2019 VII/2 Divieto d'entrata e segnalazione nel SIS II
8 VII BVGE / ATAF / DTAF
2019 VII/2
Estratto della decisione della Corte VI
nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione
F‒465/2017 del 12 marzo 2019
Divieto d'entrata e segnalazione nel sistema d'informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II). Oggetto del litigio limitato alla segna-
lazione nel SIS II. Analisi a titolo pregiudiziale della legalità del divieto
d'entrata.
Art. 67 cpv. 3 LStrI. Art. 3 lett. d, art. 24 par. 1 e par. 2 del regolamen-
to (CE) n. 1987/2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'in-
formazione Schengen di seconda generazione.
Considerato il rapporto accessorio tra il divieto d'entrata e la se-
gnalazione nel SIS II, è necessario procedere, a titolo pregiudiziale,
all'analisi della legalità del divieto d'entrata, incontestato, prima
di poter valutare se la sua segnalazione nel SIS II, solo oggetto del
litigio, sia giustificata (consid. 4).
Einreiseverbot und Ausschreibung im Schengener Informationssys-
tems der zweiten Generation (SIS II). Streitgegenstand begrenzt auf
die Ausschreibung im SIS II. Vorfrageweise Prüfung der Gesetzmä-
ssigkeit des Einreiseverbots.
Art. 67 Abs. 3 AIG. Art. 3 Bst. d, Art. 24 Abs. 1 und Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1987/2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die
Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generati-
on.
In Anbetracht des akzessorischen Verhältnisses zwischen Einreise-
verbot und Ausschreibung im SIS II ist vorab eine Prüfung der
Gesetzmässigkeit des nicht angefochtenen Einreiseverbots not-
wendig, um beurteilen zu können, ob die angefochtene Ausschrei-
bung im SIS II gerechtfertigt ist (E. 4).
Interdiction d'entrée et signalement dans le système d'information
Schengen de deuxième génération. Objet du litige limité au signale-
ment dans le SIS II. Analyse à titre préjudiciel de la légalité de l'inter-
diction d'entrée.
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Art. 67 al. 3 LEI. Art. 3 let. d, art. 24 par. 1 et par. 2 du règlement (CE)
no 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération.
Eu égard au rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le
signalement dans le SIS II, il est nécessaire de procéder, à titre pré-
judiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée, cette
mesure n'étant pas contestée, avant de pouvoir évaluer si le signa-
lement dans le SIS II, seul objet du litige, est justifié (consid. 4).
Il 2 luglio 2015, la Corte delle assise criminali (CAC) del Tribunale penale
cantonale ticinese ha condannato A. (di seguito: ricorrente), cittadino alba-
nese, ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi per infrazione aggravata
alla legge sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121). La sentenza della CAC
è cresciuta in giudicato incontestata.
Venuta a conoscenza della sentenza della CAC, la Segreteria di Stato della
migrazione (SEM) ha invitato il ricorrente ad esprimersi sull'eventuale
pronuncia nei suoi confronti di un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liech-
tenstein.
Il 5 aprile 2016, interrogato a questo proposito dalla polizia cantonale, il
ricorrente ha affermato, tra le altre cose, che « non mi interessa se viene
fatto un divieto per la Svizzera », chiedendo che « il divieto d'entrata in
Svizzera non venga esteso agli Stati Schengen », poiché i suoi genitori, un
suo fratello, due sue sorelle e sua moglie abitano in Italia.
Il 23 dicembre 2016, la SEM ha emanato nei confronti del ricorrente un
divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valido immediatamente e
fino al 22 dicembre 2036 (venti anni), segnalandolo nel sistema d'informa-
zione Schengen di seconda generazione (SIS II; […]).
Il 20 gennaio 2017, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo fede-
rale con un ricorso, in cui afferma che « il divieto d'entrata per il territorio
elvetico … non è contestato », aggiungendo che « si oppone, invece, con-
tro [sic] la pubblicazione nel SIS II ed il relativo divieto/rifiuto d'entrata
per il territorio Schengen ».
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Dai considerandi:
4. Si tratta innanzitutto di circoscrivere l'oggetto del litigio in fun-
zione del contenuto del ricorso, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni
del ricorrente del 5 aprile 2016.
4.1 Secondo la giurisprudenza, l'oggetto del litigio, definito essen-
zialmente dalle conclusioni formulate nel ricorso, può essere identico o
meno comprensivo dell'oggetto di impugnazione delimitato dal disposi-
tivo della decisione, ma non può essere più esteso dello stesso (cfr., a titolo
illustrativo, DTF 131 V 164 consid. 2.1; sentenze del TAF B‒5465/2015
del 22 settembre 2016 consid. 8.3 e B‒5796/2014 del 16 marzo 2016
consid. 1.3.1).
4.2 In concreto, la decisione impugnata consiste in un divieto d'en-
trata per la Svizzera e il Liechtenstein, nonché nella sua segnalazione nel
SIS II. Di questi due punti del dispositivo, il ricorrente contesta soltanto la
segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, come si può evincere inequi-
vocabilmente sia dal ricorso, sia dal protocollo d'audizione del ricorrente
da parte della polizia cantonale.
Se ne deve concludere che, l'oggetto del litigio essendo meno comprensivo
dell'oggetto di impugnazione, la presente causa verte unicamente sulla se-
gnalazione del divieto d'entrata nel SIS II. In questo senso, il divieto d'en-
trata di 20 anni è cresciuto in giudicato incontestato.
4.3 Cionondimeno, considerato il rapporto di accessorietà tra il divie-
to d'entrata e la segnalazione nel SIS II (non può esserci segnalazione sen-
za divieto), è necessario procedere, a titolo pregiudiziale, ad un'analisi
della legalità (fondatezza e durata) del divieto d'entrata prima di potere
valutare se la segnalazione dello stesso sia giustificata. Il risultato di questa
analisi potrà determinare, se del caso, il non inserimento della segnalazio-
ne nel SIS II oppure influire sulla fissazione della sua durata.