Sentenza del 31 agosto 2020
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Fiorenza Bergomi,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore
federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dall'avvocato d’ufficio Costantino Testa,
Oggetto
Organizzazione criminale, ricettazione, denuncia
mendace subordinatamente sviamento della giustizia;
infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori
di armi e le munizioni
Rinvio dal Tribunale federale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2020.1
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SK.2020.1
Fatti:
A. Con sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale
penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizzazione
criminale, ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di
3 anni e 8 mesi.
B. In data 28 gennaio 2018 A. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale
federale (in seguito: TF) contro la sentenza del 27 novembre 2018. Con sentenza
6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 il TF, nella misura in cui ammissibile, ha
parzialmente accolto il ricorso di A., annullando la sentenza del 27 novembre 2018
e rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio, la quale è stata registrata il 15
gennaio 2020 con il numero di ruolo SK.2020.1.
C. Con decreto ordinatorio del 6 maggio 2020, la presente autorità ha deciso
l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano
relativo a A.
D. Il dibattimento ha avuto luogo il 17 agosto 2020. A. si è regolarmente presentato
in aula.
E. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
E.1 Per quanto riguarda il MPC:
Dichiarare l'imputato A. autore colpevole di:
- appartenenza e sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter CP)
- ricettazione (art. 160 CP)
- ripetuta infrazione alla legge federale e sulle armi (art. 33 LArm)
e di condannare A. ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.
Eccezion fatta per il cavetto metallico, esso chiede che venga confermata la
confisca di tutti gli altri oggetti già decisa con sentenza del 27 novembre 2018.
Quest’ultima deve essere confermata anche per quanto riguarda il dissequestro
degli oggetti indicati a pag. 72 della sentenza. Va anche confermata la restituzione
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alle autorità italiane della pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro
44 Magnum, numero di matricola ……, oggetto di sequestro in Italia.
Esso chiede che le autorità del Canton Berna siano incaricate dell''esecuzione
della pena detentiva in applicazione dell'art. 74 LOAP.
Esso chiede che la sentenza del 27 novembre 2018 venga confermata anche in
ordine alle spese procedurali e che, all’imputato, tenuto conto della sua
situazione finanziaria, vengano quindi messe a carico le spese procedurali in
ragione di fr. 30'000.–, oltre che le spese procedurali relative a questa procedura
dibattimentale.
Sulla difesa d’ufficio, il MPC si rimette al giudizio della Corte.
E.2 La difesa di A. chiede:
1. Di constatare l’intervenuta prescrizione per delitti e contravvenzioni inerenti
eventuali comportamenti sanzionabili penalmente con una pena massima
detentiva di tre e/o una multa ed intervenuti nel periodo antecedente i 7/10 anni
dal giorno in cui si pronuncerà questo Tribunale.
2. Di assolvere il signor A. dal reato contestatogli di partecipazione e sostegno a
un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
3. Di assolvere il signor A. dal reato contestatogli di ricettazione ai sensi dell’art.
160 CP.
4. Di assolvere il signor A. dall’accusa di denuncia mendace ai sensi dell’art. 303
cifra 2 CP e in subordine di sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304 CP.
5. Di assolvere il signor A. da tutte le altre accuse mossegli nell’atto d’accusa
dell’11.01.2018.
6. Di giudicare colpevole il signor A. per i seguenti delitti e contravvenzioni:
- Acquisto e detenzione di una pistola semiautomatica marca ERMA;
- Detenzione di pistola semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92 SF;
- Detenzione di una pistola semiautomatica CRVENA ZASTAVA, modello 70;
- Detenzione di munizione come riportato nell’atto d’accusa alle cifre 1.4.4 e 1.4.5;
- Detenzione di 12 munizioni da caccia;
- Detenzione di 4 cartucce da caccia, come riportato nell’atto d’accusa alla cifra
1.4.13;
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e di condannarlo a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 80.– e una
multa di fr. 1'000.–. L’esecuzione della pena pecuniaria andrà sospesa con un
periodo di prova di due anni.
7. Di ordinare la restituzione all’imputato dei seguenti oggetti e valori patrimoniali
sequestrati:
- 01.03.0001 Classificatore di colore nero
- 01.05.0001 1 busta mittente B. contenente 3 fatture
- 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri telefonici
- 01.07.0003 Nunchaku di metallo
- 01.07.0014 Sega tascabile
- 04.02.0008 Fionda
- 04.02.0015 Contratto di Prestito C. / D.
- 04.02.0020 GPS Tracker incl. Carta SIM 1
- 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 2
- 04.02.0030 Manuale d’uso GPS Tracker
- 04.02.0040 cell. Nokia N76 incl. carta WIND IMEI 3
- 04.02.0044 cell. LG rotto senza batteria IMEI 4
- 04.03.0001 Copia forense del PC noname ....._.....
- 04.03.0002 Copia forense del PC noname ....._.....
- 05.08.0004 Doppietta Robust cal. 12 n. 222 canna n. …… con cinghia
- 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia
- 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014
Non ci si oppone al mantenimento del sequestro sulle rimanenti armi e munizioni,
che si chiede che siano vendute a cura dell’autorità, con successiva
corresponsione del ricavo all’imputato.
8. Di porre i 4/5 dei costi procedurali e di giudizio a carico della Confederazione.
9. Di riconoscere i costi della difesa d’ufficio nella misura e ammontare calcolati
sulla base della notula dettagliata presentata.
10. In via subordinata, si chiede che l’avv. Testa venga confermato difensore
d’ufficio dell’imputato e, tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinda
dall’imporre a A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della
retribuzione del difensore d’ufficio.
F. La sentenza è stata oralmente comunicata con succinta motivazione in udienza
pubblica il 31 agosto 2020. Il dispositivo della sentenza è stato consegnato alle
parti.
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Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei
considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.
1.1 In data 7 maggio 2020, questa Corte, al fine di esaminare la situazione personale
e finanziaria dell’imputato, ha invitato quest’ultimo a compilare un apposito
formulario, il quale è stato rispedito il 23 luglio 2020. Non risultando la
documentazione trasmessa completa e necessitando alcuni punti un
chiarimento, la direzione del procedimento ha lasciato aperta la questione della
difesa d’ufficio, decidendo di trattarla all’inizio del dibattimento. La Corte ha quindi
interrogato l’imputato al fine di approfondire alcuni punti del predetto formulario.
Per quanto riguarda le spese di trasporto, l’imputato afferma di aver appena
cambiato la macchina. Egli usa l’auto per andare a lavorare e paga un importo
mensile di circa fr. 200.– di leasing. Per il resto, l’auto gli costa circa fr. 2'000.–
all’anno. Si appura che il luogo del domicilio dell’imputato dista circa 5 km dal
ristorante in cui lavora, per cui l’utilizzo dei mezzi pubblici potrebbe entrare in
linea di conto. L’imputato afferma tuttavia di necessitare dell’auto soprattutto per
fare la spesa per il ristorante.
Come risulta dagli atti, l’imputato è oggetto di altre due procedure penali nel
Canton Soletta. Questa Corte ha constatato che nell’incarto di uno dei due
procedimenti vi è una procura firmata da A. a favore dell’avv. Testa, ciò che ha
indotto a pensare che in tale procedimento il legale in questione sia intervenuto
in qualità di avvocato di fiducia. L’avv. Testa, pur non potendo produrre seduta
stante i documenti che attestano la sua nomina, afferma di essere intervenuto in
entrambe le procedure cantonali quale difensore d’ufficio.
In definitiva, tenuto conto delle informazioni contenute nel formulario ad hoc
trasmesso e dei chiarimenti ottenuti in sede dibattimentale, la Corte ha deciso di
concedere la difesa d’ufficio all’imputato nella persona dell’avv. Testa.
1.2 All’inizio del dibattimento, l’avv. Testa ha chiesto di poter essere affiancato
dall’avv. E., il quale lo aveva già coadiuvato in occasione del primo processo nella
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causa SK.2018.3, precisando che, come la prima volta, l’intervento del predetto
legale non implicherebbe un aggravio di costi. Egli ha aggiunto che tale richiesta
non è stata presentata prima in quanto la presenza dell’avv. E., per impegni dello
stesso, non era inizialmente prevista, situazione che è però mutata tre giorni
prima dell’inizio del dibattimento.
La Corte ha deciso di dare seguito favorevolmente a tale richiesta, pur ribadendo
che tali richieste vanno di principio formalizzate tempestivamente.
Sul recinto processuale
2. La difesa ha proposto i seguenti mezzi di prova, richieste contenute nello scritto
del 17 agosto 2020 prodotto in udienza (v. cl. 23 p. 721.036):
“1. Nella misura in cui questi non si trovino già negli atti processuali: ricorso
presentato presso il Tribunale federale avverso la sentenza del 27 novembre 2018.
2. Interrogatorio di F.,
3. Interrogatorio anche a mezzo video di: G. e/o H. e/o I. e/o J. e/o K.
4. Interrogatorio in sede dibattimentale, anche a mezzo video, di L. e M.
5. Traduzione (art. 68 CPP) delle dichiarazioni di N. rese nel suo interrogatorio del
14 febbraio 2008 (atto 18-206-0426), in relazione alla sorveglianza dei campi di
canapa”.
Va premesso che l’imputato ha già presentato tali proposte di prove in data 5
marzo 2020, nella fase predibattimentale (v. cl. 23 p. 521.002). Esse sono state
respinte con decreto ordinatorio del 6 maggio 2020, poiché volte a chiarire fatti che
non rientrano nel recinto processuale definito dalla sentenza di rinvio del Tribunale
federale (v. cl. 23 p. 250.001). L’imputato ritiene tuttavia che “il recinto processuale
attuale comprenda tutti i reati che gli sono stati ascritti e che comunque hanno
portato all’annullamento in toto della Sentenza di questa Corte del 27.11.2018. Il
TF non ha riformato la Sentenza, ma l’ha appunto annullata in toto rimandando
l’incarto a questa Corte per un nuovo giudizio integrale” (v. cl. 23 p. 721.037).
2.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti. Esso può esaminare unicamente i punti della sentenza
impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso,
l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza
per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo
giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale
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nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione
(v. DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17
aprile 2007 consid. 3.1). A causa dell'effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia
il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo
giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche
espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate
nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Fatti nuovi possono
essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della
decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di
un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011
del 5 gennaio 2012 consid. 1.2, con rinvii). Se l'Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia
la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, quest'ultima può trattare
unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le
altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova
decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell'Alta
Corte. La nuova decisione dell'istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica
che, secondo i considerandi dell'Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per
pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero
procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi
vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale
6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del
12 luglio 2011 consid. 1.1.2).
2.2 In concreto l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di A., rinviando la causa
alla Corte penale per un nuovo giudizio in punto alla qualificazione del “cavetto
metallico con due anelli alle estremità”. In altre parole, il Tribunale federale ha
concluso che il ricorso era fondato limitatamente alla questione della qualificazione
del cavetto in parola, respingendo per il resto il ricorso, per quanto ammissibile (v.
sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 11.1). Esso ha premesso che
l’oggetto in questione è liberamente acquistabile attraverso il sito internet indicato
dal ricorrente nel suo ricorso come anche presso altri siti specializzati in articoli da
campeggio. Si tratta di una sega (tascabile) e con ciò di un comune utensile, che
non è destinato né in via principale né in modo preponderante a ferire delle
persone, bensì a tagliare legno o altri materiali. Che uso intendesse farne il
ricorrente non è, secondo il Tribunale federale, di rilievo, per cui ha concluso che
il “cavetto metallico con due anelli alle estremità” non è un’arma a norma dell’art.
4 cpv. 1 lett. d LArm.
In virtù delle vincolanti considerazioni del Tribunale federale l’imputato va dunque
prosciolto da questo capo d’accusa. Non vi è per contro nessuna possibilità di
rimettere in discussione gli altri punti della sentenza del 27 novembre 2018, tranne
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ovviamente la commisurazione della pena, lasciata dal Tribunale federale al
giudice di prime cure come da sua normale facoltà in virtù dell’art. 107 cpv. 2 LTF
e quindi non certo per i motivi suggeriti dalla difesa (v. cl. 23 p. 721.015 e segg.),
a supporto dei quali nulla è possibile rinvenire nella sentenza di rinvio (v. del resto
anche VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz. 2015, n. 14 ad art. 107 LTF).
Gli argomenti con cui la difesa ha cercato di scardinare la sentenza del giudice di
prime cure nella sua integralità, ma in definitiva anche quella del Tribunale
federale, sono quindi privi di qualsiasi fondamento e come prevede la
giurisprudenza in questi casi (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii) possono
essere respinti in globo senza necessità di un loro singolare esame. Per lo stesso
motivo sono state respinte tutte le ulteriori istanze probatorie della difesa, visto che
si fondano sull’assunto errato che il perimetro processuale si estenda oltre a quello
definito in maniera vincolante dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio. Il
dispositivo della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 deve pertanto essere
nuovamente ripreso per quanto attiene alle cifre 1 e 5. I proscioglimenti di cui alla
cifra 2 vanno ripresi e completati con il proscioglimento relativo al punto 1.4.7
dell’atto d’accusa. Per la motivazione si rimanda ai relativi considerandi della
sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, pienamente confermati nella loro
validità materiale dal Tribunale federale. Visto il rinvio e il proscioglimento relativo
al punto 1.4.7 dell’atto d’accusa, il Tribunale deve nuovamente chinarsi sulla pena,
sulla confisca della sega tascabile, sulle spese e sulla retribuzione del difensore
d’ufficio.
Sulla pena
3.
3.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in
considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che
venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP
(v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l'effetto che la sanzione avrà su di lui. In base alla giurisprudenza la
circostanza attenuante del tempo trascorso dal reato ex art. 48 lett. e CP è in ogni
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caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione
penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2).
3.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve tenere conto dei precedenti
e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado
di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva:
più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua
decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa
(DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale
6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). La legge conferisce al giudice un
ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007
del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25
e seg.). In virtù dell’art. 50 CP il giudice deve indicare nella sua decisione quali
elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per
fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella
commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale
procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad
esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi
citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di
ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena
pronunciato (v. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
3.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per infliggere più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore
alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non
può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni
caso vincolato al massimo legale del genere di pena. In base alla giurisprudenza,
la determinazione della pena complessiva presuppone anzitutto la delimitazione
della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice,
con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre
procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In
altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme
delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la
pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve
adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al
fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo
secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti
peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del
25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1;
6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). La pronuncia di una
pena unica è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene
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dello stesso genere per ognuna delle norme violate. Non basta che le disposizioni
penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere. La pena
pecuniaria e quella detentiva non costituiscono pene dello stesso genere ai sensi
di questa disposizione (DTF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 e 3.4). Ciò è decisivo nel
valutare in che misura tenere conto della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere
irrogata con decreto di accusa dell’8 dicembre 2015 da parte della Procura
pubblica bernese (v. cl. 23 p. 231.1.003).
3.4 A. è autore colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di
sostegno ad un'organizzazione criminale, di ricettazione e di ripetuta infrazione alla
legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
3.4.1 L'imputato ha sicuramente avuto sia un'infanzia che una giovinezza difficili. Egli è
venuto a contatto con la giustizia penale molto presto, con effetti rieducativi non
certo ottimali. La Corte è consapevole di questo vissuto travagliato e dei tentativi
comunque messi in atto dall’imputato per uscire dal circolo vizioso del crimine. Ciò
non toglie che i reati per cui viene qui ritenuto colpevole sono molto gravi e
denotano un inquietante crescendo della sua biografia criminale.
Per quanto riguarda il reato concretamente più grave, ovvero la partecipazione
all'organizzazione criminale, la legge commina sino a 5 anni di detenzione.
La partecipazione di A. alle "locali" di Z. e Y. è un reato oggettivamente molto grave
sia per la pericolosità intrinseca della 'ndrangheta che per il fattivo e polivalente
contributo da lui svolto al suo interno, nell'ambito delle armi, degli stupefacenti ma
anche in generale nell'ambito logistico dal e nel nostro Paese. La 'ndrangheta ha
grande bisogno di persone come A., non attive direttamente in omicidi o estorsioni,
ma che agiscono il più possibile invisibilmente nelle retrovie (v. VARESE, Mafie in
movimento, 2011, pag. 28 e segg.), per di più in una forma come quella della
fornitura di armi, che assicura la potenza di fuoco per controllare i territori in cui
essa è militarmente presente, con la scia di sangue che questo comporta.
Fattore mediamente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti, visto che
il reato partecipativo risale al periodo 2005-2011 per cui si applica la
giurisprudenza di cui supra al consid. 3.1 in fine. La buona condotta negli ultimi
due anni, risp. dopo la condanna, annullata, del 27 novembre 2018, appare come
fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1 consid. 2.6). Oggi A., anche per
problemi di salute, appare provato da questo procedimento penale e dalle
conseguenze economiche che esso comporta, vista anche la notorietà mediatica
delle accuse nei suoi confronti. Non risulta però che la copertura mediatica sia
stata così intensa da raggiungere la soglia prevista dalla giurisprudenza per
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ammettere una mitigazione della pena (v. WIPRÄCHTIGER/KELLER, Commentario
basilese, 4a ediz. 2019, n. 160 ad art. 47 e riferimenti giurisprudenziali). Il
soprannome di “A. lo Svizzero” non è del resto un’invenzione né della giustizia
penale né della stampa, ma viene dagli ambienti criminali stessi che l’imputato ha
frequentato assiduamente (v. cl. 12 p. 18.101.0413; cl. 11 p. 18.101.0305 e 0345;
cl. 7 p. 12.002.0053 e 0065; sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid.
9.3.8.5) e che in definitiva, perlomeno per un importante lasso di tempo della sua
vita, si compiaceva di frequentare. L'imputato doveva fare i conti con il fatto che le
sue condotte criminali, qualora fossero state smascherate, avrebbero trovato
riscontro nei media. Evidentemente per i reati in questione vi è un interesse
pubblico al procedimento. Attraverso le sue azioni, ha attirato l'interesse del
pubblico e dei media stessi. Pertanto, l'interesse mediatico non comporta una
riduzione della sanzione.
Viste tutte le circostanze del caso, già per il solo reato di base, non può entrare in
linea di conto una pena molto inferiore ai 3 anni di detenzione.
3.4.2 Per quanto riguarda gli altri reati, va sottolineato il fatto che, data la loro gravità
intrinseca, è escluso che anche solo per uno di essi possa entrare in linea di conto
una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità, teoricamente ancora ipotizzabile
al livello di diritto intertemporale. Tutti questi innumerevoli reati sono strettamente
collegati e affondano le proprie radici nello stesso sottobosco criminale (crimine
organizzato, armi, ricettazione). Anche a livello di prevenzione speciale per
nessuna di queste fattispecie, analizzata singolarmente nel caso concreto,
potrebbe essere presa in considerazione una pena che non sia la detenzione. Visto
l'art. 49 cpv. 1 CP, la pena di base vicina ai 3 anni per la partecipazione va quindi
adeguatamente aumentata per il concorso con il sostegno alle locali calabresi, con
la ricettazione e con la ripetuta violazione della legge sulle armi. Si tratta di
condotte che anche prese singolarmente sono oggettivamente gravi e di alto
allarme sociale, in modo particolare il sostegno e la ripetuta violazione della legge
sulle armi, le cui modalità di adempimento (quantità e varietà di armi e munizioni,
magazzini carichi inseriti in pistole pronte all'uso) sono espressione di inquietante
pericolosità. L'imputato non ha del resto manifestato pentimento di sorta sul fatto
che un simile arsenale sia stato rinvenuto in locali di sua pertinenza, nemmeno
nell’ultimo suo interrogatorio del 17 agosto 2020. Anche nell’ambito di questo
secondo procedimento non è emersa alcuna presa di coscienza da parte
dell’imputato dell’illegalità e gravità di quanto da lui commesso.
3.5 La pena di base per la fattispecie partecipativa va dunque accresciuta per il
concorso con i predetti reati e data la diversità delle pene in esame non può entrare
in considerazione una pena complementare rispetto a quella di 30 aliquote
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SK.2020.1
giornaliere inflitta l’8 dicembre 2015 nel Canton Berna. Anche per questi delitti,
fattore mediamente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti (v. supra
consid. 3.1 in fine, nonché consid. 3.4.1). La sanzione, tutto considerato, va
pertanto fissata a 3 anni e 5 mesi di pena detentiva.
Sulle misure
4. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice
può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in
sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv.
5 CP).
4.1 Il MPC ha chiesto la confisca degli oggetti già evidenziati in precedenza (v. supra
lett. E.1). La difesa si è parzialmente opposta a tale richiesta (v. supra lett. E.2).
4.2 Questa Corte ritiene che, dati i reati di alto allarme sociale per cui l’imputato è
riconosciuto colpevole, tutte le armi (da fuoco, da taglio, da lancio e da
percussione) e munizioni sequestrate vanno confiscate, eccettuato il predetto
“cavetto in metallo” o “sega tascabile” (v. supra consid. 2.2). Il Tribunale federale
non ha del resto messo in discussione questa parte della sentenza per cui valgono
anche qui le premesse di cui sopra al consid. 2. In definitiva, vanno confiscati sulla
base dell'art. 69 CP i seguenti oggetti:
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9
Parabellum, numero di serie ….., magazzino con 10 cartucce 9x19
mm e 5 cartucce di calibro non definito
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro
6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003 Nunchaku di metallo
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01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm
04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini,
una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros
Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco
per fucile a canna
04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero
04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi)
marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle
contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. …… con cinghia di
cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever
Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore
materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm
contenente 13 pezzi
07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver
Cartridges" con 13 cartucce
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola
mano, contrassegnato Speed Lock
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
In quanto copie forensi i seguenti oggetti entrano a far parte del materiale
probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della
presente sentenza:
04.03.0001 Copia forense del PC noname ....._...GB Serial number WD-
WCAPZ…….
04.03.0002 Copia forense del PC noname ....._...GB Serial number WD-
WCAPZ……..
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Vanno invece dissequestrati, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al
consid. 4, i seguenti oggetti:
01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi
finanziari
01.05.0001 1 busta; mittente B. contenente 3 fatture
01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano, lista di numeri di telefono
01.06.0004 BB. AG, certificato azionario (copia)
01.07.0004 Sega tascabile
01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.
01.07.0009 Tessera di acquisto O., a nome di P. Q. Club
01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono
cellulare: 0.. ... .. ..
01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme
04.02.0009 Agenda 2014 R.
04.02.0015 Contratto di prestito tra C., Biel (creditrice) e D. (debitore) del 3
gennaio 2014
04.02.0017 Delivery Note Orange an Garage S. GmbH über Samsung Galaxy
S V G900 black LTE, numero d‘ordine 0.. … .. ..
04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo
a due persone dell'Ucraina
04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 2
04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker
04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN …. PUK …….. IMEI 6
(senza carta SIM)
04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 3
04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 4
07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 sottoscritto da T. e A. AA.
GmbH.
Per quanto riguarda la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro
44 Magnum, numero di matricola ……, oggetto di sequestro in Italia e richiesta
dalle autorità svizzere quale mezzo di prova (v. cl. 12 p. 18.101.0805 e segg.),
essa deve essere restituita alle autorità italiane.
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Sulle spese e ripetibili
5.
5.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale
penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'art. 37 LOAP
(art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e
del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre
autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
RSPPF).
Giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135
cpv. 4 CPP. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla
Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3
lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che
l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale
può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della
situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art.
425 CPP).
L'art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la
responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi
tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia,
tra il comportamento criminale dell'accusato e i costi di procedura deve sussistere
un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa,
del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e
dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e
100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
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SK.2020.1
5.2 Al termine del procedimento SK.2018.3 per A. risultavano le seguenti spese
procedurali comprensive di emolumenti e disborsi: emolumenti di istruttoria per fr.
16'000.–, emolumenti di giustizia per fr. 5'000.– e disborsi per fr. 72'009.80 (v.
sentenza della Corte penale SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 18.1 e seg.).
5.2.1 All’epoca la Corte ha ritenuto di porre a carico di A., condannato per sostegno e
partecipazione ad un’organizzazione criminale, ricettazione e ripetuta infrazione
alla legge federale sulle armi, un ammontare complessivo di fr. 30'000.– per le
spese procedurali. Nell’accollare all’imputato tale somma, la Corte ha tenuto conto
in particolare del parziale proscioglimento dell’imputato, della sua difficile
situazione finanziaria e delle sue possibilità di reinserimento sociale (v. sentenza
della Corte penale SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 18.3).
5.2.2 Per quanto attiene alle spese stabilite nell’ambito della causa SK.2018.3, si rileva
che gli elementi considerati e che hanno condotto al calcolo dell’importo finale di
fr. 30'000.– ed elencati nel paragrafo che precede, permangono anche a seguito
del rinvio dell’Alta Corte. Oggi A. viene condannato per un capo di imputazione in
meno riguardo alla ripetuta violazione della legge federale sulle armi rispetto al
giudizio precedente, ma ciò non incide sul calcolo delle spese a suo carico
effettuato nel contesto della causa SK.2018.3, dal momento che le spese
cagionate a quel tempo rimangono invariate.
5.2.3 A. viene quindi condannato al pagamento delle spese procedurali cagionate nel
contesto della causa SK.2018.3, in ragione di fr. 30'000.–.
5.3 Con riferimento al presente procedimento SK.2020.1, ricordato che ai sensi
dell'art. 7 lett. b RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale nella
composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.– e i fr.
100'000.–, questa Corte fissa l’emolumento a fr. 2'000.–.
Tuttavia, tale importo viene posto a carico della Confederazione, non essendo dato
nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell'art. 426 cpv. 1 CPP, tra
le spese del procedimento e il comportamento dell'imputato, dal momento che la
presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell'Alta Corte che ha in parte
accolto il ricorso di A.
- 17 -
SK.2020.1
Sulla difesa d’ufficio
6.
6.1 A. è assistito da un patrocinatore d'ufficio. Il difensore d'ufficio è retribuito secondo
la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce
l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP).
L'art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a
rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la
differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la
giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005
consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno
2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una
relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito
dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile
dovrà in seguito rimborsare tali costi.
6.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli
spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se
circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato
un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono
rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario
di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli
importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001
concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50,
rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto
(in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF).
Dal 1° gennaio 2018 essa è del 7,7%.
6.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.– (IVA non compresa), come
da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del
Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza
del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2). Per i tempi
di trasferta viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.–.
- 18 -
SK.2020.1
Nella causa SK.2018.3, la retribuzione dell’avvocato d’ufficio è stata fissata a fr.
54'643.35 (IVA inclusa). Nel presente procedimento, in linea con i corretti calcoli e
le adeguate valutazioni della nota d’onorario del 17 agosto 2020 (v. cl. 23 p.
721.039), detta retribuzione va fissata a fr. 13'601.75 (IVA inclusa).
6.4 All’epoca la Corte, tenuto conto segnatamene del grado di proscioglimento nonché
della situazione personale dell’imputato, ha condannato A. al rimborso alla
Confederazione di fr. 30'000.–, in applicazione dell’art. 135 cpv. 4 CPP, non
appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
6.4.1 Per quanto attiene alla condanna a risarcire alla Confederazione questa somma,
la Corte rileva che gli elementi allora considerati e che hanno condotto a limitare a
fr. 30'000.– la somma da rimborsare permangono anche a seguito del rinvio
dell’Alta Corte.
6.4.2 A. è pertanto condannato a rimborsare alla Confederazione fr. 30'000.– non
appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
- 19 -
SK.2020.1
La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
1.1 partecipazione ad un’organizzazione criminale;
1.2 sostegno ad un’organizzazione criminale, per il punto 1.1.2 dell’atto di accusa;
1.3 ricettazione;
1.4 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
2. A. è prosciolto per i punti 1.1.3, 1.3 e 1.4.7 dell’atto d’accusa.
3. A. è condannato ad una pena detentiva di tre anni e cinque mesi.
4. È disposta la confisca dei seguenti oggetti:
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9
Parabellum, numero di serie ….., magazzino con 10 cartucce 9x19
mm e 5 cartucce di calibro non definito
01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro
6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35
01.07.0003 Nunchaku di metallo
01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum
01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm
04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini,
una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros
Gibier contenente una cartuccia
04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5
04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco
per fucile a canna
04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero
04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi)
marca Geco
04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle
contenente 50 cartucce ciascuna
04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
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05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna
Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga
05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. …… con cinghia di
cuoio
05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70
Clever Mirage
05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore
materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm
contenente 13 pezzi
07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70
07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce
07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver
Cartridges" con 13 cartucce
07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola
mano, contrassegnato Speed Lock
07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
5. La pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero
di matricola ……, è restituita alle autorità italiane.
6. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti di cui al punto 4 dell'atto d'accusa.
7.
7.1 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali relative al procedimento
SK.2018.3 in ragione di fr. 30'000.–.
7.2 Le spese procedurali concernenti la causa SK.2020.1, pari a fr. 2'000.–, sono poste
a carico della Confederazione.
8.
8.1 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Costantino Testa relativa al
procedimento SK.2018.3 è fissata in fr. 54'643.35 (IVA inclusa), importo a carico
della Confederazione.
8.2 La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Costantino Testa relativa alla causa
SK.2020.1 è fissata a fr. 13'601.75 (IVA inclusa), importo a carico della
Confederazione.
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SK.2020.1
9. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.– non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
10. Il Canton Berna è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Intimazione:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio
Mastroianni,
- Avv. Costantino Testa, Testa Advokatur & Verwaltung,
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
- 22 -
SK.2020.1
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla
comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1
CPP; art. 38a LOAP)
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l’appello si possono censurare:
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello entro 20 giorni dalla
notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione
precisa se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la
sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza,
deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l’appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
Spedizione: 24 settembre 2020
Full & Egal Universal Law Academy