Sentenza del 26 marzo 2018
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti,
Presidente del Collegio giudicante,
Roy Garré e Giuseppe Muschietti,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,
contro
A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Nadir
Guglielmoni,
Oggetto
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2017.56
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Fatti:
A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF)
che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia,
utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre che di un traffico di armi dalla
Svizzera all'Italia, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha
aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei
confronti di B. e di †C. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP),
infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), infrazione alla legge
federale sul materiale bellico (art. 33 LMB), nonché infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (v. sentenza del Tribunale penale
federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3, cl. 11 p. 23-03-0005). Tale
procedimento era rubricato con il n. SV.09.0165-RA.
B. Il MPC ha successivamente esteso il procedimento nei confronti di terze persone
e per ulteriori titoli di reato. In particolare, l’indagine è stata estesa nei confronti
di D. (consorte di B.), E. (alias E1.), F., G. ed H. (v. sentenza del Tribunale penale
federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3-4, cl. 11 p. 23-03-0005 e segg.).
C. A seguito di quanto emerso nel corso delle indagini e riportato in particolare nel
rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014 (cl. 1 p. 05-00-0004 e
segg.), con decisione del 24 marzo 2014 il MPC ha ulteriormente esteso la
procedura ad A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP
e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2
LStup (cl. 1 p. 01-00-0004 e seg.). Il 3 aprile 2014, il procedimento concernente
A. è stato disgiunto dal procedimento federale n. SV.09.0165-RA ed è stato
rubricato con il n. SV.14.0455-RA (cl. 1 p. 01-00-0006 e seg., 01-00-0006 e
segg.).
D. Nell’ambito del procedimento disgiunto, avendo le autorità inquirenti ipotizzato
che l’acquirente finale della cocaina fosse I., con domanda di assistenza
giudiziaria internazionale del 9 maggio 2014 il MPC ha inoltrato alle autorità
italiane la richiesta di effettuare, per via rogatoriale, l’interrogatorio di quest’ultimo
(cl. 9 p. 18-02-0001 e seg.).
E. Il 12 maggio 2014 l'autorità inquirente ha spiccato un ordine di arresto nei
confronti di A.. Il giorno seguente A. si è quindi presentato spontaneamente
presso il posto di polizia di U., dove è stato arrestato e trasferito presso il
Penitenziario cantonale. Il 15 maggio 2014, a seguito del rigetto da parte del
Giudice dei provvedimenti coercitivi dell’istanza di carcerazione preventiva
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presentata dal MPC, A. è stato scarcerato (cl. 1 p. 06-01-0001 e segg., p. 06-01-
0073 e segg.).
F. Con decreto del 24 giugno 2014 il MPC ha ordinato l'acquisizione agli atti di
diversi documenti, tra cui la sentenza del 21 settembre 2010 emessa dalla
Sección Primera de la Audencia Provincial de Navarra in lingua spagnola e
relativa traduzione in lingua italiana.
G. Il 15 luglio 2014, stando alle emergenze esposte nel rapporto di situazione della
PGF del 12 febbraio 2014, il MPC ha esteso il procedimento SV.14.0455-RA nei
confronti di I. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi
dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0009 e seg.).
H. Il 3/8 settembre 2014, il MPC ha acquisito agli atti la sentenza del 16 settembre
2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello del
Cantone Ticino concernente A. (cl. 9 p. 18-01-0209/1 e segg.).
I. Il 30 settembre 2014 si è svolto a X., per via rogatoriale, l’interrogatorio di I., alla
presenza anche del rappresentante del MPC (cl. 9 p. 18-02-0021 e segg.).
J. Il 13 maggio 2015, nell’ambito del procedimento parallelo SV.09.0165-RA, la
Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto B., G., E. ed H.
colpevoli di svariati reati, tra cui l’infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b, d, e, g e cpv. 2 lett. a LStup). In merito alle
accuse di organizzazione criminale cui all'art. 260ter CP, la Corte ha deciso il
proscioglimento degli accusati, essendo le condotte contestate in relazione a tale
titolo di reato totalmente assorbite dai reati contestati, in applicazione del principio
della sussidiarietà (cl. 11 p. 23-03-0003 e segg.).
K. Tramite decisione del 25 settembre 2015, il MPC ha acquisito agli atti la sentenza
summenzionata datata 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale, Corte
penale (cl. 11 p. 23-03-0001 e seg.).
L. Con decreto del 27 ottobre 2015, il MPC ha dichiarato l’abbandono del
procedimento penale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale ai
sensi dell'art. 260ter CP (cl. 1 p. 03-00-0001 e segg.).
M. L'11 luglio 2017 il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta ex
art. 318 cpv. 1 CPP, ha prospettato la promozione dell'accusa presso il Tribunale
penale federale ed ha assegnato alle parti un termine per proporre eventuali
istanze probatorie (cl. 1 p. 03-00-0005 e seg.).
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N. Con istanza probatoria del 28 agosto 2017, l'avv. Guglielmoni ha chiesto di
eventualmente risentire H., di procedere all’interrogatorio a confronto di J. e/o di
terzi nell’eventualità in cui si intendessero utilizzare le loro dichiarazioni nei
confronti di A., di interrogare K. ed I. rispettando il principio del contraddittorio;
nel medesimo scritto, l’avv. Guglielmoni ha contestato la possibilità di far uso in
particolare delle sentenze del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale e
del 21 settembre 2010 della Sección Primera de la Audencia Provincial de
Navarra (cl. 11 p. 19-01-0001 e seg.). Il 13 settembre 2017, il MPC ha
integralmente respinto la suddetta istanza (cl. 11 p. 19-01-003 e segg.).
O. In data 18 ottobre 2017 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale
federale nei confronti di A. e di I. per titolo di infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti (cl. 12 p. 12.100.001 e segg.).
P. I pubblici dibattimenti, aperti il 20 febbraio 2018, sono stati rinviati al 13 marzo
2018 in considerazione dell’assenza dell’imputato I. (cl. 12 p. 12.920.002 e seg.).
Q. Il 13 marzo 2018, constatata l’ulteriore assenza dell’imputato I., la Corte ha
deciso la disgiunzione della procedura nei suoi confronti ed il rinvio della relativa
accusa al MPC (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.).
R. Il 13 marzo 2018 hanno dunque avuto luogo i pubblici dibattimenti per il processo
a carico del solo A. (cl. 12 p. 12.920.008 e segg.).
S. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.
R.1 Il MPC chiede di dichiarare colpevole l’imputato A. per ripetuta infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup e
che venga condannato ad una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi.
R.2 La difesa dell'imputato A. chiede in via principale che A. venga integralmente
prosciolto. In subordine, nella misura in cui fosse accertato il coinvolgimento di
A. nei traffici in questione, domanda che venga considerato il suo ruolo marginale
e il fatto che l’interruzione della contestata attività è avvenuta spontaneamente.
Vanno inoltre prese in considerazione la sua età, la sua buona condotta e la
violazione del principio di celerità, verificando altresì con l’autorità di esecuzione
una forma di espiazione della pena che sia la meno limitativa possibile.
T. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 26
marzo 2018, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza
del MPC, dell’imputato A. e del suo difensore (v. cl. 12 p. 12.920.016).
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U. Le parti hanno entrambe chiesto la sentenza motivata ai sensi dell’art. 82 cpv. 2
CPP (v. cl. 12 p. 12.510.002 e 12.521.003).
V. Ulteriori precisazioni relative ai fatti e ai predetti atti procedurali saranno riportate,
nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1. Giurisdizione federale
1.1 La Corte esamina d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007
165 consid. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i
principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la
formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale
può negare l’esistenza della propria giurisdizione solo per motivi particolarmente
validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali
responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione
federale, quest’ultima può essere messa in discussione in sede giudiziaria
soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere
d’apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2).
Giusta l’art. 24 cpv. 1 CPP, i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai
sensi dell’art. 260ter CP sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che
siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) o siano stati commessi
in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere
localizzato in uno di essi (lett. b).
Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero
occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la
componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti
d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti,
rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del
crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2).
1.2 In concreto, la fattispecie inizialmente oggetto di indagine nell’ambito del
procedimento SV.09.0165-RA, presupponeva l’esistenza di un'organizzazione
criminale con centro nevralgico nel Sud America, territorio dal quale avrebbe
esteso le sue attività criminali in Europa, toccando anche la Svizzera. Inoltre,
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secondo gli inquirenti essa era caratterizzata da una componente sudamericana,
con persone originarie della Bolivia, della Colombia e del Brasile, e da una
componente italiana, con ruoli e mansioni ben distinti nel contesto del traffico
internazionale di stupefacenti. La componente sudamericana si sarebbe
occupata di reperire la sostanza stupefacente, mentre la componente italiana
sarebbe stata attiva nella pianificazione e organizzazione del trasporto della
cocaina dal Sud America all'Italia – transitando sovente dalla Svizzera – e del
relativo smercio (v. cl. 11 p. 23-03-0003 e segg.; cl. 1 p. 02-01-0001 e seg.).
In siffatte circostanze, appurata la presenza di un prevalente elemento di
internazionalità in punto all’agire dell’ipotizzata organizzazione criminale, la
competenza giurisdizionale federale va certamente ammessa (v. anche sentenza
del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale; cl. 11 p. 23-03-0001 e segg.),
a prescindere dal successivo abbandono della parte del procedimento che aveva
fondato la competenza federale stessa (v. art. 26 cpv. 3 CPP). Oltre a ciò, nella
fattispecie, con scritti del 16 e 22 maggio 2017, le autorità di perseguimento
cantonali e federali si sono accordate quanto al perseguimento ad opera del MPC
delle infrazioni dedotte in accusa dinanzi alla scrivente Corte (cl. 1 p. 02-01-0001
e segg.). Alla luce della precitata giurisprudenza (v. supra consid. 1.1) non vi è
dunque nessuna ragione per mettere in discussione la giurisdizione federale,
contro la quale la difesa stessa non ha del resto sollevato obiezioni (v. cl. 12 p.
12.920.008 e segg.).
Visto tutto quanto precede questa Corte è competente a giudicare tutte le accuse
a carico di A..
2. Procedura applicabile
2.1 Il Presidente, tramite decreto ordinatorio del 22 dicembre 2017 (cl. 12 p.
12.280.001-005), ha fissato i dibattimenti della causa dal 20 febbraio 2018 al 22
febbraio 2018, il 22 febbraio 2018 essendo giorno di riserva; nell’eventualità in
cui uno o entrambi gli imputati non si fossero presentati il 20 febbraio, è stata
prevista una seconda citazione per un nuovo dibattimento dal 13 marzo 2018 al
15 marzo 2018, il 15 marzo 2018 a valere quale giorno di riserva. Le parti sono
quindi state citate a comparire tramite citazioni del 4 gennaio 2018, debitamente
notificate agli imputati, ai loro difensori ed al MPC (cl. 12 p. 12.820.001-004, p.
12.831.001-010, p. 12.832.001-010).
Il 20 febbraio 2018 l’imputato A. si è presentato ai pubblici dibattimenti (cl. 12 p.
12.920.002). La Corte ha per contro preso atto dell’assenza dell’imputato I.. In
applicazione dell’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP è stata quindi indetta una nuova
udienza con inizio il 13 marzo 2018 (cl. 12 p. 12.920.003).
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Alla riapertura dei dibattimenti, la Corte ha preso atto dell’ulteriore assenza in
aula dell’imputato I. e si è quindi chinata sulla questione della procedura
applicabile (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.).
2.2 Nella misura in cui l’imputato A. si è presentato il 20 febbraio 2018, all’apertura
dei dibattimenti (termine decisivo secondo il principio “olim praesens, semper
praesens”; v. MAURER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 19 ad art. 366
CPP), come del resto il 13 marzo 2018 alla loro riapertura, è pacifico che nei suoi
confronti si applica la procedura ordinaria, a prescindere dal comportamento
processuale del coimputato I., il quale è stato per altro oggetto di una decisione
di disgiunzione (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.).
3. Diritto applicabile
3.1 La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto materiale applicabile.
L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale. Costituisce deroga a questo
principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, secondo cui il diritto
penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua
entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è
più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio
applicabile anche alle infrazioni previste dalla LStup per rinvio dell’art. 333 cpv.
1 CP).
La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e
il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
caso di specie (DTF 119 IV 145, consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2). Il giudice deve esaminare l’azione
sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e stabilire in base al risultato quale
sia la norma più favorevole all’imputato (DTF 126 IV 5 consid. 2c, con rinvii).
Quale sia il diritto da applicare, risulta dall’interazione tra le norme della parte
speciale e della parte generale del diritto penale (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1).
Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un
miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a
prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1
consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio
2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo
diritto non possono venire combinati (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145
consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007
del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio
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applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare
l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della
pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio
diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale
federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).
3.2 Le infrazioni alla LStup rimproverate ad A. sarebbero state commesse dal 6
agosto 2008 al 30 novembre 2008. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l’ultima
revisione del diritto sanzionatorio (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova
normativa si prefigge da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili,
apportando in particolare delle modifiche in ambito di pene con la condizionale,
dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, in particolare
riducendo il limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote
giornaliere e reintroducendo le pene detentive a partire da un minimo di 3 giorni
(FF 2012 4193). Nel caso in disamina, ad A. è imputato il reato di infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, per il quale è prevista sia in base
all’attuale diritto che in base alla legge in vigore al momento dei fatti, una pena
detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena
pecuniaria (v. anche infra consid. 3.3). Nella determinazione del diritto più
favorevole ex art. 2 cpv. 2 CP, devono però essere considerate anche le norme
sul concorso retrospettivo, avendo A. subito delle precedenti condanne. Giusta
l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima
di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio
(“concorso retrospettivo”). A. è stato condannato il 12 febbraio 2010 dalla Corte
delle assise criminali del Cantone Ticino ad una pena detentiva di quattro anni e
sei mesi (cl. 9 p. 18-01-0203), ridotta, in data 16 dicembre 2010, dalla Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino ad
una pena detentiva di quattro anni e tre mesi (cl. 9 p. 18-01-0245). In virtù delle
norme sul concorso retrospettivo, la pena che potrebbe venir emanata dalla
scrivente Corte sarebbe dunque una pena complementare. In tale circostanza la
durata da prendere in considerazione per la concessione della sospensione
condizionale è la pena globale, ovvero la durata della prima condanna, in casu
quattro anni e tre mesi, alla quale si deve aggiungere la durata della pena
complementare (v. ad es. sentenze del Tribunale federale 6B_574/2008 del 27
novembre 2008; 6B_725/2007 del 15 aprile 2008; 6S.194/2003 del 15 dicembre
2003). Sia in base al vecchio che al nuovo diritto sanzionatorio l’applicazione
della condizionale, rispettivamente della condizionale parziale è esclusa. Dal
punto di vista della parte generale del Codice penale il nuovo diritto non
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costituisce dunque lex mitior rispetto a quello in vigore al momento dei fatti in
esame.
3.3 Dal 2008 ad oggi non vi sono però state solo modifiche del sistema sanzionatorio
ma anche della LStup. Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore una sua revisione
parziale (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche
agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup; è d’uopo menzionare, per completezza,
che il 1° ottobre 2013 sono state introdotte ulteriori modifiche (RU 2013 1451),
che però non interessano la presente fattispecie.
Tanto il vecchio art. 19 n. 1 quanto l’attuale art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano
chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, acquista, trasporta,
importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o
vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di
stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Come il vecchio art. 19 n. 1
LStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire
alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali
consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Sia per il nuovo che per il vecchio
diritto, nei casi qualificati la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno,
alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la
sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP),
cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917).
Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, qualora l’autore
sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di
stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone
(vecchio art. 19 n. 2 lett. a LStup); agiva come membro di una banda, costituitasi
per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (vecchio art. 19 n. 2 lett. b LStup);
realizzava, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno
considerevole (vecchio art. 19 n. 2 lett. c LStup).
Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve
presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo
la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di
una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di
stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una
grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o,
per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri
di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art.
19 cpv. 2 lett. d LStup).
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Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli
spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che
senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006
7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le aggravanti
a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa più conforme al
principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”,
“notamment”, “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e
italiana nel vecchio diritto; v. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a
ediz. 2010, n. 73 ad art. 19 LStup).
In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), unica
qui di rilievo, il nuovo diritto corrisponde in gran parte a quello previgente; la
nozione di quantità è però stata eliminata dalla disposizione, siccome la
pericolosità che la sostanza rappresenta per la salute non dipende unicamente
da questo criterio, ma pure da altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo,
la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF 2006 7916 e seg.;
HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz, 2015, n. 992 ad art. 19 LStup).
Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura
determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla
questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di
parecchie persone resta applicabile (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup,
e riferimenti citati).
La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di
stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora
la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid.
2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie
persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della
sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza,
ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18
grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143 consid. 3b;
119 IV 180 consid. 2d). Se il grado di purezza non può essere determinato perché
lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal
presupposto che la sostanza sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni
che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o
particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100 consid. 3.5).
Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe
astrattamente meno favorevole ad A. in quanto l’aggravante potrebbe essere
adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello
ritenuto a rischio per la salute di molte persone dalla giurisprudenza relativa alla
vecchia disposizione. In concreto tuttavia, poiché la quantità di cocaina che
sarebbe stata oggetto di traffici è comunque molto superiore a quella
- 11 -
determinante il caso grave secondo la giurisprudenza, la questione resta di mera
natura teorica. Analogo discorso per le nuove attenuanti di cui all’art. 19 cpv. 3
LStup, le quali riguardano gli atti preparativi, risp. gli autori tossicomani e quindi
non entrano in considerazione nel caso concreto, visto che ad A. non sono
rimproverati meri atti preparativi e lui stesso ha sempre negato di consumare
cocaina (v. cl. 12 p. 12.930.008).
3.4 L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive
in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si
prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Tuttavia,
per quel che concerne il reato qualificato, in concreto contestato all’imputato, il
termine di prescrizione è restato di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv.
1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP). Anche sotto questo profilo la nuova legge
non costituisce dunque lex mitior.
3.5 Da quanto sopra discende che, nel caso concreto, il diritto attuale non risulta più
favorevole all’imputato rispetto al diritto previgente, per cui in applicazione
dell’art. 2 cpv. 1 CP si applica il diritto in vigore al momento dei fatti, ovvero la
parte generale del Codice penale nella versione pubblicata in RU 2006 3459
3535 e l’art. 19 LStup nella versione pubblicata in RU 1975 1220 1228.
4. Altre questioni pregiudiziali
4.1 Il Procuratore federale non ha sollevato questioni pregiudiziali giusta l’art. 339
CPP.
4.2 La difesa ha per contro sollevato le seguenti questioni pregiudiziali.
4.2.1 Innanzitutto l'atto d'accusa non sarebbe sufficientemente preciso. Vi sarebbe
dunque una violazione del principio accusatorio di cui agli art. 9 e 325 cpv. 1 lett.
f CPP. L'atto d'accusa non indicherebbe e neppure individuerebbe i giorni in cui
la sostanza stupefacente sarebbe stata trasportata in Italia, né indicherebbe a
livello geografico, attraverso quali valichi di confine l'imputato sarebbe transitato.
A mente della difesa queste imprecisioni disattenderebbero il principio
accusatorio, non permettendo all'imputato di preparare efficacemente la sua
difesa. La precisazione del giorno in cui sarebbe avvenuto il trasporto
consentirebbe all'imputato di fornire un alibi, di chiamare dei testimoni a
comprova del fatto che egli non era in Ticino, o laddove si pretende che sia
transitato. Inoltre, l'atto d'accusa non menzionerebbe il grado di purezza della
sostanza, anche solo in termini di stima, sebbene questa sia la circostanza alla
base dell'aggravante ritenuta nell'atto d'accusa.
- 12 -
4.2.2 La seconda questione pregiudiziale sollevata dalla difesa concerne l'assenza
della possibilità per l'imputato di confrontarsi con il coimputato I.. La difesa rinvia
all'art. 317 CPP, che riguarda l'interrogatorio finale secondo cui se la procedura
preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura dell'istruzione il
pubblico ministero sottopone all'imputato un interrogatorio finale invitandolo a
pronunciarsi in merito alle risultanze. Questo esposto ha molteplici funzioni: ha
da un lato la funzione di permettere al tribunale che è investito dalla causa di
confrontarsi immediatamente con le prove sulle quali si vorrà fondare l'accusa, e
permettere all'imputato di conoscere le risultanze che l'accusa ritiene di avere nei
suoi confronti, ma deve poter consentire anche alle altre parti al processo, in
questo caso al coimputato, di poter disporre degli stessi elementi così da potersi
confrontare con essi, nel rispetto dell'art. 6 CEDU.
4.3 Entrambe le eccezioni sono state respinte dalla Corte con decisione incidentale
del 13 marzo 2018 (v. cl. 12 p. 12.920.012).
4.3.1 Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio accusatorio va rilevato che
l’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: da un lato serve ad informare e
definire la materia di cui si discuterà nel processo (funzione informativa) e
dall’altro serve a delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una
difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito (funzione
delimitativa), potendo contare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie
descritte nell’atto di accusa (cosiddetto principio di immutabilità). Il principio
accusatorio è oggetto di una vasta giurisprudenza (v. DTF 141 IV 132 consid.
3.4.1; 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3;
sentenza del Tribunale federale 6B_710/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 1,
pubblicato anche in forumpoenale 2017, pag. 10 e seg.) ed è ora codificato agli
art. 9 e 325 cpv. 1 lett. f CPP. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore
di A. l’atto di accusa qui in esame specifica luoghi, tempi e quantitativi con
sufficiente precisione e permette un effettivo esercizio dei diritti processuali
dell’imputato, informandolo in maniera completa sulle accuse mosse a suo carico
e delimitando il campo delle stesse in maniera chiara, conformemente a quanto
richiesto dalla predetta giurisprudenza.
4.3.2 Per quanto riguarda l’assenza di un interrogatorio finale ex art. 317 CPP va preso
atto che questo è obbligatorio solo nei casi in cui la procedura preliminare è assai
estesa e complessa, condizioni che non sono adempiute nel caso concreto visto
il numero piuttosto limitato di imputazioni ritenute nell’atto d’accusa in esame. Per
il resto la valenza probatoria dell’audizione del coimputato concerne il merito
della causa e non va quindi esaminata sotto il profilo dell’art. 339 cpv. 2 CPP (v.
infra consid. 5.2.2 in fine).
- 13 -
4.4 Visto quanto sopra, non avendo le parti sollevato ulteriori questioni pregiudiziali
ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP, questa Corte entra nel merito di tutte le accuse
concernenti A..
5. Legge federale sugli stupefacenti
5.1 A. è accusato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. La
norma concretamente applicabile è già stata esposta nei considerandi sul diritto
intertemporale (v. supra consid. 3), a cui si può qui rinviare.
5.1.1 L’infrazione costituisce un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60
consid. 2); in tal senso, l’art. 19 LStup, sia nella vecchia che nella nuova
versione, reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione
del bene giuridicamente protetto, ovvero la salute pubblica, indipendentemente
dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente
senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto
dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia
commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza
che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di
stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
5.1.2 Il reato rimproverato ad A. è di natura intenzionale. L’intenzione deve rapportarsi
a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. L’autore deve in particolare sapere
che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di
autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla
realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2).
5.2 Al capo di accusa 1.1.1 è in sostanza rimproverato ad A. di avere, in correità con
I., tra il 6 ed il 17 agosto 2008, a V., a W. e a X., trasportato ed esportato dalla
Svizzera verso l’Italia, utilizzando la propria autovettura, marca Mercedes 1, color
grigio, targata 2, un quantitativo di 8 kg di cocaina, occultata nel doppiofondo di
quattro valigie, contenenti ciascuna un quantitativo di 2 kg di cocaina, sostanza
stupefacente esportata in Italia per essere rivenduta a X. ad I..
5.2.1 Quali prove a carico di A. vi sono anzitutto le dichiarazioni di H.. Esse
costituiscono una chiamata di correo, ovvero una dichiarazione con cui il suo
autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato,
accusa anche altri di averlo perpetrato (v. MINI, I motivi di ricorso e la cognizione
della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità
della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414).
Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art.
- 14 -
10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio
convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria.
Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di
correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in
particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti,
suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla
chiamata di correo (sentenze del Tribunale federale 6B_155/2013 del 17
settembre 2013 consid. 2.2 e 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).
Nel corso dell'inchiesta, H. ha affermato di avere visto A. per la prima volta
nell’agosto del 2008 all’Hotel L. di Y. (cl. 7 p. 13-02-0217). Egli avrebbe poi rivisto
A. a V., in occasione del traffico del 6-14 agosto 2008 (cl. 7 p. 13-02-0217 e seg.;
13-03-0003), che vedeva M. quale fornitore della cocaina (cl. 11 p. 23-03-0051).
Lo stupefacente partiva dalla Bolivia, via Brasile, Z. e poi UU. e veniva nascosto
nel doppiofondo delle valigie; la destinazione finale era l’Italia (cl. 7 p. 13-02-
0216). H. ha dichiarato che in quell’occasione lui, unitamente al nipote J. ,
avrebbe effettuato la trasferta dalla Spagna a X. in aereo, e da X. il nipote
avrebbe proseguito il viaggio verso l’aeroporto di UU. per aspettare i corrieri con
il carico di stupefacente occultato nelle valigie. H. era a conoscenza che
sarebbero giunti ad UU. due corrieri con ciascuno 4 kg di cocaina, per un totale
di 8 kg di stupefacente (cl. 7 p. 13-02-0160). J. avrebbe in seguito effettuato la
trasferta, unitamente ai corrieri (che trasportavano due grandi valigie a testa), in
treno sino a V., luogo in cui, assieme ad H., avrebbero incontrato l'intermediario
dell'acquirente, indicato come A., il quale sarebbe stato incaricato del trasporto
della merce per la consegna ad I., in qualità di acquirente finale (cl. 7 p. 13-02-
0217 e seg.; 13-02-0160 e seg.). Durante il viaggio, J. avrebbe contattato I. ed i
due si sarebbero accordati sulla quantità di stupefacente e sul prezzo (cl. 7 p. 13-
02-0161). Giunti a V. I. avrebbe indicato ai corrieri di caricare le valigie contenti
la cocaina nella Mercedes grigia di A. e di salire anch’essi sul medesimo veicolo
(cl. 7 p. 13-02-0218; 13-02-0161). A. avrebbe trasportato la merce da V. a X.,
dove l’avrebbe consegnata all’acquirente, ossia ad I.. H. e suo nipote si
sarebbero invece recati a X. in auto con I.. Lì A. li avrebbe raggiunti con i corrieri.
Questi avrebbero quindi preso le valigie contenenti la cocaina e le avrebbero
consegnate ad I.. In seguito H., suo nipote ed i corrieri sarebbero andati con l’auto
di A. all’albergo N. (cl. 7 p. 13-02-0217 e segg.; p. 13-03-0003 e segg.).
H. ha pure precisato che la tappa intermedia a V. ed il successivo proseguimento
verso X. corrispondeva ad una disposizione di I., quale proprietario della merce
dal momento in cui questa giungeva a V.. Riferendosi a quanto dettogli dal nipote,
H. ha indicato che il pagamento dei corrieri e delle sue prestazioni come pure di
quelle di suo nipote è stato fatto a X. da I. a J.. I. gli avrebbe consegnato a tale
proposito EUR 30'000.--, di cui EUR 20’000.-- sarebbero stati consegnati ai
- 15 -
corrieri a V. (cl. 7 p. 13-03-0008 e seg.). In seguito, I. avrebbe pagato EUR
70’000/80'000.-- quale parte del prezzo della cocaina, importo che il nipote
avrebbe trasportato in Spagna e consegnato a M. ; il prezzo della cocaina era di
EUR 25'000.-- al chilo (cl. 7 p. 13-02-0228 e seg.).
Particolarmente significative per quanto concerne il ruolo di A. nell’operazione
sono le seguenti dichiarazioni, contenute nel verbale di confronto del 27 giugno
2014 (cl. 7 p. 13-03-0001 e segg.), e quindi nel pieno rispetto delle regole del
contraddittorio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre
2016 consid. 5.2 e rinvii):
“Domanda ad H.
Quale era il ruolo di A. nei traffici di stupefacenti, ai quali lei ha partecipato, ossia nei due
traffici di cui abbiamo parlato in precedenza?
NeI primo traffico A. ha trasportato le valigie, nel secondo viaggio è stato mio nipote a
informarmi che A. aveva portato le valigie.
ADR: Le valigie contenevano cocaina. Erano 2 corrieri con 4 valigie e complessivamente
2 erano 8 kg di cocaina.” (pag. 6-7, n. 40-44, 1-2)
“Domanda dell’avv. Guglielmoni ad H.
Chi portava le valigie?
Nel primo traffico i corrieri, con le relative, valigie sono stati trasportati da V. a I-X. da A..
Nel secondo viaggio i corrieri sono arrivati a V. e mio nipote mi disse che A. si è occupato
del relativo trasporto a I-X..
ADR: Nel secondo viaggio le valigie sono state consegnate ad A. dai 2 corrieri.” (pag. 7,
n. 4-9)
“Domanda ad H.
Nei traffici che lei ha ammesso di aver commesso, ai quali avrebbe partecipato A., come
veniva trasportato lo stupefacente dal sud America all’Europa e da parte di chi?
Lo stupefacente partiva dalla Bolivia, via Brasile, P-Z. e poi UU.. Lo stupefacente veniva
nascosto nel doppiofondo della valigia.
ADR: I corrieri venivano ingaggiati in Brasile. Normalmente erano persone brasiliane, ma
in questi due traffici erano spagnoli.” (pag. 7, n. 29-36)
“Domanda ad H.
Chi era il compratore della sostanza stupefacente che è stata trafficata in questi due
traffici?
I..
ADR: lo chiamavo I. "vecchio"” (pag. 7, n. 38-42)
- 16 -
“Domanda ad H.
Perché lei durante i su indicati traffici si è fermato in Ticino e non ha percorso direttamente
la tratta UU.-I-X.?
Questa era una disposizione di I. che era il proprietario della merce, vale a dire della
cocaina, a partire dal momento in cui la stessa arrivava a V..
ADR: Il pagamento non è avvenuto a V.. Ricordo che nel primo viaggio I. ha pagato EUR
30000.-- a mio nipote, mentre nel secondo viaggio I. ha mandato EUR 20000.-- tramite
A. a V.. li denaro è stato consegnato a mio nipote per pagare i corrieri.
ADR: So queste cose perché me le ha dette mio nipote.
Preciso che il denaro è stato consegnato successivamente alla consegna delle valigie ad
A. a V..
ADR: Sì, nei giorni successivi, due giorni dopo.” (pag. 8, n. 17-29)
“Domanda ad H.
Lei ha dichiarato che le valigie contenenti Io stupefacente sono state consegnate a I-X.
ad I. da A.. Lei da chi è stato pagato?
Mio nipote. La prima volta EUR 5000.-- e la seconda volta non mi ha pagato, mi ha
regalato dei vestiti.
ADR: I. ha pagato mio nipote a I-X. la prima volta, consegnandogli EUR 30000.--. Nel
secondo traffico FF. ossia I. ha incaricato A. di consegnare a mio nipote EUR 20000.--.
ADR: Sì, questi EUR 20’000.-- erano destinati ai corrieri. In questa occasione c’è stato
solo questo compenso.” (pag. 9, n. 1-10).
Dal canto suo A. ha negato il proprio coinvolgimento in questo traffico di cocaina,
dichiarandosi estraneo ai fatti contestatigli (cl. 12 p. 12.930.002 e segg.). Egli ha
sì confermato di conoscere H. e I., ma per motivi non connessi ai traffici di
cocaina (cl. 12 p. 12.930.005 e segg.; 13-03-0003). In occasione del suo
interrogatorio del 22 luglio 2016 si è avvalso della facoltà di non rispondere (cl. 7
p. 13-01-0207), come in gran parte anche in occasione dell’interrogatorio di
confronto del 27 giugno 2014 tra lui ed H. (v. cl. 7 p. 13-03-0003 e segg.). Anche
in sede di interrogatorio finale dinanzi al MPC, si è avvalso della facoltà di non
rispondere (cl. 7 p. 13-01-0207), mentre nell’istruttoria dibattimentale, pur
avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito alle accuse in quanto tali,
ha fornito talune informazioni sulla sua situazione personale, sui suoi rapporti con
alcune delle persone oggetto dell’inchiesta e su taluni accertamenti agli atti (v. cl.
12 p. 12.930.002 e segg.). In particolare per quanto riguarda H. ha dichiarato di
averlo visto 3-4 volte, sempre in presenza di I., ma di aver parlato solo del più e
del meno con lui, in spagnolo – lingua che all’imputato piace molto – facendo
discorsi “da maschi”, senza ulteriori precisazioni (cl. 12 p. 12.930.005). Più oltre,
nel suo interrogatorio, A. ha dichiarato di non capire i motivi per cui H. gli rivolge
- 17 -
le accuse di aver trafficato cocaina, ipotizzando che si tratterebbe di una
ritorsione, ma senza spiegarne i motivi (cl. 12 p. 12.930.010 e seg.).
5.2.2 Le dichiarazioni di H. trovano tuttavia piena conferma anche in riscontri oggettivi,
sia per quanto riguarda i tempi e i luoghi, che per le persone coinvolte ed il modus
operandi. Dagli atti risulta in particolare che il 17 agosto 2008 sono stati rinvenuti
in un sacco della spazzatura nei pressi del domicilio di A., i documenti di volo
intestati ad O. e P. validi per la tratta aerea di andata VV.-Z.-WW. il 6 agosto
2008 e di ritorno WW.-Z.-UU. il 13/14 agosto 2008, nonché del cellophane sporco
dello stesso grasso di colore rossastro utilizzato per camuffare la cocaina nelle
valigie dei corrieri nel contesto dei suddetti traffici (cl. 5 p. 10-04-0029). Sempre
il 17 agosto 2008, A. è stato fermato al valico doganale di XX., in entrata sul
territorio svizzero, e trovato in possesso di EUR 4'780.--. Sono pure state
rinvenute tracce di cocaina, a conferma di una contaminazione diretta, sulla sua
persona e sul veicolo (v. rapporto informativo inerente il fermo e la visita di A. del
18.08.2008, cl. 2 p. 10-01-0187 segg.; sentenza del 12 febbraio 2010 della Corte
della assise criminali, pag. 71, consid. VII pag. 138, cl. 9 p. 18-01-0141; sentenza
del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale pag. 9 e
seg., 19 e segg., cl. 9 p. 18-01-0220 e segg.).
In sede dibattimentale, A. ha cercato di minimizzare la portata di questi
accertamenti. Relativamente al fermo al valico di XX., egli ha dichiarato che il
sergente della polizia che ha assistito alla sua perquisizione avrebbe affermato
che la gran parte delle banconote è notoriamente inquinata da cocaina e che le
contaminazione del veicolo sarebbe da ricondurre al semplice contatto con
queste banconote “inquinate” (cl. 12 p. 12.930.008). Tali dichiarazioni, oltre che
non supportate da nessun riscontro a verbale e prive di consistenza scientifica
(al punto che nemmeno la difesa ha cercato di contestare in sede di arringa la
fondatezza di questi accertamenti di polizia; v. cl. 12 p. 12.925.022 e seg.), non
sono in alcun modo credibili, e sin quasi temerarie. Ben poco credibili sono anche
le spiegazioni fornite da A. sull’origine della somma di quasi EUR 5'000.-- (in
banconote da cinquanta) rinvenuti su di lui durante il fermo e la perquisizione in
questione: egli ha sostenuto in maniera evasiva, e senza alcun oggettivo
riscontro, che si tratterebbe di soldi (probabilmente non dichiarati al fisco) ricevuti
dall’amministratore della Q. per pagare alcune – non meglio precisate – fatture
(cl. 12 p. 12.930.008 e seg.).
Per niente convincenti sono anche le spiegazioni fornite da A. in sede
dibattimentale sul ritrovamento dei biglietti d’aereo dei due corrieri sudamericani,
nel sacco di quella che non ha per altro negato essere la sua spazzatura: egli
avrebbe casualmente incontrato queste due persone in piazza grande a YY.,
durante il Festival del cinema, e non avendo esse un albergo, si sarebbero rivolte
- 18 -
a lui per affittare una camera privata. Parlando spagnolo, avrebbe messo loro a
disposizione una camera a casa sua, per due notti, al prezzo di EUR 100.-- a
testa a notte. Dopo aver pagato EUR 400.--, e offerto anche una cena ad A., i
due se ne sarebero andati (v. cl. 12 p. 12.930.011). Visto il pregresso fascio di
indizi e le dichiarazioni di H. non vi è invece alcun dubbio che i due corrieri in
questione non fossero stati incontrati per caso al Festival ma si fossero fermati
da A. proprio in funzione del traffico in questione, secondo un piano ben preciso.
Di nessuna utilità potenziale sono altresì le istanze probatorie già oggetto del
decreto ordinatorio del 22 dicembre 2017 (v. cl. 12 p. 12.280.001 e segg.). Da un
lato non si vede cosa avrebbe potuto dire sui fatti in questione K., visto che non
risulta in essi coinvolto. D’altro canto, per quanto riguarda la mancata possibilità
di controinterrogare J., R. e/o terzi va rilevato che ai fini del presente giudizio non
vengono utilizzate altre deposizioni oltre a quelle di H., correttamente eseguite
nel pieno rispetto del contraddittorio (v. cl. 7 p. 13-02-0214 e segg. e p. 13-03-
0001 e segg.). La mancata possibilità di controinterrogare J., R. e/o altri non ha
in tal senso nessuna conseguenza a livello di diritti della difesa, la quale del resto
aveva “condizionato” la stessa istanza probatoria ad un eventuale utilizzo di tali
dichiarazioni a detrimento dell’imputato (v. cl. 12 p. 12.521.001). Analogo
discorso per la mancata possibilità di interrogare I. , il quale si è sempre avvalso
della facoltà di tacere e non si è mai presentato in aula, pur correttamente citato
in applicazione dell’art. 366 CPP (v. cl. 12 p. 12.920.001 e segg.), confermando
implicitamente la sua volontà di non collaborare con la giustizia svizzera e quindi
nemmeno di fare dichiarazioni a carico o a discarico di A.. La mancata
comparizione e la successiva disgiunzione della procedura a suo carico non
hanno per tanto nessun influsso sulla posizione di A. nella presente procedura.
5.2.3 Concludendo il quadro probatorio che emerge a carico di A. non lascia spazio a
dubbi. In presenza di un così solido e consistente fascio di elementi probatori,
univoci e concordanti tra di loro per tempi, luoghi e modalità di azione, questa
Corte – non avendo per altro nessun motivo per dubitare della veridicità delle
lineari e coerenti dichiarazioni rese da H., il quale non ha tratto nessun vantaggio
da queste dichiarazioni, né si vede quali motivi avesse per incolpare a torto A.,
che ha anzi contribuito a scagionare per il susseguente traffico del gennaio 2009
(v. cl. 7 p. 13-02-0222) – ritiene che la partecipazione dell’imputato al traffico in
parola è provata al di là di ogni ragionevole dubbio. A., partecipando in prima
persona alla fase esecutiva del traffico, ha rivestito un ruolo chiave nel trasporto
della cocaina. Egli ha preso in consegna la merce a V., ha quindi effettuato il
trasporto dello stupefacente e dei corrieri, con la sua auto, da V. a X., dove ha
consegnato la cocaina all’acquirente finale. A. ha assunto un ruolo di primaria
importanza, vicino ai vertici, mantenendo i contatti tra i trafficanti e l’acquirente
della cocaina, come dimostra del resto anche la telefonata che ha fatto ad I.
- 19 -
proprio il 17 agosto 2008 alle 15.12 (v. cl. 2 p. 10-01-0191). Contrariamente a
quanto ipotizzato nell’istanza probatoria del 12 dicembre 2017 (v. cl. 12 p.
12.521.001), respinta con decreto del 22 dicembre 2017, non vengono per altro
utilizzate a carico di A. misure di sorveglianza telefonica: la predetta telefonata
risulta semplicemente dal verbale 17 agosto 2008 del Corpo delle guardie di
confine riguardante il precitato controllo al passaggio del confine con relativa
perquisizione del cellulare dell’imputato. A conferma del coinvolgimento di A.
occorre inoltre menzionare quanto emerso dal sequestro dei dati e relativi files
contenuti nel computer in uso all’imputato, riferiti a corrispondenza e-mail e
conversazioni chat (v. cl. 5 p. 10-04-0047 e rinvii). Dalla scansione di un album
denominato “Cartoline da Firenze” risultano gli indirizzi di posta elettronica in
Bolivia di S. (moglie di K., condannato unitamente ad A. in sede cantonale per
partecipazione ai traffici della sopraccitata banda sudamericana), della sorella di
quest’ultima T. e di M., ossia di colui che è considerato essere alla testa del
gruppo criminale sudamericano. In sede dibattimentale A. ha tentato di sminuire
anche questi contatti, riconducendoli soprattutto a questioni sentimentali (con le
sorelle S. e T.), e negando addirittura di conoscere M., ma senza in alcun modo
spiegare come mai l’indirizzo di quest’ultimo potesse essere finito nel suo
computer. Le dichiarazioni in merito (v. cl. 12 p. 12.930.009) non sono in alcun
modo credibili e rappresentano un ulteriore, maldestro tentativo di nascondere
contatti decisivi per l’organizzazione del traffico di cocaina.
La condotta di A. non lascia altresì alcun dubbio in merito alla realizzazione della
fattispecie soggettiva, avendo egli compiuto tutti i sopraccitati atti in maniera
consapevole e volontaria, secondo un’attenta e dettagliata pianificazione, come
emerge chiaramente dalle dichiarazioni di H. e dai convergenti riscontri oggettivi
agli atti.
Ne consegue che sono adempiute sia le condizioni oggettive che quelle
soggettive del reato descritto al capo di accusa 1.1.1. In relazione al quantitativo
di cocaina in esso indicato il reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti è dunque perfezionato.
5.3 Per quanto concerne il secondo capo di accusa è in sostanza rimproverato ad A.
di avere, in correità con I., tra il 27 e il 30 novembre 2008, a V., a ZZ. e a X.,
trasportato ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia, utilizzando la propria
autovettura, marca Mercedes 1, color grigio, targata 2, un quantitativo di 8 kg di
cocaina, occultata nel doppiofondo di quattro valigie, contenenti ciascuna un
quantitativo di 2 kg di cocaina, sostanza stupefacente esportata in Italia per
essere rivenduta a X. ad I..
- 20 -
5.3.1 A proposito di questo secondo viaggio, H. ha dichiarato che il nipote J., gli ha
riferito che i corrieri sarebbero giunti a V., dove A. avrebbe preso in consegna le
valigie e si sarebbe quindi occupato del trasporto dello stupefacente a X.. Anche
in questo caso i due corrieri avrebbero trasportato ognuno due valigie contenenti
2 kg di cocaina, per un quantitativo totale di 8 kg.
Per pagare i corrieri, I. avrebbe mandato EUR 20’000.-- tramite A. a V. e lì il
denaro sarebbe stato consegnato a J., il quale lo avrebbe consegnato ai
destinatari (cl. 7 p. 13-03-0001 e segg.).
5.3.2 Ora, a differenza del traffico trattato in precedenza, per questo capo di accusa
non vi sono dichiarazioni di H. che attestano una sua presa di conoscenza diretta
e personale del coinvolgimento di A.: il tutto gli è stato “solo” riportato dal nipote.
Si tratta in questo senso di una dichiarazione de auditu, di per sé credibile, ma
non sufficiente per una condanna, perché non corroborata da ulteriori riscontri, a
differenza di quanto riguarda il traffico di agosto.
La lettura di un estratto del verbale di interrogatorio (a confronto) del 27 giugno
2014 tra H. ed A., ove il primo, in relazione al traffico di agosto, riporta di aver
personalmente e direttamente costatato il ruolo attivo di A., mentre parla solo per
sentito dire o riferito del secondo traffico, è significativa:
“Domanda ad H.
Quale era il ruolo di A. nei traffici di stupefacenti, ai quali lei ha partecipato, ossia nei due traffici di
cui abbiamo parlato in precedenza?
NeI primo traffico A. ha trasportato le valigie, nel secondo viaggio è stato mio nipote a informarmi
che A. aveva portato le valigie.
ADR: Le valigie contenevano cocaina. Erano 2 corrieri con 4 valigie e complessivamente
2 erano 8 kg di cocaina.” (pag. 6-7, n. 40-44, 1-2)
“Domanda dell’avv. Guglielmoni ad H.
Chi portava le valigie?
Nel primo traffico i corrieri, con le relative, valigie sono stati trasportati da V. a I-X. da A.. Nel
secondo viaggio i corrieri sono arrivati a V. e mio nipote mi disse che A. si è occupato del
relativo trasporto a I-X..” (pag. 7, n. 4-9)
5.3.3 In casu manca dunque quell’intensità probatoria che caratterizza il primo traffico
di stupefacente. A carico di A. non vi sono altre prove oltre a queste dichiarazioni,
che riferiscono però di quanto detto dal nipote di H., e non di quanto constatato
de visu da quest’ultimo. Il nipote di H. non è del resto stato sentito in
contraddittorio per cui la sua testimonianza non è utilizzabile. Non vi è motivo di
- 21 -
credere che H. non abbia riferito correttamente quanto detto dal nipote, ma
appunto solo quanto detto dal nipote non quanto fatto concretamente da A.: in
questo senso non è in discussione la buona fede o la credibilità di H., ma ciò non
basta per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione
di A. anche a questo traffico. Vista la giurisprudenza citata al consid. 5.2.1 ed in
applicazione del principio in dubio pro reo, A. deve essere per tanto prosciolto
dal capo di accusa 1.1.2.
5.4 Ad A. è contestata l'infrazione alla LStup nella forma aggravata.
Come si evince dai precedenti considerandi, è appurato che A. ha
complessivamente trafficato 8 kg di cocaina. La cocaina in questione non ha
potuto essere sequestrata. Ad ogni modo, quantità simili di stupefacenti, di
regola, hanno un grado di purezza elevato, generalmente più alto della droga
venduta al dettaglio al consumatore. In quest'ultimo caso lo stupefacente è diluito
con altre sostanze. La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente
le statistiche relative alla cocaina confiscata in Svizzera. Nel 2007 la cocaina
sequestrata – nell'ordine di grandezza superiore al chilogrammo – risultava in
media pura al 71%; nel 2008 al 66%, nel 2009 al 63% e nel 2010 al 53%
(http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-
und-heroin.html). È in ogni caso pacifico che nel traffico di stupefacente compiuto
dall’imputato la soglia dei 18 grammi di cocaina (pura) è stata ampiamente
superata. Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell'aggravante
in esame, in quanto sapeva o doveva presumere che la cocaina trafficata può
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. Per
la commisurazione della pena verrà ritenuta in dubio pro reo una purezza di circa
il 60%.
6. Sulla pena
6.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto
delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da
prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli
stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio
art. 63 CP (cfr. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale
federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal
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vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza
del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
6.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il grado di colpevolezza dipende anche dalla
libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui
rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e
pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 134 IV 17 consid.
2.1; 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5
agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP
conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata
in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che
recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio
del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21
settembre 1998, FF 1999 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione
quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione
per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella
commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale
procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato
ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli
elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed
all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il
quantum di pena pronunciato (DTF 141 IV 244 consid. 1.2.2; 136 IV 55 consid.
5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
6.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più
pene dello stesso genere (DTF 142 IV 265 IV 57 consid. 2.3 e 2.4; 138 IV 120
consid. 5.2), il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso
vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La
determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone,
secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il
reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della
pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio
del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla
scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in
considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti,
determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo
- 23 -
tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle
ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo
restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle
circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze
del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2;
6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre
2008 consid. 4.2.2, con rinvii).
6.4 Giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso
prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio
("concorso retrospettivo"). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il
principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo,
ossia garantire che l'imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo
sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell'ambito di un unico
procedimento. Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o
parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena complementare giusta l'art.
49 cpv. 2 CP, occorre fondarsi sulla data della prima condanna emanata nella
prima procedura. Per commisurare la pena complementare rispettivamente per
stabilire la sua entità è invece determinante il passaggio in giudicato della
sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11 consid. 3.4.2). La pena
complementare corrisponde alla differenza tra la pena già inflitta con la prima
sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice avrebbe determinato per
tutti i reati commessi dall'imputato (DTF 132 IV 102 consid. 8.2).
6.5 Nell’ambito del presente procedimento, A. è riconosciuto autore colpevole di
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2
vLStup), in relazione a 8 chilogrammi di cocaina con un grado di purezza di circa
il 60%.
6.6 In precedenza A. era stato condannato, con sentenze del 12 febbraio 2010 della
Corte delle assise criminali del Cantone Ticino (cl. 9 p. 18-01-0004 e segg.), alla
pena detentiva di quattro anni e sei mesi, poiché ritenuto colpevole di:
“5.1 infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
5.1.1. effettuato preparativi in vista dell'importazione di stupefacenti e
meglio per avere, nel corso della primavera 2007, ad UUU. e VVV.,
- 24 -
dopo aver presentato il trafficante di stupefacenti K. a AA., aiutato
quest'ultimo a reclutare quale corriere BB. per recarsi in Brasile
dove insieme avrebbero dovuto prendere in consegna da 2 a 3 kg
ciascuno di cocaina da portare in Svizzera;
5.1.2. il 24 maggio 2007, a VVV., UU. e WWW., organizzando, tramite AA.
e R., l'accoglienza della "comitiva brasiliana" con BB., che sapeva
o doveva presumere trasportare un ingente quantitativo di cocaina,
ma almeno 12 kg, presso l'aeroporto di UU1. ed il suo successivo
trasporto mediante due autoveicoli presso l'albergo CC. a WWW.,
trasportato stupefacenti;
5.1.3. all’inizio del 2008, ad VVV., detenuto al proprio domicilio 180 g di
cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di € 4000, risp. fr.
6'000.-, 80 g di cocaina a R., che tuttavia non gli ha mai versato i
soldi;
5.1.4. il 29 aprile 2009, ad VVV., detenuto a scopo di messa in
circolazione 2,77 kg di marijuana (tasso THC 2,7- 10,4%);
5.1.5. acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti e meglio:
5.1.5.1. il 19 febbraio 2007 a V., tramite agenzia DD. inviato fr. 3'840.- a EE.
in Bolivia;
5.1.5.2. il 20 febbraio 2007 ad UUU., tramite agenzia DD., inviato fr. 3'940.-
ad EE. in Bolivia, sapendo o dovendo presumere che si trattava di
denaro destinato al pagamento di alcuni kg di stupefacente;
5.3. sviamento della giustizia
per avere, in correità con FF., il 21 aprile 2006, a YY., fatto
all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che essi
sapevano non commesso, e meglio per avere falsamente
denunciato alla Polizia Cantonale di aver subito, in data 19 aprile
2006, tra le 13:15 e le 14:45, a XXX. (CO), il furto del furgone Fiat
3, targato 4, di proprietà della GG. AG e da lui noleggiato il 18 aprile
2006 presso il Garage HH. SA di YYY. e del preteso carico (350 PC
portatili del valore dichiarato di EUR 192’500), furto in realtà non
avvenuto;
5.4. truffa mancata
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per avere, in correità con FF., nell'aprile 2006, ad VVV., UUU.,
nonché in altre località, allo scopo di procacciare a se e ad altri un
indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per
ingannare con astuzia i funzionari della II. Assicurazioni e meglio
per avere, chiedendo ed ottenendo di aumentare da fr. 100'000 a fr.
304'150 la copertura assicurativa della polizza "Assicurazioni
trasporti" della JJ. SA (società di cui FF. era azionista e A.
amministratore unico) in relazione al previsto trasporto di 350 PC
portatili del valore dichiarato di EUR 192'500, annunciando poi
contrariamente al vero, il 20/24 aprile 2006, di averne subito il furto,
compilando l'apposita dichiarazione di sinistra e fornendo una
fattura proforma riferita all'asserita vendita di 350 PC portatili,
tentato di ottenere indebitamente un risarcimento pari al valore
dichiarato della merce asseritamene trasportata da parte della II.
Assicurazioni, la quale non ha tuttavia risarcito il danno annunciato;
5.5. appropriazione indebita
per essersi, il 18/19 aprile 2006, a YYY. nonché in altre località
all'estero, allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito
profitto, appropriate del furgone Fiat 3, targato 4, di proprietà della
GG. AG e da lui noleggiato il 18 aprile 2006 presso il Garage HH.
SA di YYY., del valore di fr. 22'300.- (valore a nuovo: 45'000),
ritenuto che il furgone, di cui e stato denunciato contrariamente al
vero il furto, non e più stato ritrovato” (18-01-0199 e segg.).
Con sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e revisione
penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (cl. 9 p. 18-01-0212/0245), il
dispositivo n. 5.1.4 della summenzionata sentenza cantonale è stato annullato e
la pena inflitta ad A. è stata ridotta ad una pena detentiva di quattro anni e tre
mesi. A. ha poi impugnato tale decisione al Tribunale federale, il quale, con
pronuncia del 4 febbraio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso (cl. 5 p. 10-
04-0071). Il 20 giugno 2011, A. si è ancora rivolto alla Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino postulando la revisione delle
summenzionate decisioni ed invocandone il completo annullamento, con suo
proscioglimento dalle condanne per i reati di infrazione aggravata alla LStup,
sviamento della giustizia, truffa mancata ed appropriazione indebita.
L’8 novembre 2011 la corte cantonale ha respinto l’istanza (cl. 5 p. 10-04-0081).
Inoltre, il 27 agosto 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato
A., tramite decreto d’accusa, a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di
fr. 90.-- cadauna, pena sospesa con la condizionale con un periodo di prova di
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tre anni, nonché a una multa di fr. 300.--, per appropriazione indebita d’imposta
alla fonte (cl. 12 p. 12.925.026 e seg.).
Per quanto riguarda la pena detentiva di cui sopra, il 19 dicembre 2016 il GPC
ha deciso la liberazione condizionale di A. a partire dal 9 gennaio 2017, con un
periodo di prova sino al 10 giugno 2018. La pena rimanente era di 1 anno, 5 mesi
e 2 giorni (v. cl. 12 p. 12.221.006).
6.7 Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una
pena complementare rispetto alla pena già pronunciata dalla Corte delle assise
criminali del Cantone Ticino del 12 febbraio 2010 e corretta dalla sentenza del
16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d’appello, atteso che gli atti per i quali A. è qui ritenuto colpevole sono stati
commessi prima delle predette decisioni. Il principio che occorre seguire è quello,
sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere
svantaggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze
invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV
113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza del Tribunale
federale 6B_180/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.4.1).
Per determinare la pena ipotetica complessiva, va dunque tenuto conto della
gravità dei reati complessivi di cui A. è stato riconosciuto colpevole sia in questo
procedimento che in quello cantonale già cresciuto in giudicato.
Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, in concreto l'infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti si rivela essere il reato più grave,
punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata
con una pena pecuniaria (art. 19 n. 3 vLStup). Il vincolo massimo legale è statuito
nell'art. 49 cpv. 1 CP e corrisponde in concreto alla pena di vent’anni (v. art. 40
cpv. 2 prima frase CP).
6.8 A., cittadino svizzero, è nato a ZZZ. e cresciuto ad U.. Egli è separato legalmente
dal 2005 ed ha una figlia, nonché una nipote da un fratello nel frattempo deceduto
(v. cl. 12 p. 12.930.002).
A livello scolastico, ha frequentato le elementari ed il ginnasio ad U., poi per due
anni la scuola magistrale a YY., senza terminarla. In seguito ha frequentato la
scuola di apprendista di commercio a V., ottenendo l’attestato federale con una
buona media. Dopo aver superato il relativo esame, ha dato per 6-7 anni dei corsi
di contabilità in Ticino per conto della scuola KK. di UU.. In seguito per 5 anni,
fino al 1989, è stato responsabile della contabilità e del personale per conto della
LL. SA di Y.. Nel 1989 ha aperto in proprio “La A. computer services”, ad U.,
attiva fino al 1992, facendo contabilità e consulenze per altre ditte. Nel 1992 è
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partito con la famiglia alla volta del Costa Rica e poi di Panama, dove è rimasto
per tre anni, svolgendo attività di consulente a favore di esercenti che volevano
aprire dei ristoranti. Alla fine del 1995 ha quindi deciso di rientrare in Svizzera.
Una volta rientrato ha svolto dei programmi occupazionali presso il Dipartimento
del territorio ed in seguito è tornato nel campo dell’informatica. Nel 2000 ha avuto
un crollo finanziario legato ad un gioco inventato su internet, e per il quale gli era
stato concesso un assegno, poi risultato scoperto (v. cl. 12 p. 12.930.003).
In sede dibattimentale A. ha asserito di gestire attualmente la ditta “A. Consulting”
con sede ad UUUU., nel Canton Uri, che si occupa di consulenza ad altre ditte.
Da questa attività percepisce, mediamente, un reddito di circa fr. 2’000.-- mensili;
egli non ha indicato ulteriori redditi oppure sostanza. Per contro ha asserito di
avere una pesante posizione debitoria, con precetti esecutivi e atti carenza beni
per centinaia di migliaia di franchi (v. cl. 12 p. 12.930.003 e segg.).
Per quanto riguarda il suo stato di salute egli ha dichiarato di soffrire di glaucoma
all’occhio destro e di ipertensione. Il 2 luglio 2017 è stato inoltre operato
d’urgenza a causa di un infarto (cl. 12 p. 12.930.003).
6.9 Dal punto di vista oggettivo il reato di infrazione aggravata alla LStup in cui è
occorso A. si contraddistingue anzitutto e in maniera importante per l’ingente
quantitativo di sostanza stupefacente, segnatamente 8 kg di cocaina imputatogli
nel presente procedimento e circa 12 kg di cocaina per i traffici oggetto della
sentenza cantonale.
Dal punto di vista soggettivo vanno altresì considerati i motivi egoistici (scopo di
lucro), in particolare la sua disponibilità a svolgere, dietro compenso, un’attività
superiore a quella di un semplice corriere nell’ambito di traffici internazionali e in
numerosi traffici dalla Svizzera all’Italia: egli, oltre a trasportare la cocaina oltre
confine, a trasportare in Svizzera il compenso dovuto ai corrieri ed ai loro
rappresentanti, ha pure gestito i contatti con i corrieri e l’acquirente della cocaina,
permettendo così la realizzazione di traffici per ingenti quantitativi di
stupefacente. Fermo restando il suo diritto a tacere e non collaborare con la
giustizia va altresì preso atto che A. non manifesta nessun pentimento e persiste
a negare l’evidenza, adducendo spiegazioni inverosimili oppure anche evocando
l’esistenza di presunte congiure nei suoi confronti, sia in questo procedimento
che in quello cantonale (v. supra consid. 5.2.2).
Alla luce dei fattori testé citati la colpevolezza di A. va considerata di rilevante
gravità. Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – sviamento della giustizia,
truffa mancata e appropriazione indebita – occorre procedere all’aumento della
pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le
circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
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Anche per quanto riguarda le ulteriori infrazioni interessate dall’aumento di pena,
questa Corte condivide pienamente le considerazioni contenute nelle sentenze
cantonali succitate, secondo cui A. disponeva di un’energia criminale che si è
dispiegata su di un periodo temporale abbastanza lungo e che ha portato A. a
mettersi a disposizione, con facilità e sempre dietro compenso, per tutta una serie
di attività criminali.
Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, questo Collegio rileva che i fatti
per i quali A. è stato qui riconosciuto autore colpevole sono occorsi tra il 6 e il 17
agosto 2008, per cui la relativa pena deve essere attenuata giusta l’art. 48 lett. e
CP, essendo quasi trascorso un periodo di 10 anni dai fatti, al limite dunque dei
due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni e non essendosi
il reo da allora più reso responsabile di infrazioni di paragonabile gravità (v. DTF
140 IV 145 consid. 3.1). Non vi sono infatti elementi per ritenere che abbia
partecipato al successivo traffico del gennaio 2009, di cui ha riferito lo stesso H.
(cl. 7 p. 13-02-0222), mentre da quello del novembre 2008 è stato qui prosciolto.
In questo senso non rappresenta un sostanziale ostacolo all’applicazione di
questa attenuante specifica la condanna per appropriazione indebita d’imposta
alla fonte, per un importo complessivo sottratto di fr. 5'195.60 nella sua qualità di
amministratore unico della società MM. Immobilien, per fatti commessi a partire
dal mese di maggio 2014 (cl. 12 p. 12.925.026) e quindi presumibilmente in
ragione del fatto che A., trovandosi in detenzione dal 16 maggio 2014 al 9
gennaio 2017 (v. cl. 12 p. 12.930.002 e 12.221.006) aveva trascurato, pur
colpevolmente, taluni suoi obblighi burocratici.
Di non trascurabile rilievo è anche la durata della procedura, la quale va
considerata, sulla base della giurisprudenza (DTF 143 IV 272 consid. 1.3.1 e
1.4.1; 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta che nelle sue singole
componenti. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una
violazione del principio della celerità giusta l’art. 6 CEDU – in particolare per il
lungo tempo trascorso fra i primi sospetti a carico dell’imputato, risalenti al 1.
luglio 2011 (v. cl. 1 p. 9-02-0007), la formale estensione del procedimento anche
a suo carico, risalente al 24 marzo 2014, e il rinvio a giudizio del 18 ottobre 2017
– e che la pena da infliggere ad A. debba essere conseguentemente attenuata
in maniera rilevante anche per questo motivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica
adeguata alla colpevolezza di A. una pena detentiva complessiva di 5 (cinque)
anni e 3 (tre) mesi, dalla quale vanno dedotti i 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi inflitti
il 16 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d’appello. La pena complementare sarà quindi di 12 mesi di detenzione da
scontare, non rientrando la pena complessiva nei limiti oggettivi per la
concessione della condizionale (v. già supra consid. 3.2). Da tale pena va dedotto
- 29 -
il carcere preventivo sofferto pari a 3 giorni. Nella commisurazione della pena si
è non da ultimo tenuto conto dell’effetto della pena sulla sua vita come prescritto
all’art. 47 cpv. 1 CP (v. più ampiamente DTF 138 IV 120 consid. 5.2; 134 IV 97
consid. 4.2, 82 consid. 4.1), visto che il 10 giugno di quest’anno scade di per sé
il periodo di prova della liberazione condizionale per la precedente condanna (v.
cl. 12 p. 12.221.006), fermo restando che non spetta al giudice di merito decidere
se, visto l’art. 86 cpv. 4 CP e le particolarità del caso, siano dati i presupposti per
il mantenimento della liberazione condizionale (v.
JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, 9a ediz. 2018, pag. 251 e segg.),
o comunque per l’applicazione di un regime detentivo ex art. 77a CP (v.
BRÄGGER, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 1 e segg. ad art. 77a CP).
7. Sulle misure
7.1 Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il
giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato,
a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare
la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive
in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP).
7.2 Il MPC nell’atto d’accusa non ha richiesto la confisca dei beni sequestrati ad A..
Anche la difesa, dal canto suo, è rimasta silente in merito.
7.3 Fra gli oggetti indicati al punto 4.1.1 dell’atto di accusa figurano anzitutto le copie
forensi dei seguenti oggetti:
“notebook SAMSUNG, modello NP300V5A-S0ACH, s/n HN5V93SBB00025J,
harddisk 500 GB, con caricature
- harddisk WD 500 GB s/n WCASY2733867, comprensivo di caricatore
- 30 -
- computer STEG 500 GB, s/n 746223, modello l3-silenzio-04
- 3 chiavette USB: una di marca VERBATIM di colore rosso con indicazione 1
GB, una di marca PNY ATTACHÉ di colore nero (8 GB) e una di marca SANDISK
CRUZER EDGE (16 GB) di colore nero-rosso
- telefono mobile di marca SAMSUNG modello SGH-X820, s/n R3VA960077X
con SIM 5, comprensivo di caricatore
- computer ACER modello ASPIRE E700, s/n 1HME69ZLP703281D02900
- notebook di marca SAMSUNG modello NP-RC730S04OH, s/n
HDNQ91CC200121M, con caricatore, hard disk 1 TB
- computer TOWER 320 GB torre nera e grigia senza altri dati
- telefono mobile di marca HTC di colore nero e rosso, n. IMEI 6
7.4 In quanto copie forensi i predetti oggetti entrano a far parte del materiale
probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della
presente sentenza. Per contro va ordinato il dissequestro del porta assegni di
colore nero di cui alla posizione 2 del punto 4.1.1 dell’atto d’accusa (v. cl. 1 p. 08-
01-0035) perché non rientra palesemente nelle fattispecie di cui al consid. 7.1.
8. Sulle spese e ripetibili
8.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
- 31 -
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv.
3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle
parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di
un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr.
200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto
d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento
relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria
non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate
dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia
varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b RSPPF).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti
e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr.
art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il
totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve
superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000
e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto
processuale penale (FF 2006 1228) menziona che per gli emolumenti e per i
disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che
vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le
spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure
disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali,
considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia
come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale
della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio
potere d’apprezzamento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure
pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 425 CPP; CHAPUIS, Commentaire romand,
2011, n. 1 ad art. 425 CPP).
8.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nell’atto d’accusa (in origine
comprensivo anche delle spese a carico di I.) il MPC fa valere un emolumento di
fr. 13'500.--, di cui fr. 7’000.-- per l'attività di istruzione e fr. 6500.-- per
investigazioni di polizia (cl. 12 p. 12.100.008). I disborsi ammontano a fr. 359.90,
- 32 -
di cui fr. 59.90 per costi di copie di documenti e fr. 300.-- per tasse di giudizio (cl.
12 p. 12.100.008).
8.3 Tenuto conto della successiva disgiunzione in questa sede della posizione di I.,
del parziale proscioglimento di A., della sua difficile situazione finanziaria e delle
considerazioni dottrinali di cui sopra in merito al reinserimento sociale del
condannato, questa Corte ritiene appropriato un emolumento complessivo di fr.
2'000.--.
9. Sulla difesa d'ufficio
9.1 A. è assistito da un patrocinatore d’ufficio. Il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante
stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1
e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese
procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a
versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale
(lett. b).
9.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se
circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato
un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono
rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario
di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena,
gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001
concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50,
rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto
(in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF).
Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile
era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 essa era dell'8%. Dal 1°
gennaio 2018 essa è del 7,7%.
9.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come
da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del
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Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid.3; sentenza
del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2) e come
correttamente richiesto dall’avv. Guglielmoni nelle sue note d’onorario, il quale
ha altresì giustamente applicato fr. 200.-- per i tempi di trasferta, risp. fr. 100.--
per gli interventi del praticante (v. cl. 12 p. 12.721.001).
9.4 Nel complesso, visto il dettaglio delle note d’onorario presentate dall’avv.
Guglielmoni, in buona parte ritenute appropriate, la retribuzione va fissata in fr.
29'754.-- (IVA inclusa), importo che viene posto a carico della Confederazione.
In sostanza, rispetto a quanto indicato dal legale, non sono state riconosciute la
prestazione per “anonimizzazione statuti” del 17 dicembre 2015 (v. cl. 12 p.
12.721.005), di cui non si capisce la pertinenza, e la spesa per anticipo
parcheggio del 14 marzo 2018, perché non ritenuta giustificata (v. cl. 12 p.
12.721.009 e segg.). Inoltre, tenuto conto della conoscenza dell’incarto che il
difensore ha già acquisito in sede di istruttoria, il totale del tempo per la
preparazione del dibattimento del 13 marzo 2018 (prestazioni dal 6 al 12 marzo
2018), è stato ridotto a 4 ore complessive, mentre il tempo necessario alla
preparazione dell’intervento e le conclusioni è stato riconosciuto in ragione di
un’ora. Nell’indennità complessiva sono stati però aggiunti l’onorario e i costi per
la partecipazione all’odierna udienza di lettura del dispositivo, come pure per un
successivo colloquio di 30 minuti con il cliente, calcolati sulla base di quanto già
indicato dal difensore per la partecipazione al dibattimento.
9.5 Per non ostacolare il reinserimento sociale del condannato e tenendo conto del
suo parziale proscioglimento solo una parte della predetta somma andrà messa
a carico di A., il quale va per tanto condannato al rimborso alla Confederazione
di fr. 6'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art.
135 cpv. 4 CPP).
10. Autorità d'esecuzione
10.1 Conformemente all' art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli
art. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l'esecuzione.
10.2 Nel caso concreto, visto il domicilio del condannato, vi è motivo di designare il
Cantone Ticino come Cantone di esecuzione.
- 34 -
Per questi motivi la Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti per il capo di accusa 1.1.1.
2. A. è prosciolto dal capo di accusa 1.1.2.
3. A. è condannato ad una pena detentiva di 1 anno, a valere quale pena
complementare alla pena di 4 anni e 3 mesi pronunciata con sentenza del 16
settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone
Ticino.
Nella pena viene computato il carcere preventivo sofferto pari a 3 giorni.
4. È disposto il dissequestro del porta assegni di colore nero di cui alla posizione 2
del punto 4.1.1 dell’atto d’accusa.
5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2'000.--.
6. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Nadir Guglielmoni è fissata in
fr. 29’754.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
7. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di
fr. 6'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno
(art. 135 cpv. 4 CPP).
8. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
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Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo
Rezzonico
- Avv. Nadir Guglielmoni, difensore di A.
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
Rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono
impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP;
art. 37 cpv. 1 LOAP). In materia di retribuzione può interporre reclamo il difensore d’ufficio (art. 135 cpv. 3 lett.
a CPP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10
giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).
Spedizione: 16 maggio 2018
Full & Egal Universal Law Academy