Sentenza del 18 ottobre 2018
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDE-
RAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice
federale Lucienne Fauquex,
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE,
rappresentato dal capo del servizio giuridico Fritz
Ammann,
contro
A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Pascal
Delprete
Oggetto
Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo
l'art. 37 della Legge federale del 10 ottobre 1997
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2018.15
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Fatti:
A. In data 10 settembre 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in
seguito: FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze
(in seguito: DFF) una notizia di reato concernente il sospetto che la banca B. SA,
U. si fosse resa colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi
dell’art. 37 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) (v. DFF p. 10.1 a 61).
B. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 50 cpv. 1 della Legge federale
concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS
956.1), il 7 agosto 2015 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa
nei confronti delle persone responsabili della banca B. SA per sospetto di
violazione dell’art. 37 LRD (DFF p. 40.7).
C. Tramite scritto del 25 novembre 2016, il DFF ha informato A. dell’apertura di
un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei suoi confronti, condotta per
sospetta violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai sensi
dell’art. 37 cpv. 2 LRD, dandogli nel contempo la possibilità di prendere posizione
per iscritto sulla denuncia penale del 10 settembre 2012 della FINMA (DFF
p. 20.1 e seg.).
A., con scritto del 13 gennaio 2017, ha contestato l’esistenza dei presupposti
dell’art. 37 cpv. 2 LRD e ha chiesto l’abbandono del procedimento (DFF p. 20.15
e segg.).
D. Mediante processo verbale finale del 10 marzo 2017, notificato presso lo studio
legale del patrocinatore dell’imputato il 13 marzo 2017 (DFF p. 80.18), il DFF è
giunto alla conclusione che l’imputato doveva essere condannato al pagamento
di una multa per violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai sensi
dell’art. 37 cpv. 2 LRD, commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011
(DFF p. 80.3 e segg.).
A. ha preso posizione in merito con scritto del 20 aprile 2017, postulando
preliminarmente l’acquisizione di prove supplementari e, in via principale,
l’abbandono del procedimento aperto nei suoi confronti, e ciò per insussistenza
dei presupposti di applicazione dell’art. 37 cpv. 2 LRD (DFF p. 80.35 e segg.).
Con richiesta del 12 maggio 2017, il DFF ha domandato agli uffici competenti
l’estratto del casellario giudiziale e copia dell’ultima decisione di tassazione
passata in giudicato relativa all’imputato (DFF p. 50.1 e segg.). Inoltre, il
19 maggio del medesimo anno, il DFF ha chiesto al Ministero pubblico della
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Confederazione (in seguito: “MPC”) la trasmissione del verbale integrale della
riunione del 22 settembre 2010 del Comitato Due Diligence della banca C. SA,
U. delle direttive interne della banca C. SA per l’anno 2010, delle direttive interne
della banca B. SA per l’anno 2011 e della direttiva interna 2.20 in data
9 settembre 2010, 23 settembre 2011 e 18 ottobre 2011 (DFF p. 30.935 e segg.).
Tramite decisione di rinvio del 17 agosto 2017, la funzionaria inquirente ha
respinto la richiesta di un complemento d’inchiesta formulata dall’imputato il
20 aprile del medesimo anno – nella misura in cui gli atti non erano già stati
acquisiti – e ha deciso la chiusura dell’inchiesta, trasmettendo gli atti procedurali
al capogruppo per decisione (DFF p. 80.83 e segg.).
E. Mediante decreto penale del 4 settembre 2017, notificato presso lo studio legale
del patrocinatore dell’imputato il 5 settembre 2017 (DFF p. 90.11), il DFF ha
riconosciuto A. autore colpevole di violazione per negligenza dell’obbligo di
comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD, infrazione commessa dal
23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011, e lo ha condannato al pagamento di
una multa di fr. 15'000.--, nonché al pagamento delle spese procedurali, pari a
fr. 3'100.-- (DFF p. 90.1 e segg.).
Con scritto del 3 ottobre 2017, integrato il 15 gennaio 2018, A. ha interposto
opposizione contro il decreto penale del 4 settembre del medesimo anno (DFF
p. 90.12 e segg.; p. 90.94 e segg.).
F. Il 22 febbraio 2018, il DFF ha dunque emanato una decisione penale nei confronti
dell’imputato. A. è stato riconosciuto autore colpevole di violazione dell’obbligo di
comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal
23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011. Egli è stato condannato a una multa di
fr. 15'000.-- nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e
di stesura) per un totale di fr. 4'800.-- (DFF p. 100.1 e segg.). La predetta
decisione penale è stata notificata presso lo studio legale del patrocinatore di A.
il 23 febbraio 2018 (DFF p. 100.31).
G. Mediante scritto del 2 marzo 2018, A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale
penale federale (in seguito: “TPF”) (DFF p. 100.32 e seg.). Il 5 aprile 2018 il DFF
ha quindi inoltrato l’incartamento al MPC (TPF p. 7.100.3 e segg.), il quale, il
26 aprile 2018, lo ha trasmesso per giudizio al TPF (TPF p. 7.100.1 e seg.).
H. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 7 settembre 2018 a Bellinzona, presso
la sede del TPF. L’imputato si è regolarmente presentato in aula.
I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti:
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I1. Il DFF ha chiesto:
- che A. venga riconosciuto autore colpevole di violazione dell’obbligo di
comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal
23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011;
- subordinatamente, che l’imputato venga riconosciuto colpevole e
condannato per violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai
sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD, commessa dal 23 settembre 2010 fino al
28 aprile 2011;
- che A. venga condannato:
o a una multa di fr. 15'000.--;
o al pagamento delle spese procedurali del DFF, per un totale di
fr. 4'800.-- a cui aggiungere fr. 350.-- a titolo di spese legate al
dibattimento (trasferta, pernottamento e vitto) e la tassa di giustizia della
procedura giudiziaria.
I2. La difesa di A. ha chiesto:
- il proscioglimento di A. dalle imputazioni formulate nei suoi confronti nella
messa in stato di accusa datata 5 aprile 2018 (inclusa la decisione datata 22
febbraio 2018);
- di conseguenza, postula l’annullamento della messa in stato di accusa datata
5 aprile 2018 (inclusa la decisione datata 22 febbraio 2018);
- stante la richiesta di proscioglimento formulata, chiede che ad A. venga
riconosciuta un’indennità di fr. 31'344.52, oltre interessi del 5% dal
7 settembre 2018, per le spese legali sopportate, a carico della
Confederazione (art. 99 e 101 DPA), come da istanza consegnata.
J. Il dispositivo della sentenza è stato comunicato in udienza pubblica il 18 ottobre
2018.
K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
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La Corte considera in diritto:
1. Competenza
1.1 Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il
DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura
privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In
tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione
degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della Legge federale del 22 marzo
1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per
analogia.
In applicazione dell’art. 35 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità
penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente
per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale.
1.2 La procedura dinanzi alla Corte penale è retta dagli art. 73-80 DPA (v. art. 81
DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del CPP sono applicabili a
titolo sussidiario (art. 82 DPA).
1.3 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata
a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile
l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa
chiede che l’imputato venga condannato al pagamento di una multa. La causa è
pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP).
1.4 Giusta l’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto
in tempo utile. Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può,
entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale
(art. 72 cpv. 1 DPA).
La decisione penale del 22 febbraio 2018 è stata notificata il giorno successivo
ad A. (v. supra, consid. F). Presentata il 2 marzo 2018 al DFF, la richiesta
dell’imputato di essere giudicato da un tribunale è pertanto tempestiva.
1.5 Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o
impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP).
1.6 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP
sono dunque adempiute. La decisione penale del 22 febbraio 2018, che funge
da atto d'accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali
applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Analogo discorso per l’ipotesi subordinata di
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accusa di cui allo scritto del 5 aprile 2018, ovvero quella di commissione del reato
per negligenza. Essa vincola questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati
all'imputato, ma non per quanto riguarda la pena erogata
(EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstraf-
verfahrensrecht, 2012, p. 274 e seg.).
2. Diritto applicabile
2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero si applicano ai fatti cui la
legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia
altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA).
La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile
quando vi è un cambiamento di normativa.
2.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo
iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto
nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in
vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).
Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2
cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni
commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato
posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al
momento dell’infrazione.
2.3 Nel caso in esame, nella decisione penale del 22 febbraio 2018, che tiene luogo
d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), ad A. viene rimproverato
di avere, dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011, violato l’obbligo di
comunicazione di cui all’art. 37 cpv. 1 LRD. Subordinatamente, ad A. viene
rimproverata la violazione commessa per negligenza della predetta norma.
L’infrazione sarebbe pertanto stata commessa prima del 1° gennaio 2016, data
dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 37 LRD, mediante la quale il terzo
capoverso della disposizione è stato abrogato (RU 2015 5403). La versione
dell’art. 37 LRD in vigore fino al 31 dicembre 2015 comminava: una multa sino a
fr. 500'000.-- a chiunque, intenzionalmente, violava l’obbligo di comunicazione
previsto dall’art. 9 LRD (cpv. 1); una multa sino a fr. 150'000.-- a chi agiva per
negligenza (cpv. 2); e una multa di almeno fr. 10'000.-- in caso di recidiva entro
cinque anni da una condanna passata in giudicato (cpv. 3).
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2.4 In casu, sia il diritto previgente che quello attuale portano al medesimo risultato,
non trattandosi di un caso di recidiva. Pertanto, siccome il diritto attualmente in
vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si
giustifica l’applicazione di quest’ultimo.
3. Prescrizione
3.1 Conformemente all’art. 52 LFINMA, il perseguimento delle contravvenzioni alle
leggi sui mercati finanziari – quale la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA) – si
prescrive in sette anni.
3.2 L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 cpv. 1 LRD nasce quando
l’intermediario finanziario sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali
oggetto di una relazione d’affari potrebbero realizzare una delle fattispecie
descritte nella predetta disposizione. Quando la relazione d’affari è duratura,
l’intermediario finanziario che sa o sospetta che i valori patrimoniali oggetto di
una relazione potrebbero realizzare le condizioni dell’art. 9 LBA, e che omette di
effettuare una comunicazione, agisce permanentemente in modo illecito. La
violazione dell’obbligo di comunicazione in questo caso costituisce un reato
permanente o continuo (DTF 142 IV 276 consid. 5.4.2).
Considerato che l’art. 9 LRD deve permettere di perseguire il riciclaggio di
denaro, è opportuno ammettere – come previsto dalla giurisprudenza dell’Alta
Corte – che l’obbligo di comunicazione perdura fintantoché i valori possono
essere scoperti e sequestrati a scopo di confisca (ibidem).
3.3 L’obbligo di comunicazione si estingue quando non è più oggettivamente
giustificato dallo scopo perseguito dall’art. 9 LRD, segnatamente quando le
autorità penali sono sufficientemente informate in merito alla situazione, in modo
tale da poter ordinare delle misure tendenti alla scoperta e al sequestro dei valori
patrimoniali in causa, e ciò anche nel caso in cui la comunicazione fosse stata
effettuata da un terzo, all’insaputa dell’intermediario finanziario (DTF 142 IV 276
consid. 5.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo
2015 consid. E.1, 3.6, 4.5.7 e 4.6). L’Alta Corte ha recentemente avuto modo di
precisare che l’apertura di un’inchiesta giudiziaria non mette di regola fine
all’obbligo di comunicare; un tale obbligo sussiste fintanto che le autorità non
sono a conoscenza delle sorti dei valori patrimoniali che potrebbero essere legati
al riciclaggio di denaro, di modo tale che tali valori potrebbero ancora sfuggirle
(DTF 6B_1453/2017 del 7 agosto 2018 consid. 3.1 e segg.).
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3.4
3.4.1 Nel caso in esame va anzitutto rilevato che il 13 marzo 2011 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di V. ha presentato una domanda di assistenza
giudiziaria all’Ufficio federale di giustizia, che il 24 marzo del medesimo anno l’ha
delegata al MPC. Quest’ultima autorità, il 12 aprile 2011, ha chiesto alla banca
B. SA di trasmettere la documentazione relativa ad ogni e qualsiasi relazione
bancaria, anche se consistente in cassetta di sicurezza e anche se già estinta, di
cui D. risultasse essere titolare oppure beneficiario economico oppure detentore
di poteri in base a procura amministrativa o dispositiva oppure speciale, presso
la sede principale e le succursali (DFF p. 30.208 a 215, p. 30.928 a 931).
Mediante scritto del 26 aprile 2011, recapitato al MPC in data 28 aprile 2011, la
banca B. SA ha dato seguito alla predetta richiesta (p. 30.932 e seg.).
Il 9 maggio 2011 la banca B. SA ha effettuato una comunicazione di sospetto
conformemente all’art. 9 LRD a MROS (DFF p. 10.6 e segg.).
3.4.2 A mente del DFF, l’obbligo di comunicazione avrebbe pertanto preso fine il
28 aprile 2011, quando il MPC ha ricevuto dalla banca B. SA la documentazione
richiesta, e la prescrizione decorrerebbe dal medesimo giorno (DFF p. 100.27, in
particolare n. 120).
3.4.3 Dal canto suo, A. ha postulato l’abbandono del procedimento nei suoi confronti,
per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Egli rileva infatti che il 22 ottobre
2011 il MPC ha aperto un procedimento penale a seguito di una comunicazione
ex art. 23 LRD del MROS datata 30 agosto 2010, avente come oggetto la
relazione bancaria n. 1 E. SA presso la banca F. SA, di cui D. era avente diritto
economico (DFF p. 100.35 e segg., in particolare n. 16). Dalla ricostruzione
finanziaria degli analisti del MPC emerge che almeno parte dei fondi in questione
sono poi giunti a favore della relazione bancaria G. presso la banca C. SA, di cui
D. era titolare e avente diritto economico, e il saldo di quest’ultima relazione è poi
stato trasferito a favore della relazione bancaria intestata alla società H. Ltd, di
cui D. era avente diritto economico. Richiamata la sentenza del Tribunale penale
federale SK.2017.38 del 23 novembre 2017, A. afferma che, al più tardi dalla
ricezione da parte del MPC della segnalazione MROS del 30 agosto 2010, la
banca C. SA – e la banca B. SA – non avevano più alcun obbligo di
comunicazione ex art. 9 LRD, in quanto la citata autorità penale, a quel momento,
disponeva già delle informazioni necessarie per la ricostruzione dei flussi
finanziari verso la banca C. SA e, conseguentemente, per risalire alle relazioni
bancarie G. e H.a. Ltd. La prescrizione sarebbe decorsa al più tardi dal 22 ottobre
2010, e si sarebbe estinta il 22 ottobre 2017 – prima del 28 febbraio 2018, data
di emissione della decisione penale.
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3.4.4 Alla luce della recente giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 6B_1453/2017 del
7 agosto 2018 consid. 3.1 e segg.), considerato che la segnalazione MROS
effettuata dalla banca F. SA non conteneva tutte le informazioni che un’eventuale
segnalazione della banca C. SA, rispettivamente della banca B. SA, avrebbe
dovuto contenere, la Corte ritiene che l’obbligo di comunicazione di queste due
ultime banche non sia venuto meno quando la banca F. SA ha segnalato il caso
al MROS, e neppure quando il MPC ha aperto un procedimento penale.
3.4.5 Il termine di prescrizione si estingue in seguito alla pronuncia di una sentenza di
prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA
corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza
ai sensi dell’art. 70 cpv. 3 CP (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4; sentenza del
Tribunale federale 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 2.4.2).
3.4.6 Alla luce di quanto sopra esposto, il termine di prescrizione settennale non era
senz’altro ancora decorso il 22 febbraio 2018, data in cui è stata emanata la
decisione penale. Ne risulta che la prescrizione dell’azione penale non è
intervenuta.
4. Infrazione contestata all’imputato
4.1 All’imputato viene contestato di avere violato l’obbligo di comunicazione secondo
l’art. 37 cpv. 1 LRD, nel periodo da 23 settembre 2010 al 28 aprile 2011. Ad A.
viene rimproverato di avere agito intenzionalmente e, subordinatamente, per
negligenza.
4.2 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di
comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a
fr. 500'000.--. Se l’autore agisce per negligenza, la multa comminata è di
fr. 150'000.-- al massimo (cpv. 2). L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, nella versione in
vigore al momento dei fatti contestati all’imputato (RU 2009 361), prevede che
l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali
oggetto di una relazione d’affari: sono in relazione con un reato ai sensi degli
art. 260ter n. 1 o 305bis CP (n. 1), provengono da un crimine (n. 2), sottostanno
alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al
finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza
indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro secondo l’art. 23 LRD (in seguito: MROS).
Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi essere
adempiute quattro condizioni cumulative. L’autore deve anzitutto essere un
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intermediario finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una
relazione d’affari. Inoltre, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il
sospetto fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi
degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla
facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento
del terrorismo. Infine, l’intermediario finanziario deve omettere di effettuare la
comunicazione all’ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente.
4.2.1 Il dovere di comunicazione di cui all’art. 9 LRD deve trovare concretizzazione
all’interno del singolo istituto finanziario a mezzo di adeguate disposizioni interne
concernenti il servizio di lotta contro il riciclaggio, avente come scopo quello di
fornire il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione
nell’applicazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il
riciclaggio di denaro. Al servizio interno compete pure il compito di preparare le
direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio nonché la pianificazione e la
sorveglianza della formazione interna in tale ambito (v. art. 23 e segg.
dell’ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore
finanziario (ORD-FINMA nella sua versione attualmente in vigore; RS
955.033.0)).
4.2.2 La presenza di un servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro non è tuttavia atta
a liberare i responsabili gerarchici e la direzione dell’intermediario finanziario
dalla loro responsabilità in ambito di lotta al riciclaggio di denaro (v. art. 24 cpv. 1
ORD-FINMA nella sua versione attuale; KUNZ, GWG, 2017, n. 9 ad art. 8 LRD
(p. 323) e anche n. 27 ad art. 8 LRD (p. 328); WYSS, GWG, 2009, n. 11 ad art. 10
GWG-FINMA 1 (2009)).
4.2.3 Giusta l’art. 9 LRD, la comunicazione deve essere effettuata senza indugio.
Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell’obbligo di
comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è
conoscenza, rispettivamente sospetto fondato, della situazione sottoposta
all’obbligo di comunicazione, rispettivamente quando una tale conoscenza o un
tale sospetto fondato avrebbe dovuto esserci. Questo è il caso segnatamente dal
momento in cui sono state effettuate – rispettivamente avrebbero dovuto essere
state effettuate – delle indagini che non hanno permesso di dissipare il sospetto
ma attraverso le quali, al contrario, il sospetto si è rivelato fondato. Il momento
varia pertanto a seconda del caso concreto e vi è un certo potere discrezionale
al riguardo (HILF in: Kunz/Jutzi/Schären (editori), Geldwäschereigesetz, 2017, n.
23 art. 37 LRD).
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Sebbene l’obbligo di comunicazione incomba principalmente all’intermediario
finanziario, la persona fisica che non ha effettuato la comunicazione nonostante
ne avesse il dovere, può essere punita ai sensi dell’art. 37 LRD (HUTZLER in
ACKERMANN (editore), Kommentar, Kriminelle Vermögen, Kriminelle
Organisationen, tomo II, n. 146 ad art. 9 LRD).
4.3 Nel caso concreto, ad A. viene rimproverato di avere omesso di effettuare una
comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (in seguito:
MROS) in relazione al conto denominato H.a. Ltd inizialmente quando lavorava
presso la banca C. SA, rispettivamente, dal 1° gennaio 2011, quando era attivo
in seno alla banca B. SA.
La Corte ha quindi proceduto allo scandaglio del rimprovero mosso ad A.
esaminando dapprima la fattispecie presso la banca C. SA e in seguito quella
presso la banca B. SA.
4.4 Banca C. SA
4.4.1 Anzitutto, per quel che concerne la fattispecie in esame, la Corte ha rilevato che
il conto H.a. Ltd era stato aperto il 12 novembre 2007 presso la banca C. SA
(DFF p. 30.58 a 151); titolare del conto era H. Ltd, W. mentre l’avente diritto
economico dei fondi ivi depositati era D., cittadino italiano nato a V. (DFF
p. 30.80). Consulente del conto H.a. Ltd presso la banca C. SA – e in seguito
anche presso la banca B. SA – era I. (v. DFF p. 30.76 e segg.).
Durante un controllo effettuato il 2 luglio 2010 nella banca dati World-Check è
emerso che D. risultava indagato per truffa al Comune di V. (DFF p. 30.409). Tale
informazione concernente D. era stata inserita nella banca dati World-Check il
28 gennaio 2010 e aggiornata il 14 luglio 2010 (DFF p. 30.460 a 462).
Dal verbale della riunione del Comitato Due Diligence della banca C. SA del
7 settembre 2010 – riunione alla quale A. era presente, unitamente a J., K. e L.
Compliance Officer della banca C. SA – si evince che quest’istanza si è occupata,
durante un’ora e mezza, di 13 trattande, corredate da almeno 13 allegati
denotanti gli estremi di diversi conti e clienti. In particolare uno dei predetti
allegati, il n. 8, verteva su almeno cinque relazioni risultanti dal controllo World-
Check, allegati. Dal verbale risulta altresì che il Comitato ha approvato le
valutazioni di L. in merito alle misure da intraprendere sui nominativi risultanti dal
controllo effettuato con World-Check in data 2 luglio 2010 (punto 8).
Per quanto attiene nello specifico a D., rispettivamente al conto H.a. Ltd, in
seguito al riscontro in World-Check la Compliance Officer L. aveva valutato la
- 12 -
situazione nel modo seguente: “Movimentazione tramite versamenti per contanti.
Poiché non esiste documentazione di supporto non si può escludere
collegamento con le vicende citate da WC. Proposta: richiedere chiarimenti al
consulente e nel frattempo blocco cautelativo interno e watchlist? Ev. upgrade a
R2” e il Comitato Due Diligence aveva deciso di “Procedere con richiesta
chiarimenti al consulente + apposizione del blocco cautelativo interno +
inserimento nella watch-list e quindi upgrade a rating R2” (DFF p. 30.272 e
segg.).
Il verbale summenzionato è poi stato approvato all’unanimità e senza
osservazioni durante la seduta del Comitato Due Diligence del 22 settembre
2010, come risulta dal rispettivo verbale (DFF p. 30.241). Dagli atti si evince pure
come detto comitato si riunisse perlomeno a scadenza mensile (DFF
p. 7.4.1.3.125).
Le misure decise dal Comitato Due Diligence concretamente non sono mai state
implementate.
4.4.2 La Corte ha constatato che A. era responsabile del dipartimento Compliance
della banca C. SA, e ciò almeno dal 1° febbraio 2010 (DFF p. 30.373 a 375).
Prima di ricoprire tale ruolo, egli era responsabile della revisione interna sempre
presso la stessa banca (TPF p. 7.930. 2). Nel periodo interessato dai fatti il Due
Diligence Officer della banca C. SA era L., che ha sostituito M. a partire dal
1° luglio 2010 (DFF p. 30.375 e seg.). Va altresì rilevato che, in vista della fusione
della banca C. SA con la banca B. SA, L. era stata assegnata alla banca B. SA
a metà tempo, e ciò a partire dall’autunno del 2010 (TPF p. 7.930.17).
4.4.3 La Corte ha in seguito scandagliato il dispositivo antiriciclaggio in seno alla
banca C. SA, prendendo anzitutto atto che l’art. 13, segnatamente il cpv. 2,
dell’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18
dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento
del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli
investimenti collettivi (ORD-FINMA 1, in vigore nel periodo interessato dalla
fattispecie in esame e abrogata il 1° gennaio 2011; RS 955.022) elencava in
modo dettagliato i compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio.
Tali compiti erano stati ripresi anche nella direttiva della banca C. SA intitolata
“Lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo”, nella sua
versione aggiornata all’aprile 2010 (DFF p. 7.2.99.3.142 e segg.). Il punto 8 di
tale direttiva prevedeva che “in banca C. SA al Compliance Office viene affidato
il ruolo di Servizio interno di lotta al riciclaggio”. I compiti affidati a tale servizio
erano: la preparazione delle direttive interne sulla lotta al riciclaggio; la
- 13 -
sorveglianza dell’applicazione di tali direttive; l’allestimento della formazione
interna in materia di riciclaggio; la definizione dei parametri del sistema di
sorveglianza delle transazioni di cui al punto 6 della direttiva; il controllo
dell’avvenuta valutazione delle suddette transazioni da parte dei consulenti;
l’ordine di procedere ad eventuali chiarificazioni complementari ed il relativo
controllo dell’avvenuta evasione; l’informazione al Comitato Due Diligence per la
preparazione della decisione di ammissione o di proseguimento di relazioni
d’affari.
Il punto 13 della predetta direttiva della banca C. SA regolava le competenze in
materia di comunicazione al MROS, prevedendo che il Comitato Due Diligence
era l’unica istanza abilitata al riguardo, attività di comunicazione delegata al
responsabile del dipartimento Compliance (DFF p. 30.277 e segg.; p. 7.4.1.3.121
e segg.). Dal regolamento del Comitato Due Diligence nella sua versione
aggiornata all’aprile 2010 si evince che il Comitato Due Diligence era composto
dal Presidente dell’Executive Board, dai Membri dell’Executive Board, dal
responsabile del Dipartimento Compliance e dal Due Diligence Officer (DFF
p. 30.413).
4.4.4 La Corte ne ha dedotto che la responsabilità di dar seguito agli obblighi di
comunicazione ex LRD spettava al competente Comitato Due Diligence, non da
ultimo in forza delle direttive interne della banca C. SA, che ribadivano il ruolo di
consulente e di sostegno del Compliance Office, in consonanza con la
legislazione LRD allora vigente, la quale non mirava certo a deresponsabilizzare
gli intermediari finanziari accollando in via esclusiva ogni obbligo – e le
conseguenze di una sua violazione – al servizio interno di lotta contro il
riciclaggio.
La decisione quanto alla necessità o meno di comunicare all’ufficio MROS non
incombeva pertanto al responsabile del Compliance Office A., bensì al Comitato
Due Diligence quale organo interno all’istituto di credito. Ad A. competeva tutt’al
più l’attività concreta/esecutiva di effettuare un’eventuale comunicazione
all’ufficio MROS ad avvenuta decisione di comunicazione adottata dal Comitato,
e ciò dal punto di vista puramente amministrativo, come da lui stesso rilevato
nella sede dibattimentale (TPF p. 7.930.5).
Come già esposto in precedenza, il Comitato Due Diligence nel caso in esame
non ha ritenuto che vi fossero indizi sufficienti per una comunicazione, ma ha
richiesto ulteriori aggiornamenti (v. supra, consid. 4.4.1); ciò è stato confermato
nelle more del dibattimento sia da A. (TPF p. 7.930.10) che da L. (TPF
p. 7.930.19). A. pertanto non può essere venuto meno ai suoi obblighi non
- 14 -
effettuando una comunicazione, dato che il solo competente Comitato non ha
ritenuto di doverla effettuare.
In conclusione, in seno alla banca C. SA non spettava ad A. ma al Comitato Due
Diligence decidere in merito a un’eventuale comunicazione al MROS, e il
predetto Comitato nel caso specifico ha ritenuto che non vi fossero gli estremi
per effettuare direttamente una comunicazione. Pertanto, A. non può essere
ritenuto colpevole di avere omesso di effettuare una comunicazione all’ufficio
MROS, né intenzionalmente né per negligenza.
La Corte ritiene pertanto che, in seno alla banca C. SA, A. non abbia violato
l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD.
4.5 Banca B. SA
4.5.1 Per quel che concerne la fattispecie in esame, la Corte ha rilevato che in seguito
alla fusione della banca C. SA con la banca B. SA, dal 1° gennaio 2011 il conto
H.a. Ltd è stato gestito dalla banca B. SA.
Il 5 gennaio 2011 il servizio Legal & Compliance della banca B. SA ha effettuato
un controllo propedeutico nella banca dati World-Check, finalizzato a escludere i
casi di omonimia in relazione ai conti ripesi dalla banca C. SA e a rendere più
efficiente il controllo ordinario previsto per fine marzo 2011 (DFF p. 30.669; TPF
p. 7.930.10 [A.]; p. 7.930.21 e seg. [L.]). Il nominativo di D. e del conto H.a. Ltd è
emerso anche durante tale controllo (DFF p. 30.739).
Risulta inoltre che il 3 febbraio 2011 nel profilo KYC del conto H.a. Ltd è stata
inserita la seguente nota “Il B.O. è un libero professionista, docente universitario
di diritto ambientale e giurisprudenza presso l’università di V. Membro di varie
commissioni di studi ambientali, ecc. Da ricerche effettuate nel gennaio 2011,
risulta che il B.O. sia legato a vari politici ed è pure stato indagato per truffa
nell’ambito di un’inchiesta sui palazzi giudiziari a V. Egli è divorziato e padre di
due figli” (DFF p. 30.127). Il 16 marzo 2011 L. ha segnalato a I. che la relazione
H.a. Ltd era emersa dal controllo trimestrale World-Check del 2 marzo 2011,
chiedendo alla consulente di dare riscontro della sua analisi al servizio Legal &
Compliance entro l’8 aprile 2011 (DFF p. 30.342 e seg.). L’8 aprile 2011, N. ha
sollecitato una risposta da parte di I., che l’11 aprile 2011 ha risposto di avere già
fatto pervenire tutte le informazioni richieste a M. “tempo fa” (DFF p. 30.368).
Nonostante il conto H.a. Ltd fosse emerso a più riprese dai controlli nella banca
dati World-Check, dal 14 gennaio 2011 al 2 marzo 2011 dal conto H.a. Ltd sono
stati complessivamente prelevati EUR 484'000 (DFF p. 30.758 a 765). Il
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3 febbraio 2011 D. ha comunicato alla consulente I. la sua intenzione di
estinguere la relazione H.a. Ltd (DFF p. 30.335), e il 4 marzo 2011 egli ha
sottoscritto il modulo per la richiesta di chiusura del conto (DFF p. 30.341).
4.5.2 Per ciò che attiene al dispositivo di lotta al riciclaggio presso la banca B. SA, la
Corte ha preso atto di quanto prevedesse l’art. 22 ORD-FINMA (nella sua
versione in vigore dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2016) in punto alla
responsabilità incombente alla direzione generale o ad almeno uno dei suoi
membri in materia d’applicazione, sorveglianza e valutazione dei controlli regolari
di tutte le relazioni d’affari che comportano rischi superiori. Al riguardo,
l’organigramma della banca B. SA prevedeva, nella sua versione aggiornata al
1° gennaio 2011, A. quale capo Legal & Compliance e O. quale Capo della
struttura Financial & Risk Management/Compliance (DFF p. 7.2.99.3.547).
La direttiva 2.20 della banca B. SA intitolata “Lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo”, nella sua versione al 9 settembre 2010 (DFF
p. 7.2.99.3.905 e segg.), trattava al punto 2.20.10.2 il capitolo “Decisione”;
segnatamente, vi si prevedeva che il servizio Legal & Compliance decideva se
fosse o meno il caso di inoltrare una comunicazione alle autorità competenti in
materia di riciclaggio, lo stesso servizio redigendo e sottoscrivendo la
comunicazione.
Per quanto attiene più nello specifico al servizio Legal & Compliance della
banca B. SA, la Corte ha constatato che, nel periodo di interesse, presso il
servizio Legal & Compliance della banca B. SA erano attivi A., in qualità di
Compliance Officer, condirettore e di responsabile di servizio, nonché L., sua
sostituta, attiva all’80%. P., capo a interim del servizio Legal & Compliance prima
dell’arrivo di A. (DFF p. 7.2.99.3.553), è stata assente da gennaio a luglio 2011
per maternità (DFF p. 7.2.99.3.538). Nella sede dibattimentale, sia A. (TPF
p. 7.930.7) che L. (TPF p. 7.930.22) hanno riferito pure della presenza di N.,
segretaria amministrativa che lavorava a tempo parziale e che era attiva in seno
alla banca B. già prima della fusione, e della presenza temporanea di M.
Contrariamente alla situazione nella banca C. SA, dove la decisione in punto alla
comunicazione all’ufficio MROS non era di sua competenza, in seno alla banca
B. SA la Corte ha intravvisto la competenza di A. – capo del servizio Legal &
Compliance – di decidere in punto alla comunicazione all’ufficio MROS.
4.5.3 A. ha dichiarato di essere stato consapevole del World-Check propedeutico che
era stato previsto nella banca B. SA, per cui egli aveva dato mandato
d’esecuzione a L., partendo dall’assunto che eventuali risultanze avrebbero
dovuto essergli riportate. Il World-Check era stato pertanto gestito da L., con N.
- 16 -
e M. Dal fascicolo procedurale non si evince però che sia stato riferito ad A. che
dal World-Check propedeutico nella banca B. SA del gennaio 2011 fosse risultata
la relazione H.a. Ltd, per la quale egli riteneva vi fosse tuttora il blocco interno
disposto dal Comitato Due Diligence della banca C. SA (TPF p. 7.930.10 e seg.).
L., dal canto suo, ha dichiarato in punto al World-Check propedeutico che: “La
consulente se non ricordo male aveva fatto delle annotazioni, dicendo che il caso
era noto” (TPF p. 7.930.21 e seg.).
La Corte ha constatato che dagli atti non risulta che né la consulente del conto
H.a. Ltd , I., né L., abbiano reso attento A. quanto al fatto che il World-Check
propedeutico avesse evidenziato il conto H.a. Ltd, che A. riteneva comunque
bloccato.
Dagli atti non risulta neppure che A. sia stato informato quanto al risultato del
controllo World-Check del 2 marzo 2011, dal quale il conto H.a. Ltd era
nuovamente emerso, della richiesta di ulteriori informazioni inoltrata da L. a I.,
del sollecito inviato da N. a I., o del fatto che quest’ultima avesse riferito di avere
già trasmesso i risultati a M..
4.5.4 La Corte ne ha tratto il convincimento che A. non fosse stato reso attento quanto
alle risultanze positive su H.a. Ltd emerse dai controlli World-Check del 5 gennaio
2011 e del 2 marzo 2011, da lui delegati alla Compliance Officer L.
Siccome non era stato reso edotto in merito al risultato positivo emerso dal
controllo World-Check, A. non poteva in alcun modo scientemente omettere di
effettuare una comunicazione all’ufficio MROS.
4.5.5 La Corte si è in seguito chiesta se A., in qualità di responsabile del Compliance
Office della banca B. SA, sia eventualmente incorso in una negligenza.
4.5.5.1 Al fine di delimitare la responsabilità di più soggetti in caso di divisione delle
mansioni, la giurisprudenza si richiama al principio dell'affidamento, sviluppato
nel diritto sulla circolazione stradale, per il quale ogni utente della strada che si
comporta in maniera corretta può a sua volta, in assenza di indizi contrari,
confidare nel corretto comportamento degli altri utenti (DTF 127 IV 34 consid.
3c/aa pag. 42). Allo stesso modo, in caso di divisione orizzontale del lavoro, ogni
lavoratore deve poter legittimamente confidare, in mancanza di elementi che
indichino il contrario, che il suo collega rispetti i propri doveri. In caso di divisione
verticale del lavoro, l'applicazione del principio dell'affidamento presuppone il
rispetto della cura in eligendo, in istruendo e in custodiendo: il superiore deve
designare una persona ausiliaria qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e
- 17 -
sorvegliarla correttamente (v. sentenze del Tribunale federale 6B_437/2008 del
24 luglio 2009 consid. 3.4.2; 6B_675/2007 del 20 giugno 2008 consid. 2.2.2.1).
4.5.5.2 Nel caso concreto, a mente della Corte non vi sono agli atti riscontri che
permetterebbero di ritenere che A., in qualità di responsabile del servizio Legal
& Compliance e di superiore diretto di L., sia venuto meno al rispetto della cura
in eligendo, in istruendo e in custodiendo.
Difatti A., già nella banca C. SA aveva prontamente sostituito il precedente
Compliance Officer della banca C. SA con L. (v. supra, consid. 4.4.2), perché,
come da lui stesso riferito nella sede dibattimentale, c’era bisogno di un
Compliance Officer con “un profilo compliance più alto” (TPF p. 7.930.4). L. era
stata voluta da A. perché aveva una forte conoscenza in ambito antiriciclaggio
(TPF p. 7.930.7). L. già nella banca C. SA aveva da subito dato prova di
efficienza, affidabilità, professionalità e intraprendenza, informandosi in merito
alle direttive vigenti, per capire quali fossero i compiti attribuiti alla funzione
Compliance e come funzionasse l’organizzazione a livello di corporate
governance (TPF p. 7.930.15) ed effettuando altresì immediatamente un
controllo nella banca dati World-Check per capire la tipologia di clientela della
banca nella quale era appena stata assunta, segnalando tempestivamente le
risultanze positive ad A. e al Comitato e sottoponendo al Comitato Due Diligence
delle proposte che sono state accettate.
A mente della Corte, alla luce di quanto sopra esposto A. non aveva ragione di
dubitare che L. svolgesse diligentemente i compiti che le venivano delegati e per
cui era stata assunta. L. disponeva senz’altro della formazione necessaria a
svolgere tali compiti e le erano state fornite le necessarie istruzioni al riguardo.
Ad A., per sua stessa ammissione, spettava un “overview se vi fossero state delle
risultanze su fatti concreti; si trattava di un overview se fosse uscito un fatto, ma
non di quotidianità operativa o di controllo della quotidianità operativa” (TPF
p. 7.930.10). A mente della Corte, non si poteva esigere da A. che effettuasse un
controllo continuo di tutte le attività svolte da L., e ciò ancor più alla luce delle
problematiche organizzative in seno alla banca B. SA, di cui si riferirà in seguito
(v. infra, consid. 4.5.6).
A. poteva pertanto ragionevolmente attendersi che L. lo informasse in merito alle
eventuali risultanze positive che fossero emerse dai controlli e, qualora L. non si
fosse manifestata, egli poteva parimenti ragionevolmente ritenere che non vi
fossero risultanze positive che necessitavano della sua attenzione.
4.5.5.3 Per completezza si rileva inoltre che, quanto a eventuali manchevolezze della
consulente I., A. non potrebbe comunque essere chiamato a risponderne, in
- 18 -
quanto egli non era il suo superiore gerarchico. In effetti, la vicedirettrice I. era
attiva quale consulente in seno alla Divisione1, Gruppo II della struttura di U.,
organicamente non dipendente da A. (DFF p. 7.2.99.3.556 e seg.).
4.5.6 La Corte ha inoltre considerato che sia A. che L., nella sede dibattimentale,
hanno riferito della situazione “drammatica” con la quale sono stati confrontati al
loro arrivo presso la banca B. SA Entrambi hanno riferito dell’assenza di un
passaggio di consegne, dell’assenza di un elenco dei conti bloccati o delle attività
in sospeso, e della mancata formazione in merito ai sistemi informatici (TPF
p. 7.930.7 [A.], p. 7.930.22 [L.]). Lo spostamento di L. presso la banca B. SA a
metà tempo già a partire dall’autunno 2010 non aveva inoltre dato i risultati
sperati in termini di passaggio di consegne, siccome in quel periodo L. si è
occupata di altre questioni (TPF p. 7.930.18).
Al loro arrivo presso la banca B. SA, essi hanno dovuto cercare di capire quali
fossero i loro compiti secondo le direttive interne, come funzionava il dispositivo
antiriciclaggio della banca B. SA, come operavano i sistemi informatici e la
struttura. A ciò si aggiungono le incombenze correnti, essendo essi confrontati
con l’operatività corrente di una banca grande, di circa 170 persone, con diverse
filiali. Oltre a gestire la quotidianità e il post-fusione, A. e L. si sono inoltre dovuti
occupare di diversi arretrati (TPF p. 7.930.7 e seg. [A.], p. 7.930.18 e 22 [L.]).
La stessa FINMA ha del resto criticato l’istituto di credito in questione per le
carenze riscontrate dall’autorità di vigilanza per gli anni 2010 – 2015, rilevando
come siano emerse, nell’ambito di un procedimento condotto dalla FINMA per
relazioni diverse da quella qui esaminata, lacune di portata generale nel
funzionamento del dispositivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (TPF
p. 7.521.50 e seg.).
La Corte ha tratto dalle carte procedurali il convincimento che all’inizio del 2011
vi fossero nella banca B. SA, a livello organizzativo e di messa a disposizione
delle risorse, carenze strutturali tali da mettere in seria difficoltà il servizio di lotta
contro il riciclaggio, carenze che non possono essere in alcun modo imputate ad
A.
4.5.7 La Corte ritiene pertanto che A. non abbia violato l’obbligo di comunicazione ai
sensi dell’art. 9 LRD neppure in seno alla banca B. SA.
4.6 A. va pertanto assolto dall’accusa di violazione dell’obbligo di comunicazione
secondo l’art. 37 cpv. 1 e 2 LRD.
- 19 -
5. Spese e ripetibili
5.1 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le
spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione
e le tasse di stesura (art. 94 cpv. 1 DPA). L’ammontare delle tasse di decisione
e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (art. 94
cpv. 2 DPA). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 1974
sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32 ), l’importo
della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di fr. 100.-- a
un massimo di fr. 10'000.--, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima
ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di fr. 10.-- per la confezione
dell’originale.
In considerazione di quanto testé indicato, il DFF nella decisione penale del
22 febbraio 2018 ha fissato a fr. 4'800.-- le spese procedurali (fr. 4'500.-- per la
tassa di decisione e fr. 300.-- per la tassa di stesura); la Corte ritiene che il
predetto importo sia giustificato.
5.2 Nella sede dibattimentale la rappresentante del DFF ha chiesto di aggiungere al
predetto importo pure fr. 350.-- a titolo di spese legate al dibattimento (trasferta,
pernottamento e vitto), nonché la tassa di giustizia della procedura giudiziaria
(TPF p. 7.925.19).
Siccome nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale accusatore
unitamente al MPC, per la determinazione degli emolumenti del DFF risulta
giustificata l’applicazione del regolamento del Tribunale penale federale sulle
spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di
chiusura con un atto d’accusa l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra
fr. 1’000.-- e fr. 100’000.--. Le spese sostenute dall’accusatore sono già
comprese nell’emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25
del 19 novembre 2015, consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015,
consid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011, consid. 10.3).
Alla luce di quanto testé esposto, e dato che le spese del procedimento
amministrativo di cui al considerando precedente devono essere prese in
considerazione in questa sede, essendo le stesse assimilabili agli emolumenti
riscossi dal MPC in caso di chiusura dell’istruttoria con un decreto d’accusa (art. 6
cpv. 4 lett. a RSPPF), la Corte ritiene adeguato un emolumento di istruttoria
complessivo di fr. 5’150.-- (già comprensivi dell’importo di cui al consid. 5.1, pari
a fr. 4'800.--).
- 20 -
5.3 Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento
di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 7 lett. a RSPPF).
Nel caso in esame l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale è fissato a
fr. 2'000.--, importo adeguato per cause come quella in esame.
A titolo di disborsi per la procedura giudiziaria risultano inoltre fr. 113.-- per
l’indennità versata alla testimone L., escussa nel corso del dibattimento su
richiesta dell’imputato stesso, nonché fr. 30.-- per un supporto informatico (CD)
inviato al difensore dell’imputato.
5.4 Le spese procedurali ammontano complessivamente a fr. 7’293.--.
Considerato che l’imputato è stato prosciolto da ogni accusa, le spese
procedurali sono poste a carico della Confederazione.
6. Indennità
6.1 Conformemente all’art. 99 cpv. 1 DPA – applicabile per analogia anche nel
procedimento giudiziario condotto nell’ambito di una procedura di diritto penale
amministrativo (art. 101 cpv. 1 DPA) – all’imputato che ha beneficiato
dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di
prescrizioni d’ordine è assegnata un’indennità per i pregiudizi sofferti. In questo
caso, l’indennità è a carico della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA). Giusta
l’art. 101 DPA, nel procedimento giudiziario il tribunale decide anche circa
l’indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. Prima
di stabilire l’indennità, il tribunale deve dare all’amministrazione in causa la
possibilità di esprimersi sul diritto all’indennità e l’ammontare della medesima, e
di presentare proposte. Le spese necessarie per la difesa fanno parte degli altri
pregiudizi ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 DPA (DTF 115 IV 156 consid. 2.c).
6.2 Ai sensi dell’art. 10 RSPPF, le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si
applicano al calcolo dell’indennità degli imputati assolti totalmente o
parzialmente, alla difesa privata, nonché all’accusatore privato che ha vinto una
causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’art. 434 CPP.
In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta
- 21 -
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti
ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo
2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del
1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2).
Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso
sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale
penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del
13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del
Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le
spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo
giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario
(art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per
le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con
l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui
all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente
l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente
fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA)
dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal
proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era
dell’8%, mentre dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%.
6.3 A. ha chiesto un’indennità per spese legali di complessivi fr. 31'344.52, oltre
interessi del 5% dal 7 settembre 2018, a carico della Confederazione. A
comprova della richiesta egli ha prodotto il dettaglio delle prestazioni del suo
difensore di fiducia, datato 7 settembre 2018, a cui si aggiunge il dispendio orario
per la partecipazione al dibattimento, stimato in 8 ore con una tariffa oraria di
fr. 230.--, oltre all’IVA all’8% (TPF p. 7.925.6 e segg.).
6.4 In sede di requisitoria, la rappresentante del DFF si è espressa sulla richiesta di
indennità presentata da A. (TPF p. 7.925.18 e seg.). Ella ha rilevato che appare
giustificato applicare una tariffa oraria di fr. 230.-- alle prestazioni di patrocinio e
che la posizione fatturata il 1° marzo 2018 a titolo di “allestimento e
predisposizione memoriale per richiesta e giudizio TPF”, pari a 2.5 ore, non
sembrerebbe necessaria alla difesa dell’imputato, che si poteva limitare a una
semplice richiesta di giudizio, rimettendosi comunque al giudizio del tribunale per
la valutazione del dispendio orario adeguato.
6.5 La Corte ha provveduto a tassare la nota d’onorario nel modo seguente.
6.5.1 Per quel che concerne le prestazioni fatturate a titolo di onorari, la Corte ha
anzitutto preso atto che per la redazione e la correzione di una presa di posizione
- 22 -
a cavallo dei mesi di marzo e aprile 2017 sono state fatturate complessivamente
11.50 ore (21 marzo 2017: 2 ore; 6 aprile 2017: 6 ore; 11 aprile 2017: 2 ore;
12 aprile 2017: 1 ora; 20 aprile 2017: 0.50 ore). Considerato che il tempo fatturato
appare sproporzionato per la stesura della presa di posizione del 20 aprile 2017
(DFF p. 80.35 e segg.), che nel suo contenuto ricalca peraltro in parte quella
redatta nel mese di gennaio (DFF p. 20.15 e segg.), la Corte ha provveduto a
stralciare le prestazioni fatturate il 6 aprile 2017 e il 12 aprile 2017, pari a 7 ore.
La Corte ha inoltre constatato che per la redazione dell’opposizione al decreto
penale sono state fatturate varie prestazioni (25 settembre 2017: 3.50 ore a titolo
di “Allestimento opposizione”; 27 settembre 2017: 2.50 ore a titolo di “Analisi
documentazione DFF e correzione opposizione”; 29 settembre 2017: 3.50 ore a
titolo di “Correzione opposizione”; 3 ottobre 2017: 0.75 ore a titolo di “Correzione
e predisposizione invio opposizione a DFF”). Considerato che il tempo fatturato
risulta sproporzionato per la stesura dell’opposizione del 3 ottobre 2017 (DFF
p. 90.12 e segg.), di 21 pagine, che nel suo contenuto ricalca peraltro in parte le
precedenti prese di posizione agli atti, la Corte ha provveduto a stralciare le
prestazioni fatturate il 29 settembre 2017 e il 3 ottobre 2017, pari a 4.25 ore.
La Corte ha pure rilevato che il 1° e il 2 marzo 2018 sono state fatturate
complessivamente 2.50 ore per l’allestimento di un memoriale per la richiesta di
giudizio da parte del Tribunale penale federale. Ritenuto come l’imputato potesse
limitarsi a redigere una succinta richiesta di giudizio, tali prestazioni non vengono
riconosciute.
Per l’allestimento delle istanze probatorie presentate a questa Corte (TPF
p. 7.521.2 e segg.) sono state fatturate complessivamente 3.50 ore di prestazioni
(30 aprile 2018: 3 ore; 7 maggio 2018: 0.50 ore). Considerato che le medesime
richieste erano già state formulate dall’imputato dinanzi al DFF, per la stesura
dell’istanza vengono riconosciute unicamente 1.50 ore di prestazioni.
Inoltre, per la preparazione del processo e la predisposizione dell’arringa sono
state complessivamente fatturate 18 ore (1 settembre 2018: 8 ore; 5 settembre
2018: 5 ore; 6 settembre 2018: 5 ore). La Corte ha ritenuto che queste prestazioni
professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l’adeguato esercizio dei
diritti della difesa dell’imputato; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era
la necessità – nel senso di “adeguatezza” – di profondere tali attività con una tale
frequenza; per la preparazione del processo e la predisposizione dell’arringa
vengono pertanto riconosciute 8 ore di prestazioni.
- 23 -
In conclusione, la Corte riconosce 86.58 ore a titolo di onorari, di cui 63.91 ore
fatturate prima del 31 dicembre 2017 e 22.67 ore fatturate dopo il 1° gennaio
2018.
La tariffa oraria è quella usuale di fr. 230.--, applicata da questa Corte in casi
come il presente che non si contraddistinguono invero per una complessità
particolare, ma che denotano pur sempre la presenza di un fascicolo procedurale
di un’ampiezza inusuale. Per le trasferte si applica invece la tariffa oraria di
fr. 200.-- (v. supra, consid. 6.2).
6.5.2 Per quel che concerne le spese, la Corte ha anzitutto rilevato come il 24 aprile
2018 siano stati fatturati fr. 300.-- a titolo di spese una trasferta da Lugano a
Bellinzona della durata di 1.50 ore. La Corte riconosce pertanto 1.50 ore di
prestazioni per la predetta trasferta; trattandosi di una trasferta, la tariffa oraria
applicabile è di fr. 200.--. Vengono inoltre riconosciuti fr. 9.30 a titolo di spese di
trasferta, importo pari al prezzo del biglietto ferroviario di prima classe con
l’abbonamento metà prezzo, da Lugano a Bellinzona e ritorno.
Per la stesura di lettere o testi, e per i relativi allegati, la Corte riconosce
unicamente le spese di stampa, pari a fr. 0.50 per fotocopia, rispettivamente di
fr. 0.20 per grandi quantità di stampe, considerato che per la stesura degli scritti
il difensore di A. ha provveduto a fatturare prestazioni a titolo di onorario.
Inoltre la Corte ha inoltre applicato, a titolo forfettario, una tariffa di fr. 1.-- per
l’invio di una lettera normale (tramite posta A), di fr. 6.30 per l’invio di una lettera
raccomandata e di fr. 1 per l’invio di un fax unicamente quando l’invio di una
missiva anticipata via fax era necessario.
La Corte non riconosce le spese fatturate a titolo di invio e la ricezione di posta
elettronica, pari a fr. 62.--, trattandosi notoriamente di corrispondenza che non
causa spese.
Inoltre la Corte ha ritenuto che gli scritti al DFF avrebbero potuto essere spediti
in un solo esemplare, non intravvedendo alcuna necessità di inviarne quattro
copie; per gli scritti del 13 gennaio 2017, del 3 ottobre 2017 e del 2 marzo 2018
riconosce pertanto unicamente le spese relative all’invio di una copia.
A mente della Corte inoltre non vi era la necessità di allegare sistematicamente
a ogni scritto o istanza una copia delle decisioni dell’autorità e degli scritti
precedentemente redatti dal difensore, posto che gli stessi erano già agli atti e
sarebbe stato sufficiente fare riferimento agli stessi. Per l’invio di allegati che si
trovavano già agli atti della causa non vengono pertanto riconosciute spese.
- 24 -
La difesa inoltre ha fatturato fr. 665.20 a titolo di “fotocopie documenti”, pari a
3'326 fotocopie a fr. 0.20 cadauna. Posto che le stesse non sono né sostanziate
né giustificate, anche alla luce della mole/entità dell’incartamento della causa, la
Corte ne riconosce solo la metà, pari a fr. 332.60. Considerato che l’aliquota IVA
applicabile è cambiata nel corso del procedimento, la Corte applica a questa
posta l’aliquota IVA dell’8%, più favorevole all’imputato.
In conclusione, la Corte riconosce 1.50 di trasferta e fr. 543.50 di spese, e meglio
fr. 438.30 fatturate prima del 31 dicembre 2017 e fr. 105.20 ore fatturate dopo il
1° gennaio 2018.
La Corte, posto che l’IVA applicabile attualmente è del 7.7%, e fino al
31 dicembre 2017 era dell’8%, giunge all’importo di fr. 22'400.60 {[fr. 14'699.30
(onorari: 63.91 ore * 230fr/h) + fr. 438.30 (disborsi) + fr. 1'211.-- (IVA 8%)] +
[fr. 5'214.10.-- (onorari: 22.67 ore * 230fr/h) + fr. 300.-- (trasferte: 1.50 ore *
200fr/h) + fr. 105.20 (disborsi) + fr. 432.70 (IVA 7.7%)]}.
6.6 Per quel che concerne la partecipazione al dibattimento del 7 settembre 2018, in
considerazione della durata effettiva dell’udienza vengono riconosciute 8 ore di
prestazioni a titolo di onorario, nonché 1.50 ore per la trasferta da Lugano a
Bellinzona e ritorno. A titolo di spese per la trasferta vengono riconosciuti fr. 9.30,
pari al prezzo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà
prezzo, da Lugano a Bellinzona e ritorno.
La Corte, posto che l’IVA applicabile alle predette prestazioni è del 7.7%, giunge
all’importo di fr. 2'314.80 [fr. 1'840.-- (onorari: 8 ore * 230fr/h) + fr. 300.--
(trasferte: 1.50 ore * 200fr/h) + fr. 9.30 (disborsi) + fr. 165.50 (IVA)].
6.7 Per la partecipazione alla comunicazione orale della sentenza e l’eventuale
successivo colloquio col cliente viene inoltre riconosciuta 1 ora di prestazioni,
nonché il tempo per la trasferta, pari a 1.50 ore, e le relative spese, pari a fr. 9.30,
per complessivi fr. 580.80 [fr. 230.-- (onorari: 1 ora * 230fr/h) + fr. 300.--
(trasferte: 1.50 ore * 200fr/h) + fr. 9.30 (disborsi) + fr. 41.50 (IVA)].
6.8 Complessivamente, a titolo di indennità vengono pertanto riconosciuti
fr. 25'296.20 (fr. 22'400.60 + fr. 2'314.80 + fr. 580.80).
6.9 A. ha chiesto il riconoscimento di interessi del 5% dal 7 settembre 2018.
6.9.1 L’Alta Corte, con mente all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP concernente l’indennità per
le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali
dell’imputato pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti il
procedimento è stato abbandonato, ha avuto modo di precisare che l’indennità
- 25 -
giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non costituisce una posta del danno risarcibile,
ma concerne il rimborso delle spese ripetibili all’imputato, sicché, contrariamente
al caso della lett. c della medesima disposizione, non è produttiva d’interessi
(DTF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
6.9.2 La Corte ritiene che tale giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in
relazione all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP debba essere analogamente applicata
anche nel caso di indennità per le spese sostenute per la difesa ai sensi
dell’art. 99 cpv. 1 DPA, non regolando quest’ultima normativa la questione degli
interessi remunerativi. Pertanto, non vengono riconosciuti gli interessi richiesti
dalla difesa.
- 26 -
La Corte pronuncia:
1. A. è assolto.
2. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
3. L’istanza di indennità di A. è accolta limitatamente a fr. 25'296.20.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Lucienne
Fauquex
- Dipartimento federale delle finanze, Signor Fritz Ammann, Capo del Servizio
giuridico
- Avv. Pascal Delprete
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della
Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità
quest’ultima incaricata dell’esecuzione (art. 90 DPA).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 22 novembre 2018
Full & Egal Universal Law Academy