Decreto del 3 febbraio 2021
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi,
Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A.,
Oggetto
Istanza di condono delle spese procedurali (art. 425
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2020.45
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SK.2020.45
Ritenuto in fatto e in diritto:
1. Con sentenza del 27 aprile 2012 (numero di ruolo SK.2012.9), la Corte penale del
Tribunale penale federale (di seguito: Corte penale) ha condannato A. per i titoli di
ripetuto riciclaggio aggravato, ripetuta falsità in documenti e ripetuta corruzione
passiva (§ 1 del dispositivo), infliggendogli una pena detentiva di 12 mesi e una
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna; l'esecuzione della
pena detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni (§ 2 del
dispositivo). A. è stato astretto al pagamento delle spese procedurali, per
complessivi fr. 2'360.-- (§ 3 del dispositivo). Al qui istante è stato parimenti imposto
il pagamento, a titolo di risarcimento equivalente ex art. 71 CP, di fr. 37'000.-- e di
USD 30'000.-- a favore della Cassa federale (§ 4 del dispositivo). Detta pronuncia
è nel mentre passata in giudicato ed è esecutiva.
2. Con sentenza del 9 dicembre 2013 in procedura abbreviata (numero di ruolo
SK.2013.25), la Corte penale ha condannato A. per i titoli di ripetuta corruzione
passiva, ripetuta falsità in documenti, ripetuta truffa, riciclaggio aggravato e
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (§ 1 del dispositivo). La Corte
ha inflitto a A. una pena pecuniaria di 440 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna,
da dedursi il carcere preventivo sofferto pari a 99 giorni, a valere quale pena
complementare alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena complementare di 60
aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, di cui alla precedente sentenza del 27
aprile 2012 della Corte penale, nonché alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione,
di cui alla sentenza del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di I-Parma (§ 2 del dispositivo). A. è stato astretto al pagamento delle
spese procedurali, per complessivi fr. 92'455,15 (§ 3 del dispositivo). Al qui istante
sono parimenti stati confiscati il saldo del conto a lui riconducibile presso la Banca
B. (§ 4 del dispositivo), nonché la quota di comproprietà di ½, di sua spettanza,
sulle particelle n. 1 e 2 del registro fondiario di Z. (§ 5 del dispositivo). Detta
pronuncia è nel mentre passata in giudicato ed è esecutiva.
3. Con sentenza SK.2015.19 del 6 luglio 2015, la Corte penale ha statuito in merito
alla richiesta formulata da A. tendente alla sospensione e condono delle spese
procedurali, dichiarando inammissibile l’istanza quanto alle spese procedurali
nonché al risarcimento equivalente di cui ai § 3 e § 4 del dispositivo della sentenza
del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) SK.2012.9 del 27 aprile 2012, e
accogliendo parzialmente l’istanza quanto alle spese procedurali di cui al § 3 del
dispositivo della sentenza del TPF SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, le quali sono
state condonate in ragione di fr. 46'227.60. Detta sentenza è passata in giudicato.
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4. Con decreto SK.2016.47 del 18 novembre 2016, la Corte penale ha dichiarato
irricevibile l’istanza di A. tendente al condono del risarcimento equivalente di cui al
§ 4 del dispositivo della sentenza SK.2012.9 ed all’eliminazione dell’iscrizione delle
condanne dal casellario giudiziale; ed ha respinto la richiesta tendente al condono
delle spese procedurali di cui al § 3 del dispositivo della sentenza SK.2013.25.
5. Con scritto del 2 ottobre 2020 indirizzato al TPF, A. ha postulato il condono totale
– o, se ciò non fosse possibile, per la maggior parte – delle spese procedurali
residuali pari a fr. 46'227.55, poste a suo carico con la sentenza SK.2013.25 (cl. 1
act. SK 1.100.001 e segg.).
6. Le decisioni SK.2012.9 del 27 aprile 2012, SK.2013.25 del 9 dicembre 2013
nonché le decisioni e i relativi incarti SK.2015.19 del 6 luglio 2015 e SK.2016.47
del 18 novembre 2016 sono stati acquisiti d’ufficio agli atti.
Conseguentemente, il 6 ottobre 2020 la scrivente Corte ha aperto un incartamento
rubricato sub SK.2020.45 (cl. 1 act. SK 1.120.001 e seg.). Il 21 ottobre successivo,
la Corte ha invitato l’istante a trasmettere l’eventuale ulteriore documentazione
attestante la bontà della sua richiesta, chiedendo nel contempo al Ministero
pubblico della Confederazione, Sezione esecuzione delle decisioni e gestione dei
beni (in seguito: “MPC”), di determinarsi in merito all’istanza e di trasmettere il
fascicolo procedurale concernente la procedura d’incasso nei confronti di A. (cl. 1
act. SK 1.400.001 e seg.). L’istante non ha dato seguito all’invito della Corte; il
MPC, in data 12 novembre 2020, ha dichiarato che a suo giudizio la richiesta di
condono in oggetto potrebbe essere approvata dalla Corte penale (cl. 1 act. SK
1.510.001 e segg.).
7.
7.1 Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo
grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità
giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.
Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP).
La competenza della Corte penale è data, avendo essa emesso la sentenza di
primo grado in cui venivano accollate a A. le spese procedurali oggetto della
presente richiesta di condono.
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7.2 Le decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi degli art. 363 segg. CPP,
se pronunciate da un’autorità monocratica, sono emanate sotto forma di decreti, e
devono essere impugnate mediante reclamo (DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4; art.
80 cpv. 1 CPP).
7.3 Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia
d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva e
trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta (art. 364
cpv. 1 CPP); negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con
istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto (art. 364 cpv. 2
CPP).
7.4 Giusta l’art. 364 cpv. 3 CPP, il giudice esamina se le condizioni per una decisione
giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o
incarica la polizia di procedere a nuove indagini. Il giudice offre alle persone e
autorità interessate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di
presentare istanze e conclusioni (art. 364 cpv. 4 CPP).
In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta
degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art.
365 cpv. 1 e 2 CPP).
7.5 Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese
procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta
a rifonderle, ridurle o condonarle. Detta decisione avviene tramite decisione
indipendente successiva (decisione del TPF SK.2015.54 del 16 febbraio 2016
consid. 5.1; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 4.1).
Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all’autorità, di
sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è
riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell’ambito
finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui
fosse difficile, per l’interessato, progredire finanziariamente o raggiungere,
perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito. In altre parole,
l’applicazione dell’art. 425 CPP richiede che la situazione economica del
richiedente sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese
procedurali appaia iniqua. Circostanza ricorrente allorquando si è in presenza di
un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora
fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l’equilibrio
finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose
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esposizioni incombenti sul condannato (DOMEISEN, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., 2014,
n. 3 e seg. ad art. 425 CPP).
Un condono parziale o totale delle spese procedurali nell’ambito di una decisione
giudiziaria successiva giusta l’art. 425 CPP presuppone che sia avvenuto un
cambiamento sostanziale nella situazione economica della persona astretta alla
rifusione delle spese procedurali o che vengano invocate nuove circostanze che
giustifichino una revisione della decisione sui costi (sentenze del TPF SK.2020.5
del 21 agosto 2020 consid. 3.4; SK.2018.56 del 21 gennaio 2019 consid. 5;
SK.2018.39 del 28 agosto 2018 consid. 5, con riferimenti; SK.2015.58 del 19 aprile
2016 consid. 5.3, non pubblicato in TPF 2016 107).
8. Nel caso concreto, l’istante ha richiesto il condono della somma di fr. 46'227.55, a
titolo di spese procedurali residuali, in relazione alla causa SK.2013.25 (cl.1 act.
SK 1.100.001 e segg.). La metà di tali spese, pari a fr. 46'227.60, come esposto
poc’anzi (v. supra, consid. 3), era già stata condonata dalla Corte penale con
sentenza SK.2015.19 del 6 luglio 2015.
8.1 In merito alla situazione finanziaria dell’istante occorre rilevare quanto segue.
8.1.1 Con sentenza SK.2015.19 del 6 luglio 2015 è stato ritenuto che, a partire dal mese
di settembre 2015, A. si sarebbe ritrovato senza un impiego fisso (e dunque senza
lo stipendio mensile netto pari a fr. 7'962.85 fino ad allora percepito), come pure
che le procedure esecutive a carico dell’imputato erano già sfociate nel
pignoramento del salario da egli sino ad allora percepito in ragione di mensili fr.
366.85. A mente del Giudice di tale causa, si trattava di elementi di involuzione
della situazione finanziaria dell'istante suscettibili, unitamente all’obbligo di saldare
l’esposizione residuale pari a fr. 34'660.-- del risarcimento equivalente di cui alla
sentenza SK.2015.19, di influire negativamente sulla sua capacità di
risocializzazione. D'altro canto, è stato pure considerato un certo qual potenziale
evolutivo a livello economico, individuato nella liquidazione che avrebbe potuto
spettare all'istante in punto alla relazione bancaria cointestata con la moglie e
denotante un saldo attivo di circa fr. 213'000.--, nel contenimento delle spese,
segnatamente dei contributi di mantenimento, che la maggiore età dei figli
rispettivamente la conclusione di una formazione appropriata avrebbero
ingenerato a medio/lungo termine.
Il Giudice ha quindi ritenuto che, senza un condono, perlomeno parziale, delle
spese procedurali non ancora corrisposte di cui alla sentenza SK.2013.25, la
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situazione economica dell'istante sarebbe stata talmente tesa che la riscossione
totale delle medesime apparirebbe iniqua, potendo porre in pericolo la
risocializzazione o l'equilibrio finanziario a lungo termine, specie se andasse a
sommarsi ad ulteriori gravose esposizioni incombenti sull’istante.
Ciò posto, il Giudice ha accordato a A. il condono parziale delle spese procedurali
di cui al § 3 dispositivo della sentenza SK.2013.25 in ragione di metà, ossia in
ragione di fr. 46'227.60.
8.1.2 Con il successivo decreto SK.2016.47 del 18 novembre 2016, il Giudice ha
nuovamente esaminato un’istanza di A. tesa in particolare al condono delle spese
procedurali di cui alla sentenza SK.2013.25.
È stato considerato che, dopo un periodo di disoccupazione, A. aveva trovato un
nuovo impiego fisso, dal quale percepiva uno stipendio medio di fr. 4'394.61.
Nella propria richiesta, A. aveva valutato i suoi esborsi mensili regolari in
complessivi fr. 4'459.20 (eccettuate la quota per il pagamento delle imposte e
quella per l’assicurazione della casa), ossia:
- fr. 2'050.-- a titolo di “affitto dell’appartamento”;
- fr. 536.70 a titolo di “cassa malattia”;
- fr. 202.-- a titolo di “cassa malattia di mio figlio C. (in apprendistato)”;
- fr. 950.-- a titolo di “quota alimenti per mia figlia D. (in apprendistato)”;
- fr. 118.20 a titolo di “abbonamento Internet e TV”;
- fr. 33.30 a titolo di “quota elettricità”;
- fr. 69.-- a titolo di “abbonamento Cellulare mio figlio C.”;
- fr. 500.-- a titolo di “rimborso Procura Federale MPC”.
A. aveva inoltre evidenziato un debito nei confronti del Sozialversicherungsanstalt
di Zurigo (di seguito: SVA) per fr. 45'597.30, con cui avrebbe concordato un
pagamento mensile di fr. 100.--.
Nella propria decisione, il Giudice aveva osservato che, sebbene le entrate di A.
fossero minori, anche gli esborsi mensili a suo carico, dall’ultimo esame effettuato
nel 2015, erano diminuiti (le spese di allora, pari a fr. 2'210.-- a titolo di contributi
di mantenimento per la moglie separata e per i figli, fr. 310.-- per le spese
d’esercizio del diritto di visita e fr. 1'005.-- per gli interessi ipotecari, erano stati
sostituiti da un costo di fr. 950. -- a titolo di contributo di mantenimento per la figlia).
La Corte aveva pure valutato che gli obblighi di mantenimento dell’istante nei
confronti dei figli si sarebbero ulteriormente ridotti a medio termine: in effetti essi,
nati nel 1996 rispettivamente nel 1999, avrebbero terminato il proprio
apprendistato. Inoltre, a seguito all’insorgere della posizione debitoria nei confronti
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del SVA - cui A. si era obbligato a versare mensilmente fr. 100.-- - il MPC gli aveva
concesso una diminuzione della rata mensile da fr. 500.-- a fr. 400.--, così che gli
esborsi mensili a carico dell’istante non erano aumentati rispetto al 2015.
La Corte aveva dunque giudicato che, rispetto a quanto considerato con sentenza
SK.2015.19 del 6 luglio 2015, la situazione di A. non aveva subito un
peggioramento tale da giustificare il condono delle spese procedurali ancora
dovute alla Confederazione, motivo per cui l’istanza era stata respinta.
8.2
8.2.1 Mediante il proprio scritto del 2 ottobre 2020, con i relativi allegati, l’istante illustra
nei termini seguenti la propria situazione finanziaria e personale attuale, che, a suo
parere, non gli permetterebbe di far fronte ai propri obblighi.
A. ricorda di essere stato coinvolto nel caso “E.” nel 2003 e di avere da subito
perso il proprio posto di lavoro in banca, inoltre avrebbe dovuto, dal 2003 e fino al
2012, rispettivamente 2013, quando ha sottoscritto l’accordo alla procedura
abbreviata con il MPC poi sottoposto al Tribunale penale federale, far fronte ad
importanti costi legali, ciò che avrebbe dato fondo a tutte le sue riserve e lo avrebbe
costretto a contrarre debiti. Avrebbe anche dovuto versare al MPC le spese di due
procedure e parte del ricavato della vendita della propria casa dopo il divorzio.
Afferma di avere rispettato tutti gli accordi e, non essendogli possibile di fare
altrimenti, avrebbe raggiunto delle convenzioni per i pagamenti rateali, che
avrebbe sempre ossequiato regolarmente.
A tali costi andrebbe aggiunta la fattura ancora scoperta del SVA per circa fr.
40'000.-- (fr. 45'597.30 secondo uno scritto del SVA del 7 ottobre 2016 [cl. 1 act.
SK 1.100.019 e seg.], mentre agli atti non figura lo scoperto attuale preciso). Dal
2018 egli dovrebbe inoltre versare alimenti per una figlia nata nel 2017 pari a fr.
1'855.00 mensili.
Negli ultimi 17 anni egli non avrebbe trovato pace neppure dal punto di vista
professionale: la ricerca di un’occupazione sarebbe stata resa più difficile dalla
presenza, dal 2012 e 2013 e fino all’8 agosto 2020, di iscrizioni nell’estratto del
casellario giudiziale. A. sostiene di non essere stato informato, al momento
dell’accordo con il MPC, che sul casellario sarebbe comunque stata iscritta la
condanna e che vi sarebbe rimasta per 7 anni. Dal 2014 ad oggi sarebbe stato più
volte disoccupato, ciò che avrebbe reso ancora più difficile la sua situazione
finanziaria. Dal gennaio 2020 sarebbe di nuovo in disoccupazione e sarebbe alla
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ricerca di un impiego fisso o a tempo parziale. A. avrebbe oggi 57 anni e non
avrebbe possibilità di trovare ancora un impiego, nonostante i suoi sforzi, quali
invio di candidature e i corsi di aggiornamento. Il suo periodo di disoccupazione
terminerebbe il 30 giugno 2021.
A mente di A., prima del “caso E.”, egli aveva raggiunto una carriera esemplare nel
settore bancario, senza mai avere avuto alcun problema o caso con la giustizia;
anche dopo il citato caso “E.”, non sarebbe più stato coinvolto in alcuna fattispecie
che potesse far sorgere dubbi sulla sua persona. Tuttavia da 17 anni egli sarebbe
sotto una pressione finanziaria tale da non permettergli di far fronte alle fatture
correnti. Situazione questa che apparentemente non migliorerà nei prossimi anni,
ciò che gli peserebbe anche a livello psichico. Egli chiede pertanto che il saldo
residuo di fr. 46'227,55 gli venga condonato, o, se ciò non fosse possibile, che lo
sia per la maggior parte.
Per quello che concerne le sue entrate, dalla documentazione fornita da A. risulta
che egli percepisce mensilmente, dall’assicurazione contro la disoccupazione,
fr. 8'993.85 netti (fino al 30 giugno 2021).
Per quel che riguarda gli esborsi mensili regolari, a detta dell’istante questi
sarebbero di complessivi fr. 8'332.-- (cl. 1 act. SK 1.100.025). Egli ha dettagliato le
sue spese nel modo seguente, producendo tuttavia solo alcuni dei giustificativi ad
esse riferiti:
- obbligo di versamento di alimenti di fr. 1'855.00 per la figlia F. nata il 20 agosto
2017 (con giustificativo, cl. 1 act. SK 1.100.021 e segg.);
- interessi ipotecari con costi accessori per fr. 1'850.-- (dai giustificativi
presentati risultano tuttavia solo fr. 690.10 quali interessi ipotecari, v. cl. 1 act.
SK 1.100.027 e seg.)
- cassa malati per fr. 513.-- (dal giustificativo allegato risultano fr. 512.12, v. cl.
1 act. SK 1.100.026);
- accordo di pagamento con il MPC per fr. 400.-- (relativo al debito di
fr. 46'227.55 per spese procedurali di cui alla SK.2013.25, v. cl. 1 act. SK
1.100.007);
- tasse per il 2019 di fr. 1'500.-- (dai giustificativi allegati si evince solo l’importo
di fr. 13'932.40 relativo alle tasse cantonali e comunali per il 2019, v. cl. 1 act.
SK 1.100.031; non figura invece l’importo esatto dell’imposta federale diretta
dovuta);
- fabbisogno minimo fr. 1'500.--;
- abbonamento cellulare fr. 100.--;
- internet/TV fr. 164.--;
- assicurazione dell’automobile fr. 180.00.--;
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- nutrimento ed assicurazione per il cane, fr. 100.--;
- assicurazione mobilia domestica, fr. 70.--;
- accordo di pagamento con lo SVA di Zurigo relativamente al debito nei
confronti di quest’ultimo, fr. 100.-- (v. cl. 1 act. SK 1.100.007).
Costi supplementari quali la tassa di circolazione, le tasse TV, elettricità e acqua
non sarebbero state incluse da A. nell’elenco soprastante, non avendo una
cadenza mensile.
Per quanto attiene ai debiti ulteriori (ossia oltre a quello nei confronti del MPC ed
a quello verso il SVA), egli sarebbe debitore per fr. 5'587.70 nei confronti del
Comune di Y. per tasse arretrate comunali e cantonali del 2019, e per fr. 4'429.75
nei confronti della StWEG “G.” quali costi condominiali (v. cl. 1 act. SK 1.100.029
e 034).
8.2.2 La Corte osserva quanto segue. A., come da egli esposto, percepisce un’entrata
mensile di fr. 8'993.85 netti (fino al 30 giugno 2021, v. cl. 1 act. SK 1.100.030).
Dalla dichiarazione delle imposte per il 2019 risulta che egli, già conteggiate le
deduzioni, ha un reddito imponibile di fr. 87'000.-- per l’imposta federale diretta e
di fr. 84'100.-- per le imposte comunali e cantonali (v. cl. 1 act. SK 1.100 004 e
segg.).
Il fabbisogno del richiedente viene così calcolato: egli ha entrate nette per fr.
8'993.85. Le spese che possono essere considerate nel calcolo del suo fabbisogno
sono le seguenti (v. “Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts
des Kantons Zürich an die Bezirksgerichte und die Betreibungsämter - Richtlinien
für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (vom 16.
September 2009)” del Canton Zurigo, v. anche ordinanza della Corte penale del
TPF SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 4.4): importo base mensile per il
debitore monoparentale con obblighi di mantenimento fr. 1'350.--, interessi
ipotecari con costi accessori fr. 690.10, cassa malati fr. 512.12, obbligo di
versamento di alimenti fr. 1'855.--, assicurazione mobilia domestica fr. 70.--
(seppur non comprovato può essere ritenuto), tasse per il 2019 stimate in fr. 1'500.-
- (ancorché secondo le Richtlinien summenzionate, «Die Steuern sind bei der
Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht zu
berücksichtigen»), assicurazione dell’automobile fr. 180.-- (in luogo e vece
dell’abbonamento per i mezzi pubblici, essendo in disoccupazione ed essendo
possibile che si debba spostare per cercare lavoro. Essendo l’importo di fr. 180.--
comunque elevato, in esso vanno pure inclusi i costi della tassa di circolazione e
connessi), per complessivi fr. 6'157.22. Le ulteriori spese indicate dal richiedente
sono o comprese nell’importo base mensile (ad esempio l’abbonamento del
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cellulare, l’abbonamento internet/TV, tasse TV, elettricità ed acqua) o non incluse
nel fabbisogno minimo (ad esempio il nutrimento e l’assicurazione per il cane). Ne
risulta un’eccedenza mensile di fr. 2'836.63. Alla luce di ciò, A. è attualmente
assolutamente in grado di far fronte pure ai suoi debiti, tra cui quello in favore del
MPC (pagando fr. 400.-- al mese) e quello in favore dello SVA (pagando fr. 100.--
al mese).
Ma anche volendo prendere per buono – ciò che comunque non è il caso - il
fabbisogno indicato da A. medesimo (v. supra) di fr. 8'332.-- (che già include sia il
pagamento mensile del debito oggetto della presente procedura sia quello del
debito nei confronti del SVA di Zurigo), egli disporrebbe ancora di un’eccedenza di
fr. 661.85 (ritenuto il reddito mensile di fr. 8'993.85); importo che, a mente di questa
Corte, gli permetterebbe di far fronte anche agli eventuali ulteriori costi da lui
indicati.
8.2.3 In conclusione, questa Corte ha constatato che, dal 6 luglio 2015, rispettivamente
dal 18 novembre 2016, sono sì subentrati dei mutamenti in punto alla situazione
professionale e finanziaria dell’istante, e ciò sia dal punto di vista delle entrate che
da quello delle uscite, entrambe accresciute. Tuttavia, la situazione attuale di A. è
addirittura migliorata rispetto alle precedenti decisioni, disponendo egli oggi di
un’eccedenza mensile di fr. 2'836.63, mentre in occasione delle precedenti
valutazioni non risultavano eccedenze.
Ciò posto, non essendo subentrato alcun peggioramento nella situazione
finanziaria di A. e dopo valutazione della sua attuale situazione personale e
patrimoniale, in assenza di nuove circostanze che giustifichino una revisione della
precedente decisione sui costi, le condizioni dell’art. 425 CPP non risultano
adempiute. Non si giustifica dunque né di ridurre né di condonare i costi posti a
carico di A. con sentenza SK.2012.9 e in seguito ridotti con sentenza SK.2015.19.
L’istanza di A. deve dunque essere respinta.
9. I costi della presente decisione, pari a fr. 200.--, sono posti a carico di A., parte
soccombente (art. 426 cpv. 1 CPP per analogia, in combinato disposto con l’art.
416 CPP).
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La Corte decreta:
1. L’istanza tendente al condono delle spese procedurali, di cui al §3 del dispositivo
della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, è
respinta.
2. I costi della presente decisione, pari a fr. 200.--, sono posti a carico di A.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
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Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione
dei beni (quale autorità di esecuzione)
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Data d’invio 3 febbraio 2021
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