Sentenza del 27 marzo 2018
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti,
Presidente del Collegio giudicante,
Giorgio Bomio e Claudia Solcà,
giudice penale federale supplente
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale
Stefano Herold,
contro
A., cittadina italiana, patrocinata dal difensore d’ufficio
avv. Gabriele Banfi,
Oggetto
Riciclaggio di denaro e falsità in documenti
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2017.71
- 2 -
Fatti:
A. Tramite decisione del 17 dicembre 2014, il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di
B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e riciclaggio di
denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (p. 1.1.1). Il procedimento è stato condotto sub
SV.14.1675-REZ.
Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta
dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano,
che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in
esecuzione dell’Ordinanza di Custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice
per le Indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di I-Milano il 5 dicembre
2014 (v. p. 3.1.1).
B. Il 28 aprile 2016 il MPC ha deciso di estendere il procedimento penale pure nei
confronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2
CP, di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP nonché di infrazione alla
Legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti
delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr, e nei confronti di A. per falsità in
documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis
n. 1 CP (p. 1.1.2 e segg.).
C. Mediante decreto d’accusa del 19 ottobre 2016 (p. 3.1.41 e segg.), notificato il
7 novembre 2016 (p. 3.1.61), il MPC ha riconosciuto A. autrice colpevole di
ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n.1 CP) nonché di ripetuta falsità in
documenti (art. 251 CP) e l’ha condannata a una pena pecuniaria 120 aliquote
giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa per un periodo di prova di due anni.
Tramite scritto del 16 novembre 2016, A. ha impugnato il predetto decreto
d’accusa (p. 16.3.5).
D. In data 25 agosto 2017 il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale penale
federale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP),
riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) e inganno nei confronti delle autorità
(art. 118 cpv. 1 LStr); nei confronti di D. per riciclaggio di denaro aggravato
(art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) nonché inganno nei
confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr); e nei confronti di A. per riciclaggio
di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP)
(p. 129.100.1 e segg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte penale
con il numero di ruolo SK.2017.44.
- 3 -
E. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017.
Gli imputati B. e D. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti,
contrariamente all’imputata A. (p. 130.920.2).
La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata A., regolarmente citata ai
dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi
confronti (p. 130.920.4); la procedura nei confronti di A. è stata registrata con il
numero di ruolo SK.2017.71 (p. 130.160.1 e seg.).
F. La nuova udienza della causa condotta nei confronti di A. ha avuto luogo il 4 e il
5 marzo 2018.
L’imputata si è regolarmente presentata ai pubblici dibattimenti.
G. In ossequio all’art. 344 CPP, la Corte ha comunicato nella sede dibattimentale
alle parti di riservarsi di eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo
d’accusa 1.3.2 nei confronti di A. anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di
denaro, di cui all’art. 305bis CP (p. 130.920.12).
H. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
H.1 Il MPC ha chiesto a codesta Corte quanto segue:
- dichiarare A. autrice colpevole di:
- riciclaggio di denaro aggravato, in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.3-
1.3.1.28;
- falsità in documenti, in relazione ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2;
con mente alla riserva ex art. 344 CPP formulata dalla Corte, nella misura in
cui non dovesse essere riconosciuta l’imputazione di falsità in documenti, la
condotta di A. può configurare riciclaggio di denaro;
- condannare l’imputata a una pena detentiva di due anni e sei mesi e, ex
art. 305bis CP, a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.--
cadauna, non opponendosi alla sospensione parziale ex art. 43 CP della
pena detentiva e alla sospensione ex art. 42 CP della pena pecuniaria, con
un periodo di prova di tre anni;
- condannare A. a un risarcimento equivalente pari a complessivi
EUR 110’000.-- in favore della Confederazione.
H.2 La difesa di A. ha chiesto quanto segue:
- precisato cautelativamente l’aspetto della confisca, chiede il proscioglimento
dell’imputata dalle imputazioni di riciclaggio di denaro e di falsità in
documenti;
- 4 -
- chiede che all’imputata venga riconosciuto un indennizzo di fr. 2’000.--, pari
alle spese di viaggio che ha dovuto sopportare e alle spese legali per il primo
intervento del difensore legale;
- chiede che le spese del procedimento non vengano accollate all’imputata.
I. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data
27 marzo 2018, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla
presenza di A. (v. p. 130.920.20).
J. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
Competenza della Corte
La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi
dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione
dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare
l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi
particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Alla luce di quanto precede,
la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi
particolarmente validi per declinarla.
Diritto applicabile
2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo
iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto
nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in
vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).
- 5 -
2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2
cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni
commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato
posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al
momento dell’infrazione.
2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e
il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio
2006 consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; RIKLIN, Revision des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006
p. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti
legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni
contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile
essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo
diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento
della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi
dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza
del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In
ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono
venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio
2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il
medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione
commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.
Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF
134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).
2.4 Nel caso in esame, i rimproveri relativi al riciclaggio di denaro di cui ai capi
d’accusa 1.3.1.1 a 1.3.1.10 sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007,
data dell’entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale
(RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle
pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli
elementi costitutivi dei reati sono rimasti invariati.
Nel caso specifico, questa revisione non ha rilevanza, considerato che, come si
vedrà in seguito (v. infra, consid. II.5), il procedimento in relazione ai predetti capi
d’accusa è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
2.5 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP
(RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un
- 6 -
lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili - il lavoro di pubblica utilità
cessa infatti di essere considerato una pena a se stante divenendo una forma di
esecuzione - e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata
(FF 2012 4193).
Nella fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole
all’imputata, la cui analisi concreta potrà avvenire unicamente nell’ambito della
commisurazione della pena (v. infra, consid. IV).
Prescrizione
3.1 Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici
anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni
se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se
la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al
prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014.
Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale
si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva
superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena
(art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Il diritto antecedente a tale regime prevedeva, dal
canto suo, la prescrizione dell’azione penale in dieci anni, se al reato era
comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni e in cinque anni, se
al reato era comminata un’altra pena (art. 70 vCP). Giusta l’art. 72 n. 2 vCP, la
prescrizione era interrotta da ogni atto d’istruzione, con la conseguenza della
rinnovata ricorrenza del termine di prescrizione, ritenuto come l’azione penale
sarebbe in tutti i casi prescritta qualora il termine ordinario della prescrizione
fosse stato superato della metà.
3.2 In merito ai reati contestati all’imputata, si rileva che in caso di riciclaggio
semplice, la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria (art. 305bis cpv. 1 CP), ciò che implicherebbe, a valere quale lex mitior,
un termine di prescrizione di sette anni, mentre, in presenza di un’aggravante, la
pena detentiva massima risulterebbe essere di cinque anni o una pena
pecuniaria (art. 305bis cpv. 2 CP), ciò che condurrebbe ad un termine di
prescrizione di quindici anni giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. b CP, termine di
prescrizione quindicennale avente corso anche per il reato di falsità in documenti.
3.3 Nella sede dibattimentale (p. 130.920.8), la Corte ha sollevato d’ufficio una
questione pregiudiziale concernente un eventuale impedimento a procedere ai
sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c CPP per le imputazioni di riciclaggio di denaro di
cui ai capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2, relative a fattispecie antecedenti al 5 marzo
2003 e risalenti pertanto a oltre quindici anni or sono. Nella sua presa di
- 7 -
posizione, il pubblico ministero ha concordato con l’intervenuta prescrizione
dell’azione penale per i suddetti capi d’accusa (p. 130.920.8).
3.4 Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 5 marzo 2018 la Corte ha
pertanto ordinato l’abbandono dei capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2, per intervenuta
prescrizione dell’azione penale (p. 130.920.11).
Questioni pregiudiziali di A.
4.1 Nella sede dibattimentale, la difesa di A. ha sollevato varie questioni pregiudiziali
(p. 130.920.8 e segg.).
4.2 Anzitutto A. ha richiesto l’estromissione dall’incarto di dodici verbali, svoltisi dopo
il suo primo interrogatorio e ciò senza che la sua difesa ne fosse informata.
La Corte ha respinto questa questione pregiudiziale, rilevando come sia compito
del Collegio giudicante, in sede di camera di consiglio, apprezzare la valenza
probatoria dei predetti verbali, avendo cura di rilevare una loro eventuale
inutilizzabilità a detrimento dell’imputata.
4.3 A. ha in seguito postulato la sospensione del procedimento e il rinvio
dell’incartamento al pubblico ministero affinché produca un fascicolo conforme ai
dettami del CPP e dei diritti della difesa, e il rinvio dell’accusa al MPC affinché la
completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie.
Il Collegio ha respinto pure le predette richieste, osservando come il fascicolo
fosse conforme al codice di rito (art. 329 cpv. 1 lett. a CPP) e come gli atti giunti
rogatorialmente dall’estero fossero stati versati nel fascicolo processuale. La
Corte ha rilevato che il fascicolo conteneva pure gli atti prodotti dalle parti
(art. 100 cpv. 1 lett. c CPP), ove con ciò v’era da intendersi gli atti formulati
conformemente all’art. 110 CPP e di cui all’elenco atti del MPC, e non di cui a
prestazioni fatturate in note d’onorario da un difensore di altra parte.
4.4 Alla Corte è stato infine chiesto di rammentare espressamente gli obblighi
scaturenti dall’art. 7 CPP, di tassare la nota d’onorario del difensore d’ufficio e di
versare un acconto.
Le predette richieste sono state respinte in ordine dal Collegio giudicante, non
trattandosi di questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP.
- 8 -
II. Sul riciclaggio di denaro
Il pubblico ministero rimprovera all’imputata l’infrazione di cui all’art. 305bis CP
nella forma aggravata, e ciò in relazione ai capi d’accusa da 1.3.1.1 a 1.3.1.28.
Nella sede dibattimentale, la Corte ha comunicato alle parti di riservarsi di
eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo d’accusa 1.3.2 nei confronti
di A. anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis CP
(v. supra, consid. G).
Il Collegio giudicante ha constatato l’intervenuta prescrizione dell’azione penale
in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2 già in sede di questioni
pregiudiziali; il procedimento per i predetti capi d’accusa è pertanto stato
abbandonato (v. supra, consid. I.3.4).
Per quel che attiene al riciclaggio di denaro, l’esame della Corte si estenderà
dunque ai capi d’accusa da 1.3.1.3 a 1.3.1.28, nonché 1.3.2 dell’atto d’accusa.
Lo scandaglio del Collegio verterà anzitutto sull’individuazione del reato a monte,
sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a
monte, nonché sul requisito della doppia punibilità astratta (v. infra, consid. II.3).
La Corte in seguito analizzerà la problematica della prescrizione del reato a
monte dei valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato 1 (v. infra, consid. II.4).
Per motivi di economia processuale, la Corte si chinerà in seguito sulla ricorrenza
o meno dell’aggravante generica (v. infra, consid. II.5), poi sull’elemento
soggettivo del reato (v. infra, consid. II.6) e infine sull’idoneità vanificatoria dei
singoli atti rimproverati ad A. (v. infra, consid. II.7).
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da
un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può
configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave,
ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l’autore: agisce come membro
di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda
costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una
grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del
riciclaggio (lett. c). L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso
all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto
(art. 305bis n. 3 CP).
- 9 -
2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10
cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio
(DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Vista la modifica del Codice penale
entrata in vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche
da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP (RU 2015 1389; FF
2014 563). Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto; il
comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto
vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV
59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie
complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono
essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono
in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali
(DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad
esempio, l’immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo,
utilizzandoli per concludere un’assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119
IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre
2011 consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario
aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto
economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; CASSANI, Commentaire du droit pénal
suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 38 ad art. 305bis CP),
il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le
transazioni da o per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc
e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, in
Ackermann (editore), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle
Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des
Terrorismus, Geldwäscherei, vol. II, 2018, n. 454 e segg. ad art. 305bis CP; PIETH
in: Commentario basilese, Strafrecht, 3a ediz., 2013, n. 49 e segg. ad art. 305bis
CP; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
3a ediz., 2018, n. 18 ad art. 305bis CP), seppur solo nella misura in cui esse sono
suscettibili di vanificare la confisca all’estero (sentenza del Tribunale federale
6B_453/2017 del 16 marzo 2018 consid. 7.2.2, destinata a pubblicazione),
negozi fiduciari, l’impiego di trusts (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 424 e seg.
ad art. 305bis CP), l’interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società
di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti
di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305bis CP;
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 25 ad art. 305bis CP), le
operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25
consid. 7.2.3 p. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25
consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice
versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4,
- 10 -
in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto
personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e
seg. ad art. 305bis CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia
di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale
6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2d/aa), la semplice apertura di un
conto, che costituisce tutt’al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329
consid. 4; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523), o la chiusura di una relazione
non denotante attivi (d’altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523) o un
atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis CP e contrario), mentre lo è il prelievo
di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto
dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà
il paper trail (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). In punto ai trasferimenti
di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero - i trasferimenti verso o
da un conto estero essendo per contro potenzialmente costitutivi del reato di
riciclaggio di denaro se suscettibili di impedire la confisca all’estero - atti a
lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti di regola costitutivi, dalla
dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo
avente diritto economico (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 594; ACKERMANN,
Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di
Ackermann/Heine, 2013, nota 57 ad § 15; GALLIANI/MARCELLINI, Il riciclaggio di
denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Erez e Giorgetti
Nasciutti, 2010, p. 235; v. PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP, secondo cui
alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un
conto svizzero ad un altro conto personale svizzero - o sul conto intestato ad un
terzo - dove l’avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41
ad art. 305bis CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto
bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di
accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto
economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità
è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 18 ad art. 305bis CP,
secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due
conti è il medesimo). Mutamenti nella natura del valore patrimoniale, quali
l’acquisto o la vendita di un immobile, sono potenzialmente vanificatori
(ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 529).
2.2 Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui
all’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori
patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato
(cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323
consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH,
- 11 -
Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in
Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Schulz/Vormbaum, 1997, p. 432-435;
d’altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 226; ARZT, Geldwäscherei:
komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995), p. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad
art. 305bis CP; GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, p. 517;
PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) p. 846;
per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché
DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., 2011, p. 476 e ACKERMANN,
forumpoenale 2009, n. 31, p. 160 e seg.).
2.3 L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è
determinante valutare se l’atto in questione è teso a - ed è suscettibile di -
vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori
patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione
rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale
6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì
essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).
2.4 Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se
l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere
valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa),
mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato
penale (v. art. 305bis n. 3 CP).
La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte
di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale
decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del
riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza
dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera
dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323
consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011
consid. 4.1.3).
In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica
precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i
valori patrimoniali provengono da un crimine. D’altra parte, nell’ambito
dell’art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità
astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale
6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 2.3).
- 12 -
2.5 Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 1), in
materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale, non v’è
ragione di porre esigenze più severe in relazione all’esistenza di un crimine a
monte rispetto agli altri casi di riciclaggio. Anche con mente a reati pregressi
occorsi all’estero, è sufficiente provare l’esistenza di un antefatto criminoso senza
necessariamente avere precise conoscenze dello stesso e del suo autore. Non
è nemmeno possibile esigere la dimostrazione di un nesso causale naturale e
adeguato tra ognuno dei singoli crimini perpetrati nell’ambito dell’organizzazione
e i valori patrimoniali riciclati. Il legame “volontariamente tenue” esatto dalla
giurisprudenza è accertato a sufficienza con la prova che i crimini pregressi
perpetrati all’estero sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione e che i
valori patrimoniali provengono da quest’ultima. Anche se l’origine criminosa è
solo indiretta, occorre allora che sia dato un rapporto causale naturale e
adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali.
2.6 Il bene giuridico protetto dalla norma sul riciclaggio di denaro è in primo luogo
l’amministrazione della giustizia. Di riflesso è primordiale in tale ambito la tutela
delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte,
pretese che non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l’atto
vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis CP
(ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 331 e segg.). In tal ultima ottica della punibilità,
in presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento
straniero risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui
soggiace il reato pregresso e la pretesa confiscatoria estera.
2.6.1 Con mente a questa prospettiva, il Tribunale federale ha affrontato l’interazione
fra l’ordinamento straniero del reato a monte e quello svizzero dell’atto
vanificatorio in DTF 126 IV 255 consid. 3, pronuncia che concerneva un
narcotraffico perpetrato all’estero.
L’Alta Corte ha anzitutto rammentato la concezione dell’infrazione di riciclaggio
di denaro quale atto vanificatorio della confisca. Confisca esclusa allorquando il
reato a monte è prescritto al momento della condotta vanificatoria.
Il Tribunale federale ha proseguito il proprio scandaglio, evidenziando come, in
materia di prescrizione per crimini occorsi all’estero, il giudice svizzero del
riciclaggio debba orientarsi all’ordinamento straniero poiché l’art. 305bis CP tutela
non solo l’amministrazione della giustizia svizzera ma anche quella straniera. Ciò
anche alla luce del fatto che i valori patrimoniali sgorganti da crimini a monte pure
occorsi all’estero sono direttamente connessi con questi ultimi e che
l’applicazione dell’ordinamento straniero meglio risponde alle esigenze di
coerenza tra prescrizione del reato a monte e diritto alla confisca. Se ciò non
- 13 -
fosse il caso, l’autore del reato a monte potrebbe trasferire il bottino in uno Stato
con un regime prescrittivo più favorevole al fine di sottrarlo ad azioni giudiziarie
di spoglio da parte dello Stato d’origine.
Proseguendo nella propria modulazione argomentativa fra il reato a monte e
l’azione confiscatoria, svizzera ma anche da parte della giustizia straniera, il
Tribunale federale osserva che, anche qualora la prescrizione del reato a monte
fosse data secondo il diritto estero - e di riflesso venisse parimenti meno la
pretesa svizzera alla confisca -, una condotta vanificatoria ex art. 305bis CP
sarebbe nondimeno ancora possibile se secondo l’ordinamento straniero
permanesse una pretesa confiscatoria dello Stato estero e se la Svizzera
concedesse al riguardo assistenza giudiziaria allo Stato estero per l’attuazione
della sua pretesa confiscatoria, e ciò anche qualora la prescrizione assoluta
secondo il diritto svizzero fosse subentrata, non applicandosi al riguardo la
riserva di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP. L’Alta Corte osserva che quanto precede
vale sia nell’ambito della CEAG sia nel quadro di accordi bilaterali.
2.6.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono retti dalla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno
1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1),
dall’Accordo italo-svizzero dei 10 settembre 1998 che completa e agevola
l’applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante
scambio di note il 10 giugno 2003 (l’Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal
12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del
5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella
RS, ma consultabile nel fascicolo “Assistenza e estradizione” edito dalla
Cancelleria federale, 2014). È applicabile anche la Convenzione delle Nazioni
Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a
Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera
e il 31 marzo 1991 per l’Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988;
RS 0.812.121.03), nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro
e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo 18 novembre 1990,
entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 10 maggio 1994 per
l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente
o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all’assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si
applicano la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale del
- 14 -
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP;
RS 351.11; art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33
consid. 2.2.2). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle
Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo
il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.7 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un’infrazione intenzionale. Il
dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP).
L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che
l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma
anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i
valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e).
Non è necessario che l’autore conosca con precisione l’infrazione da cui
provengono i valori: basta che egli sappia oppure, date le circostanze, non possa
ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito
sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista
precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale
penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; TRECHSEL/PIETH,
op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro,
in Bollettino OATi n. 40/2010, p. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP;
DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP;
PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 672 e
segg.; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). Giusta la giurisprudenza
dell’Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 consid. 6.1, non
pubblicato in DTF 136 IV 179) basta a tal proposito che vi siano elementi che
inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un
antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l’autore sia a conoscenza
di circostanze che inducano a intuire l’origine criminale del denaro, non dovendo
per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto.
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà
dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. Può
desumere la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità
che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa
ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Tra gli elementi esteriori, da
cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si
produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza
e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave
è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto
- 15 -
più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva
accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori
rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo con cui egli ha agito.
2.8 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri
compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione,
pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei
protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base
alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152
consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397
consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010
consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia
eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia
prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della
quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel
senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi
(DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale
6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato
appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è
penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non
è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di
delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di
esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità
successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa p. 272; sentenze del
Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3 e
6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3).
2.9 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2 CP, è comminata
una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena
detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.
2.9.1 Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro
di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda
costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una
grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del
riciclaggio (lett. c).
2.9.2 La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del
mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre
qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche
concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante
generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016
- 16 -
consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del
17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di
LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg.). L’elenco dell’art. 305bis
n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince
dall’aggiunta dell’avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono
dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti
incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto
il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere
paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge.
Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l’aggravante generica in un
caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell’ammontare totale dei valori riciclati
(circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati
perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello
dell’aggravante del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza
6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.3).
Trattandosi di un’interpretazione estensiva dell’art. 305bis n. 2 CP, seppur
ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con
conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di
prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità
giusta l’art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; v. POPP/BERKEMEIER in:
Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; SEELMANN/GETH,
Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., 2016, p. 34 e segg.), questo tipo di
aggravante va ammesso in maniera molto prudente (GRABER, Geldwäscherei,
tesi di laurea, 1990, p. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte
le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all’art. 19 n. 2 vLStup,
ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz.,
2016, p. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna
legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù
dell’art. 1 cpv. 2 del Codice civile (v. HOFER/HRUBESCH-MILLAUER,
Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., 2012, p. 35 e segg.), ma di
incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove
varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra
potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande
cautela (v. art. 190 Cost. nonché HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., 2016, n. 2086 e segg.). Non per
nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19
LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel
nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità
si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi
- 17 -
(DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi
dell’art. 27 CP (v. TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP), l’analisi
concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle speciali relazioni, qualità e
circostanze personali” che aggravano la punibilità.
La dottrina cita a mo’ d’esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit
Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 46 ad art. 305bis CP; GRABER, loc. cit.), il quale,
pur non rientrando nella categoria dell’art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l’entità dei
valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare
nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati
dalla dottrina, peraltro in termini tutt’altro che apodittici (“könnte sich […]
rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi,
come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 27 ad
art. 305bis CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.).
Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento
alcuna eco nella giurisprudenza dell’Alta Corte. Quest’ultima è peraltro molto
esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza
6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella
raccolta ufficiale delle DTF.
Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che - nel quadro
dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa
autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e
mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di
operazioni (apertura di un conto ad hoc, allestimento dei formulari di rito, colloqui
con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo
in contanti e trasferimento all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un
assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa,
a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di
fr. 20’000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole,
nell’ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la
sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario
professionale di rilievo.
La Corte si è anzitutto chinata sull’individuazione del reato a monte, sul nesso di
causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte
nonché sul requisito della doppia punibilità astratta con mente ai valori
patrimoniali interessanti i rimproveri mossi ad A. Questo Collegio si è, in altre
- 18 -
parole, più specificatamente chinato sull’origine dei valori patrimoniali giunti sul
cifrato 1.
3.1 Come già rilevato supra (consid. II.2.5), in materia di riciclaggio di valori
patrimoniali di un’organizzazione criminale, è sufficiente la prova dell’esistenza
di un antefatto criminoso senza che al riguardo vi sia la necessità di disporre di
conoscenza precisa quanto allo stesso e al suo autore. Si tratta, in altri termini,
di un legame che la giurisprudenza riconosce poter essere “volontariamente
tenue”, risultando sufficiente la prova che i crimini sono stati commessi
nell’ambito dell’organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da
quest’ultima. Alla luce dell’origine criminosa indiretta, il rapporto di causalità è tra
i valori patrimoniali e i crimini considerati nella loro globalità, fermo restando
l’adempimento del criterio della doppia punibilità astratta.
3.2 Per ciò che attiene ai valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato n. 1 presso la
banca E., occorre anzitutto rilevare (p. 11.1.7 e segg. e rinvii) come detta
relazione sia stata accesa il 17 gennaio 1995 dalla qui imputata A., all’epoca
24enne (nata il 6 maggio 1970), moglie di F., indicata al momento dell’apertura
quale unica titolare e avente diritto economico sul conto, con procura individuale
a G., moglie di H., uno dei tre fratelli di F. Detta relazione è stata alimentata, nel
periodo dal 19 gennaio all’8 agosto 1995, sia in ITL (ITL 1’664’312’750.--, di cui
ITL 1’044’332’750.-- in contanti) che in franchi (fr. 4’997.-- in contanti). I titoli
confluiti il 6 febbraio 1995 sul deposito titoli di 1, per un valore di ca. ITL 140 mio.,
fanno stato di un’ulteriore, precedente relazione bancaria, presso la banca I., il
cifrato 2, accesa il 30 novembre 1994, sempre da A., e con G. procuratrice
individuale.
3.3 Ciò posto, occorre pertanto tornare indietro nel tempo e scandagliare l’attività del
consesso criminale ‘ndranghetistico attivo negli anni Ottanta e nella prima metà
degli anni Novanta del secolo scorso - il cosiddetto gruppo J. -, al quale
appartenevano pure K. e H., fratelli del marito di A.
3.3.1 I giudici italiani che si sono recentemente occupati del gruppo dei L. - palesatosi
dopo che K. e H. avevano terminato di scontare la loro condanna a seguito della
loro appartenenza al gruppo J. - si sono pronunciati pure sulla natura del gruppo
J. e del nesso di contiguità dell’organizzazione dei L. con la precedente
compagine criminale, di cui - così i magistrati italiani - la cosca dei L. ha di fatto
ripreso le medesime attività criminali, con l’accento sulle estorsioni, sull’usura,
sul traffico di armi e sul narcotraffico (sentenza della Corte d’appello di Milano
del 27 ottobre 2016 in re K., p. 18.1.80528). Al riguardo, va rilevato come la cosca
J. operasse nel Milanese a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso e abbia
continuato a farlo fino all’intervento degli inquirenti italiani, occorso a partire dal
- 19 -
giugno 1995, per quanto attiene al capobanda M. (p. 18.1.4296), e all’inizio del
1996, per quanto attiene a K. e H. (p. 18.1.4299). Le attività del gruppo J. sono
parimenti e precipuamente descritte con dovizia di particolari dal Tribunale di
Milano, Sezione Prima Penale, nella sua sentenza del 19 maggio 1998,
confermata in appello (p. 18.1.4288 e segg.), pronuncia relativa alla procedura
penale allora in essere nei confronti dei componenti la cosca J. L’associazione
capeggiata da M. risultava finalizzata al traffico di stupefacenti nella zona nord di
Milano, con avvio dell’attività criminale all’inizio degli anni ‘80, poi protrattasi sino
all’intervento degli inquirenti (p. 18.1.4327 e segg., p. 18.1.4337). I giudici italiani
di primo grado del processo in re M. e consorti proseguono constatando come i
fratelli K. e H. abbiano preso parte all’associazione in modo continuativo,
praticamente dall’origine della stessa, e abbiano assunto, nel corso degli anni,
un ruolo sempre più incisivo nella stessa, affiancando il capo nei momenti più
delicati (p. 18.1.4345 e seg., p. 18.1.4358). Dalla pronuncia di prima istanza in re
M. si evince parimenti come il narcotraffico interessasse quantitativi molto
importanti e guadagni illeciti ingentissimi, una parte rilevante dei quali ottenuti in
contanti, modalità peraltro tipica nell’ambito del narcotraffico (p. 18.1.4352 e
seg., p. 18.1.4400). In un’intercettazione telefonica fatta propria dal Tribunale di
Milano nella sentenza in re M., lo stesso H. si lamentava del fatto di dover pagare
5-6 affitti e di spendere in tal modo vari milioni di vecchie lire italiane al mese
(p. 18.1.4389 e seg.). Al momento del suo arresto, N., un componente la cosca,
è stato trovato in possesso di ITL 50 mio. (p. 18.1.4296). E sono gli stessi giudici
di primo grado del processo M. a concludere che “(…) l’unico dato certo ed
incontestabile è dato dallo svolgimento da parte degli imputati di traffici di droga
di ingentissima consistenza, necessariamente correlati ad ingentissimi illeciti
guadagni, parte certamente minimale è data dalle somme oggetto di sequestro
che, pertanto, vengono confiscate” (p. 18.1.4400).
3.3.2 Questo Collegio ha preso di riflesso atto che le attività illecite a cui si dedicavano
K. e H. durante la loro appartenenza all’organizzazione criminale di stampo
‘ndranghetistico di M. - vale a dire negli anni Ottanta del secolo scorso e fino al
loro arresto all’inizio del 1996 - era intesa, organizzata, strutturata, poliedrica e
generante ingentissime disponibilità di denaro contante.
3.4 Ciò posto, la scrivente Corte si è chinata su eventuali fonti di reddito - in capo a
K., H., F. e A. - di origine lecita, che potessero allora giustificare l’alimentazione,
specie in denaro contante, del cifrato 1 nonché del conto precedente 2.
3.4.1 In punto allo svolgimento di attività lavorative - lecite - e alla ricorrenza di un suo
reddito - lecito - in capo a K. e H. all’epoca della loro appartenenza alla
consorteria J., i giudici di prima istanza del processo in re M. e consorti rilevano
- 20 -
come non è stata provata l’eventuale sussistenza di introiti da attività
professionali lecite e la consistenza degli stessi (p. 18.1.4400). Sempre nell’alveo
del procedimento M., la Corte d’appello di Milano - nella sua sentenza del 23
settembre 1999 in re K. e H. (p. 18.1.4173 e seg.) - rileva anch’essa come
un’attività professionale lecita da parte dei predetti non sia stata provata.
3.4.2 Questo Collegio ha altresì scandagliato l’eventualità di un’origine lecita dei fondi
confluiti su 1 anche in capo a F. e ad A., non appartenenti alla cosca J.
Per quanto attiene alla posizione di F., al quale apparterrebbero, secondo la
moglie A. (p. 13.4.84), i valori patrimoniali pervenuti su 1, giova rilevare che egli
è definito quale “artigiano” negli atti pubblici del 19 marzo 1992 e del 22 luglio
1993, concernenti la società “O.”, nella cui compagine societaria v’erano, oltre a
F., anche il fratello K. e la cognata G., moglie di H. e futura procuratrice sul conto
1, così come su 2 (p. 13.4.132 e segg.).
Al riguardo, va rilevato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in giovanissima
età - a 15 anni - il futuro marito F. - classe 1966 -, col quale è convolata a nozze
nel 1990 (p. 13.4.14). Al momento dell’apertura di 1 nel 1995, i coniugi avevano
29 rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo
nel citato autolavaggio, e la moglie che disconosce la riconduzione economica
alla sua persona dei valori pervenuti in quel periodo su 1. A., che il marito mai
avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il
versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività
professionale, circostanza che ha condotto all’apertura del cifrato 1, con A. quale
titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.).
Va altresì osservato come la giovane coppia avesse già a quel momento un figlio
in tenera età, circostanza che mal si concilia con un’attività professionale di A.,
all’epoca peraltro inesistente (p. 130.930.2).
Alla Corte non è neppure sfuggito il fatto che, mentre F., sempre indicato da A.
quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su 1, ne ha
invece G., socia, unitamente a K., di F. nell’autolavaggio, la cui vendita è
temporalmente situata dalla stessa A. verso il 1997, due anni dopo l’apertura e
l’alimentazione di 1 (p. 13.4.14).
L’alimentazione di 1, del resto, mal si concilia con il versamento dei risparmi
asseritamente provento dell’attività di F., allora giovane contitolare di un
autolavaggio. In effetti, vi sono, nel periodo gennaio-agosto 1995 - vale a dire
prima dell’arresto di K. e H. nel 1996 -, versamenti per cassa per oltre 1 mia. ITL,
modalità incompatibili con un’attività lecita, e finanche con un nero fiscale,
- 21 -
liquidità che, del resto, la sola attività dell’autolavaggio ben difficilmente avrebbe
potuto generare. Questa Corte non ha mancato inoltre di rilevare come il fratello
K., esponente di spicco della malavita di stampo ‘ndranghetistico senza provata
attività lecita, fosse associato alla società gerente l’autolavaggio e come la stessa
gravitasse di riflesso attorno all’organizzazione criminale allora capeggiata da M.,
le cui attività producevano nel periodo antecedente e concomitante
all’alimentazione di 1 cospicue liquidità a seguito del narcotraffico.
3.4.3 Questa Corte rileva al riguardo come fosse per l’appunto l’attività principale del
gruppo J. - il narcotraffico, e in particolare lo spaccio - a generare, per sua natura,
grande disponibilità di contante, elemento compatibile, a livello di rapporto
causale, inteso nella sua globalità, con l’alimentazione in contanti di 1 nella prima
metà del 1995, relazione rimasta anche in seguito nella disponibilità e sotto il
controllo dei fratelli L. Relazione bancaria formalmente intestata, come già detto,
ad A., moglie di F., e con procura a G., moglie di H.
3.5 Lo scrivente Collegio ritiene pertanto che i crimini a monte - di cui al narcotraffico
- sono da considerare crimini alla luce dell’ordinamento elvetico e sono stati
commessi nell’ambito dell’organizzazione J. e tale narcotraffico abbia generato
quell’ingentissima liquidità alla base dell’intera alimentazione in valori
patrimoniali pervenuti su 1.
Alla luce dei riscontri giudiziari italiani riguardanti il procedimento per il gruppo J.,
questa Corte ha maturato il convincimento che le disponibilità finanziarie in capo
a K. e H. nel corso degli anni ‘80 e nella prima metà degli anni ‘90 derivavano
dagli ingenti guadagni del narcotraffico in seno al consesso criminale capeggiato
da M. Questo Collegio ha anche preso atto del fatto che attività professionali
lecite dei fratelli L. sono state escluse dai giudici italiani. Pure H. non esercitava
all’epoca un’attività lecita in grado di generare, e in così poco tempo, simili
disponibilità in contanti. I giudici italiani di primo grado hanno altresì rilevato come
solo una minima parte dei guadagni illeciti conseguiti col narcotraffico potesse
allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria (p. 18.1.4400). Infine,
anche una riconduzione economica a F. e ad A. deve essere esclusa (v. supra,
consid. II.3.4.2).
3.6 Anche se l’origine criminosa è indiretta, il Collegio considera dato un rapporto
causale naturale e adeguato tra l’attività professionale esclusivamente illecita
della cosca ‘ndranghetistica J. - in cui i fratelli K. e H. rivestivano ruoli apicali -
considerata nella sua globalità - e includente pure l’autolavaggio formalmente
gestito da F. - e i valori patrimoniali alla base dell’alimentazione di 1.
- 22 -
3.7 Alla luce delle legislazione svizzera in materia di traffico di stupefacenti, è
parimenti dato il requisito della doppia punibilità astratta.
Lo scrivente Collegio si è in seguito chinato sulla questione della prescrizione o
meno delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a
monte, pretese che, come rilevato supra (consid. II.2.6), non devono essere
prescritte nel momento in cui si verifica l’atto vanificatorio, in difetto di che
decadrebbe la punibilità ex art. 305bis CP. In tal ultima ottica della punibilità, in
presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento straniero
risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace la
pretesa confiscatoria estera.
4.1 Con mente ai requisiti giurisprudenziali sviluppati dall’Alta Corte (v. supra,
consid. II.2.6.1), questo Collegio si è chiesto se, al momento degli atti vanificatori
rimproverati dal magistrato requirente, lo Stato italiano potesse vantare pretese
confiscatorie, sgorganti dall’ordinamento italiano, sui valori patrimoniali generati
dai crimini a monte, con particolare attenzione a quelli generati dalle attività
criminali in seno alla cosca J. (v. supra, consid. II.3).
4.2 La scrivente Corte ha vagliato l’assetto confiscatorio sviluppato dall’ordinamento
italiano, con particolare riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale di cui
all’art. 240 CPI, alla confisca prescritta dall’art. 416 bis CPI, alle misure di
prevenzione patrimoniali codificate nel Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione (per brevità: codice antimafia) di cui al Decreto legislativo italiano
(per brevità: d.l.) del 6 settembre 2011, n. 159 (in seguito: d.l. 159/2011), nonché
all’assetto confiscatorio instaurato dall’art. 12 sexies del d.l. n. 306 dell’8 giugno
1992, convertito nella l. n. 356 dell’8 luglio 1992 (in seguito: d.l. 306/1992).
4.2.1 Con mente all’assetto confiscatorio previsto nel corpo stesso del Codice penale
italiano, e di cui agli art. 240 e 416 bis CPI, è d’uopo dapprima rammentare
l’assetto normativo medesimo.
L’art. 240 CPI, il cui margine riporta “Confisca”, recita quanto segue:
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in
parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615
quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635
ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies;
- 23 -
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali
costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano
se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1 bis del capoverso
precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la
fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
L’art. 416 bis CPI, il cui margine riporta “associazione di tipo mafioso anche
straniere”, recita quanto segue:
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti
dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso.
L’art. 240 CPI rappresenta il modello classico di confisca, trattandosi della figura
generale di misura di sicurezza patrimoniale, applicabile nel processo penale, ed
avente carattere facoltativo (quando si tratta del prodotto, del profitto o degli
- 24 -
strumenti del reato), ovvero obbligatorio (quando si tratta del prezzo del reato o
di cose intrinsecamente criminose). In questo secondo caso, la confisca può
essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione. La limitata efficacia ablatoria
di questo modello tradizionale di confisca discende dal nesso di pertinenzialità
della cosa rispetto ad una determinata fattispecie delittuosa
(BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, Le misure patrimoniali contro la criminalità
organizzata, 2010, p. 11 e segg.).
L’ipotesi speciale di confisca obbligatoria disciplinata dal settimo comma
dell’art. 416 bis CPI rappresenta la misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria
in tema di delitto associativo di stampo mafioso. Dette diposizioni sulla confisca
mirano a sottrarre al soggetto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne
costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo
mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento
ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra condotta mafiosa e
illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei
beni confiscati, qualunque essa sia (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, Commentario
breve al Codice penale, 2016, p. 1931, nota IX.2 ad art. 416 bis). Detta misura
ablativa si applica pure ai beni di cui il soggetto condannato abbia il controllo
diretto o indiretto (anche se intestati fittiziamente a terzi estranei), ove si intende
con ciò tutti i beni in cui si concretizzano le utilità indebite realizzate
dall’associazione attraverso l’attuazione del suo ampio programma criminoso,
comprensivo di una pluralità di reati-fine direttamente produttivi di arricchimento
illecito; la confisca si estende a qualsiasi reinvestimento successivo dei profitti
delittuosi (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 17 e seg.).
4.2.2 Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice antimafia di
cui al d.l. 159/2011, giova anzitutto rilevare come in detto Codice confluiscano,
tra l’altro, precedenti sforzi legislativi risalenti al 1956 (legge n. 1423 del
27 dicembre 1956) e al 1965 (legge n. 575 del 31 maggio 1965)
(FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1216, ad post. art. 240).
L’art. 24 comma 1 del Codice antimafia, il cui marginale riporta “Confisca” recita
quanto segue:
Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il
procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività
economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo
che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Se il tribunale
- 25 -
non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove
ricorrano i presupposti ivi previsti.
Le disposizioni sulla confisca dei beni sono raccolte nell’art. 24 del Codice
antimafia, il quale conferma i presupposti richiesti dalla previgente normativa (di
cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965) per addivenirsi allo spossessamento
nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione; vale a dire i
soggetti destinatari delle misure personali applicate dall’autorità giudiziaria, in
particolar modo coloro i quali sono indiziati di appartenere alle associazioni di cui
all’art. 416 bis CPI (MALAGNINO, Il Codice antimafia, 2011, p. 72, 51, 12). La
confisca ai sensi del Codice antimafia è possibile sia di beni che, all’esito del
procedimento di prevenzione, risultino essere frutto di attività illecite o ne
costituiscono il reimpiego, sia dei beni che appaiono sproporzionati al reddito del
soggetto, purché in tal ultimo caso egli non ne riesca a provare la legittima
provenienza (MALAGNINO, op. cit., p. 72). In tema di misure di prevenzione
antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal soggetto interessato,
direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce
l’accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al
reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di
reato. Le disposizioni sulla confisca mirano dunque a sottrarre alla disponibilità
del soggetto anche tutti i beni che siano - con mente alla pertinenzialità - frutto di
attività illecita o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività
siano o meno del tipo mafioso. Al riguardo, è dunque sufficiente la dimostrazione
dell’illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, senza che con
ciò si debba provare il nesso casuale fra presunta condotta mafiosa ed illecito
profitto (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1292, nota V.1 ad post. art. 240).
Di interesse per l’applicazione del provvedimento ablativo è ogni tipo di bene,
anche di quelli conseguiti in periodo antecedente all’inizio dell’appartenenza
dell’interessato al sodalizio mafioso, purché i medesimi costituiscano presumibile
frutto d’attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero ricorra la variante
della sproporzione con redditi d’attività lecite. Sempre in tema di appartenenti ad
associazione di stampo mafioso, i beni acquisiti dal sottoposto alla misura prima
della richiesta della sua applicazione possono essere oggetto di confisca
(FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1291, nota IV.1, p. 1295, nota VII.1 e 3 ad
post. art. 240). L’intervento ablativo è legittimo anche laddove l’intestazione
formale a terzi soggetti risulti smentita da elementi contrari atti ad ascrivere la
disponibilità sostanziale in capo al sottoposto alla misura
(FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1296, nota VIII.1 ad post. art. 240).
4.2.3 L’assetto confiscatorio codificato nell’ordinamento italiano contempla inoltre
l’istituto della cosiddetta “confisca estesa” prevista dall’art. 12 sexies del
- 26 -
d.l. 306/1992, col marginale “Ipotesi particolari di confisca”, i cui comma da 1 a 2
quater vengono riportati qui di seguito:
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454,
455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta
di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dall’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di
cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno
dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il
condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni
caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il
denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che
l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca
ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-
quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più
sistemi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le
disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro,
dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di
- 27 -
denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di
applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Lo scopo precipuo di tale ipotesi ablatoria è da ricercare nella volontà del
legislatore italiano di attuare una strategia di lotta alla criminalità organizzata e
contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell’economia, prevedendo segnatamente
una misura di sicurezza patrimoniale, ancorandola alla condanna per determinati
delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze
stupefacenti. L’affinità tra la confisca speciale in esame e la confisca quale
misura di prevenzione antimafia è assai palese, ritenuto come il provvedimento
ablatorio oggetto dello scandaglio si colloca su una linea di confine, con la
confisca in funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale.
Tale aspetto si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il
proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di
realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore italiano ha
inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto
alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici
di contiguità “mafiosa” (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in
Cass. pen., 2001, 3385). Questa ipotesi di confisca obbligatoria ha natura di
misura di sicurezza patrimoniale atipica, e presuppone la condanna del soggetto
per taluno dei reati-presupposto tassativamente indicati dalla norma, tra cui
rientrano anche l’associazione di tipo mafioso e i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416 bis CPI. Sul piano della relazione tra il
soggetto e il bene, la norma attribuisce rilievo non solo al concetto di titolarità,
ma anche di “disponibilità a qualsiasi titolo”, ovvero anche per il tramite di una
“interposta persona fisica e giuridica” (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO,
op. cit., p. 19 e seg.). L’area di applicazione della confisca in parola è descritta
facendo riferimento ai beni di cui il condannato non possa giustificare la
provenienza ed abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito
ed alla propria attività economica. Risulta quindi irrilevante il requisito della
pertinenzialità del bene rispetto al reato che ha formato oggetto del processo di
cognizione (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 20). La Suprema
Corte italiana ha statuito che, in materia di criminalità organizzata, la confisca ex
art. 12 sexies d.l. 306/1992 può essere disposta non solo dal giudice della
- 28 -
cognizione ma anche, successivamente, dal giudice dell’esecuzione (Cass. Sez.
Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385).
4.3 Nel caso in esame, e con mente ai valori patrimoniali confluiti sul cifrato 1, giova
anzitutto ricordare (v. supra, consid. II.3) come le attività del gruppo J. siano state
oggetto di una pronuncia passata in giudicato. In effetti, la sentenza del 19
maggio 1998 del Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale (p. 18.1.4288 e
segg.), è stata confermata in appello. Le condanne irrogate nei confronti dei
componenti il gruppo ‘ndranghetistico facente capo a M. sono di riflesso divenute
irrevocabili, circostanza che concerne peraltro anche le posizioni di K. e H.
Parimenti assodate sono le considerazioni dei giudici della cognizione italiani
quanto alla portata e alla natura delle attività illecite del gruppo criminale,
comportanti un esteso ed estremamente lucrativo traffico di stupefacente,
generante cospicue disponibilità in denaro, delle quali - come i giudici stessi,
pienamente consapevoli di ciò, sottolineano (p. 18.1.4400) - solo una minima
parte poteva allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria di merito.
4.4 Ne segue che è in ciò evincibile quel nesso di pertinenzialità fra il traffico di
stupefacenti e l’illecito guadagno da questi prodotto e i valori patrimoniali
pervenuti su 1 e anch’essi sgorganti da dette attività illecite a cui si dedicava
allora il gruppo J. ed i suoi componenti. Quel nesso di pertinenzialità che induce
la scrivente Corte a ritenere che le autorità italiane potrebbero senz’altro far capo
a tutti gli istituti ablativi illustrati nei precedenti considerandi, primi fra tutti quelli
ancorati negli art. 240 o 416 bis CPI, nonché alle misure di prevenzione
patrimoniali codificate nel codice antimafia di cui al d.l. 159/2011.
4.5 Questo Collegio considera che pure l’istituto ablativo di cui all’art. 12 sexies del
d.l. 306/1992, la cui procedura può essere instaurata anche dopo il giudizio di
cognizione, davanti al giudice dell’esecuzione, potrebbe entrare in linea di conto
ancorché il nesso di pertinenzialità dei valori oggetto di un provvedimento
ablatorio con un ben individualizzato crimine non sia richiesto. Ciò non toglie
l’interesse, in casu, di detto istituto confiscatorio ritenuto come la misura di
sicurezza patrimoniale in parola è ancorata alla condanna per determinati delitti,
allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze
stupefacenti. Ciò è in effetti il caso nella presente fattispecie, che vede K. e H.
condannati per tali reati d’allarme sociale a seguito della loro affiliazione
all’associazione ‘ndranghetistica portante il loro nome (v. le sentenze della Corte
d’appello di Milano del 17 ottobre 2016 in re H. e F. (p. 129.510.4 e segg.) e del
27 ottobre 2016 nei confronti di K. (p. 18.1.80242).
4.6 La scrivente Corte ne conclude che, secondo l’ordinamento italiano, permane
una pretesa confiscatoria della Repubblica Italiana, pretesa per l’attuazione della
- 29 -
quale la Svizzera concederebbe a tutt’oggi assistenza giudiziaria a detto Stato
estero.
La recente giurisprudenza in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale conforta questo Collegio in tale conclusione. In effetti, il Tribunale
federale ha statuito, nella sua sentenza 1C_271/2016 del 23 marzo 2018
consid. 5, che l’assistenza giudiziaria andava concessa all’Italia in presenza di
valori patrimoniali denotanti un nesso di pertinenzialità con fattispecie associative
occorse all’estero, per cui il diritto alla confisca sarebbe sussistito, fatta la dovuta
trasposizione, anche secondo il diritto svizzero in forza dei combinati art. 260ter e
72 CP (v. pure la sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.302 del
2 giugno 2016). Diversamente dal soggetto interessato dalla procedura
d’assistenza di cui alla pronuncia testé citata dell’Alta Corte, nel caso che qui ci
occupa, tutti i fratelli L. - K., H. e F. - sono stati condannati in Italia per
associazione di tipo mafioso, trasponibile, nel nostro Paese, in un’ottica di doppia
punibilità astratta, all’art. 260ter CP, con la conseguenza di render applicabile l’art.
72 CP. Al riguardo, la scrivente Corte sottolinea che si tratta in effetti in casu pur
sempre di valori patrimoniali che sono provento di reato a seguito dell’attività del
consesso J. e che sottostanno al controllo dell’organizzazione dei L., entrambe
riconducibili, allora come oggi, alla stessa e medesima cosca di riferimento
calabra.
4.7 In conclusione, le condotte riconosciute infra (consid. II.7 e segg.) erano pertanto
vanificatorie ex art. 305bis CP poiché secondo l’ordinamento straniero permaneva
e permane tuttora una pretesa confiscatoria di quest’ultimo Stato - in casu della
Repubblica italiana - e la Svizzera concederebbe al riguardo assistenza
giudiziaria all’Italia per l’attuazione della sua pretesa confiscatoria, come già
rilevato supra (v. consid. II.4.6).
Tale conclusione a cui giunge lo scrivente Collegio è del resto in consonanza con
le strategie ablatorie poste in essere nelle azioni di contrasto alla criminalità
organizzata - quali la ‘ndrangheta -, e che sono finalizzate a contrastarne gli
inserimenti nei circuiti dell’economia, tendenti in particolare ad evitare che, col
trascorrere degli anni, simili organizzazioni criminali possano tesaurizzare i
proventi illeciti e divenire vieppiù perniciose.
Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di
dover in seguito esaminare la ricorrenza o meno dell’aggravante generica, e ciò
nell’ottica di valutare l’eventualità dell’estinzione dell’azione penale, la
prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di sette anni
(v. supra, consid. I.3.2).
- 30 -
Per esaminare la questione dell’aggravante, questo Collegio ha dato per
teoricamente acquisite sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (capi
d’accusa da 1.3.1.3 a 28, nonché 1.3.2), che l’elemento soggettivo del reato,
chiedendosi se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse integralmente
comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave.
5.1 Come già evidenziato supra (consid. II.2.9), il Tribunale federale ha ammesso
l’aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell’ammontare
totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli
atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a
quello dell’aggravante del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP. La causa
riguardava un legale che - nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato,
per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un
certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente
il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc,
l’allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari,
gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento
all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un assegno del controvalore
di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente,
ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20’000.--. In altre parole,
egli aveva investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività
professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento
economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.
5.2 La Corte ha quindi proceduto all’analisi dei criteri che la giurisprudenza del
Tribunale federale ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell’aggravante
generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze
del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B_535/2014 del
5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014.
5.2.1 Questo Collegio ha anzitutto constatato la ricorrenza di discrepanze di indubbio
rilievo e portata fra il caso in esame e quello di cui alla sentenza del Tribunale
federale, prima fra tutte la totale assenza di un reddito proveniente dall’attività di
riciclaggio in quanto tale. Non solo non vi è alcun reddito dall’attività da riciclaggio
- diversamente dall’onorario incassato dall’avvocato, di cui alla sentenza del
Tribunale federale - ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare
sgorgare, temporalmente e organicamente, da un’attività esercitata a titolo
professionale o semiprofessionale, come era il caso dell’avvocato, titolare
peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale
federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.
- 31 -
5.2.2 Inoltre, sia per la natura delle operazioni stesse, che per l’intensità dell’agire di
A., la Corte non ha ravvisato serrate similitudini col caso del legale di cui alla già
citata sentenza del Tribunale federale.
5.3 La Corte, preso atto del fatto che il magistrato requirente rimprovera ad A. la
forma aggravata generica dell’art. 305bis CP, in particolare per avere riciclato “un
ingente importo di denaro (fr. 1’556’000.--)”, si è altresì chiesta se gli importi
riciclati dedotti in accusa possano giustificare un’eventuale contiguità con
l’aggravante del mestiere.
A tal proposito, si rileva che la cifra d’affari dedotta in accusa è certo importante,
ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono
essere adempiute per ammettere il riciclaggio per mestiere. Se il legislatore
avesse voluto darle un’importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera
chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più
elevate, il tenore del disposto legale impedirebbe di considerare come ricorrente
l’aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del
Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per
reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante
del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando
semplicemente da sette a dieci anni i termini di prescrizione per fattispecie di
questo tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal
legislatore varando il nuovo testo dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP in vigore dal
1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; v. già supra, consid. I.3.1) Non è quindi, in alcun
modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità
della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste
finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e
complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo
giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni. Anche sotto questo
profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze
qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale.
5.4 In conclusione, il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di
gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire
l’organizzazione criminale, la banda e il mestiere. Ragion per cui, visti i criteri
definiti dalla suddetta giurisprudenza dell’Alta Corte, questo Collegio giudicante
non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica.
5.5 Non ricorrendo la forma qualificata del reato di riciclaggio di denaro, va
pronunciato l’abbandono del procedimento per i capi d’accusa da 1.3.1.3 a 18,
occorsi prima del 5 marzo 2011 e quindi risalenti a più di sette anni or sono, per
intervenuta prescrizione dell’azione penale.
- 32 -
La Corte ha di seguito scandagliato la posizione di A. in punto alla presenza di
dolo nell’accezione esatta dalla giurisprudenza dell’Alta Corte (v. supra,
consid. II.2.7), e ciò in particolare per quel che concerne la consapevolezza, in
capo all’imputata, della riconduzione criminale dei valori patrimoniali.
6.1 Al riguardo, giova rammentare che, come sviluppato nella giurisprudenza
illustrata sub consid. II.2.7, è sufficiente che l’autore sia a conoscenza di
circostanze che inducano a intuire l’origine criminale del denaro, non dovendo
per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di
confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato
fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. Tra gli elementi esteriori, da
cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si
produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza
e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave
è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto
più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva
accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori
rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito.
6.2 Nel caso in esame, A. ha costantemente dichiarato - da ultimo nelle more del
dibattimento (p. 130.930.7; p. 130.930.11) -, di avere sempre creduto che i valori
patrimoniali confluiti sul conto cifrato 1, di cui ella era titolare e dichiarata avente
diritto economico, fossero riconducibili a risparmi conseguiti dal marito. Ella ha
pure dichiarato di essere stata all’oscuro dell’alimentazione di 1; alimentazione
caratterizzata da cospicui versamenti in contanti, occorsi prima dell’arresto di K.
e H. nel 1996 (p. 130.930.8).
6.3 A tal proposito, va rammentato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in
Calabria, in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito F.- classe 1966 - col
quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). Nel 1991 è nato il loro primo
figlio, nel 1997 il secondo (p. 130.930.2). A. è titolare di un diploma in ragioneria
e dispone di conoscenze scolastiche della lingua inglese (p. 13.4.14). Al
momento dell’apertura del cifrato 1 nel 1995, i coniugi avevano 29
rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo
nel già citato autolavaggio.
A., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora
inteso permettere il versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre
conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto
all’apertura del cifrato 1, con A. quale titolare e avente diritto economico
(p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.).
- 33 -
Mentre F., che A. ha sempre indicato quale proprietario economico, non risulta
avere poteri dispositivi su 1, ne ha invece G., socia, con K., di F.
nell’autolavaggio, la cui vendita A. situa nel 1997, due anni dopo l’apertura e
l’alimentazione di 1 (p. 13.4.14).
6.4 La Corte ha rilevato che già nel 1995 A. sapeva dunque di non essere l’avente
diritto economico dei fondi presenti su 1, e cionondimeno ha indicato - nella sua
veste di titolare - alla banca di esserlo.
Trattasi di una sensibile violazione di un dovere nei confronti della banca
sottoposta agli obblighi antiriciclaggio, quello per il titolare del conto di indicare
all’istituto di credito la veritiera riconduzione economica dei valori.
Questo Collegio ha ritenuto che tale fattispecie fosse un primo indizio esteriore
nel senso della citata giurisprudenza.
6.5 La Corte ha pure ritenuto i seguenti, ulteriori indizi esteriori.
Nelle more del dibattimento, A. ha dichiarato di essere stata consapevole del
fatto che i cognati K. e H. fossero stati condannati per associazione a delinquere
di stampo mafioso. Anche durante l’incarcerazione dei cognati, come da lei
stessa affermato in aula, A. ha mantenuto i contatti, recandosi regolarmente in
carcere a far visita a K., e portandosi anche seco i nipoti (p. 130.930.5 e seg.).
A. ha mostrato di essere pure a conoscenza degli sviluppi quanto al regime di
espiazione pena del cognato H., posto ad un certo punto in regime di semilibertà
(p. 130.930.15).
Nel corso del 2012, A. torna ad occuparsi del conto 1, allorquando si reca presso
il fiduciario D., accompagnata da B. e dal marito F. (p. 13.5.26, p. 130.930.10,
p. 130.930.14). Ella non nega la presenza del cognato K. a questo incontro o a
uno successivo (p. 13.5.28, p. 130.930.14). Dal canto suo, D. riferisce della
presenza di una quarta persona, che egli seppe poi essere K. (p. 13.5.28). Per
B., al primo incontro erano presenti, oltre a lui, A., F. e K. nonché D. (p. 13.5.29).
Con procura datata 1° marzo 2012, A. autorizza la società di D. a intraprendere
le ricerche di 1 (p. 8.4.160). A mezzo di formulario datato 2 aprile 2012, D.
sottoscrive la domanda di ricerca presso l’Ombudsman delle banche, indicando
che l’attivo in conto era di circa EUR 1 mio. (p. 8.4.156 e segg.), circostanza che
D. dice essergli stata riferita da A. (p. 12.1.10).
Una volta ritrovato 1, A. ritira la corrispondenza della relazione bancaria n. 1, così
come attesta il benestare sottoscritto a Lugano il 16 maggio 2012 (7.3.1.6.3), che
riporta il valore complessivo del portafoglio titoli, vale a dire fr. 1’720’801.73.
- 34 -
Il 16 maggio 2012, dunque, indubbiamente A. conosce l’avere in conto depositato
sul cifrato 1. Questo Collegio non ha ritenuto che tal ultima fattispecie fosse, già
di per sé, un elemento esterno rivelatore - una “red flag” - nel senso della
giurisprudenza. Cionondimeno, questo episodio va ad aggiungersi agli altri
elementi pregressi e già menzionati.
6.6 A mente di questa Corte, la soglia critica - vale a dire la concentrazione di
elementi esteriori che, in base alle regole d’esperienza, permettono a questo
Collegio di inferire che A. ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca -
è raggiunta il 31 maggio 2012 in occasione di una visita di A. nei locali della banca
E., istituto presso cui era stato ritrovato il cifrato 1.
È a questo punto che la Corte intravvede la goccia che fa traboccare il vaso e
palesa il dolo eventuale.
Quel giorno, come attesta il verbale di visita del 31 maggio 2012, ore 10:30
(p. 7.3.1.6.1), A. dà ordine di non eseguire pagamenti all’assicurazione P. in
punto alle polizze annullate - quelle intestate ai cognati K. e H. e i cui premi erano
corrisposti a debito dal cifrato 1 (v. p. 7.3.1.10.1 e segg.) - e ordina la vendita del
deposito titoli, vale a dire la monetizzazione degli averi in conto. A. fornisce
un’utenza telefonica italiana, approva tutte le operazioni eseguite sino ad allora
e preleva EUR 30’000.--. Contestualmente ella deposita nuovamente la firma
convenuta, da impiegare per il cifrato 1 (p. 7.3.1.3.56) e, soprattutto, conferma
nuovamente di essere la proprietaria economica degli averi in conto,
sottoscrivendo un nuovo formulario A (p. 7.3.1.3.12).
Il 31 maggio 2012, in occasione della sottoscrizione del nuovo formulario A, A.
ha contezza degli attivi in conto, sa di non esserne l’avente diritto economico, è
a conoscenza dell’esistenza delle polizze presso l’assicurazione P. dei cognati
K. e H. e dello spessore criminale di questi ultimi, uno dei quali - il cognato K. -
l’aveva pure accompagnata ad un incontro presso l’ufficio di D. Va aggiunto che
è A. stessa, da ultimo nella sede dibattimentale, a palesare il suo stupore e
sconcerto per l’ingenza degli averi in conto (p. 130.930.12).
Questo Collegio ritiene che nella rinnovata dichiarazione di titolarità economica
sia ravvisabile una crassa violazione, da parte di A., di un obbligo che le
incombeva nei confronti dell’istituto di credito, quest’ultimo sottostante alle
normative della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di
denaro, LRD; RS 955.0). La gravità della violazione del dovere di diligenza da
parte di A. si è peraltro concretizzata anche nella confezione di un falso
intellettuale (v. infra, consid. III).
- 35 -
La Corte ha ritenuto che tale violazione del Codice penale è da ritenersi
considerata grave ai sensi della poc’anzi citata giurisprudenza dell’Alta Corte,
tale da ingenerare la prova dell’insorgenza quanto alla consapevolezza
dell’origine criminale.
6.7 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte è giunta alla conclusione che il dolo
eventuale sia ravvisabile a partire dal 31 maggio 2012.
6.8 Conseguentemente, per quel che concerne i capi d’accusa da 1.3.1.3 a 18, a
titolo abbondanziale la Corte rileva che, se tali rimproveri - riferiti a fatti occorsi
fra il 3 febbraio 2003 e il 5 gennaio 2011 - non fossero già prescritti (v. supra,
consid. II.5), difetterebbe in casu la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Corte ha quindi esaminato l’idoneità vanificatoria delle condotte non ancora
prescritte, e ciò a partire dall’accertamento della consapevolezza quanto
all’origine criminale dei fondi (capi d’accusa da 1.3.1.19 a 28, nonché 1.3.2).
7.1 Per quel che attiene alle operazioni di cui ai capi d’accusa 1.3.1.19 e 1.3.1.20, la
Corte rileva che i prelievi in contanti per cassa interrompono la traccia
documentale e denotano pertanto valenza vanificatoria.
A., durante il suo interrogatorio in qualità di imputata del 7 febbraio 2017
(p. 13.4.82 e segg.), ha riconosciuto la sua firma su entrambe le ricevute di
prelievo (§1.3.1.19: p. 7.3.1.13.7 [ricevuta], p. 13.4.92 e seg.; §1.3.1.20:
p. 7.3.1.13.8 [ricevuta], p. 13.4.93 e seg.), sicché le due condotte sono
riconducibili all’imputata.
7.2 Per quel che concerne il capo d’accusa 1.3.1.21, la Corte rileva che si tratta di
un’operazione transfrontaliera che implica altresì un cambiamento di titolarità, dal
conto cifrato 1, riconducibile ad A., alla società di servizi Q. Tale operazione
pertanto è senz’altro potenzialmente idonea a vanificare il ritrovamento e la
confisca degli averi patrimoniali in parola, ed è indubbiamente riconducibile ad
A., che ha firmato l’ordine di bonifico datato 28 giugno 2012 (p. 7.3.1.7.1,
p. 130.930.16 e seg.).
7.3 Anche l’operazione di cui al capo d’accusa 1.3.1.23 è stata disposta da A., e ciò
tramite il medesimo ordine di trasferimento del saldo e di chiusura del conto,
datato 28 giugno 2012, di cui al considerando precedente; i fatti rimproverati
meritano pertanto una lettura complessiva unitamente al capo d’accusa 1.3.1.21.
In effetti, l’ordine impartito (p. 7.3.1.7.1) verte sulla chiusura del cifrato 1,
operazione che presuppone il bonifico del saldo attivo e la conseguente chiusura
della relazione bancaria nel mentre svuotata. Lo spostamento dei valori
- 36 -
patrimoniali ha già trovato disamina supra, al consid. II.7.2. La chiusura di un
conto privo di valori patrimoniali, e che non può interessarne più alcuno, deve
essere inteso quale atto denotante mero carattere amministrativo, e non
ingenerante una valenza vanificatoria ex art. 305bis CP (v. supra, consid. II.2.1).
La chiusura di un conto può del resto occorrere per ragioni che nulla hanno a che
vedere con finalità vanificatorie, quale il desiderio di evitare i costi di gestione che
una relazione, seppur vuota, può ingenerare.
A mente di questo Collegio, l’operazione di chiusura del conto in parola difetta di
idoneità vanificatoria e A. deve pertanto essere prosciolta dal capo d’accusa
1.3.1.23.
7.4 Per quel che attiene al capo d’accusa 1.3.1.22, l’operazione in questione ha
valenza vanificatoria, trattandosi di un trasferimento di denaro estero su estero -
da Dubai alle Bahamas - disposto a partire dalla Svizzera. Esso è stato disposto
da A., che ha firmato il relativo ordine (p. 16.2.1045) e ha riconosciuto la sua
firma sullo stesso (p. 13.4.94). Esso implica peraltro un cambiamento di titolarità
- da Q. ad A. presso la banca di Nassau - potenzialmente in grado di rendere più
ardua la ricerca e l’individuazione dei valori patrimoniali da confiscare.
7.5 Per quel che concerne i capi d’accusa da 1.3.1.24 a 27, trattasi di operazioni
transfrontaliere - dalle Bahamas alla Svizzera - che implicano un cambiamento
di titolarità formale e di riconducibilità economica - da A. a F. - dei valori
patrimoniali, e hanno pertanto valenza vanificatoria. Tali operazioni sono
senz’altro riconducibili ad A., che ha firmato gli ordini di bonifico (p. 7.16.1.10.1 a
4).
7.6 Con riferimento al capo d’accusa 1.3.1.28, trattasi di fatti rimproverati che
meritano una lettura complessiva unitamente al capo d’accusa 1.3.1.27, già
analizzato al considerando precedente. In effetti, l’ordine impartito
(p. 7.16.1.10.4) verte sulla chiusura del cifrato 3, operazione che presuppone il
bonifico del saldo attivo e la conseguente chiusura della relazione bancaria nel
mentre svuotata. Lo spostamento dei valori patrimoniali ha già trovato disamina
in precedenza, con mente al capo d’accusa 1.3.1.27. Come già esposto in
precedenza (v. supra, consid. II.7.3), l’operazione di chiusura di un conto privo di
valori patrimoniali difetta, anche in casu, di idoneità vanificatoria.
A. deve conseguentemente essere prosciolta dal capo d’accusa 1.3.1.28.
7.7 Per quel che attiene ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2, la Corte ha anzitutto preso
atto che nei formulari A in questione è indicato un avente diritto economico dei
fondi fittizio, vale a dire A., firmataria di entrambi i documenti (v. infra,
- 37 -
consid. III.3). L’indicazione nel formulario preposto di un avente diritto economico
dei valori patrimoniali diverso da quello reale è potenzialmente idonea a
vanificare il ritrovamento e la confisca degli averi in parola.
Riassumendo, A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro
ai sensi dell’art. 305bis CP in relazione ai capi d’accusa da 1.3.1.19 a 1.3.1.22, da
1.3.1.24 a 1.3.1.27, nonché 1.3.2.
III. Sulla falsità in documenti
A. è accusata di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP per avere
intenzionalmente dichiarato, contrariamente alla verità e al fine di procacciare ad
altri un indebito profitto, di essere l’avente diritto economico dei valori patrimoniali
depositati sui formulari A delle seguenti relazioni bancarie:
- n. 1 - cifrato 1 - (capo d’accusa 1.3.2.1);
- n. 3 - cifrato 3 - (capo d’accusa 1.3.2.2).
In base all’art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un
documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a
mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa
attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento.
2.1 L’art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso
stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale
quando il vero estensore del documento non corrisponde all’autore apparente: il
documento contraffatto (“unechte Urkunde”; ad esempio mediante la
contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull’identità di colui dal quale
esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica
nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur
emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il
documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento
menzognero” (“unwahre Urkunde”; v. BOOG in: Commentario basilese, op. cit.,
n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto
ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (BOOG,
Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und
Strafrecht, a cura di Ackermann e Wohlers, 2011, p. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia,
non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica.
Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull’identità dell’autore
- 38 -
del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l’autore non menta,
in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di
un’accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente
prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della
legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua
verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132
IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Sotto il profilo soggettivo, l’autore del
reato di cui all’art. 251 n. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l’intenzione
di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130).
Non è necessario che il fine dell’autore venga realizzato (DTF 114 IV 126
consid. 2; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 50
ad art. 251 CP). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi
allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di
nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251
n. 1 cpv. 3 CP)
2.2 La Legge sul riciclaggio di denaro impone all’intermediario finanziario,
segnatamente alle banche, un’identificazione dell’avente economicamente diritto
in determinate circostanze, in particolare se non c’è identità tra la controparte e
l’avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a
LRD). A questo scopo la legge prevede che l’intermediario finanziario debba
richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l’avente diritto
economico o in cui conferma di essere l’avente diritto economico (FF 1996 III
1017; SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro, 2011, p. 28), in modo tale
che l’intermediario possa farsi una corretta idea sull’avente diritto economico
(sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011 dell’8 giugno 2012 consid. 2.2).
Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla
legge, va considerata un documento ai sensi dell’art. 251 CP unitamente
all’art. 110 cpv. 4 CP (sentenze del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre
2012 consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I
p. 309 e 6S.346/1999 del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I p. 234;
critica invece una parte della dottrina: v. ARZT, Bankkunden, Bankformulare,
Falschbeurkundung, in recht 28/2010, p. 37 e segg.). In questo senso, la
controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di
una persona diversa dal veritiero avente diritto economico dei valori patrimoniali
in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP
(sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine).
- 39 -
La Corte ha anzitutto rilevato che A. ha riconosciuto la propria firma sia sul
formulario A del conto 1 (p. 7.3.1.3.12 e p. 7.3.1.3.60 [formulario A], p. 13.4.6,
p. 130.930.10) che su quello del conto 3 (p. 7.16.1.3.5 [formulario A], p. 13.4.10,
p. 130.930.18).
Quanto al formulario A del conto 1, A. ha dichiarato di non ricordare il formulario;
a domanda del Presidente del Collegio giudicante, volta a sapere se ella
ricordasse di avere firmato dei documenti in banca, A. ha risposto di avere firmato
“Parecchi fogli” (p. 130.930.10 e seg.).
Per quel che concerne il conto 3, A. ha affermato di non essere mai stata alle
Bahamas (p. 130.930.17) e di avere firmato la documentazione relativa al conto
in parola per “trasferire i soldi dal mio nome a nome di mio marito”
(p. 130.930.18).
A., a più riprese, ha asserito di non avere letto ciò che firmava (v. p. 13.4.34,
p. 13.4.84, p. 13.4.95, p. 13.4.99) e di avere anche firmato dei documenti in
bianco (p. 13.4.8, p. 13.4.0010, p. 130.930.16, p. 130.930.19, p. 130.930.20).
Ella ha inoltre costantemente dichiarato, da ultimo nella sede dibattimentale
(p. 130.930.11), che i valori patrimoniali depositati sul conto 1 non erano suoi
bensì di suo marito F.
3.1 La Corte ha già avuto modo di appurare (v. supra, consid. II.3) che i valori
patrimoniali in questione, di cui al cifrato 1 e in seguito - previo passaggio di parte
dei fondi sulle polizze vita di K. e H. presso l’assicurazione P. e successivo
versamento dell’insieme dei valori patrimoniali sul conto della società di servizi
Q. a Dubai - al cifrato 3 alle Bahamas, originavano invero dal narcotraffico
operato dal gruppo criminale J., di cui K. e H. facevano parte.
3.2 A mente della Corte, l’indicazione, da parte di A., nei due formulari A in esame,
della sua persona quale avente diritto economico dei valori patrimoniali configura
gli estremi del reato di falsità in documenti nella variante del falso ideologico,
ritenuto come ella volesse rappresentare falsamente la realtà, vale a dire la
titolarità sugli averi patrimoniali su 1 e su 3 allorquando sapeva perfettamente
che i valori patrimoniali non erano riconducibili economicamente a lei.
La Corte rileva che, avendo agito consapevolmente, A. non può sottrarsi alle sue
responsabilità asserendo di avere firmato i documenti in questione senza leggerli
(v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1).
- 40 -
In casu, l’indebito vantaggio è ravvisabile in capo a terze persone, le quali hanno
potuto beneficiare, non palesandosi verso l’esterno, del ruolo di prestanome di
A.
3.3 Visto quanto precede, A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuta falsità in
documenti in relazione ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2.
Se con un’azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna delle quali
esclude l’altra (o le altre), si parla di concorso ideale e l’autore è punito per tutte
come all’art. 49 cpv. 1 CP (DTF 133 IV 297 consid. 4.1). Se l’autorità di
perseguimento penale viene ingannata a proposito dell’ubicazione o l’origine dei
valori patrimoniali tramite dei falsi documenti, vi è concorso proprio fra l’art. 251
CP e l’art. 305bis CP. Difatti, le due disposizioni penali in parola proteggono beni
giuridici distinti e, inoltre, i disvalori precipui non si esauriscono unicamente
nell’una o nell’altra normativa (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., vol. II, 2018, n. 850
ad art. 305bis CP).
Nel caso in esame, per i capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2, A. è pertanto
riconosciuta autrice colpevole sia di riciclaggio di denaro che di falsità in
documenti.
IV. Sulle pene
A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro nonché di
ripetuta falsità in documenti.
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. I.2.5), i reati ritenuti a suo carico
sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, data dell’entrata in vigore della
revisione del diritto sanzionatorio; in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre
quindi determinare in concreto quale diritto risulta più favorevole per la fissazione
e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.
1.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto
delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da
prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli
stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al
previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale
- 41 -
6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
1.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta,
più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di
colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a;
sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio
art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre
2007 consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù
del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla
giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica
del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice
deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore,
sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire
maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il
sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza
6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in
percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la
motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di
seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena
pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
1.3 Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha
manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora
l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni
caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione
penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato
alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di
genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo
legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).
1.4 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile,
tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale
reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di
- 42 -
pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). Non è invece possibile pronunciare una pena
complessiva ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP in caso di sanzioni di diverso genere
(v. a questo proposito DTF 6B_483/2016 del 30 aprile 2018 consid. 3 e segg.,
consid. 3.6); queste devono essere cumulate perché il principio dell’inasprimento
della pena si applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere
(DTF 137 IV 57 consid. 4.3). Il reato più grave è quello per il quale la legge
commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare
come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La
determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone,
secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il
reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della
pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio
del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla
scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in
considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti,
determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo
tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle
ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo
restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle
circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze
del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2;
6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre
2008 consid. 4.2.2, con rinvii).
Allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal
punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere
e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa
globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola
infrazione (sentenza del Tribunale federale 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018
consid. 1.1.1 e riferimenti citati). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo
d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225).
1.5 Modifiche del diritto sanzionatorio
1.5.1 Per quel che attiene alle modifiche apportate dalla riforma del diritto sanzionatorio
(v. supra, consid. I.2.5), la Corte rileva anzitutto che, con mente alla pena
detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di
pronunciare pene detentive di breve durata - meno di sei mesi - con o senza la
condizionale.
- 43 -
La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo
per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36
CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP).
Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria
sono inoltre state codificate all’art. 41 CP.
1.5.2 Con mente alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle aliquote
giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di
180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un
massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo - non regolamentato
dalla legge - era di una aliquota giornaliera (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/
BERGER/MOZOU/RODIGARI, op.cit., n. 11 ad art. 34 CP).
L’importo dell’aliquota giornaliera - precedentemente non regolamentato dalla
legge - è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino
a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato
(art. 34 cpv. 2 vCP e CP).
1.5.3 Per quel che attiene alla sospensione condizionale della pena, è d’uopo rilevare
che il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene
pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei
mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la
sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore
a due anni (art. 42 cpv. 1 CP).
Ai sensi sia della normativa previgente che di quella attuale, il giudice di regola
sospende l’esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a
condizione che l’autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato
ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 2 vCP), rispettivamente a
una pena detentiva superiore a sei mesi (art. 42 cpv. 2 CP); in tale ipotesi, la
sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli. La concessione della sospensione condizionale può
essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno
contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42
cpv. 3 vCP e CP).
Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena
condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità
di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4 vCP e CP).
- 44 -
1.5.4 Per quel che attiene invece alla sospensione parziale della pena, con la revisione
è stata anzitutto soppressa la possibilità di sospendere parzialmente
l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP).
Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente
l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente
permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1); la
parte da eseguire, in entrambe le normative, non può eccedere la metà della
pena (cpv. 2); e, in caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena
detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei
mesi. Inoltre, le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86
CP) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).
1.5.5 Giusta l’art. 44 cpv. 1 CP, rimasto invariato, se il giudice sospende del tutto o in
parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da
due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi
sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento
globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del
reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del
giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di
chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di
ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati
criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua
decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve
permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come
essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a;
118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo
2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).
1.6 Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che per A. il nuovo regime sanzionatorio
non è più favorevole rispetto alla previgente normativa; conseguentemente alla
presente fattispecie si applica il diritto previgente.
Difatti, la reintroduzione delle pene detentive di breve durata - astrattamente
sfavorevole per l’imputata - così come le modifiche relative alla pena pecuniaria
- astrattamente sfavorevoli per l’imputata - concretamente non hanno alcun
influsso per A., una pena pecuniaria o una pena detentiva di durata inferiore o
uguale a un anno non entrando comunque in linea di conto nel suo caso (v. infra,
consid. IV.2 e segg.).
- 45 -
Nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, la falsità in documenti si rivela
essere il reato più grave, punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con
una pena pecuniaria (art. 251 CP). Tale cornice edittale delimita l’esame del
giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l’appunto, con la
fissazione della pena di base per il reato più grave, quello di falsità in documenti.
La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP).
A. si è resa colpevole di falsità in documenti ripetuta. Considerato che i due falsi
documentali in esame sono strettamente collegati fra loro, sia dal punto di vista
materiale che temporale, la Corte fissa una pena ipotetica di base, in relazione a
entrambi i falsi (v. supra, consid. IV.1.4). Siccome in presenza di più reati il
giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata
(v. supra, consid. IV.1.4), la pena detentiva pronunciata non potrà comunque
eccedere i sette anni e sei mesi (5 anni + ½ di cinque anni).
2.1 La Corte ha accertato come A., cittadina italiana classe 1970, abbia conseguito
un diploma di ragioneria in Calabria, sua terra d’origine, per poi sposarsi nel 1990
con F., dal quale ha avuto due figli, nati nel 1991 e nel 1997. Del sostentamento
della famiglia si è sempre occupato F. e A. non ha mai svolto alcuna professione,
e ciò fino al 2012, quando è divenuta titolare della ditta R., società costituita il
12 dicembre 2012 (p. 10.02.1807; p. 130.930.2 e segg.).
Quanto alla sua situazione attuale, nella sede dibattimentale A. ha dichiarato di
essere separata da F. e ha confermato i dati relativi alla sua situazione
patrimoniale già comunicati al MPC nel dicembre 2016 (p. 16.3.19 e segg.),
specificando però che attualmente suo figlio ha trovato un lavoro, che ella svolge
dei lavori di pulizia per i quali percepisce un reddito netto di EUR 500.--/600.--
mensili, e che la voce “divisione ereditaria: EUR 4’000” indicata nel formulario si
riferisce a un importo percepito una tantum. La Corte ha preso atto che nel
predetto formulario, alla voce immobili, figura quanto segue: “1/3 del 50% di
40’000 euro rustico e 1/3 del 50% di 400’000 di immobili in frazione U.”; quali
imposte comunali sono indicati EUR 100.-- annuali a titolo di “ICI” e, come
capitale aziendale, EUR 1’000.--. Nel formulario in parola vi è pure un’indicazione
relativa a debiti privati dovuti a servizi luce/gas/utenze telefoniche, però non
quantificata.
La Corte ha appurato che A. non ha precedenti penali né in Svizzera né in Italia.
Nell’ambito della commisurazione della pena, l’incensuratezza di A. è stata
considerata in maniera neutra (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
2.2 Con mente agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, per quel che attiene al
reato più grave - la falsità in documenti -, la Corte ha ritenuto che A. si è prestata
- 46 -
a confezionare i due falsi documentali allo scopo di agevolare il buon esito delle
operazioni di riciclaggio; operazioni di riciclaggio che ella sapeva portare su una
somma ingente di denaro. A., di formazione ragioniera e con conoscenze
scolastiche della lingua inglese, disponeva senza dubbio alcuno dei mezzi
intellettuali e di conoscenze sufficienti per cogliere e capire la gravità delle sue
condotte. Ciò nonostante, ella ha perseverato nella titolarità fittizia dei fondi, che
sapeva non essere di sua spettanza, espletando tutte le incombenze al riguardo,
segnatamente a mezzo dei falsi ideologici.
2.3 Alla luce di quanto testé indicato, il Collegio giudicante ha valutato la colpa di A.
in punto all’infrazione di cui all’art. 251 CP come già non più lieve. La pronuncia
di una pena detentiva si giustifica in un’ottica di prevenzione speciale e di tutela
dell’ordine pubblico, trattandosi di falsi documentali che erano finalizzati
all’occultamento di valori patrimoniali sottostanti al controllo di una compagine
‘ndranghetistica, circostanza che non poteva sfuggire ad A. stante lo spessore
criminale dei fratelli L., a lei noto (DTF 134 IV 97 consid. 4.2; MATHYS, Leitfaden
Strafzumessung, 2016, n. 352 e segg.). Per i due falsi documentali la Corte
ritiene dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena detentiva di
otto mesi.
2.4 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali il ripetuto riciclaggio di denaro
occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’aumento della
pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali
circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena. Considerato che i dieci atti
vanificatori in esame sono strettamente collegati fra loro, sia dal punto di vista
materiale che temporale, la Corte procede all’aumento della pena ipotetica di
base con mente agli atti di riciclaggio di denaro valutati nel loro insieme (v. supra,
consid. IV.1.4).
Per ciò che riguarda la ripetuta infrazione all’art. 305bis CP, il Collegio giudicante
ha ritenuto che A. non ha esitato a fungere, in svariate occasioni e durante un
lasso di tempo rilevante, da prestanome compiacente nei confronti di operatori
finanziari, permettendo in tal modo di realizzare quelle schermature che
permettessero ai fratelli K., H. e F. di allontanare i valori patrimoniali dal conto
cifrato 1 e dalle polizze di K. e H. presso l’assicurazione P. Senza la sua costante
e fattiva compiacenza quale prestanome le varie operazioni vanificatorie non
sarebbero state possibili. Anche quando l’ammontare rilevante e la riconduzione
criminale degli averi originanti da 1 era ormai palese, ella ha continuato
imperterrita ad agire. Per A., che non ha mai lamentato significative ristrettezze
economiche, sarebbe inoltre stato facile non cadere nell’illegalità.
- 47 -
Alla luce di quanto sopra indicato, il Collegio giudicante ritiene che la colpa di A.
in relazione al ripetuto riciclaggio di denaro è già grave.
La pena ipotetica di base va pertanto adeguatamente aumentata, in ragione di
ulteriori 24 mesi di pena detentiva.
Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti - superiore ai 2/3 del termine di
prescrizione di sette anni - e la buona condotta tenuta da A. da allora, in punto
alla pena comminata va operata un’adeguata attenuazione giusta l’art. 48 lett. e
CP, che la Corte cifra in otto mesi.
2.5 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica
adeguata una pena detentiva complessiva di due anni [8 mesi + (24 mesi - 8
mesi)].
2.6 La Corte ritiene inoltre che la sospensione condizionale della pena può essere
concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per la concessione della
condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente,
a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole.
Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per
verificare che la condannata permanga meritevole del beneficio della
condizionale.
2.7 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale
della sentenza, è stata inoltre resa esplicitamente attenta quanto all’importanza
e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena (p. 130.920.21).
V. Sulle misure
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato,
a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare
la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive
in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l’importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP).
- 48 -
1.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo:
ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando
in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228
consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed
immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è
costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale,
ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua
traccia documentaria (“Papierspur”, “trace documentaire”, “paper trail”) può
essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129
II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del
30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di
denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 70
CP). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, sono confiscabili anche i crediti
futuri (DTF 6B_735/2016 del 24 ottobre 2017 consid. 4.2.4).
1.2 In virtù dell’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non
sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento
equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato
soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. Il giudice può
prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente
inesigibile o impedisca il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2
CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità può sottoporre a
sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna
pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata
(art. 71 cpv. 3 CP).
A. è stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro
segnatamente in relazione a due prelievi in contanti dal conto 1, di EUR 30’000.-
(capo d’accusa 1.3.1.19), rispettivamente di EUR 80’000.-- (capo d’accusa
1.3.1.20).
Nella fattispecie i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più
reperibili, e pertanto si giustifica la pronuncia di un risarcimento equivalente, di
complessivi EUR 110’000.--, a favore della Confederazione.
VI. Sulle spese e ripetibili
Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
- 49 -
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle
parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di
un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i
fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un
atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento
relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria
non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate
dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia
varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b RSPPF).
Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro
pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al
pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori
patrimoniali sequestrati.
2.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nei confronti di A. il MPC fa valere
un emolumento pari a fr. 10’000.-- (v. p. 129.100.046).
La Corte ritiene giustificato un importo di fr. 8’000.--, il quale è adeguato per
procedure come quella in esame.
L’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF) è
fissato a fr. 4’000.--.
2.2 A carico di A. il MPC fa valere i disborsi seguenti:
- fr. 13’959.-- come “costi difesa d’ufficio”;
- fr. 195.-- come “costi viaggi di servizio ed altre spese (quota parte di 1/3)”;
- fr. 727.-- come “costi copie documenti”.
- 50 -
2.3 La Corte ha quindi provveduto alla verifica dei disborsi. I disborsi per la difesa
d’ufficio e i costi per le fotocopie verranno trattati in seguito (v. infra, consid. VII),
considerato che le fotocopie, essendo state fatturate al difensore d’ufficio, sono
da accorpare ai costi per la difesa d’ufficio. A carico di A. risultano dunque i citati
disborsi dell’ordine di fr. 195.--.
2.4 Riassumendo, a carico di A. risultano le seguenti spese procedurali, comprensive
di emolumenti e disborsi: fr. 8’000.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria, fr. 4’000.-
- a titolo di emolumenti di giustizia nonché fr. 195.-- a titolo di disborsi, per un
totale di fr. 12’195.--.
Giusta l’art. 426 CPP, in caso di condanna l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio ed è fatto salvo
l’articolo 135 cpv. 4 CPP.
3.1 La Corte, tenuto conto degli abbandoni nonché dei proscioglimenti pronunciati,
ritiene che le spese debbano essere poste a carico di A. in ragione di fr. 8000.--.
A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le
pretese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP) di cui infra, al consid. VIII.
VII. Sulla difesa d’ufficio
Nel caso in esame, l’imputata è patrocinata da un difensore d’ufficio.
1.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al
termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato
condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione
alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la
retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza
(sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e
2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005
consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio crea una relazione di diritto
pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato
remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in
seguito rimborsare tali costi.
1.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
- 51 -
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti
ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo
2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del
1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2).
Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso
sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale
penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del
13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del
Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le
spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo
giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario
(art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per
le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con
l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui
all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente
l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente
fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA)
dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal
proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era
dell’8%, mentre dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%.
1.3 Occorre segnalare che il difensore di A. è stato informato riguardo ai criteri per
l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del
Tribunale penale federale, e ciò mediante l’invio delle “Indicazioni per
l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del
Tribunale penale federale”, indicazioni che erano allegate alle citazioni inviate
all’avv. Banfi in data 27 settembre 2017 (p. 129.833.4 e seg.), rispettivamente
15 dicembre 2017 (p. 130.831.4 e seg.), nonché allo scritto del 22 febbraio 2018
(p. 130.721.2), e che sono facilmente reperibili pure sulla homepage del
Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nelle predette citazioni.
1.4 Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come
da prassi in casi d’ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale
penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2).
- 52 -
Con decreto del 29 maggio 2017, il MPC ha nominato l’avv. Gabriele Banfi
difensore d’ufficio di A. a far tempo dal 2 novembre 2016 (p. 16.3.72 e segg.).
2.1 La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Banfi nel modo
seguente.
2.1.1 Anzitutto, per quel che concerne la nota d’onorario del 9 giugno 2017 relativa alle
prestazioni fornite dal 2 novembre 2016 al 12 giugno 2017 (p. 16.3.83 e segg.),
il Collegio giudicante ritiene adeguate le prestazioni fatturate dall’avv. Banfi, per
complessivi fr. 13’959.-- IVA inclusa (49.50 ore a 230fr/h + 6.60 ore a 200fr/h +
fr. 220.-- di spese + 1’034.-- di IVA) e le recepisce senza apportare modifica
alcuna.
2.1.2 Per quel che attiene alla nota d’onorario del 2 marzo 2018 relativa alle prestazioni
fornite dal 16 giugno 2017 fino alla comunicazione orale della sentenza
(p. 130.721.4 e segg.), il difensore d’ufficio di A. ha fatturato in totale fr. 32’611.80
IVA inclusa [(prestazioni fino al 31 dicembre 2017: 86.20 ore a 230fr/h + 5.40 ore
a 200fr/h + fr. 350.-- di spese + 1’700.50 di IVA all’8%) + (prestazioni dal 1°
gennaio 2018 in poi: 33.50 ore a 230fr/h + 5.30 ore a 200fr/h + fr. 200.-- di spese
+ fr. 690.30 di IVA al 7.7%)].
Per quel che concerne le prestazioni fornite a titolo di onorario, la Corte ha
innanzitutto rilevato che il patrocinatore di A., per la preparazione delle istanze
probatorie, ha fatturato in totale 270 minuti di prestazioni (28 settembre 2017: 90
minuti; 3 ottobre 2017: 120 minuti; 4 ottobre 2017: 60 minuti). Considerato che
l’istanza presentata (p. 129.523.3 e segg.) riprende in gran parte quella inoltrata
al MPC il 31 luglio 2017 (p. 19.2.1 e segg.), la Corte ritiene che le prestazioni
fatturate il 4 ottobre 2017, dell’ordine di 60 minuti, non fossero necessarie e
pertanto non le riconosce.
Il Collegio giudicante non riconosce neppure le prestazioni fatturate il
22 novembre 2017 (18 minuti + 18 minuti) in relazione a un articolo apparso sul
quotidiano La Regione, non trattandosi di prestazioni relative alla procedura.
La Corte ha inoltre rilevato che per la preparazione dei dibattimenti del dicembre
2017 sono state fatturate prestazioni dell’ordine di 2710 minuti, vale a dire di oltre
45 ore (23 novembre 2017: 440 minuti; 24 novembre 2017: 180 minuti;
27 novembre 2017: 240 minuti; 28 novembre 2017: 190 minuti; 29 novembre
2017: 180 minuti + 520 minuti; 30 novembre 2017: 480 minuti; 1° dicembre 2017:
480 minuti) e ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte
necessarie per assicurare l’adeguato esercizio dei diritti della difesa
dell’imputata; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel
- 53 -
senso di “adeguatezza” - di profondere tali attività con una tale frequenza. Per
questo motivo, in ragione segnatamente delle ulteriori prestazioni fornite dal
difensore - e riconosciute dalla Corte - a titolo di disamina dell’incarto e studio
giuridico, la Corte per la preparazione del processo riconosce prestazioni per
complessive 20 ore, pari a 1200 minuti.
La Corte ha in seguito provveduto ad adattare la durata - considerata eccessiva
e pertanto non del tutto adeguata - di alcune prestazioni fatturate dal difensore di
A., e meglio: 3 dicembre 2017: 20 minuti anziché 50 minuti per “TPC con
certificato medico e richiesta di fare un’udienza istruttoria prima di cominciare il
dibattimento”; 11 gennaio 2018: 30 minuti anziché 70 minuti per “incontro con
cliente per firma citazione e discussione caso”; 15 gennaio 2018: 10 minuti
anziché 45 minuti per “TPF”; 17 gennaio 2018: 10 minuti anziché 40 minuti per
“TPF”.
La Corte ha inoltre provveduto a stralciare le prestazioni fatturate a titolo di
contatti con l’avv. Postizzi (22 gennaio 2018: 18 minuti; 23 gennaio 2018:
18 minuti + 30 minuti), difensore di fiducia di D., posto che il procedimento nei
confronti di A. è stato disgiunto da quello condotto nei confronti di B. e D. in data
4 dicembre 2017 e, conseguentemente, a partire da quella data non vi era
necessità di concerto fra i difensori.
Il Collegio giudicante non riconosce la prestazione fatturata il 23 gennaio 2018 a
titolo di “disamina art. 12 CEAG”, dell’ordine di 30 minuti, e ciò in considerazione
del fatto che il 17 gennaio 2018 erano già stati fatturati 25 minuti di prestazioni a
titolo di studio giuridico sulla medesima disposizione legale. Non viene
riconosciuta neppure la prestazione fatturata il 27 febbraio 2018 a titolo di
“Telefono da Prof. e discussione sulle varie tematiche e sui principi della CEDU”,
dell’ordine di 70 minuti, siccome trattasi di questioni giuridiche che sono
parificabili a uno scandaglio nell’ordinamento svizzero, a vale a dire in quello noto
al patrocinatore.
Per quel che concerne i dibattimenti tenutisi dinanzi alla Corte, considerata la
loro durata (v. verbale dei dibattimenti, p. 130.920.6 e segg.), la Corte riconosce
230 minuti di attesa - ai quali viene applicata la tariffa oraria di fr. 200.-- - e
300 minuti di prestazioni per il 5 marzo 2018, rispettivamente 105 minuti di attesa
nonché 420 minuti di prestazioni per il 6 marzo 2018, come pure le trasferte
indicate dall’avv. Banfi nella sua fattura. Per la partecipazione alla comunicazione
orale della sentenza e l’eventuale successivo colloquio con la cliente vengono
inoltre riconosciuti 60 minuti di prestazioni anziché 30 minuti.
- 54 -
Per quel che concerne le spese, la Corte ritiene adeguati gli importi fatturati
dall’avv. Banfi a tale titolo e li riconosce senza apportare modifiche.
Riassumendo, per il periodo dal 16 giugno 2017 fino al 27 marzo 2018, la Corte
giunge all’importo finale di fr. 24’857.90 {[fr. 13’554.70 (onorari: 3’536 min / 60 *
230fr/h) + fr. 1’083.30 (trasferte: 325 min / 60 * 200fr/h) + fr. 350.-- (disborsi) +
fr. 1199.-- (IVA all’8%)] + [fr. 5’834.30 (onorari: 1’522 min / 60 * 230fr/h) +
fr. 2’016.70 (trasferte: 605 min / 60 * 200fr/h) + fr. 200.-- (disborsi) + fr. 619.90
(IVA al 7.7%)]}.
2.1.3 La retribuzione del difensore d’ufficio Gabriele Banfi è fissata in fr. 38’816.90 (IVA
inclusa) (fr. 13’959.-- + fr. 24’857.90), di cui fr. 13’959.-- già versati a titolo di
acconto e fr. 24’857.90 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.
L’indennità dovuta al difensore d’ufficio è posta a carico della Confederazione.
La condannata è tuttavia tenuta a rimborsare l’importo di fr. 25’000.-- alla
Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno
(art. 135 cpv. 4 CPP), e ciò in considerazione del grado di proscioglimento, degli
abbandoni pronunciati e della sua situazione economica attuale.
VIII. Sulle indennità
Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
(lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso
di privazione della libertà (lett. c).
In punto all’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, è d’uopo sottolineare il criterio
dell’adeguatezza (WEHRENBERG/FRANK in: Commentario basilese,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., 2014, n. 13 ad art. 429 CPP).
Per quel che concerne invece l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, lo Stato è tenuto ad
indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla
detenzione o alla partecipazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere
anche le spese di viaggio (MINI in: Commentario CPP, 2010, n. 6 ad art. 429
CPP).
- 55 -
Le pretese dell’imputato, che può essere invitato a quantificarle e a comprovarle,
sono esaminate d’ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).
La Corte, tramite scritto del 13 settembre 2017, ha reso attento il difensore di A.
quanto alla portata degli art. 429 e segg. CPP e alla necessità di quantificare,
qualificare e comprovare eventuali pretese d’indennizzo entro la conclusione del
contraddittorio dibattimentale (p. 129.263.1 e seg.).
In sede di arringa, A. ha postulato il riconoscimento di un indennizzo di fr. 2’000.-
-, pari alle spese di viaggio che ha dovuto sopportare e alle spese legali per il
primo intervento del difensore legale (p. 130.925.302); le sue pretese non sono
state ulteriormente sostanziate né motivate.
3.1 La Corte ha anzitutto rilevato che A. è stata patrocinata da un difensore di fiducia
italiano almeno dal 18 luglio 2016, e che la sua difesa è stata assunta dall’avv.
Banfi a partire dal novembre del medesimo anno. A. ha inoltre preso parte ai
dibattimenti tenutisi il 5 e il 6 marzo presso la sede del Tribunale penale federale
a Bellinzona, nonché alla comunicazione orale della sentenza, tenutasi il 27
marzo nel medesimo luogo.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione degli abbandoni e dei
proscioglimenti pronunciati nei confronti di A., la Corte riconosce a quest’ultima
un’indennità di complessivi fr. 2’000.-- per le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e per il
danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento
penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP).
- 56 -
La Corte pronuncia:
Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 - 1.3.1.18.
A. è prosciolta dai capi d’accusa 1.3.1.23 e 1.3.1.28.
A. è riconosciuta autrice colpevole di:
3.1 ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa
1.3.1.19 - 1.3.1.22, 1.3.1.24 - 1.3.1.27 e 1.3.2;
3.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione al capo d’accusa
1.3.2.
A. è condannata a una pena detentiva di due anni.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e alla condan-
nata è impartito un periodo di prova di due anni.
A. è condannata ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione
pari a EUR 110’000.-- (art. 71 CP).
A. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’000.--.
La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi è fissata in fr. 38’816.90
(IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
A. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 25’000.-- non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
Le pretese a titolo di indennizzo sono accolte in ragione di fr. 2’000.-- (art. 429
cpv. 1 lett. a e b CPP).
A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pre-
tese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP).
- 57 -
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Gabriele Banfi
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 24 luglio 2018
Full & Egal Universal Law Academy