Sentenza del 28 maggio 2021
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice
unico,
Cancelliera Susy Pedrinis
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore
federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini
Oggetto
Riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni
finanziarie e diritto di comunicazione, esercizio di
un’attività senza autorizzazione, riconoscimento,
abilitazione o registrazione
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2021.3
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SK.2021.3
Fatti:
A. Il 16 giugno 2015 la Polizia di Stato – Squadra Mobile – di Milano ha presentato
una richiesta di osservazione transfrontaliera urgente nei confronti di B. (che già
dal 2008 sarebbe emigrato in Svizzera e sarebbe solito effettuare frequenti viaggi
dall'Italia alla Svizzera dove risulta domiciliato a U., in ragione dell’esistenza di
contatti saltuari in contesti economici, verosimilmente volti al riciclaggio di ingenti
importi di denaro, emersi con C. e D., entrambi da anni considerati vicini al
sodalizio camorrista "E." ed indagati nel procedimento penale italiano (act.
MPC 09.04.0055 e segg.).
B. A seguito di un incontro delle autorità elvetiche con gli investigatori della Squadra
Mobile milanese svoltasi sempre il 16 giugno 2015, è stata avviata l’indagine
preliminare di polizia denominata “G.”.
C. Il 6 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e il Ministero pubblico della
Confederazione (di seguito: MPC) hanno convenuto per la comunicazione
spontanea d'informazioni a quest’ultimo. Già il 9 luglio 2015 la DDA, che già
conduceva un procedimento penale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di
riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato
al MPC una richiesta di assistenza giudiziaria e di costituzione di una squadra
investigativa comune (act. MPC 05.01.0001 e segg.).
D. Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B.
per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (act. MPC
01.00.0001). Il 30 luglio 2017 l’istruzione è stata estesa nei confronti di H. e I. per
titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (act.
MPC 01.00.0002) e, il 2 ottobre 2015, nei confronti di J. e delle tre persone già
imputate, tutti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 e n. 2 CP (act. MPC 01.00.0003).
E. Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è ulteriormente stata estesa a A. per titolo di carente
diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art.
305ter CP (act. MPC 01.00.0004 e seg.) e, in seguito, ad altre persone per questi
ed altri titoli di reato (act. MPC 01.00.0006 e segg.).
F. Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A.
per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (act. MPC 02.00.0014
e seg.).
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G. Parallelamente, a seguito della denuncia penale della FINMA di data
24 aprile 2019 (act. MPC 05.04.0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio
giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un
procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta
violazione dell'art. 44 della legge federale concernente l’Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in combinato disposto con
l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
(legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019, il DFF ha
emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta
condotta dal MPC e relativa ai fatti denunciati al DFF dalla FINMA avvenuti anche
mediante la società L. SA di V. con conseguente trasmissione dell’incarto al
Ministero pubblico (act. MPC 05.04.0001 e segg.).
H. Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di
carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi
dell’art. 305ter CP (act. MPC 01.00.0017 e seg.).
I. Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento
concernente H. (in quanto egli si trovava all’estero e non aveva mai potuto essere
interrogato) da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (act. MPC 03.00.0046
e segg.).
J. Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (act. MPC 03.00.0052 e segg.) il MPC
ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art.
305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di
comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione,
riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato
disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD),
proponendo una pena detentiva di 6 mesi sospesa per tre anni, più una multa di
fr. 3'000.-- e il pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'150.--.
K. Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B.
(act. MPC 03.00.0066 e segg.), rispettivamente di J. (act. MPC 03.00.0129 e
segg.), entrambi cresciuti in giudicato.
L. Il 22 giugno 2020 l’avv. Marcellini ha interposto opposizione avverso il decreto
d’accusa emesso nei confronti di A. (act. MPC 03.00.0190). Il 15 gennaio 2021,
nel termine impartitogli dal MPC prima della promozione dell’accusa dinanzi al
Tribunale penale federale (di seguito: TPF), l’avv. Marcellini ha comunicato di
non avere istanze probatorie da presentare (act. MPC 03.00.0194 e segg.).
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M. Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF un atto d’accusa nei confronti di
A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente
diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP),
nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione
(art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e
affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) (act. SK 168.100.001 e segg.).
N. Mediante missiva del 17 febbraio 2021, la Corte penale ha invitato le parti a
presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che
sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 168.250.001 e seg.). Il
19 febbraio 2021 il difensore di A. e il 3 marzo 2021 il MPC, hanno comunicato
di non avere istanze probatorie da presentare. Con decreto del 7 aprile 2021, la
direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti
relativi all’imputato, non appena pervenuti alla Corte: l’estratto attuale del
casellario giudiziale svizzero e italiano, l’estratto dell’ufficio esecuzione e
fallimenti aggiornato, la documentazione fiscale per gli anni 2018-2020 e il
formulario sulla situazione personale e patrimoniale (act. SK 168.250.003 e
segg.; 168.231.1.005 e segg.; 168.231.3.002; 168.231.2.002-100;
168.231.4.005-011). La Corte ha in seguito deciso l’acquisizione della
documentazione fiscale di A. per gli anni dal 2014 al 2017 e della società L. SA
per gli anni 2014 e 2015, come pure la decisione di tassazione per l’anno 2014
e la documentazione fiscale per l’anno 2015 riguardanti la società M. SA di V.
(act. SK 168.231.2.103-491).
O. Con scritto del 30 aprile 2021, il MPC ha anticipato che in sede del pubblico
dibattimento avrebbe chiesto la confisca unicamente dell’importo di fr. 10'960.--
(saldo al 31 dicembre 2020) depositato sulla relazione bancaria n. 1 intestata a
la società M. SA e sita presso Banca N. SA di V. acconsentendo al dissequestro
e restituzione dei restanti beni sequestrati (act. SK 168.510.180). L’avv.
Marcellini ha per contro richiesto il dissequestro di detta relazione bancaria (act.
SK 168.521.015).
P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti il 20 e 21 maggio 2021, alla presenza del
MPC e di A., rappresentato dall’avv. Luca Marcellini. In aula è stato sentito
unicamente l’imputato. L’avv. Marcellini ha prodotto due istanze di indennizzo,
una a nome dell’imputato e una a nome di L. SA. Con requisitoria e arringa le
parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Il MPC ha formulato le seguenti richieste:
- di dichiarare A. autore colpevole dei reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis
CP), di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
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(305ter CP), di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o
registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo
di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD;
- di condannare A. ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni;
- di condannare A. al pagamento di una multa di fr. 3'000.-- ;
- la confisca dell’importo di fr. 10'960.-- (saldo al 31 dicembre 2020) depositato
sulla relazione bancaria n. 1 intestata a la società M. SA e sita presso Banca
N. SA;
- il dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei restanti beni sequestrati,
una volta cresciuta in giudicato la decisione di merito;
- il pagamento delle spese procedurali di fr. 5'150.--, oltre alle spese del
presente procedimento;
- la reiezione delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA.
La difesa di A., in via preliminare, ha sollevato le eccezioni di competenza
territoriale svizzera in merito all’atto di riciclaggio di cui ai capi d’accusa 1.1. e 1.2
dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021. Nel merito, ha formulato le seguenti
conclusioni:
- il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa;
- l’accoglimento delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA.
L’imputato ha avuto l’ultima parola.
Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data
28 maggio 2021, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla
presenza dell’imputato.
R. Con missiva del 4 giugno 2021, il MPC ha presentato annuncio d’appello ai sensi
dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la presente sentenza (act. SK 168.940.004); il
7 giugno 2021, anche il difensore di A. ha annunciato di appellarsi contro la
medesima ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP, e ne ha nel contempo richiesto la
motivazione scritta (act. SK 168.940.004).
S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
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La Corte considera in diritto:
1. Competenza della Corte
1.1 Competenza territoriale
1.1.1 A. è accusato di avere commesso atti qualificati quali riciclaggio di denaro ai
sensi dell’art. 305bis n. 1 CP a V. (Svizzera), a W. (Israele) e a X. (Bahamas), di
avere accettato valori patrimoniali a V. adempiendo le condizioni del reato di
carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi
dell’art. 305ter CP, come pure di avere esercitato un’attività senza autorizzazione,
riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in
combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art.
14 LRD, ciò a V., Y. (Ungheria) e a Z. (Italia).
1.1.2 A tale riguardo, in sede di arringa, l’avv. Marcellini ha sollevato la questione della
competenza di questa Corte a decidere le imputazioni di cui ai capi d’accusa
n. 1.1 e 1.2, non avendo i fatti in essi descritti, a suo parere, alcun legame con il
territorio elvetico.
1.1.3 In realtà, dagli atti risulta chiaramente che il conto O. intestato a J. e da cui sono
stati effettuati i bonifici contestati, è stato aperto a V. (act. MPC 18.02.6279 e
segg., 6296, 6306, 6307, 6308); a V, nel 2012, è pure stato sottoscritto un
formulario relativo ad un cambio di domicilio (act. MPC 18.02.6304). Oltre a ciò,
almeno uno dei due bonifici di cui ai suddetti capi d’accusa, e meglio il secondo
del 15 settembre 2015, è verosimilmente stato ordinato da V.: infatti dal rapporto
di complemento della FEDPOL del 12 novembre 2018 (act. MPC 10.03.0213)
risulta che il giorno 15 settembre 2015 in corrispondenza del secondo bonifico a
favore di P. Ltd, J. era in territorio svizzero per circa 1 ora e mezza. La
competenza elvetica delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio
è dunque certamente data in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP (v. anche TPF
2007 165 consid. 1.4).
L’affermazione della difesa, secondo cui i soldi sarebbero partiti da X., oltre a non
essere dimostrata, non trova conferma negli atti. Come visto, il conto è stato
aperto a V., e nel 2012 sono stati sottoscritti, sempre a V., documenti riferiti alla
relazione.
1.1.4 Essendo pertanto ognuno dei reati ascritti a A. stato asseritamente commesso
(anche) sul territorio elvetico, le autorità penali svizzere di perseguimento e di
giudizio sono competenti in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP.
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1.2 Competenza federale
La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35 della
legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 CPP che enumerano le infrazioni che
sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165
consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014
consid. 1). Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP – infrazione
inizialmente imputata a B. – sottostà alla giurisdizione federale a condizione che
gli atti punibili siano stati commessi, come in concreto, prevalentemente all’estero
oppure in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa
essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 CPP). Essendo il reato di
riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del
procedimento SV.15.0863 presso il MPC, anche la successiva estensione al
reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai
sensi dell’art. 305ter CP rimane sottoposta alla giurisdizione federale.
Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione,
riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in
combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art.
14 LRD competono, di principio, al DFF (v. art. 50 cpv. 1 LFINMA). Con decisione
del 9 maggio 2019, in base all’art. 51 cpv. 1 LFINMA, il DFF ha tuttavia deciso di
riunire il procedimento di diritto penale amministrativo n. 442.3.147 pendente
presso il DFF contro A. e B. con il procedimento penale n. SV.15.0863 pendente
presso il MPC contro i medesimi imputati e di trasmettere a quest’ultima autorità
i relativi atti (act. MPC 05.04.0001 e segg.). Anche il perseguimento e giudizio di
questi reati ricadono pertanto sotto la giurisdizione federale.
Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi
dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione
dell’atto di accusa, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza
giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235
consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa,
non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla.
2. Prescrizione
2.1 I fatti imputati a A. e connotati nell’atto d’accusa quali reato di riciclaggio di denaro
ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP, sarebbero avvenuti tra il 21 maggio 2015 ed il
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13 novembre 2015. Essendo il termine di prescrizione per tali atti di 10 anni (v.
art. 97 cpv. 1 lett. c CP, in vigore dal 1° gennaio 2014), la prescrizione
interverrebbe al più presto il 21 maggio 2025 (e al più tardi il 13 novembre 2025).
2.2 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
(art. 305ter CP) soggiace ad un termine di prescrizione di 7 anni (art. 97 cpv. 1
lett. d CP, in vigore dal 1° gennaio 2014). Risalendo i fatti contestati a A. al
periodo tra settembre 2014 e dicembre 2014, la prescrizione interverrebbe al più
presto nel settembre 2021. Essendo in realtà l’infrazione sanzionata dall’art.
305ter CP considerata un Dauerdelikt, la prescrizione inizia in genere a decorrere
con la chiusura della relazione d’affari (v. MARK PIETH, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 4a ediz. 2019, n. 35 ad art. 305bis CP); nel caso concreto, dunque –
essendo il bonifico di EUR 700'000.-- stato effettuato il 7 gennaio 2015 (act. MPC
07.02.01.07.0003; la fattura essendo invece del dicembre 2014) ed essendo in
seguito (stando a quanto asserito da Q.: v. interrogatorio di Q. del
29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0016) il conto stato estinto – al più presto nel
gennaio 2022.
2.3 Per quanto attiene all’imputazione di avere svolto un’attività senza autorizzazione
(art. 44 LFIMNA in combinato disposto con l’art. 14 LRD), essendo i fatti
contestati avvenuti tra dicembre 2014 e dicembre 2015, il termine di prescrizione
di 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP, in vigore dal 1° gennaio 2014), verrebbe a
scadenza tra il dicembre 2024 ed il dicembre 2025. Volendo ipotizzare la
commissione per negligenza, il termine di prescrizione sarebbe di 7 anni giusta
l’art. 52 LFINMA (secondo cui il perseguimento delle contravvenzioni alla
LFINMA e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in 7 anni) e verrebbe a
scadenza al più presto a dicembre 2021.
2.4 Ne segue che, alla data della pronuncia del dispositivo della presente sentenza,
ossia al 28 maggio 2021, nessuno degli atti imputati a A. tramite l’atto d’accusa
del 27 gennaio 2021 era prescritto.
3. Sul diritto applicabile
3.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo
iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto
nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in
vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; PETER
POPP/ ANNE BERKEMEIER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 5 ad
art. 2 CP).
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3.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui
all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle
infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è
giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore
al momento dell’infrazione.
3.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e
il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006,
pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti
legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni
contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile
essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo
diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento
della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi
dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza
del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In
ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono
venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del
15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare
per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione
commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.
Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF
134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di
diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura
essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla
loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).
3.4 Per quanto attiene ai reati disciplinati dalla LFINMA o dalle leggi sui mercati
finanziari, è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 2 DPA, le disposizioni generali del
Codice penale svizzero si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa
federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o
dalle singole leggi amministrative. Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni
generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto
queste non contengano disposizioni sulla materia.
La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile
quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque
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applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale
SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).
3.5 Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 viene rimproverato a A. di avere
commesso il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nel periodo dal
21 maggio 2015 al 13 novembre 2015, il reato di carente diligenza in operazioni
finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) dal settembre 2014 al
30 dicembre 2014 e il reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento,
abilitazione registrazione (art. 44 LFINMA) in combinato disposto con l’obbligo
di autorizzazione e affiliazione (art. 14 LRD) nel corso del 2014 e fino al dicembre
2015. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito
delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti imputati a A., occorre
verificare il rispetto del principio della lex mitior, ossia quale sia il diritto più
favorevole all’imputato per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere
concretamente inflitta.
3.6 Per quanto attiene al termine di prescrizione, come appena visto al paragrafo
precedente, nulla muta in concreto, essendo le normative attuali già in vigore
all’epoca dei fatti ascritti a A.
3.7 La prima infrazione contestata all’imputato consiste nell’avere compiuto atti
costituenti riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP. Come risulta dal
Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione
finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 e dal n. I 4 della legge federale del
12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo
d’azione finanziaria rivedute nel 2012, dal 1° gennaio 2016 l’art. 305bis cpv. 1 CP
ha assunto un nuovo tenore e la norma è stata completata con il cpv. 1bis. In
sostanza al cpv. 1 è stata aggiunta l’espressione «o da un delitto fiscale
qualificato». Quali reati debbano essere considerati “delitto fiscale qualificato” è
stato precisato al cpv. 1bis. Oltre ai crimini ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 CP,
il delitto fiscale qualificato nelle imposte dirette come descritto al numero 1bis
costituisce pertanto, dal 1° gennaio 2016, un reato preliminare al riciclaggio di
denaro. È così prevista un’eccezione nella soglia del crimine, tuttavia
esclusivamente per le imposte dirette. In relazione alle imposte indirette, l’articolo
14 cpv. 4 DPA presenta la gravità di un crimine rientrando così già, con il
riferimento al termine generico di «crimine», nel campo di applicazione
dell’articolo 305bis CP. La definizione del riciclaggio di denaro rimane per contro
invariata. Si tratta principalmente di un atto finalizzato a vanificare la confisca dei
valori patrimoniali di origine criminale o in futuro anche delittuosa (v. FF 2014 563
e segg., in particolare 626 e segg.; FF 2014 661 e segg., in particolare 667 e
seg.).
- 11 -
SK.2021.3
Nella misura in cui l’art. 305bis cpv. 1 CP, così come modificato il 1° gennaio 2016,
prevede un’estensione delle fattispecie caratterizzate quali reati a monte del
riciclaggio di denaro, esso non appare più favorevole all’imputato rispetto alla
versione in vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più che le citate estensioni
concernono unicamente casi insorti dopo la sua entrata in vigore e non si
applicano comunque alla presente fattispecie. Dal punto di vista dell’art. 305bis
cpv. 1 CP è dunque il diritto in vigore al momento dei fatti a trovare applicazione.
3.8
3.8.1 In merito all’art. 305ter CP, il suo cpv. 2 ha subito una modifica il 1° gennaio 2016.
In casu, applicabile è tuttavia unicamente il primo capoverso dell’art. 305ter CP,
rimasto immutato con la revisione summenzionata. Sia il diritto previgente che
quello attuale portano al medesimo risultato. Siccome il diritto attualmente in
vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si
giustifica l’applicazione di quest’ultimo, ossia del diritto in vigore al momento dei
fatti.
Per l’applicazione dell’art. 305ter CP risultano in concreto di rilievo, come si vedrà
in seguito (v. consid. 6.2 e 6.5 infra) anche gli art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 1 LRD, nonché
l’art. 7 dell’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo
professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in
vigore al momento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) sostituto dal
1° gennaio 2016 dall’art. 7 dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza sul riciclaggio di denaro;
ORD; RS 955.01).
3.8.2 L’art. 2 cpv. 3 LRD in vigore all’epoca dei fatti ha subito, con effetto
1° gennaio 2020, l’abrogazione della sua lett. e. La medesima non era comunque
di rilievo per la presente fattispecie, di modo che anche sotto questo profilo
applicabile risulta il diritto previgente.
3.8.3 L’art. 4 cpv. 1 LRD è invece stato soggetto ad una modifica più sostanziale a
partire dal 1° gennaio 2016. Tramite il n. I 7 della legge federale del
12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo
d’azione finanziaria rivedute nel 2012, è infatti stato introdotto l’obbligo, per tutti
gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD, di accertare l’avente
economicamente diritto secondo la Raccomandazione 10 del GAFI relativamente
alle persone fisiche e giuridiche, ad eccezione delle società quotate in borsa o
delle loro filiali controllate a maggioranza. Di conseguenza veniva proposto
l’adeguamento della LRD al fine di introdurre formalmente il dovere, già esistente
nella prassi, di rilevare sistematicamente l’avente economicamente diritto di una
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SK.2021.3
relazione d’affari. Tale modifica si rendeva necessaria non essendo più
sufficiente, alla luce delle Raccomandazioni, la prassi seguita fino a quel
momento secondo cui, in linea di principio, vigeva la presunzione che ci fosse
identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto: l’intermediario
finanziario era tenuto a conoscere i propri clienti e i loro affari e a organizzarsi in
modo da essere in grado di individuare elementi che facessero presumere che
la controparte e l’avente economicamente diritto fossero identici, oppure a
riconoscere l’esistenza di dubbi in merito a tale identità: in questo caso
l’intermediario finanziario era tenuto a richiedere la compilazione scritta del
modulo A. Con la regolamentazione riveduta, si è proposto di integrare l’art.
4 LRD con un nuovo cpv. 1, in vigore dal 1° gennaio 2016, nel quale viene
sancito, come detto, il principio generale dell’accertamento obbligatorio
dell’avente diritto economico. Secondo questo nuovo cpv. 1, quando ritiene che
la controparte sia anche l’avente economicamente diritto, l’intermediario
finanziario è tenuto a documentarlo conformemente all’art. 7 LRD. In tal modo, in
assenza di dubbi al proposito, l’intermediario potrà limitarsi ad accertare in ogni
caso (e non solo in presenza di dubbi) l’avente economicamente diritto,
adducendo nei documenti necessari per l’apertura del conto che non vi sono
indizi tali da escludere l’identità fra la controparte e l’avente economicamente
diritto (dunque non necessariamente tramite un formulario A). La disposizione
precedente riguardante l’obbligo di richiedere una dichiarazione scritta
sull’avente economicamente diritto in determinati casi – tra cui in presenza di una
società di domicilio giusta il precedente art. 4 cpv. 1 lett. b LRD – è comunque
stata mantenuta (con un’aggiunta non rilevante in concreto), diventando, dal
1° gennaio 2016, il nuovo capoverso 2 (v. messaggio concernente l’attuazione
delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012
del 13 dicembre 2013, FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639). L’obbligo di
richiedere una dichiarazione scritta era ed è dunque presente, in caso di una
società di domicilio, sia nel diritto previgente che in quello attualmente in vigore.
Anche sotto questo profilo pertanto, la nuova regolamentazione non appare più
favorevole all’imputato.
3.8.4 Per quanto attiene all’art. 7 cpv. 1 lett. a e b OAIF, esso prevedeva, per quanto
qui di interesse, che un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo
professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a
fr. 20'000.-- oppure se durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o
mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano
all’esecuzione di una singola operazione. Giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. a e b ORD
(in vigore dal 1° gennaio 2016), il rendimento lordo deve essere superiore ai
fr. 50'000.-- all’anno, rispettivamente durante un anno civile avviare o mantenere
con oltre 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una
singola le operazione.
- 13 -
SK.2021.3
Ora, in concreto ci troviamo di fronte al caso in cui una norma penale rinvia a
delle regole di diritto amministrativo o di diritto civile per le quali la legge penale
sanziona una violazione. Anche in questa costellazione si pone la questione
dall’applicazione della lex mitior.
Nella sentenza DTF 97 IV 233 (consid. 3) il Tribunale federale ha ritenuto che
l’art. 2 cpv. 2 CP poteva trovare applicazione in presenza di una disposizione
amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma, con la
norma penale che prevede una pena, un’unità; la modifica della regola
amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno
grave a seconda del caso di specie. In questi casi, l’Alta Corte, considera che
l’art. 2 cpv. 2 CP possa trovare applicazione unicamente allorquando la modifica
della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici.
L’idea alla base del principio della lex mitior è che l’atto appaia, a seguito della
modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto. Ciò è il
caso ad esempio del reato di adulterio, previsto dall’art. 214 vCP e abrogato a far
tempo dal 1° gennaio 1990 (DTF 123 IV 84 consid. 3b).
Nel caso di specie, la modifica sopra evocata introdotta dall’art. 7 cpv. 1 lett. a
ORD, dove si prevede un rendimento lordo non inferiore a fr. 50'000.-- (rispetto
ai fr. 20'000.-- previsti dall’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF) non concerne, a mente della
Corte, un cambiamento di una concezione giuridica. La modifica del contenuto di
uno dei criteri (alternativi) per ritenere l’attività a titolo professionale di un
intermediario finanziario, non cambia il concetto giuridico secondo il quale
l’attività di un intermediario finanziario è considerata svolta a titolo professionale
allorquando realizza un determinato ricavato lordo durante un anno civile.
Ne consegue che, non essendo in casu intervenuta una modifica dei concetti
giuridici, l’art. 2 cpv. 2 CP non trova applicazione nel caso di specie, al quale va
applicato il diritto previgente, ovvero l’OAIF (in vigore fino al 31 dicembre 2015).
3.9 La verifica del diritto più favorevole relativa all’imputazione di avere esercitato
un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai
sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione
ed affiliazione previsto dall’art. 14 LRD, esige di analizzare entrambe le norme.
Conformemente all’art. 14 LRD in vigore all’epoca dei fatti, gli intermediari
finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD, se non affiliati ad un organismo riconosciuto
di autodisciplina, avevano l’obbligo di chiedere un’autorizzazione alla FINMA per
l’esercizio della loro attività. La violazione di tale obbligo era sanzionata
dall’art. 44 cpv. 1 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019).
- 14 -
SK.2021.3
A far tempo dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la nuova legge federale
sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1) e la relativa ordinanza
(OlsFi; RS 954 11). L’introduzione della LIsFi ha condotto alla modifica
dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, norma che, dal 1° gennaio 2020, è stata completata
con la violazione intenzionale dell’obbligo di affiliazione, ritenuto che gli
intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD non possono più essere
assoggettati alla vigilanza diretta della FINMA, bensì devono affiliarsi a un
organismo di autodisciplina riconosciuto. Dal 1° gennaio 2020 anche l’art. 14 LRD
ha subito la medesima modifica, prevedendo l’obbligo, per gli intermediari
finanziari, di affiliarsi ad un organismo di autodisciplina. Tali modifiche non hanno
comunque comportato, a ben vedere, una situazione più favorevole all’imputato.
Per quanto attiene all’art. 7 OAIF, di rilievo anche per questa infrazione, si
rimanda a quanto esposto al considerando precedente; ragionamento che va
pure applicato all’art. 9 OAIF ed al più recente art. 9 ORD, che si basano sui
medesimi parametri. Anche sotto il profilo dell’art. 44 LFINMA e dell’art. 14 LRD,
le fattispecie ascritte a A. vanno pertanto lette alla luce di tali norme nella loro
versione in vigore all’epoca dei fatti.
Va qui precisato che il 1° gennaio 2016 è stato abrogato il cpv. 3 dell’art.
44 LFINMA, norma che disponeva che in caso di recidiva entro cinque anni da
una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote
giornaliere. Tal modifica non ha tuttavia rilevanza in concreto.
3.10 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio
nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge,
da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica
utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una
forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di
breve durata (FF 2012 4193).
3.10.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità
per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi –
con o senza la condizionale.
La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo
per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria
(art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP).
Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria
sono inoltre state codificate all’art. 41 CP.
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SK.2021.3
3.10.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle
aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di
180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un
massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo – non regolamentato
dalla legge – era di una aliquota giornaliera (NICOLAS QUELOZ, Commentaire
romand - Code pénal I, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 34-41 CP).
L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla
legge – è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino
a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato
(art. 34 cpv. 2 vCP e CP).
3.10.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie,
del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due
anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle
pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni
(art. 42 cpv. 1 CP).
Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena
condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità
di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4 vCP e CP).
3.10.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente
l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP).
Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente
l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente
permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (art. 43
cpv. 2 vCP).
3.10.5 Alla luce di quanto sopra, nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati a
A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sarebbe indubbiamente
più favorevole all’imputato rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove
disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di
breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad
un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota
giornaliera. Elementi che risultano essere più sfavorevoli all’autore, rispetto alla
normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo
- 16 -
SK.2021.3
diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1
CP non hanno alcun influsso nel caso concreto.
3.11 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime
sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti
imputati a A.
Sul riciclaggio di denaro
4.
4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali
sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (o da un delitto
fiscale qualificato – in concreto non applicabile – secondo la modifica
dell’art. 305bis n. 1 CP in vigore dal 1° gennaio 2016; v. RU 2015 1389; FF 2014
563), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice – come imputato
nel caso in esame – che nella forma aggravata. L'autore è punibile anche se l'atto
principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo
in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
4.2 Costituiscono atti di riciclaggio, le operazioni aventi per scopo la dissimulazione
del legame di origine o l’appartenenza reale di beni e che sono, pertanto, atte ad
ostacolare il tracing ed il sequestro degli averi. Trattandosi di un delitto comune,
il riciclaggio di denaro può essere commesso da chiunque (DTF 136 IV 188
consid. 6.1; MARK PIETH, op. cit., n. 1 ad art. 305bis CP; DUPUIS/ MOREILLON/
PIGUET/ BERGER/ MOZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 22 ad art. 305bis CP). Secondo il
Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all’art. 305bis CP può
essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un
crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a;
124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; MARK PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad
art. 305bis CP). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica
dell’art. 305bis CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è
suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento
penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tale è il caso in presenza
di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del
Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio
di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid.
6).
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SK.2021.3
4.3 L’atto di riciclaggio di cui all’art. 305bis CP porta su dei valori patrimoniali. La
nozione di valori mobiliari s’interpreta in senso ampio; essa ingloba tutti i vantaggi
pecuniari immaginabili, come ad esempio qualsivoglia forma di denaro o divise,
beni mobili e immobili, diritti di credito in generale (Messaggio a sostegno di una
modifica del Codice penale svizzero, FF 1989 II 837, p. 857; MARK PIETH, op. cit.,
n. 9 ad art. 305bis CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MOZOU/ RODIGARI,
op. cit., n. 12 ad art. 305bis CP). Per poter essere riciclati, i valori patrimoniali
devono provenire da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP oppure, vista la
modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016, da un delitto fiscale qualificato giusta
l’art. 305bis cpv. 1bis CP (RU 2015 1389; FF 2014 563).
Il termine “provenienza” implica che deve esistere un collegamento
sufficientemente stretto fra il crimine a monte e i vantaggi economici che ne
risultano (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MOZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 20
ad art. 305bis CP).
Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce
oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211
consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non
presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come
l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211
consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di
valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211
consid. 2b), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli
stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità
del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con
banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211
consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come
pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20
consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da
uno stato all’altro non costituisce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso
unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la
confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; MARK PIETH, op. cit., n. 49 ad
art. 305bis CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice
versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo
possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale
6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di
denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto
dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà
il “paper trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato).
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La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere
valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF
144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia,
in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di
perseguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di
riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di
un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il
comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non
ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di
denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella
del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF
126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta"
del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o
le circostanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così
via; occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione
qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MAURO MINI, Manuale di
diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine
all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138
IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale
6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2).
Il reato di riciclaggio di denaro presuppone comunque che i valori patrimoniali in
questione provengano da un crimine presupposto. Il crimine deve essere la
causa essentielle e adeguata dell’ottenimento dei valori patrimoniali e questi
valori devono provenire typiquement dal crimine in oggetto. Detto altrimenti, tra il
crimine e l’ottenimento dei valori patrimoniali deve esistere un rapporto di
causalità tale che il secondo appaia come la conseguenza diretta ed immediata
del primo (DTF 137 IV 79 consid. 3.2 pag. 80 e segg.; DTF 138 IV 1, consid.
4.2.3.2.).
Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se
l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere
valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255
consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio
2019 consid. 2.2 con riferimenti), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente
assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3 CP; sentenza
6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Non è necessario che lo stato estero
qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre
per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (MARK PIETH, op. cit., n. 67
ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere
- 19 -
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ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in
assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice
svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che esista la prova che
i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o
delitto fiscale qualificato, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata
le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d;
sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3;
MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In un simile caso, ovvero in assenza di una
decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in
dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore,
esistenza o meno di un procedimento penale e così via): occorre però provare
che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine
(o delitto fiscale qualificato) (MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In sostanza, in
applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale
federale si basa, cfr. sentenza TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010), non occorre
che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica
nella legislazione svizzera e in quella estera; basta che le legislazioni dei due
paesi contengano norme simili (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del
Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3; MAURO MINI,
op. cit., n. 54, p. 33).
Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione
dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore
(DTF 120 IV 323, 328; URSULA CASSANI, Commentaire romand – Code Pénal II,
2017, n. 24 ad art. 305bis CP).
La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia
punibilità, per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di
commissione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto
svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MAURO MINI, op. cit., pag. 32 e seg.,
n. 51 e segg.; URSULA CASSANI, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP).
4.4 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo
eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP; DTF 122 IV 211 consid. 2e). L’intenzione
non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in
questione sia idonea ad interrompere la traccia documentaria, ma anche
all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori
che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è
necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i
valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa
ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito
sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista
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precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale
penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; BERNARD CORBOZ,
Les infractions en droit Suisse, Volume II, 3a ediz. 2010, n. 42 ad art. 305bis CP;
URSULA CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; MARK PIETH, op. cit., n. 59 ad
art. 305bis CP). L’autore “deve presumere” l’origine criminale; è quindi in
malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo
senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, e ciò nonostante
decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi
invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di
sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato
di cui all’art. 305bis CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del
21 ottobre 2010 consid. 6.1 con rinvii, non pubblicato in DTF 136 IV 179).
5. Con l’atto d’accusa del 27 gennaio 2021, vengono contestate a A. due tipologie
di atti di riciclaggio. La prima, per avere acquistato, in correità con B., J. e H., un
numero imprecisato di diamanti per conto di quest’ultimi con denaro facente parte
del provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa
dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (frode all’l.V.A. - c.d. frode carosello) commessi da H., B., J. ed altri.
La seconda, per avere occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con
B., denaro contante, precedentemente ricevuto da B. da parte del padre H. e da
D. e proveniente dalla commissione dei reati di associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze
stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di
associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura
commessi da C. e D.
5.1 Ora, in merito alla prima tipologia di riciclaggio, A. è più precisamente accusato
di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 e fino al 26 maggio 2015, e dal
21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in correità con H., B. e J., nella
sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di R., Israele, tramite
invito ricevuto da parte della società P. Ltd. acquistato presso quest’ultima
società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.-- e USD
400'000.-- per conto di B., J. e H., importi pagati mediante due bonifici a debito
della relazione cifrata n. 2 “O.” intestata a J. presso la Banca S. Ltd a favore del
conto IBAN n. 3 intestato alla società P. Ltd presso Banca T. Ltd, W. con la
causale “NN”, operazioni finanziarie che avrebbero permesso a B., J. e H. di
convertire gli importi di USD 350'000.-- e di USD 400'000.-- in un numero
imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di
EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere
finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti
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per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi
dell’art. 416 CP-I e degli artt. 5 e 8 del D. Lgs. 74/2000, commessi da H., B. e J.
ed altri, e per i quali gli stessi sono stati condannati rispettivamente alla pena di
8 anni di reclusione, di 6 anni e mesi 6 di reclusione e di 3 anni di reclusione con
sentenza emessa dal Tribunale di Milano — Sez. III penale — n. 14828/11 del
22 dicembre 2011, pene ridotte rispettivamente alla pena di 6 anni e 5 mesi di
reclusione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione, alla pena di 2 anni e 11
mesi di reclusione con sentenza emessa da parte della Corte di Appello di Milano
— Sez. III penale - n. 6267/13 del 16 ottobre 2013, sentenza quest’ultima
impugnata davanti alla Corte Suprema di Cassazione — Terza Sezione Penale -
di Roma che con la sentenza del 12 settembre 2019 R.G. n. 42678/2015 ha
assolto J. per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, ridotto la pena di
sei mesi a H. e dichiarato inammissibile il ricorso interposto da B. (act. MPC
18.01.8267 e segg.).
5.1.1 Confrontato a tali accuse, A. ha sempre negato, anche in sede del pubblico
dibattimento, il suo coinvolgimento in dette operazioni. Egli ha dichiarato di non
essere né venditore né intermediario per tali attività di vendita di diamanti. A suo
dire, dalle carte risulta che cliente della P. Ltd per l’acquisto dei diamanti è J.,
persona con la quale A. ha affermato di avere avuto risicatissimi rapporti nei dieci
anni precedenti e con la quale non ha avuto contatti per le vendite in oggetto. A.
ha ammesso di avere effettuato un viaggio in Israele nel maggio 2015 e di esserci
andato con sua moglie, con sua sorella, nonché con il compagno di quest’ultima,
B. L’idea del gruppo era di fare qualche giorno al mare e salutare H. che si
trovava, in quel periodo, in Israele. Ha pure confermato di avere ricevuto,
unitamente ai suoi ospiti, un invito da parte della P. Ltd (società affittuaria di locali
presso la BB. e con la quale A. aveva già concluso contratti per l’acquisto di
diamanti) per visitare la BB. (in merito alla questione dell’invito, v. anche consid.
5.1.6 infra), visita che è stata essenzialmente di cortesia e che è durata circa 45
minuti; ha sottolineato che durante la loro permanenza presso la BB. non
avrebbero effettuato alcuna transazione. Ha inoltre precisato che, essendo un
tecnico, per scegliere un simile quantitativo di diamanti avrebbe necessitato di
alcune ore per comprendere meglio le specificità degli oggetti da eventualmente
acquistare. A sostegno della sua tesi, ha evidenziato che se avesse partecipato
ad una vendita l’avrebbe fatto come L. SA e che, ad ogni modo, non esisterebbe
alcun compenso o provvigione, alcun contratto, alcun pagamento da parte sua,
alcun rapporto di debito/credito né egli sarebbe mai stato a X. in tutta la sua vita
e neppure avrebbe mai avuto contatti con la Banca S. LTD di V. o X. o di altri
paesi. A dire di A., B. poteva avere accesso alla BB. se invitato, invito che poteva
ottenere dalla P. Ltd, avendo anch’egli i contatti di tale società, rispettivamente
con tale società, ritenuto che già si era occupato di pratiche doganali per diamanti
per conto della L. SA presso cui lavorava (v. interrogatorio di A. del 26 novembre
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2019, act. MPC 13.02.0569; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021,
act. SK 168.731.017-024).
In sede di pubblico dibattimento, la difesa ha sollevato l’eccezione di
incompetenza territoriale in merito a tale accusa (eccezione già evasa al
precedente consid. 1.1), l’assenza della prova che gli averi presenti sul conto O.
provenissero da un crimine, la mancata dimostrazione della conoscenza di A. in
merito ad eventuali truffe commesse dai membri della H.; inoltre, gli atti della
rogatoria in Israele avrebbero dimostrato che A. nulla aveva a che fare con i citati
acquisti di diamanti.
5.1.2 Dagli atti della rogatoria in Israele, trasmessa dal MPC il 1° luglio 2016, è emerso
che per effettuare delle transazioni alla BB. è necessario adempiere ai requisiti
imposti dalle leggi dello Stato di Israele, ossia essere detentori di una licenza
d’affari nel campo dei diamanti rilasciata dall’ispettore incaricato del settore dei
diamanti al Ministero dell’economia. Inoltre, al fine di divenire membro della BB.
è necessario rispettare le seguenti condizioni: un controllo di sicurezza che
include un esame “polygraphe” (legato alla grafia), disporre delle
raccomandazioni di almeno cinque membri stabili della BB. e presentare delle
garanzie per l’importo di USD 150'000.-- di cinque membri della BB., presentarsi
dinanzi alla commissione d’ammissione, pagare la quota di membro della BB.
(svariate decine di migliaia di dollari). Una volta confermata l’ammissione, questa
è comunque limitata a cinque anni. Trascorso tale periodo, a condizione che tutto
sia corretto e non sia intervenuto alcun evento particolare, la persona deve
presentarsi dinanzi alla commissione per la decisione in merito all’autorizzazione
definitiva. D’altro lato, vi sono poi i visitatori della BB., che non sono membri della
BB. ma che vi si recano per una visita puntuale presentando un invito rilasciato
precedentemente da un ufficio. In caso di cittadini stranieri, questi devono inoltre
presentare un documento di identità ed essere sottoposti ad un controllo di
sicurezza al magnetometro; i dati della persona vengono registrati e viene chiesta
un’autorizzazione di entrata all’ufficio che ha emesso l’invito, viene quindi
emesso un pass per l’entrata temporanea ad uso unico. Dal momento che la
persona è all’interno della BB., la direzione non ha alcuna informazione in merito
all’attività (transazioni in diamanti) che quest’ultima effettua nell’edificio
(audizione di AA. del 15.03.2017, vice direttore della BB. di R., act. MPC
18.07.0080 e segg.).
Nella medesima audizione AA. ha confermato che A. non è membro della BB. e
non detiene alcuna autorizzazione “régulière” per entrare alla BB. A dire di AA.,
A. ha effettuato cinque visite presso la BB. negli anni 2014-2016, invitato dalla P.
Ltd, società locataria di locali nell’edificio della BB. Le visite si sarebbero svolte il
6 aprile 2014, il 4 gennaio 2015, il 16 febbraio 2015, nuovamente il
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16 febbraio 2015 e il 25 maggio 2015; per quest’ultima data, dal diario delle visite
della BB. risulta in effetti l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16. La
BB. non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe
effettuato (audizione di AA. del 15 marzo 2017, act. MPC 18.07.0080 e segg.).
Uno dei proprietari della P. Ltd, il signor CC., ha confermato di conoscere A. dal
2014 e che quest’ultimo è un cliente residente in Svizzera. Egli ha asserito di
avere inviato diamanti alla L. SA, società di A., come pure che il denaro relativo
agli acquisiti proveniva sempre tramite bonifico da un conto bancario svizzero
della L. SA, società di A., in favore del conto bancario di P. Ltd. CC. ha fornito le
date relative alle transazioni di diamanti con A., incluse le date di invio dei
diamanti al cliente, precisando che le transazioni erano state effettuate qualche
giorno prima della spedizione. CC. ha affermato sapere che esiste un registro
che riporta le date delle visite dei clienti alla BB. per una visita o un acquisto di
diamanti, come pure che quando A. si recava da lui alla BB., la sicurezza lo
contattava e lui confermava che A. aveva ricevuto un invito da parte sua e che si
sarebbe recato nei suoi uffici presso la BB.; si trattava dunque sempre di visite
organizzate. CC. ricorda che una volta o due A. lo ha informato di viaggiare con
la moglie, sua sorella ed il suo amico e che A. era arrivato da lui in loro
compagnia, ma non ricorda se all’occasione di tali visite siano state effettuate
delle transazioni; asserisce di non avere comunque avuto alcun contatto con gli
accompagnatori di A. in tale occasione. CC. ha infine dichiarato che, in sede della
visita alla BB. di A., sua moglie, sua sorella e B., gli sembra di ricordare che A.
fosse più occupato da loro che a fare una transazione con diamanti (audizione di
CC. del 26 marzo 2017, act. MPC 18.07.0086 e segg.).
5.1.3 Tramite un complemento rogatoriale del 2 marzo 2018, il MPC ha informato le
autorità di Israele, tra l’altro, di avere estrapolato dall’analisi della
documentazione bancaria sequestrata l’esistenza di due bonifici di
USD 350'000.-- e USD 400'000.-- di data 26 maggio 2015, rispettivamente
16 settembre 2015, provenienti dal conto n. 7 intestato a “O.” presso Banca S.
Ltd, di cui beneficiario economico è J., in favore del conto intestato a P. Ltd; il
MPC ha inoltre comunicato alle autorità israeliane di avere rinvenuto, in
occasione delle perquisizioni presso la L. SA e la società M. SA, entrambe
società riconducibili a A. e con sede operativa a V., almeno 59 diamanti di cui
non è stato possibile ritrovare alcuna documentazione o fattura di acquisto (act.
MPC 18.07.0146). Il MPC ha quindi richiesto, segnatamente, di interrogare
nuovamente il signor CC., di acquisire presso la P. Ltd le fatture e ogni
documentazione utile riferite ai due bonifici succitati e di diamanti eventualmente
tramite questi acquistati. Le persone interrogate hanno dichiarato quanto segue.
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SK.2021.3
CC., in merito ai due bonifici di USD 350'000.-- e USD 400'000.--, ha precisato di
non conoscere J.; ha affermato che detti trasferimenti di denaro erano riferiti
all’acquisto di diamanti, pietre che egli avrebbe spedito ad Hong Kong a DD., il
loro rappresentante di vendita, affinché venissero alienate in occasione di fiere
che si erano tenute durante i mesi di giugno e settembre del 2015. Ha aggiunto
di non avere alcun registro per i diamanti venduti ad Hong Kong. Nel periodo tra
giugno e settembre, ricorda di avere inviato il proprio rappresentante con dei
diamanti ad Hong Kong, con l’incarico di venderli e ciò che non veniva alienato
rimaneva presso dei clienti locali ad Hong Kong con cui già la P. Ltd faceva delle
transazioni. Ha prodotto sei fatture per i diamanti spediti e venduti ad Hong Kong
nel periodo sopra indicato del 2015, fatture per l’importo complessivo di
USD 2'675'940.42, dunque ben superiore a USD 750'000.--; non ha tuttavia
saputo dire a chi le pietre siano eventualmente state vendute né di quali diamanti,
con quali caratteristiche, si tratti, non essendo, a suo dire, necessario avere
quelle informazioni a quel tempo. Alla domanda a sapere se A. abbia partecipato
in qualche maniera all’acquisto di diamanti per la somma di USD 750'000.--, CC.
ha affermato di non sapere se A. si trovasse ad Hong Kong e abbia acquistato
questi diamanti. Questionato a sapere se A. si sia recato presso la P. Ltd per
scegliere e acquistare dei diamanti per il controvalore di USD 750'000.--, ha
risposto negativamente. Invitato a indicare se vi sia un legame tra le somme
ricevute da P. Ltd tra maggio e settembre 2015 pari a USD 750'000.-- per dei
diamanti venduti a Hong Kong a A., con cui l’interrogato ha fatto transazioni in
diamanti, ha nuovamente risposto negativamente, precisando di non avere
conoscenza di un legame tra, da un lato, i diamanti alienati in maggio e settembre
2015 per l’importo di UDS 750'000.--, e A. dall’altro. Ha aggiunto che se dei
diamanti per USD 750'000.-- fossero stati venduti a A. all’estero, DD.
gliel’avrebbe riferito (audizione di CC. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0208 e
segg.).
DD., rappresentante della P. Ltd a Hong Kong, ha dichiarato di non conoscere il
nome di J. e di non avere alcun rapporto con il conto della società “EE.” in Israele
(società il cui ruolo non è noto a questa Corte, n.d.r.), di non poter in alcun modo
sapere quali diamanti siano stati venduti contro la somma di USD 750'000.--. DD.
afferma di non poter dunque fornire maggiori informazioni in merito alle
transazioni di cui all’atto d’accusa. Egli ha confermato di conoscere A. essendo
quest’ultimo cliente della P. Ltd, ma di non avere mai effettuato transazioni con
lui (audizione di DD. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0205 e segg.).
5.1.4 B., interrogato in proposito dal MPC dinanzi al giudice italiano (v. interrogatorio
di B. dell’11 dicembre 2015, ricevuto dal MPC nei propri atti il 20 giugno 2016,
act. MPC 18.01.5381 e segg., 5996 e segg., in particolare 6055 e segg. e i cui
passaggi più rilevanti sono riportati nel rapporto di complemento della PGF di
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data 12 novembre 2018 intitolato: “missione analisi documenti e mezzi di prova
ricevuti da Israele”, act. MPC 10.03.0211-218), ha dichiarato di avere acquistato
per conto proprio (senza specificare quando), tramite la P. Ltd e senza
informarne direttamente A., dei diamanti a titolo personale, che avrebbe pagato
a contanti. Alla domanda a sapere se A. sapesse di questi suoi acquisti, ha
risposto negativamente asserendo di non averglielo mai confermato, seppure, a
suo parare, A. poteva immaginarlo. B. ha precisato che per tali acquisti non
doveva passare per forza tramite A. o la sua società L. SA, ciò era necessario
solo per gli acquisti ufficiali (per i quali si passava sempre tramite L. SA), non per
quelli ufficiosi come quelli che aveva effettuato lui a titolo personale. Ha aggiunto
che gli acquisti ufficiali, quelli per cui veniva rilasciata una fattura, venivano gestiti
da A. tramite la società L. SA, mentre gli acquisiti “ufficiosi” venivano effettuati
direttamente da B. stesso, senza che egli ne informasse direttamente A. La
disponibilità finanziaria di B. per questi acquisti a contanti derivava in parte da
sue disponibilità e in parte dal denaro che D. e C. gli avevano momentaneamente
affidato, che poi restituiva una volta rivendute le pietre. Le pietre venivano
rivendute ad amici ma anche a clienti di A. o a L. SA, senza che A. lo sapesse o
comunque che si informasse in merito alla provenienza delle medesime.
Dinanzi alle autorità elvetiche, il 25 novembre 2019, B. ha asserito: “mio fratello
J. ha voluto acquistare in queste occasioni dei diamanti per l'importo totale di
USD 750'000.--. Mio fratello ha fatto un bonifico dal suo conto corrente alle
Bahamas. Lo leggo adesso indicato nelle condotte che mi avete trasmesso il
19 novembre 2019. Quando è stato fatto l'acquisto sapevo che mio fratello
avrebbe pagato per bonifico da un suo conto, non sapevo da quale. Potevo
immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l'acquisto di diamanti da mio
fratello potessero provenire dall'utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia.
Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi”. Ha inoltre spiegato
che i diamanti erano verosimilmente arrivati in parte direttamente in Svizzera e
in parte in Italia. B. ha dichiarato che il fratello li aveva consegnati a lui perché lui
poteva portarli al sicuro in Svizzera più facilmente. Riferisce pure che J.
intendeva, con l’acquisto dei diamanti, fare un investimento, probabilmente
anche perché sapeva che B. lavorava presso la L. SA e che poteva acquistare
diamanti tramite A. J. aveva pure autorizzato il fratello, se avesse trovato
l’occasione di fare un utile, a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA o
la società M. SA, ciò che, a dire di B., in parte è avvenuto. B. asserisce che i
diamanti rimasti sarebbero in seguito stati sequestrati durante le perquisizioni
eseguite in Svizzera nella sua cassetta di sicurezza presso la banca S. LTD, a
casa sua, e in parte al momento del suo arresto in Italia, verosimilmente nel baule
della sua auto. Infine, B. ha affermato di non essere certo che lui e suo fratello
avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza la presenza di A.
(interrogatorio del 25 novembre 2019 di B., act. MPC 13.26.0018 e seg.; [a tale
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riguardo, la Corte constata che queste affermazioni non coincidono
perfettamente – ma nemmeno contrastano – con quanto riferito da B. in
precedenza, dinanzi al giudice italiano, occasione in cui aveva affermato di avere
effettuato acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A.; v. supra]).
In sede di interrogatorio di confronto con A., il 26 novembre 2019, B. ha
ulteriormente confermato di essersi recato nel mese di maggio 2015 in Israele e
più precisamente alla BB., con FF., A. e GG., moglie di A. Non ha contestato
essersi recato in Israele per fare (anche) una vacanza. Ha asserito che non
conosceva i proprietari della P. Ltd e di averli conosciuti in quell’occasione.
Sarebbero rimasti non più di due ore nei loro uffici e lì, e questo era uno degli
scopi del viaggio noto a A., avrebbero visionato dei diamanti sia per la L. SA che
per l’investimento di J. Ad avere le competenze per visionare i diamanti era A.,
anche se a quel momento non conosceva l’entità dell’importo che J. intendeva
destinare all’acquisto delle pietre; B. immagina (testualmente: “immagino che”)
tuttavia che alla fine dell’operazione A. abbia saputo “dell’importo per le due
tranches per l’acquisto dei diamanti da parte di mio fratello J.”. I diamanti da
acquistare sarebbero stati scelti su consiglio di A. A dire di B., A. sapeva che per
gli acquisti destinati a J. i soldi arrivavano appunto da J., ma non era a
conoscenza della loro provenienza, la quale era sconosciuta anche a B. [la Corte
rileva che, interrogato il giorno precedente, B. aveva fatto affermazioni
leggermente diverse, asserendo che poteva immaginare, o comunque non
poteva escludere, che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da
suo fratello potessero provenire dall’utile relativo ai reati realizzati in Italia; v.
supra]. B. ha pure asserito che parte dei diamanti acquistati dal fratello in Israele
sono in seguito stati rivenduti a L. SA. Relativamente alle possibilità di fare
acquisti presso la BB., B. non è stato molto chiaro: ha affermato di non sapere
se in assenza di A. avrebbe potuto effettuare gli acquisti direttamente alla P. Ltd,
di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla P. Ltd, asserendo
che, a suo parere, le modalità per acquistare alla BB. potrebbero essere state
comunicate direttamente dalla P. Ltd a A. [a tale riguardo, la Corte constata che
B. in precedenza, dinanzi al giudice italiano, aveva affermato di avere effettuato
acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A., senza però
specificare quando; v. supra]. Va comunque detto che B., in occasione degli
interrogatori in Svizzera, non ha smentito le precedenti affermazioni,
semplicemente è parso un po’ più vago. In particolare, nell’interrogatorio di
confronto con A., B. ha fatto una precisazione spontanea (ciò che dimostra che
nel verbale svizzero non ha smentito le sue precedenti dichiarazioni: v.
interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0029),
chiarendo di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale
2014, occasione in cui avrebbe conosciuto personalmente “CC.” della P. Ltd con
il quale peraltro aveva già contatti per la L. SA. Dal canto suo, A. ha dichiarato di
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attenersi a quanto dichiarato in precedenza, sentendosi supportato dagli esiti
della rogatoria in Israele. Ha comunque precisato che sicuramente B. aveva già
avuto contatti con “CC.” per il lavoro con la L. SA, incluso contatto e-mail e
telefonico (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC
13.27.0027 e segg.).
5.1.5 J., nel novembre 2019, ha dichiarato di essere stato lui ad eseguire i due bonifici
per gli importi rispettivamente di USD 400'000.-- e USD 350'000.-- dal conto O.
presso la Banca S. Ltd a favore del conto intestato a P. Ltd; lo scopo era di
investire in diamanti – sebbene lui non fosse affatto cognito di queste pietre
preziose – dato che suo fratello ci lavorava. Conferma di essersi rivolto a suo
fratello per l’acquisto dei preziosi, e asserisce di non aver saputo nel dettaglio
come quest’ultimo avrebbe eseguito l’acquisto. Afferma che B. gli avrebbe quindi
fornito gli estremi della società in favore della quale effettuare il bonifico bancario
e di averlo eseguito; B. lo avrebbe in seguito informato che i diamanti erano
arrivati, ma J. non sapeva né dove né come. Sul ruolo di A. – persona che sapeva
lavorare con B. e che ricorda di avere visto, a quel tempo, due o tre volte – ha
asserito di non essere a conoscenza se fosse completamente escluso da questo
affare o se dovesse fare qualcosa (interrogatorio di J. del 25 novembre 2019, act.
MPC 13.01.0041).
5.1.6 Le emergenze dell’inchiesta hanno permesso di accertare che A. è
effettivamente stato in Israele, presso la BB., il 25 maggio 2015. La sua visita,
nella quale era accompagnato da sua moglie, sua sorella e B., è durata circa due
ore. Stando a quanto affermato da A. in aula, a sapere se per accedere alla BB.,
rispettivamente ai palazzi o ai piani delle contrattazioni, fosse obbligatorio un
invito, egli ha risposto che “non esiste per forza un vero e proprio invito” (v.
interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.016 e seg.).
L’istruttoria ha pure evidenziato che B. aveva anch’egli contatti diretti con la P.
Ltd e che egli, senza confermarlo espressamente a A. e senza necessità del suo
intervento, faceva acquisti “ufficiosi” di diamanti presso la P. Ltd, a titolo
personale. È inoltre stato appurato che gli importi di USD 350'000.-- e
USD 400'000.--, bonificati dal conto O. presso la Banca S. Ltd di pertinenza di J.,
sono stati utilizzati per l’acquisto di diamanti a Hong Kong; i bonifici sono stati
ordinati da J. ed avevano quale destinatario la P. Ltd, società che ha appunto
girato i soldi al proprio corrispondente di Hong Kong.
L’istruttoria, con ciò si intende gli atti raccolti in via rogatoriale (v. act. MPC
18.07.0080 e seg.), non ha invece permesso di stabilire se, in occasione della
visita del 25 maggio 2015, la P. Ltd abbia emesso un invito, un invito unico a
favore di A. e dei suoi accompagnatori, oppure un invito personale per ognuno di
loro, né con certezza chi abbia richiesto l’emissione di tale invito. Le indagini non
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hanno neppure permesso di provare un legame certo tra i bonifici dei complessivi
USD 750'000.-- per la compravendita dei diamanti in questione e A. Anzi, CC. e
DD. hanno espressamente negato l’esistenza di un coinvolgimento di A. in tali
transazioni. Oltre a ciò, nessuna delle date relative a transazioni effettuate da A.
(29.07.2014, 17.11.2014, 18.12.2014, 12.01.2015, 19.02.2015, 16.04.2015.
01.06.2015, 14.10.2015, 04.11.2015, 2.11.2016; v. act. MPC 18.07.0087 e 88,
18.07.0044) corrisponde agli acquisti avvenuti con averi provenienti dal conto O.
di J., nemmeno per importo (v. act. MPC 18.07.0194-197). Vero è che B., in sede
di confronto, ha asserito che uno degli scopi del viaggio in Israele, noto a A., era
l’acquisto di diamanti per L. SA e per J., pietre che sarebbero state consigliate
da A. Neppure dall’interrogatorio di B. risulta cosa significhi concretamente
“consigliato”; in effetti, non gli è stato chiesto. Che A. possa avere espresso un
suo punto di vista è una cosa, altra cosa è che egli abbia agito (come imputatogli
dal MPC) in correità. B., nel dire che A. ha “consigliato” delle pietre, ancora non
lo coinvolge quale attore diretto nell’acquisto delle pietre. A fronte di queste
dichiarazioni di B., A. si è invece riferito alle emergenze della rogatoria in Israele;
e che, ad ogni modo, non dimostrano alcun coinvolgimento concreto ed attivo di
A. nelle operazioni di acquisto e vendita oggetto dei due bonifici di cui ai capi
d’accusa n. 1.1. e 1.2. Tanto più che l’istruttoria ha accertato che il
25 maggio 2015 il quartetto si sarebbe trattenuto negli uffici della BB. – che
avrebbero pure visitato – per poco più di un’ora e trenta minuti (orari di entrata
ed uscita), periodo in cui sono comprese le formalità di entrata e di uscita, i dovuti
convenevoli, eccetera, così che il tempo che è rimasto era decisamente limitato
per permettere di esaminare dettagliatamente eventuali pietre da acquistare per
un importo di EUR 700'000.--. Durante tale permanenza, A. avrebbe tutt’al più
potuto dire, a grandi linee, in modo superficiale, quali pietre gli parevano migliori
di altre, opinione che, manifestamente non può corrispondere ad un parere
dettagliato sufficiente da essere considerato determinante nella scelta degli
acquisti.
Si rileva pure che, nell’ambito dei decreti d’accusa – cresciuti in giudicato – a
carico di B. e J., fossero contenute le medesime accuse in correità con A.
L’odierno imputato non era tuttavia neppure parte destinataria di tali decisioni e
il contenuto delle medesime non può pertanto essere utilizzato a suo carico.
In buona sostanza dunque, le testimonianze raccolte in Israele con la rogatoria
internazionale non permettono di ritenere provato che A. abbia acquistato i
diamanti riferiti ai capi di imputazione n. 1.1. e 1.2, anzi semmai il contrario. Né
permettono di provare che A. sia andato in Israele ad acquistare diamanti per
conto di B., H. e J. né che abbia fornito un qualsivoglia aiuto attivo significativo
per tale operazione. Lo stesso B. riferisce che il di lui fratello (J.) ha voluto
acquistare dei diamanti per l’importo di USD 750'000.-- (complessivi) e i
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SK.2021.3
documenti agli atti hanno dimostrato che gli acquisiti in questione sono stati
ordinati da J. direttamente ed effettuati tramite un conto a lui riferibile. Lo stesso
A. (ancorché non decisiva la sua affermazione), come detto, si è inoltre chiamato
fuori da tali acquisti. Sempre B. ha poi dichiarato che egli effettuava acquisti a
titolo personale e per questi suoi acquisti (ovvero quelli fatti direttamente, in via
ufficiosa) non necessitava di passare tramite A. Ciò che dimostra come, in realtà,
vi era la possibilità per B., H. e J. di effettuare transazioni sui diamanti senza
coinvolgere A.
5.1.7 Ora, giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto
all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione
oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma
concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro
reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU).
Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica
che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel
modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia
sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è
disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi
globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato (DTF 1451V 154 consid. 1.1 con rinvii).
Tutto ponderato la Corte non ha pertanto ritenuto provato un coinvolgimento
diretto di A. nell’acquisto dei diamanti oggetto delle imputazioni per riciclaggio di
denaro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. In particolare la Corte non ha ritenuto
essere presenti sufficienti elementi a dimostrazione degli acquisti fatti per conto
di B., H. e J., rispettivamente, come risulta dalle testimonianze, che A. abbia
effettivamente acquistato diamanti in quelle precise date. Con il che l’imputato
deve essere prosciolto dalle imputazioni formulate ai predetti capi d’accusa.
Non si giustifica pertanto di trattare le ulteriori censure sollevate dalla difesa di A.
(v. supra consid. 5.1.1).
5.2 La seconda tipologia di accuse per riciclaggio riguarda l’aver occultato o lasciato
che venisse occultato, in correità con B., presso gli uffici della società L. SA e
della società M. SA, nel locale caveau all’interno della cassetta di sicurezza n. 13
e all’interno della cassetta di sicurezza n. 17 rispettivamente l’importo di
fr. 350'000.-- e l’importo di fr. 289'000.-- per totali fr. 639'000.--. Importo facente
parte della somma di fr. 4'250'000.-- precedentemente ricevuta da B. da parte del
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SK.2021.3
padre H. e da D. e provenienti dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati
condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a
delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso
in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferimento fraudolento e
possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso,
di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di
abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D., come
accertato con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del
6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli
n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano
n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data
28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza
confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data
20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di
Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale
di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB — n. 10539/99
R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di
Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa
da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc.
n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza
emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del
21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza
di primo grado (act. MPC 18.01.4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 4749
e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).
In sostanza dunque, il MPC imputa a A. di avere commesso riciclaggio di denaro
per avere, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con
diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto di L. SA,
occultato o lasciato che venisse occultato nel locale caveau di L. SA, all’interno
delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 tale contante di origine criminale.
5.2.1 A. ha contestato tali accuse. Egli ha asserito di non poter disporre delle cassette
in questione, di non conoscerne il contenuto e di non conoscere in ogni caso
l’origine criminale dell’eventuale denaro in esse depositato.
5.2.2 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi
anche su prove indirette (sentenza TF 6B_1 427/2016 del 27 aprile 2017
consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da
determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico
ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente,
indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la
possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se
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SK.2021.3
visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La
prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del
Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016
del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii).
5.2.3 Dagli atti risulta che il 13 novembre 2015 gli inquirenti hanno effettuato, alla
presenza di A., una perquisizione nell’ufficio sito a V. ed occupato dalle due
società: M. SA e L. SA, al primo piano, nonché nel caveau situato al piano 0 che
era in gestione a L. SA ma in uso anche a M. SA (v. interrogatorio in qualità di
persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004 e segg.;
v. verbale di perquisizione del 13 novembre 2015, act. MPC 08.02.0023 e segg.).
In sede di interrogatorio dibattimentale, A. ha precisato che in realtà, al momento
della perquisizione, non esisteva ancora un vero e proprio caveau, ma vi era una
grande cassaforte rossa, a codice, con all’interno almeno 60 cassette; in quel
periodo, in quella stanza, vi era l’intenzione di costruire il caveau blindato – che
stavano iniziando a realizzare – e sarebbero state create delle altre cassette
(interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.032-033).
Alla cassaforte era possibile accedere, stando a A., tramite un codice conosciuto
solo da A. medesimo e da B. Oltre a loro, anche l’impiegata HH. conosceva la
combinazione, ma poteva accedere alla cassaforte solo dietro autorizzazione. Le
chiavi delle cassette di sicurezza, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto
situato, per questioni di spazio, nell’ufficio di B. o in segreteria; era un armadietto
semovente, non fissato al muro ma appoggiato a terra. Le cassette di sicurezza
si potevano aprire tramite una chiave master (una in possesso di B. e una in
possesso di A.) unitamente ad una seconda chiave corrispondente alla singola
cassetta. A. ricorda di avere riferito agli inquirenti che, per quanto a lui noto, le
uniche cassette di sicurezza occupate erano le n. 21, n. 23 e n. 41; nessun cliente
aveva in affitto cassette di sicurezza. Durante la perquisizione le cassette di
sicurezza n. 13 e n. 17 hanno tuttavia dovuto essere forzate, essendo le chiavi
delle medesime mancanti. A. ha precisato che lui non era a conoscenza
dell’assenza delle chiavi n. 13 e n. 17, in quanto chiavi di altre cassette erano
state appoggiate sui posti assegnati alle chiavi delle cassette n. 13 e n. 17, come
pure che non era consapevole che tali cassette fossero occupate e tantomeno
gli era noto il contenuto di quelle due cassette di sicurezza; ha affermato che le
chiavi delle cassette n. 13 e n. 17 non erano in suo possesso ma erano, a suo
parere, nella disponibilità di B. Dopo la forzatura è emerso che nella cassetta
n. 13 erano contenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-- per un totale
di fr. 350'000.--, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da
100 banconote ognuna. Nella cassetta n. 17 erano invece contenuti, oltre ad altri
oggetti, l’atto costitutivo della società M. SA datato 12 febbraio 2012, due chiavi
di cassette di sicurezza riportanti entrambe il n. 6, una chiave della cassetta di
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SK.2021.3
sicurezza n. 17, due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13, due chiavi di
cassetta di sicurezza indicanti il n. 4, quattro mazzette di banconote da
fr. 1'000.-- per un totale di fr. 289'000.--, suddivise in una mazzetta da 50
banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote (v. interrogatorio in
qualità di persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004
e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.033
e segg.).
5.2.4 Non è contestato che A. fosse amministratore unico con firma individuale di M.
SA e amministratore di fatto di L. SA. GG. era iscritta a Registro di commercio
quale amministratrice unica con firma individuale di L. SA, ma era in realtà A. a
gestire la società. In sostanza, era dunque A. l’amministratore delle due società.
5.2.5 In merito alla “titolarità” delle cassette n. 13 e n. 17, A. ha affermato di non sapere
– prima del 13 novembre 2015 – che B. le avesse a disposizione né che ne
avesse le chiavi (interrogatorio del 3 giugno 2016 e del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.0523 e 13.02.0573). B., in sede di interrogatorio di confronto, ha
confermato che A. non poteva aprire le cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, in
quanto le chiavi le aveva sempre lui, non essendo i soldi suoi e preferendo
dunque tenere lui le chiavi (interrogatorio di confronto A. e B. del
26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio dibattimentale
del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.036).
5.2.6 B. ha dichiarato che il denaro raffigurato sulle fotografie in cui era ritratto solo o
insieme a A. (act. MPC 13.02.0526, 0528, 0530) apparteneva a C. e a D.; alla
domanda a sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.--
precedentemente da lui ricevuta da parte di suo padre H. e da D. e proveniente
dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condannati, ha risposto che,
sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro né come C. e D. lo avessero
guadagnato, il medesimo ere parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D.
(interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019). In sede di
confronto con A. B., questionato a sapere se, allorquando aveva dichiarato che i
soldi (che erano nelle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17) erano di C. e D., avesse
riferito a A. chi erano queste due persone e che avevano precedenti penali, ha
risposto che “A. sapeva che avevano dei precedenti importanti, perché glielo
avevo detto io”. B. ha pure precisato che lui stesso aveva sempre le chiavi delle
cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, perché i soldi non erano suoi e preferiva
tenerle lui (interrogatorio di confronto di B. e A., act. MPC 13.27.0026). A.,
nuovamente questionato in proposito al pubblico dibattimento, ha ribadito di non
conoscere e di non avere mai sentito né visto C. e D., né di sapere che B. avesse
a che fare con queste persone e neppure che essi avevano dei precedenti penali
importanti o che la provenienza del denaro fosse illecita; a suo parere, prova di
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SK.2021.3
questo sarebbe anche il fatto che nulla in contrario sarebbe emerso dalle indagini
svolte. Inoltre, B. non gli avrebbe mai detto di avere necessità di cassette di
sicurezza, né lo avrebbe informato che inseriva soldi nelle medesime, soldi che
comunque A. nega di avere mai maneggiato. A. ha confermato di essere a
conoscenza del problema di natura fiscale di B. e H., problema che comunque
non aveva impedito a B. di poter risiedere in Svizzera, quindi, a parere di A., era
un aspetto da provare, in divenire. Infine, A. ha contestato l’affermazione di B.
secondo cui i soldi venivano messi e tolti insieme dalla cassetta di sicurezza,
anche perché, se avesse saputo dell’origine di quei fondi, mai gli avrebbe
permesso di tenerli presso gli uffici di (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio
2021, act. SK 168.731.041-043).
5.2.7 La contestazione sollevata in sede dibattimentale dalla difesa di A., secondo cui
i soldi raffigurati nelle fotografie summenzionate, scattate negli uffici il
4 maggio 2015, non sarebbero gli stessi rinvenuti in sede di perquisizione il
13 novembre 2015 nelle cassette di sicurezza, non è, a mente di questa Corte,
credibile. In effetti, nei giorni attorno al 14 luglio 2015 le società L. SA e la società
M. SA hanno traslocato i loro uffici da, dove non vi erano cassette di sicurezza,
dove, come visto, L. SA aveva in gestione una cassaforte/ caveau con cassette
di sicurezza. Questa Corte ritiene pertanto verosimile che parte dei soldi che B.
deteneva in contanti in ufficio (v. interrogatorio di A. del 3 giugno 2016, act. MPC
13.02.0522-524), siano stati portati nelle cassette di sicurezza, appena queste
sono state disponibili.
5.2.8 Quo all’origine criminale dei fondi – fondi che B. ha confermato essere parte dei
fr. 4'250'000.-- precedentemente da lui ricevuti da parte di suo padre H. e da D.
(v. supra consid. 5.2.6) – questa è stata accertata tramite la sentenza emessa
dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza
della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza
dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza
emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di
Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06
emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della
Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del
Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB —
n. 10539/99 R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte
di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del
28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16
R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano,
Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che
ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la
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SK.2021.3
commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione
di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento
fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso,
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di
abusiva attività finanziaria, estorsione e usura (act. MPC 18.01.4706 e segg.,
4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e
segg., 6502 e segg., 8182).
5.2.9 Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura,
l’organizzazione criminale, costituiscono, per il diritto svizzero (v. art. 139, 140,
156, 157, 260ter CP), dei crimini – in casu oltretutto commessi da
un’organizzazione criminale – e vanno dunque ritenuti reati a monte ai sensi
dell’art. 305bis n. 1 CP (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).
5.2.10 B. ha aggiunto che, in alcune occasioni, il denaro sarebbe stato introdotto nelle
cassette insieme a A. e che tale denaro era stato utilizzato per effettuare dei
cambi di valuta per poi essere restituito ai proprietari; A. lo avrebbe addirittura
aiutato – recandosi negli uffici cambi per ritirare o cambiare i soldi – ad eseguire
i cambi franchi euro per la restituzione in Italia (interrogatorio di confronto A. e B.
del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.).
Confrontato a tali dichiarazioni, A. ha confermato essere possibile che qualche
volta abbia cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.--/10'000.--,
ma non per gli scopi indicati da B. (interrogatorio di confronto A. e B. del
26 novembre 2019, act. 13.27.0024 e segg.).
5.2.11 Ora, in merito all’accusa di cui al capo 1.3, le dichiarazioni di A. e di B. non
coincidono perfettamente. Il coinvolgimento di A. in tale accusa risulta soprattutto
da una chiamata di correo, ovvero da una dichiarazione con cui B., oltre a
confessare la propria implicazione nella commissione del reato, accusa anche
altri di averlo perpetrato. Conformemente al principio della libera valutazione
delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, ossia
secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro
forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la
chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il
caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove
convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata
dalla chiamata di correo (sentenza del Tribunale federale 6B_163/2013 del 17
novembre 2013 consid. 3.2 e 4, con rinvii).
In concreto, la chiamata di correo di B. appare costante e univoca, è supportata
da elementi esterni (fotografie, presenza di denaro nelle cassette di sicurezza,
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SK.2021.3
ammissione di A. di avere effettuato dei cambi valuta), disinteressata (B.,
sebbene fosse una persona interessata, non ha alleggerito la sua posizione
processuale, essendo stato condannato in prima persona – anche se avrà forse
beneficiato di un'attenuazione della pena per la collaborazione fornita agli
inquirenti – per i fatti svelati, non ha sminuito il proprio ruolo coinvolgendo A., non
ha nascosto circostanze a lui sfavorevoli, e non aveva alcun interesse nel
coinvolgere A. nel reato imputatogli) e dotata di credibilità intrinseca. A ciò nulla
mutano le contestazioni di A. sulla validità della chiamata in correità di B. (v. act.
SK 168.720.011 e segg.): l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che,
nell'ambito del principio della libera valutazione delle prove, è possibile ritenere
solo una parte delle dichiarazioni di una persona globalmente credibile; sicché,
nella misura in cui la descrizione degli eventi non implica incoerenze o
contraddizioni su aspetti essenziali relativi al modo in cui si sono svolti i fatti da
giudicare, la minore credibilità delle dichiarazioni su determinati punti non è
ancora sufficiente per rimettere in discussione l'integralità delle deposizioni
(sentenza del tribunale federale 6B_163/2013 del 17 novembre 2013 consid. 4.1,
con rinvii). In concreto, B. si è espresso in modo costante e univoco in merito al
coinvolgimento di A. su quanto imputatogli al capo d’accusa 1.3, circostanze sulle
quali B. ha peraltro avuto una percezione diretta.
Analizzando gli atti e alla luce delle risultanze dibattimentali, questa Corte è
dunque giunta al convincimento – contrariamente a quanto asserito dall’imputato
anche in sede dibattimentale – che A. abbia effettivamente partecipato ad
introdurre denaro nelle citate cassette di sicurezza: egli lo ha infatti introdotto
insieme a B., ha aiutato ad effettuare cambi di valuta e sapeva pure che lo stesso
B. ve lo depositava. Così facendo, egli ha sia occultato che contribuito ad
occultare il denaro, azioni che – in presenza delle altre condizioni costitutive del
reato – costituiscono atti di riciclaggio (DTF 127 IV 20 consid. 3a con rinvii).
5.2.12 Per quanto attiene alla consapevolezza, A. ha affermato di non conoscere il
contenuto delle cassette e di non essere a conoscenza che B. avesse le chiavi
delle medesime. Ha anche affermato di non conoscere C. e D. (v. interrogatorio
del 3 giugno 2016 e del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0523 e 13.02.0573;
interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.32 e segg.).
Inoltre, in sede dibattimentale, a conferma del fatto che non sapeva che nelle
cassette n. 13 e n. 17 fosse contenuto del denaro contante, ha asserito che circa
una settimana prima della perquisizione aveva effettuato, con la sua assistente,
la pulizia di tutte le cassette di sicurezza, le quali a quel momento erano tutte
vuote (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.034).
Confrontato alla domanda a sapere come mai l’atto costitutivo di M. SA si
trovasse nella cassetta n. 17, ha spiegato che aveva chiesto a B., un paio di
giorni prima della perquisizione, di “metterlo via”, e crede che lui fosse sceso nel
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SK.2021.3
“locale cassaforte” con l’intento di riporlo in una delle cassette di sicurezza in uso
a A., ma poi, avendo forse dimenticato le chiavi, lo avrebbe temporaneamente
depositato nella cassetta n. 17, finché fosse risceso con le chiavi giuste
(interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.037).
B. ha affermato di non ricordare se A. sapesse dove erano depositati i soldi
raffigurati nelle fotografie (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC
13.26.0020); ha successivamente affermato che A. conosceva il contenuto delle
cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 e che era consapevole della provenienza
illecita del denaro; ha poi aggiunto che, per quanto possa ricordare, A. sapeva
dell’esistenza di importanti precedenti penali a carico di C. e D., perché glielo
aveva detto lui (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC
13.26.0020). Il denaro depositato nelle cassette di sicurezza sarebbe, a mente di
B., parte di quello ritratto sulle fotografie in cui sono stati immortalati A. e B.
davanti a molteplici mazzette di soldi contanti (banconote da fr. 1'000.-- e almeno
una da EUR 500.--). A mente di B., il denaro raffigurato sulle fotografie sarebbe
denaro autentico ed apparterrebbe a C. e D., e farebbe parte dell’importo ricevuto
da H. e D. B. ha aggiunto di presumere che A. sapesse dell’origine dei fondi, e di
immaginare di averglielo detto lui; come pure che A. avrebbe aiutato a fare dei
cambi di valuta, recandosi fisicamente negli uffici cambi per ritirare o cambiare
soldi, per la restituzione in Italia. Ricorda pure di avere contato i soldi il giorno
dello scatto delle fotografie, e gli sembra che fosse presente anche A.
(interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0020; interrogatorio
di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0025 e seg.). B. ha
asserito che i soldi erano da lui detenuti presso la sua abitazione di UU. e che
egli li avrebbe successivamente portati a V., negli uffici di L. SA e M. SA
(v. interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019;
interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024
e segg.).
Confrontato a tali dichiarazioni, A. ha per contro asserito che si tratterebbe di
soldi falsi, colorati sui lati con dei pastelli; vere sarebbero a suo dire unicamente
poche banconote, quelle che servirebbero a far sembrare la fotografia realistica,
cioè quelle sopra le mazzette o messe in una posizione dove si possano vedere.
Le altre sarebbero fotocopie o block notes (interrogatorio del 3 giugno 2016, act.
MPC 13.02.0519 e segg., 13.02.0526-0532). Ad ogni modo, vero o non vero, A.
ha negato di conoscere la provenienza di quegli averi (interrogatorio di confronto
A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio
dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.040 e segg.).
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SK.2021.3
Relativamente ai procedimenti penali a carico di H. – che a mente di B. A.
conosceva – l’imputato ha precisato che, prima del 13 novembre 2015, poteva
unicamente essere a conoscenza di un procedimento penale relativo a
problematiche fiscali e che sapeva di un commercio in materie plastiche nonché
dell’esistenza di una contestazione relativa a condotte non lecite all’interno di
queste società, come pure del sequestro di un importante quantitativo di denaro
depositato su conti correnti di B., H. e J. (interrogatorio di confronto A. e B. del
26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio del
3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519 e segg., 13.02.0526-0532; interrogatorio
dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.040 e segg.).
Ora, da tutto quanto sopra è risultato che A. non era effettivamente in possesso
delle chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17. Il contenuto delle medesime,
inoltre, non era di sua proprietà, né di proprietà di L. SA o di M. SA. È pure stato
accertato che A. abbia effettuato delle operazioni di cambio valuta e che abbia
appositamente partecipato alle fotografie in cui erano ritratti lui e B. con importanti
quantità di denaro. L’affermazione secondo cui l’imputato riteneva si trattasse di
denaro falso è invece apparsa a questa Corte assai fantasiosa. Come fantasiosa
è parsa l’affermazione fatta al dibattimento secondo cui egli, che peraltro dispone
di una sostanza di oltre fr. 2 milioni, avrebbe pulito tutte le cassette di sicurezza
circa una settimana prima della perquisizione del novembre 2015, unitamente
alla sua assistente. Non è credibile che un tale argomento, se fosse vero, venga
portato in aula e non già in corso d’inchiesta, nel cui ambito, l’accusa avrebbe
potuto interrogare l’assistente per verificare tale aspetto. Della non credibilità di
tale affermazione da parte di A. sia pure il fatto che la diligente e attenta difesa,
ben se ne è guardata in sede di arringa di fare qualsiasi cenno alla asserita
operazione di pulizia delle cassette. V’è da chiedersi come un giovane avveduto,
se credesse veramente che si sia di fronte a denaro falso, non si ponga domande
quando gli viene chiesto di effettuare delle operazioni di cambio valuta.
Notoriamente le stesse vengono effettuate con denaro vero. Va da sé quindi che
A. sapeva che il denaro raffigurato nelle fotografie era autentico. In merito alla
conoscenza del contenuto delle cassette di sicurezza, le dichiarazioni divergono:
come visto B. ha sempre mantenuto la medesima versione, ossia che A. sapesse
del denaro contenuto nelle cassette n. 13 e n. 17, avendo l’imputato, del resto,
aiutato ad inserirlo (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019-
21; interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024-27).
Alla luce dei vari elementi riscontrati, questa versione è parsa alla Corte più
credibile di quelle – contraddittorie (v. dove asserisce di avere pulito le cassette
circa una settimana prima, di non sapere che le cassette fossero nella
disponibilità di B., di non sapere che B. avesse le chiavi, di non essere a
conoscenza del contenuto delle medesime, di non sapere della provenienza del
denaro e di ritenerlo falso, pur ammettendo di aver fatto le fotografie dinanzi a
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SK.2021.3
mucchi di banconote con B. e di averlo aiutato a fare delle operazioni di cambio
valuta; v. interrogatori del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0004-5, del
3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519-524, del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.0572-574; interrogatorio di confronto di A. e B. del
26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024-27; interrogatorio dibattimentale del
20 maggio 2021, act. SK 168.731.032 e segg.) – fornite da A. Questa Corte ha
inoltre considerato che B., fidanzato della sorella di A., che, dopo aver conosciuto
A., era giunto in Svizzera per lavorare con lui presso le sue società, persona con
cui ha sempre avuto un rapporto di grande amicizia, era una persona a cui voleva
bene (interrogatorio di confronto di A. e B. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.27.0024; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act.
SK 168.731.042), non aveva alcun motivo di acredine nei confronti di A. e dunque
di tentare in un qualche modo di coinvolgerlo ingiustamente dichiarando il falso,
tanto più che con le proprie dichiarazioni non ha tentato di eludere le sue
responsabilità, anzi (sulla validità della chiamata in correità di B., v. supra consid.
5.2.11). A tale riguardo, nulla muta il fatto che le fotografie fossero state scattate
il 4 maggio 2015, ossia circa sei mesi prima della perquisizione, e in locali diversi
da dove è stata effettuata la perquisizione (v. supra consid. 5.2.7). Tanto più che
il denaro ritratto sulle fotografie era rilegato in mazzette, proprio come quello
rinvenuto in sede di perquisizione. Singolare e poco credibile, infine, è apparsa
a questa Corte la motivazione fornita da A. in merito al luogo in cui è stato
rinvenuto l’atto costitutivo di M. SA, documento che, nonostante le affermazioni
contrarie della difesa di A. e di A. medesimo, riveste comunque una certa
importanza, ad esempio, come dichiarata da A. medesimo, per aprire un conto
societario (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.037
e seg.). Che si tratti di un documento di una certa rilevanza si deduce pure dal
fatto che il legislatore ha previsto la forma notarile per la costituzione societaria.
Da quanto sopra si deduce che A. sapesse che nelle citate cassette di sicurezza
fosse contenuto del denaro contante autentico, avendo egli medesimo, in alcune
occasioni, addirittura inserito delle banconote unitamente a B. Questa Corte
ritiene inoltre che A. sapesse della provenienza illecita del denaro in questione.
Da un lato, come emerso le banconote erano avvolte con elastici, e non con
ordinate fascette di carta, come normalmente è avvolto denaro proveniente da
un istituto di credito, ciò che doveva indurre A. ad insospettirsi. Dall’altra, il denaro
raffigurato nelle summenzionate fotografie era suddiviso in mazzette da
fr. 1'000.-- e almeno una banconota da EUR 500.-- , proprio come quello ritrovato
nelle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 in sede di perquisizione. Inoltre, di rilevo
è pure l’importante quantitativo di denaro contante, che doveva di primo acchito
– ed indipendentemente da quanto dettogli da B. – indurre A. a pensare a
problemi di natura penale e non a mere problematiche fiscali. Pertanto,
considerato il quantitativo ingente risultante dalle fotografie e che si vede ad
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SK.2021.3
occhio nudo, A. non poteva ragionevolmente ignorare che gli stessi fossero il
frutto di un comportamento illecito. Infine, B. medesimo ha asserito che A. era a
conoscenza di tale provenienza illecita.
Neppure credibile è che A. non sapesse delle attività e dei procedimenti penali a
carico di C. e D. (ritenuto che B. – che non aveva nessun interesse a dichiarare
il falso – ha affermato di avere informato in proposito A. [v. supra]); pare,
piuttosto, un tentativo di A. di distanziarsi dal crimine a monte.
A. non poteva dunque tranquillamente ignorare le circostanze di cui sopra e
lasciare che B. depositasse nel caveau provento di attività criminali, provento sul
quale A. ha in parte effettuato un cambio di valuta per la restituzione in Italia.
Tramite tali azioni, A. ha non solo occultato denaro di origine criminale, ma ha
altresì permesso a B. di effettuare tale occultamento. Ciò a maggior ragione
ritenuto che egli, avendo seguito dei corsi OAD quale amministratore di M. SA
(società affiliata all’organismo di autodisciplina II.), era cognito delle leggi e delle
normative e sapeva che in presenza di contanti occorre essere avveduti, nonché
che tali operazioni debbano comportare una prudenza intrinseca accresciuta.
Questa Corte non ritiene infine, come invece sembra essere stato adombrato
dalla difesa e da A. stesso, che B., che è stato pure condannato in Svizzera (act.
MPC 03.00.0066 e segg.) abbia avuto un “trattamento speciale” per coinvolgere
A. (quali la concessione di pena contenuta contro la conferma di non impugnare
il decreto). Vero è che il confronto è stato fatto solo nel 2019: vista la privazione
della libertà di B. intervenuta nel 2015 gli inquirenti avranno fatto le loro verifiche
quando hanno potuto.
A. deve pertanto essere ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro in merito al
capo di imputazione 1.3.
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SK.2021.3
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
6.
6.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai
sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31.12.2014)
prevedeva che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta
a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza
richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è
punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
L’art. 305ter CP costituisce un Sonderdelikt (MARK PIETH, op. cit., n. 7 ad art. 305ter
CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad
accertare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni
finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della
giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni
finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto,
malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde
all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. La violazione
dell'obbligo di identificazione è sufficiente. L’art. 305ter CP si limita, dunque, a
sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione
a sapere se l'avente economicamente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in
modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione
(sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre
2011, consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2;
DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a
sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio
di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II
837, pag. 865). L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi
l'identificazione dell'avente diritto economico, ovvero della persona fisica o
giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e dunque
colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 136 IV 127
consid. 3.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011
consid. 2.1.1; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di
appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9).
6.2 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la
definizione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad
inglobare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche
e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i
fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli
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SK.2021.3
agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli
avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice
penale svizzero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente
diligenza in operazioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 e segg.,
864; MARK PIETH, op. cit., n. 8 ad art. 305ter CP). Secondo il Messaggio del
Consiglio federale, gli scambi che coinvolgono merci o servizi (ad es. commercio
d'oro e di pietre preziose) non sono di per sé esclusi e, per quanto concerne i
gioiellieri, la linea di demarcazione dovrebbe situarsi tra il commercio di oggetti il
cui carattere artistico-artigianale è per lo meno uno degli aspetti preponderanti,
da un lato, e il commercio di metalli preziosi, dall'altro (FF 1989 II 837 e segg.,
864). Pieth reputa giustificato avvalersi dell’art. 2 LRD per interpretare l’art. 305ter
CP in quanto ai possibili autori, anche se, a suo parere, l’art. 2 LRD non risponde
a tutti i dubbi con la necessaria chiarezza. L’art. 2 cpv. 2 LRD si concentra sulle
attività tipicamente attribuibili al settore finanziario, l’art. 2 cpv. 3 tratta di un
elenco di ulteriori “intermediari finanziari”, la cui lista non è comunque esaustiva.
La nozione di intermediario finanziario, come anche quella di commerciante,
presuppongono che vengano gestiti o tenuti in deposito averi per conto di terzi;
l’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD stabilisce comunque che intermediari finanziari sono
anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori
patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le
persone che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca
e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime
e valori mobiliari, nonché strumenti derivati. In questo senso, la definizione
supera i confini della fornitura di servizi, per espandersi nella sfera della attività
di scambio (MARK PIETH, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 305ter CP).
6.3 La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter CP va esaminata,
stando al testo di legge, nell’attività dell’accettare, prendere in custodia, aiutare
a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce
tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (MARK PIETH, op.
cit., n. 13 ad art. 305ter CP).
6.4 L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo
professionale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto
non limitata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con
cui l'interessato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può
nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante
(FF 1989 II 837 e segg., 864).
L’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale
dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al
momento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) contiene una
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SK.2021.3
definizione di “a titolo professionale”: giusta l’art. 7 cpv. 1 di tale ordinanza, un
intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante
un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.--; durante un anno
civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti
relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; ha
la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che
superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure effettua transazioni
il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
L’art. 9 OAIF (su cui il MPC, a torto, fonda la propria tesi) prevede inoltre che,
fatto salvo l’articolo 7 cpv. 4 (che qui non entra in considerazione), le operazioni
di trasferimento di denaro o di valori sono sempre esercitate a titolo
professionale.
Infine, l’art. 10 OAIF precisa che, nel caso dell’attività commerciale, ai fini della
valutazione del criterio di cui all’articolo 7 cpv. 1 lett. a è determinante l’utile lordo
(“Bruttogewinn”) e non il ricavo lordo (“Bruttoerlös”).
6.5 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle
circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve
adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze.
Quest'ultima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che
fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione
dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter CP deve essere Kongruent
con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione
in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di
operazioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L’attività incriminata viene descritta
come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori
patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere
ulteriormente la cerchia dei possibili autori (MARK PIETH, op. cit., n. 19 ad
art. 305ter CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all’epoca dei fatti,
l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione
scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la
controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito
(lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata
un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se
nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente
economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento
conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del Tribunale federale
6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126
del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
consid. 9; v. Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del
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SK.2021.3
Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF
2014 563 e segg., 565, 577, 639]).
Per società di domicilio giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. b LRD (in vigore fino al
31 dicembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio
aziendale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente
vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La
forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale
di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri.
Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o
esercita un influsso determinante su di essa. Se l'avente economicamente diritto
non è ancora stato designato devono essere raccolte tutte le informazioni
pertinenti, per esempio i nominativi delle persone autorizzate ad impartire
istruzioni alla controparte, o la cerchia dei potenziali beneficiari del trust (FF 1996
III 993 e segg., 1018 e seg.).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 OAIF, in vigore all’epoca dei fatti contestati, sono considerate
società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust,
le società fiduciarie, e le formazioni analoghe che non esercitano attività
commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
6.6 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma
del dolo eventuale, non invece la negligenza. La carente diligenza nelle
operazioni finanziarie è dunque concepita come reato d'omissione intenzionale
(FF 1989 II 837 e segg., 865). In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige
che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione – tra cui
sapere di appartenere ad una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e
di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di
agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi
trascura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È
irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati illegalmente o
legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 e segg., 866). L'agente deve, pertanto,
almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato
correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.
L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a
chiarire l'identità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla
base delle circostanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139
consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_140/2010 del 16 aprile 2010
consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza
n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale
del Cantone Ticino consid. 9; URSULA CASSANI, op. cit., n. 24 ad art. 305ter CP;
MARK PIETH, op. cit. n. 29 ad art. 305ter CP). L'obbligo è assoluto e vige in astratto.
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SK.2021.3
Nondimeno, appena la conoscenza del cliente diretto o del vero mandante induca
a presumere che i valori patrimoniali sono di origine criminosa, l'operatore
finanziario deve astenersi da qualsiasi transazione, pena l'incriminazione per
riciclaggio intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 866).
7. A. è accusato di avere, a V., tra il mese di settembre 2014 e fino aI
30 dicembre 2014, presso gli uffici della società M. SA e della società L. SA, in
correità con B., agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico
con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della
società L. SA, e B. formalmente in qualità di impiegato della L. SA e socio occulto
della società M. SA, società iscritta all’Associazione generale di autodisciplina II.,
accettato i valori patrimoniali provenienti da Q., e meglio, per avere, a seguito
della vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., accettato l’importo di
EUR 380’000.-- sulla relazione bancaria n. 5 intestata alla società L. SA presso
la Banca LL. SA di V., denaro proveniente dalla relazione iban N° 6 intestata alla
società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banca RRR. SA, di
VV., senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità
dell’avente economicamente diritto, con lo scopo di vanificare la verifica e
l’accertamento del rispetto degli obblighi di diligenza.
7.1 A., nei propri verbali, ha contestato tale accusa ed ha precisato di non aver mai
venduto o acquistato oro, di non avere mai venduto dieci chilogrammi di oro a Q.
e che neppure L. SA o la società M. SA avrebbero mai operato nell’ambito
dell’oro. A. ammette invece la vendita di diamanti ed orologi, e meglio nove
diamanti per EUR 280'000.-- e due orologi per EUR 40’000.--. (interrogatorio del
26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0577). Egli ha inoltre negato di poter essere
considerato un intermediario finanziario e di dover sottostare agli obblighi che
competono agli intermediari finanziari (interrogatorio del 18 marzo 2016, act.
MPC 13.02.0031); ha in seguito di nuovo ribadito di non essere soggetto, per la
sua attività in seno alla L. SA di cui è amministratore de facto e titolare, ad obblighi
di diligenza nell’ambito della LRD (interrogatorio dell’11 marzo 2016, act. MPC
13.02.0010). In sede di interrogatorio dibattimentale, A. ha ribadito tutti questi
aspetti, aggiungendo anche di avergli riacquistato dei prodotti che gli aveva
venduto e che probabilmente con quei soldi ricevuti Q. avrebbe comprato l’oro.
Oltre a ciò, A. ha assicurato di avere consegnato almeno la fattura relativa ai
preziosi a Q. a WW., presso l’hôtel OO.; documento questo che doveva essere
consegnato da Q. – e non da A., che non aveva alcun potere di disporre sul conto
– alla banca affinché questa facesse il pagamento (interrogatorio dibattimentale
del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.049 e segg.).
7.2 In merito all’accusa di cui al capo n. 2 sopra descritta, Q. afferma di avere
contattato A. tramite il numero che gli aveva fornito sua sorella. Ella aveva
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SK.2021.3
acquistato solo diamanti, ma questa non era l’intenzione di Q. Per questo motivo,
prima di incontrare A., Q. aveva voluto accertarsi che A. potesse vendergli anche
dell’oro. A., al telefono, gli avrebbe riferito che sarebbe stato possibile, senza
però entrare nel dettaglio della trattativa. L’acquisto di oro era pertanto una
richiesta specifica di Q., che aveva formulato telefonicamente a A. prima di
incontrarlo. Q. conferma di avere quindi incontrato A. negli uffici di quest’ultimo,
alla presenza anche di B., e di avere seguito il consiglio di A. di diversificare i
propri investimenti, decidendo per l’acquisto di oro, diamanti e orologi. Le
proporzioni di acquisto tra oro e diamanti sarebbero state definite da Q.; Q. inoltre
pensava di cedere in futuro gli orologi ai suoi due figli. In occasione di un secondo
incontro, avvenuto sempre negli uffici di A., Q. avrebbe visto gli orologi e A. lo
avrebbe consigliato nella scelta dei diamanti, in funzione della possibile rivendita
in un futuro e dell’aumento del valore nel tempo; l’oro da acquistare sarebbe stato
sotto forma di lingotti per un peso totale di 10 chilogrammi. Questa merce – nove
diamanti per un valore di EUR 280'000.--, due orologi per EUR 40'000.-- e dieci
chilogrammi di oro per EUR 380'000.--, per complessivi EUR 700'000.-- –
sarebbe poi stata effettivamente acquistata presso A. a fine dicembre 2014, dopo
l’incontro avvenuto una decina di giorni prima. Q., tramite il conto sito a VV. ed
intestato ad una sua società non operativa, MM., ha ordinato il versamento,
valuta 30 dicembre 2014 (act. MPC 07.02.01.07.0003) di EUR 700'000.-- in
favore di una relazione bancaria verosimilmente intestata alla L. SA e sita presso
un istituto bancario svizzero, in base a coordinate bancarie fornitegli da A. In
merito all’origine dei fondi, Q. ha dichiarato che A. sapeva che lui era un
imprenditore, avendoglielo egli spiegato in occasione del loro primo incontro. Non
ricorda tuttavia se A. gli avesse chiesto esplicitamente da dove provenivano gli
averi impiegati per gli acquisti summenzionati; Q. ha precisato che A. non gli ha
chiesto alcuna documentazione riguardo alla società estera MM. dal cui conto è
stato effettuato il bonifico per gli acquisti di diamanti, orologi ed oro. Q. aveva
comunque spiegato a A. che il pagamento sarebbe giunto dal conto di una
società a lui riferibile, conto che Q. considerava come se fosse a lui intestato,
essendo la società titolare (che Q. presume fosse di diritto panamense) non
operativa ed essendo stata utilizzata unicamente per la gestione del conto
monegasco (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0008 e
segg., 12.40.0001 e segg.).
A mente di Q., alla consegna presso la sua abitazione in Italia dei nove diamanti
e degli orologi, nei primi 15 giorni del 2015, erano presenti A. e B., mentre alla
consegna dei 4 chilogrammi di oro a febbraio-marzo 2015 era presente B. e alla
consegna dei restanti 6 chilogrammi di oro a settembre 2015 erano presenti sia
A. che B. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0012 e
seg.).
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SK.2021.3
Confrontato ad una fattura di EUR 700'000.-- emessa dalla L. SA ed intestata
alla MM. per l’acquisto di “preziosi come da lista in contratto n. 8”, Q. ha dichiarato
di non saperne nulla, come neppure ha saputo spiegare l’esistenza di un
“contratto sintetico n. 8” (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act.
MPC 05.04.0015). Egli ha inoltre dichiarato che la fattura di EUR 700'000.--
summenzionata sarebbe stata inviata direttamente da A. o da B. alla banca RRR.
SA, al fine di permettere il bonifico (interrogatorio di confronto tra A. e Q. del
29 settembre 2016, act. MPC 13.10.0019).
7.3 B., dal canto suo, ha affermato di non avere avuto contatti diretti con il cliente al
momento della vendita e di non sapere pertanto quali fossero gli accordi presi.
Egli ha affermato di non sapere da dove provenisse l’oro e comunque di non
ricordare di una trattativa che avesse per oggetto dell’oro in quanto non era
presente. Non esclude di avere fatto successivamente una fattura per la vendita
di oro, precisando che, ad ogni modo, nel caso fosse stata effettuata una vendita
di oro lui pensava rientrasse nell’attività della società L. SA. Ha pure asserito di
non ricordare di solleciti di Q. in merito alla consegna dell’oro (interrogatorio di B.
del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0024 e seg.).
7.4 Ora, alla luce delle dichiarazioni degli interrogati, questa Corte non ha motivo di
ritenere che Q. mentisse quando ha detto di avere acquistato da A. dieci
chilogrammi di oro, avendo peraltro, Q., molto ben circostanziato l’intera
operazione. Innanzitutto, A. non ha saputo chiarire nel dettaglio cosa sarebbe
stato acquistato con gli EUR 700'000.-- bonificati in favore di L. SA, limitandosi
ad indicare genericamente “preziosi”, mentre Q. ha ben differenziato i vari
acquisti ed il loro valore, nonché le modalità della consegna; ciò anche in sede di
confronto con A. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC
05.04.0008 e segg.; interrogatorio di confronto Q. e A. del 25 settembre 2017,
act. MPC 13.10.0005 e segg.); secondariamente, il contratto sintetico n. 8
(sequestrato presso KK. SA, XX., unitamente alla fattura proforma per l’acquisto
dei preziosi, v. act. MPC 08.08.0007, 08.24.0013, 08.08.4920-4924; v. anche
act. MPC 12.40.0008 e 0015) che menziona quale oggetto della fornitura dei
diamanti, non risulta sottoscritto dal cliente (act. MPC 13.10.0027 e segg.), ciò
che conferma che non era stato trasmesso o consegnato al cliente (interrogatorio
di confronto Q. e A. del 25 settembre 2017, act. MPC 13.10.0005 e segg.): con il
che evidentemente Q. non poteva reagire manifestando il fatto che lui in luogo di
parte dei diamanti aveva ricevuto dieci chilogrammi di oro. Q. ha riferito di non
essere stato lui a inviare alla Banca la fattura per il pagamento e di non sapere
se sia stato A. o B. In terzo luogo, agli atti figura una perizia richiesta da Q. e
datata 11 luglio 2017 portante su dieci lingotti d’oro del peso totale di
grammi 9'922.--, la quale ha attribuito al metallo un valore commerciale
complessivo di EUR 338'840.-- (act. MPC 13.10.0011, 0039 e seg.). Il fatto di
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SK.2021.3
aver prodotto questa perizia (fatta allestire da Q. nel 2017 a seguito della richiesta
fatta dalla polizia, v. act. MPC 15.13.0003) rafforza ulteriormente la credibilità di
Q., il quale ha versato i soldi per l’acquisto dell’oro e non avrebbe alcuna ragione
per far credere di avere acquistato metallo prezioso se non fosse vero, anzi si
esporrebbe al rischio di inquinare le prove. Infine B., sebbene non lo confermi e
non ricordi, non esclude la possibilità che vi sia stata una vendita di oro a Q. Ciò
considerato, questa Corte ritiene che L. SA, per il tramite di A., abbia
effettivamente venduto a Q. (tramite MM.) dieci chilogrammi di oro.
7.5 Da verificare è dunque se A. possa essere ritenuto responsabile giusta l’art.
305ter CP per quanto effettuato in seno a L. SA.
7.6 Lo scopo sociale di L. SA iscritto al registro di commercio in epoca successiva al
16 aprile 2014 era il seguente: “l'intermediazione, commercializzazione e
gestione logistica di diamanti certificati, gioielli e orologi nuovi e usati. L'analisi e
la stima di pietre preziose, gioielli e orologi da collezione. Lo svolgimento di
consulenza per attività finanziarie e commerciali connesse con lo scopo sociale.
L'assunzione di rappresentanze, consulenze o partecipazioni in altre società in
Svizzera e all'estero. La società potrà acquistare, detenere immobili in Svizzera
e all'estero. La società potrà svolgere ogni attività utile o necessaria per il
raggiungimento dello scopo sociale” (giornale AAA.; v. anche act. MPC
04.04.0005). Tale scopo, alla luce dell’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD (“commerciano,
per conto proprio o per conto di terzi […] metalli preziosi, materie prime […]”),
come pure l’attività svolta, accertata, di avere venduto oro a Q. tramite MM.,
pongono indubbiamente la L. SA, e A. di conseguenza, nella categoria degli
intermediari finanziari e dunque degli attori del settore finanziario giusta l’art.
305ter CP.
7.7 A., per sua medesima dichiarazione, era il reale amministratore (“amministratore
de facto”) della società e ne era il titolare (interrogatorio di A. del 13 novembre
2015, act. MPC 12.01.0006, e interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, act.
MPC 13.02.0010).
7.8 In merito al requisito dell’esistenza di un agire a titolo professionale (v. supra
consid. 3.8), va rilevato che la fattura proforma per le vendite a Q. era dell’importo
di EUR 700'000.-- (act. MPC 13.10.0017). Il versamento del prezzo in favore di
L. SA è stato effettuato con bonifico ed è giunto sul conto intestato a quest’ultima
società il 7 gennaio 2015 (act. MPC 07.02.01.07.0003). Da tale operazione A. ha
dichiarato al dibattimento che avrebbe guadagnato, se avesse venduto diamanti
per l’intero importo, circa EUR 100'000.--/150'000.--. Se avesse venduto oro per
EUR 380'000.--, ciò che A. contesta, ha comunque affermato che avrebbe potuto
guadagnare EUR 10'000.--/12'000.--/15'000.-- (act. SK 168.731.055 e segg.),
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SK.2021.3
accertamento questo che non era presente tra gli atti d’inchiesta. Sul guadagno,
questa Corte osserva che agli atti vi è una perizia datata 11 luglio 2017 della
Camera di Commercio di YY., perizia che Q. ha fatto effettuare sull’oro che, a
suo dire, L. SA gli avrebbe venduto (act. MPC 13.10.0039-41); manca, tuttavia,
un’indicazione di quello che avrebbe potuto essere il guadagno della vendita di
tale metallo prezioso. Ora, giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF, come visto, perché
un’attività possa essere considerata esercitata a titolo professionale, è
necessario che questa abbia generato durante un anno civile (ossia dal
1° gennaio al 31 dicembre) un ricavo lordo (“Bruttoerlös”) superiore a
fr. 20'000.-- . Ciò che sarebbe il caso, essendo il ricavo della vendita di oro a Q.
pari ad EUR 380'000.--. Tuttavia, l’art. 10 OAIF stabilisce che nel caso dell’attività
commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF
è determinante l’utile lordo (“Bruttogewinn”) e non il ricavo lordo (“Bruttoerlös”).
Nel caso che qui ci occupa, non è dato a sapere quale sarebbe l’utile lordo,
avendo A. unicamente indicato – su richiesta della Corte al pubblico dibattimento
– il possibile guadagno (netto), di EUR 10'000.- - /12'000.- - /15'000.--. A favore
dell’imputato questa Corte riterrà pertanto quale utile lordo la somma minore
indicata da A., ossia EUR 10'000.--.
Per verificare l’adempimento del requisito dell’attività esercitata a titolo
professionale, occorre considerare il ricavo dell’insieme delle attività soggette ad
autorizzazione durante un anno civile. L’anno civile di interesse in concreto è il
2015, essendo l’incasso degli EUR 700'000.-- da MM./Q. avvenuto il 7 gennaio
2015. In tale anno, come esposto in seguito, A., tramite L. SA, ha esercitato altre
attività soggette ad autorizzazione, senza averla né richiesta né ottenuta. Si tratta
in particolare di quanto descritto ai capi d’accusa n. 3.1 e n. 3.5 (oltre al n. 3.6).
Per tali attività, che la Corte ha ritenuto esercitate in violazione dell’art. 44
LFINMA in combinato disposto con l’art. 14 LRD, L. SA ha guadagnato, per lo
meno, EUR 15'000.-- (v. consid. 9.5.3 infra riferito al cliente QQQ.). Ne deriva
che, sommando questo guadagno all’utile di EUR 10'000.-- di cui alla vendita di
oro a Q., il limite di fr. 20'000.-- è chiaramente superato, così che il requisito della
professionalità di cui all’art. 305ter CP è adempiuto.
Non vi è dunque dubbio che, in base ai criteri sopra descritti (v. supra consid. 3.8)
A. abbia agito, in qualità di amministratore de facto di L. SA, a titolo professionale.
7.9 Per quanto attiene all’identificazione dell’avente diritto economico, le normative
in vigore all’epoca dei fatti imponevano la sottoscrizione del cosiddetto
Formulario A in presenza di una società di domicilio, non operativa, come
appunto era la MM. (come previsto all’art. 4 cpv. 1 lett. b LRD). Vero è che Q.
aveva informato A. che la società era sua, ma non risulta dagli atti che egli aveva
richiesto la firma del formulario A per il citato bonifico di EUR 700'000.--
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SK.2021.3
(rispettivamente per la parte di EUR 380'000.--) sul conto di L. SA. Anzi, A. ha
espressamente confermato che non esiste alcun documento di identificazione
che conferma che l’avente diritto economico di MM. è Q. (interrogatorio
dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 169.731.050).
Al riguardo, nulla muta la tesi della difesa di A. secondo cui il reato come tale non
esisterebbe se il beneficiario economico reale è colui che è stato materialmente
accertato: ciò potrebbe essere il caso per una “normale” identificazione
dell’avente diritto economico, ma in presenza di una società di domicilio, come in
concreto, la legge richiede esplicitamente la compilazione del Formulario A.
7.10 Sotto il profilo soggettivo, va ritenuto che A. aveva seguito per conto di M. SA vari
corsi annuali OAD, in occasione dei quali ha confermato di avere “appreso quali
sono gli obblighi in tale ambito. Dopo il corso mi è stato rilasciato un attestato,
ma devo dire che, siccome ho commercializzato solo orologi e diamanti, non è
stato necessario effettuare particolari verifiche. Nel caso in cui mi fossi occupato
di cambio di valuta e/o commercializzazione di altri beni come ad esempio l’oro,
ero pronto in quanto sapevo cosa avrei dovuto regolamentare” (interrogatorio di
A. dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0013). Ne deriva che A., per sua
medesima ammissione, era consapevole del proprio obbligo di identificare
l’avente diritto economico di determinate transazioni e di far sottoscrivere, in
presenza di determinate fattispecie, il Formulario A (interrogatorio di A. del
18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031). Egli era dunque consapevole del proprio
obbligo di agire e, ciò nonostante, non ha identificato correttamente l'avente
economicamente diritto dei valori patrimoniali come invece avrebbe dovuto.
Visto quanto precede, A. va ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni
finanziarie giusta l’art. 305ter CP.
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SK.2021.3
Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi
dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione previsto
dall’art. 14 LRD
8. Il terzo gruppo di reati imputati a A. consiste nell’accusa di avere, a V. e a Y., nel
corso del 2014 e fino al dicembre 2015, agendo singolarmente e in correità con
B., in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società
M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, intenzionalmente esercitato,
senza la necessaria autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione
una attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o
registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 44
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione
previsto dall’art. 14 LRD.
8.1 Giusta l’art. 44 LFINMA in vigore all’epoca dei fatti incriminati, chiunque,
intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o
registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione
o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che
chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.--. Il cpv. 3
stabiliva che, in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in
giudicato, la pena pecuniaria era di almeno 45 aliquote giornaliere.
Nel caso concreto, la sanzione di cui all’art. 44 LFINMA era riferita al mancato
rispetto dell’obbligo di autorizzazione di cui all’art. 14 LRD.
Secondo l’art. 14 cpv. 1 LRD in vigore nel medesimo periodo, gli intermediari
finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD che non erano affiliati a un organismo
riconosciuto di autodisciplina dovevano chiedere alla FINMA un’autorizzazione
per l’esercizio della loro attività.
La LRD si applica agli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1 LRD). Intermediari
finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD (nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2019), erano le persone che, a titolo professionale, accettano o
custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli,
in particolare le persone che negoziano crediti (segnatamente sotto forma di
crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di
transazioni commerciali oppure di leasing finanziari) (lett. a), forniscono servizi
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SK.2021.3
nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti
elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di
pagamento come carte di credito e assegni di viaggio (lett. b), commerciano, per
conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del
mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari
(cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati (lett. c), gestiscono patrimoni
(lett. e), effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia (leff. f),
custodiscono o gestiscono valori mobiliari (lett. g).
L’art. 2 cpv. 3 LRD costituisce una Generalklausel, la quale contiene, come la
dicitura “in particolare” ben evidenzia, un elenco unicamente esemplificativo e
non esaustivo delle attività in esso comprese (SIMON SCHÄREN, in: Kunz/ Jutzi/
Schären (curatori), Geldwäschereigesetz [GwG], 2017, n. 7 ad art. 2 GwG).
Secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF, un intermediario finanziario esercita la sua
attività a titolo professionale se: durante un anno civile realizza un ricavo lordo
superiore a fr. 20'000.--.
8.2 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di
una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una
comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di
incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si
applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA).
8.3 Con riferimento al risultato dell’attività illecita, occorre considerare che l’esercizio
di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione costituisce un reato
di esposizione a pericolo astratto. Lo svolgimento illecito dell’attività viene punito
in considerazione della sua pericolosità e indipendentemente dal realizzarsi di
situazioni di pericolo concrete.
8.4 In merito agli elementi costitutivi soggettivi dell’infrazione, commette con
intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi
dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). L’attività in ambito finanziario
richiede di norma un’autorizzazione. L’esercizio lecito di una tale attività
presuppone pertanto quale requisito formale che sia stata rilasciata la necessaria
autorizzazione (ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 8a ediz. 2020, § 39 n. 2654). In altri termini tale attività è di
principio vietata, tranne se è al beneficio della necessaria autorizzazione, che
legalizza il suo esercizio (“Verbot mit Erlaubnisvorbehalt”; PIERRE TSCHANNEN/
ULRICH ZIMMERLI/ MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ediz.
2014, § 44 n. 2). La ragione del divieto di esercizio per determinate attività
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nell’ambito dei mercati finanziari (cfr. ad esempio l’art. 1 cpv. 2 LBCR) è da
ricercare nel loro potenziale effetto negativo sul buon funzionamento dei mercati
finanziari e negli elevati danni che ne possono derivare. Di conseguenza il
legislatore ha formulato le norme applicabili in tale settore come violazioni di
messa in pericolo astratto e non come reato di evento (cfr. ad esempio art.
44 cpv. 1 LFINMA e art. 46 cpv. 1 let. a LBCR, art. 151 LinFi, art. 148 LICoI).
Vietata e di rilevanza penale è di conseguenza l’attività finanziaria descritta quale
elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione. L’elemento costitutivo oggettivo
contempla gli aspetti penalmente rilevanti che fondano l’illecito. La connotazione
quale illecito penale può tuttavia ancora essere esclusa da circostanze
scriminanti. Ne consegue che l’elemento costitutivo oggettivo delle norme penali
riguardanti il settore dei mercati finanziari consiste solo negli aspetti della stessa
attività finanziaria, di principio vietata e il cui svolgimento presuppone
un’autorizzazione. A tale aspetto si limita anche la conoscenza quale
presupposto dell’intenzionalità.
9. Le singole fattispecie oggetto delle accuse mosse dal MPC a carico di A. sono
esposte qui di seguito.
9.1 Il capo d’accusa 3.1 concerne la fattispecie relativa a PP. A. è accusato di avere,
a V. e Y., tra la fine dell’estate 2015 e l’autunno del 2015, in correità con B.,
accompagnando PP. e la sorella QQ. a Y., aiutando PP. nelle procedure di
apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank di Y., tramite i
contatti diretti che B. e A. medesimo avevano con il personale della RR. Bank,
aiutato PP. a trasferire l’importo di EUR 110'000.-- dal conto a lei intestato presso
la SS. SA di V. a favore del conto bancario intestato a PP. presso la RR. Bank,
nonché consegnato a ZZ. a QQ., l’importo in contanti di EUR 30'000.--, senza
essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.1.1 Dai verbali di interrogatorio di PP. risulta che, al fine di reperire il consulente
bancario che si occupava dei soldi lasciatile dai suoi genitori in WWW., ella
avrebbe, tramite la sorella QQ. e la nipote BBB., ottenuto il contatto di A.
Quest’ultimo, dopo essere stato contattato da QQ., avrebbe organizzato un
incontro a V., nell’autunno 2014. A. si sarebbe offerto di cercare il consulente
CCC. e, in occasione di un secondo incontro, avrebbe informato le signore che il
consulente ora lavorava in SS. SA. A. avrebbe poi consigliato a PP. di portare
via i soldi dalla Svizzera, proponendo l’Ungheria. A. avrebbe informato PP. e QQ.
che, in un secondo tempo, avrebbero ricevuto di ritorno una parte dei soldi in
contanti e una parte in diamanti. Presso SS. SA PP., accompagnata da sua
sorella QQ., ne avrebbe parlato con il funzionario (presente anche A. e DDD.) il
quale, dopo una reticenza iniziale, le avrebbe fatto firmare dei documenti per la
chiusura del conto, verso settembre 2014, tra cui l’ordine di trasferimento della
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SK.2021.3
somma di EUR 110'000.-- verso un conto in Ungheria. PP. ricorda che il viaggio
in Ungheria sarebbe avvenuto nell’ottobre 2014 e che erano presenti A., B. e
forse DDD. A mente di PP., in banca vi erano, oltre a lei e a sua sorella,
l’interprete, la consulente della banca, DDD. o B., ma non A., che avrebbe rivisto
in occasione del viaggio di ritorno in aereo. PP. afferma di avere quindi trasferito
EUR 110'000.-- dal conto a lei intestato presso SS. SA a favore del conto a lei
intestato presso RR. Bank a Y. Dopo qualche tempo, prima della fine del 2014,
QQ. sarebbe entrata in contatto con un signore EEE. che le avrebbe detto di
recarsi a ZZ. Lì B. le avrebbe consegnato EUR 30'000.-- in contanti e dei diamanti
del valore di circa EUR 70'000.--, complessivamente dunque circa
EUR 110'000.--. PP. ricorda pure che le era stato detto che, se avesse avuto
bisogno, i diamanti potevano essere riacquistati dalla persona che glieli aveva
venduti (interrogatorio di PP. del 1° dicembre 2016, act. MPC 05.04.0035 e
segg.).
PP. non ricorda che A. le abbia fatto domande in merito alla provenienza dei
soldi.
9.1.2 A mente di QQ. (interrogatorio di QQ. del 2 dicembre 2016, act. MPC 05.04.0045
e segg.) il primo incontro con A. sarebbe avvenuto nel 2015. Il viaggio in
Ungheria, presso la RR. Bank, avrebbe avuto luogo a fine agosto 2015. A suo
parere presso RR. Bank erano presenti sia A. che B. QQ. rammenta infine di
essere andata a ZZ., verosimilmente negli uffici della FFF., a recuperare da B.
EUR 30'000.-- e diamanti per un valore di circa EUR 70'000.--.
9.1.3 A. conferma di avere aiutato PP. e QQ. a reperire il consulente bancario che si
era occupato in precedenza del conto bancario riferibile a PP. Ricorda pure di
essere andato in banca a V. con la signora PP. per chiedere al consulente se
fosse possibile che la signora PP. acquistasse, con gli averi depositati in conto,
dei diamanti dalla L. SA (a mente della Corte, qui è evidente l’intento di A. di
effettuare la vendita di diamanti tramite L. SA), e che il consulente avrebbe
risposto negativamente essendo la Svizzera in quel periodo considerata un
paese black list, ma avrebbe consigliato l’apertura di un conto in un Paese white
list. Ricorda di avere quindi prospettato a PP. l’apertura di un conto in Ungheria
e quindi di esservisi recato con PP., la sorella QQ., B., DDD. e forse un altro
cliente (GGG.). A. nega di essere entrato negli uffici della banca in Ungheria con
PP. e QQ., confermando invece di avere aiutato PP. a muoversi in città – dato
che non si muoveva in autonomia – e di essere andati insieme a pranzo, quindi
di essere rientrati in Italia. Egli ritiene che, una volta trasferiti i soldi sul conto a
Y., gli averi siano stati girati verso una società controllata da HHH., un amico di
B., ed essi, dopo aver prelevato i soldi dal conto di questa società tramite i
bancomat, si sarebbero occupati di restituire gli averi a PP. e QQ. in Italia, in
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SK.2021.3
parte in contanti ed in parte in diamanti (nella misura di EUR 30'000.- acquistati
da A.). Afferma inoltre che, per quanto concerne la vendita dei diamanti, si è
configurato ciò che lui sperava, ossia accompagnare i clienti nella speranza di
vendere loro diamanti o orologi. Conferma che alla cliente sono stati venduti dei
diamanti (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0591 e
segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.0057 e
segg.).
9.1.4 B., questionato in merito alle vicende di cui sopra, ha asserito che in realtà egli
non partecipava alle decisioni, che erano invece gestite da A., come lo era pure
la consulenza e i rapporti. Egli non ricorda di avere portato soldi o diamanti in
Italia. Egli ha pure dichiarato di non sapere a quanto ammontasse il guadagno
relativo a questa operazione in quanto se ne occupava A. (interrogatorio del
25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0038).
9.1.5 Alla domanda a sapere quale sia stato il guadagno per PP. e QQ., A. in aula ha
indicato di avere percepito EUR 10'000.--, ma di non poter precisare quale quota
fosse a lui ascrivibile e quale a L. SA (interrogatorio dibattimentale del
20 maggio 2021, act. SK 168.731.064).
9.2 Il capo d’accusa n. 3.2 concerne la fattispecie relativa a GGG. e il trasferimento
da lui effettuato di EUR 86'000.--. Più precisamente A. è accusato di avere, a V.
e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di maggio 2015, in correità con B.,
accompagnando GGG. e la moglie III. a Y., aiutando III. nella procedura di
apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank, tramite i contatti
diretti che lui e B. avevano con il personale della banca Y., ricevendo la password
per l’e-banking del conto Y. intestato a III. al fine di potere eseguire il
trasferimento degli averi patrimoniali, aiutato III. a trasferire l’importo di
EUR 86'000.-- dal conto a lei intestato presso la Banca N. SA a favore del conto
bancario intestato a III. presso la RR. Bank, senza essere in possesso della
necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.2.1 GGG. ha asserito di essersi rivolto, ad inizio 2015, a DDD. per chiedere cosa fare
con i suoi risparmi di circa EUR 40'000.-- in contanti e EUR 86'000.-- sul conto
corrente intestato a III. presso Banca N. SA. Visto il diniego della banca di
investire in un’azienda di DDD., quest’ultimo avrebbe presentato, tramite terzi,
A., per investire in preziosi. Non avendo tuttavia la banca accettato nemmeno
questa tipologia di investimento, DDD. avrebbe proposto a GGG. di effettuare un
bonifico verso un paese white list su un conto intestato alla persona titolare del
conto in Svizzera. In occasione di un secondo incontro, tra marzo e aprile 2015,
presente anche B., A. avrebbe esposto a GGG. la possibilità, tramite B., di aprire
un conto a Y. GGG. si sarebbe quindi recato a Y. nel maggio 2015 con la moglie
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e DDD. A Y. il trio sarebbe stato accolto da A., B. e un altro signore. Presso la
banca Y. erano presenti GGG., sua moglie, B. e DDD. III. avrebbe firmato i
documenti che erano già stati preparati sulla base della copia della carta di
identità di III. che GGG. aveva precedentemente consegnato a B. Sarebbe stata
richiesta a GGG. e III. una password per l’accesso e-banking, che è stata
annotata su un biglietto consegnato a B. B. aveva con sé un vecchio telefonino,
sul quale la banca avrebbe inviato i codici per effettuare le operazioni. DDD. si
sarebbe occupato della chiusura del conto con la banca. Nel mese di luglio del
2015 GGG. sarebbe tornato da A. a V. per comprare una pietra per sua moglie,
del valore di circa EUR 3'000.-- /4'000.--. In quella sede sarebbe stato presente
anche B. che gli avrebbe detto di non preoccuparsi per i suoi soldi a Y. A inizio
ottobre 2015 GGG. sarebbe tornato a V. per prendere il gioiello e di nuovo gli
venne detto di non preoccuparsi per i suoi soldi, che era una questione di pochi
giorni. GGG. avrebbe quindi informato i suoi interlocutori che, una volta riavuti i
suoi soldi, avrebbe voluto investire circa EUR 40'000.-- in diamanti ed il resto –
ossia EUR 46'000.-- che avrebbero dovuto essergli consegnati a contanti da A.
e B. – nella società di DDD., la KKK. di UU. Tra la fine del 2015 e inizio 2016
DDD. lo avrebbe quindi informato di ciò che stava succedendo, ossia delle
problematiche riferite a B. A., contattato dal GGG. al riguardo, ha informato il
cliente che per il momento la restituzione dei soldi non poteva essere effettuata
(interrogatorio di GGG. del 9 settembre 2016, act. MPC 05.04.0053 e segg.).
GGG. ha asserito che A. non chiese a DDD. l’origine dei fondi.
9.2.2 In sede di confronto tra A. e GGG. è stato dichiarato quanto segue. GGG. ha
ribadito che B., che gli venne presentato come un dipendente della società di A.,
gli propose di aprire un conto in un paese white list. GGG. con sua moglie si
sarebbe quindi recato a Y. per aprire un conto. Lì in banca sarebbe stata
consegnata loro una password per l’e-banking che sarebbe stata annotata da B.
che era presente e che disse che avrebbe fatto tutto lui a partire da RR. Bank,
incluso far avere i soldi di ritorno a GGG. che li avrebbe utilizzati per acquistare
diamanti (EUR 40'000.--) e i restanti 46'000.-- sarebbero stati investiti nella KKK.,
società di DDD. III. avrebbe dunque trasferito dal conto a lei intestato presso
Banca N. SA la somma di EUR 86'000.-- in favore di un conto sempre a lei intesto
presso RR. Bank. GGG. e sua moglie non sarebbero rientrati in possesso di
quanto versato. GGG. aveva però acquistato da A. un diamante del valore di
EUR 4‘000.-- di modo che oggi lui e sua moglie vantano un credito di
EUR 82'000.--. Del procedimento penale per riciclaggio e altro nei confronti di B.,
GGG. ne sarebbe venuto a conoscenza nell’autunno 2015. Nel dicembre 2015
A., a cui GGG. si era rivolto per riavere i soldi, gli avrebbe detto di pazientare
perché vi erano dei problemi, e meglio il procedimento avviato nell’autunno del
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2015 nei confronti di B. (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.0596 e segg.).
9.2.3 A. ha precisato di non ricordare della sua presenza all’interno della banca a Y.,
ma di non poterlo escludere (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.0599 e seg.).
9.2.4 B. ha per contro affermato di non essere in possesso dei dati di accesso all’e-
banking e che non è stato lui ad occuparsi del rientro della somma di GGG.
(interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0042).
9.2.5 A., in sede del pubblico dibattimento, ha osservato che con il cliente GGG. era
stata la prima volta che si verificava la questione legata all’Ungheria: GGG.,
unitamente al proprio consulente DDD., indirizzato da una terza persona, si
sarebbe rivolto a A. per acquistare dei diamanti con gli averi detenuti in Svizzera.
La banca gli avrebbe però negato questa possibilità, fornendogli l’unica
alternativa di aprire un conto in un paese white list. Così, tramite B., che aveva
delle conoscenze, dei contatti in Ungheria, GGG. apre il conto in Ungheria.
Sebbene anche A. si fosse recato in Ungheria, le pratiche sarebbero state tutte
svolte da GGG., DDD. e B. Oltre a ciò, a dire di A., GGG. gli aveva pure versato
un acconto di EUR 26'000.-- per l’acquisto di diamanti, acconto che gli è stato
restituito non avendo la vendita potuto essere perfezionata. Per la “pratica”
GGG., A. ha asserito di non avere avuto alcun tornaconto dal cliente GGG., se
non la vendita di un anello da cui avrebbe guadagnato EUR 800.--/ 1’000.--
(interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.059 e seg.,
168.731.065 e segg.).
9.3 Il capo d’accusa n. 3.3 concerne la fattispecie legata a LLL. ed il suo trasferimento
di EUR 280'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e
il mese di agosto 2015, in correità con B., accompagnando in tre occasioni LLL.
a Y., aiutando LLL. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso
una banca di Y. non meglio indicata, tramite i contatti diretti che lui e B. avevano
con il personale della RR. Bank, aiutato LLL. a trasferire l’importo di
EUR 280'000.-- dal conto a lui intestato presso il MMM. SA di V. a favore del
conto bancario a lui intestato presso una banca non meglio indicata di Y., senza
essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.3.1 LLL. (interrogatorio di LLL. del 23 settembre 2016, act. MPC 05.04.0073 e segg.;
interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.600 e segg.) ha
dichiarato di avere conosciuto A. attorno al 2013 quando cercava un Rolex
Daytona. Dietro il sito dell’orologio vi era A., che ha chiesto a LLL. di incontrarlo
perché aveva altri orologi da proporgli. A. avrebbe informato LLL. che la sua
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principale attività era la vendita di diamanti. Poi non vi sono più stati contatti fino
al 2014, quando LLL., a V. per una cena con amici, ha invitato A. a raggiungerlo.
Volendo in seguito LLL. regalare un anello alla sua futura moglie, egli ha
ricontattato A. e a fine 2014 ha acquistato un anello al prezzo di circa
EUR 4'000.--. LLL. ha asserito di avere successivamente rivisto A. qualche volta
per un caffè e di avere così conosciuto B. Avendo LLL. un problema legato alla
Voluntary Disclosure, ne avrebbe quindi discusso con A. e B. all’occasione di uno
di quegli incontri. B. gli avrebbe proposto, contro una commissione del 10% della
somma da movimentare, di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società
croate che lui aveva a sua disposizione, restituendogli la somma in tre o quattro
tranches. LLL. ricorda che, al fine di iniziare le formalità di apertura del conto, A.
gli aveva chiesto di inviargli la fotografia della sua carta di identità e della patente
di C. LLL. si sarebbe in seguito recato a Y., crede nel marzo-aprile 2015, dove
avrebbe incontrato A. e B. e sarebbe stato recuperato presso il suo hotel da una
signora di nome NNN. che parlava italiano e ungherese. In banca, dove, giunti in
seguito, anche A. e B. sarebbero stati presenti, avrebbe firmato molta
documentazione. LLL. ha asserito che sebbene A. fosse presente in banca egli
non ha avuto un ruolo attivo [A. al riguardo precisa di non ricordare di essere
stato all’interno della banca]; a dire di LLL., tutto era gestito da NNN. e da B.
LLL. ha continuato spiegando che sia la seconda volta (giugno – luglio 2015) che
la terza volta (fine agosto – inizio settembre 2015) in cui egli si sarebbe recato a
Y., in banca, e dove avrebbe firmato ulteriore documentazione bancaria, erano
sempre presenti anche A. e B. Per quanto egli crede di ricordare, durante la
seconda visita avrebbe firmato documentazione per la movimentazione del
conto, mentre in sede della terza visita avrebbe firmato quanto necessario per la
chiusura del medesimo. LLL. ha affermato di avere trasferito EUR 280'000.-- dal
suo conto presso MMM. SA in favore di un conto a lui intestato presso una banca
di Y., conto che avrebbe chiuso a settembre 2015. Da settembre a novembre
2015 avrebbe cercato di contattare B., il quale rimandava sempre. Da ottobre
2015 B. non si sarebbe più fatto sentire. Poi, facendosi dare il cognome di B. da
NNN., avrebbe appreso che B. era stato arrestato.
LLL. ha affermato di avere uno scoperto di EUR 280'000.--. Aveva cercato di
contattare B., ma quest’ultimo era evasivo fino a non rispondere più. LLL., come
detto, ha quindi saputo che vi era un procedimento penale in corso contro B.
Nessuno aveva fatto domande a LLL. in merito all’origine del denaro, ma egli
rammenta che gli era comunque stato chiesto l’estratto del casellario giudiziale.
9.3.2 A. in proposito afferma che LLL. era giunto a lui tramite il sito Chrono24, in merito
ad un orologio, verosimilmente un Patek Philippe. Poi avrebbe rivisto LLL. in
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particolare per l’acquisto di un solitario per la futura moglie di LLL. A. conferma
che conosceva la problematica di LLL. connessa con la Voluntary Disclosure e
la conseguente necessità del cliente di trasferire i suoi averi verso un paese white
list; lo avrebbe quindi messo in contatto con B. A. non ricorda tuttavia se gli abbia
consigliato lui l’Ungheria e non ricorda se LLL. abbia effettuato il volo verso
l’Ungheria con lui o con B.; neppure sa se ad aprire il conto sia stata NNN. o B.
o qualcun altro, né ricorda con precisione di essere stato all’interno dell’istituto
bancario, non escludendolo, ma in ogni caso sarebbe arrivato in un secondo
tempo (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.603 e seg.;
interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.060).
9.3.3 In merito alla vicenda concernente LLL., B. ha affermato che il cliente era amico
di A., che la sua presenza al bar era casuale e che di conseguenza non hanno
mai preso accordi relativi a bonifici o a consegna di soldi. A suo parere, la
consulenza e la gestione di questa operazione era stata fatta da A. (interrogatorio
del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0045).
9.3.4 In sede dibattimentale, A. ha affermato di non avere percepito alcun guadagno
relativamente al cliente LLL. (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021,
act. SK 168.731.066).
9.4 Il capo d’accusa n. 3.4 concerne OOO. e il versamento da lui effettuato di
EUR 250'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di febbraio 2015 e
il mese di luglio 2015, in correità con B., accompagnando OOO. a Y., aiutando
OOO. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso la RR. Bank di
Y., tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della RR. Bank,
aiutato OOO. a trasferire l’importo di EUR 250'000.-- dal conto a lui intestato
presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a OOO. presso la
RR. Bank, nonché in due occasioni consegnato in Italia a OOO. l’importo in
contanti di circa EUR 200'000.--, senza essere in possesso della necessaria
autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.4.1 OOO. (interrogatorio di OOO. del 16 settembre 2016, act. MPC 05.04.0094 e
segg.) ha affermato di avere conosciuto A. nel 2011 in palestra a Milano. Sempre
in palestra, a fine 2014 o inizio 2015, avrebbe pure conosciuto B., tramite A.
OOO. afferma che non poteva aderire alla Voluntary Disclosure avendo delle
pendenze (bancarotta fraudolenta) precedenti in Italia. A febbraio-marzo 2015
avrebbe dunque chiesto a A. se vi fosse una soluzione e A., verso maggio 2015,
si sarebbe rivolto a B. OOO. ha asserito che in seguito, nei mesi di giugno-luglio
2015, B. gli avrebbe proposto di far transitare il denaro su un conto a Y. a lui
intestato, poi di girarlo verso una società indicata da B. e quindi rientrare in
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possesso del suo denaro in contanti qualche giorno dopo, al costo dell’8% in
favore di B. OOO. ricorda di avere chiesto a A. se ci si potesse fidare di B. e A.
gli avrebbe risposto affermativamente, garantendo per la riuscita dell’operazione;
a giugno-luglio 2015 OOO. si è dunque recato a Y. presso RR. Bank con B. e A.
A. sarebbe comunque rimasto all’esterno della banca. OOO., in effetti, ha
asserito che lui non aveva richiesto la presenza di A., ma quest’ultimo si sarebbe
proposto di accompagnarlo in Ungheria. In banca OOO. avrebbe firmato dei
documenti su istruzioni di una signora ed alla presenza di B. Al rientro, OOO.
avrebbe ordinato due bonifici per complessivi EUR 250'000.-- dal suo conto
presso Banca N. SA in favore del conto a lui intestato presso la RR. Bank. Verso
fine luglio 2015, su indicazioni di B., avrebbe ordinato due ulteriori bonifici di
EUR 125'000.-- ognuno dal conto di Y. in favore della società PPP. i cui estremi
gli erano stati forniti da B.
OOO. ricorda di avere informato B. dopo il primo bonifico, e che B. gli disse di
potergli consegnare i soldi già il giorno seguente, ciò che avvenne. I contanti
erano avvolti in carta da giornale e suddivisi in mazzette da EUR 5'000.--, in
banconote da EUR 50.--. Quel giorno avrebbe recuperato EUR 100'000.--,
dedotta la commissione dell’8% a favore di quest’ultimo. Dopo 15 giorni avrebbe
eseguito il secondo bonifico, sempre in favore della società PPP., e dopo due
giorni B. gli avrebbe consegnato il denaro corrispondente secondo le medesime
modalità (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.605).
9.4.2 A. ha confermato di conoscere OOO. da un po’ di anni e che quest’ultimo gli
chiese se conoscesse un’alternativa per non aderire alla Voluntary Disclosure.
Lo ha quindi messo in contatto con B., informandolo che aveva già aiutato
persone a trasferire i loro soldi in Ungheria. Conferma pure di avere
accompagnato OOO. in Ungheria, ma non crede di essere stato presente
all’apertura del conto. Ha infine spiegato di non avere proposto l’acquisto di
diamanti a OOO. perché non sarebbe stato consentito dalla banca, essendo la
Svizzera inserita nella black list (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.606 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act.
SK 168.731.060 e seg.).
9.4.3 In proposito, B. sostiene che la spiegazione fornita da OOO. sia un po’
fantasiosa. Egli non avrebbe conosciuto il cliente in palestra, bensì a V.; inoltre
non avrebbe mai consegnato al cliente il denaro che quest’ultimo afferma di
avere ricevuto da B. in Italia (interrogatorio del 25 novembre 2019, act.
MPC 13.26.0048).
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9.4.4 In merito al guadagno da questa operazione, in sede dibattimentale A. ha
dichiarato di non avere incassato nulla (interrogatorio dibattimentale del
20 maggio 2021, act. SK 168.731.066).
9.5 Il capo d’accusa n. 3.5 riguarda QQQ. e il suo bonifico di EUR 485'000.--. A. è
accusato di avere, a V. e Y., nel corso del mese di aprile 2015, aiutando QQQ.
nella procedura di apertura di un conto a lui intestato presso una banca di Y. non
meglio indicata, tramite il suo contatto diretto con il personale della RR. Bank,
aiutato QQQ. a trasferire l’importo di EUR 485'000.-- dal conto a lui intestato
presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a QQQ. presso una
banca non meglio indicata di Y., nonché consegnato a ZZ. a QQQ. e in una città
non meglio indicata in Veneto ad una persona delegata da QQQ. per ricevere in
contanti l’importo totale di EUR 385'000.--, senza essere in possesso della
necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.5.1 QQQ. ha dichiarato (interrogatorio di QQQ. del 5 ottobre 2016, act.
MPC 05.04.0021 e segg.; interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.586 e segg.) di avere conosciuto A. perché presentatogli da un
referente di Banca N. SA. Poi, nell’aprile 2015, QQQ. sarebbe andato nel negozio
di A. a ZZ. per approfondire il discorso dell’acquisto di beni preziosi, non potendo
far rientrare in Italia i suoi soldi. QQQ. ricorda di aver spiegato a A. che
possedeva soldi in Svizzera e voleva portarli in Italia senza aderire alla Voluntary
disclosure. QQQ. avrebbe quindi deciso di acquistare orologi e diamanti. Non
ricorda tuttavia se l’idea di spostare i suoi soldi da V. a Y. sia nata in sede di
colloquio con il suo consulente bancario o con A.
QQQ. avrebbe quindi fatto bonificare l’importo di circa EUR 485'000.--, su
istruzioni di A., su un conto nominativo da lui precedentemente aperto in
Ungheria. QQQ. ha asserito che A., per l’apertura del conto, aveva organizzato
che il cliente sarebbe stato accolto a Y. da una signora che lo ha accompagnato
in una piccola banca. In occasione della firma della documentazione la signora
avrebbe consegnato a QQQ. anche un telefono cellulare con una scheda SIM,
telefono necessario per la movimentazione del conto. Il telefono, a mente di
QQQ., sarebbe da lui stato consegnato a A. o ad una persona da lui designata.
A. avrebbe quindi bonificato gli oltre EUR 100'000.-- dal conto a Y. di QQQ. a un
conto di cui QQQ. non conosceva i dettagli. In occasione del terzo incontro, a
ZZ., oltre agli oggetti preziosi (diamanti ed orologi), A. avrebbe pure consegnato
a QQQ. EUR 385'000.-- in contanti. QQQ. ricorda che in tale occasione era
presente almeno una terza persona.
QQQ., confrontato ad una fattura datata 7 aprile 2015 a lui intestata per l’acquisto
di due rolex ed emessa dalla L. SA (act. MPC 12.28.0017), ha dichiarato di non
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saperne nulla. A suo dire sarebbero i due rolex acquistati da A., ma non saprebbe
nulla di L. SA e non sarebbe debitore di questa società.
9.5.2 In sede di confronto con A., QQQ. ha confermato di avere ricevuto i contanti da
A. a ZZ., oltre agli orologi e ai diamanti; questionato più volte su questo aspetto,
ha infine asserito essere comunque possibile che una parte dei contanti l’abbia
presa a ZZ. e una parte in una seconda occasione, tramite una persona da lui
designata. Non esclude poi di avere visto la merce – ossia diamanti ed orologi –
a ZZ. e che poi A. si sia offerto di portarla in Veneto assieme alla parte restante
dei contanti e di consegnarli ad una persona da lui designata (interrogatorio di
confronto del 20 novembre 2017, act. MPC 13.20.0010 e segg.).
Secondo A., QQQ. sarebbe giunto da lui introdotto dal suo consulente bancario
di Banca N. SA, allo scopo di comperare diamanti ed orologi. Per le ragioni legate
alla Voluntary Disclosure, A. gli avrebbe presentato B. Asserisce che il conto a
Y. sarebbe stato aperto su consiglio del suo consulente bancario e di non essere
mai andato in Ungheria con QQQ. Precisa che, se QQQ. ha deciso di trasferire i
soldi dal suo conto personale presso Banca N. SA su un suo conto personale
aperto appositamente in Ungheria, verosimilmente QQQ. lo ha fatto perché non
ha potuto fare un bonifico verso un conto svizzero della L. SA o della M. SA per
l’acquisto dei diamanti ed orologi o perché aveva deciso di tenere la maggioranza
dei suoi averi in contanti. A mente di A., QQQ. non gli avrebbe consegnato alcun
telefono cellulare, non avrebbe ordinato alcun pagamento tramite questo
telefono, non si sarebbe recato a Y. in sua compagnia, e probabilmente
nemmeno in compagnia di B. A. afferma che QQQ. non avrebbe mai ricevuto
contanti da lui; inoltre, non avrebbe ricevuto nulla a ZZ., né orologi, né diamanti
né contanti e di avergli consegnato buona parte della merce (orologi e diamanti)
a V. e qualcosa sarebbe stata consegnata a UUU. – diamanti ed orologi, non
contanti – ad una persona designata da QQQ. Nega pure di conoscere la società
PPP. (utilizzata da B. per i trasferimenti di capitali in Ungheria) nonostante sulla
scrivania di A. a V. sia stato trovato un documento con i riferimenti bancari della
società PPP. Le coordinate bancarie della società PPP. sarebbero pure state
trovate su un’immagine nel telefonino di A. (interrogatorio di confronto del
20 novembre 2017, act. MPC 13.20.0010 e segg.; interrogatorio di A. del
26 novembre 2019, act. MPC 13.02.586 e segg.; interrogatorio dibattimentale del
20 maggio 2021, act. SK 168.731.061 e seg.).
9.5.3 In aula, questionato a sapere quale sia stato il guadagno per l’operazione QQQ.,
A. ha asserito di avere guadagnato EUR 15'000.-- a titolo personale ed
EUR 15'000.-- quale L. SA (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act.
SK 168.731.064 e seg.).
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9.6 Il capo d’accusa n. 3.6 concerne Q. ed il versamento da lui effettuato di
EUR 380'000.--. A. è accusato di avere, a V. e a Z., tra il mese di dicembre 2014
e il mese di settembre 2015, in correità con B., commerciando per conto proprio
la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q. per l’importo di EUR 380'000.--, importo
depositato sulla relazione n. IBAN N° 6 intestata alla società MM., di cui Q. è
avente diritto economico, presso la Banca RRR. SA, nonché in due occasioni
consegnato a Q. in Italia presso la sua abitazione a Z. rispettivamente il
quantitativo di quattro chilogrammi di oro e di sei chilogrammi di oro, senza
essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.6.1 A mente di Q., alla consegna presso la sua abitazione in Italia dei diamanti e
degli orologi, nei primi 15 giorni del 2015, erano presenti A. e B., mentre alla
consegna dei quattro chilogrammi di oro a febbraio-marzo 2015 era presente B.
e alla consegna dei restanti sei chilogrammi di oro a settembre 2015 erano
presenti A. e B. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0012
e seg.).
9.6.2 A., in sede di interrogatorio di confronto, si è avvalso della facoltà di non
rispondere (interrogatorio di confronto A. e Q. del 25 settembre 2017, act.
MPC 13.10.0001 e segg.). Successivamente ha asserito di non avere mai
venduto dieci chilogrammi di oro a Q., e che né L. SA né la società M. SA operano
nell’ambito dell’oro (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.0577 e 0586; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act.
SK 18.731.049 e seg.).
9.6.3 Ora, per quanto attiene alla vendita dell’oro, si rinvia al precedente consid. 7.4,
da cui risulta l’accertamento di questa Corte in merito all’esistenza della
transazione sul metallo prezioso.
9.6.4 In aula, questionato a sapere quale avrebbe potuto essere il guadagno per la
vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., A. ha indicato un guadagno di
EUR 10'000.--/12'000.--/15'000.-- (interrogatorio dibattimentale del
20 maggio 2021, act. SK 168.731.056 e seg.).
9.7 Per le fattispecie sopra elencate, limitatamente ai capi d’accusa da 3.1 a 3.5, a
mente dell’accusa, sarebbe stato seguito quello che viene denominato il “circuito
di Y.” (descritto nel rapporto finale PGF del 16 novembre 2017, act. MPC
10.03.0070 e segg., 0094 e seg.):
“[…] nei casi in cui la rimessa a disposizione dei capitali veniva effettuata tramite
il cd circuito di Y., per provvedere all'apertura del conto nominativo all'estero, il
cliente veniva accompagnato da A. e/o B. e/o DDD. a Y., in Ungheria (paese
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White List). lvi era fisicamente accompagnato all'interno dell'istituto bancario per
la firma della documentazione di apertura del conto;
una volta rientrato dall'Ungheria, il cliente ordinava il bonifico delle somme al
nuovo conto di Y. Nella maggior parte dei casi quindi il conto in Svizzera veniva
estinto con il bonifico sulla relazione in Ungheria. Presso la RR. Bank su ordine
di A. e/o B., il denaro era successivamente bonificato sulla relazione bancaria
della società croata PPP.o. A questo punto il denaro del cliente veniva mano a
mano prelevato da B. e HHH. da distributori automatici di denaro in Italia come
descritto nel capitolo del circuito di Y. […]”.
9.8 A., al riguardo, nei suoi primi interrogatori ha affermato – seppur riferendosi al
cliente TTT. (cliente non menzionato nelle imputazioni di cui alla presente causa)
– che lo scopo di accompagnare il cliente a Y. era di fargli spostare il suo denaro
(non dichiarato) così da poter effettuare un pagamento e-banking a favore della
società M. SA per la vendita di preziosi. Per l’apertura del conto a Y. poteva
contare sull’aiuto di una persona di contatto, la signora NNN., una conoscenza di
B. che verosimilmente lavorava presso un commercialista di Y. e conosceva gli
impiegati della banca. A. afferma di avere fatto in totale circa 10 viaggi, per conto
di altrettanti clienti, guadagnando complessivamente circa EUR 50'000.--, che
sarebbero il provento delle vendite dei suoi prodotti ai clienti accompagnati in
Ungheria. In cinque o sei di questi viaggi era presente anche B. (interrogatorio di
A. del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0011 interrogatorio di A.
dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0011).
Successivamente, nel corso dell’istruttoria, A. si è invece maggiormente
distanziato da questi trasferimenti di denaro verso l’Ungheria, tentando di
accollare l’iniziativa al cliente medesimo o alla banca elvetica. A. in sostanza ha
asserito di avere conosciuto, nel corso della sua attività e vita privata, varie
personalità e clienti, che erano intenzionati ad estinguere o effettuare transazioni
dalle loro relazioni bancarie in Svizzera. Nella maggior parte dei casi i consulenti
bancari degli istituti interessati informavano il cliente che la relazione bancaria in
Svizzera poteva essere chiusa con un trasferimento del patrimonio solo tramite
l'apertura di un conto nominativo dello stesso cliente in un paese white list. Per
tale motivo alcuni clienti gli avevano chiesto se poteva aiutarli. Sapendo che B.
era in contatto con un fiduciario attivo in Ungheria che aveva contatti presso varie
banche ungheresi informava i clienti di ciò e alcuni, per motivi di praticità e di
lingua, gli chiedevano se poteva accompagnarli a Y., dove ad aspettarli c'era
l'interprete mandata dal fiduciario, contatto di B. Non si occupava però delle
pratiche di apertura conti né di eventuali pratiche per l'estinzione dei conti in
Svizzera. Espletate le pratiche necessarie per l'apertura conto, il cliente ritornava
da lui e, dopo aver pranzato assieme, prendevano il volo di rientro. A. li
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SK.2021.3
accompagnava con lo scopo di “fidelizzarsi” il cliente nell’ambito della sua attività
di commerciante di orologi e diamanti (interrogatorio di A. del 27 aprile 2016, act.
MPC 13.02.0163 e segg.).
In sede di interrogatorio finale e dibattimentale, A. ha ribadito che i clienti portati
dai suoi contatti a V. erano per lui dei potenziali acquirenti per la vendita di
diamanti. Il suo scopo nell’”accompagnare” queste persone era vendere loro
orologi e diamanti. Nega, in genere, di essersi occupato della parte dei rientri dei
capitali tramite il circuito ungherese, di essersi occupato dell’aspetto bancario in
Ungheria, di conoscere la persona di riferimento in Ungheria. Ha tuttavia asserito
di essere andato in Ungheria anche senza B., in una o due occasioni di quelle
menzionate dell’atto d’accusa (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act.
MPC 13.02.0596; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK
168.731.063, 069 e seg.).
Dagli interrogatori di A., non emerge chiaramente la provenienza di questi
diamanti (da clienti, da L. SA o altro), e probabilmente non vi sono fatture.
9.8.1 Affermazioni queste che, oltre a non essere concordanti con quanto da lui
medesimo affermato inizialmente, cozzano pure con quanto asserito dai clienti
coinvolti e da B., secondo cui peraltro egli agiva sempre su indicazioni di A. e
non aveva né le competenze né gli incarichi relativi alle contestazioni mosse nei
suoi confronti. Essedo A. affiliato all'OAD, B. riteneva che A. avesse provveduto
a richiedere le autorizzazioni necessarie. Inoltre, B. ha asserito che egli e A.
accompagnavano il cliente a Y. per aprire il conto corrente, precisando che lui, a
volte, questi clienti li conosceva direttamente a Y., presso la banca o l’aeroporto.
Capitava, a volte, che A. si recasse da solo a Y. in banca, dove quest’ultimo
aveva contatti diretti. B. ha pure asserito di non sapere dove venivano effettuati
gli incontri con i clienti italiani e fornite loro le consulenze finanziarie finalizzate
allo spostamento dei valori patrimoniali, non avendo egli incontrato questi clienti
(interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0030, 31, 51).
9.9 Riassumendo, questa Corte ritiene che il ruolo svolto da A. nell’abito delle sei
fattispecie sopra riportate sia il seguente.
A., nel caso di PP., oltre ad averla aiutata a reperire il consulente bancario e
conseguentemente il suo conto, si è recato in banca a V. con lei per sapere se
fosse possibile che lei, con gli averi depositati in conto pari ad EUR 110'000.--,
acquistasse diamanti presso la L. SA. Non essendolo, ha proposto alla cliente
l’apertura di un conto in Ungheria dove bonificare i propri averi, per poi ricevere
la restituzione in parte in contanti e in parte in diamanti: A. ha quindi
accompagnato la cliente in Ungheria, ma controverso è il fatto se A. fosse
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presente con la cliente presso RR. Bank; in ogni caso A. ha aiutato PP. negli
spostamenti e si è incontrato con le clienti subito dopo l’appuntamento in banca,
hanno pranzato insieme e sono rientrati insieme in Italia. In seguito, a ZZ. sono
stati consegnati a QQ. da B. contanti per EUR 30'000.-- e diamanti per EUR
70'000.-- circa.
A. è stato presentato a GGG. da DDD. affinché GGG. potesse investire in
preziosi. Non accettando la banca svizzera questa possibilità, B., che era stato
presentato a GGG. come un dipendente di una società di A., propose a GGG. di
aprire un conto in Ungheria. Lì GGG. e sua moglie avrebbero incontrato A.
Presso RR. Bank era già stata preparata, su indicazione di B., la documentazione
da sottoscrivere; in quell’occasione è stata consegnata a B. una password scelta
da GGG. e sua moglie per accedere all’e-banking, tramite un vecchio telefonino
già in possesso di B. In seguito, GGG. avrebbe acquistato da A. una pietra per
sua moglie. GGG. non avrebbe ricevuto la restituzione di quanto bonificato.
LLL., che aveva conosciuto A. quando cercava un Rolex Daytona (o un Patek
Philippe), ha discusso con quest’ultimo e B. della problematica legata alla
Voluntary Disclosure; B. gli ha proposto, contro una commissione del 10%, di
aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate, restituendo poi la somma
in tre o quattro tranches. A. aveva poi chiesto a LLL. la copia della sua carta di
identità e della patente di C., al fine di avviare le formalità per l’apertura del conto.
In occasione dei tre viaggi di LLL. a Y., LLL. aveva incontrato B. e A. (che in
merito dichiara di non ricordare), che pure erano stati presenti in banca (A. con
ruolo passivo). Anche LLL. non ha ricevuto il corrispettivo di quanto da lui
bonificato sulla di Y.
Relativamente a OOO., A. ha confermato che il cliente lo aveva informato in
merito alla problematica della Voluntary Disclosure. A. si è quindi rivolto a B., il
quale ha consigliato di far transitare il denaro su un conto a Y. per poi trasferirlo
su un conto di una società estera indicata da B. medesimo e quindi rientrare in
possesso degli averi qualche giorno dopo dedotta una commissione dell’8% in
favore di B. A. ha rassicurato OOO. nel fatto di potersi fidare di B. OOO. si è
quindi recato presso RR. Bank con B. e A., ma quest’ultimo è rimasto all’esterno
della banca. OOO., su indicazioni di B., ha quindi trasferito EUR 250'000.-- in
favore del suo conto presso RR. Bank e in seguito da qui verso la società PPP.
Nei giorni seguenti i bonifici B. ha consegnato il denaro in contanti a OOO. per
complessivi EUR 200'000.--, già dedotta la sua commissione.
Le dichiarazioni di QQQ. in merito al ruolo di A. sono apparse un po’ confuse, ma
anche quelle di A. e relative al suo ruolo in questa fattispecie. Entrambi sembrano
comunque concordi nell’affermare che A. sapesse che QQQ. non intendeva
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aderire alla Voluntary Disclosure, poi le versioni divengono in merito a chi
avrebbe suggerito la strada dell’Ungheria ed a chi avrebbe organizzato l’apertura
del conto ed i successivi bonifici. Non è invece controverso che QQQ. abbia
acquistato a V. da A. dei beni, verosimilmente diamanti ed orologi. Non chiaro è
chi e dove avrebbe consegnato (i beni ed) i contanti di EUR 385'000.-- in
restituzione a QQQ. o a persona da lui designata.
Infine, per quanto attiene alla vendita e consegna di dieci chilogrammi di oro a
Q., questa Corte ritiene che tale vendita sia effettivamente avvenuta, che A.
sapesse della consegna dei primi quattro chilogrammi tramite B. e che abbia
personalmente consegnato al cliente i restanti sei chilogrammi.
9.10 L’accusa a carico di A. è di avere esercitato un’attività soggetta ad
autorizzazione, senza possederla, in qualità di amministratore unico con diritto di
firma individuale di M. SA e in qualità di amministratore di fatto di L. SA. L’atto
d’accusa del 27 gennaio 2021 non contiene, a tale riguardo, alcuna indicazione
di quale attività sarebbe stata esercitata “sotto” la società M. SA e quale “sotto”
L. SA.
Il quesito che si pone in concreto è sapere in veste di quale società A. abbia agito
nell’ambito delle attività di cui sopra, se quale amministratore di L. SA o quale
amministratore di M. SA. In effetti, se avesse agito “sotto il cappello” di M. SA,
non potrebbe essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi
dell’art. 44 LFINMA, essendo M. SA affiliata ad un’OAD dal 25 settembre 2013 al
18/22 aprile 2016 (act. MPC 18.06.0003 e segg.). Non esistendo agli atti elementi
assolutamente convergenti in proposito, questa Corte ha analizzato le
circostanze del caso concreto.
La società M. SA si occupa, stando a A., di commercio (compravendita) di orologi.
La cifra di affari, nel 2014, è stata di circa fr. 680'000.--; nel medesimo anno
comunque, tra acquisti e vendite, ha perso circa fr. 60/70'000.--. A. ha spiegato
di avere tenuto aperta la società M. SA anche dopo aver ripreso L. SA, al fine
gestire un caveau e in particolare per la gestione dei depositi dei clienti, essendo
la prima affiliata alla II.; L. SA doveva invece rimanere attiva per la parte
commerciale, ossia per gli acquisti e vendite di preziosi e orologi (interrogatori di
A. del 15 novembre 2015, act. MPC 12.01.1103 e segg.; dell’11 marzo 2016, act.
MPC 13.02.0013 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act.
SK 168.731.048).
L. SA, di cui A. era amministratore de facto, era da lui stata ripresa nel 2013. La
precedente ragione sociale era ASSS SA. L. SA non era affiliata ad alcun
organismo riconosciuto di autodisciplina né aveva chiesto alla FINMA
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un’autorizzazione per l’esercizio della propria attività. L’attività della società
consisteva, come emerso dall’inchiesta, nel selezionare ed acquistare lotti di
diamanti da operatori autorizzati per poi rivenderli a clienti privati (interrogatori di
A. del 15 novembre 2015, act. MPC 12.01.1103 e segg.; dell’11 marzo 2016, act.
MPC 13.02.0017 e segg.).
Entrambe le società erano possedute, stando alle dichiarazioni di A., da egli
medesimo al 100%. Entrambe avevano inizialmente la sede operativa a V., al
quarto piano e, dall’estate del 2015, a V. La sede legale di M. SA e di L. SA era
invece a XX. A. ha dichiarato che la società M. SA non pagava l’affitto, essendo
il medesimo a carico di L. SA. Il revisore di entrambe era BBBB., XX., mentre la
fiduciaria era CCCC., XX. L. SA aveva in gestione il caveau sito al piano 0,
caveau comunque in uso anche alla M. SA. A., per spiegare alcune fatture
rinvenute tra una società e l’altra, ha indicato che quando un cliente si interessava
a più prodotti, è possibile che egli spostasse ad esempio l’orologio da M. SA a L.
SA, così da fare una fattura unica e seguire il cliente con un’unica società. In
questo caso il cliente pagava la fattura a L. SA, poi il pagamento veniva
contabilizzato tramite fattura da una società all’altra per il passaggio dello stock.
Il guadagno veniva spartito in seguito tra le due società, oppure imputato ad una
sola, in base ad una decisione presa sul momento e dettata anche dalla salute
finanziaria delle due società (interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act.
MPC 13.02.0032 e seg.). A. ha inoltre spiegato che non sempre vi erano fatture
per i diamanti depositati presso L. SA in conto vendita: se i diamanti erano stati
ritirati pagandoli con il denaro della società, il pagamento veniva riportato in
contabilità; se invece le pietre venivano comprate da A. privatamente, non è mai
stata prodotta alcuna ricevuta per questo tipo di operazione. Pertanto, nel primo
caso vi saranno ricevute e documenti che confermano la tracciabilità dei diamanti
lasciati in conto vendita, nel secondo caso no (interrogatorio di A. del
26 novembre 2019, act. MPC. 13.02.0595).
B. era impiegato presso L. SA, ma si occupava anche della prima nota di M. SA
(documento allestito sulla base delle fatture ricevute ed emesse relative agli
acquisti ed alle vendite, al fine di portarla alla fiduciaria per l’esecuzione degli
adempimenti fiscali) e, ritenuto che le società erano entrambe di A. ed erano
“sotto lo stesso tetto”, B. ha incassato denaro in contanti per entrambe le società
(interrogatorio di A. del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0518).
Per quanto attiene alla procedura precedentemente condotta dalla FINMA, va
osservato che la denuncia penale da essa presentata al DFF il 24 aprile 2019 era
stata sporta nei confronti dei responsabili di L. SA e non di M. SA (act. MPC
05.04.0004 e segg.).
- 68 -
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9.11 Dall’istruttoria è emerso che A. ha agito a nome di L. SA perlomeno per quanto
concerne i clienti PP. e QQ., QQQ. e Q. Con le signore PP. e QQ. A. si era infatti
recato in banca a V., proponendo all’istituto l’acquisto di diamanti da L. SA;
relativamente a QQQ. e Q. è invece stata rinvenuta agli atti, per entrambi i casi,
una fattura intestata a L. SA. Questa Corte ha pertanto ritenuto di doversi
concentrare solo su queste tre fattispecie.
Per i restanti capi d’accusa, ossia quelli concernenti LLL., OOO. e GGG. e per i
quali le imputazioni sono sia di avere agito in veste di L. SA che di M. SA
(quest’ultima, come detto, affilata alla II.), questa Corte è rimasta nel dubbio non
avendo potuto accertare un agire a nome di L. SA, M. SA o A. Ne deriva il
proscioglimento dell’imputato dalle accuse di cui ai capi n. 3.2, 3.3. e 3.4.
Le considerazioni che seguono concernono pertanto unicamente i capi d’accusa
n. 3.1, 3.5 e 3.6.
9.12 La difesa in aula ha criticato il fatto che le imputazioni di cui all’atto d’accusa non
contengono, come invece lo conteneva la denuncia delle FINMA, la descrizione
del passaggio degli averi dei clienti dal loro conto di Y. verso un conto nella
disponibilità di A. o B. Mancando tale aspetto, peraltro oggetto delle sentenze
italiane, a A. non potrebbe essere imputato alcun reato, non essendo punibile il
fatto di semplicemente accompagnare dei clienti in banca a V. ed a Y., senza che
gli averi dei clienti entrassero mai nella sua disponibilità. Questa tesi, tuttavia,
non può essere seguita.
In effetti, l’avv. Marcellini omette di indicare che a A. viene pure imputato, in
correità con B., di avere restituito in Italia ai clienti PP. e QQ. e QQQ. parte dei
loro averi in contanti; per Q., gli viene imputato di avergli consegnato dieci
chilogrammi di oro, sempre in Italia. Si tratta di aspetti essenziali, ritenuto che lo
scopo dei clienti era proprio quello di ottenere i loro averi in Italia, non volendo
essi aderire alla Voluntary Disclosure e non potendo certo passare il confine
italiano con i contanti che detenevano in Svizzera o a VV. Il ruolo dell’imputato è
stato essenziale per i vari trasferimenti di denaro e la successiva restituzione di
averi ai clienti.
Relativamente ai casi QQQ. e PP. e QQ., in sostanza, i clienti venivano consigliati
ed assistiti nell’apertura di un conto personale presso una banca sita in un paese
white list, in casu l’Ungheria, conto sul quale gli averi presenti sulla relazione
bancaria elvetica sarebbero stati bonificati; in seguito, gli averi venivano trasferiti
sul conto di una società estera, ad esempio la società PPP., società
verosimilmente controllata da A. e/o da B. La somma trasferita, dedotta
un’eventuale commissione, veniva quindi restituita ai clienti –in Italia – in contanti
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o sotto forma di diamanti o orologi. Passaggio, quello sulla società estera, è vero
non ripreso nell’atto d’accusa, ma che non è indispensabile per considerare che
A. abbia esercitato l’attività di intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
LRD. Secondo tale disposto, in effetti, “sono intermediari finanziari anche le
persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali
di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che
[...]”. Si tratta, come visto più sopra (v. supra consid. 8.1), di una clausola
generale, applicabile alla presente fattispecie. In concreto, è indubbio che A.,
tramite L. SA – consigliando i clienti, accompagnandoli a volte in banca in
Svizzera, accompagnandoli anche in Ungheria e indicando loro dove aprire il
conto, assistendoli di persona o tramite terzi, consegnando e/o facendo
consegnare infine il denaro a contanti, i beni o l’oro in Italia, averi corrispondenti
al denaro che i clienti non volevano far rientrare in Italia tramite la Voluntary
Disclosure – abbia fornito aiuto ai medesimi per trasferire o investire il loro denaro
ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD. Ciò indipendentemente dal passaggio degli averi
dei clienti su conti della società PPP. o di altre entità sotto il controllo di A. o di
B., e indipendentemente da chi, tra A. e B., abbia riconsegnato gli averi in Italia
ai clienti, ritenuto che essi agivano in correità.
Secondo costante giurisprudenza infatti, è correo di un’infrazione chi collabora
con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione,
pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei
protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base
alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid.
2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b;
sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3).
Condizioni queste, manifestamente date nella presente fattispecie.
Per la fattispecie Q., la situazione è leggermente diversa, ma la sostanza non
muta. Il cliente intendeva ricevere in Italia il corrispettivo degli averi da egli
detenuti a VV. sul conto di una società di domicilio, non operativa e il cui unico
scopo era la titolarità del conto in questione. A. gli ha quindi proposto di versare
l’importo di EUR 700'000.-- sul conto intestato a L. SA in Svizzera, così che, in
seguito, A., di persona o tramite B., avrebbe fatto avere in Italia a Q. il
corrispettivo del bonifico suddiviso in oro, diamanti ed orologi, ciò che, per Q.,
costituiva un investimento. In questo caso dunque, l’accusa descrive anche il
passaggio degli averi su un conto controllato da A. Anche in questa occasione,
A. ha dunque fornito aiuto al cliente per trasferire o investire i propri averi ai sensi
dell’art. 2 cpv. 3 LRD.
- 70 -
SK.2021.3
A., quale amministratore de facto di L. SA, in virtù della responsabilità a lui
incombente giusta l’art. 6 DPA, ha pertanto agito quale intermediario finanziario
ai sensi dell’art. 14 LRD.
9.13 Questa Corte considera inoltre che A. abbia agito in tale contesto a titolo
professionale, prevedendo la legge che tale condizione è adempiuta se in un
anno civile (in caso dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) viene raggiunto un
ricavo lordo (“Bruttoerlös”) superiore a fr. 20'000.--. In effetti, dai tre clienti di L.
SA, ossia Q., QQQ. e PP. - QQ, A. medesimo ha asserito di avere ottenuto un
guadagno, ossia non solo un ricavo, bensì un utile (“Gewinn”). Egli ha dichiarato
di avere guadagnato EUR 10'000.-- dagli acquisti effettuati dalle clienti PP. e QQ.
(v. supra consid. 9.1.5), ma di non saper quantificare a quanto ammontasse la
sua quota e quanto ammontasse quella riferibile a L. SA; questa Corte, di
conseguenza, in favore dell’imputato non considera alcun incasso a favore di L.
SA per queste clienti, sebbene vi sia la conferma di un’attività della società. Per
il cliente QQQ., A. ha asserito di avere ottenuto un utile (“Gewinn”) a nome di L.
SA pari ad EUR 15'000.-- (v. supra consid. 9.5.3; importo netto, ma anche in
questo caso viene ritenuta tale cifra quale utile lordo [“Bruttogewinn”] ai sensi
degli art. 7 cpv. 1 lett. a e art. 10 OAIF in favore dell’imputato) e per il cliente Q.
EUR 10'000.-- (v. supra consid. 7.8, quale utile lordo [“Bruttogewinn”] ai sensi
degli art. 7 cpv. 1 lett. a e 10 OAIF), per un utile lordo (“Bruttogewinn”)
complessivo di EUR 25'000.--.
La somma di EUR 25'000.-- , superiore all’importo stabilito agli art. 7 cpv. 1
lett. a e art. 10 OAIF di fr. 20'000.-- (v. cambio medio dell’anno 2015 pari a
1.092175 secondo i dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
Archivio 2015 [admin.ch]), permette dunque di considerare dato il requisito
dell’esercizio di un’attività a titolo professionale.
Alla luce di ciò, può in concreto rimanere indecisa la questione a sapere se le
attività sopra descritte possano anche essere considerate (come inizialmente
ipotizzato dalla FINMA) operazioni di trasferimento di denaro o di valori ai sensi
dell’art. 9 OAIF, le quali sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che
l’attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un
ricavo lordo non superiore a fr. 20'000.-- durante un anno civile.
9.14 Sotto il profilo soggettivo, va considerato che l’imputato ha agito con cognizione
di causa e pertanto intenzionalmente. Egli aveva infatti frequentato vari corsi
annuali OAD, sapeva della necessità di autorizzazione per l’attività svolta a
favore dei sei clienti summenzionati, in particolare per l’oro (v. supra consid.
7.10), e sapeva che L. SA non disponeva della necessaria affiliazione o
autorizzazione: egli ha infatti asserito che, se gli fosse venuto in mente di vendere
- 71 -
SK.2021.3
cinque lingotti d’oro come M. SA, avrebbe potuto farlo perché iscritto alla II.
(interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031); dunque sapeva
che, “sotto il cappello” L. SA, non poteva farlo.
9.15 Ne discende quindi che A., per l’attività svolta quale amministratore di L. SA in
favore di PP. (in riferimento alla quale, come visto, A. si era informato col
consulente bancario della cliente in merito alla possibilità di acquistare diamanti
dalla L. SA), QQQ. (a cui carico era stata emessa una fattura da parte di L. SA
relativamente all’acquisto di due rolex) e Q. (a cui carico, tramite MM., L. SA
aveva emesso una fattura per acquisti di preziosi per la somma di
EUR 700'000.--), non essendo iscritto ad alcun OAD, necessitava dunque
dell’autorizzazione della FINMA, autorizzazione che – e ciò non è contestato –
non possedeva e che non ha nemmeno richiesto.
L’attività sopra descritta è pertanto stata esercitata in modo illecito e A. va ritenuto
responsabile per violazione dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art.
14 LRD.
Sulla pena
10.
10.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.
Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa
che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo
del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di
apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi,
relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la
pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione
della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di
ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere
in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma
la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di
seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena
pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).
- 72 -
SK.2021.3
10.2 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore
(DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto
stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo,
il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6
consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli
obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto
(art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo
o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro
l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del
22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener
conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore
in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del
codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale
sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
10.3 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale
(in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore
(Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o
meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento
tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione,
collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa)
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid.
6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1;
sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid.
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1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della
pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente
per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.
4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del tribunale federale
TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007
consid. 5.2 e riferimenti).
10.4 Il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP è punito con una
pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.
Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai
sensi dell’art. 305ter CP è, invece, punito con una pena detentiva sino ad un anno
o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 44 LFINMA, chiunque adempie ai requisiti di tale norma è punito con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chi ha agito per
negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.--.
10.5 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna
l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura
adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso
vincolato al massimo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). La
pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della
pena è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello
stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni
penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a
questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg., consid. 3.6). Il reato più grave
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è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le
circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF
93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv.
1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della
cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con
la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in
forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della
pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un
primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così
come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave.
In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in
considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena
complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si
dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni
in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del
24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1;
6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009
consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi
è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225).
La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di
tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF
6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti
infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che
temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente,
il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza
determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217
consid. 2.4 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto
2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).
10.6 Giusta l’art. 2 DPA, le disposizioni generali del CP si applicano ai fatti cui la
legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia
altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Giusta l’art.
9 DPA, l’art. 68 CP (attuale art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni
penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. In presenza di
imputazione di reati perseguiti alcuni tramite il CPP e altri tramite il DPA, i cui
procedimenti sono stati riuniti prima del processo di primo grado - come in
concreto (v. fatti lett. G) - l’art. 9 DPA non trova applicazione. In simili circostanze
si applicano pertanto i principi di cui all’art. 49 cpv. 2 CP (JONAS ACKERMANN,
Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 12 e 21 ad art. 9 DPA).
10.7 Nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, la violazione degli art. 305bis
n. 1 CP e 44 LFINMA si rivelano essere astrattamente i reati più gravi, puniti con
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una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Tale cornice
edittale delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice
edittale per l’appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave.
La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP), mentre il
massimo della pena pecuniaria comminabile è di 360 aliquote giornaliere per un
massimo di fr. 3'000.-- ognuna. Siccome in presenza di più reati il giudice non
può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena
detentiva edittale non potrà comunque eccedere i quattro anni e sei mesi (5 anni
+ ½ di cinque anni).
10.8 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate
ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive
del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad
esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la
determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione
della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante
od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate
all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
10.8.1 Dal profilo oggettivo, la colpa di A. è qualificata, in relazione al reato principale di
riciclaggio di denaro. Egli infatti sapeva trattarsi di fondi di origine criminale ed ha
scientemente lasciato che i medesimi venissero occultati all’interno di una
cassetta di sicurezza posta all’interno del caveau in utilizzo alle due società M.
SA e L. SA, di cui egli era amministratore; addirittura, avrebbe aiutato B. a
cambiare parte di tale denaro, riponendolo a volte egli medesimo, unitamente a
B., nella citata cassetta di sicurezza. La Corte ha comunque considerato che
l’atto in sé non ha comportato un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale
da intravvedervi una particolare energia criminale. Tanto più che A., da tale
riciclaggio, non ha tratto alcun profitto.
10.8.2 Dal profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto (quo alla violazione dell’art. 305bis CP)
che A. fosse consapevole di ciò che stava facendo; pertanto, secondo questa
Corte, A. ha agito con dolo diretto. Secondo questa Corte A. aveva nelle sue
mani importanti somme di denaro che ha inserito nelle cassette di sicurezza,
rispettivamente sapeva che B. vi aveva inserito questo denaro. Una persona
come A. (informata pure da B. in merito ai precedenti importanti di C. e D.) non
poteva non sapere ciò che stava facendo e non rendersi conto della gravità delle
sue azioni, anche perché aveva seguito dei corsi OAD. Da ciò la piena cognizione
di A.
10.8.3 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa di A. in punto alla
violazione dell’art. 305bis n. 1 CP tutto sommato come media, e ritiene dunque
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adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena pecuniaria di 100 aliquote
giornaliere.
10.9 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali la ripetuta violazione dell’art.
44 LFINMA e la violazione dell’art. 305ter CP occorre, in forza del principio del
cumulo giuridico, procedere all’aumento della pena in misura adeguata e
parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e
quelle attenuanti la pena.
10.9.1 Considerato che le violazioni dell’art. 44 LFINMA sono strettamente collegate fra
loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte procede all’aumento
della pena ipotetica di base con mente alla ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA
valutata nel suo insieme.
La Corte ha ritenuto, dal profilo oggettivo, che l’infrazione porta su tre fattispecie,
relative ai tre clienti PP., QQQ. e Q. La Corte ha, dal lato oggettivo, considerato
che gli aiuti forniti da A. per il trasferimento dei valori patrimoniali dei clienti hanno
comportato un livello di intensità preparatoria, organizzativa ed esecutiva tale da
intravvedervi una certa energia criminale; inoltre, la Corte ha valutato la ripetitività
che contraddistingue l’infrazione in questione, sull’arco di tempo di alcuni mesi,
interrotta solo a causa dell’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato
all’arresto di B.
Dal profilo soggettivo, come visto, lo scopo di A. era di vendere ai clienti i suoi
prodotti. Dai soli clienti QQQ. e Q. (a cui andrebbe comunque aggiunta la cliente
PP., da cui è stato ottenuto un guadagno di EUR 10'000.-- , importo che A. non
è però stato in grado di suddividere tra lui e L. SA), A. ha percepito un utile di
EUR 25'000.--. Suddividendo tale guadagno sull’arco di un anno, l’incasso
sarebbe in media di EUR 2'083.-- mensili, ossia una discreta somma, soprattutto
se si pon mente – e va sottolineato – che questo utile è riferito a quanto percepito
da due soli clienti, ai quali per correttezza andrebbe aggiunta PP.
Alla luce di quanto sopra indicato, la Corte ritiene dunque che la colpa di A. in
relazione alla ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA, oggettivamente e
soggettivamente, è perlomeno di media gravità.
10.9.2 Per quanto attiene alla violazione dell’art. 305ter CP, la Corte ha ritenuto, dal
profilo oggettivo, che A. abbia saputo, tramite le dichiarazioni di Q., che egli era
l’avente diritto economico dei fondi presenti sul conto della società MM.. Tuttavia,
A. non si era accertato di rispettare le precise normative di identificazione previste
dalla legge, ossia tramite l’allestimento del Formulario A, dell’identità dell’avente
economicamente diritto.
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Dal profilo soggettivo, egli, nonostante avesse consapevolezza dei suoi doveri,
non ha raccolto la documentazione necessaria. Trattandosi di un’unica
fattispecie, si può tuttavia ritenere a carico di A. una colpa di lieve entità.
10.10 A fronte di simili circostanze, la colpa dell’imputato per la violazione dell’art. 305bis
n. 1 CP e per quella per la ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA risultano di
media gravità. Quella per la violazione dell’art. 305ter CP, invece, di lieve entità.
Ciò premesso, del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguato
aumentare la pena ipotetica di base di 80 aliquote giornaliere (di cui 60 aliquote
per la violazione dell’art. 44 LFINMA e 20 aliquote per la violazione
dell’art. 305ter CP), ciò che porta ad una pena pecuniaria complessiva di 180
aliquote giornaliere.
10.11 La pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere corrispondente alla colpa
complessiva dell’autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in
funzione dei fattori legati alla sua persona.
Pesa a carico di A. l’avere delinquito pur non avendone nessuna necessità e
unicamente – per lo meno per i reati di cui agli art. 305ter CP e 44 LFINMA – allo
scopo di ottenere un profitto, ossia di poter vendere diamanti, gioielli ed oro.
In merito all’attitudine di A. nell’ambito del presente procedimento, va considerato
che egli, che si professa innocente, non ha comunque manifestato alcun
rammarico particolare per quanto commesso. Egli ha solo in parte ammesso i
fatti contestatigli, se questi non potevano, a suo giudizio, portare ad alcuna
condanna, negandoli invece o avvalendosi della facoltà di non rispondere dove
un’eventuale ammissione avrebbe potuto confermare una violazione della legge
da parte sua.
Quanto alla sua situazione personale e patrimoniale, A. è nato nel 1982, in Italia,
è di nazionalità italiana, ha frequentato il liceo linguistico, Istituto JJJ., ha seguito
svariati studi gemmologici che gli hanno permesso di svolgere l’attività di famiglia.
Con il passare degli anni ha avuto mansioni sempre più importanti. L’idea di
aprire una società in Svizzera era per iniziare qui un’attività, uno sbocco in un
momento in cui in Italia non vi era grande redditività nel settore dei preziosi.
Conosceva già la Svizzera sin da bambino in quanto il padre aveva diversi clienti
e soci svizzeri e dunque ne conosceva l’ambiente economico. L’idea iniziale era
di aprire un negozio ma considerati i costi ha dapprima deciso di aprire un ufficio
con l’intenzione di in seguito destinarlo anche ad attività di negozio (show room).
Attualmente abita a VVV. ed è titolare di un permesso B. È coniugato e non ha
figli. Svolge l’attività di commerciante ed è dipendente della L. SA, da cui
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percepisce uno stipendio mensile netto di fr. 6'500 per dodici mensilità. Ha
ulteriori entrate di fr. 35'000.-- annue riconducibili a compravendite personali e al
ricavo dell’attività della DDDD. Sua moglie, che vive con lui, percepisce uno
stipendio netto mensile di fr. 2’100.--. Quanto alle uscite fisse, le stesse
ammontano mediamente a fr. 2'700.-- per l’affitto e circa fr. 390.-- per la propria
cassa malati (act. SK 168.231.4.005-011). Ha inoltre debiti di fr. 18'000.-- annuali
per il leasing dell’automobile e della barca.
A. non possiede immobili in Svizzera. Possiede tuttavia valori mobiliari per
fr. 2'106'051.-- e una Jeep Wrangler acquistata nel 2014 per fr. 7'700.--
(act. SK 168.231.4.005-011).
A carico di A. non risultano né esecuzioni né attestati di carenza beni
(act. SK 168.231.3.002).
Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore, non giova
all’imputato l’assenza di precedenti penali (act. SK 168.231.1.005-012), essendo
l’incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena
(DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; sentenza del Tribunale federale 6B_567/2012 del
18 dicembre 2012 consid. 3.3.5.).
Venendo, quindi, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la
pena avrà sul suo futuro il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che
essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie
(“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena
detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a
discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del
31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In
concreto, tale criterio ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una
pena pecuniaria.
Il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2014 e 2015, costituisce un fattore di
attenuazione della pena.
Ne consegue che, tutto ben ponderato, questa Corte giudica in concreto
adeguata una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere.
10.12 Per quanto attiene all’ammontare delle aliquote giornaliere, l’art. 34 cpv. 2 CP
stabilisce che un’aliquota giornaliera ammonta almeno a fr. 30.-- e al massimo a
fr. 3'000.--, come pure che il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione
personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza,
tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore
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di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale. Nella
determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia
autonomia. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l’ammontare delle
aliquote giornaliere deve essere fissato partendo dal reddito dell’autore definito
su scala giornaliera (v. DTF 134 IV 60 consid. 6; sentenze del Tribunale federale
6B_845/2009 dell’11 gennaio 2010 consid. 1; 6B_541/2007 del 13 maggio 2008
consid. 6.4). Vanno, qui, considerati tutti i redditi percepiti, indipendentemente
dalla loro origine poiché determinante è la capacità economica dell’autore di
fornire una prestazione (v. più in dettaglio: sentenza della Corte di appello e di
revisione penale del Canton Ticino n. 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 4).
In concreto, per il calcolo dell’aliquota, la Corte, alla luce della buona situazione
patrimoniale indicata dall’imputato, ha ritenuto giustificato applicare l’ammontare
di fr. 200.-- per aliquota giornaliera.
10.13 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere
concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al
beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e,
soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una
prognosi favorevole.
A A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per
verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della
condizionale.
10.14 La Corte non ha ritenuto di condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa,
essendo la pena pecuniaria inflitta sufficientemente adeguata ai reati da egli
commessi.
10.15 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale
della sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento quanto all’importanza
e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena.
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Sulle misure
11.
11.1 Nel caso in esame, il MPC ha chiesto il dissequestro e la restituzione agli aventi
diritto, una volta cresciuta in giudicato la decisione di merito, della totalità degli
oggetti e documenti posti sotto sequestro, eccetto che per la relazione bancaria
n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA (posta sotto sequestro il
16 novembre 2015 con un saldo di fr. 10'960.-- al 31 dicembre 2020 [v. act.
MPC 08.12.0011 e segg., 07.01.03.04.0071] e di fr. 9'525.-- al 19 maggio 2021
[v. act. SK 168.662.003-009]). Per questa relazione bancaria, il MPC ha richiesto
la confisca (v. supra, Fatti lett. P).
Secondo l’accusa, sul citato conto sarebbe infatti confluito denaro riconducibile
alla H., direttamente attraverso i vari passaggi di denaro che sono serviti per
costituire il capitale azionario di M. SA (bonifici da conti intestati ad JJ. e EEEE.
SA), nonché con i versamenti in contanti effettuati dallo stesso B. (v. requisitoria
MPC, act. SK 168.721.112). In particolare la pubblica accusa fa riferimento ad un
importo di fr. 60'000.-- versato su M. SA, verosimilmente, da B.
L’imputato ha dal canto suo postulato che la richiesta di confisca venga respinta
(v. arringa in difesa di A., act. SK 168.720.019 e seg.).
11.2 Ai sensi dell’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a
ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). Il diritto di
ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato
soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca
(cpv. 3). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere
determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può
procedere a una stima (cpv. 5).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo:
ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando
in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228
consid. 6b). La confisca presuppone un comportamento che adempia i
presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre
esistere un nesso causale tale che l’ottenimento di valori patrimoniali appaia
come la conseguenza diretta e immediata dell’infrazione commessa.
Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti
ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati
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contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell’attivo, una
diminuzione del passivo, una non diminuzione dell’attivo un non aumento del
passivo (sentenza del Tribunale federale 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid.
2.2 con riferimenti).
In virtù dell’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non
sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento
equivalente. Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che
risulti presumibilmente inesigibile o impedisca il reinserimento sociale
dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento,
l’autorità può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il
sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito
dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP). Il sequestro ai sensi dell’art. 71 cpv.
3 CP è una misura provvisoria e conservativa di natura e portata diverse da quelle
del sequestro tradizionale penale, nel senso che gli effetti sono mantenuti oltre la
crescita in giudicato della sentenza, fino al momento in cui subentra una misura
di diritto d’esecuzione e fallimento (FF 1993 III 223). L'esecuzione del credito
risarcitorio, la realizzazione dei valori patrimoniali sequestrati e la distribuzione
del relativo ricavo avvengono quindi secondo le prescrizioni della legge federale
dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) (DTF 141 IV
360 consid 3.2; DTF 142 III 174 consid. 3.1.2; FF 1993 III 224).
11.3 Sulla relazione n. 1, intestata alla società M. SA presso Banca N. SA risulta
essere confluito denaro proveniente da una relazione, sempre intestata alla
società M. SA, presso FFFF Bank Ltd, V. (act. MPC 07.01.03.09.0002,
07.05.01.11.0016, 07.05.0022, 07.05.01.07.0012, 07.01.03.08.0002).
La relazione intestata alla società M. SA presso FFFF. Bank Ltd è stata
continuamente alimentata con importi di denaro, tra cui un versamento a contanti
di EUR 60'000.-- avvenuto il 23 aprile 2014 (act. MPC 07.05.01.07.0005),
provenienti, secondo l’accusa, da una cassetta di sicurezza di B. presso Banca
GGGG. a U. Importo che si è mescolato con le altre somme confluite sulla
relazione anche successivamente a questo versamento.
La fiche di versamento di fr. 60'000.-- su FFFF. Bank dell’aprile 2014 non è
firmata. A., interrogato al riguardo, ha negato ogni connessione causale tra i
versamenti da lui effetti sui suoi conti privati o societari e le visite che B. ha
effettuato presso le sue cassette di sicurezza: a suo parere, i soldi versati sul
conto di M. SA non giungerebbero da B. ma sarebbero soldi della famiglia di A.
(interrogatorio di A. del 28 aprile 2016, act. MPC 13-02-0328).
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Alla luce di ciò, a mente della Corte non è quindi dato di sapere oltre ogni
ragionevole dubbio chi abbia versato il denaro. Con il che risulta assai difficile
dimostrare che si tratti di provento di reato. In ogni caso la prova non è stata
portata dalla pubblica accusa. Alla Corte, quindi, in assenza di prova, non è
possibile ordinare la confisca di tale importo.
11.4 Si pone il quesito a sapere se A., per l’importo di fr. 9'525.-- (saldo al
19 maggio 2021), possa essere condannato al pagamento di un risarcimento
equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP.
Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro non risulta che A. sia stato
ricompensato.
Stesso dicasi per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di
comunicazione, che si limita a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione.
Il ricavato della vendita a Q. dei lingotti d’oro pari ad EUR 380'000.-- non
costituisce pertanto provento del reato di cui all’art. 305ter CP ai sensi
dell’art. 70 cpv. 1 CP.
11.5 L’esercizio dell’attività di intermediario finanziario a titolo professionale, non
affiliato ad un organismo riconosciuto di autodisciplina e senza disporre della
necessaria autorizzazione della FINMA (così come lo esige l’art. 14 LRD)
costituisce oggettivamente un’infrazione all’art. 44 LFINMA. In ambito di attività
soggette ad autorizzazione o affiliazione, l’autorizzazione o l’affiliazione constata
l’esistenza di un diritto. I valori patrimoniali ottenuti mediante l’esercizio di
un’attività illecita possono essere oggetto di confisca (DTF 129 IV 338 consid.
8.2; sentenza del Tribunale federale 6B_866/2016 del 9 marzo 2017 consid. 9.3).
11.6 A. viene qui riconosciuto colpevole di avere svolto, nella sua veste di
amministratore di fatto di L. SA, l’attività di intermediario finanziario a titolo
professionale senza disporre della necessaria autorizzazione per tre delle sei
imputazioni di cui al punto 3. dell’atto d’accusa, e meglio per le fattispecie
concernenti PP., QQQ. e Q. nel 2015 (v. supra consid. 9.15).
Con riferimento a PP. e QQQ., l’imputato, in occasione del dibattimento ha
dichiarato di avere conseguito un guadagno derivante dalla vendita di diamanti
e/o orologi, in parte realizzato a nome e per conto di L. SA, in parte per conto
proprio (v. supra consid. 9.1.5, 9.5.3).
Per la signora PP., A. ha dichiarato di avere conseguito un guadagno di
complessivi EUR 10'000.-- per i quali egli tuttavia non è stato in grado di operare
una distinzione e indicare quanto sia stato l’utile di L. SA.
- 83 -
SK.2021.3
In merito invece a QQQ. l’imputato ha riferito di avere conseguito un guadagno
(utile) complessivo di EUR 30'000.-- dei quali metà (EUR 15'000.--) sotto il
cappello di L. SA.
Per quanto concerne il cliente Q., come visto (v. supra consid. 7.8), A. (che
contesta di avere venduto oro a Q.), in sede di dibattimento ha dichiarato che,
qualora avesse venduto a Q. 10 chilogrammi d’oro, L. SA avrebbe conseguito un
guadagno di EUR 10'000.-- /12'000.-- / 15'000.-- . La Corte, a favore
dell’imputato, ha ritenuto per Q. quale guadagno la somma minore indicata da A.,
ossia EUR 10'000.-- (v. supra consid. 7.8).
Sulla base di tali dichiarazioni, la Corte ritiene che A. dall’attività di intermediario
finanziario a titolo professionale svolta senza autorizzazione per i clienti sopra
indicati, abbia guadagnato almeno EUR 25'000.-- (v. supra consid. 9.13).
Alla luce della giurisprudenza sopra esposta, l’importo di EUR 25'000.--
costituisce il risultato di un reato secondo quanto disposto dall’art. 70 cpv. 1 CP.
Trattandosi di valori patrimoniali conseguiti attraverso l’esercizio di un’attività
finanziaria non autorizzata dalla FINMA e pertanto illecita, gli stessi sono soggetti
a confisca (DTF 129 IV 338 consid. 8.2; sentenza del Tribunale federale
6B_866/2016 del 9 marzo 2017 consid. 9.3).
11.7 Agli atti non vi è prova che l’importo di EUR 25'000.-- sia stato versato sul conto
intestato alla M. SA di cui il MPC chiede la confisca. Non risulta in effetti che su
tale conto sia confluito provento di reato derivante dall’attività illecita per cui A.
viene qui condannato.
11.8 Considerato quindi che i valori patrimoniali soggetti a confisca non sono più
reperibili, si giustifica condannare l’imputato ad un risarcimento equivalente a
favore della Confederazione ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP, di complessivi
EUR 25'000.--, pari a fr. 27'304.-- (arrotondato al cambio medio dell’anno 2015
pari a 1.092175 secondo i dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
Archivio 2015 [admin.ch]).
Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la
relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA viene
mantenuta in sequestro.
11.9 Ritenuto che dagli atti risulta che A. dispone di una cospicua sostanza (v. supra
consid. 10.11), non entra in considerazione l’applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP.
- 84 -
SK.2021.3
11.10 Nulla muta, nel caso concreto, il fatto che la relazione bancaria n. 1 sia intestata
alla società M. SA. Al riguardo si rileva come l’imputato abbia dichiarato che la
società è a lui riconducibile al 100%. Dalla documentazione bancaria inoltre
risulta che egli è avente diritto economico degli averi depositati sul conto (act.
MPC 07.01.03.01.0003). Non entra pertanto in linea di conto l’eccezione prevista
dall’art. 70 cpv. 2 CP.
Sulle spese e ripetibili
12.
12.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale
e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla
Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello
nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP
(art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe
(art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione
finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di
apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si
situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura
con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP),
l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr.
art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di
polizia e l’istruttoria non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle
cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di
giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 7 lett. a RSPPF).
- 85 -
SK.2021.3
Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo
l’art. 135 cpv. 4 CPP. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla
Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426
cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto
che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L’autorità
penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto
conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o
condonarle (art. 425 CPP).
L’art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la
responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi
tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia,
tra il comportamento criminale dell’accusato e i costi di procedura deve
sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).
12.2 Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. le spese d’istruzione sostenute, cifrate
in fr. 2'000.-- quali emolumenti relativi all’istruzione e fr. 1'000.-- riferibili all’atto
d’accusa e alla rappresentanza dell’atto d’accusa. Il MPC ha pure chiesto di porre
a carico di A. i seguenti disborsi: costi per perizie per fr. 3'600.--e altre spese
d’inchiesta per fr. 1'099.70 (v. allegato 1 all’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 e
riferimenti citati). Al dibattimento, in sede di requisitoria, il MPC ha tuttavia ripreso
le richieste contenute nel decreto d’accusa del 10 giugno 2020, pari a fr. 500.-- a
titolo di emolumenti e fr. 4'650.-- a titolo di disborsi, per complessivi fr. 5'150.--.
È quest’ultima richiesta che viene pertanto considerata da questa Corte.
12.2.1 Ora, questo Giudice rileva che gli importi richiesti dal MPC appaiono adeguati al
procedimento in esame e devono essere riconosciuti. Tenuto conto del parziale
proscioglimento di A., che può essere stabilito in circa il 60% delle imputazioni a
suo carico contemplate nell’atto d’accusa 27 gennaio 2021, questa Corte ritiene
adeguato porre a carico dell’imputato l’importo di fr. 2'060.--, pari al 40% del
totale di fr. 5'150.--.
12.3 Ai sensi dell’art. 7 lett. a RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale in
composizione monocratica, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i
fr. 50’000.--; in casu, la scrivente Corte ritiene che un emolumento di fr. 3'000.--
sia adeguato per una procedura come quella che qui ci riguarda. Anche in questo
caso, considerato il parziale proscioglimento di A. dalle accuse mosse a suo
carico, la Corte ritiene equo porre a suo carico unicamente l’importo di
fr. 1'200.--, corrispondente al 40% del totale di fr. 3'000.--.
- 86 -
SK.2021.3
12.4 Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro
pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al
pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori
patrimoniali sequestrati.
Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di
fr. 3’260.--, viene pertanto ordinata la compensazione con le pretese
d’indennizzo e i valori patrimoniali sequestrati di cui al consid. 13 infra (art. 442
cpv. 4 CPP).
Sulle indennità
13.
13.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
(lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso
di privazione della libertà (lett. c).
13.1.1 Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato
è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la
difesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della
Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché
le spese, se appaiono adeguate (MAURO MINI, Commentario CPP, 2010 [di
seguito: Commentario CPP], n. 5 ad art. 429 CPP).
13.1.2 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui
all’art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla
riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità
causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso
causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile
(FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi
di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data
ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione
domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del
- 87 -
SK.2021.3
procedimento (MINI, Commentario CPP, n. 7 ad art. 429 CPP;
WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 27 ad art. 429 CPP).
L’autorità competente dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella
determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2).
Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice deve tenere conto delle
particolarità del caso specifico (WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429
CPP). L’indennità prevista dall’art. 431 cpv. 1 CPP, come del resto la riparazione
del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non può essere estinta
opponendo in compensazione quella dello Stato per le spese procedurali (DTF
140 I 246 consid. 2.6.1).
13.2 In data 20 maggio 2021, A. ha presentato un’istanza di indennizzo ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, postulando il riconoscimento di un’indennità per
complessivi fr. 157'483.-- (act. SK 168.721.023 e segg.), e meglio:
- fr. 137'483.-- per le spese legali (v. consid. 13.4 infra);
- fr. 20'000.-- a titolo di torto morale (v. consid. 13.5 infra).
13.3 In medesima data, l’avv. Marcellini ha altresì presentato un’istanza di indennizzo
ai sensi dell’art. 434 CPP, a nome e per conto di L. SA, facendo valere una
pretesa di complessivi fr. 1'165'106.61 (v. consid. 13.5 infra).
13.4 A. ha postulato anzitutto il riconoscimento di un’indennità per le spese legali
sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei suoi diritti processuali. Al riguardo egli
ha prodotto le seguenti tre note d’onorario, di cui due sarebbero già state saldate
dall’imputato:
- nota professionale intermedia del 12 marzo 2019 per complessivi
fr. 124'424.30, ridotti dalla difesa in fr. 103'786.90, per prestazioni dal
13 novembre 2015 al 31 dicembre 2018;
- nota professionale intermedia del 31 dicembre 2020 per complessivi
fr. 18'795.75, ridotti dalla difesa in fr. 14'665.50, per prestazioni da
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (già dedotti gli acconti versati dal cliente di
fr. 6'000.--);
- nota professionale proforma del 19 maggio 2021 per complessivi fr. 19'030.60
per prestazioni da gennaio 2021 al 19 maggio 2021 e comprensiva delle
prestazioni per il dibattimento.
- 88 -
SK.2021.3
13.4.1 La Corte ha proceduto a tassare le tre note professionali. Alle stesse viene
applicata una tariffa oraria di fr. 230.-- per le prestazioni degli avvocati (e non di
fr. 300.-- e fr. 370.-- come indicato nelle note), nonché di fr. 100.-- per le
prestazioni dei praticanti (e non fr. 150.-- come esposto nelle note). Si tratta infatti
di tariffe usuali, applicate dalla Corte in casi come quello che qui ci occupa. Per
le trasferte dell’avvocato, l’onorario è di fr. 200.-- all’ora.
13.4.2 La nota professionale del 12 marzo 2019, concerne le prestazioni dall’apertura
dell’incarto fino al 31 dicembre 2018, per complessivi fr. 124'424.30. L’avv.
Marcellini propone la deduzione di alcuni importi (onorari e spese), così che la
pretesa per tale nota ammonta a fr. 103'786.90.
La stessa viene divisa in due parti ritenuto che a far tempo dal 1° gennaio 2018
l’IVA è passata dall’8% al 7.7%.
Per le prestazioni fino al 31 dicembre 2017, l’onorario legale si compone di circa
139 ore a fr. 370.-- all’ora per le prestazioni dell’avv. Marcellini e di circa 327 ore
a fr. 150.-- all’ora per le prestazioni svolte dai praticanti. Le spese esposte
ammontano a fr. 3'482.60, oltre a esborsi soggetti a IVA per fr. 45.--.
Dagli onorari sopra esposti vanno dedotte complessive 10 ore (6 ore dall’onorario
dei praticanti e 4 ore dall’onorario dell’avv. Marcellini) il 4 luglio, il 17 luglio e il
2 agosto 2016, riferite ad una procedura di reclamo dinanzi alla Corte dei reclami
penali del TPF. Tali prestazioni non vanno riconosciute posto come la procedura
di reclamo è indipendente rispetto alla presente procedura. Sulle spese e ripetibili
maturate in sede di reclamo ha infatti già statuito la predetta Corte. Non vengono
riconosciute pertanto neppure le spese per fr. 284.60.
Vengono inoltre stralciate dall’onorario dei praticanti le voci – per complessive
circa 37 ore – riferite a dei colloqui con il cliente, rispettivamente a interrogatori
fatturati in doppio (onorari sia dell’avvocato che del praticante per la medesima
prestazione). La Corte ritiene infatti corretto considerare unicamente l’onorario
esposto dall’avv. Marcellini, in virtù del principio dell’adeguatezza, essendo la
presenza di un solo legale sufficiente per la tutela degli interessi dell’imputato in
una fattispecie come quella che qui ci occupa.
La Corte ha decurtato, sempre dall’onorario dei praticanti, 2 ore e 40 riferite a
prestazioni, in particolare istanze di dissequestro, concernenti le società M. SA e
L. SA. Non possono conseguentemente essere riconosciute nemmeno le spese
ad esse correlate pari a fr. 155.50. Tali prestazioni non vanno infatti riconosciute,
non essendo riferite alla persona di A. ed alla sua difesa nel procedimento che lo
ha coinvolto.
- 89 -
SK.2021.3
Infine, come indicato nell’istanza di indennizzo, vanno dedotti 1’425 minuti
(corrispondenti a 23 ore e 45) dall’onorario dell’avvocato e 2’310 minuti (pari a
circa 38 ore e 30) dall’onorario dei praticanti, nonché spese per fr. 658.70 oltre
IVA (8%).
Visto quanto precede, per il periodo fino al 31 dicembre 2017, vanno riconosciute
111 ore e 15 minuti di lavoro all’avv. Marcellini ad una tariffa oraria di fr. 230.--,
pari a fr. 25'530.--, nonché 242 ore e 50 minuti per il dispendio di lavoro dei
praticanti, ad un onorario di fr. 100.-- all’ora. Complessivamente, arrotondato,
viene dunque riconosciuto a titolo di onorario l’importo di fr. 24'300.--.
Vanno inoltre riconosciuti le spese, nella misura di fr. 2'383.80 (fr. 3'482.60 ./.
fr. 284.60 ./. fr. 155.50 ./. fr. 658.70), e gli esborsi soggetti a IVA, per fr. 45.--.
Si ha pertanto un importo complessivo di fr. 52'258.80 (fr. 25'530.-- +
fr. 24'300.-- + fr. 2'383.80 + fr. 45.--), a cui aggiungere l’IVA (8%) pari a
fr. 4'180.70, per un totale complessivo di fr. 56'439.50.
Per le prestazioni da gennaio 2018, l’onorario legale si compone di circa 24 ore
e 30 a fr. 370.-- all’ora per le prestazioni dell’avvocato Marcellini e di circa 12 ore
a fr. 150.-- all’ora per le prestazioni svolte dalla praticante. Le spese sono
quantificate in fr. 285.20.
Le prestazioni esposte nella nota d’onorario appaiono adeguate. Unica
deduzione da operare è quella indicata nell’istanza di indennizzo. Dall’onorario
dell’avvocato vengono tolti 405 minuti (pari a 6 ore 45), mentre l’onorario della
praticante va decurtato di 485 minuti (pari a circa 8 ore). Vengono inoltre sottratti
fr. 188.30 di spese.
Visto quanto precede, per il periodo da gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, vanno
riconosciute 17 ore e 45 di lavoro all’avv. Marcellini ad una tariffa oraria di
fr. 230.--, pari a fr. 4'082.50 (arrotondati), nonché circa 4 ore per il dispendio di
lavoro della praticante, ad un onorario di fr. 100.--- all’ora, pari a fr. 400.--.
Le spese ammontano a fr. 96.90 (fr. 285.20 ./. 188.30).
Si ha pertanto un importo complessivo di fr. 4'579.40 (fr. 4'082.50 + fr. 400.-- +
fr. 96.90), a cui aggiungere l’IVA (7.7%) pari a fr. 352.60 (arrotondati), per un
totale complessivo di fr. 4'932.--.
La nota d’onorario intermedia del 12 marzo 2019 ammonta pertanto a
fr. 61'371.50 (fr. 56'439.50 + fr. 4'932.--).
- 90 -
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13.4.3 La nota professionale del 31 dicembre 2020 per complessivi fr. 18'795.75 (già
dedotti gli acconti versati dal cliente per fr. 6'000.--) si riferisce a prestazioni
eseguite durante due anni (da gennaio 2019 al 31 dicembre 2020), per
complessive circa 62 ore e 10 minuti (si precisa che nella nota sono indicate
75 ore, ma nell’istanza di indennizzo, la difesa di A. ha dedotto 12 ore e 50
minuti). Le prestazioni indicate concernono segnatamente l’esame degli atti,
colloqui con il cliente (telefonici e in presenza), verbali d’interrogatorio
(interrogatori di B. e J. e di A.), colloqui telefonici, corrispondenza e istanze.
Vengono inoltre esposte spese di cancelleria (forfait) per fr. 885.50, da cui
dedurre fr. 147.50 (oltre IVA), così come indicato nell’istanza di indennizzo, per
un totale di fr. 738.--.
Quanto esposto dal difensore di A., appare congruo per un’adeguata e corretta
tutela degli interessi dell’imputato.
Le prestazioni si suddividono in 60 ore e 50 a fr. 230.-- all’ora (per un totale di
fr. 13'991.65 arrotondati) per le prestazioni da avvocato, nonché in un’ora e 20 a
fr. 100.-- all’ora (per un totale di fr. 133.35 arrotondati), per le prestazioni della
praticante. Si ha pertanto un onorario complessivo di fr. 14'125.--, a cui
aggiungere le spese di fr. 738.--. Si giunge ad un importo complessivo di
fr. 14'863.-- su cui calcolare l’IVA (al 7.7%) pari a fr. 1'144.45, per un totale di
fr. 16’007.45.
Ritenuto che nella richiesta di indennizzo, la difesa di A. non considera l’importo
di fr. 6'000.-- corrispondente agli acconti versati dal cliente, si giustifica di dedurre
tale importo anche dalla nota tassata da questa Corte.
Le prestazioni riconosciute sulla nota professionale del 31 dicembre 2020
ammontano pertanto a fr. 10'000.--, arrotondati.
13.4.4 La nota professionale proforma del 19 maggio 2021, concerne le prestazioni
profuse dal difensore di A. durante la procedura dinanzi a questa Corte ed è
comprensiva degli onorari concernenti il dibattimento. La stessa ammonta a
fr. 19'030.60.
La difesa di A. espone complessive 52 ore e 15 minuti di lavoro, nonché 4 ore
per le trasferte a Bellinzona il 20 e 21 maggio 2021. Le spese (forfait) vengono
quantificate in fr. 795.--.
Anche per quanto attiene a questa nota professionale, le prestazioni esposte
appaiono adeguate ad una corretta esecuzione del mandato di difesa di A.
- 91 -
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Si ha pertanto un dispendio orario di 52 ore e 15 minuti (a fr. 230.-- all’ora), pari
a fr. 12'017.50 (arrotondati) per la difesa dell’imputato, nonché un onorario di
fr. 800.-- per le trasferte a Bellinzona durante i giorni del dibattimento (4 ore a
fr. 200.-- all’ora). Si ha così un onorario complessivo di fr. 12'817.50. Le spese
vengono riconosciute così come esposte (fr. 795.--).
Si giunge ad un importo complessivo di fr. 13'612.50 (fr. 12'817.550 + fr. 795.--)
a cui aggiungere l’IVA (al 7.7%) pari a fr. 1'048.15 (arrotondati).
La nota professionale del 31 dicembre 2020 ammonta pertanto a fr. 14'660.65
13.4.5 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per le tre note professionali della difesa
di A., vengono riconosciuti complessivamente fr. 86'032.15 (fr. 61'371.50 + fr.
10'000.-- + fr. 14'660.65).
In considerazione del proscioglimento di A. dall’accusa di riciclaggio di denaro in
relazione ai capi 1.1 e 1.2, nonché dall’ accusa di violazione dell’art. 44 LFINMA
per i capi 3.2, 3.3 e 3.4, a mente della Corte si giustifica il riconoscimento di
un’indennità per le spese legali sostenute pari a fr. 52'000.-- (arrotondati),
corrispondenti a circa il 60% delle prestazioni legali riconosciute al paragrafo che
precede. L’importo senza arrotondamenti sarebbe di fr. 51'619.30.
13.5 A., giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, ha altresì richiesto il riconoscimento di una
riparazione del torto morale pari a fr. 20'000.--. Al riguardo, egli motiva la sua
istanza indicando che la durata e l’invasività del procedimento penale avrebbe
pregiudicato la sua attività lavorativa. Inoltre, l’esistenza del procedimento penale
(caratterizzato da innumerevoli interrogatori e sequestri bancari) sarebbe stata
portata a conoscenza di tutti i suoi contatti professionali in Svizzera e all’estero.
A tal proposito, v’è da rilevare come le misure d’inchiesta e i disagi ad esse
strutturalmente connessi costituiscono inconvenienti “normali” che una persona
oggetto di un procedimento penale può essere chiamata a subire e che, in
principio, non giustificano un indennizzo. Ad ogni modo, A. non potrebbe in ogni
caso vantare tale diritto, non avendo egli né debitamente motivato né tantomeno
comprovato tali disagi. Non risulta in effetti circostanziato né comprovato in che
modo l’attività dell’imputato sia stata pregiudicata dal procedimento penale a suo
carico. A. non ha fornito alcun documento alla Corte che permettesse di verificare
effettivamente l’esistenza di un danno, ciò che non consente di valutare le sue
pretese, le quali devono di conseguenza essere respinte.
13.6 L’avv. Marcellini ha infine presentato un’istanza ex art. 434 CPP, a nome e per
conto di L. SA quale terzo aggravato da atti procedurali nel presente
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procedimento, chiedendo il riconoscimento di un indennizzo di fr. 1'165'106.61
(act. SK 168.721.001). Egli ritiene che i provvedimenti di sequestro adottati nel
novembre 2015 nei confronti della società (sequestro dell’intero inventario e delle
relazioni bancarie, dissequestrati solo nel settembre 2020) avrebbero comportato
una brusca interruzione della sua attività di compravendita di preziosi e orologi,
provocandole un danno. L’avv. Marcellini ha prodotto agli atti i conti economici e
i bilanci di L. SA per gli anni 2015-2020, al fine di dimostrare la diminuzione del
margine operativo annuo della società, riferita ai ricavi da rivendita di merce. Il
risarcimento richiesto corrisponde alla differenza tra i ricavi (lordi) generati dalle
vendite e il costo d’acquisto della merce (per l’attività di compravendita di orologi
e preziosi).
13.6.1 Ai sensi dell’art. 434 cpv. 1 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel
prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto
morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo.
L’articolo 433 cpv. 2 CPP è applicabile per analogia.
La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il
pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare
(art. 434 cpv. 2 CPP).
L’art. 433 cpv. 2 CPP (applicabile per analogia) dispone che l’accusatore privato
inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le
proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità
penale non entra nel merito dell’istanza.
L’art. 434 CPP prevede l’indennizzo del danno patito da un terzo, in connessione
con gli atti di procedura penale (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
Commentaire, CPP, 2a ediz. 2016, n. 2 ad art. 434 CPP). Gli atti procedurali
possono causare un danno diretto a terzi, segnatamente se essi subiscono
provvedimenti coercitivi. È segnatamente il caso di perquisizioni, sorveglianze
telefoniche o sequestri di oggetti appartenenti o detenuti da terzi
(MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 434 CPP).
Il dovere di indennizzo dello Stato ai sensi dell’art. 434 CPP può essere
soppresso, qualora la colpa della persona lesa sia tale da interrompere il nesso
di causalità adeguato tra il danno e l’atto di procedura considerato
(MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n. 12 ad art. 434 CPP).
13.6.2 In concreto la L. SA è stata toccata da atti procedurali nell’ambito del
procedimento penale aperto nei confronti di A., in particolare da atti di
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perquisizione e sequestro (v. segnatamente act. MPC 08.03.0001-0009,
07.02.0008-0014, 07.08.0008-0013).
Occorre dunque esaminare se i provvedimenti di sequestro adottati dalle autorità
penali abbiano danneggiato L. SA e se quest’ultima abbia pertanto diritto ad un
indennizzo ex art. 434 CPP.
13.6.3 A sostegno della propria pretesa, L. SA invoca una drastica riduzione dei ricavi
(lordi) derivanti da vendita merce, i quali, stando ai conti economici della società
prodotti agli atti, sono scesi da fr. 3'282'017.42 nel 2015, a fr. 60'455.24 nel 2016.
Negli anni successivi sono poi leggermente e progressivamente aumentati
(fr. 150'336.41 nel 2017, fr. 362'359.55 nel 2018 e fr. 439'345.53 nel 2019, fino a
raggiungere i fr. 1'469'707.05 nel 2020). L. SA ritiene che nel 2020 la società
abbia ripreso un ritmo accettabile. L’ammontare dell’indennizzo è stato poi
quantificato operando una media tra i margini operativi (ricavi da rivendita di
merce ./. costi acquisto merce) del 2015 (fr. 429'245.01), anno precedente i
sequestri ed in cui la società ha conseguito utili elevati, e del 2020
(fr. 176'323.53), quando la società è rientrata in possesso del proprio inventario
(il 6 novembre 2020) ed ha potuto tornare ad un ritmo operativo ridotto, ma
accettabile. Tale media (pari a fr. 302'784.27) corrisponde all’importo che la
società avrebbe, stando all’istanza, potuto ragionevolmente conseguire se non
fossero stati ordinati i sequestri. Dai fr. 302'784.27 (margine operativo medio) è
stato, in seguito, dedotto (per ogni anno dal 2016 al 2020), l’ammontare del
margine operativo effettivamente conseguito ogni anno dalla società
(fr. 18'009.60 nel 2016, fr. 87'547.24 nel 2017, fr. 53'049.01 nel 2018,
fr. 13'885.96 nel 2019 e fr. 176'323.53 nel 2020). Il totale ottenuto, ossia
fr. 1'165'106.61, corrisponde al danno subito dalla società nel periodo 2016-2020
(v. calcoli esposti nell’istanza 20 maggio 2021, act. SK 168.721.001 e segg.).
Ciò posto, la Corte ritiene che la pretesa di L. SA non sia stata sufficientemente
comprovata. In particolare, dagli atti del procedimento non emerge che le
diminuzioni dei ricavi (lordi) da rivendita merce, rispettivamente dei margini
operativi, siano direttamente dovute alle misure coercitive, segnatamente il
blocco dell’inventario e il blocco dei conti, ordinate dall’autorità penale nel
contesto del procedimento penale aperto a carico di A. Al riguardo si rileva come
l’attività di L. SA non è mai stata bloccata dalla magistratura, anzi, le operazioni
richieste sono state autorizzate, e agli atti non vi sono elementi per ritenere che
la società, senza i sequestri, avrebbe potuto realizzare un margine operativo
medio di fr. 302'784.27 annui, come invece sostenuto nell’istanza.
Dall’esame della documentazione contabile della società, si può ragionevolmente
ritenere che il 2015 (come peraltro pure ventilato nell’istanza) e anche il 2020
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siano stati degli anni particolari, che hanno visto importanti ricavi lordi, rispetto
agli altri anni. Non possono pertanto essere presi in considerazione come dati di
riferimento; l’istante medesima, in effetti, ha operato una media dei due anni.
Prendendo in considerazione anche i dati del 2014 (v. act.
SK 168.231.2.103- 166) risultano dei ricavi (lordi) da vendite per complessivi
fr. 253'726.04. Tale cifra si allinea con i ricavi conseguiti a far tempo dal 2017
(anzi è addirittura inferiore a quanto realizzato nel 2018 e nel 2019) e che sono
aumentati progressivamente di anno in anno. Con il che non è possibile ritenere
che le misure coercitive adottate abbiano cagionato direttamente una
diminuzione delle entrate della società.
Va poi tenuto conto del fatto che per il calcolo del risarcimento formulato
dall’istante sono stati presi in considerazione anche i costi per gli acquisti della
merce. Ora, se è vero che i ricavi lordi sono diminuiti, è anche vero che i costi per
l’acquisto di merce sono aumentati. Nel 2014 tali costi erano di fr. 62'814.89 che,
a fronte di ricavi lordi per fr. 253'726.04 (circa 4 volte superiori) davano un
margine operativo di fr. 190'911.15 (v. act. SK 168.231.2.103-166). Ne consegue
che il margine operativo per gli anni da 2016 a 2020 risulta sì essere inferiore,
ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che i costi per l’acquisto merci, in proporzione,
è notevolmente aumentato; lo stesso è passato da fr. 62'368.38 nel 2014 (a fronte
di ricavi per fr. 253'726.04), a fr. 42'445.60 nel 2016 (a fronte di ricavi per
fr. 60'455.24), a fr. 87'547.24 nel 2017 (a fronte di ricavi per fr. 150'336.41), a
fr. 309'310.54 nel 2018 (a fronte di ricavi per fr. 362'359.55), a fr. 425'459.57 nel
2019 (a fronte di ricavi per fr. 439'345.53). Tale aumento non ha quindi permesso
alla società di ottenere importanti margini operativi, che sono rimasti inferiori a
quelli del 2014 (data l’esigua differenza tra costi e ricavi). Circostanza che nulla
ha a che vedere con i sequestri dell’inventario e dei conti bancari.
Visto quanto precede, venendo a mancare la prova del nesso di causalità tra il
danno asseritamene subito dalla società e i sequestri ordinati dall’autorità
inquirente, prova incombente all’istante, questa Corte non ritiene fondata la
richiesta di indennizzo ex art. 434 CPP. L’istanza 20 maggio 2021 di L. SA va
pertanto respinta.
13.6.4 Questo Giudice ritiene che L. SA non abbia, ad ogni modo, diritto ad alcun
indennizzo, e ciò a ragione della colpa dell’imputato nel contesto delle misure
coercitive emanate dal MPC.
A., all’epoca dei fatti, era amministratore di fatto di L. SA. Attualmente risulta
iscritto nel registro di commercio della società quale amministratore unico (egli è
subentrato alla moglie, GG., a far tempo dall’ottobre 2016).
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L’imputato viene qui condannato per dei reati che egli ha commesso nella sua
veste di amministratore di fatto di L. SA, società che egli ha dichiarato essere
sua. Il suo agire in seno a questa società, rivelatosi illecito, ha indotto il MPC ad
aprire un procedimento penale nei suoi confronti e ad adottare i provvedimenti
coercitivi citati, segnatamente il blocco dell’inventario e dei conti bancari, al fine
di chiarire i fatti. L’adozione di tali misure era necessaria; il procedimento penale
è in effetti sfociato nella condanna di A. La colpa di quest’ultimo, a cui è
riconducibile L. SA, è quindi comunque tale da interrompere il nesso di causalità.
Circostanza che porta, anch’essa, a negare a L. SA un indennizzo ai sensi
dell’art. 434 CPP.
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La Corte pronuncia:
1. A. è prosciolto dall’accusa di:
1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa
n. 1.1 e 1.2;
1.2 attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione
(art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e
affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2,
3.3 e 3.4.
2. A. è riconosciuto autore colpevole di:
2.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa
n. 1.3;
2.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
(art. 305ter CP), con riferimento al capo d’accusa n. 2;
2.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione
(art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e
affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1,
3.5 e 3.6.
3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.--
cadauna.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.
4. Gli oggetti sequestrati di cui ai punti da 4.2 a 4.19 dell’atto d’accusa del
27 gennaio 2021, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, sono
dissequestrati a favore degli aventi diritto.
5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3’260.--.
6. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della
Confederazione di complessivi fr. 27'304.-- (art. 71 cpv. 1 CP).
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Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene
mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA
presso Banca N. SA, V.
7. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono accolte
limitatamente a fr. 52'000.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
8. Le pretese a titolo di indennizzo di L. SA sono respinte (art. 434 CPP).
9. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese
d’indennizzo di cui al punto 7. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP).
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
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Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio
Mastroianni
- Avv. Luca Marcellini
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale
Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena
detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'artico-lo
59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della
sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una
sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una
parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla
comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1
CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare:
le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla
notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione
precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la
sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza,
deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla
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Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Rispetto dei termini
Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale
oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv.
2 CPP).
Spedizione: 12 agosto 2021
Full & Egal Universal Law Academy