Decreto del 12 febbraio 2015
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo
Rezzonico,
e
in qualità di accusatore privato:
B.,
contro
A., difeso dall'avvocato d'ufficio C.
Oggetto Revoca del difensore d'ufficio (art. 134 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SN.2015.1
(Procedura principale: SK.2014.42)
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Visti:
- la costituzione dell'avv. C., nell'ambito dell'udienza per la conferma dell'arresto di A. del
20 ottobre 2004, quale difensore d'ufficio del predetto (MPC 06-01-009 e segg.);
- la decisione del 10 aprile 2009, tramite la quale il Giudice istruttore federale
straordinario, ritenuto che l'imputato "non gode dei mezzi finanziari necessari per far
fronte alle spese di patrocinio", ha concesso il gratuito patrocinio nella persona dell'avv.
C. a far tempo dal 20 ottobre 2004 per le sue prestazioni quale patrocinatore d'ufficio
di A. (MPC 16-01-0028 e seg.);
- l'atto d'accusa del 21 novembre 2014 emanato dal Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) nei confronti di A. (SK.2014.42 p. 100.001 e seg.);
- lo scritto del 9 dicembre 2014, con cui l'avv. D. si è presentato quale difensore di fiducia
di A., allegando alla sua missiva la procura conferitagli dall'imputato e le raccomandate
del 2 e 5 dicembre 2014, con cui A. informava l'avv. C. della sua volontà di revocargli
il mandato (SK.2014.42 p. 201.002 e segg.);
- la lettera del 17 dicembre 2014 con cui l'avv. C. informava il MPC in merito alla revoca
del suo mandato, precisando di non conoscerne i motivi (SK.2014.42 p. 201.010);
- lo scritto del 28 gennaio 2015 tramite il quale questa Corte comunicava al MPC,
all'imputato ed ai legali di non poter autorizzare la revoca, non ricorrendo, in base agli
atti, le circostanze eccezionali di cui all'art. 134 cpv. 2 CPP (SK.2014.42 p. 201.012 e
seg.);
- la missiva del 29 gennaio 2015, tramite cui A. e l'avv. D. indicavano le motivazioni alla
base della revoca del mandato all'avv. C., e meglio il fatto che l'"imputato non è più
sprovvisto dei mezzi necessari per nominare un proprio difensore di fiducia sia in
quanto il rapporto di fiducia che lo ha legato all'Avvocato d'ufficio si è notevolmente ed
irrimediabilmente deteriorato nel corso degli anni e delle vicende del procedimento
penale in oggetto" (SK.2014.42 p. 201.014);
- la documentazione relativa all'adempimento delle condizioni poste dagli art. 21 e segg.
della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61)
trasmessa dall'avv. D. a questa Corte il 6 febbraio 2015, da cui si evince in particolare
che il suo recapito professionale è presso l'avv. E. a Y. (SK.2014.42 p. 201.016-021).
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Considerato:
- che in base all'art. 328 cpv. 2 CPP, con la pendenza della causa i poteri concernenti il
procedimento passano al giudice;
- che giusta l'art. 134 CPP, se il motivo della difesa d'ufficio viene meno, chi dirige il
procedimento revoca il mandato (cpv. 1);
- che nel caso di specie l'avv. C. era stato designato quale avvocato d'ufficio, non
disponendo l'imputato dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese del
patrocinio;
- che il 29 gennaio 2015 A. e l'avv. D. hanno confermato che l'imputato non è più
sprovvisto dei mezzi necessari per nominare un proprio difensore di fiducia, precisando
pure che il rapporto di fiducia con il difensore d'ufficio si sarebbe nel frattempo
irrimediabilmente deteriorato;
- che in base all'art. 127 cpv. 5 CPP la difesa dell'imputato è riservata agli avvocati
autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000
sugli avvocati; sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la
difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni;
- che secondo l'art. 21 CPV. 1 LLCA il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS
abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli
professionali elencati nell'allegato può esercitare la rappresentanza in giudizio in
Svizzera a titolo di prestazione di servizi;
- che in virtù dell'art. 22 LLCA le autorità giudiziarie federali e cantonali e le autorità di
sorveglianza degli avvocati possono chiedere al prestatore di servizi di documentare la
sua qualità di avvocato;
- che in base all'art. 23 LLCA nell'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio il
ministero di un avvocato, l'avvocato prestatore di servizi agisce di concerto con un
avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati (v. DOMINIQUE DREYER,
Commentario romando, Loi sur les avocats [LLCA], Basilea 2010, n. 4 e segg. ad art.
23);
- che, di principio, nel caso in cui l'imputato designi un proprio patrocinatore di fiducia e
prenda a carico i costi del patrocinio, la nomina del difensore d'ufficio va revocata
(NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung –
Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ed., Basilea 2014, n. 2
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ad art. 134 CPP; VIKTOR LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur
schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014,
n. 7 ad art. 134 CPP);
- che, secondo la prassi di questo Tribunale, se un imputato revoca il difensore
assegnatogli d'ufficio a causa della sua indigenza per confidare il mandato a un
avvocato di fiducia, si parte dal presupposto che egli rinunci al gratuito patrocinio, per
cui, se in seguito egli non avesse i mezzi per rimunerare l'avvocato di fiducia,
quest'ultimo non potrebbe essere successivamente designato come avvocato d'ufficio
(TPF 2007 18; RUCKSTUHL, ibidem);
- che dalle informazioni e dalla documentazione fornite con gli scritti del 29 gennaio 2015
e del 6 febbraio 2015, emerge che il motivo della difesa d'ufficio è venuto meno;
- che di conseguenza si giustifica di revocare il mandato quale difensore d'ufficio all'avv.
C. a far tempo dalla crescita in giudicato del presente decreto;
- che si prende atto che a partire da detto momento la difesa dell'imputato viene assunta
dall'avv. D., in concerto con l'avv. E. (v. art. 23 LLCA), a titolo di patrocinatore di fiducia;
- che tale constatazione non potrà in alcun modo avere come effetto un suo successivo
riconoscimento come difensore d'ufficio anche se l'imputato non dovesse più avere i
mezzi finanziari per rimunerarlo;
- che questo giudice vigilerà affinché il cambio di avvocato venga esercitato senza
compromettere la celerità processuale (v. art. 5 cpv. 2 CPP richiamato l'art. 3 cpv. 2
lett. a e b CPP).
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Per questi motivi, il Giudice unico decreta e constata:
1. Il mandato quale difensore d'ufficio di A. conferito all'avv. C. è revocato.
2. La difesa di fiducia dell'imputato è assunta dall'avv. D. in concerto con l'avv. E.
3. Non si prelevano spese per il presente decreto.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Comunicazione (atto giudiziale) a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo
Rezzonico
- Avv. C.
- Avv. D., presso avv. E.
- B.
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Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
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(art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c.
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 12 febbraio 2015
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