Ordinanza del 14 giugno 2012
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giuseppe Muschietti
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano
Herold e dalla Sostituta Procuratrice federale Rosa
Cappa,
e
in qualità di parti civili:
1. A. S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA,
2. B. S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA,
entrambe patrocinate dagli avv. Henry Peter,
Ivan Paparelli e Manuela Cigna,
contro
C., difeso dall'avv. Luigi Mattei,
Oggetto Riciclaggio di denaro qualificato
Falsità in documenti
Istanza di rinvio dell'atto d'accusa
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SN.2012.19
(Procedura principale SK.2011.22)
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Fatti:
A. In data 14 ottobre 2011 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC) ha promosso l'accusa nei confronti di C. per riciclaggio di denaro
qualificato e falsità in documenti davanti al Tribunale penale federale (in seguito:
TPF). L'imputato è in sostanza accusato di aver trasferito in Svizzera valori
patrimoniali provento dell'attività criminale che sarebbe stata commessa
nell'ambito della bancarotta fraudolenta del gruppo D. tra il 1994 ed il 1996, a
danno di A. SpA e di E. SpA, poi confluita nella B. SpA.
B. Per quanto concerne il preteso reato a monte, con sentenza del 20 dicembre
2011 C. è stato condannato dal Tribunale di Parma alla pena di sette anni di
reclusione. Nel dispositivo della sentenza, oggetto comunque di impugnativa,
figura che C. è stato ritenuto:
"responsabile dei reati di cui ai capi B(I), B(II), C), C bis), D) lett. e, f, h
(limitatamente alla somma di 89.250.000 lire), k, nonché degli ulteriori reati di cui
ai capi E), F bis), F ter) (limitatamente alla somma di 2,350 mld di lire), F
quater), G) ed H) per gli esercizi 1992, 1993, 1994 di E. S.p.a., H ter, n. 1)".
C. Il 3 aprile 2012 C. ha presentato al TPF una richiesta di completazione dell'atto
d'accusa. Ritenendo che la sentenza italiana escluda una sua responsabilità
dopo il 1994 per quanto riguarda il preteso crimine a monte in Italia, egli chiede,
invocando il suo diritto ad una difesa efficace, che l'atto d'accusa venga rinviato
al MPC affinché questi lo completi indicando per ogni singola operazione di
riciclaggio la relativa operazione di distrazione concernente l'asserito reato a
monte e la data in cui tale asserita distrazione sarebbe avvenuta.
D. Con lettera del 5 aprile 2012 il TPF ha inoltrato il suddetto scritto al MPC per
informazione, precisando che, non appena in possesso della motivazione scritta
della sentenza italiana, richiesta per via rogatoriale alle autorità italiane
competenti, esso avrebbe riattivato la procedura, trattando la richiesta di C. nel
rispetto del diritto di essere sentito delle parti.
E. Il 16 maggio 2012 il MPC ha comunicato al TPF che l'istanza di completamento
dell'atto d'accusa presentata da C. in realtà non abbisognerebbe per essere
valutata della motivazione della sentenza del Tribunale di Parma concernente
l'imputato, in quanto detta istanza sarebbe il frutto di un errore di lettura del
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dispositivo della sentenza, dispositivo che sarebbe peraltro l'unico documento
invocato dalla parte per motivare la richiesta d'integrazione e quindi sufficiente
per il giudice per fondare la decisione.
F. Con riferimento allo scritto di cui sopra, il TPF ha invitato C. e le accusatrici
private a prendere posizione su quanto dichiarato dal MPC.
G. Il 30/31 maggio 2012 il TPF ha ricevuto dal Tribunale di Parma la sentenza
motivata concernente i reati rimproverati a C. in Italia.
H. In data 31 maggio 2012 A. S.p.A. e B. S.p.A. hanno dichiarato di condividere la
posizione espressa dal MPC, la quale troverebbe fondamento nella motivazione
della sentenza italiana.
Con scritto dell'11 giugno 2012 C. ha comunicato di non avere osservazioni allo
scritto 16 maggio 2012 e di rimettersi al giudizio del Tribunale.
Diritto:
1. Secondo l'art. 109 CPP le parti possono presentare in ogni tempo memorie e
istanze a chi dirige il procedimento, fatte salve le disposizioni contrarie del
medesimo testo legislativo (v. cpv. 1). Chi dirige il procedimento esamina le
memorie e le istanze e offre alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi (cpv. 2).
La richiesta di completazione dell'atto d'accusa del 3 aprile 2012 presentata da
C. è trattata da questa Corte come istanza ai sensi della suddetta disposizione
(cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar [in
seguito: Praxiskommentar], n. 5 ad art. 329 CPP).
2.
2.1 Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento esamina se: l'atto d'accusa
e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a); i presupposti processuali
sono adempiuti (lett. b); vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Se da tale
esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere
pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario,
rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329
cpv. 2 CPP). Per quanto attiene alla lettera a della summenzionata disposizione,
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l'oggetto della verifica riguarda essenzialmente il rispetto degli art. 325 e 326
CPP (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts [in
seguito: Handbuch], Zurigo/San Gallo 2009, n. 1282 pag. 587, nonché
Praxiskommentar, n. 2 e 3 ad art. 329 CPP; JOHN NOSEDA, Codice svizzero di
procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 4 ad art. 329
CPP). L'analisi dei presupposti processuali comprende per contro la facoltà di
esaminare se il comportamento contestato all'imputato è punibile penalmente e
se sussistono sufficienti indizi a sostegno dell'accusa (v. Messaggio del Consiglio
federale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1181; cfr. DTF 133 IV 93). In questo
ambito va precisato che tale controllo può estendersi alla valutazione anticipata
della solidità e concludenza del materiale probatorio (v. sentenza del Tribunale
federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2.2; ordinanza del Tribunale
penale federale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012, consid. 7.2). Tra gli
impedimenti a procedere sono invece da annoverare, ad esempio, la
prescrizione, il decesso, l'incapacità dibattimentale, il principio ne bis in idem,
ecc. (NOSEDA, op. cit., n. 4 ad art. 329 CPP; SCHMID, Praxiskommentar, n. 4 ad
art. 329 CPP).
2.2 In concreto, nella sentenza motivata ottenuta per via rogatoriale dalle autorità
italiane, il Tribunale di Parma ha chiaramente affermato quanto segue (pag. 842):
"Pertanto, va affermata la penale responsabilità dell'imputato con riguardo:
1. ai capi B(I) e B(II), lett. a), b), c), d), per la bancarotta impropria di E. S.p.a.;
2. ai capi C) e C bis) per la bancarotta patrimoniale di A. s.p.a.;
3. al capo D), lett. e), f), h) (limitatamente alla somma di 89,250 mln. di lire), k),
per la bancarotta patrimoniale di F. s.r.l.;
4. i capi E), F bis), F ter) (limitatamente alla somma di 2.350 mld. di lire) e F
quater), in relazione alla bancarotta patrimoniale per distrazione in danno di
E. S.p.a.;
5. ai capi G) ed H) in relazione alla bancarotta societaria da falso in bilancio e
documentale in danno di E. S.p.a. per gli esercizi 1992, 1993, 1994;
6. al capo H ter), n. 1 in relazione alla bancarotta documentale di F. s.r.l."
Quanto precede permette senz'altro di affermare che la limitazione temporale
legata agli anni 1992, 1993 e 1994 riguarda, a mente del giudice italiano,
esclusivamente i capi d'accusa G) e H).
2.3 La richiesta di rinvio dell'atto d'accusa va pertanto respinta.
3. Conformemente all'art. 422 e segg. CPP, le spese processuali sono poste a
carico della parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle
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spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--.
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La Corte pronuncia:
1. La richiesta di rinvio dell'atto d'accusa formulata da C. è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico di C.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio giudicante Il Cancelliere
Comunicazione (atto giudiziale) a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold e
Sostituta Procuratrice federale Rosa Cappa
- Avv. Luigi Mattei
- Avv. Henry Peter, Ivan Paparelli e Manuela Cigna
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni
all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501
Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale
notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1
LTF).
Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).
Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col
ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto
o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 14 giugno 2012
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