Decreto del 28 ottobre 2016
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Sergio Ma-
stroianni
contro
A.
Oggetto Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 n. 1 CP)
Validità dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ' incarto: SK.2016.45
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Visti:
l’incartamento della presente causa;
il decreto d’accusa emesso in data 11 agosto 2016 dal Ministero pubblico della
Confederazione (“in seguito: “MPC”) nei confronti di A. per titolo di falsificazione di
valori di bollo ufficiali ai sensi dell’art. 245 n. 1 CP (p. 1.100.3 e segg.), con cui
egli è stato condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere a
fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per due anni, e che gli è stato
notificato in data 16 agosto 2016 (p. 1.100.7 [versione in italiano]; 1.100.9 [ver-
sione in tedesco]);
lo scritto di A. al MPC datato 25 agosto 2016, tramite il quale egli ha interposto
opposizione al decreto d’accusa (p. 1.100.10 e segg.); scritto consegnato alla po-
sta svizzera in data 9 settembre 2016 (p. 1.100.8);
la missiva del 29 settembre 2016, mediante la quale il MPC ha trasmesso gli atti,
ancorché sprovvisti di numerazione, alla Corte penale del Tribunale penale fede-
rale in virtù degli art. 355 cpv. 3 lett. a e d CPP e 356 cpv. 1 e 2 CPP (p. 1.100.1 e
seg.), e tramite la quale il MPC ha pure preso posizione in merito alla validità
dell’opposizione interposta da A., segnalando che, a mente del pubblico ministero,
l’opposizione sarebbe da considerarsi irricevibile perché tardiva;
lo scritto del 5 ottobre 2016, col quale la Corte ha invitato A. a presentare le sue
eventuali osservazioni quanto alla validità dell’opposizione e del decreto d’accusa,
entro il 19 ottobre 2016 (p. 1.300.1);
l’assenza di riscontro in tal senso, entro il termine fissato dalla Corte, da parte di
A.
Considerato:
che se il pubblico ministero decide di confermare il decreto d'accusa, ai sensi
dell'art. 356 cpv. 1 CPP esso trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo
grado affinché svolga la procedura dibattimentale, valendo in tal caso il decreto
d'accusa quale atto d'accusa;
che, giusta l'art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di primo grado statuisce in primo luogo
sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione. Il tribunale procede all'esame
dell'accusa ai sensi dell'art. 329 CPP, siccome la validità dell'opposizione e del
decreto d'accusa sono dei presupposti processuali giusta l'art. 329 cpv. 1 lett. b
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CPP (RIKLIN in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edi-
zione, Basilea 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; SCHWARZENEGGER, in DONATSCH /
HANSJAKOB / LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a edi-
zione, Zurigo / Basilea / Ginevra 2014, n. 2 ad art. 356 CPP);
che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni tramite opposi-
zione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella
dell'imputato, l'opposizione va motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida
opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354
cpv. 3 CPP);
che detto termine di dieci giorni viene calcolato conformemente agli art. 89 segg.
CPP. Esso inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1
CPP) ed è da reputarsi osservato se l'opposizione viene consegnata al più tardi
l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale, alla posta svizzera o presso
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 91 cpv. 2 CPP). Spetta
alla parte che trasmette l'atto dimostrare di aver provveduto alla consegna entro il
termine di scadenza (BERNASCONI in: Codice svizzero di procedura penale, Com-
mentario, Zurigo / San Gallo 2010, n. 6 ad art. 91 CPP). Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto fe-
derale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determi-
nante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore
(art. 90 cpv. 2 CPP);
che, se l'opposizione non viene presentata entro lo scadere del termine, essa non
è da ritenersi valida. In tal caso, il tribunale di primo grado non entra nel merito e
il decreto d'accusa è da ritenersi quale sentenza passata in giudicato (art. 354
cpv. 3 CPP). Contro la decisione del tribunale è dato il reclamo (art. 393 n. 1 lett. b
CPP), con successiva facoltà di ricorso in materia penale al Tribunale federale
(art. 78 e segg. LTF) (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom-
mentar, 2a edizione, San Gallo 2013, n. 3 ad art. 356 CPP; BERNASCONI, op. cit., n.
4 ad art. 356 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP);
che, sulla scorta della dottrina, anche nell'ipotesi in cui sia il decreto d'accusa sia
l'opposizione fossero da considerarsi entrambi come non validi ("ungültig"), il tri-
bunale di primo grado non potrebbe comunque annullare il decreto d'accusa, a
meno che quest'ultimo non soffrisse di mancanze talmente gravi da dover essere
considerato nullo ("nichtig") (SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP;
RIEDO / FIOLKA / NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea
2011, n. 2607);
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che, nel caso in esame, il termine utile a disposizione di A. per opporsi al decreto
d'accusa dell’11 agosto 2016, notificatogli in data 16 agosto 2016, ha cominciato
a decorrere il 17 agosto 2016 ed è scaduto al più tardi il venerdì 26 agosto 2016;
che l'opposizione di A., seppure riportante la data del 25 agosto 2016, è stata con-
segnata alla posta svizzera solo il 9 settembre 2016, ed è dunque stata interposta
oltre 10 giorni dopo lo scadere del termine legale di cui all'art. 354 cpv. 1 CPP;
che, conseguentemente, l’opposizione di A. non può essere considerata valida
poiché tardiva;
che dagli atti non si evince la presenza di lacune, tali da dover intravvedere nel
decreto d'accusa delle manchevolezze ingeneranti una sua invalidità rilevabile in
forza dell'art. 356 cpv. 5 CPP;
che, se l'opposizione non è valida, le spese per la procedura di prima istanza ven-
gono sopportate dalla parte che ha interposto opposizione (DAPHINOFF, Das
Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, dissertazione
friburghese, Zurigo / Basilea / Ginevra 2012, pag. 637);
che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73
LOAP, unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle
spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, visto lo stato della procedura e dell'esame
condotto, al minimo edittale di fr. 200.--.
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Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. L'opposizione interposta da A. avverso il decreto d'accusa formulato l’11 agosto 2016
dal Ministero pubblico della Confederazione nei suoi confronti non è valida.
2. La causa SK.2016.45 è stralciata dai ruoli.
3. La tassa di giustizia, di fr. 200.--, è posta a carico di A.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- A.
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Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’ina-
deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri-
bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 28 ottobre 2016
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