Sentenza del 27 novembre 2018
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Roy Garré,
Presidente del collegio,
Miriam Forni e Giuseppe Muschietti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore
federale Sergio Mastroianni
contro
A., difeso dall'avvocato d'ufficio Costantino Testa
Oggetto
Organizzazione criminale; ricettazione; denuncia
mendace, subordinatamente sviamento della
giustizia; infrazione alla legge federale sulle armi
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2018.3
- 2 -
Fatti:
A. L'11 luglio 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), su
richiesta della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) del 7 maggio 2013 (cl.
1 p. 05-000-0001 e segg.), ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. ed
ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (cl. 1 p. 01-
000-0001). In seguito a diverse perquisizioni domiciliari intervenute il 18 agosto
2015, che hanno permesso di rinvenire e mettere al sicuro svariate armi e
munizioni, l'indagine è stata estesa, il 16 settembre 2015, per violazione dell'art.
33 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS
514.54) nonché per titolo di ricettazione ai sensi dell'art. 160 CP (cl. 1 p. 01-000-
0002 e segg.). Successivi atti d'indagine hanno in seguito portato, il 16 agosto
2016, ad un’ulteriore estensione del procedimento nei confronti di A. per
violazione dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale
(LCStr; RS 741.01) e per sviamento della giustizia giusta l'art. 304 CP. Il
procedimento è stato nel contempo esteso alle seguenti persone: B. per titolo di
falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, per denuncia mendace giusta l'art.
303 CP e per favoreggiamento ai sensi dell'art. 305 CP; C. per titolo di sviamento
della giustizia secondo l'art. 304 CP e per favoreggiamento giusta l'art. 305 CP;
D., figlio dello stesso A., per violazione dell'art. 33 LArm (cl. 1 p. 01-000-0005 e
segg.). Con decisione del 30 gennaio 2017, il MPC ha da ultimo esteso il
procedimento nei confronti di A. per titolo di denuncia mendace ai sensi dell'art.
303 CP (cl. 1 p. 01-000-0008 e segg.).
B. Nel corso dell'istruzione sono state ordinate svariate misure coercitive: più
precisamente, sono state perquisite e sequestrate svariate relazioni bancarie
riconducibili agli indagati (v. cl. 1 p. 07-001-0001 e segg.), sono state effettuate
diverse perquisizioni domiciliari (v. cl. 2 p. 08-000-0001 e segg.) e misure di
sorveglianza (v. cl. 3 p. 09-101-0001 e segg.; cl. 5 p. 09-501-0001 e segg.),
compreso l’impiego di agenti infiltrati (cl. 5 p. 09-601-0001 e segg.). Gli oggetti e
i valori patrimoniali che, in definitiva, il MPC ha deciso di mantenere sotto
sequestro sono i seguenti:
Oggetti e valori ritrovati al domicilio di A. a U.
01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi
finanziari
01.05.0001 Una busta con mittente E. contenente 3 fatture
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01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9
Parabellum, Patented, numero di serie 1, magazzino con 10
cartucce 9x19 mm e 5 cartucce calibro sconosciuto
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro
6.35/25, numero di serie 2, magazzino con 6 cartucce calibro 6.35
01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri di telefono
01.06.0004 F. AG, certificato azionario (copia)
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0004 Sega tascabile
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili
01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.
01.07.0009 Tessera di acquisto G., a nome di H. TTT.
01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono
cellulare: 3
01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme
Oggetti e valori ritrovati presso il Garage I. GmbH a V.
04.01.0021 Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose
fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una
scatola Gros Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0009 Agenda 2014 J.
04.02.0015 Contratto di prestito tra K., V. (creditrice) e L. (debitore) del 3
gennaio 2014
04.02.0017 Delivery Note Orange al Garage I. GmbH concernente Samsung
Galaxy S V G900 black LTE, numero d‘ordine 4
04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo
a due persone dell'Ucraina
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6
04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker
04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN 7 PUK 8 IMEI 9 (senza
carta SIM)
04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 10
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile
a canna
04.02.0043 Cartucce in contenitore nero
04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 11
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04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB Serial number 12
04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB Serial number 13
04.03.0004 Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca
Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle,
Marke SK contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
Oggetti e valori ritrovati nei locali soprastanti il Garage I. GmbH
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever
Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore
materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm
contenente 13 pezzi
Oggetti e valori ritrovati al domicilio di D. a U.
07.04.0002 Pistola; marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm, mod. 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver
Cartridges" con 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione
precedente
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola
mano, contrassegno sulla lama Speed Lock
07.04.0006 Contratto di lavoro (due pagine) del 12 maggio 2014 sottoscritto da
M. e N. GmbH
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
C. Il 29 novembre 2017 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico
di B. (cl. 1 p. 03-000-0004 e segg.). Il medesimo giorno esso ha emesso due
decreti d'accusa: uno nei confronti di C. per sviamento della giustizia (art. 304
CP) e favoreggiamento (art. 305 CP), condannando lo stesso a una pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna sospesa per un periodo
di prova di due anni e a una multa di fr. 800.– (cl. 1 p. 03-000-0011 e segg.);
l'altro a carico di D. per violazione dell'art. 33 LArm, condannando il medesimo a
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una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna da eseguire
(cl. 1 p. 03-000-0015 e segg.).
D. Il decreto di accusa a carico di C. è cresciuto in giudicato il 29 novembre 2017,
mentre contro il decreto a carico di D. quest'ultimo ha interposto opposizione in
data 4 dicembre 2017 (v. cl. 1 p. 03-000-0018 e segg.), poi ritirata il 4 febbraio
2018 dinanzi a questo Tribunale (v. decreto SK.2018.2 del 22 febbraio 2018), con
la conseguenza che anche la condanna penale a carico di D. è passata in
giudicato.
E. Con atto d'accusa dell'11 gennaio 2018, inoltrato al Tribunale penale federale
(TPF), il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A. per organizzazione criminale (art.
260ter CP), ricettazione (art. 160 CP), denuncia mendace (art. 303 CP)
subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP) e infrazione alla legge
federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 LArm).
F. Il dibattimento ha avuto luogo il 30 agosto, il 3 settembre nonché il 9 e il 12 ottobre
2018. A. si è regolarmente presentato in aula.
G. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
G.1 Per quanto riguarda il MPC:
Dichiarare l'imputato A. autore colpevole di:
- appartenenza e sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter CP)
- ricettazione (art. 160 CP)
- denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della
giustizia (art. 304 CP)
- ripetuta infrazione alla legge federale e sulle armi (art. 33 LArm)
e di condannare A. ad una pena detentiva di 4 anni.
Esso chiede la confisca dei seguenti oggetti:
Nr. Oggetto
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS- calibro 9
Parabellum, Patented, numero di serie 1 con magazzino contenente 10
cartucce 9x19 mm / 5 cartucce calibro sconosciuto
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01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro 6.35/25,
numero di serie 2 con magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili
04.01.0021 Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose per
fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola
Gros Gibier contenente una cartuccia
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e
2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile a canna
04.02.0043 Cartucce in contenitore nero
04.03.0004 Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle, marca
SK contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil
e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro 12/70 Clever
Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale
di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi
07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm Mod. 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges"
contenente 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione precedente
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm
Per i restanti oggetti, il MPC si rimette al giudizio della Corte.
Esso chiede che le autorità del Canton Berna siano incaricate dell'esecuzione
della pena detentiva in applicazione dell'art. 74 LOAP.
Esso chiede che le spese procedurali siano addossate all'imputato. Queste
ammontano ad un totale pari a fr. 88'009.80 (ovvero fr. 16'000.– per gli
emolumenti e fr. 72'009.80 per i disborsi) che devono essere imputate ad A., e
ciò come già si evince dall'atto d'accusa dell'11 gennaio 2018.
G.2 La difesa di A. chiede:
1. Di ordinare l’abbandono dei capi di accusa per i quali è sopraggiunta la
prescrizione dell’azione penale, se del caso in applicazione della lex mitior, a
dipendenza dei singoli fatti e reati imputati al Signor A.
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2. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di partecipazione e sostegno
a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
3. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di ricettazione ai sensi
dell’art. 160 CP.
4. Di prosciogliere il signor A. dall’accusa di denuncia mendace ai sensi dell’art.
303 cifra 2 CP e in subordine di sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304
CP.
5. Qualora non prescritti e nella misura in cui siano ritenuti adempiuti gli elementi
costitutivi del reato, di giudicare colpevole il signor A. per i capi di imputazione di
cui al § 1.4 dell’atto di accusa e di condannarlo a una pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere di fr. 80.– e una multa di fr. 500.–. L’esecuzione della pena
pecuniaria andrà sospesa con un periodo di prova di due anni.
6. Di ordinare la restituzione all’imputato di tutto quanto non sia oggetto di una
istanza di confisca, in particolare:
- 01.03.0001 Classificatore di colore nero
- 01.05.0001 1 busta mittente E. contenente 3 fatture
- 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri telefonici
- 01.07.0003 Nunchaku di metallo
- 01.07.0014 Sega tascabile
- 04.02.0008 Fionda
- 04.02.0015 Contratto di Prestito K. / L.
- 04.02.0020 GPS Tracker incl. Carta SIM 5
- 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6
- 04.02.0030 Manuale d’uso GPS Tracker
- 04.02.0040 cell. Nokia N76 incl. carta WIND IMEI 10
- 04.02.0044 cell. LG rotto senza batteria IMEI 11
- 04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB
- 04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB
- 05.08.0004 Doppietta Robust cal. 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia
- 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia
- 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014
Non ci si oppone al mantenimento del sequestro sulle rimanenti armi e munizioni,
che si chiede che siano vendute a cura dell’autorità, con successiva
corresponsione del ricavo all’imputato, se del caso previa trattenuta a garanzia
del pagamento delle spese procedurali e di giudizio.
- 8 -
7. Di accollare i 4/5 dei costi procedurali e di giudizio a carico della
Confederazione.
8. Di riconoscere i costi della difesa d’ufficio nella misura e ammontare calcolati
sulla base della notula dettagliata presentata. Tenuto conto della sua situazione
finanziaria, si prescinde dall’imporre ad A. un eventuale rimborso a favore della
Confederazione.
9. Si chiede che all’imputato sia riconosciuto a titolo di indennizzo (art. 429 CPP)
un importo pari alla differenza tra la retribuzione ufficiale (fr. 230.– orari) e
l’onorario integrale (fr. 350.– orari) da versare al difensore, calcolato in base alle
notule dettagliate in atti.
H. La sentenza è stata oralmente comunicata con succinta motivazione in udienza
pubblica il 27 novembre 2018. Il dispositivo della sentenza è stato consegnato
alle parti.
Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei
considerandi che seguono.
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La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.
1.1 La Corte si è dapprima chinata sulle condizioni di luogo delimitanti il campo
d’applicazione del Codice penale, scandagliando, in altre parole, la ricorrenza o
meno delle giurisdizione elvetica.
1.1.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1 CP il Codice penale si applica a chiunque commette un
crimine o un delitto in Svizzera.
In forza dell’art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell’ubiquità, un crimine o
un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette
di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica
l’evento.
Giusta l’art. 260ter n. 3 CP è punibile anche chi commette il reato di
organizzazione criminale all’estero, se l’organizzazione esercita o intende
esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’art. 3 cpv. 2 CP è
applicabile. Questa normativa, che si ispira all’art. 260bis n. 3 CP, è stata
introdotta al fine di garantire l’applicazione della norma penale anche qualora
l’organizzazione eserciti, perlomeno in parte, la propria attività criminale in
Svizzera o intenda farlo, nella misura in cui qualcuno la sostenga o vi partecipi
dall’estero. La normativa concretizza il principio secondo cui il diritto svizzero si
applica alla partecipazione ad un atto principale commesso in Svizzera.
Estendendo la sovranità territoriale in ambito penale, essa conduce a una
dilatazione del principio d’ubiquità (art. 8 CP). Essa non si applica di riflesso
allorquando i principi generali di cui agli art. 3 e segg. CP già da soli fondano la
competenza giurisdizionale elvetica, conducendo in altre parole all’applicazione
del Codice penale, segnatamente, e in particolar modo, allorquando l’autore
partecipa o sostiene l’organizzazione criminale a partire dalla Svizzera (art. 3
cpv. 1 CP). La norma di cui all’art. 260ter n. 3 CP si iscrive di conseguenza nel
solco del principio di territorialità ma anche nel suo corollario dell’ubiquità (art. 8
CP) che tende ad estendere la giurisdizione elvetica al fine d’evitare conflitti
negativi di competenza, pure in casi in cui la fattispecie non presenta vincoli stretti
con il nostro Paese, purché sussista un nesso di collegamento (DTF 133 IV 171
consid. 6.3). In tale ottica, affinché l’art. 260ter CP possa trovare applicazione,
occorre che l’esercizio (effettivo o prospettato) dell’attività criminale (violenta o
tesa a conseguire un illecito profitto) dell’organizzazione criminale sia inteso nello
stesso senso di un atto principale, a cui il membro dell’organizzazione,
- 10 -
rispettivamente colui che la sostiene, partecipi in senso lato. Alla stessa stregua
di un correo ad un’infrazione, per il quale non è necessaria alcuna partecipazione
all’esecuzione dell’atto (DTF 125 IV 134 consid. 3a), ma che deve nondimeno
vedersi opporre il luogo del risultato conseguito dai partecipanti all’infrazione, il
membro di un’organizzazione criminale deve vedersi opporre i risultati delle
attività criminali dell’organizzazione che si sono prodotti in Svizzera, anche se la
sua partecipazione si è concretizzata esclusivamente all’estero. In applicazione
dell’art. 8 cpv. 1 e 2 CP, la nozione d’esercizio di un’attività criminale deve di
riflesso essere intesa non solamente con mente al luogo di commissione effettivo
o prospettato delle attività dell’organizzazione criminale, ma anche con
riferimento al luogo in cui il risultato si produce o avrebbe dovuto prodursi
(sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 7.1).
1.1.2 Nel caso concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (v. cl. 22 p.
925.5975), il nesso territoriale con il nostro Paese è palese visto che in base alle
ipotesi accusatorie l’imputato avrebbe agito in Svizzera come membro delle
“locali” di W. e X., segnatamente con traffici di armi, guardie armate a campi di
marijuana, preparativi di traffici di stupefacenti e quindi “attività criminali” ai sensi
dell’art. 260ter n. 3 CP. Per i restanti reati la competenza giurisdizionale elvetica
è da ravvisare sulla scorta del principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 CP). La
giurisdizione svizzera è pertanto data su tutti i reati in esame.
1.2 In base all'art. 24 cpv. 1 CPP il reato di organizzazione criminale giusta l'art. 260ter
CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti siano stati
commessi prevalentemente all'estero oppure siano stati commessi in più Cantoni
e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno
di essi. Per quanto riguarda in particolare la nozione di reato commesso
prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente
quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i
nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano
più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione
del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2). Nella fattispecie la dimensione
internazionale, sia dell'inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale
oggetto dell'atto d'accusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta
giurisprudenza, il MPC ha giustamente ammesso la sussistenza della
giurisdizione penale federale. Inoltre, sottostando la causa sia alla giurisdizione
federale in relazione all'art. 260ter CP, sia a quella cantonale per quanto attiene
agli art. 160, 303, 304 CP e 33 LArm, il MPC ha riunito l'istruzione e il giudizio
presso l'autorità federale conformemente all'art. 26 cpv. 2 CPP, mediante
decisione del 16 settembre 2015, notificata sia alla difesa di A. che alla Procura
generale del Canton Berna (v. cl. 1 p. 01-000-0002 e segg.), mediante decisione
- 11 -
del 16 agosto 2016, notificata sia alla difesa che alla Procura generale del Canton
Berna nonché al Ministero pubblico del Canton Grigioni (v. cl. 1 p. 01-000-0005
e segg.) e mediante decisione del 30 gennaio 2017, notificata sia alla difesa che
alle predette procure cantonali (v. cl. 1 p. 01-000-0008). Visto l’art. 26 cpv. 2 CPP
e preso atto delle precitate decisioni del MPC, tutte rimaste incontestate e
passate in giudicato, la giurisdizione federale va dunque pacificamente ammessa
anche per questi ultimi reati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i
principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale impedirebbero
comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria
competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente
validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), qui palesemente non dati.
Questa Corte è dunque competente a giudicare tutti i reati oggetto dell’atto di
accusa a carico di A.
2. La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto materiale applicabile.
L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale. Costituisce deroga a questo
principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, secondo cui il diritto
penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua
entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è
più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio
applicabile anche alle infrazioni previste dalla LStup per rinvio dell’art. 333 cpv. 1
CP). La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il
vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro
applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del
Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision
des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il
giudice deve esaminare l’azione sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e
stabilire in base al risultato quale sia la norma più favorevole all’imputato (DTF
126 IV 5 consid. 2c, con rinvii). Quale sia il diritto da applicare risulta
dall’interazione tra le norme della parte speciale e della parte generale del diritto
penale (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Il nuovo diritto trova applicazione se
obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato
(principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di
quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale
6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio
dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF
134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del
- 12 -
Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo
senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il
vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo
per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso
risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid.
2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).
2.1 I reati rimproverati ad A. sarebbero stati commessi dal 2003 al 18 agosto 2015.
Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l’ultima revisione del diritto sanzionatorio
(RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa si prefigge da un lato di
ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili, apportando in particolare delle
modifiche in ambito di pene con la condizionale, dall’altro di ripristinare in parte
le pene detentive di breve durata, in particolare riducendo il limite massimo della
pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere e reintroducendo le pene
detentive a partire da un minimo di 3 giorni (FF 2012 4193). Il 1° ottobre 2016
sono altresì entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di espulsione di
stranieri che commettono reati (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nel caso in
disamina, ad A. sono imputati vari reati fra cui quello di organizzazione criminale
(art. 260ter CP). Dato che quest’ultimo reato a partire dal 1° ottobre 2016 prevede
l’espulsione obbligatoria ex art. 66a cpv. 1 lett. l CP, riservate le eccezioni di cui
al capoverso 2 di questo stesso articolo, nel caso in esame il nuovo diritto non
costituisce palesemente lex mitior per l’imputato, in quanto straniero
(sull'applicabilità della norma in questione ai cittadini dell'Unione europea v.
sentenza del Tribunale federale 6B_235/2018 del 1° novembre 2018, destinata
a pubblicazione), motivo per cui, visto l’art. 2 CP, si applica di massima il diritto
penale in vigore al momento dei fatti.
2.2 Dal 2003 ad oggi non vi sono però state solo modifiche del sistema sanzionatorio
ma anche della LArm.
2.2.1 L’art. 33 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.45), nella sua versione in vigore dal
1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008, recitava:
“È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza
diritto, aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o
importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori
di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2002 250).
Il 12 dicembre 2008 è entrata in vigore la seguente nuova versione del disposto:
- 13 -
“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione,
acquista, possiede, fabbrica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o
introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite
appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2008
5517, per l’entrata in vigore cfr. la relativa ordinanza del Consiglio federale, RU
2008 5406).
Il 28 luglio 2010 è infine entrata in vigore la seguente (e attuale) formulazione
dell'art. 33 cpv. 1 lett. a Larm:
“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione,
acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato
Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o
costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di
munizioni” (RU 2010 2902).
2.2.2 Secondo i capi d'accusa 1.4.4-1.4.10, 1.4.12 e 1.4.13, A. avrebbe posseduto armi
e munizioni senza relativo permesso fino al 18 agosto 2015. L'atto d'accusa non
indica la data d'inizio di tale possesso. Ai capi d'accusa 1.4.1-1.4.3 all'imputato
viene contestato l'acquisto e il possesso senza diritto, dal 2010 al 18 agosto
2015, di tre armi.
In virtù del principio della lex mitior, occorre quindi determinare il diritto più
favorevole all'imputato. Qualora, come nella fattispecie, la condotta è punibile sia
in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisogna paragonare le
differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena
massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113
consid. 22).
2.2.3 Una parte dei fatti rimproverati all'imputato è sanzionata dall'art. 33 cpv. 1 lett. a
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno
1997 in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008 e una parte dei fatti
dall'art. 33 cpv.1 lett. a nella versione entrata in vigore il 12 dicembre 2008 sino
al 27 luglio 2010. Ambedue le versioni citate come pure quella in vigore dal 28
luglio 2010 sanzionano l'acquisto e il possesso di armi e munizioni. Nel caso di
specie, come si è visto (cfr. supra consid. 2.2.1) la pena massima è la stessa sia
nelle vecchie versioni che nel nuovo diritto, ossia la pena detentiva fino a tre anni.
Per quanto riguarda la pena minima la legge prevede la pena pecuniaria anziché
la multa di cui alla versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008.
- 14 -
Vista la gravità dei reati rimproverati ad A., è tuttavia esclusa l’applicabilità di una
mera pena pecuniaria. Non si impone dunque una comparazione fra la pena
pecuniaria e la multa. In merito alla pena detentiva il diritto in vigore al momento
dei fatti non ha subìto modifiche. Per le infrazioni commesse prima del 12
dicembre 2008 va dunque applicata la LArm del 1° gennaio 2002, per quelle
commesse dopo, quella del 12 dicembre 2008.
2.2.4 Riassumendo, visto l’art. 2 CP, si applica il diritto in vigore al momento dei fatti.
3. La Corte ha esaminato d'ufficio anche il rispetto del principio accusatorio. L’atto
d’accusa ha essenzialmente due funzioni: da un lato serve ad informare e definire
la materia di cui si discuterà nel processo (funzione informativa) e dall’altro serve
a delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva
con pieno esercizio del diritto di essere sentito (funzione delimitativa), potendo
contare sul fatto che il Tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di
accusa (cosiddetto principio di immutabilità). Il principio accusatorio ha natura
costituzionale (v. art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost., nonché cpv. 6 n. 3 lett. a e b
CEDU), è oggetto di una diuturna e vasta giurisprudenza (v. DTF 143 IV 63
consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a;
120 IV 348 consid. 2 e 3; sentenze del Tribunale federale 6B_938/2017 del 2
luglio 2018 consid. 3.1; 6B_748/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.2;
6B_1217/2017 del 17 maggio 2018 consid. 1.1; 6B_28/2016 del 10 ottobre 2016
consid. 2.1; 6B_666/2015 del 27 giugno 2016 consid. 1.4.1; 6B_710/2015 del 16
dicembre 2015 consid. 1, pubblicato anche in forumpoenale 2017, pag. 10 e seg.)
e dal 2011 è anche codificato agli art. 9, 325 cpv. 1 lett. f e 350 cpv. 1 CPP. In
base all’art. 325 cpv. 1 lett. f e g CPP l’atto d’accusa deve segnatamente indicare,
in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato,
specificando dove, quando, come e con quali effetti sarebbero stati commessi,
nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute. Esso non
ha lo scopo né di dimostrare né di provare le allegazioni del pubblico ministero,
le quali saranno discusse durante il dibattimento. In questo senso non deve
contenere prove o considerazioni volte a corroborare i fatti (sentenza del
Tribunale federale 6B_938/2017 del 2 luglio 2018 consid. 3.1 e rinvio), ma solo
le accuse in quanto tali e le disposizioni di legge pertinenti. Nel caso concreto,
l’atto di accusa presentato dal Ministero pubblico della Confederazione a carico
di A. specifica luoghi, tempi e modalità di commissione di tutti i reati in esame con
sufficiente precisione e permette un effettivo esercizio dei diritti processuali
dell’imputato, informandolo in maniera completa sulle accuse mosse a suo carico
e delimitando il campo delle stesse in maniera chiara, conformemente a quanto
richiesto dalle predette disposizioni di legge e dalla relativa giurisprudenza, la
- 15 -
quale, del resto, ammette eventuali imprecisioni relative a date e luoghi, nella
misura in cui l’imputato non può comunque avere dubbi sui comportamenti
concreti che gli sono rimproverati (sentenze del Tribunale federale 6B_166/2017
del 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_275/2016 del 9 dicembre 2016 consid.
2.1; 6B_1141/2015 del 3 giugno 2016 consid. 1.1).
4. Giusta l'art. 278 CPP, se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi
da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono
essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe
potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati (cpv. 1). Se
nell'ambito della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere
utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3 (cpv. 1bis). Nei casi di cui ai
capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza
e avvia la procedura di approvazione (cpv. 3). Le registrazioni che non possono
essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente
dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento
(cpv. 4).
4.1 In concreto, in data 18 agosto 2014 il MPC, nell'ambito del procedimento penale
condotto contro A. e ignoti per titolo di appartenenza o sostegno ad
un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter CP, ha inoltrato al Tribunale delle
misure coercitive del Canton Berna (in seguito: TMC) una richiesta di proroga e
di approvazione della sorveglianza ai sensi dell'art. 274 cpv. 1 CPP riguardante,
tra l'altro, il collegamento telefonico 15 intestato a H. (v. cl. 3 p. 09-401-0058 e
segg.). Con decisione del 20 agosto seguente, il TMC ha accolto la richiesta in
questione, prorogando la sorveglianza attiva con effetto dal 21 agosto al 20
novembre 2014 (v. cl. 3 p. 09-401-0077 e segg.). Ora, nel suo rapporto del 27
maggio 2016 sulle risultanze relative all'analisi di supporti elettronici sequestrati
(v. cl. 1 p. 05-000-0048 e segg.), destinato al MPC, la Polizia giudiziaria federale
ha sostanziato, sulla base del contenuto di svariate conversazioni telefoniche
intervenute tra il 29 settembre e il 2 dicembre 2014 tra A. e C. attraverso il
collegamento telefonico di cui sopra, in uso ad A., nonché di documentazione
frutto di svariate perquisizioni domiciliari avvenute il 18 agosto 2015, l'esistenza
di sospetti relativi ai reati di infrazione alla legge sulla circolazione stradale,
denuncia mendace (art. 303 CP), sviamento della giustizia (art. 304 CP),
favoreggiamento (art. 305 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). Con decisione
del 16 agosto 2016 il MPC ha esteso il procedimento di cui sopra a B., C. e D.
per i reati già evidenziati in precedenza (v. supra lett. A). Basandosi tali estensioni
- 16 -
– relative a reati scoperti per caso e completamente diversi rispetto
all'organizzazione criminale – essenzialmente sul contenuto delle conversazioni
già evidenziate, il MPC avrebbe dovuto disporre senza indugio la sorveglianza e
avviare la procedura di approvazione anche per tali nuovi reati, come previsto
dall'art. 278 cpv. 3 CPP (v. DTF 144 IV 254 consid. 1.3; sentenze del Tribunale
federale 6B_605/2018 del 28 settembre 2018 consid. 1.1 e 6B_228/2018 del 22
agosto 2018 consid. 1.1; HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, 2017, n.
1107 e segg., in particolare n. 1162 e segg.). Il MPC avrebbe dovuto chiedere al
TMC, perlomeno al momento in cui vi è stata la relativa estensione del
procedimento (avvenuta il 16 agosto 2016; v. cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.), di
poter utilizzare le informazioni derivanti dalla sorveglianza già in corso anche per
i nuovi presunti reati (v. HANSJAKOB, op. cit., n. 1175). Gli atti dell'incarto non
permettono di concludere che ciò sia avvenuto e il MPC ha in effetti ammesso al
dibattimento di non averlo fatto (v. cl. 22 p. 920.004).
Giusta l'art. 141 cpv. 1 CPP, le prove raccolte in violazione dell'art. 140 non
possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non
utilizzabili a tenore del CPP. Tale norma sancisce l'inutilizzabilità assoluta delle
prove raccolte in violazione dei divieti di ordine generale contenuti all'art. 140
CPP. Pure di carattere assoluto è la conseguenza di inutilizzabilità quando
prevista da specifiche norme del CPP (v. GALLIANI/MARCELLINI, in
Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [ed.], Codice svizzero di
procedura penale [CPP], Commentario, 2010, n. 1 ad art. 141 CPP). Tra le prove
assolutamente non utilizzabili figurano le informazioni derivanti da scoperte
casuali emerse nell'ambito di sorveglianze della corrispondenza postale e del
traffico delle telecomunicazioni (v. GLESS, Commentario basilese, 2a ediz. 2014,
n. 58 ad art. 141 CPP). In una recente sentenza di principio, il Tribunale federale
ha avuto modo di sottolineare l'inutilizzabilità delle prove derivanti da scoperte
casuali che non hanno fatto l'oggetto di un'autorizzazione (v. DTF 144 IV 254
consid. 1.4.3; v. anche 6B_605/2018 consid. 1.1 e 6B_228/2018 consid. 1.1).
Questo ha come conseguenza in concreto che le registrazioni topiche possono
essere utilizzate soltanto per le accuse di organizzazione criminale. Per quanto
riguarda gli altri reati, esse sono invece inutilizzabili, senza possibilità di
procedere ad una ponderazione degli interessi ex art. 141 cpv. 2 CPP (v. GLESS,
op. cit., n. 46 ad art. 141 CPP).
Va del resto sottolineato come il reato di sviamento della giustizia, contrariamente
a quello di denuncia mendace, non figuri nemmeno nel catalogo dei reati per i
quali può essere disposta la sorveglianza telefonica; ma anche quello di denuncia
mendace vi figura a condizione che si riferisca ad un crimine o a un delitto (v. art.
269 cpv. 2 CPP). Dato che nel caso in esame si tratterebbe di una denuncia
- 17 -
mendace in riferimento ad una contravvenzione giusta l’art. 303 n. 2 CP, una
sorveglianza telefonica non avrebbe potuto dunque essere autorizzata (v. art.
278 cpv. 1 CPP; DTF 141 IV 459 consid. 4.1 pag. 461 e seg.).
Accertata l’inutilizzabilità assoluta di queste prove per il reato di denuncia
mendace, subordinatamente sviamento della giustizia, si è posto il quesito, in
sede pregiudiziale, della possibilità o meno di condurre comunque un’istruttoria
dibattimentale anche per il punto 1.3 dell’atto d’accusa (v. cl. 22 p. 920.004).
Tuttavia, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di effetto
indiretto (cosiddetta Fernwirkung) del divieto di utilizzare prove illecite secondo
l’art. 141 cpv. 4 CPP, pur ispirandosi alla nota dottrina del diritto nordamericano
“Fruit of the poisonous tree” (metafora coniata dal giudice Felix Frankfurter nella
sentenza della Corte Suprema statunitense Nardone v. United States dell’11
dicembre 1939, sulla base di una giurisprudenza risalente al 1920; v.
DRESSLER/THOMAS III, Criminal procedure, 4a ediz., 2010, pag. 494 e seg.),
lascia margini di utilizzabilità qualora, sulla base di un corso ipotetico delle
indagini, la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande
verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale (DTF 138 IV 169 consid.
3.3.3; v. anche DTF 133 IV 329 consid. 4.5), non era possibile, a quello stadio
della procedura, escludere a priori questa eventualità, per cui non vi era ragione
di impedire che l’istruttoria venisse comunque effettuata. È chiaro comunque che,
pur senza raggiungere determinati estremi della dottrina “Fruit of the poisonous
tree”, la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero esige comunque che non
vi sia nesso di causalità fra la prima e la seconda prova (v. DTF 138 IV 169
consid. 3.1), per cui questa Corte è arrivata alla conclusione che sulla base di un
corso ipotetico delle indagini, non si possa ritenere che la prova conseguente
sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la
prima prova illegale. Ne consegue che l’imputato deve essere prosciolto dal capo
d’accusa 1.3 (v. infra consid. 12 e 13).
4.2 Pur non essendo stato oggetto di censura da parte della difesa la Corte ha
esaminato d’ufficio anche la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche ottenute mediante rogatoria. Quest’ultime sono state correttamente
approvate secondo la procedura penale italiana (v. cl. 10 p. 18-101-0246A
[Milano] e 18-101-0274 [Torino]) e sono state regolarmente ottenute per vie
rogatoriali (v. cl. 10 p. 18-101-232 e segg. [Milano] e p. 18-101-0253 e segg.
[Torino]). Secondo la dottrina e la giurisprudenza italiane è possibile l’estensione
ad altre persone della procedura per i reati menzionati nell’ordine di sorveglianza:
in questo senso non ci si trova di fronte ad “altro procedimento” ex art. 270 CPP/I
(v. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 45 ad
art. 278 CPP e relativi riferimenti, nonché Codice di procedura penale
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commentato, a cura di GIARDA/SPANGHER, 2017, pag. 2714 e segg.). Il fatto che
A. non sia esplicitamente menzionato negli ordini di sorveglianza non costituisce
dunque un ostacolo all’utilizzabilità di detto materiale nella presente procedura.
Diritto procedurale determinante, per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, è
infatti quello dello Stato richiesto (v. art. 3 n. 1 CEAG; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 272).
Del resto non si tratta di intercettazioni domandate dalle autorità svizzere in via
rogatoriale, ma di intercettazioni e osservazioni fatte in maniera autonoma dalle
autorità italiane, ovviamente secondo le modalità del codice di rito estero (locus
regit actum), trasmesse in un secondo tempo alla Svizzera in modo tale che le
autorità del nostro Paese potessero valutare eventuali addentellati svizzeri delle
inchieste italiane (v. cl. 22 p. 925.5823). Non vi è quindi nessun ostacolo
all’utilizzo a fini probatori delle intercettazioni in questione.
5. Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del
pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il
diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'art. 159
CPP (art. 147 cpv. 1 CPP). In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato
ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta
porre domande (art. 159 cpv. 1 CPP). Le parti non hanno quindi il diritto di essere
presenti alla raccolta di prove da parte della polizia, come ad esempio in caso
d'interrogatori da parte di quest'ultima di persone informate sui fatti (conclusione
derivante, a contrario, dall'art. 147 cpv. 1 prima frase CPP; sentenze del
Tribunale federale 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 consid. 3.1; 6B_217/2015
del 5 novembre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in: DTF 141 IV 423; cfr. anche
sentenze del Tribunale federale 6B_422/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 1.3;
6B_760/2016 del 29 giugno 2017 consid. 3.2.2). Le persone interrogate dalla
polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che
spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero
(art. 312 cpv. 2 CPP; sentenze 6B_422/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 1.3;
6B_217/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in: DTF 141 IV
423; cfr. anche DTF 139 IV 25 consid. 4.2 pag. 29 e seg.). Le prove raccolte in
violazione dell'art. 147 CPP non possono essere utilizzate a carico della parte
che non era presente (art. 147 cpv. 4 CPP). Il diritto specifico di partecipare e di
collaborare deriva dal diritto di essere sentito (art. 107 cpv. 1 lett. b CPP). Esso
può essere limitato solamente dalla legge (cfr. art. 108, 146 cpv. 4 e 149 cpv. 2
lett. b CPP; v. anche art. 101 cpv. 1 CPP). La rinuncia alla partecipazione può
essere espressa o implicita, anticipata o a posteriori, potendo la rinuncia
dell'imputato provenire anche dal suo difensore. Una rinuncia è altresì da
desumersi se l'imputato non presenta le sue richieste in tempo utile e nella debita
- 19 -
forma. La rinuncia al diritto di presenza esclude la ripetizione dell'assunzione
della prova (DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1 pag. 402 e seg. con rinvii).
L'art. 6 n. 3 lett. d CEDU prevede che ogni accusato ha diritto di interrogare o far
interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei
testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (cfr. anche art.
29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.). In linea di principio, una deposizione incriminante
può essere utilizzata solo se l'imputato ha avuto almeno una volta nel corso del
procedimento un'adeguata e sufficiente possibilità di contestare la testimonianza
e di porre domande al testimone dell'accusa. Affinché i diritti della difesa siano
rispettati, l'imputato deve in particolare essere in grado di verificare la credibilità
di una dichiarazione e di testare e contestare in contraddittorio il valore delle
prove (DTF 133 I 33 consid. 3.1 pag. 40; 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481; 129 I
151 consid. 3.1 pag. 153 e seg. e consid. 4.2 pag. 157, ognuno con rinvii;
sentenza 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 consid. 2.3.2). Di norma, ciò
presuppone che l'interrogato si esprima (nuovamente) in merito alla questione in
presenza dell'imputato (sentenze 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.4;
6B_764/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 1.7.3; 6B_839/2013 del 28 ottobre 2014
consid. 1.4.2; 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.3.3). Di norma, il diritto
di porre domande deve essere concesso congiuntamente all'imputato e al suo
difensore (sentenze 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.3; 6B_208/2015
del 24 agosto 2015 consid. 8.3; 6B_324/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 1.2;
6B_45/2008 del 2 giugno 2008 consid. 2.4). È possibile rinunciare al diritto al
contraddittorio (cfr. DTF 125 I 127 consid. 6c/bb pag. 134; 121 I 306 consid. 1b
pag. 309; 118 Ia 462 consid. 5b pag. 470; sentenze 6B_208/2015 del 24 agosto
2015 consid. 8.3; 6B_978/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.2, non pubblicato
in: DTF 141 IV 305; 6B_529/2014 del 10 dicembre 2014 consid. 5.2, pubblicato
in: DTF 140 IV 196; ognuno con rinvii).
Nel caso concreto la Corte ha direttamente interrogato i due pentiti, già peraltro
sentiti in contraddittorio nella procedura predibattimentale, per cui i predetti
princìpi sono stati pienamente rispettati. Per il resto le ulteriori testimonianze
utilizzate, segnatamente quelle di O. e di P., non rappresentano in alcun modo
l’unico fondamento del giudizio di colpevolezza (cosiddetta sole or decisive rule;
v. TPF 2017 1 consid. 6 e riferimenti). La difesa non ha mai peraltro sollevato in
proposito eccezioni di sorta (v. implicitamente anche cl. 22 p. 931.015 e seg.).
Nulla osta quindi ad un loro utilizzo.
6. Da un controllo effettuato al momento della ricezione degli oggetti sequestrati da
parte della Corte, è risultato che 8 cartucce 32 Auto R.P., registrate al
- 20 -
n. 07.04.0002.01, sono state inoltrate all'autorità giudicante senza figurare nella
lista a pagina 15 e 16 dell'atto d'accusa (v. cl. 22 p. 100.073). Invitato a
determinarsi su questo punto (v. cl. 22 p. 100.075), il MPC ha affermato quanto
segue:
"In occasione della perquisizione del 18 agosto 2015 presso il domicilio di D., è
stata rinvenuta la pistola Crvena Zastava, munita di magazzino all'interno del
quale erano contenute le 8 cartucce. Nel verbale relativo alla perquisizione sia
l'arma che il magazzino che le cartucce sono state registrate alla posizione
numero 07.04.0002 (il magazzino con le 8 cartucce sono stati menzionati nelle
osservazioni). La sottorubrica 07.04.0002.01, specifica che interessa le sole 8
cartucce, è stata aggiunta dalla Polizia giudiziaria federale (PGF) unicamente in
occasione della consegna del materiale al Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) in data 11 marzo 2016 (doc. 08-000-0133/0134). Questo
MPC ha ordinato in data 3 marzo 2016 il sequestro dell'arma comprensiva di
magazzino e cartucce. L'imprecisione è relativa alla sola descrizione della
posizione di cui al n. 07.04.0002, posizione che non specifica espressamente,
oltre all'arma, anche il magazzino e le 8 cartucce" (cl. 22 p. 510.020).
Non dovesse essere condivisa la sua posizione, il MPC ha chiesto che il
magazzino con le 8 cartucce in questione venga sequestrato. L'imputato, dal
canto suo, dopo aver precisato che per la confisca fa testo esclusivamente l'atto
d'accusa, ha chiesto la restituzione delle cartucce a D., aggiungendo che la
richiesta di sequestro sarebbe manifestamente tardiva ed irricevibile (v. cl. 22 p.
521.006). Con scritto del 22 maggio 2018, il MPC ha confermato la sua posizione,
rimettendosi al giudizio della Corte. Esso ha comunque preannunciato che
avrebbe domandato alla Corte, in occasione dei dibattimenti, di concedere
l'opportunità di modificare parzialmente il punto 1.4.3 dell'atto d'accusa
estendendo i fatti contestati nei confronti dell'imputato anche al possesso senza
diritto delle 8 cartucce rinvenute all'interno del magazzino della pistola Crvena
Zastava calibro 7.65, mod. 70, n. di matricola 17, mantenendo le relative
indicazioni di tempo e di luogo (v. cl. 22 p. 510.022).
La presente Corte rileva che le 8 cartucce registrate al n. 07.04.0002.01 risultano
messe al sicuro il 18 agosto 2015, in occasione della perquisizione del domicilio
di D. a U., e in base al verbale di perquisizione (v. cl. 2 p. 08-000-0056) erano
contenute nel magazzino della pistola Crvena Zastava registrata al n.
07.04.0002. Esse figurano nell'elenco degli oggetti consegnati dalla PGF al MPC
in data 11 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000-0133 e 0134), ma non sono contenute
nell'elenco allegato all'ordine di sequestro del 3 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000-
0125, 0128 e 0129). Ora, nella misura in cui il magazzino con le 8 cartucce era,
- 21 -
al momento della perquisizione e sequestro, inserito nella pistola Crvena Zastava
– nel verbale di perquisizione, nella rubrica "Bemerkungen", viene menzionato
un "eingesetzes Magazin mit 8 Vollmantelpatronen" –, risulta credibile e logico
quanto affermato dal MPC, ossia che sotto il numero 07.04.0002 sia compreso
anche il magazzino con le 8 cartucce, parti integranti della pistola in questione.
La sottorubrica 07.04.0002.01, che comunque è inclusa nella rubrica 07.04.0002
e quindi facente parte della lista di cui alla pagina 15 e seg. dell'atto d'accusa, è
stata aggiunta dalla PGF solo in occasione della consegna del materiale al MPC
l'11 marzo 2016, fatto che ha creato una situazione d'incertezza che questa Corte
ha ritenuto importante chiarire, ma ciò non toglie che si tratta di una palese svista
e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è nessun motivo per
non considerare confiscabile anche tutto quanto contenuto nella pistola e nel suo
magazzino inserito, ovvero anche le munizioni.
7. Da quanto sopra discende che non vi sono ostacoli alla trattazione nel merito di
tutti i capi contenuti nell'atto d'accusa. Per quanto riguarda la domanda di
estensione presentata il 30 agosto 2018, e preannunciata nel predetto scritto del
22 maggio 2018, va preso atto che il MPC l'ha ritirata, per cui la questione non
merita ulteriore disamina (v. cl. 22 p. 920.002 e seg.).
Sull'organizzazione criminale
8. A. è anzitutto accusato di organizzazione criminale.
8.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai
sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che
tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti
di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella
forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale
organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile
anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende
esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP).
8.2 Nell’ipotesi accusatoria importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati
commessi in Svizzera, segnatamente in relazione alla fornitura da parte
dell'accusato di armi all'organizzazione, ai servizi di sorveglianza armata di
piantagioni di canapa, all'intermediazione dell'accusato in traffici illeciti di
sostanze stupefacenti nonché ad aiuti forniti a membri dell'organizzazione. In
questo senso l’organizzazione sarebbe stata attiva non soltanto in Italia, ma
- 22 -
anche in Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell’art. 260ter n. 3 CP, qualsiasi
attività svolta in/per questa organizzazione è punibile secondo la predetta
disposizione.
8.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere
particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più
restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di
banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico
illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo
strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare
indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e
caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica
ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua
attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso
l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli
effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi
comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica
(DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo
di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali.
L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di
ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la
nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro
il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1
pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca
nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano
perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale
federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid.
4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è
caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura
organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260ter CP).
Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di
organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finaliz-
zate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag.
82; VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB],
Commentario, 2007, n. 15 ad art. 260ter CP). Anche un gruppo di trafficanti di
droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere
a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996
del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in
RStrS/BJP 2000 n. 799).
- 23 -
8.4 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica
a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamente
attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete
svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé
fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio
logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente
legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3).
La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone
l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno
dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).
8.5 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per
contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante
dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a
sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad
un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo
possano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale
dell’organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima
(CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue
dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto
all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione
contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1;
TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 3a ediz.
2018, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è
qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo
considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se
l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi
criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo
eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è
dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la
possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità
criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid.
4.1.4).
9. A. è accusato di aver partecipato e sostenuto l'organizzazione criminale
denominata 'ndrangheta, la quale si distingue per il carattere unitario e
verticistico, pur nella persistente autonomia delle singole articolazioni territoriali
in specie operative in Lombardia, Piemonte e Calabria, associazioni mafiose che
hanno esercitato o intendevano esercitare l'attività criminale in parte in Svizzera.
- 24 -
Organizzazioni criminali che tenevano segreti la struttura e i suoi componenti e
che avevano lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con
mezzi criminali. Sodalizi criminali duraturi, dotati di una stabile e professionale
struttura organizzativa, fondata su una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei
compiti secondo determinate regole gerarchiche, compartimentata e segreta
nella sua struttura e nei suoi componenti al fine di durare nel tempo, i cui vertici,
capi e membri erano interscambiabili, la cui azione si avvaleva della forza
d'intimidazione, del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento,
della violenza e dell'omertà per salvaguardare i propri interessi e la propria
esistenza. Il suo scopo principale era la realizzazione di attività di natura criminale
fra le quali reati contro il patrimonio, la vita e l'incolumità personale, traffici
internazionali di stupefacenti, estorsioni, usure, furti, riciclaggio, corruzione,
favoreggiamento di latitanti, ricettazione, reati in materia di armi ed esplosivi ed
altri reati, con l'intenzione di contribuire all'esistenza delle organizzazioni criminali
e di agire quale membro, sostenitore o persona di fatto arruolata.
Secondo la pubblica accusa, l'imputato avrebbe partecipato a partire almeno dal
2005 e sino ad almeno l’11 aprile 2011, alle espressioni lombarde della
‘ndrangheta, ovvero alle “locali” di W. e di X., con a capo Q. e R. Egli avrebbe
ricevuto denaro per la fornitura di armi e procurato armi dalla Svizzera,
richiedendo e ottenendo i servizi di membri della stessa locale per la sorveglianza
armata di piantagioni di canapa in Svizzera. Egli avrebbe preso parte a riunioni
di stampo ‘ndranghetistico della locale in questione, fungendo da intermediario
per traffici illeciti di sostanze stupefacenti e fornito altro aiuto a membri delle
“locali” di W. e X.
L'imputato è inoltre accusato di aver sostenuto a partire almeno dal 2003, le
“locali” calabresi di Y. e Z., con a capo S. e T. Egli avrebbe in particolare
partecipato a un incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel
comune di Y., ricevendo da un membro della “locale” in questione del denaro per
la fornitura di armi e fornendo in contropartita un imprecisato numero di armi ed
altro aiuto a membri delle “locali” di Y. e Z. Egli avrebbe inoltre sostenuto, dal
19 settembre 2003 e sino ad almeno il 30 novembre 2004, il “crimine” torinese,
in particolare gestendo per conto dei fratelli AA. e BB. attività economiche
generanti profitti per la ‘ndrangheta.
9.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell’esistenza di organizzazioni criminali
ai sensi dell’art. 260ter CP e della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid.
8.3), va rilevato che il funzionamento delle locali di W. e X., riconducibili a Q. e
R., di Y. e Z., con a capo S. e T., nonché del "crimine" torinese, legato ai fratelli
AA. e BB., è ampiamente descritto nelle sentenze passate in giudicato emanate
- 25 -
nei procedimenti penali italiani denominati "Infinito" per Milano (cl. 11 p. 18-101-
376 e segg.), "Crimine" per Catanzaro (cl. 15 p. 18-101-1795 e segg.) e
"Minotauro" per Torino (cl. 10 p. 18-101-274 e segg.).
9.1.1 L'esistenza delle locali di W. e X. è attestata dalla sentenza del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011 (v. pag.
514 e segg.) e confermata sia dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del
23 aprile 2013, Sezione Prima Penale (v. pag. 986 e segg.) che dalla sentenza
della Corte suprema di cassazione, Sesta Sezione Penale, del 6 giugno 2014 (v.
pag. 65 e segg.; pag. 157). Quest'ultima Corte ha in particolare evidenziato che
"della esistenza della 'ndrangheta, quale associazione di stampo mafioso
localmente così dominata, originariamente operante nelle province calabresi,
numerose sentenze passate in giudicato hanno dato contezza, tanto che, per una
espressa scelta del legislatore, il riferimento a tale consorteria criminale è stato
esplicitamente inserito anche nel comma 8 dell'art. 416 bis cod. pen.:
associazione per delinquere caratterizzata dall'esistenza di una pluralità di
gruppi, spesso a base familistica, le 'ndrine, ciascuno avente una sua tendenziale
autonomia operativa nell'ambito di ben definite circoscrizioni territoriali della
Calabria. È l'esperienza giudiziaria rappresentata in numerose sentenze
irrevocabili, oltre che nei risultati delle indagini svolte nel presente procedimento,
a confermare le caratteristiche di quel sodalizio criminale di stampo mafioso,
qualificato dalla presenza di un'articolata organizzazione di tipo gerarchico-
piramidale, in cui le singole realtà territoriali ad essa riconducibili possono essere
guidate da una pluralità di soggetti, con ruoli diversi […]. Gli elementi di prova
acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma
dell'esistenza di una sorta di fenomeno di 'colonizzazione', dovuto al
trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale
precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale,
soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo
economico e da un più elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi
in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella
medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni 'locali', ciascuna
delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative
criminali analoghe a quelle delle 'locali' o dei 'mandamenti' della organizzazione
'casa madre' calabrese; in ogni 'locale', così, erano stati riproposti rituali, regole
di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi
gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con l'attribuzione di
specifici 'gradi' o 'doti' a ciascun associato, con una simbologia ed un riti di
affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche, fissate per
governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali. Le carte del
procedimento hanno permesso di comprovare – per un verso – come le
- 26 -
numerose 'locali' istituite presso diversi comuni delle province lombarde, ognuna
delle quali avente una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per
così dire, consorziate ovvero confederate tra loro all'interno di una più ampia
struttura, detta 'Lombardia', cui erano state assegnate funzioni di coordinamento
tra le singoli 'locali' e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l'esterno; e
come – per altro verso – le vicende criminali di quel raggruppamento di più
'cellule', appunto la 'Lombardia', fossero state qualificate da una costante
tensione con gli affiliati all'organizzazione-madre calabrese, vivendo situazioni di
acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter
dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove
questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il
fondatore, avevano alla fine acquisto una propria autonomia decisionale ed
operativa. Di tali aspetti vi è una lineare ed apprezzabile ricostruzione nella
sentenza gravata, nella quale sono stati tratteggiati, con rigore argomentativo e
un convincente percorso logico, i dati salienti di un corretto giudizio probatorio, i
cui risultati non appaiono censurabili in questa sede di legittimità. Ricostruzione
che appare rispettosa dell'indirizzo ermeneutico privilegiato da questa Corte di
Cassazione, che ha già avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile la
configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. laddove, come nella
fattispecie è accaduto, l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" con
peculiari connotazioni e risulti aver conseguito, in concreto, nell'ambiente nel
quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, mutuando il metodo
mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche
[…]" (pag. 67-68). Con separato giudizio del 24 luglio 2013, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha condannato Q., R. ed altri per
appartenenza alla 'ndrangheta (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.), sottolineando il
ruolo apicale dei predetti, divenuti collaboratori di giustizia, in seno alle locali di
W. e X. (v. pag. 115 e segg.). Q. è stato condannato ad una pena di sedici anni
di reclusione, R. ad una pena di sei anni di reclusione. Va qui inoltre rilevato che
entrambi sono stati oggetto di precedenti procedure penali sfociate in pesanti
condanne. Mediante sentenza del 20 giugno 2011 emanata sempre dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano Q. è stato condannato a
undici anni e sei mesi di reclusione per la commissione di gravi crimini nell'ambito
dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.).
Con sentenza del 4 febbraio 2013 della Corte d'Assise di Milano, R. è stato
condannato ad una pena detentiva di 23 anni (v. cl. 10 p. 18-101-10 e segg.).
Dell'esistenza della locale di X. e W. e del ruolo ivi svolto dai predetti (per un
resoconto sulle varie procedure penali intervenute in Italia v. sentenza del
Tribunale ordinario di Milano, Sezione 6a penale, del 27 giugno 2014, pag. 1 e
- 27 -
segg., in cl. 11 p. 18-101-0279), non vi è dunque modo di dubitare e del resto
nemmeno la difesa ha sollevato dubbi in proposito.
9.1.2 Le sentenze milanesi permettono altresì di confermare l'esistenza delle locali di
Y. e Z., riconducibili a T. la prima e ad S. la seconda (v. sentenza del Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011, pag.
143 e 156; sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione penale, del
6 dicembre 2012, pag. 443 e 450).
9.1.3 Per quanto attiene, infine, al "crimine" torinese, la sua esistenza e il ruolo apicale
dei fratelli AA. e BB. sono attestati dalla sentenza del Tribunale ordinario di
Torino, Sezione V Penale, del 22 novembre 2013 (v. pag. 17, 39, 126, 195 e
413), dalla sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino
del 2 ottobre 2012 (v. pag. 16 e segg.) e dalla sentenza della Corte d'Appello di
Torino, Sezione IV Penale, del 5 dicembre 2013 (v. pag. 630 e segg.).
9.1.4 Sotto il profilo oggettivo le organizzazioni in questione corrispondono alla nozione
di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla
giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 8.3). Che la 'ndrangheta
sia un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP è assodato (v. TPF
2010 29 consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.81 del 15
marzo 2018 consid. 4.4.5; RR.2016.246 del 14 febbraio 2017 consid. 3.3.3; cfr.
anche sentenza del Tribunale federale 1C_129/2017 del 20 marzo 2017 consid.
1.2).
9.2 Ciò posto si pone il quesito di sapere se A. abbia obiettivamente e
soggettivamente partecipato a dette organizzazioni.
9.3 Secondo il punto 1.1.1 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di aver
partecipato, a partire almeno dal 2005 e sino ad almeno all’11 aprile 2011, in
Svizzera ed in Italia, alla ’ndrangheta nella sua manifestazione delle predette
“locali” di W. e X., a capo delle quali vi erano Q., dal 27 marzo 2008 e sino al suo
arresto avvenuto il 13 luglio 2010, e R., affiliato alla ’ndrangheta calabrese e capo
locale dal 13 luglio 2010, sino al suo arresto avvenuto l’11 aprile 2011,
associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è
stata accertata con sentenze passate in giudicato, i cui settori illeciti specifici si
estendevano alla realizzazione di reati contro il patrimonio, contro la vita e
l’incolumità personale, a traffici internazionali di stupefacenti, ad estorsioni, ad
usure, a furti, a riciclaggio, a corruzione, a favoreggiamento a favore di latitanti,
a ricettazione, a reati in materia di armi ed esplosivi e ad altri reati, segnatamente,
ricevendo dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico denaro per la
- 28 -
fornitura di armi dalla Svizzera e procurando loro armi dalla Svizzera, richiedendo
e ottenendo i servizi di due membri della locale di W. per la sorveglianza armata
di piantagioni di canapa in Svizzera, prendendo parte a riunioni di stampo
‘ndranghetistico della locale in questione alle quali era invitato secondo la sua
funzione e nel contesto delle quali avvenivano affiliazioni o decisioni operative
nei settori illeciti specifici all’organizzazione, fornendo appoggio logistico,
facendo da autista al capo locale, cucinando per il sodalizio, fungendo da
intermediario a favore di membri delle “locali” di W. e X. per traffici illeciti di
stupefacenti, fornendo altro aiuto a membri delle stesse qualora fosse stato
richiesto o di sua iniziativa, segnatamente procurando a membri delle
organizzazioni alloggio presso alberghi in Svizzera e fungendo personalmente
da messaggero, a favore di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in
Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di
stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale
intercettassero i messaggi. Più particolarmente, l'imputato è accusato di avere:
- fra il 29 ottobre 2007 ed il 30 dicembre 2008, in Svizzera a UU., a U. e in
Italia a VV., dapprima acquistato a UU. senza diritto e senza permesso
d’acquisto d’armi per l’importo di fr. 2'000.– da CC., poi detenuto senza diritto
in Svizzera e successivamente fornito in Svizzera senza diritto a Q., in
occasione di una delle sue visite in territorio svizzero, nonostante A. fosse
intenzionato a recapitargliela personalmente in Italia, la pistola
semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di
matricola 17, nella consapevolezza che tale arma era destinata ad attività
criminose delle organizzazioni di stampo ‘ndranghetistico riconducibili a Q. e
alle “locali” di W. e X., arma rinvenuta con inserito il caricatore e con 7
cartucce e sequestrata nell’ambito della perquisizione avvenuta il
30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di X. nell’ambito
del procedimento penale n. 43733/06 (operazione denominata “Infinito”) a
VV. in un deposito della ditta DD. S.r.l, ditta che ha la sua sede a WW.
accanto al Bar EE., luogo di incontri dei sodali del “locale” di W. e gestito da
FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di
“Contabile”, arma trasportata nel deposito da GG., alias GG.a. e membro
affiliato alla stessa “locale” (v. punto 1.1.1.1 atto d'accusa);
- nel corso del 2008, in particolare fra il 26 giugno 2008 ed il 6 luglio 2008, in
Svizzera e in Italia a XX. e a Milano, ricevuto assegni da Q. per la fornitura
di almeno 3 pistole e fornito successivamente a quest’ultimo dalla Svizzera
le pistole richieste, nella consapevolezza che le stesse erano destinate
all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di W. e suoi
membri, fra i quali Q. (punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa);
- 29 -
- al più tardi il 28 febbraio 2010, in Svizzera ed in Italia a YY., fornito e fatto
dono a HH., membro della “locale” di W. e affiliato alla stessa dal 28 febbraio
2010, affiliazione alla quale ha assistito anche A., di una pistola proveniente
dalla Svizzera e simile a una semiautomatica marca SIG 210, edizione
speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, HH. che in data 28 febbraio
2010 a YY. è stato visto da Q. e anche da R. in possesso di detta arma e
meglio al tiro al volo di YY., che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo
ZZ., gestito dallo stesso HH., nella consapevolezza che tale arma era
destinata all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di
W. e i propri membri, fra i quali HH. (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa);
- nel mese di ottobre 2007, in Svizzera a UUU., a VVV. e in Italia, richiesto e
ottenuto da Q., in occasione di un incontro in Italia nel quale A. si è
presentato in compagnia di II. a bordo di un‘autovettura marca Mercedes, la
messa a disposizione, dietro pagamento, di due uomini nelle persone dei
cugini di Q., due fra JJ., KK. e LL., membri affiliati alla ’ndrangheta e in
particolare alla locale di W., consegnando a questi ultimi delle armi che già
erano in Svizzera per garantire una sorveglianza armata per alcuni giorni di
piantagioni di canapa situate su una superficie di circa 7,5 ettari totali di
terreno agricolo nei predetti comuni bernesi, in cambio di un compenso di
fr. 5'000.–, compenso versatogli a sua volta da O., denaro che quest’ultimo
ha ricevuto da P. (v. punto 1.1.1.4 dell'atto d'accusa);
- nel mese di agosto 2010, in Svizzera e in Italia a WWW., presso un uliveto
di proprietà dei genitori di MM. sito a WWW., nelle vicinanze di Y., partecipato
in veste di rappresentante della locale di W., su invito di R., divenuto capo
della locale di W. in seguito all’arresto di Q. avvenuto il 13 luglio 2010,
congiuntamente allo stesso R., a NN., a OO., a PP., a QQ. nonché l’allora
capo della “locale” di Y., RR., tutti membri affiliati alla ‘ndrangheta, alla
riunione finalizzata all’affiliazione di MM. alla ’ndrangheta (v. punto 1.1.1.5
dell'atto d'accusa);
- almeno a far tempo dal 7 marzo 2008 e il 21 marzo 2008, in Svizzera e in
Italia a XXX., frequentato come punto di riferimento per incontri di
‘ndrangheta con Q. e SS., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., il maneggio
“TT.” di XXX., il 21 marzo 2008 recatosi al maneggio a bordo dell’autovettura
Skoda Fabia di colore grigio con targa svizzera 18 in uso ad A., maneggio
che A. sapeva essere un luogo d’incontro e vera e propria base logistica per
i summit tra membri delle predette locali, nonché deposito e nascondiglio per
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armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva (v. punto
1.1.1.6 dell'atto d'accusa);
- in data 7 maggio 2008, in Svizzera e in Italia WW., presso il bar EE. gestito
da FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di
“Contabile”, incontrato SS. ed KK., entrambi affiliati alle locali di W. e di X.,
bar ubicato accanto ai locali della ditta DD.S.r.l, in un deposito della quale
sono state sequestrate in data 30 dicembre 2008 diverse armi del sodalizio
facente capo alla “Locale di W.” fra cui la pistola semiautomatica IMI modello
Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17 e presso il quale
si tenevano riunioni di ‘ndrangheta della locale di W. ma anche di altri affiliati
alla ‘ndrangheta, una di tali riunioni tenutasi lo stesso 7 maggio 2008 giorno
in cui è stata monitorato l’incontro di diversi affiliati alla locale di W. ed altri
membri della ‘ndrangheta, fra cui S., Q., AAA., FF. e altri due uomini non
meglio identificati i quali si sono allontanati verso le ore 18:45 a bordo di
un’autovettura con targhe svizzere (punto 1.1.1.7 dell'atto d'accusa);
- in data 28 febbraio 2010, in Svizzera e Italia a YY., partecipato alla riunione
di ‘ndrangheta delle “locali” di W. e di X. tenutasi presso il Tiro al volo di YY.
che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo ZZ., gestito da HH., riunione
nella quale A. ha assistito all’affiliazione di HH. alle locali in questione e gli
ha fornito e portato in dono la pistola simile ad una semiautomatica marca
SIG 210, edizione speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, in
occasione di tale incontro di ‘ndrangheta è stata inoltre conferita la dote di
"Vangelo" a BBB., CCC., OO. e PP., ed è stata conferita a DDD. la carica di
"Capo giovani", accompagnando a tale riunione di ‘ndrangheta Q. a bordo
del veicolo Hummer, di colore bianco in uso ad A., e apportando, nel corso
di questa riunione, anche il proprio sostengo materiale e meglio cucinando
per i membri presenti e partecipando alla “mangiata” (v. punto 1.1.1.8
dell'atto d'accusa);
- a far tempo dal 2006 e in particolare nell’autunno del 2006, in Svizzera in
territorio di YYY. e U. e in altre località ed in Italia, fatto da tramite per Q. ed
EEE., entrambi affiliati alle “locali” di W. e di X., nell’esame delle
campionature di sostanze stupefacenti, ovvero marijuana e cocaina, allo
scopo di finalizzare delle compravendite di delle suddette sostanze per
ingenti quantitativi non inferiori a 20 o 30 chilogrammi a fornitura, con
individui di origine turche, favorendo l’espansione internazionale delle attività
criminose legate al traffico di stupefacenti cui erano dedite le “locali” in
questione, compravendite però non concluse a causa della scarsa qualità
dello stupefacente mostrato (v. punto 1.1.1.9 dell'atto d'accusa);
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- a partire dal 2005 e almeno fino al 13 luglio 2010, in particolare, il 21/22
ottobre 2006, il 24/25 novembre 2006, il 25 gennaio 2007 e il 10 novembre
2008, in Svizzera, nella zona di V. e in altre località, fornito sostegno logistico
a Q. e ai membri delle “locali” di W. e X. che all’occasione lo
accompagnavano, in occasione dei loro spostamenti in Svizzera finalizzati
all’acquisito di armi e stupefacenti, segnatamente procurando loro alloggio
presso un albergo di cui conosceva il proprietario e presso il quale non
venivano richiesti documenti di identità e facendosi carico delle spese
relative al loro soggiorno in Svizzera (v. punto 1.1.1.10 dell'atto d'accusa);
- a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio
2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da
messaggero per conto di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in
Lombardia, quali S., T., FFF. ed Q., in relazione ai fini illeciti dalla stessa
perseguiti e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale
intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco
dell’organizzazione (v. punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa).
L'imputato, dal canto suo, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non
rispondere, ha contestato le accuse nei suoi confronti riguardanti la sua presunta
partecipazione all'organizzazione criminale in questione, sia in sede
predibattimentale (v. cl. 8 p. 13-000-0076 e segg.; p. 13-000-0084 e segg) che
dibattimentale (v. cl. 22 p. 931.007 e segg., in part. 015).
9.3.1 Per quanto riguarda i fatti contestati dal MPC all'imputato in relazione all'accusa
di appartenenza ad un'organizzazione criminale, vi sono innanzitutto da
evidenziare i riscontri oggettivi relativi a svariate forniture di armi da parte del
predetto a membri delle locali in questione. Le dichiarazioni di Q. e R.
costituiscono infatti una chiamata di correo (seppur di differenti procedimenti: il
loro in Italia, il presente in Svizzera), ovvero una dichiarazione con cui il suo
autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato,
accusa anche altri di averlo perpetrato (v. MINI, I motivi di ricorso e la cognizione
della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità
della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414).
Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art.
10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio
convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria.
Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di
correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in
particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti,
- 32 -
suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla
chiamata di correo (sentenze del Tribunale federale 6B_155/2013 del 17
settembre 2013 consid. 2.2 e 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).
9.3.1.1 Per quanto concerne la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle (v. cl.
15 p. 18-101-1720), di cui al punto 1.1.1.1 dell'atto d'accusa, sequestrata in Italia
(in un deposito della ditta DD. S.r.l., accanto al Bar EE. a WW., luogo d'incontri
della locale di W.) nell'ambito dell'inchiesta Infinito e trasmessa per via rogatoriale
al MPC (v. cl. 12 p. 18-101-0805 e segg.), occorre innanzitutto rilevare l'esistenza
di un contratto di compravendita del 28 ottobre 2007 tra GGG., in quanto
venditore, e CC., in quanto acquirente (v. cl. 7 p. 12-012-0012) e uno, del
29 ottobre 2007, tra CC., in quanto venditore e A., in quanto acquirente (v. cl. 7
p. 12-012-0013). Confrontato con tali documenti, CC. ha confermato di aver
acquistato l'arma in questione presso il poligono di tiro di GGG. a UU., poligono
frequentato anche da A.. Avendo trovato l'arma troppo grande e potente e
sapendo che anche l'imputato era interessato alla stessa, CC. ha deciso di
rivendergliela al prezzo di fr. 2'000.– (v. cl. 7 p. 12-012-0005).
Nel suo interrogatorio predibattimentale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-
101-1698 e 1699), nonché in quello dibattimentale (v. cl. 22 p. 933.007) Q. ha
confermato di aver ricevuto l'arma in questione dall'imputato in Svizzera nel 2007,
dopo averla visionata in compagnia di SS. Sul fatto che l'imputato sapesse o
potesse immaginare l'utilizzo criminale che Q. avrebbe potuto farne non v'è
dubbio, dato che egli era al corrente del contesto criminale in cui si muoveva Q.
(v. infra consid. 9.3.3). Quest'ultimo ha del resto affermato che non occorreva di
certo spiegare ad A. a cosa servivano le armi da lui fornite, precisato che
l'imputato si è addirittura ritrovato ad accompagnare Q. allorquando quest'ultimo
andava a riscuotere denaro frutto di estorsioni. Egli ha puntualizzato che le armi,
tutte schedate, venivano utilizzate per azioni delittuose, come estorsioni o
omicidi. A seconda del tipo di azione veniva impiegata un'arma differente. In
Calabria venivano utilizzati fucili automatici, a Milano pistole potenti ma di piccole
dimensioni. L'omicidio di HHH. sarebbe stato compiuto da Q. e R. con due pistole
a tamburo. La pistola di cui sopra è stata sequestrata dalle autorità italiane a VV.
il 30 dicembre 2008, in un'area della famiglia dello zio di Q., FF. (v. sentenza della
Corte Suprema di cassazione, Sesta sezione penale, del 5-6 giugno 2014, p. 25,
in cl. 11 p. 18-101-0376). A dire di Q., l'imputato, alla notizia del sequestro, si è
mostrato molto preoccupato, dato che il numero di matricola dell'arma non era
stato limato, come solitamente si faceva, ciò che avrebbe permesso di risalire
all'utilizzatore svizzero. Q. ha ancora confermato in sede dibattimentale come
l'organizzazione criminale potesse fare affidamento sull'imputato per quanto
riguarda segnatamente la fornitura di armi (v. cl. 22 p. 933.004). Egli ha pure
- 33 -
confermato di aver ricevuto in Svizzera la pistola Desert Eagle dall'imputato (v.
cl. 22 p. 933.007), il quale non poteva non sapere che l'arma sarebbe stata
utilizzata per scopi criminali (v. cl. 22 p. 933.006). Egli ha spiegato in aula come
per la 'ndrangheta sia importante scegliere l'arma giusta a dipendenza del tipo di
reato da commettere. Se al Sud viene utilizzato piuttosto il fucile, al Nord
l'organizzazione preferisce operare con pistole potenti, come appunto la Desert
Eagle (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha riconosciuto in aula la pistola in
questione, affermando che Q., al quale era molto piaciuta, se l'era presa una volta
che si trovava da lui in Svizzera (v. cl. 22 p. 931.009). Egli ha dichiarato di averla
comprata regolarmente mediante un contratto, aggiungendo: "pensavo di fare un
contratto con lui in un secondo tempo, che mi firmasse un foglio. Gliel'ho data in
fiducia. In un secondo tempo si poteva risolvere tutta la faccenda". In pratica, Q.
gli avrebbe pagato l'arma in un secondo tempo, al prezzo d'acquisto (ossia
fr. 2'000.–), visto che sul momento non aveva abbastanza denaro (v. ibidem); il
pagamento non sarebbe tuttavia più avvenuto (v. cl. 22 p. 931.010; cl. 22 p.
933.007). La pistola è stata trovata e sequestrata in Italia nell'ambito di una
perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della
Compagnia di X. nel quadro della procedura "Infinito" a VV., in un deposito della
ditta DD. S.r.l., con il numero di matricola ancora ben visibile. In tale deposito
sono del resto state trovate svariate armi appartenenti alla locale di W. (v. cl. 10
p. 18-101-0233 e 0234 e 18-101-0246; v. cl. 22 p. 933.010). Il MPC ha dunque
giustamente concluso che l’agire dell’imputato in relazione alla fornitura di detta
pistola sia oggettivamente e soggettivamente tipico di un membro
dell’organizzazione criminale in questione.
9.3.1.2 Confrontato con il contenuto di un'intercettazione telefonica italiana del 26 giugno
2008, riguardante un colloquio intervenuto tra lui e A. (v. cl. 10 p. 18-101-0246B
e cl. 15 p. 18-101-1721 e 1722; cl. 6 p. 10-000-0171), Q. ha confermato di aver
consegnato al secondo, a Milano, tra il 3 e il 6 luglio 2008, degli assegni per il
pagamento di una fornitura di armi (v. punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa; cl. 15 p.
18-101-1699): capitava infatti, a volte, che A. segnalasse a Q. le sue disponibilità
in armi e che lo stesso, esplicitata la sua intenzione d'acquisto, gli desse degli
anticipi di pagamento. L'utilizzo di assegni era facilitato dal fatto che A. avesse
una persona di fiducia (un genero o un cognato) che lavorava in banca; per ogni
altra persona tali operazioni venivano effettuate solo mediante denaro contante.
Il metodo di pagamento mediante assegni tra Q. e l'imputato è stato confermato
in aula da Q. stesso (v. cl. 22 p. 933.007). Certo l'imputato ha negato di aver
ricevuto assegni da Q. per il pagamento di armi (v. cl. 22 p. 931.010), tuttavia non
si vede perché Q. debba avere mentito. La sua dichiarazione è lineare e nasce
dal preciso confronto con i contenuti di un colloquio intercettato tra lui e A. stesso:
un colloquio spiegato da Q. in maniera logica e pienamente credibile. A. ha del
- 34 -
resto confermato di avere un parente che lavorava in banca per cui anche nei
suoi contorni l’episodio è inserito in un quadro coerente, costante e lineare (v. cl.
22 p. 931.10). Q. ha anche aggiunto che gli assegni si usavano comunque solo
con persone di fiducia, come appunto A. Altrimenti si usava il contante. Anche
sotto questo profilo l’agire dell’imputato è dunque tipico di una persona ben
inserita nell’organizzazione criminale.
9.3.1.3 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1699
e 1700), Q. ha dichiarato che in un incontro avvenuto presso il bar-ristorante e
tiro a volo ZZ., HH., gestore dell'infrastruttura e membro della locale di W.,
avrebbe mostrato ai presenti, tra i quali R., una pistola semiautomatica SIG Sauer
regalatagli dall'imputato (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-
1723). Quanto precede è stato inoltre confermato da R. in occasione del suo
interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1730), il
quale, unitamente ad altri, avrebbe provato l'arma proprio nel centro di cui sopra.
Egli ha precisato che il giorno in questione, a YY., c'era anche l'imputato, il quale
si era presentato con la sua auto marca Hummer bianca. Un'osservazione
effettuata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, Sezione
Anticrimine di Milano, intervenuta il 28 febbraio 2010 ha attestato la presenza
quel giorno, presso il bar-ristorante e tiro a volo ZZ., sia di un'auto la cui targa è
risultata essere intestata a R. che dell'Hummer bianco in questione, anche se la
targa di quest'ultimo non è stata visualizzata dai carabinieri (v. cl. 10 p. 18-101-
0030). Q. ha confermato ancora in aula di aver visto l'arma in questione in
possesso dei fratelli HH. e CCC., in occasione di una riunione di 'ndrangheta
avvenuta al bar-ristorante e tiro a volo ZZ., arma regalata ai predetti dall'imputato
(v. cl. 22 p. 933.004). Che si trattò di un regalo fatto da A. a HH. e CCC., in
occasione dell'affiliazione di uno dei fratelli HH. e CCC., Q. lo venne a sapere sia
da A. stesso che dai fratelli HH. e CCC. (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). Dell'arma e
della riunione di 'ndrangheta in questione ne ha riferito anche R., il quale ha
affermato a sua volta che la pistola era stata procurata dall'imputato (v. cl. 22 p.
932.004). Quest'ultimo ha negato di aver procurato tale arma ai fratelli HH. e
CCC. (v. cl. 22 p. 931.009). La sua smentita non è tuttavia credibile e contrasta
con il quadro probatorio così come emerge sia dalle concordanti, lineari e costanti
dichiarazioni dei pentiti che dalle osservazioni della polizia italiana. Anche questo
fatto è dunque provato e non vi è dubbio che sia avvenuto nel contesto di
un’organizzazione criminale e che l’imputato non possa che avere agito in qualità
di suo membro.
9.3.2 Q. ha altresì dichiarato di aver inviato ad A., su esplicita richiesta di quest'ultimo,
i suoi cugini JJ. e LL. o KK., persone affiliate alla locale di W., per aiutarlo nella
sorveglianza di una piantagione di canapa in Svizzera (v. punto 1.1.1.4 dell'atto
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d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1701). Tale sorveglianza doveva servire a proteggere
il raccolto da possibili assalti ad opera di turchi o di altre persone. Le armi
necessarie per la sorveglianza sono state messe a disposizione dall'imputato, il
quale ha provveduto anche a ricompensare le persone messe a disposizione da
Q. Una parallela inchiesta penale portata avanti dal Ministero pubblico del Canton
Berna in ambito di stupefacenti ha permesso di stabilire che il compito di
sorvegliare le piantagioni di canapa, situate nei comuni di UUU. e VVV., è stata
affidata ad A. da O., imputato nell'inchiesta bernese, il quale ha consegnato
fr. 5'000.– ad A. per l'esecuzione di tale mansione, denaro che O. ha ricevuto a
sua volta da P., coindagato nel procedimento bernese (v. cl. 17 p. 18-206-0320
e segg.; p. 18-206-0426 e 0427; p. 18-206-0532 e 0533; cfr. anche cl. 17 p. 18-
206-0003 e segg. nonché cl. 17 p. 18-206-0315 e segg., in part. 0320). O. ha
confermato l'impiego, da parte di A., di due italiani provenienti da Milano (v. cl.
17 p. 18-206-0426). Da notare che P. ha dichiarato che l'imputato sorvegliava
armato i campi di cui sopra e che per tale attività egli si è fatto aiutare da due
italiani di cui non ha voluto fare il nome per non coinvolgerli (v. cl. 7 p. 12-003-
0008). Anche se né P. né O. hanno dichiarato espressamente che i due italiani
avrebbero eseguito la sorveglianza con delle armi, ciò deve essere desunto dalle
dichiarazioni di P. in punto alla sorveglianza armata effettuata da A. Non si vede
infatti per quale motivo l'imputato avrebbe dovuto, con l'aiuto dei due italiani,
cambiare modus operandi passando da una sorveglianza armata ad una non
armata. Le armi erano del resto una passione di A. (v. cl. 22 p. 931.005), il quale
ne possedeva diverse, e tutte pronte all'uso, come testimoniato dai sequestri
effettuati al suo domicilio e al garage I. In aula Q. ha confermato in toto le sue
precedenti dichiarazioni (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha dichiarato di non
essere mai stato armato per la sorveglianza dei campi e che poteva difendersi
anche senza armi, essendo cresciuto in strada nonché cintura nera di karate (v.
cl. 22 p. 931.003). Egli ha aggiunto che ad aiutarlo in questo compito vi sono
state altre tre persone, ossia un certo signor III., con suo padre e suo fratello (v.
cl. 22 p. 931.004). Egli ha negato l'invio da parte di Q. dei cugini JJ., KK. e LL.
per tale sorveglianza (v. cl. 22 p. 931.013).
In un ambiente come questo è decisamente inverosimile che la guardia
rispettivamente la difesa da saccheggio sia avvenuta a mani nude. Quanto
dichiarato dall’imputato non è nemmeno compatibile con i ritrovamenti di armi e
munizioni a casa sua, che denotano una sua propensione ad avere con sé armi
da fuoco per difendersi da non meglio precisate minacce. È in questo senso
credibile quanto detto in proposito da Q. sia nell’istruttoria predibattimentale, sia
durante l’interrogatorio dibattimentale. Le dichiarazioni di Q. combaciano inoltre
con gli accertamenti fatti dalle autorità penali bernesi in questo ambito. È indubbio
inoltre che un simile servizio non venga offerto a chiunque da parte
dell’organizzazione criminale in questione. A. sapeva di avvalersi di un servizio
- 36 -
che viene in genere offerto soltanto a membri della stessa, visto che è escluso
che la ‘ndrangheta mandi suoi membri in Svizzera a fornire guardie armate a
piantagioni di canapa, senza assicurarsi che questo venga organizzato da
persone di fiducia, funzionalmente integrate nella stessa.
9.3.3 Sempre in relazione all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale,
vi sono poi riscontri relativi a partecipazioni dell'imputato a riunioni di 'ndrangheta
avvenute in più luoghi in Italia.
9.3.3.1 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1729
e 1730), R. ha dichiarato che A. ha partecipato, in qualità di rappresentante della
locale di W., ad una riunione finalizzata all'affiliazione di MM. avvenuta a WWW.,
in un terreno appartenente ai genitori di MM. (v. punto 1.1.1.5 dell'atto d'accusa).
Su disposizione di S., egli ha invitato le persone affiliate alla locale di W. che si
trovavano in zona, in particolare QQ., il quale, a sua volta, ha contattato A. In
definitiva, alla riunione erano presenti R., l'imputato, QQ., NN. (figlio di T.), PP.,
OO. nonché il capo società di Y., RR. Quanto precede è confermato dal Tribunale
Ordinario di Milano, VIII Sezione Penale, nella sua sentenza del 6 dicembre 2012,
resa nell'ambito del procedimento penale italiano denominato "Infinito" (v. cl. 11
p. 18-101-0376). Descrivendo, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia R., le circostanze legate all'affiliazione di cui sopra, il Tribunale afferma
che "MM. era stato dunque "rimpiazzato" in presenza di OO., PP., A. (che abitava
in Svizzera ma quando veniva a Milano attivava il locale di W.) e tale RR. (che
era in quel periodo il capo del locale di Y.). Anche NN. era stato avvertito della
affiliazione. Il rito si era svolto in Calabria a WWW. in un uliveto che era di
proprietà dei genitori di MM." (pag. 485 della sentenza). Seppur verosimile la
partecipazione di A. non è tuttavia suffragata da ulteriori elementi probatori.
Come si vedrà ciò non è tuttavia sufficiente per scardinare un impianto
accusatorio comunque fondato su un numero tale di episodi sufficienti per
ammettere l’adempimento della fattispecie partecipativa ex art. 260ter CP (v. infra
consid. 9.3.9).
9.3.3.2 Nella sua sentenza del 19 novembre 2011, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano ha avuto modo di affermare come il maneggio
ubicato a XXX., gestito da JJJ., membro della locale di X./W., rappresentasse
una vera e propria base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del
gruppo e i personaggi calabresi che venivano a Milano, nonché un deposito per
armi, munizioni, bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva. Esso costituiva
anche un luogo di sicuro rifugio quando l'organizzazione si sentiva in pericolo (v.
p. 515 e seg., in cl. 11 p. 18-101-0376). Con l'arresto di JJJ., avvenuto il
19 novembre 2009 presso il maneggio in questione, le autorità penali italiane
- 37 -
hanno potuto rinvenire numerose armi, munizioni ed esplosivi (v. p. 517).
Appartenente alla medesima locale è SS., figlio del predetto, arrestato in
flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione a
fini di spaccio di cocaina. Trattasi di un personaggio strettamente legato a Q.,
tanto da accompagnarlo quotidianamente e da mettergli a disposizione la propria
utenza telefonica sulla quale sono transitate molte delle conversazioni importanti
di Q. Fino alla data del suo arresto, egli è risultato coinvolto in tutte le attività
illecite del sodalizio capeggiato da Q., dalla gestione degli stupefacenti, alle armi,
alle intimidazioni nei confronti di soggetti vessati da Q. (v. p. 518 e segg.).
Nell'interrogatorio del 19 settembre 2016, Q. ha dichiarato che l'imputato ha
partecipato spesso alle riunioni avvenute al maneggio di XXX., precisando che
"A. non era per la 'ndrangheta, aveva i suoi credo, ma quello era l'ambiente in cui
era cresciuto, quindi me lo portavo sempre dietro. Non lo era ma è come se lo
fosse: lui stava con noi, poi, quando c'era la riunione, noi ci appartavamo e lui ne
era pienamente consapevole" (cl. 15 p. 18-101-1698). Ciò è stato confermato
anche da R., il quale ha dichiarato di aver conosciuto l'imputato proprio nel
maneggio di XXX., in occasione di una riunione dell'organizzazione. Tali riunioni,
alle quali partecipavano gli affiliati, avvenivano, di regola, il 29 di ogni mese. R.
precisa che "A. veniva avvisato e scendeva dalla Svizzera per partecipare agli
incontri di 'ndrangheta che facevamo; sia due o tre volte prima dell'anno 2010 ma
anche dopo gli arresti del luglio 2010. Nell'estate del 2010 lo incontrai anche in
Calabria, dove si fece una riunione di 'ndrangheta per l'affiliazione di MM." (cl. 15
p. 18-101-1728). Egli aggiunge che per tali riunioni, "Q., quindi contattava A.,
dicendogli che doveva venire, e lui capiva il perché. Non partecipava, comunque,
a tutte le riunioni. In alcune occasioni l'ho chiamato anch'io". Egli si ricorda che,
"ad una riunione di 'ndrangheta presso il maneggio di XXX., gestito da JJJ., un
nostro affiliato, era intervenuto anche A. nonché, provenienti dalla Calabria, T. e
S.; in quell'occasione ci fu un intervento delle Forze dell'Ordine che seguivano T.
e scattarono anche delle foto. Se A. era lì, necessariamente era un affiliato. Io
venni investito da S. e nominato Capo Locale, dopo circa sei mesi dall'arresto di
Q. Alla riunione dove si svolse l'affiliazione di MM., A. era presente" (cl. 15 p. 18-
101-1729). Che l'imputato conoscesse e frequentasse il maneggio di XXX. è del
resto testimoniato da intercettazioni telefoniche riguardanti conversazioni che il
medesimo ha avuto con SS. (v. progressivo 115 del 19 febbraio 2008 e 1457 del
7 marzo 2008, in cl. 10 p. 18-101-0246G), nonché da un rapporto d’osservazione
del 21 marzo 2008 ad opera degli inquirenti italiani (v. cl. 10 p. 18-101-0246A).
Questo è ancora stato confermato in sede dibattimentale sia da Q. (v. cl. 22 p.
933.009) che da R. (v. cl. 22 p. 932.003). In aula l'imputato ha dichiarato di sapere
dove si trovasse il maneggio in questione, luogo dove si incontrava con SS.
quando si recava a Milano (v. cl. 22 p. 931 015). Egli ha tuttavia negato qualsiasi
connotazione criminale della sua presenza in questo luogo. Ciò non è
- 38 -
assolutamente credibile ed è in palese contrasto con le lineari, costanti e precise
testimonianze di Q. e di R. nonché con gli accertamenti delle autorità italiane.
9.3.3.3 Per quanto riguarda il punto 1.1.1.7 dell'atto d'accusa, gli atti dell'incarto
permettono di confermare che in data 7 maggio 2008 vi è stata una riunione
presso il bar EE. a WW., alla quale hanno partecipato diversi membri della locale
di W. (v. Informativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, Compagnia di X.,
Legione Carabinieri Lombardia, del 31 ottobre 2009, p. 49-50, in cl. 10 p. 18-101-
0246A), ma non vi sono prove certe della partecipazione di A. Nella relazione di
servizio del 7 maggio 2008, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato la
presenza in quell'occasione di un uomo "con capelli lunghi neri e maglia nera"
che potrebbe far pensare all'imputato (cl. 10 p. 18-101-0246A). In sede
dibattimentale, Q. ha dichiarato di aver già frequentato il bar in questione, di
proprietà di suo zio, in compagnia dell'imputato, ma ha escluso che nel medesimo
avvenissero riunioni di 'ndrangheta; salvo una volta, allorquando fu organizzata
una riunione nella taverna del bar, ma in assenza di A. (cl. 22 p. 933.009 e 010).
Il MPC ha tentato di dimostrare la presenza dell'imputato all'incontro che sarebbe
avvenuto il 7 maggio 2008 affermando che le autorità italiane avrebbero
individuato un'auto BMW Serie 5 SW di colore scuro con targa svizzera 19 in uso
all'imputato, la quale, dopo accertamenti effettuati presso varie autorità cantonali,
è risultata essere una BMW 540 i Touring targata 20, intestata a KKK., padre di
O. Siccome durante l'istruzione è emerso che O., per pagare i suoi debiti verso
l'imputato, ha messo a disposizione dei veicoli, anche del padre, il MPC ha
ritenuto di così dimostrare questo fatto. Avendo tuttavia il MPC proceduto agli atti
istruttori in questione motu proprio, senza passare attraverso la Corte, questa,
rilevando una violazione dell'art. 328 cpv. 2 CPP, ha respinto la relativa proposta
di prove, ritenuta comunque non decisiva (v. cl. 22 p. 920.009 e seg. nonché p.
920.013). Interrogato in aula al riguardo, l'imputato ha affermato di non conoscere
il bar EE. (v. cl. 22 p. 931.016) e di non ricordarsi di essere stato lì (v. cl. 22 p.
931.017). La questione non necessità tuttavia di ulteriori approfondimenti perché
la partecipazione è già sufficientemente provata alla luce degli altri riscontri agli
atti (v. anche infra consid. 9.3.9).
9.3.3.4 Gli atti dell'incarto permettono di accertare la presenza dell'imputato alla riunione
avvenuta il 28 febbraio 2010 al bar e ristorante tiro a volo ZZ. (v. punto 1.1.1.8
dell'atto d'accusa). Gli inquirenti italiani hanno infatti rilevato quel giorno in loco
la presenza del veicolo Hummer bianco in uso all'imputato (v. Relazione di
servizio della Sezione Anticrimine di Milano, Raggruppamento Operativo
Speciale Carabinieri, in cl. 10 p. 18-101-0030). La presenza dell'imputato è stata
confermata da R. (v. cl. 15 p. 18-101-1730; cl. 22 p. 932.004) e anche da Q. Le
dichiarazioni di quest'ultimo sono contenute nei primi interrogatori (v.
- 39 -
interrogatorio di Q. del 23 febbraio 2011, p. 46-47, in cl. 10 p. 18-101-0030; cl. 7
p. 12-002-0030; per R. v. anche cl. 7 p. 12-001-0037) e anche se all’epoca la
difesa non era ancora presente, la stessa ha poi posto in aula domande a Q.
basandosi proprio sul verbale del 5 giugno 2014 (v. cl. 22 p. 933.011), nel quale
il predetto ha riferito dell'incontro a YY., della partecipazione di A. e della SIG con
il manico color oro (v. cl. 7 p. 12-002-0030). La presenza dell'imputato a YY. può
anche essere desunta dalle dichiarazioni fatte in aula da Q. (v. cl. 22 p. 933.004
e 011). In sede dibattimentale, l'imputato è stato un piuttosto evasivo sul fatto di
conoscere o meno il bar ristorante e tiro a volo di YY. Egli non ha tuttavia escluso
di esserci stato in compagnia di Q., ma ha negato di aver regalato ai fratelli HH.
e CCC. la SIG con il manico color oro (v. cl. 22 p. 931.009). Ciò non toglie che vi
siano sufficienti elementi probatori per confermare la presenza di A. a questo
incontro e non vi è dubbio che vi potessero partecipare soltanto persone
funzionalmente integrate nell’organizzazione criminale.
9.3.4 In occasione dell'interrogatorio del 19 settembre 2016, Q. ha confermato di
essersi recato da A. in Svizzera in compagnia di EEE. in relazione ad una
fornitura di canapa indiana (v. punto 1.1.1.9 dell'atto d'accusa; v. cl. 15 p. 18-101-
1701 e seg.). Egli ha dichiarato che EEE. era interessato alla canapa e che
l'imputato gli consegnò una campionatura per lui, portata in Italia da Q. stesso
per conto di EEE. Q. ha affermato:
“Ci sono stati svariati appuntamenti. Anche EEE. venne in altre occasioni per
questo discorso della cocaina. Ci furono degli intoppi negli appuntamenti, ai quali
partecipai soltanto io. A livello di cocaina ci furono tre o quattro incontri che,
tuttavia, non portarono a nulla; quando ne parlavamo era per quantità ingenti di
cocaina, dai dieci chilogrammi in su, trenta, quaranta. A. conosceva tutti e mi
diceva che, a volte, capitavano delle cose che si potevano fare. A. era più per le
armi, per la droga faceva solo da tramite". In aula Q. ha confermato quanto
precede, dichiarando di essere stato molto interessato alla partita di erba in
questione e che "A. aveva degli agganci e doveva fornirci delle campionature.
Andammo per questo motivo" (v. cl. 22 p. 933.003). In aula l'imputato ha negato
di aver fatto da tramite per la fornitura di sostanze stupefacenti (v. cl. 22 p.
931.013). Tuttavia le dichiarazioni di Q. trovano riscontro. Che egli si fosse recato
in Svizzera trova conferma negli accertamenti sulle varie infrazioni alla LCStr da
lui commesse (v. cl. 7 p. 12-002-0084 a 0086), anche in compagnia appunto di
EEE. (v. cl. 7 p. 12-002-0085). L'interesse per la cocaina è pure stato confermato
da Q. anche in aula (v. cl. 22 p. 933.004). Il fatto che A. si occupasse della
sorveglianza di piantagioni di canapa evidenzia l'esistenza di contatti in ambito di
stupefacenti.
Il generale quadro probatorio e le lineari, costanti e coerenti dichiarazioni di Q.,
le quali risultano credibili, fanno stato di un agire criminale dell'imputato all'interno
- 40 -
dell'organizzazione anche in ambito di stupefacenti, con i noti benefici economici
che questo comporta per la 'ndrangheta.
9.3.5 Vi sono infine riscontri oggettivi relativi al fatto di aver garantito in Svizzera la
latitanza di membri dell'organizzazione criminale e di essersi messo a
disposizione quale messaggero per permettere il flusso di informazioni importanti
tra la Calabria e la Lombardia.
9.3.5.1 Per quanto riguarda le presenze di Q. ed altri affiliati in Svizzera (v. punto 1.1.1.10
dell'atto d'accusa), queste sono state attestate mediante materiale fotografico
relativo a svariate infrazioni alla legge sulla circolazione stradale (v. rapporto
intermedio PGF del 13 agosto 2015, p. 39 e segg., con relativi allegati; cl. 6 p.
10-000-0120 e segg.). Che l'imputato procurasse loro alloggio facendosi carico
delle spese di soggiorno, è attestato da dichiarazioni di Q. fatte in sede
dibattimentale (v. cl. 22 p. 933.003) e in occasione dell'interrogatorio del
5 febbraio 2014 (v. cl. 7 p. 12-002-0038).
9.3.5.2 Che l'imputato abbia effettuato delle ambasciate per conto di membri
dell'organizzazione (v. punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa) è stato dichiarato da Q.
negli interrogatori del 2014 e 2015, in cui la difesa non era ancora stata ammessa
a partecipare. Comunque in sede dibattimentale, pur non entrando nel merito dei
contenuti, probabilmente anche per la distanza temporale dai fatti, Q. ha
confermato che queste ambasciate avevano luogo e che erano avvenute in un
contesto 'ndranghetistico (v. cl. 22 p. 933.008). Sulla credibilità di tali affermazioni
non v'è motivo di dubitare, tanto più che Q. era il capo delle locali in questione e
riferisce in maniera diretta degli ordini che in quanto capo ha lui stesso impartito
ad un membro della stessa; vista la credibilità del pentito (v. infra consid. 9.3.7)
non vi è ragione di dubitare che quanto da lui riferito anche in questo contesto sia
vero: che il capo di una locale si serva di persone di fiducia come A. per
trasmettere e ricevere messaggi di natura criminale rientra nel quadro generale
dell’agire dell’organizzazione in quanto tale (che ovviamente ha bisogno di canali
segreti e sicuri per comunicare), nonché della personalità di A., del suo carattere
e delle modalità del suo agire, tipica di uomo fidato che si muove nelle retrovie,
fornendo comunque un fattivo contributo all’agire criminale dell’organizzazione.
9.3.6 Da quanto precede discende che vi sono inconfutabili riscontri che attestano che
l'imputato ha fornito svariate armi ad esponenti delle locali di W. e X.; che egli ha
chiesto e ottenuto aiuto da parte dell'organizzazione per la sorveglianza armata
di una piantagione di canapa in Svizzera; che egli ha partecipato in svariati luoghi
in Italia a riunioni dell'organizzazione; che egli ha fatto da intermediatore a favore
dell'organizzazione per l'acquisto da parte di quest'ultima di sostanze
- 41 -
stupefacenti; ch'egli ha garantito la latitanza in Svizzera di membri
dell'organizzazione; ch'egli si è prestato a fare da messaggero per fare circolare
informazioni importanti tra la Calabria e la Lombardia legate all'attività
dell'organizzazione.
9.3.7 Accertata l’esistenza di un ampio ventaglio di riscontri oggettivi alle chiamate in
correità da parte di Q. e R. è necessario valutare nel dettaglio la loro credibilità
anche alla luce del percorso che ha portato entrambi a collaborare con la
giustizia.
Q. è nato a W., da genitori emigrati dalla Calabria, regione con la quale ha
mantenuto importanti e regolari contatti. Egli ha frequentato le scuole a Milano
sino alla terza media. Ha giocato a calcio in Italia a livelli discreti (serie C). Dopo
un incidente stradale, che ha messo fine alla sua attività calcistica, egli ha creato,
nel 2000, una propria impresa edile attiva in Brianza, dedicandosi alla costruzione
e alla vendita di appartamenti, attività condotta in nero e che lo ha portato anche
ad ingaggiare persone esterne a dipendenza dei bisogni (v. cl. 7 p. 12-002-003
e segg.). Nel suo interrogatorio del 5 febbraio 2014 egli ha dichiarato di convivere
e di avere quattro figli cresciuti al Nord (v. cl. 7 p. 12-002-005). La sua carriera
criminale è iniziata a X. attorno al 2006, a meno di trent'anni, ed è stata
fulminante, grazie soprattutto alla sua capacità di risolvere parecchie situazioni
molto delicate (v. ad esempio l'omicidio HHH.). Egli è stato inserito nell'ambiente
e supportato da S. (padrino di battesimo di una figlia di Q. e persona che ha fatto
conoscere a quest'ultimo A.) e ha goduto della benedizione di T., entrambi
personaggi storici della 'ndrangheta, raggiungendo la dote di padrino, ricevuta in
Calabria (v. cl. 12 p. 18-101-0623 e segg.). Egli è quindi divenuto il capo locale
di W. nel 2008, locale alla quale si è poi unita X. Dopo tale unione, la locale di W.
e X. contava un centinaio di uomini, controllando quasi tutta la Lombardia (v. cl.
7 p. 12-002-0009). Il suo percorso di collaborazione è iniziato nell'ottobre del
2010 – in un suo interrogatorio egli ha affermato che "per amore dei miei figli, per
amore di mia moglie mi sono pentito" (v. cl. 12 p. 18-101-0738) –, toccando le
autorità di perseguimento penale di Milano, Roma, Catanzaro, Reggio Calabria,
ecc., visto la sua implicazione in svariati procedimenti penali.
R. è nato a Stoccarda, in Germania, figlio anch'egli di emigranti calabresi. Con la
famiglia è rientrato in Calabria all'età di 3-4 anni, dove è cresciuto e ha seguito le
scuole sino ad ottenere la licenza media, dopodiché ha iniziato a frequentare gli
ambienti di 'ndrangheta. Verso i 18 anni egli ha commesso il suo primo omicidio,
subendo la sua prima incarcerazione (8 mesi di prigione). A 19-20 anni si è
trasferito a Milano, lavorando in una ditta di pulizie e di costruzioni di uno zio
(MMM.). Egli si è spostato più volte tra Milano e la Calabria, subendo altre
- 42 -
condanne, segnatamente per droga. A Milano ha conosciuto S., entrando nel
circuito di Y. e Z. e conoscendo Q. Egli ha partecipato, con Q., all'omicidio HHH.,
dopodiché è stato nominato capo società della locale di W. In questo ambito ha
conosciuto A. Il suo percorso di collaborazione lo ha portato ad avere contatti con
svariate procure (Milano, Reggio Calabria e Catanzaro).
Per quanto attiene all'attendibilità e alla credibilità delle dichiarazioni rilasciate da
Q. e R., questa Corte evidenzia innanzitutto quanto già espresso dalle autorità
penali italiane nell'ambito delle diverse procedure condotte in Italia, le quali, va
ricordato, hanno portato a pesanti condanne dei predetti. In particolare, nella sua
sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 6a penale,
ha rilevato come la credibilità del collaboratore di giustizia Q. sia stata
positivamente scrutinata da tutti gli organi giudicanti che se ne sono occupati. A
suo dire, "va, innanzitutto, rilevato come Q. sia pervenuto alla decisione di
collaborare con l'Autorità Giudiziaria in modo autonomo e spontaneo e senza il
condizionamento di alcuno, esponendo i motivi della propria scelta di distaccarsi
dal contesto criminale nel quale era entrato e che, dopo gli iniziali entusiasmi,
aveva finito per condizionare pesantemente la sua esistenza e quella della sua
famiglia. La genuinità della sua scelta riverbera anche nella considerazione sia
delle inevitabili conseguenze sanzionatorie derivanti dall'esporre fatti, a proprio
carico, precedentemente non emersi e del rischio che Q., come 'ndranghetista,
avrebbe certamente corso nel dare seguito alla sua dissociazione, intervenuta in
un momento in cui egli era accusato di partecipazione ad associazione mafiosa
e di un solo fatto di omicidio, fra l'altro ricostruito su base indiziaria. Invero, proprio
in virtù della collaborazione di Q. è stata accertata la sua responsabilità anche
per un secondo omicidio, oltre ad una serie di gravi reati satellite;
contemporaneamente, la chiamata in reità o correità di numerosi affiliati, e non
certamente posizionati alla base della gerarchia delle "doti" esistente all'interno
della 'ndrangheta, ha esposto se stesso ed i propri familiari al rischio, oltremodo
concreto e sostanzialmente perpetuo, di ritorsioni e vendette. Sotto altro e
convergente profilo, non è affatto emerso, né nel presente dibattimento, né in
occasione delle dichiarazioni precedentemente rese, alcun indice di avversione,
inimicizia o malevolenza nei confronti dei soggetti accusati che possa avvalorare
il sospetto di calunniose ricostruzioni; i chiamati in reità o in correità, anzi, erano
per lo più in rapporti di amicizia o addirittura di parentela con il dichiarante, il
quale, fino al momento del suo arresto, godeva di una posizione di prestigio
all'interno dell'associazione criminale e dell'appoggio degli uomini del locale di
W. e di quello di X." (p. 65, in cl. 11 p. 18-101-0279). Inoltre, "la stessa
considerazione dei benefici conseguenti alla scelta collaborativa, che pure può
legittimamente aver condotto Q. al riconoscimento delle proprie responsabilità,
dapprima negate, non appare di per sé un elemento sufficiente ad inficiare
- 43 -
l'attendibilità delle sue dichiarazioni, soprattutto con riguardo alle posizioni degli
altri chiamati in correità, posto che la stessa possibilità di conseguire benefici in
termini di trattamento sanzionatorio ed altro è strettamente connessa alla
dimostrata attendibilità del collaboratore, potendo tali benefici venir revocati in
caso di riscontrata infondatezza di tali dichiarazioni; dichiarazioni che, nel caso
di Q., sono invece state riscontrate sotto numerosissimi aspetti. Si segnala,
ancora, il fatto che dal momento della sua piena collaborazione le dichiarazioni
rese, sempre puntuali e ricche di dettagli, nonché aliene da contraddizioni od
incongruità logiche anche nel ricostruire azioni e situazioni articolate e
complesse, si sono sempre mantenute costanti, come la stessa sintesi che
precede ha dimostrato e come il Collegio ha avuto modo di verificare anche
nell'esame diretto del collaboratore" (p. 66, in cl. 11 p. 18-101-0279). Alla luce di
tutti gli elementi raccolti, il Tribunale di Milano "è pervenuto ad un giudizio di
credibilità intrinseca del predetto collaboratore, che necessariamente riverbera
anche sulla valutazione della sua attendibilità oggettiva, trattandosi di aspetti che
si influenzano reciprocamente. L'attendibilità intrinseca della complessiva
ricostruzione del dichiarante riposa invero, in modo evidente sul ruolo di vertice
assunto dal predetto all'interno dei locali di W. e di X. e sulla conseguente
approfondita conoscenza delle dinamiche criminali e delle persone che vi
operavano" (p. 67, in cl. 11 p. 18-101-0279).
Per quanto riguarda R., lo stesso tribunale italiano ha rimarcato come, a suo
avviso, "non risultino elementi atti ad avvalorare l'ipotesi di una mancanza di
spontaneità della scelta collaborativa e l'esistenza di forme di condizionamento,
potendosi estendere, a questo proposito, le considerazioni già espresse trattando
dell'analoga scelta effettuata da Q. In tal senso va rimarcato come l'ammissione
di responsabilità da parte di R. risulti apprezzabile e non viziata da sospetti di
strumentalità, come, del resto, è stato ritenuto anche dalla Corte d'Assise laddove
ha riconosciuto che la deposizione del predetto era stata caratterizzata "da una
puntuale ed anche originale ricostruzione dell'accaduto", in certi punti addirittura
più puntuale ed esatta di quella di Q. (ad esempio, in ordine a chi fra i due avesse
esploso il primo colpo ai danni di HHH.) Parimenti, la confessione di R. ha
riguardato, oltre che l'omicidio HHH., anche altri fatti delittuosi non oggetto del
presente giudizio, rispetto ai quali non gli era stato ancora mosso alcun addebito.
Parimenti da escludersi è che la genesi delle dichiarazioni etero accusatorie sia
stata inspirata da motivi di odio, avversione, inimicizia nei confronti dei chiamati
in correità od in reità. Sotto diverso ma convergente profilo, vi è da dire che il
racconto del dichiarante anche per quanto attiene alla descrizione del contesto
associativo, ricco di dettagli ed articolato, non sembra esser frutto di una sorta di
appiattimento sulle dichiarazioni di Q., in quanto il primo ha fornito un racconto
non meramente ripetitivo e derivativo, ma caratterizzato da particolari che
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riflettono come quegli stessi fatti o accadimenti siano stati personalmente
percepiti dal proprio angolo di visuale" (p. 75-76, in cl. 11 p. 18-101-0279). Nella
stessa ottica, l'autorità italiana ha rimarcato come "il racconto di parte di R. in
merito ai fatti ed ai ruoli dei soggetti chiamati in correità sia stato per lo più
significativamente convergente con quello di Q., la cui attendibilità a sua volta
risulta granitica oltre che assistita da plurimi riscontri, non ultime le risultanze già
autonomamente raccolte nelle indagini che sfociavano nella capillare convalida
della prospettazione accusatoria nel procedimento Infinito" (p. 76, in cl. 11 p. 18-
101-0279).
Al pari delle autorità italiane, confrontate a un rigore probatorio del tutto
equivalente a quello richiesto nel nostro ordinamento (sui requisiti della
giurisprudenza italiana in ambito di chiamata in correità si veda ancora
recentemente la sentenza della Corte Suprema di cassazione, Sesta sezione
penale, n. 45733-18 dell’11 luglio 2018, consid. 2.1), questa Corte ritiene che Q.
e R. siano pienamente attendibili. Ciò è emerso non da ultimo al dibattimento,
risultando le affermazioni di entrambi coerenti, costanti e lineari con quanto già
affermato nei precedenti interrogatori. Per nulla credibili sono risultate per contro
le versioni alternative, farcite di "non ricordo" fornite dall'imputato durante il
dibattimento. In effetti, se vi sono state per certi versi divergenze interpretative
sull’esatto grado di appartenenza di A. alla 'ndrangheta, ciò non toglie che questo
non è un segno di poca credibilità dei pentiti, quanto proprio espressione del fatto
che entrambi avevano uno sguardo cronologicamente e funzionalmente diverso
sui fatti di cui hanno riferito. Compatibilmente alla diversità del punto di vista, essi
hanno descritto in maniera lineare, costante e precisa quanto loro hanno visto e
percepito dell’agire di A. per la 'ndrangheta. A prescindere dalla denominazione
del ruolo di A. all’interno delle “locali” di W. e X., ovvero se fosse un camorrista
oppure un contrasto onorato, è indubbio che secondo entrambi A. ha dato un
fattivo contributo all’agire criminale di queste due “locali”. Secondo la
giurisprudenza per giudicare l’appartenenza a un’organizzazione criminale ai
sensi dell’art. 260ter CP non è del resto decisivo il termine o addirittura il battesimo
che sarebbe stato adottato per un certo personaggio, ma bensì il ruolo, la
funzione che questa persona ha svolto a favore di un’associazione criminale (v.
anche LUPPI, La politique criminelle fédérale à l’épreuve de la ‘Ndrangheta, in
Rivista Svizzera di Criminologia 2/2016, pag. 17 e segg.). Su questo le
dichiarazioni sono convergenti. Anzitutto per quanto riguarda il ruolo svolto
dall’imputato nel fornire armi alle due “locali” e quindi ad alimentare la potenza di
fuoco del sodalizio criminale. Su questo aspetto i collaboratori di giustizia hanno
reso delle dichiarazioni convergenti e vestite di numerosi riscontri oggettivi (v.
supra consid. 9.3.1). Non va del resto dimenticato che durante la già citata
perquisizione presso i locali e le abitazioni frequentate dall’imputato sono state
- 45 -
trovate numerose armi e munizioni assolutamente compatibili con il quadro del
personaggio che è emerso nelle dichiarazioni delle due persone informate sui
fatti (v. supra consid. 9.3.2 e infra consid. 15). Indubbi sono altresì gli spostamenti
di A. a vari incontri di 'ndrangheta, certo anzitutto quale autista di Q., ma anche
come persona ben addentro negli affari di criminali (v. supra consid. 9.3.3). È
infatti impensabile che Q. portasse con sé persone che non fossero di fiducia e
che non conoscessero il tipo di attività che veniva svolta in questi incontri. Non
meno credibili sono le dichiarazioni di Q. in punto alla disponibilità dell’imputato
ad effettuare ambasciate e ad accogliere latitanti o comunque a fornire un
sostegno di tipo logistico a membri della 'ndrangheta, cosa che del resto A. ha
fatto anche a favore di Q. stesso a più riprese (v. supra consid. 9.3.5). Credibili,
e a loro volta vestite di riscontri oggettivi, sono altresì le dichiarazioni in merito a
preparativi di traffici di marjuana e cocaina, anche se poi non sono andati
concretamente in porto, visto che ciò non toglie che siano preparativi fatti nel
contesto dell’organizzazione criminale, in una posizione chiaramente
partecipativa e di piena integrazione (v. supra consid. 9.3.4). Q. è del resto una
persona molto legata all’imputato, che ha dichiarato di stimare e che giudica in
maniera positiva, per cui non si vede perché dovrebbe accusarlo a torto. Ne
emerge anzi un’immagine dello stesso differenziata e fededegna, coerente con
tutti i restanti i riscontri agli atti (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). Stesso discorso per
R., che ha certo conosciuto l’imputato in maniera meno intensa, ma che ha
saputo del suo agire attraverso le normali conoscenze che, in quanto vice di Q.
e in quanto suo successore dopo l’arresto di quest’ultimo, aveva
necessariamente dell’agire di tutte le persone attive per le “locali” di W. e di X. (v.
cl. 22 p. 933.006).
9.3.8 Per quanto riguarda le forme con cui si è manifestata la fattiva partecipazione
dell’imputato alle locali in questione, va precisato quanto segue.
9.3.8.1 Fornitura di armi all'organizzazione
Il Tribunale federale ha confermato che la fornitura di armi all'organizzazione può
costituire un atto di partecipazione (v. DTF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 133 IV 58
consid. 5.3.1; v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.45 del
18 marzo 2016 consid. II.1.5). È quanto è avvenuto nel caso concreto. A. è
funzionalmente integrato nell'organizzazione e le armi servono a quest'ultima per
espletare i propri scopi criminali.
9.3.8.2 Ottenimento di servizi dall'organizzazione criminale
- 46 -
Il partecipante all'organizzazione ha diritti e doveri nei confronti della stessa. La
messa a disposizione di personale dell'organizzazione – in casu, per la
sorveglianza delle piantagioni di canapa in Svizzera – può costituire un atto che
rientra nei diritti tipici di cui gode il partecipante all'organizzazione (v.
PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Ackermann (ed.), Kommentar, Kriminelles
Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, n. 390 ad art. 260ter CP).
9.3.8.3 Partecipazione a riunioni e incontri dell'organizzazione
Essere presente regolarmente alle riunioni dell'organizzazione è un chiaro indice
di appartenenza. È infatti in questo ambito che si forma la volontà criminale
dell'organizzazione (v. GODENZI, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv,
2015, pag. 328), ed è escluso che vi possano partecipare persone esterne ad
essa. Egli era spesso presente ed era al corrente dell'attività dell'organizzazione,
come si evince dalle dichiarazioni di Q. (v. cl. 22 p. 933.006 e seg.; cl. 15 p. 18-
101-1698).
9.3.8.4 Intermediazione per traffici di stupefacenti
A. ha funto da intermediario tra l'organizzazione, in particolare Q., e terze
persone, in ambito di stupefacenti. Trattasi di un comportamento che denota
grande implicazione nell'organizzazione, e quindi di partecipazione
all'organizzazione, e non solo di semplice aiuto puntuale (sul traffico di
stupefacenti come forma partecipativa v. più ampiamente TPF 2010 29 consid.
3.1).
9.3.8.5 Fornitura di sostegno logistico
La messa a disposizione di abitazioni a membri dell'organizzazione può costituire
un atto di partecipazione (v. VEST, in Schubarth (ed.), Delikte gegen den
öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), n. 38 ad art. 260ter CP; FORSTER, Zur
Abgrenzung zwischen Terroristen und militanten "politischen"
Widerstandskämpfen im internationalen Strafrecht am Beispiel des serbisch-
kosovo-albanischen Bürgerkrieges, in ZBJV 141/2005, pag. 213 e segg., in part.
223). La dottrina ha affermato che può costituire attività di partecipazione il fatto
di ospitare e nascondere latitanti (PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, op. cit., n. 417).
A. ha fornito rifugio in Svizzera a membri dell’organizzazione acquisendo
un’importante nomea all’interno della stessa, dove era meglio conosciuto come
“A. lo Svizzero” (v. cl. 12 p. 18-101-0413; cl. 11 p. 18-101-305 e 0345; cl. 7 p. 12-
002-0053 e 0065).
- 47 -
9.3.8.6 Ambasciate
La giurisprudenza e la dottrina non le menziona esplicitamente, ma il fatto di
trasmettere informazioni di persona (per garantirne la segretezza e ovviare ai
controlli telefonici) tra i membri dell'organizzazione tra la Calabria e la Lombardia,
legate all'attività della stessa, costituisce un attività (di carattere logistico) che può
essere annoverata di partecipazione all'organizzazione criminale ai sensi della
giurisprudenza (DTF 142 IV 175 consid. 5.4.1). Essa serve in effetti direttamente
allo scopo della stessa e, sulla base delle dichiarazioni di Q., era svolta
regolarmente da A., garantendo il flusso d'informazioni tra la locale di W. e la
Calabria.
9.3.9 Riassumendo, le attività appena descritte svolte da A. a favore
dell'organizzazione sono svariate, importanti e costanti nel tempo. Q., ma anche
i suoi referenti in Calabria (v. soprattutto S.), avevano una grande fiducia in lui.
Indipendentemente dal fatto che fosse o meno battezzato, A. si è messo
interamente a disposizione dell'organizzazione, sottomettendosi de facto alla
volontà della stessa. Egli partecipava a matrimoni o funerali (che costituiscono
anche momenti di riunione per i membri dell'organizzazione criminale) di persone
appartenenti alla 'ndrangheta ed è stato anche scelto da Q. quale padrino di
battesimo di uno dei suoi figli. Certo non basta partecipare a matrimoni o funerali
per essere membro della ‘ndrangheta ma è Q. stesso ad affermare che se veniva
chiesto qualcosa ad A., questo non poteva rifiutarsi di farla (v. cl. 12 p. 18-101-
0648 e 0663). Anche se i suoi compiti erano circoscritti (armi, stupefacenti,
latitanze e ambasciate) e non risulta che abbia mai preso parte ad azioni violente,
ciò non toglie che si trattasse di compiti tatticamente essenziali per assicurare la
potenza di fuoco dell’organizzazione, rispettivamente il suo generale
sostentamento e funzionamento. Le attività svolte dall'accusato all’interno
dell’organizzazione sono numerose, molteplici e intense. Egli non si è
semplicemente limitato ad aiutarla: egli era pienamente integrato in essa. In
particolare la partecipazione di A. al sodalizio criminale in questione è
integralmente data per le condotte descritte nell'atto d'accusa ai punti 1.1.1.1,
1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10 e 1.1.1.11. Questo è
già ampiamente sufficiente per ritenere perfezionato il capo di accusa 1.1.1. Il
fatto che le condotte descritte al punto 1.1.1.5 siano suffragate solo dalle
dichiarazioni di R. e che quelle descritte al punto 1.1.1.7 non abbiano potuto
essere meglio chiarite, non è in tal senso sufficiente per fare cadere l’accusa
partecipativa nel suo complesso.
Dal punto di vista soggettivo, A. era ben cosciente dell'esistenza
dell'organizzazione criminale in questione e sapeva di essere integrato
- 48 -
funzionalmente alla stessa. Le varie azioni prolungate nel tempo relative ad armi,
stupefacenti, incontri clandestini, ambasciate lo dimostrano. Inoltre Q. ha
dichiarato che non si doveva di certo spiegare ad A. a che cosa servivano le armi
da lui fornite. Del resto, Q. parlava apertamente con l'accusato di questioni
riguardanti l'attività dell'organizzazione (estorsioni, traffici di droga, armi, ecc.) e
che le sue conoscenze della stessa fossero quelle di un insider lo dimostra anche
il contenuto di un’intercettazione ambientale del 23 maggio 2015 nel Garage I.,
quando ha commentato l’arresto di Q. con un suo conoscente, dicendo, tra le
altre cose, che “se gli avesse messo a disposizione un’auto per andare lì, allora
non avrebbe ucciso nessuno” (cl. 5 p. 09-702-0035): confrontato con la stessa
durante il dibattimento egli ha detto di non ricordarsi di questa conversazione, ma
è inverosimile che si possa parlare in questi termini di un omicidio senza
ricordarsene minimamente (v. cl. 22 p. 931.008). In realtà si tratta dell’ennesima
riprova del fatto che A. sapeva con chi aveva a che fare e in che ambiente si
muoveva. A. sapeva di fornire armi nel contesto di un’organizzazione criminale e
che queste armi servivano per uccidere, sapeva di partecipare a riunioni di
‘ndrangheta a cui nessuno di esterno sarebbe stato mai ammesso, sapeva di
agire al suo interno a stretto contatto con i vertici della stessa, e di essere da essi
da tempo apprezzato e stimato al punto da essere conosciuto semplicemente
come “A. lo Svizzero”.
Da quanto sopra discende che A. ha agito intenzionalmente.
9.4 Secondo il punto 1.1.2 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di avere, dopo il
2002 e sino ad almeno al 13 luglio 2010, in Svizzera ed in Italia, sostenuto la
’ndrangheta nella sua manifestazione delle “locali” calabresi di Y. e Z.,
associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è
stata accertata con sentenze passate in giudicato e a capo delle quali vi erano S.
e T., “locale” di Y. fra le cui fila figurava quale membro NNN., sodalizio criminale
che ha esercitato il controllo dell’attività economico-imprenditoriale in precise
zone del territorio di Y. e dintorni e dedita alla commissione reiterata e
sistematica, oltre che di omicidi di soggetti degli schieramenti criminali opposti, di
un numero indeterminato di estorsioni, danneggiamenti, minacce ecc. nei
confronti di operatori economici calabresi, segnatamente, prendendo parte a un
incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel comune di Y., ricevendo
denaro per la fornitura di armi e procurando le armi dalla Svizzera a favore delle
“locali” di Y. e Z., fornendo altro aiuto a membri delle “locali” in questione qualora
fosse stato richiesto o di sua iniziativa, segnatamente fungendo personalmente
da messaggero, a favore di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in
Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di
stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale
- 49 -
intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco
dell’organizzazione. Più particolarmente, egli è accusato di avere:
- dopo il 2002 e prima del 28 agosto 2003, in Svizzera e in Calabria, in un
casolare del comune di Y., partecipato, su invito di S., capo della “locale” di
Z. e unitamente ad altre persone vicine alla ’ndrangheta o a membri di tale
associazione malavitosa, quali OOO., EEE., capo della 'ndrina distaccata del
"locale" di X., “uno dei PPP.”, QQQ., e Q., ad una “rimpatriata”, una
“mangiata”, in occasione della quale S. ha presentato A. a Q., e il cui legame
fra questi ultimi due si è intensificato nel corso degli anni tanto che A. è
divenuto padrino di un figlio di Q. e ha fornito sostegno finanziario e morale
alla compagna di Q., RRR., dopo che Q. è stato arrestato (v. punto 1.1.2.1
dell'atto d'accusa);
- fra il 10 luglio 2010 ed il 13 luglio 2010, in Svizzera e in Italia, segnatamente
in un bar (o all’esterno di esso) tra ZZZ. e UUUU. in provincia di Roma, in
compagnia di Q. e di QQ., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., nell’ambito
di un viaggio Svizzera-Calabria-Milano-Roma-Calabria, incontrato NNN.,
anch’esso affiliato alla ‘ndrangheta e arrestato in Italia in data 16 luglio 2010,
e ricevuto da quest’ultimo una somma fra gli EUR 10'000.– e 20'000.– con
l’incarico di fornirgli almeno tre pistole denaro e incarico accettati pur
sapendo che tali armi erano destinate all’esecuzione delle attività criminose
cui era dedita la “locale” di Y. (v. punto 1.1.2.2 dell'atto d'accusa);
- dopo il 2005 e sino ad almeno il 13 luglio 2010, in Svizzera e in Calabria
(Italia), nei comuni di Y. e Z., fornito un imprecisato numero di armi a S. e T.,
entrambi affiliati alla ‘ndrangheta e vertici rispettivamente delle “locali” in
questione, trasportandole personalmente dalla Svizzera e nascondendole
nelle autovetture utilizzate in occasione di viaggi in Calabria, armi che erano
destinate all’esecuzione delle attività criminose cui erano dedite le predette
“locali” (v. punto 1.1.2.3 dell'atto d'accusa);
- a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio
2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da
messaggero, per conto di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e
in Lombardia e in relazione ai fini illeciti dalla stessa perseguiti, quali S., T.,
FFF. e Q. e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale
intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco
dell’organizzazione (punto 1.1.2.4 dell'atto d'accusa).
- 50 -
L'imputato, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha
contestato anche queste accuse (v. cl. 8 p. 13-000-0076 e segg.; p. 13-000-0084
e segg).
9.4.1 Per quanto riguarda i fatti contestati al punto 1.1.2.1, Q., nel suo interrogatorio
del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18.101.1698), ha confermato di aver
conosciuto A. in occasione di una "mangiata": "almeno una decina di anni fa,
nove, dieci anni. Mio cugino OOO. in quel periodo aveva ancora la sorveglianza,
e lo andai a prendere con il di lui figlio JJ.: in quell'occasione ebbi modo di
conoscere A.". Q. non ha tuttavia qualificato tale incontro come una mangiata di
'ndrangheta, ma piuttosto una "rimpatriata" (v. cl. 12 p. 18-101-0632). Il MPC
afferma che il dato sarebbe confortato da un servizio di osservazione che
darebbe atto della presenza in Calabria della vettura intestata a H., moglie
dell'imputato (v. cl. 22 p. 925.5866). Tale servizio di osservazione concerne
tuttavia il matrimonio di QQQ., figlio di S., con SSS., avvenuto a VVVV., e non la
"mangiata" al casolare (v. cl. 6 p. 10-000-0082 e segg., allegato n. 43). Le autorità
italiane hanno del resto affermato che la presenza dell'imputato al matrimonio in
questione non fu concretamente accertata, ma fu desunta dalla presenza della
vettura intestata alla moglie (v. ibidem pag. 2). Al dibattimento, l'imputato ha
dichiarato di non ricordare bene l'evento, non escludendo tuttavia che possa
essere stato S. a presentarlo a Q. (v. cl. 22 p. 931.007 e seg.). Egli ha affermato
di non conoscere le persone che avrebbero partecipato a tale "mangiata", tranne
QQQ., figlio di S. (v. cl. 22 p. 931.008). In che misura la partecipazione a questo
incontro si possa considerare una forma di sostegno è comunque dubbio, ma la
questione non merita ulteriore disamina visto quanto segue.
9.4.2 Per quanto concerne il punto 1.1.2.2 dell'atto d'accusa, nell'interrogatorio del
19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1698), Q. ha dichiarato che "per mia
conoscenza A. aveva procurato armi a T., NN., NNN. a QQQ. e anche a me. Io
una volta sono rientrato in Italia con una 44. In un'occasione NNN. diede ad A.
dei soldi per acquistare delle armi". A dire di Q., tale consegna di denaro (EUR
10'000-20'000) sarebbe avvenuta a Roma, fuori da un bar tra ZZZ. e UUUU., in
presenza di Q. (v. cl. 15 p. 18-101-1700). Quel giorno, nel bar, si sarebbero
incontrati Q., QQ., NNN. e A. (v. ibidem). Nell'interrogatorio del 5 febbraio 2014
(v. cl. 7 p. 12-002-0033 e seg.), Q. afferma che poco prima del suo arresto, A. ha
ricevuto ca EUR 10'000.– da NNN. per delle armi. Nell'interrogatorio di Q. del
25 giugno 2015 si parla di EUR 20'000.– (v. cl. 7 p. 12-002-0073, 0080 e cl. 12
p. 18-101-720; v. anche rapporto PGF del 3 luglio 2015, in cl. 11 p. 18-101-0369;
rapporto PGF del 23 settembre 2016, p. 18-19, in cl. 14 p. 18-101-1199 e segg.).
Nel suo rapporto del 23 settembre 2016, la PGF ha ricostruito il viaggio decritto
nel capo d'accusa in esame. L'esame delle celle agganciate e delle conversazioni
- 51 -
telefoniche intercettate sull'utenza in uso a QQ. ha confermato le dichiarazioni
rese da Q. riguardo al viaggio in questione e alla partecipazione anche di A. (v.
cl. 14 p. 18-101-1205 e segg.). L'imputato ha confermato di aver fatto tale viaggio
con Q., affermando "io sono salito con il signor Q. Mi ha chiesto di andare con
lui. Per fare cosa non lo so" (v. cl. 22 p. 931.011). E ancora: "Ricordo di essere
stato su con Q., che mi ha chiesto di accompagnarlo. L'ho fatto" (v. ibidem). Egli
ha tuttavia anche affermato "il 10 luglio 2010 non ricordo di essere stato a Milano.
Non ricordo le date. Non ricordo cosa è successo, quando è successo e come è
successo" (v. ibidem). A. dice di non ricordarsi di questi incontri, ma non contesta
il fatto che questi siano avvenuti (v. cl. 22 p. 931.011). Secondo il rapporto PGF,
l'esame delle celle agganciate e gli elementi raccolti rendono verosimili (ma non
certificano) le dichiarazioni di Q. laddove afferma di essersi spostato a Roma e
di aver incontrato NNN., incontro durante il quale quest'ultimo avrebbe
consegnato una somma di denaro ad A. con l'incarico di fornirgli delle armi (v. cl.
14 p. 18-101-1216 e seg.).
9.4.3 La fornitura di armi da parte di A. a S. e T. è evocata da Q. nel suo interrogatorio
del 25 giugno 2015 (v. cl. 7 p. 12-002-0041 a 0045, 0073 e segg.). A cosa
servissero le armi A. lo avrebbe saputo molto bene (v. cl. 7 p. 12-002-0074 in
fine). In sede di requisitoria, il MPC cita decisioni italiane nelle quali evidenzia
dichiarazioni di Q. relative all'approvvigionamento e all'utilizzo (e il rinvenimento
da parte delle forze dell'ordine) di un considerevole numero di armi e munizioni
da parte delle cosche di 'ndrangheta. Egli cita in particolare una sentenza del
Tribunale Ordinario di Catanzaro dell'11 ottobre 2017, la quale, tuttavia, parla in
generale della provenienza svizzera di svariate armi, senza però fare il nome di
A. (v. cl. 22 p. 925.5870 e seg.). L'imputato afferma di non aver mai portato armi
in Italia (v. cl. 22 p. 931.008, 009 e 010). Certo le armi in questione non sono mai
state trovate e non è dato sapere se i fatti si siano effettivamente svolti nei precisi
termini ipotizzati dall’accusa, anche se è indubbio, come evidenziato già
nell’esame del reato di partecipazione, che A. fosse molto attivo in materia di
fornitura di armi, motivo per cui è verosimile che non abbia fornito soltanto armi
all’interno della sua locale lombarda ma anche a quelle calabresi di riferimento.
9.4.4 L'utilizzo di "ambasciate" come mezzo di comunicazione all'interno
dell'organizzazione (v. punto 1.1.2.4 dell'atto d'accusa) è attestato dalle
dichiarazioni di Q. effettuate nel corso dei suoi interrogatori del 5 febbraio 2014
(v. cl. 7 p. 12-002-0021, 0022 e 0029) e 25 giugno 2015 (v. cl. 12 p. 18-101-0490
e 0673). Il tema delle ambasciate è stato ripreso durante il dibattimento e Q. ha
avuto modo di confermare l'utilizzo dell'imputato per tale modalità di trasmissione
delle informazioni (v. cl. 22 p. 933.008). Esse sono speculari rispetto a quelle
contenute al punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa e, visto il ruolo già accertato
- 52 -
nell’ambito della partecipazione alle locali lombarde (v. supra consid. 9.3.5.2) e
viste le credibili dichiarazioni di Q., vanno considerate provate e realizzate in
concorso ideale, dato che con gli stessi atti non ha solo agito a favore e come
membro della propria locale ma anche consapevolmente sostenuto dall’esterno
un’altra locale.
9.4.5 Dato che il sostegno è perdurato in maniera costante perlomeno fino al 13 luglio
2010, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, non si pongono problemi
di prescrizione (v. DTF 131 IV 83 consid. 2.2.4.5).
9.4.6 Ne consegue che l’imputato va riconosciuto colpevole anche del capo di accusa
1.1.2, anche se per rapporto al reato di partecipazione è indubbio che l’energia
criminale investita è minore per cui l’adempimento di questo capo di accusa
peserà, come si vedrà (v. infra consid. 16.5), in maniera secondaria nella
complessiva commisurazione della pena.
9.5 Secondo il punto 1.1.3 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di avere dal 19
settembre 2003 e sino ad almeno al 30 novembre 2004, in Svizzera e in Italia
sostenuto la ’ndrangheta nella sua manifestazione del “crimine” torinese, ovvero
la struttura-funzione deputata in particolare allo svolgimento delle azioni violente
nell’interesse delle organizzazioni criminali di stampo ‘ndranghetistico insediate
sul territorio di Torino e hinterland al cui interno hanno operato in particolare i
fratelli AA. e BB., associazione mafiosa di stampo ‘ndranghetistico la cui
esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato,
segnatamente per avere, almeno a far tempo dal 19 settembre 2003 e sino ad
almeno al 30 novembre 2004, in Svizzera a U. e in Italia a Torino, partecipato,
con e/o su richiesta dei fratelli AA., esponente del “crimine” e partecipe della
“società maggiore” con la dote di “padrino”, e BB., con la carica di “crimine” di
Torino ricoprendo la funzione dell’affiliato che ha la responsabilità delle azioni
criminali del locale e partecipe della società maggiore con una dote superiore a
“padrino”, fratelli AA. e BB. affiliati alla ’ndrangheta quantomeno dal 2003 ed
esponenti del “crimine”, ovvero la struttura-funzione deputata in particolare allo
svolgimento delle azioni violente nell’interesse delle organizzazioni criminali di
stampo ‘ndranghetistico insediate sul territorio di Torino e hinterland, ad attività
da loro condotte e legate alla gestione di locali notturni che generavano profitti
per la ‘ndrangheta, ed in particolare alla gestione del TTT., situato a WWWW.,
attraverso la partecipazione quale Socio Accomandante nominato il 19.09.2003
con una quota pari a Euro 600.00 alla società AAAA. di BBBB. con sede legale
a WWWW., società costituita il 19 settembre 2003 con un ammontare in
conferimenti di Euro 1'000.00, iscritta nel registro delle imprese italiano il
10.10.2003 con lo scopo della “somministrazione al pubblico di alimenti e
- 53 -
bevande, ristorante, bar, pizzeria, trattenimento e svago compreso il ballo,
discoteca”, società sciolta per fallimento e cancellata il 28 novembre 2011.
L'imputato, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha
contestato di aver sostenuto il "crimine" torinese.
9.5.1 Per quanto riguarda l'esistenza della società AAAA., vedasi il rapporto PGF del
19 dicembre 2014 relativo alla situazione fiscale/economica della famiglia di A.
dal 2004-2012 (punto 3.1.1.1). Q. ha riferito dei contatti di A. con il Piemonte e
con i fratelli AA. e BB. (v. cl. 7 p. 12-002-0054, 0055, 0066, 0079; cl. 12 p. 18-
101-0715). In questo ambito vi sono anche accertamenti effettuati dalla polizia
italiana (v. cl. 10 p. 18-101-0274, Informativa CC, Poker). I contatti tra i fratelli
AA. e BB. e A. relativi alla gestione di locali notturni sono attestati da
intercettazioni telefoniche (v. rapporto PGF 13 agosto 2015 p. 99 e segg., cl. 10
p. 10.000.0180 e segg.; v. annotazione di P.G. del 20 ottobre 2003 in cl. 10 p.
18-101-274, Informative CC, Poker). Accertamenti eseguiti a livello di registro di
commercio italiano hanno permesso di appurare la creazione, da parte di A., della
AAAA., società che si è occupata della gestione del locale TTT. (ex CCCC.),
situato a WWWW., (v. cl. 10 p. 18-101-274). Q. ha confermato i contatti di A. con
persone residenti in Piemonte, ma non ha saputo dire se quest'ultime fossero i
fratelli AA. e BB. o persone ad essi legate. L'imputato, dal canto suo, ha dichiarato
che a Torino vivono i suoi genitori, ai quali ha fatto di tanto in tanto visita (v. cl.
22 p. 931.015). Egli ha affermato di conoscere i fratelli AA. e BB., nella misura in
cui tutti coloro che provengono dalle medesime località in Calabria si conoscono.
Egli ha negato che il locale AAAA. a Torino sia stato creato e gestito dai fratelli
AA. e BB., sostenendo che lo stesso è stato creato da lui e un altro (v. cl. 22 p.
931.017).
9.5.2 Gli elementi raccolti non permettono di ritenere adempiuto il capo d'accusa 1.1.3.
In questo ambito non vi sono dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli unici
fatti accertati sono l’esistenza di un’attività economica peraltro breve a Torino –
la società AAAA. è stata costituita il 19 settembre 2003 ed il 5 gennaio 2006 è
stata aperta la procedura di fallimento che si è conclusa il 28 novembre 2011 con
lo scioglimento per fallimento della società (v. cl. 6 p. 10-000-0182 e 0183) –, ma
non è dato sapere in che modo l’imputato volesse attraverso questa attività
sostenere il crimine torinese nelle persone di AA. e BB. Che locali appartenenti
alla ‘ndrangheta chiudano e spariscano in così poco tempo è inoltre inverosimile
visto che è noto come questi locali pubblici servano in genere a riciclare denaro
sporco (v. FORGIONE, 'Ndrangheta, 2009, pag. 260 e seg.) per cui anche dal
punto di vista criminologico è difficile credere all’ipotesi accusatoria. Da questo
capo di accusa l’imputato va pertanto prosciolto.
- 54 -
Sulla ricettazione
10. Giusta l'art. 160 n. 1 CP, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o
aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo
mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria. Il ricettatore è punito con la pena
comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia
perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela
è stata sporta. Secondo il n. 2 della medesima disposizione, il colpevole è punito
con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore
a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione. L'art. 172ter cpv. 1 CP
è applicabile alla ricettazione. La ricettazione, che fa perdurare una situazione
contraria al diritto, è un atto di favoreggiamento materiale ("Sachbegünstigung"),
di cui si può rendere colpevole soltanto colui che non risulta essere l'autore
dell'infrazione pregressa contro il patrimonio. Si tratta di un reato formale, di
messa in pericolo astratta. Secondo la dottrina, la nozione d'infrazione contro il
patrimonio, ai sensi dell'art. 160 n. 1 cpv. 1 CP, deve essere interpretato in senso
largo, comprendendo la stessa tutti i reati che hanno come effetto la sottrazione
di una cosa dal patrimonio di cui fa parte, ciò che certi autori di lingua tedesca
esprimono con il termine "Vermögensverschiebungsdelikt" (DTF 127 IV 79
consid. 2b e dottrina citata). La ricettazione, che porta unicamente su una cosa
derivante direttamente dall'infrazione pregressa, è tuttavia esclusa se un terzo di
buona fede acquisisce validamente la proprietà di tale cosa, perdendo il
danneggiato ogni pretesa di restituzione (DTF 105 IV 303 consid. 3a; 116 IV 193
consid. 3c).
11. L'imputato è accusato di avere, in Svizzera, all’incirca 5 anni prima
dell’11 settembre 2015, acquistato la pistola semiautomatica, marca Pietro
Beretta, modello 92SF, calibro 9, numero di matricola 1, da nomadi, ossia da
persone senza fissa dimora, arma che egli sapeva o doveva presumere ottenuta
da terzi mediante un reato contro il patrimonio, arma che risulta essere stata
rubata fra il 25 luglio ed il 28 luglio 2009 da autore(i) sconosciuto(i) presso
l’abitazione di DDDD., a V.
11.1 Interrogato a questo proposito dalla PGF in data 11 settembre 2015, l’imputato
ha dichiarato quanto segue:
- 55 -
“L’ho acquistata, in nero, circa 5 anni fa, mi sembra da zingari (intendo delle
persone senza fissa dimora). ADR: non so dare ulteriori indicazioni circa le
persone che mi hanno venduto quest’arma. Non ricordo il prezzo che ho pagato
né ricordo dove l’ho ricevuta. Non ricordo le circostanze relative all’incontro con
queste persone. Preciso anche che la pistola in questione è sempre rimasta a
casa e non l’ho mai portata con me. Aggiungo che da queste persone ho pure
acquistato altre due armi, ossia la seconda che avete trovato a casa mia e quella
che avete trovato presso il domicilio di mio figlio D. Non ricordo se ho acquistato
le armi tutte insieme o singolarmente” (cl. 8 p. 13-000-0008). Egli ha aggiunto di
non ricordare se in quell’occasione ha acquistato anche altri accessori,
rispettivamente cartucce (v. loc. cit.). Nell’interrogatorio del 17 settembre 2015
davanti al procuratore federale egli ha confermato queste affermazioni,
aggiungendo quanto segue: “Faccio presente che io ho acquistato le armi con il
numero di matricola ben visibile e questo per me significa che erano pulite” (v. cl.
8 p. 13-000-0063).
Interrogato anche in aula, l’imputato si è limitato a dire di avere comprato questa
come le altre armi da zingari che passavano da lì. A domanda ha risposto “non
ricordo dove, è passato molto tempo”. Ha aggiunto che questi zingari passano
con delle macchine, che gliele hanno proposte, che le ha accettate e ha visto che
c’era il numero di matricola, per cui gli sembrava tutto in ordine (v. cl. 22 p.
931.017 e 018). L’unica verifica che ha fatto è questa.
11.2 È palese che in un così losco contesto gli accertamenti fatti non sono sufficienti
per verificare che la pistola in questione non fosse rubata. Egli in realtà non si è
minimamente preoccupato di sapere l’origine di quella pistola: per lui era in
sostanza indifferente da dove proveniva e di chi era. Perlomeno a livello di dolo
eventuale, egli ha pertanto accettato l’eventualità che quest’arma potesse essere
rubata, come in effetti era, e si è pertanto pacificamente reso colpevole di
ricettazione.
Sulla denuncia mendace
12. L'art. 303 n. 1 CP prevede che chiunque denuncia all'autorità come colpevole di
un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro
di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
La denuncia mendace fa parte delle infrazioni contro l'amministrazione della
giustizia, tutelando quindi anzitutto l'accesso affidabile alla giustizia. Il reato
induce inoltre lo Stato ad utilizzare inutilmente risorse pubbliche. Esso costituisce
- 56 -
nel contempo un'infrazione contro le persone. Protetti sono infatti anche i diritti
della personalità quali la dignità, l'onore, la libertà, la sfera privata, l'integrità
spirituale, la reputazione, il patrimonio, ecc., violati mediante la formulazione di
accuse ingiuste (DTF 136 IV 170 consid. 2; 132 IV 20 consid. 4.1; 89 IV 204
consid. 1). Il reato di cui all'art. 303 n. 1 cpv. 1 CP consiste nel comunicare
verbalmente alle autorità che una determinata persona, o perlomeno
determinabile, ha commesso un crimine o un delitto che in realtà non ha
perpetrato (DTF 85 IV 80 consid. 2 e 3). La forma della comunicazione è
indifferente. Una comunicazione orale o scritta idonea a sostanziare un sospetto
iniziale è sufficiente. È uguale se essa è anonima o se l'autore agisce di propria
iniziativa o nell'ambito di un'audizione (DTF 75 IV 175 consid. 2; 85 IV 80 consid.
2; 95 IV 19 consid. 1).
La denuncia mendace è punita se vi è intenzionalità, la quale deve portare su
due aspetti: l'autore sa che la vittima è innocente ed agisce con lo scopo di far
avviare un procedimento penale contro la stessa. Il dolo eventuale non è in altre
parole sufficiente (DTF 76 IV 244).
13.
13.1 L'imputato è accusato di per avere denunciato all’autorità come colpevole di una
contravvenzione una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa
un procedimento penale, e meglio, per avere, quale autore mediato, in Svizzera,
segnatamente a U. o in altre località della Svizzera, fra il 31 agosto 2014 ed il
18 settembre 2014, denunciato C. quale autore, alla guida del veicolo Porsche
Cayenne, targato 21, dell’infrazione alla circolazione stradale del 31 agosto 2014,
in Svizzera, sulla A13 in territorio di XXXX., che sapeva innocente siccome alla
guida del veicolo era lo stesso A., per provocare contro di esso un procedimento
penale (e amministrativo) e per far ciò, avendo utilizzato B., quale detentore del
veicolo Porsche Cayenne, targato 21, riferendogli, in merito all’infrazione stradale
del 31 agosto 2014, sulla A13 in territorio di XXXX., che in quelle circostanze di
luogo e di tempo, C. era stato alla guida del veicolo targato 21, fatto che B. ha
comunicato alla polizia grigionese il 14 settembre 2014 per mezzo del formulario
che quest’ultima autorità ha annesso alla notifica di infrazione del 3 settembre
2014.
13.2 A questo proposito la Corte ha già sollevato in sede pregiudiziale l’esistenza di
criticità in merito all’utilizzabilità sia diretta che derivata delle risultanze delle
intercettazioni telefoniche che sono state domandate esclusivamente per il reato
di organizzazione criminale e non per il reato di denuncia mendace o sviamento
della giustizia. Peraltro, per quanto riguarda lo sviamento della giustizia,
- 57 -
l’autorizzazione non avrebbe nemmeno potuto essere data, mentre per quanto
riguarda la denuncia mendace l’autorizzazione avrebbe potuto essere data solo
se la denuncia avesse riguardato un crimine o un delitto e non una
contravvenzione giusta la cifra 2 dell’art. 303 CP. Trattandosi, nel caso concreto,
di una contravvenzione, va dunque preso atto che la prova in questione non può
in alcun modo essere utilizzata per questo reato e vista la giurisprudenza del
Tribunale federale in ambito di utilizzabilità derivata di informazioni provenienti
da scoperte casuali va preso atto che le spiegazioni portate in sede di arringa da
parte del Ministero pubblico della Confederazione non sono risultate convincenti.
Esso ha dichiarato che per questo capo d'imputazione non sarebbe stata
utilizzata come mezzo di prova alcuna conversazione acquisita nell'ambito di
controlli telefonici, aggiungendo che lo spunto investigativo che ha generato
l'esigenza di raccogliere documentazione presso l'Ufficio della circolazione del
Cantone dei Grigioni non sarebbe costituito dalle censure telefoniche, la cui
conclusione risale ad oltre un anno prima, ma dalle risultanze relative all'analisi
di supporti elettronici sequestrati, in particolare presso il garage I. Gli elementi a
cui fa riferimento il MPC non sono tuttavia sufficienti, da soli, per sostanziare il
reato di denuncia mendace. Come riportato nel rapporto della PGF del 27 maggio
2016 (v. cl. 1 p. 05-000-0048 e segg.), trattasi infatti di un documento intitolato
"Consultazione nell'ambito della procedura penale" datato 24 settembre 2014
con il quale l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni notifica a C.
l'apertura di una procedura amministrativa nei suoi confronti, motivata dal fatto
che, "in data 31.08.2014 verso le ore 16.24 alla guida dell'autovettura targata 21
sulla A13 in territorio di XXXX.(semiautostrada separata dal guidovia) superava
la velocità massima autorizzata di 80 km/h (dedotto il margine di tolleranza) di
33 km/h" (v. cl. 1 p. 05-000-0075). Vi è poi un decreto d'accusa emanato dalla
Procura pubblica dei Grigioni del 13 ottobre 2014, con il quale C. è dichiarato
colpevole d'infrazione alla LCStr e condannato ad una multa di fr. 600.–, ai quali
si sono aggiunti i disborsi (fr. 80.–) e la tassa di giustizia (fr. 250.–), per un totale
di fr. 930.– (v. cl. 1 p. 05-000-0080). La PGF ha infine messo in evidenza
l'esistenza di una e-mail intitolata "Pagamenti" che EEEE. ha inviato il
10 novembre 2014, con due allegati, al garage I. Detti allegati sono due ordini di
bonifico della banca FFFF., uno di fr. 930.– e l'altro di fr. 298.–, per conto di C.
(v. cl. 1 p. 05-000-0086 e segg.). Come rilevato nel rapporto, "il totale dei bonifici
eseguiti da C. ammonta a 1'228.– CHF. Nella sua conversazione telefonica del
24 ottobre 2014 ore 13:41:00 A. conferma la sua intenzione di bonificargli
1'130.00 EUR. Secondo il sito Internet GGGG. il 24 ottobre 2014, 1'130.00 EUR
corrispondevano a 1'363.20 CHF" (v. cl. 1 p. 05-000-0054). Ora, nel rapporto del
27 maggio 2016, la PGF cita questi documenti, trovati in un computer nel garage
I., dopo aver messo in evidenza tutta una serie di conversazioni telefoniche molto
eloquenti intervenute tra A. e C. riguardanti sia l'infrazione stradale nei Grigioni
- 58 -
che i bonifici di cui sopra. È d'altronde sulla base di tutti gli elementi raccolti che
la PGF ha poi chiesto all'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni
l'incarto concernente C. (v. cl. 1 p. 05-000-0054). In definitiva, dal contenuto e dal
tenore del rapporto della PGF, ma anche prendendo in considerazione e
analizzando i soli documenti sopra evidenziati, si può concludere che quest'ultimi,
in realtà, hanno permesso unicamente di corroborare fatti che senza le
intercettazioni telefoniche non sarebbero mai stati scoperti. In altre parole, con i
soli documenti in parola la ricostruzione della vicenda sarebbe stata altamente
improbabile.
Ne consegue che, sulla base di un corso ipotetico delle indagini, non si può
ritenere che la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una
grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale. Su questo punto
l’imputato va dunque prosciolto.
Sulla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
14. Ribadito che per le infrazioni commesse prima del 12 dicembre 2008 va applicata
l'art. 33 LArm in vigore dal 1° gennaio 2002 e, per quelle commesse dopo, la
medesima disposizione valida dal 12 dicembre 2008 (v. supra consid. 2.2), si
rileva che per “arma” ai sensi della LArm s’intendono gli oggetti elencati all’art. 4
cpv. 1. In particolare, per quanto qui d’interesse, sono armi ai sensi della
normativa le armi da fuoco, ovvero i dispositivi che permettono di lanciare
proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati
da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali
dispositivi (art. 4 cpv. 1 lett. a LArm), come pure i dispositivi concepiti per ferire
le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento,
stelle da lancio, coltelli da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d
LArm). Per “accessori di armi” s’intendono invece silenziatori e loro parti costruite
appositamente (art. 4 cpv. 2 lett. a LArm), laser e dispostivi di puntamento
notturno nonché loro parti costruite appositamente (lett. b) nonché lanciagranate
costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco (lett. c). Lo scopo di
questa normativa è quello di rispondere efficacemente al rischio di un uso
abusivo delle armi, proteggendo l’ordine pubblico attraverso un controllo
accresciuto dell’acquisto, del possesso e del porto di armi individuali, pur tenendo
in considerazione gli interessi dei collezionisti di armi e delle persone dedite sia
alla caccia che al tiro sportivo (v. AMSLER/CALDERARI, La réglementation des
armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in: AJP/PJA 2014, pag. 313).
- 59 -
15. L'imputato è accusato di aver violato a più riprese la legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni, in particolare di avere:
- in Svizzera presso il suo domicilio U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015,
intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza
diritto da nomadi, ossia da persone senza fissa dimora, la pistola
semiautomatica, marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35, n. di matricola
2, arma rinvenuta presso il suo domicilio a U. al momento della perquisizione
del 18 agosto 2015, il cui magazzino era inserito e conteneva 6 cartucce
calibro 6.35 mm anch’esse intenzionalmente detenute senza diritto, e
meglio, per non avere né chiesto né ottenuto le rispettive e necessarie
autorizzazioni da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto 1.4.1
dell'atto d'accusa);
- in Svizzera presso il suo domicilio a U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015,
intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza
diritto da zingari, cioè da persone senza fissa dimora, la pistola
semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92SF, calibro 9, numero di
matricola 1, arma rinvenuta presso il suo domicilio a U. al momento della
perquisizione del 18 agosto 2015, il cui magazzino era inserito e conteneva
10 cartucce calibro 9 mm e 5 cartucce di calibro non definito anch’esse
intenzionalmente detenute senza diritto, e meglio, per non avere né chiesto
né ottenuto la rispettiva e necessaria autorizzazione da parte dell’autorità
cantonale preposta (v. punto 1.4.2 dell'atto d'accusa);
- in Svizzera presso il domicilio di suo figlio D. a U., dal 2010 e fino al 18 agosto
2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata
senza diritto da zingari, cioè da persone senza fissa dimora, la pistola
semiautomatica, marca Crvena Zastava, modello 70, calibro 7.65, n. di
matricola 17, arma rinvenuta al momento della perquisizione del 18 agosto
2015, e meglio, per non avere né chiesto né ottenuto le rispettive e
necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto
1.4.3 dell'atto d'accusa);
- in un cassetto del comodino bianco in soggiorno presso il suo domicilio a U.
fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto una
cartuccia calibro 9 mm, cartuccia rinvenuta nell’ambito della perquisizione
del 18 agosto 2015, e meglio per non averla acquistata legalmente non
essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v.
punto 1.4.4 dell'atto d'accusa);
- 60 -
- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto
2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 4 cartucce calibro 7.65,
cartucce rinvenute nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, e meglio
per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e
al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.5 dell'atto d'accusa);
- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto
2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, un Nunchaku telescopico in
metallo rinvenuto nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, poiché
privo di un’autorizzazione cantonale eccezionale per l’acquisto e il possesso
dell’arma vietata (v. punto 1.4.6 dell'atto d'accusa);
- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto
2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, un cavetto metallico con
due anelli alle estremità, oggetto che concepito per minacciare o ferire delle
persone e rinvenuto nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, poiché
privo di un’autorizzazione cantonale eccezionale per l’acquisto e il possesso
dell’arma vietata (v. punto 1.4.7 dell'atto d'accusa);
- in un cassetto all’interno della scrivania del Garage I. GmbH a V., fino al
18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 15 munizioni da
caccia le quali sono state rivenute nell’ambito della perquisizione del
18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo
legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.8
dell'atto d'accusa);
- in un cassetto all’interno della scrivania del Garage I. GmbH a V., fino al
18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 12 munizioni da
caccia e 5 da pistola calibro 7.65, munizioni rivenute nell’ambito della
perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate
legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma
corrispondente (v. punto 1.4.9 dell'atto d'accusa);
- in un armadio all’interno del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015,
intenzionalmente posseduto senza diritto, tre scatole da 50 cartucce calibro
22, una scatola da 50 cartucce calibro 9 mm Geco nonché 10 cartucce
sciolte calibro 9 mm Geco Luger, cartucce rinvenute nell’ambito della
perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate
legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma
corrispondente (v. punto 1.4.10 dell'atto d'accusa);
- 61 -
- in un armadio all’interno del Garage I. GmbH a V., a partire dai 3 ed i 5 anni
prima dell’11 settembre 2015 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente
posseduto senza diritto, dopo averle acquistate senza diritto in un mercatino
a YYYY., 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage, munizioni rinvenute
nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle
acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso
dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.11 dell'atto d'accusa);
- sotto il lavabo di un appartamento del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto
2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, una scatola di munizioni
calibro 6.35 contenente 13 cartucce, munizioni rinvenute nell’ambito della
perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate
legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma
corrispondente (v. punto 1.4.12 dell'atto d'accusa);
- nella cucina situata al primo piano del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto
2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, quattro cartucce da caccia,
munizioni rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e
meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato
all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.13 dell'atto
d'accusa).
15.1 In relazione alla detenzione delle tre predette pistole semiautomatiche marca
Beretta, calibro 9, marca Erma, calibro 6.35 e marca Crvena Zastava, calibro
7.65, l’imputato ha dichiarato di averle acquistate “da sconosciuti zingari” circa
nel 2010 (v. cl. 8 p. 13-000-0063). Egli ha altresì affermato di sapere che per
acquistare delle armi ci vuole un permesso, ritenendo però che questo valga
soltanto per l’acquisto in un negozio. Nel suo interrogatorio del 17 settembre 2015
egli ha a questo proposito dichiarato: “non mi pare che bisogna avere un
permesso per comperarle fra privati” (loc. cit.). Egli ha altresì in detta occasione
affermato: “faccio presente che io ho acquistato le armi con il numero di matricola
ben visibile e questo per me significa che erano pulite" (loc. cit.). Egli ha altresì
confermato che la Beretta e la Erma sono sempre rimaste in suo possesso e
custodite presso il suo domicilio, fino al loro sequestro da parte della polizia,
mentre per quanto riguarda la Crvena Zastava, rinvenuta durante la perquisizione
presso l’appartamento di suo figlio, D., egli ha dichiarato di averla personalmente
depositata in detto luogo (v. loc. cit.; v. anche cl. 8 p. 13-000-0008). Egli non ha
altresì contestato che la Beretta avesse il magazzino inserito, contenente 10
cartucce calibro 9 e 5 cartucce di calibro non definito e che sia stata rinvenuta
nell’armadio degli abiti nella camera da letto matrimoniale (v. cl. 8 p. 13-000-
0008). Interrogato a questo proposito dalla PGF egli ha in particolare dichiarato:
- 62 -
“A me sono sempre piaciute le armi. Vado anche a sparare al poligono. In
passato mi hanno già sequestrato delle armi e poi anche per difendere la propria
famiglia, è un diritto dell’uomo. Per questo motivo la tenevo in casa” (loc. cit.).
Interrogato riguardo alla cartuccia calibro 9 mm trovata in un cassetto del
comodino bianco nel soggiorno, egli ha dichiarato che non si ricordava che in
quel cassetto ci fosse una cartuccia (cl. 8 p. 13-000-0009). Egli non ha altresì
contestato che l’Erma avesse il magazzino inserito, contenente 6 cartucce calibro
6.35 e che fosse custodita nell’armadio degli abiti nella camera matrimoniale (v.
loc. cit.). Interrogato in proposito al sacchetto di plastica contenente 4 cartucce
calibro 7.65 rinvenuto nell’armadio bianco del soggiorno ha dichiarato: “Non
ricordo, comunque se si trovano lì, saranno mie” (loc. cit.). Ha altresì ammesso
che, dato il calibro, “può darsi” che possano essere messe in relazione con la
pistola rinvenuta presso l’appartamento del figlio (cl. 8 p. 13-000-0014). Egli ha
inoltre confermato di essere il proprietario sia del Nunchaku metallico e
telescopico rinvenuto sempre nel soggiorno nell’armadio bianco (v. cl. 8 p. 13-
000-0011), che del cavetto metallico con due anelli alle estremità ivi rinvenuto (v.
loc. cit.).
Per quanto riguarda invece le munizioni rinvenute presso il Garage I. egli ha
dichiarato di ricordarsi del sacchetto contenente diverse cartucce per fucile da
caccia, ma di non ricordarsi né la provenienza né l’appartenenza (cl. 8 p. 13-000-
0014). Analoga dichiarazione per quanto riguarda le munizioni da caccia e da
pistola calibro 7.65 rinvenute in un cassetto della scrivania (cl. 8 p. 13-000-0015).
Per quanto riguarda invece le munizioni rinvenute in un armadio bianco accanto
alla scrivania (ovvero 3 scatole da 50 cartucce calibro 0.22, una scatola da 50
cartucce calibro 9 Geco, nonché 10 cartucce sciolte calibro 9 Geco Luger), egli
ha dichiarato di non ricordarsi di esse e ha negato di esserne il proprietario (cl. 8
p. 13-000-0015). Per quanto riguarda infine quanto rinvenuto nell’appartamento
nei piani superiori del garage egli ha anzitutto dichiarato che le chiavi dello stesso
sono possedute da sua moglie, da suo genero e da lui stesso (cl. 8 p. 13-000-
0015). Egli ha inoltre ammesso che il fucile da caccia a canne parallele marca
Robust calibro 12 ivi rinvenuto è suo, come la cartuccera da caccia contenente
18 cartucce calibro 12/70 Cleve Mirage (cl. 8 p. 13-000-0016). Invece per quanto
riguarda le 13 cartucce calibro 6.35, contenute nella scatola da 25, egli ha
dichiarato:
“Se erano lì, può darsi che erano mie. […] Saranno le cartucce per la pistola Erma
che è stata trovata a casa mia con calibro 6.35” (loc. cit.).
- 63 -
Per quanto concerne, infine, le quattro cartucce da caccia trovate al primo piano
in cucina, in un vaso di porcellana, A. ha affermato di non ricordarsene (v. cl. 8
p. 13-000-0017).
15.2 Le perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di quanto appena descritto
sono avvenute contemporaneamente al domicilio dell’imputato a U., presso il
Garage I. a V., nei locali soprastanti lo stesso Garage I. ed infine al domicilio del
figlio dell’imputato, D., sempre a U. I ritrovamenti sono dei dati di fatto oggettivi e
non contestati dalla difesa. Per quanto riguarda il lato soggettivo l’imputato non
ha in linea di massima negato di conoscere l’esistenza di queste armi e per
quanto riguarda le armi trovate al suo domicilio, presso i locali soprastanti il
Garage I. e presso il domicilio del figlio, ha anche ammesso di esserne stato il
proprietario e di non avere le necessarie autorizzazioni, di cui per altro non si è
minimamente preoccupato e che comunque non avrebbe sicuramente ricevuto
visto il contesto losco in cui si procurava armi e munizioni, nonché i suoi
precedenti penali. Come passo intermedio può essere concluso che per i capi di
accusa 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.12 e 1.4.13, relativi alla
violazione della legge sulle armi, l’adempimento del reato, sia sotto il profilo
oggettivo che soggettivo, è pacifico sia per le armi da fuoco, sia per le munizioni,
sia per i due dispositivi concepiti per ferire le persone (nunchaku e sega da
strangolamento). Le spiegazioni fornite riguardo all’uso di questi due ultimi
dispositivi non sono in alcun modo credibili, visto che non si capisce perché
tenesse questa pericolosa e tagliente sega a casa, se fosse servita per il garage
come da lui sostenuto, né è dato sapere che tipo di arti marziali praticate
dall’imputato preveda esercizi con questo tipo di oggetto, con il quale è indubbio
che si possano gravemente ferire delle persone. Per quanto riguarda invece ciò
che è stato ritrovato al Garage I., le dichiarazioni dell’imputato sono più nebulose.
Per quanto concerne le munizioni da caccia, l’imputato ha ammesso che erano
sue. Ciò vale per le 15 munizioni da caccia di cui al capo d’accusa 1.4.8 e le 12
munizioni da caccia di cui al capo d’accusa 1.4.9. Quest’ultimo capo d’accusa
comprende anche cinque munizioni da pistola calibro 7.65 che erano custodite in
un cassetto all’interno della scrivania del garage assieme alle munizioni da caccia
e a questo proposito l’imputato ha dichiarato in aula dapprima di non sapere se
fossero le sue ma poi ha detto che “pensa di sì” (v. cl. 22 p. 931.020) . Dato che
si tratta di munizioni calibro 7.65 compatibili con la pistola semiautomatica Crvena
Zastava rinvenuta presso il domicilio del figlio, che l’imputato ha ammesso essere
di sua proprietà, è quindi altamente verosimile che queste cinque munizioni
fossero sue. Il capo d’accusa 1.4.9 è dunque a sua volta adempiuto sia sotto il
profilo oggettivo che soggettivo. Per quanto riguarda le munizioni di cui al capo
d’accusa 1.4.10 e 1.4.11, pare che potessero essere usate dal genero per andare
al poligono. In modo particolare quelle di cui al capo d’accusa 1.4.10. Ciò non
- 64 -
toglie che dalle intercettazioni ambientali emerge chiaramente che l’imputato era
il dominus di tutto quanto accadeva nel Garage I. (v. cl. 5 p. 09-702-0019 e segg.)
ed è escluso che non sapesse di queste altre munizioni e che non ne disponesse
pienamente e liberamente. Egli sapeva senz’altro di queste munizioni, sapeva
che poteva disporne come voleva e sapeva di non essere autorizzato né a
possederle né a disporne. Anche quest'ultimi capi di accusa sono dunque
adempiuti.
Sulla pena
16.
16.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-
teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in
considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che
venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP
(v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
16.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta,
più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di
colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a;
sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). L'art. 47 CP conferisce
al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale
2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri
già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio
federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre
1998, FF 1999 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi,
relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la
pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione
- 65 -
della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di
ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere
in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma
la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di
seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena
pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
16.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più
pene dello stesso genere (DTF 142 IV 265 IV 57 consid. 2.3 e 2.4; 138 IV 120
consid. 5.2), il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata (principio dell’inasprimento). Non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso
vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La
determinazione della pena complessiva presuppone, secondo la giurisprudenza,
anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi
procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per
l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio dell’inasprimento,
procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati.
In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme
delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la
pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve
adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al
fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo
secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti
peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009
del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1;
6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). La pronuncia di una
pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena di cui all’art.
49 cpv. 1 CP è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto,
pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate. Non basta che le
disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso
genere. La pena pecuniaria e quella detentiva non costituiscono pene dello
stesso genere ai sensi di questa disposizione (DTF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 e
3.4).
16.4 Giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso
prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio
("concorso retrospettivo"). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il
principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo,
- 66 -
ossia garantire che l'imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo
sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell'ambito di un unico
procedimento. Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o
parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena complementare giusta
l'art. 49 cpv. 2 CP, occorre fondarsi sulla data della prima condanna emanata
nella prima procedura. Per commisurare la pena complementare rispettivamente
per stabilire la sua entità è invece determinante il passaggio in giudicato della
sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11 consid. 3.4.2). La pena
complementare corrisponde alla differenza tra la pena già inflitta con la prima
sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice avrebbe determinato per
tutti i reati commessi dall'imputato (DTF 132 IV 102 consid. 8.2). Contrariamente
a quanto ipotizzato dal MPC nella sua requisitoria (v. cl. 22 p. 925.5920) nel caso
concreto non si pone tuttavia una questione di concorso retrospettivo perché la
condanna agli atti per violazione della legge sulla circolazione stradale (v. cl. 22
p. 221.003) non è dello stesso tipo rispetto a quella, di tipo detentivo, che vista la
gravità dei fatti in esame qui deve essere presa in considerazione.
16.5 Nell'ambito del presente procedimento, A. è riconosciuto autore colpevole di
partecipazione ad un'organizzazione criminale, di sostegno ad un'organizzazione
criminale per il capo d'accusa 1.1.2, di ricettazione e di ripetuta infrazione alla
legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
16.5.1 L’imputato ha sicuramente avuto sia un’infanzia che una giovinezza molto difficili
ed è venuto a contatto con la giustizia penale molto presto, dapprima nel suo
Paese e poi anche in Svizzera. Tuttavia, dato che le iscrizioni delle relative
condanne in Svizzera sono state nel frattempo eliminate dal casellario giudiziale,
visto l’art. 369 cpv. 7 CP, le condanne stesse non sono più opponibili all’imputato.
Ciò non toglie che dall’interrogatorio in aula è emerso il profilo di una persona
poco incline a rispettare le leggi svizzere, a prescindere dal fatto che si tratti della
legge sulle armi, del Codice penale in quanto tale o anche della legge sulla
circolazione stradale, visti gli altri precedenti agli atti. Emblematiche le
dichiarazioni sul fatto che la Beretta da lui acquistata da zingari non aveva il
numero di serie cancellato, per cui gli sembrava tutto a posto (v. cl. 22 p.
931.018). Si tratta di dichiarazioni di comodo, che denotano una scarsissima
considerazione per le leggi del nostro Paese. D’altro canto, egli ha, con probabile
sincerità, manifestato la volontà di avviarsi verso il pensionamento affiancando il
figlio in una nuova attività nell’ambito gastronomico, seppur anch'essa oggetto di
accertamenti per i quali vale comunque la presunzione d'innocenza. A livello di
effetto della pena sulla sua vita, visto l’art. 47 cpv. 1 CP, questa Corte ha ritenuto
quest’ultimo aspetto leggermente a suo favore, ma ciò non toglie che la gravità
oggettiva dei reati in esame e l’assenza di scrupoli manifestata nel commetterli
- 67 -
non permettono, come vedremo qui di seguito, di irrogare una pena molto
inferiore a quella di 4 anni di detenzione richiesta dalla pubblica accusa tanto più
che visto il concorso di reati la forchetta edittale permetterebbe di irrogare una
pena detentiva fino a 7 anni e mezzo.
La Corte è in particolare partita, per quanto riguarda il reato concretamente più
grave, ovvero la partecipazione all’organizzazione criminale, da un grado elevato
di colpevolezza. Per questo tipo di reato la legge commina sino a 5 anni di
detenzione e viste tutte le circostanze del caso non può in concreto entrare in
linea di conto una pena inferiore ai 3 anni di detenzione. Di fatti la partecipazione
di A. alle “locali” di W. e X. è un reato oggettivamente molto grave sia per la
pericolosità intrinseca della ‘ndrangheta che per il fattivo e polivalente contributo
da lui svolto al suo interno, nell’ambito delle armi, degli stupefacenti ma anche in
generale nell’ambito logistico dal e nel nostro Paese, al punto da essere
conosciuto nell’ambiente criminale come “A. lo Svizzero”. La 'ndrangheta ha
grande bisogno di persone come A., non attive direttamente in omicidi o
estorsioni, ma che agiscono nelle retrovie (v. VARESE, Mafie in movimento, 2011,
pag. 28 e segg.), per di più in una forma come quella della fornitura di armi, che
assicura la potenza di fuoco per controllare i territori in cui essa è militarmente
presente, con la scia di sangue che questo comporta.
16.5.2 Ciò detto, passando all’esame degli altri reati, va sottolineato il fatto che, vista la
loro gravità intrinseca è escluso che anche solo per uno di essi possa entrare in
linea di conto una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità. Essi sono
strettamente collegati e affondano le proprie radici nello stesso sottobosco
criminale (crimine organizzato, armi, ricettazione). Anche a livello di prevenzione
speciale per nessuna di queste fattispecie, analizzata singolarmente nel caso
concreto, potrebbe essere presa in considerazione una pena che non sia la
detenzione. Visto l’art. 49 cpv. 1 CP, la pena di base di 3 anni per la
partecipazione va quindi adeguatamente aumentata per il concorso con il
sostegno alle locali calabresi, con la ricettazione e con la ripetuta violazione della
legge sulle armi. Si tratta di condotte che anche prese singolarmente sono
oggettivamente gravi e di alto allarme sociale, in modo particolare il sostegno e
la ripetuta violazione della legge sulle armi, le cui modalità di adempimento
(quantità e varietà di armi e munizioni, magazzini carichi inseriti nelle pistole,
come tali pronte all’uso) sono espressione di seria pericolosità. L’imputato non
ha del resto manifestato pentimento di sorta sul fatto che un simile arsenale sia
stato rinvenuto in locali di sua pertinenza. Il reato stesso di ricettazione riguarda
per altro una di queste armi e anche sotto questo profilo non è emersa in aula
alcuna presa di coscienza da parte dell’imputato sull’illegalità di quanto da lui
- 68 -
commesso accettando di acquistare armi in contesti loschi e senza fare verifiche
di sorta sulla loro origine.
La pena di base per la fattispecie partecipativa va dunque accresciuta in maniera
importante per il concorso con i predetti reati e – vista non da ultimo l’assenza di
attenuanti ex art. 48 CP, per altro non fatte valere nemmeno subordinatamente
dalla difesa – risulta conforme ai criteri degli art. 47 e 49 CP una pena detentiva
complessiva di 3 anni e 8 mesi.
Sulle misure
17. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il
giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato,
a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare
la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive
in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv.
5 CP).
17.1 Il MPC ha chiesto la confisca degli oggetti già evidenziati in precedenza (v. supra
lett. G.1). La difesa si è parzialmente opposta a tale richiesta (v. supra lett. G.2).
17.2 Questa Corte ritiene che, dati i reati di alto allarme sociale per cui l’imputato è
riconosciuto colpevole, tutte le armi (da fuoco, da taglio, da lancio, da
percussione e da strangolamento) e munizioni sequestrate vanno confiscate,
comprese le otto cartucce calibro 7.65 che erano contenute nel magazzino della
pistola Crvena Zastava visto che la mancata trascrizione nella lista degli oggetti
sequestrati è chiaramente frutto di una svista come è emerso nel relativo scambio
di scritti (v. supra consid. 6). Il punto 07.04.0002 va quindi interpretato come
comprensivo delle munizioni (in quanto sottorubrica dello stesso) e come tale
andrà anche interpretato il relativo punto del dispositivo della presente sentenza,
visto che non avrebbe senso confiscare una pistola in quanto oggetto pericoloso
- 69 -
e lasciare al condannato le relative munizioni. La difesa ha del resto affermato
che l’imputato non vuole più avere a che fare con le armi per cui la Corte ritiene
che abbia ritirato la sua iniziale istanza di restituzione, la quale non è più in effetti
presente nelle conclusioni (v. supra lett. G. 2). Compreso nel sequestro è anche
un GPS Tracker, il quale va a sua volta confiscato, visto l’alto rischio che possa
essere utilizzato dall’organizzazione criminale per spiare persone in maniera
illegale. In definitiva, vanno confiscati sulla base dell'art. 69 CP i seguenti oggetti:
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9
Parabellum, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19
mm e 5 cartucce di calibro non definito
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro
6.35/25, numero di serie 2, magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0004 Sega tascabile
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm
04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini,
una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros
Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco
per fucile a canna
04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero
04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi)
marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle
contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever
Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore
materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm
contenente 13 pezzi
07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
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07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver
Cartridges" con 13 cartucce
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola
mano, contrassegnato Speed Lock
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
In quanto copie forensi i seguenti oggetti entrano a far parte del materiale
probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della
presente sentenza:
04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB Serial number 12
04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB Serial number 13
Vanno invece dissequestrati, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al
consid. 17, i seguenti oggetti:
01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi
finanziari
01.05.0001 1 busta; mittente E. contenente 3 fatture
01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano, lista di numeri di telefono
01.06.0004 F. AG, certificato azionario (copia)
01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.
01.07.0009 Tessera di acquisto G., a nome di H. TTT.
01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono
cellulare: 3
01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme
04.02.0009 Agenda 2014 J.
04.02.0015 Contratto di prestito tra K., V. (creditrice) e L. (debitore) del 3
gennaio 2014
04.02.0017 Delivery Note Orange an Garage I. GmbH über Samsung Galaxy S
V G900 black LTE, numero d‘ordine 4
04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo
a due persone dell'Ucraina
04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6
04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker
04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN 7 PUK 8 IMEI 9 (senza
carta SIM)
04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 10
04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 11
07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 sottoscritto da M. e N.
GmbH.
- 71 -
Per quanto riguarda la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro
44 Magnum, numero di matricola 17, oggetto di sequestro in Italia e richiesta
dalle autorità svizzere quale mezzo di prova (v. cl. 12 p. 18-101-0805 e segg.),
essa deve essere restituita alle autorità italiane.
Sulle spese e ripetibili
18. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv.
3 RSPPF).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti
e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr.
art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il
totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve
superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000
e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto
processuale penale (FF 2006 1228) afferma che per gli emolumenti e per i
disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che
vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le
spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure
- 72 -
disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali,
considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia
come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale
della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio
potere d’apprezzamento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure
pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 425 CPP; CHAPUIS, Commentaire romand,
2011, n. 1 ad art. 425 CPP).
18.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nell'atto d'accusa il MPC fa valere
un emolumento di fr. 16'000.–, di cui fr. 15'000.– per l'attività di istruzione e fr.
1'000.– per l'atto d'accusa/rappresentanza atto d'accusa. I disborsi ammontano
a fr. 72'009.80, di cui fr. 49'634.85 per costi legati alle misure di sorveglianza
tecnica, fr. 987.25 per costi legati ai viaggi di servizio ed altre spese, fr. 12'400.–
per tasse di giudizio GPC e fr. 8'987.70 per altri costi del procedimento (v. cl. 18
p. 24-000-0001 e segg.; v. elenco dettagliato delle spese procedurali nell'elenco
atti, pag. 48).
18.2 Per quanto attiene all'emolumento relativo alla procedura dinanzi a questa Corte,
esso va fissato a fr. 5'000.– alla luce dei criteri di cui all'art. 5 RSPPF.
18.3 Tenuto conto del parziale proscioglimento di A., della sua difficile situazione
finanziaria e delle considerazioni dottrinali di cui sopra in merito al reinserimento
sociale del condannato, questa Corte ritiene appropriato mettere a suo carico
spese procedurali unicamente in ragione di fr. 30'000.–. Dato che questa cifra è
abbondantemente inferiore alle spese effettive ritenute nell’atto di accusa, per
economia processuale si rinuncia ad esaminarle nel dettaglio, atteso comunque
che nel complesso appaiono giustificate e sufficientemente comprovate (v. supra
consid. 18.1).
Sulla difesa d'ufficio
19.
19.1 A. è assistito da un patrocinatore d’ufficio. Il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante
stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1
e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese
procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a
versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale
(lett. b).
- 73 -
19.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per
gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se
circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato
un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono
rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario
di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena,
gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001
concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50,
rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto
(in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF).
Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile
era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 essa era dell'8%. Dal 1°
gennaio 2018 essa è del 7,7%.
19.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.– (IVA non compresa), come
da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del
Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2).
Non vi sono infatti ragioni per le quali occorrerebbe applicare una tariffa oraria di
fr. 250.– come richiesto dall'avv. Testa, il quale non ha peraltro minimamente
motivato tale importo. Per il resto, e come rettamente richiesto dall'avv. Testa,
viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– per i tempi di trasferta e di fr. 100.–
per l'attività del praticante.
19.4 Nel complesso, visto il dettaglio delle note d’onorario presentate dall’avv. Testa,
quasi totalmente ritenute appropriate, la retribuzione va fissata in fr. 54'643.35.–
(IVA inclusa), importo che viene posto a carico della Confederazione. In
sostanza, rispetto a quanto indicato dal legale, questa Corte, oltre ad aver
applicato la tariffa oraria di fr. 230.– per gli onorari dell'avvocato (v. supra consid.
20.3), ha riconosciuto, per i viaggi fatti sostanzialmente da Berna verso il Ticino,
il costo di biglietti ferroviari di prima classe con abbonamento metà prezzo (v. art.
13 cpv. 2 lett. a RSPPF), rifiutando il rimborso delle spese legate all'automobile,
dato che non sono adempiute le condizioni per l'applicazione dell'eccezione
prevista all'art. 13 cpv. 3, ossia non vi è con l'automobile un notevole risparmio di
tempo rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici. Questa Corte ha inoltre fissato a
- 74 -
fr. 2'061.90 l'importo a favore del patrocinatore d'ufficio concernente l'onorario e
le spese legate all'udienza del 27 novembre 2018 dedicata alla comunicazione
della sentenza (fr. 1'300.– per il viaggio [6.5 ore x fr. 200.–] + fr. 127.– per il
biglietto ferroviario + fr. 460.– per la motivazione della sentenza, la lettura del
dispositivo ed il colloquio finale con il cliente [fr. 230.– x 2 ore ] + fr. 27.50 per un
pranzo [v. art. 13 cpv. 2 lett. c RSPPF] + fr. 147.40 [IVA]).
19.5 Per non ostacolare il reinserimento sociale del condannato e tenendo conto del
suo parziale proscioglimento, solo una parte della predetta somma andrà messa
a carico di A., il quale va pertanto condannato al rimborso alla Confederazione di
fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (v.
art. 135 cpv. 4 CPP).
Autorità d'esecuzione
20.
20.1 Conformemente all' art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli
art. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l'esecuzione.
20.2 Nel caso concreto, visto il domicilio del condannato, vi è motivo di designare il
Canton Berna come Cantone di esecuzione.
- 75 -
La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
1.1 partecipazione ad un'organizzazione criminale;
1.2 sostegno ad un'organizzazione criminale, per il punto 1.1.2 dell’atto d’accusa;
1.3 ricettazione;
1.4 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni.
2. A. è prosciolto per i punti 1.1.3 e 1.3 dell’atto d’accusa.
3. A. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.
4. È disposta la confisca dei seguenti oggetti:
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9
Parabellum, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19
mm e 5 cartucce di calibro non definito
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro
6.35/25, numero di serie 2, magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0004 Sega tascabile
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm
04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini,
una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros
Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco
per fucile a canna
04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero
04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi)
marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle
contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
- 76 -
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. 14 con cinghia di cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever
Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore
materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm
contenente 13 pezzi
07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver
Cartridges" con 13 cartucce
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola
mano, contrassegnato Speed Lock
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
5. La pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero
di matricola 17, è restituita alle autorità italiane.
6. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa.
7. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 30'000.–.
8. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Costantino Testa è fissata in fr.
54'643.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
9. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di
fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno
(art. 135 cpv. 4 CPP).
10. Il Canton Berna è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
- 77 -
Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio
Mastroianni
- Avv. Costantino Testa
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
Rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione:13 dicembre 2018
Full & Egal Universal Law Academy