Sorveglianza dei revisori 2010/30
BVGE / ATAF / DTAF 419
2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
Droit privé – Procédure civile – Exécution
Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
30
Estratto della decisione della Corte II
nelle causa X contro Autorità federale di sorveglianza dei revisori
B6003/2009 del 13 luglio 2010
Sorveglianza dei revisori. Domanda di abilitazione a esercitare la
funzione di perito revisore e revisore. Requisiti in materia di
formazione per l'abilitazione.
Art. 4 cpv. 2 lett. c LSR.
Deve essere esaminato d'ufficio se un diploma di laurea svizzero
sia da considerare quale diploma universitario per l'abilitazione
a esercitare la funzione di perito revisore e revisore. L'obbligo di
esame va oltre a quello per i diplomi esteri. Considerata la
giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, secondo
la quale bisogna contare sul fatto che un titolo « lic. rer. pol. »
svizzero possa essere riconosciuto quale titolo di formazione ai
sensi dell'art. 4 cvp. 2 lett. c LSR, l'autorità inferiore deve
chiarire la fattispecie presso la competente università
(consid. 4.3).
Revisionsaufsicht. Gesuch um Zulassung als Revisionsexperte und
Revisor. Anforderungen an die Ausbildung.
Art. 4 Abs. 2 Bst. c RAG.
Ob ein schweizerisches Universitätsdiplom als
Hochschulabschluss für die Zulassung als Revisionsexperte oder
Revisor genügt, ist von Amtes wegen zu prüfen. Die
Prüfungspflicht geht weiter als bei ausländischen Abschlüssen.
Die Vorinstanz hat den Sachverhalt bei der zuständigen
Universität abzuklären, da nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts damit zu rechnen ist, dass ein
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schweizerischer « lic. rer. pol. »Titel als Ausbildungsabschluss
im Sinne von Art. 4 Abs. 2 Bst. c RAG in Frage kommt (E. 4.3).
Surveillance des réviseurs. Demande d'agrément d'expertréviseur et
de réviseur. Exigences requises en matière de formation.
Art. 4 al. 2 let. c LSR.
En cas d'agrément d'expertréviseur, la question de savoir si le
diplôme délivré par une université suisse suffit en tant que
diplôme de fin d'études d'une haute école, doit être examinée
d'office. Le devoir d'examen est plus étendu que pour les
diplômes étrangers. Dès lors qu'à la lumière de la jurisprudence
du Tribunal administratif fédéral il apparaît que le titre « lic.
rer. pol. » entre en considération en tant que diplôme de fin
d'études au sens de l'art. 4 al. 2 let. c LSR, l'autorité inférieure
doit en clarifier le contenu auprès de l'université compétente
(consid. 4.3).
In data 19 giugno 2008, il signor X. (qui di seguito: ricorrente 1) ha
presentato all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR o
autorità inferiore) domanda di abilitazione per fornire servizi di revisione
sia per lui personalmente che per la sua ditta individuale, lo studio
fiduciario e commerciale Y. (qui di seguito: ricorrente 2), come pure per
la società Z.
Il ricorrente 1, in allegato alle istanze d'abilitazione, ha trasmesso
all'autorità inferiore, oltre ad altri attestati, un certificato universitario in
« licencié ès sciences politiques » rilasciato dall'Università di Losanna in
data 6 aprile 1978.
In data 14 agosto 2009, l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione.
In prima battuta, occorre rilevare che l'autorità inferiore ha deciso di
esaminare separatamente la domanda di abilitazione ad esercitare la
funzione di perito revisore per la società Z. attraverso una successiva
decisione che analizzi, sulla scorta dell'art. 6 lett. a–c della legge sui
revisori del 16 dicembre 2005 (LSR, RS 221.302), se la società in
questione adempie ai requisiti previsti. Modo di procedere condiviso dal
ricorrente, che non ha quindi contestato in sede di ricorso.
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Mentre, le domande concernenti il ricorrente 1 e la ricorrente 2, essendo
intrinsecamente correlate, sono state trattate dall'autorità inferiore
congiuntamente, come risulta dalla decisione impugnata.
Tramite la decisione in questione, l'autorità inferiore ha così deciso di
unificare le domande di abilitazione per esercitare la funzione di perito
revisore o di revisore del ricorrente 1 e della ricorrente 2, respingendo
poi entrambe le domande. La medesima ha ritenuto che le condizioni di
abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore ai
sensi della relativa legge non fossero adempiute dal ricorrente 1, con
conseguente diniego dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito
revisore o di revisore. Di conseguenza, ha parimenti negato l'abilitazione
alla ricorrente 2, considerato come le imprese individuali non possono
essere abilitate quali imprese di revisione se il titolare dell'impresa in
questione non dispone dell'abilitazione necessaria.
In data 21 settembre 2009, il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno
interposto presso lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF)
ricorso contro la suddetta decisione dell'autorità inferiore chiedendo
l'accoglimento delle proprie domande di abilitazione, alfine di poter
esercitare la funzione di perito revisore e di revisore protestando spese,
tasse e ripetibili.
Il ricorrente 1 sostiene, oltre altro, che la sua formazione professionale
rientrerebbe nell'elenco previsto dall'art. 4 cpv. 2 lett. a–c LSR. Egli
possiede il titolo « lic. rer. pol » (Università di Losanna), titolo
quest'ultimo che nel 1978 sarebbe stato rilasciato indistintamente a chi
conseguiva la laurea in diritto, in economia e in scienze politiche. Del
resto, a Losanna, il ricorrente 1 ha dovuto superare diversi esami di
economia aziendale e di diritto. Pertanto, la formazione in economia
aziendale di cui beneficiano i licenziati in diritto (a Losanna) sarebbe la
stessa della formazione universitaria di cui ha beneficiato il ricorrente 1
in qualità di studente « lic. rer. pol ». Oltre a sottolineare il fatto che in
quegli anni non esistevano scuole di periti federali e cantonali.
Con scritto di data 16 novembre 2009, seguente l'ordinanza di data
19 ottobre 2009 della scrivente autorità, l'autorità inferiore mantiene la
sua posizione in tutte le sue conclusioni senza nulla aggiungere.
Il TAF accoglie parzialmente il ricorso.
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Dai considerandi:
4.
4.1 Nell'evenienza concreta, con l'entrata in vigore della LSR, i
ricorrenti hanno deciso di richiedere la necessaria autorizzazione per
poter eseguire mandati di revisione ai sensi dell'art. 2 LSR. Essi hanno
quindi inoltrato la domanda di abilitazione.
4.2 Con decisione di data 14 agosto 2009, l'autorità inferiore ha
respinto ai ricorrenti la domanda dell'abilitazione. La medesima ha
constatato che il titolo « licencié ès sciences politiques » rilasciato in data
6 aprile 1978 dall'Università di Losanna, come pure il certificato che
autorizza il ricorrente 1 a esercitare la professione di fiduciario
commercialista rilasciatogli in data 17 dicembre 1986 dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino non rientrano nei percorsi formativi contemplati
dall'elenco esaustivo di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR, costituendo quindi un
impedimento alla concessione dell'abilitazione.
Di altro avviso il ricorrente 1. Egli sostiene di possedere il titolo « lic.
rer. pol. » che nel 1978 all'Università di Losanna sarebbe stato rilasciato
indistintamente a chi conseguiva la laurea in diritto, in economia e in
scienze politiche. Infatti, il ricorrente 1 avrebbe dovuto sostenere anche
degli esami di economia aziendale e di diritto e che la formazione
aziendale di cui beneficiano i licenziati in diritto sarebbe la stessa dei
licenziati in scienze politiche. Attraverso il ricorso in questione, il
ricorrente 1 ha prodotto ulteriore documentazione. Si tratta, in
particolare, del diploma di esperto commerciale rilasciato in data
19 giugno 1962 dall'Istituto Elvetico (Lugano); il diploma di maturità
economica rilasciato in data 14 luglio 1966 dal Collège St.Michel
(Friborgo); l'attestato della Facoltà di scienze economiche e sociali
dell'Università di Friborgo concernente gli anni 1966–1969
(corrispondente al ¼ di licenza della Facoltà di economia di Friborgo); la
tabella dei corsi eseguiti all'Università di Losanna e il libretto di studente
dell'Università di Losanna.
Dapprima, occorre specificare come l'autorizzazione all'esercizio della
professione di « fiduciario commercialista » rilasciata dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino è un atto amministrativo e non un titolo di
studio, rilasciato sulla base della legge cantonale ticinese sull'esercizio
delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (cfr. decisione del TAF
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B5881/2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.2). Ad ogni modo, la figura
del « fiduciario commercialista » non rientra nei cicli formativi
menzionati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi non può valere per ottenere la
concessione all'abilitazione.
Neppure il titolo « licencié ès sciences politiques » fa parte dell'elenco
esaustivo dei cicli formativi esplicitamente menzionati all'articolo di
legge in questione che come illustrato ai precedenti considerandi (...) non
ammette alcuna deroga.
A tal proposito si osserva che il ricorrente 1 sostiene di possedere il titolo
« lic. rer. pol. », titolo quest'ultimo che nel 1978 all'Università di
Losanna, sempre secondo l'interessato, sarebbe stato attribuito
indistintamente a chi conseguiva la laurea in diritto, in economia e in
scienze politiche. Si osserva che il titolo « lic. rer. pol. » ottenuto
all'Università di Berna è stato paragonato dalla competente autorità
cantonale, come pure dall'ateneo stesso a ragione dei tipi di esami
previsti per ottenere tale laurea, ad un diploma in scienze economiche e,
dunque, facente parte dell'elenco di cui all'art. 4 cpv. 2 let. c LSR (cfr.
decisione del TAF B5821/2009 del 4 marzo 2010 consid. 2.3 segg.).
Nell'appena citata decisione il ricorrente si era prodigato di richiedere, a
chi di pertinenza, l'equiparazione del suo titolo di studio con il titolo in
« lic. rer. pol. », rispettivamente con un diploma in scienze economiche.
Nel caso concreto, l'interessato non ha, invece, prodotto nessun
documento attestante il fatto che una laurea in « licencié ès sciences
politiques » possa essere considerata quale diploma in scienze
economiche. Occorre sottolineare come i titoli di studio variano da
un'università all'altra e ciò in funzione dagli esami previsti in un ateneo
rispetto ad un altro per ottenere una determinata laurea. Fintanto che il
ricorrente 1 produce unicamente il certificato attestante l'ottenimento
della laurea in « licencié ès sciences politiques », quindi né in diritto, né
in economia (lauree queste ultime previste all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) e
non dimostra come tale laurea possa essere considerata quale diploma di
scienze economiche non si può che concludere come le condizioni
previste all'art. 4 cpv. 2 LSR per esercitare la funzione di perito revisore
e revisore non siano adempiute.
Neppure i certificati prodotti in sede di ricorso rientrano nei cicli
formativi elencati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi non possono essere
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d'interesse per ottenere l'abilitazione in qualità di perito revisore e
revisore.
4.3 Dalla decisione del TAF B5821/2009 del 4 marzo 2010, già
citata al considerando precedente, si evince appunto come l'Università di
Berna abbia considerato il titolo « lic. rer. pol. », conseguito in tale
ateneo, quale diploma in scienze economiche di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. c
LSR. Nel caso di specie il ricorrente 1, nel suo ricorso, porta una
situazione analoga, sostenendo, oltre altro, che nel 1978 all'Università di
Losanna il titolo « lic.rer.pol. » veniva rilasciato indistintamente a chi
terminava uno studio in diritto, in economia o in scienze politiche. Anche
se quest'ultima argomentazione portata dal ricorrente 1 non può essere
ritenuta pertinente al fine di determinare se il titolo di studio conseguito
dall'interessato sia da considerare come un diploma in scienze
economiche ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR, bisogna tuttavia
chiedersi se nella fattispecie non sussista effettivamente una
costellazione simile a quella descritta nella decisione summenzionata,
vale a dire il possibile riconoscimento di un titolo « lic. rer. pol. » quale
diploma in scienze economiche.
L'autorità inferiore, citando nella DTAF 2008/50, lascia intendere che il
ricorrente dispone di un titolo « lic. rer. pol. », come del resto sostiene
quest'ultimo. Nell'appena menzionata sentenza la laurea oggetto di
discussione era una laurea in scienze politiche conseguita all'estero e non
sussistevano indizi sufficienti atti ad affermare se e in che misura tale
laurea poteva essere paragonata ad un diploma (svizzero) in scienze
economiche. La fattispecie, invece, non presenta dei quesiti concernenti
elementi di fatto con legami esteri, bensì presenta il quesito a sapere
quali diplomi svizzeri conseguiti in quale università svizzera rientrano
nell'elenco esaustivo dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. c
LSR. Non si tratta di un diploma conseguito presso un'università di un
paese terzo, nel quale contesto sarebbe lecito attendersi una maggior
cooperazione da parte del postulante per l'accertamento della domanda e
ciò conformemente all'art. 13 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). A tal proposito si
osserva come nonostante al ricorrente, in qualità di postulante, incombe
l'onere della prova (cfr. art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre
1907 [CC, RS 210]), vale a dire sopportare le conseguenze di eventuali
mancanze di prove in merito al riconoscimento del suo diploma con un
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diploma in scienze economiche, all'autorità spetta l'obbligo di accertare i
fatti d'ufficio assumendo tutte le prove necessarie per dirimere sulla
domanda di abilitazione per fornire servizi di revisione, anche se tale
principio non dispensa le parti a dover cooperare per tale accertamento
(PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,
Zurigo 2009, Art. 12 N 6). L'obbligo di accertare d'ufficio se un diploma
rilasciato da una determinata università svizzera sia da considerare come
un diploma universitario nel senso dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR riveste
indubbiamente preponderante importanza, in quanto di carattere generale
per l'università in questione, e deve essere eseguito con maggior rigore
rispetto a un caso di un diploma universitario straniero.
Dall'emanazione della decisione del TAF B5821/2009 del 4 marzo
2010, l'autorità inferiore deve d'ora in poi contare con la possibilità che
un titolo « lic. rer. pol. » conseguito in un ateneo svizzero possa essere
considerato come un diploma in scienze economiche rientrante
nell'elenco esaustivo dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. c
LSR. In tali casi, si può ragionevolmente pretendere che quest'ultima
s'informi presso la competente università.
5. Alla luce delle sopra esposte risultanze, la fattispecie è da
considerarsi incompleta. Non tutti gli elementi per poter dirimere sul
ricorso sono stati appurati dall'autorità inferiore, alla quale spetta ora il
compito di riparare compiendo ulteriori accertamenti. In particolare e
come poc'anzi illustrato, la medesima deve verificare presso la
competente università se la laurea conseguita dal ricorrente 1 possa
essere considerata come una laurea in scienze economiche. In caso di
risposta affermativa alla medesima spetta ancora il compito di esaminare
gli ulteriori presupposti necessari per ricevere l'abilitazione, in quanto
non sono ancora stati esaminati.
Di conseguenza, su questo punto, il ricorso deve essere parzialmente
accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'autorità
inferiore affinché completi l'istruttoria ai sensi dei precedenti
considerandi. La stessa dovrà poi statuire nuovamente sulla domanda per
ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore e revisore
del ricorrente 1, come pure della ricorrente 2.