Sentenza del 7 novembre 2018
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale
Sergio Mastroianni,
contro
A., patrocinato dal difensore di fiducia avv.
Costantino Castelli,
Oggetto
Rappresentazione di atti di cruda violenza; infrazione
alla legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e
"Stato islamico" nonché le organizzazioni associate
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2018.8
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Fatti:
A. Il 25 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)
ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di infrazione all’art. 2
della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le
organizzazioni associate (p. 1.0.1 e seg.). Il procedimento è stato condotto sub
SV.16.0735-MAS.
B. Vista la denuncia della Polizia giudiziaria federale del 4 agosto 2016 (p. 5.0.45 e
segg.), il 9 agosto del medesimo anno il procedimento è stato esteso pure nei
confronti di A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), violazione
dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico”
nonché le organizzazioni associate (RS 122) e rappresentazione di atti di cruda
violenza (art. 135 CP) (p. 1.0.3 e seg.).
C. In data 12 maggio 2017 il procedimento nei confronti di B. è stato disgiunto dal
procedimento n. SV.16.0735-MAS e condotto sub SV.2017.0770-MAS (p. 1.0.4
e segg.).
D. Il 22 novembre 2017, il MPC ha emesso un primo decreto d’accusa nei confronti
di A. per il reato di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP)
e per violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e
“Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (p. 3.0.19 e segg.) nonché
un decreto d’abbandono per il reato di organizzazione criminale (art. 260ter CP)
e violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato
islamico” nonché le organizzazioni associate, in relazione ai fatti descritti nella
decisione (p. 3.0.23 e segg.).
L’allora difensore d’ufficio di A. in data 4 dicembre 2017 ha interposto
opposizione avverso il decreto d’accusa (p. 3.0.30 e segg.).
E. Il 13 febbraio 2018, il MPC ha dunque emesso un nuovo decreto d’accusa nei
confronti di A. per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135
cpv. 1 CP) e per violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-
Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (p. 3.0.33 e segg.).
In data 2 marzo 2018 l’attuale difensore di A. ha interposto opposizione avverso
il nuovo decreto d’accusa (p. 3.0.37).
F. Il MPC, con scritto dell’8 marzo 2018, ha quindi trasmesso il fascicolo al Tribunale
penale federale (in seguito: TPF) per lo svolgimento della procedura
dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP), confermando nel contempo il decreto
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d’accusa (p. 13.100.1 e seg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte
penale con il numero di ruolo SK.2018.8.
G. La Corte, in ossequio all’art. 344 CPP, tramite scritto del 5 giugno 2018 ha
comunicato alle parti di riservarsi di apprezzare i fatti descritti al capo d’accusa
n. 2 del decreto d’accusa anche nell’ottica di una possibile infrazione ai sensi
dell’art. 135 cpv. 1 CP (p. 13.300.8).
H. I pubblici dibattimenti si sono tenuti l’8 ottobre 2018. A. si è regolarmente
presentato in aula.
I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
I.1. Il MPC ha chiesto:
- che l’imputato venga riconosciuto autore colpevole di violazione dell’art. 135
CP;
- che l’imputato venga riconosciuto autore colpevole di violazione dell’art. 2
della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le
organizzazioni associate;
- che l’imputato venga condannato a una pena pecuniaria di 160 aliquote
giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di due anni;
- che l’imputato venga sanzionato con una multa di fr. 1'000.-- e, in caso di
mancato pagamento intenzionale, a una pena detentiva sostitutiva di
33 giorni;
- che venga riconfermato il dispositivo n. 4, n. 5 e n. 6 del decreto d’accusa del
13 febbraio 2018;
- che le spese del procedimento vengano poste a carico dell’imputato;
- che le autorità del Cantone Ticino vengano designate quale autorità di
esecuzione.
I.2. La difesa di A. ha postulato:
- il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di violazione dell’art. 135 cpv. 1
CP;
- il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di violazione dell’art. 2 della legge
federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le
organizzazioni associate;
- in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, che gli sia riconosciuto un
risarcimento per le spese legali sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei
suoi diritti processuali, come da istanza separata;
- a titolo di indennità per torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, l’importo
di fr. 2'000.-- più interessi al 5% annuo dall’8 ottobre 2018.
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J. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 7 novembre
2018, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza
dell’imputato.
K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.1 Giurisdizione elvetica
1.1.1 La Corte si è anzitutto chinata sulle condizioni di luogo delimitanti il campo
d’applicazione del Codice penale, scandagliando, in altre parole, la ricorrenza o
meno della giurisdizione elvetica.
1.1.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 CP il Codice penale si applica a chiunque commette un
crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell’art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il
principio dell’ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo
in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere,
quanto in quello in cui si verifica l’evento. Per quel che attiene ai delitti commessi
mediante internet, secondo la dottrina e la giurisprudenza il luogo di commissione
dell’atto è quello in cui l’autore si trova nel momento in cui effettua le
manipolazioni necessarie alla diffusione o alla conservazione dei contenuti illeciti
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit
Commentaire, 2a ed. 2017, n. 17 ad art. 8 CP e riferimenti ivi citati).
1.1.3 Nel caso in esame, come si vedrà in seguito (v. infra, consid. 3.4), al momento
della commissione degli atti rimproveratigli l’imputato si trovava a U., in Svizzera;
la giurisdizione elvetica è pertanto pacifica.
1.2 Competenza federale
1.2.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142
consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale
SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).
1.2.2 All’imputato è contestata anche la violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della legge
federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
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associate. Giusta l’art. 2 cpv. 3 della predetta legge federale, il perseguimento e
il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla
giurisdizione federale; ne discende che la competenza della scrivente Corte è
pacifica.
1.2.3 Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi
dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione
dell’atto di accusa, la Corte penale del Tribunale penale federale può negare
l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi
particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza
federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun
motivo particolarmente valido per negarla.
2. Sul diritto applicabile
2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo
iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto
nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in
vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).
2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2
cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni
commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato
posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al
momento dell’infrazione.
2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e
il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio
2006 consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; RIKLIN, Revision des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006
p. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti
legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni
contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile
essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo
diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento
della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi
dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza
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del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In
ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono
venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio
2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il
medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione
commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.
Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF
134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).
2.4 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP
(RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un
lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità
cessa infatti di essere considerato una pena a se stante divenendo una forma di
esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata
(FF 2012 4193).
2.5 Nella fattispecie, siccome i fatti rimproverati ad A. sarebbero occorsi prima
dell’entrata in vigore della revisione del diritto sanzionatorio, occorrerà
determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputato; l’analisi concreta potrà
avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (v. infra,
consid. 5).
3. Sulla rappresentazione di atti di cruda violenza
3.1 Il magistrato requirente al capo d’accusa n. 1 rimprovera ad A. l’infrazione di cui
all’art. 135 CP per avere, dal settembre 2016 al febbraio 2017, a U. e in altre
località non meglio precisate, condiviso sulla bacheca del suo profilo pubblico
Facebook “A.” cinque video e due fotografie che mostrano atti di cruda violenza
verso esseri umani.
La Corte tramite scritto del 5 giugno 2018 ha comunicato alle parti di riservarsi di
valutare i fatti descritti al capo d’accusa n. 2 del decreto d’accusa anche
nell’ottica di una possibile infrazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CP (v. supra,
consid. G).
3.2 Giusta l’art. 135 CP, chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in
circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili
registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che,
senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano
con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto
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offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
3.2.1 Secondo il messaggio del Consiglio federale, l’art. 135 CP costituisce
un’infrazione di messa in pericolo astratta della vita e dell’integrità della persona
(FF 1985 II p. 939; TPF SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.1).
3.2.2 La definizione degli elementi costitutivi riguardanti i mezzi utilizzati (mass media
o altri supporti) e il comportamento punibile corrisponde testualmente a quella
utilizzata nell’art. 197 CP riguardante la pornografia; le due disposizioni
differiscono dunque solo per la natura delle rappresentazioni punibili: in un caso
si tratta della pornografia, nell’altro della brutalità. Questa formulazione esplica
l’idea centrale che ha ispirato l’introduzione dell’art. 135 CP: esattamente come
per la pornografia, le rappresentazioni di atti brutali possono urtare
profondamente il senso morale o, ciò che è più grave, influenzare il
comportamento – in particolare dei giovani – in modo nefasto tanto per questi
che per la società. Vi è da temere che simili rappresentazioni possano incitare
ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani (FF
1985 II 937).
3.2.3 Ai sensi dell’art. 135 CP le rappresentazioni della violenza sono punibili quando
illustrano con insistenza degli atti di crudeltà verso esseri umani. Secondo il
Consiglio federale “un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla
vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali. Molto spesso
queste sofferenze non sono causate dall’intensità di un unico atto di violenza, ma
dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione.
Ciò presuppone inoltre che l’autore sia alieno da qualsiasi forma di emozione
umana. L’insistenza, altra caratteristica della rappresentazione illecita, richiede
che questa sia destinata a rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore.
La rappresentazione non deve però essere necessariamente lunga o reiterata:
una rappresentazione unica, se intensa, può parimenti soddisfare alle condizioni
della legge” (FF 1985 II p. 937). Concretamente, in questa categoria possono
segnatamente rientrare botte, tagli, coltellate nonché l’impiego di sostanze
chimiche o di corrente elettrica (HAGENSTEIN, Commentario basilese, 4a ed. 2019,
n. 22 ad art. 135 CP).
3.2.4 Per rientrare nel campo d’applicazione dell’art. 135 CP le rappresentazioni
devono inoltre essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione.
L’apprezzamento quanto all’esistenza o meno dei predetti valori spetta al giudice
(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3a ed. 2010, n. 28 ad art. 135
CP). Giusta il messaggio del Consiglio federale, “sono prive di valore culturale le
rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di
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divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche
il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza
individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell’osservatore.
Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè
né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch’essa riveste valore culturale.
Affinché abbia valore scientifico, la rappresentazione della violenza dev’essere
indispensabile all’insegnamento o alla ricerca.” (FF 1985 II p. 938).
3.2.5 Per quel che attiene all’elemento soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 135 CP è
intenzionale. Per quel che attiene alla conoscenza del carattere violento della
rappresentazione, è sufficiente che l’autore sia a conoscenza dell’opinione del
pubblico in generale (CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 135 CP).
3.3 La Corte ha anzitutto constatato che i video e le fotografie di cui all’atto d’accusa
sono stati pubblicati sulla piattaforma sociale Facebook, in particolare sul profilo
di “A.” (ID 1). Il profilo in questione era pubblico, vale a dire che qualunque
persona iscritta alla piattaforma in questione poteva accedere liberamente ai
contenuti ivi pubblicati. Ciò è in particolare evincibile dal fatto che nei fermo
immagine (screen capture) del profilo Facebook in esame agli atti
(v. segnatamente la rubrica 10.200.31), in alto a destra è visibile il pulsante
denominato “Add Friend”, rispettivamente “Aggiungi agli amici”. Il profilo di A. e i
relativi contenuti erano quindi consultabili da qualunque utilizzatore, anche da chi
non era “amico” di A. sulla piattaforma sociale, ed erano pertanto accessibili al
pubblico.
3.4 La Corte ha inoltre ritenuto che il profilo Facebook “A.” (ID 1) era riconducibile
esclusivamente all’imputato, come peraltro da egli stesso ammesso, da ultimo
nella sede dibattimentale. Il profilo in questione era stato creato da un amico di
A. ed era a uso esclusivo dell’imputato; nessuno oltre a lui aveva la possibilità di
accedervi. Egli accedeva al suo profilo Facebook tramite il suo telefono cellulare,
tramite un cellulare senza scheda SIM e, in precedenza, anche tramite l’IPad
(p. 13.2.36). A., nella sede dibattimentale, ha dichiarato di avere pubblicato i
filmati su Facebook dal suo domicilio di U. (p. 13.930.6 e seg.).
3.5 La Corte si è in seguito chinata sul contenuto dei filmati e delle immagini di cui
all’atto d’accusa, per determinare se le stesse mostrano con insistenza atti di
cruda violenza verso esseri umani o animali, offendendo pertanto gravemente la
dignità umana.
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3.5.1 Filmato condiviso in data 30 settembre 2016
3.5.1.1 Per quel che attiene al video in esame, l’inquadratura iniziale mostra un masso
posato a terra e due persone in tuta mimetica che si avvicinano al masso e lo
sollevano. Viene poi inquadrato un uomo sdraiato a terra, sul fianco, con le mani
dietro la schiena e col capo appoggiato su di un sasso. Il masso
precedentemente sollevato dalle due persone viene scaraventato sulla testa
dell’uomo a terra; si sente il rumore dell’impatto. La vittima a seguito del colpo si
contorce e si sdraia supina. L’inquadratura laterale mostra chiaramente una ferita
sul lato sinistro del suo capo e del sangue che fuoriesce dall’orecchio sinistro.
Cambia l’inquadratura e si vede che il sangue esce sia dal naso che dalla bocca
della vittima, a fiotti, e gli imbratta tutto il viso. L’immagine poi si sofferma sul suo
viso completamente ricoperto di sangue. In sovrimpressione compare per pochi
secondi l’immagine di un uomo – che sembra intubato – e poi viene inquadrato il
corpo della vittima insanguinata mentre esala gli ultimi respiri. Infine compare una
scritta color fuoco su sfondo nero. Dopo circa 15 secondi dall’inizio del filmato
compare in sovrimpressione, in alto a destra, una bandiera nera con scritta
bianca. Per tutta la durata del filmato, in sottofondo si sentono dei canti.
3.5.1.2 Il filmato è di buona qualità audio e video ed è montato con maestria. La Corte
ha difatti constatato che esso presenta professionalità nella preparazione, nel
confezionamento e nella produzione del video – della durata complessiva di circa
quaranta secondi – e dell’esecuzione della vittima, che viene rappresentata in
modo quasi professionale nella sua brutalità. Difatti, inizialmente viene
inquadrata la pietra che verrà poi usata per la lapidazione; essa è di notevoli
dimensioni e peso, siccome sono necessarie ben due persone per sollevarla da
terra. Viene poi rappresentata la lapidazione di una persona sdraiata a terra e
inerme che, già solo per la modalità dell’esecuzione stessa, è particolarmente
scioccante e raccapricciante. Inoltre, l’inquadratura si sofferma in maniera quasi
morbosa sul sangue che fuoriesce a fiotti dal corpo della vittima, sulla sua
sofferenza fisica e sui suoi ultimi respiri prima di perire. L’intensità dell’atto di
violenza e la sua crudeltà si evincono chiaramente dal filmato in questione, che
per la sua brutalità è senz’altro destinato a rimanere impresso nella coscienza
dell’osservatore.
3.5.1.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione
rappresenta atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP.
3.5.2 Filmato condiviso in data 3 dicembre 2016
3.5.2.1 Nel video in esame si vede una persona che viene scaraventata a terra e in
seguito viene colpita ripetutamente con un oggetto contundente – verosimilmente
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una sbarra metallica – da un uomo che indossa la tuta mimetica. Si odono
chiaramente sia il suono dei colpi inferti sia le voci di incitamento dei presenti. In
seguito, altri individui – alcuni in tuta mimetica – aggrediscono con pugni e calci
la vittima che si trova già a terra. Si vede una persona tenere sollevato uno
pneumatico, e in seguito lo pneumatico è chiaramente visibile per terra, accanto
alla vittima.
3.5.2.2 A mente della Corte, lo scenario nel filmato potrebbe essere di combattimento,
rispettivamente di guerra. La qualità del filmato non è eccellente, mentre l’audio
è nitido. Il video dura più di un minuto e per tutta la sua durata si vedono più
persone infierire intensamente con calci, pugni e mediante oggetti contro un
uomo che si trova a terra inerme. Trattasi di un filmato rappresentante atti di
violenza gratuita nei confronti di un essere umano non in grado di difendersi, da
parte di più aggressori, che a tratti infieriscono sulla vittima anche a mezzo di un
oggetto contundente. La vittima si trova a terra, come se fosse spazzatura, e il
contesto del filmato è degradante e scioccante per lo spettatore. Nella realtà, le
ferite inferte alla vittima le causerebbero indubbiamente enorme sofferenza fisica
e psicologica; sofferenza duratura nel tempo e con conseguenze a lungo termine.
Dalle immagini si evince chiaramente il disprezzo per la vita e per la sofferenza
altrui, e traspare altresì del sadismo.
3.5.2.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione
rappresenta atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP.
3.5.3 Filmato condiviso in data 18 gennaio 2017
3.5.3.1 Nel video succitato si vedono diversi individui a dorso nudo – verosimilmente
uomini – incappucciati, legati e appesi per le mani. Si vedono delle persone, di
cui alcune in tuta mimetica, che si avvicinano con una fiamma alle persone
legate. Si sentono chiaramente i gemiti delle persone legate. In due casi è ben
riconoscibile l’aggressore che tiene una candela accesa sopra le persone legate,
con la fiamma rivolta verso il basso, in modo da far colare la cera bollente sulla
schiena delle vittime. Si vede inoltre un aggressore colpire più vittime nella parte
superiore anteriore del corpo, con quello che sembra essere un bastone. Si vede
altresì una vittima che si contorce dal dolore per i colpi inferti da un aggressore
che indossa i pantaloni della tuta mimetica, anche se l’arma utilizzata non è
riconoscibile.
3.5.3.2 Trattasi di un filmato che mostra atti di tortura col fuoco nonché percosse ripetute
a danno di esseri umani legati, incappucciati e quasi completamente denudati;
esseri umani indifesi completamente alla mercé dei loro torturatori. Gli atti di
violenza vengono perpetrati su più vittime, che vengono torturate una dopo l’altra,
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in vari modi, in maniera organizzata e sistematica. L’intensità della violenza
risulta dal modo in cui essa è esercitata, ripetutamente, da più aggressori su più
vittime e in più modi. A mente della Corte, le immagini evocano quelle del
bestiame condotto al macello, e sono pertanto gravemente lesive della dignità
umana. Inoltre esse rimangono impresse nella coscienza dell’osservatore.
3.5.3.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione
rappresenta atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP.
3.5.4 Filmato condiviso in data 27 gennaio 2017
3.5.4.1 Nel video si vede una persona seminuda appesa a una corda, con tutti gli arti
legati dietro la schiena. In particolare, i gomiti e le caviglie sono legati fra loro.
Sul fondoschiena della predetta persona poggia un mattone chiaro, e all’inizio
del filmato in piedi sopra il mattone c’è un’altra persona, che in seguito scende a
terra. Si vede anche una terza persona, che dà uno scossone col piede alla
persona legata e la fa dondolare.
3.5.4.2 Malgrado il fatto che il filmato sia privo di audio, dallo stesso si evince
chiaramente l’insistenza e la crudeltà degli atti perpetrati ai danni della vittima,
che risulta essere assolutamente indifesa e completamente alla mercé dei suoi
aggressori. Già solo il modo in cui la vittima è stata legata – con tutti e quattro gli
arti piegati dietro la schiena, costringendo le articolazioni delle spalle e delle
anche in una posizione assolutamente innaturale – è senz’altro atta a provocarle
un’enorme sofferenza sia fisica che psichica. Il fatto che sulla sua schiena sia
stato posato un mattone, per aumentare ancora di più il peso e la conseguente
pressione sulle articolazioni, è atto ad aumentare se possibile ancor più la
sofferenza della vittima. La presenza di una persona in piedi sul masso rende
l’atto commesso ancor più sadico. La tortura perpetrata ai danni della vittima ha
certamente richiesto preparazione – legare la vittima in posizione innaturale con
una corda, appenderla, appoggiare il sasso, far salire sul sasso uno degli
aggressori – di cui le immagini condivise, della durata di una ventina di secondi,
sono solo il risultato. Le immagini in esame sono, per la loro intensità e brutalità,
atte a rimanere impresse nella coscienza degli spettatori.
3.5.4.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione
rappresenta atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP.
3.5.5 Filmato condiviso in data 17 febbraio 2017
3.5.5.1 Nel filmato sono visibili più scene di esecuzioni sommarie di civili, perpetrate con
fucili d’assalto da soggetti che indossano tuta mimetica e casco. In sottofondo si
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sente una persona che canta e sono perfettamente udibili i colpi delle armi da
fuoco. Le prime vittime sono quattro uomini. Sotto la minaccia dei fucili d’assalto
vengono fatti scendere da un’automobile bianca; scendono con le mani alzate
sopra la testa e col capo chino e vengono fatti disporre in fila l’uno accanto
all’altro. Dapprima uno degli aggressori colpisce le vittime con un colpo di fucile
ciascuno, in seguito un altro aggressore finisce le vittime con una raffica di colpi
del fucile automatico. Le tre vittime seguenti si trovano all’interno di un’abitazione
e vengono giustiziate; nel caso di due di loro, si vede chiaramente che tengono
le mani sopra la testa prima di venire fucilate. Alla fine del video si vedono un
uomo, una donna e un bambino che escono da un’abitazione con le mani alzate
sopra la testa, sotto la minaccia dei fucili d’assalto, e si dispongono in fila uno di
fianco all’altro.
3.5.5.2 Il video, della durata di circa 40 secondi, mostra varie esecuzioni sommarie a
danno di civili disarmati e indifesi, con le mani alzate in segno di resa. L’intensità
della violenza risulta sia dal numero di esecuzioni che dal modo in cui esse
vengono perpetrate; gli aggressori non si accontentano di colpire le vittime una
volta, ma le finiscono e infieriscono sui loro corpi con raffiche di colpi.
3.5.5.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione
rappresenta atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP.
3.5.6 Filmato condiviso in data 22 febbraio 2017
3.5.6.1 Nel video si vede una persona in posizione supina che viene tenuta ferma con la
schiena a terra e le gambe rialzate da almeno cinque aggressori. In particolare,
uno di questi blocca il torace della vittima con una gamba, mettendosi quasi a
cavalcioni sul suo petto, e le tiene una mano sul viso. Gli aggressori collaborano
fra loro per immobilizzare tutto il corpo della vittima e in particolare la sua gamba
sinistra, che viene bloccata in posizione rialzata, per permettere loro di colpirla a
turno con un oggetto contundente, con lo scopo evidente di recidere l’arto, o
comunque di danneggiarlo irreparabilmente. Difatti, alla fine del filmato sull’arto
in questione è ben visibile una ferita aperta, nonostante la qualità delle immagini
non sia eccellente.
3.5.6.2 Dalle immagini si evince la brutalità usata dagli aggressori, che agiscono in
gruppo, con estrema violenza e insistenza – il filmato dura circa un minuto – ai
danni di un uomo già a terra indifeso. In particolare, si sente la forza e l’intensità
dei colpi inferti, che sono perfettamente udibili fra le voci concitate degli
aggressori.
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3.5.6.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione
rappresenta atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP.
3.5.7 Immagine condivisa in data 22 febbraio 2017
3.5.7.1 Nella fotografia si vede una persona seduta a terra, insanguinata, col capo chino
e fasciato, e con la gamba sinistra verosimilmente lesa. Vi è del sangue anche a
terra.
3.5.7.2 La persona è ferita e insanguinata – la perdita di sangue è bene evincibile dalla
presenza di una chiazza di sangue a terra e sull’individuo stesso – e ciò è atto,
nella realtà, a causarle gravi sofferenze fisiche.
3.5.7.3 A mente della Corte, l’immagine in esame è sicuramente degradante per la
dignità umana. Detta immagine non rappresenta però, presa a sé stante, quale
fotogramma, già un atto di violenza che nella realtà comporterebbe una grave
sofferenza fisica o psichica. Pertanto, la sua condivisione su Facebook non può
realizzare la fattispecie di cui all’art. 135 CP.
3.5.8 Seconda immagine condivisa in data 22 febbraio 2017
3.5.8.1 Nella fotografia si vedono più persone a terra, prone e a torso nudo, con le mani
legate dietro la schiena e legate fra di loro. Davanti a loro vi è una persona che
imbraccia un’arma da fuoco a canna lunga, e vi sono anche altre persone.
3.5.8.2 A mente della Corte, l’immagine in esame è sicuramente degradante per la
dignità umana. Detta immagine non rappresenta però, presa a sé stante, quale
fotogramma, già un atto di violenza che nella realtà comporterebbe una grave
sofferenza fisica o psichica. Pertanto, la sua condivisione su Facebook non può
realizzare la fattispecie di cui all’art. 135 CP.
3.6 Per rientrare nel campo d’applicazione dell’art. 135 CP le rappresentazioni
devono inoltre essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione.
La Corte ha rilevato che tutte le rappresentazioni di cui all’atto d’accusa difettano
di valore culturale o scientifico degno di protezione. Difatti, non si tratta di
documentari o di opere artistiche il cui scopo sarebbe d’illustrare scene di
violenza per prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e
risvegliare il senso critico al riguardo.
3.7 Per quel che attiene all’elemento soggettivo del reato, la Corte ha anzitutto
constatato che A. al momento di condividere i video in questione aveva piena
consapevolezza del carattere cruento dei filmati in esame. Le dichiarazioni rese
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nella sede dibattimentale, segnatamente “Si sta male quando si guarda un video
del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (p. 13.930.9);
“[…] Questo video rappresenta violenza contro l’uomo, come tutti gli altri video”
(p. 13.930.11), non lasciano dubbio alcuno al riguardo. Con mente al video
condiviso in data 30 settembre 2016, egli ha pure dichiarato che guardandolo
non stava bene (p. 13.930.11). Ciononostante, egli ha condiviso i video sul suo
profilo Facebook, rendendoli di fatto accessibili ad altri.
A mente della Corte, A. era indubbiamente consapevole che condividendo sul
suo profilo Facebook dei contenuti, questi sarebbero stati resi accessibili a terze
persone. Nel corso dell’inchiesta egli ha dapprima dichiarato che il profilo era
aperto a tutti e che non sapeva neppure come fare a limitare i visitatori
(p. 13.2.36). Nella sede dibattimentale, quando gli è stato chiesto se il suo profilo
fosse pubblico, egli ha risposto affermativamente; in seguito però ha dichiarato
di non essere stato al corrente che il profilo fosse aperto al pubblico, e di aver
voluto condividere i contenuti con i suoi amici su Facebook. Visto quanto
precede, è indubbio che A. volesse condividere i filmati almeno con la sua cerchia
di “amici” (p. 13.930.12). Non premurandosi in alcun modo di limitare la
condivisione a questi ultimi, e non informandosi neppure quanto alla possibilità
di una tale limitazione, egli ha comunque accettato il rischio di rendere accessibili
i filmati a tutti gli utilizzatori della rete sociale.
La Corte ha inoltre preso atto che A. ha dichiarato a più riprese di avere condiviso
i filmati perché era contro la violenza. Tale affermazione è stata ribadita pure
nella sede dibattimentale (v. p. 13.930.6 e segg.). Tuttavia, a domanda della
Corte volta a sapere se egli avesse espresso in qualche modo il suo
apprezzamento riguardo alla portata del video, A. ha dichiarato di non avere
scritto niente, ribadendo di avere condiviso i video perché era contro la violenza
(p. 13.930.7 e segg.); una tale asserita motivazione, a mente della Corte, nulla
cambia comunque quanto alla punibilità della condivisione.
Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che A. ha agito con intenzione,
perlomeno con dolo eventuale.
3.8 Alla luce di quanto sopra esposto, A. è riconosciuto autore colpevole di ripetuta
rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP, e ciò in
relazione ai sei video di cui all’atto d’accusa. Per le due immagini di cui all’atto
d’accusa va invece pronunciato il proscioglimento, non trattandosi a mente della
Corte di rappresentazioni di atti di cruda violenza.
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4. Sulla violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda”
e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate
4.1 Al capo d’accusa n. 2 ad A. viene rimproverato di avere, il 30 settembre 2016 alle
ore 12:52, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato “Stato
islamico” sostenendo così i loro obiettivi e le loro azioni, e ciò condividendo sulla
bacheca del suo profilo pubblico Facebook “A.” un video, raffigurante al minuto
00:00:15, in alto a destra quale logo la bandiera usata dallo stato islamico che
sventola, commettendo in tale modo una violazione dell’art. 2 della legge federale
che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate.
4.2 Giusta l’art. 1 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico”
nonché le organizzazioni associate, sono vietati: il gruppo “Al-Qaïda” (lett. a); il
gruppo “Stato islamico” (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo “Al-Qaïda” o al
gruppo “Stato islamico” o che operano sotto un nome di copertura nonché le
organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi,
corrispondono al gruppo “Al-Qaïda” o al gruppo “Stato islamico” o operano su
loro mandato (lett. c).
Ai sensi dell’art. 2 della medesima normativa, chiunque partecipa sul territorio
svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l’art. 1,
mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni
propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o
promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria.
4.2.1 La legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le
organizzazioni associate è entrata in vigore il 12 dicembre 2014, in sostituzione
della previgente ordinanza dell’Assemblea federale del 23 novembre 2011. Lo
scopo della legge federale urgente era quello di continuare a punire le attività dei
precitati gruppi, così come tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o
con risorse di personale (FF 2014 7715).
4.2.2 La normativa mira a proteggere la sicurezza pubblica, e ciò già prima della
commissione di reati. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la minaccia
dello “Stato islamico” si manifesta già tramite una propaganda aggressiva. Esiste
il rischio che questa propaganda induca persone residenti in Svizzera a
perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (FF 2014
7715; sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017
consid. 4.1).
- 16 -
4.3 La Corte si è già chinata sul filmato in questione nell’ottica della rappresentazione
di atti di cruda violenza (v. supra, consid. 3, in particolare 3.5.1), constatando
segnatamente che A. lo ha condiviso personalmente sul suo profilo Facebook,
rendendolo accessibile al pubblico.
4.4 La Corte ha preso atto che A., nelle more del dibattimento, ha dichiarato di non
avere notato la bandiera quando ha condiviso il filmato, in particolare: “Quando
ho condiviso non ho notato che c’era una bandiera. Perché sono piccole.
Guardavo il video”; “Non ho notato, perché si guarda il video non la bandiera. Già
guardando questo video non stavo bene” (p. 13.930.11).
4.5 A mente della Corte occorre però considerare le immagini già descritte al
considerando 3.5.1 – e portanti sull’esecuzione di un prigioniero in tuta colorata
in un ambiente desertico – nel loro contesto complessivo, comprensivo
dell’ambientazione delle stesse, del sottofondo musicale, e tenendo altresì conto
del contesto storico attuale. Con il che, il logo che compare al minuto 00:00:15 –
nel quadro del filmato nel suo insieme – evoca d’acchito l’emblema del gruppo
terroristico “Stato islamico” e viene indubbiamente associato all’ISIS.
4.6 Per quel che attiene all’elemento soggettivo del reato, la Corte ha ritenuto che A.
ha visionato il filmato prima di condividerlo sul suo profilo Facebook. Pur
ammettendo che egli non abbia notato il dettaglio del logo che compare in alto a
destra al minuto 00:00:15, in considerazione del contesto storico e grafico del
filmato, condividendolo sul suo profilo Facebook egli ha senz’altro accettato il
rischio di promuovere in altro modo le attività dello “Stato islamico”, realizzando
pertanto l’infrazione nella forma del dolo eventuale.
4.7 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che A. si è reso autore colpevole
di violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato
islamico” nonché le organizzazioni associate, e ciò per aver promosso in altro
modo le attività dello “Stato islamico”.
4.8 Se con un’azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna delle quali
esclude l’altra (o le altre), si parla di concorso ideale e l’autore è punito per tutte
come all’art. 49 cpv. 1 CP (DTF 133 IV 297 consid. 4.1). Nel caso in esame, vi è
concorso proprio fra l’art. 135 CP e la violazione dell’art. 2 della legge federale
che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate, siccome le due norme proteggono beni giuridici ben distinti.
Nel caso in esame, per la condivisione del filmato del 30 settembre 2016, A. è
pertanto riconosciuto autore colpevole di rappresentazione di atti di cruda
violenza ai sensi dell’art. 135 CP e di violazione dell’art. 2 della legge federale
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che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate.
5. Sulla pena
5.1 A. è riconosciuto autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda
violenza ai sensi dell’art. 135 CP e di violazione dell’art. 2 della legge federale
che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni
associate.
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 2), i reati ritenuti a suo carico
sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, data dell’entrata in vigore della
revisione del diritto sanzionatorio; in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre
quindi determinare in concreto quale diritto risulta più favorevole per la fissazione
e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.
5.2 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto
delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da
prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli
stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al
previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
5.3 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta,
più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di
colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a;
sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio
art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre
2007 consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù
- 18 -
del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla
giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica
del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) – il giudice
deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore,
sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire
maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il
sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza
6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in
percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la
motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di
seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena
pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
5.4 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile,
tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale
reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di
pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del
principio dell’inasprimento della pena è possibile unicamente ove il giudice
irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme
violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente)
pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e
segg., consid. 3.6). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la
pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più
grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione
della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la
giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più
grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base
per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo
giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli
altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione
dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare
mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il
giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori
infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto
che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze
aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale
federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del
14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2,
con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena
- 19 -
(DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione
complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217
consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia,
allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal
punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere
e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa
globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola
infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del Tribunale federale
6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2, 6B_1216/2017 dell’11 giugno
2018 consid. 1.1.1).
5.5 Modifiche del diritto sanzionatorio
5.5.1 Per quel che attiene alle modifiche apportate dalla riforma del diritto sanzionatorio
(v. supra, consid. I.2.5), la Corte rileva anzitutto che, con mente alla pena
detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di
pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la
condizionale.
La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo
per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36
CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP).
Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria
sono inoltre state codificate all’art. 41 CP.
5.5.2 Con mente alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle aliquote
giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di
180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un
massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo – non regolamentato
dalla legge – era di una aliquota giornaliera (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/
BERGER/MOZOU/RODIGARI, op.cit., n. 11 ad art. 34 CP).
L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla
legge – è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino
a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato
(art. 34 cpv. 2 vCP e CP).
5.5.3 Per quel che attiene alla sospensione condizionale della pena, è d’uopo rilevare
che il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene
pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei
mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la
- 20 -
sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore
a due anni (art. 42 cpv. 1 CP).
Ai sensi sia della normativa previgente che di quella attuale, il giudice di regola
sospende l’esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a
condizione che l’autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato
ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 2 vCP), rispettivamente a
una pena detentiva superiore a sei mesi (art. 42 cpv. 2 CP); in tale ipotesi, la
sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli. La concessione della sospensione condizionale può
essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno
contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42
cpv. 3 vCP e CP).
Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena
condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità
di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4 vCP e CP).
5.5.4 Per quel che attiene invece alla sospensione parziale della pena, con la revisione
è stata anzitutto soppressa la possibilità di sospendere parzialmente
l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP).
Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente
l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente
permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1); la
parte da eseguire, in entrambe le normative, non può eccedere la metà della
pena (cpv. 2); e, in caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena
detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei
mesi. Inoltre, le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86
CP) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).
Giusta l’art. 44 cpv. 1 CP, rimasto invariato, se il giudice sospende del tutto o in
parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da
due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi
sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento
globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del
reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del
giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di
- 21 -
chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di
ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati
criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua
decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve
permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come
essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a;
118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo
2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).
5.5.5 Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che per A. il previgente regime
sanzionatorio sarebbe indubbiamente più favorevole rispetto alla vigente
normativa; difatti, applicando in casu il previgente diritto sanzionatorio, la
maggiore estensione edittale della pena pecuniaria consente di irrogare tale
genere di pena anziché una pena detentiva, essendo tal ultimo genere di pena
più afflittivo rispetto alla pena pecuniaria (DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018
consid. 1.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_905/2018 del 7 dicembre 2018
consid. 4.3.2). Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il
regime sanzionatorio previgente.
5.6 Nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, la violazione dell’art. 2 della
legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le
organizzazioni associate si rivela essere il reato più grave, punito con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Tale cornice edittale
delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale
per l’appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave. La durata
massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP). Siccome in presenza
di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena
comminata (v. supra, consid. 5.4), la pena detentiva edittale non potrà comunque
eccedere i sette anni e sei mesi (5 anni + ½ di cinque anni).
5.6.1 La Corte ha accertato che A. ha frequentato le scuole elementari e due anni di
scuole medie in Turchia. Dopo avere interrotto gli studi a causa dei problemi
economici della sua famiglia, egli ha iniziato a lavorare come pastore e
agricoltore presso l’azienda agricola paterna, attività che ha svolto fino ai 17/18
anni. A 20 anni egli ha prestato servizio militare a Istanbul nel corpo della marina
turca per 18 mesi, e in seguito ha lavorato in diverse fabbriche, fino al giorno
della sua partenza per la Svizzera. A. ha conosciuto la sua futura moglie – una
cittadina turca che era a beneficio di un permesso B in Svizzera – quando lei si
trovava in Turchia. Nel 1996 si sono sposati e l’anno successivo A. si è trasferito
in Svizzera grazie al ricongiungimento familiare. Da quest’unione sono nati tre
figli. In Svizzera egli inizialmente ha lavorato come addetto alle pulizie, per poi
- 22 -
lavorare come magazziniere fino al 31 gennaio 2017, quando ha perso il lavoro
(p. 13.2.16 e segg.). Egli è stato disoccupato fino ad ottobre 2018, quando ha
firmato due contratti di lavoro su chiamata come addetto alle pulizie (p. 13.930.3
e seg.)
Quanto alla sua situazione patrimoniale, A. fino al 31 agosto 2018 ha percepito
l’indennità di disoccupazione, pari a fr. 3'769.--. Attualmente per la sua attività di
addetto alle pulizie percepisce fr. 18.-- lordi all’ora, rispettivamente fr. 16.-- lordi
all’ora, a seconda della ditta per cui lavora. Sua moglie percepisce una rendita di
invalidità di fr. 1'400 mensili. I tre figli della coppia vivono coi genitori e sono a
loro carico. Quanto alle uscite fisse, le stesse ammontano a fr. 1'370.-- per l’affitto
e fr. 564.-- per la cassa malati di tutta la famiglia, importo già al netto dei sussidi
(v. p. 13.930.2 e segg.).
Egli non possiede immobili in Svizzera, mentre in Turchia ha una casa di sua
proprietà e dei terreni in comproprietà coi suoi fratelli (p. 13.2.23). Il valore
complessivo sarebbe di fr. 60'000.--, da dividere tra 13 fratelli (p. 13.930.4).
A. non ha precedenti penali in Svizzera (p. 13.221.2) e a suo carico non risultano
né esecuzioni né attestati di carenza beni (p. 13.261.6). Nell’ambito della
commisurazione della pena, l’incensuratezza è stata considerata in maniera
neutra (v. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
5.6.2 Con mente alle componenti oggettive e soggettive della colpevolezza, per quel
che attiene al reato più grave – la violazione della legge federale che vieta i gruppi
“Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate – la Corte ha
ritenuto anzitutto che l’infrazione commessa da A. porta su un unico filmato.
Inoltre la portata di questa condivisione – benché non sia da sminuire alla luce
della legislazione federale applicabile in materia – non raggiunge un’intensità
particolare. La Corte ha pure considerato che l’atto in sé non ha comportato un
livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare
energia criminale.
5.6.3 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa di A. in punto alla
violazione della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico”
nonché le organizzazioni associate come lieve, e ritiene dunque adeguata, a
titolo di pena ipotetica di base, una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere.
5.7 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali la ripetuta violazione
dell’art. 135 CP occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere
all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro
complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.
- 23 -
Considerato che le sei violazioni dell’art. 135 CP sono strettamente collegate fra
loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte procede all’aumento
della pena ipotetica di base con mente alla ripetuta violazione dell’art. 135 CP
valutata nel suo insieme (v. supra, consid. 5.4).
Per ciò che riguarda la ripetuta violazione dell’art. 135 CP, la Corte ha ritenuto
che l’infrazione porta su ben sei video. La Corte ha d’altro canto considerato che
gli atti di condivisione in sé non hanno però comportato un livello di intensità
preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare energia criminale,
e ciò nonostante la ripetitività che contraddistingue l’infrazione in questione. Al
riguardo, la presenza di ben sei video fa sì che la colpa non possa più essere
ritenuta quale lieve.
Alla luce di quanto sopra indicato, la Corte ritiene che la colpa di A. in relazione
alla ripetuta violazione dell’art. 135 CP è già non più lieve.
5.8 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica
adeguata una pena pecuniaria complessiva di 240 aliquote giornaliere di
fr. 30.-- cadauna.
Va rilevato che, per il calcolo dell’aliquota, la Corte ha ritenuto la situazione
patrimoniale indicata dall’imputato, e di cui supra al consid. 5.6.1.
5.9 La Corte ritiene che la sospensione condizionale della pena può essere
concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per la concessione della
condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente,
a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole.
Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per
verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della
condizionale.
5.10 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale
della sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento quanto all’importanza
e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena (p. 13.920.7).
6. Sulle misure
6.1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la
confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato
o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la
- 24 -
sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP). Il
giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti
(art. 69 cpv. 2 CP).
6.2 Nel caso in esame, il MPC ha formulato le richieste seguenti (v. supra,
consid. I.1; v. p. 13.100.5 [decreto d’accusa del 13 febbraio 2018]).
6.2.1 Anzitutto, il MPC ha postulato la revoca del sequestro ordinato il 10 aprile 2017
(p. 8.200.30 e segg.) e la conseguente restituzione ad A. dei seguenti reperti: n.
02.01.0001 (1 iPod n. 2 memoria 8GB); n. 02.01.0009 (1 SIM Card Sunrise senza
numero); n. 02.01.0010 (1 chiavetta USB 16GB Traxdata, nr. 3); n. 02.01.0011
(1 chiavetta USB verde Zambon); n. 02.01.0016 (2 custodie per CD: 1 custodia
nera/blu contenente 12 CD/DVD e 1 custodia nera contenente 35 CD/DVD);
n. 02.01.0017 (1 PC marca HP senza riferimento, con relativo caricatore);
n. 02.12.0001 (Documentazione cartacea dattiloscritta, copia libretto famiglia,
contenitori con 13 CD).
6.2.2 Inoltre, il MPC ha richiesto la revoca del sequestro ordinato il 10 aprile 2017 e la
restituzione ad A. – previo passaggio in giudicato della sentenza e cancellazione
delle rappresentazioni di cruda violenza rinvenute – dei seguenti reperti:
n. 02.02.0001 (1 Samsung Galaxy senza SIM con caricatore, IMEI n. 4);
n. 02.02.0003 (1 cellulare Samsung IMEI n. 5 con SIM n. 6); n. 02.02.0005 (1
Tablet Samsung GSM GT - P3100 Galaxy IMEI n. 7).
6.2.3 Infine, il MPC ha chiesto che venga ordinata la distruzione delle copie forensi dei
dispositivi e dei supporti acquisiti, dopo il passaggio in giudicato della decisione.
6.3 Considerato l’esito della causa, la Corte ordina che gli oggetti di cui al punto 4 e
5 del decreto d’accusa del 13 febbraio 2018 (p. 13.100.3 e segg.) vengano
restituiti ad A., previa cancellazione dei filmati di cui al punto 2 del dispositivo
della presente sentenza.
7. Sulle spese e ripetibili
7.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
- 25 -
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle
parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di
un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i
fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un
atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento
relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria
non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate
dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i
fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 7 lett. a RSPPF).
7.2
7.2.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, il MPC fa valere costi del
procedimento dell’ordine di fr. 2’000.--, a carico di A. In risposta alla Corte, che
ha chiesto ragguagli in proposito, il MPC ha informato che l’importo di fr. 2’000.-
- “[…] ingloba gli emolumenti forfettari comprensivi di parte dei disborsi, anche in
considerazione della situazione economica precaria in cui versa l’imputato” (TPF
p. 13.510.3).
Tenuto conto di quanto esposto al considerando precedente e alla luce della
complessità della causa e della durata del procedimento, la Corte ritiene
giustificato un emolumento di fr. 2'000.--, il quale è adeguato per procedure come
quella in esame.
7.2.2 L’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale (art. 7 lett. a RSPPF) è
fissato a fr. 1'000.--.
Vi è inoltre da segnalare che per i dibattimenti si è reso necessario l’ausilio di un
interprete, i cui costi – pari a fr. 745.-- – non possono essere addebitati ad A., e
ciò in virtù dell’art. 426 cpv. 3 lett. b CPP.
7.2.3 Alla luce di quanto sopra esposto, le spese procedurali ammontano
complessivamente a fr. 3'000.--.
- 26 -
7.3 Giusta l’art. 426 CPP, in caso di condanna l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio ed è fatto salvo
l’articolo 135 cpv. 4 CPP. Ai sensi dell’art. 425 CPP, l’autorità penale può
dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, considerata la
situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il
Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto
processuale penale (FF 2006 1228) menziona che per gli emolumenti e per i
disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che
vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le
spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure
disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali,
considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia
come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale
della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio
potere d’apprezzamento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire,
Code de Procédure pénale, 2a ed. 2016, n. 3 ad art. 425 CPP; CHAPUIS in:
Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2011, n. 1 ad art. 425
CPP). La sospensione e il condono delle spese procedurali hanno pure lo scopo
di non mettere a rischio la risocializzazione dell’imputato condannato (SCHMID,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2013, n. 4 ad
art. 425 CPP; DOMEISEN, Commentario basilese, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 425
CPP).
7.3.1 La Corte ritiene che, in considerazione del proscioglimento pronunciato nei suoi
confronti, e per non mettere a rischio la risocializzazione del condannato, le
spese procedurali debbano essere poste a suo carico unicamente in ragione di
fr. 2'000.--.
7.4 Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro
pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al
pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori
patrimoniali sequestrati.
7.4.1 Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali viene pertanto ordinata la
compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al consid. 9 infra (art. 442 cpv.
4 CPP).
- 27 -
8. Sulla difesa d’ufficio
8.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al
termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Se il mandato del difensore
d’ufficio viene revocato durante l’istruzione, l’indennità deve essere stabilita già
in tale fase (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 135 CPP;
HARARI/ALIBERTI in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
op. cit., n. 1 ad art. 135 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le
spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione
(lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e
l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale
federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del
Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la
designazione di un difensore d’ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo
Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il
medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare
tali costi.
In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti
ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo
2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del
1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2).
Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso
sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale
penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del
13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del
Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le
spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo
giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario
(art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per
le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con
l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui
all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente
- 28 -
l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente
fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito:
“IVA”) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal
proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era
dell’8%; dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%.
Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come
da prassi in casi d’ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale
penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2).
8.2 Con decisione del 2 marzo 2017 il MPC ha designato l’avv. Giuseppe Giannella
quale difensore d’ufficio di A. a far tempo dal 22 febbraio 2017 (cl. X p. 16.2.4 e
seg.). Il 24 gennaio 2018, l’avv. Castelli si è manifestato presso il MPC in qualità
di difensore di fiducia di A., in sostituzione del difensore d’ufficio avv. Giannella,
allegando una procura datata 22 gennaio 2018 (v. p. 16.2.28 e seg.).
8.3 La Corte ha rilevato che le note d’onorario presentate dall’avv. Giannella il
6 aprile 2017 (p. 16.2.14 e seg.) e il 13 ottobre 2017 (p. 3.0.12 e seg.) sono già
state tassate con decisione del MPC del 22 novembre 2017 (p. 3.0.16 e segg.).
8.4 Per quel che concerne la nota d’onorario del 26 marzo 2017, per le prestazioni
profuse dall’avv. Giannella dal 7 novembre 2017 al 24 gennaio 2018 (p. 13.721.3
e seg.), la Corte riconosce la nota d’onorario così come presentata dal legale,
senza apportare modifica alcuna. All’allora difensore d’ufficio di A. vengono
pertanto riconosciuti fr. 1’592.35 (IVA inclusa).
8.5 L’indennità dovuta al difensore d’ufficio è posta a carico della Confederazione.
Tuttavia, il condannato è tenuto a risarcire fr. 1'592.35 alla Confederazione, non
appena la sua situazione economica glielo permetterà (art. 135 cpv. 4 lett. a
CPP).
9. Sulle indennità
9.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
(lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso
di privazione della libertà (lett. c).
- 29 -
9.1.1 Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato
è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la
difesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della
Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché
le spese, se appaiono adeguate (MINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 429
CPP).
9.1.2 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1
lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del
torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato
deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il
procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231).
Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione
preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio
pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di
risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit., n. 7
ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, Commentario basilese, 2a ed. 2014, n. 27
ad art. 429 CPP). L’autorità competente dispone di un ampio potere
d’apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF
129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice
deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (WEHRENBERG/FRANK,
op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L’indennità prevista dall’art. 431 cpv. 1 CPP,
come del resto la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c
CPP, non può essere estinta opponendo in compensazione quella dello Stato
per le spese procedurali (DTF 140 I 246 consid. 2.6.1).
9.2 A. ha postulato anzitutto il riconoscimento di un’indennità per le spese legali
sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei suoi diritti processuali, pari a
complessivi fr. 8'808.25, e ciò in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP,
Inoltre, a titolo di indennità per torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP,
egli ha richiesto il riconoscimento di fr. 2'000.-- più interessi al 5% annuo
dall’8 ottobre 2018.
9.2.1 Nel caso concreto, in considerazione del proscioglimento di A. dall’accusa di
rappresentazione di atti di cruda violenza in relazione a due immagini, a mente
della Corte si giustifica il riconoscimento di un’indennità per le spese legali
sostenute pari a fr. 500.--.
9.2.2 A. ha altresì richiesto il riconoscimento di una riparazione del torto morale pari a
fr. 2'000.-- più interessi al 5% annuo dall’8 ottobre 2018. Al riguardo, egli motiva
la sua istanza sulla scorta dell’intervento della polizia presso la sua abitazione,
- 30 -
della perquisizione, della traduzione forzata, e delle misure d’inchiesta alle quali
egli è stato sottoposto, adducendo parimenti che l’inchiesta penale avrebbe avuto
risvolti negativi a livello familiare. A tal proposito, v’è da rilevare come le misure
d’inchiesta e i disagi ad esse strutturalmente connessi, e a cui si riferisce A. nella
sua istanza, sono da imputare alle infrazioni oggetto d’abbandono, tramite
decreto d’abbandono del 22 novembre 2017 (p. 3.0.23 e segg.), da parte del
MPC (v. supra, consid. D).
Le pretese avanzate da A., e connesse col complesso fattuale allora definito
dall’abbandono, sono pertanto già state esaustivamente trattate e decise in tale
sede procedurale. Non risulta peraltro che A. abbia interposto reclamo contro
detto decreto d’abbandono, che ha acquisito forza di cosa giudicata formale.
- 31 -
La Corte pronuncia:
1. A. è assolto dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza,
limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017.
2. A. è riconosciuto autore colpevole di:
2.1 ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza, con riferimento ai filmati di cui
ai capi d’accusa n. 1 e n. 2;
2.2 violazione dell’art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato
islamico” nonché le organizzazioni associate, con riferimento al capo d’accusa
n. 2.
3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.--
cadauna.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.
4. Gli oggetti sequestrati sono restituiti ad A., previa cancellazione dei filmati di cui
al punto 2 del dispositivo.
5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2'000.--.
6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Giuseppe Gianella è fissata in
fr. 1’592.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 1’592.35 non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
7. Le pretese a titolo di indennizzo sono accolte in ragione di fr. 500.-- (art. 429
cpv. 1 lett. a CPP).
8. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le
pretese d’indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP).
- 32 -
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio
Mastroianni
- Avv. Costantino Castelli
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
- Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (art. 82 cpv. 1 OASA)
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 21 dicembre 2018
Full & Egal Universal Law Academy