© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico.
La pronuncia è disponibile nell’archivio CEDU di Italgiureweb della Corte Suprema di Cassazione
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 89/07
Salvatore BUSA
contro Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 27 novembre 2012 in un comitato composto da:
Peer Lorenzen, presidente,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato, proposto il 20 dicembre 2006,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:
IN FATTO
1. Il ricorrente, sig. Salvatore Busa, è un cittadino italiano nato nel 1938 e residente a Scandicci (Firenze). Era rappresentato dinanzi alla Corte dall’avv. Gabriele de Paola, del foro di Firenze.
2. Il governo italiano («il Governo») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, nonché dal suo coagente, P. Accardo.
A. Le circostanze del caso di specie
1. La procedura di fallimento
3. Con sentenza depositata il 26 maggio 1987, il tribunale di Firenze dichiarava il fallimento personale del ricorrente.
4. Il 13 aprile 2001, il giudice delegato approvava il rendiconto e, in data 24 ottobre 2001, il sindaco depositava il piano di ripartizione finale dell’attivo fallimentare.
5. Con decisione del 21 giugno 2006, il giudice dichiarava conclusa la procedura con la ripartizione finale dell’attivo fallimentare.
2. La procedura promossa a norma della «legge Pinto»
6. Il 7 novembre 2006, il ricorrente presentava un ricorso dinanzi alla corte d’appello di Genova a norma della «legge Pinto» per lamentare la durata ecessiva della procedura fallimentare e le incapacità da questa derivanti.
7. Con decisione depositata il 27 dicembre 2007 la domanda veniva dichiarata inammissibile.
B. Il diritto interno pertinente
8. Gli elementi di diritto interno pertinente sono esposti nelle cause Campagnano c. Italia, n. 77955/01, CEDU 2006‑IV ; Albanese c. Italia, n. 77924/01, 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia, n. 77962/01, 23 marzo 2006 e Cennamo c. Italia (dec), n. 6310/07, 6 dicembre 2011.
MOTIVI DI RICORSO
9. Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione e 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta rispettivamente la limitazione del diritto al rispetto dei beni, della libertà di circolazione e del diritto al rispetto della corrispondenza, in particolare a causa della durata della procedura fallimentare.
10. Il ricorrente lamenta altresì l’iscrizione del suo nome nel registro dei falliti e l’impossibilità di chiedere la riabilitazione prima del termine di cinque anni a partire dalla conclusione della procedura fallimentare.
11. Invocando l’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, egli lamenta la limitazione del diritto di voto conseguente al fallimento.
12. Invocando gli articoli 6 § 1 della Convenzione, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, e 13 della Convenzione, il ricorrente denuncia la mancanza di un ricorso effettivo finalizzato a contestare il protrarsi delle incapacità derivanti dal fallimento.
IN DIRITTO
13. La prima doglianza del ricorrente riguarda la durata delle incapacità derivanti dal fallimento.
14. La Corte constata che il ricorrente non ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d’appello di Genova che rigettava il ricorso dal medesimo presentato ai sensi della «legge Pinto». Dal momento che il ricorrente aveva omesso di esaurire le vie di ricorso di cui poteva disporre nel diritto interno, tale parte del ricorso deve essere rigettata conformemente all’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
15. La seconda doglianza del ricorrente riguarda le incapacità derivanti dall’iscrizione del suo nome nel registro dei falliti.
16. La Corte constata che le incapacità lamentate dal ricorrente sono cessate dal 16 gennaio 2006, data di entrata in vigore della nuova legge fallimentare. Essa ritiene quindi che il ricorrente avrebbe dovuto presentare la sua doglianza entro il 16 luglio 2006. Poiché il presente ricorso è stato presentato il 20 dicembre 2006, tale doglianza è tardiva e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione (si veda Cennamo c. Italia (dec), n. 6310/07, 6 dicembre 2011).
17. In terzo luogo, il ricorrente lamenta la limitazione del suo diritto di voto a seguito del fallimento. La Corte rileva che, ai sensi della legge applicabile all’epoca dei fatti della causa, la perdita del diritto di voto a seguito del fallimento non poteva essere superiore a cinque anni a partire dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
18. Orbene, tale doglianza è stata presentata oltre sei mesi dopo la cessazione del divieto in questione (nella fattispecie il 26 maggio 1992). La Corte constata dunque che tale doglianza è tardiva e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
19. Infine, il ricorrente denuncia la mancanza di un ricorso effettivo finalizzato a contestare il protrarsi delle incapacità derivanti dal fallimento.
20. La Corte constata di aver concluso per l’irricevibilità delle doglianze del ricorrente relative alle incapacità derivanti dal fallimento. Dal momento che non si tratta di doglianze «difendibili» sotto il profilo della Convenzione, la Corte ritiene che tale parte del ricorso debba essere rigettata in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Cancelliere aggiuntoPresidente
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