Sentenza del 27 ottobre 2016
Corte penale
Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale
Carlo Bulletti,
e, in qualità di accusatrici private:
1. A., di ignota dimora,
2. B., di ignota dimora,
contro
C., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Athos
Mecca.
Oggetto
Truffa, messa in circolazione di monete false
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2016.32
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Fatti:
A. In seguito alla trasmissione per competenza, datata 30 marzo 2013, da parte del
Ministero pubblico del Cantone Ticino, dell’incartamento concernente C. (cl. MPC
p. 2.0.2), il 13 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
“MPC”) ha assunto il procedimento nei confronti del predetto (cl. MPC p. 2.0.3
seg.) e ha aperto un’istruzione per i reati di truffa (art. 146 CP), messa in
circolazione di monete false (art. 242 CP) nonché importazione, acquisto e
deposito di monete false (art. 244 CP) (cl. MPC p. 1.0.1). Il 3 aprile 2014, il MPC
ha richiesto assistenza giudiziaria alla Procura Generale della Repubblica
Italiana presso la Corte d’Appello di Torino (cl. MPC p. 18.0.1 segg.). Il 30 luglio
2014 le autorità italiane hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’abitazione
di C. (cl. MPC p. 18.0.36).
B. Il 18 aprile 2016, il MPC ha emesso un decreto d’accusa ai sensi dell’art. 352
CPP nei confronti di C. per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e messa in
circolazione di monete false (art. 242 cpv. 1 CP in combinato disposto con
l’art. 250 CP) (cl. MPC p. 3.0.1 segg.).
C. Tramite scritto datato 28 aprile 2016, e notificato l’indomani al MPC, C. ha
interposto opposizione contro il decreto d’accusa del 18 aprile 2016 (cl. MPC
p. 22.0.1).
D. Il MPC, con scritto del 14 luglio 2016, ha quindi trasmesso il fascicolo al tribunale
di primo grado per lo svolgimento della procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1
CPP), confermando nel contempo il decreto d’accusa (cl. TPF p. 2.100.1 seg.).
E. Avendo la Corte constatato l’irreperibilità delle accusatrici private agli indirizzi
indicati dal magistrato requirente (cl. TPF p. 2.160.3, 4), essa ha intrapreso i
passi atti a determinare i loro recapiti attuali. La direzione del procedimento ha
dapprima richiesto alla Polizia giudiziaria federale di voler accertare ed indicare
gli eventuali recapiti di A. in Svizzera (cl. TPF p. 2.361.1), ottenendo in merito
una risposta negativa (cl. TPF p. 2.661.1). La Corte ha nel contempo chiesto al
Centro Comune di Cooperazione di Polizia e Doganale italo-svizzero di voler
indicare gli eventuali recapiti in Svizzera e in Italia di B. (cl. TPF p. 2.362.1),
ottenendo parimenti responso negativo, con pur tuttavia l’indicazione di un
recapito in Spagna (cl. TPF p. 2.662.1).
F. Le parti non hanno formulato istanze probatorie (cl. TPF p. 2.510.1, p. 2.280.3).
G. B. è stata convocata all’ultimo indirizzo noto, in Spagna (cl. TPF p. 2.852.1 seg.),
risultando colà sconosciuta (cl. TPF p. 2.852.3). Per ciò che concerne A., la
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direzione del procedimento ha soprasseduto all’invito a partecipare al
dibattimento, già risultando detta parte accusatrice irreperibile.
H. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 27 ottobre 2016 presso la sede del
Tribunale penale federale. L’imputato si è regolarmente presentato in aula.
I. Il rappresentante del MPC, tramite scritto del 15 settembre 2016, ha dichiarato di
rinunciare a presenziare al dibattimento e, richiamato l’art. 337 CPP, ha
confermato le proposte di cui al decreto d’accusa del 18 aprile 2016 (cl. TPF
p. 2.510.2).
J. Dal canto suo, la difesa dell’imputato C. ha postulato l’assoluzione dell’imputato,
presentando nel contempo la nota d’onorario per le prestazioni legali profuse
nella procedura penale, a valere quale pretesa ex art. 429 CPP (cl. TPF p.
2.920.3, p. 2.925.7).
K. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 27 ottobre 2016,
con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP. Tramite scritto del
31 ottobre 2016, il MPC ha chiesto la motivazione della pronuncia ex art. 82 cpv.
1 lett. a CPP (cl. TPF p. 2.510.3).
L. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
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La Corte considera in fatto e in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
Le parti non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni
che ostacolerebbero il giudizio di merito della causa. Ciononostante la Corte deve
esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142,
consid. 2; 2007 165, consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale
SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta
Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale,
dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del Tribunale penale
federale può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo
per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235, consid. 7.1). Inoltre, se le
autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono
accordate sulla giurisdizione federale, quest'ultima può essere rimessa in
discussione dalla Corte penale del Tribunale penale federale soltanto se
l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere
d'apprezzamento (DTF 132 IV 89, consid. 2). Alla luce di quanto precede, la
Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi
particolarmente validi per declinarla.
Sulle infrazioni
Il MPC rimprovera a C. di essersi reso colpevole di ripetuta messa in circolazione
di monete false (combinati art. 242 cpv. 1 nonché art. 250 CP) e di ripetuta truffa
(art. 146 cpv. 1 CP) per avere: a) il 14 giugno 2013, verso le ore 13:10, a Z.,
pagato una prestazione alla massaggiatrice A. con una banconota falsa da EUR
200.--; b) il 13 agosto 2013, verso le ore 23:00, a Y., pagato una prestazione
sessuale alla meretrice B. con sei banconote false da EUR 50.--.
L’imputato C. contesta i rimproveri mossigli dal magistrato requirente, da ultimo
in occasione del pubblico dibattimento (cl. TPF p. 2.930.4 seg.). Egli non contesta
peraltro, né dinanzi al MPC né in sede dibattimentale, di avvalersi dei servigi di
meretrici attive nel Locanese, di contattarle con la sua utenza cellulare, senza
anonimizzare quest’ultima, di lasciare loro detto suo recapito telefonico e di
successivamente corrispondere loro la controprestazione in contanti, in franchi
svizzeri o in euro (cl. MPC p. 13.0.6 seg.; cl. TPF p. 2.930.4). C. dichiara di non
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conoscere le persone corrispondenti agli estremi delle accusatrici private e
neppure di riconoscere B. nella fotografia ostensa nel corso della sua audizione
dibattimentale (cl. TPF p. 2.930.4 seg.).
Giusta l’art. 242 cpv. 1 CP chiunque mette in circolazione come genuini o
inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Giusta
l’art. 250 CP le disposizioni del titolo decimo del CP si applicano anche a monete,
cartemonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri, quali i biglietti di banca
aventi corso legale nella zona euro.
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo
ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Nel recente passato, l’Alta Corte ha avuto modo di precisare la sua
giurisprudenza, rilevando che sussiste concorso perfetto tra i reati di messa in
circolazione di monete false (art. 242 CP) e di truffa (art. 146 CP), nel senso che
commette di regola nel contempo una truffa chi mette in circolazione monete
false, non essendo peraltro al riguardo necessari maneggi astuti che eccedano
la consegna di monete false (DTF 133 IV 256, consid. 4.3 seg.).
Nel caso in esame, prima di poter operare la sussunzione negli art. 242 CP
rispettivamente art. 146 CP, occorre anzitutto procedere all’accertamento dei fatti
pertinenti a mezzo dei mezzi di prova utilizzabili.
Dal fascicolo procedurale, si evince che C. risiede a X., in Italia. Egli esercita la
professione di commerciante ed è segnatamente titolare del negozio D. a X. (cl.
MPC p. 18.0.40). La perquisizione nei locali di pertinenza dell’indagato ha sortito
esito negativo (cl. MPC p. 18.0.36).
La Polizia giudiziaria federale ha individuato il luogo di produzione della falsa
moneta presso la tipografia E. (cl. MPC p. 10.2.1 e seg.). Dal canto suo, sia
dinanzi al MPC che in sede dibattimentale, C. ha affermato di conoscere detta
tipografia, sita nel suo Comune di residenza, e di esserne stato cliente (cl. MPC
p. 13.0.9; cl. TPF p. 2.930.6).
Pure dal fascicolo procedurale si evince che, come risulta dal verbale di
interrogatorio del 14 giugno 2013 – sulla cui utilizzabilità a carico la Corte si
chinerà infra al consid. 6 –, A. lavorava quale massaggiatrice indipendente a Z.,
e che ella ha ricevuto, il giorno dell’audizione, una telefonata di un cliente verso
le ore 11:34, pattuendo di seguito un appuntamento per le ore 13:10.
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Presentatasi nel pomeriggio, la persona in questione lasciava su di un tavolino la
banconota incriminata di EUR 200.-- a titolo di controprestazione per il
massaggio ricevuto. Subito dopo, A. si rendeva conto che si trattava di un falso.
A. ha altresì indicato l’utenza cellulare del soggetto in questione. Il cliente, di
corporatura robusta, era alto 173-174 cm (cl. MPC 12.0.1 segg.).
Come risulta dal verbale di interrogatorio del 14 agosto 2013 – sulla cui
utilizzabilità a carico la Corte si chinerà infra al consid. 6 –, B. aveva ricevuto un
cliente la sera precedente verso le ore 20:30 che, al termine della prestazione
sessuale, le ha consegnato sei banconote di EUR 50.-- false. La persona in
questione, di corporatura media, d’età apparente di 45/46 anni, alta 165 cm, si è
presentata come F. e le ha fornito un recapito cellulare (cl. MPC p. 12.0.4 segg.).
B. ha indicato che si trattava della medesima persona controllata dalla polizia
presso la sua abitazione il 6 agosto 2013 (cl. MPC p. 12.0.5), circostanza che
non trova però riscontro nei rapporti di polizia. Il rapporto d’inchiesta del 26
agosto 2013 fa stato del fatto che B. ha riconosciuto nell’imputato l’autore dei fatti
(cl. MPC p. 10.1.5), circostanza che non trova però ulteriore riscontro negli atti,
segnatamente in un’audizione dell’accusatrice privata in parola. L’utenza
cellulare indicata dalle accusatrici private era riconducibile all’imputato (cl. MPC
p. 10.1.4 segg., p. 10.1.10).
Occorre qui di seguito valutare la portata delle dichiarazioni a carico proferite
dalle accusatrici private, di cui ai verbali d’audizione del 14 giugno 2013 di A. e
del 14 agosto 2013 di B., così come del riconoscimento, da parte di quest’ultima,
dell’imputato, di cui al rapporto di polizia del 26 agosto 2013.
6.1 La garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il diritto
di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando quindi gli
art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a carico
dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il procedimento
penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di metterla in
dubbio e di porre domande complementari. L'imputato deve essere nella
condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne in
discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel momento
in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in una fase
successiva del procedimento. La partecipazione dell'imputato può in particolare
essere determinante per valutare la credibilità delle deposizioni del testimone
quando questi si esprime su fatti ai quali hanno partecipato entrambi
(cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016,
consid. 5.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità
d'interrogare un testimone a carico non viola la citata garanzia quando questi
rifiuta legittimamente di deporre, quando rimane irreperibile nonostante l'avvio di
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adeguate ricerche, quando è incapace di testimoniare durevolmente o per un
lungo periodo, oppure in caso di decesso. L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico
presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse
in modo sufficiente, che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che
non siano l'unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la
circostanza per la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i
suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476,
consid. 2.2 e 2.3.4 e rinvii).
6.2 La giurisprudenza dell’Alta Corte trova del resto riscontro nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, così come articolata nella sentenza
Al-Khawaja e Tahery contro Regno Unito del 15 dicembre 2011 ([GC],
n. 26766/05 e 22228/06), sulla scorta della quale il diritto di controinterrogare i
testimoni a carico – nozione che va applicata in modo autonomo (sentenza della
CorteEDU Lucà contro Italia del 27 febbraio 2001, n. 33354/96, § 41) –, garantito
dall’art. 6 n. 3 lett. d CEDU, si fonda sul principio secondo cui – affinché un
imputato possa essere dichiarato colpevole – gli elementi di prova a carico
debbono, in linea di principio, essere prodotti in sua presenza e in pubblica
udienza ai fini del contraddittorio, non escludendosi con ciò che il contraddittorio
possa interessare la fase predibattimentale. L’utilizzabilità a detrimento
dell’imputato di testimonianze a carico, non assistite da contraddittorio, rimane
comunque possibile allorquando ricorrono tre esigenze cumulative. Così come
successivamente e ulteriormente precisato nella sentenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo Schatschaschwili contro Germania del 15 dicembre 2015
([GC], n. 9154/10), le tre tappe del criterio Al-Khawaja tendono in ultima analisi
ad esaminare la conformità con la CEDU di una procedura nell’ambito della quale
delle testimonianze, non oggetto di verifica, sono state ammesse a detrimento
dell’imputato. Per quanto attiene a dette tre tappe, e all’ordine con cui il tribunale
deve procedere nel proprio scandaglio, la CorteEDU nella già citata sentenza
Schatschaschwili (§ 107 segg., 117 seg.) ha rilevato quanto segue.
In primo luogo, il giudice del merito deve sincerarsi dell’esistenza di un serio
motivo, fattuale o giuridico, giustificante la mancata comparizione del testimone
(citata sentenza Schatschaschwili, § 117, 119). E ciò con mente al principio che
una testimonianza dovrebbe essere oggetto di verifica nel processo e che ogni
ragionevole sforzo dovrebbe essere intrapreso per assicurare la presenza del
testimone (citata sentenza Schatschaschwili, § 117), ritenuto come
l’ammissibilità della deposizione testimoniale scritta invece della verifica nella
procedura probatoria dibattimentale debba rimanere l’ultima ratio, verifica della
veridicità e credibilità del testimone che può nondimeno occorrere già nella
procedura preliminare (sentenza della CorteEDU nella causa Ter-Sargsyan
contro Armenia del 27 ottobre 2016, n. 27866/10, § 46).
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In secondo luogo, occorre determinare se, nel caso in cui un provvedimento di
condanna sia pronunciato, esso si fondi unicamente o in misura determinante
(“sole or decisive rule”) sulla deposizione di un testimone assente, circostanza
che implica la restrizione dei diritti della difesa di per sé incompatibile con le
garanzie prescritte dall’art. 6 CEDU (sentenza della CorteEDU nella causa
Dimović contro Serbia del 28 giugno 2016, n. 24463/11, § 38). Il termine “unico”
rinvia ad un mezzo di prova che costituisce il solo fondamento per la condanna
pronunciata dal tribunale, allorquando il termine “determinante” designa una
prova la cui portata è tale da risultare potenzialmente decisiva nel quadro della
decisione di merito (citata sentenza Schatschaschwili, § 123). Nel caso in cui la
testimonianza non oggetto di verifica sia corroborata da ulteriori mezzi di prova,
la valutazione del carattere “decisivo” dipenderà dalla forza probatoria
dell’ulteriore assetto probatorio: più tale assetto sarà importante, meno la
deposizione del testimone assente sarà suscettibile di essere ritenuta alla
stregua di un mezzo di prova “determinante” (citata sentenza Dimović, § 38).
Purtuttavia, dovendo l’art. 6 n. 3 CEDU essere interpretato nel contesto di un
esame del carattere equo della procedura nel suo complesso (citata sentenza
Schatschaschwili, § 118), la “sole or decisive rule” non deve essere applicata in
modo inflessibile. In particolare, se una deposizione non sottoposta a
controinterrogatorio rappresenta il “sole or decisive” mezzo di prova a carico
dell’imputato, la sua ammissione quale prova non integra automaticamente la
violazione dell’art. 6 n. 1 CEDU. Purtuttavia, poiché l’ammissione di un simile
mezzo di prova ha portata e peso particolari nell’apprezzamento del carattere
equo della procedura nel suo complesso, il giudice deve vagliare il procedimento
in questione con particolare attenzione (citata sentenza Dimović, § 38). È questo
il compito della terza tappa del criterio Al-Khawaja.
In terzo luogo, il giudice deve dunque ricercare se, nel caso concreto, esistano
degli elementi compensatori, segnatamente delle solide garanzie procedurali,
sufficienti per controbilanciare le difficoltà cagionate alla difesa a seguito
dell’ammissione di una deposizione non sottoposta al vaglio del contraddittorio,
e per di seguito assicurare in tal guisa l’equità del procedimento penale nel suo
complesso (citata sentenza Schatschaschwili, § 107). Più tale mezzo di prova è
importante, maggiore portata dovranno evidenziare gli elementi compensatori da
implementare affinché il procedimento nel suo complesso possa essere ritenuto
equo (sentenza della CorteEDU Manucharyan contro Armenia del 24 novembre
2016, n. 35688/11, § 48).
Nel caso in esame, occorre dunque porre mente alla giurisprudenza del Tribunale
federale in punto all’utilizzabilità delle dichiarazioni a carico non assistite da
contraddittorio (cfr. citata sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016,
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consid. 5.2 e rinvii) e della CorteEDU, così come articolata nella sentenza Al-
Khawaja e precisata nella pronuncia Schatschaschwili, entrambe già citate.
Anche se si volesse ritenere sufficienti gli sforzi intrapresi da questa Corte per
reperire A. e B. (cfr. supra, consid. E), e con ciò adempiuta la prima delle tre
esigenze cumulative di cui al criterio Al-Khawaja, e ammettere di riflesso tali
prove, occorrerebbe nondimeno valutare la portata delle loro deposizioni
testimoniali, non assistite da contraddittorio, nel solco della “sole or decisive rule”
e, di seguito, degli elementi compensatori offerti alla difesa affinché si sia in
presenza di un processo equo nel suo insieme, a valere quale terzo elemento
del criterio Al-Khawaja.
Per ciò che attiene al carattere di “sole or decisive evidence”, questa Corte ha
reputato le deposizioni di A. e di B. se non già “sole evidence” perlomeno
sicuramente alla stregua di “decisive evidence”. In effetti, trattasi di mezzi di
prova la cui portata è da reputarsi tale da risultare potenzialmente decisive nel
quadro di una decisione di merito a detrimento di C., “determinante” ai sensi della
giurisprudenza CEDU.
In casu si è in presenza di indizi – l’utenza telefonica comunicata alle accusatrici
private, l’individuazione del sito di produzione della falsa moneta nel Comune di
residenza di C. – che non sono però atti a corroborare le deposizioni, avuto
riguardo per le fattispecie dedotte in accusa. Il restante assetto probatorio non è,
in altre parole, in grado di fornire un contributo sostanziale nel corroborare dette
deposizioni, che fanno inoltre stato – a scarico dell’imputato – di indicazioni
contrastanti quanto alle sue caratteristiche fisiche.
Da ultimo, anche in caso di ammissione delle deposizioni di A. e di B., esse non
avrebbero retto all’esame da condurre per ricercare la presenza di elementi
compensatori atti a controbilanciare la lesione dei diritti della difesa, non da ultimo
per valutare l’affidabilità delle dichiarazioni proferite da A. e da B. La difesa non
ha mai avuto la possibilità di mettere in dubbio la credibilità delle accusatrici
private, sottolineandone le incoerenze o le contraddizioni, durante il
procedimento o in modo indiretto, per esempio a mezzo della formulazione di
domande scritte all’indirizzo delle testimoni a carico. Neppure il giudice del merito
ha potuto adottare misure compensatorie, atte a controbilanciare le difficoltà
cagionate alla difesa, quali il confronto indiretto ad opera del tribunale volto ad
accertare la credibilità delle testimoni a carico. Essendo impossibile un
apprezzamento corretto ed equo dell’affidabilità delle testimonianze a carico,
questa Corte deve concludere per la valenza oltremodo ridotta delle dichiarazioni
delle testimoni assenti.
Ne segue che assegnare una portata rilevante alle testimonianze a detrimento
dell’imputato comporterebbe in casu una restrizione del diritto di
controinterrogare i testimoni a carico incompatibile con gli art. 6 n. 1 e n. 3 lett. d
CEDU.
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Questo tribunale ha di seguito valutato gli ulteriori mezzi di prova utilizzabili,
giungendo alla conclusione che essi non permettono di indicare nell’imputato
l’autore dei reati ascrittigli. Segnatamente il fatto che C. – peraltro titolare di un
negozio – risieda a X., sede della tipografia E., in cui sarebbero occorse le
contraffazioni, non permette al giudice del merito di estrapolarne un giudizio di
colpevolezza, considerato anche che le perquisizioni effettuate rogatorialmente
presso i locali a disposizione di C. hanno dato esito negativo.
Le restanti risultanze probatorie non sono di riflesso, nemmeno loro, in misura di
suffragare la tesi accusatoria, non provando in alcun modo, neppure attraverso
un fascio convergente d’indizi, che l’autore della ripetuta messa in circolazione di
moneta falsa e ripetuta truffa incriminate possa essere individuato nel qui
imputato, che va pertanto assolto.
Sulle misure
Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una
data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati
a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il
giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti
(art. 69 cpv. 2 CP).
Giusta l’art. 249 cpv. 1 CP le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i
biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance
o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la
falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti. Giusta l’art. 250 CP,
l’art. 249 cpv. 1 CP si applica anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e
valori di bollo esteri.
In casu, è d’uopo procedere alla confisca di tutte le banconote false sequestrate
nel presente procedimento, affinché vengano rese inservibili o distrutte.
Sulle spese e ripetibili
Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
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comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla Polizia giudiziaria federale
e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale
federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP
(art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle
parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di
un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200
e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto
d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento
relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria
non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate
dalla Corte penale davanti al giudice unico, l'emolumento di giustizia varia tra 200
e 50’000 franchi (art. 7 lett. a RSPPF).
Per quanto riguarda la procedura preliminare, il MPC fa valere un emolumento di
fr. 390.--, nonché disborsi dell’ordine di fr. 10.--. La Corte ritiene giustificate dette
spese procedurali. L'emolumento relativo all'attività di questo Tribunale (art. 7
lett. a RSPPF ) è fissato a fr. 1'000.--, mentre non vengono prelevati disborsi.
Visto l’esito della causa, le spese procedurali sono a carico della Confederazione
ex art. 423 CPP.
Sulle indennità
Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
(lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso
di privazione della libertà (lett. c). Le pretese dell'imputato, che può essere
invitato a quantificarle e a quantificarle, sono esaminate d'ufficio (art. 429 cpv. 2
CPP).
- 12 -
L’imputato assolto fa valere, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di
un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, l’importo di fr. 2'963.65 così
come alla nota d’onorario prodotta dal difensore nella sede dibattimentale.
Con mente al Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF),
detta nota d’onorario è stata tassata tenendo conto di una tariffa oraria di
fr. 220.--, ritenuta appropriata alla luce della difficoltà moderata della causa. La
tariffa oraria per le trasferte non è stata invece modificata. Sono parimenti stati
corretti gli importi relativi alle spese di trasferta (a Lugano rispettivamente a
Bellinzona), valendo la sola rifusione del biglietto ferroviario in prima classe,
andata e ritorno, calcolato sull’abbonamento metà prezzo. La tassazione ha dato
luogo ad un importo di fr. 2'778,85 (IVA inclusa), che va riconosciuto a titolo
d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, a carico della Confederazione.
- 13 -
La Corte pronuncia:
1. C. è prosciolto.
2. È ordinata la confisca (art. 249 CP):
2.1. di una banconota falsa da EUR 200.--, numero di serie 1.;
2.2 di dodici banconote false da EUR 50.--, numero di serie 2.
3. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
4. A C. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di
fr. 2'778.85 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
- 14 -
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Carlo Buletti
- Avv. Athos Mecca (per C.)
- A., a mezzo di pubblicazione nel Foglio federale (solo il dispositivo)
- B., a mezzo di pubblicazione nel Foglio federale (solo il dispositivo)
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 12 gennaio 2017
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