Decreto del 18 novembre 2016
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Instante A.,
Oggetto Istanza di condono delle spese procedurali e di elimina-
zione dell’iscrizione delle condanne dal casellario giudi-
ziale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ' incarto: SK.2016.47
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Ritenuto in fatto e in diritto:
1. Con sentenza SK.2012.9 del 27 aprile 2012, la Corte penale del Tribunale penale
federale ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ag-
gravato, ripetuta falsità in documenti e ripetuta corruzione passiva (§1 disposi-
tivo), e l’ha condannato a una pena detentiva di 12 mesi nonché a una pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospendendo l’esecu-
zione della pena detentiva per un periodo di prova di due anni (§2 dispositivo).
A. è inoltre stato condannato al pagamento delle spese procedurali, per comples-
sivi fr. 2'360.-- (§3 dispositivo), e gli è altresì stato imposto il pagamento, a titolo
di risarcimento equivalente ex art. 71 CP, di fr. 37'000.-- e di USD 30'000.-- a
favore della Cassa federale (§4 dispositivo). Detta sentenza, resa in procedura
abbreviata, è passata in giudicato.
2. Mediante sentenza SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, la Corte penale del Tribu-
nale penale federale ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuta corruzione
passiva, ripetuta falsità in documenti, ripetuta truffa, riciclaggio di denaro aggra-
vato e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (§1 dispositivo), con-
dannandolo a una pena pecuniaria di 440 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna,
da dedursi il carcere preventivo sofferto pari a 99 giorni, a valere quale pena
complementare alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena pecuniaria di 60 ali-
quote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, di cui alla precedente sentenza del 27 aprile
2012 della Corte penale del Tribunale penale federale, nonché alla pena di 1
anno e 10 mesi di reclusione, di cui alla sentenza del 5 aprile 2012 del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di IT-Parma (§2 dispositivo). A. è stato
altresì condannato al pagamento delle spese processuali per complessivi fr.
92'455.15 (§3 dispositivo). Ad A. sono inoltre stati confiscati il saldo a lui ricon-
ducibile presso la Banca Nazionale Svizzera (§4 dispositivo) nonché la quota di
comproprietà di ½ di sua spettanza sulle particelle n. 1 e 2 del registro fondiario
di Z. (§5 dispositivo). Detta sentenza, resa in procedura abbreviata, è passata in
giudicato.
3. Tramite sentenza SK.2015.19 del 6 luglio 2015, la Corte penale del Tribunale
penale federale ha statuito in merito all’istanza formulata da A. tendente alla so-
spensione della riscossione delle spese procedurali nonché al condono di parte
delle spese procedurali residuali, dichiarando inammissibile l’istanza quanto alle
spese procedurali nonché al risarcimento equivalente di cui ai §3 e §4 del dispo-
sitivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.9 del 27 aprile 2012,
e accogliendo parzialmente l’istanza quanto alle spese procedurali di cui al §3
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del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 di-
cembre 2013, le quali sono state condonate in ragione di fr. 46'227.60. Detta
sentenza è passata in giudicato.
4. Con scritto del 17 ottobre 2016, indirizzato al Tribunale penale federale, A. ha
postulato la “cancellazione dei dati sul registro penale”, asserendo che la sua
fedina penale pregiudicherebbe la sua possibilità di trovare un impiego con uno
stipendio migliore, e ha richiesto nel contempo il condono “per la somma rima-
nente da versare al Ministero Pubblico della Confederazione”, specificando che
la stessa “si aggira tutt’ora a ca.80'000.00” (p. 1.100.1 e segg.).
5. Conseguentemente, il 18 ottobre 2016, la scrivente Corte ha aperto un incarta-
mento rubricato sub SK.2016.47 (p. 1.160.1). Il medesimo giorno, la Corte ha
invitato l’istante a trasmettere la documentazione attestante la bontà della sua
richiesta, chiedendo nel contempo al Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: “MPC”), Sezione esecuzione delle decisioni e gestione dei beni, di de-
terminarsi in merito all’istanza e di trasmettere il fascicolo procedurale concer-
nente la procedura d’incasso nei confronti di A. (p. 1.300.1). L’istante ha dato
seguito all’invito della Corte in data 29 ottobre 2016 (p. 1.521.1 e segg.) e il MPC,
in data 31 ottobre 2016, ha trasmesso alla Corte il fascicolo richiesto, rinunciando
a prendere posizione e rinviando alle considerazioni espresse nel suo scritto del
5 maggio 2015, presente nell’incartamento (p. 1.510.1 e segg.).
6. Richiesta di condono
6.1 Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo
grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’auto-
rità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altri-
menti. Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo
(art. 76 LOAP).
Le decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi degli art. 363 segg. CPP,
se pronunciate da un’autorità monocratica, sono emanate sotto forma di decreti,
e devono essere impugnate mediante reclamo (DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4;
art. 80 cpv. 1 CPP).
Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia
d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva e
trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta (art. 364
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cpv. 1 CPP); negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con
istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto (art. 364 cpv. 2
CPP).
Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese
procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona te-
nuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Detta decisione avviene tramite decisione
indipendente successiva (decisione del Tribunale penale federale SK.2015.54
del 16 febbraio 2016, consid. 5.1; SK.2015.58 del 19 aprile 2016, consid. 4.1).
Ai sensi dell’art. 422 CPP, le spese procedurali comprendono gli emolumenti a
copertura delle spese nonché i disborsi nel caso concreto; il risarcimento equi-
valente ex art. 71 CP non rientra pertanto nel novero delle spese procedurali
(sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.19 del 6 luglio 2015, consid. 6).
Giusta l’art. 364 cpv. 3 CPP, il giudice esamina se le condizioni per una decisione
giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o inca-
rica la polizia di procedere a nuove indagini. In un procedimento come quello in
esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la deci-
sione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP).
6.2 Nel caso concreto, l’istante ha richiesto il condono “per la somma rimanente da
versare al Ministero Pubblico della Confederazione”, specificando che la stessa
“si aggira tutt’ora a ca.80'000.00” (v. supra, consid. E; p. 1.100.1 e segg.)
6.3 Da uno scritto del MPC all’istante, datato 23 febbraio 2016, si desume che per
A., a quel tempo, risultava un debito residuo pari a fr. 34'660.--, a titolo di risarci-
mento equivalente, in relazione alla causa SK.2012.9, e a fr. 46'227.60, a titolo
di spese procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25 (p. 1.510.21 e seg.).
6.4 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.1), il risarcimento equivalente
non rientra nel novero delle spese procedurali, ragion per cui l’istanza, nella mi-
sura in cui tende a ridurre o a estinguere detto risarcimento, è irricevibile.
6.5 La competenza della Corte penale del Tribunale penale federale risulta invece
data per decidere sulla richiesta di condono delle spese procedurali della causa
SK.2013.25, che, come esposto poc’anzi (v. supra, consid. 3), erano già state
condonate in ragione di fr. 46'227.60 da parte della Corte penale del Tribunale
penale federale, con sentenza del 6 luglio 2015.
6.6 Mediante gli scritti del 17, rispettivamente del 29 ottobre 2016, l’istante illustra la
propria situazione economica nei termini seguenti.
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A. allega che avrebbe perso il suo posto di lavoro, tra il 2015 e il 2016, e unica-
mente durante il mese di aprile 2016 avrebbe ritrovato un impiego, con uno sti-
pendio mensile di fr. 5'000.-- lordi, a cui si aggiunge un bonus (p. 1.100.2; 10).
Dopo il divorzio avrebbe continuato a versare contributi sia per la figlia che per il
figlio, entrambi in apprendistato, vivendo quest’ultimo con lui (p. 1.100.2). Un
condono totale dell’importo dovuto al MPC ridurrebbe di circa il 10% le sue spese
mensili (p. 1.521.2). Egli allega che, a seguito dell’accordo raggiunto con il MPC,
avrebbe versato somme importanti; il MPC non sarebbe quindi uscito “a mani
vuote” dall’inchiesta (p. 1.521.2). L’istante sarebbe però arrivato ad un punto in
cui rischierebbe di non potere più sopportare finanziariamente quanto richiestogli
(p. 1.521.2).
Per quel che concerne le sue entrate, l’istante allega di avere percepito, nel 2016,
da aprile a settembre, un salario netto medio di fr. 4'394.61 (p. 1.521.2). Egli ha
prodotto i certificati di salario relativi ai mesi di aprile-settembre 2016, dai quali
risultano le seguenti entrate: fr. 3'071.25 in aprile (p. 1.100.11), fr. 4'339.60 in
maggio (p. 1.100.12), fr. 4'531.10 in giugno (p. 1.100.13), fr. 4'665.60 in luglio (p.
1.100.14), fr. 5'005.55 in agosto (p. 1.100.15) e fr. 4'754.55 in settembre
(p. 1.100.16).
Per quel che riguarda gli esborsi mensili regolari, a detta dell’istante questi sa-
rebbero di complessivi fr. 4'459.20. Egli ha dettagliato le sue spese nel modo
seguente, producendo i relativi giustificativi: fr. 2'050.-- a titolo di “Affitto dell’ap-
partamento” (p. 1.521.5); fr. 536.70 a titolo di “Cassa malattia” (p. 1.521.3);
fr. 202.-- a titolo di “Cassa malattia di mio figlio B. (in apprendistato)” (p. 1.521.4);
fr. 950.-- a titolo di “Quota alimenti per mia figlia C. (in apprendistato)” (p.
1.521.9); fr. 118.20 a titolo di “Abbonamento Internet e TV” (p. 1.521.7); fr. 33.30
a titolo di “Quota elettricità” (p. 1.521.8); fr. 69.-- a titolo di “Abbonamento Cellu-
lare mio figlio B.” (p. 1.521.6); fr. 500.-- a titolo di “Rimborso Procura Federale
MPC” (p. 1.521.5). Nel calcolo degli esborsi mensili non sarebbero stati presi in
considerazione né la quota per il pagamento delle imposte né quella per l’assi-
curazione della casa (p. 1.521.2).
A sostegno della sua richiesta, A. dichiara inoltre di avere ricevuto un ordine di
pagamento da parte della “Sozialversicherungsanstalt” del Cantone di Zurigo,
che lo obbligherebbe a versare la somma di fr. 45'597.30, per rimborsi di contri-
buti di una ditta fallita nel 2013/2014, nella quale sarebbe stato membro del con-
siglio di amministrazione, e che, conseguentemente, egli avrebbe concordato
con l’autorità zurighese un pagamento mensile di fr. 100.-- (p. 1.100.2; p. 1.100.4
e segg.).
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6.7 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.3), l’istante, nel febbraio del
2016, risultava debitore, nei confronti del MPC, di fr. 46'227.60 a titolo di spese
procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25.
Da uno scritto del MPC all’attenzione dell’istante, datato 27 ottobre 2016, risulta
che l’importo mensile che A. dovrebbe versare al MPC per fare fronte al suo de-
bito è stato ridotto, il giorno stesso, da fr. 500.-- a fr. 400.-- (p. 1.510.26).
6.8 Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese
procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona te-
nuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all’autorità, di
sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è rico-
noscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell’ambito
finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui
fosse difficile, per l’interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlo-
meno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito (DOMEISEN, in NIG-
GLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-
sordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 3 ad art. 425 CPP). Affinché l’art. 425 CPP
possa trovare applicazione è nondimeno necessario che la situazione economica
della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali sia talmente tesa che
la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Circo-
stanza ricorrente allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure
nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre
in pericolo la risocializzazione o l’equilibrio finanziario a lungo termine se andas-
sero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato.
6.9 In casu, occorre rilevare come, dal 6 luglio 2015, siano subentrati mutamenti in
punto alla situazione professionale e finanziaria dell’istante.
In effetti, dopo un periodo di disoccupazione, già preannunciato al giudice della
causa SK.2015.19 (sentenza SK.2015.19 consid. 9), l’istante ha trovato un nuovo
impiego fisso. Lo stipendio che l’istante percepisce per la sua attività professio-
nale attuale è meno elevato rispetto allo stipendio che l’istante percepiva in pre-
cedenza, pari a fr. 7'962.85 mensili netti (v. sentenza SK.2015.19, consid. 4).
Ciononostante, occorre rilevare che pure i suoi esborsi mensili, dall’ultimo esame
effettuato dal giudice nel 2015, sono diminuiti. Difatti, allora il giudice aveva te-
nuto segnatamente conto di fr. 2'210.-- a titolo di contributi di mantenimento per
la moglie separata e per i figli, di fr. 310.-- per le spese d’esercizio del diritto di
visita e di fr. 1'005.-- per gli interessi ipotecari (sentenza SK.2015.19 del 6 luglio
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2015, consid. 4); poste che attualmente si riducono a fr. 950. -- a titolo di contri-
buto di mantenimento per la figlia.
La Corte rileva inoltre che gli obblighi di mantenimento dell’istante nei confronti
dei figli, a medio termine, sono destinati a diminuire ulteriormente. Difatti, i figli di
A., nati nel 1996 rispettivamente nel 1999, stanno svolgendo entrambi un ap-
prendistato.
È pure d’obbligo constatare che, in seguito all’insorgere della posizione debitoria
nei confronti della “Sozialversicherungsanstalt” del Cantone di Zurigo, cui A.
versa un pagamento mensile di fr. 100.--, il MPC gli ha già concesso una diminu-
zione della rata mensile, da fr. 500.-- a fr. 400.--, così che gli esborsi mensili a
carico dell’istante non sono aumentati.
Visto ciò che precede, la Corte considera che, dall’ultimo esame della situazione,
occorso tramite sentenza SK.2015.19del 6 luglio 2015, la situazione di A. non
abbia subito un peggioramento tale da giustificare il condono delle spese proce-
durali ancora dovute alla Confederazione, motivo per cui l’istanza viene respinta.
7. Richiesta di eliminazione dell’iscrizione delle condanne dal casellario giu-
diziale
7.1 L’istante chiede la “cancellazione dei dati sul registro penale”, asserendo che la
sua fedina penale pregiudicherebbe la sua possibilità di trovare un impiego con
uno stipendio migliore (v. supra, consid. 4; p. 1.100.1 e segg.).
7.2 Ai sensi dell’art. 365 cpv. 1 CP, l’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad
altre autorità federali e ai Cantoni, un casellario giudiziale informatizzato nel
quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in
relazione con procedimenti penali pendenti contenente dati personali e profili
della personalità degni di particolare protezione.
Giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sul casellario giudiziale del 29 settembre
2006 (Ordinanza VOSTRA; RS 331), l’Ufficio federale di giustizia è responsabile
del sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale.
Nel casellario giudiziale sono registrate le persone condannate nel territorio della
Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero (art. 366 cpv. 1 CP) e
nel casellario si iscrivono segnatamente le condanne per crimini e delitti, sem-
preché sia stata pronunciata una pena o una misura (art. 366 cpv. 2 lett. a CP).
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Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la
condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecunia-
ria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci
anni (art. 369 cpv. 3 CP); in questo caso il termine decorre dal giorno in cui la
sentenza diviene giuridicamente esecutiva (art. 369 cpv. 6 lett. a CP).
Le iscrizioni nei casi di cui all’art. 369 CP sono eliminate senza indugio da VO-
STRA (art. 12 cpv. 1 lett. a Ordinanza VOSTRA).
I termini previsti dall’art. 369 CP sono stati calcolati in modo da ponderare l’inte-
resse dello Stato a perseguire gli autori di reati e l’interesse di queste persone a
ottenere una riabilitazione completa (Messaggio concernente la modifica del Co-
dice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1846).
L’eliminazione dell’iscrizione dal casellario giudiziale avviene d’ufficio e viene ef-
fettuata automaticamente dal sistema, allorquando il termine per l’eliminazione è
decorso (GRUBER, in NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER (ed.), Strafrecht II, 3a ed., Basilea
2013, n. 2 ad art. 369).
7.3 Nel caso in esame, l’istante è stato condannato, tramite sentenza del 27 aprile
2012, a una pena detentiva sospesa con la condizionale nonché a una pena pe-
cuniaria, e, tramite sentenza del 9 dicembre 2013, a una pena pecuniaria; en-
trambe le sentenze, rese nell’ambito di una procedura abbreviata, sono passate
in giudicato. L’eliminazione di dette sentenze è prevista d’ufficio dopo dieci anni
dal momento nel quale queste sono divenute esecutive, ad opera dell’unità am-
ministrativa preposta.
7.4 Ne risulta che, la Corte non essendo competente per l’eliminazione dell’iscrizione
nel registro giudiziale, l’istanza promossa in questo senso da A. è irricevibile.
8. Per questa decisione non vengono prelevate spese.
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La Corte decreta:
1. L’istanza tendente all’eliminazione dell’iscrizione delle condanne di A. dal casel-
lario giudiziale è irricevibile.
2. L’istanza tendente al condono del risarcimento equivalente, di cui al §4 del di-
spositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.9 del 27 aprile
2012, è irricevibile.
3. L’istanza tendente al condono delle spese procedurali, di cui al §3 del dispositivo
della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, è
respinta.
4. Non vengono prelevate spese.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione
dei beni
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Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’ina-
deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 18 novembre 2016
Full & Egal Universal Law Academy