2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
546 BVGE / ATAF / DTAF
4 Schule – Wissenschaft – Kultur
Ecole – Science – Culture
Scuola – Scienza – Cultura
29
Estratto della decisione della Corte II
nella causa A. contro
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
B‒7059/2010 del 14 agosto 2012
Riconoscimento di diplomi esteri giusta l'Accordo sulla libera
circolazione Svizzera-UE. Particolarità del riconoscimento di una
formazione non regolamentata nello Stato di provenienza per
l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato ospitante.
Considerazione dell'esperienza professionale nel confronto del
contenuto delle formazioni.
Art. 3 lett. b e art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale
di riconoscimento della formazione professionale, che integra la
direttiva 89/48/CEE.
1. Condizioni di riconoscimento dell'equipollenza conformemente
all'Accordo sulla libera circolazione Svizzera-UE. Onere della
prova (consid. 5 segg.).
2. Disamina particolare delle condizioni di riconoscimento in caso
di una formazione non regolamentata nello Stato di provenienza
per l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato
ospitante giusta l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE.
Interpretazione della direttiva 92/51/CEE in caso di testi
divergenti nelle diverse versioni linguistiche. La condizione
dell'esercizio biennale della professione può essere anche
adempiuta qualora tale attività sia stata prestata nello Stato
ospitante dove l'abilitazione ad esercitare la professione per
mancanza di riconoscimento del diploma non è ancora stata
acquisita (consid. 7.1 segg.).
3. Confronto del contenuto delle formazioni giusta l'art. 4 cpv. 1
lett. b della direttiva 92/51/CEE. Considerazione dell'esperienza
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 547
professionale per un'eventuale compensazione di una differenza
sostanziale tra i contenuti delle formazioni; parametro e criteri
(consid. 7.3 segg.).
Diplomanerkennung gemäss Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU.
Besonderheiten bei der Anerkennung einer nicht reglementierten
Ausbildung im Herkunftsstaat zur Ausübung eines reglementierten
Berufes im Aufnahmestaat. Berücksichtigung der Berufserfahrung
beim inhaltlichen Vergleich der Ausbildungen.
Art. 3 Bst. b und Art. 4 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie 92/51/EWG des
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur
Richtlinie 89/48/EWG.
1. Bedingungen für die Anerkennung von ausländischen Diplo-
men gemäss Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU. Beweislast
(E. 5 ff.).
2. Besonderes Prüfprogramm bei der Anerkennung einer nicht re-
glementierten Ausbildung im Herkunftsstaat zur Ausübung eines
reglementierten Berufes im Aufnahmestaat gemäss Art. 3 Bst. b
der Richtlinie 92/51/EWG. Auslegung der Richtlinie 92/51/EWG
bei abweichendem Wortlaut in den verschiedenen Sprach-
versionen. Die Bedingung der zweijährigen Berufsausübung
kann auch dann erfüllt sein, wenn diese lediglich im Aufnahme-
staat stattgefunden hat, wo die Berechtigung zur Berufsausübung
mangels erfolgter Diplomanerkennung noch nicht besteht
(E. 7.1 ff.).
3. Inhaltlicher Vergleich der Ausbildungen gemäss Art. 4 Abs. 1
Bst. b der Richtlinie 92/51/EWG. Berücksichtigung der Berufs-
erfahrung für eine allfällige Kompensation eines substanziellen
Unterschiedes der Ausbildungsinhalte; Massstab und Kriterien
(E. 7.3 ff.).
Reconnaissance des diplômes selon l'Accord sur la libre circulation
des personnes Suisse-UE. Particularités de la reconnaissance d'une
formation non réglementée dans l'Etat d'origine pour l'exercice
d'une profession réglementée dans l'Etat d'accueil. Prise en compte
de l'expérience professionnelle dans la comparaison du contenu des
formations.
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
548 BVGE / ATAF / DTAF
Art. 3 let. b et art. 4 al. 1 let. b de la directive 92/51/CEE du Conseil,
du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de recon-
naissance des formations professionnelles, qui complète la directive
89/48/CEE.
1. Conditions de reconnaissance de l'équivalence des diplômes
étrangers conformément à l'Accord sur la libre circulation des
personnes Suisse-UE. Fardeau de la preuve (consid. 5 ss).
2. Examen particulier des conditions de reconnaissance d'une for-
mation non réglementée dans l'Etat d'origine pour l'exercice
d'une profession réglementée dans l'Etat d'accueil conformément
à l'art. 3 let. b de la directive 92/51/CEE. Interprétation de la
directive 92/51/CEE lorsque le texte ne coïncide pas dans les
différentes versions linguistiques. L'exigence d'un exercice de la
profession pendant deux ans peut également être satisfaite lors-
que celui-ci a lieu exclusivement dans l'Etat d'accueil, où l'autori-
sation d'exercer n'est pas encore acquise faute d'une
reconnaissance effective du diplôme (consid. 7.1 ss).
3. Comparaison du contenu des formations selon l'art. 4 al. 1 let. b
de la directive 92/51/CEE. Prise en compte de l'expérience pro-
fessionnelle aux fins d'une éventuelle compensation d'une dif-
férence substantielle dans le contenu des formations; base et
critères de comparaison (consid. 7.3 ss).
Il 6 luglio 2006 A. (qui di seguito: ricorrente) ha ottenuto presso la scuola
Y. a Z. (Italia) l'attestato di abilitazione dell'arte ausiliaria sanitaria di
ottico dopo una formazione biennale con 1152 ore annue. Il 30 giugno
2009 la ricorrente ha conseguito il diploma di optometrista presso
l'Istituto superiore centro di formazione professionale ottici e optome-
tristi a N. (Italia) dopo un'ulteriore formazione biennale con 320/352 ore
annue.
A partire dal 5 settembre 2006 la ricorrente veniva assunta con mansione
di aiuto ottico presso la F. S.p.A. a G. (Italia). In seguito, la ricorrente
continuava ad essere impiegata presso la F. S.p.A. a L. (Italia, 2007) e a
N. (Italia, 2008) con mansione di ottica (2007) e responsabile del reparto
di applicazioni di lenti a contatto morbide e rigide o gas-permeabili
(2008). Dal 1
o
settembre 2008 la ricorrente opera con l'incarico di ottico
e assistente alla parte optometrica presso la X. SA a B. (Svizzera, TI).
Secondo il certificato di lavoro intermedio della X. SA del 7 dicembre
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 549
2009 le sue mansioni comprendono l'applicazione di lenti a contatto,
l'esecuzione di esami della vista e tutto quello che può riguardare il ramo
dell'optometria e della contattologia, la vendita di occhiali come anche di
strumenti ottici e di misura e la relativa consulenza, i montaggi, le
riparazioni, il controllo dei lavori, nonché tutto ciò che può riguardare il
ramo dell'ottica ed infine anche le attività contabili e di amministrazione
del centro ottico.
Con domanda del 22 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio
federale della formazione e della tecnologia (UFFT, qui di seguito anche
autorità inferiore) di riconoscere il suo attestato di optometrista
equipollente a un diploma federale di ottico.
Con decisione del 10 settembre 2010 l'autorità inferiore ha subordinato il
riconoscimento del diploma di optometrista italiano con il diploma
federale di ottico al superamento di una misura di compensazione. In
base a una perizia dell'8 giugno 2010 l'UFFT rileva che dal paragone
della formazione della ricorrente colla formazione svizzera si
evincerebbe che l'assenza di qualifica della ricorrente nelle materie
« anatomia e fisiologia oculare » e « ottica generale e strumenti »
costituirebbe una differenza sostanziale ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b
della direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad
un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del
24.7.1992; qui di seguito: direttiva 92/51/CEE). La formazione svizzera
di ottico diplomato prevede 140 ore di insegnamento della materia
« anatomia e fisiologia oculare » e 240 della materia « ottica generale e
strumenti ». Per ottenere il riconoscimento col diploma federale di ottico
la ricorrente può scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di
adattamento di nove mesi. In seguito al tirocinio, degli esperti della
Fachhochschule Nordwestschweiz verificherebbero le conoscenze
teoriche e pratiche della ricorrente nelle suddette materie. Vista la
mancanza di esperti italofoni, sia la prova attitudinale sia la verifica
successiva al tirocinio, si svolgerebbero, a scelta della ricorrente, in
tedesco o in francese.
Quest'ultima decisione dell'autorità inferiore è stata impugnata dalla
ricorrente il 27 settembre 2010. Implicitamente ella chiede di annullare la
decisione del 10 settembre 2010 e di riconoscere il suo attestato di
optometrista equipollente ad un diploma federale di ottico incondiziona-
tamente, cioè senza l'obbligo di sottoporsi a una misura di compen-
sazione.
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
550 BVGE / ATAF / DTAF
La ricorrente rileva che l'UFFT si sarebbe basato unicamente sul piano di
formazione di optometria e non avrebbe richiesto e tenuto in
considerazione quello in ambito ottico. In tal caso la ricorrente è
dell'opinione che l'UFFT avrebbe potuto accertare che le materie
mancanti indicate erano state studiate ed apprese nel precedente periodo
di formazione obbligatoria in ottica, cioè durante gli anni 2004‒2006,
presso la scuola Y. a Z.
Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2011, 29 aprile 2011 e 31 maggio
2012 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non aver
sufficientemente approfondito le materie indicate durante la formazione
di ottico e di (non) aver seguito dette materie durante la formazione di
optometria. Sulla base di una seconda perizia del 12 gennaio 2012
l'UFFT punta sui temi specifici delle materie che mancherebbero nella
formazione della ricorrente. L'autorità inferiore aggiunge che le lacune
identificate non potrebbero essere colmate con un periodo di lavoro in un
ambito affine alla formazione di ottico diplomato poiché la ricorrente non
avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia dopo il
conseguimento del relativo attestato.
Nelle sue osservazioni del 28 marzo 2011 e del 4 maggio 2012 la
ricorrente critica nuovamente la mancata contemplazione della forma-
zione da lei svolta concretamente presso l'Istituto Y. a Z. La ricorrente
specifica inoltre che avrebbe in realtà seguito tutte le materie richieste.
All'Istituto Y. di Z., sarebbero stati trattati i temi « fisiologia dell'organo
visivo o della visione », « lenti sottili e lenti spesse » « e combinazione di
lenti ». Anche il tema « strumenti d'ottica per l'osservazione » sarebbe
stato insegnato nell'ambito della formazione biennale di ottica. Nono-
stante non siano contemplati nel programma, tali argomenti sarebbero
stati ripresi anche nel successivo corso di optometria, in modo da
omogeneizzare la formazione dei corsisti.
Dai considerandi:
5. Disamina relativa alle condizioni di riconoscimento
dell'equipollenza stabilite nell'ALC
S'impone di delineare di seguito le condizioni di riconoscimento
dell'equipollenza stabilite nell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS
0.142.112.681; qui di seguito: Accordo).
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BVGE / ATAF / DTAF 551
5.1 Diritto di esercitare la professione relativa nel Paese di
provenienza
Il sistema di riconoscimento istituito dall'Accordo si basa fonda-
mentalmente sul concetto di « professione » e non su quello di
« formazione » (cfr. FRÉDÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von
Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Thürer/
Weber/Portmann/Kellerhals [ed.], Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 258). Esso presuppone quindi che il
richiedente sia già inserito nel mondo professionale nel suo Paese
d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che gli permettono
di esercitare la sua professione. Il criterio di base per l'applicazione del
sistema di riconoscimento istituito nell'Unione europea è integrato
nell'Accordo e si identifica quindi nel presupposto che tutto ciò che un
richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese
deve poterlo fare anche in un altro Stato contraente, con la conseguenza
che il Paese accogliente deve accordare l'equipollenza a una formazione
« proveniente » da un altro Stato contraente con la formazione necessaria
nel Paese accogliente per poter svolgere l'attività in questione (cfr.
BERTHOUD, op. cit., pag. 265).
5.2 Professione regolamentata nel Paese di provenienza e
criterio di compensazione in caso contrario
Se il richiedente ha il diritto di esercitare la sua professione nello Stato di
provenienza occorre verificare di seguito se l'esercizio della professione
in questione è regolamentato nel suo Paese. In caso contrario, bisogna
esaminare se il migrante è in possesso di un titolo che sancisce una
formazione regolamentata. In tale ipotesi, si deve poi controllare se la
formazione estera verte su materie sostanzialmente diverse da quelle
trattate nell'ambito della formazione svizzera (cfr. BERTHOUD, op. cit.,
pag. 266). Se il migrante non dovesse disporre di un titolo di formazione
che sancisce una formazione regolamentata, le autorità dello Stato
ospitante devono prendere in considerazione se il richiedente ha
esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i
precedenti dieci anni nel Paese di provenienza ed è in possesso di un
titolo di formazione rilasciato da un'autorità di tale Stato, designata
conformemente alle disposizioni regolamentari di quest'ultimo, e da cui
risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi
postsecondari della durata di almeno un anno (cfr. art. 3 lett. b primo
comma della direttiva 92/51/CEE; cfr. BERTHOUD, op. cit., pag. 266). Da
questo si evince che lo Stato accogliente può rifiutare che un richiedente,
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
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che ha il diritto di esercitare una professione non regolamentata con un
titolo di formazione non regolamentato nello Stato di provenienza,
acceda a tale professione se non dispone di un'esperienza professionale di
almeno due anni ai sensi dell'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE (cfr.
BERTHOUD, op. cit., pag. 266).
Dopo la disamina delle questioni summenzionate occorre confrontare le
rispettive formazioni.
Confronto delle formazioni rispettive
5.3 Conseguenza giuridica in caso di durata inferiore della
formazione estera
Quando questo paragone rivela che la durata della formazione è inferiore
di almeno un anno a quella prescritta nello Stato accogliente,
quest'ultimo può esigere che il richiedente provi di possedere
un'esperienza professionale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a della direttiva
92/51/CEE). La durata massima dell'esperienza professionale richiesta
non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante o il
periodo mancante allorché questo riguarda un periodo di attività
professionale pratica svolto sotto la guida di un professionista qualificato
(cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a, primo comma, primo e secondo trattino della
direttiva 92/51/CEE). L'esperienza professionale richiesta non può
comunque superare quattro anni.
5.4 Conseguenza giuridica in caso di differenza sostanziale nel
contenuto della formazione estera
Quando da questo confronto si evince che la formazione ricevuta
all'estero verte su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse
da quelle prescritte nello Stato ospitante, quest'ultimo può esigere che il
richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga a una
prova attitudinale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE). In
questo caso lo Stato ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra le
due misure di compensazione.
Onere della prova
Da un punto di vista formale è da notare che alle autorità dello Stato
ospitante incombe l'onere della prova (cfr. BERTHOUD, op. cit., pag. 267;
NINA GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, Zurigo/
Basilea/Ginevra 2010, pag. 76). Esse devono provare che ci sono delle
differenze sostanziali tra la formazione estera e la formazione richiesta
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 553
nel Paese ospitante. Al migrante può essere tuttavia richiesto di fornire
qualsiasi informazione utile sulla formazione ricevuta.
Interpretazione restrittiva della materia sostanzialmente diversa
Per poter ricorrere alla possibilità di una misura di compensazione, la
differenza fra le due formazioni deve essere talmente sostanziale da
impedire l'esercizio corretto della professione in questione nello Stato
ospitante. Il concetto della materia sostanzialmente diversa o della dif-
ferenza sostanziale è un concetto giuridico indeterminato. Tuttavia, per
poter garantire il buon funzionamento del sistema si può partire dal
principio che detto concetto dev'essere interpretato in maniera restrittiva
(cfr. BERTHOUD, op. cit., pag. 267).
6. – 6.3 (…)
7. Disamina concreta relativa alle condizioni di riconoscimento
dell'equipollenza del diploma della ricorrente
7.1 Optometria in Italia: professione libera
Come constatato tra l'altro anche dall'autorità inferiore nella sua presa di
posizione del 29 aprile 2011 la professione di optometrista non gode
attualmente di regolamentazione legislativa in Italia ed è da considerarsi
libera (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B–2756/2009
del 15 novembre 2010 consid. 3.2.2 con rinvii). In base alle normative
attuali la professione di optometrista si inserisce tra le attività riservate
per legge ai medici oculisti e le attività legalmente definite e affidate
all'ottico: « Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'optome-
trista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e
vendere – senza preventiva ricetta medica occhiali e lenti correttive non
solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma – al contrario dell'ottico –
anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia » (sentenza della
Corte Suprema di Cassazione [italiana] n. 27853 dell'11 luglio 2001).
Anche se si possano individuare percorsi di formazione tipici per la
specializzazione in optometria (cfr. sentenza del Tribunale amministra-
tivo federale B–2756/2009 del 15 novembre 2010 consid. 3.2.2 con
rinvii), neanche la formazione di optometrista è attualmente rego-
lamentata in Italia. Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.2) occorre
pertanto esaminare di seguito se la ricorrente ha esercitato per due anni a
tempo pieno tale professione nel Paese di provenienza.
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
554 BVGE / ATAF / DTAF
7.2 Adempimento del criterio di compensazione ai sensi
dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE: due anni di esercizio della
professione
Dagli atti si evince che la ricorrente dispone di una certa esperienza
pratica e lavorativa nell'ambito ottico-optometrico conseguita in Italia e
in Svizzera. Occorre analizzare di seguito se questa esperienza pratica va
equiparata a un esercizio della professione rilevante ai sensi dell'art. 3
lett. b della direttiva 92/51/CEE. Secondo questo articolo, l'esperienza
professionale da valutare deve rispettare i seguenti criteri:
- il richiedente deve essere in possesso di un titolo di formazione
rilasciato da un'autorità competente di uno Stato contraente
designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative di quello Stato;
- da tale titolo deve risultare che il titolare ha seguito con successo un
ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno;
- una condizione di accesso a questo ciclo di studi è quella di aver
portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere
all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale
formazione professionale integrata in questo ciclo di studi
postsecondari;
- il richiedente deve aver esercitato a tempo pieno tale professione
per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato
contraente.
Inoltre è da notare che l'esperienza professionale è definita all'art. 1 lett. h
della direttiva 92/51/CEE come segue: « l'esercizio effettivo e legittimo
della professione in questione in uno Stato [contraente] ».
7.2.1 Questione preliminare 1: Determinazione del momento
rilevante a partire dal quale l'esperienza professionale effettuata può
essere considerata un esercizio della professione: durante o dopo la
formazione?
Differenza di significato fra i testi autentici
Prima di esaminare se il titolo di formazione della ricorrente corrisponde
ai criteri appena elencati occorre determinare a partire da quale momento
l'esercizio della professione è da prendere in considerazione ai sensi
dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Più concretamente si tratta di
rispondere alla questione se anche l'esperienza lavorativa effettuata
durante la formazione di optometria o soltanto l'esperienza pratica
effettuata dopo l'ottenimento del rispettivo titolo risponde ai criteri sopra
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 555
menzionati. Al riguardo è da notare che le varie versioni linguistiche
della direttiva non sono identiche. Nella versione italiana si legge: « se il
richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni
[…], ed è in possesso di uno o più titoli di formazione: […] » (parola
evidenziata dal Tribunale amministrativo federale). La versione tedesca
invece recita: « wenn der Antragsteller diesen Beruf vollzeitlich zwei
Jahre lang […] ausgeübt hat, […], sofern der Betreffende dabei im Besitz
von einem oder mehreren Ausbildungsnachweisen war, […] » (parole
evidenziate dal Tribunale amministrativo federale). La versione francese
stabilisce che: « si le demandeur a exercé à temps plein cette profession
pendant deux ans, […], en détenant un ou plusieurs titres de
formation:[…] » (parole evidenziate dal Tribunale amministrativo
federale). Infine, la versione inglese recita: « if the applicant has pursued
the profession in question full-time for two years, […], and possesses
evidence of education and training which: […] » (parola evidenziata dal
Tribunale amministrativo federale).
Trattandosi di una professione libera nello Stato di provenienza, la
versione italiana e la versione inglese permettono anche un'interpreta-
zione secondo la quale l'esperienza pratica rilevante ai sensi di questo
articolo può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del titolo
formativo o durante la formazione rispettiva. Le altre versioni linguis-
tiche summenzionate qui sopra lasciano invece chiaramente intendere
che l'esperienza da considerare è unicamente quella accumulata dopo
l'ottenimento del diploma.
Applicazione delle regole generali d'interpretazione del diritto
internazionale pubblico
Visto che ciascun testo fa ugualmente fede e che la questione non è stata
chiarita né dal Tribunale federale svizzero, né – a conoscenza dello
scrivente Tribunale – dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea
(CGUE) (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC), occorre applicare le regole generali
d'interpretazione del diritto internazionale pubblico. L'art. 33 cpv. 4 della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (RS
0.111; qui di seguito: Convenzione di Vienna) stabilisce che quando il
confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato
che l'applicazione degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna non
permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto
dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi
in questione.
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
556 BVGE / ATAF / DTAF
Esercizio della professione solo dopo l'ottenimento del titolo di
formazione
Come si evince dal preambolo e dall'art. 1 dell'ALC lo scopo
dell'Accordo è essenzialmente definito dalla volontà delle parti di attuare
la libera circolazione delle persone tra loro. Tuttavia, per quanto attiene
al riconoscimento delle qualifiche professionali l'Accordo è basato sul
concetto dell'attività professionale regolamentata. L'articolo in questione,
cioè l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE, permette ai fini dello scopo
dell'art. 1 ALC l'accesso a una professione regolamentata nello Stato
accogliente anche se il richiedente non è nemmeno titolare di un diploma
che sancisce una formazione regolamentata nello Stato di provenienza.
Pertanto, l'articolo in questione va considerato un'eccezione che sta-
bilisce un meccanismo di compensazione per consentire, comunque sia,
il riconoscimento di titoli di formazione che non attestano una
formazione regolamentata. Di conseguenza, il criterio dell'esercizio della
professione si deve considerare un criterio addizionale che può essere
valutato solo a partire dal momento del conseguimento del titolo di
formazione. Ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE
l'esperienza pratica della ricorrente è quindi da prendere in conside-
razione a partire dal 1
o
luglio 2009.
A titolo complementare è da notare che la questione suesaminata si
distingue fondamentalmente da quella di sapere se l'esperienza
professionale effettuata durante la formazione deve essere valutata
nell'ambito del paragone delle formazioni rispettive ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. consid. 5.3 e 7.3.2 in fine).
7.2.2 Questione preliminare 2: La professione può essere
esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad
esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato
ospitante?
Come rilevato dall'autorità inferiore, si evince dagli atti che la ricorrente
non ha esercitato la sua professione in Italia dopo il conseguimento del
suo attestato di optometria, cioè dopo il 1
o
luglio 2009. Tuttavia, la
ricorrente è stata assunta dalla Y. SA durante la sua formazione di
optometrista e qui continua a lavorare anche dopo aver conseguito il suo
diploma. Visto che l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE presuppone
che il richiedente abbia esercitato la sua professione in un altro Stato,
occorre esaminare di seguito se la professione può essere esercitata anche
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 557
nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione
non sia ancora acquisita nello Stato ospitante.
Risposta in linea di principio della CGUE
La CGUE, pur interpretando l'art. 4 della direttiva 89/48/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del
24.1.1989; qui di seguito: direttiva 89/48/CEE), precisa a tal proposito
che, « in linea di principio, non si può […] considerare esercizio di
attività professionali regolamentate, seppure in seguito all'ottenimento
del diploma che conferisce il diritto di esercitare la professione in
questione in uno Stato membro, un lavoro prestato in un altro Stato
membro in cui l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora
stata acquisita » (CGUE, sentenza del 2 dicembre 2010, nei procedimenti
riuniti C‒422/09, C‒425/09 e C‒426/09, consid. 62; per quanto riguarda
l'orientamento giurisprudenziale della CGUE successiva alla firma
dell'ALC e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2 ALC cfr. DTF 136 II 5
consid. 3.4; cfr. MATTHIAS OESCH, Niederlassungsfreiheit und Ausübung
öffentlicher Gewalt im EU-Recht und im Freizügigkeitsabkommen
Schweiz-EU, in: Schweizerische Zeitschrift für internationales und
europäisches Recht [SZIER], 4/2011, pag. 608).
Risposta in considerazione del regolamento del Cantone Ticino in
particolare
Tuttavia, l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica
del 9 marzo 1994 del Cantone del Ticino (RLTI 6.1.4.5) stabilisce che le
prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate
anche da persone che non hanno (ancora) acquisito l'abilitazione ad
esercitare la professione di ottico diplomato, a condizione che
quest'ultimo sia presente nel momento stesso della prestazione. Dai
certificati di lavoro intermedi rilasciati dal datore di lavoro della
ricorrente il 7 dicembre 2009 e il 30 aprile 2012 si evince che la ricor-
rente opera con l'incarico di ottico ed assistente alla parte optometrica
presso il loro centro ottico con, fra le altre, tutte le mansioni che
riguardano il ramo dell'optometria. In base a questa situazione di fatto e
di diritto nel Cantone Ticino, lo scrivente Tribunale è pertanto
dell'opinione che sarebbe sproporzionato non valutare l'attività lavorativa
svolta dalla ricorrente come esercizio della professione ai sensi dell'art. 3
lett. b e dell'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE.
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
558 BVGE / ATAF / DTAF
Ulteriori informazioni necessarie per una risposta definitiva
In ogni caso spetta all'autorità inferiore procurarsi ulteriori informazioni
per sapere se le attività optometriche svolte dalla ricorrente sono
effettuate sotto la sorveglianza di un ottico diplomato e quindi in confor-
mità con il regolamento ticinese.
Visti gli elementi sopra indicati e a condizione che l'esercizio di attività
optometriche della ricorrente si sia svolto e continui a svolgersi in
conformità con i regolamenti cantonali, l'esperienza professionale della
ricorrente effettuata in Svizzera va considerata pertinente ai sensi
dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE a partire dal 1
o
luglio 2009,
giorno successivo all'ottenimento dell'attestato in optometria.
7.2.3 Criterio temporale (esercizio della professione a tempo pieno
per due anni)
Ora, secondo l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE, l'interessato deve
aver esercitato la sua professione per due anni a tempo pieno nei dieci
anni precedenti. Visto che dagli atti non si evince se la ricorrente è
assunta a tempo pieno o a tempo parziale, spetta all'autorità inferiore
procurarsi le informazioni necessarie per determinare se i due anni ai
sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE scadano il 30 giugno
2011 o a una data successiva.
7.2.4 Altri criteri rilevanti riguardanti l'esercizio della professione
Nella misura in cui i due anni di esercizio della professione ai sensi
dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE siano stati compiuti (cfr.
consid. 7.2.1–7.2.3), occorre esaminare se l'esperienza professionale o
l'esercizio della professione di optometrista corrisponde agli altri criteri
sopra elencati (cfr. consid. 7.2).
7.2.4.1 Titolo rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto in
Italia
Nella fattispecie l'attestato di optometria è stato consegnato dal Comune
di N. In una lettera del 16 marzo 2010 l'autorità inferiore chiede alla
ricorrente di indirizzare personalmente all'autorità competente della
regione Sicilia un elenco di domande volto a sapere, fra l'altro, se il
diploma di optometria è stato rilasciato da un'autorità competente in
Italia designata conformemente alle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative italiane come previsto all'art. 3 lett. b della
direttiva 92/51/CEE. La risposta a tale domanda non si trova negli atti.
Tuttavia, lo scrivente Tribunale non ha motivo di dubitare che il titolo di
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 559
formazione della ricorrente sia stato rilasciato da un istituto legalmente
riconosciuto in Italia. Comunque sia, spetta finalmente all'autorità infe-
riore approfondire l'esame di questo criterio se lo ritiene necessario.
7.2.4.2 Conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno un
anno
Da questo titolo di formazione deve poi risultare che il titolare ha seguito
con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un
anno. Secondo il piano di studi del corso di optometria del Comune di N.
la ricorrente ha seguito 672 ore di formazione negli anni 2007‒2009.
Visto che la ricorrente ha lavorato presso diverse aziende nel campo
ottico durante tutta la sua formazione di optometrista si può ipotizzare
che un anno di studio svolto dalla ricorrente non corrisponda a un anno di
formazione a tempo pieno.
È da notare che né la direttiva né la prassi giurisprudenziale definiscono
le ore minime di formazione di un anno di studi postsecondari. Tuttavia,
tenendo conto dello scopo generale dell'ALC (cfr. consid. 7.2.1) e del
fatto che la durata della formazione estera è concretamente paragonata
alla durata della formazione rispettiva nel Paese accogliente sotto la
prospettiva dell'art. 4 lett. a della direttiva 92/51/CEE, non sembra
appropriato imporre delle condizioni troppo rigide al fine di considerare
questo criterio soddisfatto. Lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinio-
ne che la formazione biennale della ricorrente corrisponda come minimo
a un anno di formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva
92/51/CEE.
7.2.4.3 Condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria
L'ultimo criterio dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE concerne le
condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria menzionate qui
sopra (cfr. consid. 7.2). Sul sito del Comune di N. ( > area download > archivio > anno
formativo 2009‒2010 > avvisi di selezione: professioni socio sanitarie >
avviso di selezione corso optometrista, consultato il 19.4.2012) sono
menzionati tra i requisiti d'ammissione il diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado che in Italia è propedeutico al proseguimento
degli studi universitari (cfr. sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca [italiano], istruzione
> ordinamenti, consultato il 19.4.2012) e l'abilitazione all'esercizio
dell'arte ausiliaria di ottico che corrisponde alla formazione professionale
richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Pertanto, le esigenze
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
560 BVGE / ATAF / DTAF
relative alle condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria si
intendono soddisfatte.
7.2.5 Risultato intermedio
Visto quanto precede, a condizione della soddisfazione dei criteri
summenzionati ancora da approfondire dall'autorità inferiore (cfr.
consid. 7.2.2 in fine e 7.2.3), la ricorrente dispone dell'esperienza
professionale e della formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva
92/51/CEE. In altre parole, pur essendo in possesso di un titolo di
formazione non regolamentata, le autorità svizzere competenti non
possono rifiutare l'accesso alla professione di optometrista alle stesse
condizioni applicate ai propri cittadini (cfr. consid. 5.2 in fine). Occorre
pertanto passare di seguito al confronto delle formazioni rispettive.
7.3 Confronto delle formazioni rispettive
7.3.1 Sistema generale dell'art. 4 della direttiva 92/51/CEE
Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.3 e 5.4) l'art. 4 della direttiva
92/51/CEE distingue fra differenze concernenti la durata della
formazione (art. 4 cpv. 1 lett. a) e differenze sostanziali riguardanti il
contenuto della formazione (art. 4 cpv. 1 lett. b). Le conseguenze
giuridiche in caso di una situazione di fatto corrispondente alla lett. a non
sono identiche a un caso di una situazione di fatto ai sensi della lett. b e,
giusta l'art. 4 cpv. 2, non possono essere applicati cumulativamente dallo
Stato ospitante. Mentre una differenza nella durata della formazione ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a della direttiva 92/51/CEE può essere
compensata dal richiedente con una certa esperienza professionale
rilevante, una differenza sostanziale nel contenuto della formazione offre
invece allo Stato ospitante la possibilità di subordinare il riconoscimento
del diploma estero alla riuscita di una misura di compensazione (tirocinio
di adattamento o prova attitudinale).
È inoltre da notare che l'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE è
stato modificato dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2001 (GU L 206 del 31.7.2001). Questa
modificazione è successivamente stata integrata nell'ALC con la
decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 aprile 2004
che modifica l'allegato III (Mutual Recognition of Professional
Qualifications) relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche
professionali dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 561
Confederazione svizzera, dall'altra (GU L 352 del 27.11.2004). Questa
modificazione recita: « Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere
che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad
una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite
dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non
colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo
comma ».
Infine, il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un
esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione
sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente
(cfr. GAMMENTHALER, op. cit., pag. 85).
7.3.2 Percorsi formativi da confrontare
In casu occorre paragonare la formazione svizzera rilevante al momento
della decisione con la formazione e le conoscenze specifiche della ricor-
rente.
Svizzera
Per quanto riguarda la formazione svizzera non esiste un regolamento
federale che indichi i contenuti precisi e le ore di formazione richieste
per il conseguimento del diploma federale di ottico. A tal proposito è da
notare che prima del 1
o
gennaio 2012 unicamente il superamento
dell'esame professionale superiore per ottici era obbligatorio, ma non lo
svolgimento di una formazione specifica. Il regolamento d'esame
concernente l'organizzazione degli esami professionali superiori per ottici
del 12 giugno 1991 (qui di seguito: regolamento d'esame), che elenca le
materie valutate nell'esame che portava al conseguimento del diploma
federale di ottico, specifica inoltre nel suo art. 10 che erano ammessi
all'esame gli ottici in possesso dell'attestato federale di capacità con
almeno quattro anni di esperienza professionale come ottico. La
formazione presso la « Schweizerische Höhere Fachschule für Augen-
optik » di Olten (scuola non più esistente), la cui durata era di due anni
(2750 ore in totale), veniva considerata un'esperienza professionale.
Ricorrente italiana
La formazione della ricorrente è da valutare in merito al programma di
formazione da lei frequentato che, nel caso del piano di studi della scuola
di optometria a N., elenca allo stesso tempo le materie d'esame (cfr.
pag. 2 del programma di formazione). Come menzionato poc'anzi, la
ricorrente dispone anche di una certa esperienza professionale acquisita
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
562 BVGE / ATAF / DTAF
durante la formazione (2007‒2009) e dopo l'ottenimento del diploma di
optometrista (a partire dal 1
o
luglio 2009).
Questione da esaminare di seguito
Di seguito verrà esaminato se questa esperienza professionale e/o
eventualmente altri elementi addizionali sono pertinenti per il confronto
delle rispettive formazioni. Questa questione si distingue dalla questione
di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione va
considerata un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della
direttiva 92/51/CEE (cfr. consid. 7.2.1). Mentre l'adempimento dei criteri
di cui all'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE era subordinato
all'accesso di principio alla professione di optometrista in Svizzera, nei
considerandi seguenti si tratta invece di verificare se il paragone tra i due
percorsi formativi è stato effettuato in maniera corretta.
7.3.3 Censure delle parti
Benché l'autorità inferiore sembri evidenziare anche differenze nella
durata della formazione in Svizzera, la stessa rimprovera alla ricorrente
principalmente una differenza sostanziale nel contenuto della forma-
zione. Nella decisione impugnata rilasciata in base ad una perizia
dell'8 giugno 2010 l'UFFT conclude che la formazione della ricorrente
sarebbe lacunosa in ordine alle materie « anatomia e fisiologia oculare »
e « ottica generale e strumenti ». Nella sua presa di posizione del
25 gennaio 2011 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di
non aver sufficientemente approfondito le materie indicate durante la
formazione di ottico e di (non) aver seguito dette materie durante la
formazione di optometria (nel testo originale leggesi: « Inoltre dette
materie sono state trattate durante il corso di optometria. »; lo scrivente
Tribunale ritiene che l'omissione del « non » sia avvenuta semplicemente
per errore). Sulla base di una seconda perizia del 12 gennaio 2012
l'UFFT punta sui temi specifici delle materie che mancherebbero nella
formazione della ricorrente. Infine, l'autorità inferiore aggiunge che le
lacune identificate non potrebbero essere colmate con un periodo di
lavoro in un ambito affine alla formazione di ottico diplomato poiché la
ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia
dopo il conseguimento del relativo attestato. Inoltre, nel Cantone Ticino
solamente i titolari del diploma federale di ottico, o di un titolo
riconosciuto equipollente, sarebbero abilitati a esercitare l'attività
riservata all'ottico diplomato. Il 31 maggio 2012 l'UFFT aggiunge che
spetterebbe in ogni caso agli esperti di verificare le conoscenze pratiche e
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 563
teoriche nelle materie mancanti, anche se la ricorrente dimostrasse di
aver esercitato la professione sotto la supervisione di un ottico diplomato
per un periodo di nove mesi. L'autorità inferiore sostiene inoltre che
un'esperienza professionale a norma della direttiva 92/51/CEE consiste
unicamente nell'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese
in cui è stato conseguito il diploma da riconoscere.
La ricorrente invece argomenta nel suo ricorso del 27 settembre 2010 di
aver già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z.
Inoltre precisa che una parte dei temi indicati dall'UFFT sarebbe stata
ripresa all'inizio del corso di optometria anche pur non comparendo nel
programma di formazione di optometria assolto a N. La restante parte dei
temi elencati dall'autorità inferiore sarebbe infine stata trattata durante
l'insegnamento delle materie indicate nel programma di formazione di
optometria.
7.3.4 Valutazione delle censure
7.3.4.1 Disamina relativa alle « perizie » dell'8 giugno 2010 e del
12 gennaio 2011
Per quanto riguarda anzitutto l'argomento della ricorrente, secondo cui
ella avrebbe già frequentato queste materie durante la formazione di
ottico a Z., lo scrivente Tribunale – come già l'autorità inferiore – ritiene
che anche la formazione svizzera richieda l'insegnamento di queste
materie durante la formazione di ottico, ma che essa esiga un ap-
profondimento durante la formazione superiore. Ne consegue che, in
linea di massima, non appare appropriato considerare la frequentazione
delle materie durante la formazione di ottico alla stessa stregua di una
loro trattazione nell'ambito di una susseguente specializzazione. Tuttavia,
è da notare che l'art. 2 del programma svizzero d'insegnamento
professionale per ottici del 20 aprile 1999 (FF 1999 7225), rilevante nella
fattispecie, prevede in totale 1440 lezioni tranne 640 per la cultura
generale, la ginnastica e lo sport, materie non rilevanti per la professione
di ottico-optometrista, mentre il piano di studi della scuola Y. a Z.
prevede in totale 2304 ore d'insegnamento. Ciò posto, il rimprovero
mosso dalla ricorrente all'autorità inferiore di non avere esaminato se e in
quale misura l'approfondimento richiesto in Svizzera nell'ambito della
formazione superiore sia già stato trattato nel corso della formazione di
ottico svolta a Z. appare giustificato. Poiché le perizie e l'autorità
inferiore si limitano a un confronto tra il programma di formazione a N. e
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
564 BVGE / ATAF / DTAF
il piano di studi della « Schweizerische Höhere Fachschule für
Augenoptik », l'esame dell'UFFT è da considerare lacunoso.
In secondo luogo è da constatare che la « perizia » dell'8 giugno 2010
consiste in una tabella che elenca e confronta le materie insegnate du-
rante la formazione di optometria a N. e le ore di formazione richieste in
base al programma formativo per ottico federale della « Schweizerische
Höhere Fachschule für Augenoptik ». La seconda parte della « perizia »
ha per oggetto la visualizzazione grafica della stessa tabella. La seconda
« perizia » del 12 gennaio 2011, che consiste in uno scambio di e-mail tra
l'autorità inferiore e il perito, specifica, sulla scorta del regolamento
d'esame, quali temi mancherebbero nella formazione della ricorrente.
Visto che la formazione alla scuola superiore di Olten non era
obbligatoria, lo scrivente Tribunale ritiene che unicamente il confronto
delle materie d'esame elencate nel regolamento d'esame con il percorso
formativo della ricorrente, operato nella seconda « perizia » è rilevante
nella fattispecie. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ammette delle difficoltà
nel seguire il ragionamento del perito nell'e-mail del 12 gennaio 2012.
Inoltre è da notare che l'autorità inferiore nella decisione impugnata del
10 settembre 2010 ha rilevato che la formazione svizzera di ottico
diplomato prevede 140 ore d'insegnamento della materia « anatomia e
fisiologia oculare » e 240 ore della materia « ottica generale e
strumenti », mentre nella presa di posizione del 29 aprile 2011 si parla di
180 ore per la prima e 440 ore per la seconda materia. Queste
contraddizioni potrebbero rivelare una certa incertezza anche dell'autorità
inferiore nella lettura e nell'interpretazione delle « perizie » richieste.
7.3.4.2 Altri elementi non valutati nel paragone delle formazioni
Attività di ricerca, argomenti presentati in sede di ricorso
Dalle « perizie » emerge inoltre chiaramente che esse sono limitate a un
confronto formale delle formazioni rispettive. Ora, né le perizie né
l'autorità inferiore considerano che secondo le indicazioni della ricorrente
nel suo curriculum vitae, la stessa avrebbe scritto una tesi dal titolo
« Visione binoculare e correzione prismatica » e avrebbe anche col-
laborato col reparto di ricerca della scuola nell'approfondimento del test
Lancaster-Weiss. Ritenuto che il paragone tra le formazioni rispettive
non si deve limitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve
includere una valutazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità
specifiche del richiedente (cfr. consid. 7.3) il paragone tra le formazioni
avrebbe dovuto includere anche questi elementi. Viste le conoscenze
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 565
particolari di cui dispone l'autorità inferiore, spetta a quest'ultima
procurarsi le prove necessarie e valutarle adeguatamente nel confronto
operato fra le formazioni rispettive. Lo stesso vale anche per gli
argomenti presentati dalla ricorrente in sede di ricorso e le dichiarazioni
rispettive dei professori a N. che specificano che i temi considerati
mancanti dall'autorità inferiore sarebbero stati trattati e/o approfonditi
durante la formazione ottica a Z. (cfr. consid. 7.3.4.1), così come
all'inizio del percorso formativo di optometria a N. e nell'ambito di corsi
con una denominazione diversa da quella Svizzera.
Esperienza pratica e lavorativa
Anche se le attività professionali della ricorrente in Italia (2007‒2008) e
in Svizzera (2008‒2009) durante la sua formazione non possono essere
considerate un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della
direttiva 92/51/CEE (cfr. consid. 7.2.1), non è comprensibile perché
questa esperienza pratica non dovrebbe essere valutata nel confronto
della formazione svizzera con le conoscenze e capacità individuali della
ricorrente. Una valutazione appropriata di questa esperienza pratica
s'impone anche tenendo in considerazione che, in Svizzera, unicamente il
superamento dell'esame così come quattro anni di esperienza profes-
sionale erano obbligatori, ma non la frequentazione di un programma
formativo specifico (cfr. consid. 7.3.1). A ciò si aggiunga che la ricor-
rente ha esercitato la professione di optometrista durante la sua
formazione in maniera legittima, potendo infatti essa essere esercitata
liberamente in Italia. Considerato l'art. 6 cpv. 3 del regolamento
concernente l'esercizio dell'ottica del cantone Ticino, le prestazioni di
competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da
persone che non hanno (ancora) acquisito l'abilitazione ad esercitare la
professione di ottico diplomato, a condizione che l'ottico diplomato
stesso sia presente (cfr. consid. 7.2.2). In questo senso lo scrivente
Tribunale non ravvisa nessun ostacolo a una valutazione di questa
esperienza lavorativa in Svizzera nel confronto tra le formazioni
rispettive. Lo stesso vale a fortiori anche per l'esperienza professionale
effettuata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diploma di
optometria a partire dal 1
o
luglio 2009. Aggiungasi che la lettera
dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE impone la valutazione
dell'esperienza professionale prima di imporre delle misure di
compensazione. Il raffronto da effettuare deve quindi essere più orientato
verso l'obbiettivo di un corretto esercizio della professione di
optometrista.
2012/29 Riconoscimento diploma/formazione
566 BVGE / ATAF / DTAF
Inoltre, la CGUE, pur interpretando un testo normativo identico dell'art. 4
cpv. 1 lett. b della direttiva 89/48/CEE, sembra puntare, mutatis
mutandis, nella stessa direzione quando stipula: « Prima di imporre
misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le
formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello
Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza, alle
autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un
richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante
nel contesto di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accerta-
mento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo. » (CGUE,
sentenza del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C–422/09,
C‒425/09 e C–426/09, consid. 67 con rinvii; per quanto riguarda
l'orientamento giurisprudenziale della CGUE successiva alla firma
dell'ALC e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2 ALC cfr. DTF 136 II 5
consid. 3.4 e cfr. OESCH, op. cit., pag. 608). Nella sentenza citata della
CGUE vengono anche indicati i criteri per la valutazione dell'esperienza
pratica: « Il valore preciso da collegare a tale esperienza dovrà essere
determinato dall'autorità competente alla luce delle funzioni specifiche
esercitate, delle conoscenze acquisite e applicate nell'esercizio di tali
funzioni, nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipen-
denza accordato all'interessato di cui trattasi. » (consid. 69).
In considerazione della lettera dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva
92/51/CEE (cfr. consid. 7.3.1) come anche dell'interpretazione della
CGUE gli argomenti presentati dall'autorità inferiore per quanto riguarda
la (mancata) valutazione dell'esperienza pratica e lavorativa della
ricorrente non appaiono pertanto convincenti.
Stages svolti presso il datore di lavoro in Svizzera
Infine va rilevato che alla luce della sentenza della CGUE e della dottrina
poc'anzi menzionate (cfr. consid. 7.3.2.2 e 7.3.1 in fine) che sottolineano
l'obbligo delle autorità competenti di prendere in considerazione tutte le
conoscenze acquisite da un richiedente, occorre valutare adeguatamente
anche gli stages svolti dalla ricorrente presso la X. SA menzionati nel
certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012.
7.3.5 Conclusione
7.3.5.1 Valutazione ancora da effettuare dall'autorità inferiore
In sintesi, considerando le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità
inferiore, quest'ultima è chiamata a effettuare una rivalutazione del
Riconoscimento diploma/formazione 2012/29
BVGE / ATAF / DTAF 567
confronto tra le formazioni in base al regolamento d'esame (cfr.
consid. 7.3.4.1 in fine), tenendo conto adeguatamente dell'eventuale
approfondimento delle materie « anatomia e fisiologia oculare » e
« ottica generale e strumenti » già seguito durante la formazione ottica a
Z. (cfr. consid. 7.3.4.1) così come del lavoro di ricerca della ricorrente
svolto nell'ambito della sua tesi e nel dipartimento di ricerca della scuola
di optometria a N., esaminando il valore degli argomenti della ricorrente
presentati in sede di ricorso (cfr. consid. 7.3.4.2) e considerando
l'esperienza pratica effettuata dalla ricorrente dall'inizio della formazione
in optometria fino al rilascio di una nuova decisione dell'UFFT, compresi
gli stages menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile
2012 (cfr. consid. 7.3.4.2 in fine) e in osservanza dei criteri elencati dalla
CGUE (cfr. consid. 7.3.4.2).
7.3.5.2 Legittimità del rinvio della causa
L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [RS
172.021]). In qualità di rimedio giuridico riformatorio il ricorso permette
all'autorità decisionale, oltre alla cassazione, di decidere nella causa e
quindi di definire i rapporti giuridici. Tutto ciò presuppone che la causa
possa essere giudicata e che l'autorità di ricorso disponga quindi delle
informazioni necessarie per decidere. In considerazione delle
informazioni mancanti e del riserbo opportuno dello scrivente Tribunale
riguardante la valutazione degli elementi ancora non esaminati
dall'autorità inferiore (cfr. consid. 7.2.2 in fine, 7.2.3 e 7.3.5.1), appare
lecito rinviare il gravame all'autorità inferiore per rimediare alle lacune
riscontrate (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B‒7420/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 4.1 e 4.2 con rinvii).