Maturità professionale federale 2010/60
BVGE / ATAF / DTAF 859
4 Schule – Wissenschaft – Kultur
Ecole – Science – Culture
Scuola – Scienza – Cultura
60
Estratto della decisione della Corte II
nelle causa A. contro Ufficio federale della formazione e della tecnologia
B5877/2009 dell'8 luglio 2010
Esame federale di maturità professionale. Determinazione
dell'autorità inferiore competente nell'ambito della procedura di
ricorso.
Art. 57 PA. Art. 32 e art. 34 OMPr del 1998.
L'Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia (UFFT) è l'autorità inferiore ai sensi dell'art. 57 PA
nell'ambito della procedura di ricorso contro una decisione in
materia di esami federali di maturità professionale. Nel caso di
una procedura di ricorso pendente davanti al Tribunale
amministrativo federale (TAF), l'UFFT è responsabile
dell'organizzazione e della coordinazione interna con la
Commissione federale di maturità professionale (CFMP). Lo
scambio diretto di scritti tra quest'ultima ed il TAF non è escluso
(consid. 2–2.3).
Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung. Bestimmung der
Vorinstanz, welche zur Behandlung einer Beschwerde zuständig ist.
Art. 57 VwVG. Art. 32 und Art. 34 BMV von 1998.
Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) ist
Vorinstanz im Sinne von Art. 57 VwVG bezüglich einer
Prüfungsverfügung betreffend die Eidgenössische
Berufsmaturität. Das BBT ist damit – mit der Eidgenössischen
Berufsmaturitätskommission (EBMK) – verantwortlich für die
Organisation und Koordination des internen Verfahrens im Falle
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einer Beschwerde. Ein direkter Schriftenwechsel zwischen der
EBMK und dem Bundesverwaltungsgericht ist nicht
ausgeschlossen (E. 2–2.3).
Examen fédéral de maturité professionnelle. Détermination de
l'autorité inférieure compétente pour la procédure de recours.
Art. 57 PA. Art. 32 et art. 34 OMPr de 1998.
L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) est l'autorité inférieure au sens de l'art. 57
PA en cas de recours contre une décision en matière d'examens
fédéraux de maturité professionnelle. Dans ce contexte il est
responsable – avec la Commission fédérale de la maturité
professionnelle (CFMP) – de l'organisation et de la coordination
de la procédure interne de recours. Un échange d'écritures direct
entre la CFMP et le Tribunal administratif fédéral n'est pas
exclu (consid. 2–2.3).
Dai considerandi:
2. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha richiesto nel
corso della procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio
federale della formazione e della tecnologia (UFFT) e della
Commissione federale di maturità professionale (CFMP) in merito alla
domanda di sapere chi sia da considerare autorità inferiore nella
procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità
professionale. La domanda è scaturita in fase d'istruzione quando il TAF
con ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'UFFT di prendere
posizione sul ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La CFMP
chiedeva in seguito il ripristino del termine indicando che l'ordinanza era
stata erroneamente inviata all'UFFT e che questa non le era stata
trasmessa dallo stesso, nonostante la CFMP fosse chiaramente
competente in merito.
2.1 La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per
diversi motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al TAF l'atto
impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere una decisione ai
sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno sul
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Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). D'altra parte la
decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai sensi
dell'art. 33 LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla legge
(art. 32 LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è inoltre
necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57 PA e permettere
quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio all'autorità
interessata, per informarla della litispendenza, chiederle una risposta al
ricorso, così come di poter attuare eventuali misure cautelari, il tutto
evitando rallentamenti della procedura. Infine la domanda può avere
ripercussioni sulla questione legata all'assegnazione di eventuali
indennità (art. 64 PA). Mentre da una parte all'autorità inferiore
soccombente non vengono messe a carico le spese procedurali, essa può
però essere chiamata a versare un'indennità a favore della ricorrente. È
quindi necessario definire con chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile.
2.2 Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura
di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il TAF si
basa sulle disposizioni legali in materia. Esse sono in primo luogo quelle
normative che ripartiscono in maniera generale le competenze oppure
quelle che determinano in modo specifico il potere decisionale
nell'ambito in questione. La legge sulla formazione professionale del
13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) prevede che la Commissione
federale venga nominata dal Dipartimento e le affida compiti
esplicitamente consultivi per le questioni inerenti alla maturità
professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle
procedure di qualificazione (art. 71 LFPr). La LFPr delega inoltre la
competenza in materia di maturità professionale federale al Consiglio
federale (art. 25 cpv. 5 LFPr) che in base a tale delega ha emanato
l'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009
(OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere decisionale in materia viene
ridistribuito tra Cantoni (art. 8, art. 14, art. 20, art. 26 e art. 34 OMPr) e
Ufficio federale (art. 23, art. 28 cpv. 3, art. 29 cpv. 4, art. 30 cpv. 2,
art. 32 lett. c OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità
professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di una
formazione generale approfondita per la maturità professionale acquisita
in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di maturità per i
titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un
ciclo di formazione riconosciuto (art. 4 OMPr). Quest'ultimo tipo di
esame è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia (art. 4 cpv. 2 OMPr). Le disposizioni transitorie
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dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno cominciato la
formazione professionale entro il 2014 si applicano le disposizioni della
vecchia ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998
(RU 1999 1367, qui di seguito: OMPr del 1998) (art. 36 OMPr). Ciò vale
sicuramente anche per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di
formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OMPr.
2.2.1 Le disposizioni della OMPr del 1998 rispecchiano quelle in
vigore attualmente; anche in base al diritto precedente è infatti prevista
una distinzione tra esami di maturità professionale e esami federali di
maturità professionale. Mentre al primo tipo d'esame si applicano
direttamente le disposizioni dell'OMPr del 1998, l'esame federale di
maturità professionale è retto da una regolamentazione separata per la
quale è responsabile l'Ufficio federale (art. 32 OMPr del 1998). In base al
regolamento degli esami federali di maturità professionale in vigore al
momento degli esami della ricorrente (regolamento degli esami federali
di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, qui di
seguito: regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli
esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata
all'UFFT che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo svolgimento alla
CFMP (art. 1 e art. 2 regolamento 2007).
La formulazione scelta nel regolamento è esplicita e trasmette alla CFMP
compiti puramente organizzativi e amministrativi, mentre l'ordinamento
della materia è affidato all'UFFT.
Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi articoli
che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in materia:
il regolamento 2007 prevede infatti che le decisioni che possono essere
impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al TAF, concernenti la
mancata ammissione all'esame o, come nel caso attuale, il mancato
rilascio dell'attestato di maturità professionale, sono di esplicita
competenza dell'UFFT (art. 24 regolamento 2007). Anche la
formulazione dei rimedi giuridici legata alla comunicazione del risultato
degli esami designa l'UFFT come autorità decisionale. Infine, è da notare
che nonostante sia la CFMP a svolgere gli esami, decisioni strettamente
legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad un'eventuale
esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di mezzi illeciti o altro
comportamento scorretto, spettano chiaramente all'UFFT (art. 17 cpv. 2 e
3 regolamento 2007). Allo stesso modo, nonostante lo svolgimento degli
esami, così come la procedura d'ammissione, spetti alla CFMP, essa ha
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solamente la possibilità di proporre all'UFFT (e non di decidere)
l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8
cpv. 1 regolamento 2007).
Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle
norme del regolamento interno della CFMP (versione del 20 novembre
2007 approvato il 16 gennaio 2008 dall'UFFT, qui di seguito:
regolamento interno). Esso prevede infatti che la CFMP tratti i compiti
che le vengono assegnati e sia a disposizione a titolo consultivo
dell'UFFT (art. 1 cpv. 2 regolamento interno). Lo svolgimento degli
esami federali di maturità professionale è espressamente delegato dalla
CFMP al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 regolamento interno).
Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il
potere di decidere in merito al superamento o al mancato superamento
degli esami, ma presenta all'UFFT la sua richiesta per i singoli candidati
(art. 9 cpv. 3 regolamento interno).
Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità
dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il
potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati all'UFFT (o
ai Cantoni), mentre alla CFMP sono affidati compiti consultivi,
organizzativi o amministrativi. Anche nell'ambito di quei compiti per i
quali la CFMP è responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli
esami federali), il potere decisionale è affidato all'UFFT.
Ne consegue che nell'ambito della procedura l'UFFT è da una parte,
autorità inferiore ai sensi dell'art. 57 PA e quindi corrispondente
principale del TAF. Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'UFFT il
compito di organizzare e coordinare la procedura interna con la CFMP.
2.2.2 Gli articoli citati dalla CFMP nella sua risposta del 22 gennaio
2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2 lett. d OMPr del
1998 da lei citato determina solamente che la CFMP è responsabile dello
svolgimento degli esami federali di maturità professionale. Anche le altre
competenze enumerate nell'art. 34 cpv. 2 OMPr del 1998 riguardano
compiti puramente organizzativi e amministrativi.
2.2.3 Mentre da un punto di vista pratico si potrebbe dedurre un
potere decisionale in materia a favore della CFMP e quindi un suo ruolo
di autorità inferiore, le normative legali in vigore che determinano i
compiti ed il potere decisionale dell'UFFT sono preponderanti. Il
regolamento che ordina l'esame federale di maturità professionale non
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prevede infatti potere decisionale a favore della CFMP. Questa
suddivisione dei compiti, e quindi dei ruoli, è ancora più evidente se si
prendono in considerazione confrontandole, le disposizioni della LFPr,
dell'OMPr e del regolamento interno.
Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato
superamento degli esami, è firmato a nome della CMFP dalla direttrice
degli esami. Nonostante la decisione menzioni correttamente nei rimedi
giuridici l'UFFT in qualità di autorità decisionale, si pone per i motivi
sopra indicati, la domanda se revocare o annullare, per incompetenza, la
decisione impugnata. A tal proposito bisogna tener conto del fatto che le
censure materiali (consid. 3 segg.) sono mature per il giudizio e che il
TAF è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal
punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e
rimandarla all'UFFT competente al fine di emanarne una nuova, ma con
lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di formalismo (cfr.
decisione del TAF B607/2009 consid. 3). Si può anche supporre che
l'UFFT, così come nell'ambito di altri esami professionali dall'esito
negativo, abbia delegato alla CFMP la competenza in merito alla firma.
Per quel che riguarda l'annullamento della decisione impugnata, vi è da
sottolineare che in base alla prassi e alla dottrina in materia, il difetto in
questione non è tale da imporre questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21
consid. 3.1 pag. 27, DTF 130 III 430 consid. 3.3 pag. 434; cfr. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, N. 955 segg.;
PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, Berna 2009, pag. 285).
La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere
considerata come emanata in nome o su incarico dell'UFFT. Se la CFMP
volesse in futuro continuare a firmare i risultati delle note a nome
dell'UFFT, sarebbe consigliabile una modifica in tal senso del
regolamento degli esami di maturità professionale.
2.3 Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la CFMP adduce
motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di ricorso, motivando che
è il segretariato degli esami in collaborazione con gli esperti e d'intesa
con la direttrice degli esami ad esprimere un parere in merito, poiché solo
il segretariato è in grado di esprimersi per quanto riguarda il contenuto
degli esami.
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Anche se è l'UFFT ad essere autorità decisionale e quindi autorità
inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude che la
CFMP possa, in caso di ricorso ad un esame federale di maturità
professionale, intrattenere corrispondenza diretta con l'autorità scrivente.
È evidente che l'organo che dispone delle conoscenze specifiche legate
ad un eventuale esame contestato come lo possono essere il suo
svolgimento, l'analisi delle risposte dei candidati, la valutazione delle
loro risposte nel loro contesto, è sicuramente la CFMP. Alla luce delle
norme applicabili in materia non è però possibile accettare che la CFMP
si definisca autorità inferiore e che l'UFFT non intervenga in alcun modo
nella procedura di ricorso (ad esempio rinunciando ad una presa di
posizione rinviando nel contempo a quella della CFMP). Sorprende
inoltre, che l'UFFT non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in
merito alla questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante
l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente.
3. Giusta l'art. 17 della LFPr, l'attestato federale di capacità,
unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità
professionale.
3.1 Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova OMPr. Le
disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono esplicitamente che
ai maturandi i quali hanno iniziato la formazione di maturità
professionale prima del 1o gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore
(art. 36 OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono quindi senza
dubbio essere trattati in base alle norme del diritto precedente. Nella
fattispecie gli esami della ricorrente si sono quindi svolti nel quadro
dell'OMPr del 1998. In base a detta ordinanza è possibile conseguire la
maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di formazione nelle
rispettive istruzioni scolastiche: nel quadro della formazione
professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio;
nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo
pieno e in scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di
base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale
(art. 4 cpv. 1 lett. a–c OMPr del 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su
proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli
di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura (art. 4 cpv. 3
OMPr del 1998).
3.2 Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per
la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un
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curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4 OMPr del 1998 può sostenere
gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio federale
emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento
(art. 32 OMPr del 1998).
3.3 Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami
parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei
secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine d'agosto
2009, era applicabile il regolamento 2007. Questo definisce lo scopo
degli esami come segue: scopo degli esami federali di maturità
professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità
necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È
idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di
giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di
una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la
soluzione (art. 9 regolamento 2007).
3.4 Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24 OMPr del
1998 in concomitanza con l'art. 10 del regolamento 2007. Le esigenze
relative alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro
d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3 regolamento
2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di maturità
professionale (art. 15 cpv. 6 e art. 34 cpv. 1 lett. b OMPr del 1998), così
come nel regolamento 2007 (art. 32 OMPr del 1998). In quest'ultimo è
definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la
stesura e la presentazione di un Progetto didattico interdisciplinare (PDI;
art. 10 cpv. 3 regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è
superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4, sussistono
al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4 verso il
basso non supera i due punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 20
regolamento 2007). Mentre la nota complessiva degli esami è data dalla
media, arrotondata ad un decimale, di tutte le note finali la nota del PDI
viene assegnata in base alla media ponderata tra la nota del lavoro scritto
(preso due volte) e della presentazione orale (preso una volta)
arrotondata ad un decimale (art. 16 cpv. 5 e 6 regolamento 2007).