Sentenza del 16 settembre 2019
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dall'avv. Filippo Gianoni,
Oggetto
Tentata infrazione alla legge federale sul materiale bellico
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2019.31
Fatti:
A. Il 18 giugno 2018, dando seguito ad una denuncia del 7 marzo 2018
dell’Amministrazione federale delle Dogane (di seguito: AFD), il Ministero
pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale
nei confronti di B. per titolo di infrazione giusta l’art. 33 della legge federale sul
materiale bellico (LMB; RS 514.51; v. cl. 1 act. MPC 05.00.1 e segg., 01.00.1).
La denuncia summenzionata era scaturita dall’attestazione rilasciata il
14 febbraio 2018 da B. – dichiarante professionale presso la società di spedizioni
e trasporti internazionali C. Sagl – in merito all’arrivo a Chiasso (TI) di due invii
provenienti dalla società D. S.R.L, relativi a parti di aereo e parti di elicotteri
destinati all’immissione in Svizzera in libera pratica definitiva, esenti da
permesso. Gli invii erano scortati dai documenti di transito n.1 e n.2 e
consistevano in due elicotteri Agusta Bell AB 212 ASW (numero di serie n.3 e
n.4), entrambi privi di motore e di componenti dinamici. L’ispettorato doganale
Mendrisiotto, dopo essersi consultato con la Segreteria di Stato e dell’economia
(di seguito: SECO), ne ha bloccato l’importazione. In seguito ad accertamenti, la
SECO ha infatti concluso che i due elicotteri in questione erano del tipo Agusta
Bell AB 212 ASW (Anti Submarine Warefare), progettati a fini di combattimento,
concepiti specificatamente per essere impiegati nella lotta antisommergibile e
antinave, in tale veste utilizzati dalla Marina militare italiana, e che essi erano
pertanto da considerarsi materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB, in quanto
inclusi nella categoria KM10 lettera b dell’allegato 1 dell’ordinanza concernente
il materiale bellico (OMB; RS 514.511). La loro importazione in Svizzera non
avrebbe dunque dovuto essere permessa in assenza di un’autorizzazione
rilasciata dalla SECO (v. processo verbale dell’Ispettorato doganale Mendrisiotto
il 26 febbraio 2018, cl. 1 act. MPC 5.00.5 e seg.).
Entrambi gli elicotteri sono dunque stati bloccati all’ufficio doganale di Chiasso
su istruzione della SECO.
B. Con decreto del 4 settembre 2018, il MPC ha esteso l’inchiesta ad A.,
amministratore unico di E. Ltd, ditta destinataria degli invii, per titolo di infrazione
alla LMB, non avendo egli, quale rappresentante di E. Ltd, fatto domanda alla
SECO di rilascio della necessaria autorizzazione per l’importazione in Svizzera
(cl. 1 act. MPC 01.00.1).
C. Il 28 marzo 2019 il MPC ha abbandonato la procedura avviata contro B., avendo
accertato che la dichiarante professionale aveva promosso tutte le verifiche che
si potevano pretendere nella sua funzione ai fini di una corretta compilazione
della documentazione doganale (cl. 1 act. MPC 03.00.3 e segg.).
D. Parallelamente, sempre il 28 marzo 2019, il MPC ha emesso un decreto d’accusa
nei confronti di A. per titolo di tentata infrazione alla LMB (art. 33 cpv. 1 lett. a
LMB in combinazione con l’art. 17 cpv. 1 LMB, art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv.
1 CP). A. è stato condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di
fr. 30.-- cadauna per un totale di fr. 600.--, pena sospesa per un periodo di prova
di 3 anni e complementare alla pena inflitta con sentenza del 20 ottobre 2017 del
Tribunale penale federale. Oltre a ciò, A. è stato condannato al pagamento di
una multa di fr. 100.-- e gli sono stati posti a carico i costi del procedimento per
fr. 1'000.--. Per quanto concerne il materiale confiscato, il MPC ne ha ordinato la
restituzione alla ditta esportatrice D. S.R.L una volta cresciuto in giudicato il
decreto d’accusa (cl. 1 act. MPC 03.00.11 e segg.).
E. Con scritto del 18 aprile 2019 l’avv. Filippo Gianoni, patrocinatore di A., ha
interposto opposizione al summenzionato decreto d’accusa (cl. 1 act. MPC
21.00.1).
F. In data 9 maggio 2019 il MPC, ritenendo l’assunzione di ulteriori prove non
necessaria, ha confermato il citato decreto d’accusa e lo ha trasmesso al
Tribunale penale federale giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la
relativa opposizione (cl. 2 act. SK 2.100.1).
Tale procedimento è stato assegnato alla competenza di un giudice unico ex art.
19 cpv. 2 lett. b CPP e 36 cpv. 2 della legge sull’organizzazione delle autorità
penali (LOAP; RS 173.71) e rubricato con il numero di procedura SK.2019.31 (cl.
2 act. SK 2.120.1 e seg.).
G. Il 15 maggio 2019 è stata comunicata alle parti la composizione della Corte e,
con scritto del 23 maggio 2019, è stato impartito loro un termine al 4 giugno 2019
per presentare eventuali proposte di prove; le parti sono pure state informate in
merito alle prove che sarebbero state assunte d’ufficio dalla Corte (cl. 2 act. SK
2.120.1 e seg., 2.400.1 e seg.).
H. Il 4 giugno 2019 il MPC ha comunicato di non avere istanze probatorie da
presentare. Nel termine prorogato, il 24 giugno 2019 l’avv. Gianoni ha presentato
a questo Tribunale una perizia stilata dal dott. Ing. F., chiedendo altresì che
quest’ultimo venisse citato in occasione del dibattimento (cl. 2 act. SK 2.521.2 e
segg.).
I. Con decreto ordinatorio del 10 luglio 2019, il Giudice unico ha stabilito, in
particolare, l’acquisizione agli atti del referto allestito dall’ing. F. e l’audizione, in
sede dei pubblici dibattimenti, dei testimoni G., H. e ing. F. Sono inoltre state
fissate le date dei pubblici dibattimenti (cl. 2 act. SK 2.250.1 e segg.). Il 24 luglio
2019, il testimone H. ha tuttavia informato la Corte di non poter essere presente
nelle date indicate, così che la sua convocazione è stata annullata, riservandosi
la Corte di citarlo in un secondo momento (cl. 2 act. SK 2.361.4 e segg.).
J. Contestualmente, il 22 luglio l’ing. F., tramite la difesa di A., ha chiesto di poter
ispezionare e periziare gli elicotteri sequestrati in vista del dibattimento. Il MPC
non si è opposto a tale richiesta, sottolineando tuttavia, nella sua risposta del 31
luglio 2019, che dal referto presentato dall’ing. F. risultava che egli avesse già
ispezionato tali elicotteri (cl. 2 act. SK 2.521.14, 2.510.4 e seg.).
K. Con replica del 13 agosto 2019, la difesa di A. ha ribadito la richiesta del 22 luglio,
chiedendo inoltre di sentire al dibattimento il signor I., proprietario di una primaria
officina di elicotteri in Svizzera, meccanico e pilota con oltre vent’anni di
esperienza, in qualità di testimone. Il 26 agosto 2019 il MPC si è opposto a questa
ulteriore istanza probatoria della difesa (cl. 2 act. SK 2.521.15 e seg., 2.510.6).
L. Il 21 agosto 2019 il Giudice unico ha comunicato che la decisione in merito alla
postulata ispezione oculare degli oggetti sequestrati presso le dogane sarebbe
stata rinviata alla sede dibattimentale (cl. 2 act. SK 2.400.14).
M. Su invito del Giudice unico, il 27 agosto 2019, rispettivamente il 30 agosto 2019,
sono stati trasmessi a questa Corte copia della sentenza SK.2019.10 del
20 ottobre 2017 e copia del decreto d’accusa emesso il 3 agosto 2009 delle
autorità del Canton Grigioni, entrambi riguardanti A. (cl. 2 act. SK 2.262.1.1 e
segg., 2.262.2.1 e segg.).
N. Sentite le parti, con decisione del 5 settembre 2019, il Giudice unico ha respinto
la richiesta di interrogare in aula il signor I., non essendo stato dimostrato il
plusvalore probatorio di tale audizione (cl. 2 act. SK 2.400.19).
O. Il dibattimento si è svolto a Bellinzona nell’Aula penale II del Tribunale penale
federale dal 9 al 13 settembre 2019 e la sentenza è stata comunicata in pubblica
udienza il 16 settembre 2019 (v. cl. 2 act. SK 2.720.001 e segg.).
P. Il 17 settembre 2019 la difesa ha postulato che la sentenza sia motivata per
iscritto (cl. 2 act. SK 2.521.044).
Q. Il 18 settembre 2018 il MPC ha annunciato di interporre appello contro la
sentenza (act. SK 2.940.001 e seg.).
Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
Questioni pregiudiziali
1.
1.1 Competenza
Il perseguimento ed il giudizio delle infrazioni alla LMB soggiacciono alla
giurisdizione penale federale (art. 40 cpv. 1 LMB; art. 23 cpv. 2 CPP).
1.2 Procedura del decreto d’accusa, validità del decreto d’accusa e dell’opposizione.
Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono
stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico
ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca
della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della
liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa
(lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una
pena detentiva non superiore a sei mesi (lett. d).
L’art. 354 CPP prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci
giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, da altri diretti
interessati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e
del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad
eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta
opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio
sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico
ministero decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento,
emettere un nuovo decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di
primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide
di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli
atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta gli art.
328 e segg. CPP (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung -
Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 1 ad art. 356 CPP; RIKLIN, in: Commentario
basilese - Schweizerische Strafprozessordnung [Niggli/ Heer/ Wiprächtiger, ed],
2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 356 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand -
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 356 CPP).
In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1
CPP).
Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e
dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d'accusa non è valido, il
giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova
procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare
un decreto d’accusa rientrano: il mancato rispetto dei limiti di pena previsti dall’art.
352 CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato
(art. 352 cpv. 1) e la mancanza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv.
1).
1.3 In concreto, tanto il decreto d’accusa del 28 marzo 2019 che l’opposizione datata
18 aprile 2019 sono validi.
Nel merito
2.
2.1 Con il decreto d’accusa del 28 marzo 2019, il MPC rimprovera ad A. di essersi reso
colpevole di tentata infrazione alla LMB ex art. 33 cpv. 1 lett. a LMB. Secondo il
MPC, A. avrebbe tentato di importare in Svizzera, in qualità di amministratore unico
della ditta E. Ltd e senza la necessaria autorizzazione, materiale bellico ai sensi
dell’art. 5 LMB, e meglio due elicotteri Agusta Bell AB 212 ASW (numeri di serie
n.3 e n.4) privi di motore e di componenti dinamici.
2.2 Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB, chiunque, intenzionalmente senza
autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione
fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico,
oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how»
compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli
stessi beni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
L’art. 2 lett. d e l’art. 17 cpv. 1 e 2 LMB dispongono che l’importazione di materiale
bellico è sottoposta ad autorizzazione della Confederazione. La SECO è l'autorità
preposta al rilascio delle autorizzazioni (art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza concernente
il materiale bellico [OMB, RS 514.511]).
2.3 Il materiale bellico è definito all’art. 5 LMB. Per materiale bellico s'intendono armi,
sistemi d'arma, munizioni e esplosivi militari (cpv. 1 lett. a), nonché attrezzature
concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al
combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili (cpv. 1 lett.
b). Secondo l’art. 5 cpv. 2 LMB, sono considerati materiale bellico anche le
componenti e gli assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora
manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi
civili. Infine, il cpv. 3 precisa che il materiale bellico è designato tramite
un'ordinanza del Consiglio federale.
Ciò che è considerato materiale bellico è definito in una lista esaustiva di cui
all’allegato 1 all’OMB (art. 2 OMB; FF 1995 II 907). Gli oggetti elencati in tale lista
si rifanno alla cosiddetta «Munitions List» (ML) del Regime Wassenaar. I numeri
delle singole voci corrispondono a quelli della ML. Tutti i beni non contenuti in tale
elenco allegato all’OMB ma che figurano nella ML rientrano, in quanto «beni militari
speciali», nel campo di applicazione della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo
dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
(legge sul controllo dei beni a duplice impiego [LBDI; RS 946.202]) (v. nota in
entrata all’elenco del materiale bellico di cui all’allegato 1 all’OMB).
Alla voce KM 10 del summenzionato allegato 1 all’OMB figurano gli aeromobili, gli
aeromobili senza equipaggio e i motori per aeromobili. Più specificamente, la voce
KM 10 reputa materiale da guerra:
“aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili, materiali connessi e loro
componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, come segue:
a. aeromobili da combattimento ed elicotteri da attacco nonché loro componenti
appositamente progettati;
b. altri aeromobili, appositamente progettati o modificati a fini di attacco militare;
c. motori per aeromobili di cui alle lettere a e b e loro componenti appositamente progettati;
d. aeromobili senza equipaggio compresi i veicoli aerei con guida a distanza (RPVs,
remotely piloted air vehicles) e veicoli autonomi programmabili, appositamente
progettati o modificati a fini di combattimento e loro lanciatori, supporti a terra e
apparecchiature associate per il comando e il controllo.
Note:
1. Il punto KM 10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti
appositamente progettati a fini militari che:
a. non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tecniche o
dispositivi connessi appositamente progettati o modificati a fini militari; e
b. sono stati autorizzati per l'impiego civile dai servizi dell'aviazione civile di uno Stato
partecipante.
2. Il punto KM 10.c. non sottopone ad autorizzazione:
a. i motori aeronautici appositamente progettati o modificati a fini di combattimento,
autorizzati dai servizi dell'aviazione civile di uno Stato partecipante ad essere
utilizzati su aeromobili civili, nonché loro componenti appositamente progettati;
b. i motori alternativi o i loro componenti appositamente progettati.
3. Ai sensi dei punti KM 10.b. e KM 10.c. relativi ai componenti appositamente progettati
e materiali associati per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati a fini di
combattimento, sono compresi soltanto i componenti militari e i materiali militari
associati necessari alla modifica.
4. Il punto KM 10.d. non comprende i velivoli teleguidati per la ricognizione.”
2.4 Nel caso concreto, il 15 febbraio 2018 l’AFD ha segnalato alla SECO la richiesta
di importazione di due elicotteri Agusta-Bell AB212 ASW nel frattempo bloccati
presso l’ufficio doganale di Chiasso, chiedendo informazioni in merito all’eventuale
obbligo di autorizzazione ai sensi della LMB (cl. 1 act. MPC 5.00.5). Dopo
un’ispezione degli oggetti in questione alla presenza anche del signor G., esperto
pilota collaudatore di elicotteri di J., il 28 agosto 2018 la SECO ha emanato la
propria decisione relativa alla classificazione (cl. 1 act. MPC 18.1.175 e seg.,
traduzione in cl. 1 act. MPC 23.00.1 e segg.). Dalla medesima risulta che gli
elicotteri oggetto della domanda di importazione erano menzionati nel dossier di
importazione come “used civil helicopters” ed elicotteri “without dynamic
components”. La SECO ha inoltre osservato che “secondo Wikipedia le due
versioni dell’elicottero sono una «variante di elicottero antisommergibile dotato di
galleggianti, prodotta su licenza da Agusta. È dotata tra l’altro di un radar marino
sopra la cabina di pilotaggio e sotto la fusoliera, un sistema EFK e un sonar Bendix
ASQ-18-Dip. Al fine di poter trasportare anche armi pesanti, la struttura è stata
rinforzata per sopportare un carico di 5080 kg. Per le operazioni da navi sono stati
applicati [sugli elicotteri] ganci di ancoraggio a bordo e l’intera struttura della
superficie è stata trattata contro la corrosione»”. Nella propria decisione, la SECO
ha precisato di avere accertato, in occasione dell’ispezione dei due elicotteri
bloccati a Chiasso, che entrambi erano degli “Agusta-Bell AB 212 ASW, progettati
nel modello in questione in particolare per fini di combattimento e in uso presso la
Marina militare Italiana”, che li impiegava “con un equipaggiamento composto da
missili antinavali e siluri”. La SECO li ha pertanto considerati come “materiale
bellico e componenti appositamente progettati secondo l’articolo 5 capoverso 1
lettera a e l’articolo 5 capoverso 2 LMB i. c. d. con l’articolo 2 e l’allegato 1 OMB
(KM 10). La categoria del materiale bellico KM 10.a comprende aeromobili da
combattimento ed elicotteri da attacco nonché i relativi componenti appositamente
progettati”. La decisione del 28 agosto 2018 indica pure che entrambi gli elicotteri
presentavano sopra la cabina di pilotaggio un dispositivo chiaramente riconoscibile
con un’iscrizione, dentro il quale era stato montato il radar (poi rimosso per
l’elicottero con il numero di serie n.3); su entrambi gli elicotteri erano presenti i
ganci di ancoraggio, chiaramente visibili all’esterno della cellula, ed entrambi
presentavano punti di ancoraggio e allacci necessari per il comando elettronico
delle armi dalla cabina di pilotaggio, per l’impiego di siluri e razzi; inoltre, è stato
riscontrato che alcune parti degli interni erano state rimosse (tra cui i motori e le
pale dei rotori), mentre altre erano ancora presenti (parti della strumentazione,
allacci esterni per siluri e missili, pannello armi). In particolare, in merito
all’elicottero con numero di serie n.3, la SECO ha evidenziato come la cabina di
pilotaggio si presentasse in cattive condizioni ma che molti cavi, compresi i punti
di ancoraggio per armi e l’asse del rotore di coda, erano ancora presenti; ha pure
osservato come, da questo elicottero, fosse stato possibile lanciare in mare un
sonar per la localizzazione dei sottomarini direttamente dalla cabina. In merito al
secondo elicottero sequestrato, con numero di serie n.4, ha esposto come la
cabina di pilotaggio si presentasse in condizioni migliori, anche se non adatte
all’impiego, e che fosse ancora presente l’asse del rotore principale; ha pure
rilevato che l’aeromobile disponeva di un transponder militare (Mode 4) e che
probabilmente il sonar venisse lanciato in mare attraverso una portiera aperta della
cabina di pilotaggio.
Ciò posto, la SECO ha specificato non essere rilevante per la decisione sulla
classificazione la valutazione dell’esperto di J. secondo cui gli elicotteri avrebbero
potuto essere nuovamente impiegati soltanto a fronte di un onere notevole; essa
è giunta alla conclusione che entrambi gli Agusta-Bell AB 212 ASW vanno
considerati quale materiale bellico, la cui importazione in Svizzera è soggetta
all’obbligo di autorizzazione secondo la LMB (cl. 1 act. MPC 18.1.175 e seg.,
traduzione in cl. 1 act. MPC 23.00.1 e segg.).
2.5 Nelle risposte date il 5 marzo 2018 ai quesiti posti dalla SECO, prima che
quest’ultima emanasse la propria decisione sulla classificazione, il summenzionato
esperto pilota collaudatore di elicotteri di J., signor G., aveva in particolare
dichiarato quanto segue (cl. 1 act. MPC 10.00.13 e segg.):
“Es handelt sich um den Typ AB-212 ASW. Dies ist eine militärische Version
des zivilen Helikopter AB212»;
«Der Helikopter wurde zur Ortung und Bekämpfung und U-Booten und
Überwasserzielen konzipiert und bei der italienischen Marine eingesetzt.
Weitere Kunden waren Griechenland, Iran, Peru, Spanien, die Türkei und
Venezuela. Er basiert auf dem zivilen Helikopter AB-212. Der Einsatz ist ab
Schiffen möglich»;
«Hauptunterschiede zur zivilen Version AB-212:
- Sonar ASQ-18 zur Ortung von U-Booten
- Torpedo MARK 46 zur Bekämpfung von U-Booten
- Manuelle Luft-Boden Lenkwaffe AS-12 zur Bekämpfung von
Überwasserzielen
- Radar in Dome über Cockpit zur Ortung von Überwasserzielen
- Zusätzliche verstärkte Hardpoints für Waffenträger»
«Um diese Helikopter wieder Flugtauglich zu machen (noch ohne
Waffensysteme), ist ein sehr grosser Aufwand notwendig, welcher
kostenmässig in der Grössenordnung eines neuen zivilen Helikopters liegen
würde. Die gesamte Avionik, die dynamischen Teile, die Triebwerke und die
Verkabelung sind mehr zu gebrauchen oder müssen total revidiert werden.
Ebenso muss abgeklärt werden, welche Reparaturen die Zelle selbst noch
benötigt (Korrosion, Risse, Verbiegungen etc.)»;
«Eine zusätzliche Integration von Waffensystemen ist ebenfalls sehr
anspruchsvoll, sind die Waffensysteme nicht «Einzelsysteme» sondern sie sind
zusammen mit dem Helikopter als Gesamtsystem zu betrachten (Struktur,
Verbindung mit Autopiloten, Integration der Waffensysteme ins Cockpit, etc.).
Eine korrekte und effiziente Integration ist kaum möglich ohne die Unterstützung
des Originalherstellers dieses Helikopters (Leonardo)».
2.6
2.6.1 Per contro, a mente di A., gli elicotteri in questione non sarebbero degli Agusta-
Bell AB212 ASW, bensì degli elicotteri del tipo Agusta-Bell AB212, opinione questa
che si baserebbe su tutti i documenti relativi alla compravendita degli elicotteri
bloccati a Chiasso (v. cl. 1 act. MPC 13.2.3). A sostegno della sua tesi, A. ha
prodotto diversa documentazione, tra cui:
- la descrizione della composizione dei lotti 1 e 2 messi in vendita nel giugno
2016 dal Governo italiano, in cui gli elicotteri sono definiti “AB212”, “fuori
servizio/esuberanti”, appartenenti alla Marina militare italiana (v.
documentazione di bando, cl. 1 act. MPC 13.2.124);
- la documentazione di acquisto (contratto tra la Stazione Elicotteri della Marina
militare italiana e la D. S.R.L), in cui sono definiti come “elicotteri linea AB212
“fuori servizio” e pp.dd.rr linea SH3D” (cl. 1 act. MPC 13.2.126) e “elicotteri
AB212 dichiarati fuori servizio oggetto di permuta” (cl. 1 act. MPC 13.2.127 e
128);
- la dichiarazione di smilitarizzazione del Quinto gruppo elicotteri M.M. datata
22 marzo 2018, nella quale i due elicotteri sono individualizzati come “elicotteri
AB 212”, decretati fuori servizio in quanto non più rispondenti alle esigenze
tecnico-operative di Forza Armata, sottoposti a cancellazione dal Registro degli
Aeromobili Militari e interessati da totale disinstallazione di sistemi/apparati di
utilizzo esclusivamente militare, al fine di poterli rendere idonei alla vendita a
soggetti privati (cl. 1 act. MPC 13.2.137);
- le fatture gli elicotteri, dove questi sono descritti come “used civil helicopter
Agusta AB212 serial nunber n.4 airframe only disassembled for shipping without
engines without dynamic components” (cl. 1 act. MPC 13.2.129) e “used civil
helicopter Agusta AB212 serial nunbber n.3 airframe only disassembled for
shipping without engines without dynamic components” (cl. 1 act. MPC
13.2.130). Su entrambe le fatture risulta inoltre la seguente dicitura: “All items
of the invoice are parts of civilian aircraft certified in ICAO contry, not submitted
to ML10 Annex 3 of OCB None of the items of this invoice falls under Category
7 or 9 Annex 2 of OCB None of items of this invoice needs Swiss Licensing
according to RS946.202 of 13 02 1996, RS 946.202.1 Of 25/06/1997, RS
946.202.21 of 17/10/2007 and CE 428/2009”.
2.6.2 Nel proprio interrogatorio del 10 ottobre 2018 (cl. 1 act. MPC 13.2.1 e segg.), svolto
dalla Polizia giudiziaria federale su delega del MPC, A. ha dichiarato di essersi
occupato della transazione relativa all’acquisto degli elicotteri da lui catalogati
come AB212 e non AB212 ASW, appartenenti alla Marina militare italiana e messi
in vendita dal Governo italiano nel giugno 2016 tramite gara pubblica sul sito
www.acquistinretepa.it. Egli ha asserito di avere visionato detti elicotteri a fine
giugno 2016 presso la base della Marina militare italiana a La Spezia unitamente
al signor K., titolare della D. S.R.L. A. ha riferito che, in occasione di tale visita,
avrebbe manifestato al signor K. il suo interesse per gli elicotteri AB212 (lotto 1),
in totale 5 apparecchi. Si trattava di elicotteri civili AB212 dotati di motori Pratt &
Whitney PT 6-Twin-pac, da cui erano stati rimossi tutti gli apparecchi elettronici e
tutti i cablaggi utilizzati a fini militari. A fine febbraio 2018 E. Ltd ha acquistato da
D. S.R.L, fra altri oggetti, il lotto 1 sopra citato, per complessivi EUR 10'000.--,
ovvero EUR 2'000.-- per elicottero. Nel medesimo periodo A. avrebbe dato incarico
alla ditta C. Sagl di occuparsi della procedura di importazione in Svizzera,
indicando alla medesima che si trattava di materiale civile. A. ha quindi affermato
che, dopo avere ricevuto comunicazione da C. Sagl che la SECO aveva chiesto di
bloccare in dogana i primi due elicotteri, egli ha fornito a C. Sagl e all’avv. L. (che
già lo aveva rappresentato in una precedente controversia con la SECO) la
summenzionata attestazione di smilitarizzazione della Marina militare italiana. Il
successivo scambio di corrispondenza tra C. Sagl, l’avv. L. e la SECO sarebbe
sfociato in una denuncia penale nei suoi confronti.
2.6.3 Nel medesimo interrogatorio, A. ha confermato di avere già importato, nel corso
del 2017, parti di elicotteri, tra cui motori, turbine civili e altro, ma non materiale
bellico. Egli ha dichiarato che alcuni di quei pezzi avrebbero potuto essere montati
sugli elicotteri AB212 (cl. 1 act. MPC 13.02.6).
2.7 Nel proprio referto del 22 giugno 2019 (cl. 1 act. MPC 2.521.3 e segg.), l’ing. F.
afferma che:
- “gli elicotteri in questione sono Agusta Bell AB212 per i quali Leonardo Spa
successore di Agusta detiene un Certificato del Tipo Civile per questi elicotteri
che copre sia gli elicotteri AB212 che gli elicotteri AB412”;
- “Agusta ha prodotto questi elicotteri su licenza della Bell americana che detiene
ugualmente un Certificato del Tipo Civile sia europeo che americano per questi
elicotteri che copre sia gli elicotteri AB212 che gli elicotteri AB412”;
- “questi due elicotteri sono “nati” come elicotteri civili nella linea di produzione
Agusta e sono stati configurati in ASW (Anti Submarine Warfare) con Radar ed
equipaggiamenti specifici come da configurazione della Marina militare
italiana”;
- “le versioni civili degli elicotteri Agusta o Bell 212, come indicato nei rispettivi
Certificati del tipo civile sono dotati di motori Pratt & Whitney PT6T TwinPack e
questi due elicotteri erano dotati sin dalla costruzione di motori civili”;
- “la versione prettamente militare degli elicotteri 212 è denominata UH-1N ed è
normalmente dotata di motori Pratt & Whitney con designazione specifica T400
Turbo TwinPac”;
- “anche se a prima vista dall’esterno gli elicotteri sono quasi identici differiscono
principalmente per i motori, gli equipaggiamenti elettronici e le capacità
specifiche”.
L’ing. F. ha inoltre precisato che (v. cl. 1 act. MPC 2.521.3 e segg.):
- “da un’ispezione degli elicotteri e dalle foto stesse fornite […] si evince che i
cablaggi e le prese sono stati rimossi come anche tutto il materiale specifico
militare […]”
- “non è possibile, da parte di un civile, ottenere un prodotto che rivesta
caratteristiche militari simili agli elicotteri in oggetto pur spendendo molto”,
ritenuto che “da parte di personale civile, è impossibile ripristinare la cellula per
adibirla ad uso militare in quanto sia i materiali che l’elettronica militare non sono
disponibili sul mercato civile ed in particolare il software militare non è
acquistabile da privati”.
L’ing. F. ne ha dunque concluso che “si reputa che le due celle di elicotteri su
riportate [sono] prive di ogni caratteristica che possa ricondurle ad uso militare da
società civili”.
2.8 Nell’ambito dei pubblici dibattimenti, sono state esperite le audizioni del signor G.,
dell’ing. F. e dell’imputato medesimo, i quali hanno in sostanza riferito quanto qui
di seguito riportato.
2.8.1 A tale proposito, va innanzitutto precisato che sia il signor G. che l’ing. F. sono stati
sentiti in aula come testimoni e non come periti, ritenuto che la natura delle
informazioni ad essi richieste non rendeva necessaria una formale perizia ex art.
182 e segg. CPP. Ad ogni modo, anche se fossero stati sentiti come periti,
all’interrogatorio in aula si sarebbero applicate, in virtù dell’art. 187 cpv. 2 CPP, le
disposizioni concernenti l’interrogatorio dei testimoni. Per il resto valgono i consueti
principi sull’apprezzamento probatorio.
2.8.2 In sede di pubblico dibattimento, il signor G. (v. cl. 2 act. SK 2.762.1 e segg.) ha
confermato che le celle sequestrate sono del tipo AB 212 ASW Anti Submarine
Warfare, come pure che esse erano state configurate a fini militari, per la lotta
contro le navi, obiettivi in superficie e sommergibili. Anche le attrezzature tecniche
erano state appositamente modificate a fini militari, a scopo di combattimento. A
mente dell’esperto, tale tipologia di elicottero si differenzia da un AB 212 per la
presenza di un dispositivo doppler (il quale indica la posizione precisa sul livello
dell’acqua) associato ad un pilota automatico, della possibilità – eventualmente
tramite un foro tipico degli apparecchi militari – di calare un cavo nell’acqua con un
transducer (strumento per l’individuazione di eventuali sottomarini sotto il livello
dell’acqua) unitamente ad un apposito argano che permetta di calare questo cavo
per 400m e di farlo risalire, di un apparecchio di controllo che consenta di verificare
i segnali provenienti da sott’acqua, di agganci esterni appositi (hardpoints) dove
assicurare un lanciatore per i siluri (torpedo). Ha aggiunto che negli apparecchi
miliari, le celle sono rinforzate e nella cabina di pilotaggio vi sono strumenti tipici
dell’ambito militare, accorgimenti che rendono l’apparecchio più pesante. I fusibili
sarebbero per contro identici, ma “in un aeromobile militare vi sono molti fusibili in
aggiunta”.
In merito al numero di ore necessario a rimettere in assetto di volo tali celle,
l’esperto ha affermato che il medesimo è pari a quello che occorrerebbe per
costruire un nuovo elicottero. In quanto al costo, lo ha stimato in circa 8/10 milioni,
a sua volta pari ad un elicottero nuovo. Oltre a ciò, in concreto mancherebbero i
registri con le indicazioni dei lavori di manutenzione ed i controlli effettuati sugli
elicotteri, per cui “alla fine conviene comperare un elicottero nuovo piuttosto che
fare questi lavori”. Per quanto attiene alla spesa per rimettere in funzione tali celle
con la reintegrazione delle componenti belliche, questa ammonterebbe, a parere
dell’esperto, a circa 40/50 milioni, tenuto comunque conto del fatto che “perché
funzioni bene, è molto difficile e non è facile da realizzare”. Il testimone ha inoltre
confermato che tutto il materiale installato sui due elicotteri, specialmente in merito
alla parte elettronica, compresi i radar, non può essere definito moderno.
Questionato sul possibile utilizzo delle celle sequestrate, l’esperto, di getto, ha
asserito: “ci ho pensato anch’io… Questa è una mia supposizione, se
consideriamo dove vengono impiegati questi elicotteri: Perù, Spagna, Grecia
eccetera. Desidero fare due asserzioni: innanzitutto non vedo quali parti
potrebbero essere utilizzate a scopo militare. Però, se considero i Paesi in cui
volano anche apparecchi che non rispettano i nostri criteri per quanto concerne i
controlli e la manutenzione, magari potrebbero essere utilizzati uno di questi
portelloni o di questi argani ma senza nessuna sicurezza”; egli ha per contro
ritenuto possibile sia un utilizzo statico sui set cinematografici sia un impiego per
ottenere pezzi di ricambio.
Infine, a domanda dell’avv. Gianoni, il testimone G. ha asserito che, quando gli era
stato chiesto di rispondere alle domande poste dalla SECO, i collaboratori di
quest’ultima non gli avevano messo a disposizione la dichiarazione di
smilitarizzazione della Marina militare italiana (cl. 1 act. MPC 13.02.137). Ha in
proposito confermato che quanto certificato su tale documento – ossia che tutti i
sistemi militari, inclusi i lanciatori, erano stati disinstallati dalle celle di elicottero –
corrisponde a quanto da lui constatato in sede di ispezione delle celle bloccate alla
dogana a Chiasso. In effetti – fatta eccezione per un pannello con un interruttore
di accensione e spegnimento, che a parere dell’esperto non ha nulla di militare –
ha dichiarato di concordare “con la certificazione del comandante secondo cui tutti
i sistemi militari sono stati disinstallati, ciò che non potevano fare era ritrasformare
la cella”.
2.8.3 Rispondendo alle domande postegli in aula, l’ing. F. (v. cl. 2 act. SK 2.763.1 e
segg.) ha precisato che tutti gli elicotteri vengono inizialmente progettati sulla base
di un modello civile, con la medesima struttura, e che solo in seguito vengono
adeguati alle esigenze del cliente finale. Ha spiegato che questo è dettato dai costi
della progettazione che sono molto elevati: pertanto il progetto di base viene
allestito per l’uso civile, ambito in cui le richieste sono più importanti, ed in seguito
gli apparecchi vengono adattati alle esigenze specifiche del cliente finale. Nel caso
di specie, dalla versione AB212 si sarebbe creata, appositamente per la Marina
militare italiana, la versione ASW, rinforzando le verniciature per adeguarle
all’ambiente aggressivo marino e aggiungendo delle parti elettroniche apposite;
l’ing. F. ha sottolineato che, comunque, il peso al decollo (dove nella versione ASW
l’equipaggio è composto da tre persone invece delle nove possibili sugli elicotteri
civile), i fusibili e i motori sono gli stessi in entrambe le versioni. L’esperto ha pure
spiegato che la targhetta di costruzione, su cui figura la dicitura ASW, viene
apposta una volta l’elicottero terminato, ossia dopo che il progetto base AB212 è
stato adattato con le specifiche modifiche richieste. Relativamente alle etichette
con le scritte “missili” e “torpedo” presenti sulle celle sequestrate, ha confermato
che sulle celle sono rimaste unicamente le etichette, mentre le parti ulteriori sono
state asportate, tra le quali in particolare l’interfaccia che, essendo di proprietà
della Marina militare italiana, è stato da quest’ultima prelevato in occasione della
smilitarizzazione, unitamente a radar, sonar, armamenti, predisposizioni, eccetera,
tutti in proprietà governativa; nella celle sono dunque rimasti unicamente i fusibili
e gli attacchi standard, parti di cui tutti gli elicotteri dispongono in quanto necessari
per poter fissare a terra l’aeromobile o per sollevarlo; per poter aggiungere
l’interfaccia, il lanciatore, è necessario disporre di una certificazione,
secondariamente serve l’elettronica per gestirlo, aspetti che a parere dell’esperto
in concreto fanno difetto. L’ing. F. ha pure confermato che l’operazione di
smilitarizzazione viene controllata, vengono firmati i relativi documenti e tutti i pezzi
rimossi vengono protocollati dallo Stato italiano.
Relativamente alle apparecchiature di uso prettamente militare poste sugli
elicotteri per conformarli in versione ASW, l’ing. F. ha precisato che le medesime
non vengono vendute a privati; ciò vale in particolare per il software, che è specifico
militare. Ha sottolineato che tutto il wiring, specifico alla versione militare, non è
commerciale ed è conosciuto unicamente dall’azienda che l’ha prodotto. “Inoltre,
se l’elicottero è stato “strippato”, nessuno può dire se i cavi rimanenti possono
ancora essere riutilizzati. Dunque bisognerebbe togliere tutto e rifare il tutto, ma
ciò sarebbe impossibile perché non si hanno gli schemi. Anche l’elettronica è di
circa 40 anni fa, perché ritengo che questi oggetti siano degli anni ’70, non è più
attuale. Di conseguenza, a mio parere, non è attuabile”. Dunque, a parere
dell’esperto, riequipaggiare le celle in questione con apparecchiature militari non
sarebbe legalmente fattibile. Ha spiegato che si “dovrebbe “ristrippare” tutto ed
adeguare tutta l’elettronica all’uso militare. Sono due cose differenti. Se fosse
dall’inizio a rimetterlo ad uso militare, non riuscirebbe comunque, perché non ha i
wiring, non sa che fili far passare e cosa mettere, e deve già stabilire in precedenza
che tipi di armamenti, di radar, di sonar, installare. Quando avrà stabilito queste
cose chiede alla ditta gli schemi e chiede di farli così da adeguare questo oggetto
all’uso desiderato. […] Ci vogliono i piani originali, e non riuscirà mai ad averli”. Ma
anche chiedendo alla ditta Agusta, oggi Leonardo, che è l’unica ad avere le
competenze relative all’equipaggiamento di tali elicotteri, “chiedono un numero che
è spropositato, perché devono smontare il tutto, verificare che non vi siano crepe,
devono fare tutto il rewiring prendendo i documenti vecchi, se li trovano, per
riuscire a rimettere il tutto in sesto. In questo senso per me è dunque poco
probabile, ho usato l’aggettivo “impossibile” forse un po’ forte per questo motivo”.
In merito al costo di tale intervento, l’esperto ha giudicato che questo sarebbe in
principio dieci volte maggiore rispetto a quello necessario per risistemare un
elicottero civile, come pure che, se anche si riuscissero ad avere gli schemi
originali, l’elettronica di quei tempi – datata di circa 40 anni – sarebbe comunque
superata e sarebbe necessario fare tutte le verifiche e le prove per ottenere una
certificazione al volo, al fine di garantire che l’elicottero sia sicuro sia per
l’equipaggio che per le persone a terra. A tale proposito, ha osservato che
l’elettronica militare è estremamente sofisticata, assolutamente non di uso
comune, e che il software deve di conseguenza essere altrettanto sofisticato; si
tratta, a suo giudizio, di un mondo completamente diverso da quello civile.
Un’ulteriore difficoltà sarebbe legata al fatto che, verosimilmente, gli elicotteri in
questione sarebbero stati messi in vendita in quanto hanno raggiunto il massimo
delle ore di volo prestabilite ed hanno dunque terminato la propria vita operativa;
dopo tali ore di volo, gli elicotteri non sarebbero infatti più sicuri.
Sulle possibilità di utilizzo delle celle in questione, l’ing. F. ha ipotizzato al massimo
l’eventualità di una vendita a privati come pezzi di ricambio, dopo averne però
verificato lo stato.
2.8.4 Sentito al dibattimento, A. (v. cl. 2 act. SK 2.731.1 e segg., 2.720.8 e segg.) ha
dichiarato di avere saputo della vendita degli elicotteri tramite un bando pubblicato
sul sito www.acquistinretepa.it dal Governo italiano. Ha spiegato che quelli che lui
ha visionato a La Spezia nel 2016 erano elicotteri completi, con il motore, le pale
e tutto il resto. Con l’acquisto egli intendeva smontare gli elicotteri e individuare
eventuali componenti che si potessero riutilizzare e dunque vendere, oppure offrire
a delle imprese cinematografiche per l’utilizzo statico, senza la necessità di
rimetterli in condizione di volare.
A. ha ribadito che tutti gli equipaggiamenti militari erano stati tolti dagli elicotteri,
come peraltro confermato in una lettera specifica firmata dal comandante del
Quinto gruppo della Marina militare italiana, che ha dichiarato che tutto quello che
era specifico militare, compresi i cablaggi, le prese e tutto il resto, è stato smontato.
Dagli elicotteri era dunque stato smontato tutto quello che li caratterizzava come
ASW, mentre è stato lasciato ciò che è presente anche sugli elicotteri civili, come
il quadro fusibili e il quadro del carburante: in merito a quest’ultimo infatti,
togliendolo non si potrebbero più utilizzare i serbatoi supplementari. Precisa che,
ad ogni modo, non avrebbe senso tentare di riequipaggiare tali celle con elementi
militari, in quanto sarebbe necessario cercare i piani che definivano come erano
equipaggiati tali elicotteri, così da potervi rimontare le apparecchiature previste,
apparecchiature che oggi sono però ormai desuete e superate, per le quali peraltro
non sono nemmeno più disponibili i pezzi di ricambio. A suo parere, nel caso di
specie ciò che egli ha tentato di importare sarebbero in realtà due carcasse civili,
senza alcuna finalità militare. Tali carcasse, ad ogni modo e contrariamente a
quanto sostenuto dal MPC, disporrebbero di un certificato civile – e agli atti ve ne
sarebbero tre: uno della Bell europeo, uno dell’Agusta europeo e uno americano
della Bell per lo stesso elicottero – e non sarebbero pertanto sottomessi a licenza.
A parere di A., alcuni collaboratori della SECO nutrirebbero del risentimento nei
suo confronti, e per questo gli invii a suo nome o a nome di E. Ltd verrebbero
sistematicamente bloccati per ordine della SECO, senza che vengano neppure
ispezionate. Tale risentimento sarebbe anche alla base dell’avvio della presente
procedura, per la quale una collaboratrice della SECO avrebbe chiesto di sporgere
denuncia ancor prima di visionare le celle di elicottero e di ricevere una perizia che
si esprimesse sull’eventualità che esse potessero essere o meno considerate
materiale da guerra.
3.
3.1 Preliminarmente occorre chiarire se i due oggetti sequestrati debbano essere
considerati materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB. Anzitutto va preso atto che
non si tratta di elicotteri funzionanti ma di celle di elicottero (v. cl. 1 act. MPC
10.00.13). In base all’allegato 1 dell’ordinanza sul controllo dei beni (RS
946.202.1), applicabile in analogia vista la palese complementarietà fra LMB e
LBDI (v. già supra consid. 2.3), un “aeromobile” è un “veicolo aereo ad ala fissa,
ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala
basculante”. Essendo le celle in questione sprovviste di motore e della stessa ala
rotante non si può dunque parlare di un aeromobile, ma di componenti di
aeromobili. In effetti, per essere considerate degli aeromobili, esse dovrebbero
potersi muovere e volare, o come meglio si può leggere nello ZINGARELLI,
dovrebbero essere capaci di “sostenersi e muoversi nell’aria” (Vocabolario della
lingua italiana, a cura di Mario Cannella e di Beata Lazzarini, 2019, pag. 57). Dalle
risultanze processuali è emerso che per trarne un elicottero funzionante
occorrerebbero circa 10’000 ore di lavoro, segnatamente allo scopo di aggiungere
i motori e altri componenti fra cui le stesse pale rotanti, per una spesa complessiva
attorno a fr. 10'000'000.--. Lo stesso perito nominato dalla SECO ha precisato in
aula che “il numero di ore per farlo volare conformemente alle regole che abbiamo
ad esempio in Europa, è parificabile a quello necessario ad allestire un elicottero
nuovo” (cl. 2 act. SK 2.762.003). È chiaro che a queste condizioni non è possibile
parlare di aeromobili. Ma se non si può parlare di aeromobili a fortiori non si può
nemmeno parlare di aeromobili appositamente progettati o modificati a fini di
attacco militare e tanto meno di aeromobili da combattimento ed elicotteri da
attacco ai sensi della voce KM 10 lett. a e b dell’OMB. Sotto il profilo oggettivo non
è possibile ritenere adempiuto l’art. 5 cpv. 1 LMB, visto che parla di “armi, sistemi
d’arma, munizioni e esplosivi militari” (lett. a) risp. di “attrezzature concepite o
modificate specificatamente per il combattimento o per l’istruzione al
combattimento” e quindi di oggetti “pronti all’uso” senza particolari ulteriori
lavorazioni ed investimenti. Certo potrebbe entrare in considerazione l’art. 5 cpv.
2 LMB, in base al quale “sono considerati materiale bellico anche le componenti e
gli assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano
utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili”. Su questo aspetto,
entrambi i testimoni sentiti in aula hanno confermato la verosimiglianza di un loro
utilizzo come oggetti statici in set cinematografici o come pezzi di ricambio per
elicotteri civili (v. cl. 2 act. SK 2.762.005 e 2.763.006-7). Già per questo motivo
cade l’ipotesi di una punibilità ex art. 33 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con
l’art. 5 cpv. 2 LMB. È inoltre palese che queste celle, ammesso che abbia ancora
senso provare a farle tornare in assetto di volo, sarebbero utilizzabili nella
medesima versione anche per altri scopi civili, visto che di fatto gli elicotteri in
questione possono essere utilizzati per scopi logistici, di trasporto di persone o
cose, per l’evacuazione dei feriti, per il pattugliamento e la ricognizione di zone di
pericolo, e quindi per tutti i classici scopi cui sono normalmente destinati gli
elicotteri in versione utility. Il caso in esame si distingue dunque chiaramente da
quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza 2A.227/2001 del
17 settembre 2001, la quale non riguardava la LMB ma la legge sulle armi (LArm,
RS 514.54) e non un elicottero ma un Kalaschnikow Mod. AK74, quindi un’arma
da fuoco. In detta occasione il Tribunale federale aveva sottolineato che per evitare
abusi non era possibile escludere dal campo d’applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LArm
il Kalaschnikow in questione solo per il fatto che era stato modificato e disattivato.
In effetti le modifiche necessarie per rendere nuovamente funzionante l’arma da
fuoco oggetto della predetta sentenza non erano particolarmente complesse e
dispendiose, anzi erano molto semplici, per cui il rischio di elusioni della legge
erano palesi. Diverso il discorso per le celle di elicottero qui in esame, non tanto
per lo spropositato e finanziariamente assurdo investimento che sarebbe
necessario per riarmarle, quanto soprattutto per il fatto che la normativa qui
applicata è diversa: la LArm non contiene una disposizione equiparabile all’art. 5
cpv. 2 LMB, e i rischi di abuso nella LMB sono risolti in tutt’altro modo dal
legislatore, ovvero affiancandola con un’intera normativa che è la già citata legge
sul controllo dei beni a duplice impiego (v. MEYER, Das Kriegsmaterialgesetz, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XI, 2a ediz. 2007, n. 20, pag. 184).
Richiamare come precedente la sentenza 2A.227/2001 del 17 settembre 2001,
come fatto dalla SECO nella sua decisione agli atti (v. cl. 1 act. MPC 23.00.2), non
è dunque possibile visto che non fa nessun cenno né alla LMB né alla LBDI, ma si
riferisce soltanto alla legge sulle armi. La sentenza 2A.227/2001 non costituisce in
casu un precedente di rilievo.
La fattispecie della tentata importazione di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB non è
dunque adempiuta già solo per il fatto che le due celle di elicottero in questione
non costituiscono materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB.
3.2 Sotto il profilo soggettivo, e quindi per quanto concerne il presunto dolo dell’autore,
va preso inoltre atto che la documentazione relativa alla compravendita menziona
esclusivamente la versione civile dell’elicottero in questione, ovvero l’AB212 senza
particolari aggiunte. L’imputato ha asserito di avere visionato detti elicotteri a fine
giugno 2016 presso la base della Marina militare italiana a La Spezia. Si trattava
a suo dire di elicotteri civili AB212 dotati di motori Pratt & Whitney PT 6-Twin-pac,
da cui erano stati rimossi tutti gli apparecchi elettronici e tutti i cablaggi utilizzati a
fini militari. In effetti il 22 marzo 2018 la Marina militare italiana ha fornito una
dichiarazione di smilitarizzazione degli elicotteri in questione, dove viene
specificato che “sono stati sottoposti a cancellazione dal registro degli Aeromobili
Militari” e che “sono stati interessati da totale disinstallazione di sistemi/apparati di
utilizzo esclusivamente militare, al fine di poterli rendere idonei alla vendita a
soggetti privati” (cl. 1 act. MPC 13.02.137). Anche l’esperto nominato dalla SECO
ha dichiarato di concordare con il fatto che “tutti i sistemi militari sono stati
disinstallati” (cl. 2 act. SK 2.762.007). Dalle foto agli atti si evince infatti che tutti gli
armamenti, inclusi i cablaggi, sono stati rimossi dagli elicotteri e che gli attacchi
restanti, si riferiscono ai serbatoi ausiliari di cui anche gli elicotteri civili sono dotati,
mentre gli attacchi laterali, sono presenti anche nelle versioni civili degli elicotteri
in questione, per cui il fatto che si possano eventualmente agganciare sistemi
d’arma, va relativizzato, atteso che possono agganciarsi serbatoi supplementari,
kit per la lotta anti-incendio, porta sci, zattere di salvataggio o galleggianti. In
questo senso ciò che l’imputato aveva in definitiva comprato e voluto importare in
Svizzera non presentava più le tipiche caratteristiche che suggeriscono un utilizzo
di tipo militare (sulla nozione v. MEYER, op. cit., n. 20). Se questo vale per gli
elicotteri quando erano ancora dotati di motori, e quindi per qualcosa che può
ancora oggettivamente rientrare nella nozione di aeromobile, a maggior ragione
vale per le celle in questione, le quali non ricadono nemmeno nella previsione di
cui all’art. 5 cpv. 2 LMB, la quale, come detto, si applica soltanto “qualora
manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi
civili”. Anche sotto il profilo soggettivo la fattispecie dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB
non sarebbe dunque adempiuta.
3.3 A titolo abbondanziale va rilevato che, essendo stato appurato che le celle
sequestrate non costituiscono materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB, anche se
A. fosse stato erroneamente convinto di importare materiale bellico e quindi anche
se la fattispecie dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB fosse adempiuta sotto il profilo
soggettivo, ciò non toglie che una sua eventuale punibilità per tentativo impossibile
potrebbe essere ammessa soltanto qualora il suo comportamento avesse
raggiunto un minimo grado di pericolosità oggettiva (v. DTF 140 IV 150 consid.
3.6). In assenza di questo requisito secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale l’autore è esente da pena come nell’ipotesi dell’art. 22 cpv. 2 CP. In casu
la pericolosità dell’importazione delle celle in questione dipende dalla possibilità di
rimetterle in funzione e di attrezzarle con componenti belliche, il che, come si è
visto dalle dichiarazioni dei testimoni, è altamente inverosimile se non addirittura
impossibile. A queste condizioni non si può affermare che il comportamento
dell’imputato abbia raggiunto il minimo grado di pericolosità oggettiva richiesto
dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale perché il tentativo impossibile
non sia esente da pena. Per tacere del fatto che in virtù del principio accusatorio
(v. art. 9 CPP; DTF 144 I 234 consid. 5.6.1; sentenza del Tribunale federale
6B_434/2019 del 5 luglio 2019 consid. 2.1 e riferimenti) questa ipotesi avrebbe
dovuto essere esplicitamente prospettata e descritta dal MPC, per dare modo
all’imputato di difendersi compiutamente (v. DTF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132
consid. 3.4.1; NIGGLI/HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 47
ad art. 9 CPP). La variante del tentativo ex art. 22 cpv. 1 CP è infatti diversa da
quella del tentativo impossibile ex art. 22 cpv. 2 CP, e presuppone una specifica
descrizione dei fatti, ai quali il giudice è vincolato ex art. 350 cpv. 1 CPP. L’ipotesi
del “tentativo impossibile non esente da pena” cadrebbe dunque sia perché non è
materialmente adempiuta sia perché l’accusa non contempla una descrizione dei
fatti (errore dell’imputato, pericolosità oggettiva dell’importazione delle celle,
concreta possibilità di messa in funzione come elicotteri da combattimento ecc.)
ad essa congruente.
4. Da quanto detto consegue che l’imputato va prosciolto perché le celle di elicottero
in questione non costituiscono materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB per cui la
fattispecie dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB non può essere né oggettivamente né
soggettivamente adempiuta.
Sulle misure
5.
5.1 Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice
può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
5.2 Essendo l’imputato stato prosciolto da tutte le accuse e non costituendo le celle di
elicottero sequestrate materiale bellico (v. supra consid. 3.1), le celle di elicottero
Agusta Bell AB212 ASW, messe al sicuro dall’Amministrazione federale delle
Dogane in data 15 febbraio 2018, vanno dissequestrate.
Sulle spese e ripetibili
6.
6.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella
procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo
grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi
dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di
anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della
difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione
da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe
(art. 1 cpv. 3 RSPPF).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa,
del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e
dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa
(cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il
totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve
superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e
100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
6.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nel decreto d’accusa il MPC fa
valere costi del procedimento per fr. 1'000.--.
6.3 A titolo di disborsi per la procedura giudiziaria risultano inoltre fr. 190.90 per
l’indennità versata al testimone G. e fr. 340.-- per l’indennità versata al testimone
F., entrambi escussi nel corso del dibattimento. Inoltre, una retribuzione di
fr. 1‘526.90 è stata versata all’interprete signor M.
6.4 Considerato che l’imputato è stato prosciolto da ogni accusa, le spese procedurali
sono poste a carico della Confederazione.
Indennizzo
7.
7.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini
di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, a un'indennità per il danno
economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale,
come pure ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi
dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato
a quantificarle e comprovarle (art. 429 CPP).
7.2 Ai sensi dell’art. 10 RSPPF, le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si
applicano al calcolo dell’indennità degli imputati assolti totalmente o
parzialmente, alla difesa privata, nonché all’accusatore privato che ha vinto una
causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’art. 434 CPP.
In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo
2017 consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del
1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Di
regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze
particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo
forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al
massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima
classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi
di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente
l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente
fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA)
dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF).
7.3 A. ha chiesto un’indennità per spese legali di complessivi fr. 15'869.95, a carico
della Confederazione. A comprova della richiesta egli ha prodotto la nota onorari
e spese dettagliata del suo difensore di fiducia per le prestazioni da quest’ultimo
effettuate, datata 13 settembre 2019 (cl. 2 act. SK 2.721.96 e segg.).
7.4 La Corte ha provveduto a tassare la nota d’onorario nel modo seguente.
7.4.1 Per quel che concerne le prestazioni fatturate a titolo di onorari, la Corte ha
anzitutto preso atto che il legale ha calcolato le proprie prestazioni sulla base di
una tariffa oraria di fr. 250.--. Tuttavia, il caso non presenta specificità che
permettano di scostarsi dalla tariffa usuale di fr. 230.--. Per il resto le ore di lavoro
indicate sono correttamente documentate e corrispondono al tempo comprovato
e necessario alla difesa dell’imputato.
La retribuzione per le prestazioni prestate dal difensore ammonta pertanto a
fr. 13'480.38
7.4.2 Per quel che concerne le spese, la Corte ha analizzato quanto esposto dall’avv.
Gianoni e le ha ritenute giustificate. L’importo riconosciuto a titolo di spese
ammonta dunque a fr. 1'218.40.
7.5 Complessivamente, a titolo di indennità vengono pertanto riconosciuti
fr. 14'698.80 (IVA inclusa). Tale importo va posto a carico della Confederazione.
La Corte pronuncia:
1. A. è prosciolto dall’accusa di tentata infrazione alla legge federale sul materiale
bellico.
2. Le celle di elicottero Agusta Bell AB212 ASW, messe al sicuro dall’Amministra-
zione federale delle Dogane in data 15 febbraio 2018, sono dissequestrate.
3. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
4. Ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di
fr. 14'698.80 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni,
Avv. Filippo Gianoni, difensore d’A.
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena
detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo
59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della
sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una
sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una
parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla
comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1
CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare:
le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla
notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione
precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la
sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza,
deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
Spedizione: 24 ottobre 2019
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