Sentenza del 22 ottobre 2020
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi,
Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDE-
RAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice
federale Lucienne Fauquex,
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE,
Servizio giuridico DFF, rappresentato dal capo
del servizio giuridico Fritz Ammann,
contro
A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Pascal
Delprete,
Oggetto
Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo
l'art. 37 della Legge federale del 10 ottobre 1997
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
Rinvio del Tribunale federale (sentenza 6B_1332/2018
del 28 novembre 2019)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2019.76
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Fatti:
A. In data 10 settembre 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di
seguito: FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze
(di seguito: DFF) una notizia di reato concernente il sospetto che Banca B. SA,
Lugano si fosse resa colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione ai
sensi dell’art. 9 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD; RS 955.0)
(v. incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 010.0001-61).
B. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 50 cpv. 1 della Legge federale
concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS
956.1), il 7 agosto 2015 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa
nei confronti delle persone responsabili di Banca B. SA per sospetto di violazione
dell’art. 37 LRD (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 040.0007).
C. Tramite scritto del 25 novembre 2016, il DFF ha informato A. dell’apertura di
un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei suoi confronti, condotta per
sospetta violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai sensi
dell’art. 37 cpv. 2 LRD, concedendogli nel contempo la possibilità di prendere
posizione per iscritto sulla denuncia penale del 10 settembre 2012 della FINMA
(incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 020.0001 e seg.).
A., con scritto del 13 gennaio 2017, ha contestato l’esistenza dei presupposti
dell’art. 37 cpv. 2 LRD e ha chiesto l’abbandono del procedimento (incarto
SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 020.0015 e segg.).
D. Mediante processo verbale finale del 10 marzo 2017 (incarto SK.2018.15 cl. 6
act. DFF 080.0018), il DFF è giunto alla conclusione che A. dovesse essere
condannato al pagamento di una multa per violazione per negligenza dell’obbligo
di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD, commessa dal 23 settembre
2010 fino al 28 aprile 2011 (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 080.0003 e segg.).
A. ha trasmesso la sua presa di posizione il 20 aprile 2017, postulando
preliminarmente l’acquisizione di prove supplementari e, in via principale,
l’abbandono del procedimento aperto nei suoi confronti, e ciò per insussistenza
dei presupposti di applicazione dell’art. 37 cpv. 2 LRD (incarto SK.2018.15 cl. 6
act. DFF 080.0035 e segg.).
E. Con richiesta del 12 maggio 2017, il DFF ha domandato agli uffici competenti
l’estratto del casellario giudiziale e copia dell’ultima decisione di tassazione
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passata in giudicato relativa all’imputato (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 050.1
e segg.). Inoltre, il 19 maggio del medesimo anno, il DFF ha chiesto al Ministero
pubblico della Confederazione (di seguito: “MPC”) la trasmissione del verbale
integrale della riunione del 22 settembre 2010 del Comitato Due Diligence della
Banca C. SA, Lugano, delle direttive interne Banca C. SA per l’anno 2010, delle
direttive interne Banca B. SA per l’anno 2011 e della direttiva interna 2.20 in data
9 settembre 2010, 23 settembre 2011 e 18 ottobre 2011 (incarto SK.2018.15 cl.
3 act. DFF 030.0935 e segg.).
Tramite decisione di rinvio del 17 agosto 2017, la funzionaria inquirente ha
respinto la richiesta di un complemento d’inchiesta formulata dall’imputato il
20 aprile del medesimo anno – nella misura in cui gli atti non erano già stati
acquisiti – e ha deciso la chiusura dell’inchiesta, trasmettendo gli atti procedurali
al capo del Servizio diritto penale per decisione (incarto SK.2018.15 cl. 6 act.
DFF 080.0083 e segg.).
F. Mediante decreto penale del 4 settembre 2017 (incarto SK.2018.15 cl. 6 act.
DFF 090.0001 e segg.), il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di violazione
per negligenza dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD,
infrazione commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011, e lo ha
condannato al pagamento di una multa di fr. 15'000.-- nonché delle spese
procedurali pari a fr. 3'100.-- (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 090.0001 e
segg.).
Con scritto del 3 ottobre 2017, integrato il 15 gennaio 2018, A. ha interposto
opposizione contro tale decreto penale (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF
090.0012 e segg.; 090.0094 e segg.).
G. Il 22 febbraio 2018, il DFF ha dunque emanato una decisione penale nei confronti
dell’imputato. A. è stato riconosciuto autore colpevole di violazione intenzionale
dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa
dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011. Egli è stato condannato a una multa
di fr. 15'000.-- nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione
e di stesura) per un totale di fr. 4'800.-- (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF
100.0001 e segg.). La predetta decisione penale è stata notificata al patrocinatore
di A. il 23 febbraio 2018 (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 100.0031).
H. Mediante scritto del 2 marzo 2018, A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale
penale federale (di seguito: TPF) (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 100.0032 e
seg.). Il 5 aprile 2018 il DFF ha quindi inoltrato l’incartamento al MPC,
proponendo anche, quale messa in stato di accusa alternativa, la condanna per
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negligenza (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.100.003 e segg.). Il 26 aprile 2018,
il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF (incarto SK.2018.15 cl. 7 act.
SK 7.100.001 e seg.).
I. Con sentenza SK.2018.15 del 18 ottobre 2018 la Corte penale del TPF (di
seguito: Corte penale o Corte) ha assolto A. da ogni capo di imputazione ed ha
accolto l’istanza di indennità da egli presentata limitatamente a fr. 25'296.20
(incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.970.005-030).
J. Il 21 dicembre 2018 il DFF ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale contro tale decisione, chiedendo l’annullamento della medesima ed il
rinvio dell’incarto al TPF per nuovo giudizio; subordinatamente, ha postulato la
condanna di A. per violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 37 LRD,
ancor più subordinatamente per violazione per negligenza di tale obbligo, nonché
la condanna di A. al pagamento di una multa di fr. 15'000.-- e delle spese
procedurali per complessivi fr. 7'293.-- oltre alle spese della procedura dinanzi al
Tribunale federale. In sostanza, il DFF ha censurato la violazione del diritto
federale (relativamente all’art. 37 LRD in relazione con l’art. 9 LRD e l’art. 6 della
legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS
313.0]) da parte dell’autorità di prima istanza, nonché un accertamento dei fatti
decisivi alla base della sentenza manifestamente inesatto, rispettivamente in
violazione del diritto (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.980.003 e segg.).
K. Con sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 l’Alta Corte ha constatato
che le censure sollevate dal ricorrente, la prima relativa al periodo di attività
dell’opponente presso Banca C. SA, la seconda concernente l’attività
dell’opponente in seno a Banca B. SA, erano fondate. L’Alta Corte ha pertanto
annullato la decisione impugnata e rinviato la causa all’autorità inferiore per
nuovo giudizio (cl. 8 act. SK 8.100.001 e segg.).
L. A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un
nuovo procedimento, rubricato sub SK.2019.76 (cl. 8 act. SK 8.120.001 e seg.).
M. Mediante missiva del 12 maggio 2020, la Corte penale ha invitato le parti a
presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che
sarebbero state assunte d’ufficio. Con missiva del 18 maggio 2020, il MPC ha
comunicato di rinunciare a presentare offerte di prova; il 9 giugno 2020 il
difensore di A. ha invece presentato un’istanza probatoria, mentre il DFF ha
dichiarato di rinunciare a proporre istanze probatorie, postulando che non venga
tenuto un ulteriore dibattimento (cl. 8 act. SK 8.400.001 e seg., 8.510.001,
8.511.001 e seg., 8.521.005-055).
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N. Con decreto del 30 giugno 2020, la direzione della procedura ha deciso
l’acquisizione agli atti dell’incartamento della causa SK.2018.15 nonché
dell’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, dell’estratto
dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale per gli anni
2017-2019 relativa all’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione
personale e patrimoniale dell’imputato; la Corte ha inoltre decretato la reiezione
delle ulteriori istanze probatorie e stabilito la tenuta dei pubblici dibattimenti,
fissati per l’8 ottobre 2020, il 9 ottobre e il 22 ottobre 2020 a valere quali giorni di
riserva (cl. 8 act. SK 8.250.001-006).
O. Con scritto del 3 luglio 2010, il MPC ha comunicato di rinunciare a presenziare ai
pubblici dibattimenti fissati per l’8 ottobre 2020 (cl. 8 act. SK 8.510.002).
P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti l’8 ed il 9 ottobre 2020. A. si è regolarmente
presentato in aula. Il dispositivo della sentenza è stato comunicato in udienza
pubblica il 22 ottobre 2020.
Q. In esito al dibattimento, il 9 ottobre 2020 le parti hanno formulato le conclusioni
seguenti:
Q1. Il DFF ha chiesto:
- che A. venga riconosciuto autore colpevole di violazione dell’obbligo di
comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal 23
settembre 2010 fino al 28 aprile 2011;
- subordinatamente, che l’imputato venga riconosciuto colpevole e condannato
per violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art.
37 cpv. 2 LRD, commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011;
- che A. venga condannato:
o a una multa di fr. 15'000.--;
o al pagamento delle spese procedurali del DFF, per un totale di fr. 4'800.-
di cui alla decisione penale del 22 febbraio 2018, a cui aggiungere spese
per sostenere l’accusa (trasferta, pernottamento e vitto) di fr. 391.30 per
il primo dibattimento e fr. 195.50 per il presente dibattimento nonché la
tassa di giustizia della procedura giudiziaria innanzi alla Corte penale del
tribunale penale federale.
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Q2. La difesa di A. ha chiesto:
il proscioglimento di A. dall’accusa di violazione dell’obbligo di comunicazione
secondo l’art. 37 cpv. 1 e cpv. 2 LRD.
il proscioglimento di A. dalle imputazioni formulate nei suoi confronti nella
messa in stato di accusa datata 5 aprile 2018 (inclusa la decisione datata 22
febbraio 2018);
di conseguenza, postula l’annullamento della messa in stato di accusa datata
5 aprile 2018 (inclusa la decisione datata 22 febbraio 2018);
stante la richiesta di proscioglimento formulata, chiede che a A. venga
riconosciuta un’indennità di fr. 41'622.34 per le spese legali sopportate, a
carico della Confederazione (art. 99 e 101 DPA), come da istanza 8 ottobre
2020 consegnata brevi manu al Giudice unico.
R. Il dispositivo della sentenza è stato comunicato in udienza pubblica il 22 ottobre
2020, con lettura della relativa motivazione orale, alla presenza dell’imputato.
S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
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La Corte considera in diritto:
1. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale
1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della
sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo
senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della
sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si
occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle
considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza
cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III
334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il
tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo
giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche
espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate
nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 e riferimenti citati). Questa
giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento
penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV
97 consid. 4a e riferimenti citati). Fatti nuovi possono essere presi in
considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di
rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo
fondamento giuridico (sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 1.2 e riferimenti citati). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso
e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale
quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati
dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere
riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della
decisione dell’Alta Corte. La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi
limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita
di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza
essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per
ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale
(sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e
riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2).
1.2 In concreto, l’Alta Corte ha accolto il ricorso del DFF, ritenendo fondate le censure
mosse dal ricorrente. Essa ha conseguentemente annullato la sentenza della
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Corte penale e rinviato la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio (v. supra
Fatti lett. K).
2. Premessa
La Corte evidenzia che, laddove opportuno, nell’allestimento della presente
motivazione verranno ripresi, anche testualmente, alcuni stralci della sentenza
della Corte penale SK.2018.15 del 18 ottobre 2018 (di seguito: sentenza
SK.2018.15).
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
3. Competenza federale
3.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142
consid. 2; 2007 165 consid. 1).
3.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio
per le infrazioni alle disposizioni penali della LFINMA o delle leggi sui mercati
finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1 LFINMA, tra cui figura la LRD. In questi casi, è
applicabile il DPA.
Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il
DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura
privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In
tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione della Corte penale. La
trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della Legge federale
del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS
173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che
sottostanno alla giurisdizione federale.
In concreto, la decisione penale del 22 febbraio 2018 emessa dal Servizio
giuridico del DFF concerne una violazione dell’art. 37 LRD. Tale legge costituisce
una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA, per cui la
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richiesta di A. di essere giudicato da un tribunale è di competenza della Corte
penale, in quanto giurisdizione federale di prima istanza.
3.3 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73-
80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del
Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a
titolo sussidiario (art. 82 DPA).
3.4 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata
a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile
l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa
chiede che l’imputato venga condannato al pagamento di una multa. La causa è
pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP).
3.5 Essendo il presente un caso di rinvio dal Tribunale federale, per la tempestività
della richiesta dell’imputato di essere giudicato da un tribunale si rimanda
all’accertamento già effettuato dalla Corte in sede del procedimento SK.2018.15.
Lo stesso vale per quanto concerne la ricevibilità e l’adempimento delle
condizioni del rinvio a giudizio, condizioni adempiute anche per l’ipotesi
subordinata di accusa di cui allo scritto di trasmissione dell’incarto al MPC del 5
aprile 2018, con cui il DFF ha proposto, quale messa in stato di accusa
alternativa, la condanna di A. per negligenza.
3.6 La Corte penale è dunque l’autorità competente a decidere la presente
fattispecie.
4. Diritto applicabile
4.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano
ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che
non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2
DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai
reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni
sulla materia.
La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile
quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque
applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale
SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).
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4.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo
iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto
nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in
vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).
Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2
cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni
commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato
posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge vigente al
momento dell’infrazione.
4.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e
il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006,
pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti
legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni
contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile
essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo
diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento
della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi
dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza
del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In
ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono
venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio
2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il
medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione
commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.
Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF
134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di
diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura
essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla
loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).
4.4 Nella decisione penale del 22 febbraio 2018, che tiene luogo d’accusa (art. 50
cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), a A. viene rimproverato di avere, dal
23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011, violato l’obbligo di comunicazione di cui
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all’art. 37 cpv. 1 LRD. Subordinatamente, a A. viene imputata la violazione
commessa per negligenza del predetto obbligo. Avendo alcune disposizioni legali
applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui
sarebbero avvenuti i fatti imputati a A., occorre verificare il rispetto del principio
della lex mitior.
4.5 Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della modifica dell’art. 37 LRD, il terzo
capoverso della disposizione è stato abrogato (RU 2015 5403). La versione
dell’art. 37 LRD in vigore fino al 31 dicembre 2015 comminava: una multa sino a
fr. 500'000.-- a chiunque, intenzionalmente, violava l’obbligo di comunicazione
previsto dall’art. 9 LRD (cpv. 1); una multa sino a fr. 150'000.-- a chi agiva per
negligenza (cpv. 2); e una multa di almeno fr. 10'000.-- in caso di recidiva entro
cinque anni da una condanna passata in giudicato (cpv. 3).
In casu, applicabili sono il primo ed il secondo capoverso dell’art. 37 LRD, rimasti
immutati con la revisione. Sia il diritto previgente che quello attuale portano al
medesimo risultato, non trattandosi di un caso di recidiva. Siccome il diritto
attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello
previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo.
4.6 L'art. 9 LRD determina le condizioni alla base della responsabilità di cui all’art.
37 LRD. Il principio di cui all’art. 2 cpv. 2 CP va dunque analizzato anche rispetto
all’art. 9 LRD.
Nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2015, l'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD
prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i
valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sono in relazione con un reato
ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP (cifra 1), provengono da un
crimine (cifra 2), sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione
criminale (cifra 3), o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv.
1 CP) (cifra 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione).
Il 1° gennaio 2016, l'art. 9 LRD è stato modificato a seguito dell’attuazione delle
raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Da
allora, l'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD prevede un obbligo di comunicazione anche
quando i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengono da un
delitto fiscale qualificato secondo l’art. 305bis n. 1bis CP (lett. a cifra 2) o quando
l’intermediario finanziario, alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6
cpv. 2 lett. d. sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di
un’organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG, da un organismo di
vigilanza o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una
- 12 -
controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a
firmare di una relazione d’affari o di una transazione (cpv. 1 lett. c). L’obbligo di
comunicazione è inoltre stato esteso ai commercianti (cpv. 1bis).
Nella misura in cui l’art. 9 LRD, così come modificato il 1° gennaio 2016, prevede
un obbligo di comunicazione più esteso, esso non appare più favorevole
all’imputato rispetto alla versione in vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più
che le citate estensioni non si applicano alla presente fattispecie. Anche dal punto
di vista dell’art. 9 LRD è dunque il diritto in vigore al momento dei fatti a trovare
applicazione.
Va qui altresì precisato che, contrariamente a quanto invocato da A., per quanto
attiene all’elemento costitutivo del “sospetto fondato” di cui all’art. 9 LRD in vigore
all’epoca dei fatti, esso è unicamente stato precisato negli anni e non modificato,
ciò che esclude una qualsivoglia violazione del principio della legalità o della non
retroattività della normativa penale (sentenza della Corte d’appello del TPF
CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.6).
4.7 La questione del principio della lex mitior si pone anche riguardo all’art. 6 LRD,
ritenuto che tale disposizione tratta degli obblighi di diligenza particolari che
l’intermediario finanziario deve rispettare. Sino al 31 dicembre 2015, l'art. 6 cpv.
2 LRD prevedeva che l’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze
economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se la
transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia
manifesta (lett. a), e se vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da
un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art.
260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1
CP) (lett. b). L'art. 6 cpv. 2 LRD è stato oggetto di diverse modifiche che hanno
esteso i casi in cui si impongono dei chiarimenti da parte dell’intermediario
finanziario. Oggi questo dovere esiste anche in caso di sospetti che i valori
patrimoniali provengano da un delitto fiscale qualificato di cui all’art. 305bis
numero 1bis CP (lett. b), quando la transazione o la relazione d’affari comporta un
rischio aggravato (lett. c), o quando i dati di una controparte, di un avente
economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione
d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario
finanziario dalla FINMA conformemente all’art. 22a cpv. 2 lett. a, da un organismo
di vigilanza conformemente all’art. 22a cpv. 2 lett. b, da un organismo di
autodisciplina conformemente all’art. 22a cpv. 2 lett. c o dalla CFCG
conformemente all’art. 22a cpv. 3, oppure sono molto simili a tali dati (lett. d).
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Nella misura in cui l’art. 6 cpv. 2 LRD, così come modificato il 1° gennaio 2016,
prevede un obbligo di effettuare chiarimenti esteso a un numero maggiore di
casistiche, esso non appare più favorevole all’imputato rispetto alla versione in
vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più che le citate estensioni, come nel
caso dell’art. 9 LRD, non si applicano alla presente fattispecie. Anche in questo
caso, il dovere di effettuare chiarimenti dell’imputato andrà pertanto analizzato in
base al diritto in vigore al momento dei fatti.
4.8 L’Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore
finanziario del 3 giugno 2015 (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-
FINMA; RS 955.033.0) attualmente in vigore, ha anch’essa subito svariate
revisioni dalla sua adozione il 1° gennaio 2009. Nella misura in cui tale ordinanza
concretizza le disposizioni della LRD, si applicherà la versione della medesima
in vigore al momento dei fatti.
4.9 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio
nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge,
da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica
utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una
forma di esecuzione – e dall'altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve
durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012
4193). Per quel che concerne la multa non vi sono invece state modifiche. La
nuova normativa non rappresenta dunque una lex mitior per cui, anche sotto
questo profilo, si giustifica l’applicazione della legge previgente.
4.10 Lo stesso dicasi per il termine di prescrizione della multa, retto dall’art. 52
LFINMA (v. infra consid. 5), che non è multato dal periodo dei fatti ad oggi.
4.11 In definitiva, gli art. 6, 9, 37 LRD e le disposizioni relative alla multa, nella loro
versione attuale, non sono più favorevoli all’imputato. Pertanto, applicando la
giurisprudenza succitata, la fattispecie verrà valutata in base alle norme in vigore
al momento dei fatti rimproverati all’imputato, ossia dal giugno 2010 all’aprile
2011. Lo stesso dicasi per l’ORD-FINMA, ritenuto che la medesima concretizza
disposizioni della LRD.
- 14 -
5. Prescrizione
5.1 Conformemente all’art. 52 LFINMA, il perseguimento delle contravvenzioni alle
leggi sui mercati finanziari – quale la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA) – si
prescrive in sette anni.
L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 cpv. 1 LRD nasce quando
l’intermediario finanziario sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali
oggetto di una relazione d’affari potrebbero realizzare una delle fattispecie
descritte nella predetta disposizione. Quando la relazione d’affari è duratura,
l’intermediario finanziario che sa o sospetta che i valori patrimoniali oggetto di
una relazione potrebbero realizzare le condizioni dell’art. 9 LRD, e che omette di
effettuare una comunicazione, agisce permanentemente in modo illecito. La
violazione dell’obbligo di comunicazione in questo caso costituisce un reato
permanente o continuo (DTF 142 IV 276 consid. 5.4.2).
Considerato che l’art. 9 LRD deve permettere di perseguire il riciclaggio di denaro
– come previsto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte almeno dal 2008 – l’obbligo
di comunicazione non si estingue con la fine della relazione d'affari, ma perdura
fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati (DTF 144 IV 391 consid.
3.1; 142 IV 276; 134 IV 307; STILIANO ORDOLLI, in: GwG AMLA, commentario
[Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli, curatori], 3a ediz. 2019 [di seguito:
commentario GwG], n. 5 ad art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione si estingue
quando non è più oggettivamente giustificato dallo scopo perseguito dall’art. 9
LRD, segnatamente quando le autorità penali sono sufficientemente informate in
merito alla situazione, in modo tale da poter ordinare delle misure tendenti
all’identificazione e alla confisca dei valori patrimoniali in causa, e ciò anche nel
caso in cui la comunicazione fosse stata effettuata da un terzo, all’insaputa
dell’intermediario finanziario, oppure quando la comunicazione all’ufficio MROS
sia divenuta impossibile non esistendo più i documenti alla base della medesima
(DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.1 e segg.; sentenza del Tribunale
penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7 e 4.6;
STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 5 ad art. 37 LRD). L’Alta Corte ha recentemente
avuto modo di precisare che l’apertura di un’inchiesta non mette di principio fine
all’obbligo di comunicare; un tale obbligo sussiste fintanto che le autorità penali
non sono a conoscenza delle sorti dei valori patrimoniali che potrebbero essere
legati al riciclaggio di denaro, che fino a quel momento potrebbero ancora loro
sfuggire (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.4).
5.2 Il termine di prescrizione si estingue in seguito alla pronuncia di una sentenza di
prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA
- 15 -
corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza
ai sensi dell’art. 70 cpv. 3 CP (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4; sentenze del
Tribunale federale 6B_178/2019 del 1° aprile 2020 consid. 4.1.3; 6B_207/2017
dell’11 settembre 2017 consid. 1.3 e 1.4; 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018
consid. 2.4.2; GIUSEPPE MUSCHIETTI, L’examen de l’accusation dans la procédure
pénale administrative, in: Jusletter 8 luglio 2019, pag. 15).
5.3 Nel caso in esame, il 21 marzo 2011 la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Z. ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) una
domanda di assistenza giudiziaria concernente D. Il 24 marzo 2011 l’UFG ne ha
delegato l’esecuzione al MPC che, il 12 aprile 2011, ha chiesto alla banca Banca
B. SA di trasmettere la documentazione relativa ad ogni e qualsiasi relazione
bancaria, anche se consistente in cassetta di sicurezza e anche se già estinta, di
cui D. risultasse essere titolare, beneficiario economico oppure detentore di
poteri in base a procura amministrativa o dispositiva oppure speciale, presso la
sede principale e le succursali (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0208-215,
cl. 3 act. DFF 030.0928-931). Mediante scritto del 26 aprile 2011, recapitato al
MPC in data 28 aprile 2011, Banca B. SA ha dato seguito alla predetta richiesta,
trasmettendo la documentazione relativa alla relazione 1 E. Ltd., di cui D. era
avente diritto economico, nonché della relazione 2, di cui D. era titolare ed avente
diritto economico (incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0932 e seg.).
Il 9 maggio 2011 Banca B. SA ha effettuato una comunicazione di sospetto
all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito: Ufficio
MROS) conformemente all’art. 9 LRD, indicando quale persona implicata F.
Quest’ultimo, in virtù di una delega, aveva effettuato la maggior parte dei prelievi
sul conto 1, relazione di cui la società E. Ltd., Nassau (Bahamas) risultava titolare
(incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 010.0006 e segg.).
5.4 A. rileva quanto segue. Egli si avvale del fatto che dal 9 novembre 2010 il MPC
disponeva, a suo dire, della documentazione bancaria che gli permetteva di
ricostruire il flusso di denaro dalla relazione bancaria n. 3 G. SA presso I. verso
il conto 2 presso Banca C. SA, di cui D. era titolare e avente diritto economico.
Dalla ricostruzione finanziaria degli analisti del MPC emergerebbe che il saldo di
quest’ultima relazione sarebbe in seguito stato trasferito a favore della relazione
bancaria 1, di cui D. era avente diritto economico. A mente di A., rilevare il paper
trail tra la relazione bancaria 3 ed il conto 2 era semplice, essendo parte dei fondi
stati trasferiti per bonifico bancario. Dunque, dal 9 novembre 2010, il MPC
disponeva già delle informazioni necessarie per ordinare l’identificazione e il
blocco presso Banca C. SA di tutte le relazioni bancarie riconducibili a D., misura
- 16 -
che avrebbe permesso di sequestrare pure la relazione bancaria 1. La
prescrizione sarebbe decorsa al più tardi dal 9 novembre 2010, e si sarebbe
estinta il 9 novembre 2017, ossia prima del 22 febbraio 2018, data di emissione
della decisione penale.
5.5 Ora, in realtà, la comunicazione all’Ufficio MROS effettuata da I. - e la
documentazione da questa trasmessa al MPC - non conteneva tutte le
informazioni che un’eventuale segnalazione di Banca C. SA, rispettivamente di
Banca B. SA, avrebbe dovuto contenere. Sulla base della documentazione agli
atti (e in particolare della circostanza che il versamento di Eur 146'985.20
summenzionato non proveniva dalla relazione 3, bensì dal conto 4 intestato ad
I., v. incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0685, cl. 7 act. SK 7.100.005; cl. 8
act. SK 8.721.005 e 0013), risulta chiaramente che il MPC non disponeva, prima
dell’invio dei documenti trasmessi da Banca B. SA il 26/28 aprile 2011, di
elementi che potessero far ricondurre a conti presso Banca B. SA. A seguito della
ricezione di tale documentazione, nonché di interrogatori, a partire dal 10 maggio
2011 il MPC aveva emesso degli ordini di perquisizione e sequestro nei confronti
di Banca B. SA e I. per conti riconducibili a F. e I. ed aveva incaricato i propri
analisti di allestire dei rapporti. Sono dunque stati questi elementi a premettere
al MPC di valutare compiutamente la situazione (v. SK.2018.15 cl. 7 act. SK
7.100.004 e seg.; cl. 3 act. DFF 030.0676a-685). Pertanto, alla luce della recente
giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.1 e
segg., v. supra consid. 5.1), questa Corte ritiene che l’obbligo di comunicazione
di queste due ultime banche non sia venuto meno quando I. ha segnalato il caso
all’Ufficio MROS (tramite una comunicazione riferita alla relazione 3 intestata alla
G. SA e riconducibile e D. e a seguito della quale il MPC aveva aperto, il 22
ottobre 2010, un’istruzione penale nei confronti di D.), né il 30 agosto 2010,
quando il MROS ha segnalato il caso al MPC, né il 22 ottobre 2010, data
dell’apertura da parte del MPC del procedimento penale per titolo di riciclaggio di
denaro nei confronti di D. ed ignoti (procedimento conclusosi in data 18 dicembre
2017 con l'abbandono nei confronti di tutti gli imputati, non avendo il MPC, in
sostanza, rilevato alcun legame tra i fondi pervenuti in Svizzera – compresi
quindi gli averi depositati e transitati sulla relazione 1 – e l'attività corruttiva
indagata dalle autorità penali italiane; v. incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF
090.0102 e segg.), e neppure il 9 novembre 2010, con la ricezione da parte del
MPC della documentazione da parte di I., ma unicamente con la trasmissione dei
documenti da parte di Banca B. SA il 26/28 aprile 2011.
Il termine di prescrizione ha pertanto iniziato a decorrere al più presto il 28 aprile
2011, come ritenuto dal DFF (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 100.27, in
- 17 -
particolare nota n. 120), ossia al momento in cui il MPC ha ricevuto da Banca
B. SA la documentazione richiesta e dunque le informazioni che avrebbero
dovuto essere incluse in una comunicazione. Ne discende che il termine di
prescrizione settennale non era senz’altro ancora decorso il 22 febbraio 2018,
data in cui è stata emanata la decisione penale. L’azione penale non è pertanto
prescritta.
6. Violazione di norme procedurali
In sede di arringa, la difesa di A. ha invocato la violazione della presunzione di
innocenza e valutazione delle prove, nonché del principio accusatorio.
6.1 Più precisamente, a mente di A., il DFF non avrebbe assunto tutte le prove
disponibili, con particolare riferimento alle prove notificate dalla difesa nei vari
memoriali presentati in corso di procedura.
Ora, giusta l’art. 10 CPP, ognuno è presunto innocente fintanto che non sia
condannato con decisione passata in giudicato (cpv. 1); il giudice valuta
liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento
(cpv. 2); se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi
di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato
(cpv. 3).
L’art. 6 CPP sancisce che le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti
per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato (cpv. 1); esse
esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2).
Come correttamente evidenziato dal DFF, le suddette norme procedurali non
impongono l’assunzione di tutte le prove notificate. L’assunzione delle prove è
volta alla ricerca della verità materiale. L’autorità penale può respingere richieste
di assunzione di prove se in base alle prove già assunte è giunta al convincimento
che i fatti giuridicamente rilevanti sono stati sufficientemente accertati e, senza
arbitrio nell’ambito di una valutazione anticipata delle ulteriori prove offerte,
giunge al convincimento che queste non potrebbero inficiare tale convincimento
(DTF 141 I 60 consid. 3.3 con riferimenti).
In concreto, in corso di procedura A. ha chiesto a più riprese (in particolare il 13
gennaio 2017, il 20 aprile 2017, il 3 ottobre 2017, il 15 gennaio 2018, il 7 maggio
2018, il 5 settembre 2018 e il 9 giugno 2020) l’assunzione di diverse prove. Di
- 18 -
queste, quelle che non sono state assunte o la cui assunzione è stata respinta
sono le seguenti:
a) Interrogatorio di J. (quale testimone, interessato dai fatti di cui alla presente
procedura).
Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il fatto che la decisione
non si fonda sulle sue dichiarazioni, pertanto non vi è diritto al confronto. Inoltre
la richiesta è troppo generica) che dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con
la motivazione, in particolare, che J. era, al momento dei fatti contestati
all’imputato, passato al settore servizio controllo interno di Banca C. SA).
b) Interrogatorio di K. (quale testimone, occupatasi delle attività di revisione per
conto di L. SA – ufficio di revisione di Banca C. SA – per accertare come si
sono svolti realmente i fatti, con particolare rifermento al processo decisionale
per le comunicazioni MROS).
Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che non
sarebbe rilevante, non essendo i collaboratori delle società di revisione
direttamente implicati e potendo di conseguenza avere solo una conoscenza
mediata dei fatti; inoltre l’interrogatorio verterebbe su aspetti già comprovati
dalla documentazione agli atti o sull’apprezzamento giuridico) sia dal TPF nel
procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che l’audizione della signora K.
non sarebbe pertinente per chiarire la fattispecie in esame).
c) Interrogatorio di M. e N., quali testimoni (hanno stilato il rapporto 12.08.2011
di O. – ufficio di revisione di Banca B. SA – per accertare come si sono svolti
realmente i fatti, con particolare rifermento al processo decisionale per le
comunicazioni MROS).
Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che non
sarebbe rilevante, non essendo i collaboratori delle società di revisione
direttamente implicati e potendo di conseguenza avere solo una conoscenza
mediata dei fatti; inoltre l’interrogatorio verterebbe su aspetti già comprovati
dalla documentazione agli atti o sull’apprezzamento giuridico) sia dal TPF nel
procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che il citato rapporto sarebbe
presente agli atti).
d) Acquisizione di tutte le direttive, regolamenti e altri documenti interni a Banca
C. SA. e Banca B. SA al momento dei fatti in tema di obbligo di comunicazione
ex art. 9 LRD.
- 19 -
Questa offerta di prove è stata ritenuta priva d’oggetto dal DFF (per il motivo
che il DFF avrebbe già acquisito le direttive interne di Banca C. SA per il 2010
e di Banca B. SA per il 2011) e respinta dal TPF nel procedimento SK.2018.15
(con la motivazione che la documentazione pertinente sarebbe già stata
acquisita agli atti ad opera dell’autorità inquirente in sede di inchiesta [cl. 3 act.
DFF 30.0936 e segg.]).
e) Acquisizione di tutte le decisioni prese ed ogni altro documento di Banca C. SA
e Banca B. SA concernenti 1.
Questa offerta di prova è stata ritenuta priva d’oggetto dal DFF (per il motivo
che tutti i documenti sarebbero già agli atti; il caso sarebbe infatti stato oggetto
di ricostruzione interna da parte di Banca B. SA, di esame da O. su mandato
della FINMA, ed è stato oggetto di accertamenti e ricostruzioni da parte del
MPC) ed è stata respinta dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la
motivazione che la documentazione pertinente sarebbe già stata acquisita agli
atti dal DFF [cl. 1 act. DFF 030.0054 e segg.]).
f) Acquisizione di tutti i rapporti effettuati da organismi interni/esterni a Banca
C. SA e Banca B. SA relativi a 1.
Il DFF ha precisato che il rapporto allestito da O. è già agli atti, mentre eventuali
ulteriori rapporti verterebbero su aspetti di sorveglianza bancaria e sarebbero
dunque irrilevanti per il presente procedimento; il TPF, nel procedimento
SK.2018.15, ha respinto questa offerta di prova (con la motivazione che il
rapporto stilato dalla società O. su mandato della FINMA sarebbe già agli atti;
per il resto, trattasi di richiesta, la cui pertinenza non sarebbe stata evidenziata
dall’istante).
g) Acquisizione dell’organigramma attuale di Banca B. SA, con particolare
riferimento alla funzione compliance.
Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che la
medesima sarebbe irrilevante ai fini del presente procedimento) sia dal TPF
nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che non sarebbe pertinente
per chiarire la presente fattispecie, svoltasi, a mente dell’autorità requirente, a
cavallo fra il 2010 e il 2011).
h) Acquisizione del rapporto di revisione 2009 e 2010 dell’ufficio di revisione di
Banca C. SA, così da conoscere la valutazione di L. SA in merito all’attività
- 20 -
della Banca, con particolare riferimento al Dipartimento Compliance e al
Comitato Due Diligence.
Questa richiesta è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che si tratterebbe
di valutazioni giuridiche riguardanti la sfera della sorveglianza bancaria e
dunque irrilevanti per il presente procedimento) sia dal TPF nel procedimento
SK.2018.15 (con la motivazione che non sarebbe pertinente per chiarire la
presente fattispecie).
i) Acquisizione del rapporto di revisione 2010 e 2011 dell’ufficio di revisione di
Banca B. SA, così da conoscere la valutazione di O. in merito all’attività della
Banca, con particolare riferimento al Legal & Compliance e al chief financial
officer/chief risk officer Q.
Questa richiesta è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che si tratterebbe
di valutazioni giuridiche riguardanti la sfera della sorveglianza bancaria e
dunque irrilevanti per il presente procedimento) sia dal TPF nel procedimento
SK.2018.15 (con la motivazione che non sarebbe pertinente per chiarire la
presente fattispecie).
j) Acquisizione dal MPC di tutti gli atti concernenti il procedimento penale nei
confronti di R. e Banca B. SA nonché gli atti della procedura rogatoriale della
Procura presso il Tribunale di Z..
Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che il DFF
avrebbe già raccolto i documenti necessari e nell’incartamento vi sarebbe
l’elenco atti del MPC: l’imputato avrebbe potuto e dovuto concretizzare e
motivare la propria richiesta) sia dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la
motivazione che non sarebbe pertinente, trattandosi di un obbligo a carattere
amministrativo, la cui lesione comporta, in caso di ricorrenza degli estremi
oggettivi e soggettivi, una sanzione di natura penale amministrativa).
Nell’ambito del presente procedimento, dinanzi a questa Corte, la difesa di A. ha
presentato unicamente le offerte di prova d)-j). Per quelle non ripresentate, va
ritenuto che abbia rinunciato a prevalersene.
L’assunzione dei mezzi di prova d)-j), dopo essere stata esaminata, è stata
respinta anche da questa Corte per i medesimi motivi già indicati dal DFF e/o dal
TPF nell’ambito del procedimento SK.2018.15. Al riguardo, sia il DFF che, in
seguito, il TPF hanno motivato le ragioni che li hanno portati, nell’ambito di una
valutazione anticipata delle prove, a negare l’assunzione di tali mezzi di prova
- 21 -
(come pure dei mezzi di prova a) – c)); le ragioni esposte – e sopra elencate –
non risultano né arbitrarie né lesive del principio della presunzione di innocenza
e della valutazione delle prove di cui all’art. 10 CPP e neppure del principio
accusatorio sancito all’art. 6 CCP. La censura della difesa cade pertanto nel
vuoto.
6.2 Per quanto attiene all’asserita violazione del principio accusatorio, A. critica il
fatto che le imputazioni a suo carico non sarebbero per niente chiare, avendo il
DFF modificato le ipotesi di reato in corso di proceduta.
Il principio accusatorio è codificato all’art. 9 CPP. Secondo tale disposizione, un
reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva
ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata
persona dinanzi al giudice competente. Sono fatte salve la procedura del decreto
d’accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.
Dall’apertura dell’inchiesta nei confronti di A. il 25 novembre 2016, il DFF gli
aveva imputato la violazione dell’obbligo di comunicazione per negligenza, giusta
l’art. 37 cpv. 2 LRD, accusa mantenuta anche in sede di processo verbale finale
del 10 marzo 2017 e di decreto penale del 4 settembre 2017. Con decisione
penale del 22 febbraio 2018, il DFF ha invece ritenuto A. colpevole di violazione
intenzionale dell’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD. Il 5 aprile
2018, in occasione dell’inoltro dell’incarto al MPC; il DFF ha aggiunto, quale
accusa alternativa, la condanna per negligenza.
Ne risulta che l’accusa a carico di A. era riferita ad una fattispecie ben definita,
chiara ed oggettiva, conformemente al principio accusatorio. Oltre a ciò, le
accuse a carico di A. gli sono sempre state comunicate, con l’indicazione ogni
volta della norma che egli avrebbe violato e con la possibilità, ogniqualvolta, di
prendere posizione in merito (presa di posizione di A. del 13 gennaio 2017 alla
comunicazione 25 novembre 2016 del DFF in merito all’apertura di un’inchiesta
nei suoi confronti; presa di posizione di A. del 20 aprile 2017 al processo verbale
finale del 10 marzo 2017; presa di posizione di A. del 3 ottobre 2017 al decreto
penale del 4 settembre 2017; scritto di A. del 2 marzo 2018 con cui, vista la
decisione penale del 22 febbraio 2018, chiedeva di essere giudicato dal TPF; v.
supra Fatti, lett. C.-H.). Dalla lettura delle varie prese di posizione di A.,
patrocinato da un legale, si evince che egli ha sempre ben compreso quanto
imputatogli ed è stato in grado di difendersi al riguardo. Anche l’asserita
violazione del principio accusatorio, di conseguenza, si rivela infondata.
- 22 -
Infrazione contestata all’imputato
A A. viene contestato di avere violato l’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37
cpv. 1 LRD, nel periodo dal 23 settembre 2010 al 28 aprile 2011: inizialmente
quando lavorava presso Banca C. SA, rispettivamente, dal 1° gennaio 2011,
quando era attivo in seno a Banca B. SA. All’imputato viene rimproverato di
avere agito intenzionalmente e, subordinatamente, per negligenza.
7.
7.1 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 (RU
2009 361), chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto
dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a fr. 500'000.--. Se l’autore agisce per
negligenza, la multa comminata è di fr. 150'000.-- al massimo (cpv. 2).
L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, anch’esso nella versione in vigore al momento dei fatti
contestati all’imputato, prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o ha il
sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari: sono
in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter n. 1 o 305bis CP (n. 1),
provengono da un crimine (n. 2), sottostanno alla facoltà di disporre di
un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al finanziamento del terrorismo
(art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio
MROS.
Il comportamento punibile in virtù dell’art. 37 LRD è l’omissione di comunicazione
ai sensi dell’art. 9 LRD malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che
imporrebbe tale comunicazione (WERNER DE CAPITANI, in Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad
art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione di cui all’art 9 LRD – che, come le altre
norme della LRD, non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma
l’integrità della piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3) – non è
un dovere di diligenza, bensì un dovere che incombe ad un intermediario
finanziario o ad un commerciante in presenza di un sospetto sull’origine criminale
di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (DANIEL THELESKLAF, in:
commentario GwG, n. 3 ad art. 9 LRD).
L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LRD in vigore all’epoca dei fatti va
riferito ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a persone
collegate ad una relazione d’affari (quali conoscenza di una procedura penale o
una condanna penale) possono anch’essi condurre ad un sospetto fondato
- 23 -
(ROLAND J. LUCHSINGER, in: Geldwäschereigesetz (GwG) [Kunz/ Jutzi/ Schären,
curatori], 2017 [di seguito: GwG], n. 21 ad art. 37 LRD).
Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi essere
adempiute quattro condizioni cumulative. Secondo le normative in vigore
all’epoca dei fatti, l’autore deve anzitutto essere un intermediario finanziario e i
valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione d’affari. Inoltre,
l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori
patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter e 305bis CP,
che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di
un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo.
Infine, l’intermediario finanziario deve omettere di effettuare la comunicazione
all’ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente o in modo incompleto (STILIANO
ORDOLLI, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD).
7.2 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione
dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD sia una persona a cui incombe un
tale obbligo giusta l’art. 9 LRD, ossia un intermediario finanziario ai sensi dell’art.
2 cpv. 1 lett. a LRD o un commerciante ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD.
La nozione di intermediario finanziario è definita all’art. 2 cpv. 2 LRD. Secondo
tale disposto, sono segnatamente intermediari finanziari le banche secondo l’art.
1a della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
(legge sulle banche; LBCR; RS 952.0).
Nel caso concreto sia Banca C. SA che Banca B. SA, società anonime il cui
scopo era l’esercizio dell’attività bancaria (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF
031.001 e segg.), ricadono indubbiamente sotto la definizione di «banca» e
devono essere considerate quali intermediari finanziari. In merito alla punibilità
della persona fisica che ha commesso l’infrazione nella gestione degli affari di
una persona giuridica giusta l’art. 6 LRD, si rinvia al successivo consid. 9.
7.3 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD esiste solo in presenza di
valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (DORIS HUTZER, in:
Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen [Jürg-Beat
Ackermann, curatore], Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto
della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di «valori patrimoniali» deve essere
interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente principalmente un
valore economico, anche le transazioni finanziarie (sentenza del Tribunale
federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid. 2.2; DANIEL THELESKLAF, op.
cit., n. 9 ad art. 9 LRD).
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In casu, il 12 novembre 2007 è stata aperta, presso Banca C. SA, la relazione
bancaria 1, conto che, a seguito della fusione tra Banca C. SA e Banca B. SA, è
stato ripreso da quest’ultima banca con effetto al 1° gennaio 2011. Vi era dunque
una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9 LRD. Nell’ambito della medesima, svariati
valori patrimoniali sono transitati sul conto 1. La condizione dell’esistenza di valori
patrimoniali oggetto di una relazione d’affari è pertanto adempiuta.
7.4 Relativamente alla terza condizione, l’intermediario finanziario deve sapere o
avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari
siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis CP, che
provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di
un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. La
conoscenza o il sospetto fondato implicano l’obbligo di effettuare senza indugio
una comunicazione all’Ufficio MROS.
«Sapere» significa che l’intermediario finanziario non ha alcun dubbio in merito
al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il cliente ha
riferito tale fatto all’intermediario finanziario oppure quando quest’ultimo viene a
conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo (DORIS HUTZER, op. cit., n. 31
ad art. 9 LRD; DANIEL THELESKLAF, Commentario GwG, n. 10 ad art. 9 LRD;
ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 24 ad art. 37 LRD).
Per quanto attiene al sospetto, va considerato che questo può situarsi in diversi
stadi che vanno dal vago indizio alla certezza. Da un lato, vi sono casi in cui una
comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non si impone
ancora alla luce dell’insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall’altro, vi
è la situazione che rende obbligatoria la comunicazione perché il sospetto si
rivela fondato. La definizione del «sospetto fondato» implica per sua natura un
margine di apprezzamento e si presta a discussioni ed interpretazioni (DANIEL
THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 37 LRD; HERREN, L'obligation de communiquer
les « soupçons fondés » de l'art. 9 LBA, SJ 2019 II 107, pag. 107 e segg.;
CASSANI, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique:
blanchiment d'argent et corruption privée, in: Revue pénale suisse, 2018, vol.
136, n. 2, pag. 179 e segg.). Secondo il Messaggio, un sospetto fondato non
deve raggiungere un grado tale da rasentare l’assoluta certezza. Un sospetto è
fondato quando si basa su circostanze insolite, raccolte con cura
dall’intermediario finanziario in genere tramite i chiarimenti particolari di cui all’art.
6 LRD. Un sospetto è anche considerato fondato se si basa su un indizio concreto
o su più elementi che lasciano supporre che i valori patrimoniali derivino da un
reato e tale sospetto non ha potuto essere dissipato tramite i chiarimenti
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supplementari (FF 1996 III 1024; sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008
del 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3; DORIS HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad
art. 9 LRD). In altre parole, se i chiarimenti supplementari non hanno permesso
di dissipare il sospetto, questo deve essere ritenuto fondato (DANIEL THELESKLAF,
op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; v. però ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 27 e segg.
ad art. 37 LRD).
Le circostanze all’origine di sospetti fondati sono molteplici. Per determinare la
nozione di sospetto fondato si giustifica di riferirsi all’allegato all’ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dell’8 dicembre 2010
(vOrd-FINMA; RS 955.033.0) e all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento
del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli
investimenti collettivi del 18 dicembre 2002, abrogata il 1° gennaio 2011 (vOrd-
FINMA 1; RS 955.022), normative in vigore all’epoca dei fatti. Tali allegati
elencano degli esempi di indizi di riciclaggio; viene precisato che, di regola, la
presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente
dell’esistenza di una transazione di riciclaggio ma che il concorso di diversi di
questi elementi può indicarne la presenza (A1 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e
alla vOrd-FINMA). La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena
economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è
importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza esame
(A2 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). Ad esempio, sono
considerati indizi specifici la frequente conclusione di operazioni di cassa fino a
un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta
l’identificazione del cliente (A15 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-
FINMA), il ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del
cliente giustifichi una tale operazione (A17 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla
vOrd-FINMA) e, tra gli indizi qualificati, l’esistenza di procedimenti penali contro
il cliente per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici (A39 dell’allegato
alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA).
La dottrina ha indicato qual indizi in tal senso, ad esempio, l’urgenza di effettuare
una transazione finanziaria, l’impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto di
quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie per chiarificare il retroscena
economico della transazione o della relazione d’affari, la notizia pubblicata dai
media relativa all’apertura di un procedimento penale concernente un crimine
contro il cliente o l’avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della
relazione d’affari, disposizioni di autorità o altri documenti (DORIS HUTZER, op.
- 26 -
cit., n. 35 e seg. ad art. 9 LRD; DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD;
WERNER DE CAPITANI, op. cit., n. 40-45 ad art. 9 LRD). Una notizia riportata dai
media in principio non fa scattare automaticamente un obbligo comunicazione,
ma rende necessario di effettuare chiarimenti ulteriori giusta l’art. 6 LRD. Va in
ogni caso tenuto conto anche della serietà del media che ha riportato la notizia
(DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD).
In una decisone del 21 marzo 2018, il Tribunale federale, riprendendo una
precedente sentenza della Corte di diritto civile del 27 novembre 2008 (sentenza
del Tribunale federale 4A_313/2008 consid. 4.2.2.3), ha precisato che motivi di
sospetto possono emergere da indizi esterni al mondo bancario – in particolare
da articoli dei media seri che hanno fatto ricerche specifiche – come pure che già
un «simple doute» riferito, ad esempio, alla possibilità che i valori patrimoniali
provengano da un crimine, giustifica un obbligo di comunicazione. Secondo tale
giurisprudenza, in sostanza, in caso di dubbio l’intermediario finanziario deve
procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD (sentenza del Tribunale
federale 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.9; 6B_503/2015 del 24
maggio 2016 consid. 2.5.1). La tesi del Tribunale federale secondo cui un simple
doute giustifica un obbligo di comunicazione, non è tuttavia condivisa da parte
della dottrina (v. HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. Ad art. 9 LRD; ROLAND J.
LUCHSINGER, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 37 LRD).
Per quanto attiene alle notizie apparse sui media, può essere ritenuto che se i
medesimi riportano di una sentenza penale o una messa in stato d’accusa, il
sospetto potrebbe essere fondato già solo su tale base; se per contro i media
riferiscono “solo” dell’apertura di un’inchiesta o dell’esistenza di sospetti, in
assenza di altri elementi, il sospetto – di principio –- non è ancora tale da
giustificare un obbligo di comunicazione all’Ufficio MROS. Va inoltre considerato
che rilevante è il legame materiale tra il reato ed i valori patrimoniali, un sospetto
sul cliente rappresenta invece solo un elemento a sostegno (HUTZER, op. cit., n.
37 e seg. ad art. 9 LRD). Luchsinger cita il caso di valori patrimoniali oggetto di
una relazione d’affari che proverrebbero da una persona contro la quale
l’intermediario sa – tramite fonti sicure, quali una decisione di un’autorità di
perseguimento penale o un articolo dei media degni di fiducia – essere stato
aperto un procedimento penale per un crimine: in questa evenienza, il sospetto
fondato sarebbe dato. Se invece il legame apparisse solo possibile o probabile,
esisterebbero in genere unicamente indizi che giustificherebbero un diritto di
comunicazione all’ufficio MROS giusta l’art. 305ter cpv. 2 CP (ROLAND J.
LUCHSINGER, op. cit., n. 29 e segg. ad art. 37 LRD). A parere di Hutzer, se i valori
depositati su una relazione bancaria di un cliente a cui i media attribuiscono un
- 27 -
reato di truffa provengono chiaramente da un’attività lecita o da un periodo molto
anteriore ai fatti ipotizzati, non è invece dato il legame tra il reato ed i valori
patrimoniali (HUTZER, op. cit., n. 38 ad art. 9 LRD).
Va inoltre considerato che il crimine su cui si concentra il sospetto e che è
all'origine dei valori patrimoniali può essere commesso sia in Svizzera che
all’estero; in quest’ultimo caso occorre verificare se, fosse stato commesso in
Svizzera, costituirebbe un crimine secondo la legislazione elvetica. Non è
necessario che l’intermediario finanziario identifichi la fattispecie con un crimine
preciso, ma è sufficiente che possa includerla in un determinato gruppo di reati.
Deve comunque esservi il sospetto che i valori patrimoniali in questione
provengano effettivamente da un crimine, che vi sia dunque il sospetto fondato
circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra i valori
patrimoniali ed il crimine (DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 13 ad art. 9 LRD;
ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 43 e seg. ad art. 37 LRD).
La valutazione se e in quale momento sussisteva un obbligo di comunicazione
deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante; il fatto che, a posteriori,
venga ritenuto che i valori patrimoniali potevano effettivamente provenire da un
crimine, non è rilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24
maggio 2016 consid. 2.7 non pubblicato in DTF 142 IV 276; sentenza del
Tribunale penale federale CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.5;
SK.2017.54 del 10 dicembre 2017 consid. 2.2.3.2).
L’adempimento di tale presupposto verrà analizzato ai successivi consid. 10 e
13.
7.5 La quarta condizione è la mancata, tardiva o incompleta comunicazione all’Ufficio
MROS. La violazione dell’obbligo di comunicazione è un reato di omissione,
ossia un reato per il quale la semplice omissione di un’azione richiesta e possibile
è punita con una sanzione. La concretizzazione delle conseguenze relative
all’omissione non è necessaria per considerare il reato adempiuto (MARIANNE
JOHANNA HILF, GwG, n. 21 ad art. 37 LRD). Il reato di cui all’art. 37 LRD è inoltre
un reato di messa in pericolo astratto, un reato di durata astratto. Fintanto che
perdura l’obbligo di comunicazione, la violazione del medesimo rimane possibile
(STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 4 ad art. 37 LRD).
Giusta l’art. 9 LRD, la comunicazione deve essere effettuata senza indugio.
Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell’obbligo di
comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è
conoscenza, rispettivamente sospetto fondato in merito alla situazione
- 28 -
sottoposta all’obbligo di comunicazione, come pure quando una tale conoscenza
o un tale sospetto fondato avrebbe dovuto concretizzarsi e la comunicazione non
viene effettuata. Questo è il caso segnatamente dal momento in cui sono stati
intrapresi – rispettivamente avrebbero dovuto essere intrapresi – dei chiarimenti
giusta l’art. 6 LRD che non hanno permesso di dissipare il sospetto. Le
chiarificazioni complementari devono essere intraprese non appena i rischi
superiori di una relazione d’affari diventano visibili (art. 16 vOrd-FINMA; art. 20
vOrd-FINMA 1).
Una comunicazione deve essere effettuata senza indugio non appena ne sono
dati i presupposti, anche quando il chiarimento delle circostanze dura nel tempo.
Un ritardo nei chiarimenti non costituisce un motivo per omettere o ritardare la
comunicazione all’ufficio MROS. L’interpretazione del concetto «senza indugio»
è soggetta ad un margine di apprezzamento. Essa può variare a seconda del
caso concreto, in quanto è opportuno considerare la rappresentazione soggettiva
dell’intermediario finanziario (DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 17 ad art. 9 LRD;
HILF, 2017, n. 23 art. 37 LRD). In caso di disputa, è comunque necessario riferirsi
ad un criterio oggettivo, ossia al momento in cui un intermediario finanziario
diligente avrebbe considerato il sospetto come fondato (DORIS HUTZER, op. cit.,
n. 24 ad art. 9 LRD).
Quale reato di messa in pericolo astratto, l’art. 37 LRD non presuppone che gli
averi patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengano effettivamente da
un crimine o ricadano tra le altre fattispecie elencate all’art. 9 LRD. Nel momento
in cui le condizioni dell’art. 9 LRD sono adempiute e l’intermediario finanziario
non effettua ciononostante la comunicazione senza indugio, questo ricade nel
campo di applicazione dell’art. 37 cpv. 1 LRD. Se, in una simile costellazione,
egli omette di effettuare la comunicazione, la ritarda o la effettua in modo
incompleto, egli decide o assume il rischio di violare il proprio obbligo di
comunicazione (STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD).
Come visto in precedenza (v. supra consid. 5.3), l’informativa all’Ufficio MROS è
stata trasmessa solo il 9 maggio 2011 (riferita tuttavia ad F.) dopo l’invio il 26/28
aprile 2011 della documentazione al MPC e dopo che D., direttamente o per
tramite di terzi, aveva praticamente svuotato il conto 1. Sulla base delle
considerazioni che seguono (in particolare consid. 10.2 infra), risulta che la
condizione dell’omessa o tardiva comunicazione è dunque adempiuta nel caso
concreto.
- 29 -
Periodo Banca C. SA
8. Nel periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 nel caso di specie occorre
verificare, da un lato, a chi incombeva la responsabilità per un’eventuale
comunicazione all’Ufficio MROS e, dall’altro, se vi era un obbligo di
comunicazione in tal senso.
A tale proposito, l’Alta Corte, nella propria sentenza di rinvio, ha precisato che la
competenza del Comitato Due Diligence di Banca C. SA di dare seguito agli
obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9 LRD non esclude a priori
un'eventuale responsabilità penale personale di A. nella sua qualità di membro
del Comitato Due Diligence. Essa ha pertanto rinviato la causa a questa Corte
per nuovo giudizio in merito a tale aspetto (sentenza del Tribunale federale
6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 e 3).
9.
9.1 Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari
di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di
una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o
altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le
disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa. Il
cpv. 2 prevede che il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la
persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di
un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato,
mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle
disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per
negligenza. Infine, se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la
persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o
in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza
personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi,
ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori
colpevoli (cpv. 3).
Sebbene l’obbligo di comunicazione incomba principalmente all’intermediario
finanziario, la persona fisica che non ha effettuato la comunicazione nonostante
ne avesse il dovere, può essere punita ai sensi dell’art. 37 LRD. In una società,
l’obbligo di comunicare incombe alle persone designate per legge o ordinamento
interno a tale funzione (HUTZLER, in: Ackermann [curatore], Kommentar,
- 30 -
Kriminelle Vermögen, Kriminelle Organisationen, tomo II, 2018, n. 146 ad art. 9
LRD; WERNER DE CAPITANI, op. cit., n. 26 ad art. 9 LRD).
Il dovere di comunicazione di cui all’art. 9 LRD deve trovare concretizzazione
all’interno del singolo istituto finanziario a mezzo di adeguate disposizioni interne
concernenti il servizio di lotta contro il riciclaggio, avente come scopo quello di
fornire il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione
nell’applicazione dell’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
nel settore finanziario. Al servizio interno compete pure il compito di preparare le
direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio nonché la pianificazione e la
sorveglianza della formazione interna in tale ambito (v. art. 23 e segg. ORD-
FINMA; v. art. 21 e segg. vORD-FINMA).
La presenza di un servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro non è tuttavia atta
a liberare i responsabili gerarchici e la direzione dell’intermediario finanziario
dalla loro responsabilità in ambito di lotta al riciclaggio di denaro (v. art. 24 cpv. 1
ORD-FINMA nella sua versione attuale; v. art. 22 cpv. 1 vORD-FINMA; art. 13
cpv. 1 vORD-FINMA1).
Quali autori di una violazione dell’art. 37 LRD entrano dunque in considerazione
le persone responsabili dell’effettuazione di una comunicazione secondo i
regolamenti interni, le persone esterne incaricate a tal fine, gli organi che devono
predisporre le basi necessarie per l’istruzione e la sorveglianza del responsabile
della comunicazione nonché gli organi e i collaboratori ai quali incombe
l’istruzione e la sorveglianza del responsabile della comunicazione (WERNER DE
CAPITANI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD).
9.2 Nel caso in esame, l’art. 13 – segnatamente il cpv. 2 – vORD-FINMA1 (normativa
in vigore al momento dei fatti contestati) elencava in modo dettagliato i compiti
del servizio di lotta contro il riciclaggio.
Tali compiti erano stati ripresi anche nel dispositivo antiriciclaggio in seno a
Banca C. SA, in particolare nella Direttiva “Lotta contro il riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo” nella versione aggiornata all’aprile 2010 (incarto
SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0260 e segg.; cl. 3 act. MPC 7.2.99.3.142 e segg.).
Il punto 8 di tale direttiva prevedeva che “in banca C. SA al Compliance Office
viene affidato il ruolo di Servizio interno di lotta al riciclaggio”. I compiti di tale
servizio erano: la preparazione delle direttive interne sulla lotta al riciclaggio; la
sorveglianza dell’applicazione di tali direttive; l’allestimento della formazione
- 31 -
interna in materia di riciclaggio; la definizione dei parametri del sistema di
sorveglianza delle transazioni di cui al punto 6 della direttiva; il controllo
dell’avvenuta valutazione delle suddette transazioni da parte dei consulenti;
l’ordine di procedere ad eventuali chiarificazioni complementari ed il relativo
controllo dell’avvenuta evasione; l’informazione al Comitato Due Diligence per la
preparazione della decisione di ammissione o di proseguimento di relazioni
d’affari.
Il punto 9, denominato “Verifiche che il Compliance Office ed il Comitato Due
Diligence devono effettuare”, prevede che:
Il Compliance Office è tenuto a verificare mensilmente la situazione dei clienti a
rischio (Rating R1 e R2) e ad informare regolarmente il Comitato Due Diligence
in occasione delle riunioni mensili.
Il comitato Due Diligence procede comunque ad un riesame annuale delle
relazioni a rischio accresciuto.
La documentazione relativa ai controlli è archiviata presso il Compliance Office.
Secondo il punto 10 “Casi in cui il servizio interno di lotta al riciclaggio deve
essere consultato e il Comitato Due Diligence deve essere informato”, prevede:
Il servizio interno di lotta al riciclaggio deve essere consultato per ogni relazione
d’affari con rating equivalente a R1 o R2. Il Comitato Due Diligence deve essere
analogamente informato.
Il punto 13 della citata direttiva di Banca C. SA, intitolato “Competenze per la
comunicazione all’ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio”, regolava le
competenze in materia di comunicazione al MROS, prevedendo che il Comitato
Due Diligence era l’unica istanza abilitata al riguardo, come pure che l’attività di
comunicazione era delegata al responsabile del dipartimento Compliance
(incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 30.269, 30.277 e segg.; incarto SK.2018.15
cl. 7 act. MPC 7.4.1.3.121 e segg.):
“Il Comitato Due Diligence è l’unica istanza abilitata a comunicare con l’ufficio
federale di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) ed il Ministero
Pubblico. L’attività è delegata al Responsabile del Dipartimento Compliance”.
Dalla direttiva FINMA e dalle direttive interne di Banca C. SA risulta dunque che
la responsabilità di decidere in merito alle comunicazioni all’Ufficio MROS
spettava al competente Comitato Due Diligence. Al responsabile del
- 32 -
Dipartimento Compliance A. competeva, secondo l’art. 13 della direttiva interna
di Banca C. SA, l’attività concreta/esecutiva di effettuare un’eventuale
comunicazione all’ufficio MROS ad avvenuta decisione di comunicazione
adottata dal Comitato.
9.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui l’istanza
abilitata ad adottare una decisione riguardo all’effettuazione di una
comunicazione di sospetto ai sensi dell’art. 9 LRD è un gremio, la violazione
dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 LRD è in ogni caso imputabile
ad ogni membro dello stesso che non è intervenuto in tal senso (ciò è chiaro
almeno dal 1996, come si evince dalla DTF 122 IV 103 consid. VI/2/d/bb pag.
129 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 28
novembre 2019 consid. 2.3.1).
9.4 Ora, dal regolamento del Comitato Due Diligence nella sua versione aggiornata
all’aprile 2010 si evince che detto Comitato era composto dal Presidente
dell’Executive Board, dai Membri dell’Executive Board, dal responsabile del
Dipartimento Compliance e dal Due Diligence Officer (incarto SK.2018.15 cl. 2
act. DFF 030.0413).
Presso Banca C. SA, A. era responsabile del Dipartimento Compliance, e ciò
almeno dal 1° febbraio 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 30.373-375).
Prima di ricoprire tale ruolo, presso la stessa banca egli era responsabile della
revisione interna (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.2). Nel periodo
interessato dai fatti, ossia dal settembre al dicembre 2010, il Due Diligence
Officer di Banca C. SA, era S., che ha sostituito J. a partire dal 1° luglio 2010
(incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0375 e seg.). Va altresì rilevato che, in
vista della fusione di Banca C. SA con Banca B. SA, S. era stata assegnata a
Banca B. SA a metà tempo, e ciò a partire dall’autunno del 2010 (incarto
SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.17).
Ne deriva che, in concreto, A. in quanto responsabile del Dipartimento
Compliance in Banca C. SA e membro del Comitato Due Diligence, istanza
abilitata ad effettuare le comunicazioni all’Ufficio MROS, secondo le direttive
interne di Banca C. SA, deve essere ritenuto responsabile per tale
comunicazione. Ciò in virtù del suo obbligo di agire autonomamente, nonostante
secondo le direttive fosse il Comitato ad avere potere decisionale (v. sentenza
del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 18 novembre 2019 consid. 2.3.1).
A maggior ragione se gli altri hanno “deciso” di prendere tempo, quando invece
vi erano già tutti gli elementi per fare una segnalazione.
- 33 -
10. In merito all’esistenza di un obbligo di comunicazione di A. relativamente al conto
1, va osservato quanto segue.
Il conto 1 era stato aperto il 12 novembre 2007 presso la banca C. SA (incarto
SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 030.0058-0151); titolare del conto era E. Ltd, mentre
l’avente diritto economico dei fondi ivi depositati era D., cittadino italiano nato il
28 ottobre 1951 a Z. (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 030.0080). Consulente
del conto 1 presso Banca C. SA – e in seguito anche presso Banca B. SA – era
R. (consulente bancaria del conto 1) (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 030.0076
e segg.).
Dalla sua apertura, il conto 1 è stato alimentato dagli averi che erano depositati
sul conto 2, anch’esso aperto presso Banca C. SA e riconducibile a D. Il conto 2
era stato a sua volta alimentato l’11 settembre 2006 con un versamento di Eur
146'984.20 proveniente dal conto 4 presso Banca AA. SA intestato ad I., nonché
con cinque apporti a contanti per complessivi Eur 445'231.30, effettuati tra l’11
gennaio ed il 24 settembre 2007 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0388 e
seg. e 685). Il primo versamento a contanti sul conto 2 di Eur 170'144.-- è stato
plausibilizzato il 9 gennaio 2007 con l’indicazione: “vendita di una proprietà
immobiliare in provincia di Z. (Puglia)” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF
030.0390).
Gli averi patrimoniali depositati sul conto 2 sono in seguito stati trasferiti tra il 22
novembre 2007 e il 15 gennaio 2008 sulla relazione 1 tramite sei bonifici per
complessivi Eur 294'175.71, fr. 10'561.-- e USD 1'509.90. Il conto 1 è stato
ulteriormente alimentato tra il 21 maggio 2008 ed il 3 luglio 2008 con tre apporti
a contanti effettuati da I. od F. per la somma complessiva di Eur 216'175.25
(incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0685 e 0717-0718). Per quanto attiene
alle uscite, tra il dicembre 2010 ed il marzo 2011 vi sono stati prelievi a contanti
per complessivi Eur 784'750.-- (Eur 100'000.--, 150'000.--, 250’0000.--, 20'000.-
-, 198'000.--, 16'000.--) e bonifici tra il maggio 2010 ed il febbraio 2011 per Eur
825.50 e USD 2'859.64.
10.1 Da un matching effettuato da S., Compliance Officer di Banca C. SA, sulla
clientela Banca C. SA il 2 luglio 2010 tra la banca dati World-Check e la banca
dati clientela di Banca C. SA, è emerso che D. risultava indagato per truffa al
Comune di Z. a causa di ipervalutazione di alcuni immobili pubblici (incarto
SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0276 e 030.0409). Tale informazione concernente
D. era stata inserita nella banca dati World-Check il 28 gennaio 2010 e
aggiornata il 14 luglio 2010.
- 34 -
“[Biography] Former Technical Legal Consultant to the Municipality of Z..
University Lecturer. [Identification] To be determined. [Reports] Oct. 2009 -
investigated by the Public Prosecutor’s Office of Z. on allegations of complicity in
aggravated fraud related to property, destined for private use, leased to the
Municipality of Z. (2,5m per annum). Assets seized (2,3m). Jul 2010 – indictment
requested by Prosecution.” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0329 e segg.,
030.0460 e segg., 030.0739 e segg.; cl. 7 act. MPC 05-01-0084; cl. 7 act. SK
7.930.019 righe 14-22 e 37-42 [S.]).
Secondo quanto riportato in World-Check, nel mese di ottobre 2009 le autorità
penali italiane avevano dunque sequestrato beni patrimoniali del cliente per un
ammontare di Eur 2,3 milioni e a luglio 2010 D. era stato rinviato a giudizio
(incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0460 e segg.).
In occasione della riunione del Comitato Due Diligence di Banca C. SA del
7 settembre 2010 – riunione alla quale A. era presente, unitamente a BB: CC. e
S. – si evince che quest’istanza – che si riuniva perlomeno a scadenza mensile
(incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0281, 7.4.1.3.125) – si è occupata,
durante un’ora e mezza, di 13 trattande, corredate da altrettanti allegati denotanti
gli estremi di diversi conti e clienti. In particolare, uno dei predetti allegati, il n. 8,
verteva su almeno cinque relazioni risultanti dal controllo World-Check. Dal
verbale risulta altresì che il Comitato ha approvato le valutazioni di S. in merito
alle misure da intraprendere sui nominativi risultanti dal matching effettuato con
World-Check in data 2 luglio 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0272 e
segg., in particolare punto 8). Relativamente al conto 1, l’allegato n. 8 – datato 2
settembre 2010 – menziona il nominativo di D., con il seguente riscontro dal
controllo World-Check “[…] indagato per truffa al Comune di Z. per
ipervalutazione di alcuni immobili pubblici.”. Dal medesimo documento emerge
che il saldo del conto ammontava a fr. 1'137'000.--, come pure che la Compliance
Officer S. aveva valutato la situazione nel modo seguente: “movimentazione
tramite versamenti per contanti. Poiché non esiste documentazione di supporto
non si può escludere collegamento con le vicende citate da WC. Proposta:
richiedere chiarimenti al consulente e nel frattempo blocco cautelativo interno e
watchlist? Ev. upgrade a R2.” Il succitato verbale riporta, al punto 8, la decisione
di principio del Comitato di approvare “le valutazioni del CO – BV in merito alle
misure da intraprendere sui nominativi risultanti dal matching effettuato con
World-check, fatte salve alcune decisioni ulteriori. Si rimanda all’allegato no 8 ”;
dall’allegato n. 8 risulta quindi la decisione specifica del Comitato relativamente
alla relazione 1, ossia: “Procedere con richiesta chiarimenti al consulente +
apposizione del blocco cautelativo interno + inserimento nella watch-list e quindi
- 35 -
upgrade a rating R2 ” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0272 e segg.,
030.0407 e segg.).
A dire di A., la competenza per verificare il follow-up delle decisioni prese dal
Comitato era del Comitato medesimo (incarto SK.2019.15 cl. 7 act. SK 7.930.007
[verbale A.]).
Durante la seduta successiva del Comitato Due Diligence del 22 settembre 2010,
il verbale summenzionato è stato approvato all’unanimità e senza osservazioni
particolari (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0241). Nonostante il verbale
non prevedesse una trattanda follow-up, nel corso di tale riunione erano
comunque stati passati in rassegna i casi World-Check pendenti. Per quanto
riguarda la relazione 1, S. ha riferito in tale sede che la consulente R. non aveva
ancora effettuato le verifiche supplementari decise nella precedente riunione
(incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.009 [verbale A.]).
Dagli atti di causa risulta inoltre che, nemmeno in seguito, le misure decise dal
Comitato Due Diligence il 7 settembre 2010 sono state implementate. Tant’è che,
come detto, il 17 ed il 27 dicembre 2010 sono stati effettuati due prelievi a contanti
di Eur 150’000.-- ognuno, senza che i medesimi facessero scaturire alcuna
richiesta di verifica.
10.2 È dunque chiaro che, in una simile situazione, la banca – e A. in particolare – era
a conoscenza delle criticità relative al conto 1 già dal 7 settembre 2010, data in
cui dunque disponeva di tutti gli elementi che avrebbero giustificato e
imponevano una segnalazione. A., membro del Comitato Due Diligence, sapeva
infatti che l’avente diritto economico del conto era indagato in Italia per truffa al
Comune di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, che il conto aveva
un saldo di fr. 1.137'000.--, che la movimentazione della relazione era avvenuta
tramite versamenti per contanti e che a tale proposito non esisteva
documentazione a supporto. Come correttamente indicato dal DFF, può essere
ritenuto un lasso di tempo di 15 giorni per allestire la segnalazione all’Ufficio
MROS, di modo che, al più tardi il 23 settembre 2010, la medesima avrebbe
dovuto essere inviata.
Le condizioni oggettive per ritenere una violazione dell’obbligo di comunicazione
giusta l’art. 37 LRD sono dunque adempiute.
11. Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere ritenuto
colpevole di una violazione dell’obbligo di comunicazione commessa
- 36 -
intenzionalmente giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, oppure per negligenza giusta l’art.
37 cpv. 2 LRD.
11.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo
compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga
possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 al. 2 CP): in questo
caso il reato è commesso con dolo eventuale. Commette invece per negligenza
un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza
è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo
le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 al. 3 CP).
Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l'agente ritiene possibile
che l'evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché prende in
considerazione l'evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo;
non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi. La nozione di
dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del diritto penale, incluse le leggi
speciali (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, Code Pénal –
Petit Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo
eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche
se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a
condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato
questo risultato (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit.,
n. 17 ad art. 12 CP).
Se l’agente non è reo confesso, la verifica dell’intenzionalità può di norma essere
fatta solo in base all’esperienza e ad elementi esteriori, che permettono di trarre
conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente. Tra gli elementi esteriori da
cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si
produca, figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza
e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave
è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la
conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che
l'evento considerato si realizzasse (v. DTF 121 IV 249 consid. 3a/ aa; 130 IV 58
consid. 8.2-8.5).
In contrapposizione all’infrazione intenzionale, la negligenza presuppone che
l’autore non abbia l’intenzione di ledere o mettere in pericolo un bene giuridico
protetto. Perché l’autore sia punibile, egli deve avere commesso una mancanza
a lui imputabile dal profilo soggettivo. Come le infrazioni intenzionali, anche
quelle per negligenza possono essere commesse tramite omissione. La
- 37 -
negligenza può essere cosciente – quando l’autore ritiene che il risultato non si
realizzi – o incosciente – quando l’autore non intravvede le conseguenze del suo
comportano sebbene avrebbe potuto e dovuto prevederle – (DUPUIS/ MOREILLON/
PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 28 e segg. ad art. 12 CP).
La distinzione tra dolo eventuale e negligenza consapevole è ardua: in effetti, in
entrambi i casi l’autore è consapevole della possibilità o del rischio che
l'infrazione si realizzi. Tuttavia, nel caso di negligenza consapevole, l'autore
crede che il risultato che ha intravvisto come possibile non si realizzerà e dunque
che il rischio che l'infrazione venga commessa non si concretizzerà. In sostanza,
l'autore intravvede il rischio, ma decide di agire comunque, essendo convinto che
il rischio non si realizzerà. Per contro, in caso di dolo eventuale, l'autore
considera la possibilità che l'infrazione si realizzi e accetta tale rischio (DUPUIS/
MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Per
ritenere se si sia in presenza di negligenza consapevole o dolo eventuale, in
assenza di confessioni, il giudice dovrà fondarsi su un’analisi delle circostanze,
tra cui figurano l’importanza del rischio conosciuto dall’autore, la realizzazione
dello stato di fatto legale, l’intensità della violazione del dovere di diligenza, il
movente e la maniera in cui ha agito (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/
MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 16 ad art. 12 CP). Maggiore è la possibilità che
l'infrazione si realizzi, più il giudice sarà incline a ritenere che l’autore, decidendo
di agire, aveva accettato la possibilità che il rischio si realizzasse. Nel dubbio
occorre tuttavia propendere, trattandosi di una questione di fatto, per la
negligenza consapevole (in dubio pro reo; v. BERNARD CORBOZ, in: Commentario
romando - Code pénal I [Roth/Moreillon, curatori] 2009, n. 70 e segg. ad art. 12
CP).
11.2 Con specifico riferimento all’infrazione intenzionale ai sensi dell’art. 37 cpv. 1
LRD, affinché possa essere ritenuta tale fattispecie, l’intermediario finanziario
deve, consapevolmente e volontariamente, omettere di effettuare la
comunicazione richiesta dall’art. 9 LRD. Il dolo eventuale è realizzato allorquando
l’intermediario finanziario sa o presume che i valori patrimoniali oggetto di una
relazione d’affari potrebbero provenire da un crimine ma che, ciò nonostante, si
astiene dal chiarire le circostanze giusta l’art. 6 LRD e non effettua la
comunicazione di cui all’art. 9 LRD. In altre parole, egli accetta la situazione
(sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016, consid. 2.6.1
non pubblicato in DTF 142 IV 276; STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 37
LRD). Ciò è anche il caso per l’intermediario finanziario che ha constatato
l’esistenza di circostanze insolite o ha riscontrato degli elementi atti a far supporre
un’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali e non ha ottenuto dal
- 38 -
cliente spiegazioni soddisfacenti, non ritiene il tutto particolarmente
preoccupante e lascia «correre il rischio» (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n. 20
ad art. 37 LRD).
Per contro, viola per negligenza l’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 2
LRD l’intermediario finanziario che, facendo prova dell’attenzione richiesta,
avrebbe dovuto riconoscere l’origine potenzialmente criminale dei valori
patrimoniali oggetto di una relazione d’affari. L’intermediario finanziario che non
ha avuto sospetti fondati ai sensi dell’art. 9 LRD per il semplice fatto di non
essersi conformato agli obblighi di chiarimento previsti dalla LRD e ha dunque
agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto evitabile,
è punibile giusta l'art. 37 cpv. 2 LRD (art. 13 cpv. 2 CP; STILIANO ORDOLLI, op.
cit., n. 12 ad art. 37 LRD).
11.3 In concreto, A. era informato dal 7 settembre 2010 dell’esistenza di criticità in
merito al conto 1 ed al suo avente diritto economico: egli sapeva che il nominativo
di D. era emerso durante un matching tra la banca dati di World-Check e la banca
dati dei clienti di Banca C. SA (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0566 e
seg.). Più precisamente, A. sapeva che D. risultava indagato per truffa al Comune
di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, come pure che la
movimentazione del conto era avvenuta tramite versamenti a contanti, che non
esisteva documentazione a supporto e non si poteva dunque escludere un
collegamento con le vicende emerse dal World-Check, come pure che il saldo
del conto ammontava a fr. 1'137'000.--.
Dagli atti emerge una e-mail del 3 settembre 2010, quando, nell’ambito di una
due diligence effettuata da Banca B. SA su Banca C. SA nell’ottica della fusione,
i risultati del World-Check effettuato a luglio da S., incluso il conto 1, erano stati
trasmessi e approfonditi da S. con la signora DD. di Banca B. SA (incarto
SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0638 e 0639). Tali informazioni, a dire di A., gli
erano sì note, ma solo a livello generico, nel senso che S. gli avrebbe fatto
presente dello screening effettuato a luglio 2010 e delle casistiche emerse, che
avrebbe voluto portare al successivo comitato Due Diligence del 7 settembre
2010, senza tuttavia indicargli alcun nominativo (“D: Del risultato del World-
Check, in cui ci si riferiva anche a 1, Lei è venuto a sapere prima del 7 settembre
2010 da S.? R: No, mi aveva parlato solo di risultanze, senza specificare
quali. Ha parlato di risultanze, mi aveva detto un tot di casi, dicendo che li avrebbe
portati in comitato. Dunque di 1 non ho saputo da S. prima del Comitato. Né ho
fatto un’analisi dei casi da lei proposti prima del Comitato”, verbale dibattimentale
A. dell’8 ottobre 2020, cl. 8 act. SK 8.731.014).
- 39 -
Dalle stesse affermazioni di A., gli era dunque noto addirittura già prima del 7
settembre 2010 che vi erano dei casi problematici emersi dal matching con
World-Check, ciò che imponeva, data la sua funzione e formazione, una
particolare attenzione.
Una particolare attenzione di A. si imponeva ancor di più ritenuto che egli era
assolutamente conscio dell’importanza delle normative antiriciclaggio, tant’è che
egli medesimo ha affermato che “il settore antiriciclaggio per una banca è uno
dei più importanti”, che è “un settore sensibile” (verbale dibattimentale A. dell’8
ottobre 2020, cl. 8 act. SK 8.731.007 e seg.). E che proprio lui, ritenuta
l’importanza particolare di tale aspetto, aveva da un lato accolto la proposta di S.
di effettuare in Banca C. SA, anziché uno screerning World-Check annuale, uno
mensile; dall’altro, voluto che fosse il Comitato Due Diligence (di cui era membro
e in cui aveva voluto sedessero il Presidente BB., almeno due membri della DG
– che erano anche capi del private banking e quindi dei consulenti – e il
Compliance Officer, incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.004; cl. 8 act. SK
8.731.007 e seg.) ad occuparsi delle segnalazioni MROS. Per quanto concerne
poi i contatti con l’Ufficio MROS e la Procura, vista la delicatezza dei temi, ha
dichiarato di volersene occupare personalmente (verbale dibattimentale A. dell’8
ottobre 2020, cl. 8 act. SK 8.731.009).
In concreto A. – che già era stato informato da S. prima della riunione del 7
settembre 2010 dell’esistenza di casistiche emerse dal controllo World-Check di
luglio 2010 – è venuto a conoscenza delle criticità e dei nominativi emersi da tale
controllo (i quali, come da lui affermato, erano tutt’al più “una decina” [verbale
dibattimentale A. dell’8 ottobre 2020 cl. 8 act. SK 8.731.015 e seg.]) al più tardi il
7 settembre 2010. Egli disponeva, già a tale data, di elementi qualificati che
giustificavano un sospetto fondato e che erano sufficienti per una comunicazione;
elementi che, per medesima ammissione di A., erano “critici” (verbale
dibattimentale A. dell’8 ottobre 2020, cl. 8 act. SK 8.731.19). Tali elementi, in
casu l’alimentazione a contanti (in ogni caso almeno in parte, v. supra consid.
10) senza documentazione a supporto e l’esistenza di un procedimento penale
(v. sentenza della Corte d’appello del TPF CA.2010.7 del 28 maggio 2020 consid.
1.1.4.2; v. anche allegati alla vORD-FINMA 1 e alla vORD-FINMA, supra consid.
7.4) a carico dell’avente diritto economico del conto, fondavano in effetti già di
per sé un sospetto fondato in merito alla possibile provenienza da un crimine dei
valori patrimoniali depositati sulla relazione 1.
A tale data, la situazione in quanto tale imponeva dunque, già sulla base delle
informazioni a lui note e indipendentemente dall’eventuale blocco del conto, una
- 40 -
comunicazione immediata all’ufficio MROS. Pur ammettendo un lasso di tempo
di 15 giorni per allestire la segnalazione all’Ufficio MROS (v. supra consid. 10.2),
questa avrebbe dunque dovuto avvenire, al più tardi, il 23 settembre 2010.
11.4 Ma ad ogni modo, anche volendo seguire la tesi del Comitato Due Diligence (di
cui A. era parte), che al 7 settembre 2010 ha ritenuto di far effettuare ulteriori
approfondimenti, non si giunge ad una diversa conclusione. In effetti, A. era
edotto del fatto che il Comitato del 7 settembre 2010 aveva approvato le
valutazioni della Compliance Officer “fatte salve alcune decisioni ulteriori”, ossia
che la problematica non era considerata conclusa per il Comitato (incarto
SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0407). Al 22 settembre 2010, quando S. lo aveva
riferito al Comitato, A. era altresì informato che le istruzioni impartite (ossia la
richiesta di effettuare chiarimenti supplementari) non erano ancora state attuate
né dalla Compliance Officer S. né dalla consulente responsabile del conto. Gli
era dunque noto al 22 settembre 2010 che tale misura decisa dal Comitato al 7
settembre 2010 non era stata intrapresa ed egli avrebbe dunque dovuto,
indilatamente, cioè il giorno successivo, allestire la contestata segnalazione. Per
contro, né a tale data, né successivamente si è attivato in qualche modo.
Irrilevante in concreto il fatto che A. avesse dato per scontato che le misure
cautelative (con particolare riferimento al blocco del conto) decise il 7 settembre
2010 fossero state attuate, né che egli non abbia più ricevuto alcuna
informazione in merito al conto 1. Anche in presenza di un blocco, non si giustifica
comunque di attendere per una comunicazione all’ufficio MROS: in difetto di che
situazioni “a rischio” potrebbero procrastinarsi sine die. A tale proposito, non è
comunque chiaro a questa Corte come A. potesse pensare che il conto fosse
bloccato, quando egli medesimo ha affermato di avere saputo, il 22 settembre
2010, che quanto deciso in sede di Comitato del 7 settembre 2010 non era stato
attuato e che comunque, anche successivamente, non gli era noto il seguito dato
alle misure ivi decise (verbali dibattimentali di A.: incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK
7.930.9; cl. 8 act. SK 8.731.021 e segg.).
11.5 A., nelle cui competenze e funzioni in quanto responsabile del Dipartimento
Compliance e membro del Comitato Due Diligence (istanza incaricata, secondo
le direttive interne di Banca C. SA, delle decisioni in merito alle segnalazioni
all’Ufficio MROS), rientravano sia gli obblighi di cui all'art. 9 LRD che quelli di cui
all'art. 6 LRD (v. sentenza del tribunale federale 6B_1332/2018 del 28 novembre
2019 consid. 2.3.1 e 3), avrebbe dovuto effettuare tempestivamente la
segnalazione all’Ufficio MROS. Egli avrebbe potuto e dovuto attivarsi
maggiormente vista la situazione e procedere autonomamente e
- 41 -
immediatamente ad effettuare una comunicazione all’Ufficio MROS in tal senso.
Ciò a maggior ragione, come più volte ribadito, considerato l’importo
ragguardevole presente sulla relazione (fr. 1’137'000.--), somma derivante da
alimentazione tramite versamenti per contanti, senza che esistesse
documentazione a supporto e pertanto che doveva far nascere un’attenzione
particolare in merito alla possibile origine criminale dei valori, anche nell’ottica di
una futura possibile confisca. Per definizione infatti, ogni apporto a contanti
richiede da parte di un bancario (e A. era persona di esperienza in ambito
bancario), una maggiore attenzione.
Ad abundantiam, a nulla giova a A. prevalersi del fatto che, a suo dire, verificare
che le misure decise dal comitato del 7 settembre 2010 venissero messe in atto,
non fosse suo compito. Già al 7 settembre 2010 gli era infatti nota la situazione
critica del conto 1, che di per sé già imponeva una segnalazione e ciò
indipendentemente dall’eventuale blocco cautelativo interno della relazione, o
dall’inserimento della whatch list o dall’upgrade del rischio a rating R2.
11.6 Considerato tutto quanto precede, a mente di questa Corte, A., in violazione ai
propri obblighi quale membro del Comitato Due Diligence (v. DTF 122 IV 103
consid. VI.2/d/bb) e responsabile del Dipartimento Compliance, non ha
intrapreso i passi necessari per una comunicazione a MROS ma ha accettato la
possibilità che l’infrazione si realizzasse e se ne è accollato il rischio.
Egli ha pertanto, almeno per dolo eventuale, violato i suoi doveri giusta l'art. 9
LRD e va dunque ritenuto responsabile a norma dell'art 37 cpv. 1 LRD.
Periodo BANCA B. SA
12. Il processo di fusione tra Banca C. SA e Banca B. SA ha preso avvio il 17/20
settembre 2010; la fusione tra le due banche è avvenuta il 31 dicembre 2010
(incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.00665 e seg. [T.]; act. DFF 031.0007). A
partire dal 1° gennaio 2011 il conto 1 è dunque stato gestito da Banca B. SA.
Anche in questo periodo è dunque opportuno verificare l’esistenza di un obbligo
di comunicazione e la responsabilità per la medesima.
- 42 -
13.
13.1 Nel periodo in esame, l’art. 22 vORD-FINMA (nella sua versione in vigore dal
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015) stabiliva la responsabilità della direzione
generale o di almeno uno dei suoi membri in materia d’applicazione, sorveglianza
e valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano
rischi superiori. Al riguardo, l’organigramma di Banca B. SA prevedeva, nella sua
versione aggiornata al 1° gennaio 2011, A. quale condirettore e responsabile del
Servizio Legal & Compliance. e Q. quale Capo della struttura Financial & Risk
Management/Compliance (incarto SK.2018.15 cl. 4 act. DFF 7.2.99.3.547). S.,
sostituta di A., era attiva all’80%. EE., capo ad interim del servizio Legal &
Compliance prima dell’arrivo di A. (incarto SK.2018.15 cl. 4 act. DFF
7.2.99.3.553), è stata assente da gennaio a luglio 2011 per maternità (incarto
SK.2018.15 cl. 4 act. DFF 7.2.99.3.538). Nella sede dibattimentale, sia A. (incarto
SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.007) che S. (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK
7.930.022) hanno riferito pure della presenza di (di seguito: FF.) e di J.
13.2 La direttiva 2.20 di Banca B. SA intitolata “Lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo”, nella sua versione al 9 settembre 2010 (incarto
SK.2018.15 cl. 5 act. DFF 7.2.99.3.905 e segg.), prevedeva al punto 2.20.10
“Obbligo (art. 9 LRD) e diritto (art. 305ter CP) di comunicazione”, i sottopunti
- 2.20.10.1 “competenza”, secondo cui “se in base ai chiarimenti fatti,
emerge che i patrimoni presso di noi depositati da un cliente provengono
da attività criminose o collegati con un’organizzazione terroristica, la
Banca, per il tramite del servizio Legal & Compliance, è tenuta a segnalare
la fattispecie all’autorità competente” e
- 2.20.10.2 “Decisione”, secondo cui il servizio Legal & Compliance decide
se sia o meno il caso di inoltrare una comunicazione alle autorità
competenti in materia di riciclaggio; lo stesso servizio redige e sottoscrive
la comunicazione.
13.3 In seno a Banca B. SA la competenza di decidere in punto alla comunicazione
all’ufficio MROS spettava quindi a A. in quanto capo del Servizio Legal &
Compliance
A ciò nulla muta il fatto che A., per prassi in Banca B. SA, avrebbe dovuto
ottenere, a suo dire, l’avallo del superiore gerarchico Q. per effettuare una
comunicazione all’Ufficio MROS; secondo S., era addirittura Q. a decidere in
merito alle comunicazioni MROS (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.013 e
- 43 -
segg., in particolare 7.930.023 e 024 [verbale S.]). In effetti, come visto in
precedenza, dalle normative interne risulta che responsabile per tale
comunicazione era unicamente l’imputato, il quale, ad ogni modo, non ha
neppure sottoposto il caso al proprio superiore (v. DTF 122 IV 103 consid.
VI.2/d/bb in merito alla responsabilità di ogni singola persona di un gremio).
14.
14.1 Per quanto attiene all’esistenza di un obbligo di comunicazione nel “periodo
Banca B. SA”, va rilevato quanto segue. Il 5 gennaio 2011 il Servizio Legal &
Compliance di Banca B. SA ha ordinato di eseguire un controllo propedeutico
nella banca dati World-Check, finalizzato a escludere i casi di omonimia in
relazione ai conti ripresi da Banca C. SA e a rendere più efficiente il controllo
ordinario previsto per fine marzo 2011 (incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF
030.0669 [T.]; cl. 7 act. SK 7.930.10 [A.]; act. SK 7.930.21 e seg. [S.]). Il
nominativo di D. e del conto 1 è emerso anche durante tale controllo. R. ha allora
consultato il World-Check ed ha trovato un articolo di stampa del 27 gennaio
2010 del KK., dal Titolo “Via […], soldi e titoli per due milioni sequestrati all’ex
consulente della Poli. Il blitz eseguito dalla Finanza su ordine del pm Tramis, D.
indagato per truffa assieme ad altri dieci” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act.
DFF 030.0332), dove veniva accennato ad un immobile di Z. e a soldi e titoli
sequestrati a D., a titolo cautelativo, per due milioni di euro. Prima del 3 febbraio
2011, R. aveva quindi informato – compilando una lista che le era stata
consegnata da J. – il Servizio Legal & Compliance, nella persona di J., che D.
era effettivamente la persona menzionata nella lista ed ha allegato alla propria
ricerca l’articolo succitato del KK. A tale comunicazione R. non ha ricevuto alcun
riscontro (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0538 [R.]).
Il 3 febbraio 2011 la consulente R. ha inserito nel profilo KYC del conto 1 la
seguente nota che ha ripreso dal vecchio dossier Banca C. SA: “Il […]. è un libero
professionista, docente universitario di diritto ambientale e giurisprudenza presso
l’università di Z. Membro di varie commissioni di studi ambientali, ecc. Da
ricerche effettuate nel gennaio 2011, risulta che il […] sia legato a vari politici ed
è pure stato indagato per truffa nell’ambito di un’inchiesta sui palazzi giudiziari a
Z. Egli è divorziato e padre di due figli” (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF
030.0127; cl. 2 act. DFF 030.0537; cl. 3 act. DFF 030.0745). Questa informazione
poteva tuttavia essere inserita dal consulente senza che egli intraprendesse
alcunché e senza che nessun altro ne venisse automaticamente informato
(incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0617 [S.]).
- 44 -
Il 16 marzo 2011 S. ha segnalato ad R. che la relazione 1 era emersa dal controllo
trimestrale World-Check (INFOBAC) del 2 marzo 2011, chiedendo alla
consulente di dare riscontro della sua analisi al Servizio Legal & Compliance
entro l’8 aprile 2011 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0342 e seg.; cl. 3 act.
DFF 030.0749). L’8 aprile 2011, FF., segretaria amministrativa che lavorava a
tempo parziale e che era attiva in seno a Banca B. SA già prima della fusione,
ha sollecitato una risposta da parte di R., che l’11 aprile 2011 ha risposto di avere
già fatto pervenire tutte le informazioni richieste a J. “tempo fa” (incarto
SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0368), riferendosi probabilmente all’informazione
da ella fornita a J. – come riferito sopra – ed in seguito inserita, il 3 febbraio 2011,
nel sistema.
Ora, queste sono le descrizioni degli eventi fornite dalle persone coinvolte. Per
chiarezza, questa Corte precisa che le medesime sono state qui riprodotte per
illustrare la situazione. A carico di A. possono essere utilizzate solo quelle rese
nel rispetto del diritto al contradittorio (per S. è stato rispettato il contraddittorio
con A.; T. e R. non sono per contro stati sentiti in contraddittorio ed il loro
interrogatorio non è stato postulato dall’imputato; la richiesta di A. di interrogare
J., sentito in corso d’inchiesta ma in assenza di contraddittorio, è stata respinta
sia dal DFF che dal TPF nella causa SK.2018.15; dinanzi a questa Corte A. non
ha invece più postulato l’audizione di J.).
Relativamente al ruolo di A., S. riferisce di non avergli fornito informazioni relative
a 1/D. dopo il 22 settembre 2010, affermazione confermata dall'imputato
medesimo. Ciò tuttavia rende più grave la responsabilità di quest’ultimo, il quale,
nemmeno una volta giunto in Banca B. SA, dove la situazione a livello di LRD
era problematica, si è preoccupato di verificare perlomeno le situazioni (oltretutto
numericamente contenute, tra 10 e 30: v. verbale dibattimentale A. del 7
settembre 2019, incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.011; d verbale
dibattimentale A. dell’8 ottobre 2020 cl. 8 act. SK 8.731.011, 016 e 024]) – ciò
che non avrebbe quindi richiesto un elevato impiego di tempo) che già in Banca
C. SA erano notoriamente critiche.
Quanto precede dimostra che l’omissione, altrimenti detto, l’inattività di A., è
continuata senza sosta anche dopo il suo arrivo in Banca B. SA.
14.2 Per quanto attiene alle movimentazioni avvenute sul conto 1, si osserva che,
nonostante tale relazione bancaria fosse emersa a più riprese dai controlli nella
banca dati World-Check, dal 14 gennaio 2011 al 2 marzo 2011 sono stati
complessivamente prelevati Eur 484'000.--. Più precisamente – oltre ai due
prelievi di Eur 150'000.-- ciascuno effettuati ancora sotto la gestione Banca C.
- 45 -
SA, il 17, rispettivamente il 27 dicembre 2010 – dalla relazione 1 sono stati
prelevati a contanti Eur 250'000.-- il 14 gennaio 2011 (scopo indicato: operazione
di natura immobiliare in Inghilterra), Eur 20'000.-- il 3 febbraio 2011, Eur 198'000.-
- il 22 febbraio 2011 (scopo indicato: finanziamento al figlio per l’acquisto di un
alloggio a Milano dove lo stesso lavora quale funzionario di banca) e Eur 16'000.-
- il 3 marzo 2011 (incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0758 a 0765).
Contestualmente, il 3 febbraio 2011 D. ha comunicato alla consulente R. la sua
intenzione di estinguere la relazione 1 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF
030.0335) e il 4 marzo 2011 egli ha sottoscritto il modulo per la richiesta di
chiusura del conto (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0341).
14.3 L'obbligo di comunicazione di A. all'Ufficio MROS non è cessato con il
trasferimento del conto 1 da Banca C. SA in Banca B. SA. I sospetti fondati che
imponevano, come visto, una comunicazione già dal settembre 2010 sono rimasti
tali anche sotto l'egida Banca B. SA. Tanto più che A., che già era responsabile
per tale comunicazione in Banca C. SA fino al 31 dicembre 2010 (in quanto
membro del Comitato Due Diligence), lo era pure in Banca B. SA, quale
responsabile del Servizio Legal & Compliance, dal 1. gennaio 2011 in poi (v.
consid. 14 infra). A. non solo non ha segnalato, a seguito di quanto a lui noto al
7 settembre 2010, all’Ufficio MROS la situazione, ma una volta giunto in Banca
B. SA non ha informato il suo superiore, il signor Q., delle situazioni critiche.
L’inattività di A. è ancora più reprensibile se si considera che in banca i conti
problematici erano numericamente contenuti (cl. 8 act. SK 8.731.011, 016, 024
e supra consid. 14.1), ciò che imponeva, nella sua funzione, un controllo, che
aveva ancora più ragione di essere in Banca B. SA, dove A. medesimo aveva
riscontrato una situazione molto caotica (cl. 8 act. SK 8.731.012 e seg.).
Al riguardo, va pure tenuto conto del fatto che la mancata comunicazione
all’Ufficio MROS ha permesso a D. di effettuare bonifici e prelievi dal conto 1 (a
contanti: Eur 150'000.-- il 17 dicembre 2010, Eur 150'000.-- il 27 dicembre 2010,
Eur 250'000.-- il 14 gennaio 2011, Eur 20'000.-- il 3 febbraio 2011, Eur 198'000.-
- il 22 febbraio 2011, Eur 16'000.-- il 3 marzo 2011; tramite bonifici: Eur 825.50 e
USD 2'859.64 tra il maggio 2010 ed il febbraio 2011), tanto da praticamente
svuotare il medesimo, ritenuto che a fine aprile 2011 il saldo del conto
ammontava a Eur 34'647.--.
15.
- 46 -
15.1 Dal profilo soggettivo, A. ha affermato di non aver saputo che il caso 1 fosse
nuovamente emerso in sede dei successivi controlli effettuati, in particolare in
occasione del World-Check propedeutico in Banca B. SA del 5 gennaio 2011
(gestito da S., con FF. e J.), per cui egli aveva dato mandato d’esecuzione a S.,
partendo dall’assunto che eventuali risultanze avrebbero dovuto essergli
riportate (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0565). A. ha pure affermato di
essere stato convinto che le misure decise in sede del comitato Due Diligence
del 7 settembre 2010 fossero state effettuate, e ciò segnatamente per quanto
concerne il blocco interno del conto 1 disposto dal Comitato Due Diligence di
Banca C. SA nel settembre 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.10 e
seg.).
Ora, sebbene la Corte abbia in effetti constatato che quanto affermato da A.
coincida con le risultanze agli atti – non essendovi indizi secondo cui la
consulente del conto 1, R., o S., abbiano reso attento A. quanto al fatto che il
World-Check propedeutico del 5 gennaio 2011 avesse evidenziato il conto 1; e
neppure essendovi prove che A. sia stato informato quanto al risultato del
controllo World-Check del 2 marzo 2011, in cui il conto 1 era nuovamente
emerso, quanto alla richiesta di ulteriori informazioni inoltrata da S. ad R., al
sollecito inviato da FF. ad R., o al fatto che quest’ultima avesse riferito di avere
già trasmesso i risultati a J. – tali circostanze non hanno comunque rilevanza
sulla responsabilità di A., come esposto al considerando successivo.
15.2 Nella propria sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2018, il Tribunale
federale ha ritenuto fondata la tesi del DFF, secondo cui, per il periodo posteriore
al 1° gennaio 2011, il fatto che A. non sia più stato informato che la relazione 1
fosse nuovamente emersa nei controlli World-Check di gennaio e marzo 2011
sarebbe irrilevante, dal momento che questi risultati non avrebbero cambiato
nulla al grado di conoscenza di A. circa la relazione bancaria 1 e il suo
beneficiario economico, in merito ai quali era stato reso edotto durante le riunioni
del Comitato Due Diligence di Banca C. SA del settembre 2010. In particolare, in
occasione della riunione del 7 settembre 2010, a A. era stato esposto l’esito del
controllo World-Check del 2 luglio 2010.
Ora, come ritenuto dal Tribunale federale, dagli atti risulta chiaramente che
l’imputato era consapevole già dal 7 settembre 2010 delle criticità legate al conto
1 e in particolare all’avente diritto economico del conto; oltretutto dal 22
settembre 2010 egli sapeva che la richiesta di chiarimenti complementari non era
stata evasa. Come già in Banca C. SA, il fatto di presupporre che il conto fosse
bloccato, o di dare per scontato che l’assenza di comunicazioni implicasse che
- 47 -
non vi erano state risultanze di rilievo nell’ambito dei chiarimenti, non può, vista
l’esistenza dei sospetti a lui noti dal settembre 2010, liberare l’imputato dalle
proprie responsabilità. In simili circostanze egli era tenuto ad effettuare una
comunicazione all’Ufficio MROS (v. supra consid. 11).
La situazione caotica in Banca B. SA imponeva ancora maggior rigore, lavorando
oltretutto con nuovi collaboratori. Il conto 1 avrebbe dovuto essere degnato di
maggior attenzione, tanto più che il numero dei conti critici emerso nell’ambito
del world-Check in Banca C. SA e portato dinanzi al Comitato Due Diligence nel
settembre 2010 era comunque limitato.
15.3 La Corte ritiene pertanto che A. abbia violato, almeno per dolo eventuale,
l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD anche in seno a Banca B. SA.
Egli si è quindi reso colpevole di infrazione all’art. 37 cpv. 1 LRD.
16. Per quanto attiene alle carenze strutturali riscontrate presso Banca B. SA, l’Alta
Corte ha osservato che spetterà, se del caso, al Tribunale penale federale
stabilire se e in quale misura esse abbiano influito sulle possibilità effettive di dar
seguito agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9 LRD (v. sentenza del
Tribunale federale 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.2).
16.1 Nel proprio interrogatorio quale persona informata sui fatti del 23 settembre 2011,
A. ha indicato che “il periodo postfusione è stato molto intenso e lo ricordo come
un periodo di tanto lavoro”. J. ha dichiarato che “vi sono stati dei momenti caotici
e difficili in quanto non sapevamo nulla della nuova banca per quanto riguarda
gli aspetti regolati dalle direttive interne”; a mente di J., questo periodo sarebbe
“durato un paio di mesi, beninteso che per noi la missione compliance era chiara
ma a non essere chiara era l’organizzazione e i mezzi da utilizzare per espletare
la nostra funzione. Inoltre vi è stato un altro problema contingente: la
responsabile del compliance, EE., fu da subito in gennaio assente in congedo
maternità e quindi abbiamo dovuto riprendere e farci carico anche del lavoro
accumulato”. A., confrontato con quest’osservazione di J., ha confermato che “i
primi due-tre mesi sono stati i più intensi […] è vero comunque che
evidentemente che la missione ci era chiara, essendo analoga a quella espletata
in Banca C. SA e che a costituire in fattore critico era l’apprendimento della
struttura e dei mezzi” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0564). S. ha
indicato che all’arrivo in Banca B. SA la situazione era complessa; “non è quindi
stato facile per tutto il team adattarsi alla nuova situazione, visto che non
conoscevamo né il sistema informatico, né la clientela, né i consulenti, né le
- 48 -
direttive interne. Tra l’altro avevamo più volte segnalato, a A., che in seguito
l’aveva segnalato a Q., che eravamo sottodimensionati. Inoltre, l’abbiamo fatto
presente sia alla revisione esterna che a quella interna” (incarto SK.2018.15 cl.
3 act. DFF 030.0849).
In occasione del primo dibattimento del 7 settembre 2018, sia A. che S. hanno
riferito della situazione “drammatica” con la quale sono stati confrontati al loro
arrivo presso Banca B. SA. Entrambi hanno riferito dell’assenza di un passaggio
di consegne, dell’assenza di un elenco dei conti bloccati o delle attività in
sospeso, e della mancata formazione in merito ai sistemi informatici (incarto
SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.7 [A.], 7.930.22 [S.]). Lo spostamento di S. presso
Banca B. SA a metà tempo già a partire dall’autunno 2010 non aveva inoltre dato
i risultati sperati in termini di passaggio di consegne, siccome in quel periodo S.
si era occupata di altre questioni (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.18). Essi
hanno dovuto cercare di capire quali fossero i loro compiti secondo le direttive
interne, come funzionava il dispositivo antiriciclaggio di Banca B. SA, come
operavano i sistemi informatici e la struttura. A ciò si aggiungono le incombenze
correnti, essendo essi confrontati con l’operatività di una banca grande, di circa
170 persone, con diverse filiali. Oltre a gestire la quotidianità e il post-fusione, A.
e S. si sono dovuti occupare di diversi arretrati (incarto SK.2018.15 cl. 7 act.
SK 7.930.7 e seg. [A.], 7.930.18 e 22 [S.]).
La stessa FINMA ha del resto criticato l’istituto di credito per le carenze
riscontrate dall’autorità di vigilanza per gli anni 2010 – 2015, rilevando come
siano emerse, nell’ambito di un procedimento condotto dalla FINMA per relazioni
diverse da quella qui esaminata, lacune di portata generale nel funzionamento
del dispositivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (incarto SK.2018.15 cl. 7
act. SK 7.521.50 e seg.; cl. 6 act. DFF 090.110).
16.2 Ora, vero è che nel 2018 A. ha parlato di situazione drammatica, ma vero è pure
che, nel 2011, in epoca più vicina ai fatti, egli aveva relativizzato le dichiarazioni
di J. che parlava di situazione caotica, definendola piuttosto come “periodo
intenso” e “di tanto lavoro”. Ancora in sede di interrogatorio in aula l’8 ottobre
2020, A. ha indicato che, nella sua visione strutturata, il caos sarebbe ”lavoro
intenso” (verbale dibattimentale A. dell’8 ottobre 2020 cl. 8 act. SK 8.731.012 e
seg.). Alla Corte le dichiarazioni del 2020 di A. sono apparse piuttosto come un
tentativo di dipingere una situazione più difficile di quella che in realtà si è ritrovato
ad affrontare, probabilmente nell’intento di scaricarsi dalle proprie responsabilità.
Comecchessia, la Corte ha tratto dalle carte procedurali il convincimento che
all’inizio del 2011 vi fossero in Banca B. SA, a livello organizzativo e di messa a
- 49 -
disposizione delle risorse, carenze strutturali tali da mettere in difficoltà il servizio
di lotta contro il riciclaggio, carenze che non possono essere imputate a A..
Ciò nonostante, la Corte ha considerato che già nel periodo Banca C. SA A.
aveva mancato delle attenzioni che si imponevano relativamente al conto 1,
come pure che tale mancanza non si è manifestata contestualmente al
trasferimento in Banca B. SA, bensì prima, già dal settembre 2010. La medesima
è perdurata sino alla fine del 2010 ed in seguito è continuata durante la situazione
caotica del Servizio Legal & Compliance vigente in Banca B. SA. In realtà, proprio
alla luce della situazione problematica riscontrata in Banca B. SA, A. avrebbe
dovuto prestare maggiore attenzione alle situazioni a rischio, ciò che invece ha
manifestamente omesso di fare (v. anche supra consid. 14 e 15). Non risulta,
inoltre, che egli fosse impedito per una qualsivoglia ragione di adempiere ai propri
obblighi in quanto responsabile del Servizio Legal & Compliance
Ciò posto, tenuto conto segnatamente delle conoscenze di cui A. già disponeva
da settembre 2010, del dispendio relativamente limitato causato da una
comunicazione di sospetto a MROS, l’imputato non può essere scagionato dalle
proprie responsabilità. Cionondimeno, la Corte ha ritenuto (come si dirà sub
18.7.2) che di questa situazione al suo arrivo in Banca B. SA, caotica, o
drammatica, o molto intensa, vada tenuto conto nella commisurazione della
pena.
17. Concludendo, A. va ritenuto autore colpevole di violazione per dolo eventuale
dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, iniziato e perdurato
sia mentre era alle dipendenze di Banca C. SA (dal 22/23 settembre 2010, v.
supra consid. 11.3 e 11.5) che quando era impiegato presso Banca B. SA (sino
al 28 aprile 2011, v. supra consid. 14.3).
18. Sulla pena
18.1 A. è riconosciuto autore colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione
secondo l’art. 37 LRD. La pena edittale prevista in base a questa norma è la
multa fino a fr. 500'000.--, sino a fr. 150'000.-- se l’autore ha agito per negligenza.
18.2 Giusta l’art. 106 cpv. 3 CP (applicabile per rinvio dell’art. 2 DPA), il giudice
commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una
pena adeguata alla sua colpevolezza.
- 50 -
Come per i crimini e i delitti, giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla
colpa dell’autore. Egli tiene successivamente conto della vita anteriore dell’autore
e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua
vita (art. 47 cpv. 1 CP, applicabile per rinvio dell’art. 104 CP e dell’art. 2 DPA;
DTF 119 IV 330 consid. 3; STEFAN HEIMGARTNER, in: Strafrecht I – Basler
Kommentar [Niggli/ Wiprächtiger, curatori], 4a ediz. 2019, n. 20 ad art. 106 CP).
18.3 Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado
di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto
delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al
giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua
decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in
considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore
trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato
nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.).
Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza
attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve
permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha
condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid.
1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).
18.4 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore
(DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto
stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo,
il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6
consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden o subjektive
Tatkomponente), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi
a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva
di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
- 51 -
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla
libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid.
2.2).
18.5 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale
(in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore
(Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o
meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento
tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione,
collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa)
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid.
6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1;
sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid.
1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della
pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente
per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.
4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14
ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge
ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
- 52 -
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (sentenze del Tribunale federale TF 6B_78/2008,
6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12
marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
Nel caso di una multa, quali fattori legati all’autore, valgono sostanzialmente gli
stessi fattori applicabili al calcolo dell’aliquota giornaliera di cui all’art. 34 cpv. 2
CP, tra cui segnatamente il reddito, il patrimonio, i debiti, gli obblighi finanziari, il
guadagno percepito dall’infrazione, l’età, la salute, il rispetto del minimo vitale
(STEFAN HEIMGARTNER, op. cit., n. 24 e segg. ad art. 106 CP).
18.6 L’ammontare della multa deve essere fissato in base alla situazione finanziaria
dell’imputato al momento in cui essa è pronunciata, così che la pena sia
adeguata nel momento in cui viene scontata. La giurisprudenza ha ammesso
anche la presa in considerazione di redditi futuri se sufficientemente probabili
(DTF 119 IV 330 consid. 3).
18.7 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate
ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive
del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad
esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la
determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione
della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante
od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate
all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
18.7.1 La Corte ha ritenuto che A. non si sia occupato a fondo – come avrebbe invece
potuto e dovuto nel proprio ruolo di capo del Compliance nonché membro del
Comitato Due Diligence nell'era Banca C. SA e responsabile del Servizio Legal
& Compliance nell’era Banca B. SA – della criticità relativa al conto 1. Egli, uomo
di banca, con esperienza, nella posizione centrale e di responsabilità da lui
ricoperta, seppur a conoscenza delle criticità della relazione bancaria
(procedimento penale in Italia contro l’avente diritto economico, alimentazione a
contanti senza valido supporto documentale, saldo ingente), rispettivamente a
conoscenza di quanto emerso il 7 settembre 2010, non ha segnalato all’Ufficio
MROS, come neanche si è più premurato di informarsi in merito a tale conto. Ciò
ha fatto sì che il conto venisse praticamente svuotato tramite prelievi. La sua
colpa non può pertanto essere definita lieve.
18.7.2 La Corte ha pure considerato che A. non avesse l’intento di nascondere
determinati valori patrimoniali nell’interesse di D., ma che, non verificando quanto
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era invece nelle sue incombenze, sapendo delle criticità emerse e connesse al
conto 1, ha accettato la possibilità che il reato si realizzasse e si è accollato tale
rischio. Pertanto, secondo questa Corte, A. ha agito con dolo eventuale. Ciò che,
evidentemente, costituisce un fattore attenuante nella commisurazione della
pena rispetto al dolo diretto (TRECHSEL/THOMMEN, in Trechsel/Pieth [curatori],
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Paxiskommentar, 3a ediz., 2018, n 20 ad art.
47 CP).
La Corte ha pure tenuto conto, quale “circostanza esterna”, del fatto che la
situazione in BANCA B. SA era, a livello di dispositivi antiriciclaggio, lacunosa (v.
supra consid. 16). Questo aspetto deve essere considerato quale fattore
attenuante nella commisurazione della pena.
18.7.3 Ciò detto, la Corte ritiene adeguata una pena ipotetica di base di fr. 50'000.--.
18.7.4 Successivamente, la Corte ha accertato che A., cittadino svizzero classe 1969,
ha svolto l’apprendistato in banca ed ha seguito una formazione di economista
aziendale presso la SSQUEA (scuola superiore per i quadri dell’economia e
dell’amministrazione). Nel 1999 ha iniziato a lavorare in Banca GG. come
controller, in seguito, dal 2001 presso il Banca HH. di Lugano come revisore
dell’internal audit e successivamente anche come capogruppo. In seguito si è
spostato alla Banca II., quale capo della revisione interna. Nel 2008 è passato
alle dipendenze di Banca C. SA in qualità di responsabile della revisione interna
fino ai primi mesi del 2010; nella primavera del 2010 era invece responsabile del
dipartimento Compliance. A seguito della fusione di Banca C. SA con Banca B.
SA, dal 2011 A. è stato responsabile Legal & Compliance appunto presso Banca
B. SA e ciò fino alla fine del 2011, quando ha rassegnato le proprie dimissioni.
Dal 2012 egli è stato responsabile del compliance presso la società di gestione
patrimoniale JJ. di Lugano dove lavora tuttora.
Egli è separato ed ha due figlie: la prima nel 1998 e la seconda nel 2000. Ha un
reddito annuale netto di fr. 176’400.-- (oltre a bonus variabili di anno in anno, in
genere dai fr. 10'000.-- ai fr. 40'000.--), dai quali vanno dedotti gli obblighi di
mantenimento nei confronti della moglie per fr. 72’000.-- annuali, nei confronti
delle figlie per gli studi di complessivi circa fr. 35'000.-- annuali e nei confronti
della scuola […] di Bioggio, di fr. 10'000.-- annui. A. ha inoltre un onere locativo
di fr. 1'300.-- mensili e un premio di cassa malati per fr. 500.-- mensili. Egli ha
inoltre ulteriori debiti privati per fr. 67'080.20 (stato al 31 luglio 2020). Tale debito,
a detta di A. è stato acceso per far fronte alle rette delle scuole delle figlie, una in
Francia e l’altra in Svizzera. Di per sé le figlie potrebbero frequentare delle scuole
- 54 -
pubbliche. Cionondimeno, il debito è comunque in essere e se ne deve tenere
conto.
Dalle sue dichiarazioni fiscali risulta che egli non dispone di sostanza per quando
riguarda l’imposta cantonale né per l’imposta federale diretta (cl. 8 act. SK
8.231.2.002 e segg.).
In merito all’attitudine di A. nell’ambito del presente procedimento, va considerato
che egli si è sempre dimostrato pienamente collaborativo, anche se con una
chiara tendenza al chiamarsi fuori dalle responsabilità, ciò che è comunque
legittimo, dato che egli si professa innocente.
A. non ha precedenti penali in Svizzera (cl. 8 act. SK 8.231.1.003 e 006-007) e a
suo carico non risultano né esecuzioni né attestati di carenza beni (cl. 8 act. SK
8.231.3.002). Nell’ambito della commisurazione della pena, l’incensuratezza è
stata considerata in maniera neutra (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4; sentenza del
Tribunale federale 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 2.6). La buona
condotta tenuta dopo i fatti e dopo la sentenza del 18 ottobre 2018, annullata,
appare anch’essa come fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1
consid. 2.6, dove la buona condotta viene considerata come un fattore neutro).
In complesso, pertanto, i fattori legati alla persona dell’autore hanno una portata
leggermente attenuante.
Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la
pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare
che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie
(“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena
detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a
discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31
marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In
concreto, tale criterio ad ogni modo ha un peso nullo ritenuto che la pena
comminata è una multa. Tanto più che la situazione finanziaria di A. gli permette
di non incorrere in gravi problemi di liquidità per il fatto di venire condannato al
pagamento di una multa.
18.7.5 Fattore sensibilmente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti.
Giusta l'art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha
manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora
l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni
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caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione
penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato
alla pena minima comminata (art. 48 a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena
di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo
legali di ciascun genere di pena (art. 48 a cpv. 2 CP).
Ora, considerando che i fatti sono occorsi dal settembre 2010 fino al 28 aprile
2011, vale a dire più di dieci anni or sono (considerato pure il tempo ulteriormente
trascorso dalla sentenza SK.2018.15 del 18 ottobre 2018), durata che eccede
quindi quella del termine di prescrizione dell'azione penale di sette anni, la pena
dovrà essere attenuata in modo considerevole giusta l'art. 48 lett. e CP.
18.7.6 Alla luce di quanto testé indicato, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica
adeguata alla colpa di A. una multa di fr. 10'000.--.
18.8 Le disposizioni sulla condizionale non sono applicabili alle contravvenzioni (art.
105 cpv. 1 CP, applicabile per rinvio dell’art. 2 DPA). Se la multa non può essere
riscossa, essa è, a richiesta dell’amministrazione, commutata in arresto o in
carcerazione conformemente all’art. 10 DPA. In concreto, in caso di mancato
pagamento della multa per colpa dell'autore, viene ordinata una pena detentiva
sostitutiva di tre mesi (v. art. 10 cpv. 3 e 91 cpv. 1 DPA).
19. Spese e ripetibili
19.1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, salvo
l'art. 78 cpv. 4 DPA, secondo gli art. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Le spese
procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel
caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento
amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario
(art. 97 cpv. 2 DPA).
In caso di condanna, l’imputato sostiene di regola le spese della procedura
giudiziaria come pure quelle della procedura amministrativa (art. 95 cpv. 1 DPA
e art. 426 cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate
dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati, né quelle
derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla
una lingua straniera (art. 68 e 426 cpv. 3 CPP).
19.2 Giusta l’art. 94 DPA, le spese del procedimento amministrativo comprendono i
disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la
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tassa di decisione e le tasse di stesura (cpv. 1). L’ammontare delle tasse di
decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio
federale (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre
1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32),
l’importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di
fr. 100.-- a un massimo di fr. 10'000.--, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della
medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di fr. 10.-- la
pagina per la confezione dell’originale.
19.3 Ritenuto che nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale
accusatore unitamente al MPC, per la determinazione degli emolumenti del DFF
si giustifica l’applicazione del regolamento del Tribunale penale federale sulle
spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
del 31 ottobre 2010 (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 1 cpv. 2 RSPPF, gli
emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia
giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella
procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo
grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi
dell’articolo 37 LOAP. I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati dalla
Confederazione o pagati da quest’ultima; sono escluse le spese di detenzione
(art. 9 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della
difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione
finanziaria delle parti e dell’onere di lavoro della cancelleria (art. 5 RSPPF).
Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiusura con un atto d’accusa
l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.--. Le spese
sostenute dall’accusatore sono già comprese nell’emolumento (sentenze del
Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1;
SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011
consid. 10.3)
19.4 Nella decisione penale del 22 febbraio 2018, il DFF ha fissato a fr. 4'800.-- le
spese procedurali (fr. 4'500.-- per la tassa di decisione e fr. 300.-- per la tassa di
stesura, constando la decisione penale di 30 pagine). Nella sede del primo
dibattimento tenutosi il 7 settembre 2018 (causa SK.2018.15), la rappresentante
del DFF ha chiesto di aggiungere al predetto importo fr. 350.-- a titolo di spese
- 57 -
legate al dibattimento (trasferta, pernottamento e vitto) nonché la tassa della
procedura giudiziaria (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.925.012-019).
Nella sentenza SK.2018.15, il Giudice unico aveva ritenuto adeguati gli importi
esposti dal DFF, valutando i medesimi quale emolumento di istruttoria
complessivo di fr. 5'150.-- (fr. 4'800.-- + fr. 350.--). Aveva inoltre calcolato
l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale in fr. 2'000.--, oltre a fr. 113.--
per l’indennità versata alla testimone S., escussa nel corso del dibattimento su
richiesta dell’imputato stesso, nonché fr. 30.-- per un supporto informatico (CD)
inviato al difensore dell’imputato. A seguito del proscioglimento completo di A.,
con sentenza SK.2018.15 le spese procedurali complessive di fr. 7'293.-- erano
state poste a carico della Confederazione.
Essendo tuttavia oggi il giudizio diverso, dovendo infatti A. essere condannato
per tutte le accuse mossegli dal DFF/MPC, i costi della procedura SK.2018.15
devono essergli accollati. In merito all’importo dei medesimi va qui rilevato che,
a mente di questa Corte, gli elementi considerati a suo tempo dal Giudice unico
e che hanno condotto al calcolo dell’importo di fr. 7'293.-- ed elencati al paragrafo
che precede, devono essere leggermente modificati. In effetti, l’importo allora
vantato di fr. 350.- dal DFF a titolo di rappresentazione dell’accusa (e modificato
dal DFF nell’ambito del presente procedimento, senza presentare alcun
giustificativo: v. elenco “spese sostenute dall’accusa” del 9 ottobre 2020, cl. 8
act. SK 8.721.020-021) non può essere considerato, ritenuto che i costi per la
partecipazione al dibattimento sono inclusi nell’emolumento che questa Corte ha
ritenuto adeguato in complessivi fr. 4'800.--. I costi della procedura SK.2018.15
che vengono qui riconosciuti ammontano pertanto a fr. 4'800.-- quale
emolumento del DFF e fr. 2'143.-- quali emolumenti e costi giudiziari.
19.5 Con riferimento al presente procedimento SK.2019.76, ai sensi dell’art. 7 lett. a
RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale in composizione monocratica,
l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.--, la scrivente Corte
ritiene che un emolumento di fr. 2'000.-- sia adeguato per una procedura come
quella che qui ci riguarda.
Per quanto attiene ai disborsi di fr. 195.50 fatti valere dal DFF, i medesimi non
possono invece in ogni caso essere considerati, ritenuto che i costi per la
rappresentazione dell’accusa sono inclusi nell’emolumento (sentenza del TPF
SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3).
19.6 Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo
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l’art. 135 cpv. 4 CPP. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla
Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3
lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che
l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L’autorità
penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto
conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o
condonarle (art. 425 CPP).
L’art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la
responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi
tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia,
tra il comportamento criminale dell’accusato e i costi di procedura deve
sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz., 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).
19.7 Da quanto sopra discende dunque che A. deve essere condannato al pagamento
della somma di fr. 6'943.-- (quali costi del procedimento SK.2018.15), mentre i
costi relativi al procedimento SK.2019.76 devono essere posti a carico della
Confederazione, non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale,
alla base dell’art. 426 cpv. 1 CPP, tra le spese del procedimento e il
comportamento dell’imputato, dal momento che la presente causa è stata aperta
a seguito di un rinvio dell’Alta Corte che ha accolto il ricorso del DFF, annullando
la sentenza SK.2018.15.
20. Sulle indennità
Nella procedura giudiziaria, all’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del
procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine
è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un’indennità per il carcere preventivo e
gli altri pregiudizi sofferti (art. 99 cpv. 1 DPA e art. 101 cpv. 1 DPA, applicabili per
rinvio dell’art. 79 cpv. 1 DPA). In questo caso, l’indennità è a carico della
Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA). Giusta l’art. 101 DPA, nel procedimento
giudiziario il tribunale decide anche circa l’indennità dovuta per pregiudizi sofferti
nel procedimento amministrativo. Prima di stabilire l’indennità, il tribunale deve
dare all’amministrazione in causa la possibilità di esprimersi sul diritto
all’indennità e l’ammontare della medesima, e di presentare proposte. Le spese
necessarie per la difesa fanno parte degli altri pregiudizi ai sensi dell’art. 99 cpv.
1 DPA (DTF 115 IV 156 consid. 2.c).
- 59 -
20.1 A., tramite istanza dell’8 ottobre 2020, ha chiesto il riconoscimento di un'indennità
per le sue spese di patrocinio, pari a fr. 41'622.34 per l’intera procedura. Il DFF,
in sede di requisitoria, ha parzialmente contestato detto importo, nella misura in
cui il medesimo includerebbe pure le prestazioni per la procedura dinanzi al
Tribunale federale, oggetto dunque di una procedura separata da quella qui in
esame.
20.2 Nel caso concreto, considerato che A. è stato riconosciuto autore colpevole di
violazione dell’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, l'istanza
d'indennità deve essere respinta.
- 60 -
La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione
(art. 37 cpv. 1 LRD, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015).
2. A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 10'000.--. In caso di mancato
pagamento della multa per colpa dell'autore, viene ordinata una pena detentiva
sostitutiva di tre mesi.
3. Le spese procedurali relative al procedimento SK.2018.15 di fr. 6’943.-- sono
poste a carico di A.. Esse si compongono di:
- fr. 4’800.-- quali emolumenti del DFF;
- fr. 2’143.-- per la procedura giudiziaria SK.2018.15 dinanzi a questo
Tribunale.
4. Gli emolumenti giudiziari relativi al procedimento SK.2019.76 di fr. 2'000.-- sono
posti a carico della Confederazione.
5. L’istanza di indennità di A. è respinta.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Lucienne
Fauquex
- Dipartimento federale delle finanze, Signor Fritz Ammann
- Avv. Pascal Delprete
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata al Dipartimento federale delle
finanze, autorità quest’ultima incaricata dell’esecuzione (art. 90 DPA).
- 61 -
Informazione sui rimedi giuridici
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla
comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1
CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare:
le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello
si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove
allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla
notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione
precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la
sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza,
deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione 7 dicembre 2020
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