Ordinanza del 3 aprile 2012
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente,
Roy Garré e Giuseppe Muschietti,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale capo Pierluigi
Pasi,
contro
1. A., rappresentato dall’avv. Michele Rusca,
2. B., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,
3. C., rappresentato dall’avv. Mario Postizzi.
Oggetto Richiesta di ammissione al procedimento presentata da:
1. D. S.p.A., rappresentata dall’avv. Rossano Pin-
na,
2. E. S.p.A., rappresentata dall’avv. Rossano Pin-
na,
3. F. S.p.A., rappresentata dall’avv. Rossano Pin-
na.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: SN.2012.10
(Procedura principale: SK.2011.26)
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Visti:
- la sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 della Corte penale del Tribunale
penale federale (SK.2009.10), nota a D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A., nonché alle
parti;
- il dispositivo di tale sentenza che si riproduce qui di seguito:
“Per questi motivi la Corte pronuncia:
I. Per quanto concerne G.
1. L'accusato G. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro
aggravato (art. 305bis n. 2 CP) per i capi d'accusa 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e
1.19, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è prosciolto.
2. G. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di
fr. 10.-- cadauna, per complessivi fr. 1'800.--, a valere quale pena
interamente complementare alla pena di due anni e sei mesi di
reclusione inflittagli mediante sentenza pronunciata il 27 aprile 2009 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano.
3. G. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese giudiziarie.
4. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in
fr. 29'651.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.
Dedotti gli anticipi già versati, la cassa del Tribunale penale federale
verserà al difensore il conguaglio di fr. 24'588.20. G. è condannato al
rimborso alla Confederazione di fr. 10'000.-- non appena egli tornerà a
miglior fortuna.
II. Per quanto concerne A.
1. L'accusato A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro
aggravato (art. 305bis n. 2 CP) per i capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e
2.14 nonché di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) per i
capi d'accusa 2.5 e 2.17, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è
prosciolto ai sensi dei considerandi.
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2. A. è condannato alla pena detentiva di 14 mesi e alla pena pecuniaria di
30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, per complessivi fr. 3’000.--.
3. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al
condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
4. A. è condannato al pagamento di fr. 12’000.-- a titolo di spese giudiziarie.
5. L'indennità dovuta al difensore avv. Michele Rusca è fissata in
fr. 62'640.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. A. è
condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena
egli tornerà a miglior fortuna.
III. Per quanto concerne H.
1. L'accusata H. è prosciolta da tutti i capi d’accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Manuele Bianchi è fissata in
fr. 67’060.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.
IV. Per quanto concerne B.
1. L'accusato B. è riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di
denaro (art. 305bis n. 1 CP) per il capo d'accusa 4.10, limitatamente
all’operazione dell’8 maggio 2003, nonché per i capi d’accusa 4.11, 4.12,
4.20 e 4.21, per un importo complessivo di EUR 3'276’221.-- e USD
242'000.--. Per il resto è prosciolto ai sensi dei considerandi.
2. B. è condannato alla pena detentiva di 17 mesi.
3. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al
condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
4. B. è condannato al pagamento di fr. 16'000.-- a titolo di spese giudiziarie.
V. Per quanto concerne I.
1. L'accusato I. è prosciolto da tutti i capi d’accusa.
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2. L'indennità dovuta al difensore avv. Roberto Macconi è fissata in
fr. 82'926.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.
VI. Per quanto concerne J.
1. L'accusata J. è prosciolta da tutti i capi d’accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Luciano Giudici è fissata in
fr. 38’481.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.
VII. Per quanto concerne C.
1. L'accusato C. è prosciolto da tutti i capi d’accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Mario Postizzi è fissata in
fr. 80'932.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.
VIII. Sulle pretese di parte civile
Le pretese di parte civile di D. S.p.A., di E. S.p.A. e di F. S.p.A. sono
dichiarate irricevibili a seguito di incompetenza giurisdizionale.
IX. Sulle richieste di confisca
1. È ordinata la confisca:
1.1. dei valori sequestrati sulla relazione n. 1 intestata a K. Inc., Panama,
presso la Banca L. di Chiasso, a concorrenza di USD 840'404.59; per il
resto la relazione in questione è dissequestrata;
1.2. dei valori sequestrati sulla relazione n. 2 intestata a B., presso la Banca
M. di Singapore, a concorrenza di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--;
per il resto la relazione in questione è dissequestrata.
2. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori.
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X. Esecuzione
L'esecuzione dei punti I.2. e IX. di questo dispositivo è affidata al Ministero
pubblico della Confederazione.”
- il ricorso in materia penale avverso tale decisione, inoltrato segnatamente dal
Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) e da D. S.p.A.,
E. S.p.A. e F. S.p.A.;
- la sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, che ha
parzialmente accolto il ricorso in materia penale presentato dal MPC, annullando
la decisione impugnata SK.2009.10 del Tribunale penale federale con riguardo al
proscioglimento di B., A. e C. dal reato di riciclaggio di denaro e rinviando la
causa al Tribunale penale federale per nuova decisione sui punti annullati;
- la sentenza del Tribunale federale 6B_732/2010 di medesima data, con cui è
stato respinto il ricorso presentato da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.;
- gli atti delle procedure SK.2009.10 e SK.2011.26;
- l’istanza del 16 dicembre 2011 con cui D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. hanno
chiesto di essere ammesse al procedimento SK.2011.26 rinviato alla Corte
penale del Tribunale penale federale e relativo alle imputazioni residue a carico
di A., B. e C.;
- lo scritto del 9 gennaio 2012, con cui il patrocinatore di D. S.p.A., E. S.p.A. e
F. S.p.A. ha presentato al Tribunale penale federale copia del dispositivo della
sentenza 10088/2011 della Sezione IV penale del Tribunale di Milano,
comunicato in sede di udienza il 20 settembre 2011, la quale ha dichiarato di non
doversi procedere nei confronti di A., I. e B. in quanto i reati a loro ascritti sono
estinti per intervenuta prescrizione;
- le determinazioni dell’avv. Pinna, secondo cui, essendo il reato estinto per
intervenuta prescrizione, il Tribunale di Milano non avrebbe avuto modo di
entrare nel merito delle pretese delle parti civili D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.;
- la missiva del 14 marzo 2012 di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A., con cui veniva
tra l’altro trasmessa la conferma di mancata impugnazione della sentenza
10088/2011 della Sezione IV penale del Tribunale di Milano;
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- le prese di posizione trasmesse al Tribunale penale federale il 20 marzo 2012 dai
patrocinatori di A., di B. e dal MPC, con cui essi hanno dichiarato di non opporsi,
rispettivamente di non formulare osservazioni, all’istanza di ammissione al
procedimento SK.2011.26 presentata da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.
Ritenuto:
- che l’art. 80 CPP prevede che le decisioni di merito su questioni penali e civili
rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma
dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se
pronunciate da un’autorità monocratica;
- che, nella fattispecie, la vertenza va trattata nella forma di un’ordinanza;
- che, trattandosi di rinvio all’istanza precedente, il potere di cognizione del giudice
di rinvio è limitato dalle motivazioni contenute nella sentenza di rinvio, nel senso
che non può scostarsi da quanto deciso in modo definitivo dal Tribunale federale,
come neppure dalle constatazioni fattuali che non sono state impugnate (DTF
131 III 91 consid. 5.2, con rinvii, giurisprudenza confermata nella Sentenza del
Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2). Fatti nuovi
possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti
oggetto della decisione di rinvio; essi non possono tuttavia né essere estesi né
fondati su un nuovo fondamento giuridico;
- che nella fattispecie, l’unica sentenza che ha stabilito il rinvio dell’incarto a questa
Corte è la decisione del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011,
con cui l’Alta Corte ha annullato la decisione impugnata limitatamente alle
decisioni di proscioglimento di B., A. e C.;
- che, per contro, il ricorso in materia penale presentato da D. S.p.A., E. S.p.A. e
F. S.p.A. e volto ad ottenere la riforma dei punti del dispositivo sull’irricevibilità
delle pretese di parte civile e della confisca, nel senso di ammetterle e di
assegnare loro gli importi oggetto di confisca, è stato respinto dal Tribunale
federale con sentenza 6B_732/2010 del 25 ottobre 2011;
- che pertanto, nonostante le parti non abbiano formulato opposizione
all’ammissione di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. in qualità di parte civile, la Corte
penale del Tribunale penale federale, nell’ambito di un rinvio, è impossibilitata a
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pronunciarsi su aspetti che si scostano dall’oggetto dello stesso, pena la
violazione del principio dell’intangibilità del giudicato (art. 61 LTF);
- che l’esistenza di un preteso fatto nuovo, ossia la comunicazione del dispositivo il
20 settembre 2011 con cui le autorità italiane hanno accertato l’intervenuta
prescrizione dei reati imputati segnatamente ad A. e B., non pronunciandosi sulle
pretese formulate dalla parte civile, non inficia tale limitazione, ritenuto che detti
fatti non riguardano l’oggetto del rinvio stabilito con decisione del Tribunale
federale 6B_735/2010;
- che, pertanto, l’istanza presentata il 16 dicembre 2011 da D. S.p.A., E. S.p.A. e
F. S.p.A. deve essere respinta;
- che, a norma degli art. 422 e segg. CPP, visto l’esito della presente richiesta, si
giustifica di porre a carico delle istanti le spese procedurali;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 7 del regolamento del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella
fattispecie a fr. 900.--.
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Per questi motivi, la Corte penale pronuncia:
1. L’istanza presentata da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- per la presente ordinanza è posta a carico di
D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. in solido.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio La Cancelliera
Comunicazione a (atto giudiziale):
- Avv. Rossano Pinna, patrocinatore di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.
- Ministero Pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi
- Avv. Michele Rusca, difensore di A. (imputato)
- Avv. Diego Della Casa, difensore di B. (imputato)
- Avv. Mario Postizzi, difensore di C. (imputato)
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Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni
all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501
Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale
notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1
LTF).
Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).
Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col
ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto
o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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