresì confermato queste sue dichiarazioni dinanzi al GIF, allorquando era
pure presente il suo difensore, il 6 novembre 2008 (cl. 459 p. 13.11.214).
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2.2.2 Interrogato in qualità di persona informata sui fatti il 2 dicembre 2004, CC. ha
dichiarato di intrattenere un rapporto di amicizia con D. da una quindicina di anni
(cl. 444 p. 12.1.4044). Dall’inizio del 2002 e per un periodo di circa due anni e
mezzo, durante il quale ci sarebbero stati dei periodi di pausa, avrebbe acquistato
da D. circa 10 grammi di cocaina ogni mese, al prezzo di
fr. 150.-- al grammo, per un totale di circa 250 grammi di cocaina (p. 12.1.4046).
Normalmente l’acquisto sarebbe avvenuto a Biasca, talvolta anche ad Arbedo
presso il garage di D. (p. 12.1.4047). CC., nella medesima circostanza, ha pure
parlato della qualità della droga che avrebbe acquistato da D., dichiarando che
normalmente, nell’insieme, questa sarebbe stata di buona qualità; a specifica do-
manda, egli ha affermato di non sapere da chi si rifornisse D. (p. 12.1.4047).
In seguito, CC. ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC, in data 23 giu-
gno 2005 (cl. 437 p. 12.1.1655), e pure durante l’interrogatorio in contraddittorio,
svoltosi sette anni dopo, l’11 giugno 2012, al quale sia D. che il suo difensore
erano presenti, e nell’ambito del quale il difensore ha posto domande supple-
mentari (cl. 703 p. 12.20.3 e segg.).
2.2.3 Il 18 febbraio 2013 si è tenuto un interrogatorio di confronto fra D. e CC. (cl. 710
p. 13.56.5 e segg.). Durante il confronto CC. ha mantenuto la sua versione dei
fatti, vale a dire di avere acquistato da D. 250 grammi di cocaina, al prezzo di
fr. 150.-- al grammo (p. 13.56.7). D., per contro, ha negato questa ricostruzione
dei fatti, dichiarando di aver reso le precedenti dichiarazioni perché si trovava in
detenzione e così facendo sperava di tornare a casa prima (p. 13.56.7).
2.2.4 In seguito, durante il suo interrogatorio finale del 24 maggio 2013, D. ha affermato
di non avere mai acquistato o trasportato cocaina, e, relativamente alle dichiara-
zioni rese quando si trovava in detenzione preventiva, ha dichiarato di averle fatte
perché stava male e c’erano delle pressioni da parte degli inquirenti; quando
avrebbe capito cosa volevano sentire gli inquirenti, egli avrebbe detto loro ciò che
volevano sentire, con la speranza di uscire dal carcere (cl. 709 p. 13.48.40 e
segg.; p. 51).
Anche in sede dibattimentale D. ha fermamente respinto questo addebito (TPF
cl. 8 p. 930.122 e segg.).
2.2.5 La Corte si è innanzitutto chinata sulla validità degli interrogatori resi da CC.,
avendo la difesa rilevato come lo stesso fosse stato interrogato in qualità di per-
sona informata sui fatti nonostante egli avesse ammesso di avere consumato
cocaina. A questo proposito, la Corte ha ritenuto che, siccome egli non era im-
putato nel presente procedimento, si giustificava la sua audizione quale persona
- 27 -
informata sui fatti. Il fatto che CC. sia stato sentito come persona informata sui
fatti non inficia dunque la validità degli interrogatori da lui resi.
2.2.6 Per quel che concerne l’utilizzabilità delle dichiarazioni di CC. a scapito di D., la
Corte rileva che, nel caso concreto, fra CC. e D. vi è stato in data 23 giugno 2005
un interrogatorio in contraddittorio e, in seguito, un interrogatorio di confronto,
svoltosi il 18 febbraio 2013, durante il quale CC. ha ribadito che D. gli aveva
venduto della cocaina. In queste circostanze, il diritto al contraddittorio essendo
stato garantito (CC. ha accettato di deporre e ha risposto alle domande postegli
dalle parti ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP rispettivamente dalla difesa; v. an-
che infra, consid. III.2.6.4.1), le dichiarazioni di CC. sono utilizzabili anche a sfa-
vore di D.
2.2.7 Per quel che concerne la validità dell’interrogatorio reso da D. il 6 novembre 2008
dinanzi al GIF, la Corte ritiene che, anche se in quella circostanza a D. non sono
stati letti i suoi diritti, egli è stato comunque informato di essere interrogato in
qualità di imputato (cl. 459 p. 13.11.214), e nel corso di precedenti interrogatori
egli era stato informato a più riprese sui suoi diritti. L’informazione data durante
il primo interrogatorio è sufficiente (sentenza del Tribunale federale 6B_327/2010
del 19 agosto 2010, consid. 2.4). La Corte ne ha concluso la validità di detto
verbale.
2.2.8 La Corte rileva che le dichiarazioni di CC. a carico di D. costituiscono una chia-
mata di correo che, come tale, purché sia attendibile, riveste qualità di semplice
indizio. Una chiamata di correo acquisisce forza probatoria in particolare se è
“vestita”, come sviluppato dalla giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenze del Tri-
bunale federale 6P.30/1997 del 28 aprile 1997, consid. 3a; 6B_155/2013 del 17
settembre 2013, consid. 2.2; 6B_163.2013 del 17 settembre 2013, consid. 3.2).
Nel caso in esame, vi è in questo senso da rilevare che, come verrà dettagliata-
mente esposto in seguito (v. infra, consid.III.2.3 [DD.], III.2.4 [Z.], III.2.5 [EE.]), la
chiamata di correo non avviene da una sola persona, ma che più soggetti hanno
fatto dichiarazioni in tal senso.
2.2.9 La confessione è soggetta a valutazione da parte del giudice in applicazione
dell’art. 10 cpv. 2 CPP, il quale ne apprezza liberamente la sincerità e la credibi-
lità intrinseca. In caso di ritrattazione, spetta al giudice verificarne, in applicazione
del principio del libero apprezzamento delle prove, la valenza e la portata. Se la
ritrattazione non appare credibile, il giudice non deve tenerne conto. Il giudice
può dunque fondare una condanna anche in presenza di una confessione ritrat-
tata nella misura in cui la confessione appare provvista di credibilità intrinseca,
- 28 -
specie se questa trova conferma in altre audizioni o è supportata da ulteriori ri-
scontri oggettivi.
2.2.10 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione
da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a CC.; confessione ribadita
dinanzi alla PGF, al MPC e al GIF. La fattispecie ammessa da D. è inoltre sup-
portata dalle dichiarazioni di CC. stesso, che risultano costanti, univoche e det-
tagliate (CC. descrive tempi, luoghi e circostanze). Fra CC. e D. vi era inoltre un
rapporto di amicizia, e questo Collegio non intravvede motivi che avrebbero po-
tuto indurre CC. a voler danneggiare D. con deposizioni menzognere.
La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare
quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe
stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la
speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni
quanto all’alienazione di cocaina erano state ribadite da D., oltre che dinanzi al
GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in detenzione, pure dinanzi al
Procuratore federale, in presenza del suo difensore, il 5 gennaio 2005.
Per quel che concerne il quantitativo venduto da D. a CC., la Corte ha ritenuto il
quantitativo indicato da D. stesso il 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC, vale a dire
100 grammi di cocaina.
2.2.11 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 100
grammi di cocaina a CC. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui
all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Al capo d’accusa 1.2.5.1.2, a D. è mosso il rimprovero di avere, dall’inizio del
2003 e fino ai primi mesi del 2004, nel Cantone Ticino, in più occasioni, alienato
100 grammi di cocaina a DD. per il prezzo di fr. 100.--/120.-- al grammo.
2.3.1 Interrogato dagli inquirenti della PGF in qualità di persona informata sui fatti il
23 febbraio 2005, DD. ha dichiarato di avere ricevuto droga da D., situando il loro
rapporto relativo alla droga fra l’inizio dell’anno 2003 e l’inizio dell’anno 2004
(cl. 444 p. 12.1.3907 e seg.). Egli ha quantificato i suoi acquisti in un massimo di
circa 2 grammi la settimana, per una media di circa 7/8 grammi al mese
(p. 12.1.3908), dichiarando quindi di aver ricevuto da D., in totale, circa 100
grammi di cocaina (p. 12.1. 3909). Per quel che concerne il prezzo dello stupe-
facente, DD. ha dichiarato di avere pagato a D. inizialmente fr. 120.-- al grammo,
e in seguito fr. 100.-- al grammo (p. 12.1.3909). Il fornitore di cocaina di D. non
era noto a DD. (p. 12.1.3909). Egli si sarebbe incontrato con D. spesso a Savosa,
- 29 -
al bar “FF.” o al “GG.” di Manno (p. 12.1.3909). DD. inoltre ha riferito di aver
accumulato un debito di fr. 2’000.--/3000.-- nei confronti di D. perché inizialmente
questo gli aveva consegnato la cocaina anche quando egli non aveva i soldi per
pagarla. All’inizio del 2004, egli avrebbe saldato il debito e da questo momento
in poi i due avrebbero avuto una discussione per questo denaro (p. 12.1.3908).
In seguito, il 23 giugno 2005, DD. ha confermato dinanzi al MPC le dichiarazioni
rese in precedenza (cl. 444 p. 12.1.3917 e segg.; p. 12.1.3922).
2.3.2 Il 24 giugno 2005 avrebbe dovuto avere luogo un interrogatorio di confronto fra
D. e DD.; DD. in quell’occasione ha dichiarato di non sentirsela di vedere D. per
motivi legati al loro grado di parentela (cl. 444 p. 12.1.3930), e di temere ritorsioni
da parte di D. (p. 12.1.3931); conseguentemente, l’interrogatorio di confronto è
stato annullato.
2.3.3 D., confrontato dal MPC con le dichiarazioni rese da DD., il 24 giugno 2005, in
presenza del suo difensore, ha affermato di avere venduto a DD. una cinquantina
di grammi di cocaina, indicando che il prezzo dichiarato da DD. durante i suoi
interrogatori sarebbe stato corretto (cl. 459 p. 13.11.121 e seg.). Nella medesima
circostanza, D. ha pure riconosciuto che DD. avrebbe accumulato un debito di
fr. 1’000.--/1’500.-- nei suoi confronti per la cocaina vendutagli (p. 13.11.122).
D. ha pure confermato queste sue dichiarazioni dinanzi al GIF, il 6 novem-
bre 2008, in presenza del suo difensore (cl. 459 p. 13.11.214; p. 13.11.218).
2.3.4 DD., interrogato il 28 giugno 2012 dal MPC alla presenza delle parti, dopo avere
letto i verbali da lui resi nel corso degli anni, ha dichiarato quanto segue: “Preciso
che alcune dichiarazioni che ho fatto, in considerazione del tempo trascorso non
le ricordo. […] Dopo 7 anni non ricordo certi dettagli sui quantitativi di sostanza
stupefacente consumata e acquistata, quindi oggi non potrei confermare che si
tratta dei medesimi quantitativi che ho riconosciuto in occasione dei precedenti
verbali. Nei verbali che ho riletto ci sono dei dettagli che non ricordavo” (cl. 703
p. 12.19.11).
2.3.5 Il 18 febbraio 2013 si è tenuto l’interrogatorio di confronto fra D. e DD. (cl. 710
p. 13.55.5 e segg.). In quest’occasione, DD. ha modificato la sua versione dei
fatti, affermando di non aver mai dato soldi a D., ma di aver fatto uso di cocaina
insieme a lui, e di avergli fatto dei favori. DD. ha pure dichiarato che i quantitativi
esposti in precedenza erano teorici, e che “effettivamente non è successo quello”
(p. 13.55.7). DD., interpellato quanto alle ragioni delle sue precedenti dichiara-
zioni, ha risposto: “Perché mi sembrava la cosa più facile da uscire da questa
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situazione. Ero interrogato su delle cose, era già passato il periodo da quel mo-
mento in cui ci eravamo visti, per cui mi sembrava la cosa più semplice da dire.
Mi è già capitato un interrogatorio del genere in passato, non pensavo che an-
dasse ad influire sulla sua storia, però pensavo che il discorso di farne uso in-
sieme fosse più grave piuttosto che se mi fosse stata venduta. E dire che me ne
lasciava un po’ non mi sembrava il caso di dirlo. Era più logico dire che me l’aveva
venduta e basta” (p. 13.55.7 e seg.).
D., dal canto suo, ha dichiarato di non avere venduto niente a DD., specificando
che quanto da lui dichiarato in precedenza non era vero, e di aver reso le prece-
denti dichiarazioni pensando di tornare a casa prima, siccome si trovava in de-
tenzione (p. 13.55.8). Nella medesima occasione, D. ha confermato di aver con-
segnato a DD. della cocaina per loro uso personale, senza ricevere soldi in cam-
bio (p. 13.55.8).
2.3.6 D. ha respinto l’addebito anche in sede di interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.48.40
e segg.; p. 13.48.51) e in sede dibattimentale (TPF cl. 8 p. 930.124 e segg.).
2.3.7 Per quel che concerne la validità degli interrogatori resi da DD., essendo lo
stesso stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nonostante egli
avesse ammesso di avere consumato cocaina, la Corte si rifà alle considerazioni
esposte in precedenza per CC. (v. supra, consid. III.2.2.5).
2.3.8 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione
da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a DD., confessione resa
dinanzi al Procuratore federale e in presenza del suo difensore.
La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare
quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe
stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la
speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni
quanto all’alienazione di cocaina a DD. sono state rese dinanzi al Procuratore
federale e non dinanzi agli inquirenti, in presenza del suo difensore, e sono state
pure ribadite dinanzi al GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in de-
tenzione. Anche in questa circostanza era presente il suo difensore.
La Corte constata inoltre che le dichiarazioni di DD. sono state rese nel rispetto
del principio del contraddittorio, siccome fra lui e D. vi è stato un interrogatorio in
presenza delle parti e un interrogatorio di confronto (v. infra, consid. III.2.6.4.1).
DD. dapprima ha affermato che D. gli avrebbe venduto cocaina, precisando e
dettagliando le sue dichiarazioni, per poi ritrattarle in seguito in sede di confronto.
- 31 -
La motivazione addotta da DD. per la sua ritrattazione non ha però convinto la
Corte. Infatti le iniziali deposizioni di DD. erano costanti e dettagliate, con indica-
zioni dei tempi, dei luoghi e delle circostanze. Esse erano allora inoltre sorrette
dalle dichiarazioni di Z. in merito ai debiti accumulati da DD. nei confronti di D. e
derivanti dall’acquisto di cocaina (cl. 464 p. 13.21.23). Non sussistono indicazioni
di una falsa dichiarazione. DD. è legato a D. da rapporti di parentela e, inoltre,
con le sue dichiarazioni ha palesato la propria implicazione in merito all’acquisto
rispettivamente al consumo di cocaina. Le sue affermazioni risultano dunque at-
tendibili. La spiegazione per la ritrattazione, ovvero che, a suo dire, descrivere
(falsamente) acquisti di cocaina gli sarebbe sembrata la “cosa più facile”, non
convince. Non è chiaro perché dettagliare una fattispecie, a suo dire non avve-
nuta, dovrebbe essere “più facile”. La sua affermazione di aver creduto che il
consumo di droga fosse “più grave” della sua vendita inoltre è contraria al buon
senso.
Per quel che concerne il quantitativo venduto da D. a DD., la Corte ha ritenuto il
quantitativo indicato da D. stesso il 24 giugno 2005 dinanzi al MPC, vale a dire
50 grammi di cocaina.
2.3.9 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 50 grammi
di cocaina a DD. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1
cpv. 4 vLStup.
Inoltre, secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.3), D. avrebbe, in
più occasioni, da marzo 2003 e fino ad aprile 2003, depositato e detenuto un
quantitativo di almeno 180 grammi di cocaina a HH., presso la lavanderia “II.” di
Z.
2.4.1 Z., interrogato il 1° dicembre 2004 in qualità di persona informata sui fatti dalla
PGF, ha dichiarato di gestire una lavanderia e di avere conosciuto D. circa sette
o otto anni prima; quando si trovava allo Stampino (sezione aperta del carcere
penale); D. gli avrebbe chiesto lavoro presso la sua lavanderia, dove avrebbe
lavorato tra la fine del 1996 e la primavera del 1997, e quando avrebbe finito di
scontare la sua pena sarebbe tornato a lavorare come meccanico (cl. 434
p. 12.1.434). Con D. sarebbe stato sempre in ottimi rapporti e ci sarebbe stata
reciproca stima (p. 12.1.434). Z. si sarebbe recato regolarmente a Zurigo avendo
trovato in quella regione nuovi clienti della lavanderia; G. gli avrebbe detto che
A. avrebbe aperto un ristorante a OOOOO. e avrebbe potuto diventare cliente
della lavanderia (p. 12.1.435). D. avrebbe chiesto spesso dei passaggi a Z., che
- 32 -
si rutrecava a Zurigo, e di sovente i due si sarebbero poi recati all'esercizio pub-
blico di JJ., gestito da B., dove qualche volta avrebbero visto anche A.
(p. 12.1.435). B. gli sarebbe stato presentato da A. (p. 12.1.436).
Z., nel suo interrogatorio reso in qualità di imputato in data 27 maggio 2005 di-
nanzi alla PGF, inizialmente ha dichiarato quanto segue: “Si a più riprese D. ha
nascosto delle sostanze stupefacenti per un quantitativo totale di circa 80 grammi
(50 gr. + 30 gr.). In particolare la sostanza è stata nascosta su di uno scaffale
dove avete trovato la bilancia che avete sequestrato (50 gr.) ed una seconda
volta (30 gr.) nella zona dei bagni dove c’è la cassaforte ora in disuso.” (cl. 464
p. 13.21.19); “A noi risulta che D. abbia anche tagliato la sostanza nella sua la-
vanderia. Cosa ci può dire in merito? Si confermo. Sarà successo un paio di volte
nel mio ufficio, quello di mezzo. ADR: Sono stato io su richiesta di D. ad acqui-
stare il calcio in un paio di occasioni.” (p. 13.21.19); “A questo punto mi viene in
mente un altro episodio. Qualche tempo prima, ricordo che D. aveva nascosto
oltre gli 80 (50 + 30) grammi già menzionati, circa 130 grammi di cocaina. Era
più o meno marzo, aprile del 2003. Era cocaina già tagliata da D. Questa cocaina
era nascosta nella cassaforte di cui ho già accennato. Purtroppo questa la cas-
saforte è stata scassinata e la merce è sparita. Oltre alla cocaina nella cassaforte
c’erano delle chiavi. ADR: questa cocaina suppongo che venisse da Zurigo.”
(p. 13.21.20 e seg.); “ADR: Si, la cocaina era un blocco che veniva prima messa
un foglio di plastica. Qui veniva schiacciata e fatta in polvere. In seguito veniva
tagliata con il calcio. Per la pesa D. usava una bilancia elettronica che ora non
c’è più. D. la bilancia l’ha portata via quanto è stata scassinata la cassaforte, circa
in estate 2003.” (p. 13.21.21); “Nota a verbale: alla rilettura del verbale, a pagina
3, circa i quantitativi di cocaina di 50+30 (80 gr) l’interrogato domanda che ven-
gano ridotti questi quantitativi, nonostante gli interroganti facciano notare che, il
testo riporta quanto da lui dichiarato. Tuttavia, l’interrogato intende precisare che
il quantitativo di cui si fa riferimento, che era stato depositato nella lavanderia,
era di 50 grammi al massimo così composto (30 grammi sopra lo scaffale nel
locale attrezzi dove è stata trovata la bilancia), 20 grammi nel ufficio dell’interro-
gato. Si precisa che questa modifica non riguarda il quantitativo di 130 grammi
che è stato depositato in cassaforte, che l’interrogato conferma anche dopo la
rilettura.” (p. 13.21.23 e seg.).
Z. ha confermato queste dichiarazioni sia dinanzi al Procuratore federale, il 10
giugno 2005 (cl. 464 p. 13.21.60), che durante l’interrogatorio di confronto con
D., tenutosi il 15 giugno 2005 (cl. 459 p. 13.11.110 e segg.). Egli ha pure confer-
mato di avere tenuto più o meno 180 grammi di cocaina nella sua lavanderia
nell’interrogatorio reso il 4 dicembre 2008 dinanzi al GIF (cl. 464 p. 13.21.165).
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In seguito, Z., nel suo interrogatorio finale reso il 28 marzo 2013 (cl. 709
p. 13.53.3 e segg.; p. 13.53.19; p. 13.53.22) ha ritrattato le sue dichiarazioni, af-
fermando che tutto ciò che aveva dichiarato il 27 maggio 2005 era falso e frutto
della sua fantasia. Nel 2005, un inquirente gli avrebbe detto: “ ‘Z. o collabori con
noi o collabori con i calabresi’. Mi fa ‘scelga lei, ma se vuole stare dalla parte dei
calabresi le rammento che suo figlio una spiegazione deve darmela. Nel senso,
in officina in lavanderia abbiamo trovato dei guanti in lattice, abbiamo chiesto la
chiave della lavanderia. Chi ce l’ha? E suo figlio ha confermato che la chiave ce
l’ha sempre lui. Abbiamo chiesto agli altri dipendenti e ci hanno confermato che
è vero. Allora non è possibile che un padre può essere cosi bastardo da mettere
in difficoltà il proprio figlio.’ ” (p. 13.53.18). Oggi Z. si renderebbe conto che l’agire
dell’inquirente avrebbe rappresentato piuttosto un tentativo per sensibilizzarlo
che un dato di fatto. Egli non ricorderebbe di aver confermato tutto al Procuratore
federale (p. 13.53.19). Richiesto di spiegare le ragioni a seguito delle quali egli
non avrebbe già dichiarato queste circostanze nell’interrogatorio svoltosi il 4 di-
cembre 2008 quando non si trovava in stato di detenzione, dinanzi al GIF e in
presenza del suo difensore, Z. risponde: “All’epoca avevo ben altro a cui pensare
di più importante. Dopo l’arresto mi sono trovato con la mia famiglia disperata.
Con una ditta che era finita sul lastrico e dovevo pensare di risolvere i problemi
della mia famiglia e della mia vita.” (p. 13.53.38).
Il processo nei confronti di Z. si è svolto dal 21 al 22 marzo 2016 davanti alla
Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2014.43). Con sentenza del 5
aprile 2016 il Giudice unico ha riconosciuto Z. autore colpevole di infrazione ag-
gravata alla LStup (SK.2014.43 TPF cl. 3 p. 970.14). La predetta sentenza è pas-
sata in giudicato.
2.4.2 Il 30 maggio 2005, interrogato dalla PGF, D. ha dichiarato di non aver mai custo-
dito quantitativi di cocaina presso la lavanderia di Z. (cl. 459 p. 13.11.100). Egli
ha negato questo addebito pure nel corso degli interrogatori successivi, segna-
tamente in sede di confronto con Z., il 15 giugno 2005, (cl. 459 p. 13.11.110 e
segg.), in sede di interrogatorio finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.40 e
segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.127
e seg.).
2.4.3 La lavanderia di Z. è stata perquisita il 20 maggio 2005 (cl. 17 p. 5.2.3276 e
segg.). Le analisi di laboratorio effettuate segnatamente su una bilancia e su dei
coltelli prelevati nella lavanderia hanno evidenziato una contaminazione intensa
di cocaina, che suggerisce che gli oggetti in questione sono stati messi in contatto
diretto (contaminazione primaria) con la cocaina, ad esempio per una manipola-
zione in vista del suo confezionamento o consumo (p. 10.0.182).
- 34 -
2.4.4 La Corte rileva innanzitutto che la chiamata di correo di Z., resa nel rispetto del
principio del contraddittorio e “vestita” da riscontri oggettivi esterni, è circostan-
ziata. Il fatto che Z. abbia poi ritrattato le sue dichiarazioni non intacca in maniera
rilevante la credibilità intrinseca delle sue precedenti affermazioni.
Difatti, Z. aveva reso dichiarazioni dettagliate quanto al luogo dove veniva tagliata
la cocaina all’interno della lavanderia da parte di D., come appariva lo stupefa-
cente e come veniva pesato, e aveva ribadito le sue dichiarazioni anche in occa-
sione dell’interrogatorio con D., dinanzi al MPC e dinanzi al GIF. Ammettendo di
aver utilizzato la sua lavanderia come luogo di deposito, egli ha inoltre confessato
una propria implicazione nel reato. Non si evince per quale motivo egli avrebbe
in tal senso avuto un interesse a dichiarare fatti menzogneri. Anche la spiega-
zione di Z. di aver descritto (falsamente) il deposito di cocaina nella sua lavande-
ria, per ottenere la scarcerazione, non convince. Infatti, egli rende le stesse di-
chiarazioni anche dopo la sua scarcerazione. A questo proposito, Z. spiega di
aver sempre e ancora dichiarato il falso (nel 2008) perché avrebbe avuto cose
più importanti a cui pensare. Tuttavia, anche dei problemi famigliari e di lavoro
nel 2008 non spiegano in alcun modo i motivi di una falsa dichiarazione in merito
alla custodia di circa 180 grammi di cocaina nel 2003 nella sua lavanderia.
2.4.5 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che D.
abbia depositato 180 grammi di cocaina, senza essere autorizzato, presso la la-
vanderia di Z. Il fatto che egli abbia pure detenuto lo stupefacente è sussidiario
rispetto all’atto - più specifico - del deposito (CORBOZ, op. cit., n. 144 ad art. 19
LStup).
2.4.6 Ne consegue che il comportamento di D. adempie le condizioni oggettive e sog-
gettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup, l’intenzionalità evincendosi dal fatto che
egli abbia posto lo stupefacente anche accanto alla bilancia sulla quale sono
state trovate tracce di contaminazione diretta.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.4), D. avrebbe, dalla prima-
vera del 2004 e fino all’estate del 2004, a Bioggio, a Lamone e Manno, in più
occasioni, alienato 30 grammi di cocaina a EE. per il prezzo di fr. 100.--/130.-- al
grammo.
2.5.1 EE. è stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti il 22 giugno 2005
dalla PGF (cl. 442 p. 12.1.3586) e ha dichiarato quanto segue: “Durante la pri-
mavera/estate del 2004, in un periodo di circa 4 mesi, in diverse occasioni ho
acquistato da D. un quantitativo complessivo di almeno 30 grammi di cocaina,
tutta destinata al mio consumo personale. ADR: di solito acquistavo da D. una
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media di 2 grammi cocaina la volta che mi faceva pagare CHF 120/130.- il
grammo. La sostanza me la forniva solitamente avvolta in carta plastificata ed
era di buona qualità. ADR: la cocaina ricevuta era sempre sciolta (in polvere e
non in sassi) e non aveva nessun colore particolare.” (p. 12.1.3588). Egli ha con-
fermato questa versione pure durante l’interrogatorio reso il 1° giugno 2012 in
presenza delle parti (cl. 702 p. 12.13.3 e segg.).
2.5.2 D., interrogato a questo proposito dal MPC in presenza del suo difensore, il 24
giugno 2005 ha dichiarato di avere venduto la cocaina a EE., specificando di non
ricordare la quantità, ma che 30 grammi gli sembrava un po’ troppo. Per quel che
concerneva il prezzo, ha indicato di averla venduta forse a fr. 100.-- o forse a
fr. 120.-- (cl. 459 p. 13.11.121). Il 6 novembre 2008, egli ha confermato le sue
dichiarazioni dinanzi al GIF (cl. 459 p. 13.11.214), per poi ritrattarle in sede di
interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte
(TPF cl. 8 p. 930.128 e seg.).
2.5.3 Per quel che concerne la validità degli interrogatori resi da EE., essendo lo stesso
stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nonostante egli avesse
ammesso di avere consumato cocaina, la Corte si rifà alle considerazioni esposte
in precedenza per CC. (v. supra, consid. III.2.2.5).
2.5.4 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione
da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a EE., confessione resa
dinanzi al Procuratore federale e in presenza del suo difensore, e ha dunque
raggiunto il convincimento che D. abbia alienato cocaina a EE.
La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare
quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe
stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la
speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni
quanto all’alienazione di cocaina a EE. sono state rese dinanzi al Procuratore
federale e non dinanzi agli inquirenti, e sono state pure ribadite dinanzi al GIF nel
2008, allorquando egli non si trovava più in detenzione, e siccome in ognuna di
dette circostanze era presente il suo difensore.
La Corte constata inoltre che la chiamata di correo di EE., costante e univoca, è
stata resa nel rispetto del principio del contraddittorio, siccome nel 2012 vi è stato
un interrogatorio, al quale il difensore di D. ha preso parte, e durante il quale egli
ha potuto porre delle domande a EE., avendo dunque l’occasione di mettere in
dubbio la credibilità delle sue dichiarazioni (v. infra, consid. III.2.6.4.1).
- 36 -
Per quel che concerne il quantitativo di cocaina alienato, la Corte, sulla scorta
delle dichiarazioni di EE., ha raggiunto il convincimento che D. ha venduto a que-
sti 30 grammi di cocaina. D. stesso ha ammesso, in un primo momento, il 24
giugno 2005 dinanzi al MPC, prima di ritrattare la sua dichiarazione, di avere
venduto cocaina a EE., pur mitigando il quantitativo alienato che l’accusato D.
ritiene inferiore a 30 grammi. Questo Collegio ha ritenuta provata la vendita di
cocaina a EE., del resto ammessa da D., portante su un quantitativo di 30
grammi, come costantemente ammesso da EE. e in consonanza con le dichia-
razioni dell’accusato stesso.
2.5.5 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 30 grammi
di cocaina a EE. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1
cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.5), D. avrebbe pure, dal
2002 e fino al 2003, in imprecisate località del Cantone Ticino, offerto 5 o 6
grammi di cocaina a V.
2.6.1 D., interrogato dalla PGF l’8 giugno 2005, a proposito dei suoi rapporti con V. ha
dichiarato di conoscerlo, ma di non avere mai avuto storie di cocaina con lui
(cl. 459 p. 13.11.108). Egli ha negato ogni addebito concernente una dazione di
cocaina a V. pure in sede di interrogatorio finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709
p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016 (TPF
cl. 8 p. 930.129 e seg.).
2.6.2 V., durante l’interrogatorio reso in qualità di imputato dinanzi agli inquirenti della
PGF il 29 ottobre 2004, ha dichiarato di conoscere D., detto anche “KK.” (cl. 463
p. 13.17.43). Egli ha pure affermato quanto segue: “Dichiaro effettivamente que-
sta persona mi ha dato dei piccoli quantitativi di droga. In sostanza io mettevo a
disposizione di KK. il mio appartamento perché quest’ultimo aveva una relazione
extraconiugale. Per questi favori che io gli facevo, lui mi ripagava con della co-
caina. Non sono in grado di dire esattamente quante volte sia successo, ma al-
meno 4 o 5 volte. Giudico che in totale KK. mi ha dato 5 o 6 grammi di cocaina.
ADR: Questo si è verificato tra il 2002 e il 2003. ADR: Non so dove KK. prendeva
la droga, ma comunque quelle volte che io l’ho visto, l’aveva a disposizione.”
(p. 13.17.43).
In seguito, V. ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC, l’8 novem-
bre 2004 (cl. 463 p. 13.17.62). Poi, durante il suo interrogatorio finale, egli ha
modificato la sua versione dei fatti, dichiarando che in cambio dell’appartamento,
D. gli avrebbe dato dei soldi e non della droga (cl. 709 p. 13.50.36 e seg.).
- 37 -
2.6.3 La Corte ha anzitutto constatato che le affermazioni di V., seppur non costanti
nel tempo poiché oggetto di ritrattazione, appaiono sufficientemente circostan-
ziate e d’acchito non sprovviste di credibilità intrinseca.
2.6.4 Il Collegio giudicante si è dunque chinato sulla portata del contraddittorio con-
cesso all’imputato D. in occasione dell’interrogatorio finale di V., posto che in
occasione degli interrogatori resi antecedentemente alla prima messa in accusa
dinanzi al TPF, agli imputati non era stato garantito il diritto al contraddittorio,
motivo per cui la Corte, tramite ordinanza del 28 febbraio 2012, aveva sospeso
la causa e rinviato l’accusa al MPC (v. supra, consid. Q).
2.6.4.1 Il diritto dell’imputato, garantito dall’art. 6 n. 3 lett. d della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) di interrogare o far interrogare i testimoni
a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, sgorga direttamente dal diritto ad
un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU. È escluso che una pronuncia
penale si fondi su dichiarazioni di testimoni senza che il prevenuto abbia avuto,
almeno una volta, l’occasione adeguata e sufficiente di mettere in dubbio tali te-
stimonianze e di controinterrogare i testimoni stessi. Nella misura in cui costitui-
sce l’espressione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale (Cost; RS 101), tale diritto è parimenti garantito dall’art. 32 cpv. 2 Cost.
La nozione di teste ai sensi dell’art. 6 n. 3 lett. d CEDU sottostà ad interpreta-
zione autonoma, non formalmente legata alla normativa nazionale. Sono consi-
derate deposizioni di testi tutte quelle che sono formalmente ammesse, a cono-
scenza della Corte e da lei utilizzabili. Di principio, è lecito utilizzare a detrimento
di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui
fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il con-
fronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza
decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qua-
lora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale
(DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd; 125 I
127 consid. 6a). Tale diritto può essere esercitato in occasione dell’escussione
del testimone oppure successivamente nel corso del procedimento (DTF 131 I
476 consid. 2.2; 125 I 127 consid. 6b). La necessità del contraddittorio concerne
tutte le testimonianze che mettono in causa l’imputato e che il tribunale utilizza
per motivare la propria pronuncia. Una testimonianza che costituisce una maglia
di una catena d’indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il
diritto dell’imputato al contraddittorio (sentenza del Tribunale federale
6B_56/2011 del 17 ottobre 2011, consid. 2.1 con riferimenti; DTF 131 I 476 con-
sid. 2.2). La violazione di questo principio ha comportato l’ordinanza di rinvio del
- 38 -
28 febbraio 2012 dell’atto d’accusa del 20 ottobre 2011 nella procedura
SK.2011.23 (v. SK.2011.23 cl. 740.4 p. 740.970.1 e segg.).
Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità d’interrogare un testimone a
carico non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre,
quando rimane irreperibile nonostante l’avvio di adeguate ricerche, quando è in-
capace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di
decesso. L’utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l’impu-
tato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le de-
posizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l’unico fondamento
del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l’im-
putato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile
alla responsabilità dell’autorità (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 2.3.4 con rinvii; sen-
tenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2).
2.6.4.2 V. è stato interrogato per la prima volta alla presenza delle parti e dei loro patro-
cinatori l’11 aprile 2013 (cl. 709 p. 13.50.3 e segg.).
2.6.4.3 Il diritto al contraddittorio contemplato all’art. 6 n. 3 lett. d CEDU prevede che
l’imputato possa esercitare realmente il suo diritto di domanda e che gli sia con-
sentito di mettere in dubbio la credibilità di una dichiarazione; se la ripetizione
dell’interrogatorio si limita alla richiesta di conferma formale delle dichiarazioni
rilasciate in precedenza, all’imputato non è infatti permesso di esercitare in modo
efficiente il suo diritto di difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_369/2013 del
31 ottobre 2013, consid. 2.3.3).
2.6.4.4 Dal verbale di interrogatorio, nonché dalla visione della registrazione audio e vi-
deo dello stesso, risulta che a V., nell’ambito dell’interrogatorio durato oltre tre
ore, sono state sottoposte sedici contestazioni, articolate, ricche di riferimenti
nonché di numerosi e lunghi stralci scritti. Alla luce di ciò, solamente chi poteva
seguire le contestazioni nella forma scritta poteva seguire l’interrogatorio con co-
gnizione di causa. Nello specifico, soltanto l’interrogato stesso e il suo difensore
hanno ricevuto copia del verbale di interrogatorio (p. 13.50.3). Alle altre parti pre-
senti (fra queste anche il difensore di D.) è stata data la possibilità di porre do-
mande all’interrogato al seguito dell’ultima contestazione. A mente della Corte,
questo modo di procedere non ha permesso alle parti di comprendere le conte-
stazioni, di valutare le succinte risposte dell’interrogato e quindi di mettere real-
mente in dubbio la credibilità delle dichiarazioni di V.
2.6.4.5 Visto ciò che precede, la Corte è giunta alla conclusione che le modalità d’eser-
cizio del diritto al contraddittorio di D. durante l’interrogatorio finale di V. dell’11
- 39 -
aprile 2013 non adempiono i requisiti sviluppati dall’Alta Corte, poiché difetta una
dinamica attiva trascendente l’esercizio meramente formale del contraddittorio.
Ne consegue che le dichiarazioni di V. non possono essere utilizzate a scapito di
D.
2.6.5 La Corte deve pertanto concludere che, in assenza di prove utilizzabili a carico
di D., lo stesso deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.2.5.1.5.
Al capo d’accusa 1.2.5.3, D. è accusato di avere, il 18 dicembre 2002, nel Can-
tone Ticino, ricevuto da A. un quantitativo imprecisato di cocaina corrispondente
al valore di EUR 25’000.--, quantitativo stimato da un minimo di 500 a un mas-
simo di 750 grammi.
Ai capi d’accusa 1.2.1.5, rispettivamente 1.2.3, ad A. e E. vengono mossi i rim-
proveri corrispondenti.
In particolare, ad A. viene rimproverato di avere, dal 17 al 18 dicembre 2002,
acquistato la cocaina a Zurigo da una persona non meglio identificata di nome
LL., finanziandone l’acquisto ricevendo EUR 25’000.-- da E., e di avere traspor-
tato la cocaina in Ticino per cederla a D.
A E. viene invece rimproverato il finanziamento della cocaina.
La Corte tratterà i rimproveri mossi ai tre imputati congiuntamente.
2.7.1 D., durante l’inchiesta e così anche nel suo interrogatorio finale del 24 mag-
gio 2013, quando gli è stata contestata la fattispecie qui in oggetto, ha dichiarato
di non avere mai ricevuto cocaina da A. (cl. 709 p. 13.48.52 e segg.; p. 13.48.54).
Egli ha negato la fattispecie in oggetto anche in sede dibattimentale, il 18 maggio
2016 (TPF cl. 8 p. 930.132).
2.7.2 A. ha respinto questo addebito, segnatamente in sede di interrogatorio finale il
16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.401 e segg.; p. 13.42.403 e seg.) nonché du-
rante i dibattimenti (TPF cl. 8 p. 930.26 e seg.).
Dinanzi alla Corte, egli ha pure riferito che E. gli avrebbe fatto dei prestiti inerenti
al ristorante alle Gran Canarie, ma di non ricordare quale fosse la cifra, e di non
sapere neppure chi sia LL. (TPF cl. 8 p. 930.27).
- 40 -
2.7.3 E., dal canto suo, non ha mai negato di avere dato del denaro ad A.; il denaro
sarebbe stato destinato al ristorante che i due avevano acquistato alle Gran Ca-
narie, in Spagna.
Questa versione dei fatti è stata fornita da E. già il 9 settembre 2004 dinanzi al
MPC (cl. 465 p. 13.22.71), ed è stata ribadita a più riprese, segnatamente du-
rante il suo interrogatorio finale del 28 maggio 2013 (cl. 710 p. 13.54.162 e segg.;
p. 163 e segg.) nonché durante i dibattimenti dinanzi alla Corte, il 19 mag-
gio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.214 e segg.).
Dinanzi al Collegio giudicante, E. ha confermato che probabilmente, il 17 dicem-
bre 2002, lui avrebbe effettivamente dato ad A. EUR 25’000.-- o EUR 30’000.--
(TPF cl. 8 p. 930.214); che il denaro da lui dato ad A. era esclusivamente per il
ristorante in Spagna, a parte magari alcune centinaia di franchi datigli per altre
cose, perché ne aveva bisogno, e di non avere dato ad A. EUR 25’000.-- finaliz-
zati all’acquisto di stupefacente (p. 930.215). E. ha inoltre dichiarato di poter af-
fermare, senza ombra di dubbio, che i soldi da lui consegnati ad A. fossero stati
da lui investiti nel ristorante in Spagna, siccome lo stesso sarebbe stato effetti-
vamente ristrutturato (p. 930.216).
2.7.4 Nel corso dell’indagine, tale LL., la persona dalla quale A., secondo l’ipotesi ac-
cusatoria, avrebbe acquistato la cocaina, non è stata identificata. Conseguente-
mente non vi sono sue dichiarazioni agli atti.
2.7.5 La Corte rileva innanzitutto che sia le dichiarazioni di A. che quelle di E. concer-
nenti una dazione di denaro da parte di E. ad A., finalizzata alle opere di restauro
del ristorante in Spagna, sono entrambe univoche e costanti, e concordanti fra
loro.
Le fotografie del ristorante alle Gran Canarie acquisite agli atti in sede dibatti-
mentale il 19 maggio 2016 (TPF cl. 7 p. 920.20; p. 925.68 e segg.) corroborano
le dichiarazioni di E., secondo le quali il denaro da lui consegnato ad A. sarebbe
stato investito nel ristorante.
A., dal canto suo, non ha mai dichiarato di avere ceduto cocaina a D.; dalle sue
affermazioni non risulta dunque alcuna chiamata in correità nei confronti di D.
Le intercettazioni telefoniche prodotte dall’accusa a sostegno dell’ipotesi accu-
satoria, segnatamente quelle riportate nel rapporto d’inchiesta preliminare di po-
lizia giudiziaria del 27 marzo 2006 redatto dalla PGF (cl. 40 p. 5.5.517 e segg.),
- 41 -
e quelle contestate agli imputati, segnatamente ad A. durante il verbale d’inter-
rogatorio del 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.402 e segg.), a D. durante il suo
interrogatorio finale del 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.52 e segg.) e a E. il 28
maggio 2013 (cl. 710 p. 13.54.162 e seg.), indicano contatti fra gli interessati -
contatti che A., E. e D. non hanno mai negato - ma nulla apportano alla tesi ac-
cusatoria. Questi contatti sarebbero pure compatibili con la versione fornita da
E., che non nega che il 17 dicembre 2002 potrebbe avere consegnato del denaro
ad A.
In particolare, le intercettazioni non sono atte a provare che A. avrebbe ricevuto
EUR 25’000.-- da E., che li avrebbe utilizzati per acquistare almeno 500 grammi
di cocaina, e che avrebbe in seguito ceduto detta cocaina a D.
Agli atti non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere che A. abbia acqui-
stato almeno 500 grammi di cocaina e li abbia in seguito trasportati in Ticino per
cederli a D., e neppure che E. abbia finanziato l’acquisto di detta cocaina.
2.7.6 Visto quanto precede, D. deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.2.5.3, la
fattispecie non essendo provata.
Per gli stessi motivi, anche A. e E. devono essere prosciolti dai rispettivi rimpro-
veri; ne consegue il proscioglimento per A. dal capo d’accusa 1.2.1.5 e per E. dal
capo d’accusa 1.2.3.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.2), D. avrebbe pure, dal 2003
e fino al 19 luglio 2004, a Biasca, ricevuto 10 grammi di cocaina da B., tramite Z.
A B., al capo d’accusa 1.2.2.8, è mosso il rimprovero corrispondente, vale a dire
di avere ceduto, a JJ., 10 grammi di cocaina a Z., sostanza destinata ad essere
consegnata a D.
I rimproveri mossi ai due imputati verranno trattati congiuntamente.
2.8.1 Z., durante il suo interrogatorio reso in qualità di imputato il 27 maggio 2005 di-
nanzi alla PGF, ha dichiarato di avere ricevuto, in un’occasione, 10 grammi di
cocaina da B., con la richiesta di recapitarli a D. (cl. 464 p. 13.21.20; p. 13.21.22).
Egli ha confermato la sua versione dei fatti pure durante l’interrogatorio del 2 giu-
gno 2005 (cl. 464 p. 13.21.26), circostanza nella quale egli ha pure affermato che
in un paio di occasioni B. lo avrebbe invitato nel locale che si trova sopra l'eser-
- 42 -
cizio pubblico "MM.", e in entrambe le occasioni gli avrebbe offerto un tiro di co-
caina, e che, a suo giudizio, la cocaina sarebbe stata di buona qualità
(p. 13.21.31). Z. ha mantenuto questa versione dei fatti pure durante l’interroga-
torio di confronto con D. del 15 giugno 2005 (cl. 464 p. 13.21.66), per poi ritrat-
tarla in sede di interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.53.22 e segg.).
2.8.2 B., dal canto suo, già il 13 luglio 2005, dinanzi al MPC, ha dichiarato di avere
consumato stupefacenti con Z., al suo locale (cl. 456 p. 13.4.357). Egli ha pure
affermato di avere dato della cocaina a Z., ma di non ricordare i quantitativi, e di
non avergliela fatta pagare (p. 13.4.357).
Egli ha riferito di non avere mai consegnato cocaina a D. (p. 13.4.358), e, a do-
manda: “In una circostanza particolare Lei ha consegnato circa 10 grammi di
cocaina a Z., da quanto dichiarato dallo stesso, dicendogli di consegnarla a D.
Conferma questo episodio?” ha risposto: “No, questo non mi risulta.”
(p. 13.4.358).
Nel corso del suo interrogatorio finale, il 22 aprile 2013, a proposito di questo
rimprovero B. ha dichiarato di avere già risposto nel corso dei precedenti verbali
(cl. 708 p. 13.43.77 e seg.).
Dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016, B. ha affermato a più riprese di avere con-
segnato 10 grammi di cocaina a Z. (TPF cl. 8 p. 930.75 e seg.), sostenendo però
che la cocaina non sarebbe stata destinata a D., e confermando quindi la ver-
sione resa a verbale il 13 luglio 2005 (p. 930.91).
2.8.3 D., il 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC, ha dichiarato di non essersi mai rifornito di
cocaina da B., e di non avere mai trasportato cocaina per conto di B. (cl. 459
p. 13.11.57). D. ha respinto questo addebito pure nel corso dell’interrogatorio di
confronto con Z., il 15 giugno 2005 (cl. 459 p. 13.11.112), in sede di interrogatorio
finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.52), nonché dinanzi alla Corte, il 18
maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.131 e seg.).
2.8.4 Per quel che riguarda il rimprovero mosso a B., il Collegio giudicante rileva che
le dichiarazioni di Z. non sono utilizzabili a scapito dell’imputato B. - a questo
proposito, valendo le medesime considerazioni esposte in precedenza per le di-
chiarazioni di V. a sfavore di D. (v. supra, consid. III.2.6.4) - perché rese in man-
canza di contraddittorio.
2.8.5 B. ha ammesso, da ultimo in sede dibattimentale, di avere consegnato 10 grammi
di cocaina a Z. La sua confessione è parsa credibile e circostanziata, tant’è che
- 43 -
la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese
dall’imputato, ne ha tratto il convincimento che i fatti contestati a B. siano provati
per quel che concerne la dazione di 10 grammi di cocaina a Z.
2.8.6 Alla luce di quanto precede, la condotta di B. consistente nel cedere 10 grammi
di cocaina a Z. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1
cpv. 4 vLStup.
2.8.7 Per quel che concerne il rimprovero mosso a D., la Corte constata che la chia-
mata di correo di Z. è stata resa nel rispetto del principio del contraddittorio, es-
sendoci stato fra D. e Z. un interrogatorio di confronto. Detta chiamata di correo,
benché sia ondivaga, non pare d’acchito sprovvista di credibilità intrinseca. Difet-
tano però ulteriori riscontri probatori atti a sorreggerla, B. avendo ammesso la
consegna di 10 grammi di cocaina a Z., negando però che questi fossero desti-
nati a D., e D. avendo sempre negato di avere ricevuto detta cocaina da Z.
2.8.8 Alla luce di quanto precede, ne consegue il proscioglimento per D. dal capo d’ac-
cusa 1.2.5.2, la fattispecie non essendo provata.
Al capo d’accusa 1.2.5.1, a D. viene rimproverato di avere, da gennaio 2002 e
fino al 19 luglio 2004, in Svizzera, in più occasioni, ricevuto da A. e B. un quanti-
tativo complessivo di cocaina pari a un minimo di 575 fino a un massimo di 576
grammi, sostanza stupefacente destinata al commercio al dettaglio.
Ad A. e a B., ai capi d’accusa 1.2.1.1, rispettivamente 1.2.2.1, vengono mossi i
rimproveri corrispondenti.
La Corte tratterà la fattispecie congiuntamente per i tre imputati.
La Corte ha già avuto modo di chinarsi sulle vendite e i depositi di cocaina operati
da D., raggiungendo il convincimento che egli ha ceduto 100 grammi di cocaina
a CC. (v. supra, consid. III.2.2), 50 grammi di cocaina a DD. (v. supra, con-
sid. III.2.3), 30 grammi a EE. (v. supra, consid. III.2.5) e depositato 180 grammi
di cocaina nella lavanderia di Z. (v. supra, consid. III.2.4).
Si tratta quindi di stabilire se la cocaina che D. aveva a disposizione originasse
da A. e B.
2.9.1 A. ha respinto questo addebito, segnatamente in sede di interrogatorio finale, l’8
maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.373 e segg.; p. 13.42.383) e da ultimo in sede di-
battimentale (TPF cl. 8 p. 930.22 e segg.).
- 44 -
Dinanzi alla Corte A. ha dichiarato che all’epoca del suo arresto aiutava B. nel
suo bar (TPF cl. 8 p. 930.22). Fra A. e D., coetanei, vi sarebbero sempre stati
rapporti di amicizia (p. 930.22). A. avrebbe saputo che B. consumava cocaina,
mentre non sarebbe stato a conoscenza del fatto che pure D. fosse un consu-
matore (p. 930.23). Egli non avrebbe mai consumato cocaina con B. e/o D., e
non avrebbe mai fornito cocaina a loro due o a terzi (p. 930.22 e seg.).
2.9.2 B., dal canto suo, sin dal suo primo interrogatorio in qualità di imputato, il 20 luglio
2004 dinanzi al MPC, ha ammesso di essere un consumatore di cocaina (cl. 456
p. 13.4.3); egli non ha per contro mai riferito di avere ricevuto stupefacenti da A.
In sede dibattimentale, egli ha affermato di avere sempre avuto rapporti familiari
con A., nel senso che svolgevano delle attività coi rispettivi figli (TPF cl. 8
p. 930.59), e di non sapere se nel 2002-2004 A. consumasse cocaina
(p. 930.60). Nella medesima occasione, B. ha dichiarato di avere dato “qualcosa”
a D., ma non il quantitativo rimproveratogli (p. 930.58), di avere consumato co-
caina con lui in alcune occasioni (p. 930.60), e di avergliela ceduta alcune volte
al prezzo d’acquisto (p. 930.60 e seg.).
2.9.3 Per quel che concerne l’origine della droga, D. ha dapprima dichiarato di esser-
sela procurata a Locarno, vicino alla posta centrale, da gente di colore, quasi
sempre dalla stessa persona; egli si sarebbe recato a Locarno perché a Lugano
c’erano i suoi figli (interrogatorio del 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC, cl. 459
p. 13.11.55 e seg.; p. 13.11.58). Egli ha ribadito di avere acquistato la cocaina a
Locarno pure il 24 giugno 2005, sempre dinanzi al MPC (cl. 459 p. 13.11.122).
Durante l’interrogatorio di confronto con DD., il 18 febbraio 2013 dinanzi al MPC,
D. ha invece dichiarato che la cocaina da consegnare a DD. o per il consumo
personale l’avrebbe comprata nel Luganese, da un “extracomunitario” (cl. 710
p. 13.55.9). In sede dibattimentale, D. ha affermato che acquistava la cocaina
per il suo consumo personale a Locarno, da sconosciuti, perché a Lugano aveva
paura di essere visto dai suoi figli (TPF cl. 8 p. 930.131).
A specifica domanda, D. ha ribadito a più riprese che la droga non proveniva né
da A. né da B., segnatamente dinanzi al MPC il 5 gennaio 2005 (cl. 459
p. 13.11.57) e il 24 giugno 2005 (cl. 459 p. 13.11.122), il 24 maggio 2013 alla
presenza delle parti (cl. 709 p. 13.48.52 e segg.; p. 13.48.54) e in sede dibatti-
mentale, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.131).
2.9.4 Ipotesi quanto al fatto che la droga a disposizione di D. potesse provenire da A.
sono state rese sia da Z. che da V.
- 45 -
Difatti Z., il 27 maggio 2005, dinanzi alla PGF ha dichiarato di non avere mai
partecipato agli incontri che avvenivano a Zurigo tra D. e i suoi interlocutori
(cl. 464 p. 13.21.18), specificando che gli interlocutori di D. a Zurigo erano A.,
prima che partisse per la Spagna, e in seguito B., e di non essere stato messo a
conoscenza preventivamente delle ragioni degli incontri, ma di poterle presumere
(p. 13.21.19). Egli ha pure riferito di non essere stato al corrente dei traffici, ben-
ché lo avesse intuito (p. 13.21.19). Z. ha riferito che in un’occasione D. avrebbe
incontrato A., e lui sarebbe stato lasciato in disparte per alcuni minuti; al ritorno
D. avrebbe avuto con sé 20/30 grammi di cocaina (p. 13.21.20). Egli ha confer-
mato le sue dichiarazioni pure in sede di confronto con D. (cl. 459 p. 13.11.111
e seg.).
V., il 29 ottobre 2004 ha riferito agli inquirenti di avere ricevuto da D. 5 o 6 grammi
di cocaina, e d’avere nei suoi confronti un debito di circa fr. 800.--. Egli ha inoltre
dichiarato che D. gli avrebbe riferito che il denaro riguardante la droga doveva
darlo ad A.; V. ne avrebbe quindi dedotto che la droga era fornita da A. (cl. 463
p. 13.17.146).
2.9.5 A prescindere dall’utilizzabilità delle dichiarazioni di Z. e di V. a sfavore di A.,
rispettivamente di B., la Corte rileva che né dalle dichiarazioni di Z., né da quelle
di V. risulterebbe una chiamata di correo nei confronti degli imputati; difatti né Z.,
né V., avrebbero visto direttamente una consegna di cocaina da parte di A. e/o
B. a D.
2.9.6 Dalle intercettazioni telefoniche prodotte dall’accusa a sostegno dell’ipotesi ac-
cusatoria, segnatamente quelle contesta a A., B. e D. nel corso dei loro rispettivi
interrogatori finali (A.: 8 maggio 2013 [cl. 707 p. 13.42.373 e segg.]; B.: 22 aprile
2013 [cl. 708 p. 13.43.54 e segg.]; D.: 24 maggio 2013 [cl. 709 p. 13.48.40 e
segg.]) si evince che fra le persone in causa vi erano dei contatti telefonici, circo-
stanza questa peraltro non negata dai diretti interessati. Non è per contro possi-
bile dedurne che A. abbia, tramite B., consegnato a D. della cocaina.
2.9.7 Alla luce di quanto precede, non essendovi elementi probatori a sostegno della
tesi accusatoria, la Corte ne conclude il proscioglimento per A. dal capo d’accusa
1.2.1.1, per B. dal capo d’accusa 1.2.2.1, e per D. dal capo d’accusa 1.2.5.1.
A D. è contestata l’infrazione alla LStup nella forma aggravata (v. supra, con-
sid. III.2.1).
2.10.1 Come si evince dai precedenti considerandi, è appurato che D. ha depositato
180 grammi di cocaina presso la lavanderia di Z., e alienato i seguenti quantitativi
- 46 -
di cocaina: 100 grammi a CC., 50 grammi a DD., nonché 30 grammi a EE. Lo
stupefacente in questione non è stato sequestrato.
2.10.2 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. III.1.5.1), se il grado di purezza
non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si
potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità me-
dia, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse
particolarmente pura o particolarmente tagliata. Nel caso in esame, per quel che
concerne la qualità della cocaina, sia CC. che EE. hanno riferito che la cocaina
che acquistavano da D. era di buona qualità (CC.: cl. 444 p. 12.1.4047; EE.:
cl. 442. p. 12.1.3588).
La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche rela-
tive alla cocaina confiscata in Svizzera. Siccome le infrazioni realizzate da D.
sono state commesse fra il 2002 e il 2004, la Corte ritiene il grado di purezza
dello stupefacente più favorevole all’imputato, che, per i sequestri di cocaina di
quantità da 1 a 10 grammi, risulta essere quello relativo all’anno 2004, equiva-
lente al 46%. D. ha dunque depositato e alienato in totale circa 165 grammi di
cocaina pura, quantità che supera ampiamente la soglia dei 18 grammi di cocaina
stabilita dalla giurisprudenza.
2.10.3 Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell’aggravante di cui
all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in quanto D. sapeva o doveva presumere che la
cocaina trafficata poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la sa-
lute di molte persone.
2.10.4 Vista la realizzazione dell’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup, in virtù
della giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del
23 marzo 2007, consid. 2) è superfluo chiedersi se le infrazioni commesse da D.
potrebbero realizzare anche l’ulteriore aggravante contemplata nell’atto d’ac-
cusa.
2.10.5 Riassumendo, D. è dunque riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata
alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 3 e 4, e n. 2
lett. a vLStup.
B.
Secondo l’ipotesi accusatoria, B. avrebbe, agendo in correità con A., G., Z., D. e
K., nel 2001 e fino al 19 luglio 2004, in più località della Svizzera, in particolare a
- 47 -
JJ., in più occasioni, senza essere autorizzato, finanziato l’acquisto, acquistato,
alienato, procurato in altro modo e detenuto, un quantitativo di cocaina pari a un
minimo di 2’075 fino a un massimo di 2’176 grammi.
B. avrebbe saputo, o avrebbe dovuto presumere, vista l’importante quantità di
cocaina trafficata, di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone.
Egli avrebbe inoltre agito unitamente alle persone elencate sopra, a eccezione di
K., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il
traffico illecito di stupefacenti, secondo una pianificazione che prevedeva la sud-
divisione dei compiti esecutivi in relazione alle caratteristiche dei singoli e alle
loro capacità (v. capo d’accusa 1.2.2, TPF cl. 1 p. 100.30).
Ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.8 sono riportati in dettaglio i rimproveri mossi a B.
La Corte si è dapprima chinata sulle accuse concernenti le alienazioni, rispetti-
vamente le cessioni di cocaina (1.2.2.1, 1.2.2.4-1.2.2.8), e in seguito su quelle
riguardanti l’approvvigionamento di sostanza stupefacente da parte di B. (1.2.2.2
e 1.2.2.3).
Secondo la tesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.1), B. avrebbe, dall’inizio del
2002 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località della Svizzera, in particolare a
Biasca e a JJ., in più occasioni, ceduto a D., unitamente ad A., da 575 a 576
grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al commercio al dettaglio.
3.2.1 La Corte si è già chinata su detto rimprovero e su quelli corrispondenti mossi a
D. (capo d’accusa 1.2.5.1) e A. (capo d’accusa 1.2.1.1), addivenendo al proscio-
glimento per tutti e tre gli imputati (v. supra, consid. III.2.9).
A B. viene inoltre rimproverato di avere, dal 2003 e fino al 19 luglio 2004, in di-
verse località del Canton Zurigo, in particolare a JJ., presso l’esercizio pubblico
“MM.”, alienato almeno 50 grammi di cocaina a NN. al prezzo di fr. 100.-- al
grammo (capo d’accusa 1.2.2.4).
3.3.1 B., interrogato dal MPC il 13 luglio 2005, ha dichiarato di aver consumato cocaina
diverse volte con NN., sopra il suo locale, a partire da uno, due mesi prima del
suo arresto, e di avergli dato, qualche volta, uno o due grammi di cocaina, circa
una volta alla settimana, al prezzo di fr. 100.-- al grammo (cl. 456 p. 13.4.351 e
seg.). La cocaina che avrebbe dato a NN. sarebbe stata fornita da K.
(p. 13.4.352). B. ha anche riferito di aver dato a NN. al massimo 30 grammi di
cocaina; secondo B., a 50/60 grammi, forse, si arriverebbe includendo anche ciò
- 48 -
che consumavano; sarebbe inoltre possibile che egli abbia rifornito di cocaina
NN. già a partire dal novembre/dicembre 2003 (p. 13.4.353). B. ha pure indicato
che la cocaina era nascosta in una sedia in un locale posto al secondo piano
dell'esercizio pubblico “MM.”, oppure in un cassetto munito di serratura
(p. 13.4.353).
B., durante il suo interrogatorio finale, il 22 aprile 2013, ha ribadito di aver già
risposto nel corso dei precedenti verbali (cl. 708 p. 13.43.68 e segg.;
p. 13.43.71).
In sede di interrogatorio dibattimentale, il 18 maggio 2016, B. ha confermato di
avere consumato cocaina con NN., sopra il suo locale, in diverse occasioni, a
partire da uno-due mesi prima del suo arresto, e di avergli pure dato, in alcune
occasioni, uno o due grammi, al prezzo di fr. 100.-- al grammo (TPF cl. 8
p. 930.72 e seg.). Interpellato in merito alla conferma del quantitativo comples-
sivo relativo alle vendite e ai consumi con NN., di circa 50/60 grammi, B. ha rife-
rito che detto quantitativo gli sembrava un po’ esagerato (p. 930.72). In seguito,
a domanda della Corte: “Quanto ha consumato con NN., assieme?”, B. ha rispo-
sto: “Non mi ricordo. Il coso giusto non mi ricordo. Sicuramente qualcosa gli avrò
dato e qualcosa abbiamo consumato. Che sono 30 o sono 20, di preciso non lo
so.” (p. 930.73).
3.3.2 NN., interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti il 6 aprile 2005,
ha riferito di avere acquistato cocaina da B. a partire dal novembre/dicembre
2003; fino all’arresto di B., egli avrebbe acquistato da quest’ultimo in totale 50/60
grammi di cocaina, al prezzo di fr. 100.-- al grammo (cl. 439 p. 12.1.2552). Egli
ha ribadito queste dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 6 giugno 2005 (cl. 437
p. 12.1.1559 e segg.).
3.3.3 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di NN. non possono essere utiliz-
zate a sfavore dell’imputato, dato che il suo diritto al contraddittorio non è stato
garantito (v. supra, consid. III.2.6.4.1); difatti, NN. non è mai stato interrogato in
presenza né di B. né del suo difensore.
Ciononostante, la circostanza è ammessa da B. stesso; le sue dichiarazioni a
questo proposito sono state costanti e circostanziate, e la Corte non ha pertanto
motivo di dubitare della loro veridicità.
Per quel che concerne il quantitativo di cocaina che B. ha venduto a NN., la Corte
ritiene il quantitativo più favorevole all’imputato, equivalente a 20 grammi, come
da lui stesso ammesso in sede dibattimentale (TPF cl. 8 p. 930. 73).
- 49 -
3.3.4 Alla luce di quanto precede, la condotta di B. consistente nell’alienare 20 grammi
di cocaina a NN. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1
cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.5), B. avrebbe pure, dall’au-
tunno 2003 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località del Cantone Zurigo, in
particolare a JJ., presso l’esercizio pubblico “MM.” e presso il ristorante “OO.”,
alienato 50 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.-- al grammo, offrendone pure
ulteriori 10 grammi, a PP.
3.4.1 B., interrogato il 4 maggio 2005 dal MPC, ha dichiarato quanto segue: “Domanda:
Ricorda quanta sostanza stupefacente ha ceduto a PP.? Risposta: Non lo so.
Comunque io gli cedevo della sostanza e come detto ce la facevamo assieme.
[…] PP. consumava con me all’incirca una volta a settimana durante i sette mesi
antecedenti il mio arresto. ADR: Non facevo pagare niente a PP., compensavo
con le consumazioni presso il suo ristorante. Si trattava comunque di un tiro ogni
tanto.” (cl. 456 p. 13.4.321).
In seguito, il 24 maggio 2005, sempre dinanzi al MPC, B. ha affermato di avere
venduto a PP. un quantitativo globale di 10-20 grammi, non di più (cl. 456
p. 13.4.342).
In sede di interrogatorio dibattimentale, il 18 maggio 2016, B. ha confermato di
avere venduto a PP. 10-20 grammi di cocaina, e ha respinto l’addebito concer-
nente il dono di 10 grammi di cocaina (TPF cl. 8 p. 930.73).
3.4.2 PP., dal canto suo, interrogato il 6 maggio 2005 dagli inquirenti della PGF in qua-
lità di persona informata sui fatti, ha dichiarato di avere iniziato a consumare co-
caina nell’autunno del 2003, in quanto B. sarebbe andato da lui e gliela avrebbe
offerta (cl. 436 p. 12.1.1360). Quanto al quantitativo di cocaina consumato, PP.
ha dapprima riferito di non saperlo precisamente, ma di ricordare di avere acqui-
stato, in un’occasione, cinque grammi in un solo colpo, e di avere comperato in
totale 10 grammi, pagandola fr. 100.-- al grammo (p. 12.1.1360; p. 12.1.1362).
Inoltre, B. gli avrebbe offerto cocaina una decina di volte, per un totale di circa 10
grammi; questo quantitativo non lo avrebbe pagato, ma B. avrebbe preteso uno
sconto sulle sue consumazioni al ristorante (p. 12.1.1360). A proposito della qua-
lità della cocaina fornitagli da B., PP. ha dichiarato di non intendersene, ma che
“faceva schifo” (p. 12.1.1361). Poi, PP. ha dichiarato quanto segue: “Facendo un
calcolo approssimativo, posso dire di aver dall’autunno 2003 sino all’arresto di
B., acquistato almeno 50 grammi di cocaina pagandola CHF 100 al grammo. Gli
acquisti avvenivano presso il mio ristorante “OO.” a JJ./ZH, nonché alle volte
- 50 -
all'esercizio pubblico “MM.” di B. anche a JJ./ZH. Preciso che al momento delle
consegne, B. era sempre da solo.” (p. 12.1.1371); “Da B. avrò ricevuto in regalo
circa 10 grammi di cocaina, ribadisco anche che quando lui veniva a mangiare,
e lo faceva spesso, pretendeva uno sconto sulle sue consumazioni.”
(p. 12.1.1371).
PP. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 20 maggio 2005
(cl. 436 p. 12.1.1504).
Il 13 giugno 2012, in sede di interrogatorio dinanzi al MPC, alla presenza delle
parti, segnatamente del difensore di B., PP., dopo avere letto i verbali di interro-
gatorio da lui precedentemente resi, ha dichiarato di non avere integrazioni da
fare (cl. 703 p. 12.18.5). Nella medesima occasione, il difensore di B. ha avuto la
possibilità di porre delle domande alla persona informata sui fatti (p. 12.18.6 e
seg.).
3.4.3 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di PP. possono essere utilizzate
pure a sfavore dell’imputato, siccome queste sono state rese nel rispetto del prin-
cipio del contraddittorio. Difatti, in occasione dell’interrogatorio del 13 giu-
gno 2012 al difensore di B. è stata data la possibilità di porre domande a PP. e
di metterne in dubbio la credibilità. Queste dichiarazioni costituiscono una chia-
mata di correo dettagliata e univoca nei confronti di B.; chiamata di correo che
suffraga le ammissioni, circostanziate e costanti, fatte dall’imputato stesso.
3.4.4 Visto ciò che precede, la Corte non ha motivo di dubitare che le dichiarazioni di
B. a proposito della vendita di cocaina a PP. non siano veritiere.
Per quel che concerne il quantitativo di cocaina alienato da B. a PP., la Corte
ritiene il quantitativo più favorevole all’imputato, quindi 10 grammi, quantità che
B. ha pure ammesso in sede dibattimentale.
A proposito della tesi accusatoria secondo la quale B. avrebbe pure regalato 10
grammi di cocaina a PP., la Corte, ritenuto che B. ha costantemente negato que-
sto addebito, considera che la chiamata in correità di PP., non “vestita” da ulteriori
elementi probatori, non sia sufficiente a corroborare la fattispecie dedotta in ac-
cusa. B. deve dunque essere prosciolto dall’accusa di avere donato a PP. 10
grammi di cocaina.
3.4.5 La condotta di B. consistente nell’alienare 10 grammi di cocaina a PP. realizza le
condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
- 51 -
Secondo la tesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.6), B. avrebbe inoltre, da otto-
bre 2003 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località del Canton Zurigo, in partico-
lare a JJ., presso l’esercizio pubblico “MM.” e presso il ristorante “OO.”, alienato
a QQ. 140 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.-- al grammo, offrendogliene
pure ulteriori 10 grammi.
3.5.1 QQ., interrogato dalla PGF in qualità di persona sui fatti, l’11 maggio 2005 ha
dichiarato di avere conosciuto B., che egli chiama “RR.”, presso il ristorante
“OO.”, dove QQ. lavorava in cucina, verso luglio 2003 (cl. 436 p. 12.1.1400). A
domanda se l’arresto di B. lo avesse sorpreso, QQ. ha risposto quanto segue:
“Sono rimasto impresso perché era la prima volta che vedevo una cosa così.
Hanno anche messo le manette a PP. e non capivo. Non pensavo che RR. fosse
un delinquente. ADR: No, io non sono stato arrestato, mi hanno detto di rimanere
in cucina. ADR: No, non pensavo che fosse una persona così importante da es-
sere arrestato. ADR: lo vedevo che faceva delle cose piccole. ADR: Lui portava
della roba al ristorante “OO.”. ADR: Sì, portava delle piccole quantità di cocaina.
ADR: L’aveva in tasca imballata nella carta trasparente o nei pezzettini di carta
e di nascosto la sniffavamo. ADR: Andavamo o in cantina o in bagno. Preciso
che questo non succedeva sempre, ma è capitato più volte.” (p. 12.1.1401). In
seguito, QQ. ha pure dichiarato: “Facendo un calcolo approssimativo posso dire
di aver comperato e consumato almeno 100-120 grammi di cocaina da ottobre
2003 a luglio 2004, momento dell’arresto di RR.. Preciso che al grammo RR. mi
faceva pagare la cocaina CHF 100. Dichiaro anche che di quei 120 grammi, ne
ho comperati 100 e 20 stimo che mi sono stati offerti. Preciso che penso che me
li abbia offerti, perché io avevo sempre un occhio di riguardo nei suoi confronti,
quando cucinavo per lui e la sua famiglia.” (p. 12.1.1402). A proposito della qua-
lità della cocaina, QQ. ha dichiarato di non intendersene, ma che la stessa a volte
sarebbe stata bianca, altre volte gialla, e di ricordare che puzzasse di benzina o
gasolio (p. 12.1.1403). Alla fine dell’interrogatorio, egli ha dichiarato: “Facendo
un calcolo approssimativo, posso dire di aver da ottobre 2003 sino all’arresto di
B., acquistato almeno 140 grammi di cocaina pagandola CHF 100 al grammo.
Gli acquisti avvenivano presso il ristorante “OO.” a JJ./ZH, dove lavoro come
cuoco, nonché all'esercizio pubblico “MM.” di B., situato anche a JJ./ZH. Preciso
che al momento delle consegne, B. era sempre da solo e anch’io non ero accom-
pagnato.” (p. 12.1.1413); “Da B. avrò ricevuto in regalo circa 10 grammi di co-
caina. Questi me li regalava sia al ristorante “OO.” che all'esercizio pubblico
“MM.”. Ribadisco che comunque io lo contraccambiavo avendo sempre un oc-
chio di riguardo sulle pietanze che preparavo per lui e la sua famiglia.”
(p. 12.1.1414).
- 52 -
QQ. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 20 maggio 2005
(cl. 436 p. 12.1.1506).
Il 16 luglio 2012 si è tenuto l’interrogatorio di QQ. alla presenza delle parti, se-
gnatamente del difensore di B. (cl. 704 p. 12.26.7 e segg.). QQ. si è dichiarato
disposto a deporre e alla difesa è stato concesso di porre domande.
3.5.2 B., dal canto suo, interrogato dal MPC, il 24 maggio 2005, ha confermato di avere
venduto qualche grammo di cocaina a QQ.; non ha saputo precisare con che
frequenza gli avrebbe venduto la cocaina, ma ha affermato di avergliela sempre
consegnata nei locali superiori dell'eserecizio pubblico “MM.” (cl. 356
p. 13.4.343). B. ha pure specificato di avere consegnato la cocaina dentro l’invo-
lucro trasparente dei pacchetti di sigarette, o in un pezzo di carta (p. 13.4.344).
Quanto alla qualità della cocaina, B. ha riferito di non capirci niente, e di non
avere mai tagliato la cocaina; avrebbe distinto la qualità della cocaina a dipen-
denza dell’effetto che faceva, e l’avrebbe sempre presa da K. (p. 13.4.344). A
proposito del prezzo dello stupefacente, B. ha dichiarato: “ADR: Gliela vendevo
a CHF 60, 70, 80, 100, a dipendenza.” (p. 13.4.345). Per quel che concerne il
quantitativo di sostanza alienata a QQ., B. ha dichiarato di avergli dato al mas-
simo 10-12 grammi (p. 13.4.345). B., durante il suo interrogatorio finale, ha di-
chiarato di aver già risposto nel corso dei precedenti verbali (cl. 708 p. 13.43.75).
In sede di interrogatorio dibattimentale, il 18 maggio 2016, B. ha ribadito di avere
venduto a QQ. dai 10 ai 12 grammi di cocaina, a fr. 100.-- al grammo, negando
però di avergliene regalati ulteriori 10 grammi (TPF cl. 8 p. 930.73 e seg.).
3.5.3 Le ammissioni di B. a proposito della vendita di cocaina a QQ. sono circostan-
ziate e univoche, e sono state ribadite pure dinanzi al Collegio. La Corte non ha
dunque alcuna ragione di dubitare che la confessione di B. non sia veritiera, es-
sendo la stessa pure suffragata dalle dichiarazioni di QQ., rese rispettando il prin-
cipio del contraddittorio.
Per quel che concerne la quantità di stupefacente alienata, la Corte ritiene la
quantità più favorevole all’imputato, vale a dire quella da lui ammessa già il
24 maggio 2005 e ribadita pure in sede dibattimentale, pari a 10 grammi.
A proposito della tesi accusatoria secondo la quale B. avrebbe pure regalato 10
grammi di cocaina a QQ., la Corte, ritenuto che B. ha negato questo addebito,
considera che la chiamata in correità di QQ., non “vestita” da ulteriori elementi
probatori, non sia sufficiente a provare la fattispecie dedotta in accusa. B. deve
- 53 -
dunque essere prosciolto dall’accusa di avere donato a QQ. 10 grammi di co-
caina.
3.5.4 Visto quanto precede, la condotta di B. consistente nell’alienare 10 grammi di
cocaina a QQ. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1
cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.7), B. avrebbe pure, da inizio
2004 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località del Cantone Zurigo, in particolare
a JJ., presso l’esercizio pubblico “MM.”, alienato a SS. 30 grammi di cocaina al
prezzo di fr. 100.-- al grammo, offrendogliene ulteriori 20 grammi.
3.6.1 SS., interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti, il
12 aprile 2005 ha riferito quanto segue: “Per quanto riguarda B., capitava che io
ed altri tre/quattro amici, ci trovavamo nel suo locale "MM." per una partita a carte,
durante la quale mettevamo CHF 20.-- a testa, somma che consegnavamo a B.
il quale ci forniva della cocaina. ADR: questo sistema è capitato circa una quin-
dicina di volte, per un totale complessivo di circa 15-20 grammi di cocaina fornita
da B. Devo precisare che anche il B. metteva la sua quota pari a CHF 20.--. ADR:
la prima volta che B. mi ha fatto provare la sua cocaina non ricordo la data esatta,
ma risale sicuramente all’inizio del 2004. Da quel periodo fino al momento del
suo arresto, è accaduto più volte che B., quanto la consumava, lo facesse con
me. ADR: io non so dire esattamente quanta cocaina B. mi abbia fatto consumare
assieme a lui. Io stimo una quantità non inferiore ai 20 grammi consumata as-
sieme a lui. ADR: come detto prima confermo che quando B. si assentava per
andare a mangiare, io lo sostituivo dietro al bancone. Gli interroganti mi fanno
presente che probabilmente la cocaina che mi regalava fosse una forma di pa-
gamento. Io rispondo che questo potrebbe essere vero, ma con B. non abbiamo
discusso in modo chiaro o fatto accordi in questo senso. ADR: è lecito credere
che mi facesse consumare assieme a lui per questo motivo.” (cl. 436
p. 12.1.1189); “Dopo averci riflettuto confermo che nel periodo a partire dall’inizio
del 2004 sino all’arresto di B. mi sono recato da lui in diverse occasioni, comprese
quelle in cui andavo a giocare a carte, ed ho acquistato da B. un quantitativo
complessivo di cocaina non inferiore ai 30 grammi. Confermo pure che la cocaina
costava CHF 100.-- al grammo e che B. me la forniva nella carta o nella plastica.”
(p. 12.1.1193). Quanto al fornitore di B., SS. non ha saputo dare informazioni
(p. 12.1.1190).
SS. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 20 maggio 2005
(cl. 436 p. 12.1.1502), nonché il 4 giugno 2012, alla presenza delle parti (cl. 703
p. 12.14.5). Nella predetta occasione era presente pure il difensore di B., che ha
- 54 -
avuto la possibilità di porre delle domande alla persona informata sui fatti
(p. 12.14.5 e seg.)
3.6.2 B., dal canto suo, il 24 maggio 2005 dinanzi al MPC, ha dichiarato quanto segue:
“Domanda: SS. afferma essersi recato in diverse occasioni presso l'esercizio
pubblico "MM." ed di aver acquistato da Lei, a partire dall’inizio del 2004 fino al
suo arresto, della cocaina. Cosa ci dice a proposito? Risposta: Forse gliela avrò
data qualche volta. ADR: Non posso stabilire quale sia il quantitativo di cocaina
che io ho venduto a SS.” (cl. 456 p. 13.4.338). Quando gli è stato chiesto il prezzo
di vendita, egli ha affermato: “Non mi ricordo, CHF 60, 70, 80 o qualcosa di più,
quanto la pagavo io. ADR: Io la pagavo CHF 60-65.” (p. 13.4.338). B. ha pure
confermato di avere fornito cocaina a SS. in occasione di incontri avvenuti presso
l'esercizio pubblico “MM.”; avrebbe fatto una colletta e avrebbe comperato la co-
caina da consumare insieme (p. 13.4.338). Si sarebbe trattato di circa 10 grammi
di cocaina, che lui avrebbe acquistato da K. (p. 13.4.338). B. ha pure dichiarato
di non sapere il quantitativo totale di cocaina da lui venduto a SS., aggiungendo
quanto segue: “Confermo comunque aver venduto della cocaina a SS. ADR: Si
trattava di 1 grammo che io gli consegnavo 1-2 volte alla settimana, oltretutto non
ne verificavo neppure il peso.” (p. 13.4.340). Quando gli è stato contestato che
SS. affermava di aver acquistato da lui un quantitativo di cocaina non inferiore ai
30 grammi, B. ha dichiarato: “Sì. Potrebbe essere il quantitativo che io ho venduto
a SS., tuttavia mi è impossibile quantificarlo precisamente.” (p. 13.4.340).
B., nel corso del suo interrogatorio finale, il 22 aprile 2013, quando gli è stata
contestata questa fattispecie, ha dichiarato: “Ci sono cose che sono esagerate e
tanti particolari non li ricordo. Voglio precisare che, secondo il vostro parere, si
parla sempre di cocaina. Se io parlo di caffè, per voi parlo di cocaina. Per il resto
ho già risposto nei verbali precedenti.” (cl. 708 p. 13.43.77).
Dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016, B. ha riconosciuto di avere dato della co-
caina a SS., ma non è riuscito a quantificare la stessa; egli ha comunque detto
che si tratterebbe di meno di 30 grammi di cocaina (TPF cl. 8 p. 930.74 e seg.).
3.6.3 Le ammissioni di B. quanto all’alienazione di cocaina a SS., costanti e dettagliate,
sono state ribadite pure dinanzi alla Corte, seppur in sede dibattimentale l’impu-
tato non sia riuscito a quantificarle precisamente. La confessione di B. è corro-
borata pure dalle dichiarazioni di SS.; queste, univoche e dettagliate, possono
essere utilizzate pure a sfavore dell’imputato, poiché rese nel rispetto del princi-
pio del contraddittorio, il difensore di B. avendo avuto la possibilità di porre do-
mande a SS. e di metterne in dubbio la credibilità.
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La Corte non ha dunque alcuna ragione di dubitare che le dichiarazioni di B. e
SS. quanto alla vendita di cocaina non siano veritiere.
Per quel che concerne la quantità di stupefacente alienata, siccome in sede di-
battimentale l’imputato ha dichiarato che 30 grammi di cocaina sarebbe un im-
porto esagerato, la Corte ritiene un quantitativo di 10 grammi di cocaina, non in
contraddizione con quanto ammesso da B. il 24 maggio 2004.
A proposito della tesi accusatoria secondo la quale B. avrebbe pure regalato 20
grammi di cocaina a SS., la Corte, ritenuto che B. non ha fatto ammissioni a
questo proposito, considera che la chiamata in correità di SS., non “vestita” da
ulteriori elementi probatori, non sia sufficiente a provare la fattispecie dedotta in
accusa. B. deve dunque essere prosciolto dall’accusa di avere regalato a SS. 20
grammi di cocaina.
3.6.4 Visto quanto precede, la condotta di B. consistente nell’alienare 10 grammi di
cocaina a SS. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1
cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.8), B. avrebbe anche, dal
2003 e fino al 19 luglio 2004, nel Cantone Ticino e nel Cantone Zurigo, in parti-
colare a JJ., ceduto 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Z.,
sostanza stupefacente destinata a essere consegnata a D.
3.7.1 La Corte si è già chinata su questo rimprovero mosso a B. (v. supra, con-
sid. III.2.8), concludendone che la condotta di B. consistente nel cedere 10
grammi di cocaina a Z. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui
all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.2), B. avrebbe inoltre, da ago-
sto 2003 e fino a luglio 2004, in diverse località della Svizzera e in particolare a
JJ., in più occasioni, unitamente ad A., acquistato da K. un quantitativo comples-
sivo di cocaina pari a un minimo di 500 fino a un massimo di 600 grammi, per il
prezzo di fr. 60.-- al grammo.
Ad A., al capo d’accusa 1.2.1.2, viene mosso il rimprovero corrispondente, vale
a dire di avere acquistato lo stupefacente da K., tramite B.
La Corte tratterà i rimproveri mossi a entrambi gli imputati congiuntamente.
- 56 -
Il Collegio ha già avuto modo di chinarsi sulle alienazioni e cessioni di cocaina
operate da B., raggiungendo il convincimento che egli avrebbe venduto 20
grammi di cocaina a NN. (v. supra, consid. III.3.3), 10 grammi di cocaina a PP.
(v. supra, consid. III.3.4), 10 grammi di cocaina a QQ. (v. supra, consid. III.3.5) e
10 grammi di cocaina a SS. (v. supra, consid. III.3.6), e che avrebbe inoltre ce-
duto 10 grammi di cocaina a Z. (v. supra, consid. III.3.7), per un totale di 60
grammi di cocaina.
Si tratta ora di stabilire se la cocaina che B. aveva a disposizione originasse da
K.
3.8.1 K., interrogato dalla PGF in qualità di imputato, il 30 agosto 2004 ha dichiarato di
rifornire B. con sostanza stupefacente da circa un anno e di avere spacciato,
durante il suo anno di attività, al massimo 500 o 600 grammi (cl. 460 p. 13.12.102
e seg.). La cocaina sarebbe stata da lui venduta a B. e a tale TT. (p. 13.12.98).
Il 1° settembre 2004, egli ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC
(cl. 460 p. 13.12.125). Il 30 settembre 2004, dinanzi al MPC, K. ha dichiarato di
avere fornito a B. 300 grammi di cocaina (cl. 460 p. 13.12.177), mentre il 12 no-
vembre 2004, sempre dinanzi al MPC, egli ha dichiarato di avere consegnato a
B. 170/180 grammi di cocaina, e che nei 300 grammi di cocaina dichiarati durante
un precedente verbale sarebbe stata compresa anche la quantità data a tale TT.
(cl. 460 p. 13.12.228).
Per quel che concerne il ruolo di A., K. ha ribadito a più riprese di non conoscere
A., segnatamente il 20 luglio 2004 dinanzi al MPC (cl. 460 p. 13.12.9 e seg.), il
18 luglio 2004 dinanzi al MPC (cl. 460 p. 13.12.81) e il 30 agosto 2004 dinanzi
alla PGF (cl. 460 p. 13.12.105). Il 24 settembre 2004, quando gli inquirenti della
PGF gli hanno mostrato una fotografia di A., egli ha dichiarato: “Forse lo ho in-
contrato davanti l'esercizio pubblico "MM.", ma non ricordo bene.” (cl. 460
p. 13.12.171). Il 30 settembre 2004, dinanzi al MPC, egli ha precisato quanto
segue: “Domanda: Lei ha affermato di non conoscere A. Negli interrogatori suc-
cessivi lei lo ha riconosciuto in una foto, affermando di averlo incontrato davanti
all'esercizio pubblico "MM.". Conferma? Risposta: Non l’ho incontrato, ma ci
siamo incrociati in auto davanti all'esercizio pubblico "MM.". lo stavo andando e
loro venivano. Domanda: Loro chi? Risposta: Era in macchina con RR. Do-
manda: Quante volte lei lo ha incontrato e in quale occasione? Risposta: L’ho
incrociato una sola volta, quella di cui ho appena detto.” (cl. 460 p. 13.12.179);
“Domanda: Lei ha paura di A.? Risposta: No, non lo conosco.” (p. 13.12.180). In
seguito, il 28 ottobre 2004, K. ha dichiarato agli inquirenti della PGF di conoscere
- 57 -
A. solo di vista, e di non averci mai parlato (cl. 460 p. 13.12.218), mentre il 12 no-
vembre 2004, dinanzi al MPC, K. ha ammesso di avere visto A., con B., presso
il locale “MM.” di JJ. (cl. 460 p. 13.12.227).
3.8.1.1 Con sentenza del 2 maggio 2012, la Corte penale del Tribunale penale federale
ha già riconosciuto K. colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup,
nell’ambito di una procedura abbreviata, per le fattispecie di cui ai capi d’accusa
1.2.1.2 e 1.2.1.3 (acquistato, procurato e detenuto 1’000 grammi di cocaina e
alienato da 500 a 600 grammi di cocaina) (cl. 716 p. 22.13.4 e segg). K. è quindi
stato condannato a una pena privativa di libertà di 24 mesi, sospesa con la con-
dizionale, e gli è stato impartito un periodo di prova di tre anni. Egli è stato inoltre
condannato al pagamento di una multa di fr. 1’000.--.
3.8.2 B., dal canto suo, ha riferito a più riprese di essersi rifornito di cocaina da K. In
particolare, già il 2 settembre 2004, dinanzi al MPC, egli ha dichiarato che K. gli
avrebbe fornito cocaina (cl. 456 p. 13.4.52). A domanda: “Con quale frequenza?”
B. ha risposto: “Quando la finivo. All’incirca una volta alla settimana. Mi sparavo
5-10 grammi.” (p. 13.4.52 e seg.). B. ha pure affermato di essere un consumatore
di cocaina da circa sei mesi (p. 13.4.53). Nella medesima occasione, B. ha riferito
di essersi rifornito di cocaina, oltre che da K., pure alla stazione di JJ., da persone
di colore (p. 13.4.47; p. 13.4.56). B. ha inoltre quantificato il suo consumo di co-
caina nella maniera seguente: “Facendo i calcoli consumavo 10 grammi a setti-
mana, quindi 40 grammi al mese, per sette mesi fanno un totale di 280 grammi.”
(p. 13.4.57).
B. ha ribadito di essersi rifornito di cocaina sempre da K., tranne in alcune occa-
sioni, allorquando l’avrebbe acquistata alla stazione di JJ. da persone di colore,
pure il 15 settembre 2004 dinanzi alla PGF (cl. 46 p. 13.4.110).
Il 14 aprile 2005 vi è stato un interrogatorio di confronto fra B. e K., dinanzi al
MPC. In questa circostanza, B. ha confermato di avere acquistato da K. in totale
280 grammi di cocaina durante un periodo di 6-7 mesi (cl. 456 p. 13.4.308), no-
nostante K. sostenesse di avergli fornito unicamente 160-180 grammi di cocaina
(p. 13.4.307). Quanto al prezzo della sostanza, sia B. che K. hanno confermato
che era di fr. 60.-- al grammo (p. 13.4.308).
In seguito, il 13 luglio 2005 dinanzi al MPC, B. ha dichiarato quanto segue: “Vo-
levo precisare che il calcolo della cocaina che ho comperato da K. non l’ho con-
sumata tutta io, l’ho anche venduta. ADR: Ricordo che più che vendere cocaina
la consumavamo assieme. Si trattava di 4/5 persone con cui consumavamo as-
sieme.” (cl. 456 p. 13.4.352); “K. mi ha venduto in 7 mesi circa 300 grammi che
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io ho venduto e consumato personalmente. Nei precedenti interrogatori è stato
stabilito che io ho acquistato 300 grammi di cocaina da K. e che tale quantitativo
corrispondeva al mio consumo personale. Sicuramente io ho consumato un
quantitativo inferiore, il resto l’ho venduto o offerto o consumato assieme ad altri.
ADR: Se esistono delle divergenze tra i quantitativi da me dichiarati e quelli di-
chiarati da altre persone, io ribadisco comunque aver acquistato della cocaina
esclusivamente da K. e in sporadiche occasioni presso la stazione di JJ.”
(p. 13.4.354); “Ribadisco quanto affermato precedentemente. In occasione dei
primi interrogatori io ho dichiarato di consumare circa 10 grammi a settimana, in
realtà il quantitativo da me consumato personalmente è inferiore, infatti a quel
tempo non volevo coinvolgere in questa procedura penale questi miei conoscenti.
Ribadisco che il quantitativo fornitomi da K. è il quantitativo complessivo consu-
mato da me e da questi miei conoscenti, nonché al quantitativo che io ho venduto
agli stessi.” (p. 13.4.355 e seg.).
Durante il suo interrogatorio finale del 22 aprile 2013, B. ha dichiarato di aver già
risposto in merito a detta imputazione nei verbali precedenti, e che A. non c’en-
trerebbe niente con questa cosa (cl. 708 p. 13.43.62 e seg.).
Dinanzi alla Corte, B. ha confermato di avere acquistato, nell’arco di sei mesi
circa, in totale 280 o 300 di grammi di cocaina, di cui 280 da K., e 20 da scono-
sciuti alla stazione di JJ.; egli ha pure confermato che il quantitativo fornitogli da
K. fosse quello da lui stesso consumato, consumato dai suoi conoscenti e da lui
venduto a detti conoscenti (TPF cl. 8 p. 930.61 e segg.; p. 930.76 e seg.).
Quanto al ruolo di A., B., segnatamente nella sede dibattimentale, ha affermato
che A. non c’entrava niente (TPF cl. 8 p. 930.61), e di non avere mai ricevuto da
A. denaro per l’acquisto di cocaina (p. 930.62).
3.8.3 A., dal canto suo, ha respinto questo addebito, segnatamente in sede di interro-
gatorio finale, l’8 maggio 2013, dichiarando: “Qui ci sono due persone, K. e B. B.
di dichiara di avere comperato la droga da K. e K. conferma di avergli venduto la
droga. lo vorrei sapere cosa c’entro io. Questi signori stanno ammettendo le loro
responsabilità e voi inquirenti volete infilarmi in mezzo. K., che io non conosco,
dai suoi verbali che io ho letto, nulla ha dichiarato contro di me e non mi conosce
nemmeno. Chiedo con la massima educazione cosa c’entro io in questa storia.”
(cl. 707 p. 13.42.384). In sede dibattimentale, il 17 maggio 2016, egli ha ribadito
le sue precedenti dichiarazioni (TPF cl. 8 p. 930.24).
3.8.4 Innanzitutto, per quel che concerne il rimprovero mosso ad A., la Corte rileva che
l’imputato si è costantemente dichiarato estraneo ai fatti e che non risulta alcuna
- 59 -
chiamata di correo nei suoi confronti, né da parte di B., né da parte di K. Per quel
che concerne le dichiarazioni di K., la Corte rileva oltretutto che le sue dichiara-
zioni non sarebbero comunque utilizzabili a sfavore di A., lo stesso non avendo
mai avuto la possibilità di controinterrogarlo (v. supra, consid. III.2.6.4.1). Inoltre,
dalle intercettazioni telefoniche presenti agli atti non risulta alcun contatto telefo-
nico fra A. e K.
3.8.5 Alla luce di quanto esposto, non essendovi alcun elemento probatorio a sostegno
della tesi accusatoria, A. viene prosciolto dal capo d’accusa 1.2.1.2.
3.8.6 Per quel che concerne il rimprovero mosso a B., la Corte rileva che le ammissioni
di B., portanti su 280 grammi di cocaina acquistati da K., non sono in contraddi-
zione né con quanto affermato da K., né con le vendite operate da B., che la
Corte ha appurato essere state di 60 grammi.
B., seppur non sia riuscito precisamente a quantificare il suo consumo di cocaina,
ha reso comunque credibile che una parte consistente della cocaina da lui acqui-
stata da K. fosse destinata al suo consumo personale. La Corte ritiene quindi
verosimile che dei 280 grammi di cocaina acquistati a K., dedotti i 60 grammi
destinati alle vendite e alle cessioni, la rimanenza di 220 grammi sia stata desti-
nata al consumo personale di B.
Per quel che concerne il consumo di cocaina, il Collegio giudicante constata che
questo non viene rimproverato a B. nell’atto d’accusa e che, ad ogni modo, que-
sta fattispecie sarebbe comunque già pacificamente prescritta (art. 19a vLStup;
art. 97 cpv. 1 lett. d CP).
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. III.1.2), in applicazione della
“Strangtheorie”, al fine di evitare che l’autore sia punito più volte per atti succes-
sivi concernenti la stessa quantità di droga, egli viene riconosciuto autore colpe-
vole unicamente dell’ultimo reato della catena da lui commesso; in altre parole,
per la droga venduta non viene considerato anche l’acquisto, e B. è quindi rico-
nosciuto colpevole unicamente per la vendita di 60 grammi di cocaina, di cui ai
consid. III.3.3 fino a III.3.7.
3.8.7 Giusta la giurisprudenza recente dell’Alta corte, in caso di unità di azione (“Tatei-
nheit”), se la condanna non si estende a tutti i capi di imputazione prospettati,
non v’è spazio per pronunciare un proscioglimento. Per contro, in caso di pluralità
di azioni (“Tatmehrheit”), si deve pronunciare il proscioglimento (parziale) da tutte
quelle imputazioni per le quali non vi è condanna né abbandono. Ciò vale anche
- 60 -
qualora uno o più capi di imputazione formano un’unità per la valutazione giuri-
dica, ma non sono provate tutte le singole azioni (DTF 142 IV 378 consid. 1.3 e
1.4).
Il Collegio giudicante non ritiene che vi sia motivo di procedere diversamente nel
caso in cui trovi applicazione la “Strangtheorie”.
3.8.8 Alla luce di quanto precede, B. viene prosciolto dal capo d’accusa 1.2.2.2.
3.8.9 Il Collegio giudicante constata inoltre che B. dinanzi alla Corte ha pure dichiarato
di avere acquistato 20 grammi di cocaina presso la stazione di JJ.; questa fatti-
specie non essendo stata dedotta in accusa, B. non può essere giudicato per
l’acquisto dei predetti 20 grammi di cocaina.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.3), B. avrebbe altresì, da
maggio 2004 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località della Svizzera, in parti-
colare a JJ., finanziato e acquistato, unitamente ad A. e K., 1’000 grammi di so-
stanza stupefacente del tipo cocaina, per un grado di purezza accertato a 62.3%.
In particolare, B. e A. avrebbero finanziato e acquistato la cocaina. B. avrebbe
incaricato K. di negoziarne l’acquisto, e, di seguito, K. l’avrebbe acquistata da J.,
pagando fr. 55’000.-- per 1’000 grammi di cocaina. Detta cocaina sarebbe stata
sequestrata il 19 luglio 2004 presso il ristorante “OO.” di JJ., avendo B. fissato
con l’acquirente finale, “BB.”, il prezzo globale d’acquisto di fr. 75’000.--, traendo
in tal modo un guadagno non inferiore a fr. 20’000.--, di cui fr. 5’000.-- destinati a
K. quale ricompensa.
Ad A., al capo d’accusa 1.2.1.3, viene mosso il rimprovero corrispondente.
La Corte tratterà entrambi i rimproveri congiuntamente.
3.9.1 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. E) B. è stato arrestato il 19 luglio
2004 dalla Polizia cantonale di Zurigo, unitamente a K. e J., come si evince dal
rapporto di esecuzione redatto dalla PGF (cl. 242 p. 6.3.17 e segg.). In quest’oc-
casione, all’interno del veicolo guidato da K., è stato trovato un sacchetto di pla-
stica contenente cocaina, dal peso complessivo di 999 grammi, con un grado di
purezza del 62.3 ± 2.0%, che è stato sequestrato (cl. 242 p. 6.3.19 e segg.;
cl. 433 p. 10.0.77).
3.9.2 B., sin dal suo primo interrogatorio, il 20 luglio 2004 dinanzi al MPC, ha ricono-
sciuto la sua piena responsabilità per il traffico di un chilo di cocaina (cl. 456
- 61 -
p. 13.4.7). Nella medesima circostanza, a domanda: “Chi ha organizzato il traf-
fico di stupefacenti che ha determinato il suo arresto?”, B. ha risposto: “Io e UU.
Più UU. che io.” (cl. 456 p. 13.4.7 e seg.), aggiungendo pure che: “Io non lo vo-
levo fare. Lui ha insistito due mesi.” (p. 13.4.8). B., nel medesimo interrogatorio,
ha dichiarato che “UU.” gli sarebbe stato presentato da un suo cliente che gio-
cava con le macchinette, circa due mesi prima dell’arresto (p. 13.4.3 e seg.).
“UU.” avrebbe ribadito ripetutamente a B. che aveva bisogno di un chilo di co-
caina; B. non avrebbe voluto farlo, ma “UU.” avrebbe insistito (p. 13.4.4).
A questo proposito, nel suo interrogatorio finale del 22 aprile 2013, B. ha dichia-
rato quanto segue: “Io vorrei rispondere dopo ogni prova. Queste accuse sono
tutte false. La verità la so solo io e quello che avete scritto voi non è corretto.
Sono vostre idee, vostre fantasie, non sono d’accordo con queste accuse, che
per fortuna l’avete fatto fare voi questo traffico e avete le prove in mano del fatto
del chilo di cocaina organizzato da voi e che A. non era al corrente di nessuna
cosa.” (cl. 708 p. 13.43.67 e seg.). B. ha peraltro confermato quanto aveva di-
chiarato nei verbali precedenti e ha detto di sentirsi solo una vittima. In difetto di
prove, qualcuno avrebbe organizzato il tutto per farlo arrestare. Egli, in quel pe-
riodo, avrebbe anche fatto uso di stupefacenti (p. 13.43.68 e seg.).
Pure in sede dibattimentale, B. ha riconosciuto di avere agito come descritto nel
capo d’accusa in questione (TPF cl. 8 p. 930.64). Dopo l’ascolto - richiesto dal
suo difensore - di una conversazione occorsa fra B. e “UU.” il 10 giugno 2004 alle
ore 16:09 (cl. 102 p. 5.9.5979 e seg.) B. ha dichiarato segnatamente quanto se-
gue: “[…] Io non volevo fare niente, ho detto c’ho famiglia, non mi interessa, vo-
glio stare tranquillo. E lui insisteva.” (p. 930.88). Dinanzi alla Corte, B. ha speci-
ficato per la prima volta che “UU.” gli sarebbe stato presentato da un suo cono-
scente, tale “VV.” (p. 930.64), e di aver procurato la cocaina a “UU.” su proposta
di VV., per recuperare un credito di fr. 5’000.-- che avrebbe avuto nei confronti di
VV. (p. 930.64 e segg.).
3.9.3 Dagli atti risulta che, tramite decisione del 21 giugno 2004, il MPC ha deciso
l’impiego di “Zwei Beamten des Deutschen Zollkriminalamts” nell’ambito della
presente procedura, attivi entrambi a partire dal 21 giugno 2004 in poi; uno dei
quali avrebbe dovuto agire in qualità di “verdeckter Ermittler (VE)”, l’altro in qua-
lità di “VE-Führer” (cl. 19 p. 5.3.1 e seg.).
3.9.3.1 Per quel che riguarda l’impiego dell’agente infiltrato (“verdeckter Ermittler”), de-
nominato “BB.”, vi è agli atti un documento, datato 21 giugno 2004 e intitolato
“Instruktion von VE und VE-Führer” (cl. 19 p. 5.3.3 e segg.), che regola l’impiego
del “VE” e del “VE-Führer”. Inoltre, agli atti vi sono quattro rapporti d’impiego:
- 62 -
“VE-Einsatzbericht Nr. 1”, datato 22 giugno 2004 (cl. 19 p. 5.3.6 e segg.); “VE-
Einsatzbericht Nr. 2”, datato 22 giugno 2004 (cl. 19 p. 5.3.9 e segg.); “VE-Ein-
satzbericht Nr. 3”, datato 29 giugno 2004 (cl. 19 p. 5.3.12 e segg.); “VE-Ein-
satzbericht Nr. 4”, datato 19 luglio 2004 (cl. 19 p. 5.3.16 e segg.).
3.9.3.2 Nel corso della procedura preliminare, l’agente infiltrato “BB.” è stato sentito a
due riprese.
Nella prima circostanza, il 25 febbraio 2010, “BB.” è stato interrogato dal GIF in
qualità di testimone, alla presenza segnatamente di B. e del suo difensore
(cl. 453 p. 12.2.1819). In quest’occasione sono state adottate misure atte a ga-
rantire l’anonimato dell’agente infiltrato; in particolare, “BB.” si trovava presso un
locale definito dalla PGF, le sue dichiarazioni sono state trasmesse in diretta vi-
deo (cl. 453 p. 12.2.1812), alle parti è stato permesso di vedere solo la sua sa-
goma, non il suo viso (p. 12.2.1816) e la sua identificazione è stata affidata al
commissario WW. della PGF, responsabile dell’agente infiltrato (p. 12.2.1815 e
segg.). Essendo il teste di madrelingua tedesca, all’interrogatorio ha partecipato
un’interprete, resa attenta ai suoi doveri (p.12.2.1814). In quest’occasione, “BB.”
ha confermato in toto quanto contenuto nei rapporti di impiego redatti all’atten-
zione del MPC (p. 12.2.1820). A domanda del difensore di B., “BB.” ha riferito di
avere avuto il primo contatto con B. (a lui noto come “RR.” [p. 12.2.1822]) attra-
verso una persona chiamata “UU.”, ma di non poter dire nulla di più su “UU.”,
perché ne conoscerebbe solo il nome, avendolo incontrato per la prima volta
poco prima del primo incontro con B. (p. 12.2.1821). Inoltre ha dichiarato di non
sapere se “UU.” avesse saputo che lui (il teste) era un agente sotto copertura; lui
(il teste) non glielo avrebbe detto (p. 12.2.1828). A domanda del difensore di B.:
“Io vorrei tornare su quanto discusso con UU. Posso immaginarmi che UU. le
abbia spiegato come era B. o che abbiate stabilito come UU. l’avrebbe presentata
come un potenziale compratore.”, l’agente infiltrato “BB.” ha risposto: “Ci sono
state delle considerazioni di questo tipo ma non posso essere più preciso in
quanto rientrano nelle tattiche di polizia usuali.” (p. 12.2.1822). In merito ai con-
tatti fra “UU.” e B. precedenti al primo incontro di quest’ultimo con il teste, “BB.”
ha dichiarato di non esserne al corrente, ovvero: “Non posso confermare cosa è
successo prima. Posso solo confermare quello che è successo durante questo
primo incontro e quanto mi è stato tradotto in tedesco” (p. 12.2.1822). “BB.” ha
inoltre riferito: “ADR: RR. e UU. parlavano italiano e poi UU. mi traduceva quello
che diceva RR. ADR. Mi ha presentato come “interessato all’acquisto di co-
caina”.” (p. 12.2.1822). L’agente infiltrato ha pure riferito che B. e “UU.” parlavano
italiano fra di loro, e che lui non capiva assolutamente niente del discorso gene-
rale fra i due (p. 12.2.1824). A specifica domanda del GIF, “BB.” ha affermato di
conoscere la legge e i suoi limiti, e che “I limiti contenuti nella legge sono di non
- 63 -
istigare qualcuno a vendere, provocare la vendita della merce da parte di qual-
cuno.” (p. 12.2.1827).
Nella seconda circostanza, il 20 luglio 2012, l’agente infiltrato è stato sentito dal
MPC, sempre in qualità di testimone, alla presenza segnatamente dei difensori
di A. e di D. (cl. 704 p. 12.25.9). A valere quali misure protettive ai sensi degli
artt. 149 e segg. CPP è stato garantito il suo anonimato e sono state adottate
misure volte a mascherarne l’aspetto; l’interrogatorio si è quindi svolto in luoghi
e locali differenti, in collegamento per videoconferenza, e la corrispondenza del
testimone con la persona incaricata nell’ambito dell’inchiesta è stata verificata
dal funzionario della polizia giudiziaria tedesca XX. (cl. 704 p. 12.25.9). In
quest’occasione, “BB.” ha riletto il verbale da lui reso il 25 febbraio 2010 e ha
dichiarato di non avere integrazioni da fare (p. 12.25.12).
3.9.3.3 Per quel che concerne invece l’impiego della persona di fiducia, tale “UU.”, agli
atti non risultano informazioni concernenti il suo ingaggio. Ciò è stato confermato
pure dal MPC in sede di dibattimento, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 7 p. 920.14
[verbale dei dibattimenti]; TPF cl. 8 p. 930.91 e seg. [verbale d’audizione dell’im-
putato B.]). Agli atti risultano nondimeno indicazioni quanto al fatto che la persona
di fiducia fosse stata incaricata dalla PGF nell’ambito della presente inchiesta (v.
cl. 701 p. 9.10.3).
3.9.3.4 Il MPC, il 7 agosto 2012, ha richiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in
seguito: “GPC”) l’approvazione della garanzia dell’anonimato della persona di fi-
ducia ex art. 150 cpv. 2 CPP (cl. 701 p. 9.10.1 e segg.); istanza che il GPC ha
accolto tramite decisione del 9 agosto 2012 (cl. 701 p. 9.10.7 e segg.).
3.9.3.5 La persona di fiducia “UU.” è stata sentita due volte nel corso della procedura
preliminare.
Nella prima occasione, il 4 agosto 2005, “UU.” è stato sentito dal MPC in qualità
di persona informata sui fatti, in presenza di un interprete tedesco-italiano, e le
parti non sono state invitate a partecipare al suo interrogatorio. A valere quali
misure di protezione, le generalità complete di “UU.” sono state tenute segrete e
l’interrogatorio si è tenuto in locali separati, la comunicazione essendo garantita
attraverso la linea telefonica (cl. 437 p. 12.1.1796). Accanto a “UU.” era presente
il funzionario di polizia giudiziaria YY. (p. 12.1.1796), che ha confermato che la
persona interrogata era quella che aveva ricevuto l’incarico dalla PGF nel conte-
sto dell’inchiesta mascherata (p. 12.1.1802). In questa circostanza, “UU.” ha ri-
ferito di avere ricevuto un incarico da parte della PGF nel contesto dell’indagine,
- 64 -
e che: “L’incarico non era indicato in maniera precisa. lo dovevo inizialmente os-
servare la situazione che si stava creando. La situazione si svolgeva nell'eserci-
zio pubblico "MM." di JJ., dove una persona di nome RR. trattava cocaina. A tale
scopo, a metà maggio 2004, mi sono recato presso l'esercizio pubblico "MM." di
JJ.” (p. 12.1.1797). A proposito del compenso in denaro ricevuto per queste atti-
vità, egli ha affermato che: “Mi hanno rimborsato le spese che ho sostenuto.
ADR: Ho ricevuto il rimborso spese dalla persona di contatto della Polizia Giudi-
ziaria Federale.” (p. 12.1.1797). “UU.” ha poi riferito in dettaglio della presa di
contatto con B. e della faccenda riguardante il chilogrammo di cocaina
(p. 12.1.1798 e segg.). Egli avrebbe presentato “BB.” a B. BB. avrebbe parlato
solo tedesco (p. 12.1.1799). Dall’interrogatorio non risulta come “UU.” avesse
conosciuto “BB.”, quali informazioni avesse su “BB.” o quali indicazioni gli fossero
state date in merito. Anche sulla persona di “UU.” non risultano ulteriori dettagli.
Nella seconda occasione, il 18 luglio 2012, “UU.” è stato sentito, sempre dal MPC
e sempre in qualità di persona informata sui fatti (cl. 704 p. 12.27.8 e segg.), alla
presenza segnatamente di A. e del suo difensore, nonché del difensore di B. A
valere quali misure protettive, ai sensi degli artt. 148 e segg. CPP, è stato garan-
tito l’anonimato dell’interrogato e sono state adottate misure volte a mascherarne
l’aspetto; l’interrogatorio si è inoltre svolto in collegamento per videoconferenza
(cl. 704 p. 12.27.8). Accanto a “UU.” era presente il funzionario della PGF ZZ., al
quale è stata affidata la verifica della corrispondenza fra la persona interrogata e
quella che era stata incaricata dal Commissariato persone di fiducia di intervenire
nell’ambito della presente inchiesta (p. 12.27.8). Si rileva che, a domanda del
difensore di B., il quale chiedeva perché “UU.” venisse sentito come persona
informata sui fatti, fu risposto che: “II Procuratore federale rileva che siamo an-
cora in corso di istruzione e che quindi si giustifica sentire l’interrogato come per-
sona informata sui fatti, in quanto egli avrebbe potuto comunque aver partecipato
a dei fatti di natura penale che devono essere delucidati.” (p. 12.27.10). A do-
manda: “È disposto a deporre?”, “UU.” ha risposto quanto segue: “Sì, sono di-
sposto a deporre, vorrei però sottolineare che à passato tanto tempo e potreb-
bero esserci determinate riserve.” (p. 12.27.11). In seguito, a “UU.” è stato sotto-
posto per la rilettura il verbale da lui reso il 4 agosto 2005, al quale egli non ha
voluto aggiungere nulla (p. 12.27.12 e seg.). Alle domande delle parti “UU.” ha di
norma risposto rifacendosi a quanto dichiarato nel precedente verbale, oppure
dichiarando di non ricordare o di non sapere. In merito a sue eventuali condanne
o eventuali suoi precedenti penali, egli non ha voluto rilasciare informazioni. In
molteplici occasioni, il Procuratore federale non ha ammesso le domande poste
dai difensori, ritenendo trattarsi di questioni attinenti alla strategia di polizia giu-
diziaria federale (p.12.27.13 e segg.). In conclusione “UU.” ha risposto in maniera
- 65 -
esplicita soltanto a una domanda supplementare, relativa alle sue capacità lin-
guistiche asserendo: “Ero in grado di parlare un po’ di italiano, ma non di leggere
in italiano. Sembra comunque che lui [ndr B.] mi capisse abbastanza bene”
(p. 12.27.14).
3.9.3.6 Il Presidente del Collegio giudicante, tramite decreto ordinatorio del 18 dicem-
bre 2015 (TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.), ha decretato l’escussione dibattimentale
dei testimoni “BB.” e “UU.”. I due testimoni, tramite citazioni del 3 febbraio 2016,
sono quindi stati citati a comparire dinanzi alla Corte il 19 maggio 2016 (TPF cl. 6
p. 862.2 e segg.). Su specifica richiesta della PGF (p. 862.15), i testimoni sono
stati autorizzati a deporre tramite videoconferenza, da un locale di pertinenza
della PGF situato in Svizzera (p. 862.16). Tramite scritto del 4 aprile 2016, la PGF
ha comunicato al Presidente del Collegio giudicante che “BB.” non avrebbe po-
tuto dare seguito alla citazione, a causa di esigenze di servizio (p. 862.27). La
direzione del procedimento ha quindi deciso di assumere in via anticipata il teste
“BB.”; la sua audizione avrebbe dovuto avere luogo il 13 maggio 2016 (p. 826.38
e segg.), e le parti, tramite scritto del 13 aprile 2016, sono state invitate a parte-
ciparvi (TPF cl. 6 p. 820.3 [MPC]; p. 851.3 [F.]; p. 831.7 [A.]; p. 832.7 [B.];
p. 833.9 [C.]; p. 834.7 [D.]; p. 835.8 [E.]).
Tramite scritto del 10 maggio 2016, il Presidente del Collegio giudicante, con
riferimento agli art. 149 cpv. 2 lett. c CPP nonché 151 cpv. 1 lett. a CPP, ha invi-
tato il referente della PGF a comunicare alla Corte la vera identità di “BB.” e di
“UU.”, e a fare altresì pervenire copia dei loro documenti di legittimazione, entro
il 12 maggio 2016. In detto scritto è stato specificato che “Le informazioni e la
documentazione in punto alla vera identità di “BB.” e di “UU.” non saranno ac-
cessibili alle parti ex art. 149 cpv. 2 lett. e nonché art. 151 cpv. 1 lett. b CPP. In
occasione delle audizioni, il Collegio giudicante - ma non le parti - potrà vedere i
testi senza schermatura. La voce sarà modificata.” (TPF cl. 6 p. 862.51). Tramite
scritto dell’11 maggio 2016, il capo della PGF ha comunicato alla direzione della
procedura che a “BB.” e a “UU.” era stato garantito l’anonimato anche nei con-
fronti del tribunale; motivo per cui non era possibile comunicare alla Corte la loro
vera identità (p. 862.55). Il Presidente del Collegio giudicante ha rinnovato la sua
richiesta l’11 maggio 2016 (p. 862.65), e il direttore della PGF ha ribadito la sua
risposta (p. 862.57). Conseguentemente, l’audizione anticipata di “BB.” e l’audi-
zione dibattimentale di “UU.” dinanzi alla Corte sono state annullate mediante
missiva del 12 maggio 2016 (p. 862.59 e seg.).
Ne risulta che l’agente infiltrato “BB.” e la persona di fiducia “UU.” sono, a
tutt’oggi, delle persone ignote alla Corte, la comunicazione dei loro estremi al
Collegio giudicante non avendo avuto luogo.
- 66 -
3.9.4 Nel caso concreto, i testi essendo stati interrogati con l’ausilio di mezzi atti a ga-
rantirne l’anonimato, e dato che la loro credibilità non ha potuto essere stata ve-
rificata dalla scrivente Corte, quest’ultima si è innanzitutto posta la questione
dell’utilizzabilità delle loro dichiarazioni nei confronti degli imputati, e ciò con
mente al principio del contraddittorio.
3.9.4.1 Difatti, come già esposto in precedenza (v. supra, consid. III.2.6.4.1), l’art. 6 n. 3
CEDU, che sgorga direttamente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 6
n. 1 CEDU, sancisce il diritto dell’imputato di interrogare o fare interrogare i testi-
moni a carico, e mira a escludere che un giudizio penale venga fondato su di-
chiarazioni di testimoni ai quali l’accusato non ha avuto la possibilità di porre do-
mande o le cui dichiarazioni non hanno potuto essere messe in dubbio. Di prin-
cipio, all’imputato deve essere resa nota l’identità del teste, segnatamente per la
verifica della sua credibilità (DTF 133 I 33 consid. 2.2).
Attualmente, l’impiego di agenti infiltrati è regolato dagli artt. 285a e segg. CPP.
Queste disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2011, corrispondono essenzial-
mente alle disposizioni di procedura penale della Legge federale del 20 giu-
gno 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 e abrogata con l’entrata in vigore
del CPP (LFIM; testo abrogato il 1° gennaio 2011; RS 312.8) (FF 2006 1158).
Prima dell’entrata in vigore della LFIM, l’impiego di agenti infiltrati non era stato
disciplinato dettagliatamente dalla Confederazione (FF 1998 3325) e si basava
quindi sul diritto giurisprudenziale; nella DTF 108 Ib 525 l’Alta Corte si è confron-
tata per la prima volta con la figura dell’agente infiltrato (v. TPF 2011 42 con-
sid. 4.2.1a).
L’art. 288 cpv. 2 CPP dispone che il pubblico ministero può garantire all’agente
infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell’ambito di un proce-
dimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come
testimone; l’agente infiltrato può quindi beneficiare delle misure di protezione pre-
viste dagli art. 149 e segg. CPP (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a ed. Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 288 CPP). Giusta
l’art. 151 CPP, gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anoni-
mato hanno il diritto: a) di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero
procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i
membri delle autorità giudicanti investite della causa; b) a che nessuna indica-
zione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti. L’art. 6 cpv. 2 LFIM
conteneva una disposizione simile. Prima dell’entrata in vigore della LFIM, il Tri-
bunale federale aveva già riconosciuto l’interesse alla garanzia dell’anonimato
degli agenti infiltrati (DTF 125 I 127 consid. 6.d/cc).
- 67 -
La garanzia dell’anonimato risulta essere in potenziale contraddizione coi diritti
della difesa, in particolare col diritto dell’imputato sancito dall’art. 6 n. 3 CEDU.
Difatti, considerato l’anonimato del teste, all’imputato non è data la possibilità di
mettere in dubbio efficacemente la credibilità dell’agente infiltrato, non avendo
egli alcuna informazione in merito alla situazione familiare del teste, alla sua car-
riera e formazione, alle sue condizioni di vita e alle sue attitudini. Per l’imputato
potrebbe essere rilevante pure la motivazione che ha spinto l’agente infiltrato a
mettersi a disposizione per l’impiego specifico (KNODEL in: NIG-
GLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (editori), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, art. 196-457 StPO, 2a ediz., Basilea 2014, n. 11 e segg. ad
art. 288 CPP). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, le dichiarazioni di testi anonimi sono utilizzabili se la garanzia dell’ano-
nimato è effettivamente necessaria, se i diritti della difesa possono essere com-
pensati tramite ulteriori misure e se le predette dichiarazioni non sono l’unico
mezzo di prova oppure si configurino alla stregua del mezzo di prova essenziale
(sentenze della CorteEDU nelle cause: Doorson contro Paesi Bassi del
26 marzo 1996, n. 20524/92, n. 72-76; van Mechelen contro Paesi Bassi del
23 aprile 1997, n. 21363/93, 21364/93, 21427/93 e 22056/93, n. 52 e segg.; Lüdi
contro Svizzera del 25 giugno 1992, n. 12433/86, n. 49 e segg.). Si rileva che la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto una sufficiente compensazione
dei diritti della difesa quando due testi anonimi sono stati sentiti in assenza
dell’imputato, ma in presenza del suo difensore, che ha potuto porre domande ai
testi, dinanzi a un giudice d’istruzione dell’istanza d’appello chiamata a giudicare
la causa; il giudice d’istruzione, che conosceva l’identità dei testi, aveva redatto
un rapporto all’attenzione della Corte sulla credibilità dei testi (sentenza della
CorteEDU nella causa Doorson contro Paesi Bassi del 26 marzo 1996,
n. 20524/92, n. 72-76).
3.9.4.2 Nel caso in esame, la concessione della garanzia dell’anonimato a “BB.” e a
“UU.” ha comportato una restrizione dei diritti della difesa, e ciò per i motivi che
seguono.
Il 18 luglio 2012 (“UU.”), rispettivamente il 20 luglio 2012 (“BB.”), si sono tenuti
gli interrogatori della persona informata sui fatti, rispettivamente del teste alla
presenza delle parti. In entrambe le circostanze sono state adottate misure volte
a mascherare l’aspetto degli interrogati, che non si trovavano nello stesso locale
delle parti; gli interrogatori sono difatti avvenuti tramite videoconferenza. La cor-
rispondenza degli interrogati con le persone incaricate nell’ambito dell’inchiesta
è stata verificata da funzionari della PGF, e la loro identità non era nota alle parti.
I difensori degli odierni imputati hanno avuto l’opportunità di porre delle domande
nelle modalità descritte ai considerandi III.3.9.3.2 e III.3.9.3.5.
- 68 -
A questo proposito, la Corte osserva che le domande volte in particolare a com-
prendere il trascorso e le motivazioni della persona di fiducia - (“Ci spiega com’è
nato il contatto con i funzionari di polizia giudiziaria federale? Ossia chi, come e
quando?” [cl. 704 p. 12.27.13]; “Nel verbale del 4 agosto 2005, a pagina 2, righe
6-11, si parla di un incarico. Come si è arrivati al conferimento dell’incarico da
parte della Polizia giudiziaria federale?” [p. 12.27.13]; “Ci può dire che tipo di
spese Le sono state rimborsate e per quali importi?” [p. 12.27.14]; “Ha già avuto
altri incarichi di questo tipo dalla parte della Polizia giudiziaria federale?”
[p. 12.27.14]) - non sono state ammesse dal pubblico ministero, che ha rilevato
a più riprese la necessità di salvaguardare strategie di polizia giudiziaria. Inoltre,
a domanda del difensore di B., volta a sapere se avesse già subito condanne o
procedimenti penali, la persona di fiducia ha risposto di non voler dare alcuna
informazione (p. 12.27.13).
Alla luce di quanto precede, a mente della Corte le parti non hanno avuto la pos-
sibilità di verificare la credibilità dei testi né nel corso della procedura preliminare
né, per il tramite della Corte, nelle more del dibattimento.
3.9.4.3 La Corte si è quindi chiesta se i diritti della difesa, nel caso concreto, fossero stati
compensati adeguatamente, rispondendo negativamente a questo quesito, cir-
costanza che ingenera dunque l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi “BB.” e
“UU.” a scapito degli odierni imputati. La Corte ha difatti rilevato che l’identità
dell’agente infiltrato “BB.” e della persona di fiducia “UU.” non è stata rivelata
neppure ai membri del Collegio giudicante, e neppure su specifica richiesta, sep-
pur la garanzia dell’anonimato, giusta l’art. 151 cpv. 1 lett. a CPP, non valga di-
nanzi ai membri della Corte. La Corte non è quindi stata in grado di valutare la
credibilità dei testi, e questo aspetto risulta particolarmente problematico per quel
che concerne la persona di fiducia “UU.”, di cui nulla risulta agli atti quanto alle
modalità d’impiego, al suo trascorso - lo stesso non essendo apparentemente un
agente di polizia - e alle motivazioni per il suo impiego nella presente procedura
penale, e ciò in particolar modo alla luce del suo ruolo, senza dubbio di rilievo,
nella presentazione di “BB.” a B. e nel contesto dell’organizzazione del traffico di
cocaina.
3.9.4.4 La questione portante sulla effettiva necessità della garanzia dell’anonimato con-
cessa all’agente infiltrato e alla persona di fiducia può dunque restare irrisolta. La
Corte non può però esimersi dal rilevare che il MPC, nella sua richiesta di appro-
vazione di garanzia dell’anonimato della persona di fiducia presentata il 7 ago-
sto 2012 al Giudice dei provvedimenti coercitivi (cl. 701 p. 9.10.1 e segg.), fa-
cendo riferimento al “mandato impartito all’agente di fiducia” (p. 9.10.3), e alle-
gando alla sua richiesta documentazione concernente invece l’agente infiltrato,
- 69 -
ha manifestamente contribuito ad accrescere la confusione dei ruoli di “BB.” e di
“UU.”, come del resto si evince dalla decisione del GPC stesso.
Difatti, nell’istanza del MPC viene indicato che: “Parallelamente all’impiego
dell’agente infiltrato e della persona di contatto, la polizia giudiziaria federale ha
impartito, attraverso il proprio commissariato Persone di fiducia, un incarico ad
una persona di fiducia, già introdotta nell’ambiente gravitante intorno alla persona
obbiettivo, ossia l’imputato B., di introdurre l’agente infiltrato. Si precisa che nei
confronti di B. vi erano concreti indizi circa il suo coinvolgimento in traffici di so-
stanza stupefacente del tipo cocaina, esercitati nel contesto dell’organizzazione
criminale sopra descritta. Alla persona di fiducia, identificata con il nome UU.,
gestita direttamente dal predetto commissariato, e stato garantito l’anonimato per
quanto all’attività svolta nell’espletamento del proprio mandato, conformemente
alle regole che vigevano all’epoca dell’intervento, in quanto esposto a grave pe-
ricolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. La persona
di fiducia ha quindi potuto presentare l’agente sotto copertura a B. e introdurlo
nella sfera delle conoscenze di quest’ultimo. L’attività dell’agente di fiducia e stato
eseguito conformemente al mandato impartito e senza commettere alcun reato
penale.” (p. 9.10.3). Alla richiesta sono stati allegati vari documenti, segnata-
mente le istruzioni all’agente sotto copertura al suo responsabile del 21 giugno
2004, la decisione di intervento dell’agente sotto copertura del 21 giugno 2004, i
rapporti di impiego dell’agente sotto copertura, nonché i verbali di interrogatorio
della persona di fiducia (p. 9.10.5).
Il GPC, tramite decisione del 9 agosto 2012, ha accolto l’istanza del MPC (cl. 701
p. 9.10.7 e segg.). Nella decisione in questione figura quanto segue: “il Procura-
tore generale nella propria istanza 7 agosto 2012 - comunque tempestiva - evi-
denzia che, in casu, la concretezza del pericolo di ritorsioni nei confronti della
persona di fiducia UU. e corroborata dalla pericolosità del contesto dell’inchiesta
mascherata denominata “AAA.” nell’ambito della quale e stata utilizzata questa
persona, di fatto infiltratasi in un’organizzazione a carattere malavitoso, dopo
aver ottenuto nel 2004, l’espressa garanzia da parte della autorità inquirenti che
le sue generalità ed anche il suo aspetto o la voce, non sarebbero mai state
rivelate” (p. 9.10.9); “Inoltre si deve evidenziare come l’agire della persona UU.
nell’ambito della procedura mascherata, sia stato possibile unicamente sulla
base della garanzia di anonimato e di protezione della persona indicata nel de-
creto di impiego 21 giugno 2004; ragione per cui I’istanza di garanzia dell’anoni-
mato deve essere accolta, alfine di non esporre la persona UU. - sentita quale
persona informata sui fatti - a grave pericolo per la vita e l’integrità fisica.”
(p. 9.10.10).
- 70 -
3.9.5 La Corte ha in seguito analizzato l’impiego da parte degli inquirenti della persona
di fiducia “UU.” e dell’agente infiltrato “BB.”.
3.9.5.1 L’Alta Corte, in merito all’estensione dell’attività dell’agente infiltrato, ha avuto
modo di precisare che è ammissibile soltanto un’attività occulta che al massimo
si traduca nell’aiuto alla realizzazione di una decisione già preesistente dell’au-
tore di commettere il reato, e ciò allo scopo di permettere l’arresto della persona
al momento dell’esecuzione del reato; l’agente infiltrato deve svolgere le indagini
sull’attività delittuosa mantenendo un’attitudine prevalentemente passiva, senza
determinare l’interessato ad agire e senza provocare la commissione del reato
mediante una propria influenza (DTF 112 Ia 18 consid. 3).
L’agente infiltrato che istiga qualcuno a commettere dei reati agisce come “agent
provocateur”; il suo intervento illegale è suscettibile di privare l’imputato del diritto
a un equo processo (DTF 124 IV 34 consid. 3d/aa). Determinante per la valuta-
zione dell’illiceità o liceità dell’intervento dell’agente infiltrato è la portata della sua
azione sulla volontà della persona controllata. L’agente infiltrato deve limitarsi o
a ottenere informazioni o, al massimo, ad offrire alla persona indagata l’occa-
sione di commettere un reato che questi era già deciso a compiere. Illecita è,
invece, ogni attività dell’agente infiltrato che risvegli la disponibilità dell’indagato
alla commissione di un reato che egli non era già deciso a compiere: l’agente
infiltrato non deve, pertanto, né essere l’iniziatore né fungere da forza trainante.
In sintesi, l’agire dell’agente infiltrato non deve essere tale da risvegliare una vo-
lontà delinquenziale che, senza tale influsso, non si sarebbe concretizzata. In
punto alla prova della già presente decisione di commettere un reato l’Alta Corte
pone esigenze severe e rigorose; in particolare, un simile accertamento neces-
sita un esame puntiglioso e rigoroso di tutte le circostanze del caso concreto,
esame in cui, in particolare, occorre tener conto del grado e della fondatezza dei
sospetti presenti nei confronti della persona sorvegliata, della sua predisposi-
zione alla commissione del fatto, di quanto da lui fatto prima dell’intervento
dell’agente infiltrato nonché del genere e dell’intensità dell’attività di quest’ultimo
(DTF 116 IV 294). La giurisprudenza dell’Alta Corte in materia rispecchia quella
della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze della CorteEDU nelle cause:
Teixeira de Castro contro Portogallo del 9 giugno 1998, n. 44/1997/828/1034,
n. 36; Ramanauskar contro Lituania del 5 febbraio 2008, n. 74420/01, n. 49 e
segg.; Bannikova contro Russia del 4 novembre 2010, n. 18757/06, n. 33 e
segg.).
Per quel che concerne le conseguenze dell’impiego di agenti infiltrati che tra-
scenda i limiti tracciati dalla giurisprudenza, il Tribunale federale ha statuito che
la partecipazione di un “agent provocateur” può condurre il giudice del merito a
- 71 -
pronunciare un proscioglimento o a ordinare l’abbandono del procedimento nel
caso in cui l’agire dell’infiltrato spinga l’agire dell’imputato in secondo piano (DTF
124 IV 34 consid. 3e). Ove ciò non fosse il caso, gli effetti dell’impiego di un
agente infiltrato vanno considerati in modo estensivo a favore dell’imputato nella
commisurazione della pena (DTF 116 IV 294 consid. 2b/aa).
3.9.5.2 Nel caso in esame, la Corte rileva innanzitutto che B., sin dal suo primo interro-
gatorio, ha ammesso le proprie responsabilità nel traffico di stupefacenti in
esame e, conseguentemente, non gli sono state poste molte domande per chia-
rire la fattispecie, soprattutto per quel che concerne la presa di contatto con la
persona di fiducia, rispettivamente con l’agente infiltrato, e neppure per chiarire i
loro rispettivi ruoli. In sede dibattimentale, confrontato con domande più specifi-
che a questo riguardo, B. ha parlato per la prima volta di tale “VV.”, suo cono-
scente che gli avrebbe presentato tale “UU.” e che avrebbe pure avuto un ruolo
nelle discussioni concernenti il traffico di cocaina.
La Corte ritiene che la versione fornita da B., secondo la quale qualcuno, in casu
tale “VV.”, gli abbia presentato “UU.”, è verosimile e non è incompatibile con
quanto riferito da “UU.”, vale a dire che egli non conosceva B. prima che gli fosse
dato l’incarico di osservare la situazione che si svolgeva all'esercizio pubblico
“MM.”, ma che B. avrebbe bevuto un caffè con lui e gli avrebbe offerto dello stu-
pefacente immediatamente al loro primo incontro, ovvero: “Abbiamo bevuto as-
sieme un espresso, lui mi ha chiesto che lavoro facevo, ho risposto che ho di-
verse attività e ho fatto soprattutto presente che mi occupavo di attività che avreb-
bero prodotto in maniera veloce denaro. In sostanza all’inizio abbiamo tastato il
terreno e cercato di capire chi fosse l’uno e chi fosse l’altro. RR. mi disse che in
questo genere di affari molto importante era la fiducia. RR. nel corso della di-
scussione si è presentato come un intermediario per gli stupefacenti. Nel corso
della discussione, in occasione di questo primo incontro, RR. mi ha sottoposto
l’offerta per l’intermediazione di grosse quantità, diversi chili di cocaina pressati
in un blocco e con un sigillo” (cl. 437 p. 12.1.1798). A differenza di “BB.”, “UU.”
non ha redatto rapporti di impiego. La sola descrizione dei fatti di “UU.” è quella
rilasciata durante l’interrogatorio del 4 agosto 2005. Non è dunque noto come
egli sia entrato in contatto con B. (perché avrebbero bevuto un caffè assieme
senza conoscersi) e cosa abbia portato B. a parlagli di traffici di droga. La pre-
senza di un ulteriore “intermediario” non pare quindi inverosimile.
B. sin dal suo primo interrogatorio ha pure affermato che “UU.” lo avrebbe isti-
gato, ed ha costantemente ribadito queste dichiarazioni, da ultimo nella sede di-
battimentale.
- 72 -
Durante i dibattimenti, su richiesta del difensore di B., è stata ascoltata la regi-
strazione di una conversazione telefonica occorsa fra “UU.” e B. il 10 giugno 2004
alle ore 16:09. Dalla trascrizione dell’intercettazione in parola (cl. 102 p. 5.9.5979
e seg.), e dal rispettivo tabulato (cl. 122 p. 5.9.12419), si evince che “UU.” ha
telefonato a B. La trascrizione dell’intercettazione viene riportata integralmente
qui di seguito. “B.: Pronto? UU.: Hallo? B.: Hallo? UU.: Sono UU., RR.? B.: Ja ja,
si! UU.: Oh, come va?! B.: Bene, bene (ridendo) UU.: Bene B.: Eh?! Dimmi! UU.:
Tu sentito ancora di nostri appartamenti, niente? B.: Ah, no no…., ma non mi
interessano sai, non……. non mi interssano (quasi ridendo)....eh?! UU.: Eh?! B.:
Non c’è interesse! UU.: Perché?! B.: Ehhh.... non mi interessa.... ho già parlato
ieri, non serve sempre discutere UU.: Ja... B.: Siamo uomini.no? UU.: Chiaro! B.:
Ehh, per quello no! UU.: Ah! B.: Per adesso avevo pensato, ma adesso.... non
mi interessa più! UU.: Ma tu….. (inc) non posso.... cosa tu pensa non vuole fare
il lavoro...e così con appartamenti così, eh? B.: Ehh no, perché adesso sono pure
io.... ciò troppo casino, sai ! È meglio.. stare tranquilli adesso UU.: Ja B.: Poiii..
prossimo anno forse vediamo... UU.: Ah, allora... senti facciamo una cosa... io
vieni a te ma non in club B.: Eh! UU.: Ehhhm lunedì no, martedì sera. lo ti chiama
e noi andare fuori a qualche posto e prendi un caffé e parliamo anche di ipoteca,
eh? B.: È, vabbene! UU.: Eh? B.: ... voci sovrapposte UU.: quando tu sentire una
cosa, io sono pronto con 200 B.: È, vabbene UU.: Per questo appartamento B.:
Ok! UU.: Ok! B.: Va bene ho capito UU.: Ma stai tranquillo, eh?! B.: Si, vabbene
(ridendo) Si salutano” (cl. 102 p. 5.9.5979 e seg.).
B., dopo avere ascoltato l’intercettazione della conversazione telefonica in que-
stione, nelle more del dibattimento ha dichiarato di riconoscere la propria voce e
quella di tale “UU.” e ha affermato che “UU.”, quando parlava di appartamenti, in
realtà si riferiva alla cocaina (TPF cl. 8 p. 930.88). B. ha pure ribadito che non
avrebbe voluto fare niente e di avere detto a “UU.” di tenere famiglia, di non avere
interesse e di volere stare tranquillo; “UU.” però avrebbe insistito (p. 930.88).
La Corte ritiene che la versione dei fatti fornita da B. nella sede dibattimentale sia
verosimile e che dalla predetta intercettazione si evinca chiaramente come il
comportamento di “UU.” non sia stato unicamente passivo. Difatti, a mente dello
scrivente Collegio giudicante, dall’intercettazione in parola trapelano sia l’insi-
stenza di “UU.” che la reticenza di B. Nella conversazione in questione “UU.”
chiede a B. se abbia saputo ancora qualcosa riguardo agli appartamenti - e B. in
sede di interrogatorio dibattimentale ha riferito che “appartamenti” era il modo
che “UU.” usava per riferirsi alla cocaina - e B. risponde di non avere interesse.
“UU.” chiede poi spiegazioni e B. ribadisce di non essere interessato e che non
serve discuterne; alla fine, i due, su proposta di “UU.”, si accordano per un incon-
tro, per conferire di persona.
- 73 -
La Corte rileva pure che dagli atti risulta che l’utenza telefonica in uso a “UU.” (1)
ha contattato l’utenza telefonica in uso a B. (2, rispettivamente IMEI 3) almeno
13 volte (9 giugno 2004 alle ore 22:09 [cl. 102 p. 5.9.5977]; 10 giugno 2004 alle
ore 16:09 [cl. 102 p. 5.9.5979]; 12 giugno 2004 alle ore 12:03 [cl. 102
p. 5.9.5996]; 17 giugno 2004 alle ore 13:39 [cl. 102 p. 5.9.6014]; 17 giugno 2004
alle ore 16:38 [cl. 102 p. 5.9.6015]; 17 giugno 2004 alle ore 17:12 [cl. 102
p. 5.9.6016]; 17 giugno 2004 alle ore 17:29 [cl. 102 p. 5.9.6017]; 13 luglio 2004
alle ore 13:38 [cl. 105 p. 5.9.6839]; 14 luglio 2004 alle ore 14:03 [cl. 105
p. 5.9.6862]; 15 luglio 2004 alle ore 15:31 [cl. 105 p. 5.9.6872]; 15 luglio 2004
alle ore 15:34 [cl. 105 p. 5.9.6873]; 19 luglio 2004 alle ore 16:34 [cl. 105
p. 5.9.6950]; 19 luglio 2004 alle ore 16:37 [cl. 105 p. 5.9.6951]), mentre le utenze
telefoniche in uso a B. (4, 2, rispettivamente IMEI 3) hanno invece contatto
l’utenza telefonica in uso a “UU.” (1) unicamente in otto occasioni (1° giu-
gno 2004 alle ore 18:06 [cl. 105 p. 5.9.6695]; 2 giugno 2004 alle ore 18:05
[cl. 105 p. 5.9.6713]; 8 giugno 2004 alle ore 14:48 [cl. 99 p. 5.9.4679]; 9 giu-
gno 2004 alle ore 14:48 [cl. 99 p. 5.9.4730]; 9 giugno 2004 alle ore 17:03 [cl. 102
p. 5.9.5970]; 9 giugno 2004 alle ore 19:26 [cl. 102 p. 5.9.5975]; 13 luglio 2004
alle ore 13:46 [cl. 105 p. 5.9.6840]; 19 luglio 2004 alle ore 19:26 [cl. 105
p. 5.9.6955]).
La Corte osserva pure che durante l’interrogatorio di “UU.” del 18 luglio 2012, a
domanda del difensore di B. sul perché il teste venisse sentito come persona
informata sui fatti, fu risposto che: “II Procuratore federale rileva che siamo an-
cora in corso di istruzione e che quindi si giustifica sentire l’interrogato come per-
sona informata sui fatti, in quanto egli avrebbe potuto comunque aver partecipato
a dei fatti di natura penale che devono essere delucidati.” (p. 12.27.10).
3.9.5.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che la
persona di fiducia “UU.”, incaricata dalla PGF nell’ambito della presente inchie-
sta, abbia agito attivamente, istigando, ai sensi della predetta giurisprudenza, B.
e determinandolo a organizzare il traffico di un chilo di cocaina che ha poi portato
al suo arresto.
La Corte ha pure raggiunto il convincimento che il comportamento di “UU.” non
sia stato puramente passivo, neppure per quel che concerne la quantità di co-
caina trafficata. Difatti, questo Collegio ha avuto modo di appurare che B. fosse
sia “spacciatore” che consumatore di cocaina, ma di quantità dell’ordine del cen-
tinaio di grammi, e non certamente di chili; al riguardo è stato appurato come B.,
nel corso del 2003-2004, avesse alienato complessivamente 60 grammi di co-
caina tagliata, consumandone circa altri 220 grammi (v. supra, consid. III.3.8.6).
- 74 -
3.9.5.4 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che
l’agire della persona di fiducia “UU.”, e conseguentemente anche l’agire
dell’agente infiltrato “BB.”, sia da ritenere provocatorio ai sensi della giurispru-
denza.
3.9.5.5 La Corte, ritenuta l’ingerenza della provocazione operata dall’“agent provocateur”
nei confronti di B., portante sia sul traffico di cocaina che sulla quantità di cocaina
da trafficare, ritiene che il procedimento nei confronti di B. debba essere neces-
sariamente abbandonato.
Difatti, a mente dello scrivente Collegio giudicante, l’influsso esercitato da “UU.”
è stato talmente determinante nell’indurre B. a delinquere che l’agire di quest’ul-
timo passa chiaramente in secondo piano, conducendo all’abbandono nei suoi
confronti, nonostante egli, sin dal suo primo interrogatorio, abbia riconosciuto di
avere partecipato al traffico di cocaina.
L’abbandono è d’altronde l’unica via percorribile, l’autorità di perseguimento pe-
nale essendosi avvalsa di due soggetti ignoti le cui deposizioni non è stato pos-
sibile vagliare in alcun modo, e di cui non si conoscono, per quanto attiene la
persona di fiducia “UU.”, neppure la liceità e le regole d’ingaggio.
3.9.6 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ordina l’abbandono del procedimento
nei confronti di B. per il capo d’accusa 1.2.2.3.
3.9.7 Per quel che concerne la partecipazione di A. al traffico in questione, la Corte
rileva quanto segue.
3.9.7.1 A. ha respinto costantemente l’addebito di cui al capo d’accusa 1.2.1.3, segna-
tamente in sede di interrogatorio finale il 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.388 e
segg.; p. 393 e seg.) e dinanzi alla Corte, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.24
e seg.).
3.9.7.2 B., dal canto suo, ha affermato a più riprese che A. non avrebbe avuto alcun ruolo
in questo traffico. Segnatamente, l’11 novembre 2004, dinanzi al MPC, egli ha
dichiarato: “Domanda: A. sapeva che lei era intenzionato ad acquistare il chilo di
cocaina? Risposta: Non glielo avevo detto, forse era meglio se glielo dicevo. Mi
sono vergognato a dirglielo, perché sicuramente mi avrebbe detto di non farlo. lo
con lui ho solo rapporti famigliari, per me lui è una persona per bene. Della sua
vita privata non ne so niente. lo ho un carattere molto riservato e non vado a
chiedere.” (cl. 456 p. 13.4.168). Egli ha ribadito che A. sarebbe estraneo a questo
traffico pure in sede di interrogatorio finale, il 22 aprile 2013 (cl. 708 p. 13.43.63
- 75 -
e segg.; p. 13.43.67 e seg.) e nelle more del dibattimento, il 18 maggio 2016 (TPF
cl. 8 p. 930.63 e segg.).
3.9.7.3 K. non ha mai riferito che A. avrebbe avuto qualcosa a che vedere con questo
traffico, e, ad ogni modo, la Corte rileva che le dichiarazioni di K. non potrebbero
comunque essere utilizzate a sfavore di A., quest’ultimo non essendo mai stato
confrontato con K. e difettando conseguentemente il contraddittorio fra i due
(v. supra, consid. III.2.6.4.1).
3.9.7.4 J., dal canto suo, non ha reso dichiarazioni quanto a un coinvolgimento di A. nel
traffico; anzi, egli, interrogato dalla PGF il 12 agosto 2004, ha dichiarato di non
conoscere “BBB.” (cl. 454 p. 13.1.124). Inoltre, anche per quel che concerne le
dichiarazioni di J., la Corte rileva che queste non potrebbero comunque essere
utilizzate a discapito di A., difettando pure in questo caso il contraddittorio fra
l’imputato e il teste (v. supra, consid. III.2.6.4.1).
3.9.7.5 Inoltre, la Corte rileva che, anche volendo prescindere dall’inutilizzabilità delle
dichiarazioni di “UU.” e di “BB.” a sfavore degli imputati, né la persona di fiducia
nei suoi interrogatori del 4 agosto 2005 (cl. 437 p. 12.1.1796) e del 18 luglio 2012
(cl. 704 p. 12.27.8 e segg.), né l’agente sotto copertura nei rapporti d’impiego
n. 1 (cl. 19 p. 5.3.6 e segg.), n. 2 (p. 5.3.9 e segg.), n. 3 (p. 5.3.12) e n. 4
(p. 5.3.16 e segg.) nonché nei suoi interrogatori del 25 febbraio 2010 (cl. 453
p. 12.2.1819) e del 20 luglio 2012 (cl. 704 p. 12.25.9), hanno riferito di un coin-
volgimento di A. nel traffico di un chilo di cocaina.
3.9.7.6 In questa circostanza, trattandosi di ipotesi non suffragate da mezzi di prova o
da indizi atti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il finanziamento e
l’acquisto, da parte di A., di un chilo di cocaina, egli deve essere prosciolto dal
capo d’accusa 1.2.1.3.
A B. è contestata l’infrazione alla LStup nella forma aggravata (v. supra, con-
sid. III.3.1).
3.10.1 Come si evince dai precedenti considerandi (v. consid. III.3.3 a III.3.7), è appu-
rato che nel 2003-2004 B. ha ceduto 10 grammi di cocaina a Z., e che egli ha
alienato i seguenti quantitativi di cocaina: 20 grammi a NN., 10 grammi a PP., 10
grammi a QQ., 10 grammi a SS. Lo stupefacente in questione non è stato seque-
strato.
3.10.2 Come esposto in precedenza (v. supra, consid III.1.5.1), se il grado di purezza
non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si
- 76 -
potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità me-
dia, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse
particolarmente pura o particolarmente tagliata. Nel caso in esame, per quel che
concerne la qualità della cocaina, si rileva che Z. ha dichiarato che, a suo giudi-
zio, la cocaina offertagli da B. sarebbe stata di buona qualità (cl. 464 p. 13.21.31).
La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche rela-
tive alla cocaina confiscata in Svizzera. Siccome le infrazioni realizzate da B.
sono state commesse fra il 2003 e il 2004, la Corte ritiene il grado di purezza
dello stupefacente più favorevole all’imputato, che, per i sequestri di cocaina di
quantità da 1 a 10 grammi, risulta essere quello relativo all’anno 2004, equiva-
lente al 46%. B. ha dunque ceduto e alienato in totale circa 27 grammi di cocaina
pura, quantità che supera la soglia dei 18 grammi di cocaina stabilita dalla giuri-
sprudenza.
3.10.3 Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell’aggravante di cui
all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup, in quanto B. sapeva o doveva presumere che la
cocaina trafficata poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la sa-
lute di molte persone.
3.10.4 Vista la realizzazione dell’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup, in virtù
della giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del
23 marzo 2007, consid. 2), è superfluo chiedersi se le infrazioni commesse da B.
potrebbero realizzare anche l’ulteriore aggravante contemplata nell’atto d’ac-
cusa.
3.10.5 Riassumendo, B. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 4 e n. 2 lett. a
vLStup.
A.
Secondo l’ipotesi accusatoria, A. avrebbe, dal 2001 e fino al 19 luglio 2004, in
più località della Svizzera, in particolare a JJ., in più occasioni, senza essere
autorizzato, finanziato l’acquisto, acquistato, alienato, procurato in altro modo,
trasportato, fatto transitare, detenuto ed esportato, un quantitativo di cocaina da
un minimo di 9’334 fino a un massimo di 11’472 grammi.
- 77 -
Nell’atto d’accusa vengono addotte tre circostanze aggravanti ai sensi dell’art. 19
n. 2 LStup. Infatti, A. avrebbe saputo o avrebbe dovuto presumere, vista l’impor-
tante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente o indi-
rettamente in pericolo la salute di molte persone. Egli avrebbe inoltre fatto me-
stiere dei traffici di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una
grossa cifra di affari e un guadagno considerevole, comunque superiore a
fr. 100’000.--, rispettivamente a fr. 10’000.--, a valere quale finanziamento e sod-
disfacimento dei propri bisogni vitali. Egli avrebbe altresì agito in correità con G.,
Z., V., Y., AA., H., W., B., D., C., E. e K. Egli avrebbe pure agito, unitamente alle
persone elencate poc’anzi ad eccezione di K., come membro di una banda, co-
stituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, se-
condo una pianificazione che prevedeva la suddivisione dei compiti esecutivi in
relazione alle caratteristiche dei singoli e alle loro capacità. In particolare A., con
il ruolo di capo, si sarebbe procurato la cocaina, che successivamente avrebbe
consegnato in quantitativi differenti agli altri membri affinché fosse venduta a con-
sumatori e a spacciatori nel Canton Ticino e in parte in Italia, tramite G. Il provento
della vendita sarebbe stato riconsegnato direttamente o indirettamente dai mem-
bri all’imputato A., mentre alcuni membri avrebbero ottenuto quale corrispettivo
la differenza di prezzo tra quello stabilito da A. e da quello ottenuto dall’acquirente
finale, oltre alla possibilità di poter consumare un indeterminato quantitativo di
cocaina (v. capo d’accusa 1.2.1, TPF cl. 1 p. 100.27).
Le singole condotte rimproverate ad A. sono elencate ai capi d’accusa 1.2.1.1 e
seguenti.
La Corte si è già chinata sui rimproveri di cui ai capi d’accusa 1.2.1.1 (v. supra,
consid. III.2.9), 1.2.1.2 (v. supra, consid. III.3.8), 1.2.1.3 (v. supra, consid. III.3.9)
nonché 1.2.1.5 (v. supra, consid. III.2.7), concludendone il proscioglimento per
A.
Per quel che concerne le ulteriori condotte, il Collegio giudicante le ha trattate,
accorpandole ove necessario, chinandosi dapprima sui rimproveri concernenti le
cessioni di cocaina (1.2.1.6-1.2.1.11) e poi su quello riguardante l’acquisto della
medesima sostanza (1.2.1.4).
Al capo d’accusa 1.2.1.6, ad A. viene rimproverato di avere, nel 2002, a Zurigo,
ceduto a V. e a H. un quantitativo imprecisato di cocaina contenuto in 4-5 ovuli
di circa 8 cm, stimato in un minimo di 40 fino a un massimo di 50 grammi, so-
stanza stupefacente destinata a essere esportata in Italia da V. e H. per essere
ceduta a G.
- 78 -
4.2.1 A. ha respinto questo addebito, da ultimo durante l’interrogatorio finale del 16
maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.394 e segg.; p. 397 e segg.), nonché in sede di
dibattimento dinanzi alla Corte, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.27 e seg.).
Sin dal suo primo interrogatorio in qualità di imputato, il 20 luglio 2004 dinanzi al
MPC, A. ha ammesso di consumare saltuariamente cocaina (cl. 454 p. 13.2.6),
circostanza ribadita da ultimo nella sede dibattimentale, quando egli ha pure di-
chiarato che acquistava la cocaina che consumava all’epoca dei fatti contestatigli
a Zurigo, sul lungolago, da persone che conosceva di vista (TPF cl. 8 p. 930.23).
4.2.2 Dagli atti risulta che G. non è mai stato interrogato al riguardo. In data 21 novem-
bre 2011 egli è stato condannato per detenzione illecita di stupefacenti, in quanto
trovato in possesso di 95.18 grammi di cocaina il 23 aprile 2004, giorno del suo
arresto; dalla sentenza della Corte d’appello di Milano non si evince alcun coin-
volgimento di A. nella fattispecie rimproverata a G. dalle Autorità italiane (TPF
cl. 1 p. 226.7 e seg.; p. 292.13 e segg.).
Il Presidente del Collegio giudicante, tramite decreto ordinatorio del 18 dicem-
bre 2015, ha decretato l’escussione dibattimentale di G. in qualità di persona in-
formata sui fatti (TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.). Egli è dunque stato citato a compa-
rire dinanzi alla Corte il 18 maggio 2016, mediante citazione del 3 febbraio 2016,
notificatagli il 6 maggio 2016 (TPF cl. 6 p. 861.19 e segg.) e relativo salvacon-
dotto del 7 aprile 2016 (p. 861.13 e segg.). G., mediante scritto del 12 maggio
2016, ha comunicato alla Corte che non avrebbe dato seguito alla citazione
(p. 861.25). In data 18 maggio 2016, egli non è comparso dinanzi alla Corte.
4.2.3 H., dal canto suo, interrogato dalla PGF il 22 settembre 2004, ha dichiarato di
non avere mai avuto a che fare con suo fratello G. per questioni di droga (cl. 458
p. 13.7.4). Egli ha altresì affermato di non avere mai avuto a che vedere con suo
cugino A. per questioni illegali (p. 13.7.4), né con V., suo cugino acquisito, per
questioni di droga (p. 13.7.5).
Durante l’interrogatorio finale del 25 aprile 2013, a precisa contestazione, H. ha
respinto ogni addebito concernente la fattispecie riguardante gli ovuli di cocaina,
affermando di non avere mai ricevuto droga da A. (cl. 708 p. 13.44.32 e segg.;
p. 13.44.45).
Il processo nei confronti di H. si è svolto dal 7 al 10 settembre 2015 davanti al
TPF (SK.2014.42). Nell’ambito del rispettivo dibattimento egli ha contestato le
prime dichiarazioni di V. e ha nuovamente negato di aver preso in consegna da
- 79 -
A. ovuli di cocaina per consegnarli in seguito a G. (SK.2014.42, TPF cl. 3
p. 930.016 e seg.).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte
penale del Tribunale penale federale del 15 settembre 2015, H. è stato ricono-
sciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43,
TPF cl. 3 p. 970.15). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.2.4 V. ha riferito a varie riprese di traffici di droga, descrivendo pure fatti in relazione
a questo capo d’accusa. In particolare, il 3 marzo 2005 egli ha dichiarato agli
inquirenti quanto segue: “Per me è difficile ammettere questa cosa ma vedo che
la polizia è molto bene informata e di conseguenza devo ammettere che in una
sola occasione sono andato con H. su incarico di G. a ritirare della droga a Zurigo.
Non voglio aggiungere altri particolari.” (cl. 463 p. 13.17.80); “ADR: questo viag-
gio lo abbiamo fatto con la macchina di H. Una volta arrivati a Winterhur siamo
entrati nel ristorante di BBB. Quest’ultimo e H. si sono assentati per qualche mi-
nuto e poi mi hanno di nuovo raggiunto. ADR: Nella circostanza abbiamo bevuto
qualcosa tutti assieme, prima che loro si assentassero. ADR: Siamo subito ripar-
titi per il Ticino passando dal San Bernardino. Nel tragitto H. mi ha mostrato un
sacchettino che conteneva alcuni ovuli di cocaina. Ricordo in particolare che la
stessa lasciava un forte odore acido.” (p. 13.17.80 e seg.); “No. ADR: Non sono
in gradi di quantificare quanta era la droga. ADR: Gli ovuli erano lunghi circa 5 o
6 cm. ADR: Ricordo che questo viaggio è avvenuto in inverno, infatti sul San
Bernardino c’era la neve. Credo che si trattasse del 2002.” (p. 13.17.81).
Interrogato il 13 aprile 2004 dagli inquirenti, egli ha confermato quanto dichiarato
in precedenza (cl. 463 p. 13.17.86). Il 25 aprile 2005, dinanzi al MPC, egli ha
affermato: “Sono andato con H. a Zurigo a prendere degli ovuli da BBB. e poi li
abbiamo portati in Italia. Questa è l’unica occasione in cui mi sono recato in Italia
con la droga. Preciso che la droga ce l’aveva H. addosso. Domanda: Quanti ovuli
erano? Risposta: Non mi ricordo esattamente, potevano essere 4 o 5 di circa 8
cm.” (cl. 463 p. 13.17.95).
In seguito, V. ha ritrattato le sue dichiarazioni durante l’interrogatorio finale dell’11
aprile 2013 alla presenza delle parti, dicendo che era stata la polizia a fargli delle
pressioni, e di avere originariamente confermato le sue dichiarazioni per paura
(cl. 709 p. 13.50.29 e segg.).
Il processo nei confronti di V. si è svolto dal 7 al 10 settembre 2015 davanti al
TPF (SK.2014.42). Nell’ambito del rispettivo dibattimento egli ha nuovamente ne-
gato di essersi recato con H. da A. e di avere in seguito portato degli ovuli di
- 80 -
cocaina a G., ribandendo di aver fatto deposizioni in merito in quanto minacciato
dalla polizia (SK.2014.42, TPF cl. 3 p. 930.5 e seg.).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte
penale del Tribunale penale federale del 15 settembre 2015, V. è stato ricono-
sciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43,
TPF cl. 3 p. 970.14). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.2.5 La Corte rileva innanzitutto che A. ha negato di aver ceduto sostanza stupefa-
cente a V. e H., e che non esistono dichiarazioni di H. o di G. a sostegno del
rimprovero mosso contro A.
4.2.6 A proposito delle affermazioni di V., la Corte rileva innanzitutto che queste non
possono essere utilizzate a sfavore di A., siccome a quest’ultimo non è stato
garantito il diritto al contraddittorio; a questo proposito, la Corte rinvia alle consi-
derazioni già espresse in precedenza quanto alla portata del contraddittorio con-
cessa a D. in occasione dell’interrogatorio finale di V. (v. supra, consid. III.2.6.4).
Ad ogni modo, la Corte osserva che V. non avrebbe osservato la consegna degli
ovuli da parte di A. a H., ma unicamente un incontro fra i due, in seguito al quale
H. sarebbe stato in possesso di droga.
4.2.7 La Corte deve pertanto concludere che, in assenza di prove utilizzabili a carico
di A., lo stesso deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.2.1.6.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.1.7), A. avrebbe inoltre, dalla
primavera 2002 e fino al 13 agosto 2003, in diverse località della Svizzera, in più
occasioni, ceduto a G. un quantitativo complessivo di cocaina pari a un minimo
di 3’893 fino a un massimo di 5’166 grammi; cocaina destinata, in parte, a essere
ceduta successivamente a W.
4.3.1 A. ha negato questo addebito sia durante l’interrogatorio finale del 16 mag-
gio 2013 (cl. 707 p. 13.42.404 e segg.; p. 411 e seg.), sia nella sede dibattimen-
tale, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.28 e segg.), mentre G. non è mai stato
interrogato (v. supra, consid. III.4.2.2).
4.3.2 W. nel corso dei suoi interrogatori dinanzi agli inquirenti della PGF ha riferito a
più riprese in merito a traffici di cocaina, fornendo dettagli sia per quanto riguarda
le quantità sia per quel che concerne le modalità di acquisto, consumo e spaccio,
confermando in seguito le sue dichiarazioni dinanzi al MPC (cl. 462 p. 13.15.1 e
segg.). Egli in particolare ha indicato di avere avuto due fornitori distinti, senza
però mai fornire agli inquirenti i nomi di detti fornitori (cl. 462 p. 13.15.149 e seg.).
- 81 -
Nel corso del suo interrogatorio finale del 9 aprile 2013 (cl. 709 p. 13.49.3 e
segg.), l’unico avvenuto in presenza di A., W. ha contestato le sue precedenti
dichiarazioni (p. 13.49.32) e smentito che la droga arrivasse dalla Svizzera tra-
mite A. (p. 13.49.35), affermando di conoscerlo solamente di vista, in quanto suo
compaesano, e di non avere mai avuto un rapporto di frequentazione o amicizia
con lui (p. 13.49.36).
Il processo nei confronti di W. si è tenuto dal 7 al 10 settembre 2015 davanti alla
Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2014.42). Durante il dibattimento,
W. ha affermato di avere avuto delle pressioni molto forti da parte della polizia
(SK.2014.42 TPF cl. 3 p. 930.22). A proposito del suo fornitore di cocaina, egli
ha dichiarato quanto segue: “Avevo sempre un fornitore unico del quale non vo-
glio fare il nome, poi altri. A Lugano, in zona. Il fornitore unico è lo spagnolo che
risiede a Zurigo, di cui parlavo già nell’interrogatorio del 21 settembre 2004. Può
anche essere residente a Zurigo e me la dava a Lugano. Ma anche da altri. Am-
metto che vi era un fornitore spagnolo. È del luganese.” (p. 930.24). Egli ha pure
riferito quanto segue: “Il verbale è una cosa e l’ambientale è un’altra. Dall’am-
bientale risulta che alcune persone danno la colpa a me che la tagliavo. Allora io
per sdebitarmi da questa colpa mi sono inventato questa cosa. Io per farmi
grande dicevo che non la taglio io, la taglia l’altro e l’altro. Ma nell’ambientale ero
pieno di cocaina in testa. Mi sono inventato tutto in auto. Fare dei nomi da bevuto
o da sniffato da cocaina non è come farli da lucido.” (p. 930.25).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte
penale del Tribunale penale federale del 15 settembre 2015, W. è stato ricono-
sciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43,
TPF cl. 3 p. 970.15). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.3.3 Un coinvolgimento di G. appare possibile alla luce dell’intercettazione ambientale
effettuata a bordo della vettura di W. il 22 luglio 2003 alle ore 21:23 (cl. 647
p. 18.18.3153 e segg.) nonché delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio
dallo stesso W., segnatamente il 7 aprile 2005, vale a dire: “Prendo che la mia
utenza telefonica è stata posta sotto censura e si è risaliti a me poiché in prece-
denza le Autorità italiane stavano intercettando G. E’ stato infatti a seguito delle
intercettazioni su G., che si è capito come io fossi una delle persone che “lavo-
rava” per lui nei traffici di stupefacente. Mi si chiede a questo punto se confermo
tale situazione. Preso atto di quanto mi è stato appena riferito sono costretto a
confermare che le cose stavano proprio così. Preferisco però che siate voi a farmi
le domande. Di mia iniziativa io preferisco non parlare.” (cl. 462 p. 13.15.62).
- 82 -
4.3.4 A proposito delle dichiarazioni di W., la Corte rileva che, valendo per le stesse le
considerazioni fatte per quelle di V. a sfavore di D., queste non sono utilizzabili a
carico di A. siccome le stesse sono state rese in violazione del principio del con-
traddittorio (v. supra, consid. III.2.6.4).
4.3.5 La deposizione a carico di A. come fornitore di G. si esaurisce quindi in una sola
frase rilevata nell’intercettazione ambientale del 22 luglio 2003 alle ore 21:23
(cl. 647 p. 18.18.3153 e segg.), nella quale W. si lamenta genericamente della
qualità dello stupefacente in connessione con varie persone, fra cui anche un
certo “BBB.”. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso A. dinanzi alla Corte difatti il
suo soprannome sarebbe “BBB.” (TPF cl. 8 p. 930.32.32). Ciò però non dimostra
in alcun modo che A. abbia consegnato a G., in Svizzera, 3’893-5’166 grammi di
cocaina, e che la predetta sostanza fosse in parte destinata a essere ceduta a
W. Difatti, dall’intercettazione ambientale in questione non sono evincibili riferi-
menti concreti al complesso fattuale dedotto in accusa, al ruolo di A. quale forni-
tore dello stupefacente, alla quantità, alle modalità di dazione dello stesso e nep-
pure all’esecuzione su territorio svizzero.
4.3.6 In tale circostanza, la fattispecie non essendo provata, A. è prosciolto dal capo
d’accusa 1.2.1.7.
Ai capi d’accusa 1.2.1.8 e 1.2.1.9 viene rimproverato ad A. di avere, dal 2001 e
fino al 2002, ceduto in più occasioni a G. almeno 960 grammi di cocaina, so-
stanza destinata a AA., rispettivamente di avere ceduto a Y. e AA. 300 grammi
di cocaina destinati a G.
4.4.1 A. ha respinto questi addebiti, segnatamente durante l’interrogatorio finale del 17
maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.415 e segg.; p. 424 e segg.) e nella sede dibatti-
mentale (TPF cl. 8 p. 930.30 e seg.).
4.4.2 G. non è mai stato interrogato (v. supra, consid. III.4.2.2).
4.4.3 AA., interrogato il 22 novembre 2004 presso la PGF in qualità di persona infor-
mata sui fatti, ha dichiarato che, negli anni 2000-2001, Y. sarebbe andato da lui
dicendogli che vi era la possibilità di fare “qualche business” con la cocaina, at-
traverso G. (cl. 442 p. 12.1.3446). Durante otto mesi, D. avrebbe quindi ricevuto
a credito settimanalmente 30-40 grammi di cocaina da G., per un totale comples-
sivo di 960-1280 grammi di cocaina (p. 12.1.3446). La droga sarebbe arrivata da
Zurigo (p. 12.1.3447), ed egli si sarebbe recato due volte con Y. da A. (BBB.) nel
ristorante di quest’ultimo. Nella prima occasione, Y. e A. si sarebbero appartati
- 83 -
per parlare e D. non avrebbe partecipato ai loro discorsi. In merito al primo viag-
gio, Y. avrebbe detto a D. che la trasferta sarebbe servita a chiarire se la droga
sarebbe arrivata o meno, perché questi discorsi non venivano effettuati al tele-
fono (p. 12.1.3447). Il secondo viaggio sarebbe avvenuto per ritirare l’automobile
di G., che si trovava a Zurigo. Arrivati a destinazione, Y. avrebbe detto a D. di
aspettare in un ristorante che si trovava a circa 100 metri da quello di A.; D.
avrebbe dunque capito che A. non voleva che lui fosse presente al suo incontro
con Y. Dopo aver mangiato, Y. sarebbe andato e prenderlo e si sarebbero recati
al ristorante di A., dove D. avrebbe preso in consegna la vettura di G. In seguito
D. sarebbe rientrato in Ticino con l’autovettura di G. A Manno, Y. gli avrebbe
mostrato che nello sportellino della benzina vi erano nascosti 250 grammi di co-
caina, che D. diceva essere pura (p. 12.1.3447 e seg.). Due o tre giorni più tardi
G. si sarebbe lamentato del fatto che mancassero 50 grammi, sostenendo in tal
guisa che la droga trasportata avrebbe dovuto raggiungere il quantitativo di 300
grammi (p. 12.1.3447 e seg.). Il 17 dicembre 2004 presso la PGF, AA. ha con-
fermato di aver acquistato cocaina da G. in Italia (cl. 459 p. 13.10.112 e seg.).
Nell’interrogatorio di confronto del 27 aprile 2006 fra AA. e Y. presso la PGF, D.
ha ritrattando le sue precedenti dichiarazioni, affermando di averle fatte perché
sarebbe venuto a sapere da terzi che Y. avrebbe avuto una storia con la sua
ragazza (cl. 459 p. 13.10.63 e segg.).
Interrogato il 27 aprile 2006 dal GIF, AA. ha nuovamente confermato le sue di-
chiarazioni precedenti la ritrattazione, adducendo che la ritrattazione fosse do-
vuta a minacce subite (cl. 459 p. 13.10.56 e segg.).
Durante il suo interrogatorio finale avvenuto il 21 marzo 2013 alla presenza delle
parti, AA. ha negato di essersi mai recato presso il ristorante di A. (cl. 708
p. 13.6.32), negando altresì di essersi recato a Zurigo con Y. (p. 13.6.18) e di
avere ricevuto delle minacce prima dell’interrogatorio di confronto con Y.
(p. 13.6.20). In merito all’episodio relativo alla cocaina nel serbatoio della mac-
china, D. ha affermato che questa sarebbe stata nascosta nel serbatoio della
propria macchina, una Alfa Romeo, dopo che egli si sarebbe recato con un certo
DDD. al ristorante “CCC.” di Coira (p. 13.6.32). Avrebbe incontrato A. a qualche
festa di calabresi a Taverne, saprebbe chi è, ma non gli avrebbe mai parlato
(p. 13.6.36).
Il processo nei confronti di AA. si è svolto dal 21 al 22 marzo 2016 davanti al TPF
(SK.2014.43). In sede dibattimentale, egli ha riferito di conoscere A. come com-
paesano, ma di non avere rapporti con lui (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 930.4). In
- 84 -
questa circostanza, egli ha ribadito la versione fornita in occasione del suo inter-
rogatorio finale del 21 marzo 2013 (p. 930.5 e segg.).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte
penale del Tribunale penale federale del 5 aprile 2016, AA. è stato riconosciuto
autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43, TPF cl. 3
p. 970.13). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.4.4 Y., dal canto suo, ha sempre negato di avere avuto a che fare con traffici di co-
caina. Interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti il 21 dicem-
bre 2004, egli ha dichiarato che in un’occasione G., circa tre anni prima, gli
avrebbe chiesto di andare a Zurigo da A. per prendere in consegna fr. 700/800,
perché G. non poteva entrare in Svizzera; nella predetta occasione egli si sa-
rebbe quindi recato da solo a Zurigo con la macchina di G. (cl. 440 p. 12.1.3054).
Interrogato il 10 aprile 2006 dalla PGF in qualità di imputato, Y. ha ribadito di non
essere coinvolto in traffici di cocaina e ha dichiarato che le deposizioni di D. sa-
rebbero false (cl. 470 p. 13.25.3 e seg.).
Nell’interrogatorio di confronto del 27 aprile 2006 fra AA. e Y. presso la PGF, Y.
ha riaffermato di essersi recato una volta a Zurigo per conto di G., ma mai con
AA. (cl. 459 p. 13.10.63).
Il processo nei confronti di Y. si è svolto dal 21 al 22 marzo 2016 davanti al TPF
(SK.2014.43) e in quest’occasione egli ha contestato tutte le accuse
(SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 930.23).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte
penale del Tribunale penale federale del 5 aprile 2016, Y. è stato prosciolto da
ogni accusa (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 970.13). La predetta sentenza è passata
in giudicato.
4.4.5 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di AA., valendo per le stesse le
considerazioni fatte per quelle di V. a sfavore di D., non sono utilizzabili a carico
di A. perché a quest’ultimo non è stato garantito il diritto al contraddittorio (v. su-
pra, consid. III.2.6.4).
Inoltre, anche se le dichiarazioni di AA. fossero utilizzabili, dalle stesse, peraltro
difettanti di costanza e univocità, non risulterebbe comunque una chiamata di
correo a carico di A., non avendo D. mai sostenuto che A. avesse consegnato
- 85 -
960 grammi di cocaina a G. in Svizzera, e siccome egli non avrebbe assistito a
uno scambio di cocaina fra A. e Y.
4.4.6 I fatti non essendo provati, la Corte conclude che A. deve essere prosciolto dai
capi d’accusa 1.2.1.8 e 1.2.1.9.
Ad A. viene altresì rimproverato di avere ceduto, nel 2002 e nel 2003, in Svizzera,
1’000 grammi, rispettivamente 350 grammi, di cocaina a G. e H., sostanza desti-
nata dapprima ad essere depositata presso il garage di V. e poi presso il domicilio
di H. (capi d’accusa. 1.2.1.10 e 1.2.1.11).
4.5.1 A. ha respinto questo addebito, segnatamente durante il suo interrogatorio finale
del 17 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.428 e segg.) e nella sede dibattimentale
(TPF cl. 8 p. 930.31 e seg.).
4.5.2 G. non è mai stato interrogato (v. supra, consid. III.4.2.2).
4.5.3 H., interrogato dalla PGF il 25 ottobre 2004, ha dichiarato di non avere mai tenuto
in deposito della sostanza stupefacente a casa sua (cl. 458 p. 13.7.58). Durante
l’interrogatorio del 5 novembre 2004 dinanzi al MPC, egli ha in seguito riferito
quanto segue: “In due occasioni, circa un anno e mezzo fa, quando abitavo a
Viganello, è stata depositata a casa mia una sostanza, che io presumo che sia
sostanza stupefacente, penso che sia cocaina. Si trattava di due sacchetti chiusi,
avvolti in carta alluminio, che io stimo potevano pesare complessivamente sui
350g.” (cl. 458 p. 13.7.64); “Domanda: Quanto tempo è rimasta la sostanza a
casa sua? Risposta: Sarà rimasta circa una settimana. Non intendo aggiungere
oltre a quanto appena detto, in particolare non intendo fare nessun nome, per
evidenti motivi e perché voglio per me e per la mia famiglia una vita tranquilla.”
(p. 13.7.64 e seg.). Interrogato nuovamente il 30 novembre 2004 dalla PGF, H.
ha confermato le deposizioni precedentemente rese dinanzi al MPC, precisando
che si sarebbe trattato di due pacchetti di carta argentata, di non aver visto il
contenuto, di non poterlo quantificare, di presumere che si trattasse di circa
350 grammi e di presumere che il deposito fosse avvenuto tra il gennaio e il mag-
gio del 2003 (cl. 458 p. 13.7.73). Avrebbe depositato questi pacchi sopra l’arma-
dio della camera da letto. Il secondo pacco lo avrebbe ricevuto circa un mese o
un mese e mezzo dopo il primo (p. 13.7.74). H. non ha voluto dichiarare chi gli
aveva consegnato i pacchi, e ha negato di essersi mai recato da V. con suo fra-
tello G. o di avere ritirato sostanza stupefacente da V., a casa sua o in luoghi a
lui accessibili (p. 13.3.74). Egli ha confermato queste dichiarazioni dinanzi al
MPC il 7 dicembre 2004 (cl. 458 p. 13.7.87). Il 22 aprile 2006 dinanzi alla PGF,
H. ha specificato che quanto da lui ammesso il 5 novembre 2004 dinanzi al MPC,
- 86 -
cioè di avere custodito presso il suo domicilio circa 350 grammi di cocaina, non
aveva nulla a che fare con suo fratello e suo cugino (cl. 458 p. 13.7.127).
In sede di interrogatorio finale, il 25 aprile 2013, H. ha dichiarato di non aver mai
avuto in mano droga, di non averla mai trasportata e nemmeno depositata; le sue
deposizioni relative al deposito di droga sarebbero state dovute dallo stress ri-
portato in cella di isolamento e dalle minacce avute dagli inquirenti (cl. 708
p. 13.3.36). Quando gli sono state contestate le fattispecie corrispondenti ai capi
d’accusa qui in esame, H. ha dichiarato che gli spostamenti contestagli non sa-
rebbero mai avvenuti, e di non avere mai maneggiato cocaina. Egli ha inoltre
affermato che A. non gli avrebbe mai consegnato dello stupefacente come invece
dichiarato da V. (p. 13.44.39 e segg.; p. 13.44.45).
Durante i dibattimenti della causa SK. 2014.42, H. ha ribadito la versione resa il
25 aprile 2013 (SK.2014.42, TPF cl. 3 p. 930.16 e seg.)
4.5.4 V., interrogato in data 22 ottobre 2004 presso la PGF, ha dichiarato quanto se-
gue: “Un giorno G. è venuto a casa mia con della droga. G. ha nascosta la droga
nel parcheggio sotterraneo del palazzo in cui vivo. Non so esattamente dove
l’abbia nascosta, perché quando mi chiese di scendere con lui per vedere dove
la nascose, io mi rifiutai. Il giorno successivo è arrivato H. che se l’è presa e l’ha
portata via. ADR: Questa cosa si è ripetuta due volte, anche se la seconda volta,
la droga G. la mise da H.” (cl. 463 p. 13.17.22); “Confermo che in una occasione
G. ha portato un quantitativo di droga e l’ha nascosta come ho già detto nel ga-
rage sotterraneo. In questa circostanza c’era H. ADR: Che la droga è stata recu-
perata a Zurigo da H. Loro dicevano che andavano sempre da BBB. (N.d.R. in-
teso come A.) a prenderla. H. il giorno successivo è venuto a ritirarla. ADR: In
questa circostanza ho visto la droga. Era avvolta con del nastro adesivo marrone
e aveva la dimensione di un pacchetto di farina da 1 kg, di quelli che normalmente
si trovano in commercio. ADR: Vi ripeto che io non so dove esattamente abbiano
nascosto la droga in quell’occasione. So solo che era nel parcheggio sotterraneo
del palazzo in cui vivo e che è accessibile a chiunque. Nella seconda occasione,
G. è arrivato ancora con un quantitativo di cocaina e mi ha chiesto se poteva
lasciarla a casa mia. ADR: Anche in questa occasione era stato H. ad andare a
prenderla da BBB. a Zurigo. Pure in questa circostanza era con H. ed hanno
deciso di portarla a Viganello a casa di H. ADR: In questa circostanza non ho
visto la droga. ADR: Questo secondo quantitativo è arrivato a casa mia dopo
qualche giorno, ma non ricordo esattamente quando.” (p. 13.17.22 e seg.). Inol-
tre, in un’occasione, V., al bar "EEE." di Manno, avrebbe assistito a un incontro
fra A. e G., nel corso del quale i due si sarebbero accordati per una consegna di
cocaina; G. avrebbe in seguito mandato H. a ritirare la sostanza (p. 13.17.22).
- 87 -
L’8 novembre 2004, dinanzi al MPC, V. ha nuovamente dichiarato di aver assi-
stito a una conversazione fra G. ed A. in merito a una consegna di cocaina. I due
avrebbero detto che H. avrebbe dovuto recarsi da A. in Svizzera interna per riti-
rarla; non sarebbero stati menzionati i quantitativi (cl. 463 p. 13.17.55 e seg.). V.
ha inoltre ribadito che, in un’occasione, G. si sarebbe recato da lui con un pacco
dalle dimensioni di un pacchetto di farina di circa 15/20 cm di diametro, dicendo
che conteneva droga, nello specifico cocaina. G. l’avrebbe nascosta nei posteggi
e il giorno successivo H. l’avrebbe ritirata (p. 13.17.56 e seg.). G. e H. avrebbero
voluto depositare la droga da V. una seconda volta; però dopo che V. si sarebbe
arrabbiato, i due avrebbero poi portato la droga a Viganello (p. 12.17.57). V. non
avrebbe visto la droga (p. 13.17.57). Interrogato in merito alla provenienza della
droga, V. ha dichiarato: “Domanda: La droga proveniva ancora da A.? Risposta:
Non lo so, penso di sì. Ricordo che H. era stanco e che arrivava da Zurigo. Non
ho visto il quantitativo ma posso confermare che era andato da A. a prendere la
droga.” (p. 13.17.57). L’11 novembre 2004 V. ha ripetuto agli interroganti della
PGF la sua versione dei fatti (cl. 463 p. 13.17.66).
Durante l’interrogatorio finale dell’11 aprile 2013 alla presenza delle parti, V. ha
dichiarato di essersi inventato quanto da lui dichiarato e di non sapere nulla in
merito ai traffici relativi ai 1’000 grammi, rispettivamente ai 350 grammi di cocaina
(cl. 709 p. 13.9.15; p. 36). Egli ha ribadito questa versione dei fatti pure in sede
di interrogatorio dibattimentale (SK.2014.42, TPF cl. 3 p. 930.7 e segg.).
4.5.5 Per quel che concerne le dichiarazioni di V., la Corte ha già rilevato come queste
non sono utilizzabili a carico di A. a causa della violazione del principio del con-
traddittorio (v. supra, consid. III.4.2.6).
4.5.6 Inoltre, in merito al rimprovero di cui al capo d’accusa 1.2.1.11, anche volendo
prescindere dall’inutilizzabilità delle deposizioni di V. a carico dell’imputato, la
Corte ha constatato come V. abbia dichiarato di non aver visto lo stupefacente.
La Corte ha pure rilevato che non vi sarebbero comunque elementi esterni atti a
“vestire” la chiamata di correo.
4.5.7 Per quel che attiene alle dichiarazioni di H., valendo per le stesse le considera-
zioni fatte per quelle di V., la Corte rileva come queste non siano utilizzabili a
carico di A., non essendogli stato garantito il diritto al contraddittorio (v. supra,
consid. III.2.6.4).
Anche qualora le affermazioni di H. fossero utilizzabili, non ne risulterebbe co-
munque una chiamata di correo nei confronti di A., siccome H. non ha mai di-
chiarato di avere prelevato stupefacente da A. o di averlo portato da V. Inoltre,
- 88 -
per quanto riguarda le dichiarazioni di H. in merito a depositi di droga presso il
proprio domicilio, nella misura della loro utilizzabilità, il Collegio giudicante non
ha raggiunto il convincimento che i 350 grammi, di cui H. ha fatto menzione, siano
quelli di cui al capo d’accusa 1.2.1.11.
4.5.8 Dalle varie intercettazioni telefoniche agli atti, segnatamente da quelle riportate
nell’interrogatorio finale di A. del 17 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.428 e segg.),
si evince che fra A., G. e H. vi fossero dei contatti telefonici e verosimilmente
degli incontri. Questa circostanza non è smentita né da A. né da H.; H., infatti, il
22 settembre 2004, ha riferito al MPC di avere rapporti di amicizia, oltre che di
parentela, con A., e di incontrarlo ogni tanto (cl. 458 p. 13.7.15), mentre A. ha
affermato, segnatamente durante il suo interrogatorio finale, di essere cugino di
G., e di non vedere dunque perché non avrebbe dovuto sentirlo (cl. 707
p. 13.42.434).
A questo proposito, la Corte rileva che le intercettazioni in questione non sono in
alcun modo atte a provare che A. abbia ceduto a G. e H. 1’000 grammi di cocaina
in un’occasione e 350 grammi di cocaina in un’altra occasione, e che detta co-
caina sia stata depositata nel garage di V. e trasferita in seguito presso il domicilio
di H.
4.5.9 Ne consegue che A. deve essere prosciolto dai capi d’accusa 1.2.1.10 e 1.2.1.11,
la fattispecie non essendo provata.
Al capo d’accusa 1.2.1.4, ad A. viene rimproverato di avere, dal 12 al 16 dicembre
2002, in Svizzera, acquistato da tale LL., un quantitativo di cocaina pari a un
valore non inferiore a fr. 16’000.--, corrispondente a un quantitativo stimato in un
minimo di 216 fino a un massimo di 400 grammi, utilizzando la somma di
fr. 16’000.--, messa a disposizione da C., come convenuto con G. Detta somma
sarebbe stata consegnata da C. a T., †FFF. e †GGG., che l’avrebbero a loro
volta recapitata ad A. La cocaina acquistata da A. sarebbe in seguito stata da lui
ceduta a T. e †FFF., per essere venduta in Italia a terze persone non meglio
identificate, per una somma di denaro pari a circa EUR 25’000.--.
Al capo d’accusa 1.2.4, a C. viene mosso il rimprovero corrispondente.
La Corte tratterà congiuntamente entrambi i rimproveri.
4.6.1 A. ha negato questo addebito, segnatamente nel corso dell’interrogatorio finale
del 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.399 e segg.; p. 401) nonché nelle more del
dibattimento, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.25 e seg.).
- 89 -
A. ha riferito al Collegio giudicante di non avere mai ricevuto denaro da T., †FFF.
e †GGG., di non avergli mai dato denaro e tantomeno stupefacente, di non sa-
pere chi sia LL., e di non avere mai acquistato cocaina da tale LL. (TPF cl. 8
p. 930.26).
4.6.2 G. non è mai stato interrogato a questo proposito (v. supra, consid. III.4.2.2), e
neppure T., †FFF. e †GGG. sono stati sentiti in merito a questa fattispecie.
4.6.3 Nel corso dell’indagine, tale LL., la persona dalla quale A., secondo l’ipotesi ac-
cusatoria, avrebbe acquistato la cocaina, non è stata identificata. Conseguente-
mente non vi sono sue dichiarazioni agli atti.
4.6.4 C., dal canto suo, non contesta di avere consegnato fr. 16’000.-- a T.; la somma
in questione gli sarebbe stata precedentemente data in custodia da G., e su sua
disposizione egli l’avrebbe consegnata a T. il 13 dicembre 2002.
In particolare, il 25 luglio 2006, gli inquirenti della PGF hanno contestato a C.
diverse intercettazioni telefoniche avvenute fra il 12 e il 13 dicembre 2002 fra di
lui e G. (cl. 469 p. 13.24.260 e segg.). C. ha segnatamente dichiarato quanto
segue: “Sì sono sempre la mia voce e quella di G., però continuo a non ricordare
di cosa stiamo parlando. Adesso mi viene il dubbio che potrebbe trattarsi di soldi
che G. mi avrebbe affidato, visto che non aveva né casa, né conto bancario.
ADR: Non mi ricordo con precisione se G. mi aveva lasciato in custodia dei soldi,
visto che nel 2002 non era ancora disastrato.” (p. 13.24.261); “Sinceramente non
ricordo il particolare d’aver incontrato T. per consegnargli i CHF 16’000, però es-
sendo la ricostruzione chiara, presumo che sia così.” (p. 13.24.262); “Per me non
era nulla di particolare aver custodito quei soldi per G., anche perché in quel
periodo lui lavorava. Non so per quale motivo ho dovuto consegnarli a T., i soldi
erano suoi, me l’ha chiesto, era una sua volontà ed io l’ho fatto.” (p. 13.24.262);
“Assolutamente no, io non ho mai avuto nulla a che fare con T. e tantomeno soldi
da lui non ne ho mai ricevuti. Vi ripeto, soldi a me li ha dati G. ed è per quello che
è stato lui a domandarmeli. Il perché abbia dovuto darli a T., io non lo so.”
(p. 13.24.263). Egli ha pure specificato di non avere sicuramente visto †FFF. e
†GGG. (p. 13.24.263).
Il giorno seguente, 26 luglio 2006, dinanzi alla PGF C. ha affermato quanto se-
gue: “L’altro punto che voglio chiarire, in quanto me ne sono ricordato, è quello
riguardante la consegna di denaro, CHF 16’000, a T., che avevo ricevuto in cu-
stodia da G., per i motivi già spiegati, cioè che lui non possedeva né casa, né
conto bancario. lo li ho consegnati a T. per volontà di G. e soprattutto non so se
i soldi li abbia tenuti lui o li abbia consegnati a G. Tengo a precisare che G., a
- 90 -
seguito di un’espulsione, non poteva entrare in Svizzera. In sostanza il giorno 13
dicembre 2002, dopo esser passato in banca, sono ritornato a Biasca/TI e lì da-
vanti al Ristorante “GG.” ci siamo visti, questione di un minuto, ricordo che non
siamo neanche entrati nel Ristorante, in quanto T. doveva ripartire immediata-
mente, e gli ho consegnato i soldi e l’ho salutato. Ripeto non ricordare dove T.
fosse diretto, anche perché forse non me l’ha neanche detto. Gli interroganti mi
chiedono di chiarire in quali circostanze G. mi avrebbe consegnato questo de-
naro. Non ricordo questo episodio, presumo sia avvenuto a I-Ponte Tresa, ma
non ricordo quando. ADR: Sì, G. i soldi me li ha dati in una sola volta. ADR: Non
mi ricordo se fossero franchi o euro. Presumo che siano stati in euro, in quanto
G. lavorava in Italia.” (cl. 469 p. 13.24.279).
C. ha in seguito confermato dinanzi al GIF le dichiarazioni rese alla PGF, il 16
agosto 2006 (cl. 469 p. 13.24.340), aggiungendo pure che, siccome all’epoca G.
lavorava in qualità di pittore-gessino, egli fosse dell’avviso che i soldi che aveva
ricevuto in custodia provenissero da quell’attività (p. 13.24.342), che G. al mo-
mento della consegna dei fr. 16’000.-- gli avrebbe detto che glieli consegnava
perché viveva in albergo e non si fidava a lasciarli in stanza (p. 13.24.342), e di
avere preso i soldi in buona fede, senza chiedere a G. informazioni quanto all’ori-
gine del denaro (p. 13.24.343). In quell’occasione, C. ha pure affermato di essere
stato a conoscenza del fatto che G. fosse stato in carcere in Svizzera per que-
stioni legate al traffico di stupefacenti (p. 13.24.340 e seg.).
Il 22 dicembre 2008, dinanzi al GIF, C. ha ribadito la medesima versione dei fatti,
aggiungendo che, se avesse avuto dei sospetti, non avrebbe certamente depo-
sitato il denaro sul suo conto, e di non sapere che i soldi fossero destinati ad A.
(cl. 469 p. 13.24.363).
Questa versione è stata ripetuta da C. pure in sede di interrogatorio finale il 30
aprile 2013 (cl. 708 p. 13.46.77 e segg.; p. 81) e durante i dibattimenti, il 18 mag-
gio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.4 se segg.).
4.6.5 La Corte rileva come la versione dei fatti fornita da C. sia verosimile. Difatti, le
sue dichiarazioni nel corso del procedimento sono state costanti e coerenti, e i
controlli telefonici presenti agli atti, segnatamente quelli riportati nel rapporto d’in-
chiesta preliminare di polizia giudiziaria del 27 marzo 2006 della PGF (cl. 40
p. 5.5.481 e segg.), non sono incompatibili con la sua versione dei fatti.
Le altre persone citate nell’atto d’accusa in relazione a questo rimprovero, vale a
dire G., T., †FFF. e †GGG., non essendo mai state sentite a questo proposito, e
- 91 -
tale LL. non essendo mai neppure stato identificato, non vi sono elementi atti a
contraddire la versione dei fatti di C.
4.6.6 Per quel che concerne la posizione di A., la Corte osserva anzitutto che A. ha
costantemente respinto questo addebito e che C. non ha mai asserito che il de-
naro in questione fosse destinato ad A., né che lo stesso servisse per l’acquisto
di cocaina. Agli atti non vi sono mezzi di prova o indizi che indichino che A. abbia
ricevuto fr. 16’000.-- da T., †FFF. e †GGG., e che egli abbia utilizzato questo
denaro per acquistare cocaina da LL., per poi consegnare la sostanza stupefa-
cente a T. e †FFF. affinché fosse rivenduta in Italia.
4.6.7 In questa circostanza, trattandosi di ipotesi non suffragate da mezzi di prova o
da indizi atti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un acquisto di cocaina
da parte di A., finanziato da C., entrambi gli imputati devono essere prosciolti dai
rispettivi capi d’accusa.
E.
Secondo la tesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.3), E. avrebbe, in correità e in
banda con A. e G., tra il 17 e il 18 dicembre 2002, a Zurigo, finanziato l’acquisto
di un quantitativo di cocaina corrispondente al valore di EUR 25’000.--, conse-
gnando tale somma ad A., sapendo o dovendo presumere di mettere diretta-
mente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
5.1.1 La Corte si è già chinata su detto rimprovero e sui rimproveri corrispondenti mossi
a D. (capo d’accusa 1.2.5.3) e A. (capo d’accusa 1.2.1.5), concludendone il pro-
scioglimento per tutti e tre gli imputati (v. supra, consid. III.2.7).
C.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.4), C. avrebbe, tra il 12 e il 16
dicembre 2002, a Biasca, finanziato l’acquisto di un quantitativo di cocaina pari
a un valore non inferiore a fr. 16’000.--, consegnando tale somma a A., tramite
T., †FFF. e †GGG.
6.1.1 La Corte si è già chinata su detto rimprovero e sul rimprovero corrispondente
mosso ad A. (capo d’accusa 1.2.1.4), concludendone il proscioglimento per en-
trambi gli imputati (v. supra, consid. III.4.6).
- 92 -
IV. Sull’usura
Gli imputati A. (capo d’accusa 1.3.1) e B. (capo d’accusa 1.3.2) sono accusati di
usura ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP.
Si rende colpevole di usura chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza,
l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle
dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi
pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria presta-
zione; si rende anche colpevole di usura chiunque acquisisce un credito usurario
e lo aliena o lo fa valere (art. 157 n. 1 CP). La pena massima comminata è una
pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria. Se l’autore fa mestiere
dell’usura, giusta l’art. 157 n. 2 CP egli può essere punito con una pena detentiva
da uno a dieci anni.
Il reato di usura presuppone l’ottenimento di un vantaggio pecuniario, una dispro-
porzione tra le prestazioni fornite nell’ambito di un contratto a titolo oneroso, l’esi-
stenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di
debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell’autore.
In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente disproporzione sul piano
economico con la prestazione fornita. La valutazione deve essere oggettiva (DTF
130 IV 106 consid. 7.2). Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura
comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie (DTF 93 IV 85 con-
sid. 2; 92 IV 132 consid 1; sentenza del Tribunale federale 6S.6/2007 del 19 feb-
braio 2007, consid. 3.1).
La legge non fornisce un limite preciso per determinare a partire da quando la
disproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Secondo la giuri-
sprudenza, la disproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che ap-
pare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze. Essa deve essere
evidente all’occhio di ogni cliente (DTF 92 IV 132 consid. 1). L’Alta Corte ha già
riconosciuto come usura una maggiorazione del 25% (DTF 92 IV 132 consid. 1)
ed il reato deve in ogni caso essere ammesso quando la controprestazione su-
pera del 35% il costo di mercato (sentenza del Tribunale federale 6S.6/2007 del
19 febbraio 2007, consid. 3.1).
L’usura può essere commessa unicamente nell’ambito di un contratto a titolo
oneroso (DTF 130 IV 106 consid. 7.2). Il reato d’usura non può essere realizzato
mediante l’accettazione di una donazione, e ciò neppure se il donatario abbia
- 93 -
reso al donante determinati servizi che avrebbero potuto costituire l’oggetto di un
contratto di lavoro (DTF 111 IV 139 consid. 2c).
La lista di situazioni di debolezza elencate all’art. 157 CP è esaustiva. Quanto
allo stato di bisogno, non è necessario che questo sia di natura economica, risul-
tando sufficiente che la vittima si trovi in uno stato di costrizione tale da influen-
zare in modo determinante la sua libertà di decisione facendole così fornire le
prestazioni usuraie (DTF 92 IV 132 consid. 2). Il termine di paragone è oggettivo;
occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole posta nelle medesime
condizioni (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010,
n. 13 ad art. 157 CP). Vi è quindi sfruttamento dello stato di bisogno quando l’au-
tore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici spropor-
zionati.
Il reato è intenzionale. L’autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la
disproporzione tra le prestazioni ed avere coscienza che lo stato di bisogno in-
duce la controparte ad accettare tale disproporzione (DTF 130 IV 106 con-
sid. 7.2).
L’azione penale si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
A.
Al capo d’accusa 1.3.1.1 ad A. è rimproverato di avere, tra la fine del 2000 e il
dicembre del 2005, in più occasioni, sfruttando lo stato di bisogno di HHH., con-
cesso prestiti di denaro a quest’ultimo, per un ammontare complessivo non infe-
riore a fr. 60’000.--, stipulando la restituzione entro un termine di sei mesi di una
somma globale di fr. 76’000.--, corrispondente a un tasso d’interesse annuo pari
a circa il 53%.
In particolare, A. avrebbe concesso a HHH., nel 2004, un prestito di fr. 3’000.--,
stipulando la restituzione, entro un termine di cinque mesi, di una somma globale
di fr. 3’450, equivalente a un tasso d’interesse annuo pari al 36%.
Tra il 2003 e il 2004, egli avrebbe concesso un ulteriore prestito di fr. 2’000.--,
stipulando la restituzione di fr. 2’200.-- entro un termine di tre mesi, equivalente
a un tasso d’interesse annuo pari al 40%.
- 94 -
Nel 2000, A. avrebbe concesso un altro prestito di fr. 7’000.--, stipulando la resti-
tuzione di fr. 8’500.-- entro un termine di sei mesi, equivalente a un tasso d’inte-
resse annuo pari a circa il 43%.
2.1.1 Per quel che concerne la fattispecie occorsa nel 2000, la Corte ne ha ordinato
l’abbandono per intervenuta prescrizione dell’azione penale già in nell’ambito
delle questioni pregiudiziali (v. supra, consid. I.2).
2.1.2 HHH., interrogato dagli inquirenti della PGF in qualità di persona informata sui
fatti il 30 giugno 2005, ha dichiarato quanto segue: “Sì, conosco A. (persona raf-
figurata nell’allegato numero 1) da almeno 5 o 6 anni. L’ultima volta che l’ho visto
risale a più di un anno fa, l’avevo incontrato a JJ./ZH presso la stazione FFS. In
quella circostanza, ricordo che A. (persona che ho sempre chiamato III.) mi ha
prestato CHF 3’000.- in contanti, somma che io gli avevo chiesto, siccome in quel
periodo avevo problemi finanziari. ADR: secondo gli accordi presi, avrei dovuto
restituirglieli entro 4 o 5 mesi con l’aggiunta di CHF 450.- d’interessi. Ora che ci
penso, alcuni mesi prima, forse tra il 2003 e il 2004, A. mi aveva prestato ancora
CHF 2’000.- che dovevo restituirgli quando potevo e con un interesse di circa
CHF 200.--, sempre entro due o tre mesi al massimo.” (cl. 437 p. 12.1.1688 e
seg.). Nel corso del medesimo interrogatorio, HHH. ha riferito che avrebbe avuto
a che fare con A., per motivi legati a prestiti di denaro, già tra il 1995 e il 1997 e
che, quando A. è stato processato in Ticino, egli avrebbe dovuto testimoniare sul
fatto che A. gli avesse prestato del denaro (p. 12.1.1689). Sarebbe stato JJJ. a
dire a HHH. che A. prestava denaro (p. 12.1.1691). Dopo essere stato in prigione,
A. gli avrebbe prestato del denaro in altre quattro o cinque occasioni per un totale
complessivo da lui stimato attorno ai fr. 20’000.--/fr. 25’000.-- (p. 12.1.1689). In
una circostanza, HHH. si sarebbe recato con suo fratello KKK. da A. a prendere
una somma di fr. 5’000.--, destinata per metà a lui e per metà a suo fratello
(p. 12.1.1689); non gli risulterebbe che suo fratello si fosse recato da A. per conto
proprio (p. 12.1.1691). HHH. ha in seguito dichiarato che A. gli avrebbe prestato
del denaro in almeno sette circostanze nel corso dei quattro anni precedenti
(p. 12.1.1689), stimando di avere ricevuto da A., nei quattro anni precedenti, circa
fr. 30’000.--, con un interesse complessivo di fr. 8’000.-- (p. 12.1.1690). In se-
guito alla contestazione di varie intercettazioni telefoniche risalenti all’epoca dei
fatti, HHH. ha corretto la sua versione, dichiarando di stimare di essersi rivolto ad
A. con una media di circa cinque volte all’anno per un totale di almeno 15 volte,
e di stimare di aver ricevuto da A. una somma complessiva di fr. 60’000.--, pa-
gando un interesse complessivo di fr. 16’000.-- (p. 12.1.1695). Quanto alla pro-
pria situazione personale ed economica, HHH. ha riferito quanto segue: “Lavoro
in proprio come gessatore da diversi anni. Non ho un mensile regolare, normal-
mente riesco a guadagnare dai 5’000 ai 6’000 CHF lordi al mese. Sono coniugato
- 95 -
ed ho un figlio di 10 anni.” (p. 12.1.1688). Il 30 giugno 2005 HHH. ha confermato
le sue dichiarazioni anche dinanzi al MPC (cl. 437 p. 12.1.1696).
2.1.3 Il 14 dicembre 2005 il MPC ha contestato ad A. le dichiarazioni rese da HHH. il
30 giugno 2005. A. in quella circostanza ha chiesto di poter essere messo a con-
fronto direttamente con HHH. (cl. 455 p. 13.2.279 e segg.).
2.1.4 Il 14 dicembre 2005 è stato effettuato un interrogatorio di confronto fra A. e HHH.
(cl. 455 p. 13.2.283 e segg.). Nel corso di tale confronto HHH., in contesto gene-
rale, ha confermato quanto già dichiarato il 30 giugno 2005 in merito alle somme
ricevute (p. 13.2.286 e segg.). Inoltre ha affermato di non ricordare dettagli. Egli
non sarebbe stato obbligato a corrispondere interessi e A. non lo avrebbe mai
minacciato per la restituzione dei prestiti e per gli interessi (p. 13.2.286 e seg.).
Non vi sarebbero state delle condizioni scritte per la restituzione e per gli interessi
(p. 13.2.287). HHH. ha pure riferito che i prestiti sarebbero avvenuti nell’arco di
più o meno quattro anni (p. 13.2.286) e che li aveva richiesti perché giocava al
casinò, definendosi “un giocatore incallito” (p. 13.2.287). Egli, in questa circo-
stanza, ha dichiarato che anche suo fratello KKK. avrebbe ricevuto dei soldi in
prestito da A.; sarebbe stato KKK. stesso a dirglielo (p. 13.2.287).
A., dal canto suo, ha ammesso di aver prestato dei soldi a HHH., indicando come
non vi fossero dei termini per le restituzioni dei mutui, né alcun obbligo di interessi
(p. 13.2.286 e segg.). A. ha affermato che, in una circostanza, HHH. gli avrebbe
detto che i soldi gli servivano per la famiglia; affermazione confermata pure da
HHH. stesso (p. 13.2.287).
2.1.5 HHH. è stato sentito nuovamente a questo proposito dalla PGF il 23 feb-
braio 2006 (cl. 443 p. 12.1.3801 e segg.). In questa circostanza, tra le altre cose
egli ha dichiarato che JJJ. gli avrebbe detto, prima dell’interrogatorio del 14 di-
cembre 2005, di confermare quanto da lui già affermato in precedenza, senza
però specificare che per i prestiti erano stati pattuiti degli interessi (p. 12.1.3803).
2.1.6 Il 20 luglio 2012, durante l’interrogatorio alla presenza delle parti (cl. 703
p. 12.16.3 e segg.), HHH. ha dichiarato quanto segue: “II denaro che mi ha pre-
stato A., pari alla cifra che viene indicata nei verbali, non e limitato al periodo di
3-4 anni, ma rimonta a 7-8 anni passati. Inoltre noi non abbiamo mai pattuito
interessi, io gli ho dato qualche cosa così. Non abbiamo mai parlato di interessi,
mai. Questo è quanto ricordo.” (p. 12.16.5); “JJJ. non mi ha detto cosa dovevo
dire. lo ho detto la verità” (p. 12.16.5). A domanda se lui pagasse o non pagasse
interessi, HHH. ha risposto: “Qualcosa gli ho dato di mia spontanea volontà. In
qualche caso gli ho dato CHF 100.--, qualche interesse. ADR: Confermo le cifre
- 96 -
che ho dichiarato in occasione dei verbali d’interrogatorio dinnanzi alla polizia
giudiziaria federale e dinnanzi al Ministero pubblico della Confederazione. ADR:
Sì, pagavo degli interessi, davo del denaro, davo magari qualche CHF 100.--.
ADR: Confermo le cifre degli interessi dichiarati.” (p. 12.16.6). A verbale figura
pure la menzione seguente: “Nota a verbale: A. richiede che a verbale sia inserito
quanto detto da HHH., ossia che le somme restituite a A. erano, oltre alla resti-
tuzione del denaro prestato, dei regali.” (p. 12.16.6).
2.1.7 A. ha ribadito le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio di confronto pure in
seguito, segnatamente il 2 febbraio 2006 (cl. 455 p. 13.2.387 e segg.) e il 16 feb-
braio 2006 (cl. 455 p. 13.2.398 e segg.), nonché in sede di interrogatorio finale,
il 17 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.437 e segg.; p. 442) e dinanzi alla Corte, il 17
maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.39 e segg.).
Dinanzi alla Corte, A. ha dichiarato di sapere che HHH. fosse dedito al gioco, ma
di non avere saputo se questo rappresentasse un problema per HHH., se egli
vincesse spesso oppure perdesse (TPF cl. 8 p. 930.43). Egli ha inoltre affermato
di non avere utilizzato l’asserito stato di bisogno dei signori HHH. e KKK. per
imporre loro la restituzione di una somma molto più alta di quella prestata (TPF
cl. 8 p. 930.45)
2.1.8 La Corte rileva anzitutto che la chiamata di correo di HHH., resa rispettando il
diritto al contraddittorio di A., difetta di costanza ed univocità. Difatti, le dichiara-
zioni rese da HHH. il 30 giugno 2005 erano chiare, precise e dettagliate; in se-
guito, egli ha più volte cambiato versione quanto all’esistenza di interessi, con-
fermando che vi erano interessi, poi che non c’erano e di avere dato ad A. qual-
cosa di sua spontanea volontà, poi, ancora, che si trattava di interessi, senza
però essere in grado di indicare le cifre esatte, ma quantificandole in modo gros-
solano. Anche nel periodo toccato da questi prestiti, HHH. ha indicato durate di-
verse, nel corso dei diversi interrogatori (tre-quattro anni, oppure sette-otto anni).
Le deposizioni di HHH. non sostengono dunque l’ipotesi accusatoria con la ne-
cessaria costanza.
Le dichiarazioni di A. a questo proposito invece sono state univoche e costanti;
sin dall’interrogatorio di confronto A. non ha negato di avere prestato denaro a
HHH., indicando che non erano stati pattuiti interessi.
2.1.9 La Corte constata inoltre che lo stato di bisogno di HHH., elemento costitutivo
oggettivo del reato di usura, non è provato, non essendo stati effettuati accerta-
menti a tale proposito, e che non è neppure provato che A. sapesse o dovesse
- 97 -
presumere che HHH. si trovasse in uno stato di bisogno e che abbia intenzional-
mente sfruttato detto stato.
Secondo l’ipotesi accusatoria, lo stato di bisogno di HHH. sarebbe “dovuto alla
sua precaria situazione economica, in ragione dell’esiguità dei redditi conseguiti
attraverso la propria attività lavorativa e per la sua propensione per il gioco d’az-
zardo”.
A questo proposito, le uniche indicazioni presenti agli atti quanto allo stato eco-
nomico di HHH. sono le dichiarazioni che egli stesso ha reso il 30 giugno 2005
dinanzi alla PGF, quando ha dichiarato segnatamente: “Lavoro in proprio come
gessatore da diversi anni. Non ho un mensile regolare, normalmente riesco a
guadagnare dai 5’000 ai 6’000 CHF lordi al mese. Sono coniugato ed ho un figlio
di 10 anni.” (cl. 437 p. 12.1.1688); “Aggiungo pure che io necessito, qualche
volta, di prestiti di denaro sia perché non sempre c’è lavoro sia perché purtroppo
ho il vizio del gioco” (p. 12.1.1689), e le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio
di confronto, quando egli ha dichiarato di avere richiesto i prestiti perché giocava
al casinò, definendosi “un giocatore incallito” (cl. 455 p. 13.2.287). In questa cir-
costanza però HHH. ha pure confermato le dichiarazioni di A., a detta del quale
gli sarebbe stato detto che i soldi servivano per la famiglia (p. 13.2.287). Inoltre
A., in sede dibattimentale, ha confermato di essere stato a conoscenza del fatto
che HHH. fosse dedito al gioco, ma di non sapere se questo fosse un problema
per lui (TPF cl. 8 p. 930.43).
2.1.10 Alla luce di quanto sopra esposto, la fattispecie non essendo provata, la Corte
ha concluso per il proscioglimento di A. dal capo d’accusa 1.3.1.1, per le fattispe-
cie non già oggetto di abbandono in sede di questioni pregiudiziali.
Al capo d’accusa 1.3.1.2, A. è accusato di avere, nel 2003, concesso un prestito
di denaro a KKK. per un ammontare di fr. 4’000.--, stipulando la restituzione di
fr. 4’450.-- entro un termine di tre mesi, equivalente a un tasso di interesse annuo
pari al 45%.
2.2.1 Interrogato in qualità di persona informata sui fatti dagli inquirenti della PGF il
30 giugno 2005, KKK. ha dichiarato di conoscere A. da almeno sei o sette anni
(cl. 437 p. 12.1.1715), e di averlo conosciuto tramite JJJ. (p. 12.1.1716). Inizial-
mente KKK. ha affermato che, nel 2003, siccome avrebbe avuto qualche pro-
blema finanziario, si sarebbe rivolto per la prima volta ad A. per avere un prestito,
e in quell’occasione A. gli avrebbe prestato fr. 4’000.--, dicendogli che poteva
restituirglieli quando poteva e senza chiedere interessi; avrebbe restituito la
somma dopo due settimane (p. 12.1.1716). A. gli avrebbe prestato del denaro
- 98 -
solo in un’altra circostanza, circa 6 o 7 anni prima, e si sarebbe trattato di
fr. 3’000.--, che egli avrebbe restituito dopo circa un mese, senza interessi
(p. 12.1.1716). Quando gli inquirenti gli hanno contestato di essersi recato da A.,
in almeno un’occasione, con suo fratello HHH., KKK. ha situato il prestito di
fr. 4’000.-- nel 2003 o nel 2004, nel periodo di Pasqua, e ha affermato che A. gli
avrebbe dato fr. 4’000.--, e ha dichiarato di credere che A. avesse dato la stessa
somma a suo fratello. Egli ha affermato di avere restituito il denaro dopo tre set-
timane, senza pagare interessi (p. 12.1.1716 e seg.). Siccome A. gli aveva fatto
il favore di prestargli quella somma, egli, di sua spontanea volontà, gli avrebbe
restituito fr. 450.-- in più (p. 12.1.1717). In seguito, in occasione della contesta-
zione delle intercettazioni telefoniche, KKK. ha situato il prestito di fr. 4’000.--
all’anno 2003, prima di Pasqua, ribadendo di avere dato ulteriori fr. 450.--, di sua
spontanea volontà (p. 12.1.1719), affermando che i fr. 450.-- sarebbero stati “un
mio regalo” (p. 12.1.1720). In seguito, KKK. si è ricordato di un ulteriore prestito
fattogli da A., di fr. 2’000.--, non riuscendo però a situarlo nel tempo, ma ricor-
dando di avere restituito i soldi dopo circa due settimane, senza interessi
(p. 12.1.1720 e seg.). A proposito della propria situazione personale ed econo-
mica, KKK. ha dichiarato quanto segue: “Lavoro come gessatore in proprio e la
mia situazione economica attuale è abbastanza disastrosa, nel senso che c’è
poco lavoro e devo vivere alla giornata. Mensilmente posso arrivare a guada-
gnare da un minimo di CHF 5’000 netti ad un massimo di CHF 7’000 lordi. Ma le
entrate non sono costanti ed a volte non riesco neppure a raggiungere cifra mi-
nima. Sono coniugato ed ho due figli di 8 e di 3 anni.” (p. 12.1.1715). Il medesimo
giorno KKK. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC (cl. 437
p. 12.1.1722 e seg.).
Il 18 giugno 2012, nel suo interrogatorio alla presenza delle parti, segnatamente
di A. e del suo difensore (cl. 703 p. 12.15.3 e segg.), KKK. ha dichiarato di aver
ricevuto in prestito denaro da A., in un’occasione, per un totale di fr. 3’000.--
/fr. 4’000.--, e di avere restituito unicamente il prestito elargito (p. 12.15.6).
2.2.2 A., dal canto suo, ha respinto questo addebito, segnatamente durante il suo in-
terrogatorio finale del 17 maggio 2013, quando ha affermato di non ricordare le
cifre esatte, ma che, trattandosi, come dichiarato da KKK., di un regalo, non era
stato pattuito alcun interesse (cl. 707 p. 13.42.444).
2.2.3 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di KKK., costanti e univoche, non
costituiscono una chiamata di correo nei confronti di A., il primo non avendo mai
dichiarato di avere corrisposto interessi ad A. Trattandosi di dichiarazioni a favore
dell’imputato, considerazioni quanto all’utilizzabilità del mezzo di prova in que-
stione non si pongono.
- 99 -
2.2.4 Inoltre, la Corte constata che lo stato di bisogno di KKK., elemento costitutivo
oggettivo del reato di usura, non è provato, non essendo stati effettuati accerta-
menti a tale proposito, e che non è neppure provato che A. sapesse o dovesse
presumere che KKK. si trovasse in un eventuale stato di bisogno, e che abbia
intenzionalmente sfruttato detto stato.
2.2.5 Non essendovi elementi probatori che suffragano l’ipotesi accusatoria, ne con-
segue il proscioglimento di A. dal capo d’accusa 1.3.1.2.
Al capo d’accusa 1.3.1.3, A. è accusato di avere, in correità con B., alla fine di
giugno 2002, concesso, in un’occasione, un prestito di denaro a LLL. per un am-
montare di fr. 100’000.--, stipulando la restituzione entro la fine di settembre 2002
di una somma di EUR 100’000.--, corrispondente a un tasso d’interesse annuo
pari a circa il 185%.
Al capo d’accusa 1.3.2, a B. viene mosso il rimprovero corrispondente.
La Corte tratterà dunque entrambi i rimproveri congiuntamente.
2.3.1 Interrogato in qualità di persona informata sui fatti dalla PGF in data 15 otto-
bre 2004, LLL. ha dichiarato di aver avuto i primi contatti con B. nel 1999, e di
aver conosciuto A., per il suo tramite, alla fine di giugno del 2002 (cl. 434
p. 12.1.373). A proposito della società “MMM.”, LLL. ha riferito che era stata co-
stituita nel febbraio del 1992, che egli ne era stato l’amministratore unico, che
fino al 2002 non aveva avuto alcun problema e che, oltre a organizzare viaggi, la
“MMM.” si occupava anche di cambio valuta; B. si sarebbe servito diverse volte
di queste prestazioni (p. 12.1.373). Alla fine di giugno del 2002, B. gli avrebbe
detto di aver bisogno di cambiare circa fr. 100’000.-- in euro, per finire di pagare
una casa in Calabria (p. 12.1.373). B. gli avrebbe portato fr. 100’000.-- in con-
tanti, e in quell’occasione sarebbe stato presente anche A. (p. 12.1.373). Per re-
stituire la somma in euro, LLL. avrebbe avuto tre mesi di tempo; in questo modo
avrebbe potuto offrire un tasso di cambio migliore (p. 12.1.373). I soldi gli sareb-
bero stati dati da B., e la ricevuta quindi sarebbe stata a suo nome; LLL. ha però
riferito di credere che una parte fosse di A. (p. 12.1.373). Quando gli è stato chie-
sto se A. e B. fossero investitori, LLL. ha dichiarato che loro avrebbero fatto solo
operazioni di cambio (p. 12.1.374). In seguito al fallimento della società di LLL.,
questi si sarebbe ritrovato impossibilitato a restituire a B. il denaro (p. 12.1.374).
Durante un incontro avvenuto all'esercizio pubblico “MM.”, A. avrebbe detto a
LLL., in modo prepotente e minaccioso, di volere una garanzia sulla casa di sua
moglie; la garanzia non avrebbe dovuto essere né a nome di B. né a nome di A.,
ma a nome di una società di cui LLL. non ricordava il nome (p. 12.1.374). In
- 100 -
un’occasione, a novembre, qualcuno avrebbe sparato dei colpi di pistola all’indi-
rizzo della casa di LLL. (p. 12.1.374). Dopo l’episodio dei colpi di pistola, nella
primavera del 2003, A., discutendo dei soldi, gli avrebbe detto che poteva ucci-
derlo in qualunque momento (p. 12.1.375). Non gli sarebbe stato detto a quanto
ammontasse la parte di A., ma gli sarebbe stato fatto capire che si trattava della
metà (p. 12.1.375). Secondo quanto da lui dichiarato, LLL. non avrebbe restituito
il denaro a B. (p. 12.1.377). LLL. ha pure riferito che avrebbe promesso a B. un
cambio 1:1, quindi la restituzione, dopo tre mesi, di EUR 100’000.--; egli avrebbe
saputo che si trattava di una cosa assurda, e che quindi ci avrebbe rimesso
fr. 50’000.--, ma avrebbe fatto credere a B. che fosse fattibile (p. 12.1.378). B.,
nelle sue precedenti operazioni di cambio avrebbe sempre beneficiato di un tasso
di cambio di favore, e LLL. avrebbe rinunciato al suo guadagno per conferirlo a
B. in quanto quest’ultimo gli avrebbe portato diversi clienti (p. 12.1.378). LLL., a
specifica domanda, ha risposto che non si sarebbe trattato di un prestito, perché
nessuno sapeva dei suoi problemi finanziari (p. 12.1.378). A proposito della sua
situazione personale e finanziaria, LLL. ha dichiarato che nel periodo in questione
avrebbe avuto difficoltà finanziarie, e che non ne avrebbe parlato con nessuno,
neppure con B. (p. 12.1.379). Egli ha pure dichiarato di ritenere che B. lo suppo-
nesse, perché frequentava il suo locale ed era evidente che la sua disponibilità
finanziaria non era più quella di una volta (p. 12.1.379). LLL. ha affermato che i
fr. 100’000.-- sarebbero arrivati nel momento in cui ne aveva più bisogno, e ha
precisato nuovamente di non avere mai chiesto un prestito a B. o ad A. L’accordo
sarebbe stato che B. gli avrebbe consegnato fr. 100’000.-- per un periodo di quat-
tro mesi, e che lui avrebbe dovuto restituire EUR 100’000.--. LLL. avrebbe pre-
parato un contratto “Operazione a termine” a nome di B. Sarebbero state proprio
le sue particolari condizioni a spingerlo ad accettare quelle condizioni
(p. 12.1.379). Quando ha ricevuto il denaro, gli sarebbe stato chiaro che nell’ope-
razione c’entrasse A. (p. 12.1.380).
Durante il suo interrogatorio del 30 giugno 2005 reso dinanzi alla PGF, LLL. ha
confermato le dichiarazioni rese il 15 ottobre 2004 e ha comunicato agli inquirenti
di non essere riuscito a ritrovare il contratto col quale B. avrebbe consegnato
fr. 100’000.-- alla sua società (cl. 437 p. 12.1.1744). Egli ha inoltre dichiarato che
lui e B. avevano contrattato il tasso di cambio, e che B., in occasione delle con-
trattazioni, era sempre stato solo (p. 12.1.1745). B. avrebbe compilato il formula-
rio relativo all’avente diritto economico dei fondi indicando di avere guadagnato i
soldi con l'esercizio pubblico “MM.”, anche se, secondo LLL., i soldi non sareb-
bero stati tutti di B., ma che una parte sarebbe stata di A. (p. 12.1.1746). LLL., il
30 giugno 2005, ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC (cl. 437
p. 12.1.1747 e seg.).
- 101 -
Nel suo interrogatorio svoltosi il 16 luglio 2012 alla presenza delle parti, segna-
tamente di A. e del suo difensore, nonché del difensore di B. (cl. 702 p. 12.4.7 e
segg.), LLL. ha confermato di aver ricevuto fr. 100’000.-- da B. in qualità di inve-
stimento a termine e non di prestito, e di non aver mai detto a B. di avere problemi
finanziari (p. 12.4.11). LLL. inoltre ha dichiarato di essere stato condannato, in
seguito al fallimento della sua società, per appropriazione indebita, a carico di
una cinquantina di persone, per due milioni di franchi (p. 12.4.10). Egli ha affer-
mato di ritenere che i fr. 100’000.-- ricevuti da B. fossero già compresi nella pre-
detta condanna (p. 12.4.12).
2.3.2 Il MPC ha quindi acquisito agli atti gli incartamenti relativi alla condanna di LLL.
presso la “Staatsanwaltschaft See Oberland”, JJ. (cl. 714 p. 18.28.1 e segg.), e
dall’“Obergericht des Kantons Zürich” (cl. 714 p. 18.27.1 e segg.), dai quali risulta
che LLL., tramite sentenza del 3 maggio 2005 dell’“Obergericht des Kantons Zü-
rich”, passata in giudicato, è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta ap-
propriazione indebita, parzialmente qualificata (art. 138 n. 1 cpv. 2 CP e parzial-
mente art. 138 n. 2 CO), di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), di cattiva ge-
stione (art. 165 n. 1 CP) e di omissione della contabilità (art. 166 CP), ed è stato
condannato a una pena detentiva di 30 mesi (p. 18.27.52 e segg.), e, tramite
decreto d’accusa del 15 aprile 2008 della “Staatsanwaltschaft See Oberland”,
passato in giudicato, LLL. è stato pure riconosciuto autore colpevole di ammini-
strazione infedele (art. 138 n. 1 cpv. 2 CP in combinato disposto con l’art. 138
n. 2 CP), e condannato a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-
- cadauna (p. 18.28.12 e segg.).
È stato acquisito agli atti pure l’estratto del registro dell’ufficio esecuzioni e falli-
menti relativo a LLL. (cl. 714 p. 18.29.2), datato 6 settembre 2009, dal quale ri-
sultavano nei suoi confronti attestati di carenza beni per un totale di
fr. 147’028.05.
2.3.3 Il 20 aprile 2005, dinanzi al MPC, A. ha dichiarato di conoscere LLL. (cl. 454
p. 13.2.226), e riguardo alla sua nomea ha dichiarato: “È una persona, come l’ho
conosciuta io, e come detto da altre persone, che fa questo tipo di lavoro per
fregare la gente. In sostanza si fa prestare dei soldi con la promessa di restituirne
il doppio o comunque più della somma che riceve e l’ha fatto con altre tantissime
persone. Al momento opportuno riferirò in merito a questa vicenda. I soldi che
LLL. ha ricevuto non li ha mai restituiti a nessuno. So che a proposito su queste
cose lui era già stato interrogato dalla polizia, ancora prima che io venissi arre-
stato. Adesso io adesso spiego un’altra cosa che il signor LLL. non ha voluto
riferire. Mia figlia NNN. ha lavorato nella sua agenzia. lo ho appreso che LLL. ha
avuto delle difficoltà finanziarie quando è stata licenziata mia figlia, perché è stata
- 102 -
chiusa l’agenzia. Fino a quel giorno il signor LLL. si è sempre vantato di avere
un’agenzia di cambio e di viaggio e che organizzava viaggi aerei. Comunque
avrò molte altre cose da dire al momento opportuno.” (p. 13.2.227).
A. ha respinto costantemente l’addebito di cui al capo d’accusa 1.3.1.3, segna-
tamente durante il suo interrogatorio finale del 17 maggio 2013 (cl. 707
p. 13.42.444 e segg.) e durante il suo interrogatorio dibattimentale, il 17 maggio
2016 (TPF cl. 8 p. 930.41 e segg.).
Dinanzi alla Corte, A. ha dichiarato di sapere che B. avrebbe dato fr. 100’000.--
a LLL. (TPF cl. 8 p. 930.42), ma di non sapere per quale motivo, e di non essere
in grado di dire se si trattasse di un prestito (p. 930.46). A proposito della situa-
zione finanziaria di LLL., A. ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza solo
dopo il suo fallimento (p. 930.42).
2.3.4 B., dal canto suo, il 13 ottobre 2004, dinanzi alla PGF, ha dichiarato di conoscere
LLL., presidente del club “OOO.”, per il quale avrebbe pure messo a disposizione
la sede, l'esercizio pubblico “MM.” (cl. 456 p. 13.4.146). Egli ha dichiarato di ri-
cordare di avere dato fr. 5’000.-- a LLL. perché glieli cambiasse; anche A.
avrebbe dato fr. 5’000.--, per un totale di fr. 10’000.--; in seguito, LLL. sarebbe
fallito e non avrebbero più rivisto i soldi (p. 13.4.148). B. avrebbe dato diverse
volte dei soldi a LLL., per farseli cambiare per le ferie (p. 13.4.148).
L’11 novembre 2004, dinanzi al MPC, B. ha dichiarato di non avere mai prestato
dei soldi a LLL., ed ha ribadito di avergli dato fr. 5’000.--, e altrettanti A., perché
sarebbe dovuto andare in ferie; LLL. avrebbe dovuto restituirgli EUR 9’000.-- nel
giro di un mese (cl. 456 p. 13.4.159). B., a specifica domanda, ha risposto di non
avere mai dato fr. 100’000.-- a LLL. (p. 13.4.159 e seg.).
Interrogato nuovamente dal MPC, il 27 luglio 2005, B. ha poi riferito: “Domanda:
LLL. è stato da noi nuovamente interrogato ed ha confermato la circostanza in
cui Lei gli ha consegnato la somma di CHF 100’000.-. Denaro che avrebbe do-
vuto restituirle entro 3 o 4 mesi nella misura di EUR 100’000.- (quindi un 50 %
d’interessi). Cosa ci può dire in merito? Risposta: È vero quanto dichiarato da
LLL. Domanda: Si rende conto che la somma che doveva essere restituita è
sproporzionata rispetto a quanto è stato consegnato tenuto conto anche del pe-
riodo in cui doveva essere restituita? Risposta: Mi è stata fatta questa offerta e
io ho accettato. LLL. aveva un’agenzia di cambio e di viaggi e non capisco perché
dovrei essere io quello che fa usura. lo ho solo investito per guadagnare qual-
cosa. Ribadisco che LLL. mi ha fatto questa proposta e io ho semplicemente
accettato. lo non ho ricevuto documenti relativi a questa transazione e se ho detto
- 103 -
in precedenza CHF 10’000.- è perché io non avevo un elemento concreto per far
capire che la somma era più alta. Quando io avevo bisogno di cambiare dei soldi
per andare in ferie o per avere i biglietti aerei mi rivolgevo a lui, in quanto LLL.
era il Presidente del club "OOO.", associazione che ha sede nel mio locale (eser-
cizio pubblico "MM." di JJ.). Avevo dato loro una sala del mio locale.” (cl. 456
p. 13.4.364). B. ha inoltre dichiarato che A. sarebbe stato presente quando egli
aveva consegnato i soldi a LLL., e di ricordare di avere firmato una carta. A. non
avrebbe firmato niente, perché non avrebbe avuto niente a che fare, siccome i
soldi erano suoi, di B. (p. 13.4.370). I soldi in questione sarebbero stati provento
delle “macchinette”, le “slot machines” (p. 13.4.370). B. ha pure dichiarato di es-
sere estraneo alla vicenda dei colpi di arma da fuoco esplosi in direzione dell’abi-
tazione di LLL. (p. 13.4.370), e di non avere mai minacciato LLL. (p. 13.4.371).
In sede di interrogatorio finale, il 7 marzo 2013 (cl. 708 p. 13.43.47 e segg.), B.
ha dichiarato di sentirsi una vittima, e di essere stato truffato da LLL.
(p. 13.43.49).
Dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016, B. ha ribadito di non avere prestato denaro
a LLL., ma che si sarebbe trattato di un investimento; LLL. gli avrebbe fatto un’of-
ferta, e lui l’avrebbe accettata (TPF cl. 8 p. 930.93). B. ha inoltre ribadito di avere
fatto già in precedenza degli investimenti con LLL., e di avere sempre ricevuto i
soldi (p. 930.94). Non sarebbe stato a conoscenza della situazione finanziaria
del signor LLL. (p. 930.94). I fr. 100’000.-- consegnatigli sarebbero stati suoi, non
di A.; A. avrebbe saputo che aveva dato il denaro a LLL., perché sarebbe stato
lui stesso a riferirglielo (p. 930.94 e seg.). B. ha inoltre ribadito che i fr. 100’000.-
- provenivano dalle “macchinette” (p. 930.97). Il giorno della consegna del denaro
a LLL. sarebbe stato presente anche A. (p. 930.98).
2.3.5 Per quel che concerne la fattispecie rimproverata a B., la Corte rileva che LLL.,
già nel 2004, ha dichiarato di avere redatto un contratto di operazione a termine;
egli non ha mai riferito di un prestito con interessi concessogli da B., ma di un
investimento, le cui condizioni sarebbero state proposte da LLL. stesso. Che si
sarebbe trattato di un investimento è stato confermato pure da B., segnatamente
nella sede dibattimentale. Inoltre, come risulta sia dalle dichiarazioni di LLL. che
da quelle di B., quest’ultimo non era a conoscenza della situazione economica di
LLL. Il fatto che LLL. abbia dichiarato di supporre che B. fosse a conoscenza
delle sue difficoltà finanziarie, perché frequentava il suo locale ed era evidente
che la sua disponibilità finanziaria non era più quella di una volta, non è di per sé
sufficiente a provare che B. fosse a conoscenza della situazione effettiva rispet-
tivamente supponesse uno stato di bisogno di LLL. e lo abbia intenzionalmente
sfruttato.
- 104 -
2.3.6 Alla luce di quanto sopra esposto, la fattispecie non essendo provata, B. viene
prosciolto dal capo d’accusa 1.3.2.
2.3.7 Quanto al rimprovero mosso ad A., la Corte rileva innanzitutto che B. ha dichia-
rato che i fr. 100’000.-- consegnati a LLL. fossero di sua pertinenza, e non di A.;
circostanza confermata da A.
LLL. ha riferito di avere ipotizzato che la metà dei soldi fosse di A. (cl. 434
p. 12.1.380; cl. 437 p. 12.1.1746); ma le sue dichiarazioni non sono né dettagliate
né sostanziate. Inoltre, sia B. che LLL. hanno riferito che i documenti relativi alla
consegna del denaro sarebbero stati a nome di B.
Visto quanto sopra, la Corte ritiene verosimile che il denaro in questione non
fosse di pertinenza di A.
2.3.8 Alla luce di quanto esposto sopra, la fattispecie non essendo provata, A. viene
prosciolto dal capo d’accusa 1.3.1.3.
B.
Al capo d’accusa 1.3.2, B. è accusato di avere, in correità con A., alla fine di
giugno 2002, concesso, in un’occasione, un prestito di denaro a LLL. per un am-
montare di fr. 100’000.--, stipulando la restituzione entro la fine di settembre 2002
di una somma di EUR 100’000.--, corrispondente a un tasso d’interesse annuo
pari a circa il 185%.
3.1.1 La Corte si è già chinata su detto rimprovero e su quello corrispondente mosso
ad A., concludendone il proscioglimento di entrambi gli imputati (v. supra, con-
sid. IV.2.3).
V. Sul riciclaggio di denaro aggravato
Gli imputati E. (capo di accusa 1.1.1) e A. (capo di accusa 1.1.2) sono entrambi
accusati di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1, n. 2 lett. b
e n. 3 CP.
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Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori pa-
trimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine
(art. 305bis n. 1 CP). La pena massima comminata consiste in una pena detentiva
sino a tre anni o nella pena pecuniaria. Il reato di riciclaggio può configurarsi sia
nella forma semplice che nella forma aggravata.
Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l’autore: agisce
come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di
una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); rea-
lizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del
riciclaggio (lett. c).
L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché
costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
Trattandosi di un delitto comune, il riciclaggio di denaro può essere commesso
da chiunque (PIETH in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER (editori), Basler Kommentar, Stra-
frecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, n. 1 ad art. 305bis CP;
DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, Petit Commentaire, Code
pénal, 2a ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 305bis CP; DTF 136 IV 188 consid. 6.1).
Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui
all’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimo-
niali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio;
DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ,
op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Straf-
recht, BT II, 7a ed., Berna 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland
für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter
Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997,
p. 432-435; d’altra opinione ACKERMANN in: SCHMID (editore), Kommentar Einzie-
hung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 117 ad
art. 305bis CP; ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995),
p. 131; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie
spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; GRABER, Der Vortäter
als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad
art. 305bis CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts
im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) p. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale
v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ed.,
Zurigo 2011, pag. 476 e ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.).
- 106 -
La nozione di valore patrimoniale s’interpreta in senso ampio e corrisponde a
quella dell’art. 70 CP. Essa ingloba tutti i vantaggi pecuniari immaginabili, come
ad esempio qualsivoglia forma di denaro o divise, beni mobili e immobili, diritti di
credito in generale (Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale
svizzero, FF 1989 II 837, p. 857; PIETH, op. cit., n. 9 ad art. 305bis CP; DUPUIS/MO-
REILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 12 ad art. 305bis CP). Per
poter essere riciclati, i valori patrimoniali devono provenire da un crimine ai sensi
dell’art. 10 cpv. 2 CP oppure, vista la modifica entrata in vigore il 1° gennaio
2016, da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP (RU 2015
1389; FF 2014 563).
Il termine “provenienza” implica che deve esistere un collegamento sufficiente-
mente stretto fra il crimine a monte e i vantaggi economici che ne risultano
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 20 ad
art. 305bis CP).
Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggetti-
vamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Trattan-
dosi di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è puni-
bile a questo titolo pure laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo
scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3a; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale
federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro
non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici,
come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 con-
sid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di va-
lori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 con-
sid. 2b), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli
stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità
del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con
banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di va-
lori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per
l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b; PIETH, op. cit.,
n. 49 ad art. 305bis CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice
versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo
possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale
6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di de-
naro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integra-
lità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper
trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). L’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che nell’ottica dell’art. 305bis CP è determinante valutare se l’atto in
- 107 -
questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle au-
torità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal
è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali
(sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4).
Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infra-
zione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in
applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce
del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis
n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa
a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di
una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del
riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza
dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera det-
tagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 con-
sid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, con-
sid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la
qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza
che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D’altra parte, nell’ambito
dell’art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità
astratta (DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010
del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).
L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un’infrazione intenzionale. Il
dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo
all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea
a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori rici-
clati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un cri-
mine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l’autore conosca con
precisione l’infrazione da cui provengono i valori: basta ch’egli sappia oppure,
date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il
frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forza-
tamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 con-
sid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008,
consid. 3.2.4).
“Deve presumere” l’origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole
degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso
con un grave reato a monte, ma ciononostante decide di agire, accettando così
il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevi-
denza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per
- 108 -
negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP
(v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.1
con rinvii).
Per quel che concerne la correità, v. supra, consid. III.1.4.
Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2 CP, è comminata
una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena
detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Come
rilevato in precedenza, vi è caso grave segnatamente se l’autore: agisce come
membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una
banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza
una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del rici-
claggio (lett. c). Come si evince dall’uso dell’avverbio “segnatamente”, l’art. 305bis
n. 2 CP non enumera in modo esaustivo i casi gravi di riciclaggio di denaro. Sono
quindi immaginabili ulteriori costellazioni in cui è possibile ammettere il reato di
riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comportamento ap-
paia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo di una gravità analoga
a quella degli esempi forniti dalla norma, che fungono da parametro di giudizio
(sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6.2
e 6.3; 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.2.1).
Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di
cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l’autore del crimine
a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto
d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale
problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue
pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006,
l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte
ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile
per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a
monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente
riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo au-
tore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli
usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sen-
tenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.2 e
6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, consid. 4.2).
Ciò posto, è d’uopo rilevare che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per
l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata
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più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pro-
nunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle re-
stanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che
la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizza-
zione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante generica. Ne se-
gue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoricicla-
tore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.
Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di
banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la no-
zione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/AF-
FOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ed., Zurigo/San Gallo
2013, n. 25 ad art. 305bis CP e n. 16 e segg. ad art. 139 CP; STRATEN-
WERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ed.,
Berna 2013, n. 8 ad art. 305bis CP). Secondo costante giurisprudenza, l’affilia-
zione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espres-
samente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere
insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di
alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del
Tribunale federale 6B_12/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3; 6B_861/2009 del
18 febbraio 2010, consid. 3.1; 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1;
6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.3.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3;
DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: forumpoenale 3/2010 con il com-
mento di JUANA SCHMIDT). L’associazione si caratterizza nell’opera di rinsaldare
fisicamente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende par-
ticolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infra-
zioni della medesima tipologia (DTF 135 IV 158 consid. 2). L’appartenenza ad
una banda presuppone che sia accertata la volontà dell’autore di compiere con-
giuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto di atti sistematici di riciclaggio
(DTF 124 IV 86 consid. 2b; 286 consid. 2a).
Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore conosca e voglia le circo-
stanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 con-
sid. 2a); l’affiliazione alla banda deve rivestire la forma del dolo o del dolo even-
tuale (CORBOZ, op. cit., n. 97 ad art. 19 LStup).
Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per
esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che
la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravvedervi
un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza
- 110 -
del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Il partico-
lare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere
crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un
gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862). Il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare che, allorché sussistono importanti indizi
contrari, è arbitrario e contrario al principio “in dubio pro reo” ammettere l’inten-
zione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera
circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86
consid. 2c).
Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve
interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo
tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II
862; CORBOZ, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP).
In merito alla prescrizione, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che
l’art. 305bis CP presuppone che il reato a monte non fosse prescritto al momento
in cui venne compiuto l’atto di riciclaggio; se il reato a monte è stato commesso
all’estero, l’azione penale non doveva essere prescritta secondo le disposizioni
del diritto estero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb).
Prima del 1° gennaio 2007, il riciclaggio di denaro semplice si prescriveva in sette
anni (art. 70 cpv. 1 lett. c vCP), mentre il riciclaggio di denaro aggravato in 15
anni (art. 70 cpv. 1 lett. b vCP). In seguito all’entrata in vigore della revisione della
parte generale del codice penale del 1° gennaio 2007 i termini di prescrizione per
questo reato sono restati invariati (art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), fino all’entrata in
vigore, il 1° gennaio 2014, della modifica comportante il prolungamento dei ter-
mini di prescrizione dell’azione penale (RU 2013 4417; FF 2012 8119); a partire
da questa data, l’azione penale per il reato di riciclaggio di denaro semplice si
prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), rispettivamente in 15 anni se l’in-
frazione è qualificata (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
E.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo 1.1.1 dell’atto d’accusa), E. avrebbe, da ago-
sto 2001 e fino al 23 agosto 2004, a Zurigo, agendo in correità con L., X., PPP.,
I., O. e A., ripetutamente compiuto atti di riciclaggio di denaro per un importo
complessivo di almeno fr. 15’230’502.--, sapendo che i valori patrimoniali riciclati
provenivano da un crimine, qualificabile alternativamente, subordinatamente o in
- 111 -
concorso, in crimini nel fallimento (artt. 163-165 CP), appropriazione indebita
(art. 138 CP) e amministrazione infedele (art. 158 n. 1 e 2 CP).
E. avrebbe agito come membro di una banda composta inoltre da L., I., X., PPP.,
O. e A.; banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, attra-
verso condotte finalizzate all’esercizio sistematico del riciclaggio di denaro.
Ai punti 1.1.1.1 e seguenti dell’atto d’accusa sono esposte le condotte ipotizzate
dall’accusa.
Ad A., al capo d’accusa 1.1.2, viene mossa l’accusa corrispondente, relativa a
valori patrimoniali per un importo non inferiore a EUR 1'159'326 e
fr 505'000.-- ; in particolare gli vengono rimproverate le seguenti condotte:
- capo d’accusa 1.1.2.1, corrispondente al capo d’accusa 1.1.1.2 per E.;
- capo d’accusa 1.1.2.2, corrispondente al capo d’accusa 1.1.1.8 per E.;
- capo d’accusa 1.1.2.3, corrispondente al capo d’accusa 1.1.1.9 per E.
La Corte ha quindi trattato congiuntamente i rimproveri mossi a E. e ad A.
Anzitutto, la Corte ha rilevato che l’impianto accusatorio distingue più bande au-
tonome fra loro dedite al riciclaggio di denaro, alle quali vengono rimproverati più
atti riciclatori, e meglio la banda costituita da E., L. e I. (capi d’accusa 1.1.1.1,
1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6), quella composta da E., A., I., L. e O. (capo d’accusa
1.1.1.2, rispettivamente 1.1.2.1), un’ulteriore banda avente quali membri E., X.,
I. e O. (capo d’accusa 1.1.1.5), la banda costituita da E., L., I., O. e PPP. (capo
d’accusa 1.1.1.7), quella aventi quali membri da E. e A. (capo d’accusa 1.1.1.8,
rispettivamente 1.1.2.2) nonché la banda composta da E., A. e I. (capo d’accusa
1.1.1.9, rispettivamente 1.1.2.3).
Per ragioni di economia processuale, per ognuno dei capi d’accusa in questione,
la Corte ha esaminato in entrata l’aggravante della banda ipotizzata dell’accusa,
senza analizzare se i singoli atti sarebbero o meno vanificatori della traccia, ma
dando per teoricamente acquisite tutte le ipotesi accusatorie, nonché il reato a
monte. Difatti, la questione dell’aggravante è decisiva per la procedibilità in
quanto tale per il reato di riciclaggio di denaro, atteso che se la fattispecie quali-
ficata non fosse data tutti gli atti ipotizzati al capitolo 1.1.1, rispettivamente 1.1.2
dell’atto d’accusa sarebbero in ogni caso prescritti, l’estinzione dell’azione penale
intervenendo dopo sette anni dai fatti.
- 112 -
Come visto poc’anzi (v. supra, consid. V.1.6), vi è un caso grave di riciclaggio di
denaro quando l’autore agisce come membro di una banda costituitasi per eser-
citare sistematicamente il riciclaggio di denaro. Secondo la giurisprudenza, una
banda è data quando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in
modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipen-
denti anche se non ancora chiaramente determinati (sentenza del Tribunale fe-
derale 6B_531/2013 del 17 febbraio 2014, consid. 3.2). La costituzione di una
banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo parti-
colarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF
135 IV 158 consid. 2). L’appartenenza ad una banda presuppone che sia accer-
tata la volontà dell’autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni,
in concreto di atti sistematici di riciclaggio (cfr. DTF 124 IV 86 consid. 2b; 286
consid. 2). Una banda di riciclatori è dunque tale se la portata perniciosa del caso
grave previsto dal legislatore si concretizza in un’unione che oggettivamente e
soggettivamente non si esaurisce nella semplice reiterazione di atti in correità,
ma comporta un sodalizio stabile volto alla commissione sistematica e generica
del riciclaggio di denaro.
Nel caso concreto, anche volendo dare per teoricamente acquisiti sia il reato a
monte sia tutte le condotte vanificatorie dedotte in accusa, la Corte ha ritenuto di
non essere in presenza di un caso di riciclaggio di denaro aggravato per nessuna
delle ipotesi di reato dedotte in accusa, non ricorrendo l’aggravante della banda
- in alcuna delle costellazioni proposte dal magistrato requirente -, e ciò per i
motivi che seguono.
2.5.1 A questo proposito, la Corte rileva che dalle operazioni descritte nell’atto d’ac-
cusa nonché dagli atti della causa non si desume in alcun modo la manifesta-
zione, da parte di E. con L. e I. (capi d’accusa 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6),
rispettivamente con A., I., L. e O. (capo d’accusa 1.1.1.2, rispettivamente
1.1.2.1); con X., I. e O. (capo d’accusa 1.1.1.5); con L., I., O. e PPP. (capo d’ac-
cusa 1.1.1.7), con A. (capo d’accusa 1.1.1.8, rispettivamente 1.1.2.2) nonché con
A. e I. (capo d’accusa 1.1.1.9, rispettivamente 1.1.2.3), né espressamente, né
per atti concludenti, della volontà di associarsi in vista di commettere insieme
diverse infrazioni indipendenti, così come richiesto dalla giurisprudenza. L’asso-
ciazione si caratterizza in effetti nell’opera di rinsaldare fisicamente e psichica-
mente ciascun componente della banda, circostanza che, proprio per questo mo-
tivo, la rende particolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione
futura di altre infrazioni della medesima tipologia. Dal punto di vista soggettivo, è
sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono
alla definizione di banda, presupposto che, nello specifico, non è evincibile dalle
- 113 -
tavole processuali per alcuna delle bande ipotizzate dall’accusa. Tale qualifica-
zione presuppone inoltre perlomeno un minimo di organizzazione, per esempio
una ripartizione delle mansioni o dei ruoli, e implica nel contempo che la coope-
razione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravvedervi un gruppo
stabile quantunque effimero, ritenuto che la reiterazione deve trascendere la
mera coattività. In effetti, il particolare grado di pericolosità non va tanto intravvi-
sto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale
di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti.
Nelle ipotesi di bande proposte dal magistrato requirente, la Corte non intravvede
quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli, quella spe-
cializzazione e, di riflesso, quel grado di perniciosità richiesto dalla giurispru-
denza. Questo Collegio ritiene invece che la correità - qui in contrapposizione
alla nozione di banda - di E. con L., X., PPP., I., O. e A. fosse determinata dalla
semplice volontà di permettere all’imputato E. di entrare in possesso del denaro
provento del reato a monte e di dividere il provento dell’antefatto criminale coi
correi, senza che si intravveda la volontà dei predetti di continuare a perpetrare
il loro agire anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo.
2.5.2 Inoltre, la Corte rileva che il ministero pubblico nell’atto d’accusa non si è soffer-
mato sulla descrizione della natura dell’organizzazione, sulla ripartizione dei ruoli
e sulla professionalità che, nel caso concreto, avrebbero contraddistinto la dina-
mica interna alle varie bande.
2.5.3 A titolo abbondanziale, per quel che concerne le asserite bande fra i cui membri
figura pure A. (capi d’accusa 1.1.1.2, 1.1.1.8 e 1.1.1.9, rispettivamente capi d’ac-
cusa 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3), la Corte rileva altresì che quest’ultimo non era
elencato fra i membri della banda di riciclatori di denaro, nel contesto della quale
E. avrebbe agito, né nell’atto d’accusa del 20 ottobre 2011 (SK.2011.23 TPF cl. 1
p. 740.11.56), né in quello del 29 agosto 2013 (SK.2013.31 TPF cl. 1
p. 758.100.53), entrambi oggetto di rinvio da parte della Corte penale del Tribu-
nale penale federale (v. supra, consid. Q e T); difatti, in entrambi gli atti d’accusa,
per E. figura quanto segue: “[…] E. agendo come membro di una banda costitui-
tasi per esercitare, unitamente a L., I., X., PPP. e O. sistematicamente il riciclag-
gio, […].” (SK.2011.23 TPF cl. 1 p. 740.100.58; SK.2013.32 TPF cl. 1
p. 740.100.55). A E. veniva contestata unicamente la correità con A. per taluni
capi d’accusa, segnatamente per quelli corrispondenti ai capi d’accusa 1.1.1.2
(SK.2011.23 TPF cl. 1 p. 740.100.60 e segg.; SK.2013.32 TPF cl. 1
p. 758.100.57 e segg.), 1.1.1.8 e 1.1.1.9 (SK.2011.23 TPF cl. 1 p. 740.100.76 e
seg.; SK.2013.32 TPF cl. 1 p. 758.100.73 e seg.) qui in esame.
- 114 -
Prima della terza promozione dell’accusa, neppure il magistrato requirente aveva
dunque intravvisto, fra E. e A., una collaborazione talmente intensa da poter cor-
rispondere alla nozione di banda di riciclatori sviluppata dalla giurisprudenza, sic-
ché negli atti d’accusa del 20 ottobre 2011 e del 29 agosto 2013 a entrambi è
contestato unicamente l’avere agito in correità.
Per quel che concerne A., v. pure infra, consid. V.3.
Quanto precede ha indotto questa Corte a concludere per la mancata ricorrenza
della tipicità dell’aggravante della banda per tutti i capi d’accusa qui in esame, e
meglio per i capi d’accusa 1.1.1.1-1.1.1.9 concernenti E. e per i capi d’accusa
1.1.2.1-1.1.2.3 attinenti A.
Conseguentemente, con mente ai capi d’accusa 1.1.1 (E.) nonché 1.1.2 (A.), il
procedimento è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
A.
Al capo d’accusa 1.1.2, ad A. viene rimproverato di avere, dal 2002 al 2004, a
Zurigo e in altre imprecisate località della Svizzera, in più occasioni, compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca
di valori patrimoniali per un importo non inferiore a EUR 1’159’326.-- e
fr. 505’000.--, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,
come meglio indicato al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa.
A. avrebbe agito in correità e come membro di una banda costituitasi per eserci-
tare sistematicamente attività di riciclaggio; banda composta da E., I., L. e O.
Ai capi d’accusa 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.3 sono esposte le condotte ipotizzate
dall’accusa.
Nel caso in esame, con mente all’accusa di riciclaggio di denaro commesso come
membro di una banda, lo scrivente Collegio giudicante ha anzitutto esaminato se
vi sia stata violazione del principio accusatorio, il predetto rimprovero essendo
stato mosso ad A. per la prima volta nell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015; di-
fatti, negli atti d’accusa del 20 ottobre 2011 e del 29 agosto 2013, entrambi og-
getto di rinvio da parte del TPF (v. supra, consid. Q e T), ad A. era stato rimpro-
verato il riciclaggio di denaro commesso con l’aggravante del mestiere, nonché
nel contesto di un’organizzazione criminale, ma mai con l’aggravante della
banda.
- 115 -
3.2.1 Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto
essere celebrato soltanto se un’autorità distinta da quella giudicante ha dapprima
raccolto, nell’ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove
rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati
all’imputato in un atto d’accusa. L’atto di accusa assolve una doppia funzione: da
un lato circoscrive l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro garantisce i diritti
della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rinvii). In quanto
espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., il
principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3
CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Questo principio implica che
il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e
misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far va-
lere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 con-
sid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce all’autorità giudiziaria di
scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell’atto d’accusa, a con-
dizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a
e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da
quella indicata nell’atto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità
di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato
o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se l’imputato è condannato per un’infra-
zione diversa da quella indicata nell’atto d’accusa, occorre esaminare se egli po-
teva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova
qualificazione giuridica dei fatti: in caso affermativo, non sussiste alcuna viola-
zione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).
La violazione del principio accusatorio può essere fatta valere nell’ambito
dell’esame preliminare dell’atto d’accusa ai sensi dell’art. 329 cpv. 1 lett. a, ma
anche nella forma di domanda preliminare al momento dell’apertura del dibatti-
mento, oppure nell’ambito delle conclusioni di parte; se risultasse una violazione
del principio accusatorio, l’accusa dovrebbe essere rinviata ai sensi dell’art. 329
cpv. 2 CPP. Se anche in seguito il contenuto dell’atto d’accusa dovesse risultare
insufficiente, il tribunale dovrebbe pronunciare l’abbandono del procedimento
(NIGGLI/HEIMGARTNER in: NIGGLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (editori), Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2a ed., Basilea
2014, n. 62 ad art. 9 CPP; BERNASCONI in: Commentario CPP, 2010 Zu-
rigo/San Gallo, n. 9 ad art. 9 CPP).
S’impone inoltre una breve parentesi a proposito del rinvio dell’accusa e della
facoltà, per il pubblico ministero, di estendere o meno il perimetro accusatorio in
seguito al rinvio dell’accusa - l’accusa promossa dal MPC nei confronti di A. es-
sendo stata oggetto di due rinvii da parte della Corte penale del Tribunale penale
- 116 -
federale (v. supra, consid. V.3.2). Il rinvio dell’accusa (art. 329 cpv. 2 CPP) inse-
rendosi nella procedura dibattimentale di primo grado, anche se questa viene
sospesa giusta l’art. 329 cpv. 3 CPP e la litispendenza viene retrocessa al pub-
blico ministero, il tribunale di prima istanza rimane pur sempre depositario della
promozione della promozione dell’accusa. Questo Collegio si è chiesto se i rim-
proveri promossi nell’accusa oggetto di rinvio seguitino o meno a circoscrivere il
perimetro del processo nonché del giudizio e se, nell’istruzione facente seguito
al rinvio, il pubblico ministero debba o meno attenersi ai complessi fattuali che
erano già stati oggetto della prima accusa, senza estendere il perimetro dell’istru-
zione ad ulteriori complessi fattuali.
3.2.2 La Corte osserva che ad A. il reato di riciclaggio di denaro commesso con l’ag-
gravante della banda è stato contestato unicamente nell’atto d’accusa del
22 gennaio 2015, ma non era contemplato nei precedenti atti d’accusa inoltrati
dal MPC. Difatti, nell’atto d’accusa del 20 ottobre 2011 e nell’atto d’accusa del
29 agosto 2013, nei confronti di A. era stato ipotizzato il rimprovero di riciclaggio
di denaro compiuto con l’aggravante del mestiere, nonché con l’aggravante
dell’agire nel contesto di un’organizzazione criminale (SK.2011.23 TPF cl. 1
p. 740.100.78; SK.2013.31 TPF cl. 1 p. 758.100.75). A. non era peraltro annove-
rato quale membro della banda di riciclatori di denaro nel contesto della quale
avrebbe agito E. né nell’atto d’accusa del 20 ottobre 2011 (SK.2011.23 TPF cl. 1
p. 740.11.56), né nell’interrogatorio finale di E. del 3 giugno 2013 (cl. 710
p. 13.54.169), né nell’atto d’accusa del 29 agosto 2013 (SK.2013.31 TPF cl. 1
p. 758.100.53). Ad A. l’appartenenza ad una banda di riciclatori di denaro non è
d’altro canto mai stata contestata, neppure in sede di interrogatorio finale (cl. 707
p. 13.42.340).
Nel decreto di abbandono dell’11 dicembre 2014, tramite il quale il MPC ha de-
cretato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di or-
ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, al punto 11, figura quanto se-
gue: “L’onere probatorio relativo alla contestazione del reato di organizzazione
criminale appare già gravoso in considerazione della propria natura sussidiaria
che impone che i contributi del reo a tale reato non si esauriscano nell’adempi-
mento di uno specifico reato fine. Tale esigenza diventa ancor più gravosa, nel
caso specifico, in ragione della difficoltà di poter ricollegare talune esternazioni a
fenomeni e modi di natura mafiosa in ragione dell’accertamento fatto da parte
dell’autorità italiana della non appartenenza di A. alla cosca originaria di I-
NNNNN. Per questo motivo vanno ritenute tali condotte non più come elementi
costituenti l’organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP, bensì quali elementi
attestanti l’esistenza dell’aggravante specifica dell’agire in banda relativa alla
commissione dei reati fine.” (cl. 728 p. 22.10.47 e segg.).
- 117 -
3.2.3 Questo Collegio ha nondimeno lasciato aperto il quesito di un’eventuale viola-
zione del principio accusatorio stante il difetto della forma aggravata del reato di
riciclaggio di denaro, circostanza oggetto di scandaglio supra, al consid. V.2.
Per ciò che attiene alla ricorrenza del caso grave, la Corte ha provveduto alla
trattazione delle condotte rimproverate ad A. nell’ambito dell’analisi delle con-
dotte contestate a E. (v. supra, consid. V.2), concludendo che, anche per A., l’ag-
gravante della banda non è realizzata. Conseguentemente, il procedimento è ab-
bandonato per intervenuta prescrizione, a valere quale impedimento a proce-
dere.
VI. Sulla falsità in documenti
E. è accusato di ripetuta falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (capo
d’accusa 1.4.1).
L’art. 251 n. 1 CP, dispone che si rende colpevole di falsità in documenti chiun-
que, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procac-
ciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un
documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a
mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa atte-
stare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento. La pena comminata può es-
sere una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Nei casi di esigua gravità, giusta l’art. 251 n. 2 CP la pena pronunciata può es-
sere una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
L’art. 251 CP protegge la fiducia che viene riposta, nelle relazioni giuridiche, nei
documenti quali mezzi di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 58 consid. 3.2;
129 IV 133 consid. 2.1).
L’art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso
stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale
quando il vero estensore del documento non corrisponde all’autore apparente: il
documento contraffatto (“unechte Urkunde”), ad esempio mediante la contraffa-
zione della firma, trae quindi in inganno sull’identità di colui dal quale esso emana
(DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui
il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo
- 118 -
autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Il documento è pertanto fittizio,
dato che il suo contenuto non corrisponde alla situazione fattuale reale; si parla
in questi casi anche di “documento menzognero” (“unwahre Urkunde”) (sentenza
del Tribunale federale 6B_334/2004 dell’11 ottobre 2007, consid. 6.1). Tuttavia,
non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poi-
ché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull’identità dell’autore del
documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l’autore non menta,
in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di
un’accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente pre-
star fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della
legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua
verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 126
IV 65 consid. 2a; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1).
La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS
955.0) impone all’intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un’identi-
ficazione dell’avente economicamente diritto in determinate circostanze, in parti-
colare se non c’è identità tra la controparte e l’avente diritto economico (ADE) o
se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo la
legge prevede che l’intermediario finanziario debba richiedere alla controparte
una dichiarazione scritta in cui designa l’ADE o in cui conferma di essere l’ADE,
in modo tale che l’intermediario possa farsi una corretta idea sull’ADE (sentenza
del Tribunale federale 6B_844/2011 dell’8 giugno 2012, consid. 2.2). Secondo la
giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va con-
siderata un documento ai sensi dell’art. 251 CP unitamente all’art. 110 cpv. 4 CP
(sentenze del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7;
6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I p. 309; 6S.346/1999
del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I p. 234). In questo senso, la con-
troparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una
persona differente dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende
colpevole di falso ideologico ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale
federale 6B_844/2011 dell’8 giugno 2012, consid. 2.2 in fine).
Giusta l’art. 251 n. 1 cpv. 2 CP è colpevole di falso ideologico pure chi fa attestare
in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica; si
tratta dell’autore mediato del falso ideologico (DTF 120 IV 122 consid. 5c).
Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un docu-
mento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio
o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
- 119 -
fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP). Nella
prassi la variante dell’art. 251 n. 1 cpv. 3 CP viene ritenuta unicamente a titolo
sussidiario, vale a dire quando l’autore del falso documentale non viene perse-
guito per avere formato il falso materiale, rispettivamente il falso ideologico, pure
in qualità di autore mediato (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODI-
GARI, op. cit., n. 44 ad. art. 251 CP; CORBOZ, op. cit., n. 94 ad art. 251 CP).
Per quel che concerne la correità, v. supra, consid. III.1.4.
Sotto il profilo soggettivo, l’autore del reato di cui all’art. 251 n. 1 CP deve agire
a scopo di inganno e con l’intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo
eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1).
L’azione penale si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
E.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1), E. avrebbe, dal 7 settem-
bre 2001 e fino al 24 aprile 2003, a Zurigo, in più occasioni, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o più persone e di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, attestato o fatto attestare in un documento, contraria-
mente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e fatto uso, a scopo d’inganno,
di tale documento. Egli avrebbe agito in correità con X., L., I. e O.
La Corte si è chinata sui singoli rimproveri mossi a E. seguendo l’ordine di tratta-
zione proposto nell’atto d’accusa.
Capitolo “QQQ.”
2.2.1 In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria - capo d’accusa 1.4.1.1.1 - E.
avrebbe, il 7 settembre 2001, a HHHH., presso la banca RRR., fatto attestare da
I. e da L., contrariamente alla verità, nel formulario A del conto n. 5, intestato alla
società QQQ., gli stessi I. e L. quali aventi economicamente diritto, omettendo
volutamente di indicare anche lui stesso, sapendo che detto conto era stato
aperto al fine di farvi confluire fondi nella disponibilità delle società N. e M., che
L., I. e E. avrebbero indebitamente sottratto alle predette società.
- 120 -
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, della sum-
menzionata documentazione bancaria, per porre in essere un’attività volta al ri-
ciclaggio di denaro di cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.2.1.1 E. ha respinto questo addebito, da ultimo nella sede di interrogatorio dinanzi alla
Corte (TPF cl. 8 p. 930.217 e segg.). Nella medesima occasione, a proposito
della firma presente sul formulario A in questione (cl. 371 p. 7.59.8), egli ha di-
chiarato che la stessa gli sarebbe sembrata quella di I. Egli ha pure riferito di non
ricordare se fosse stato presente o meno all’apertura del conto, e di non avere
sicuramente detto a I. di firmare il predetto formulario A (p. 930.217). Quanto
all’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto n. 5, E. ha dichiarato che gli
stessi provenivano da “performance fees” (p. 930.218).
Quanto alle società N./M., E. dinanzi alla Corte ha dichiarato di avere iniziato a
collaborare con le predette società nel maggio/giugno 2001, diventandone azio-
nista, forse due mesi dopo; inizialmente gli azionisti erano I., L., SSS. e TTT.,
nonché E., in ragione di un quinto ciascuno; in seguito alla fuoriuscita dei fratelli
SSS. e TTT. rimasero E., I. e L. in ragione di un terzo con I. e L. (TPF cl. 8
p. 930.144; p. 930.176). L’azionariato gli era stato proposto da I., e E. non ha mai
apportato alcun capitale; E., nella sede di interrogatorio dibattimentale, ha pure
ribadito che una delle condizioni dell’accordo fra di lui e I. era che le quote azio-
narie sarebbero rimaste presso I. (p. 930.177).
Quanto all’attività da lui stesso svolta per le società N. e M., E. ha dichiarato che
il suo compito era quello di gestire i procacciatori di clienti, e meglio di gestire la
“Vermittlerstruktur” (TPF cl. 8 p. 930.144; p. 930.172). Come azionista delle so-
cietà in questione, egli lavorava nel suo interesse, e inizialmente beneficiava di
una retribuzione di fr. 10’000.--, che I. gli corrispondeva in contanti; inoltre E. po-
teva usufruire di una vettura, e per le spese relative alla società aveva a disposi-
zione una carta di credito (p. 930.173). E. ha dichiarato di non avere mai versato
alcun contributo sociale sugli stipendi corrispostigli da I. (p. 930.173).
2.2.1.2 I., dal canto suo, interrogato il 16 febbraio 2005 presso la Procura della Repub-
blica di Varese, ha dichiarato che i soldi depositati sul conto QQQ. sarebbero
stati soldi di commissioni (cl. 642 p. 18.18.1677 e seg.). Egli ha ribadito questa
versione pure il 22 ottobre 2008, dinanzi al Giudice per le indagini preliminari
(cl. 632 p. 18.11.28395). Egli ha pure affermato, a più riprese, segnatamente il
21 aprile 2008 (cl. 473 p. 13.38.433), che i soldi della relazione QQQ. sarebbero
stati poi divisi in tre parti: una per L., una per E. e una per I. stesso.
- 121 -
2.2.1.2.1 Quanto alle dichiarazioni rese da I., la Corte ritiene che le stesse non sono in
alcun modo utilizzabili a scapito dell’imputato E., non essendo state rese nel ri-
spetto del principio del contraddittorio (v. supra, consid. III.2.6.4.1), ma possono
essere utilizzate unicamente a suo favore.
Difatti, in data 4 maggio 2012, in seguito al rinvio dell’accusa da parte della Corte
penale del Tribunale penale federale, di cui all’ordinanza del 28 febbraio 2012 -
tramite la quale la Corte penale ha constatato violazioni del principio del contrad-
dittorio e del diritto di partecipazione all’assunzione della prove (v. supra, con-
sid. Q) -, il MPC ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria internazio-
nale in materia penale all’indirizzo delle Autorità italiane, facendo richiesta di po-
ter interrogare più persone, fra cui I. (cl. 714 p. 18.25.1 e segg.). Nella sua do-
manda, al punto due, il MPC ha specificato quanto segue: “In data 20 ottobre
2011, a conclusione delle proprie indagini, il MPC ha presentato un atto d’accusa
nei confronti delle persone indicate in epigrafe e per i reati indicati. Di seguito, il
28 febbraio scorso, la competente Corte del Tribunale penale federale ha deciso
di sospendere il procedimento e di rinviare lo stesso al MPC, affinché quest’ul-
timo procedesse all’audizione di testimoni e di persone informate sui fatti nel ri-
spetto del diritto al contradditorio. In data 15 aprile 2012 il MPC ha quindi riaperto
l’istruzione e dovendo procedere tra l’altro, all’assunzione d’interrogatori
all’estero ha quindi deciso l’inoltro della presente richiesta rogatoriale. Attraverso
la presente attività rogatoriale si richiede quindi di potere riassumere le dichiara-
zioni dei testimoni e delle persone informate sui fatti, già acquisite attraverso
l’evasione di pregresse attività rogatoriali. Si richiede inoltre di poter partecipare
agli interrogatori richiesti, unitamente alle forze di polizia giudiziaria, e di poter
proporre direttamente o indirettamente le domande agli interrogati. Infatti, con-
formemente al nostro diritto processuale penale, a salvaguardia del diritto al con-
tradditorio, è data la possibilità alle parti di formulare delle domande da rivolgere
all’autorità rogata.”
In seguito, tramite scritto del 26 novembre 2012, il MPC ha comunicato alle parti
- segnatamente all’imputato E. - di rinunciare all’interrogatorio di I. (cl. 711
p. 16.96 e seg.).
Alla luce di quanto precede, la Corte prende quindi atto che il MPC ha rinunciato
ad interrogare I. alla presenza delle parti a seguito del rinvio dell’accusa operato
dalla Corte penale tramite ordinanza del 28 febbraio 2012 e che, conseguente-
mente, all’imputato E. non è stata data l’opportunità adeguata e sufficiente di
mettere in dubbio la testimonianza di I. e di controinterrogarlo. Conseguente-
mente, le dichiarazioni di quest’ultimo non sono in alcun modo utilizzabili a sfa-
vore dell’imputato, il suo diritto al contraddittorio essendo stato violato.
- 122 -
2.2.1.3 L., il 14 settembre 2004 dinanzi al MPC ha dichiarato che la QQQ. faceva parte
delle società create con l’intenzione di sottrarre denaro alla N., in quanto si te-
meva che potessero essere sequestrati dalle autorità (cl. 457 p. 13.6.6). Egli ha
pure riferito che i soldi presi dalla N. e versati a favore delle società create a
questo scopo, vale a dire UUU., VVV., WWW., XXX., YYY. e QQQ. - società,
quest’ultima, che a differenza delle altre non aveva il nome di un cliente
(p. 13.6.7), sarebbero stati dei clienti nel pool, e che sia lui, che I., che E., ne
sarebbero stati a conoscenza (p. 13.6.8).
Interrogato il 21 settembre 2005 dal MPC, L. ha pure dichiarato quanto segue:
“Per quanto riguarda invece i trasferimenti di denaro a mio favore, di I. e di E., è
stata aperta, come già indicato, una relazione bancaria intestata alla QQQ. Su
questa relazione bancaria sono confluiti unicamente versamenti in contanti, per
quanto mi ricordo io, di denaro che clienti nuovi versavano in contanti a favore
della N. rispettivamente della M. affinché venissero investiti. Il conto doveva ri-
manere bloccato e i calcoli definitivi venivano fatti a fine anno. Nel caso in cui il
cliente avesse versato importi superiori o inferiori rispetto a quanto generato
come commissione, veniva comunque effettuato il versamento in contanti e
quindi a fine anno eseguiti i calcoli definitivi. Sulla relazione bancaria QQQ. io
non ho mai eseguito prelievi in contanti. Per contro in un’occasione ho versato in
contanti EUR 30’000.- o 40’000.-. nel 2002, ma non ricordo esattamente quando.
Nel 2002 ricordo di aver ricevuto da I. in contanti a novembre un bonus di
EUR 50’000.- e poi a fine dicembre avrei dovuto riceverne altri, non so quanti.
Ricordo che chiesi a I. quanto ancora mi spettava e lui mi rispose che non poteva
effettuare altri versamenti a mio favore in quanto aveva già utilizzato i soldi sul
conto QQQ. presso la banca RRR. per restituire ai clienti i soldi da loro portati a
seguito di loro disdette.” (cl. 457 p. 13.6.116 e seg.). Egli ha pure affermato che
quello che spettava a I., E. e a egli stesso a titolo di bonus dovuto alle commis-
sioni sarebbe finito sul conto QQQ. (cl. 457 p. 13.6.117).
Egli ha ribadito la stessa versione pure nel corso dell’interrogatorio di confronto
con E., occorso il 1° febbraio 2006 (cl. 465 p. 13.22.486). Nella medesima occa-
sione, L. ha altresì riferito che tutte le informazioni fornite nel settembre 2004
sarebbero informazioni che avrebbe ricevuto direttamente da I. (p. 13.22.484).
Nel corso dell’interrogatorio di confronto con E. del 14 febbraio 2006, L. ha poi
confermato quanto da lui dichiarato in precedenza, e meglio: “Domanda: L., Lei
ha dichiarato che i versamenti in contanti sul conto QQQ. presso la banca RRR.
sono avvenuti utilizzando denaro consegnato dai clienti che doveva essere inve-
stito nel forex tramite N. e M. Al posto di versare il denaro su conti N. e M. Lei, I.
e E., con una sorta di compensazione, avete trattenuto e quindi versato sul conto
- 123 -
QQQ. le somme ricevute dai clienti, in base a vostri calcoli relativi a commissioni
generate dal trading che si sarebbero accumulate su un conto di N./M. presso
ZZZ. Conferma quanto indicato in particolare nell’interrogatorio del 21 settembre
2005? L.: Confermo. Credo che ho anche detto che il calcolo esatto si sarebbe
fatto a fine anno. Domanda: E., cosa ha da dire in merito? E.: Che siano com-
missioni non lo metto in dubbio, ma il calcolo e la provenienza non sono di mia
conoscenza. Non so se sono soldi che hanno pagato i clienti o se sono soldi che
I. ha richiamato da Londra e ha incassato.” (cl. 465 p. 13.22.500).
Tramite decreto d’accusa emesso dal MPC il 19 ottobre 2011, L. è stato ricono-
sciuto autore colpevole di falsità in documenti, segnatamente in relazione al for-
mulario A del conto intestato alla società QQQ. (cl. 716 p. 22.13.52, consid. 6.1).
Il predetto decreto è passato in giudicato (p. 22.13.32).
2.2.1.3.1 Quanto alle dichiarazioni di L., la Corte osserva che le stesse sono utilizzabili
pure a sfavore dell’imputato E. Essendovi stati due interrogatori di confronto fra i
due coimputati, in data 1° febbraio 2006, rispettivamente in data 14 feb-
braio 2006, il diritto al contraddittorio di E. sancito dall’art. 6 n. 3 lett. d CEDU è
stato rispettato (v. supra, consid. III.2.6.4.1).
2.2.1.4 AAAA., consulente della banca RRR. che si è occupato della relazione bancaria
n. 5, interrogato dal MPC in qualità di testimone il 7 ottobre 2004 (cl. 448
p. 12.2.37 e segg.), ha dichiarato quanto segue: “La QQQ. è stata aperta dai
signori E., I. e L. Durante il percorso del conto ci sono stati dei cambiamenti, in
quanto alle procure di queste tre persone, però sono sempre stati o uno e l’altro
ad essere escluso od emesso.” (p. 12.2.39); “Gli scopi è perché queste tre per-
sone si sono messe assieme per dei progetti immobiliari e per questo avevano
deciso di aprire una società separata che non aveva nulla a che vedere con la N.
o la M. I soldi che venivano messi sulla QQQ. erano fondi privati di queste tre
persone.” (p. 12.2.39); “Erano dei pagamenti di bonus della loro attività come
amministratori di queste società N. e M.” (p. 12.2.40). Egli ha pure dichiarato di
non ricordare se all’apertura del conto fossero stati presenti in due o in tre, ma
gli sembrava in tre, e che il colloquio sarebbe stato condotto da E. (p. 12.2.40).
Egli ha pure riferito che E. era la persona di riferimento per il predetto conto
(p. 12.2.41). Infine, dato che i progetti per cui la QQQ. era stata aperta non si
concretizzarono, E. rimase l’unico titolare del conto in questione (p. 12.2.41).
AAAA. è stato nuovamente sentito il 28 giugno 2012 dal MPC, alla presenza se-
gnatamente di E. e del suo difensore, che hanno potuto porre delle domande al
teste (cl. 704 p. 12.30.23 e segg.).
- 124 -
2.2.1.4.1 Il diritto al contraddittorio dell’imputato E. è quindi stato garantito, cosicché le
dichiarazioni di AAAA. possono essere utilizzate pure a suo sfavore (v. supra,
consid. III.2.6.4.1).
2.2.1.5 Per quel che concerne l’origine patrimoniale dei fondi depositati sul conto n. 5, il
Collegio giudicante si è confrontato pure con ulteriori risultanze istruttorie, segna-
tamente con le sentenze emesse nei confronti di L. e I. dal Giudice per le indagini
preliminari italiano il 13 gennaio 2009 (cl. 633 p. 18.11.28765 [L.]; p. 18.11.28772
[I.]). Dalle stesse risulta che il giudice italiano ha ritenuto che sia L. che I.: “[…]
quali soci amministratori (apparentemente fino al 18 luglio 2003, data in cui le
società in questione venivano cedute a F. alias R.) delle società N. e M., en-
trambe con sede a Zurigo, dichiarate fallite dalla competente Autorità Giudiziaria
Svizzera rispettivamente il 16.10.2003 e il 20.10.2003, in concorso tra loro e con
E., socio e amministratore di fatto, […] distraevano e/o occultavano e/o dissipa-
vano in tutto o in parte, attraverso una serie di transazioni bancarie, assoluta-
mente prive di ragione economica ed estranee all’oggetto dell’attività societaria,
valori patrimoniali non inferiori all’importo di 34.51 MILIONI CHF (come si de-
sume tra l’altro da verbale di interrogatorio di I. in data 12.04.2008), tra i quali in
particolare gli importi che di seguito si indicano:[…]” (p. 18.11.28765 [L.];
p. 18.11.28772 [I.]). Fra detti importi figura pure il trasferimento di fr. 967’073 a
favore di QQQ., a proposito del quale il giudice italiano rileva quanto segue: “Dal
settembre 2001 al giugno 2002, venivano trasferiti attraverso transazioni in con-
tanti a favore del conto bancario presso la banca RRR. (filiale di HHHH.), inte-
stato alla QQQ., società con sede nelle British Virgin Islands, in vista di investi-
menti immobiliari da realizzare in Spagna, valori patrimoniali per l’importo com-
plessivo di 967’073 CHF, provento delle “trattenute” effettuate da I., E. e L. sulle
somme di denaro ricevute dai clienti di N./M.[…]” (p. 18.11.28767 [L.];
p. 18.11.28775 [I.]).
2.2.1.6 Alla luce di quanto sopra esposto, sulla scorta delle sentenze italiane nonché
delle dichiarazioni di L., che ha riferito che il denaro del conto “QQQ.” era stato
utilizzato per restituire dei soldi ai clienti, la Corte ha anzitutto raggiunto il convin-
cimento che il denaro depositato sul conto n. 5 non fosse di pertinenza degli ADE
riportati sul formulario A, bensì delle società N. e M., rispettivamente dei clienti di
queste ultime. Circostanza che non poteva sfuggire a E., attivo e operativo nelle
società in questione al pari di I. e L.
La Corte ha pure raggiunto il convincimento che E., presente al momento della
firma del formulario A del conto n. 5 intestato alla QQQ., il 7 settembre 2001 a
HHHH., ha collaborato in modo determinante con I. alla pianificazione e all’ese-
cuzione del falso ideologico, pur non avendolo firmato personalmente. Egli ha
- 125 -
collaborato in modo determinante segnatamente conducendo il colloquio con il
consulente bancario AAAA. nonché agendo quale persona di riferimento per la
relazione bancaria in questione - come si evince dalle dichiarazioni del consu-
lente bancario stesso.
2.2.1.7 Per quel che concerne l’aspetto soggettivo del reato, la Corte ritiene che la ver-
sione fornita da E., da ultimo in sede di dibattimento, non sia convincente. In
primo luogo, E. era partecipe, al pari di L. e I., all’antefatto criminale giudicato in
Italia, a detrimento di N. e M., società in seno alle quali E. era direttamente e
intimamente operativo a pieno titolo. Alla Corte non è sfuggito in particolare il
fatto che E. già beneficiava di una congrua remunerazione mensile, di un’auto-
mobile a sua disposizione e che le pretese commissioni maturate all’estero fos-
sero dell’ordine di svariati milioni di franchi complessivamente (precisamente
USD 4’800’000.-- (v. infra, consid. VI.2.3.1.1), circostanza che non milita certo
per la buona fede di E. quanto ad un’origine lecita di detti valori patrimoniali, che
l’autorità italiana ha qualificato quale provento di reato. Del resto, E. non ha nep-
pure sostanziato le ragioni e le dinamiche che gli avrebbero permesso di conse-
guire lecitamente pretese commissioni (che la giustizia italiana definisce “tratte-
nute” - v. supra, consid. VI.2.2.1.5), per complessivi USD 4’800’000.--, a fronte di
un’attività qualificata distrattiva dall’autorità giudiziaria italiana. Inoltre, se i denari
in questione fossero realmente appartenuti agli ADE indicati sul formulario A,
questo avrebbe dato seguito a una risultanza fiscale; cosa che, come da E.
stesso dichiarato nella sede dibattimentale, non sarebbe invece avvenuta (TPF
cl. 8 p. 930.218).
Questo Collegio ne ha concluso per il dolo in capo a E.
2.2.1.8 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ritiene provati i fatti contestati a E.
al capo d’accusa 1.4.1.1.1.
Alla luce di quanto precede, la condotta di E. realizza le condizioni oggettive e
soggettive di cui all’art. 251 CP.
L’uso del falso documentale essendo sussidiario alla creazione dello stesso
(v. supra, consid. VI.1.2), vista la realizzazione da parte di E. della condotta di
cui all’art. 251 CP, la Corte può esimersi dall’esaminare se il comportamento di
E. realizzi pure le condizioni oggettive e soggettive della predetta infrazione.
2.2.2 Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.1.2), E. avrebbe pure, il 24
aprile 2003, a HHHH., presso la banca RRR., attestato, contrariamente alla ve-
rità, in un nuovo formulario A relativo al conto n. 5, intestato alla società QQQ.,
- 126 -
la propria persona quale avente economicamente diritto, omettendo volutamente
di indicare anche I. e L., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di farvi
confluire fondi nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. e E. avrebbero
indebitamente sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1.
2.2.2.1 Il formulario A in questione (cl. 371 p. 7.59.9) ha sostituito quello di cui al capo
d’accusa precedente, relativo al medesimo conto bancario (v. supra, con-
sid. VI.2.2.1).
2.2.2.2 Nella sede dibattimentale, quando gli è stato sottoposto il predetto formulario A,
a domanda su chi lo avesse sottoscritto, E. ha risposto: “Anche questa firma è di
I. Confermo però che questa firma è stata prestata in mia presenza.” (TPF cl. 8
p. 930.218). E. ha riconosciuto di essere indicato come ADE nel formulario A
(p. 930.218).
2.2.2.3 Quanto alle dichiarazioni di I., il Collegio giudicante rinvia a quanto già esposto
supra, al consid. 2.2.1.2, sempre in relazione al conto n. 5. Come già rilevato in
precedenza, le dichiarazioni rese da I. non sono utilizzabili a scapito di E., il diritto
al contraddittorio dell’imputato non essendo stato garantito.
2.2.2.4 Quanto alle dichiarazioni di L., la Corte si rifà a quanto esposto al capo d’accusa
precedente, sempre in relazione al conto n. 5 (v. supra, consid. VI.2.2.1.3).
2.2.2.5 Dalla documentazione bancaria agli atti risulta una nota interna, redatta da
AAAA., gestore del conto n. 5, e datata 24 aprile 2003, che fa stato di una visita
da parte di E. e di I. il giorno stesso (p. 7.59.91). Per quel che concerne le ulteriori
dichiarazioni di AAAA., il Collegio giudicante rimanda a quanto illustrato al capo
d’accusa precedente (v. supra, consid. VI.2.2.1.4)
2.2.2.6 Quanto all’origine patrimoniale dei fondi depositati sul conto n. 5, v. supra, con-
sid. VI.2.2.1.5.
2.2.2.7 Come già illustrato in precedenza (v. supra, consid. VI.2.2.1.6), la Corte ha rag-
giunto il convincimento che il denaro depositato sul conto n. 5 intestato alla so-
cietà QQQ. non fosse di pertinenza dell’ADE riportato sul formulario A, bensì
delle società N. e M., rispettivamente dei clienti di queste ultime.
- 127 -
La Corte osserva che E. ha ammesso di essere stato presente quando I. ha fir-
mato il formulario A in esame, nel quale I. ha indicato E. quale ADE dei valori
patrimoniali depositati sul conto n. 5, e che le sue dichiarazioni sono corroborate
dalla documentazione bancaria presente agli atti.
La Corte ha quindi raggiunto il convincimento che E., presente al momento della
firma del formulario A del conto n. 5 intestato alla QQQ., il 24 aprile 2003 a
HHHH., ha collaborato in modo determinante con I. alla pianificazione e all’ese-
cuzione del falso ideologico, pur non avendolo firmato personalmente, quale cor-
reo intellettuale. Egli ha collaborato in modo determinante segnatamente parte-
cipando al colloquio col consulente bancario e agendo quale persona di riferi-
mento per il conto in questione, circostanze evincibili dalle dichiarazioni del con-
sulente bancario e dalla documentazione bancaria stessa. E., attivo in modo ope-
rativo nelle società N. e M., era a conoscenza della provenienza criminale dei
fondi e, in particolare, della non riconduzione degli stessi all’ADE indicato nel
formulario A.
2.2.2.8 Per quel che concerne l’aspetto soggettivo del reato, la Corte ritiene che la ver-
sione fornita da E., da ultimo in sede di dibattimento, non sia convincente. Anzi-
tutto, E. era partecipe, al pari di L. e I., all’antefatto criminale giudicato in Italia, a
detrimento di N. e M., società in seno alle quali E. era direttamente e intimamente
operativo a pieno titolo. In particolare, al Collegio giudicante non è sfuggito il fatto
che E. beneficiava già di una congrua remunerazione mensile, di un’automobile
a sua disposizione e che le pretese commissioni maturate all’estero fossero
dell’ordine di svariati milioni di franchi complessivi (precisamente
USD 4’800’000.-- (v. infra, consid. VI.2.3.1.1), circostanza, questa, che non milita
per la buona fede di E. quanto ad un’origine lecita dei predetti valori patrimoniali,
che l’autorità italiana ha qualificato quale provento di reato. Del resto, E. non ha
neppure sostanziato le ragioni e le dinamiche che gli avrebbero permesso di con-
seguire lecitamente pretese commissioni (che la giustizia italiana definisce “trat-
tenute” - v. supra, consid. VI.2.2.2.5; VI.2.2.1.5), per complessivi
USD 4’800’000.--, a fronte di un’attività qualificata distrattiva dall’autorità giudi-
ziaria italiana. Inoltre, se i denari in questione fossero realmente appartenuti
all’ADE indicato sul formulario A, egli li avrebbe dichiarati al fisco; cosa che, come
da E. stesso dichiarato nella sede dibattimentale, non sarebbe invece avvenuta
(TPF cl. 8 p. 930.218).
La Corte ne ha pertanto concluso per il dolo in capo a E.
2.2.2.9 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ritiene provati i fatti contestati a E.
al capo d’accusa 1.4.1.1.2.
- 128 -
Alla luce di quanto precede, la condotta di E. realizza le condizioni oggettive e
soggettive di cui all’art. 251 CP.
L’uso del falso documentale essendo sussidiario alla creazione dello stesso
(v. supra, consid. VI.1.2), vista la realizzazione da parte di E. della condotta di
cui all’art. 251 CP, la Corte può esimersi dall’esaminare se il comportamento di
E. realizzi pure le condizioni oggettive e soggettive della predetta infrazione.
Capitolo “BBBB.”
2.3.1 Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.2.1), E. è altresì accusato di
avere, il 7 giugno 2002, a Zurigo, presso la banca BBBB., fatto attestare da I.,
contrariamente alla verità, nel formulario A del conto n. 6, intestato alla società
VVV., I. quale avente economicamente diritto, omettendo volutamente d’indicare
anche se stesso e L., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di farvi
confluire fondi nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. ed E. avrebbero
indebitamente sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1.
2.3.1.1 E., ha respinto questo addebito, da ultimo in sede di dibattimento (TPF cl. 8
p. 930.219).
Nella medesima circostanza, E. ha pure dichiarato di essere andato personal-
mente presso la società CCCC. per costituire le società UUU., VVV. nonché
WWW., e di averlo fatto su incarico di I. A specifica domanda su quale fosse la
necessità di acquisire delle società chiedendo espressamente di poter dare loro
dei nomi di propria scelta, E. ha risposto di non ricordare la ragione per la quale
I. gli avesse dato l’incarico di costituire le società con quei nomi. A proposito del
perché per le predette società fossero stati scelti i nomi di clienti di N. e M., E. ha
riferito di non essersi mai chiesto quale fosse stato il motivo di detta scelta
(p. 930.194). Quanto all’origine dei fondi depositati sui conti presso la banca
BBBB. intestati alle società UUU., WWW. e VVV., E. ha dichiarato che, dopo
l’uscita dalle società N. e M. dei fratelli SSS. e TTT., I., L. ed egli stesso avrebbero
fatto i conti delle commissioni guadagnate su Londra, che sarebbero state di
USD 4’800’000.--; I. avrebbe deciso di dividere le commissioni, dopo deduzione
dei costi societari e delle commissioni degli intermediari, in tre parti uguali; com-
missioni che sarebbero state versate su questi conti e su altri conti aperti presso
la banca DDDD. (p. 930.153 e seg.).
- 129 -
Quando gli è stato sottoposto il formulario A del conto n. 6 intestato alla società
VVV. (cl. 283 p. 7.30.6), E. ha dichiarato quanto segue: “La firma sembra essere
di I. È un’apertura di conto, un formulario A dell’avente diritto economico. Ribadi-
sco che, a conoscenza di ciò che allora è stato pattuito, queste aperture erano in
relazione al ricevimento delle commissioni.” (p. 930.219). A specifica domanda,
E. ha riferito di non avere detto a I. di sottoscrivere il formulario A in questione,
né di completarlo con quelle indicazioni (p. 930.219). A proposito dell’origine dei
fondi depositati sul conto in questione, E. ha dichiarato quanto segue: “Nessun
importo che arriva sui conti presso la banca BBBB. o presso la banca DDDD.
provengono dalla QQQ. Tutti i soldi che arrivano sulle banche BBBB. e DDDD.
sono trasferimenti/bonifici che fuoriescono da N. e M., con l’origine in ZZZ. Lon-
dra.” (p. 930.220).
2.3.1.2 I., dal canto suo, il 21 aprile 2008 dinnanzi alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Milano ha riferito quanto segue: “Richiesto di precisare meglio
quanto già riferito in data 2.4.2008 circa l’intestazione dei conti cifrati di cui al
capo 1) dell’incolpazione sub a) e b) come riportato nell’ordinanza di custodia
cautelare del GIP EEEE., rispondo che abbiamo scelto i nomi di clienti N. perché
in tal modo si camuffavano i prelievi dalla N. sotto forma di rimborsi a clienti. In
realtà i clienti in questione e cioè YYY., XXX., UUU., VVV. e WWW. avevano già
risolti i loro rapporti con la N. ed erano già stati rimborsati di quanto a loro dovuto
ben prima che fossero realizzate le operazioni citate in incolpazione.” (cl. 473
p. 13.38.323); “L’idea di aprire dei conti intestati a clienti, che avevano già risolto
i loro rapporti, in modo che, in caso di controllo, sarebbero risultati come rimborsi
invece che come distrazioni, sarebbe stata di E.” (p. 13.28.342).
Come rilevato in precedenza, le dichiarazioni di I. non sono utilizzabili a sfavore
dell’imputato E., le stesse essendo state rese in violazione del principio del con-
traddittorio (v. supra, consid. VI.2.2.1.2.1).
2.3.1.3 L., il 14 settembre 2004 dinanzi al MPC ha dichiarato che erano state create delle
società con l’intenzione di portare via dei soldi dalla N., in quanto si temeva che
potessero essere sequestrati dalle autorità (cl. 457 p. 13.6.6), che i soldi usciti
dalla N. per andare a favore delle società create ad hoc, fra le quali figuravano
anche VVV., WWW. e UUU. (p. 13.6.7), sarebbero stati dei clienti nel pool, e che
sia lui, che I., che E., ne sarebbero stati a conoscenza (p. 13.6.8). In sede di
confronto con E., il 1° febbraio 2006, L. ha ribadito che, per lui, i soldi transitati
sulla banca BBBB. e sulla banca DDDD. erano soldi dei clienti (cl. 465 p. 22.486).
- 130 -
Come già rilevato in precedenza, le dichiarazioni di L., rese nel rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, possono essere utilizzate anche a sfavore dell’imputato
E. (v. supra, consid. VI.2.2.1.3.1).
2.3.1.4 Il Collegio giudicante osserva come E. abbia ammesso di essersi occupato, su
richiesta di I., della costituzione delle società VVV., WWW. e UUU. e dell’apertura
delle relative relazioni bancarie presso la banca BBBB. Il fatto che E. si sia effet-
tivamente occupato della costituzione delle predette società e dell’apertura delle
relazioni bancarie connesse è pure corroborato dalle dichiarazioni di FFFF., di-
pendente della CCCC. (cl. 448 p. 12.2.181) e di GGGG., consulente presso la
banca BBBB. che, interrogato in qualità di testimone il 6 ottobre 2004 dal MPC,
ha affermato che E. si sarebbe recato presso la banca BBBB. con i documenti
per aprire i tre conti (cl. 448 p. 12.2.8). Anche se le deposizioni di questi testimoni
in assenza di contraddittorio non possono venir utilizzate a sfavore di E., il ruolo
E. nella costituzione delle società non è di per sé elemento a suo scapito e come
riferito supra non è da questi nemmeno negato.
2.3.1.5 La Corte rileva però come non vi siano tuttavia elementi che permettano di rite-
nere una correità di E. con I., firmatario del formulario A del conto n. 6, nell’ambito
della formazione del predetto formulario A, né per ritenere che E. abbia in seguito
fatto uso a scopo d’inganno del predetto formulario A.
2.3.1.6 Alla luce di quanto precede, E. deve essere assolto dall’accusa di falsità in do-
cumenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.2.1.
2.3.2 Al capo d’accusa 1.4.1.2.2, a E. viene rimproverato di avere, il 7 giugno 2002, a
Zurigo, presso la banca BBBB., attestato, contrariamente alla verità, nel formu-
lario A del conto n. 7, intestato alla società WWW., se stesso quale avente eco-
nomicamente diritto, omettendo volutamente d’indicare anche I. e L., sapendo
che detto conto era stato aperto al fine di farvi confluire fondi nella disponibilità
delle società N. e M., che L., I. ed E. avrebbero indebitamente sottratto alle pre-
dette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.3.2.1 E. ha respinto questo addebito, da ultimo nella sede dibattimentale (TPF cl. 8
p. 930.220).
- 131 -
Nelle more del dibattimento, quando gli è stato sottoposto il formulario A del conto
n. 7 (cl. 372 p. 7.66.7), E. ha affermato di averlo firmato, e ha altresì dichiarato
che sul conto in questione sarebbero affluite le commissioni di Londra a lui perti-
nenti. Interrogato dal Presidente del Collegio giudicante a proposito di un’alimen-
tazione di fr. 834’251.-- sul conto in questione, egli ha dichiarato di supporre che
si trattasse di commissioni, e di non avere dichiarato al fisco tale disponibilità
economica (p. 930.220).
Per quel che riguarda le dichiarazioni di E. sull’origine dei valori patrimoniali de-
positati sul conto intestato alla società WWW., v. supra, consid. VI.2.3.1.1.
2.3.2.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare come E. abbia ammesso di essersi occu-
pato, su richiesta di I., della costituzione delle società VVV., WWW. e UUU. e
dell’apertura delle relative relazioni bancarie presso la banca BBBB., e come ciò
sia corroborato dalle dichiarazioni di FFFF., dipendente della CCCC., nonché di
GGGG., consulente presso la banca BBBB. (v. supra, consid. VI.2.3.1.1 e
VI.2.3.1.4).
2.3.2.3 Per quel che concerne le dichiarazioni di I. a proposito del conto intestato alla
società WWW., v. supra, consid. VI.2.3.1.2. Come già rilevato in precedenza, le
dichiarazioni di I. non sono utilizzabili a scapito di E., il diritto al contraddittorio
dell’imputato non essendo stato garantito (v. supra, consid. VI.2.2.1.2.1).
2.3.2.4 Quanto alle dichiarazioni di L. attinenti al conto intestato alla WWW. e alla loro
utilizzabilità pure a detrimento di E., v. supra, consid. VI.2.3.1.3.
2.3.2.5 Per quel che concerne l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto in que-
stione, il Collegio giudicante si è confrontato pure con ulteriori risultanze istrutto-
rie, segnatamente con le sentenze emesse nei confronti di L. e I. dal Giudice per
le indagini preliminari italiano il 13 gennaio 2009 (cl. 633 p. 18.11.28765 [L.];
p. 18.11.28772 [I.]), dalle quali risulta che il giudice italiano ha ritenuto che sia L.
che I.: “[…] quali soci amministratori (apparentemente fino al 18 luglio 2003, data
in cui le società in questione venivano cedute a F. alias R.) delle società N. e M.,
entrambe con sede a Zurigo, dichiarate fallite dalla competente Autorità Giudi-
ziaria Svizzera rispettivamente il 16.10.2003 e il 20.10.2003, in concorso tra loro
e con E., socio e amministratore di fatto, […] distraevano e/o occultavano e/o
dissipavano in tutto o in parte, attraverso una serie di transazioni bancarie, asso-
lutamente prive di ragione economica ed estranee all’oggetto dell’attività socie-
taria, valori patrimoniali non inferiori all’importo di 34.51 MILIONI CHF (come si
desume tra l’altro da verbale di interrogatorio di I. in data 12.04.2008), tra i quali
in particolare gli importi che di seguito si indicano:[…]” (p. 18.11.28765 [L.];
- 132 -
p. 18.11.28772 [I.]), fra i quali figura un bonifico di EUR 834’251.-- dal conto po-
stale n. 8 intestato alla N. a favore del conto intestato alla società WWW. presso
la banca BBBB. (p. 18.11.28766 [L.]; p. 18.11.28774 [I.]).
2.3.2.6 Alla luce di quanto sopra esposto, per quel che concerne l’origine dei fondi, sulla
scorta delle sentenze italiane nonché delle dichiarazioni di L., la Corte ha anzi-
tutto raggiunto il convincimento che il denaro depositato sul conto n. 7, intestato
alla società WWW. non fosse di pertinenza dell’ADE riportato sul formulario A,
bensì delle società N. e M., rispettivamente dei clienti di queste ultime.
2.3.2.7 La Corte ha pure raggiunto il convincimento che E., firmatario del formulario A in
questione, sapesse o dovesse perlomeno presumere che i denari in questione
non fossero di sua pertinenza ma appartenessero alle società N. e M., rispettiva-
mente ai clienti di queste ultime, e ciò per i motivi che seguono.
La Corte ha anzitutto ritenuto che E. fosse intimamente legato all’operatività delle
società N. e M., con le quali aveva iniziato a collaborare in qualità di gestore dei
procacciatori di clienti, per poi diventarne azionista, in ragione di un terzo cia-
scuno, con I. e L.
La Corte ha trovato riscontro di tale intimo legame fra E. e le predette società sia
nelle dichiarazioni rese da E. stesso nella sede dibattimentale (v. supra, con-
sid. VI.2.2.1.1), sia nelle sentenze italiane emesse nei confronti di L. e I. (cl. 633
p. 18.11.28765 [L.]; p. 18.11.28772 [I.]), nonché nel fatto che E., per sua stessa
ammissione, partecipasse alla divisione, in ragione di un terzo ciascuno con I. e
L., delle pretese commissioni guadagnate su Londra; pretese commissioni che
sarebbero state dell’ordine di USD 4’800’000.-- (v. supra, consid. VI.2.3.1.1).
A questo Collegio non è sfuggito in particolare il fatto che E. già beneficiava di
una congrua remunerazione mensile, di un’automobile a sua disposizione e che
le pretese commissioni maturate all’estero fossero dell’ordine di svariati milioni di
franchi complessivamente, precisamente USD 4’800’000.--, circostanza che non
milita certo per la buona fede di E. quanto ad un’origine lecita di detti valori patri-
moniali, che l’autorità italiana ha qualificato quale provento di reato. Del resto, E.
non ha neppure sostanziato le ragioni e le dinamiche che gli avrebbero permesso
di conseguire lecitamente pretese commissioni, per complessivi USD 4’800'000.-
- a fronte di un’attività qualificata distrattiva dall’autorità giudiziaria italiana, con-
frontatasi con la fattispecie quando è stata chiamata a giudicare L. (cl. 633
p. 18.11.28765 e segg.) e I. (p. 18.11.28772 e segg.).
- 133 -
Del resto, secondo le dichiarazioni di L. (v. supra, consid. VI.2.3.2.4) - rese nel
rispetto del principio del contraddittorio e quindi utilizzabili pure a scapito dell’im-
putato E. - E. sarebbe stato perfettamente a conoscenza, alla stregua di I. e L.
stesso, che il denaro in questione apparteneva ai clienti delle società N. e M.
Inoltre, a mente di questo Collegio, se il denaro depositato sul conto n. 7, inte-
stato alla società WWW. fosse realmente appartenuto a E., questo sarebbe
emerso in ambito fiscale; cosa che, come da E. stesso dichiarato in sede di di-
battimento, non sarebbe invece avvenuta (TPF cl. 8 p. 930.220).
2.3.2.8 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ritiene provati i fatti contestati a E.
al capo d’accusa 1.4.1.2.2.
Alla luce di quanto precede, la condotta di E. realizza le condizioni oggettive e
soggettive di cui all’art. 251 CP.
L’uso del falso documentale essendo sussidiario alla creazione dello stesso
(v. supra, consid. VI.1.2), vista la realizzazione da parte di E. della condotta di
cui all’art. 251 CP, la Corte può esimersi dall’esaminare se il comportamento di
E. realizzi pure le condizioni oggettive e soggettive della predetta infrazione.
2.3.3 Al capo d’accusa 1.4.1.2.3, a E. viene anche rimproverato di avere, l’11 giu-
gno 2002, a Zurigo, presso la banca BBBB., fatto attestare da L., contrariamente
alla verità, nel formulario A del conto n. 20, intestato alla società UUU., L. quale
avente economicamente diritto, omettendo volutamente di indicare anche se
stesso e I., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di farvi confluire fondi
nella disponibilità delle società N. e M. che L., I. e E. avrebbero indebitamente
sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.3.3.1 E. ha respinto questo addebito, da ultimo in sede di dibattimento (TPF cl. 8
p. 930.221).
Quando gli è stato sottoposto il formulario A riferito al conto intestato alla società
UUU. (cl. 372 p. 7.65.6), E. ha dichiarato di non averlo sottoscritto e di non sa-
pere chi lo avesse sottoscritto. Per quel che concerne l’origine dei fondi depositati
sul conto in questione, egli ha dichiarato che si sarebbe trattato della medesima
fonte dei conti intestati a WWW. ed a VVV. E. ha pure affermato di non avere
- 134 -
detto al firmatario di sottoscrivere il formulario A, né di completarlo in tal modo
(p. 930.221).
Per quel che riguarda le dichiarazioni di E. sull’origine dei valori patrimoniali de-
positati sul conto intestato alla società UUU., v. supra, consid. VI.2.3.1.1.
2.3.3.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare come E. abbia ammesso di essersi occu-
pato, su richiesta di I., della costituzione delle società VVV., WWW. e UUU. e
dell’apertura delle relative relazioni bancarie presso la banca BBBB., e come ciò
sia corroborato dalle dichiarazioni di FFFF., dipendente della CCCC., nonché di
GGGG., consulente presso la banca BBBB. (v. supra, consid. VI.2.3.1.1 e
VI.2.3.1.4).
2.3.3.3 Per quel che concerne le dichiarazioni di I. a proposito del conto intestato alla
società UUU., v. supra, consid. VI.2.3.1.2. Come già rilevato in precedenza, le
dichiarazioni di I. non sono utilizzabili a scapito di E., il diritto al contraddittorio
dell’imputato non essendo stato garantito (v. supra, consid. VI.2.2.1.2.1).
2.3.3.4 Quanto alle dichiarazioni di L. attinenti al conto intestato alla UUU. e alla loro
utilizzabilità pure a detrimento di E., v. supra, consid. VI.2.3.1.3.
Vi è pure da rilevare che, quando gli è stato sottoposto il formulario A relativo alla
relazione bancaria intestata alla UUU. presso la banca BBBB., L. ha riconosciuto
la propria firma, specificando che “il resto scritto a mano non è stato scritto da
me”. Egli ha pure riferito che sulla relazione in questione sarebbero confluiti soldi
della N., e non suoi (cl. 457 p. 13.6.10).
Tramite decreto d’accusa emesso dal MPC il 19 ottobre 2011, L. è stato ricono-
sciuto autore colpevole di falsità in documenti, segnatamente in relazione al for-
mulario A del conto intestato alla società UUU. (cl. 716 p. 22.13.52, consid. 6.2);
il predetto decreto è passato in giudicato (p. 22.13.32).
2.3.3.5 La Corte rileva che, seppure E. si sia occupato della costituzione della società
UUU. e dell’apertura del conto intestato alla predetta società presso la banca
BBBB., non vi sono tuttavia elementi che permetterebbero di ritenere una sua
correità con L., firmatario del formulario A del conto bancario in questione, né per
ritenere che E. abbia in seguito fatto uso a scopo d’inganno del predetto formu-
lario A.
2.3.3.6 Alla luce di quanto precede, E. deve essere prosciolto dall’accusa di falsità in
documenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.2.3.
- 135 -
Capitolo “DDDD.”
2.4.1 Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.3.1), E. avrebbe inoltre, il 7
giugno 2002, a Zurigo, presso la banca DDDD., fatto attestare da L., contraria-
mente alla verità, nel formulario A del conto n. 9 intestato alla società XXX., L.
quale avente economicamente diritto, omettendo volutamente d’indicare anche
se stesso e I., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di farvi confluire
fondi nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. e E. avrebbero indebita-
mente sottratto alle predette società.
A E. viene pure rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del documento
menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di cui al
capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.4.1.1 E. ha respinto questo addebito, da ultimo nella sede dibattimentale (TPF cl. 8
p. 930.221).
E., dinanzi alla Corte, ha dichiarato di essersi occupato personalmente della co-
stituzione delle società XXX. e YYY., su richiesta di I., e di non essersi mai chie-
sto perché i nomi delle predette società corrispondessero a quelli di clienti delle
società N. e M. (TPF cl. 8 p. 930.194).
Quando gli è stato mostrato il formulario A del conto in questione (cl. 293
p. 7.45.9), egli ha dichiarato di non averlo sottoscritto, di non sapere chi lo avesse
firmato, e di non avere detto al firmatario di sottoscrivere il formulario
(p. 930.221).
E. ha inoltre confermato che i fondi depositati sul conto originerebbero dalle com-
missioni pervenute da Londra via i conti di M. e N. (p. 930.221).
2.4.1.2 I., dal canto suo, il 21 aprile 2008 dinnanzi alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Milano ha riferito quanto segue: “Richiesto di precisare meglio
quanto già riferito in data 2.4.2008 circa l’intestazione dei conti cifrati di cui al
capo 1) dell’incolpazione sub a) e b) come riportato nell’ordinanza di custodia
cautelare del GIP EEEE., rispondo che abbiamo scelto i nomi di clienti N. perché
in tal modo si camuffavano i prelievi dalla N. sotto forma di rimborsi a clienti. In
realtà i clienti in questione e cioè YYY., XXX., UUU., VVV. e WWW. avevano già
risolti i loro rapporti con la N. ed erano già stati rimborsati di quanto a loro dovuto
ben prima che fossero realizzate le operazioni citate in incolpazione.” (cl. 473
p. 13.38.323); “L’idea di aprire dei conti intestati a clienti, che avevano già risolto
- 136 -
i loro rapporti, in modo che, in caso di controllo, sarebbero risultati come rimborsi
invece che come distrazioni, sarebbe stata di E.” (p. 13.28.342).
Come rilevato in precedenza, le dichiarazioni di I. non sono utilizzabili a sfavore
dell’imputato E., le stesse essendo state rese in violazione del principio del con-
traddittorio (v. supra, consid. VI.2.2.1.2.1).
2.4.1.3 L., interrogato il 14 settembre dal MPC, ha dichiarato che E., presso la banca
DDDD. avrebbe aperto tre conti, uno a nome suo, uno a nome di I. e uno a nome
di E. stesso. X. una sera si sarebbe recato in ufficio dicendo che sarebbe stato
meglio non intestare i conti a delle persone fisiche, ma utilizzare delle società. A
detta di L., X. sarebbe stato informato, in presenza anche di E. e I., che l’inten-
zione sarebbe stata quella di portare via i soldi della N.; il tutto sarebbe stato
spiegato da E. (cl. 457 p. 13.6.6). L. ha pure riferito di non ricordare quante fos-
sero le società, ma di ricordare che queste avessero il nome di clienti esistenti, e
che tutti e tre avrebbero saputo che si trattasse di clienti già esistenti (p. 13.6.7).
L. ha pure riferito che E. si sarebbe occupato della creazione delle società, e che:
“Anche se io lo odio a morte, devo però dire che lui ha sempre fatto quello che
ordinava I.” (p. 13.6.7). Egli ha pure riferito che i soldi usciti dalla N. per andare
a favore delle società che avevano il nome di clienti esistenti - fra le quali figura-
vano anche XXX. e YYY. (p. 13.6.7) - sarebbero stati dei clienti nel pool, e che
sia lui, che I., che E., ne sarebbero stati a conoscenza (p. 13.6.8).
Quando gli è stato sottoposto il formulario A relativo alla relazione bancaria inte-
stata alla XXX., L. ha ammesso di averlo firmato ed ha riconosciuto pure di avere
scritto l’indirizzo sul formulario A; egli ha però negato di avere compilato le ulte-
riori informazioni presenti sul formulario in questione (p. 13.6.10). Ha altresì di-
chiarato che: “È possibile che il formulario sia stato riempito successivamente
alla mia firma.” (p. 13.6.10). Egli ha pure affermato che sul conto in questione
sarebbero finiti solo soldi dei clienti della N. (p. 13.6.10 e seg.).
Tramite decreto d’accusa emesso dal MPC il 19 ottobre 2011, L. è stato ricono-
sciuto autore colpevole di falsità in documenti, segnatamente in relazione al for-
mulario A del conto intestato alla società XXX. (cl. 716 p. 22.13.52, consid. 6.3);
il predetto decreto è passato in giudicato (p. 22.13.32).
Come già illustrato in precedenza, le dichiarazioni di L. possono essere utilizzate
a sfavore di E., le stesse essendo state rese nel rispetto del principio del con-
traddittorio (v. supra, consid. VI.2.2.1.3.1).
- 137 -
2.4.1.4 X., consulente presso la banca DDDD., interrogato l’8 settembre 2004 dal MPC
in qualità di persona informata sui fatti, ha dichiarato che E. avrebbe fatto in modo
che le relazioni bancarie YYY., XXX., IIII., JJJJ. e KKKK. venissero aperte, e che
lo stesso E. avrebbe fornito spiegazioni sull’apertura dei conti (cl. 434 p. 12.1.73
e seg.). Quanto ai motivi per i quali sarebbero stati aperti i predetti conti, X. ha
riferito quanto segue: “Si trattava di provvigioni sulle divise della N. Posso dire
che è normale che una ditta riceva provvigioni sulle divise e che queste provvi-
gioni sono piuttosto alte. Domanda: Sono provvigioni che spettano alla N.? Ri-
sposta: In questo caso non so, però di regola sì, spettano alla società. Di regola
un broker di divise riceve retrocessioni. Per broker di divise intendo la società, in
questo caso la N. Più correttamente si può dire che la N. era un ‘Devisenhan-
delsfirma’” (p. 12.1.73). Egli ha pure affermato di non avere avuto dubbi sulla cifra
e sulla provenienza degli importi versati sulle relazioni bancarie in questione
(p. 12.1.73). A domanda: “Per quale motivo i soldi derivanti dalle retrocessioni
arrivati su M. vengono poi versati su relazioni bancarie i cui aventi diritto econo-
mico sono le persone fisiche che lei ha menzionato?”, X. ha risposto: “Ripeto che
dico solo quello che so da E. La M. è una società che può fare quello che vuole
con i propri soldi. In secondo luogo mi è stato detto che questi soldi appartengono
a L., E. e I. perché queste tre persone sono la N. e hanno il diritto di farsi dare
queste retrocessioni.” (p. 12.1.74). X. ha pure riferito che sarebbe stato E. a dare
indicazioni sulle relazioni bancarie e a dirigere le operazioni, e che L. e I. sareb-
bero stati presenti solo all’apertura dei conti e, in seguito, per alcuni prelevamenti
in contanti; L. e I. avrebbero avuto solo un ruolo passivo (p. 12.1.76).
Interrogato nuovamente dal MPC il 21 febbraio 2005, X. ha riferito quanto segue:
“[…] Le transazioni eseguite da UUU., VVV. e WWW. in direzione YYY. le rico-
nosco, mentre non conosco la provenienza del denaro sulle società UUU., VVV.
e WWW. Gli importi depositati presso le relazioni bancarie intestate a XXX. e
YYY. sono stati suddivisi sulle tre relazioni cifrate intestate a L., I. ed E. Ricono-
sco gli importi che sono finiti sui conti cifrati KKKK., JJJJ. e IIII. provenienti dal
conto postale della M. Gli importi arrivati su YYY. da UUU., VVV. e WWW. sono
di fatto finiti su LLLL. Lo schema dovrebbe essere giusto, non ne sono sicuro al
100%. Non sono più in possesso della documentazione completa.” (cl. 435
p. 12.1.847).
X., il 19 dicembre 2008, dinanzi al GIF ha dichiarato di non avere mai pensato
che il denaro che affluiva sui conti potesse provenire dalla N., rispettivamente dai
suoi clienti (cl. 470 p. 13.30.52).
Il 4 luglio 2012 dinanzi al MPC si è svolto l’interrogatorio di X. in qualità di persona
informata sui fatti alla presenza delle parti, al quale ha preso parte segnatamente
- 138 -
il difensore di E., che ha avuto l’opportunità di porre delle domande al teste
(cl. 703 p. 12.17.3 e segg.).
Il 9 ottobre 2015, il procedimento aperto dal MPC nei confronti di X. per titolo di
riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP nonché falsità in documenti ai
sensi dell’art. 251 CP è stato abbandonato (TPF cl. 3 p. 3.1.20 e segg.); il pre-
detto decreto d’abbandono è passato in giudicato. Gli atti del procedimento pe-
nale aperto nei confronti di X. sono stati acquisiti agli atti della presente causa
tramite decreto ordinatorio del 18 dicembre 2015 (TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.,
punto 1.4).
La Corte rileva che le dichiarazioni di X., rese nel rispetto del principio del con-
traddittorio, segnatamente alla luce dell’interrogatorio alla presenza delle parti
tenutosi il 4 luglio 2012, al quale il difensore di E. ha partecipato attivamente,
possono essere utilizzate pure a sfavore dell’imputato E. (v. supra, con-
sid. III.2.6.4.1).
2.4.1.5 Il Collegio giudicante osserva come E. abbia ammesso di essersi occupato, su
richiesta di I., della costituzione delle società XXX. e YYY. e dell’apertura delle
relative relazioni bancarie presso la banca DDDD. Il fatto che E. si sia effettiva-
mente occupato della costituzione delle predette società e dell’apertura delle re-
lazioni bancarie connesse è pure corroborato dalle dichiarazioni di FFFF., dipen-
dente della CCCC. (cl. 448 p. 12.2.181) e da quelle di X., consulente presso la
banca DDDD. che si occupava delle relazioni bancarie in questione (cl. 434
p. 12.1.73 e seg.).
2.4.1.6 La Corte rileva però come non vi siano tuttavia elementi che permetterebbero di
ritenere una correità di E. con L., firmatario del formulario A del conto n. 9 inte-
stato alla società XXX., nell’ambito della formazione del predetto formulario A, né
per ritenere che E. abbia in seguito fatto uso a scopo d’inganno del predetto for-
mulario A.
2.4.1.7 Alla luce di quanto precede, E. deve essere assolto dall’accusa di falsità in do-
cumenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.3.1.
2.4.2 Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.3.2), E. avrebbe pure, il 7 giu-
gno 2002, a Zurigo, presso la banca DDDD., fatto attestare da I., contrariamente
alla verità, nel formulario A del conto n. 10, intestato alla società YYY., I. quale
avente economicamente diritto, omettendo volutamente d’indicare anche se
stesso e L., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di farvi confluire
- 139 -
fondi nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. e E. avrebbero indebita-
mente sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.4.2.1 E. ha respinto questo addebito, da ultimo nelle more del dibattimento (TPF cl. 8
p. 930.222).
Dinanzi alla Corte, quando gli è stato sottoposto il formulario A relativo al conto
in questione (cl. 283 p. 7.33.9), E. ha dichiarato che lo stesso sarebbe stato fir-
mato da I. e che i fondi depositati sul conto intestato alla società YYY. avrebbero
avuto la medesima origine di quelli depositati sul conto intestato alla società XXX.
- vale a dire le commissioni pervenute da Londra via i conti di M. e N.; E. ha pure
affermato di non avere detto a I. di firmare il formulario A, né di completarlo in tal
senso (p. 930.222).
2.4.2.2 Come già illustrato precedentemente (v. supra, consid. VI.2.2.1.2.1), le dichiara-
zioni di I. non sono state rese nel rispetto del principio del contraddittorio e con-
seguentemente le stesse non possono essere utilizzate a sfavore dell’imputato
E.
2.4.2.3 Quanto alle dichiarazioni di X., consulente presso la banca DDDD., e alla loro
utilizzabilità a sfavore di E., v. supra, consid. VI.2.4.1.4.
2.4.2.4 Quanto alla costituzione della società YYY. e all’apertura della relativa relazione
bancaria presso la banca DDDD., v. supra, consid. VI.2.4.1.5.
2.4.2.5 La Corte rileva come non vi siano tuttavia elementi che permetterebbero di rite-
nere una correità di E. con I., firmatario del formulario A del conto n. 10 intestato
alla società YYY., nell’ambito della formazione del formulario A in questione, né
per ritenere che E. abbia in seguito fatto uso a scopo d’inganno del predetto for-
mulario A.
2.4.2.6 Alla luce di quanto precede, E. deve essere prosciolto dall’accusa di falsità in
documenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.3.2.
2.4.3 Inoltre, secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.3.3), il 7 giugno 2002,
E. avrebbe, a Zurigo, presso la banca DDDD., fatto attestare da L., contraria-
mente alla verità, nel formulario A del conto n. 11 denominato KKKK. , intestato
- 140 -
a L., quest’ultimo quale avente economicamente diritto, omettendo volutamente
di indicare anche se stesso e I., sapendo che detto conto era stato aperto al fine
di farvi confluire fondi nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. e E. avreb-
bero indebitamente sottratto alle predette società.
A E. viene anche rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.4.3.1 E. ha respinto tale addebito, da ultimo dinanzi alla Corte (TPF cl. 8 p. 930.222).
Quando gli è stato sottoposto il formulario A del conto in questione (cl. 290
p. 7.40.29), E. ha dichiarato di non averlo sottoscritto, di non sapere chi lo avesse
sottoscritto, e di non aver detto al firmatario di sottoscriverlo oppure di compilarlo
(p. 930.222).
Quanto all’origine dei fondi depositati sul conto denominato KKKK. , E. ha indi-
cato che: “In questo caso l’origine dei fondi sono i due conti che noi abbiamo
prima trattato.” (p. 930.223) - vale a dire XXX. e YYY. -, e, a domanda del Presi-
dente del Collegio giudicante su quale fosse l’origine indiretta dei fondi, E. ha
riferito: “Il “pip page account” su Londra.” (p. 930.223).
A domanda del Presidente del Collegio giudicante sulla dinamica, sul perché dei
prelievi a contanti dai conti delle società XXX. e YYY., E. ha risposto: “Sì. Non
vorrei errare e dare la colpa a I., però mi sembra che sia stato lui, colui che ha
iniziato, a voler avere un conto cifrato. Non c’era nulla in contrario, perché tutto
questo denaro che qui viene prelevato, si saldano i conti e si fa un versamento
per cassa interna sui conti cifrati che si sono poi aperti.”; Domanda: “KKKK., JJJJ.
e IIII.?”; Risposta: “KKKK., JJJJ. e IIII. IIII. è riconducibile a me. Le commissioni
che abbiamo incassato ce le stiamo dividendo.” (p. 930.157).
2.4.3.2 L., quando il 14 settembre 2004 dinanzi al MPC gli è stato sottoposto il formulario
A relativo alla relazione bancaria denominata KKKK., ha dichiarato: “Sì, la firma
mi sembra la mia.” (cl. 457 p. 13.6.11), e a domanda se sul conto in questione
fossero stati depositati soldi dei clienti della N., L. ha risposto affermativamente
(p. 13.6.11). In sede di confronto con E., il 1° febbraio 2006, L. ha affermato che
il conto cifrato presso la banca DDDD., KKKK., era destinato a ricevere le com-
missioni che gli spettavano, secondo un calcolo che sarebbe stato fatto alla fine;
d’altro canto, egli ha pure ribadito che, per lui, i soldi transitati sulla banca BBBB.
e sulla banca DDDD. erano soldi dei clienti (cl. 465 p. 22.486).
- 141 -
Tramite decreto d’accusa emesso dal MPC il 19 ottobre 2011, L. è stato ricono-
sciuto autore colpevole di falsità in documenti, segnatamente in relazione al il
formulario A del conto cifrato denominato KKKK. (cl. 716 p. 22.13.52 e seg., con-
sid. 6.4). Il predetto decreto è passato in giudicato (p. 22.13.32).
Lo scrivente Collegio giudicante ha già avuto modo di rilevare come le dichiara-
zioni di L. siano utilizzabili pure a sfavore di E., le stesse essendo state rese nel
rispetto del principio del contraddittorio (v. supra, consid. VI.2.2.1.3.1).
2.4.3.3 Quanto alle dichiarazioni di X., consulente presso la banca DDDD., e alla loro
utilizzabilità a sfavore di E., v. supra, consid. VI.2.4.1.4.
2.4.3.4 Per quel che concerne l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto in que-
stione, il Collegio giudicante si è confrontato pure con ulteriori risultanze istrutto-
rie, segnatamente con le sentenze emesse nei confronti di L. e I. dal Giudice per
le indagini preliminari italiano il 13 gennaio 2009 (cl. 633 p. 18.11.28765 [L.];
p. 18.11.28772 [I.]), dalle quali risulta che il giudice italiano ha ritenuto che sia L.
che I.: “[…] quali soci amministratori (apparentemente fino al 18 luglio 2003, data
in cui le società in questione venivano cedute a F. alias R.) delle società N. e M.,
entrambe con sede a Zurigo, dichiarate fallite dalla competente Autorità Giudi-
ziaria Svizzera rispettivamente il 16.10.2003 e il 20.10.2003, in concorso tra loro
e con E., socio e amministratore di fatto, […] distraevano e/o occultavano e/o
dissipavano in tutto o in parte, attraverso una serie di transazioni bancarie, asso-
lutamente prive di ragione economica ed estranee all’oggetto dell’attività socie-
taria, valori patrimoniali non inferiori all’importo di 34.51 MILIONI CHF (come si
desume tra l’altro da verbale di interrogatorio di I. in data 12.04.2008), tra i quali
in particolare gli importi che di seguito si indicano:[…]” (p. 18.11.28765 [L.];
p. 18.11.28772 [I.]), fra i quali figura pure un trasferimento di fr. 4.94 mio. a favore
di MMMM. e LLLL.; denaro che dal conto postale di M. è passato prima ai conti
intestati alle società XXX. e YYY., successivamente ai conti cifrati KKKK., JJJJ.
e IIII., per poi venir versato sui conti intestati alla MMMM. e alla LLLL.
(p. 18.11.28765 e seg. [L.]; p. 18.11.28773 [I.]).
2.4.3.5 Alla luce di quanto sopra esposto, segnatamente sulla scorta delle sentenze ita-
liane e della documentazione bancaria agli atti, la Corte ha raggiunto il convinci-
mento che il denaro depositato sul conto cifrato denominato KKKK. non fosse di
pertinenza dell’ADE riportato sul formulario A, bensì delle società N. e M., rispet-
tivamente dei clienti di queste ultime.
- 142 -
2.4.3.6 La Corte rileva però come non vi siano tuttavia elementi che permetterebbero di
ritenere una correità di E. con L., firmatario del formulario A del conto n. 11 de-
nominato KKKK., nell’ambito della formazione del formulario A in questione, né
per ritenere che E. abbia in seguito fatto uso a scopo d’inganno del predetto for-
mulario A.
2.4.3.7 Alla luce di quanto precede, E. deve essere assolto dall’accusa di falsità in do-
cumenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.3.3.
2.4.4 Sempre secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.3.4), E. avrebbe, il 7
giugno 2002, a Zurigo, presso la banca DDDD., fatto attestare da I., contraria-
mente alla verità, nel formulario A del conto n. 12 denominato JJJJ., intestato a
I., quest’ultimo quale avente economicamente diritto, omettendo volutamente di
indicare anche se stesso e L., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di
farvi confluire fondi nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. e E. avreb-
bero indebitamente sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.4.4.1 E. ha respinto questo addebito, segnatamente nella sede dibattimentale (TPF
cl. 8 p. 930.223).
In particolare, quando gli è stato sottoposto il formulario A del conto in questione
(cl. 373 p. 7.61.58), egli ha riferito che I. l’avrebbe sottoscritto, ma che non sa-
rebbe stato lui a dirgli di firmarlo o completarlo in tal senso (p. 930.223).
Quanto all’origine dei fondi depositati, egli ha dichiarato che sarebbe la mede-
sima dei fondi depositati sul conto denominato KKKK. (p. 930.223).
2.4.4.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare come le dichiarazioni rese da I. non siano
in alcun modo utilizzabili a sfavore dell’imputato E., le stesse essendo state rese
in violazione del principio del contraddittorio (v. supra, consid. VI.2.2.1.2.1).
2.4.4.3 Quanto alle dichiarazioni di X., consulente presso la banca DDDD., e alla loro
utilizzabilità a sfavore di E., v. supra, consid. VI.2.4.1.4.
2.4.4.4 Per quel che concerne l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto in que-
stione, il Collegio giudicante rinvia a quanto già esposto supra al con-
sid. VI.2.4.3.4 per i valori patrimoniali depositati sul conto denominato KKKK.,
- 143 -
l’origine dei denari versati sui tre conti cifrati KKKK., JJJJ. e IIII. essendo la me-
desima.
2.4.4.5 Alla luce di quanto sopra esposto, segnatamente sulla scorta delle sentenze ita-
liane e della documentazione bancaria agli atti, la Corte ha raggiunto il convinci-
mento che il denaro depositato sul conto cifrato denominato JJJJ. non fosse di
pertinenza dell’ADE riportato sul formulario A, bensì delle società N. e M., rispet-
tivamente dei clienti di queste ultime.
2.4.4.6 La Corte rileva però come non vi siano tuttavia elementi che permetterebbero di
ritenere una correità di E. con I., firmatario del formulario A in esame, nell’ambito
della formazione del formulario A del conto cifrato denominato JJJJ., né per rite-
nere che E. abbia in seguito fatto uso a scopo d’inganno del predetto formulario
A.
2.4.4.7 Alla luce di quanto precede, E. deve essere prosciolto dall’accusa di falsità in
documenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.3.4.
2.4.5 Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.3.5), E. avrebbe anche, il 7
giugno 2002, a Zurigo, presso la banca DDDD., attestato, contrariamente alla
verità, nel formulario A del conto n. 13 denominato IIII., intestato a E., se stesso
quale avente economicamente diritto, omettendo volutamente di indicare anche
I. e L., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di farvi confluire fondi
nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. e E. avrebbero indebitamente
sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.4.5.1 E. ha respinto tale rimprovero, da ultimo nella sede dibattimentale (TPF cl. 8
p. 930.223).
Dinanzi alla Corte, E. ha riferito di avere firmato il formulario A in questione
(cl. 407 p. 7.77.221A) e ha dichiarato che i valori patrimoniali depositati sul conto
denominato IIII. originerebbero indirettamente da Londra e direttamente dai conti
delle società XXX. e YYY. (p. 930.223).
Egli ha inoltre riferito di non avere dichiarato al fisco i denari in questione
(p. 930.223).
- 144 -
2.4.5.2 Quanto alle dichiarazioni di X., consulente presso la banca DDDD., e alla loro
utilizzabilità a sfavore di E., v. supra, consid. VI.2.4.1.4.
2.4.5.3 Per quel che concerne l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto in que-
stione, il Collegio giudicante rinvia a quanto già esposto supra al con-
sid. VI.2.4.3.4 per i valori patrimoniali depositati sul conto denominato KKKK.,
l’origine dei denari versati sui tre conti cifrati KKKK., JJJJ. e IIII. essendo la me-
desima.
2.4.5.4 Alla luce di quanto sopra esposto, segnatamente sulla scorta delle sentenze ita-
liane e della documentazione bancaria agli atti, la Corte ha raggiunto il convinci-
mento che il denaro depositato sul conto cifrato denominato IIII. non fosse di
pertinenza dell’ADE riportato sul formulario A, bensì delle società N. e M., rispet-
tivamente dei clienti di queste ultime.
2.4.5.5 La Corte ha pure raggiunto il convincimento che E., firmatario del formulario A
del conto n. 13 denominato IIII., sapesse o dovesse perlomeno presumere che il
denaro in questione non fosse di sua pertinenza ma appartenesse alle società
N. e M., rispettivamente ai clienti di queste ultime, e ciò per i seguenti motivi.
La Corte ha anzitutto ritenuto che E. fosse intimamente legato all’operatività delle
società N. e M., con le quali aveva iniziato a collaborare in qualità di gestore dei
procacciatori di clienti, per poi diventarne azionista, in ragione di un terzo cia-
scuno, con I. e L.
La Corte ha trovato riscontro di tale intimo legame fra E. e le predette società sia
nelle dichiarazioni rese da E. stesso nella sede dibattimentale (v. supra, con-
sid. VI.2.2.1.1), sia nelle sentenze italiane emesse nei confronti di L. e I. (cl. 633
p. 18.11.28765 [L.]; p. 18.11.28772 [I.]), nonché nel fatto che E., per sua stessa
ammissione, partecipasse alla divisione, in ragione di un terzo ciascuno con I. e
L., delle pretese commissioni guadagnate su Londra; pretese commissioni che
sarebbero state dell’ordine di USD 4’800’000.-- (v. supra, consid. VI.2.3.1.1).
A questo Collegio non è sfuggito in particolare il fatto che E. già beneficiava di
una congrua remunerazione mensile, di un’automobile a sua disposizione e che
le pretese commissioni maturate all’estero fossero dell’ordine di svariati milioni di
franchi complessivamente, precisamente USD 4’800’000.--, circostanza che non
milita certo per la buona fede di E. quanto ad un’origine lecita di detti valori patri-
moniali, che l’autorità italiana ha qualificato quale provento di reato. Del resto, E.
non ha neppure sostanziato le ragioni e le dinamiche che gli avrebbero permesso
di conseguire lecitamente pretese commissioni, per complessivi USD 4’800’000.-
- 145 -
-, a fronte di un’attività qualificata distrattiva dall’autorità giudiziaria italiana, con-
frontatasi con la fattispecie quando è stata chiamata a giudicare L. (cl. 633
p. 18.11.28765 e segg.) e I. (p. 18.11.28772 e segg.).
Inoltre, a mente di questo Collegio giudicante, se il denaro depositato sul conto
n. 13 denominato IIII. fosse realmente appartenuto a E., egli avrebbe avuto mo-
tivo di dichiararlo fiscalmente; cosa che, come da E. stesso dichiarato in sede di
dibattimento, non sarebbe invece avvenuta (TPF cl. 8 p. 930.223).
2.4.5.6 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ritiene provati i fatti contestati a E.
al capo d’accusa 1.4.1.3.5.
Alla luce di quanto precede, la condotta di E. realizza le condizioni oggettive e
soggettive di cui all’art. 251 CP.
L’uso del falso documentale essendo sussidiario alla creazione dello stesso
(v. supra, consid. VI.1.2), vista la realizzazione da parte di E. della condotta di
cui all’art. 251 CP, la Corte può esimersi dall’esaminare se il comportamento di
E. realizzi pure le condizioni oggettive e soggettive della predetta infrazione.
2.4.6 Al capo d’accusa 1.4.1.3.6 a E. viene pure rimproverato di avere, il 12 novem-
bre 2002, a Zurigo presso la banca DDDD., fatto attestare da O., contrariamente
alla verità, nel formulario A del conto n. 14, intestato alla società MMMM.,
quest’ultima società quale avente economicamente diritto, omettendo voluta-
mente d’indicare anche se stesso, I. e L., sapendo che detto conto era stato
aperto al fine di farvi confluire fondi nella disponibilità delle società N. e M., che
L., I. e E. avrebbero indebitamente sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.4.6.1 E. ha respinto questo addebito, segnatamente nelle more del dibattimento (TPF
cl. 8 p. 930.224).
Quando gli è stato sottoposto il formulario A in questione (cl. 289 p. 7.44.6), egli
ha dichiarato che la firma gli sembrava quella di O., ma di non poterlo confermare,
e di non aver detto al firmatario di firmare o completare il formulario A in tal senso
(p. 930.224). Quanto alla ragione per cui il firmatario avesse indicato la società
MMMM. quale ADE, E. ha affermato: “Mi sembra che ieri ho spiegato, aveva a
- 146 -
che fare con l’incanalamento del denaro necessario per la lottizzazione del ter-
reno in Sardegna, a disposizione della MMMM., che andava a finanziare l’opera-
zione NNNN. E quindi, in tal senso l’amministratore NNNN. chiedeva un avallo
per poter poi far fronte a questi costi che la NNNN. doveva andare a far fronte.”
(p. 930.224). A proposito dell’origine dei fondi depositati sul conto in questione,
egli ha dichiarato che gli stessi originavano dai conti cifrati trattati in precedenza,
KKKK., JJJJ. e IIII. (p. 930.224).
2.4.6.2 O. è stato sentito il 22 novembre 2012 dal MPC in qualità di persona informata
sui fatti, per videoconferenza, alla presenza delle parti (cl. 706 p. 12.36.1 e
segg.). In questa occasione, egli ha dichiarato quanto segue: “[…] Per questa
ragione mi invitarono a Zurigo, io andai a Zurigo, andai a Zurigo presso una
banca indicata da loro dove loro erano già clienti da anni la banca DDDD. in pieno
centro di Zurigo che era una banca mi dissero ma verificai anche che era la banca
credo la banca d’affari, la merchant bank della banca RRRRR.,quindi una banca
storica e in quella occasione io avevo una società che era ferma, non aveva mai
operato, si chiamava MMMM., ecco loro dissero al direttore di banca che ci in-
contrò eccetera, mi diedero un mandato precedente, fecero versare su questa
MMMM. i fondi necessari per finire di pagare l’investimento, gli oneri di urba-
nizzazione e io avevo un mandato preciso che depositai in banca, avrei do-
vuto utilizzare questi soldi nella misura in cui appunto là si fosse verificato
questa condizione. […]“ (cl. 706 p. 12.36.15 e segg.).
2.4.6.3 X., l’8 settembre 2004, ha riferito al MPC che i saldi dei tre conti cifrati JJJJ.,
KKKK. e IIII. sarebbero stati trasferiti sulla relazione intestata alla MMMM.
(cl. 434 p. 12.1.74). A domanda: “Per quale motivo questi saldi sono stati trasferiti
sulla relazione della MMMM. e chi le ha ordinato di effettuare questi trasferi-
menti?”, X. ha risposto: “E. ha ordinato di effettuare questi trasferimenti. Il motivo,
sempre secondo E., è che SSS., che faceva parte del CdA della N., ha dato le
dimissioni e avrebbe rubato dei soldi alla M. su relazioni bancarie a Miami. Per
evitare che potesse rubare altri soldi, sono stati effettuati questi trasferimenti.”
(p. 12.1.75). A domanda sul perché fosse stata aperta la relazione bancaria inte-
stata alla MMMM., X. ha risposto: “Entravano i soldi dei tre conti cifrati. Non so
per quale motivo. Visto che O. è un avvocato suppongo che avessero dei contratti
fiduciari.” (p. 12.1.86).
Quanto al fatto che O. risultasse essere ADE della relazione MMMM., X. il 21
febbraio 2005, sempre dinanzi al MPC, ha dichiarato di avere fatto un errore uti-
lizzando il formulario A, che non era adatto agli avvocati (cl. 435 p. 12.1.850).
- 147 -
2.4.6.4 Dalla documentazione bancaria della relazione MMMM. figura pure la seguente
nota, datata 10 settembre 2003 e redatta da X.: “Die drei Kunden “IIII.”, “JJJJ.”
und “KKKK.” haben beschlossen, der Fa “MMMM.” ihr Geld als Darlehen zu
geben. Mit diesem Kapital soll Bauland auf Sardinien in nächster Zeit erschlossen
und bebaut werden. Kaufverträge und Landschatzung sind im Dossier.” (cl. 289
p. 7.44.129).
2.4.6.5 Per quel che concerne l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto in que-
stione, la Corte ha già avuto modo di rilevare come il denaro depositato sui conti
cifrati denominati KKKK., JJJJ. e IIII., che hanno alimentato il conto n. 14, inte-
stato alla società MMMM., non fosse di pertinenza degli ADE riportati sui rispettivi
formulari A, bensì delle società N. e M., rispettivamente dei clienti di queste ultime
(v. supra, consid. VI.2.4.3.5 [KKKK.]; consid. VI.2.4.4.5 [JJJJ.]; consid. VI.2.4.5.4
[IIII.]).
Il Collegio giudicante si è confrontato pure con ulteriori risultanze istruttorie, se-
gnatamente con le sentenze emesse nei confronti di L. e I. dal Giudice per le
indagini preliminari italiano il 13 gennaio 2009 (cl. 633 p. 18.11.28765 [L.];
p. 18.11.28772 [I.]) e con l’ulteriore documentazione bancaria agli atti.
2.4.6.6 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che il
denaro depositato sul conto n. 14, intestato alla società MMMM. non fosse di
pertinenza dell’ADE riportato sul formulario A, bensì delle società N. e M., rispet-
tivamente dei clienti di queste ultime.
2.4.6.7 A mente di questo Collegio giudicante, visto quanto appena illustrato, segnata-
mente la documentazione bancaria agli atti e le dichiarazioni di X., non vi sono
tuttavia elementi che permetterebbero di ritenere una correità di E. con O., firma-
tario del formulario A del conto n. 14, intestato alla società MMMM., nell’ambito
della formazione del formulario A in questione, né per ritenere che E. abbia in
seguito fatto uso a scopo d’inganno del predetto formulario A.
2.4.6.8 Alla luce di quanto precede, E. deve essere assolto dall’accusa di falsità in do-
cumenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.3.6.
2.4.7 Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.4.1.3.7) E. avrebbe pure, il 17
gennaio 2003, a Zurigo, presso la banca DDDD., fatto attestare da O., contraria-
mente alla verità, nel formulario A del conto n. 15, intestato alla società LLLL., O.
quale avente economicamente diritto, omettendo volutamente d’indicare anche
E., I. e L., sapendo che detto conto era stato aperto al fine di farvi confluire fondi
- 148 -
nella disponibilità delle società N. e M., che L., I. e E. avrebbero indebitamente
sottratto alle predette società.
A E. viene inoltre rimproverato di aver fatto uso, a scopo d’inganno, del docu-
mento menzionato per porre in essere un’attività volta al riciclaggio di denaro di
cui al capitolo 1.1 dell’atto d’accusa.
2.4.7.1 E. ha respinto tale addebito, da ultimo nella sede dibattimentale (TPF cl. 8
p. 930.224).
Quando gli è stato sottoposto il formulario A in questione (cl. 294 p. 7.47.17), egli
ha dichiarato di presumere che il firmatario fosse O. e di non sapere la ragione
per cui egli avesse dichiarato se stesso quale ADE del conto, ammettendo nel
contempo che la riconduzione economica del conto n. 15 sarebbe invece stata
sua, e non di O.; l’origine dei fondi depositati sul conto sarebbero stati i tre conti
cifrati trattati in precedenza (p. 930.224 e seg.). E. avrebbe sottoscritto un man-
dato fiduciario con O., il quale sarebbe stato nominato suo fiduciario per il conto
LLLL. (p. 930.158).
2.4.7.2 O., interrogato in qualità di persona informata sui fatti il 22 novembre 2012 dal
MPC, tramite videoconferenza, alla presenza segnatamente di E. e del suo di-
fensore, ha riferito di essersi occupato dell’apertura di due conti presso la banca
DDDD., uno intestato alla società MMMM., l’altro alla società LLLL. (cl. 706
p. 12.306.19).
2.4.7.3 X., consulente presso la banca DDDD., interrogato dal MPC l’8 settembre 2004,
alla domanda se conoscesse la LLLL. ha risposto quanto segue: “Sì, si tratta di
una relazione bancaria intestata a questa società aperta dal Dr. O. Il cliente di O.
avrebbe venduto terreni in Sardegna e il guadagno relativo a questa vendita è
confluito sulla relazione LLLL. La maggior parte dei soldi è stata versata in con-
tanti a seguito della vendita dei terreni in Sardegna. Se ben ricordo il cliente si
chiama OOOO. In un paio di occasioni soldi dalla MMMM. sono stati trasferiti in
contanti sulla relazione LLLL.” (cl. 434 p. 12.1.78). Quanto all’ADE indicato sul
formulario A del conto in questione, X. ha dichiarato: “Domanda: Lei ha indicato
che sulla relazione bancaria LLLL. sarebbero confluiti dei soldi relativi alla vendita
di terreni in Sardegna. I soldi apparterrebbero a un cliente di O., tale OOOO. Per
quale motivo sul formulario A relativo alla relazione bancaria LLLL. viene indicato
quale avente diritto economico O.? Risposta: È stato un mio errore, in effetti il
formulario è sbagliato, visto che si tratta di un avvocato doveva essere utilizzato
il formulario F, almeno credo. Non ho mai avuto bisogno di questo, in quanto non
ho mai avuto giuristi che tengono soldi per i loro clienti, nel modo in cui lo faceva
- 149 -
O. Domanda: Lei sa che indicare un avente diritto economico che non corri-
sponde a quello effettivo, costituisce falsità in documenti ai sensi dell’art. 251
CP? Risposta: Sì, lo so, ma ho parlato di questo con il Dr. O. e per lui non era un
problema, perché secondo la legge italiana lui deve tenere conti per i clienti.”
(p. 12.1.80).
X. ha ribadito di avere fatto un errore utilizzando il formulario A, che non era
adatto agli avvocati, pure il 21 febbraio 2005, sempre dinanzi al MPC (cl. 435
p. 12.1.850).
2.4.7.4 Per quel che concerne l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto in que-
stione, iI Collegio giudicante si è confrontato con ulteriori risultanze istruttorie,
segnatamente con le sentenze emesse nei confronti di L. e I. dal Giudice per le
indagini preliminari italiano il 13 gennaio 2009 (cl. 633 p. 18.11.28765 [L.];
p. 18.11.28772 [I.]) e con l’ulteriore documentazione bancaria agli atti.
2.4.7.5 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento che il denaro depo-
sitato sul conto n. 15, intestato alla società LLLL. non fosse di pertinenza
dell’ADE riportato sul formulario A, bensì delle società N. e M., rispettivamente
dei clienti di queste ultime.
2.4.7.6 A mente di questo Collegio, alla luce di quanto sopra esposto, in particolare con
mente alle dichiarazioni di X., che ha dichiarato segnatamente di avere fatto fir-
mare a O. il formulario sbagliato, non vi sono elementi che permetterebbero di
ritenere una correità di E. con O., quest’ultimo firmatario del formulario A del
conto n. 15, intestato alla società LLLL., nell’ambito della formazione del formu-
lario A in questione, né per ritenere che E. abbia in seguito fatto uso a scopo
d’inganno del predetto formulario A.
2.4.7.7 Alla luce di quanto precede, E. deve essere assolto dall’accusa di falsità in do-
cumenti di cui al capo d’accusa 1.4.1.3.7.
VII. Sul conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
E. (capo d’accusa 1.5.1) ed A. (capo d’accusa 1.5.2) sono accusati di consegui-
mento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP.
Si rende colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai
sensi dell’art. 253 CP chiunque, usando l’inganno, induce un funzionario o un
- 150 -
pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla ve-
rità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa o
una copia non conforme all’originale. È pure punibile chiunque fa uso di un do-
cumento ottenuto in tal modo al fine di ingannare altri sul fatto in esso attestato.
La pena massima comminata è una pena detentiva sino a cinque anni oppure
una pena pecuniaria.
Secondo la dottrina, il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione è un
caso particolare di falsità in documenti, poiché commesso in qualità di autore
mediato (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 1 ad
art. 253 CP; WEDER in: DONATSCH (editore)/FRACHSMANN/HUG/MAURER/RIESEN-
KUPPER/WEDER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, n. 1 ad art. 253 CP).
Il documento ottenuto deve essere tale ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 253
CP).
Ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP, per documenti pubblici s’intendono i documenti
emanati da membri di un’autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell’esercizio
delle loro funzioni sovrane. Non sono per contro considerati pubblici i documenti
emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere
economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto
pubblico. I “documenti pubblici” sono dunque dei documenti ai sensi dell’art. 110
cpv. 4 CP che sono emanati da funzionari giusta l’art. 110 cpv. 3 CP (BOOG in:
NIGGLI/WIPRÄCHTIGER (editori), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB,
3a ed., Basilea 2013, n. 2 ad art. 110 cpv. 5 CP). I pubblici ufficiali sono per contro
dei privati abilitati a emanare documenti pubblici tramite un’autorizzazione statale
(BOOG, op. cit., n. 3 ad art. 110 cpv. 5 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BER-
GER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 30 ad art. 110 CP). Anche gli atti autentici sono
considerati dei documenti autentici; poco importa se il notaio abbia verificato i
fatti oppure no, o se possa verificarli (DTF 101 IV 60 consid. 2a; 100 IV 238 con-
sid. c.4).
Non è necessario che l’autore inganni con astuzia il funzionario o il pubblico uffi-
ciale (sentenze del Tribunale federale 6B_371/2007 del 5 ottobre 2007, con-
sid. 5.3; 6B_731/2008 del 7 gennaio 2009). L’infrazione può essere commessa
anche per omissione, nel caso in cui l’autore occupi la posizione di garante
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 2 ad art. 253
CP).
- 151 -
L’uso da parte dell’autore stesso della falsa attestazione conseguita fraudolente-
mente nel senso dell’art. 253 cpv. 1 CP costituisce un atto successivo non puni-
bile (DTF 100 IV 238 consid. 5).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve aver agito intenzionalmente, o perlo-
meno con dolo eventuale (DTF 120 IV 199 consid. 4).
L’azione penale si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
E.
Al capo d’accusa 1.5.1, a E. viene rimproverato di avere, il 18 luglio 2003, agendo
in correità con A. e unitamente a I. e a R., indotto il notaio PPPP. ad attestare in
un rogito, contrariamente alla verità, l’acquisto da parte di F., utilizzando il pas-
saporto di questi, precedentemente falsificato, delle quote societarie della M.
A E. viene inoltre rimproverato di avere utilizzato questo rogito, tramite I., al fine
di ottenere, in data 21 agosto 2003, una falsa iscrizione nel registro di commercio
di Zurigo.
Siccome ad A. al capo d’accusa 1.5.2 viene mosso il rimprovero corrispondente,
la Corte tratterà congiuntamente entrambe le imputazioni.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il reato contestato a E. e A. sarebbe in diretta re-
lazione con la finta vendita della società M., orchestrata da E. e da I. con il sup-
porto della “componente calabrese”. E., A. e I. avrebbero organizzato la finta
vendita al fine di poter attribuire la responsabilità del fallimento della società M.
a una terza persona ignara, in casu a F., al quale la “componente calabrese”
tramite QQQQ. avrebbe sottratto il passaporto per poi falsificarlo; in questo
modo, I. si sarebbe sottratto alle sue responsabilità civili e penali. Il notaio PPPP.
avrebbe quindi redatto il rogito, inconsapevole che dinanzi a lui non vi era real-
mente F. ma R., che tramite il passaporto falsificato si sarebbe identificato come
F. E. e A. per la prestazione fornita avrebbero ricevuto del denaro da I. (TPF cl. 7
p. 925.168 e segg.).
F. si è costituito parte civile nel presente procedimento (v. supra, consid. M).
2.1.1 E. ha costantemente respinto questo addebito, segnatamente in occasione del
suo interrogatorio finale, il 27 maggio 2013 (cl. 710 p. 13.54.58 e segg.;
- 152 -
p. 13.54.87) e il 28 giugno 2013 (cl. 710 p. 13.54.365 e segg.; p. 13.54.369), non-
ché dinanzi alla Corte, il 19 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.225 e seg.). In
quest’ultima circostanza, E. ha inoltre affermato di non conoscere né il notaio di
RRRR., né R., né F. (p. 930.225), e ha ribadito di essere stato nell’assoluta con-
vinzione che fosse stata venduta la N. e non la M., fino a quando il MPC non
l’avrebbe informato del contrario (p. 930.226).
2.1.2 Pure A. ha costantemente respinto questo addebito, segnatamente in sede di
interrogatorio finale, il 24 aprile 2013 (cl. 707 p. 13.42.266 e segg.; p. 13.42.271
e seg.) e il 17 maggio 2013 (p. 13.42.446 e seg.), nonché nella sede dibattimen-
tale, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.46 e segg.).
Per contro A., già nel corso del suo interrogatorio del 13 gennaio 2005 dinanzi
alla PGF, ha riconosciuto di avere accompagnato R., SSSS. e TTTT. da I., su
richiesta di quest’ultimo (cl. 454 p. 13.2.193 e seg.). Il 24 aprile 2013, in sede di
interrogatorio finale, A. ha ribadito di avere incontrato e accompagnato “R. e com-
pagni” (p. 13.42.271), affermando di non ricordare che questo rientrasse in qual-
che favore reso a E. (p. 13.42.271), di non sapere cosa essi dovessero fare
(p. 13.42.272), di non essersi recato da alcun notaio e di non averli accompagnati
dal notaio, ma nei pressi della via MMMMM. (p. 13.42.272). Egli ha pure riferito
che dette persone servivano a I. e L., ma di non sapere il perché (p. 13.42.273).
Egli ha pure dichiarato di avere accettato di accompagnare dette persone in to-
tale amicizia, pensando di fare un favore a L., I., E. o †GGG, e di non avere
ricevuto alcun compenso (p. 13.42.279). Il 17 maggio 2013, A. ha dichiarato di
non avere indotto alcun pubblico ufficiale a fare false attestazioni, di non essere
mai entrato nello studio del notaio e di non sapere cosa stesse avvenendo; egli
ha pure affermato di non avere ricevuto alcun compenso, e di essere stato ado-
perato da I. Ha ribadito inoltre di avere fatto un favore a I., verso il quale si sa-
rebbe sentito in debito perché questi gli avrebbe fatto da garante per un prestito
di fr. 50’000.-- (p. 13.42.447).
2.1.3 Il fatto che A. nel luglio del 2003 ha accompagnato R., TTTT. e SSSS. alla via
MMMMM., a Zurigo, dove si trovavano gli uffici della N., è riportato anche nel
rapporto “Amtsbericht” della Divisione osservazioni della PGF, datato 18 marzo
2008, relativo alle osservazioni effettuate il 4 luglio 2003 (cl. 43 p. 5.6.2019 e
segg.).
2.1.4 La Corte ha già avuto modo di rilevare che le dichiarazioni rese da I. non sono
utilizzabili a carico dell’imputato E., in quanto allo stesso non è stato garantito il
diritto al contraddittorio (v. supra, consid. VI.2.2.1.2.1).
- 153 -
Il Collegio osserva che quanto dichiarato da I. non è utilizzabile neppure a sfavore
dell’imputato A., poiché il diritto al contraddittorio di quest’ultimo non è stato ga-
rantito (v. supra, consid. III.2.6.4.1).
A titolo abbondanziale, la Corte rileva che le stesse non costituirebbero comun-
que una chiamata di correo costante e univoca, avendo I. modificato a più riprese
la sua versione dei fatti, segnatamente riguardo al compenso che avrebbe corri-
sposto ad A. e a E. per avergli presentato il prestanome per l’acquisto della so-
cietà; compenso dapprima indicato in EUR 200’000.-- (interrogatorio del 16 feb-
braio 2005 dinanzi alla Procura della Repubblica di Varese, cl. 642
p. 18.18.1588), poi in EUR 800’000.--, di cui EUR 400’000.-- destinati ad A. e
EUR 400’000.-- a E. (interrogatorio del 28 settembre 2005 dinanzi alla Procura
della Repubblica di Varese, cl. 643 p. 18.18.1765; p. 18.18.2059), poi in
fr. 400’000.-- l’uno (interrogatorio del 2 aprile 2008, cl. 473 p. 13.38.274). I. ha
inoltre dichiarato di non sapere chi fra A., E. e O. avesse organizzato l’operazione
dinanzi al notaio (cl. 632 p. 18.11.28377).
2.1.5 Il procedimento penale nei confronti di R. è stato delegato alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano (v. supra, consid. L).
R. è dunque comparso a più riprese dinanzi all’autorità italiana, segnatamente il
28 marzo 2008 (cl. 477 p. 13.41.68 e segg.), il 22 ottobre 2008 (cl. 632
p. 18.11.28321A e segg.) e l’11 ottobre 2012 (cl. 714 p. 18.25.28); in quest’ultima
circostanza, interrogato su richiesta del MPC alla presenza delle parti, segnata-
mente di A. e del suo difensore, nonché dei difensori di B., di D. e di C., R. si è
rifiutato di rispondere.
La Corte rileva che dalle dichiarazioni rese da R. non è ad ogni modo evincibile
una chiamata di correo nei confronti di A. oppure di E., lo stesso non essendosi
espresso riguardo al ruolo che questi avrebbe avuto nella vicenda del falso pas-
saporto.
2.1.6 Il notaio PPPP., sentito in qualità di testimone il 6 giugno 2005 dal MPC (cl. 448
p. 12.2.251 e segg.), ha dichiarato di essere stato contattato da I. per la vendita
della società M., e che al momento della sottoscrizione si sarebbe presentata
una seconda persona, di lingua italiana, che egli non conosceva (cl. 448
p. 12.2.253). Egli ha pure dichiarato di non conoscere E. o A. (p. 12.2.254). An-
che questo interrogatorio si è svolto in omissione del diritto al contraddittorio.
PPPP. non ha comunque reso dichiarazioni in merito a un eventuale ruolo di E.
o di A.
- 154 -
2.1.7 QQQQ. è stata interrogata dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti il 28
settembre 2004 (cl. 434 p. 12.1.239 e segg.). Quando le è stata sottoposta una
fotografia di A., ha dichiarato: “Riconosco questa persona, so che abita a Zurigo,
lo chiamano BBB., non ricordo il suo vero nome.” (p. 12.1.241). QQQQ. ha pure
dichiarato quanto segue: “E’ vero che su insistenza di G., l’anno scorso, io ho
sottratto a mio padre il suo passaporto Svizzero e l’ho consegnato a G. Lo stesso
G. mi aveva detto che questo passaporto sarebbe infine andato a BBB. Per quel
che concerne l’uso che ne avrebbero fatto, dichiaro d’aver sentito che in sostanza
dovevano aprire delle società, avevo sentito parlare di Canarie, in pratica con
queste operazioni, che io non conosco, avrebbero ricavato molti soldi.”
(p. 12.1.246); “Ricordo che poteva essere la primavera del 2003. Non ricordo
esattamente il periodo, comunque non era ancora caldo e non faceva più fred-
dissimo. A domanda degli interroganti rispondo che il passaporto glie l’ho conse-
gnato personalmente a G. a Ponte Tresa, in una vettura, ricordo che era l’Audi
A4 verde di G., e oltre a lui e me, vi era anche UUUU. e VVVV. A domanda degli
interroganti ricordo che quando ho dato il passaporto a G., UUUU., rivolgendosi
allo stesso G., gli ha detto che doveva regalarmi qualche cosa. Inteso chiara-
mente alla cocaina. A domanda degli interroganti rispondo che era lampante il
fatto che anche UUUU. centrava in questa storia.” (p. 12.1.246).
Interrogata dal GIF il 28 giugno 2007 in qualità di persona informata sui fatti,
QQQQ. ha confermato il riconoscimento di A. (cl. 447 p. 12.1.4687) e ha affer-
mato di averlo visto in un paio di occasioni a Ponte Tresa (p. 12.1.4687). QQQQ.
ha inoltre dichiarato quanto segue: “ADR: Confermo quanto dichiarato a pagina
8, e meglio che G. mi chiese di procurargli un passaporto svizzero; richiesta per-
venutagli da BBB. alla scopo, a detta sua, di aprire delle società, sembra alle
Canarie, per procurarsi guadagni facili: io sottrassi il passaporto scaduto a mio
padre, se ben ricordo nella primavera 2003. ADR: A Ponte Tresa ho consegnato
il passaporto a G. nella sua auto. Nella sua auto vi erano pure UUUU. e VVVV.
Io ricevetti in compenso della cocaina da G.” (p. 12.1.4688).
La Corte rileva che anche le dichiarazioni proferite da QQQQ. non possono es-
sere utilizzate a sfavore di E. e A., le stesse non essendo state rese nel rispetto
del principio del contraddittorio (v. supra, consid. III.2.6.4.1).
2.1.8 La Corte si è quindi confrontata con le intercettazioni telefoniche prodotte dal
MPC a sostegno dell’ipotesi accusatoria, segnatamente con le chiamate
dell’11 luglio 2003 alle ore 10:54 fra A. e I., nel corso della quale gli interlocutori
parlano di un notaio (cl. 134 p. 5.10.4999), del 17 luglio 2003 alle ore 17:21 fra
A. e T., durante la quale un interlocutore riferisce di avere ricevuto “anche gli
- 155 -
spicci” e che “devono tornare di nuovo domani” (cl. 722 p. 5.33.268 e seg.) non-
ché dell’8 settembre 2003 alle ore 13:56 fra A. e WWWW., durante la quale gli
interlocutori farebbero dell’ironia a proposito di un passaporto (cl. 722 p. 5.33.311
e segg.).
Il Collegio giudicante ritiene che i controlli telefonici in parola non apportano la
prova che, all’epoca dei fatti, A. e E. sapevano che la finta vendita della società
M. era programmata presso il notaio, che per la stessa doveva venire utilizzato
un falso passaporto, e che vi abbiano di riflesso partecipato, e neppure che gli
stessi abbiano utilizzato il rogito per ottenere una falsa iscrizione al registro di
commercio di Zurigo.
2.1.9 Alla luce di quanto precede, non essendovi elementi probatori atti a provare il
coinvolgimento di E. e di A. nell’ottenimento della falsa attestazione in parola, né
che questi ne abbiano successivamente fatto uso tramite I., la Corte ne conclude
il proscioglimento per A. e di E. dai capi d’accusa 1.5.1, rispettivamente 1.5.2.
A.
Al capo d’accusa 1.5.2, ad A. viene rimproverato di avere, il 18 luglio 2003,
agendo in correità con E. e unitamente a I. e a R., indotto il notaio PPPP. ad
attestare in un rogito, contrariamente alla verità, l’acquisto da parte di F. delle
quote societarie della M. di RRRR., utilizzando il passaporto di questi, preceden-
temente falsificato.
Inoltre gli viene rimproverato di avere utilizzato questo documento, tramite I., al
fine di ottenere in data 21 agosto 2003 una falsa iscrizione a registro di commer-
cio di Zurigo.
La Corte si è già chinata su detto rimprovero e su quello corrispondente mosso
a E., concludendone il proscioglimento di entrambi gli imputati (v. supra, con-
sid. VII.2).
- 156 -
VIII. Sulle pene
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. II.2.3), i reati ritenuti a carico de-
gli imputati sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione
dell’art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per
la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007,
consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 p. 27) nonché il cumulo
delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio
dell’aumento, “Asperationsprinzip”, “principe de l’aggravation des peines”), nulla
è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente
al previgente art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BER-
GER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situa-
zione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il diritto previ-
gente, la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà
fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque
DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto
riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospen-
sione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle
pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre
nel diritto previgente la concessione della sospensione condizionale dipendeva
dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la
vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 9 ad art. 42
CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa
praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizio-
nale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di
fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condi-
zionale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale
6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22,
p. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre, il nuovo
diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale
parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da
uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP.
- 157 -
Riassumendo, tenuto conto dell’attuale regime in materia di condizionale (v. an-
che sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, con-
sid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del
24 ottobre 2008, consid. 4.2), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole
rispetto al precedente, per cui verrà applicato a tutti gli autori colpevoli.
Per ciò che attiene alle infrazioni alla LStup, tenuto conto delle considerazioni già
formulate al consid. III.1, da un punto di vista concreto, il diritto attuale non es-
sendo più favorevole rispetto a quello previgente, si impone di applicare la
vLStup.
Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di le-
sione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circo-
stanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in
considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che
venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del
12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal diritto previgente, la pena
deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che
la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’au-
tore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più
grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di col-
pevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sen-
tenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al previgente
art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprez-
zamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007,
consid. 4.2.1).
Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifesta-
mente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha
tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data
se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF
- 158 -
132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena
minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere
diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di
ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).
Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni
caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La de-
terminazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo
la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più
grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base
per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo
giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli
altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione
dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men-
talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice
deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la
pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche
in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e
attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale
6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 ago-
sto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2 con
rinvii).
In virtù del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla
giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica
del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice
deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore,
sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire
maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sinda-
cato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del Tribunale fe-
derale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.3). Il giudice non è obbli-
gato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli
elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’au-
torità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quan-
tum di pena pronunciato (DTF 127 IV 101 consid. 2c).
Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza
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condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, a condizione che l’autore, nei cinque anni prima del reato, non
sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la
sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolar-
mente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione con-
dizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il
danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui
(art. 42 cpv. 3 CP). Giusta l’art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice sospende del tutto o
in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova
da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una pro-
gnosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezza-
mento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti
del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del
giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di
chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di
ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati cri-
teri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua deci-
sione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere
di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono
stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97
consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, con-
sid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).
B.
Riassumendo, B. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 4 e n. 2 vLStup), in relazione
a 60 grammi di cocaina tagliata, corrispondenti a 27 grammi di cocaina pura
(v. supra, consid. III.3.10).
L’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti è punita con una
pena detentiva non inferiore ad una anno; tale cornice edittale delimita l’esame
del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della
pena. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP).
La Corte ha accertato come B., cittadino italiano, […], dopo avere frequentato
durante cinque anni la scuola elementare a NNNNN., in Calabria, abbia iniziato
a lavorare come operaio con suo padre; attività che egli ha continuato ad eserci-
tare pure dopo il suo trasferimento in Svizzera, avvenuto nel 1993, e fino al 1998,
quando ha acquistato un esercizio pubblico a JJ. B. ha gestito il locale di JJ. fino
- 160 -
al suo arresto, avvenuto nel 2004 (TPF cl. 8 p. 930.50). All’epoca dei fatti da sue
dichiarazioni il suo reddito sarebbe stato di circa fr. 10’000.-- mensili netti
(p. 930.55). B. è divorziato e padre di quattro figli. Attualmente convive con la sua
seconda compagna, madre della sua quarta figlia (p. 930.51). Egli dovrebbe cor-
rispondere alla sua ex moglie fr. 1’460.-- a titolo di contributi di mantenimento per
i figli di primo letto; contributi che attualmente non riuscirebbe a pagare
(p. 930.51). Allo stato attuale, B. lavora a tempo parziale come autista per le ditte
XXXX. di Zurigo e YYYY. di Sementina (p. 930.52). Dai certificati di salario relativi
ai mesi di gennaio-aprile 2016 prodotti dal difensore di B. in sede di dibattimento
e acquisiti agli atti (p. 930.52), risulta che il salario netto corrisposto a B. dalla
ditta XXXX. sia variabile (gennaio: fr. 4’512.45; febbraio: fr. 3’207.60; marzo:
fr. 4’071.25; aprile: fr. 3’842.60), e che a gennaio, marzo e aprile siano stati trat-
tenuti dal salario fr. 500.-- a titolo di “853 Darlehen” (TPF cl. 7 p. 925.38 e segg.).
Il salario corrispostogli dalla ditta YYYY. per contro nei mesi di gennaio-aprile
2016 è stato di fr. 975.80 netti (p. 925.46 e segg.). In sede dibattimentale, B. ha
dichiarato di guadagnare mensilmente fr. 3’200.--/3’300.-- netti, per dodici men-
silità (TPF cl. 8 p. 930.52). B. ha dichiarato di non possedere né immobili né so-
stanza in Svizzera, e di avere a disposizione un appartamento a NNNNN., in
Italia, di cui suo padre sarebbe proprietario (p. 925.53). La Corte ha appurato
che, dall’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, i debiti di B. ammontano a
diverse centinaia di migliaia di franchi (TPF cl. 1 p. 262.11 e segg.). B. non ha
precedenti penali né in Svizzera (TPF cl. 1 p. 222.009) né in Italia (TPF cl. 1
p. 222.010 e segg.).
Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, la Corte ha ritenuto che il quantita-
tivo di cocaina che B. ha venduto a terzi, pari a 27 grammi di cocaina pura, è di
non molto superiore al limite inferiore del caso grave di infrazione alla Legge fe-
derale sugli stupefacenti. Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, vi è da
rilevare che all’epoca dei fatti B. fosse proprietario di una florida attività commer-
ciale e avesse una situazione personale stabile; ciò incide a suo sfavore. A favore
di B. la Corte ha considerato che egli, nel periodo in cui ha operato le vendite di
cocaina ritenute da questo Collegio, consumasse regolarmente cocaina; a suo
favore va quindi ritenuto che l’imputato non era mosso unicamente dallo scopo
di lucro ma fosse dipendente dalla predetta sostanza. A suo beneficio, a titolo di
collaborazione con le autorità giudiziarie, va inoltre considerato che egli, sin dai
primi interrogatori, ha ammesso certe sue responsabilità relative ai traffici e ai
consumi di droga. Tenuto conto delle predette circostanze, la Corte considera
che la colpa di B. è ancora leggera.
Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti - occorsi fra il 2003 e il 2004, vale
a dire più di dodici anni or sono, corrispondenti a più di due terzi del termine di
- 161 -
prescrizione dell’azione penale di 15 anni - e la buona condotta tenuta da B. da
allora, la pena comminata all’imputato va attenuata mediamente giusta l’art. 48
lett. e CP. Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata,
sulla base della giurisprudenza (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1), sia nella sua du-
rata assoluta che nelle singole componenti. Le fattispecie per le quali B. è stato
giudicato colpevole da questa Corte erano in sostanza già note alle autorità di
perseguimento penale - ed erano tra l’altro già state sostanzialmente ammesse
dall’imputato stesso - negli anni 2004/2005; in seguito, l’iter procedurale - avviato
nei confronti di B. già il 27 gennaio 2004 - è stato caratterizzato da diversi periodi
di stallo, da tre promozioni dell’accusa e da due rinvii dell’accusa, che non sono
in alcun modo imputabili all’imputato stesso. Alla luce di queste circostanze, la
Corte ritiene che vi sia stata violazione del principio della celerità giusta l’art. 6
CEDU, e che la pena comminata a B. debba essere conseguentemente atte-
nuata in maniera rilevante.
Alla luce di quanto esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di
B. giudica adeguata una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere.
Per quel che concerne l’importo dell’aliquota, la Corte, tenuto conto dei certificati
di salario prodotti da B., che fanno stato di entrate mensili pari a circa fr. 4’884.--
per la sua attività lavorativa di autista a tempo parziale, delle trattenute che ven-
gono effettuate sul suo salario, pari a fr. 500.-- mensili, dei suoi obblighi di man-
tenimento nei confronti dei tre figli di primo letto, dell’ordine di fr. 1’460.-- e della
sua situazione debitoria, che fa stato di diverse centinaia di migliaia di franchi di
debiti, ritiene che un importo di fr. 40.-- quale aliquota giornaliera sia adeguato.
Per quel che concerne la sospensione condizionale della pena, in casu, le con-
dizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e
2 CP sono pacificamente date. Soggettivamente, giusta l’art. 42 CP è sufficiente
l’assenza di una prognosi negativa; nel caso concreto, l’imputato dopo i fatti ha
tenuto buona condotta, è ben integrato socialmente e non ha antecedenti che
ostacolano la formulazione di una prognosi favorevole. La sospensione della
pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni,
senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del
beneficio della condizionale.
3.8.1 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP, B., in occasione della comunicazione orale
di questa sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento all’importanza e
alle conseguenze della sospensione condizionale (TPF cl. 7 p. 920.35).
- 162 -
D.
Riassumendo, D. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 e 4 e n. 2 vLStup), in rela-
zione a 360 grammi di cocaina tagliata, corrispondenti a circa 165 grammi di co-
caina pura (v. supra, consid. III.2.10).
La Corte ha accertato come D., cittadino italiano, […], coniugato e padre di due
figli, adulti e indipendenti finanziariamente, dopo aver frequentato le scuole me-
die in Calabria, sua terra d’origine, si sia trasferito nell’Italia settentrionale, per
poi stabilirsi, dopo il matrimonio, nel 1981, in Svizzera. D. ha dapprima esercitato
la professione di meccanico, che ha dovuto abbandonare dopo avere subito due
operazioni alla schiena; egli attualmente gestisce una stazione di servizio a
Caslano e percepisce fr. 2’700.-- mensili netti (TPF cl. 8 p. 930.119 e seg.). D.
ha dichiarato di non possedere immobili, né in Svizzera né all’estero, e di avere
qualche risparmio in banca, dell’ordine di fr. 1’000/2’000.-- (p. 930.120).
Dall’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, a carico di D. non figurano ese-
cuzioni o attestati di carenza beni (TPF cl. 1 p. 264.9). La Corte ha appurato che
D. ha precedenti penali specifici in Svizzera, risalenti al 1995, per i reati di cui agli
art. 19a, 19 cpv. 1 e 19 cpv. 2 LStup (TPF cl. 1 p. 224.010), e non risulta avere
precedenti penali in Italia (TPF cl. 1 p. 224.011 e segg.).
Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, la Corte rileva che la quantità di so-
stanza stupefacente depositata e alienata da D. è bene al di sopra del limite del
caso grave previsto dalla LStup. Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la
Corte rileva che D. vendeva cocaina principalmente a scopo di lucro, sebbene a
suo favore va pure rilevato che egli era consumatore - seppur non abituale - della
predetta sostanza. La Corte rileva inoltre che D., dopo un periodo di detenzione
per infrazione alla LStup, aveva avuto l’opportunità di lavorare presso la lavan-
deria di Z. e beneficiava quindi di una situazione personale e finanziaria sufficien-
temente stabile quando si è riavvicinato al traffico di stupefacenti; ciò incide lie-
vemente a suo sfavore. Tenuto conto delle predette circostanze, la Corte consi-
dera che la colpa di D. sia da ritenere già non più lieve.
Considerato il lungo tempo - più di dodici anni - trascorso dai fatti, corrispondente
a più di due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni, e la
buona condotta tenuta nel frattempo da D., la pena comminata va attenuata me-
diamente giusta l’art. 48 lett. e CP. Anche la durata della procedura, la quale va
considerata, sulla base della giurisprudenza (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1), sia
nella sua durata assoluta che nelle singole componenti, è di rilievo. Difatti, le
condotte per le quali D. è stato giudicato colpevole da questa Corte erano in
- 163 -
sostanza già note alle autorità di perseguimento penale ed erano state pure am-
messe - e in seguito ritrattate - dall’imputato nel 2005. La procedura estesa nei
confronti di D. l’11 aprile 2003 è stata caratterizzata da più periodi di stallo, da tre
promozioni dell’accusa e da due rinvii dell’accusa, non imputabili in alcun modo
a D. stesso. Visto quel che precede, la Corte ritiene che il principio della celerità
ex art. 6 CEDU sia stato violato, e che conseguentemente la pena comminata a
D. debba essere attenuata in modo rilevante.
Alla luce di quanto esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte per D. con-
sidera adeguata una pena detentiva della durata di nove mesi.
La Corte ritiene inoltre che la sospensione della pena può essere concessa. Di-
fatti, le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi
dell’art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, l’imputato
dopo i fatti ha tenuto buona condotta, è ben integrato socialmente, e i suoi ante-
cedenti penali, risalenti all’anno 1995, non ostacolano la formulazione di una pro-
gnosi favorevole. A D. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro suf-
ficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della
condizionale.
Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP D., in occasione della comunicazione orale
di questa sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento all’importanza e
alle conseguenze della sospensione condizionale (TPF cl. 7 p. 920.35).
E.
Riassumendo, E. è riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti
(art. 251 n. 1 CP) in relazione a quattro formulari A (v. supra, consid. VI.2).
La falsità in documenti è punita con una pena detentiva sino a cinque anni o con
una pena pecuniaria; tale cornice edittale delimita l’esame del giudice, chiamato
a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena. La durata massima
della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP), mentre la pena pecuniaria am-
monta al massimo a 360 aliquote giornaliere (art. 34 CP).
L’imputato essendo stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in do-
cumenti in relazione a quattro falsi documentali, la Corte ha dapprima proceduto
alla commisurazione della pena per uno dei falsi documentali, procedendo poi al
cumulo giuridico per gli ulteriori tre.
- 164 -
La Corte ha accertato come E., cittadino italiano, […], sia nato e cresciuto a
OOOOO. Dopo avere frequentato la scuola dell’obbligo, E. ha svolto diverse pro-
fessioni, per poi approdare nel mondo delle assicurazioni e, infine, nel 2001, ini-
ziare a lavorare nell’ambito del “forex” (TPF cl. 8 p. 930.138). E., divorziato, con-
vive con la sua compagna e madre di suo figlio (p. 930.139). La Corte ha richiesto
le dichiarazioni d’imposta e decisioni di tassazione relative a E., dalle quali però
non si evincono informazioni utili quanto alla situazione economico-finanziaria di
E. (TPF cl. 1 p. 265.015 e segg.). Secondo quanto da lui stesso dichiarato, E.
attualmente sarebbe disoccupato (TPF cl. 8 p. 930.138) e per il suo manteni-
mento farebbe capo unicamente alla sua compagna (p. 930.142). E. ha dichia-
rato di non avere sostanza né in Svizzera né all’estero, di non possedere immobili
in Svizzera e di essere comproprietario di un appartamento “in eredità” a Cava
de’ Tirreni, in Italia (TPF cl. 8 p. 930.139 e seg.). La Corte ha appurato,
dall’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, che E. ha debiti dell’ordine di
fr. 400’000.-- (TPF cl. 1 p. 265.10 e segg.). L’imputato ha precedenti penali in
Svizzera: egli è stato difatti condannato, nel 1997, a quattro anni e sei mesi di
reclusione per i reati di cui agli art. 146 CP e 251 CP (TPF cl. 1 p. 225.010). E.
non risulta avere precedenti penali in Italia (TPF cl. 1 p. 225.011 e segg.).
Con mente agli elementi costitutivi soggettivi, la Corte rileva che E. ha agito per
mero interesse personale e per procacciare a sé un indebito profitto, nonostante
la sua situazione personale e finanziaria fosse già sufficientemente stabile. A suo
sfavore va inoltre rilevato che l’imputato ha dei precedenti in parte specifici, per
truffa e falsità in documenti, per i quali egli ha passato un lungo periodo in deten-
zione; nonostante ciò, poco dopo la sua liberazione, E. ha nuovamente com-
messo dei reati di falso documentale. Tenuto conto delle predette circostanze, la
Corte considera dunque che la colpa di E. è già non più lieve.
Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti e la buona condotta tenuta da E.
da allora, la pena comminata va attenuata mediamente giusta l’art. 48 lett. e CP.
Pure la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base della giuri-
sprudenza (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta che nelle
singole componenti, è di rilievo. Il procedimento nei confronti di E. è stato avviato
il 5 giugno 2003 ed è stato caratterizzato da periodi di stallo, da tre promozioni
dell’accusa e da due rinvii dell’accusa, in alcun modo imputabili allo stesso E. Per
questo motivo, la Corte ritiene che vi sia stata violazione del principio di celerità
giusta l’art. 6 CEDU, e che conseguentemente la pena comminata all’imputato
debba essere attenuata in maniera rilevante.
- 165 -
La Corte è dunque giunta alla conclusione che a E., per un falso documentale,
debba essere inflitta una pena di 60 aliquote giornaliere. La presenza di tre ulte-
riori falsi documentali giustifica l’aumento di pena di ulteriori 60 aliquote giorna-
liere (art. 49 cpv. 2 CP).
Alla luce di quanto esposto, considerato il cumulo giuridico e ponderate tutte le
circostanze, nel caso di E. la Corte giudica adeguata una pena pecuniaria di 120
aliquote giornaliere.
5.6.1 Per quel che concerne l’importo dell’aliquota, la Corte, tenuto conto delle dichia-
razioni di E. stesso, che ha informato la Corte di non avere egli stesso un’occu-
pazione lavorativa retribuita, ma di sostenere il suo mantenimento tramite gli
averi della sua compagna e madre di suo figlio, della documentazione fiscale a
disposizione, che fa stato di un reddito e di una sostanza imponibili inesistenti,
dell’estratto esecuzioni e fallimenti, riportante debiti dell’ordine di fr. 400’000.--,
ritiene un importo di fr. 10.-- per aliquota come adeguato alla situazione finanzia-
ria di E.
5.6.2 Per quel che concerne la sospensione condizionale della pena, la Corte, consi-
derati i precedenti penali di E., si è dovuta chinare sull’esistenza o meno di cir-
costanze particolarmente favorevoli sulla scorta delle quali l’imputato potrebbe
beneficiare della sospensione condizionale della pena (v. art. 42 cpv. 2 CP). Ben-
ché i precedenti penali di E., relativi ai reati di cui agli art. 146 e 251 CP, siano in
parte specifici, l’imputato, dal momento della commissione dell’ultimo reato per il
quale è stato riconosciuto colpevole da questo Collegio, risalente al 2003, si è
comportato correttamente, come si evince dagli estratti dei casellari giudiziali
svizzero e italiano, il che indica l’esistenza di circostanze particolarmente favore-
voli. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che E. debba poter beneficiare
della sospensione condizionale della pena. A E. è impartito un periodo di prova
di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga me-
ritevole del beneficio della condizionale.
Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP E., in occasione della comunicazione orale
di questa sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento all’importanza e
alle conseguenze della sospensione condizionale (TPF cl. 7 p. 920.35).
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IX. Sulle misure
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato,
a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare
la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive
in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l’importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo:
ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando
in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 con-
sid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed imme-
diata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito
da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato
trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia docu-
mentaria (“Papierspur”, “trace documentaire”, “paper trail”) può essere ricostruita
in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1;
sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9).
In questo senso la conversione di una somma di denaro in un’altra valuta o in
carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BER-
GER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP).
In virtù dell’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non
sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva-
lente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto
per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. Il giudice può prescindere
in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impe-
disca il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell’ese-
cuzione del risarcimento, l’autorità può sottoporre a sequestro valori patrimoniali
dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello
Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP).
Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una
data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati
a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
- 167 -
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giu-
dice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69
cpv. 2 CP).
Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro
pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al
pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patri-
moniali sequestrati.
Le richieste di confisca formulate dal MPC nell’atto d’accusa (TPF cl. 1
p. 100.050 e segg.) sono state confermate pure in sede di requisitoria (TPF cl. 7
p. 925.207).
A.
2.1.1 Per quel che concerne A., il MPC non ha richiesto la confisca degli oggetti ancora
sotto sequestro e di cui al punto 4.4.1 dell’atto d’accusa (TPF cl. 1 p. 100.052),
che vengono quindi liberati.
2.1.2 Per quel che concerne i valori patrimoniali di pertinenza di A. di cui al punto 4.1
dell’atto d’accusa, e meglio fr. 500.-- (compresi eventuali interessi), pure questi
vengono liberati.
B.
2.2.1 Per quel che attiene a B., il MPC ha richiesto la confisca ex art. 70 CP di 570
pezzi da 10 Dinari Libici (TPF cl. 1 p. 100.053; cl. 7 p. 925.207). In casu, la Corte
non ritiene che siano adempiute le condizioni per ordinare la confisca ex art. 70
CP della valuta libica, e ne dispone conseguentemente il dissequestro. Pure gli
ulteriori oggetti ulteriori di cui al punto 4.4.2 dell’atto d’accusa sono liberati.
2.2.2 Per quel che concerne i valori patrimoniali di pertinenza di B. di cui al punto 4.1
dell’atto d’accusa, e meglio fr. 10’100.-- ed EUR 675.-- (compresi eventuali inte-
ressi), la Corte ordina il mantenimento del loro sequestro al fine di compensare
le pretese derivanti dalle spese procedurali, e ciò in applicazione dell’art. 442 cpv.
4 CPP.
- 168 -
C.
2.3.1 Per quel che riguarda C., il MPC non ha richiesto la confisca degli oggetti di cui
al punto 4.4.5, che vengono pertanto liberati.
2.3.2 I valori patrimoniali di pertinenza di C. di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa, e
meglio EUR 2’410.-- (compresi eventuali interessi), vengono altresì disse-
questrati.
D.
2.4.1 Per quel che attiene a D., il MPC non ha richiesto la confisca degli oggetti di cui
al punto 4.4.6 dell’atto d’accusa, che vengono pertanto liberati.
2.4.2 Per quel che attiene ai valori patrimoniali di pertinenza di D. di cui al punto 4.1
dell’atto d’accusa, e meglio fr. 2’000.-- (compresi eventuali interessi), la Corte
ordina il mantenimento del loro sequestro al fine di compensare le pretese deri-
vanti dalle spese procedurali, e ciò in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP.
E.
2.5.1 Per quanto concerne E., la Corte ordina il mantenimento del sequestro dei valori
patrimoniali di pertinenza di E. di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa, e meglio di
EUR 1’750.--, EUR 10’100.-- e USD 2’008.-- (compresi eventuali interessi), e ciò
al fine di compensare le pretese derivanti dalle spese procedurali (art. 442 cpv. 4
CPP).
2.5.2 Il MPC ha richiesto la confisca ex art. 69, 70 e 72 degli oggetti di cui ai punti
4.4.9.11-20 dell’atto d’accusa.
A questo proposito, la Corte ha innanzitutto rilevato di essersi già espressa
quanto al mantenimento del sequestro degli oggetti di cui ai punti 4.4.9.13-18,
questi essendo i medesimi di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa, e meglio
EUR 10’100.-- e USD 2’008.--.
La Corte ordina la confisca ex art. 69 CP degli oggetti di cui ai punti 4.4.9.11
(1 pistola Beretta, no. 16, con magazzino carico inserito) e 4.4.9.12 (munizione
9mm Luger Vollmantel, 32 colpi).
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Non ritenendo che per gli oggetti di cui ai punti 4.4.9.19 (un orologio Frank Müller
in un box nero) e 4.4.9.20 (un orologio Bulgari in un box nero) siano adempiute
le condizioni per la confisca, la Corte ne ordina il dissequestro.
Gli oggetti di cui ai punti 4.4.9.1-10 e 4.4.9.21-51 sono liberati.
Il MPC ha altresì richiesto la confisca ex art. 69 CP dei seguenti oggetti:
4.4.7.1: una borsa da sport marca “Hialeah” nera/rosa contenente un sac-
chetto di carta della Migros contenente un’arma lunga, “Flinte” con canna
accorciata, marca BRNO, modello ZU 101-12GA-2 ¾, numero dell’arma 17,
calibro 12/70 da WW, AG 69435;
4.4.7.2: una valigetta contenente una mitraglietta INTRATEC, modello TEC
DC9, n. 18 calibro 9mm Luger, fabbricata in USA, e 4 cartucce, calibro 9mm
Luger;
4.4.10.1: un sacchetto di plastica trasparente contenente 499.3 g di cocaina
imballata;
4.4.10.2: un sacchetto di plastica trasparente contenente 499.7 g di cocaina
imballata.
La Corte, ritenendo che si tratti di oggetti pericolosi, ne ordina la confisca.
La Corte ordina il dissequestro degli ulteriori valori patrimoniali di cui al punto 4.1
dell’atto d’accusa, e meglio fr. 600’000.-- di pertinenza di ZZZZ. e AAAAA., non-
ché fr. 30’050.-- di pertinenza di P., nonché delle relazioni bancarie di cui al punto
4.3 dell’atto d’accusa e degli oggetti di cui ai punti 4.4.3, 4.4.4, 4.4.10.3, 4.4.10.4
e 4.4.8 dell’atto d’accusa.
Riassumendo, la Corte, ai sensi dell’art. 69 CP, ordina la confisca degli oggetti di
cui ai punti 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.9.11, 4.4.9.12, 4.4.10.1 e 4.4.10.2 dell’atto d’ac-
cusa, e, giusta l’art. 442 cpv. 4 CPP, ordina che sia mantenuto il sequestro dei
valori patrimoniali di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa di pertinenza di B., di D. e
di E.
- 170 -
X. Sulle pretese civili
Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva
nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122
cpv. 1 CPP). La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile
essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP, e succintamente
motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 cpv. 1 CPP); la
quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa
(art. 123 cpv. 2 CPP). L’esigenza di motivare sufficientemente per scritto l’azione
civile, esplicitamente prevista all’art. 123 CPP, risponde all’esigenza di garantire
che le controparti possano adeguatamente difendersi sugli aspetti civili della
causa, perlomeno allo stesso modo in cui potrebbero farlo in una causa pura-
mente civile e quindi con il rigore processuale vigente in simili procedure
(v. art. 52 e segg. CPC). Chi fa valere delle pretese civili deve dunque esporre
su quali fatti si fondano le sue richieste (JEANDIN/MATZ in: KUHN/JEANNERET (edi-
tori), Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, n. 5 ad art. 123
CPP). Le pretese civili sono giudicate dal giudice investito della causa penale
senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il
danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale
con un’azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a
un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura
preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP, il giudice si pro-
nuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato
(lett. a) oppure se assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di
merito (lett. b). L’azione civile viene invece rinviata al foro civile se (art. 126 CPP
cpv. 2): il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del
decreto d’accusa (lett. a); l’accusatore privato non ha sufficientemente quantifi-
cato o motivato l’azione (lett. b); l’accusatore privato non presta garanzie per le
pretese dell’imputato (lett. c); l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora
matura per la pronuncia di merito (lett. d).
L’accusatore privato F. (v. supra, consid. M), tramite scritto del 22 dicembre 2007
indirizzato al GIF (cl. 2 p. 15.1.1), in riferimento all’istruttoria VU.2005.22, ha ri-
chiesto il risarcimento delle spese di avvocatura sostenute per un totale di
fr. 39’470.05, e il risarcimento di fr. 500’000.-- per danni morali e d’immagine, in
quanto egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, avrebbe
rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro, ma soprattutto la credibilità nei
confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della
stessa. Allegate alla richiesta vi erano la nota d’onorario dello studio BBBBB., di
- 171 -
fr. 22’662.20, e quella dello studio CCCCC., di fr. 16’806.85. In seguito, mediante
scritto del 3 giugno 2014, F. ha dichiarato di mantenere la sua posizione quale
accusatore privato, “solamente per quel che concerne la mia richiesta riguar-
dante il risarcimento delle spese legali da me sostenute” (cl. 727 p. 15.3.1).
La competenza di principio di questo Tribunale a pronunciarsi in merito alla pre-
tesa civile di F. è di per sé data alla luce del suddetto art. 124 cpv. 1 CPP.
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. VII.2), il magistrato requirente
nell’atto d’accusa rimproverava ad A. e a E. di avere fatto attestare a un notaio
l’acquisto delle quote societarie della M., da parte di F., utilizzando il suo passa-
porto falsificato. Chinatasi sulla predetta ipotesi di reato, la Corte ha prosciolto
entrambi gli imputati dall’accusa di conseguimento fraudolento di una falsa atte-
stazione.
La Corte rileva che le pretese civili di F., pur soddisfacendo le esigenze riguar-
danti la quantificazione, non sono sufficientemente motivate. In particolar modo,
l’accusatore privato non ha indicato in alcun modo il nesso causale che vi sa-
rebbe fra i reati rimproverati agli imputati e le sue pretese civili, cosicché la Corte,
visto anche il proscioglimento degli imputati A. e E. dal rimprovero di cui
all’art. 153 CP, ritiene che vi sia motivo di rinviare l’azione civile al foro civile, e
ciò in applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP.
XI. Sulle spese e ripetibili
Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in
vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono
continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle
spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono
calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe-
derale entrato anch’esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).
L’art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause
pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella
- 172 -
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 della Legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confedera-
zione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gra-
tuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre auto-
rità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate
le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426
cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confe-
derazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a
CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’impu-
tato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L’autorità penale può
dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della si-
tuazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle
(art. 425 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti
e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra fr. 200.-- e
fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa
(cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF).
Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve
superare i fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i
fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b RSPPF).
Per quanto riguarda la procedura preliminare il MPC fa valere un emolumento di
fr. 56’000.--, di cui fr. 36’960.-- per l’indagine preliminare di polizia giudiziaria fe-
derale, fr. 7’840.-- per l’istruzione preparatoria e fr. 11’200.-- per l’atto d’accusa
e la rappresentanza dell’atto d’accusa (TPF cl. 1 p. 100.061). Negli elenchi spese
relativi ai singoli imputati, di cui agli allegati 2 a 6 dell’atto d’accusa (TPF cl. 1
p. 100.062 e segg.), il MPC opera le suddivisioni seguenti:
per A.: fr. 9’900.-- a titolo di indagine preliminare di polizia giudiziaria fede-
rale, fr. 2’100.-- per l’istruzione preparatoria e fr. 3’000.-- per l’atto d’accusa
e la rappresentanza dello stesso (TPF cl. 1 p. 100.062);
- 173 -
per D. fr. 3’300.-- per l’indagine preliminare di polizia giudiziaria federale,
fr. 700.-- per l’istruzione preparatoria e fr. 1’000.-- per l’atto d’accusa e la
rappresentanza dello stesso (TPF cl. 1 p. 100.074 );
per B., C. e E., fr. 7’920.-- a titolo di indagine preliminare di polizia giudiziaria
federale, fr. 1’680.-- per l’istruzione preparatoria e fr. 2’400.-- per l’atto d’ac-
cusa e la sua rappresentanza (TPF cl. 1 p. 100.066 [B.]; p. 100.070 [C.];
p. 100.076 [E.]).
Come ricordato al considerando che precede, ai sensi del RSPPF, l’emolumento
relativo all’istruttoria oscilla tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.--, senza che sia con-
templata un’ulteriore suddivisione relativa alla “rappresentanza” dell’atto di ac-
cusa dinanzi alla Corte. Tenuto conto di quanto precede, la scrivente Corte ritiene
giustificato un emolumento di fr. 30’000.--, il quale è adeguato per procedure
come quella in esame.
L’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF ) è fis-
sato a fr. 10’000.--.
Detti emolumenti vanno suddivisi in ragione di un quinto per ogni imputato.
Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a
fr. 816’890.72 in totale, di cui, dedotti i disborsi per l’impiego delle forze di polizia
cantonale, le ripetibili/ricorsuali e i costi della salute, non accollabili agli imputati,
e dedotti pure i costi per la difesa d’ufficio, che verranno trattati separatamente
(v. infra, consid. XII), complessivamente fr. 396’235.07 a carico degli imputati
(TPF cl. 1 p. 100.061), ripartiti nel modo seguente:
a titolo di misure di sorveglianza tecnica fr. 368’118.61, di cui fr. 132’251.08
a carico di A. (TPF cl. 1 p. 100.062), fr. 119’247.65 a carico di B. (TPF cl. 1
p. 100.066), fr. 70’088.55 a carico di C. (TPF cl. 1 p. 100.070), fr. 17’345.66
a carico di D. (TPF cl. 1 p. 100.074) e fr. 29’185.67 a carico di E. (TPF cl. 1
p. 100.076);
a titolo di indennità per testimoni fr. 326.--, di cui fr. 102.75 a carico di A. e E.
e fr. 60.25 a carico di B. e C.;
a titolo di viaggi e altre spese fr. 23’567.84, di cui fr. 6’255.12 a carico di A.,
fr. 5’079.30 a carico di B., fr. 4’729.30 a carico di C., fr. 26.-- a carico di D. e
fr. 7’478.12 a carico di E.;
a titolo di costi per copie di documenti fr. 1’327.--, di cui fr. 161.50 a carico di
A., fr. 300.-- a carico di B., fr. 141.50 a carico di C., fr. 390.50 a carico di D.,
nonché fr. 333.50 a carico di E.;
- 174 -
a titolo di altri costi del procedimento fr. 2’895.62, di cui fr. 666.77 a carico di
A., fr. 733.46 a carico di B., fr. 498.46 a carico di C. e di D., nonché fr. 498.47
a carico di E.
Il MPC opera inoltre una riduzione di fr. 33’800.-- sulle spese procedurali, in ra-
gione dei decreti d’abbandono (TPF cl. 1 p. 100.61).
La Corte ha innanzitutto provveduto alla verifica dei disborsi, giungendo alle con-
clusioni seguenti.
3.1.1 Per quel che concerne le spese a titolo di sorveglianza tecnica, la Corte ha uni-
camente provveduto ad adeguare alcune poste.
In particolare, per quel che attiene ad A., la Corte ha ritenuto che l’importo di cui
alla fattura del 20 agosto 2003 (cl. 652 p. 20.0.68) può essere posto a carico di
A. solo in ragione di fr. 11’894.70, e non di fr. 12’178.--, e che e che le spese per
l’acquisto di un adattatore, dell’ordine di fr. 7.125 (cl. 652 p. 20.0.176), non pos-
sano essere messe a suo carico; ne risultano fr. 131’960.65 a carico di A.
Per quel che riguarda B., la Corte ha provveduto a stralciare fr. 900.-- di cui alla
fattura del 21 maggio 2003 (cl. 652 p. 20.0.31), fr. 9’330.-- di cui alla fattura del
16 marzo 2006 (cl. 652 p. 20.0.468) e fr. 9’330.-- di cui alla fattura
dell’11 aprile 2006 (cl. 699 p. 20.0.498), non intravvedendo alcun legame fra le
sorveglianze tecniche effettuate e l’imputato, nonché fr. 7.11 di cui alla fattura del
19 agosto 2004 (cl. 652 p. 20.0.176) per l’acquisto di un adattatore, giungendo
quindi a un totale di fr. 99’680.55 a carico di B.
Per quel che attiene a C., la Corte ha stralciato fr. 7.11 (cl. 652 p. 20.0.176) per
l’acquisto di un adattatore e fr. 130.90 per l’acquisto di un harddisk, detti disborsi
non potendo essere accollati all’imputato, giungendo quindi a un totale di
fr. 69’950.-- a carico di C.
A carico di D., previo stralcio di fr. 7.11 (cl. 652 p. 20.0.176) per l’acquisto di un
adattatore non accollabili all’imputato, risultano fr. 17’338.55.--.
Per quel che riguarda E., la Corte ha stralciato i disborsi inerenti alla sorveglianza
di telefoni pubblici, non intravvedendo alcun legame fra le sorveglianze tecniche
effettuate e l’imputato (fr. 1’600.-- del 30 marzo 2004 [cl. 652 p. 20.0.102];
fr. 950.-- 16 aprile 2004 [cl. 652 p. 20.0.105]; fr. 1’400.-- del 6 luglio 2004 [cl. 652
p. 20.0.147]; fr. 1’400 del 6 luglio 2004 [cl. 652 p. 20.0.145]), quelli inerenti alla
fattura per l’acquisto di un adattatore, non accollabili all’imputato (fr. 7.125
- 175 -
[cl. 652 p. 20.0.176]), nonché fr. 80.-- a titolo di sorveglianza postale, la cui fattura
non è ulteriormente dettagliata (cl. 652 p. 20.0.234); ne risultano quindi
fr. 23’748.55 a carico di E.
3.1.2 Per quel che riguarda le spese a titolo di indennità per testimoni, la Corte ha
anzitutto provveduto a stralciare fr. 132.-- che il MPC aveva posto a carico di A.,
B., C. e E. in ragione di un quarto ciascuno (cl. 653 p. 20.1.186), siccome il rela-
tivo interrogatorio non è fra gli atti della causa. Inoltre, la Corte rileva come l’in-
dennità del testimone DDDDD. (cl. 652 p. 20.0.235), di fr. 109.--, possa essere
posta a carico di A. e di E., ma non di B. e C., che nulla hanno a che vedere con
la fattispecie attinente alla N. Alla luce di quanto precede, la Corte è giunta a un
importo, a titolo di indennità per testimoni, di fr. 194.--, di cui fr. 97.-- a carico di
A. e fr. 97.-- a carico di E.
3.1.3 Per quel che attiene alle spese a titolo di viaggio, la Corte ha unicamente prov-
veduto a stralciare le spese relative a trasferte, soggiorni e pasti in Svizzera, che
non vengono riconosciute siccome il MPC è competente per tutto il territorio sviz-
zero, arrivando a un totale di fr. 15’751.18.
Questo importo viene suddiviso in ragione di un quinto per ogni imputato, per un
totale di fr. 3’150.-- per imputato.
3.1.4 Per quel che concerne le spese esposte a titolo di copie, la Corte ha provveduto
unicamente a correggere l’importo fatturato a D. Difatti, le fotocopie fatturategli il
14 marzo 2013 (cl. 715 p. 20.0.655) erano state consegnate all’avv. EEEEE. Per
D., l’importo esposto a titolo di copie è quindi stato corretto in fr. 386.50.
3.1.5 Per quel che attiene invece agli altri costi del procedimento, la Corte ha provve-
duto a stralciare le poste relative al noleggio di apparecchiature, pari a fr. 498.47
(cl. 715 p. 20.0.630) per ognuno degli imputati, nonché la posta relativa all’invio
di effetti personali da Cadro a Stans, per un totale di fr. 168.30 (cl. 652
p. 20.0.309), messa a carico di A. A questo titolo, rimangono dunque fr. 235.-- a
carico di B. a titolo di “Grundbuchsperre” (cl. 652 p. 20.0.209).
3.1.6 Riassumendo, in totale risultano i disborsi seguenti:
A.: fr. 135’369.15 (fr. 131’960.65 + fr. 161.50 + fr. 97 + fr. 3’150);
B.: fr. 103’365.55 (fr. 99’680.55 + fr. 300 + fr. 3’150 + fr. 235);
C.: fr. 73’241.50 (fr. 69’950 + fr. 3’150 + fr. 141.50);
D.: fr. 21’261.50 (fr. 17’338.55 + fr. 386.5 + fr. 3’150);
E.: fr. 27’329.05 (fr. 23’748.55 + fr. 97 + fr. 3’150 + fr. 333.50).
- 176 -
Per A. risultano quindi le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti
e disborsi (cfr. art. 1 cpv. 1 RSPPF): emolumenti istruttoria fr. 6’000.--, emolu-
menti di giustizia fr. 2'000.-- e disborsi fr. 135’369.15.
Visto che il procedimento nei confronti di A. per alcuni capi d’accusa è stato ab-
bandonato, mentre per gli altri capi d’accusa A. è stato prosciolto, il predetto im-
porto resta a carico della Confederazione.
Per B. risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e di-
sborsi (cfr. art. 1 cpv. 1 RSPPF): emolumenti istruttoria fr. 6’000.--, emolumenti
di giustizia fr. 2’000.-- e disborsi fr. 103’365.55.
La Corte, tenuto conto dei proscioglimenti e dell’abbandono pronunciato nei suoi
confronti, ritiene che gli emolumenti debbano essere posti a suo carico in ragione
di fr. 4’000.--, e che i disborsi a suo carico debbano essere ridotti a fr. 7’500.--, e
ciò in considerazione del fatto che le misure di sorveglianza tecnica, che hanno
portato ai disborsi più dispendiosi, sono state ordinate in primo luogo per chiarire
la fattispecie relativa al sospetto di un’organizzazione criminale, nel frattempo
abbandonata, e che la riduzione effettuata dal MPC per le spese non è sicura-
mente sufficiente, e tenuto conto anche degli ulteriori abbandoni operati dal MPC,
nonché dei proscioglimenti decisi.
Le spese procedurali a carico di B. sono quindi di fr. 11’500.--.
Per C. risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e di-
sborsi (cfr. art. 1 cpv. 1 RSPPF): emolumenti istruttoria fr. 6’000.--, emolumenti
di giustizia fr. 2’000.-- e disborsi fr. 73’241.5.
Visto che C. è stato prosciolto da ogni accusa, detto importo resta a carico della
Confederazione.
Per D. risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e di-
sborsi (cfr. art. 1 cpv. 1 RSPPF): emolumenti istruttoria fr. 6’000.--, emolumenti
di giustizia fr. 2’000.-- e disborsi fr. 21’261.5.
La Corte ritiene che gli emolumenti debbano essere posti a suo carico in ragione
di fr. 4’000.--, e che i disborsi a suo carico debbano essere ridotti a fr. 7’500.--, e
ciò per le medesime motivazioni esposte per B. (v. supra, consid. XI.3.3).
- 177 -
Per quanto riguarda la posizione di D., questo Collegio ha operato la riduzione
delle spese procedurali alla luce della proporzione fra i capi d’accusa ingeneranti
una condanna e quelli sfociati in un’assoluzione (v. dispositivo punti VI.1 e VI.2).
Le spese procedurali a carico di D. sono quindi di fr. 11’500.--.
Per E. risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e di-
sborsi (cfr. art. 1 cpv. 1 RSPPF): emolumenti istruttoria fr. 6’000.--, emolumenti
di giustizia fr. 2’000.-- e disborsi fr. 27’329.05.
La Corte, tenuto conto dei proscioglimenti pronunciati, ritiene che gli emolumenti
debbano essere posti a suo carico in ragione di fr. 3’000.--, e che i disborsi a suo
carico debbano essere ridotti a fr. 5’000.--, e ciò per le medesime motivazioni
esposte per B. (v. supra, consid. XI.3.3) e in considerazione pure dell’abbandono
in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro aggravato operato dalla Corte.
Le spese procedurali a carico di E. ammontano quindi a fr. 8’000.--.
XII. Sulla difesa d’ufficio
Nel caso in esame, tutti e cinque gli imputati sono assistiti da difensori d’ufficio.
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. V), l’11 dicembre 2014 il proce-
dimento aperto nei confronti degli imputati per titolo di organizzazione criminale
ai sensi dell’art. 260ter CP è stato abbandonato. Il Collegio, siccome le presta-
zioni maturate dai difensori d’ufficio nell’ambito dei filoni oggetto d’abbandono
non erano state retribuite, previo accordo delle parti (TPF cl. 1 p. 300.21 e seg.;
TPF cl. 7, p. 920.12), ha deciso di recepire nella sua decisione anche dette pre-
stazioni. A tale scopo, la Corte ha inoltre chiesto al MPC di fornirle le sue osser-
vazioni sulle note d’onorario presentate dai difensori (TPF cl. 7, p. 920.12); os-
servazioni presentate con scritto dell’8 giugno 2016 (TPF cl. 4 p. 510.859 e
segg.).
Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confedera-
zione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del
procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non ap-
pena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a
- 178 -
pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confede-
razione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e
l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale
federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribu-
nale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione
di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo
Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il mede-
simo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali
costi.
In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces-
sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a
fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli sposta-
menti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a
fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, con-
sid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicem-
bre 2011, consid. 19.2; SK.2015.4, consid. 9.2). Secondo giurisprudenza co-
stante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle
della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del
21 dicembre 2010, consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012, consid. 14.1;
SK.2011.27 del 19 agosto 2014, sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016
del 20 marzo 2017, consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo
i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi
può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del bi-
glietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il
pranzo e la cena, gli importi di cui all’art. 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicem-
bre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia
fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore
aggiunto (in seguito: “IVA”) dovrà pure essere presa in considerazione
(cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010
l’aliquota applicabile era del 7,6%; dal 1° gennaio 2011 essa è dell’8%.
Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come
da prassi in casi d’ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale
penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid. 3, sentenza del Tri-
bunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.4.2). In effetti, trattasi
- 179 -
in casu di un procedimento la cui complessità non va sopravvalutata e che con-
duce sì ad un maggiore dispendio orario, da onorare, questo, solo alla luce della
mole del fascicolo procedurale. In altre parole, un dispendio orario supplemen-
tare potrà essere, se del caso, riconosciuto a livello di tassazione delle singole
parcelle.
A.
L’avv. Rossi è stato nominato difensore d’ufficio di A. in data 14 febbraio 2007,
tramite decisione del GIF facente seguito alla richiesta presentata dal difensore
di A. il 26 gennaio 2007 (cl. 480 p. 16.3.391 e seg.; p. 16.3.407 e seg.).
Il difensore di A. fa valere una nota d’onorario di fr. 276’809.85 (IVA dell’8% in-
clusa) per le prestazioni da lui profuse dal 6 dicembre 2007 al 16 maggio 2016,
dalla quale vanno dedotti gli acconti di fr. 124’960.-- da lui ricevuti (TPF cl. 5
p. 721.001 e segg.). Nella sua nota d’onorario l’avv. Rossi ha specificato di avere
emesso, in data 10 febbraio 2010, una nota d’onorario di fr. 32’280.-- per le pre-
stazioni fornite fino a dicembre 2009; fattura accettata dall’allora GIF FFFFF.
(cl. 480 p. 16.3.554 e segg.; p. 16.3.569 e segg.). Egli fa pure valere un’ulteriore
nota professionale di fr. 21’613.10 (IVA dell’8% inclusa) per l’assistenza quale
difensore d’ufficio di A. dal 10 al 25 maggio 2016 (TPF cl. 5 p. 721.066 e segg.).
La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Rossi nel modo
seguente.
2.3.1 Per quel che concerne la nota d’onorario datata 10 febbraio 2010 (cl. 480
p. 16.3.555 e segg.; p. 16.3.569 e segg.), mediante la quale il difensore di A. ha
esposto le prestazioni da lui fornite fino ad allora, la Corte ha anzitutto rilevato
che le somme indicate in calce alla stessa non risultano essere corrette e non
corrispondono al totale delle prestazioni indicate. Gli importi complessivi delle
spese ammontano infatti a fr. 8’175.-- e non a fr. 8’134.--, e quelli degli onorari a
fr. 36’790.-- e non a fr. 36’330.--.
La Corte ha quindi provveduto a stralciare le posizioni riguardanti le procedure di
ricorso presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, essendo
queste indipendenti rispetto alla presente procedura (v. supra, consid. XII.1.3),
per un totale di fr. 450.-- a titolo di onorari e di fr. 264.-- a titolo di spese
(fr. 100.-- a titolo d’onorario e fr. 25.-- a titolo di spese il 4 giugno; fr. 150.-- a titolo
d’onorario e fr. 39.-- a titolo di spese l’11 giugno; fr. 141.-- di spese il 15 giugno;
- 180 -
fr. 50.-- a titolo di onorario e fr. 11.-- a titolo di spese il 21 giugno; fr. 150.-- a titolo
di onorario e fr. 48.-- a titolo di spese il 3 aprile).
Considerato che l’avv. Rossi ha applicato una tariffa oraria di fr. 300.-- per le sue
prestazioni, la Corte, per i motivi esposti sopra (v. supra, consid. XII.1.3), ha prov-
veduto a tassare la nota d’onorario applicando un’indennità oraria di fr. 230.--,
giungendo a un importo totale di fr. 27’860.67.-- [(fr. 36’790 - fr. 450)/300*230].
Per quel che concerne le spese, la Corte, come esposto sopra, ha innanzitutto
stralciato quelle relative alle procedure di ricorso, pari a fr. 264.--. Inoltre non ven-
gono riconosciute le spese fatturate a titolo di ricezione e invio di posta elettro-
nica, pari a fr. 34.--, trattandosi notoriamente di corrispondenza che non causa
spese. Per lo stesso motivo, vengono stralciati fr. 15.-- fatturati il 30 ottobre 2008
per uno scambio di mail. Inoltre, il Collegio ha applicato, a titolo forfettario, una
tariffa di fr. 1.-- per l’invio di una lettera, di fr. 3.-- per l’invio di un fax, di fr. 5.-- per
l’invio di una lettera raccomandata, e di fr. 2.-- a telefonata. La Corte osserva
inoltre che dei fr. 6’234.-- fatturati il 13 agosto 2009 per la stampa di 3’117 fogli,
vista la tariffa di fr. 0.20 applicabile per la copia di una grande quantità di fogli, ne
vengono ritenuti unicamente fr. 623.40.--. Per quel che concerne l’importo di
fr. 80.-- fatturato dall’avv. Rossi a titolo di trasferta a Lugano il 14 luglio 2008, la
Corte, considerato il costo del biglietto ferroviario andata e ritorno in prima classe
con l’abbonamento metà prezzo per la tratta Lugano-Bellinzona, sede dello stu-
dio dell’avv. Rossi, riconosce unicamente fr. 18.--; siccome l’avv. Rossi per que-
sta prestazione non ha formulato richieste a titolo d’onorario, la Corte riconosce
inoltre un’ora a titolo di trasferta.
Il totale delle spese riconosciute dalla Corte ammonta dunque a fr. 1’873.40.
La Corte riconosce inoltre un’ora di prestazioni a titolo di trasferta, alla quale si
applica una tariffa oraria di fr. 200.--.
La Corte, posto che l’IVA applicabile a dette prestazioni è del 7,6%, giunge all’im-
porto finale di fr. 32’209.05 [fr. 27’860.67 (onorari) + fr. 200 (trasferta) +
fr. 1’873.40 (disborsi) + fr. 2’274.99 (IVA al 7.6%)].
2.3.2 Con mente alla fattura datata 10 maggio 2016 (TPF cl. 5 p. 721.001 e segg.),
l’avv. Rossi ha contabilizzato fr. 225’054.50 a titolo di onorari, applicando un’in-
dennità oraria di fr. 300.-- per le prestazioni da lui stesso fornite, e di fr. 100.--,
rispettivamente fr. 120.--, per le prestazioni fornite dai suoi assistenti, nonché
fr. 31’250.90 a titolo di spese.
- 181 -
Innanzitutto, per quel che concerne gli onorari, dell’ordine di fr. 11’430, fatturati il
25 ottobre 2010 per le prestazioni fornite dal 1° gennaio al 22 ottobre 2010, la
Corte rileva che il relativo dettaglio, fornito dall’avv. Rossi il 18 maggio 2016 du-
rante il dibattimento (TPF cl. 7 p. 925.43 e segg.), indica un totale di 33 ore fornite
a titolo di onorario, nonché fr. 1’500.-- a titolo di spese, di cui fr. 500.-- a titolo di
“forfait telefonate, fax, ecc.”, per un totale di fr. 11’430.-- (IVA esclusa). La Corte
recepisce le prestazioni fornite dall’avv. Rossi a titolo di onorario, alle quali ap-
plica una tariffa oraria di fr. 230.-- per i motivi esposti in precedenza (v. supra,
consid. XII.1.3).
Per quel che concerne le spese, vengono recepite le spese di trasferta, dell’or-
dine di fr. 200.--. Dei fr. 800.-- esposti a titolo di copie, ne vengono recepiti uni-
camente fr. 400.--, trattandosi di 2’000 copie per le quali viene applicata una ta-
riffa di fr. 0.20 l’una, adeguata per grandi quantità di fotocopie. Per quel che con-
cerne il forfait esposto per le telefonate, la Corte, in relazione alle prestazioni
fornite e al corto periodo, riconosce fr. 200.-- invece dei fr. 500.-- fatturati
dall’avv. Rossi. Le spese riconosciute dalla Corte ammontano dunque a
fr. 800.--.
La Corte, posto che l’IVA applicabile alle prestazioni fornite prima del 1° gen-
naio 2011 è del 7,6%, e non dell’8% come indicato dal legale, giunge all’importo
finale di fr. 9’027.65 [fr. 7’590 (onorari: 33h * fr. 230/h) + fr. 800 (disborsi) +
fr. 637.64 (IVA al 7.6%)].
2.3.3 Per quel che concerne le prestazioni esposte nella nota d’onorario del 10 mag-
gio 2016, la Corte ha innanzitutto provveduto a stralciare le prestazioni maturate
nell’ambito di procedure di ricorso, pari a 4 ore a titolo di onorario, fr. 50.-- a titolo
di prestazioni, nonché fr. 290.-- a titolo di spese.
La Corte, posto che l’avv. Rossi ha fatturato più di 430 ore a titolo di “studio in-
carto” o di “onorario” senza ulteriore indicazione o dettaglio, in ragione della du-
rata del procedimento e dell’ampiezza dell’incarto ne riconosce unicamente 200,
che al Collegio paiono adeguate all’impegno profuso al riguardo dal legale. Delle
24 ore fatturate il 23 ottobre 2012 a titolo di “rogatoria a Roma”, ne vengono
recepite 10 a titolo di trasferta e 2.6 a titolo di onorari, in linea con quanto ricono-
sciuto agli altri difensori, considerato anche che lo studio legale dell’avv. Rossi
ha sede a Bellinzona.
Inoltre, delle 35 ore fatturate il 16 maggio 2016 a titolo di “preparazione del dibat-
timento ore trascorse, previsioni”, il Collegio, in ragione dell’ampiezza degli atti,
ne recepisce 10, mentre le 3 ore fatturate il 13 maggio 2016 a titolo di “audizione
- 182 -
BB. e GGGGG.” vengono stralciate, siccome la predetta audizione non ha avuto
luogo.
Per le ulteriori prestazioni fatturate a titolo di udienze, colloqui col cliente o ad
altro titolo, vengono riconosciute 170 ore a titolo di onorario.
Vengono inoltre riconosciute le 33.8 ore fatturate a titolo di “lavoro assistente”,
per le quali l’indennità oraria applicabile è di fr. 100.-- (v. supra, consid. XII.1.3),
mentre non viene riconosciuta l’ora fatturata attinente al lavoro di segreteria.
La Corte rileva che l’avv. Rossi ha fatturato fr. 10’000.-- (200 prestazioni a
fr. 50.-- l’una) di onorari a titolo di “Analisi corrispondenza in entrata”, posta non
sempre ulteriormente dettagliata, indicando il tempo dedicato a tale attività, pari
a 0.5 ore, unicamente in 13 occasioni (6.5 ore a titolo di onorari). Il legale ha
esposto il tempo effettivo dedicato all’attività in questione unicamente in un’esi-
gua parte dei casi in esame (13 su 200), e nei predetti casi la tariffa oraria appli-
cata dal difensore non corrisponde a quella che egli ha applicato per le ulteriori
prestazioni fornite a titolo di onorario (fr. 50.-- per 0.5 ore di prestazioni, dunque
fr. 100.-- orari, contrariamente ai fr. 300.-- postulati altrove). Al riguardo, il Colle-
gio ha considerato che il riconoscimento di 0.5 ore per la l’analisi della corrispon-
denza in entrata - tra l’altro postulato solo in 13 casi su 200 - non fosse giustifi-
cato, e riconosce dunque per ognuna delle predette prestazioni 10 minuti a titolo
di onorario, ritenuti adeguati per adempiere al compito in parola ed equivalenti
grosso modo a quanto esposto dall’avv. Rossi quando ha fatturato fr. 50 a titolo
di prestazioni, considerato che egli ha applicato una tariffa oraria di fr. 300.-- alle
ulteriori prestazioni fornite a titolo di onorari. A titolo di “Analisi corrispondenza in
entrata” la Corte riconosce dunque 33.5 ore a titolo di onorario all’avv. Rossi.
Vale lo stesso ragionamento per i seguenti importi: di fr. 1’102.--, fatturati a titolo
di “Lettera lunga”, considerato che per l’invio di una lettera il legale ha fatturato
fr. 50.-- a titolo di prestazioni, esponendo il tempo dedicatovi (0.50 ore, rispetti-
vamente 0.40 ore) unicamente in due occasioni; rispettivamente di fr. 150.--, fat-
turati a titolo di “Lettera corta”, considerato che per tali invii venivano fatturati
fr. 30.-- a titolo di prestazioni senza l’indicazione del tempo dedicato, invii per i
quali la Corte riconosce complessivamente 4.2 ore di onorari.
Per quel che concerne le spese, l’avv. Rossi fa valere fr. 12’701.-- a titolo di “co-
pie-pagine-foglio di trasmissione”, fr. 8’784.-- a titolo di “fax-email”, fr. 4’432.30 a
titolo di spese di viaggio, fr. 193.60 a titolo di spese postali, fr. 4’640.-- a titolo di
telefono, nonché fr. 500.-- a titolo di atti giudiziari.
- 183 -
Per quel che concerne le spese a titolo di “copie-pagine-foglio di trasmissione”,
la Corte ritiene che l’importo di fr. 12’701.-- esposto dal difensore di A., peraltro
non singolarmente dettagliato - si rileva a tal proposito che nella nota d’onorario
non vi è alcun riferimento al documento fotocopiato, trasmesso o stampato, e
non è riportato neppure il numero di pagine che sono state stampate, rispettiva-
mente fotocopiate - sia eccessivo. A titolo d’esempio, si riportano fr. 2’006.-- fat-
turati il 26.11.2012 a titolo di “stampa verbali”, fr. 2’316.-- fatturati il 19.11.2012 a
titolo di “stampa interrogatori” nonché fr. 2’374.-- fatturati il 31.10.2012 a titolo di
“stampa verbali”. Considerato l’onere amministrativo come pure quanto esposto
dagli altri difensori d’ufficio, il Collegio riconosce come adeguato all’impegno pro-
fuso unicamente fr. 4’000.--, corrispondenti ad una stima operata dalla Corte.
Per quel che concerne le spese esposte a titolo di “fax-email”, nel dettaglio sono
stati esposti fr. 8’184.-- per l’invio e la ricezione di posta elettronica, nonché
fr. 600.-- per l’invio e la ricezione di fax. La Corte, considerato che queste spese
- fr. 50.-- per l’invio di una email / fax lungo, fr. 30.-- per una email / fax corto -
sono eccessive e non giustificate, e che l’avv. Rossi non ha esposto onorari per
queste prestazioni, pur trattandosi di prestazioni che richiedono tempo, le valuta
come prestazioni fornite a titolo di onorario. Il Collegio ha dunque provveduto alla
valutazione del tempo ritenuto adeguato per adempiere ai compiti in parola, con-
siderato che il legale per le sue ulteriori prestazioni ha applicato una tariffa oraria
di fr. 300.--. La Corte riconosce dunque all’avv. Rossi 29.3 ore supplementari a
titolo di onorari per queste prestazioni, e non riconosce le relative spese dell’or-
dine di fr. 8’784.--.
Per quel che concerne le spese esposte a titolo di “Telefono”, dell’ordine di
fr. 4’420.--, la Corte, in linea con quanto esposto al paragrafo precedente, rico-
nosce 14.75 ore a titolo di onorario, e non ritiene le relative spese fatturate
dall’avv. Rossi.
A titolo di “spese di viaggio” l’avv. Rossi ha fatturato a 28 riprese fr. 120.-- per
trasferte presso il MPC, e a una ripresa fr. 60.--, nonché fr. 971.70 a titolo di
“viaggio pasti e pernottamento a Roma” e fr. 20.-- a titolo di posteggio. La Corte,
posto che il biglietto di prima classe con abbonamento metà prezzo per la tratta
Bellinzona-Lugano andata e ritorno costa fr. 18.-- (totale fr. 522.--), riconosce
fr. 1’513.70 a titolo di spese di viaggio (fr. 522 + fr. 971.70 + fr. 20).
Inoltre, considerato che l’avv. Rossi non ha fatturato il tempo dedicato ai viaggi,
la Corte riconosce un’ora per ogni trasferta da Bellinzona a Lugano e ritorno, per
un totale di 29 ore supplementari alle quali si applica una tariffa oraria di
fr. 200.--.
- 184 -
Le spese postali, dell’ordine di fr. 193.60, vengono recepite senza apportare cor-
rezioni. Per quel che concerne le spese a titolo di atto giudiziario, la Corte rece-
pisce unicamente fr. 400.--. L’avv. Rossi fa inoltre valere fr. 20.60 a titolo di
“spese di rappresentanza” (4 aprile 2012), che non vengono recepite.
In totale, all’avv. Rossi vengono dunque riconosciute 464.35 ore a titolo di ono-
rari, 39 ore di trasferta, 33.8 ore di prestazioni fornite dal praticante nonché
fr. 6’107.30 a titolo di spese.
La Corte, posto che l’IVA applicabile a dette prestazioni è del 8%, giunge all’im-
porto finale di fr. 134’014.80 [fr. 106’800.50 (onorari: 464.35h * 230fr/h) +
fr. 7’800.-- (trasferta: 39h * 200fr/h) + fr. 3’380 (praticante: 33.8h * 100fr/h) +
fr. 6’107.3 (disborsi) + fr. 9’927.02 (IVA all’8%)].
Per quel che concerne la nota professionale del 25 maggio 2016 (TPF cl. 5
p. 721.066 e segg.), la Corte riconosce le 59 ore fatturate dall’avv. Rossi, nonché
le 7 ore fatturate a titolo di “lavoro assistente”, per le quali viene applicata una
tariffa oraria di fr. 100.--, mentre le ore fatturate a titolo di “lavoro segretaria” non
vengono recepite. Siccome a titolo di “lettera lunga” e “analisi corrispondenza in
entrata-lettera” sono stati fatturati 7 volte fr. 50.--, la Corte, considerata la tariffa
oraria di fr. 300.-- applicata dall’avv. Rossi, riconosce 1.2 ore per queste presta-
zioni.
L’avv. Rossi fa inoltre valere spese dell’ordine di fr. 476.-- a titolo di “copie-pa-
gine-foglio di trasmissione”, fr. 130.-- a titolo di “fax-email”, fr. 3.-- a titolo di spese
postali, fr. 100.-- per atti-arringhe finali e fr. 90.-- per cinque pasti. Queste presta-
zioni, che non vengono ulteriormente dettagliate nella nota dell’avv. Rossi, sem-
brano eccessive, motivo per cui la Corte riconosce come adeguati fr. 100.-- a
titolo di “copie”, fr. 30.-- a titolo di “fax”, fr. 3 a titolo di “spese postali”, fr. 100.-- a
titolo di “atti-arringhe finali” e fr. 90.-- per i pasti, giungendo a un totale di
fr. 323.--.
La Corte, posto che l’IVA applicabile a dette prestazioni è dell’8%, giunge all’im-
porto finale di fr. 16’058.50 [fr. 13’846.-- (onorari: 60.2h * 230fr/h) + fr. 700.-- (pra-
ticante: 7h * 100fr/h) + fr. 323.-- (disborsi) + fr. 1’189.52 (IVA al 8%)].
2.3.4 Inoltre, per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in
udienza pubblica lunedì 29 agosto 2016, nonché per il successivo conferimento
col cliente, la Corte riconosce all’avv. Rossi 1.5 ore a titolo di onorario. La Corte
giunge all’importo finale di fr. 372.60 [fr. 345.-- (onorario: 1.5h*230fr/h) + fr. 27.60
(IVA all’8%)].
- 185 -
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Tuto Rossi è fissata in fr. 191’682.60
(IVA inclusa) [fr. 32’209.05 + fr. 9’027.65 + fr. 134’014.80 + fr. 16’058.50 +
fr. 372.60], di cui fr. 124’960.-- già versati a titolo di acconto e fr. 66’722.60 (IVA
inclusa) ancora a carico della Confederazione.
Di qui la necessità di correggere il lapsus calami in cui è incorso lo scrivente
Collegio nel dispositivo sub I.4, il quale deve essere emendato nel senso del
presente considerando.
B.
Con decisione del 18 maggio 2005, il MPC ha accolto la domanda di gratuito
patrocinio presentata da B. per il tramite dell’avv. Guglielmoni in data
30 marzo 2005, nominando al contempo quest’ultimo quale difensore d’ufficio a
far tempo dal 30 marzo 2005 (cl. 481 p. 16.4.314 e segg.; p. 16.4.343 e segg.).
L’avv. Guglielmoni fa valere una nota professionale di fr. 41’469.64 (IVA inclusa)
per le prestazioni fornite dal 30 marzo 2005 al 31 dicembre 2010, nonché di
fr. 45’617.10 (IVA inclusa) per quelle fornite dal 1° gennaio 2011 al 4 mag-
gio 2016 (TPF cl. 5 p. 722.1 e segg.), deducendo già gli acconti ricevuti, ammon-
tanti a fr. 64’300.--; acconti il cui ammontare corrisponde a quanto indicato dal
MPC nel suo scritto del 26 aprile 2016 (cl. 5 p. 710.22 e segg.). Per le prestazioni
fornite dal 5 maggio 2016 al 24 maggio 2016, la nota d’onorario del difensore di
B. ammonta a fr. 34’652.16 (IVA inclusa) (TPF cl. 5 p. 722.25 e segg.). L’avv.
Guglielmoni, per le prestazioni da lui stesso fornite, ha applicato una tariffa oraria
di fr. 300.--, rispettivamente di fr. 200.-- per le trasferte e di fr. 100.-- per gli inter-
venti dei praticanti.
La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Guglielmoni nel
modo seguente.
3.3.1 Per quel che concerne la nota d’onorario attinente alle prestazioni profuse dal
30 marzo 2005 al 31 dicembre 2010, la Corte ha provveduto a stralciare le pre-
stazioni attinenti a procedure di ricorso, in quanto non inerenti alla procedure di
merito, per un totale di 5.1 ore, in linea con quanto indicato dal MPC nel suo
scritto dell’8 giugno 2016 (5 ore), e ad applicare un’indennità oraria di fr. 230.--
alle prestazioni fornite dall’avvocato, per le ragioni esposte in apertura (v. supra,
consid. XII.1.3). Delle 127.36 ore fatturate ne vengono quindi riconosciute 112.56
a titolo di prestazioni fornite dal difensore (indennità oraria di fr. 230.--) e 9.7 a
titolo di trasferta (indennità oraria di fr. 200.--).
- 186 -
Per quel che concerne le spese effettive di trasferta, vitto e alloggio, l’avv. Gu-
glielmoni ha fatturato fr. 199.50, che vengono recepiti dalla Corte. Per quanto
riguarda invece le spese generali e di cancelleria, il difensore di B. ha fatto valere
un importo forfettario pari al 3% degli onorari maturati, facendo riferimento
all’art. 13 cpv. 4 RSPPF. A questo proposito, seppur detto disposto non sia in
casu applicabile, la Corte rileva che si giustifica, anche con mente alle spese
esposte dagli altri difensori d’ufficio, il riconoscimento di un importo pari a fr. 850.-
- a titolo di spese generali e di cancelleria, non già ricadenti sotto le spese effet-
tive di trasferta, vitto e alloggio di cui sopra, trattandosi, per le prime, di spese
notoriamente sostenute dal difensore d’ufficio.
La Corte, posto che, come giustamente indicato dall’avv. Guglielmoni, l’IVA ap-
plicabile a dette prestazioni è del 7.6%, giunge all’importo finale di fr. 31’073.05
[fr. 25’888.80 (onorario: 112.56h * 230fr/h) + fr. 1’940.-- (trasferte: 9.7h * 200fr/h)
+ fr. 1’049.50 (disborsi: fr. 199.50 + fr. 850.--) + fr. 2’194.75 (IVA al 7.6%)].
3.3.2 Per quel che riguarda la nota professionale comprensiva delle prestazioni fornite
dal 1° gennaio 2011 al 4 maggio 2016, la Corte ha provveduto unicamente ad
adattare la tariffa oraria e a differenziare, per le prestazioni del 4 e del 22 giu-
gno 2012 a titolo di trasferta e partecipazione a un interrogatorio, il tempo di tra-
sferta, per il quale sono stati riconosciuti 30 minuti, da quello dell’interrogatorio.
Delle 329.77 ore fatturate ne vengono quindi riconosciute 313.82 a titolo di pre-
stazioni fornite dal difensore (indennità oraria di fr. 230.--), 10.95 a titolo di tra-
sferte (indennità oraria di fr. 200.--) e 5 a titolo di lavoro fornito dal praticante
(indennità oraria di fr. 100.--).
Per quel che concerne le spese effettive di trasferta, vitto e alloggio, l’avv. Gu-
glielmoni ha fatturato fr. 584.30, che vengono recepite dalla Corte. Per quanto
riguarda invece le spese generali e di cancelleria, il difensore di B. ha fatto valere
un importo forfettario pari al 3% degli onorari maturati, facendo riferimento
all’art. 13 cpv. 4 RSPPF. A questo proposito, seppur detto disposto non sia in
casu applicabile, la Corte rileva che si giustifica, anche con mente alle spese
esposte dagli altri difensori d’ufficio, il riconoscimento di un importo pari a fr. 800.-
-.
La Corte, posto che l’IVA applicabile a queste prestazioni è dell’8%, è quindi
giunta all’importo finale di fr. 82’353.15 [fr. 72’178.60 (onorario: 313.82h *
230fr/h) + fr. 500.-- (praticante: 5h * 100fr/h) + fr. 2’190.-- (trasferte: 10.95h *
200fr/h) + fr. 1’384.30 (disborsi: fr. 584.30 + fr. 800.--) + fr. 6’100.23 (IVA all’8%)].
- 187 -
3.3.3 Con mente alla nota d’onorario per le prestazioni fornite dal 5 maggio 2016 al
24 maggio 2016, la Corte ritiene che le 47.3 ore fatturate a titolo di partecipazione
al dibattimento e colloqui col cliente e coi colleghi siano giustificate, posto che i
dibattimenti sono durati 39 ore come da scritto della Corte indirizzato alle parti il
24 maggio 2016 (cl. 1 p. 300.29). Delle 51.51 ore fatturate a titolo di preparazione
al dibattimento, studio atti, preparazione arringa e “review atti”, la Corte, consi-
derato che al riguardo l’avv. Guglielmoni ha fatturato diverse ore a titolo d’onora-
rio già nella nota d’onorario che copre le prestazioni fino al 4 maggio 2016, e
considerata l’ampiezza del fascicolo, ne ritiene adeguate e dunque giustificate
40. Delle 108.84 ore fatturate a titolo di onorario ne vengono quindi riconosciute
90.83 a titolo di prestazioni fornite dal difensore (indennità oraria fr. 230.--) e 6.5
a titolo di trasferte (indennità oraria fr. 200.--).
Per quanto attiene alle spese di trasferta di fr. 90.--, la Corte le recepisce senza
apportare modifiche.
La Corte è quindi giunta all’importo finale di fr. 24’063.35 [fr. 20’890.90 (onorari:
90.83h * 230fr/h) + fr. 1’300.-- (trasferte: 6.5h * 200fr/h) + fr. 90.-- (disborsi) +
fr. 1’782.47 (IVA all’8%)].
3.3.4 Inoltre, per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in
udienza pubblica lunedì 29 agosto 2016, nonché per il successivo conferimento
col cliente, la Corte riconosce all’avv. Guglielmoni 1.5 ore a titolo di onorario,
1 ora a titolo di trasferta, nonché fr. 18.-- di spese per la trasferta. La Corte giunge
all’importo finale di fr. 608.05 [fr. 345.-- (onorario: 1.5h * 230fr/h) + fr. 18.-- (di-
sborsi) + fr. 200.-- (trasferta: 1h * 200fr/h) + fr. 45.04 (IVA all’8%)].
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Nadir Guglielmoni è fissata in
fr. 138’097.60 (IVA inclusa) [fr. 31’073.05 + fr. 82’353.15 + fr. 24’063.35 +
fr. 608.05], di cui fr. 64’300.-- già versati a titolo di acconto e fr. 73’797’60 (IVA
inclusa) ancora a carico della Confederazione.
C.
L’11 luglio 2006, il GIF ha accolto la richiesta formulata in tal senso il 1° giu-
gno 2006 da C. (cl. 487 p. 16.27.96 e seg.) e ha nominato l’avv. Timbal quale
suo difensore d’ufficio a partire dal 1° giugno 2006 (cl. 487 p. 16.27.179 e seg.).
L’avv. Timbal, per il periodo dal 7 giugno 2007 al 5 marzo 2009 ha presentato
all’allora competente GIF una nota professionale (cl. 487 p. 16.27.173 e segg.),
- 188 -
da lui saldata con decisione del 10 aprile 2009, retribuendo l’avv. Timbal con
fr. 18’052.40 (cl. 487 p. 16.27.183 e seg.).
Per il periodo dal 26 giugno 2009 al 16 maggio 2016, la nota professionale
dell’avv. Timbal, datata 24 maggio 2016, ammonta a fr. 86’065.16 (TPF cl. 5
p. 723.6 e segg.; p. 723.036 e segg.), e gli acconti versati al difensore di C. am-
montano a fr. 55’352.40 (TPF cl. 4 p. 510.860).
La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Timbal nel modo
seguente.
4.3.1 Per quel che concerne la nota professionale per il periodo dal 7 giugno 2007 al
5 marzo 2009, l’avv. Timbal espone 77 ore di lavoro a titolo di onorari, mentre
nella sua nota d’onorario risultano prestazioni per un totale di 4’610 minuti. Le
spese e indennità delle procedure di ricorso essendo indipendenti da quelle della
procedura di fondo (v. supra, consid. XII.1.3), le postazioni relative a dette pro-
cedure, così come le spese connesse, sono state stralciate (dal 28 luglio 2006 al
9 marzo 2007: 1’090 minuti di onorari, fr. 411.-- di scritturazioni e fr. 40.-- di spese
telefoniche e postali). Dopo questa deduzione, risulta un totale intermedio di
3’520 minuti (4’610 min - 1’090 min) a titolo di onorari.
Occorre rilevare che l’avv. Timbal non ha provveduto a fatturare separatamente
il tempo effettivo dedicato alle trasferte per recarsi ai colloqui col suo cliente, li-
mitandosi a indicare di avere avuto un colloquio e il luogo dove questo è avvenuto
(totale di 845 minuti), e ad apparentemente fatturare sotto la voce “scritturazioni”,
le spese relative alle trasferte (fr. 290.--); il legale era stato informato quanto alla
prassi della Corte penale in punto alla remunerazione del tempo impiegato per le
trasferte con la tariffa oraria minima prevista dall’art. 12 cpv. 1 RSPPF, pari a
fr. 200.--, e ciò mediante l’invio delle “Indicazioni per l’allestimento della nota
d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale fede-
rale”, indicazioni che erano allegate alla citazione del 3 febbraio 2016 (TPF cl. 6
p. 833.4 e seg.), e che sono inoltre pubblicate sulla homepage del Tribunale pe-
nale federale, il cui rinvio è pure contenuto nella citazione. Posto che l’imputato
C. è stato detenuto presso il penitenziario “La Stampa” a Cadro, la Corte, consi-
derate le distanze fra lo studio legale dell’avv. Timbal e il penitenziario, e anche
in linea con quanto esposto dall’avv. Ravi, pure lui con studio legale a Lugano,
nella sua nota d’onorario, ritiene che per i colloqui col cliente avvenuti quando
quest’ultimo era in carcere debbano venir contabilizzati 30 minuti per la trasferta
presso il carcere “La Stampa” (che vanno dedotti dalla durata complessiva del
colloquio), nonché fr. 9.10 di spese, in linea coi prezzi dei trasporti pubblici non-
ché con quanto indicato nella sua nota d’onorario dall’avv. Ravi, anch’egli con
- 189 -
studio legale a Lugano. Questo vale per i colloqui del 12, 23 e 28 giugno 2006,
del 31 luglio 2006 e dell’8 agosto 2006, per i quali sono state esposte delle scrit-
turazioni. Per i colloqui avvenuti presso l’Ospedale Civico a Lugano, del 18, 26 e
28 luglio 2006, vengono invece contabilizzati 20 minuti per la trasferta e fr. 5.-- di
spese. In totale, vengono quindi riconosciuti 635 minuti a titolo di colloqui col
cliente invece dei 845 minuti fatturati dall’avv. Timbal, 210 minuti a titolo di tra-
sferta (che vanno dedotti dalle prestazioni riconosciute a titolo di onorario, che
ammontano dunque a 3’310 minuti) nonché fr. 60.50 a titolo di spese di viaggio.
Per quel che concerne le spese, vengono fatti valere fr. 1’326.-- a titolo di aper-
tura incarto, scritturazioni, fotocopie, email e trasferte, e fr. 156.-- a titolo di spese
postali e telefoniche esenti IVA. Come esposto in precedenza, a seguito dello
stralcio delle voci ricorsuali operato dalla Corte, gli importi ammontano a
fr. 915.-- per le prime e fr. 116.-- per le seconde.
Per quel che concerne le spese, la Corte ha rilevato come, in più occasioni, siano
state esposte prestazioni non meglio dettagliate, segnatamente per l’invio e la
ricezione di lettere e fax, posto che il legale ha provveduto a fatturare nel con-
tempo, a titolo di onorario, il tempo dedicato a queste attività (a titolo di esempio,
si segnala che il 13 giugno 2006, per l’invio di una lettera e di un fax al GIF, egli
ha fatturato 20 minuti di prestazioni a titolo di onorario, fr. 15.-- a titolo di scrittu-
razioni nonché fr. 8.-- a titolo di spese postali e telefoniche). La Corte ha quindi
provveduto a riconoscere le seguenti spese unitarie, allorquando queste non fos-
sero già state esposte dal titolo di spese telefoniche e postali: fr. 1.-- per l’invio di
una lettera, fr. 3.-- per l’invio di un fax. Vengono dunque riconosciuti fr. 102.-- a
titolo di spese, ai quali devono essere sommati fr. 60.50 per le spese di viaggio
per le trasferte, già riconosciuti dalla Corte al difensore di C. Il totale delle spese
ammonta dunque a fr. 162.50.
Per quel che concerne le spese telefoniche e postali, la Corte riconosce le se-
guenti spese unitarie: fr. 1.-- per l’invio di una lettera, fr. 3.-- per l’invio di un fax;
il totale riconosciuto dal Collegio è dunque di fr. 57.--.
L’indennità oraria per le ore fatturate dall’avvocato, come esposto sopra, è di
fr. 230.--, mentre l’IVA applicabile è del 7.6%. Ciò posto, la Corte è quindi giunta
all’importo finale di fr. 14’642.-- [fr. 12’688.33 (onorari: 3’310/60*230fr/h) +
fr. 700.-- (trasferte: 210/60*200fr/h) + fr. 162.50 (spese) + fr. 57.-- (spese postali)
+ fr. 1’034.19 (IVA al 7.6%)].
4.3.2 Per quel che riguarda la nota d’onorario per le prestazioni fornite dal 26 giu-
gno 2009 al 16 maggio 2016, datata 24 maggio 2016, l’avv. Timbal espone 129
- 190 -
ore nonché 103 ore a titolo di prestazioni fornite dal difensore, fr. 1’800.-- per una
trasferta a Roma del 10/11 ottobre 2012, 37 ore per l’assistenza dibattimentale
nonché 12 ore per la preparazione del dibattimento.
La Corte rileva anzitutto che il difensore di C. non ha provveduto a distinguere le
prestazioni fornite dal praticante da quelle da lui stesso profuse, nonostante egli
fosse stato informato riguardo alla prassi della Corte penale del Tribunale penale
federale riguardo alla retribuzione dell’attività svolta dai praticanti con una tariffa
oraria pari a fr. 100.-- (v. supra, consid. XII.1.3), e ciò mediante l’invio delle “Indi-
cazioni per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte
penale del Tribunale penale federale”, indicazioni che erano allegate alla cita-
zione del 3 febbraio 2016 (TPF cl. 6 p. 833.4 e seg.), e che sono inoltre pubbli-
cate sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto
nella citazione. Infatti, dai verbali degli interrogatori seguenti si evince che, agli
interrogatori del 28 marzo 2013 di Z. (270 min), del 9 aprile 2013 di W. (320 min),
dell’11 aprile 2013 di V. (240 min), del 15 e del 23 aprile e del 7, 8 e 16 maggio
2013 di A. (420 min + 200 + 240 + 180 + 240 min), del 13 e 28 maggio di E. (180
+ 180 min), del 23 maggio 2013 di D. (210 min) e del 24 giugno 2013 di QQQQQ.
(360 min), in sostituzione dell’avv. Timbal ha partecipato la MLaw HHHHH., sua
praticante (v. cl. 712 p. 16.27.217). A queste prestazioni, per un totale di 3’040
minuti (50.6 ore), si applica dunque un’indennità oraria di fr. 100.-- e non di
fr. 260.-- come esposto dal legale.
Per le riunioni a Bellinzona del 31 gennaio 2012 e 6 novembre 2015 l’avv. Timbal
fa valere fr. 35.--, rispettivamente fr. 100.-- a titolo di scritturazioni. La Corte rico-
nosce un’ora a titolo di trasferta e fr. 18.-- di spese per ognuna delle trasferte in
questione, in linea con quanto riconosciuto agli altri avvocati.
Inoltre, come osservato dal MPC nel suo scritto dell’8 giugno 2016 (TPF cl. 4
p. 510.859 e segg.), dal 6 giugno 2014 al 18 luglio 2014 sono indicate prestazioni
relative a una procedura di ricorso, per un totale di 290 minuti (4.8 ore), che vanno
stralciate in quanto le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipen-
denti da quelle della procedura di merito (v. supra, consid. XII.1.3).
La Corte rileva inoltre come la fatturazione di 60 minuti di lavoro a titolo di “foto-
copie interrogatori coimputati”, il 23 luglio 2013, non sia giustificata, considerato
che l’avv. Timbal già espone fr. 366.-- a titolo di scritturazioni per dette fotocopie;
motivo per cui i detti 60 minuti di onorario non vengono recepiti.
Per quel che concerne gli onorari per la rogatoria svoltasi a Roma dal 10 all’11 ot-
tobre 2012, l’avv. Timbal fa valere fr. 1’800 a titolo di assenza dallo studio per un
- 191 -
giorno e mezzo, 4 ore di udienze e relativa preparazione. La Corte, considerate
anche le esposizioni degli altri difensori nelle loro note d’onorario, ritiene giustifi-
cato riconoscere onorari dell’ordine di 2.6 ore per la partecipazione alle udienze,
e di 9 ore per quel che concerne la trasferta.
Gli onorari relativi all’assistenza dibattimentale esposti dal legale in 37 ore sono
giustificati, come quelli relativi alla preparazione del dibattimento, di 12 ore.
La Corte riconosce quindi all’avv. Timbal 227.2 ore [129 + 103 - 50.6 - 4.8 - 1 +
2.6 + 37 + 12] a titolo di prestazioni fornite dal difensore, 50.6 ore a titolo di pre-
stazioni fornite dal praticante, nonché 11 ore a titolo di trasferta.
Per quel che concerne le spese, l’avv. Timbal fa valere fr. 5’427.-- a titolo di scrit-
turazioni, cancelleria, fotocopie, email e trasferte, fr. 558.-- di disborsi per l’as-
sunzione dei casellari giudiziari italiani del signor C., nonché fr. 629.-- di spese
postali e telefoniche esenti IVA, fr. 90.-- per cinque pasti durante i dibattimenti,
fr. 279.-- per cinque trasferte da Pregassona a Bellinzona e fr. 24.-- per posteg-
gio.
Innanzitutto vanno stralciate le posizioni relative alle procedure di ricorso, corri-
spondenti a fr. 286.-- di scritturazioni e fr. 17.-- di spese telefoniche e postali, per
i motivi già esposti in precedenza.
La Corte rileva che per l’invio di posta elettronica sono stati fatturati fr. 2’040.-- a
titolo di scritturazioni e fr. 250.-- a titolo di spese telefoniche e postali. La Corte
non recepisce questi importi, non ritenendoli giustificati, posto che per la rice-
zione e l’invio di posta elettronica il legale ha pure fatturato il tempo effettivo de-
dicato, e che l’invio e la ricezione di posta elettronica non comportano notoria-
mente spese.
Inoltre, la Corte ha provveduto in due occasioni ad adeguare l’importo fatturato a
titolo di scritturazioni (23.4.2013, da fr. 10.-- per 10 stampe a fr. 5.--, applicando
una tariffa di fr. 0.50 a fotocopia; 31.3.2016, da fr. 140.-- per 70 stampe a
fr. 14.--, applicando una tariffa di fr. 0.20 a fotocopia, adeguata per grandi quan-
tità).
Inoltre, per l’invio e la ricezione di lettere e fax sono stati fatturati, oltre al tempo
effettivo dedicato, fr. 1’298.-- a titolo di scritturazioni e fr. 325.-- a titolo di spese
postali e telefoniche. La Corte non recepisce le scritturazioni, e dopo aver appli-
cato una tariffa unitaria di fr. 1.-- per l’invio di una lettera, fr. 3.-- per l’invio di un
- 192 -
fax, e fr. 5.-- per l’invio di una raccomandata, recepisce fr. 142.-- a titolo di spese
postali e telefoniche.
Il Collegio, considerata la saltuaria fatturazione, oltre al tempo dedicato alla
causa, pure di prestazioni a titolo di scritturazioni, non ritenendo queste ultime
prestazioni giustificate, ha provveduto al loro stralcio. Riassumendo, dei
fr. 5’427.-- esposti a titolo di scritturazioni ne vengono dunque riconosciuti unica-
mente fr. 1’123.50, e dei fr. 629.-- esposti a titolo di spese postali e telefoniche
ne vengono riconosciuti fr. 142.--.
La Corte riconosce inoltre, per le trasferte da Pregassona a Bellinzona, fr. 18.--
per ogni trasferta, per un totale di fr. 90.-- (invece dei fr. 279.-- fatturati), e rece-
pisce le spese di posteggio, dell’ordine di fr. 24.--, i disborsi per l’assunzione dei
casellari giudiziali italiani di C., pari a fr. 558.--, nonché fr. 90.-- per cinque pasti
durante i dibattimenti.
Complessivamente, a titolo di spese vengono dunque riconosciuti fr. 1’123.50
(scritturazioni) e fr. 904.-- a titolo di spese (esenti IVA).
Il Collegio rileva inoltre come alle prestazioni fornite prima del 1° gennaio 2011
vada applicata l’IVA al tasso del 7.6%, mentre a quelle successive dell’8%. Si
rileva come a 1.33 ore, pari a 80 minuti delle ore fatturate dall’avv. Timbal, così
come a fr. 7.-- di spese telefoniche e postali, vada applicata l’aliquota IVA del
7.6%.
Riassumendo, per il periodo dal 26 giugno 2009 al 16 maggio 2016, la Corte è
quindi giunta all’importo finale di fr. 66’465.75 {[fr. 305.90 (onorari: 1.33h *
230fr/h) + fr. 7.-- (disborsi) + fr. 23.78 (IVA al 7.6%)] + [fr. 51’950.10 (onorari:
225.87h * 230fr/h) + fr. 5’060.-- (praticante: 50.6h * 100fr/h) + fr. 2’200.-- (tra-
sferte: 11h * 200fr/h)+ fr. 1’123.50.-- (scritturazioni) + fr. 897.-- (disborsi) +
fr. 4’898.45 (IVA all’8%)]}.
4.3.3 Inoltre, per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in
udienza pubblica lunedì 29 agosto 2016, nonché per il successivo conferimento
col cliente, la Corte riconosce all’avv. Timbal 1.5 ore a titolo di onorario, 1 ora a
titolo di trasferta, nonché fr. 18.-- di spese per la trasferta. La Corte giunge all’im-
porto finale di fr. 608.05 [fr. 345.-- (onorario: 1.5h * 230fr/h) + fr. 18.-- (disborsi) +
fr. 200.-- (trasferta: 1h * 200fr/h) + fr. 45.04.-- (IVA all’8%)].
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniele Timbal è fissata in
fr. 81’715.80 (IVA inclusa) [fr. 14’642.-- + fr. 66’465.75 + fr. 608.05], di cui
- 193 -
fr. 55’352.40 già versati a titolo di acconto e fr. 26’373.40 (IVA inclusa) ancora a
carico della Confederazione.
D.
Il 25 novembre 2004 D. ha presentato tramite il suo difensore un’istanza di am-
missione al gratuito patrocinio (cl. 483 p. 16.13.1). Con decisione del 31 mag-
gio 2005, il MPC ha accolto detta istanza e D. è stato posto al beneficio dell’as-
sistenza giudiziaria a far tempo dal 25 novembre 2004 (cl. 483 p. 16.13.17 e
seg.).
L’avv. Ravi, per le prestazioni fornite fino al 4 maggio 2016, fa valere una nota
d’onorario di fr. 226’424.83 (IVA inclusa), ai quali andrebbero dedotti gli acconti
versatigli, corrispondenti a fr. 85’522.75 (TPF cl. 5 p. 724.1 e segg.), mentre per
quelle fornite dal 5 maggio al 24 maggio 2016, la sua nota d’onorario ammonta
a fr. 28’608.87 (IVA inclusa) (TPF cl. 5 p. 724.48 e segg.).
La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Ravi nel modo se-
guente.
5.3.1 Per quel che concerne la nota professionale comprensiva delle prestazioni fornite
fino al 4 maggio 2016, va anzitutto rilevato che l’avv. Ravi ha fatturato 38’787
minuti a fr. 300.-- l’ora, 2’028 minuti a fr. 200.-- l’ora (trasferte), e 1’232 minuti a
fr. 100.-- l’ora (praticante), nonché fr. 6’904.30 a titolo di spese, e ha applicato
un’aliquota IVA dell’8% a dette prestazioni.
La Corte ha quindi provveduto a stralciare le prestazioni relative a procedure ri-
corsuali, dell’ordine di 6’250 minuti a titolo di onorario, le spese e indennità delle
procedure di ricorso essendo indipendenti da quelle della procedura di fondo
(v. supra, consid. XII.1.3).
Per quel che concerne la rogatoria a Roma del 10/11 ottobre 2012, l’avv. Ravi ha
fatturato 2 volte 600 minuti a titolo di “Udienze a Roma”, per un totale di 1’200
minuti di onorari. Ciò risulta essere eccessivo rispetto alle prestazioni realmente
fornite; per la partecipazione alle udienze vengono dunque riconosciute 2.6 ore
a titolo di onorari, equivalenti a 156 minuti, nonché 9 ore, pari a 540 minuti, per
la trasferta da Lugano a Roma.
- 194 -
Le altre prestazioni fatturate dall’avv. Ravi paiono di principio giustificate e ven-
gono recepite dalla Corte, che riconosce dunque 31’493 minuti [38’787 - 6’250 -
1’200 + 156] a titolo di onorari.
Per quel che riguarda le ore fatturate a titolo di trasferta, la Corte recepisce
quanto indicato dall’avv. Ravi nella sua nota d’onorario, a eccezione di 10 minuti
fatturati il 1° aprile 2016 a titolo di “trasferta MPC”, posto che quel giorno non
sono indicate prestazioni fornite dall’avvocato in quella sede, e di 30 minuti fattu-
rati il 13 novembre 2009 a titolo di “trasferta MPC”, posto che per trasferte di quel
tipo l’avv. Ravi ha abitualmente fatturato unicamente 10 minuti, che vengono
quindi recepiti dalla Corte. Per quel che concerne invece le trasferte fatturate il
27.11.2012, il 24.04.2013, il 25.04.2013, il 27.5.2013 e il 28.5.2013, della durata
di 10 minuti l’una, la Corte osserva che le stesse sono verosimilmente state ef-
fettuate dal praticante legale, siccome durante i rispettivi giorni l’avv. Ravi ha fat-
turato la partecipazione del suo tirocinante a vari interrogatori. Il tempo dedicato
a queste trasferte viene riconosciuto, per un totale di 50 minuti, ai quali viene
però applicata un’indennità oraria di fr. 100.--, essendo questa la tariffa massima
applicabile per remunerare l’attività dei praticanti (v. supra, consid. XII.1.3).
La Corte riconosce dunque 2’488 minuti [2’028 - 10 - 20 + 540 - 50] a titolo di
trasferte dell’avvocato, alle quali viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.--,
nonché 50 minuti a titolo di trasferte del praticante, ai quali si applica una tariffa
oraria di fr. 100.--.
In totale, vengono dunque recepiti 31’493 minuti a titolo di prestazioni profuse dal
difensore, 1’232 minuti a titolo di prestazioni fornite dal praticante, 2’488 minuti a
titolo di trasferte dell’avvocato, nonché 50 minuti a titolo di trasferte del praticante.
Per quel che concerne le spese, siccome le prestazioni fornite nell’ambito delle
procedure ricorsuali non possono essere recepite (v. supra, consid. XII.1.3), la
Corte ha provveduto a stralciare pure le relative spese, dell’ordine di fr. 2’668.--.
La Corte ha inoltre rilevato che, per l’invio di lettere e fax, a più riprese sono stati
fatturati importi troppo elevati, in un’occasione fr. 657.-- per l’invio di una lettera
(12 ottobre 2012) e a più riprese almeno fr. 6.-- per lettera, per un totale di
fr. 1’885.--. Ritenendo questi importi non giustificati, la Corte ha provveduto a
tassarli nel modo seguente: fr. 1.-- per l’invio di ogni lettera, rispettivamente fr. 5.-
- per l’invio di lettere raccomandate e fr. 3.-- per l’invio di fax (importo indicato a
più riprese dall’avv. Ravi), mentre vengono recepiti fr. 15.-- per l’invio di un pacco
il 23 dicembre 2011. Il totale di queste spese ammonta dunque a fr. 237.--.
- 195 -
Il Collegio rileva inoltre che il 10 febbraio 2005, a titolo di “analisi fax MPC” sono
stati fatturati fr. 3.-- di spese, come il 16 dicembre 2011 (fr. 1.--) nonché il 17 mag-
gio 2012 (fr. 2.--), mentre il 26 ottobre 2012 e il 21 gennaio 2013 sono stati fattu-
rati fr. 5.--, rispettivamente fr. 8.-- per l’invio di email; queste spese, riferite all’in-
vio di posta elettronica, non sono reputate giustificate dal Collegio e sono state
stralciate.
Dal 24 maggio 2012 al 29 maggio 2012 sono stati esposti in totale fr. 558.-- a
titolo di spese per “ricerca PV e stampa”, e in un caso è indicato che si tratta della
ricerca dei verbali di IIIII., per i quali sono stati esposti fr. 100.-- di spese. La
Corte, considerato che i verbali di IIIII. si compongono di 47 pagine, e che, con-
seguentemente, la tariffa applicata dall’avv. Ravi per le fotocopie è di circa fr. 2.-
- a fotocopia, posto che la tariffa applicabile alle fotocopie è di fr. 0.50, rispettiva-
mente fr. 0.20 se si tratta di grandi quantità, ha dunque provveduto a ridurre gli
importi di conseguenza, giungendo a un totale di fr. 53.50.
La Corte ha inoltre provveduto a stralciare le spese fatturate dall’avv. Ravi in oc-
casioni dei colloqui col suo cliente, non ulteriormente dettagliate né sostanziate,
dell’ordine di fr. 60.--.
Il 18 aprile 2016, a titolo di spese per la scritturazione dell’arringa sono stati fat-
turati fr. 105.--, che non sono giustificati, alla luce delle contestuali prestazioni a
titolo di onorari già fatturate dall’avv. Ravi, dell’ordine di 960 minuti.
Inoltre, in materia di spese di trasferta, considerato che viene rimborsato il prezzo
del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo, per i
viaggi da Lugano a Bellinzona e ritorno vengono riconosciuti fr. 18.-- di disborsi
(14 viaggi), per il viaggio del 24 febbraio 2005 da Lugano a Stans fr. 112.-- invece
di fr. 218.4, per i viaggi del 10 e 14 giugno 2005 da Lugano a Mendrisio vengono
riconosciuti fr. 14.60 l’uno invece di fr. 26.60 l’uno, e per il viaggio del
9 marzo 2010 a Milano vengono riconosciuti fr. 35.-- invece dei fr. 109.20 fatturati
dall’avv. Ravi. Vengono invece recepiti 7 volte fr. 9.10 fatturati dall’avv. Ravi per
le trasferte presso il carcere La Stampa e presso il MPC. Il totale riconosciuto
dalla Corte per le spese di trasferta è dunque di fr. 491.90.
Il totale delle spese recepite dalla Corte ammonta dunque a fr. 1’551.40.
Il Collegio ha inoltre provveduto a applicare l’IVA del 7.6% per le prestazioni for-
nite prima del 1° gennaio 2011, e dell’8% a quelle successive a tale data.
- 196 -
In totale, la Corte giunge quindi a un importo di fr. 143’161.95 {[(fr. 33’806.17
(onorari: 8’819/60*230fr/h) + fr. 4’960.-- (trasferte: 1’488/60*200fr/h) + fr. 971.90
(disborsi) + fr. 3’020.09 (IVA al 7.6%)] + [(fr. 86’917.-- (onorari:
22’674/60*230fr/h) + fr. 3’333.33 (trasferte: 1’000/60*200fr/h) + 2’053.3 (prati-
cante: 1’232/60*100fr/h) + 83.33 (trasferte praticante: 50/60*100fr/h)+ fr. 579.50
(disborsi) + fr. 7’437.32 (IVA all’8%)]}.
5.3.2 Per quel che concerne la nota d’onorario relativa alle prestazioni fornite dal
5 maggio 2016 al 24 maggio 2016, l’avv. Ravi ha esposto, ma non meglio detta-
gliato, 5’010 minuti a titolo di onorari, nonché 350 minuti a titolo di trasferte e
fr. 273.-- a titolo di spese. Delle prestazioni fatturate a titolo di onorario, che al
Collegio paiono eccessive, vengono riconosciute unicamente 16 ore per la pre-
parazione e 39 ore per la partecipazione, nonché 12 ore, nell’arco dei cinque
giorni dibattimentali, per i colloqui col cliente e gli altri difensori, in linea con
quanto esposto anche dagli altri difensori d’ufficio e, in assenza di maggiori det-
tagli, reputate adeguate alla difesa.
Per quel che concerne le trasferte, la Corte nulla ha da eccepire alla durata delle
stesse (70 minuti l’una, totale di 350 minuti), posto che per queste si applica
un’indennità oraria di fr. 200.--.
Per quel che concerne invece le spese di trasferta, la Corte ritiene l’importo di
fr. 54.-- a trasferta eccessivo e lo riduce a fr. 18.--, corrispondente al biglietto fer-
roviario di prima classe con abbonamento metà prezzo per il viaggio da Lugano
(dove ha sede lo studio legale del patrocinatore) a Bellinzona. Le spese fatturate
a titolo di “analisi fax da TPF”, dell’ordine di fr. 3.--, non vengono invece ritenute.
La Corte recepisce quindi in totale fr. 90.-- a titolo di spese.
In totale, la Corte giunge quindi a un importo di fr. 18’000.-- [(fr. 15’410.-- (onorari:
67*230fr/h) + fr. 1’166.66 (trasferte: 350/60*200fr/h) + fr. 90.-- (disborsi) +
fr. 1’333.33 (IVA all’8 %)].
5.3.3 Inoltre, per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in
udienza pubblica lunedì 29 agosto 2016, nonché per il successivo conferimento
col cliente, la Corte riconosce all’avv. Ravi 1.5 ore a titolo di onorario, 1 ora a
titolo di trasferta, nonché fr. 18.-- di spese per la trasferta.
La Corte giunge all’importo finale di fr. 608.05 [fr. 345.-- (onorario: 1.5h * 230fr/h)
+ fr. 18.-- (disborsi) + fr. 200.-- (trasferta: 1h * 200fr/h) + fr. 45.04 (IVA all’8%)].
- 197 -
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Yasar Ravi è dunque fissata in
fr. 161’770.-- (IVA inclusa) [fr. 143’161.95 + fr. 18’000.-- + fr. 608.05].
Per quel che concerne gli acconti versatigli, nella sua nota professionale
l’avv. Ravi indica di aver ricevuto fr. 85’522.75. Il MPC, dal canto suo, nel suo
scritto del 26 aprile 2016, indica di avere versato all’avv. Ravi fr. 83’100.-- (TPF
cl. 4 p. 510.660 e seg.).
E.
Per quel che concerne E., l’avv. Ferro, con istanza del 9 settembre 2004 (cl. 485
p. 16.23.4 e seg.), ha inoltrato la richiesta di essere nominato quale difensore
d’ufficio di E., postulando altresì che E. fosse messo a beneficio del gratuito pa-
trocinio. Tali richieste sono state respinte dal MPC con decisione del 20 dicembre
2004 (cl. 485 p. 16.23.137 e segg.). Contro questa decisione, E., tramite l’avv.
Ferro, in data 3 gennaio 2005 ha interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale (cl. 658 p. 21.25.2 e segg.), che, con sen-
tenza del 15 febbraio 2005, ha accolto il reclamo dell’istante (cl. 658 p. 21.25.25
e segg.); l’avv. Ferro è dunque stato nominato quale difensore d’ufficio di E., a
partire dal 9 settembre 2004, e a E. è stato concesso il gratuito patrocinio a partire
dalla stessa data.
L’avv. Ferro fa valere le note d’onorario seguenti (TPF cl. 5 p. 725.2 e segg.):
fr. 122’270.10 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 25 agosto 2004 al
5 aprile 2006 (p. 725.4 e segg.);
fr. 134’472.50 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 9 giugno 2010 al
6 febbraio 2015 (p. 725.15 e segg.);
fr. 12’197.05 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 7 aprile 2006 al
17 maggio 2010, (p. 725.23 e segg.);
fr. 12’933.60 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 20 dicembre 2004 al
27 ottobre 2008, nell’ambito di un procedimento rogatoriale (p. 725.36 e
seg.);
fr. 2’246.25 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 29 marzo 2005 al
28 gennaio 2015, nell’ambito del procedimento della Procura di Zurigo 19
(p. 725.33);
fr. 13’324 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 1° febbraio 2008 al
26 febbraio 2014, nell’ambito del procedimento a Milano (p. 725.34 e segg.);
- 198 -
fr. 37’212.-- (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 22 ottobre 2011 al
4 aprile 2012 (p. 725.38 e segg.);
fr. 3’470.70 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 3 settembre 2013 al
26 ottobre 2015 (p. 725.41 e seg.);
fr. 50’893.50 (IVA inclusa) per le prestazioni fornite dal 24 gennaio 2015 al
23 maggio 2016 (p. 725.43 e segg.).
Nel suo scritto del 26 aprile 2016 (cl. 5 p. 710.22 e segg.), il MPC ha indicato che
l’avv. Ferro ha ricevuto acconti per un totale di fr. 183’663.40 (TPF cl. 4
p. 510.861).
La Corte, in linea con quanto esposto ai considerandi precedenti, ha tassato le
note d’onorario dell’avv. Ferro nel modo seguente.
6.3.1 Innanzitutto, le note professionali relative a prestazioni fornite nell’ambito del pro-
cedimento della Procura di Zurigo 19 (fr. 2’246.25 (IVA inclusa); p. 725.33),
nell’ambito di un procedimento rogatoriale (fr. 12’933.60 (IVA inclusa); p. 725.36
e seg.) e nell’ambito del procedimento a Milano (fr. 13’324 (IVA inclusa);
p. 725.34 e segg.) non vengono recepite, non trattandosi di prestazioni profuse
nell’ambito della presente procedura.
6.3.2 Per quel che riguarda la nota d’onorario per le prestazioni fornite dal 25 ago-
sto 2004 al 5 aprile 2006 (p. 725.4 e segg.), la Corte ha provveduto innanzitutto
a stralciare le posizioni relative a procedure di ricorso, le spese e indennità delle
stesse essendo indipendenti da quelle della procedura di fondo (v. supra, con-
sid. XII.1.3) [22.10.2004: 2.5 ore; 28.7.2005: 0.3 ore; 29.7.2005: 0.3 ore;
3.8.2005: 0.7 ore; 10.8.2005: 0.1 ore; 5.9.2005: 0.2 ore].
Inoltre la Corte, posto che a titolo di “Gesuch um Haftentlassung”, “Haftentlas-
sungsgesuch” e “Entwurf Gesuch um Haftentlassung”, sono state fatturate 19 ore
a titolo di onorario dal 15.9.2004 all’1.10.2004, ritenendo questa posta eccessiva,
l’ha diminuita a 10 ore. Delle oltre 50 ore fatturate a titolo di telefonate e colloqui
col cliente, oltretutto non sempre dettagliate, la Corte, ritenendo che queste pre-
stazioni professioni non fossero tutte necessarie per assicurare l’adeguato eser-
cizio dei diritti della difesa dell’imputato, ne recepisce unicamente 25. Al riguardo,
questo Collegio ha considerato che non vi fosse sempre la necessità - nel senso
di “adeguatezza” - di profondere attività difensive (in casu telefonate e colloqui
col cliente) con tale intensità. Inoltre, delle oltre 22 ore, oltretutto non meglio det-
tagliate, fatturate a titolo di colloqui e telefonate con gli JJJJJ., difensore di fiducia
di E. (v. cl. 485 p. 16.23.291), e avv. KKKKK., patrocinatore di E. nell’ambito di
- 199 -
un altro procedimento (v. cl. 485, p. 16.23.281), la Corte, riconoscendo solo par-
zialmente la necessità di coordinazione fra i difensori dell’imputato, recepisce 5
ore a questo titolo. Tenuto conto di dette correzioni, la Corte recepisce dunque
255 ore a titolo di onorari.
Per quel che concerne le trasferte, la Corte riconosce le 92.4 ore fatturate
dall’avv. Ferro a questo titolo.
Per quel che concerne le spese, l’avv. Ferro fa valere fr. 1’477.90 a titolo di “Rei-
sespesen”, senza ulteriori dettagli, e fr. 1’110.25 (1% dell’onorario) a titolo di
“Kleinspesenzuschlag”, senza dettaglio. La Corte, viste le numerose trasferte ef-
fettuate dal difensore di E., recepisce le spese di viaggio senza apportare corre-
zioni. Per quel che concerne invece le altre spese, la Corte ritiene che un importo
di fr. 600.-- sia giustificato.
Riassumendo, per il periodo dal 25 agosto 2004 al 5 aprile 2006, posto che l’IVA
applicabile è del 7.6%, la Corte giunge a un importo finale di fr. 85’227.70
[fr. 58’650.-- (onorari: 255h * 230fr/h) + fr. 18’480.-- (trasferte: 92.4h * 200fr/h) +
fr. 2’077.90 (disborsi: fr. 1’477.90 + fr. 600.--) + fr. 6’019.80 (IVA al 7.6%)].
6.3.3 Per quel che concerne la nota d’onorario per prestazioni fornite dal 9 giugno 2010
al 6 febbraio 2015, la Corte rileva anzitutto che, nella stessa, sono fatturate nu-
merose prestazioni profuse nell’ambito del procedimento pendente in Italia nei
confronti di E., quali la partecipazione ad udienze a Milano incluse le relative
trasferte nonché colloqui col cliente e con i suoi difensori nel procedimento ita-
liano, per un totale di 38 ore dal 23 giugno 2010 al 18 ottobre 2010; queste pre-
stazioni non vengono recepite dalla Corte, poiché non prestate nel presente pro-
cedimento.
Dal 9 ottobre 2012 al 25 novembre 2012, alla voce “Durchsicht Einvernahmepro-
tokolle” di L., I. e O., l’avv. Ferro ha fatturato 14 ore a titolo di onorario. La Corte,
ritenendo che le ore fatturate dal legale sono eccessive, ne riconosce 5. Al ri-
guardo, questo Collegio ha considerato che non vi fosse la necessità - nel senso
di “adeguatezza” - di dedicare un lasso di tempo così importante alla lettura dei
verbali in parola, bastando, per questa Corte, 5 ore a tal titolo. Alla luce delle
predette correzioni, la Corte recepisce dunque 255.05 ore a titolo di onorario.
Per quel che concerne le trasferte, la Corte recepisce le 148.65 ore fatturate a
titolo di trasferta dall’avv. Ferro.
- 200 -
Per quel che concerne le spese, l’avv. Ferro ha fatturato fr. 2’500.-- a titolo di
“Reisespesen”, fr. 151.70 per due harddisk esterni, fr. 147.-- per un pernotta-
mento del 16 aprile 2013 e fr. 264.70 l’uno per dei pernottamenti del 24 aprile,
dell’8 maggio, del 13 maggio, del 28 maggio e del 4 giugno 2013. Inoltre, egli fa
valere un “Kleinspesenzuschlag 3% des Honorars”. Per quel che concerne le
spese di viaggio, di pernottamento e per l’acquisto degli harddisk, la Corte le
recepisce; per quel che riguarda le altre spese, comunque non dettagliate in al-
cun modo, la Corte riconosce un importo di fr. 1’500.--. In totale, le spese ricono-
sciute dalla Corte ammontano dunque a fr. 5’622.20.
La Corte ha inoltre provveduto a applicare l’IVA al tasso del 7.6% per le presta-
zioni fornite prima del 1° gennaio 2011, e dell’8% a quelle successive a tale data.
Riassumendo, per il periodo dal 9 giugno 2010 al 6 febbraio 2015, posto che l’IVA
è del 7.6% per le prestazioni fornite fino al 31 dicembre 2010 e dell’8% per quelle
successive, la Corte giunge a un importo finale di fr. 101’523.20 {[fr. 2’898.--
(onorari: 12.6h * 230fr/h) + fr. 220.25 (IVA al 7.6%)] + [fr. 55’763.50 (onorari:
242.45h * 230fr/h) + fr. 29’730.-- (trasferte: 148.65h * 200fr/h) + fr. 5’622.20 (di-
sborsi) + fr. 7’289.26 (IVA all’8%)]}.
6.3.4 Per quel che concerne la nota d’onorario per prestazioni fornite dal 7 aprile 2006
al 17 maggio 2010, innanzitutto la Corte rileva che a più riprese sono state fattu-
rate prestazioni attinenti al procedimento pendente in Italia nei confronti di E.,
che non possono essere recepite. Si tratta di 13 ore fatturate dal 27 marzo 2008
al 28 marzo 2008 per la partecipazione agli interrogatori di E. a Milano e le rela-
tive trasferte, di quattro colloqui con i difensori di E. in Italia, avvenuti il 6 febbraio,
il 5 e il 30 marzo 2009 nonché il 15 febbraio 2010, e delle relative trasferte, per
un totale di 26.5 ore, della partecipazione a un’udienza a Milano il 15 marzo 2010
e della relativa trasferta, della durata di 9.5 ore, nonché dell’interrogatorio di
LLLLL. a Milano del 26 aprile 2010, della durata di 9.5 ore, per un totale di 58.5
ore.
Inoltre, a titolo di colloqui e telefonate col cliente sono state fatturate più di 46 ore,
di cui 4 ore per un colloquio in carcere a Pavia il 12 settembre 2008. La Corte ha
considerato che queste prestazioni professionali, oltretutto non sempre detta-
gliate, non fossero necessarie per assicurare l’adeguato esercizio dei diritti della
difesa dell’imputato, motivo per il quale la Corte ne riconosce unicamente 40. Al
riguardo, questo Collegio ha considerato che non vi fosse sempre la necessità -
nel senso di “adeguatezza” - di profondere attività difensive (in casu telefonate e
colloqui col cliente) con tale intensità. Tenuto conto delle predette correzioni, la
Corte recepisce 286 ore a titolo di onorario.
- 201 -
Delle 40 ore fatturate a titolo di trasferta, dopo la cancellazione di 8 ore per la
trasferta per un colloquio in carcere a Pavia il 12 settembre 2008, ne vengono
recepite 32.
A titolo di spese, l’avv. Ferro fa valere fr. 2’161.40 a titolo di “Reisespesen”,
fr. 185.-- a titolo di costi di pernottamento e un “Kleinspesenzuschlag 3% des
Honorars”. Considerate le correzioni apportate sopra, a titolo di spese di viaggio
la Corte riconosce otto biglietti ferroviari di prima classe, andata e ritorno, con
l’abbonamento metà prezzo, per la tratta Zurigo-Berna (fr. 88.-- l’uno) e 2 biglietti
andata e ritorno Zurigo-Lugano alle medesime condizioni (fr. 112.-- l’uno), per un
totale di fr. 928.--. I costi di pernottamento vengono recepiti, mentre per le piccole
spese, comunque non dettagliate, viene stabilito un importo di fr. 1’500.--. A titolo
di spese vengono dunque riconosciuti in totale fr. 2’613.--.
Riassumendo, per il periodo dal 7 aprile 2006 al 17 maggio 2010, posto che l’IVA
applicabile è del 7.6%, la Corte giunge a un importo finale di fr. 80’477.25
[fr. 65’780.-- (onorari: 286h * 230fr/h) + fr. 6’400.-- (trasferte: 32h * 200fr/h) +
fr. 2’613.-- (disborsi) + fr. 5’684.27 (IVA al 7.6%)].
6.3.5 Per quel che concerne la nota d’onorario per prestazioni fornite dal 22 otto-
bre 2011 al 4 aprile 2012 nell’ambito del procedimento SK.2011.23, la Corte ha
anzitutto preso atto che, nel periodo in questione - della durata di circa 5 mesi e
mezzo - il legale ha fatturato più 14 ore a titolo di telefonate e colloqui col cliente.
La Corte, giudicando come queste prestazioni professionali, oltretutto non sem-
pre dettagliate, non fossero tutte necessarie per assicurare l’adeguato esercizio
dei diritti della difesa dell’imputato. Al riguardo, questo Collegio ha considerato
che non vi fosse sempre la necessità - nel senso di “adeguatezza” - di profondere
attività difensive (in casu telefonate e colloqui col cliente) con tale intensità. Ciò
posto, le ha quindi ridotte a 6 ore. Vengono dunque riconosciute 93.6 ore a titolo
di onorari, nonché 17 ore a titolo di trasferta.
A titolo di spese, l’avv. Ferro fa valere fr. 161.--, a titolo di spese di viaggio, e un
“Kleinspesenzuschlag 3% des Honorars”, non ulteriormente dettagliato. La Corte
recepisce le spese di viaggio, e stima l’importo di fr. 500.-- a titolo di piccole
spese. In totale vengono quindi riconosciuti fr. 661.-- a titolo di spese.
Riassumendo, per il periodo dal 22 ottobre 2011 al 4 aprile 2012, posto che l’IVA
applicabile è dell’8%, la Corte giunge a un importo finale di fr. 27’636.10
[fr. 21’528.-- (onorari: 93.6h * 230fr/h) + fr. 3’400.-- (trasferte: 17h * 200fr/h) +
fr. 661.-- (disborsi) + fr. 2’047.12 (IVA all’8%)].
- 202 -
6.3.6 Per quel che concerne la nota d’onorario per prestazioni fornite dal 3 settem-
bre 2013 al 26 ottobre 2015, nell’ambito del procedimento SK.2013.31, la Corte
recepisce le 10.4 ore fatturate dall’avv. Ferro a titolo di onorario, alle quali applica
la tariffa oraria di fr. 230.--.
A titolo di spese, l’avv. Ferro chiede un “Kleinspesenzuschlag 3% des Honorars”,
non oggetto di ulteriori dettagli; la Corte accorda un importo di fr. 70.-- a titolo di
spese.
Riassumendo, per il periodo dal 3 settembre 2013 al 26 ottobre 2015, posto che
l’IVA è dell’8%, la Corte giunge a un importo finale di fr. 2’658.95 [fr. 2’392.--
(onorari: 10.4h * 230fr/h) + fr. 70.-- (disborsi) + fr. 196.96 (IVA all’8%)].
6.3.7 Per quel che concerne la nota d’onorario per prestazioni fornite nell’ambito del
procedimento SK.2015.7, la Corte ha innanzitutto provveduto a ridurre le ore ri-
conosciute a titolo di telefonate e colloqui col cliente. Infatti, le oltre 17 ore fattu-
rate a questo titolo, sono state ritenute non necessarie per assicurare l’adeguato
esercizio dei diritti della difesa dell’imputato. Al riguardo, questo Collegio ha con-
siderato che non vi fosse sempre la necessità - nel senso di “adeguatezza” - di
profondere attività difensive (in casu telefonate e colloqui col cliente) con tale
intensità. Ciò posto, la Corte ha dunque riconosciuto 15 ore a questo titolo. Te-
nuto conto di detta correzione, la Corte recepisce quindi 145 a titolo di onorari,
nonché 11 ore a titolo di trasferta.
Per quel che concerne le spese, l’avv. Ferro ha fatturato fr. 300.-- per il soggiorno
a Bellinzona durante i dibattimenti, nonché un “Kleinspesenzuschlag 1% des Ho-
norars” dell’ordine di fr. 463.60, non ulteriormente dettagliato. La Corte riconosce
fr. 300.-- per il pernottamento a Bellinzona nonché fr. 300.-- a titolo di piccole
spese. In totale vengono quindi riconosciuti fr. 600.-- a titolo di spese.
Riassumendo, per il periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 maggio 2016, posto che
l’IVA applicabile è dell’8%, la Corte giunge a un importo finale di fr. 39’042.--
[fr. 33’350.-- (onorari: 145h * 230fr/h) + fr. 2’200.-- (trasferte: 11h * 200fr/h) +
fr. 600.-- (disborsi) + fr. 2’892.-- (IVA all’8%)].
6.3.8 Inoltre, per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in
udienza pubblica lunedì 29 agosto 2016, nonché per il successivo conferimento
col cliente, la Corte riconosce all’avv. Ferro 1.5 ore a titolo di onorario, 5 ore a
titolo di trasferta, nonché fr. 100.-- di spese per la trasferta. La Corte giunge
all’importo finale di fr. 1’560.60 [fr. 345 (onorario: 1.5h * 230fr/h) + fr. 1’000.-- (tra-
sferta: 5h * 200fr/h) + fr. 100.-- (disborsi) + fr. 115.6.-- (IVA all’8%)].
- 203 -
In totale, la retribuzione del difensore d’ufficio avv. Ernesto Ferro è dunque fissata
in fr. 338’125.80 (IVA inclusa) [fr. 85’227.70 + fr. 101’523.20 + fr. 80’477.25 +
fr. 27’636.10 + fr. 2’658.95 + fr. 39’042+ fr. 1’560.60], di cui fr. 183’663.40 già
versati a titolo di acconto e fr. 154’462.40 (IVA inclusa) ancora a carico della
Confederazione.
Riassumendo, sulla base delle note d’onorario presentate dai difensori, corrette
laddove necessario, e nei limiti previsti dal RSPPF, le indennità sono fissate
come segue:
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Tuto Rossi è fissata in fr. 191’682.60
(IVA inclusa) di cui fr. 124’960.-- già versati a titolo di acconto e fr. 66’722.60 (IVA
inclusa) ancora a carico della Confederazione.
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Nadir Guglielmoni è fissata in
fr. 138’097.60 (IVA inclusa), di cui fr. 64’300.-- già versati a titolo di acconto e
fr. 73’797.60 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniele Timbal è fissata in
fr. 81’715.80 (IVA inclusa), di cui fr. 55’352.40 già versati a titolo di acconto e
fr. 26’363.40 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Yasar Ravi è fissata in fr. 161’770.--
(IVA inclusa), a carico della Confederazione.
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Ernesto Ferro è fissata in
fr. 338’125.80 (IVA inclusa), di cui fr. 183’663.40 già versati a titolo di acconto e
fr. 154’462.40 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.
Le indennità dovute ai difensori d’ufficio sono poste a carico della Confedera-
zione. Tuttavia, i condannati sono tenuti a risarcire - non appena le loro rispettive
situazioni economiche glielo permetteranno - i seguenti importi alla Confedera-
zione (art. 135 cpv. 4 CPP):
B.: fr. 3’500.--, tenuto conto del grado di proscioglimento nonché degli ab-
bandoni occorsi durante il procedimento, nonché della sua situazione eco-
nomica;
D.: fr. 8’000.--, tenuto conto del grado di proscioglimento nonché della sua
situazione economica;
- 204 -
E.: fr. 8’000.--, tenuto conto del grado di proscioglimento nonché degli ab-
bandoni occorsi durante il procedimento, nonché della sua situazione eco-
nomica.
XIII. Sulle indennità
Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
(lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione ne-
cessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso
di privazione della libertà (lett. c).
Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato
è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la di-
fesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della Confedera-
zione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se
appaiono adeguate (MINI in: Commentario CPP, 2010 Zurigo/San Gallo, n. 5 ad
art. 429 CPP).
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno
economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi
delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla parteci-
pazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viag-
gio (MINI, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP).
Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1
lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del
torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato
deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedi-
mento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una
lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione pre-
ventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure
in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di riso-
nanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit., n. 7 ad
art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, in: NIGGLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (editori),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457 StPO, 2a
- 205 -
ediz., Basilea 2014, n. 27 ad art. 429 CPP). Perché venga riconosciuta la ripara-
zione del torto morale, la detenzione subita dall’imputato non deve essere stata
illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata (WEHREN-
BERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Per la determinazione della ripara-
zione del torto morale in caso di detenzione preventiva occorre tenere conto della
gravità della lesione della personalità della persona, in analogia con l’art. 49 CO
(DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L’autorità competente dispone
di un ampio potere d’apprezzamento nella determinazione della riparazione del
torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprez-
zamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (WEH-
RENBERG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L’Alta Corte ritiene giustificata
una riparazione di fr. 200.-- al giorno per detenzioni di corta durata, fintanto non
vi siano circostanze straordinarie che giustifichino un’indennità più elevata (sen-
tenza del Tribunale federale 6B_745/2009 del 12 novembre 2009, consid. 7.1).
Se la carcerazione preventiva dura più a lungo (diversi mesi), l’importo ricono-
sciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di detenzione di regola viene diminuito
e si attesta a fr. 100.-- al giorno, siccome il primo periodo di detenzione è quello
che pesa maggiormente sull’imputato (sentenze del Tribunale federale
6B_574/2010 del 31 gennaio 2011, consid. 2.3; 6B_745/2009 del 12 novem-
bre 2009, consid. 7.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.3 del
7 agosto 2014, consid. 14.1).
Le pretese dell’imputato sono esaminate d’ufficio, ma l’autorità penale può invi-
tare l’imputato a quantificarle e a comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). Il Codice
istituisce quindi un obbligo di collaborazione; se quest’obbligo è disatteso, ovvero
se l’interessato non desse colpevolmente seguito alle richieste dell’autorità pe-
nale, la dottrina ritiene che la parte negligente perde il diritto alla sua pretesa
giuridica e non potrà farla valere in altro modo (MINI, op. cit., n. 8 ad art. 429 CPP;
SCHMID, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 31b ad
art. 429 CPP).
Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare
l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo
illecito e colpevole l’apertura del procedimenti (lett. a); se l’accusatore privato è
tenuto a indennizzare l’imputato (lett. b); o se le spese dell’imputato sono di esi-
gua entità (lett. c).
Inoltre, giusta l’art. 431 cpv. 1 CPP, se nei confronti dell’imputato sono stati ille-
galmente adottati provvedimenti coercitivi, l’autorità penale gli riconosce un’in-
dennità e una riparazione del torto morale subito. Contrariamente all’art. 429
- 206 -
CPP, l’art. 431 cpv. 1 CPP si applica indipendentemente dall’esito della proce-
dura; gli art. 429 cpv. 1 CPP e 431 cpv. 1 CPP verranno applicati cumulativa-
mente nel caso in cui il provvedimento coercitivo risulti sia ingiustificato che ille-
cito (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de Procédure pé-
nale, 2a ed. Basilea 2016, n. 7 ad art. 431 CPP; WEHRENBERG/FRANK, op. cit.,
n. 3a ad art. 431 CPP). L’indennità prevista dall’art. 431 cpv. 1 CPP, come del
resto la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non
può essere estinta opponendo in compensazione quella dello Stato per le spese
procedurali (DTF 140 I 246 consid. 2.6.1).
In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’inden-
nità e a una riparazione del torto morale adeguate nel caso in cui la durata della
carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente
non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati (art. 431 cpv. 2
CPP). L’art. 431 cpv. 2 CPP trova quindi applicazione nel caso in cui l’imputato
venga condannato a una pena di durata inferiore a quella della carcerazione pre-
ventiva già subita (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 431). Una
privazione della libertà di durata eccessiva deve se del caso essere dapprima
computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, nel medesimo o in un altro proce-
dimento. La carcerazione preventiva o di sicurezza può essere computata anche
nelle pene pecuniarie (art. 34 CP), nel lavoro di pubblica utilità (art. 37 CP) o nelle
multe (art. 103 CP); in questi casi si applicheranno i tassi di commutazione pre-
visti negli articoli 35, 36, 39 e 106 CP. L’indennizzo e la riparazione del torto
morale sono concesse dallo Stato in base al libero apprezzamento dell’autorità
competente (FF 2006 1232).
Giusta l’art. 431 cpv. 3 CPP, il diritto di cui al capoverso 2 decade se l’imputato
è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa
che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata
non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di
sicurezza sofferta (lett. a), oppure se è condannato con la condizionale a una
pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di
sicurezza sofferta (lett. b).
Le differenze fra l’art. 429 CPP e l’art. 431 sono almeno tre. Innanzitutto, l’art.
431 CPP prevede una responsabilità per atti illeciti, mentre l’art. 429 CPP stabi-
lisce una responsabilità causale. Inoltre, la responsabilità dell’art. 431 CPP non
presuppone l’abbandono o l’assoluzione per il danneggiato. Infine, il provvedi-
mento all’origine del danno, all’art. 431 CPP, è ingiustificato, mentre che il danno
risarcito in virtù dell’art. 429 CPP risulta da atti giustificati (MINI, op. cit., n. 2 ad
art. 429 CPP).
- 207 -
In generale, l’indennizzo e la riparazione di un torto morale si fanno secondo la
forma di un capitale con interessi. Tuttavia, anche una rendita può entrare in di-
scussione. Le pretese dell’imputato sono soggette a un tasso di interesse del 5%
a partire dal primo giorno di esigibilità delle prestazioni (MOREILLON/PAREIN-REY-
MOND, op. cit., op. cit., n. 4 e 5 ad Remarques préliminaires aux articles 429 à
436 CPP).
La Corte, tramite scritto del 30 marzo 2016, ha invitato, con largo anticipo, le parti
a quantificare e comprovare le loro eventuali pretese di indennizzo e riparazione
del torto morale (TPF cl. 1 p. 300.019 e seg.).
A.
Tramite scritto del suo difensore del 19 maggio 2016 (TPF cl. 7 p. 925.052 e
segg.), A. ha formulato le richieste di risarcimento seguenti.
Egli ha richiesto fr. 213’000.-- per i 1’065 giorni di carcere preventivo sofferto e
fr. 14’600.-- per i 730 giorni di misure sostitutive alla carcerazione preventiva su-
biti, con interessi del 5% a partire dal primo giorno di esigibilità delle prestazioni.
2.2.1 La Corte ha già rilevato come A., nell’ambito del presente procedimento, sia stato
detenuto dal 19 luglio 2004 al 21 giugno 2007 (1’068 giorni) e come, a partire da
questa data fino al 10 aprile 2009 (660 giorni), sia stato sottoposto a misure so-
stitutive dell’arresto, quali segnatamente il sequestro dei documenti d’identità, il
divieto di lasciare il territorio svizzero e l’obbligo di notifica, due volte alla setti-
mana, presso il posto di polizia nel Canton Zurigo (v. supra, consid. F).
Nei suoi confronti, la scrivente Corte ha pronunciato l’abbandono del capo d’ac-
cusa concernente il riciclaggio di denaro e il proscioglimento di A. dai restanti
capi d’accusa.
2.2.2 Alla luce della pronuncia dell’abbandono, rispettivamente del proscioglimento per
tutti i capi d’accusa, il periodo di detenzione subito da A., pari a 1’068 giorni di
privazione della libertà, si è rivelato ingiustificato. Come esposto in precedenza
(v. supra, consid. XIII.1.3), la dottrina ritiene che una lesione particolarmente
grave degli interessi personali dell’imputato è data pacificamente in casi di car-
cerazione preventiva. Il torto morale subito da A. deve quindi essere riparato, in
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. A mente della Corte, detta disposi-
zione legale trova applicazione anche per le misure sostitutive dell’arresto alle
quali A. è stato sottoposto in seguito alla sua scarcerazione.
- 208 -
2.2.3 La Corte, per determinare l’importo della riparazione per torto morale da ricono-
scere ad A., considerate sia la giurisprudenza in materia che la durata della de-
tenzione preventiva, è partita da un importo di fr. 100.-- giornalieri per ognuno dei
1’068 giorni di carcerazione preventiva subita, giungendo a un importo interme-
dio di fr. 106’800.--. Tale importo è stato nondimeno adeguatamente aumentato,
e ciò al fine di tener conto: sia delle misure sostitutive dell’arresto alle quali egli
è stato sottoposto dopo la sua scarcerazione, e ciò in ragione di 660 giorni; sia
del riscontro mediatico che la vicenda ha avuto; nonché della lunga durata della
procedura. Quanto precede ha indotto questo Collegio a riconoscere ad A. una
riparazione del torto morale dell’ordine di complessivi fr. 130’000.--, con interessi
del 5% a partire dall’ultimo giorno di misure sostitutive.
A. ha pure richiesto fr. 30’000.--, con interessi del 5% a partire dal primo giorno
di esigibilità delle prestazioni, a titolo di torto morale dovuto alla carcerazione in
condizioni disumane che ha condotto allo sciopero della fame e della sete.
2.3.1 La Corte rileva innanzitutto che dagli atti della causa risulta che, il 7 maggio 2005,
allorquando era detenuto presso il carcere di Stans, A. ha comunicato al procu-
ratore federale che il 10 maggio avrebbe iniziato “uno sciopero della fame, a ol-
tranza, come protesta contro i suoi metodi che io definisco ricattatori” (cl. 240
p. 6.2.244); sciopero che egli ha poi effettuato, come risulta da una lettera inviata
dal penitenziario al MPC il 17 maggio 2005 (p. 6.2.262).
Le motivazioni addotte da A. per lo sciopero della fame sarebbero quindi da ri-
condurre ai metodi d’inchiesta adottati dal MPC, e non alle “condizioni inumane”
da lui patite durante la carcerazione preventiva. La richiesta presentata da A. non
è, ad ogni buon conto, ulteriormente sostanziata e motivata, e non esplicita al-
cunché in punto alle delle asserite “condizioni disumane” patite dal richiedente.
Alla luce di quanto precede, la Corte respinge tale, non essendo quest’ultima
sufficientemente sostanziata né motivata quanto alle asserite “condizioni disu-
mane” da lui patite.
A. ha richiesto, per la sua difesa prima della nomina del difensore d’ufficio,
fr. 153’231.17, con interessi del 5% a partire dal primo giorno di esigibilità delle
prestazioni.
2.4.1 La Corte rileva come la nota d’onorario allegata a comprova delle prestazioni
fornite (TPF cl. 7 p. 925.53 e segg.), datata 19 maggio 2016, e che fa stato di
fr. 134’050.-- a titolo di onorari, fr. 8’358.15 a titolo di spese, fr. 10’823.02 a titolo
di IVA, non sia sufficientemente dettagliata e motivata in punto alle prestazioni
- 209 -
fornite nell’anno del 2004, che l’avv. Rossi espone segnatamente in fr. 4’464.75
a titolo di spese e fr. 76’385.-- a titolo di onorari. Inoltre, l’avv. Rossi vi ha appli-
cato una tariffa oraria di fr. 300.--, superiore a quella di fr. 230.-- applicata per la
difesa d’ufficio (v. supra, consid. XII.1), e non ha distinto le prestazioni fornite a
titolo di onorario dalle trasferte, alle quali è applicata una tariffa oraria di
fr. 200.--.
La Corte ha quindi provveduto a tassare la nota d’onorario nel modo seguente. Il
Collegio ha anzitutto constatato che fra le prestazioni fatturate dall’avv. Rossi a
titolo di onorario, dell’ordine di fr. 134’050.--, figurano fr. 76’385.-- non oggetto di
dettaglio, e che l’avv. Rossi non vi ha operato alcuna distinzione fra le prestazioni
fornite a titolo di onorario e le trasferte. Al riguardo, la Corte ha operato un ap-
prezzamento dell’impegno che il legale ha profuso sulla scorta della valutazione
del Collegio, e ciò stante l’assenza di qualsiasi dettaglio delle singole prestazioni,
e con mente alla tariffa oraria applicabile in casu (v. supra, consid. XII.1). A titolo
di onorari, questo Collegio reputa appropriato un indennizzo di fr. 80’000.--. A
questo importo vanno ad aggiungersi le spese, di fr. 8’358.15 e fr. 3’251.50, non-
ché l’IVA del 7.6%, equivalente a fr. 6’962.33. Per i motivi che precedono, la
Corte riconosce ad A. un indennizzo di fr. 98’572.--.-- (IVA inclusa), oltre a inte-
ressi del 5% dal 19 maggio 2016, a titolo di spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1
lett. a CPP.
A. ha pure postulato il riconoscimento, a titolo di mancato guadagno, di
fr. 180’000.--, con interessi del 5% a partire dal primo giorno di esigibilità delle
prestazioni.
2.5.1 Come esposto precedentemente (v. supra, consid. XIII.1.2), ai sensi dell’art. 429
cpv. 1 lett. b CPP lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante
dalla partecipazione necessaria al procedimento, segnatamente le perdite di sa-
lario o di guadagno conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di
procedura. La Corte è tenuta a esaminare d’ufficio le pretese dell’imputato, ma
può invitarlo a quantificarle e comprovarle. Se l’imputato, sollecitato in tal senso
dalla Corte, omette di quantificare e comprovare le sue pretese nonostante fosse
in grado di farlo, egli perde il diritto alla sua pretesa (v. supra, consid. XIII.1.4).
2.5.2 In casu, il 30 marzo 2016 la Corte ha invitato A. a quantificare e comprovare le
sue eventuali pretese di indennizzo (v. supra, consid. XIII.1.11). A. ha di seguito
quantificato la sua richiesta di indennizzo, ma non l’ha in alcun modo sostanziata,
comprovata o motivata. Alla luce di quanto precede, la richiesta di fr. 180’000.--
a titolo di mancato guadagno, non sufficientemente sostanziata né motivata, non
viene accolta.
- 210 -
Riassumendo, la Corte accoglie le richieste di indennizzo e riparazione del torto
morale di A. limitatamente a fr. 98’572.-- (IVA inclusa), oltre interessi del 5% dal
19 maggio 2016, a titolo di indennizzo giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, nonché
a fr. 130’000.--, oltre interessi del 5% dal 10 aprile 2009, a titolo di torto morale
giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
B.
B., tramite scritto del suo difensore del (TPF cl. 7 p. 925.208 e segg.), ha fatto
valere le pretese di indennizzo e riparazione del torto morale seguenti, premet-
tendo che le imputazioni più gravi (l’appartenenza a un’organizzazione criminale)
sono state abbandonate e che le stesse hanno comportato il protrarsi del carcere
preventivo.
3.1.1 Preliminarmente, per quanto attiene alla premessa operata da B., secondo il
quale le imputazioni più gravi, quali l’appartenenza a un’organizzazione crimi-
nale, sono state abbandonate e che le stesse hanno comportato il protrarsi del
carcere preventivo, la Corte rileva che non è questa la sede adeguata per fare
valere detto rilievo, il reato di organizzazione criminale non essendo stato dedotto
in accusa.
A titolo di mancato guadagno, B. ha postulato il riconoscimento di fr. 127’333.--,
oltre a interessi del 5% dal 5 agosto 2005, adducendo come base di calcolo un
reddito mensile di fr. 10’000.--, riferito a 382 giorni di carcere preventivo (TPF
cl. 7 p. 925.210).
3.2.1 La Corte rileva che la richiesta di risarcimento per mancato guadagno di B. non
è sufficientemente sostanziata né provata. Dal fascicolo procedurale, fatta ecce-
zione per le dichiarazioni di parte inerenti al reddito mensile (TPF cl. 8 p. 930.55),
non è dato evincere alcunché quanto alle entrate mensili di B. al momento del
fermo. Per questo motivo, il Collegio giudicante non accoglie la richiesta di B.,
poiché né sostanziata né provata.
A titolo di spese legali, B. ha richiesto fr. 10’760.--, oltre a interessi del 5% dal 1°
settembre 2004, per la retribuzione dell’avv. Rossi (016.003.00079), nonché
fr. 30’400.--, oltre a interessi del 5% dal 13 ottobre 2005, per la retribuzione dello
Studio legale e notarile PPPPP. (TPC 18.05.2016) (TPF cl. 7 p. 925.210 e seg.).
- 211 -
3.3.1 Per quel che concerne la domanda di indennizzo per le spese legali corrisposte
all’avv. Rossi, la Corte rileva che nello scritto prodotto a comprova di detto paga-
mento (cl. 479 p. 16.3.79 e seg.) viene fatto riferimento al “pagamento di un im-
porto di CHF 10’000.-- oltre ad IVA a titolo di onorario.”; non vi è però alcun
riferimento alle prestazioni profuse dall’avv. Rossi per la difesa di B. Non figu-
rando agli atti alcuna nota d’onorario, neppure minimamente sviluppata o detta-
gliata, la Corte non accoglie la richiesta di indennizzo di B., perché non sufficien-
temente provata.
3.3.2 Per quel che concerne la nota d’onorario dello Studio legale e notarile PPPPP.,
relativa alle prestazioni fornite dal 9 agosto 2004 al 29 marzo 2005, datata 13
ottobre 2005 e acquisita agli atti in sede dibattimentale il 19 maggio 2016 (TPF
cl. 7 p. 920.16; p. 925.51), la Corte rileva anzitutto come la stessa non sia suffi-
cientemente motivata e dettagliata. Questo Collegio ha di seguito operato un ap-
prezzamento dell’impegno che il legale ha profuso sulla scorta della valutazione
della Corte, e ciò stante l’assenza di qualsiasi dettaglio delle singole prestazioni,
e con mente alla tariffa oraria applicabile in casu (v. supra, consid. XII.1). Questo
Collegio reputa appropriato riconoscere a B., per tale posta, un indennizzo di
fr. 20’000.-- (IVA inclusa), oltre a interessi del 5% dal 13 ottobre 2005, a titolo di
spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Inoltre, a titolo di indennizzo per torto morale, B. chiede fr. 25’200.--, pari a
fr. 400.-- al giorno per 63 giorni di condizioni detentive giudicate illegali
(021.009.00042), oltre a interessi del 5% dal 6 ottobre 2004, nonché
fr. 63’800.--, oltre a interessi del 5% dal 5 agosto 2005, pari a fr. 200.-- al giorno
per i restanti 319 giorni di carcere preventivo, e fr. 26’880.--, oltre a interessi del
5% dal 10 aprile 2009, pari a fr. 20.--, al giorno per i 1’344 giorni durante i quali i
documenti di identità sono rimasti depositati quale misura sostitutiva alla deten-
zione preventiva (006.003.00266 e 006.003.00309) (TPF cl. 7 p. 925.211).
3.4.1 La Corte ha già appurato come B. sia stato posto in regime di detenzione pre-
ventiva durante 383 giorni, dal 19 luglio 2004 al 5 agosto 2005, e come dalla data
del suo rilascio fino al 10 aprile 2009, dunque durante 1345 giorni, egli sia stato
sottoposto a misure sostitutive dell’arresto, quali il deposito del passaporto
presso l’autorità giudiziaria, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di
ottemperare a tutte le citazioni, l’obbligo di eleggere domicilio legale presso il
difensore nonché il divieto di rilasciare a terzi informazioni o atti inerenti il proce-
dimento (v. supra, consid. E). B. è stato condannato da questa Corte a una pena
pecuniaria di 120 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente (v. supra, con-
sid. VIII.3). Il periodo di carcerazione preventiva subito da B. eccede quindi di
263 giorni la durata della condanna pronunciata dalla Corte.
- 212 -
Per quel che concerne le condizioni di detenzione di B., la Corte rileva che, dal
19 al 28 luglio 2004, egli è stato detenuto presso il carcere della polizia cantonale
di Zurigo (cl. 242 p. 6.3.20), e il 28 luglio 2004 è stato trasferito presso le Pretoriali
di Bellinzona (p. 6.3.36), dove è rimasto fino al 6 ottobre 2004, data in cui egli è
stato trasferito presso il carcere di Kriens (p. 6.3.88).
La Corte prende altresì atto che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale, con sentenza dell’8 ottobre 2004, statuendo su un reclamo interposto
dal difensore di B., ha appurato come a B., durante la sua permanenza presso le
Pretoriali di Bellinzona, non venisse garantito il diritto all’ora d’aria giornaliera, e
come ciò fosse contrario alla giurisprudenza dell’Alta Corte (cl. 655, p. 21.9.42 e
segg., in particolare consid. 2.4).
3.4.2 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il torto morale subito da B.
in ragione della durata della carcerazione preventiva, che eccede di 263 giorni la
pena pronunciata dalla Corte, debba essere riparato ai sensi dell’art. 431 cpv. 2
CPP. Per determinare l’entità dell’indennità, la Corte considera che, in analogia
con quanto previsto dalla dottrina per l’indennizzo del torto morale giusta
l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, vista la lunga durata della detenzione, si debba par-
tire da un’indennità giornaliera di fr. 100.-- per ognuno dei 263 giorni di carcera-
zione preventiva in eccesso subita, quindi da un importo intermedio di fr. 26’300.-
-. La Corte ha di seguito aumentato adeguatamente questo importo, al fine di
tenere conto: sia del fatto che, in seguito alla sua scarcerazione, B. è stato sot-
toposto a misure sostitutive dell’arresto per 1’345 giorni; sia del periodo che B.
ha trascorso alle Pretoriali di Bellinzona, durante il quale non il suo diritto all’ora
d’aria giornaliera non è stato adeguatamente garantito; sia della durata del pro-
cedimento. Tenuto conto di questi fattori, la Corte riconosce a B. una riparazione
del torto morale di fr. 40’000.--, con interessi del 5% a partire dall’ultimo giorno di
misure sostitutive, quindi dal 10 aprile 2009.
C.
C., tramite scritto del suo difensore del 19 maggio 2016 (TPF cl. 7 p. 925.63 e
segg.), ha avanzato richieste di indennizzo per un importo totale di fr. 69’442.50,
suddivise nel modo seguente.
Egli ha postulato, a titolo di “indennità per carcere sofferto”, per i 104 giorni di
carcere sofferto, il riconoscimento di un importo non inferiore a fr. 200.-- al giorno,
pari a complessivi fr. 20’800.--, oltre agli interessi del 5% dal 16 agosto 2006,
giorno della sua scarcerazione, pari a circa fr. 10’400.--, per un totale di
- 213 -
fr. 31’200.--. Nelle sue motivazioni, il difensore di C. ha fatto valere il fatto che la
carcerazione avrebbe avuto un impatto ancor più gravoso (“Haftempfindlichkeit”)
su C. rispetto alla norma, in quanto egli già allora sarebbe stato invalido al 100%,
e che a seguito della carcerazione il suo stato di salute sarebbe peggiorato (TPF
cl. 7 p. 925.64).
4.2.1 La Corte ha già avuto modo di rilevare come C. sia stato posto in regime di car-
cerazione preventiva il 4 maggio 2006 e sia stato scarcerato il 16 agosto 2006
(105 giorni), per essere poi sottoposto, fino al 5 marzo 2009 (933 giorni), a misure
sostitutive dell’arresto quali il deposito del passaporto, il divieto di lasciare il ter-
ritorio svizzero, l’obbligo di ottemperare a ogni citazione e il divieto di rilasciare
informazioni a terzi sul procedimento in corso (v. supra, consid. K). La scrivente
Corte ha prosciolto C. dall’unico capo d’imputazione portato in accusa (v. supra,
consid. III.6).
Risulta dagli atti il fatto che C., all’epoca della sua carcerazione, fosse invalido,
in particolare dagli interrogatori dell’imputato, in cui egli viene definito “attual-
mente invalido al 100%” (v. cl. 469 p. 13.24.11; p. 13.24.159).
4.2.2 Alla luce della pronuncia del proscioglimento di C., il periodo di detenzione da lui
subito, della durata di 105 giorni, si è rilevato ingiustificato. Come esposto in pre-
cedenza (v. supra, consid. XIII.1.3), la dottrina ritiene che una lesione particolar-
mente grave degli interessi personali dell’imputato è data pacificamente in casi
di carcerazione preventiva. Il torto morale subito da C. deve quindi essere ripa-
rato, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. A mente della Corte, detta
disposizione legale trova applicazione anche per le misure sostitutive dell’arresto
alle quali C. è stato sottoposto in seguito alla sua scarcerazione, e ciò per 933
giorni. Va rilevato che C. non ha quantificato le pretese per le misure sostitutive
subite, ma le ha fatte valere nel capitolo concernente il torto morale (p. 025.65);
la Corte ritiene giustificato considerare le misure sostitutive dell’arresto già nella
determinazione della riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1
lett. c CPP.
4.2.3 In casu, la Corte, per determinare l’importo della riparazione per torto morale da
riconoscere a C., considerate sia la giurisprudenza in materia che la durata della
detenzione preventiva subita da C., che è al limite della breve durata, è partita
da un importo di fr. 170.-- giornalieri per ogni giorno di carcerazione preventiva
subita da C., giungendo a un importo intermedio di fr. 17’850.--. Il predetto im-
porto in seguito è stato adeguatamente aumentato, tenendo in particolare conto
dell’accresciuta sensibilità alla detenzione di C. in ragione della sua invalidità,
delle misure sostitutive dell’arresto alle quali egli è stato sottoposto in seguito alla
- 214 -
sua scarcerazione per 933 giorni, e della durata della procedura. Quanto precede
ha indotto la Corte a riconoscere a C. una riparazione del torto morale giusta
l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP di fr. 33’000.--, compresi gli interessi già capitalizzati.
A titolo di torto morale, C. chiede inoltre un’indennità non inferiore a fr. 30’000.--
, oltre a interessi del 5% calcolati su una data di scadenza media, che egli indica
essere il 1° giugno 2011, per complessivi fr. 7’500.--. Egli motiva la sua richiesta
adducendo l’enorme eco mediatica data al procedimento penale, il fatto che le
accuse rivolte a C. in passato, quali la partecipazione a un’organizzazione crimi-
nale, il riciclaggio di denaro nel contesto di un’organizzazione criminale e l’infra-
zione ripetuta e aggravata alla LStup sarebbero state particolarmente infamanti,
la circostanza che C., durante la carcerazione, si sarebbe rotto la tibia e sarebbe
stato ricoverato presso l’Ospedale Civico per due settimane e vi avrebbe subito
tre interventi, nonché il fatto che C. sarebbe stato soggetto per ben tre anni a
importati limitazioni della libera circolazione.
4.3.1 A questo riguardo, la Corte ritiene che l’eco mediatica, con particolare riferimento
alla persona di C., non sia stata tale da essere considerata una lesione partico-
larmente grave dei suoi interessi personali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
Ciò è evincibile segnatamente da una ricerca nelle rubriche “media” agli atti, dove
il nome dell’imputato C. non figura in alcun modo. Per quel che concerne l’even-
tuale torto morale che C. asserisce di avere subito a seguito delle accuse di par-
tecipazione ad un’organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro nel contesto
di un’organizzazione criminale, la Corte rileva che la presente non è la sede pro-
cessuale adeguata per far valere tali pretese, i predetti reati non essendo stati
dedotti in accusa. Per quel che concerne invece il preteso torto morale risultante
dal fatto che l’accusa relativa all’infrazione ripetuta e aggravata alla LStup sa-
rebbe stata particolarmente infamante, la Corte rileva che l’imputato non ha né
sostanziato né comprovato la sua pretesa. Lo stesso vale per l’infortunio che
l’imputato avrebbe subito durante la carcerazione. Le misure sostitutive al car-
cere preventivo sono invece già state debitamente considerate dalla Corte per la
determinazione della riparazione del torto morale (v. supra, consid. XIII.4.2).
Per questo motivo, la richiesta di risarcimento formulata a tale titolo da C. non
viene accolta.
C. ha altresì postulato il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti durante il
procedimento, per un totale di fr. 742.50, corrispondenti a 18 viaggi in treno da
Biasca a Lugano e ritorno (fr. 450.--, vale a dire fr. 25.-- a viaggio), cinque tragitti
da Biasca a Bellinzona e ritorno (fr. 73.--, vale a dire fr. 14.60 a viaggio), nonché
otto pasti fuori casa (fr. 219.50, vale a dire fr. 27.50 l’uno). Inoltre, per le spese
- 215 -
sostenute durante i dibattimenti, egli ha richiesto fr. 31.60 al giorno per quattro
giorni (fr. 126.40), per un totale di fr. 868.90.
4.4.1 L’imputato assolto ha diritto a un’indennità risultante dalla partecipazione neces-
saria al procedimento (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP); a questo titolo possono anche
essere riconosciute le spese di viaggio.
4.4.2 La Corte ritiene che, vista l’assoluzione di C., la sua richiesta, quantificata e mo-
tivata, sia giustificata e che, conseguentemente, debba essergli riconosciuta
un’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP pari a fr. 868.90.
Riassumendo, la Corte accoglie le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del
torto morale formulate da C. limitatamente a fr. 868.90, a titolo di indennizzo giu-
sta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, nonché a fr. 33’000.--, comprensivi di interessi
già capitalizzati, a titolo di torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
D.
D., tramite scritti del suo avvocato del 4 e del 19 maggio 2016, ha fatto valere le
seguenti richieste.
Con scritto del 4 maggio 2016 (TPF cl. 5 p. 724.1 e segg.), D. ha chiesto, per tutti
i costi e le spese legate all’ingiusta incarcerazione, un indennizzo di fr. 200.-- al
giorno per ogni giorno di detenzione.
5.2.1 La Corte ha già avuto modo di rilevare come D. sia stato posto in carcerazione
preventiva dal 23 novembre 2004 al 24 giugno 2005, dunque durante 214 giorni,
e come egli sia stato sottoposto a misure sostitutive dell’arresto, quali l’obbligo di
ottemperare a ogni citazione, l’obbligo di deposito del passaporto nonché il di-
vieto di rilasciare informazioni e atti relativi a terzi, fino al 10 aprile 2009 (v. supra,
consid. H). D. è tuttavia stato riconosciuto autore colpevole di infrazione aggra-
vata alla LStup ed è stato condannato a una pena detentiva di 9 mesi, sospesa
con la condizionale (v. supra, consid. VIII.4). Ciò posto, non può essergli ricono-
sciuta alcuna indennità per la detenzione preventiva subita.
Mediante il medesimo scritto del 4 maggio 2016, D. ha pure postulato il ricono-
scimento dell’importo di fr. 50’000.-- a titolo di torto morale, che avrebbe subito a
seguito della copertura mediatica, i media avendolo additato quale membro di
un’organizzazione criminale e a seguito della durata del presente procedimento.
- 216 -
5.3.1 La Corte osserva innanzitutto che il nome di D. non compare nelle rubriche “me-
dia” agli atti della causa. Inoltre, per quanto attiene all’eventuale torto morale che
D. asserisce di avere subito a seguito delle accuse di partecipazione ad un’orga-
nizzazione criminale, va rilevato che la presente non è la sede processuale ade-
guata per far valere tali pretese, il reato di organizzazione criminale non essendo
stato dedotto in accusa. Per questi motivi, la richiesta di indennizzo di D. non
viene accolta.
Mediante scritto del 19 maggio 2016 (TPF cl. 7 p. 925.71), D. ha pure richiesto,
per le prime due settimane di detenzione, un’indennità di fr. 400.-- al giorno, poi-
ché la detenzione sarebbe avvenuta presso le celle Pretoriali di Bellinzona e di
Mendrisio. Egli ha altresì richiesto un indennizzo di fr. 20.-- al giorno per ogni
giorno di misura sostitutiva all’arresto.
5.4.1 Visto l’esito del procedimento e la condanna pronunciata nei confronti di D., che
eccede il carcere preventivo scontato di 59 giorni, appurato altresì che - diversa-
mente che per B. - non vi è agli atti la prova che il diritto all’ora d’aria di D. fosse
stato leso, dato inoltre che le misure sostitutive all’arresto alle quali egli è stato
astretto non paiono rivestire una portata e un’incisività tali da giustificare, nel caso
concreto, un risarcimento a titolo di torto morale, la Corte rigetta la richiesta d’in-
dennizzo.
Tramite il medesimo scritto, D. ha pure richiesto il riconoscimento di un’indennità
quale mancato guadagno per tutto il periodo di incarcerazione, considerato il sa-
lario minimo di un meccanico di fr. 5’000.-- al mese.
5.5.1 Ritenuto che D. è stato condannato dalla scrivente Corte a una pena detentiva di
9 mesi, non può venirgli riconosciuta alcuna indennità a titolo di mancato guada-
gno
Sempre nel suo scritto del 19 maggio 2016, D. ha postulato fr. 200.-- al giorno
per ogni giorno di dibattimento.
5.6.1 La Corte può riconoscere all’imputato pienamente o parzialmente assolto un’in-
dennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al pro-
cedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP), purché l’imputato sollecitato in tal
senso abbia quantificato e comprovato la sua pretesa (art. 429 cpv. 2 CPP). In
casu, la Corte rileva che D. è stato ritenuto autore colpevole della maggior parte
dei capi d’accusa a lui rimproverati, e che la sua richiesta non è né sostanziata
né provata. Alla luce di quanto precede, la richiesta di D. non viene accolta.
- 217 -
E.
Tramite scritto consegnato durante i dibattimenti il 20 maggio 2016 dal suo difen-
sore (TPF cl. 7 p. 925.73), E. ha avanzato le seguenti pretese di indennizzo e
torto morale, che l’avv. Ferro ha motivato brevemente durante la sua duplica
(TPF cl. 7 p. 920.28 e seg.).
E. ha richiesto fr. 150’200.-- per i 751 giorni passati in detenzione preventiva non-
ché fr. 9’900.-- per le misure sostitutive subite durante 495 giorni, con interessi
del 5% a partire dal primo giorno di esigibilità delle prestazioni.
6.2.1 La Corte ha già rilevato come E. sia stato in regime di carcerazione preventiva
dal 23 agosto 2004 al 13 settembre 2006 (752 giorni), e come fino al 19 feb-
braio 2009 (891 giorni) egli sia stato sottoposto a misure sostitutive dell’arresto
quali l’obbligo di depositare il passaporto, il divieto di lasciare il territorio svizzero
e l’obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la PGF di Zurigo (v. su-
pra, consid. G). E. è stato condannato da questa Corte a una pena pecuniaria di
120 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente (v. supra, consid. VIII.5). Il
periodo di carcerazione preventiva subito da E. eccede dunque di 632 giorni la
condanna pronunciata dalla Corte.
Questo Collegio ritiene che il torto morale subito da E. in ragione della durata
della carcerazione preventiva, che eccede di 632 giorni la pena pronunciata dalla
Corte, debba essere riparato ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP. Per determinare
l’entità dell’indennità, la Corte considera che, in analogia con quanto previsto
dalla dottrina per l’indennizzo del torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP,
vista la lunga durata della detenzione, si debba partire da un’indennità giornaliera
di fr. 100.-- per ognuno dei 632 giorni di carcerazione preventiva in eccesso su-
bita da E., quindi da un importo intermedio di fr. 63’200.--. A mente della Corte,
questo importo deve essere adeguatamente aumentato tenendo conto del fatto
che, in seguito alla sua scarcerazione, E. è stato sottoposto a misure sostitutive
dell’arresto, fra le quali figurava anche l’obbligo di presentarsi una volta alla set-
timana presso il posto di polizia, per 891 giorni. Va inoltre considerato che la
procedura è stata estesa nei confronti di E. nel 2003 ed è durata fino ad oggi.
Tenuto conto di tutti questi fattori, la Corte riconosce a E. una riparazione del
torto morale di fr. 75’000.--, con interessi del 5% a partire dall’ultimo giorno di
misure sostitutive, quindi dal 19 febbraio 2009.
- 218 -
E. ha pure richiesto un indennizzo di fr. 10’000.-- per la partecipazione ai dibatti-
menti, con interessi del 5% a partire dal primo giorno di esigibilità delle presta-
zioni, per diversi viaggi, pernottamenti e pranzi fuori casa durante il lungo proce-
dimento.
6.4.1 L’imputato assolto ha diritto a un’indennità risultante dalla partecipazione neces-
saria al procedimento (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP); a questo titolo possono anche
essere riconosciute le spese di viaggio.
6.4.2 Come esposto precedentemente (v. supra, consid. XIII.1.3), ai sensi dell’art. 429
cpv. 1 lett. b CPP lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante
dalla partecipazione necessaria al procedimento, segnatamente le perdite di sa-
lario o di guadagno conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di
procedura; a questo titolo possono anche essere indennizzate le spese di viag-
gio. La Corte è tenuta a esaminare d’ufficio le pretese dell’imputato, ma può in-
vitarlo a quantificarle e comprovarle. Se l’imputato, sollecitato in tal senso dalla
Corte, omette di quantificare e comprovare le sue pretese nonostante fosse in
grado di farlo, egli perde il diritto alla sua pretesa ((v. supra, consid. XIII.1.4).
6.4.3 In casu, la Corte ha invitato E. il 30 marzo 2016 a quantificare e comprovare le
sue eventuali pretese di indennizzo (v. supra, consid. XIII.1.11). E. ha di seguito
quantificato la sua richiesta di indennizzo, motivandola sommariamente, ma non
l’ha in alcun modo né sostanziata né comprovata. Alla luce di quanto precede, la
richiesta di fr. 10’000.-- per la partecipazione ai dibattimenti, non sufficientemente
sostanziata né motivata, non viene accolta.
E. ha pure fatto valere pretese dell’ordine di fr. 1’250’000.-- a titolo di mancato
guadagno, corrispondenti a fr. 100’000.-- all’anno per il periodo dalla sua carce-
razione fino alla conclusione del procedimento, il tutto con interessi del 5% a
partire dal primo giorno di esigibilità delle prestazioni, nonché EUR 200’000.--, a
titolo di danno, con interessi del 5% a partire dal primo giorno di esigibilità delle
prestazioni, per gli investimenti persi nel ristorante in Spagna, e ciò a seguito
della detenzione preventiva a cui è stato astretto dall’agosto del 2004 per più di
due anni. Secondo E., tale privazione della libertà personale non gli avrebbe con-
sentito di portare a buon fine l’investimento spagnolo, con i danni economici che
ne sarebbero seguiti.
6.5.1 Anche a questo riguardo, la Corte rileva che E., invitato a quantificare e compro-
vare le sue pretese, non le ha sufficientemente circostanziate, sostanziate e nep-
pure provate. Per questo motivo, le pretese avanzate da E. a titolo di mancato
guadagno e di danno economico vengono respinte.
- 219 -
XIV. Sull’autorità d’esecuzione
Conformemente all’art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli
artt. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l’esecuzione.
Per B. è designato il Cantone Zurigo, come Cantone di esecuzione.
Per D. è designato il Cantone Ticino, come Cantone di esecuzione.
Per E. è designato il Cantone Zurigo, come Cantone di esecuzione.
- 220 -
La Corte pronuncia:
I. A.
1. È ordinato l’abbandono del procedimento:
1.1. per il capo d’accusa 1.1.2;
1.2. per il capo d’accusa 1.3.1.1, limitatamente alla fattispecie occorsa nel 2000.
2. A. è prosciolto dai restanti capi d’accusa.
3. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Tuto Rossi è fissata in fr. 191’682.60
(IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
5. Le richieste di indennizzo e riparazione del torto morale di A. vengono accolte
limitatamente a fr. 98’572.-- (IVA inclusa), oltre interessi del 5% dal 19 maggio
2016, a titolo di indennizzo, nonché a fr. 130’000.--, oltre interessi del 5% dal 10
aprile 2009, a titolo di torto morale.
II. B.
1. È ordinato l’abbandono del procedimento per il capo d’accusa 1.2.2.3.
2. B. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.4, 1.2.2.5, 1.2.2.6, 1.2.2.7 e
1.2.2.8 (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), ai sensi dei considerandi.
3. B. è prosciolto dai restanti capi d’accusa, ai sensi dei considerandi.
4. B. è condannato a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ca-
dauna, dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP). L’esecuzione della
pena è sospesa per un periodo di prova di 2 anni.
5. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 11’500.--
.
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6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Nadir Guglielmoni è fissata in
fr. 138’097.60 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
B. è condannato al rimborso alla Confederazione di
fr. 3’500.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno
(art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
7. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con i valori
patrimoniali sequestrati di pertinenza di B. (art. 442 cpv. 4 CPP).
8. Le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale vengono accolte
limitatamente a fr. 20’000.--, oltre interessi del 5% dal 13 ottobre 2005, a titolo di
indennizzo, nonché fr. 40’000.--, oltre interessi del 5% dal 10 aprile 2009, a titolo
di torto morale.
9. Il Cantone Zurigo è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
III. C.
1. C. è prosciolto.
2. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
3. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniele Timbal è fissata in
fr. 81’715.80 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
4. Le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale vengono accolte
limitatamente a fr. 868.90, a titolo di indennizzo, nonché a fr. 33’000.--, compren-
sivi di interessi già capitalizzati, a titolo di torto morale.
IV. D.
1. D. è prosciolto dai capi d’accusa 1.2.5.1 – limitatamente a quanto descritto in
ingresso –, 1.2.5.1.5, 1.2.5.2 e 1.2.5.3, ai sensi dei considerandi.
2. D. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti in relazione ai capi d’accusa 1.2.5.1.1, 1.2.5.1.2, 1.2.5.1.3 e
1.2.5.1.4 (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup).
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3. D. è condannato a una pena detentiva di 9 mesi, dedotto il carcere preventivo
sofferto (art. 51 CP). L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova
di 2 anni.
4. D. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di
fr. 11’500.--.
5. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Yasar Ravi è fissata in fr. 161’770.--
(IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
D. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 8’000.-- non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
6. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con i valori
patrimoniali sequestrati di pertinenza di D. (art. 442 cpv. 4 CPP).
7. Le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale vengono rigettate.
8. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
V. E.
1. È ordinato l’abbandono del procedimento per il capo d’accusa 1.1.1.
2. E. è riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti ripetuta per i capi d’ac-
cusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 (art. 251 n. 1 CP).
3. E. è prosciolto dai restanti capi d’accusa.
4. E. è condannato a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 10.-- ca-
dauna, dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP). L’esecuzione della
pena è sospesa per un periodo di prova di 2 anni.
5. E. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’000.--.
6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Ernesto Ferro è fissata in
fr. 338’125.80 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
E. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 8’000.-- non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
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7. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con i valori
patrimoniali sequestrati di pertinenza di E. (art. 442 cpv. 4 CPP).
8. Le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale vengono accolte
limitatamente a fr. 75’000.--, oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2009, a titolo
di torto morale.
9. Il Cantone Zurigo è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
VI. Oggetti e valori sequestrati
1. È ordinata la confisca (art. 69 CP) degli oggetti di cui ai punti 4.4.7.1, 4.4.7.2,
4.4.9.11, 4.4.9.12, 4.4.10.1 e 4.4.10.2 dell’atto d’accusa.
2. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori non oggetto di compensazione
ai sensi delle cifre II.7, IV.6 e V.7.
VII. Pretese civili
1. L’azione di F. è rinviata al foro civile.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
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Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico,
Avv. Tuto Rossi, già difensore di A. (imputato)
Avv. Alexandra Hardegger, difensore di A. (imputato)
Avv. Nadir Guglielmoni, difensore di B. (imputato)
Avv. Daniele Timbal, difensore di C. (imputato)
Avv. Yasar Ravi, difensore di D. (imputato)
Avv. Ernesto Ferro, difensore di E. (imputato)
F. (accusatore privato)
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d’esecuzione (testo in-
tegrale).
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri-
bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del proce-
dimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Spedizione: 26 luglio 2017
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