Ordinanza del 10 maggio 2019
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Miriam Forni,
Presidente del Collegio giudicante,
Nathalie Zufferey Franciolli e Joséphine Contu Albrizio,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold
e
accusatori privati:
1. E., rappresentato dall'avv. Patrick Gianola,
2. Fondo F., rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli,
3. G., rappresentato dall'avv. Valeria Galli,
4. H., rappresentato dall'avv. Carlo Fubiani,
5. I., rappresentato dall'avv. Carlo Fubiani,
6. J., rappresentato dall'avv. Carlo Fubiani,
7. K., rappresentata dall'avv. Annamaria Feroleto,
8. L., rappresentato dall'avv. Annamaria Feroleto,
9. M., rappresentata dall'avv. Marco S. Marty,
10. N. S.R.L,
11. O.,
12. D. SA in liquidazione, rappresentata dall'Ufficio dei
fallimenti del Distretto di Lugano,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2019.4
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contro
1. A., difeso dall'avv. Carlo Borradori,
2. B., difeso dall'avv. Matteo Galante,
3. C., difeso dall'avv. Nadir Guglielmoni,
4. D. SA in liquidazione, difesa dall'avv. Maurizio Pa-
gliuca,
Oggetto
Amministrazione infedele qualificata ripetuta, truffa ripe-
tuta, falsità in documenti ripetuta, riciclaggio di denaro ripe-
tuto, responsabilità dell'impresa.
Sospensione e rinvio dell’accusa (art. 329 CPP)
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Fatti:
A. Sulla base di una comunicazione spontanea di informazioni pervenuta attraverso la
Direzione Nazionale Antimafia di Roma, in data 16 febbraio 2012 il Ministero pub-
blico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, nei confronti di ignoti,
un'istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP
(pag. 1.1.1). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.12.0150.
B. In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per
ulteriori titoli di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in particolare le se-
guenti decisioni di estensione:
- il 26 marzo 2012 l’indagine è stata estesa nei confronti di A. (pag. 1.1.2);
- l’11 aprile 2012 il procedimento è stato esteso all’ipotesi di organizzazione
criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (pag. 1.1.3 e seg.);
- il 13 aprile 2012 la procedura è stata estesa a D. SA per titolo di riciclaggio di
denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e di responsabilità dell’impresa giusta l’art.
102 CP (pag. 1.1.5);
- il 6 maggio 2013 l’istruzione è in particolare stata estesa al reato di appropria-
zione indebita ai sensi dell'art. 138 CP, sub. amministrazione infedele ai sensi
dell'art. 158 CP, sub. infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell'art. 314 CP
e riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 2 CP (pag. 1.1.6 e seg.);
- l’8 maggio 2013 al reato di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP
(pag. 1.1.10 e seg.);
- il 22 maggio 2013 il procedimento è ulteriormente stato esteso alla banca P.
e il giorno successivo a B. (pag. 1.1.12-15);
- il 29 giugno 2013 ad ulteriori imputati tra cui C. ed ai reati di appropriazione
indebita grave ai sensi dell'art. 138 n. 2 CP, sub. amministrazione infedele
grave ai sensi dell'art. 158 n. 2 CP, nonché di conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP (pag. 1.1.16 e seg.).
C. Con decreto di riunione dei procedimenti dell’11 dicembre 2013, il MPC ha congiunto
il summenzionato procedimento n. SV.12-0150 con la procedura n. SV.13.0961 da
esso aperta il 5 agosto 2013 e condotta nei confronti di ignoti e di A. per titolo di
appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele
(art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
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CP) (pag. 1.2.1 e seg.). Le due procedure sono state riunite nel procedimento
n. SV.12-0150 (pag. 1.1.18-23; v. pag. 21.4.23 e segg.).
D. Con decisione del 23 settembre 2014 il MPC ha decretato l'assunzione del procedi-
mento condotto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino a carico di B. per titolo di
appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) da
parte dell'autorità inquirente federale; contestualmente ha riunito l’incarto cantonale
n. 2014.7274 al procedimento federale n. SV.12-0150 (v. pag. 21.5.37 e segg.).
E. Con decreti del 14 aprile 2014 e del 18 novembre 2015, il MPC ha abbandonato il
procedimento per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (pag. 3.1.1-
5; 3.1.12-20).
F. Con decreto del 18 ottobre 2017, il procedimento è ulteriormente stato esteso a Q.
(pag. 1.1.60 e seg.).
G. Il 10 novembre 2017 si è tenuto l’interrogatorio finale di A. (pag. 13.2.1711-1787);
un ulteriore interrogatorio di A. ha avuto luogo il 20 luglio 2018 (pag. 13.2.1790-
1888), data in cui si è pure svolto il suo interrogatorio di confronto con C. (pag.
13.11.3-22). Precedentemente, il 19 febbraio 2018, il MPC ha proceduto, a Napoli
in via rogatoriale, all’interrogatorio finale di C. (pag. 13.3.464-659). Il 24 gennaio
2018 era previsto l’interrogatorio finale di B., il quale non si è tuttavia presentato; a
tale data egli risultava di ignota dimora (pag. 13.5.328-345). L’ultimo interrogatorio
di Q. si situa al 6 luglio 2018 (pag. 13.10.60-76).
H. Il 13 agosto 2018 il MPC ha comunicato alle parti, in particolare ai patrocinatori di
A., D. SA (ora in liquidazione), B. e C., la conclusione dell'inchiesta ex art. 318 cpv. 1
CPP, ha loro impartito un termine sino al 24 agosto 2018 per presentare eventuali
istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’eventuale applicazione degli
art. 429 e segg. CPP; contestualmente, il MPC ha prospettato agli imputati sum-
menzionati la promozione dell'accusa dinanzi al Tribunale penale federale (di se-
guito: TPF) (pag. 16.2.838-841; 16.3.205-208; 16.4.447-450; 16.6.110-113).
I. L’8 novembre 2018 il MPC ha emesso due decreti d’accusa: uno nei confronti di Q.
per titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP ed il secondo nei confronti
della banca P. (ora in liquidazione) per titolo di responsabilità dell’impresa giusta
l’art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con il reato di riciclaggio di denaro giusta
l'art. 305bis n. 1 CP. Tramite i due decreti, le pretese dell’accusatore privato G. sono
state rinviate al foro civile (pag. 3.1.212-216; 3.1.217-221). Avverso tali decreti d’ac-
cusa, entrambi gli accusati hanno interposto opposizione (pag. 16.14.26-31;
16.5.519-522).
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J. In data 29 gennaio 2019 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al TPF nei confronti
di A. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3
CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1
CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di B. per titolo
di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta
(art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di
denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di C. per titolo di falsità in docu-
menti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP);
nei confronti di D. SA per titolo di responsabilità dell’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP
in combinazione con l’art. 305bis n. 1 CP (pag. 03.100.1 e segg.). Il procedimento è
stato aperto presso il TPF con il numero di ruolo SK.2019.4.
K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario,
nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1. Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’accusa e
il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono
adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c).
L’esame dell'accusa non viene svolto nell'ambito di una procedura formale conclusa
con una decisione sull'ammissibilità o meno dell'accusa. La direzione del procedi-
mento deve in particolare esaminare sommariamente se il comportamento conte-
stato all'imputato è punibile penalmente e se sussistono sufficienti elementi a soste-
gno dell'accusa (v. sentenze del Tribunale federale 1B_121/2013 del 3 maggio 2013
consid. 3.2 con riferimenti; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2, nonché
1B_302/2011 di medesima data consid. 2.2.2).
Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora
essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessa-
rio, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329
cpv. 2 CPP). Il rinvio dell’accusa è possibile anche allorquando il fascicolo non sia
allestito correttamente ai sensi dell’art. 100 CPP (DTF 141 IV 39 consid. 1.6.1).
Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329
cpv. 3 CPP).
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2.
2.1 L'art. 9 CPP disciplina il principio accusatorio e prevede che un reato può essere
sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pub-
blico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giu-
dice competente. Il principio è pure espressione del diritto di essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6
n. 3 CEDU, i quali non hanno tuttavia portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto
d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del pro-
cesso e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli
un'adeguata difesa (DTF 140 IV 188 consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19
consid. 2a e rinvii; sentenze del Tribunale federale 6B_1319/2016 del 22 giugno
2017 consid. 2.1.2; 6B_1030/2015 del 13 gennaio 2017 consid. 1.2; 6B_1221/2014
del 4 giugno 2015 consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2). Il prin-
cipio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali
fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, af-
finché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la
sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21; sentenze del Tribunale federale
6B_1030/2015 del 13 gennaio 2017 consid. 1.2; 6B_1221/2014 del 4 giugno 2015
consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2). L'atto d’accusa non si
esaurisce di riflesso con la sua emanazione, ma rappresenta il mezzo con cui con-
seguire il fine ultimo di circoscrivere l'oggetto del processo e di informare l'imputato
quanto ai rimproveri che gli vengono mossi, onde permettergli di preparare adegua-
tamente la difesa (sentenze del Tribunale federale 6B_1319/2016 del 22 giugno
2017 consid. 2.1.2; 6B_1073/2014 del 7 maggio 2015 consid. 1.2). La delimitazione
dei complessi fattuali operata a mezzo dell'atto d'accusa dispiega i propri effetti an-
che con mente alla disamina dello statuto di accusatore privato ex art. 118 CPP
(DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine).
2.2 L’accertamento sufficiente dei fatti avviene nell’ambito dell’istruzione. Quest’ultima
è parte della procedura preliminare, la quale consta della procedura investigativa
della polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero (art. 299 cpv. 1 CPP).
L’istruzione è dunque compito del pubblico ministero. Nell’ambito dell’istruzione, il
pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo
tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In caso di
promozione dell’accusa, l’istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali
per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena (art. 308 cpv. 3 CPP). Incombe
alle autorità di perseguimento penale stabilire, prima della promozione dell’accusa
ed in previsione dei pubblici dibattimenti, se sussistono prove sufficienti per soste-
nere un’accusa (OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 308 CPP).
Anche se il tribunale è libero di procedere a complementi di prova, è compito del
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pubblico ministero condurre una procedura preliminare corretta e completa, come
pure effettuare le corrispondenti assunzioni e raccolte di prove (art. 299 cpv. 1 e 2
CPP). Ciò risulta anche dal principio della separazione delle funzioni, che costituisce
un aspetto del principio accusatorio. Esso determina l’incompatibilità delle funzioni
di accusatore e giudice (v. anche: NIGGLI/HEIMGARTNER, Commentario basilese, op.
cit., n. 2 e 17 ad art. 9 CPP). Il Tribunale non è la lunga mano dell’autorità inquirente.
Esso può invero procedere a complementi di prova o completare le prove, ma non
dovrebbe assumere autonomamente prove essenziali, svolgendo perlomeno par-
zialmente una funzione che incombe al pubblico ministero (v. anche: NIGGLI/HEIM-
GARTNER, op. cit., n. 28 ad art. 9 CPP). Inoltre, e di conseguenza, in quanto autorità
giudicante (art. 13 CPP), il tribunale, a differenza delle autorità di perseguimento
penale (art. 12 CPP), non dispone dei mezzi e delle sinergie specifiche alle attività
investigative e di istruzione.
2.3 In merito all’allestimento del fascicolo, l’art. 100 cpv. 1 CPP prevede che questo
venga costituito per ogni causa e che contenga i verbali procedurali e quelli d'inter-
rogatorio, gli atti raccolti dall'autorità penale e gli atti prodotti dalle parti. L’art. 100
cpv. 2 CPP stabilisce che chi dirige il procedimento provvede alla conservazione
sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco.
Se, sempre secondo l’art 100 cpv. 2 CPP, nei casi semplici è possibile rinunciare
alla stesura del rispettivo elenco atti, l’allestimento del fascicolo in quanto tale è ri-
chiesto senza eccezioni per ogni causa penale, dunque anche per eventuali cause
disgiunte e indipendentemente dalla loro complessità. In sostanza, l’autorità inqui-
rente deve presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui
atti siano conservati sistematicamente e (salvo eccezioni che non hanno rilevanza
allorquando viene promossa un’accusa) registrati in un elenco (SCHMUTZ, Commen-
tario basilese, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPP; MUSCHIETTI, Dell’esame dell’accusa, in
CFPG n. 53 – Atti della giornata di studio del 24 ottobre 2014, capitolo III.A.1.).
Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale
federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012 consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità
che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve essere riportata adeguata-
mente dalla direzione della procedura e la relativa documentazione deve essere
integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in particolare
essere evincibile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato (SCHMID/
JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018,
n. 1 e 2 preliminarmente ad art. 76-79 CPP; NÄPFLI, Commentario basilese, op. cit.,
n. 7 e 8 ad art. 76 CPP). La completezza documentale rientra tra i principi elementari
del diritto processuale penale, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura
dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 consid. 4c).
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L’obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire il fascicolo in modo
ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione "mnemonica"
o "di perpetuazione", nel senso che gli atti procedurali sono registrati in vista di ul-
teriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della
procedura di impugnazione. D'altro lato, l’obbligo di documentazione ha anche una
funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si
è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,
FF 2006 989 e segg., 1062; di seguito: Messaggio). L'autorità di perseguimento
deve trasmettere al tribunale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una
determinata persona; essa deve portare a conoscenza del tribunale e dell'imputato,
rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza
nell'ambito del procedimento a suo carico (v. TPF 2013 77; sentenza della Corte
penale del Tribunale penale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 consid. 1.3).
L’allestimento del fascicolo deve permettere alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere
e consultare agilmente gli atti. Il tribunale deve segnatamente beneficiare di una
rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficiente cognizione l'ac-
cusa e prendere le decisioni che si impongono. La completezza del dossier è da
reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva difficoltà, di reperire singoli do-
cumenti o prove tra gli atti (SCHMUTZ, op. cit., n. 25 ad art. 100 CPP). In presenza di
un fascicolo voluminoso, il tribunale esamina i fatti in funzione dei documenti espli-
citamente citati dalla pubblica accusa, nonché dei documenti pertinenti da lui stesso
reperiti ad hoc; il fascicolo non è vagliato dettagliatamente nella sua integralità. Non
è compito della Corte, e nemmeno dell’imputato o dell’accusatore privato, setacciare
l'insieme del fascicolo alla ricerca degli elementi probatori, eventualmente conside-
rati dal pubblico ministero in base ad ogni singolo dettaglio dei presunti fatti elencati
nell’atto d’accusa (vedi anche sentenza del Tribunale federale 6B_238/2013 del
22 novembre 2013, consid. 5; TPF 2013 I consid. 2.2.6).
Il principio del diritto alla difesa, del diritto di essere sentito e del processo equo
richiedono che all’imputato, alle parti civili ed alla Corte vengano indicate le prove
potenzialmente incriminanti sulle quali si fonda l’accusa. I riferimenti agli elementi
probatori pertinenti all’accusa possono essere messi agli atti in varie forme. La
prassi di elencarli nelle note a piè di pagina inserite nell’atto d’accusa, anche se non
prevista dalle norme che regolano il contenuto dell’atto d’accusa (art. 325 e 326
CPP), rimane di regola incontestata, in quanto spesso di vantaggio informativo per
tutte le parti. Viste però le disposizioni procedurali relative al contenuto dell’atto d’ac-
cusa, che non prevedono l’indicazione di singoli elementi probatori, i riferimenti sono
spesso menzionati nell’interrogatorio finale dell’imputato in corrispondenza ai vari
rimproveri. Secondo il Messaggio, l’interrogatorio finale serve in effetti a fare il punto
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in modo chiaro e sintetico sui capi d’accusa e a sentire a questo proposito il parere
dell’imputato. L’autorità penale che nel seguito del procedimento sarà investita della
causa deve dunque poter leggere in un documento se l’imputato ha ammesso la
propria colpevolezza e come egli si pone di fronte alle accuse mossegli; essa potrà
così farsi immediatamente un’idea del caso. In questo senso, l’interrogatorio finale
costituisce un contributo alla preparazione ed allo svolgimento dei pubblici dibatti-
menti. L’interrogatorio finale funge da aiuto all’autorità giudicante per un primo orien-
tamento nel complesso degli atti (STEINER, Commentario Basilese, op. cit., n. 3 ad
art. 317 CPP). Esso consente inoltre al pubblico ministero di controllare se l’istrutto-
ria è completa e se i fatti contestati all’imputato sono stati sufficientemente accertati
(sentenza del Tribunale federale 6B_676/2013 del 28 aprile 2014 consid. 3.2.4;
STEINER, op. cit., n. 2 ad art. 317 CPP). Ritenuto che il fascicolo sottoposto al tribu-
nale deve permettere una rapida e specifica presa di conoscenza delle prove am-
ministrate nel corso della procedura preliminare e che costituiscono il fondamento
per statuire sulla colpevolezza e sulla pena, in casi estesi e complessi l'interrogatorio
finale dell'imputato persegue appunto tale scopo (TPF 2013 77 consid. 4.1 e 4.2).
Un ulteriore scopo dell’interrogarlo finale consiste nel rispetto del diritto di essere
sentito. Un imputato privo di conoscenze giuridiche potrebbe, in presenza di atti vo-
luminosi e di assunzioni di mezzi di prova complicate, non avere una visione com-
pleta degli atti e delle prove raccolte. L’imputato viene pertanto messo a cono-
scenza, prima della promozione dell’accusa, dei fatti che a parere dell’autorità inqui-
rente sono stati sufficientemente provati. Il fatto che l’interrogatorio finale abbia an-
che per scopo il rispetto del diritto di essere sentito va dedotto dalla formulazione
del testo legale, secondo cui l’imputato deve essere invitato a prendere posizione
sui risultati dell’istruttoria. Dalla formulazione della legge risulta inoltre che le prove
devono essere presentate e spiegate all’imputato. A tale riguardo è opportuno che
all’imputato vengano contestati le prove e gli indizi, con la menzione, nell’interroga-
torio finale, del relativo riferimento agli atti (STEINER, op. cit., n. 9 ad art. 317 CPP;
LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 317 CPP;
WOSTA, cifra 12.10.1). Questa soluzione, conforme alle regole di procedura, per-
mette all’imputato di esprimersi non solo in merito ai singoli rimproveri conclusivi ma
anche – e prima della promozione dell’accusa – in merito agli elementi che ne stanno
alla base. Di riflesso – e se del caso – consente inoltre al pubblico ministero di con-
siderare le corrispondenti prese di posizione nella redazione dell’atto d’accusa.
L’art. 317 CPP – secondo cui, se la procedura preliminare è assai estesa e com-
plessa, prima della chiusura dell’istruzione il pubblico ministero sottopone l’imputato
a un interrogatorio finale, invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze – costi-
tuisce una disposizione d’ordine e la sua violazione non comporta la nullità della
procedura e della chiusura dell’istruzione; tuttavia, il suo mancato rispetto potrà
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semmai giustificare il rinvio dell’atto d’accusa al pubblico ministero ex art. 329 CPP
(TPF 2013 77 cosid. 4.14.2; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad art. 317 CPP; NO-
SEDA, Codice svizzero di procedura penale (CPP), commentario [Bernasconi/ Gal-
liani/ Marcellini/ Meli/ Mini/ Noseda, ed.], 2010, n. 2 ad art. 317 CPP).
3. L’atto d’accusa del 29 gennaio 2019 comprende oltre 270 capi d’accusa rivolti com-
plessivamente nei confronti di quattro imputati in merito ad atti compiuti in relazione
a varie operazioni finanziarie estese sull’arco di circa quattro anni.
I mezzi di prova sono menzionati in 32 note a piè di pagina dell’atto d’accusa. Essi
si compongono di 10 rapporti della Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF)
– nella rubrica 10.2 e relativi a oltre 600 pagine – (pag. 10.2.254-347, 10.2.722-829,
10.2.830-832, 10.2.920-1102, 10.2.1103-1162, 10.2.1163-1187, 10.2.1188-1190,
10.2.1191-1194, 10.2.1195-1324, 10.2.1327-1363), di un decreto d’accusa del MPC
(pag. 3.1.41-54), di un decreto del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribu-
nale di Napoli (pag. 18.1.2699-2703), di due rapporti di Analisi Finanziaria Forense
(FFA; pag. 11.1.1-14, 11.1.82-98), di un rapporto della PGF di analisi tecnica (pag.
17.1.1-65) e di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma (pag. 18.2.1365-1391).
All’atto d’accusa sono inoltre allegate 77 tabelle relative ai vari conti menzionati ai
capi d’accusa 1.1.1. e 1.1.1.34.
3.1 A titolo di esempio, la prima descrizione specifica dei fatti contestati ad A. (capo
d’accusa 1.1.1.1), che cita:
“per avere:
a Lugano, presso la società D. SA,
almeno dal febbraio 2011 e fino al novembre 2012,
in danno della relazione bancaria n. 1 denominata R. di cui S. risulta essere tito-
lare e avente diritto economico,
effettuando investimenti e disinvestimenti di prodotti strutturati denominati AA. e
BB. emessi dalla società CC. Ltd, che esulavano dal profilo di rischio prescelto,
causato un pregiudizio di almeno EUR 20'423.68”,
si basa sulla tabella intitolata 1.1.1.1 R. dell’allegato 1 all’atto d’accusa, come pure
sul rapporto della PGF alle pagine 10.2.1103-1162 (v. riferimento alla nota a piè di
pagina n. 1). A pagina 1 dell’allegato 1 succitato sono elencati addebiti e accrediti
relativi alla relazione denominata R., in merito ad importi compresi fra EUR
14'955.04 ed EUR 36'902.48. Quale sia l’operazione alla base della cifra menzio-
nata nell’atto d’accusa (EUR 20'423.68) non è palese. La pagina 1 dell’allegato 1
non riporta né totali né riferimenti di fascicolo. Anche procedendo alla sottrazione
delle cifre indicate alla rubrica “accrediti” (EUR 118'544.91) dalla somma delle cifre
elencate alla rubrica “addebiti” (EUR 139’438.24) non si ottiene il valore indicato
- 11 -
nell’atto d’accusa, ossia EUR 20'423.68, bensì EUR 20'893.33. Gli elementi su cui
è fondata la contestazione del MPC non sono dunque chiari. Il rapporto di polizia
citato riporta una tabella concernente le operazioni che stanno alla base del capo
d’accusa 1.1.1.1 (v. pag. 10.2.1131-1133). Rispetto all’allegato 1, pagina 1, del MPC
la tabella nel rapporto della PGF indica addebiti e accrediti supplementari. Dalla
differenza dei rispettivi totali risulta una cifra di oltre EUR 60'000.00. La perdita pro-
veniente dalle operazioni di compravendita di prodotti strutturati CC. (differenza fra
quanto pagato al lordo e quanto incassato al netto per ogni singolo prodotto struttu-
rato) viene indicata in EUR 20'893.33 (pag. 10.2.1132) ed il danno patrimoniale in
EUR 20'423.68 (pag. 10.2.1133). Quest’ultima cifra risulterebbe considerando le ce-
dole incassate derivanti dal prodotto strutturato ISIN 2, 10.70% BB. (EUR 469.95),
importo che ridurrebbe il valore della perdita da EUR 20'893.33 a EUR 20'423.68.
L’allegato 1 pagina 1 non indica tuttavia queste cedole né il rispettivo valore e, di
riflesso, nemmeno la posizione di fascicolo delle cedole in questione.
3.2 Nell’interrogatorio finale di A. del 10 novembre 2017 (pag. 13.2.1711-1787) soltanto
gli elenchi nei tre capi d’accusa 1.3.1.1, 1.3.1.2 e 1.3.1.3 (pag. 13.2.1739-1741),
sono provvisti di riferimenti specifici. Per il resto, le prove alla base delle contesta-
zioni mosse all’imputato in relazione a oltre 160 capi d’accusa, vari elenchi relativi a
relazioni bancarie e dati connessi, sono state indicate solo in modo globale all’inizio
dell’interrogatorio, come riportato qui in seguito (pag. 13.2.1713):
“Le prove su cui, in particolare, si basano le contestazioni sono le seguenti:
- suoi interrogatori 10 aprile 2017, 2 maggio 2017, 9 giugno 2017, 16 giugno 2017, 7 ago-
sto 2017, 8 agosto 2017, 28 agosto 2017;
- Decreto d'accusa 11 novembre 2016 emesso nei confronti di T., cresciuto in giudicato
(doc. MPC 03 01 00041 a 00054);
- Decreto che dispone il giudizio, ordinato il 28 aprile 2014 nei suoi confronti e di altre
persone, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Napoli, per titolo - fra gli
altri - di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I e truffa ex art. 640 CP-I (N. 15192/13
R.G.N.R; N. 17562/13 R. Gip) (doc. MPC 18 01 02699 e segg.);
- sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Roma-Sezione X in data
20 giugno 2017 nei suoi confronti e fra gli altri di C., per titolo - fra gli altri - di appropria-
zione indebita ex art. 646 CP-I (N. 13927/13 R.G.N.R) (doc. MPC 18 02 01336 e segg.);
- Rapporto della PGF denominato "Flussi finanziari Fondo F." del 25 novembre 2014 (doc.
MPC 10 02 00254 e segg.);
- Rapporto finanziario del 9 maggio 2017 della PGF (doc. MPC 10 02 00920 e segg.);
- Nota specifica sui benestare della PGF del 2 giugno 2017 (doc. MPC 10 02 01103 e
segg.);
- 12 -
- Rapporto della PGF denominato "Azioni società DD." del 23 giugno 2017 doc. MPC 10
02 01163 e segg.);
- Rapporto di analisi tecnico criminale della PGF del 5 settembre 2014 sulle firme calligra-
fiche di EE., FF., GG., HH.;
- Rapporto del FFA del 19 settembre 2016 denominato "Analisi contabile dell'evoluzione
del capitale della società D. SA" (doc. MPC 11 01 00001 e segg.);
- Verbale d'interrogatorio di II. innanzi alla PGF dell'8 maggio 2013, del 17 dicembre 2013,
del 27 febbraio 2014, del 14 marzo 2014 (doc. MPC 12 06 00001 e segg.);
- Le denunce degli accusatori privati G., M., J., I. e H., L. e K., E. di cui alla rubrica 5
dell'elenco atti MPC.
Sulla base delle prove acquisite agli atti, a cui ha avuto accesso, le viene contestato quanto
segue […].”
Ora, i documenti menzionati genericamente come mezzi di prova all’inizio dell’inter-
rogatorio sono costituiti complessivamente da varie centinaia di pagine (ad esempio
gli interrogatori di A. dal 10 aprile al 28 agosto 2017 comportano oltre 680 pagine,
v. rubrica MPC 13.1); quali pagine di fascicolo contengano specificatamente prove
in relazione ad un atto concreto, non è indicato. Per quanto attiene ad esempio al
capo d’accusa 1.1.1.1 riportato sopra (consid. 3.1) non si trovano riferimenti specifici
al calcolo della cifra e agli ulteriori dati in esso contenuti.
3.3 Precise indicazioni di fascicolo consentirebbero inoltre di valutare le varie differenze
fra il contenuto dei capi d’accusa di cui all’interrogatorio finale e quelli che figurano
nell’atto d’accusa. Si veda ad esempio il punto 1.2.2.4 dell’interrogatorio finale che
cita (pag. 13.2.1753):
“il 18 ottobre 2012, falsificando la firma del cliente e confezionando un falso or-
dine di bonifico,
fatto bonificare EUR 175’000.- (con valuta 22 ottobre 2012)
a favore della relazione n. 3 intestata alla società JJ. Ltd., Lugano, presso la
banca KK.;
somma di denaro che è stata consegnata brevi manu dal Direttore della società
JJ. Ltd., Lugano, II., a B., che ha sottoscritto la relativa ricevuta e che in seguito,
nella misura di EUR 169’500.-,
è stata versata in contanti da T., a favore di relazioni bancarie presso la banca P.”
Questa contestazione, che corrisponde a quanto indicato al capo 1.1.2.1.4 (riportato
sotto) dell’atto d’accusa in merito ai singoli atti, alla data principale ed alle relazioni
bancarie toccate, differisce invece da questo per quanto concerne l’importo e la data
di valuta:
- 13 -
“a Lugano, presso la società D. SA,
a Zurigo, presse la banca P,
il 18 ottobre 2012,
falsificando la firma del cliente e confezionando un falso ordine di bonifico, fatto
bonificare EUR 175'016.81 (con valuta 19 ottobre 2012) a favore della relazione
n. 3 intestata alla società JJ. Ltd., Lugano, presso la banca KK.;
denaro che e stato consegnato brevi manu dal Direttore della società JJ. Ltd.,
Lugano, II., a B., che ha sottoscritto la relativa ricevuta e che in seguito, nella
misura di EUR 169'500.-, è stato versato in contanti da †T., a favore di relazioni
bancarie accese presse la banca P.”
3.4 Per quanto concerne B., egli è stato interrogato unicamente dalla PGF su delega
del MPC. Il suo ultimo interrogatorio risale al 4 dicembre 2014 (pag. 13.5.324-327).
In quella data egli ha tuttavia dichiarato di non essere in grado di sostenere l’inter-
rogatorio per problemi psichici. Non gli sono state dunque poste domande sulla fat-
tispecie e l’interrogatorio è stato sospeso. Le ultime deposizioni sui fatti di B., avve-
nute in presenza del suo difensore e della patrocinatrice della banca P., risalgono al
25 novembre 2014 (pag. 13.5.257 e segg.). B. ha in parte risposto di non ricordare,
di aver agito su richiesta di A. o di terzi e anche di aver ricevuto conferma della
validità di determinate operazioni da parte di un istituto bancario. Il 1° giugno 2015
il MPC ha emesso un mandato di accompagnamento coattivo (pag. 16.4.355-357)
al quale non risulta sia stato dato seguito. B. non si è presentato al suo interrogatorio
finale previsto per il 24 gennaio 2018 (pag. 13.5.328-345). Da una nota al termine
del verbale dell’interrogatorio finale risulta che il suo difensore, in merito all’assenza
di B., ha dichiarato quanto segue (pag. 13.5.328 e seg.):
Il mio cliente si trova all'estero, in particolare in Africa, ormai da circa 3/4 anni. È impossi-
bilitato a recarsi in Svizzera in quanto non dispone dei mezzi necessari per provvedere al
proprio trasporto. Egli ha peraltro richiesto, come noto a questo MPC, di poter organizzare
il suo rientro in Svizzera a spese della procedura, soluzione questa che non si è rivelata
possibile.
Il mio cliente ha tutti i suoi averi sotto sequestro ed ha pertanto importanti difficoltà finan-
ziarie anche per la propria sussistenza. Non è pertanto per rifiuto che oggi non è presente,
ma per impossibilità finanziarie oggettive. Aggiungo che a fatica ho dei contatti sporadici
con il mio cliente, in particolare tramite Wsapp e laddove è possibile, in funzione delle sue
possibilità, tramite telefono. Con riferimento all'Africa non so esattamente dove il mio
cliente si trovi. È un'informazione che potrò verificare con il mio cliente.
In una successiva nota a tale verbale viene riportato che il MPC avrebbe dunque
proceduto come segue (pag. 13.5.329):
- 14 -
Il Procuratore federale consegna brevi manu all'Avv. Matteo Galante il testo con le conte-
stazioni attualmente pendenti nei confronti dell'imputato B., informandolo che, il procedi-
mento nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. I CP) è stato esteso
nei confronti di quest'ultimo per amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP),
truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP).
II Procuratore federale informa l'Avv. Galante sulla possibilità per l'imputato B. di inoltrare,
ai sensi dell'art. 145 CPP, una presa di posizione scritta sulle contestazioni mosse nei suoi
confronti.
Le contestazioni nei confronti di B. vengono allegate al presente verbale.
La firma dell'Avv. Matteo Galante vale quale ricevuta brevi manu del testo delle contesta-
zioni nei confronti di B..
L’ultima pagina (di 16) del testo summenzionato consegnato al difensore di B. ri-
porta, a sostegno delle accuse mosse dal MPC, solo fonti di prova generiche e che
si snodano su varie centinaia di pagine (pag. 13.5.344), ossia:
- interrogatori di B. del 17 maggio 2013, 30 gennaio 2014, 9 aprile 2014, 9 maggio 2014,
10 giugno 2014, 4 luglio 2014, 4 novembre 2014, 25 novembre 2014, 4 dicembre 2014;
- rapporto PGF del 30 marzo 2016 su B. (doc. MPC 10 02 00722-00829);
- rapporto PGF del 28 aprile 2016 a complemento del rapporto 30 marzo 2016 (doc. MPC
10 02 00830-00832);
- nota PGF del 8 novembre 2017 a complemento del rapporto 30 marzo 2016 (doc. MPC
10 02 1188-1190);
- rapporto PGF del 18 dicembre 2017 relativo all'analisi delle operazioni bancarie effettuate
da B. presso la Banca LL. (doc. MPC 10 02 1325-1326);
- interrogatori di A. 10 aprile 2017, 2 maggio 2017, 9 giugno 2017, 16 giugno 2017, 7 ago-
sto 2017, 8 agosto 2017, 28 agosto 2017;
- decreto che dispone il giudizio, ordinato il 28 aprile 2014 nei confronti di A. e di altre
persone, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Napoli, per titolo - fra gli
altri - di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I e truffa ex art. 640 CP-I (N. 15192/13
R.G.N.R; N. 17562/13 R. Gip) (doc. MPC 18 01 02699 e segg.);
- sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Roma-Sezione X in data
20 giugno 2017 nei confronti di A. e di altre persone, per titolo - fra gli altri - di appropria-
zione indebita ex art. 646 CP-I (N. 13927/13 R.G.N.R) (doc. MPC 18 02 01336 e segg.);
- rapporto della PGF denominato "Flussi finanziari Fondo F." del 25 novembre 2014 (doc.
MPC 10 02 00254 e segg.);
- rapporto della PGF denominato "Azioni società DD." del 23 giugno 2017 doc. MPC 10 02
01163 e segg.);
- 15 -
- rapporto di analisi tecnico criminale della PGF del 5 settembre 2014 sulle firme calligrafi-
che di EE., FF., GG., HH.;
- verbale d'interrogatorio di H. del 21 febbraio 2015 (doc. MPC 12 28 00001 e segg.);
- verbale d'interrogatorio di MM. del 11 dicembre 2014 (doc. MPC 12 27 00001-00017)
- le denunce degli accusatori privati G., J., I. e H., L. e K., E. di cui alla rubrica 5 dell'elenco
atti MPC.
3.5 Esempi analoghi ai considerandi precedenti ricorrono in diversi punti dell’atto d’ac-
cusa, rispettivamente degli interrogatori finali. Come visto in precedenza, i docu-
menti che il MPC considera fondamentali per le singole contestazioni si compon-
gono complessivamente di diverse centinaia di pagine e sono menzionati solo con
la loro denominazione, senza che venga indicato quale passaggio dei medesimi sia
alla base degli specifici elementi dei numerosi capi d’accusa.
In merito ai rapporti di polizia va inoltre precisato che questi espongono lo svolgi-
mento delle indagini e illustrano le procedure di analisi delle evidenze riportate. Essi
sono dunque indispensabili per la valutazione dell’accertamento dei fatti, ma non
rappresentano mezzi di prova in senso stretto, bensì si riferiscono a loro volta a
indizi o prove contenute nel fascicolo. Medesima osservazione si applica alle tabelle
elaborate dal MPC ed allegate all’atto d’accusa o agli interrogatori finali, o inserite
nei medesimi. Per la valutazione dei singoli capi d’accusa non è dunque sufficiente
che il MPC menzioni genericamente un determinato rapporto di polizia o una tabella
allestita dalle autorità inquirenti, ma è fondamentale che i mezzi di prova stessi, se
decisivi per la promozione dell’accusa, emergano chiaramente dalle indicazioni di
fascicolo.
Di principio è dunque necessario che il pubblico ministero riveli anche le prove con-
crete che esso pone alla base delle proprie accuse. Nella fattispecie l’atto d’accusa,
gli interrogatori finali e l’elenco atti allegato al fascicolo non permettono di ripercor-
rere e consultare i mezzi di prova specifici alla base delle contestazioni agilmente e
in rapida visione di insieme, e di poter dunque – su tale base – esaminare con suf-
ficiente cognizione l’accusa. In concreto il giudice dovrebbe piuttosto analizzare gli
atti elencati all’inizio o al termine delle contestazioni di cui agli interrogatori finali
rispettivamente nell’atto d’accusa, individuare in tali atti le contestazioni contenute
negli interrogatori finali, ricercare per ognuna di esse, o se del caso, per le conte-
stazioni divergenti nell’atto d’accusa, i riferimenti e in seguito le singole prove nel
fascicolo comprendente oltre 300 classificatori. Alla luce del numero importante di
accuse contestate agli imputati, questo non si concilia con una facile fruibilità dell’in-
carto.
- 16 -
Come già risulta dall’esempio menzionato al consid. 3.3, nell’ambito dell’esame
sommario dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2019, questa Corte ha potuto constatare
discrepanze (spesso minime e in particolare a livello di importi e di data o di valuta)
tra le contestazioni descritte nell’accusa e quelle effettuate durante gli interrogatori
finali. In merito ad A., altre discrepanze si riferiscono ad esempio all’indicazione di
alcuni lassi temporali delle contestazioni relative all’amministrazione infedele (capo
d’accusa 1.1.1, pag. 13.2.1713-1726), al danno totale rispettivamente alle somme
delle “retrocessioni società DD.” (capo d’accusa 1.1.1.35, pag. 13.2.1727), agli im-
porti relativi alle esposizioni nei fondi NN. (capo d’accusa 1.1.1.36, pag. 13.2.1729),
agli importi relativi alle singole transazioni concernenti il reato di truffa (capo d’ac-
cusa 1.1.2, pag. 13.2.1733-1738), come pure a svariati importi oggetto del reato di
falsità in documenti ripetuta (capo d’accusa 1.1.3.5 e pag. 13.2.1744 e segg.). Per
B., ad esempio, gli importi indicati nell’interrogatorio finale relativi alle singole tran-
sazioni oggetto del reato di truffa ripetuta (pag. 13.5.333-335) differiscono per quasi
tutti i capi d’accusa, seppur in misura minima, dalle somme menzionate per i mede-
simi fatti nell’atto d’accusa, dove figura spesso anche la data di valuta. In assenza
di riferimenti alle prove concrete alla base di queste contestazioni, la giustificazione
delle rispettive differenze non è manifesta.
3.6 Oltre a ciò, va rilevato che, per quanto concerne B. (che risulta attualmente di ignota
dimora), da una prima visione degli atti non emergono indagini relative al suo espa-
trio rispettivamente volte a chiarire il suo luogo di dimora e la sua situazione perso-
nale. Dall’elenco atti non si evincono neppure gli atti relativi alla sua richiesta di or-
ganizzare il rientro in Svizzera a spese della procedura, né la decisione del MPC a
tale riguardo. Inoltre non è possibile individuare informazioni in merito all’eventuale
consegna o presa di conoscenza di B. del testo delle contestazioni allestito dal MPC
e affidato all’avv. Galante. Tantomeno è dato a sapere quale sia stata la presa di
posizione di B. al riguardo, e neppure vi è un’indicazione in merito alle modalità con
cui sarebbero stati rispettati i diritti di partecipazione delle parti.
3.7 In concreto appare inoltre dubbia l’opportunità della promozione di un’accusa contro
un imputato di ignota dimora. Ciò a maggior ragione se si considera che egli è stato
interrogato l’ultima volta oltre quattro anni orsono. L’organizzazione dell’interrogato-
rio finale, l’avvio delle procedure investigative relative al luogo di dimora, l’eventuale
emanazione di mandati di ricerca o di arresto, l’eventuale svolgimento della proce-
dura di carcerazione preventiva (ad es.), sono legati all’istruzione rispettivamente al
perseguimento penale di competenza del pubblico ministero. Qualora l’irreperibilità
dell’imputato perdurasse, il pubblico ministero potrà inoltre sospendere la procedura
fino all’eventuale manifestarsi delle premesse per la sua riapertura e per il prosegui-
mento della procedura preliminare.
- 17 -
3.8 Anche in considerazione del decreto d’accusa emanato dal MPC nei confronti di Q.
(v. supra lett. I), paiono esserci incongruità nell’accertamento dei fatti rispettiva-
mente nei rimproveri rivolti ai vari imputati. Infatti, da un lato il MPC rimprovera a Q.
riciclaggio di denaro commesso con dolo eventuale nella sua funzione di compliance
officer della banca P. in relazione a quattro transazioni avvenute tra il 28 giugno
2012 ed il 2 novembre 2012 sulla relazione bancaria n. 4 intestata al Fondo F. per
un ammontare complessivo di EUR 462'000.00, provento di reati patrimoniali – e
meglio di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP – commessi da A. nel giugno e nell’ottobre
2012 a danno di clienti dell’allora D. SA con conto presso la banca P., in particolare
di E. e di G. (v. pag. 3.1.212 segg.). Dall’altro lato, il MPC accusa A. nell’atto d’ac-
cusa del 29 gennaio 2019 di avere ingannato con astuzia i collaboratori della
banca P. (v. capo d’accusa 1.1.2; 1.1.2.4.3).
4. È pure d’uopo rilevare in questa sede che, di principio, se in chiusura dell’istruzione
il pubblico ministero determina diverse competenze giurisdizionali, esso deve pro-
cedere alle relative disgiunzioni formali conformemente all’art. 30 CPP (v. DTF 138
IV 29 consid. 3.2; RBOG 2017 pag. 176 e segg., pag. 182); in seguito, esso dovrà
trasmettere al Tribunale gli atti d’accusa e/o i decreti d’accusa impugnati completi
del fascicolo relativo alla causa penale corrispondente.
5. Alla luce di tutto quanto sopra, in concreto non può essere pronunciata una sen-
tenza; si impone dunque la sospensione del procedimento secondo l’art. 329 cpv. 1
e 2 CPP ed il rinvio del medesimo al pubblico ministero affinché completi o rettifichi
l’accusa. La causa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tri-
bunale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto va retrocesso al MPC.
6. Per la presente procedura dinanzi a questa Corte non vengono percepite spese. La
decisione sulle spese della procedura preliminare interverrà in sede di un eventuale
giudizio di merito.
- 18 -
Per questi motivi, la Corte ordina:
1. Il procedimento SK.2019.4 è sospeso.
2. L’accusa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché la completi
o la rettifichi.
3. La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribu-
nale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto viene retrocesso al Ministero
pubblico della Confederazione.
4. Non vengono percepite spese.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold,
(l’incarto cartaceo verrà ritornato dopo la crescita in giudicato)
- Avv. Carlo Borradori
- Avv. Matteo Galante
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Avv. Maurizio Pagliuca
- N. S.R.L
- O.
- Avv. Patrick Gianola
- Avv. Ivan Paparelli
- Avv. Valeria Galli
- Avv. Carlo Fubiani
- Avv. Annamaria Feroleto
- Avv. Marco S. Marty
- Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano
- 19 -
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37
cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Le memorie e istanze presentate per fax o e-mail non hanno validità giuridica e non influiscono sul decorso
dei termini.
Spedizione: 10 maggio 2019
Full & Egal Universal Law Academy