Sentenza del 18 agosto 2017
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti,
Presidente del Collegio giudicante,
Tito Ponti e Miriam Forni,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio
Mastroianni,
contro
A., difeso dal patrocinatore di fiducia avv. Carlo
Borradori,
in carcerazione preventiva dal 22 febbraio 2017 al
18 maggio 2017
in esecuzione anticipata della pena dal 19 maggio
2017
Oggetto
Infrazione alla Legge federale che vieta i gruppi “Al-
Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate, infrazione alla previgente Ordinanza
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2017.39
- 2 -
dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e
le organizzazioni associate
- 3 -
Fatti:
A. Il 25 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”)
ha aperto un’istruzione penale (n. SV.2016.0735-MAS) nei confronti di A. e di
ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter e di violazione
dell’art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico”
nonché le organizzazioni associate (SR 122) (cl. 1 p. 1.1 e seg.).
B. Il predetto procedimento è stato esteso, in data 9 agosto 2016, pure nei confronti
di B. (cl. 1 p. 1.3) per i medesimi titoli di reato nonché per rappresentazione di
atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP.
C. Il 22 febbraio 2017 il Procuratore federale ha ordinato l’incarcerazione di A. (cl. 1
p. 6.1), e in data 23 febbraio 2017 ha proposto al giudice dei provvedimenti
coercitivi (in seguito: “GPC”) di ordinare la carcerazione preventiva di A. (p. 6.23
e segg.); proposta che il GPC ha accolto tramite decisione del 24 febbraio 2017
(p. 6.34 e segg.).
D. Tramite decreto del 12 maggio 2017 (cl. 10 p. 16.1.48 e seg.) il MPC ha accolto
la richiesta di A. dell’8 maggio 2017 (p. 16.1.46 e seg.) di procedere nei suoi
confronti tramite rito abbreviato. Conseguentemente, il medesimo giorno il MPC
ha pure decretato la disgiunzione del procedimento condotto nei confronti di A.
dal procedimento federale n. SV.2016.0735-MAS (cl. 1 p. 1.4 e segg.). Il nuovo
dossier procedurale nei confronti di A. è stato condotto col numero di ruolo
SV.2017.0770-MAS.
E. Il MPC, mediante decreto del 12 maggio 2017 (cl. 1 p. 6.92 e segg.), ha pure
accolto la richiesta di A. tendente alla modifica del suo statuto di carcerazione
(cl. 10 p. 16.1.46 e seg.); A. è dunque stato posto in regime di esecuzione
anticipata della pena a partire dal 19 maggio 2017.
F. Il 12 luglio 2017, il MPC ha quindi comunicato all’imputato l’atto di accusa ex
art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito (cl. 1 p. 4.1 e
segg.; p. 4.17 e seg.). L’atto di accusa in parola recita in particolare quanto
segue:
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“Atto d’accusa (rito abbreviato)
Art. 360 e segg. CPP
[omissis]
1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a CPP in combinazione con l’art. 325 cpv. 1
lett. f CPP)
Sulla base dei documenti dell’incarto1, è contestato ad A.:
1.1 Violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato
islamico” nonché le organizzazioni associate
per avere, a partire almeno da gennaio 2014 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio
2017, a Lugano, in particolar modo a Viganello, e in altre località non meglio precisate
del Ticino, nonché in Italia a Como e a Reggio Emilia,
con coscienza e volontà, organizzato azioni propagandistiche e proselitistiche
assumendo il ruolo di indottrinatore e radicalizzatore a sostegno del gruppo “Jabhat Al-
Nusra” e dei suoi obiettivi, nel quale A. si identifica, gruppo affiliato ad “Al-Qaïda” e che
per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi vi corrisponde,
nonché per avere,
nel corso del periodo gennaio – aprile 2015 e nel luglio 2015, a Lugano e in altre località
non meglio precisate del Ticino e a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia,
con coscienza e volontà facilitato due combattenti “foreign fighters” a raggiungere il
territorio di guerra siro-iracheno e il gruppo armato dell’ISIS, promuovendo così in altro
modo le attività del gruppo “Stato islamico”;
e meglio per avere,
1.1.1 A partire almeno da gennaio 2014 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a
Lugano e in altre località non meglio precisate del Ticino, nonché in Italia e in particolare
a Como e a Reggio Emilia,
sia di persona sia tramite i mezzi di comunicazione virtuale quali Whatsapp, Telegram,
messaggi, telefonate, Facebook e messenger di Facebook a partire dal suo cellulare e
dal suo computer situato a Lugano, sia a voce sia per il tramite di materiale cartaceo e
informatico, persona alla religione (Aqidah) e pertanto a Dio e alla Shari’a, al Tawhid
(puro monoteismo dell’unicità di Allah) nonché affrontando discorsi concernenti il
martirio, la jihad armata e la bontà delle attività messe in atto dal gruppo ribelle “Jabhat
al-Nusra” nei territori di guerra siro-iracheni per la liberazione della popolazione
oppressa dal regime di Bashar al Assad,
1 Per una panoramica dei mezzi di prova cfr. il verbale di interrogatorio di A. del 23.06.2017 reso dinanzi al
Ministero Pubblico della Confederazione (doc. MPC n. 13-001-0385 / 13-001-0401)
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con lo scopo di rafforzare le ideologie radicali rispettivamente radicalizzare e portare i
propri interlocutori ad abbracciare il pensiero e l’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”,
gruppo affiliato ad “Al-Qaïda”, e nel quale A. si identifica;
e in particolare per avere, nelle circostanze e nei confronti delle persone seguenti:
1.1.1.1 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate,
a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate e in un’occasione a Reggio
Emilia in Italia,
nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a C. rafforzando i suoi concetti di
islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio
spiegandogli che:
la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel
Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,
il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in
territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar
al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti
appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,
un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di
miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera
piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per
esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,
secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire
un’adorazione,
contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra
per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i
musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché
nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta
facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,
nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”,
un musulmano quando fa da’wa lo fa anche con le azioni, pertanto la parola data ad
Allah bisogna mantenerla e bisogna mettere in atto quanto detto e promesso in nome
di Allah, pena di peccare di ipocrisia,
guadagnandosi la sua fiducia in qualità di insegnante tanto da rendersi agli occhi di C.
un punto di riferimento per la fede islamica radicale e farlo sentire in dovere di chiedergli
in data 29 ottobre 2016 l’approvazione per partire a combattere in territorio siro-iracheno.
1.1.1.2 a far tempo dall’agosto 2016 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a Lugano
e in altre località del Ticino non meglio precisate e a Como in Italia,
nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a D. insegnandole i concetti
dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio
spiegandole che:
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la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel
Corano, il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso e il
primo martire è stata una donna, Sumaya,
qualsiasi persona che combatte nel nome di Allah è meglio di chi non lo fa,
il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in
territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar
al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam, tra cui anche gli stessi
combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,
un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di
miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera
piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per
esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,
secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire
un’adorazione,
contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra
per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i
musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché
nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta
facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,
nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”,
tanto da considerare A. il suo punto di riferimento nell’apprendimento dell’islam, e tanto,
malgrado non venisse costretta da A. a seguire i suoi consigli e insegnamenti radicali,
da sentirsi in obbligo di rispettarli ed esprimendo ad A. la sua volontà di andare in Siria
o in Palestina a combattere.
1.1.1.3 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate,
a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate,
nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a E. insegnandogli i concetti
dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio
spiegandogli che:
la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel
Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,
il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in
territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar
al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti
appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,
un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di
miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera
piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per
esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,
- 7 -
secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire
un’adorazione,
contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra
per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i
musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché
nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta
facendo il gruppo ”Jabhat al-Nusra,
nonché facendo ascoltare a E., in più occasioni, i nasheed (canti di propaganda jihadista
ove vengono incitate le persone ad unirsi alla jihad armata), trasmettendogli e
insegnandogli così una visione radicale dell’islam riconducibile ai principi del gruppo
“Jabhat al-Nusra”, senza tuttavia riuscire a convertirlo alla religione islamica;
1.1.1.4 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate,
a Lugano, in particolare presso le rispettive abitazioni private, presso l’esercizio pubblico
“Z.” a Viganello e in altre località del Ticino non meglio precisate,
nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a F., persona inizialmente
considerata dallo stesso A. islamista “moderato”, insegnandogli i concetti dell’islam
radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e con l’intento di fornirgli
un alternativa all’ideologia dell’ISIS e meglio spiegandogli principi che in parte già
conosceva e in particolare che:
la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel
Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,
il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in
territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar
al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti
appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,
un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di
miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera
piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per
esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,
secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire
un’adorazione,
contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra
per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i
musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché
nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta
facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,
trasmettendo e insegnando a F. una visione radicale dell’islam, tanto da trasformare la
sua visione dell’Islam da “moderata” a “radicale”, seppur a livello ideologico e di corrente
la visione di F. non corrisponda con quella di A. e dunque non abbia abbracciato il gruppo
di “Jabhat al-Nusra”;
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1.1.1.5 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate, a Lugano, in particolare a
Viganello presso gli esercizi pubblici “Z.” e “Y.”, nonché presso le case private e in altre
località del Ticino non meglio precisate,
nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a G., H., I., J., K., L. e altre persone
non meglio identificate, insegnando loro i concetti dell’islam radicale in relazione
all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra” e con l’intento di fornire loro un alternativa
all’ideologia dell’ISIS, e meglio spiegando loro principi che in parte già conoscevano e
in particolare che:
la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel
Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,
il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in
territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar
al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti
appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,
un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di
miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alle lettera
piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per
esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,
secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire
un’adorazione,
contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra
per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i
musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché
nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta
facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,
nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”,
tanto da essere riuscito ad allontanare almeno G., I., K. e L. dall’ideologia del gruppo
“Stato islamico” e fornendo loro, nell’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra” un
alternativa all’ISIS,
nonché per avere,
1.1.2 nel corso del periodo gennaio - aprile 2015 e nel luglio 2015, a Lugano e a Omeranli in
provincia di Kulu in Turchia,
facilitato il viaggio verso i territori di guerra siro-iracheni di M. e di N., promuovendo così
in altro modo il gruppo “Stato islamico”
e meglio per avere, nelle circostanze e nei confronti delle persone seguenti:
1.1.2.1 nel corso del periodo gennaio - aprile 2015,
a Lugano,
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aiutato M. a raggiungere le zone di guerra in territorio siro iracheno dandogli indicazioni
sui bus da prendere dalla Turchia per raggiungere la Siria via terra, consegnandogli
prima della sua partenza ad inizio aprile 2015 CHF 100.00 in contanti per il viaggio, pur
sapendo che M. era intenzionato a partire per unirsi ai combattenti dell’ISIS come da lui
riferitogli già nell’autunno 2014 e confermato il giorno in cui A. gli ha consegnato il
denaro;
nonché,
1.1.2.2 nel corso del mese di luglio 2015,
a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia,
aiutato N. a raggiungere le zone di guerra in territorio siro iracheno, ospitandolo per due
giorni e mezzo insieme alla moglie O. presso casa sua in Turchia prima che lo stesso
riprendesse il viaggio in direzione della Siria facendo sembrare il viaggio dei coniugi N.
e O. una vacanza e rendendo così vani gli accertamenti di Polizia atti a stabilire i
pernottamenti della coppia e facendo perdere le tracce di N. in Turchia, confermandogli
che la strada che intendeva percorrere per raggiungere la Siria (Adana e poi Gazyantep)
da Omeranli (Turchia) via Jarabulus (città in Siria situata alla frontiera) era giusta, pur
sapendo che N. era intenzionato a raggiungere le file dell’ISIS in Siria come da lui
riferitogli sia nel corso del Ramadan del 2015 sia durante la sosta a Omeranli, nonché
per aver riaccompagnato, su espressa richiesta di N., la moglie O. fino all’aeroporto di
Milano Malpensa, accertandosi però che la stessa non partisse dal suo stesso aeroporto
al fine di evitare di destare sospetti, ma incontrandosi all’aeroporto di Istanbul dove
entrambi hanno fatto scalo per poi proseguire insieme il volo di rientro.
2. Azione civile (art. 326 cpv. 1 lett. a CPP)
Nessuna.
[omissis]
5. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP)
Le spese totali del procedimento a carico di A. ammontano a CHF 149'027.75 di cui CHF 11'000.00
di emolumenti (allegati 1 e 3 al presente atto d’accusa) e CHF 138'027.75 di disborsi (allegati 1 e
2 al presente atto d’accusa).
[omissis]
7. Entità della pena richiesta (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)
7.1 A. è dichiarato colpevole di:
- 10 -
violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato
islamico” nonché le organizzazioni associate
fatti avvenuti in più località in Ticino, in particolare a Viganello, Lugano, e all’estero in Italia a
Como e Reggio Emilia e in Turchia a Omeranli/Kulu, almeno da gennaio 2014 fino al 22
febbraio 2017.
7.2 A. è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, pena parzialmente
sospesa, di cui 6 (sei) mesi da espiare, dedotto il carcere preventivamente sofferto (artt. 40
e segg. CPP).
Al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 44 CP).
7.3 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, indicate al punto 5., così come della
tassa di giustizia. Quest’ultima sarà fissata dal Tribunale adito.
7.4 È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa, la confisca a scopo di
distruzione (art. 69 CP) dei seguenti oggetti:
- 1 atto di nascita (Rep. n. 01.04.0019)
- 1 cellulare Samsung Galaxy Note 4, IMEI n. 1 (Rep. n. 01.08.0029);
- 1 libro “…” (Rep. n. 01.04.0024);
- Vari fogli A4 manoscritti (Rep. n. 01.08.0033);
- Vari fogli manoscritti (Rep. n. 01.08.0034);
- 1 CD con testo manoscritto “…” (Rep. n. 01.08.0035);
- 8 CD: 1 senza diciture, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con
scritto “…”, 1 con scritto “…”, 2 prestampati (uno rosso e uno verde) (Rep. n.
01.08.0038);
7.5 È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa e a seguito della cancellazione
delle cartelle elettroniche contenenti il materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite
dall’imputato, la restituzione ad A. dei seguenti oggetti:
- 1 PC Acer Packard Bell SNID 2 (Rep. n. 01.01.0001);
- 1 Hard Disk WD, S/N 3 (Rep. n. 01.01.0002);
- 1 PC fisso Acer SNID 4, con cavo (Rep. n. 01.04.0025);
- 1 PC Lenovo, S/N 5 con caricatore relativo (Rep. n. 01.05.0028);
- Computer Toshiba serial n. 6, con caricature (Rep. n. 01.08.0012).
- 1 chiave USB con involucro di colore giallo/nero con iscrizione baloise
(Rep. n. 01.06.0045);
- 1 chiave USB marca EMTEC (rep. n. 01.06.0046);
- 1 chiave USB grigio con scritto prestampato D-LINK, n. 7 (Rep. n. 01.06.0048);
- 1 chiavetta USB Sony 32 GB (Rep. n. 01.03.0011);
- 1 chiave USB marca SONY 8 GB contenuta in un sacchetto di plastica
(Rep. n. 01.02.0053).
[omissis]”
- 11 -
G. In data 26 luglio 2017 A. ha accettato l’atto d’accusa così come proposto dal
pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex
art. 360 cpv. 2 CPP con cui ha dichiarato: “Accetto irrevocabilmente l’atto
d’accusa con il dispositivo di sentenza (proposta di conclusione del
procedimento) del 12 luglio 2017 nell’ambito della procedura abbreviata e
rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso” (cl. 1 p. 4.23).
H. In applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 lett. b CPP nonché art. 36
cpv. 1 LOAP, con scritto del 3 agosto 2017 il MPC ha trasmesso alla Corte penale
del Tribunale penale federale l’atto d’accusa del 12 luglio 2017 con il relativo
incartamento, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici
(cl. TPF p. 13.100.17 e segg.).
I. Ricevuto l’atto d’accusa il 4 agosto 2017, il Presidente della Corte adita ha
stabilito il medesimo giorno la composizione del Collegio giudicante,
comunicandola alle parti, citando nel contempo queste ultime al dibattimento
(cl. TPF p. 13.160.1 e seg.).
J. In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, la Corte penale del
Tribunale penale federale ha esperito il pubblico dibattimento alla presenza delle
parti.
- 12 -
La Corte considera in diritto:
1. Preliminarmente
1.1 La Corte è tenuta ad esaminare d’ufficio se la propria competenza rationae
materiae è data ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LOAP e degli art. 23 e 24 CPP,
disposizioni che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione
federale. All’imputato è contestata la violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge
federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate (RS 122). Giusta l’art. 2 cpv. 3 della predetta Legge federale, il
perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa
sottostanno alla giurisdizione federale; ne discende che la competenza della
scrivente Corte è pacifica.
1.2 La competenza funzionale di questa Corte è pure data anche alla luce della
previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le
organizzazioni associate (previgente RS 122; in vigore fino al 31 dicembre 2014),
applicabile ai fatti occorsi sino al 31 dicembre 2014 (v. infra, consid. 2.4), a
maggior ragione alla luce della giurisprudenza dell’Alta Corte, in particolare della
DTF 133 IV 235 consid. 7.1.
1.3 La giurisdizione elvetica è data alla luce dell’art. 2 cpv. 2 della Legge federale
che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate e dell’art. 2 cpv. 2 della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale
che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate.
2. Conformità al diritto del rito abbreviato
2.1 Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a ab initio CPP, il tribunale di primo grado decide
liberamente se nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto.
In particolare, il tribunale verifica che le condizioni affinché si proceda col rito
abbreviato e le condizioni formali di cui agli artt. 358-360 CPP sono adempiute,
e si assicura che alle parti siano sono garantiti i diritti loro spettanti
(GREINER/JAGGI in: NIGGLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (editori), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457 StPO, 2a ed., Basilea 2014,
n. 5 ad art. 362 CPP).
- 13 -
2.2 Ai sensi dell'art. 358 CPP, fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che
ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto
meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si
proceda con rito abbreviato (cpv. 1). Il rito abbreviato è escluso se il pubblico
ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni (cpv. 2).
2.3 Nel caso concreto, conformemente a quanto richiesto dalla citata disposizione
legale, l'istanza formulata dall'imputato di procedere nei suoi confronti con rito
abbreviato è intervenuta in tempo utile e la pena proposta dalle parti si colloca
entro il limite massimo consentito per l'attuazione del presente rito speciale.
2.4 Il Collegio giudicante, nell’ambito dello scandaglio delle condizioni formali di cui
all’art. 325 CPP, cui rinvia l’art. 360 cpv. 1 lett. a CPP, ha constatato che, nell’atto
d’accusa del 12 luglio 2017, all’imputato sono rimproverate fattispecie occorse
fra il gennaio 2014 e il 22 febbraio 2017 nonostante la Legge federale che vieta
i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate sia
entrata in vigore unicamente il 1° gennaio 2015. Nelle more del dibattimento, la
Corte ha quindi proposto alle parti di adeguare il dispositivo da queste
previamente concordato dalle parti, in modo tale da contemplare pure la
sussunzione nell’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente (in vigore sino al 31 dicembre
2014) Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le
organizzazioni associate; proposta che le parti hanno accettato.
2.5 Per il resto, l'atto d’accusa del 12 luglio 2017, accettato irrevocabilmente
dall'imputato, soddisfa le ulteriori esigenze poste dall'art. 360 CPP, con la
conseguenza che le condizioni formali del rito abbreviato sono, nel caso
concreto, adempiute.
3. Opportunità della procedura abbreviata
3.1 Giusta l'art. 362 cpv. 1 lett. a in fine CPP, il tribunale di primo grado decide altresì
se nel caso concreto la procedura abbreviata è opportuna.
3.2 Il Collegio giudicante osserva che la decisione del MPC - intervenuta su istanza
dell’imputato - di procedere con rito abbreviato è da ritenersi opportuna,
segnatamente nell’ottica dell’economia procedurale, non da ultimo alla luce di
complessi fattuali che, ove trattati in procedura ordinaria, richiederebbero
verosimilmente ulteriori, lunghe procedure rogatoriali internazionali. In effetti, il
rito abbreviato contribuisce in casu a ridurre la complessità dell’istruttoria ed in
particolare permette di evitare di dover far capo ad un’amministrazione di mezzi
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di prova di sicura ampia portata, anche transfrontaliera (cfr. SCHWARZENEGGER
in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed., Zurigo 2014,
n. 3 ad art. 362 CPP).
4. Concordanza dell’accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa
4.1 Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. b CPP, il tribunale di primo grado decide pure se
nel caso concreto l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli
atti di causa.
4.2 Nelle more del dibattimento, l’imputato ha nuovamente ammesso e riconosciuto
i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361
cpv. 2 CPP. Inoltre, dall’esame del fascicolo processuale, da esperirsi
conformemente al carattere sommario dello scandaglio previsto nel rito in esame,
l’accusa non pare essere in contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli
atti di causa.
4.3 I fatti contestati all'imputato trovano anzi sostanziale riscontro negli atti e dai
verbali d'interrogatorio di A. si delinea un quadro fattuale concordante con quanto
rimproveratogli nell’atto d’accusa del 12 luglio 2017. La Corte rileva in particolare
che le ammissioni di cui all’interrogatorio finale dell’imputato del 23 giugno 2017
(cl. 9 p. 13.1.385 e segg.) fanno riferimento a precedenti mezzi di prova che
sostengono in modo dettagliato le fattispecie dedotte in accusa.
4.4 Alla luce di quanto precede, il Collegio giudicante ritiene che vi è concordanza
fra l’accusa e le risultanza del dibattimento e gli atti di causa, così come richiesto
dall’art. 362 cpv. 1 lett. b CPP.
5. Adeguatezza delle sanzioni proposte
5.1 Le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione
della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP). In tal senso,
il tribunale verifica se la pena è adeguata a norma degli art. 47 e segg. CP,
nonché degli art. 42 e segg. CP. Sia in precedenza che in occasione del pubblico
dibattimento, il MPC e la difesa dell'imputato hanno concluso per l'adeguatezza
della pena da irrogare, così come proposta dalle parti.
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5.2 Nel caso in esame, il MPC propone la condanna di A. alla pena detentiva di due
anni e sei mesi, pena parzialmente sospesa con un periodo di prova di tre anni,
di cui sei mesi da espiare, dedotto il carcere preventivamente sofferto, per titolo
di violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-
Qaïda” e “Stato-islamico” nonché le organizzazioni associate, per fatti occorsi fra
il gennaio 2014 e il 22 febbraio 2017.
5.3 Come indicato in precedenza (v. supra, consid. 2.4), alle fattispecie occorse
prima del 1° gennaio 2015 si applica la previgente Ordinanza dell'Assemblea
federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate.
5.4 La violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-
Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate è punita con la pena
detentiva sino a cinque anni o con la pena pecuniaria, mentre l’infrazione all’art. 2
cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo
Al-Qaïda e le organizzazioni associate era punita con la pena detentiva sino a
tre anni o con la pena pecuniaria.
5.5 Nel caso concreto, il Collegio giudicante rileva che, alla luce dell’atto d’accusa, i
complessi fattuali ricadenti sotto la previgente Ordinanza sono limitati nel tempo,
interessando segnatamente un intervallo temporale massimo di dodici mesi,
mentre le fattispecie ricadenti sotto l’attuale legislazione si estendono su due anni
e due mesi circa, circostanza che milita per l’adeguatezza della sanzione
concordata dalle parti. Quanto precede trova altresì giustificazione nell’intensità
delittuosa, la cui dinamica si è pienamente sviluppata sotto l’egida della Legge
federale attualmente in vigore che prevede, come già rilevato supra, un regime
sanzionatorio più severo.
5.6 La Corte ha concluso per una colpa già grave in capo all’imputato, e ciò alla luce
delle fattispecie ripetute e protrattesi nel tempo. Vi è stata messa a disposizione
di risorse materiali, segnatamente logistica nonché sotto forma di denaro
contante, l’organizzazione di azioni propagandistiche a sostegno di un gruppo
proibito e a sostegno dei suoi obiettivi, nonché la promozione delle attività di
gruppi proibiti, in particolare facilitando il raggiungimento del territorio di guerra
siro-iracheno e del gruppo dell’ISIS da parte di due combattenti. A favore
dell’imputato, questo Collegio ha debitamente preso in considerazione la
collaborazione da lui fornita agli inquirenti.
5.7 La Corte è addivenuta alla conclusione che la sanzione proposta dal magistrato
requirente, e accettata dall’imputato, è adeguata alla colpa dell’autore.
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5.8 Per ciò che attiene alla condizionale parziale, secondo la scrivente Corte v’è da
attendersi che la pena detentiva assortita dalla sospensione parziale sia atta a
trattenere l’imputato, cittadino svizzero, incensurato (v. cl. 10 p. 17.18), dal
recidivare. In effetti, la parte da espiare tiene sufficientemente conto della colpa
dell’autore e la parte assortita dalla sospensione condizionale lo è per un periodo
di prova sufficientemente lungo, di tre anni.
5.9 Per questi motivi, la Corte ritiene che la sanzione proposta dal MPC, e accettata
dall’imputato, è adeguata ai sensi dell’art. 362 cpv. 1 lett. c CPP.
6. Spese procedurali
6.1 Il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i
costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in
relazione con l’art. 424 cpv. 1 CPP).
Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF).
Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo
l’art. 135 cpv. 4 CPP.
6.2 Nel caso in esame il pubblico ministero postula la presa a carico, da parte
dell’imputato, delle spese procedurali e della tassa di giustizia.
6.2.1 L’emolumento fatto valere dal MPC ammonta a complessivi fr. 11'000.--, di cui
fr. 10'000.-- per l’istruzione e fr. 1'000.-- per l’atto d’accusa e la rappresentanza
dell’atto d’accusa.
Ai sensi del RSPPF, l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra i fr. 1'000.-- e i
fr. 100'000.--, senza che sia contemplata un’ulteriore suddivisione relativa alla
“rappresentanza dell’atto d’accusa” dinanzi alla Corte (art. 6 cpv. 4 Iett. c
RSPPF). La Corte ritiene tuttavia giustificato l’emolumento complessivo di
fr. 11'000.-- indicato dal MPC, il quale è adeguato per procedure come quella in
esame.
- 17 -
6.2.2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici,
l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.-- e i fr. 100'000.-- (art. 7 lett. b
RSPPF); in casu, l’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale è fissato a
fr. 2'000.--.
6.2.3 Per quanto concerne i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a
complessivi fr. 138'027.75, ripartiti nel modo seguente:
costi difesa d’ufficio: fr. 18'022.40;
costi di traduzione: fr. 47'585.35;
costi misure di sorveglianza: fr. 69'820.--;
altri costi del procedimento: fr. 2'600.--;
di cui, dedotti i costi per la difesa d’ufficio, che verranno trattati separatamente,
(v. infra, consid. 7), complessivamente fr. 120'005.35 a carico dell’imputato.
6.3 Per l’imputato risultano dunque le spese procedurali seguenti, comprensive di
emolumenti e disborsi:
emolumenti d’istruttoria: fr. 11'000.--;
emolumenti di giustizia: fr. 2'000.--;
disborsi: fr. 120'005.35;
pari a complessivi fr. 133'005.35.
6.4 Siccome l’imputato è stato riconosciuto autore colpevole di tutti i capi d’accusa
rimproveratigli, egli sostiene le spese procedurali, così come del resto da lui
accettato, da ultimo in sede dibattimentale.
7. Difesa d’ufficio
7.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al
termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Se il mandato del difensore
d’ufficio viene revocato durante l’istruzione, l’indennità deve essere stabilita già
in tale fase (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de
Procédure pénale, 2a ed. Basilea 2016, n. 6 ad art. 135 CPP; HARARI/ALIBERTI in:
KUHN/JEANNERET (editori), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, n. 1 ad art. 135 CPP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato
condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione
alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la
retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza
(sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e
2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005,
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consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una
relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito
dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile
dovrà in seguito rimborsare tali costi.
7.2 Il 2 marzo 2017 il MPC ha decretato la designazione dell’avv. P. quale difensore
d’ufficio di A. con effetto al 22 febbraio 2017 (cl. 10 p. 16.1.1 e seg.). In seguito,
l’imputato ha espresso la volontà di farsi difendere da un avvocato di sua scelta
e ha dato mandato all’avv. Borradori quale patrocinatore di fiducia (p. 16.1.26 e
seg.). Conseguentemente il pubblico ministero, in data 29 marzo 2017, ha
decretato la revoca con effetto immediato della difesa d’ufficio (p. 16.1.30 e seg.).
7.3 L’avv. P., tramite scritto del 5 aprile scorso, ha fatto valere una nota d’onorario di
fr. 23'086.50 per le prestazioni da lui profuse dal 22 febbraio al 27 marzo 2017
(cl. 10 p. 16.1.34 e segg.) e il MPC, in data 23 maggio 2017, ha deciso di
retribuire il difensore d’ufficio con complessivi fr. 18'022.40 (IVA inclusa)
(p. 16.1.55 e segg.).
7.4 La Corte recepisce la retribuzione del difensore d’ufficio decisa dal MPC in data
23 maggio 2017, essendo la tassazione consona ai principi di cui al RSPPF.
A. è tenuto a rimborsare alla Confederazione il predetto importo non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
8. Confisca
8.1 Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il
giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
8.2 Il Collegio giudicante recepisce la proposta delle parti e ordina la confisca a
scopo di distruzione (art. 69 CP) dei seguenti oggetti, il cui sequestro ai sensi
dell’art. 263 CPP al fine di utilizzo quali mezzi di prova rispettivamente di confisca
era stato comunicato ad A. il 23 giugno 2017 in sede di interrogatorio finale (cl. 9
p. 13.1.399 e seg.):
1 atto di nascita (Rep. n. 01.04.0019);
1 cellulare Samsung Galaxy Note 4, IMEI n. 1 (Rep. n. 01.08.0029);
1 libro “…” (Rep. n. 01.04.0024);
Vari fogli A4 manoscritti (Rep. n. 01.08.0033);
- 19 -
Vari fogli manoscritti (Rep. n. 01.08.0034);
1 CD con testo manoscritto “…” (Rep. n. 01.08.0035);
8 CD: 1 senza diciture, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”,
1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 2 prestampati (uno rosso e uno verde)
(Rep. n. 01.08.0038).
8.3 È ordinata la restituzione ad A. degli ulteriori oggetti posti sotto sequestro in data
23 giugno 2017, previa cancellazione delle cartelle elettroniche contenenti il
materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite da A.
9. Autorità d’esecuzione
9.1 Conformemente all’art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli
artt. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l’esecuzione.
9.2 Nella sede dibattimentale, le parti hanno dato il loro accordo a che il Cantone
Ticino venga designato quale Cantone cui compete l’esecuzione.
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La Corte pronuncia:
A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione all’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge
federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate così come all’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza
dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni
associate.
A. è condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi, dedotto il carcere
preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di sei
mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al
condannato è impartito un periodo di prova di tre anni.
A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi
fr. 133'005.35.
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. P. è fissata in fr. 18'022.40 (IVA
inclusa), importo a carico della Confederazione.
A. è tenuto a rimborsare fr. 18'022.40 alla Confederazione non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
È ordinata la confisca a scopo di distruzione (art. 69 CP) dei seguenti oggetti:
1 atto di nascita (Rep. n. 01.04.0019);
1 cellulare Samsung Galaxy Note 4, IMEI n. 1 (Rep. n. 01.08.0029);
1 libro “…” (Rep. n. 01.04.0024);
Vari fogli A4 manoscritti (Rep. n. 01.08.0033);
Vari fogli manoscritti (Rep. n. 01.08.0034);
1 CD con testo manoscritto “…” (Rep. n. 01.08.0035);
8 CD: 1 senza diciture, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”,
1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 2 prestampati (uno rosso e uno verde)
(Rep. n. 01.08.0038).
È ordinata la restituzione ad A. dei seguenti oggetti, previa cancellazione delle
cartelle elettroniche contenenti il materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite
da A.:
1 PC Acer Packard Bell SNID 2 (Rep. n. 01.01.0001);
1 Hard Disk WD, S/N 3 (Rep. n. 01.01.0002);
1 PC fisso Acer SNID 4, con cavo (Rep. n. 01.04.0025);
1 PC Lenovo, S/N 5 con caricatore relativo (Rep. n. 01.05.0028);
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Computer Toshiba serial n. 6, con caricature (Rep. n. 01.08.0012).
1 chiave USB con involucro di colore giallo/nero con iscrizione baloise
(Rep. n. 01.06.0045);
1 chiave USB marca EMTEC (rep. n. 01.06.0046);
1 chiave USB grigio con scritto prestampato D-LINK, n. 7 (Rep. n.
01.06.0048);
1 chiavetta USB Sony 32 GB (Rep. n. 01.03.0011);
1 chiave USB marca SONY 8 GB contenuta in un sacchetto di plastica
(Rep. n. 01.02.0053).
Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d’esecuzione.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
- 22 -
Il testo integrale della sentenza viene notificato brevi manu a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Avv. Carlo Borradori, difensore di A.
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato
l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
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