Ordinanza del 13 marzo 2018
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti,
Presidente del Collegio giudicante,
Roy Garré e Giuseppe Muschietti,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Alfredo
Rezzonico,
contro
A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Lorenzo
Fornara,
Oggetto
Infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti
Sospensione e rinvio dell’accusa (art. 329 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2018.12
- 2 -
Fatti:
A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF)
che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia,
utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre che di un traffico di armi dalla
Svizzera all'Italia, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha
aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei
confronti di B. e di †C. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP),
infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), infrazione alla legge
federale sul materiale bellico (art. 33 LMB), nonché infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (v. sentenza del Tribunale penale
federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3, cl. 11 p. 23-03-0005). Tale
procedimento era rubricato con il n. SV.09.0165-RA.
B. Il MPC ha successivamente esteso il procedimento nei confronti di terze persone
e per ulteriori titoli di reato. In particolare, l’indagine è stata estesa nei confronti
di D. (consorte di B.), E., F., G. e H. (v. sentenza del Tribunale penale federale
SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3-4, cl. 11 p. 23-03-0005 e segg.).
C. A seguito di quanto emerso nel corso delle indagini e riportato in particolare nel
rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014 (cl. 1 p. 05-00-0004 e
segg.), con decisione del 24 marzo 2014 il MPC ha ulteriormente esteso la
procedura a I. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2
LStup (cl. 1 p. 01-00-0004 e seg.). Il 3 aprile 2014, il procedimento concernente
I. è stato disgiunto dal procedimento federale n. SV.09.0165-RA ed è stato
rubricato con il n. SV.14.0455-RA (cl. 1 p. 01-00-0006 e seg., 01-00-0006 e
segg.).
D. Nell’ambito del procedimento disgiunto, avendo le autorità inquirenti ipotizzato
l’acquirente finale della cocaina nella persona di A., con domanda di assistenza
giudiziaria internazionale del 9 maggio 2014 il MPC ha inoltrato alle autorità
italiane la richiesta di effettuare, per via rogatoriale, l’interrogatorio di quest’ultimo
(cl. 9 p. 18-02-0001 e seg.).
E. Il 15 luglio 2014, stando alle emergenze esposte nel rapporto di situazione della
PGF del 12 febbraio 2014, il MPC ha esteso il procedimento SV.14.0455-RA nei
confronti di A. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi
dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0009 e seg.).
- 3 -
F. Il 30 settembre 2014 si è svolto a Milano, per via rogatoriale, l’interrogatorio di A.,
alla presenza anche del rappresentante del MPC (cl. 9 p. 18-02-0021 e segg.).
G. Con decreto del 27 ottobre 2015, il MPC ha dichiarato l’abbandono del
procedimento penale nei confronti di I. per titolo di organizzazione criminale ai
sensi dell'art. 260ter CP (cl. 1 p. 03-00-0001 e segg.).
H. L'11 luglio 2017 il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta ex
art. 318 cpv. 1 CPP e ha prospettato la promozione dell'accusa dinanzi al
Tribunale penale federale (cl. 1 p. 03-00-0005 e seg.).
I. In data 18 ottobre 2017 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale
federale nei confronti di I. e di A. per titolo di infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 12 p. 12.100.001 e
segg.).
J. I pubblici dibattimenti, aperti il 20 febbraio 2018, sono stati rinviati al 13 marzo
2018 in considerazione dell’assenza dell’imputato A.
K. Il 13 marzo 2018, la Corte ha constatato l’assenza dell’imputato A. ai nuovi
dibattimenti. Il MPC, invitato a prendere posizione, ha indicato non ritenere
necessaria una disgiunzione e domandato che a carico di A. si proceda nelle
forme contumaciali; i rappresentanti degli imputati non hanno invece espresso
osservazioni in merito.
L. Il medesimo giorno, in sede di pubblico dibattimento, la Corte ha constatato che
la procedura contumaciale non poteva essere svolta nei confronti di A. ed ha
pertanto ordinato la disgiunzione del procedimento a suo carico dalla procedura
relativa a I.
M. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
- 4 -
La Corte considera in diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’accusa e
il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono
adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Se da tale esame,
o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere
pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario,
rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv.
2 CPP; v. sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011,
consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2). Il giudice
decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3
CPP).
La possibilità di sospendere la procedura ex art. 329 cpv. 2 CPP è pure applicabile
– per analogia – al caso in cui difettino una o entrambe le condizioni per la pronuncia
di una sentenza in contumacia, previste queste ultime all’art. 366 cpv. 4 CPP. In tale
evenienza infatti, il tribunale dovrà abbandonare (art. 329 cpv. 4 CPP) oppure
sospendere (art. 329 cpv. 2 CPP) la procedura (JEANNERET/KUHN, Précis de
procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 17090 e seg; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit Commentaire: CPP Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 22 ad art. 366
CPP; THALMANN, Commentaire romand, Code de procédure pénale Suisse
[Kuhn/Jeanneret ed.], 2011, n. 40 ad art. 366 CPP).
1.2 Giusta l’art. 366 cpv. 1 CPP, se l'imputato regolarmente citato non si presenta al
dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire
o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
In questa fase procedurale, il giudice constata unicamente – sotto il profilo formale
– se l’imputato è stato regolarmente citato al dibattimento di primo grado e se vi si
è presentato; le ragioni di un’assenza dell’imputato, con riserva di quanto previsto
all’art. 366 cpv. 3 CPP, non sono pertinenti per il giudizio sull’applicabilità della
procedura contumaciale (SUMMERS, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], 2a ediz. 2014, n. 15 ad
art. 366 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1397; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n. 4 ad art. 366 CPP).
- 5 -
Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il
dibattimento può iniziare in sua assenza (art. 366 cpv. 2 CPP). Anche in presenza
di una seconda citazione, il motivo dell’assenza dell’imputato non è di per sé
rilevante (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-
kommentar [di seguito: Praxiskommentar], 3a ediz. 2018, n. 6 ad art. 366 CPP;
SUMMERS, op. cit., n. 15 ad art. 366 CPP).
Per quanto attiene ai presupposti materiali per la conduzione della procedura
contumaciale, questi sono stabiliti all’art. 366 cpv. 4 CPP: in sostanza, è necessario
che, nel procedimento in corso, l'imputato abbia avuto sufficienti opportunità di
esprimersi sui reati che gli sono contestati (lett. a) e la situazione probatoria
consenta la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato (lett. b). Se
nel corso della procedura preliminare l’imputato è stato interrogato in modo
completo e dettagliato su tutti i fatti contestatigli, si presume che egli abbia avuto
sufficiente possibilità di esprimersi. L’imputato dovrebbe avere avuto sufficienti
possibilità di esprimersi dinanzi al pubblico ministero (SCHMID/JOSITSCH,
Praxiskommentar, n. 9 ad art. 366 CPP; MAURER, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 16 ad art. 366 CPP).
1.3
1.3.1 In concreto, l’imputato A. è stato regolarmente citato ai dibattimenti previsti dal 20 al
22 febbraio 2018, e dal 13 al 15 marzo 2018, tramite citazioni del 4 gennaio 2018,
conformemente a quanto previsto dagli art. 201 e segg. CPP (cl. 12 p. 12.832.001-
006). Le predette citazioni sono state ritirate dall’imputato il 16 gennaio 2018 (cl. 12
p. 12.832.011-012).
Le condizioni formali per l’applicazione di una procedura contumaciale sono dunque
adempiute.
1.3.2 Per quanto attiene alle condizioni materiali, occorre verificare inizialmente se
l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono
contestati (art. 366 cpv. 4 lett. a CPP). In proposito, va rilevato che, a seguito di una
domanda rogatoriale elvetica, l’imputato A. era stato invitato a comparire dalle
autorità italiane nel corso dell’istruttoria; egli ha tuttavia depositato una
comunicazione scritta manifestando la sua intenzione di avvalersi della facoltà di
non rispondere e dichiarando di non voler presenziare all’udienza di interrogatorio
(cl. 9 p. 18-02-0016/0112). Nuovamente citato dalle autorità italiane all’udienza del
30 settembre 2014, A. si è presentato ed è stato interrogato a Milano in via
rogatoriale, alla presenza del suo difensore e del rappresentante del MPC (cl. 9
p. 18-02-0023 e segg.). In tale ambito egli è stato confrontato con tre dei quattro
- 6 -
capi d’accusa ascrittigli, e meglio gli asseriti traffici del 24 maggio-12 giugno 2007
(capo d’accusa 1.2.1), del 6 agosto-17 agosto 2008 (capo d’accusa 1.2.2) e del
27 novembre - 30 novembre 2008 (capo d’accusa 1.2.3) e gli è stata data la
possibilità di esprimersi in proposito. A. si è sempre avvalso della facoltà di non
rispondere. Citato all’interrogatorio finale, A. si è rifiutato di parteciparvi (cl. 8 p. 16-
03-0004/5). Se l’imputato, come nella fattispecie, nella procedura preliminare ha
esercitato il suo diritto a non rispondere e ha rifiutato di determinarsi sulle accuse
sostenute contro di lui, la procedura contumaciale resta di per sé percorribile.
Per quanto riguarda la seconda condizione posta all’art. 366 cpv. 4 lett. b CPP,
ovvero che la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza anche in
assenza dell’imputato, è necessario, per il caso in esame, fare le seguenti
considerazioni. La garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra
l'altro, il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando
quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a carico
dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il procedimento
penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di metterla in dubbio
e di porre domande complementari (DTF 131 I 476 consid. 2.2). L'imputato deve
essere nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne
in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel momento
in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in una fase successiva
del procedimento. È esclusa la possibilità che un giudizio si basi su dichiarazioni di
un testimone, senza che l’imputato abbia avuto l’occasione di porgli delle domande
e di mettere in dubbio quanto da questi asserito (DTF 131 I 476 consid. 2.2). Il diritto
di interrogare il testimone a carico è assoluto quando la deposizione è decisiva (DTF
131 I 476 consid. 2.2 e 129 I 151 consid. 3.1). Nel caso in esame le accuse a carico
di A. si basano sostanzialmente sulle testimonianze di H., le quali rivestono quindi
carattere decisivo. Tuttavia né A., né il suo difensore hanno mai partecipato a un
interrogatorio nel quale il predetto testimone (o altri testimoni, anch’essi interrogati
in assenza di A. e del suo difensore) ha rilasciato le proprie dichiarazioni. Ne deriva
che i verbali di H., come anche quelli degli altri testi, con le dichiarazioni relative ad
A. non sono utilizzabili a carico di quest’ultimo. Data questa particolare situazione,
sarebbe pertanto stato molto importante che il Tribunale si potesse fare
un’impressione diretta dell’imputato (v. a questo proposito MAURER, op. cit., n. 16 ad
art. 366 CPP), tanto più che in precedenza egli aveva dichiarato che, pur
avvalendosi momentaneamente della facoltà di non rispondere, avrebbe comunque
parlato di fronte ad un Tribunale (v. cl. 9 p. 18.02.0030). A queste condizioni non è
dunque possibile considerare che la situazione probatoria consenta la pronuncia di
una sentenza in assenza dell’imputato come previsto all’art. 366 cpv. 4 lett. b CPP.
- 7 -
1.4 Questa Corte deve pertanto concludere che A. non ha avuto l’opportunità sufficiente
di esprimersi su tutti i reati imputatigli, come pure che la situazione probatoria non
permette la pronuncia di una sentenza in sua assenza. Le condizioni per
l’applicazione della procedura contumaciale non sono quindi adempiute. Per tale
ragione, in sede di pubblici dibattimenti la Corte ha deciso la disgiunzione ex art. 30
CPP del procedimento relativo ad A. dalla procedura concernente I., nel rispetto
anche dell’imperativo di celerità di cui all’art. 5 cpv. 2 CPP (v. JEANNERET/KUHN, op.
cit., n. 17090 e seg.).
2. Per quanto attiene alla procedura qui in oggetto diretta nei confronti di A., si impone
la sospensione del procedimento secondo l’art. 329 cpv. 2 CPP ed il rinvio del
medesimo al pubblico ministero. La causa nei confronti di A. non viene mantenuta
pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale.
3. Per la presente procedura dinanzi a questa Corte non vengono percepite spese. La
decisione sulle spese della procedura preliminare interverrà in sede di un eventuale
giudizio di merito.
4. La tassazione della nota dell’avv. Fornara, difensore d’ufficio di A., avverrà ad opera
del MPC, o della Corte penale del Tribunale penale federale in caso di rinnovata
promozione dell’accusa, qualora questa dovesse essere chiamata a decidere in via
definitiva.
- 8 -
Per questi motivi, la Corte ordina:
1. Il procedimento SK.2018.12 nei confronti di A. è sospeso.
2. L’accusa nei confronti di A. è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione.
3. La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del
Tribunale penale federale.
4. Non vengono percepite spese.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. Lorenzo Fornara
- 9 -
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c.
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 29 marzo 2018
Full & Egal Universal Law Academy