2019 I/4 Rinuncia a interporre ricorso. Termine suppletorio per la
regolarizzazione
36 I BVGE / ATAF / DTAF
2019 I/4
Estratto della decisione della Corte IV
nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione
D‒7089/2016 del 5 febbraio 2019
Condizioni di validità e effetti di una rinuncia ad interporre ricorso.
Presupposti per fissare un termine suppletorio per la regolarizzazione
del gravame.
Art. 39, art. 50, art. 52 PA. Art. 17 cpv. 3 lett. b, art. 108 LAsi.
1. Una rinuncia a interporre ricorso dichiarata posteriormente alla
decisione dell'autorità inferiore è di principio valida. Sono fatti
salvi i vizi della volontà (consid. 3.1‒3.3).
2. La presentazione di diversi formulari prestampati ad un minore
non accompagnato così come la presenza, al momento della dichia-
razione, di una persona di fiducia diversa da quella che lo ha assi-
stito in corso di procedura, possono influire sul processo di forma-
zione della sua volontà (consid. 3.4‒3.8).
3. Il termine suppletorio per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 52
cpv. 2 PA va accordato unicamente per rimediare a omissioni invo-
lontarie. Il ricorso deliberatamente trasmesso senza alcuna moti-
vazione di merito per il tramite di un mandatario professionale,
segnatamente con la riserva di inoltrarla in un secondo tempo, va
dichiarato inammissibile (consid. 4). Nozione di abuso manifesto
(consid. 4.5.3).
Gültigkeitsvoraussetzungen und Wirkungen eines Beschwerdever-
zichts. Voraussetzungen der Nachfristansetzung zur Verbesserung der
Beschwerde.
Art. 39, Art. 50, Art. 52 VwVG. Art. 17 Abs. 3 Bst. b, Art. 108 AsylG.
1. Ein Beschwerdeverzicht, der nach dem Entscheid der Vorinstanz
erklärt wird, ist unter Vorbehalt allfälliger Willensmängel grund-
sätzlich gültig (E. 3.1‒3.3).
2. Die Vorlage verschiedener vorgefertigter Formulare und die An-
wesenheit einer anderen Vertrauensperson zum Zeitpunkt der
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Verzichtserklärung als während des Verfahrens können den Pro-
zess der Willensbildung eines unbegleiteten Minderjährigen be-
einflussen (E. 3.4‒3.8).
3. Die Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde im Sinne von
Art. 52 Abs. 2 VwVG wird nur eingeräumt, um versehentliche
Mängel zu beheben. Wird die Beschwerde trotz rechtskundiger
Vertretung bewusst ohne Begründung und insbesondere mit dem
Vorbehalt eingereicht, diese werde nachgereicht, so ist darauf
nicht einzutreten (E. 4). Begriff des offensichtlichen Rechtsmiss-
brauchs (E. 4.5.3).
Conditions de validité et effets d'une renonciation à recourir. Prére-
quis pour fixer un délai supplémentaire afin de régulariser le recours.
Art. 39, art. 50, art. 52 PA. Art. 17 al. 3 let. b, art. 108 LAsi.
1. Une déclaration de renonciation à recourir postérieure à la déci-
sion de l'autorité inférieure est en principe valide, sous réserve de
vices du consentement (consid. 3.1‒3.3).
2. La présentation de formulaires pré-imprimés à un mineur non
accompagné ainsi que la présence, au moment de la déclaration,
d'une personne de confiance autre que celle qui a assisté l'intéressé
au cours de la procédure peuvent influencer le processus de forma-
tion de sa volonté (consid. 3.4–3.8).
3. Le délai supplémentaire pour régulariser le recours au sens de
l'art. 52 al. 2 PA n'est accordé que pour remédier à des omissions
involontaires. Un recours délibérément introduit par un manda-
taire professionnel sans motivation ou sous réserve du dépôt ulté-
rieur de celle-ci est irrecevable (consid. 4). Notion d'abus mani-
feste d'un droit (consid. 4.5.3).
L'interessata, richiedente l'asilo minorenne di origine eritrea, ha presentato
una domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2016. Il 19 ottobre 2016 la
Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessata pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla
Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
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Tale decisione è stata notificata alla richiedente il giorno stesso presso il
Centro di registrazione e procedura di Chiasso in presenza della persona
di fiducia e dell'interprete. Nella medesima occasione la richiedente l'asilo,
la persona di fiducia e l'interprete hanno sottoscritto uno scritto prestam-
pato dalla SEM intitolato « dichiarazione di rinuncia al ricorso » ed il cui
tenore era il seguente:
« Io, Signora A., SIMIC N° di pers. 19 709 563, nata il (...), alias A.,
nata il (...), alias A., nata il (...), Eritrea, con la presente dichiaro, di mia
spontanea volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la deci-
sione della Segreteria di Stato della migrazione del 19 ottobre 2016. »
In seguito, con ricorso del 17 novembre 2016 l'interessata è insorta dinanzi
al Tribunale amministrativo federale, chiedendo che venisse constatata la
nullità della dichiarazione di rinuncia al ricorso e che si entrasse nel merito
del gravame. Contestualmente, ella ha richiesto un termine di 30 giorni per
il completamento dello stesso. Nel merito, la ricorrente ha concluso all'an-
nullamento della decisione impugnata con conseguente riconoscimento
della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo senza tuttavia esprimersi
circa motivi sulla base dei quali si sarebbe dovuto giungere a tale esito.
Successivamente ad uno scambio scritti avente quale oggetto la questione
dell'effetto della rinuncia a ricorrere, il Tribunale amministrativo federale,
dopo aver constatato l'assenza di motivazioni di merito nel gravame, ha
concesso in via eccezionale alla patrocinatrice dell'insorgente un termine
suppletorio per completare il ricorso. L'insorgente ha quindi presentato le
proprie motivazioni di merito indicando le ragioni per le quali la decisione
impugnata sarebbe stata meritevole di annullamento.
Il Tribunale amministrativo federale considera la rinuncia a ricorrere priva
di effetti sull'ammissibilità del ricorso e, dopo aver ritenuto giudiziosa la
concessione di un termine per presentare un memoriale integrativo, entra
nel merito del ricorso, respingendolo.
Dai considerandi:
3.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un di-
ritto procedurale è possibile purché si riferisca ad una facoltà concreta ed
in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwaltungs-
verfahrensrecht des Bundes, 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola
generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale
conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11
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consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Praxiskommentar VwVG, 2a ed.
2016, art. 39 n. 12, di seguito: Praxiskommentar; OLIVER ZIBUNG, in: Pra-
xiskommentar, op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad
un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata for-
male ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. KÖLZ/
HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664 pag. 229). Perché sia possibile ritenerla
valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente alla notifi-
ca ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata
intende astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D‒6152/2013 del
16 gennaio 2014 consid. 1.4.2; DTF 86 I 153 consid. 2).
3.2 Da quanto precede può altresì essere dedotto che per ritornare sui
suoi passi, la parte rinunciante deve invocare un vizio della volontà che
permetta di inficiare la validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. senten-
za D‒6152/2013 consid. 1.4.2; ZIBUNG, in: Praxiskommentar, op. cit.,
art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi ineffi-
cace, quando la stessa è dichiarata in presenza di un tale vizio (cfr. sentenze
del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2; U 139/02 del 20 novem-
bre 2002 consid. 2.3; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed.
2011, pag. 823). Una tale manifestazione di volontà non sarebbe infatti da
ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida di un errore cau-
sato dalla condotta dall'autorità e in particolare se quest'ultima ha fornito
informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini
per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti presupposto per la va-
lidità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale decisione in base
a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità. Non da ultimo,
pare opportuno sottolineare che l'eventuale esistenza di un vizio della
volontà sia da apprezzare indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni
che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso (cfr. sentenza del TAF
D‒6686/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 1.4.2.1). Non vi è inoltre luogo di
considerare che quanto precede non sia valido anche in ambito di diritto
d'asilo (cfr. sentenza D‒6152/2013 consid. 1.4.2).
3.3 Alla luce delle fonti citate, si può partire dal presupposto che la
dichiarazione di rinuncia presente agli atti possa di principio essere ritenu-
ta conforme. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto processuale (o
post-processuale) a libera disposizione dell'interessata e meglio, alla facol-
tà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di prima istanza ed
è inoltre intervenuta posteriormente alla decisione.
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3.4 Sennonché, la patrocinatrice della ricorrente è dell'avviso che nel
caso in disamina vi sarebbero diversi elementi che ne inficerebbero la vali-
dità; validità che andrebbe a suo dire ammessa unicamente a condizioni
restrittive. In primo luogo, ella ritiene che la richiedente l'asilo minorenne
non fosse a conoscenza del tenore della sua stessa sottoscrizione. Quest'ul-
tima, pur rammentandosi di aver firmato alcuni formulari, non avrebbe in-
vero compreso che uno di essi era costitutivo di una rinuncia a depositare
ricorso. In ragione di ciò, la mandataria ritiene che la sua assistita non ab-
bia realmente compreso le conseguenze giuridiche di tale atto. Come in
altri casi comparabili già trattati dal Tribunale amministrativo federale,
l'interessata non sarebbe infatti stata consapevole del fatto che a seguito
della sottoscrizione del documento sottopostole, ella non avrebbe più potu-
to depositare ricorso. Inoltre, dagli atti non sarebbe possibile evincere se
quest'ultima sia o meno stata informata sulle conseguenze della sua sotto-
scrizione. Sempre secondo la patrocinatrice, la sottoposizione del formula-
rio al momento della notifica avrebbe implicato la concessione di un insuf-
ficiente periodo di riflessione alla richiedente così come l'impossibilità per
quest'ultima di richiedere un secondo parere. Tali aspetti permetterebbero
invero di concludere quanto alla presenza in specie di un vizio della volon-
tà dettato segnatamente dalla situazione di sollecitazione volta a farle sot-
toscrivere il documento. Le pressioni, rispettivamente la limitazione di
diritti, sarebbero del resto confermate anche da una corrispondenza elet-
tronica tra la mandataria ed una collaboratrice dell'autorità di prima istan-
za.
3.5 Ora, viste le particolarità del caso, il Tribunale amministrativo fe-
derale ritiene giudizioso approcciare con la dovuta prudenza la questione.
Va infatti constatato che la richiedente, una volta giunta nel cantone di at-
tribuzione, si sia senza indugio informata in merito alla possibilità di inter-
porre ricorso nei confronti della decisione notificatale. Ciò, pur non essen-
do decisivo relativamente alla constatazione di un eventuale vizio della
volontà, lascia quantomeno trasparire la possibilità ch'ella abbia realmente
travisato il tenore e la portata di quanto si apprestava a sottoscrivere. Una
certa accortezza si impone del resto anche in ragione del fatto che la dichia-
razione è stata sottoposta all'interessata per il tramite di un formulario pre-
stampato dalla stessa autorità di prima istanza al momento della consegna
della decisione presso i suoi stessi locali. In questo senso, le argomenta-
zioni di parte ricorrente meritano una certa considerazione. Sebbene tali
circostanze non permettano ad esse sole di concludere quanto all'esistenza
di un vizio della volontà (cfr. sentenza D‒6686/2016 consid. 1.4.2.3), esse
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possono infatti dare origine ad alcune perplessità a proposito di quanto
realmente compreso dalla ricorrente in tale occasione. La giovane è infatti
stata confrontata nella medesima evenienza con diversi formulari dall'ap-
parenza simile e la sottoscrizione degli stessi (in particolare della di-
chiarazione di notifica e della dichiarazione di rinuncia a ricorrere) è in-
tervenuta seduta stante, ovvero senza ch'ella abbia potuto beneficiare di un
ulteriore periodo di riflessione. Con ciò, il Tribunale amministrativo fede-
rale non vuole in alcun modo dubitare quanto alla buona fede della SEM
né tantomeno censurare l'opportunità di un modus operandi in parte giu-
stificato dalle contingenze del caso, quanto più constatare come vi sia un
certo rischio che il particolare svolgersi degli eventi abbia potuto influire
sul processo di formazione della volontà della minore. In tal senso, è prov-
vido rammentare che il Tribunale amministrativo federale, in circostanze
per certi versi apparentabili a quelle della presente fattispecie, ha già avuto
modo di valutare una decisione di rinuncia a ricorrere come non espressa
a ragione veduta e in libera cognizione di causa (cfr. sentenza
D‒6152/2013 consid. 1.4).
3.6 Su tali presupposti, non sono privi di valenza nemmeno i dubbi
sollevati dalla patrocinatrice della ricorrente in merito all'agire della per-
sona di fiducia ed allo stesso svolgimento del rapporto con la sua assistita.
Secondo la mandataria, dal momento che la sottoscrizione della rinuncia
non avrebbe comportato alcun vantaggio per la sua assistita, occorrerebbe
anzitutto partire dall'assunto che tale figura non avrebbe agito nell'interes-
se della minore. Inoltre, non avendo avuto luogo alcun colloquio personale
prima della notifica della decisione e della contestuale sottoscrizione incri-
minata, la stessa, in assenza di un rapporto pregresso, nemmeno potrebbe
essere qualificata come persona di fiducia. Più avanti, la patrocinatrice del-
la ricorrente ha del resto fatto presente che la stessa persona di fiducia
avrebbe a sua volta sollevato delle riserve in merito alla validità della ri-
nuncia sottoscritta da lei e dalla minore. In ragione di ciò, vi sarebbero dei
dubbi a proposito del fatto che la persona di fiducia abbia effettivamente
voluto causare la crescita in giudicato della decisione.
3.7 A tal proposito, il Tribunale amministrativo federale ritiene ne-
cessario ricordare che tale figura, prevista dallo stesso testo legale, è inca-
ricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato
e per il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del
codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito
della procedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur
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non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della
volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di pro-
cedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inespe-
rienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presen-
za della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di
capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile a quelle
di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui
deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi
[RS 142.31]).
3.8 Nel caso che ci occupa, è indubbio che la ricorrente abbia cono-
sciuto la persona di fiducia unicamente al momento della notifica litigiosa.
Invero, al momento dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, la minore è
stata assistita dalla Signora Gabriela Giuria mentre in sede di notifica si è
presentata la Signora Immacolata Iglio Rezzonico. Ora, se è vero che en-
trambe abbiano fatto riferimento ad SOS Ticino, che ha ricevuto il man-
dato dalla SEM, è altresì innegabile che la ricorrente si sia trovata per la
prima volta in compagnia della Signora Immacolata Iglio Rezzonico al
momento della notifica. Ciò, fermo considerate le già esposte contingenze
del caso, può a sua volta aver influito negativamente sul processo di for-
mazione della volontà della richiedente. La giovane, posta di fronte ad una
nuova persona preposta a tutelarla, potrebbe infatti aver mal compreso i
suoi diritti di impugnativa futuri e le contestuali possibilità di successo,
non dando quindi sufficientemente peso alla sottoscrizione dei formulari a
lei presentati.
3.9 In definitiva, il Tribunale amministrativo federale è dell'avviso
che sulla base delle esposte circostanze del caso, non si possa ritenere con
la necessaria certezza che la ricorrente volesse a ragione veduta e in libera
cognizione di causa rinunciare alla facoltà di interporre ulteriormente ri-
corso avverso la decisione impugnata. La rinuncia a ricorrere, va dunque
considerata priva di effetti sull'ammissibilità del ricorso.
4. (…)
4.1 Quo ai requisiti di forma, è opportuno rilevare che la patrocina-
trice dell'insorgente ha omesso di esprimersi circa le ragioni per le quali la
decisione avversata avrebbe dovuto essere annullata. Ella si è invero limi-
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tata a concludere sull'entrata nel merito ed a chiedere di fissare di un termi-
ne di 30 giorni per il completamento dell'impugnativa, richiesta quest'ulti-
ma, espressa nei termini seguenti:
« Sollte das Bundesverwaltungsgericht zur Auffassung gelangen, dass
der umstrittene Beschwerdeverzicht ungültig ist, so ist der Beschwer-
deführerin und ihrer Rechtsvertretung eine 30-tägige Frist zur Be-
schwerdeergänzung zu gewähren, damit die eingangs erwähnten An-
träge vollumfänglich begründet werden können. »
Nel gravame non è invece riscontrabile alcuna motivazione di merito rela-
tivamente al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione
dell'asilo. In altri termini, non è dato comprendere in che modo e per quali
ragioni la decisione avversata violerebbe il diritto federale o sarebbe costi-
tutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
4.2 Le esigenze di forma e contenuto necessarie per entrare nel merito
sono disciplinate all'art. 52 PA. Ai sensi di tale disposto, il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono inoltre essere allegati
la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se
sono in possesso del ricorrente (cpv. 1). Le esigenze quanto ai motivi ed
alle conclusioni di un ricorso variano, risultando più severe, se il ricorso è
redatto da un avvocato piuttosto che da una persona priva di specifiche
conoscenze giuridiche (DTF 117 Ia 297 consid. 2; 117 Ia 126 consid. 5d;
116 II 745 consid. 2b). In ogni caso, occorre, da un lato, che nel ricorso sia
spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato
(motivi del ricorso) ‒ in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o
se vi è stata una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamen-
te rilevanti ‒ e dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni)
in caso d'accoglimento del ricorso stesso (sentenza del TF 9C_553/2008
del 6 luglio 2009; DTF 117 Ia 126 consid. 5; 117 Ia 297 consid. 2;
SEETHALER/BOCHSLER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 52 n. 48).
Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi
del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra
manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente
un breve termine suppletorio per rimediarvi (cpv. 2). Essa gli assegna
questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà
secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la
firma, non entrerà nel merito del ricorso (cpv. 3). Va tuttavia rammentato
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che in regola generale, la fissazione di un termine supplementare non deve
condurre ad un'inopportuna proroga del termine legale di ricorso (cfr.
DTF 112 Ib 634; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.237). Ad ogni modo, in mate-
ria d'asilo la legge fissa direttamente la durata del termine all'art. 110 LAsi.
Nelle procedure ricorsuali ordinarie lo stesso è di sette giorni mentre è di
soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e
contro le decisioni di cui all'art. 23 cpv. 1 o all'art. 111b LAsi.
4.3 La ratio legis dell'art. 52 cpv. 2 PA è di permettere all'interessato
di riparare ad un'omissione evitando così gli eccessivi formalismi (DTF
121 II 255 consid. 4). Pur non facendo alcuna distinzione, il testo legale
va pertanto inteso quale possibilità di sanatoria dei vizi di forma fortuiti
(SEETHALER/PORTMANN, in: Praxiskommentar, op. cit., art. 52 n. 109).
Ciò detto, il termine suppletorio per la regolarizzazione di un ricorso ai
sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA va accordato unicamente per rimediare alle
omissioni involontarie (cfr. THOMAS GÄCHTER, Rechtsmissbrauch im öf-
fentlichen Recht, 2005, pag. 482). Su tali presupposti, il ricorrente che, per
il tramite di un mandatario professionale, inoltra volontariamente un ricor-
so viziato, alfine d'ottenere una proroga del termine, fa un uso improprio
della normativa (cfr. sentenza del TAF E‒1202/2014 del 7 maggio 2014).
In tali casi, non è dato un diritto alla concessione del termine suppletorio
per la regolarizzazione del gravame (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3d; si
veda anche DTF 134 V 162 consid. 5.2).
4.4 Ciò è segnatamente il caso se il ricorso è deliberatamente
trasmesso al Tribunale amministrativo federale senza alcuna motivazione
relativamente alle questioni di merito, ovvero quando dal tenore dello stes-
so non si evincano le ragioni per le quali la decisione avversata sia merite-
vole di annullamento (cfr. sentenza del TAF D‒4752/2014 del 20 dicembre
2016 consid. 2). La sanzione è l'inammissibilità (cfr. per analogia art. 52
cpv. 3 PA; GICRA 2000 n. 7 consid. 3d in fine; sentenza del TAF
E‒1733/2009 del 6 maggio 2009). Ammettere il contrario ‒ ovvero fissare
anche in tali circostanze un termine suppletorio ‒ equivarrebbe infatti a
considerare prorogabile il termine legale di ricorso, cosa espressamente
esclusa dal testo legale (cfr. art. 22 cpv. 1 PA; DTF 108 Ia 209 consid. 3;
sentenze E‒1202/2014 e E‒1733/2009; si veda anche ANDRÉ MOSER, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, art. 52 n. 13).
Rinuncia a interporre ricorso. Termine suppletorio per la
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4.5
4.5.1 Alla luce di quanto sopra, è indubbio che in casu, vista l'assenza
di una motivazione di merito nell'atto ricorsuale i presupposti di cui
all'art. 52 cpv. 1 PA non siano riuniti. La mancanza dei motivi nel gravame
è infatti, come già visto, costitutiva di un'inadempienza ai requisiti minimi
di cui alla citata normativa.
4.5.2 Inoltre, il fatto che il gravame contenga una richiesta volta alla
fissazione di un termine suppletorio per il completamento dell'impugnati-
va, permette di escludere che nel caso in narrativa l'omissione sia stata
involontaria. La patrocinatrice della ricorrente si è infatti espressamente
riservata di esprimersi sulle questioni di merito in un secondo momento,
lasciando pertanto intendere di essere a conoscenza del fatto che l'atto ri-
corsuale, al momento dell'inoltro, risultava lacunoso rispetto ai succitati
presupposti processuali. Si può dunque di principio ritenere che la presente
fattispecie rientri in quella connotazione di casi dove non vi fosse modo di
far capo alla possibilità di regolarizzazione e ciò anche potendo partire dal
presupposto che la mandataria, vista la sua formazione giuridica, non sia
stata del tutto ignara del senso della normativa citata.
4.5.3 Ciò nonostante in specie il Tribunale amministrativo federale ha
ritenuto giudiziosa la concessione di un termine per presentare un memo-
riale integrativo contenente una motivazione di merito all'interessata. Es-
sendo infatti la suddetta giurisprudenza stata sviluppata per ovviare ai casi
di abuso manifesto (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3d), il Tribunale ammi-
nistrativo federale è partito dall'idea che la patrocinatrice dell'insorgente,
nel proprio allegato e nelle successive prese di posizione, si fosse concen-
trata su di una questione pregiudiziale che implicava la valutazione di un
presupposto processuale, la cui definizione, per sua stessa natura, andava
evasa preliminarmente alle questioni di merito. Con questo, non si vuole
tuttavia tutelare un tale agire, che in caso di ulteriori inoltri viziati dovrà
avere quale risultanza l'inammissibilità del gravame. La facoltà concessa
va infatti ritenuta eccezionale e riconducibile alle particolarità del presente
caso.
4.5.4 Ora, avendo la ricorrente completato la propria impugnativa con
il memoriale integrativo del 21 novembre 2018 contenente motivazioni di
merito come da facoltà concessagli dal Tribunale amministrativo federale,
v'è luogo di considerare adempiute, quantomeno a partire dalla regolariz-
zazione, le condizioni di forma prescritte dalla PA.