2013/42 Imposta sul valore aggiunto
654 BVGE / ATAF / DTAF
6 Finanzen
Finances
Finanze
42
Estratto della decisione della Corte I
nella causa A. contro Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa
A‒817/2013 del 7 ottobre 2013
Imposta sul valore aggiunto. Esenzione all'importazione dei mezzi
legali di pagamento privi di valore collezionistico.
Art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA. Art. 8 cpv. 2 lett. b LD. Art. 13 lett. a OD.
1. Basi legali per l'esenzione all'importazione dei mezzi legali di
pagamento (consid. 4.5). Nozione di « mezzo legale di pagamen-
to » (consid. 4.7). L'assenza di valore collezionistico quale criterio
determinante per l'esenzione (consid. 4.7.5).
2. Nozione di « valore collezionistico » (consid. 4.8). Un'eventuale
valore collezionistico dei mezzi legali di pagamento importati va
apprezzato rispetto all'uso finale a cui mira il destinatario. Un
valore collezionistico deve essere riconosciuto allorquando le
monete o le banconote importate rivestono per il destinatario
un'importanza, non per il loro valore venale (vale a dire il loro
uso primario quale mezzo di pagamento), bensì in quanto il loro
semplice possesso presenta per lui un interesse. In tale caso, essi
non beneficiano di alcuna esenzione (in particolare consid. 4.8.3).
Mehrwertsteuer. Steuerbefreite Einfuhr von gesetzlichen Zahlungs-
mitteln ohne Sammlerwert.
Art. 53 Abs. 1 Bst. d MWSTG. Art. 8 Abs. 2 Bst. b ZG. Art. 13 Bst. a
ZV.
1. Rechtliche Grundlagen für die steuerbefreite Einfuhr von gesetz-
lichen Zahlungsmitteln (E. 4.5). Begriff des « gesetzlichen Zah-
lungsmittels » (E. 4.7). Nicht vorhandener Sammlerwert als ent-
scheidendes Kriterium für die Steuerbefreiung (E. 4.7.5).
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2. Begriff des « Sammlerwerts » (E. 4.8). Ob die eingeführten
gesetzlichen Zahlungsmittel einen Sammlerwert haben, wird
nach der vom Empfänger bezweckten Verwendung beurteilt. Ein
Sammlerwert ist dann anzunehmen, wenn die eingeführten
Münzen oder Banknoten für den Empfänger nicht (entsprechend
ihrem primären Verwendungszweck als Zahlungsmittel) wegen
ihres Geldwertes von Bedeutung sind, sondern weil sie für ihn als
Besitzobjekte an sich von Interesse sind. In diesem Fall gilt für
die gesetzlichen Zahlungsmittel keinerlei Steuerbefreiung
(insbes. E. 4.8.3).
Taxe sur la valeur ajoutée. Exemption à l'importation des moyens de
paiement légaux sans valeur de collection.
Art. 53 al. 1 let. d LTVA. Art. 8 al. 2 let. b LD. Art. 13 let. a OD.
1. Bases légales de l'exemption de taxe à l'importation des moyens
de paiement légaux (consid. 4.5). Notion de « moyen de paiement
légal » (consid. 4.7). L'absence de valeur de collection comme
critère déterminant pour l'exemption (consid. 4.7.5).
2. Notion de « valeur de collection » (consid. 4.8). Une éventuelle
valeur de collection des moyens de paiement légaux importés doit
être appréciée en fonction de l'usage final que leur réserve le
destinataire. Une valeur de collection doit être admise lorsque ce
n'est pas la valeur monétaire des pièces ou billets de banque
importés (conformément à leur usage premier de moyen de
paiement) qui importe au destinataire mais leur intérêt en tant
qu'objet matériel. Dans ce cas, ils ne bénéficient d'aucune exemp-
tion (en particulier consid. 4.8.3).
Dopo aver ricevuto un pacco destinato al signor A. contenente diversi tipi
di monete commemorative coreane e giapponesi, la casa di spedizione B.
ha dichiarato per conto di A. l'invio con assoggettamento all'imposta sul
valore aggiunto (di seguito: IVA) all'Ufficio doganale di Y. (di seguito:
UD). Con decisione d'imposizione 12 luglio 2012, il predetto UD ha poi
accettato la dichiarazione doganale e provveduto alla riscossione
dell'importo IVA di 28 franchi. L'importo percepito è stato addebitato sul
conto della casa di spedizione B., la quale l'ha fatturato ad A. assieme ad
altre spese per un importo globale di 66.90 franchi, somma da lei poi
rimborsata ad A. nel corso del 2012.
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Contestata da A. (di seguito: ricorrente) – che ha sempre rivendicato
l'esenzione dall'IVA delle monete importate in Svizzera – la decisione
d'imposizione 12 luglio 2012 dell'UD è stata confermata su ricorso
dapprima dalla Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa, il
23 gennaio 2013, in seguito dal Tribunale amministrativo federale con
sentenza A‒817/2013 del 7 ottobre 2013.
Con sentenza 2C_988/2013 del 31 ottobre 2013, il Tribunale federale ha
infine dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la predetta
sentenza del Tribunale amministrativo federale.
Dai considerandi:
4.4 Per quanto concerne le importazioni, l'art. 53 della Legge
sull'IVA del 12 giugno 2009 (LIVA, RS 641.20) enumera i casi di
esenzione dall'IVA delle merci che varcano il confine.
4.4.1 Le esenzioni dell'art. 53 LIVA corrispondono a quelle già
previste dall'art. 74 cifra 2 della Legge sull'IVA del 2 settembre 1999 (di
seguito: LIVA del 1999, RU 2000 1300) nella versione in vigore a partire
dal 1
o
maggio 2007. Secondo la prassi vigente sotto l'egida della predetta
norma, l'enumerazione delle esenzioni all'importazione indicata nella
legge è da considerarsi esaustiva. L'esenzione all'importazione è infatti
un'eccezione alla regola generale dell'imposizione. Queste eccezioni non
devono essere ammesse con facilità, di modo che le esenzioni vanno
applicate in maniera restrittiva (cfr. sentenza del Tribunale federale
2A.372/2006 del 21 gennaio 2008 consid. 3 con rinvii; sentenza del
Tribunale amministrativo federale A‒6436/2011 del 18 settembre 2013
consid. 3.2.3 con rinvii; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE
TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, n. 336 pag. 260 e
n. 736 seg. pag. 407 con rinvii; NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE
SCHEUNER/PASCAL HUGUENOT, TVA annotée: Jurisprudence, loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] annotée,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2005, pag. 317). Tale prassi può essere senz'altro
applicata, mutatis mutandis, all'art. 53 LIVA, detta disposizione avendo
di fatto ripreso quanto indicato nell'art. 74 cifra 2 LIVA del 1999
precisando i casi d'esenzione.
4.4.2 L'esenzione all'importazione di cui all'art. 53 LIVA va ben
distinta dai casi di esenzione in senso improprio di cui all'art. 21 LIVA.
L'attribuzione successiva di un bene importato ad una operazione esclusa
dal campo d'applicazione dell'imposta IVA ex art. 21 LIVA è infatti
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irrilevante per quanto concerne il carattere imponibile dell'importazione
(cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., pagg. 317 seg.;
cfr. parimenti MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
n. 268 segg. pag. 240 e n. 735 pagg. 407 seg.). Nondimeno, lo scopo dei
due sistemi rimane identico, entrambi mirando all'imposizione del
consumo interno. Laddove ciò corrisponda alla volontà del legislatore e
alla sistematica della legge, conviene pertanto di principio dare la
preferenza ad un'interpretazione analoga delle disposizioni reggenti le
due imposte, alla luce dello scopo comune (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale A‒6436/2011 del 18 settembre 2013
consid. 3.2.4 con rinvii e consid. 3.2.2 per quanto concerne l'interpre-
tazione dell'art. 21 LIVA). La circostanza generatrice dell'IVA all'impor-
tazione si determina, da un punto di vista oggettivo, con il passaggio
della frontiera da parte della merce. Una sua eventuale esenzione (o
franchigia) va dunque determinata sulla scorta dell'art. 53 LIVA (cfr.
SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., pagg. 317 seg.; cfr.
inoltre MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 268 segg.
pag. 240 e n. 735 segg. pag. 407).
4.5 Giusta l'art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA, è esente da imposta l'impor-
tazione di beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'art. 8 cpv. 2
lett. b‒d, g nonché i‒l della Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD,
RS 613.0). In particolare, l'art. 8 cpv. 2 lett. b LD sancisce che il
Consiglio federalepuò dichiarare esenti dal dazio i mezzi legali di
pagamento privi di valore collezionistico. In virtù di tale delega di
competenza, mediante l'art. 13 lett. a dell'Ordinanza sulle dogane del
1° novembre 2006 (OD, RS 631.01), il Consiglio federale ha dunque
dichiarato esenti da dazio i mezzi legali di pagamento e le carte valori
privi di valore collezionistico. Né l'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, né l'art. 13
lett. a OD, come neppure il legislatore, la dottrina o la giurisprudenza,
definiscono tuttavia cosa si debba intendere per « mezzi legali di
pagamento privi di valore collezionistico » (in francese « moyens de
paiement légaux sans valeur de collection », in tedesco « gesetzliche
Zahlungsmittel ohne Sammlerwert »). In tale evenienza, dette nozioni
vanno definite ricorrendo alle regole d'interpretazione e nel rispetto
dell'esigenza di un'applicazione restrittiva delle esenzioni ivi contenute
(cfr. consid. 4.4.1).
4.6 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si
basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero
l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. ANDRÉ
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MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 2.180 segg.). Per costante
giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da
interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione
letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso
del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.183), le tre versioni
linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113
consid. 2.4.2 con riferimenti ivi citati). Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in consi-
derazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova
fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF
135 II 78 consid. 2.2, DTF 135 V 153 consid. 4.1, DTF 134 I 184
consid. 5.1, DTF 134 II 249 consid. 2.3 e DTF 131 II 697 consid. 4.1). I
lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara
oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido
per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni
erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni
recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata
se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF
134 V 170 consid. 4.1 con rinvii). Occorre prendere la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un
risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale
federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per
accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a
un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono
possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si
concilia con la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5, DTF 131
II 710 consid. 4.1 e DTF 130 II 65 consid. 4.2; sentenze del Tribunale
amministrativo federale A‒6436/2011 del 18 settembre 2013
consid. 3.2.1 con rinvii e A‒4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 5 con
rinvii). In ogni caso, giusta l'art. 190 Cost. sia il Tribunale federale che il
Tribunale amministrativo federale sono tenuti ad applicare le leggi
federali.
4.7 Ciò indicato, occorre innanzitutto definire cosa si intenda per
« mezzi legali di pagamento », nozione giuridicamente indefinita.
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4.7.1 Al riguardo, né il tenore della LIVA, né quello della LD,
apportano alcun chiarimento alla nozione di « mezzi legali di
pagamento », come neppure i rispettivi messaggi. L'unico elemento
presente nella legislazione in materia di IVA, lo si ritrova nell'art. 74
cifra 2 LIVA del 1999 (cfr. RU 2000 1300) e precedente l'entrata in
vigore in data 1
o
maggio 2007 dell'attuale LD (cfr. RU 2007 1411,
pag. 1457), il quale faceva chiaro riferimento ai mezzi legali di
pagamento quali le banconote e le monete svizzere o estere (cfr.
parimenti REGINE SCHLUCKEBIER, in: Clavadetscher/Glauser/Schafroth
[ed.], , Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwert-
steuer, Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2000, n. 12 ad art. 74 cifra 2
LIVA del 1999). Detta norma – il cui tenore è stato totalmente modificato
con l'entrata in vigore il 1
o
maggio 2007 della LD, con contenuto uguale
a quello dell'attuale art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA – a parte designare le
banconote e le monete svizzere o estere come mezzi legali di pagamento,
non permette ancora di definire in maniera univoca la predetta nozione.
4.7.2 Nel diritto svizzero i mezzi di pagamento sono regolati dalla
Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento del
22 dicembre 1999 (LUMP, RS 941.10), la quale trova la sua base legale
nell'art. 99 Cost. La nozione di mezzi legali di pagamento è parimenti
ripresa dall'art. 84 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO,
RS 220) in rapporto alla LUMP (cfr. DENIS LOERTSCHER, in:
Thévenoz/Werro [ed.], Commentaire Romand, Code des obligations I [di
seguito: CR CO I], 2
a
ed., Basilea 2003, n. 4 seg. ad art. 84 CO).
Nell'analisi della nozione di mezzo legale di pagamento, è dunque
opportuno riferirsi alla LUMP.
4.7.3 Ai sensi della LUMP, per mezzi legali di pagamento (in tedesco
« Zahlungsmittel », in francese « moyens légaux de paiement ») va inteso
il denaro riconosciuto dallo Stato consentente al debitore di liberarsi
incondizionatamente di un debito pecuniario (cfr. Messaggio del CF del
26 maggio 1999 concernente una legge federale sull'unità monetaria e i
mezzi di pagamento [di seguito: Messaggio LUMP], in: FF 1999 6201,
pag. 6206). Si tratta dunque dei mezzi che consentono di estinguere in
modo giuridicamente valido i debiti pecuniari, quali le monete e le
banconote riconosciute in quanto tali dalla legge di uno Stato (cfr.
parimenti definizione di « Zahlungsmittel » in: CARL CREIFELDS/KLAUS
WEBER, Rechtswörterbuch, 20
a
ed., Monaco di Baviera 2011 e GERHARD
KÖBLER, Juristisches Wörterbuch, 14
a
ed., Monaco di Baviera 2007;
MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo/Basilea/
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660 BVGE / ATAF / DTAF
Ginevra 2012, pag. 112). Quelli riconosciuti dal diritto svizzero sono
elencati all'art. 2 LUMP.
4.7.4 Per quanto concerne le monete, la LUMP distingue le monete
circolanti dalle monete commemorative e quelle d'investimento (cfr.
art. 3 LUMP). Le monete commemorative possono essere coniate dalla
Confederazione per il fabbisogno numismatico (cfr. art. 6 LUMP),
ovvero ai fini del collezionismo. Al contrario delle monete circolanti, le
monete commemorative non sono concepite né come veri e propri mezzi
di pagamento né sono utilizzate come tali nelle operazioni commerciali.
Dato che sono emesse in numero limitato e che sono relativamente poco
conosciute, non si adattano ad essere sottoposte all'obbligo generale di
accettazione (cfr. Messaggio LUMP, in: FF 1999 6201, pag. 6212). Le
stesse sono dunque accettate quale mezzo di pagamento solo in maniera
limitata, al loro valore nominale e senza limitazione di somma, dalla
Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione
(cfr. art. 3 cpv. 1 LUMP; LOERTSCHER, CR CO I, n. 5 ad art. 84 CO). Il
carattere commemorativo di una moneta è dunque un indizio che la
stessa è destinata al collezionismo piuttosto che ad essere utilizzata per
un pagamento.
4.7.5 Se la LUMP definisce i mezzi legali di pagamento riconosciuti
dal diritto svizzero, per i mezzi legali di pagamento espressi in valuta
estera occorre invece far riferimento al diritto dello Stato di emissione
(cfr. art. 147 cpv. 1 della Legge federale sul diritto internazionale privato
del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]; cfr. LOERTSCHER, CR CO I, n. 11
ad art. 84 CO). Orbene, dal momento che per l'esenzione dall'IVA
decisiva è l'assenza di valore collezionistico del mezzo legale di paga-
mento, detto punto non necessita di essere qui ulteriormente approfon-
dito.
4.8 Occorre dunque definire il concetto di « privi di valore
collezionistico », e meglio, di « valore collezionistico », nozione giuri-
dicamente indeterminata.
4.8.1 Al riguardo, sia l'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, che l'art. 13 lett. a OD
parlano di esenzione dei mezzi legali di pagamento « privi di valore
collezionistico ». Detta nozione la si ritrova anche nella versione francese
e tedesca delle predette disposizioni (in tedesco « ohne Sammlerwert »,
in francese « sans valeur de collection »). Nell'ambito dell'IVA
all'importazione, le disposizioni delle precedenti leggi sull'IVA avevano
un diverso tenore. L'art. 67 lett. b dell'Ordinanza concernente l'imposta
Imposta sul valore aggiunto 2013/42
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sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 (di seguito: OIVA del 1994, RU
1994 1469) prevedeva l'esenzione dall'imposta sull'importazione di
monete, cartevalori e banconote, « in quanto utilizzate come tali ».
L'art. 74 cifra 2 LIVA del 1999, invece dei mezzi legali di pagamento
(banconote e monete svizzere o estere), « ad eccezione dei pezzi da
collezione che normalmente non sono utilizzati come mezzo legale di
pagamento » (cfr. RU 2000 1300, versione in vigore fino al 31 marzo
2007). In dette norme, vi era dunque un chiaro riferimento all'utilizzo del
mezzo di pagamento in quanto tale quale condizione di esenzione.
4.8.2 In assenza di leggi riprendenti la nozione di « valore
collezionistico », occorre ricorrere all'ausilio dei dizionari e interpretare
le definizioni (senso letterario) ivi contenute alla luce di quanto precede,
nonché dello scopo e della sistematica della LD e della LIVA.
Una definizione della nozione di « valore collezionistico » la si ritrova in
alcuni dizionari di lingua tedesca. Secondo gli stessi, il valore collezioni-
stico (« Sammlerwert ») viene definito come « (Markt)wert, den ein
Objekt für Sammler hat », ovvero il valore (di mercato) che un oggetto
ha per il collezionista (cfr. Duden, Das grosse Wörterbuch der deutschen
Sprache, 2
a
ed., vol. 6, Mannheim/Lipsia/Vienna/Zurigo 1994, [di
seguito: Duden Wörterbuch]; Duden, Deutsches Universalwörterbuch
6
a
ed., Mannheim/Lipsia/Vienna/Zurigo 2007 [di seguito: Duden Uni-
versalwörterbuch]). Tale definizione, fa chiaramente riferimento al
collezionista e al valore che un dato oggetto rappresenta per quest'ultimo.
Conferma di ciò è data dalla definizione di « valore ». Se da un lato la
nozione di valore in quanto tale, nella maggior parte dei dizionari di
lingua italiana, francese e tedesca, spesso viene definita in riferimento al
valore di mercato, al valore economico, al prezzo o al costo di un
determinato oggetto, fuori dall'ambito economico viene infatti chiara-
mente definita in rapporto alla nozione di apprezzamento. Più precisa-
mente, il valore viene definitivo quale « misura di apprezzamento, sia
che questo muova da considerazioni di carattere oggettivo, che da un
giudizio soggettivo, fino a generalizzarsi in un significato analogo a
quello d'importanza » (cfr. GIACOMO DEVOTO/GIAN CARLO OLI, Voca-
bolario illustrato della lingua italiana, 22
a
ristampa, vol. II, Milano 1985;
cfr. parimenti Lo Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, 12
a
ed.,
Bologna 2008 [di seguito: Lo Zingarelli]; cfr. altresì la definizione in
francese di « valeur »: Grand Larousse universel, 2
a
ed., vol. 15, Parigi
1991 [di seguito: Grand Larousse]; Le Petit Robert, dictionnaire alpha-
bétique et analogique de la langue française, Parigi 2012 [di seguito: Le
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662 BVGE / ATAF / DTAF
Petit Robert]; Le Grand Robert de la langue française, 2
a
ed., Parigi 2001
[di seguito: Le Grand Robert]; cfr. inoltre la definizione in tedesco di
« Wert »: Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9
a
ed., Gütersloh/Monaco di
Baviera 2011 [di seguito: Wahrig]; Duden Universalwörterbuch; Duden
Wörterbuch).
Il collezionista è « chi fa, possiede una collezione » (cfr. Il grande dizio-
nario Garzanti della lingua italiana, Milano 1988 [di seguito: Garzanti];
Lo Zingarelli), « chi si dà a collezionare oggetti specifici specialmente
per compiacere ai propri gusti » (cfr. DEVOTO/OLI, op. cit., vol. I). La
collezione è una « raccolta sistematica di oggetti della stessa specie che
abbiano interesse storico, artistico o scientifico, oppure siano
semplicemente preziosi, strani o rari » (cfr. Garzanti). La collezione è
altresì definita quale « raccolta di oggetti della stessa specie, di valore,
curiosi o comunque interessanti anche solo soggettivamente » (cfr. Lo
Zingarelli). Tali definizioni – che si ritrovano peraltro analogamente nelle
altre versioni linguistiche e negli innumerevoli altri dizionari (cfr. Grand
Larousse, vol. 4; Le Petit Robert; Le Grand Robert; Wahrig; Duden
Universalwörterbuch; Duden Wörterbuch) – mostrano chiaramente che il
collezionismo implica che l'oggetto venga raccolto e conservato in
quanto tale, a prescindere dal suo utilizzo primario. In altre parole,
conservando un dato oggetto, di riflesso lo stesso non viene utilizzato per
il suo scopo primario. In tal senso, detta interpretazione trova riscontro in
quanto era previsto dall'art. 74 cifra 2 LIVA del 1999 e nell'art. 67 lett. b
OIVA del 1994 (cfr. consid. 4.8.1), per i quali è l'uso della moneta quale
mezzo di pagamento a determinarne l'esenzione dall'IVA.
4.8.3 In sunto, il valore collezionistico implica dunque la presenza di
un collezionista per il quale un dato oggetto rappresenta un interesse ad
essere raccolto e conservato in quanto tale. Nel caso della moneta,
anziché impiegarla quale mezzo di pagamento, il collezionista la conser-
va per sé stesso. Esso non la utilizza dunque per il suo scopo primario. In
tal senso, l'interpretazione data dall'autorità inferiore, secondo cui è
determinante l'uso finale fatto della moneta importata, appare conforme
alla LD, nonché alla LIVA. La stessa comportando peraltro un'applica-
zione restrittiva dell'esenzione, va nel senso auspicato dal legislatore e
come tale va qui annoverata.
5. Appurate le nozioni di « mezzo legale di pagamento » e di
« valore collezionistico », va ora esaminato se il ricorrente può avvalersi
dell'esenzione di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, nonché all'art. 13 lett. a
OD, ai quali rinvia l'art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA.
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5.1 Nel caso in oggetto, le monete importate dal ricorrente sono
delle monete coreane e giapponesi. Più precisamente si tratta di
45 monete coreane da 1 000 won, rispettivamente di 45 monete
giapponesi da 500 yen e ulteriori 4 monete d'argento coreane. Dette
monete sono tutte delle monete commemorative, come indicato dallo
stesso ricorrente. Trattandosi di monete in valuta estera, il loro carattere
di mezzo legale di pagamento andrebbe accertato secondo il diritto dello
Stato di emissione, in concreto il Giappone e la Corea (cfr. consid. 4.7.5).
Sennonché, siffatto quesito può senz'altro rimanere qui aperto, dal
momento che è l'assenza di carattere collezionistico a determinarne
l'esenzione dall'IVA e non tanto il carattere di mezzo legale di
pagamento. Ciò non toglie che le predette monete estere importate non
sono comunque un mezzo di pagamento usuale in Svizzera, a prescindere
dal fatto che si tratti di monete con corso legale nello Stato di emissione,
come affermato dal ricorrente. Le monete commemorative svizzere non
rappresentano in ogni caso dei mezzi legali di pagamento usuali, non
essendo propriamente concepite in quanto tali. Le stesse sono peraltro
accettate quale mezzo di pagamento solo in maniera limitata (cfr.
consid. 4.7.4). Il paragone tra le monete commemorative coreane e
giapponesi importate e quelle svizzere effettuato dal ricorrente, non è
dunque qui di nessun aiuto. Il carattere commemorativo costituisce
piuttosto un indizio che le stesse siano destinate al collezionismo.
Agli atti difetta poi un qualsiasi documento che possa far pensare che di
fatto le monete importate dal ricorrente siano destinate ad un pagamento.
Al contrario risulta piuttosto – come peraltro indicato dallo stesso
ricorrente – che dette monete siano il risultato di uno scambio con il
signor C. (...). Aggiungasi a ciò, come già noto allo scrivente Tribunale
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A‒1788/2006 del
27 luglio 2007), nonché come risultante dagli atti dell'incarto (...), il fatto
che il ricorrente è un noto collezionista di monete. Lo stesso – come
indicato dall'autorità inferiore e non contestato dal ricorrente –
sembrerebbe valere anche per il signor C., fornitore di dette monete. Le
monete, che si ricorda sono tutte commemorative, sono poi state
importate in apposite confezioni, corredate da un certificato (...), ciò che
fa supporre che si tratti tutte di monete destinate al collezionismo. Le
stesse sono peraltro state dichiarate dalla B. – che si è occupata della
dichiarazione doganale – come soggette all'IVA (...).
A prescindere dal loro valore di mercato – qui peraltro ininfluente, non
essendo determinante se le monete siano state acquistate al loro valore
2013/42 Imposta sul valore aggiunto
664 BVGE / ATAF / DTAF
nominale o ad un valore superiore – tutto fa pensare che in casu dette
monete abbiano di fatto un valore collezionistico per il ricorrente, fatto
peraltro da lui non contestato. In tale evenienza, dette monete non
possono chiaramente beneficiare dell'esenzione all'importazione. È
dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore le ha imposte all'IVA.
5.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la mancata
esenzione dall'IVA delle monete da lui importate non sospende la legalità
del mezzo di pagamento. La prassi adottata dall'amministrazione federale
delle dogane (AFD) è poi conforme all'esigenza di un'applicazione
restrittiva dei casi di esenzione posta dall'art. 53 LIVA. La stessa,
ponendo l'accento sull'esigenza dell'uso del mezzo legale di pagamento
in quanto tale, quale condizione di esenzione dall'IVA, non va oltre a
quanto previsto dalla legge e non risulta per nulla arbitraria, motivo per
cui va qui annoverata. Un tale argomento non è dunque pertinente.