Revoca dell'asilo e disconoscimento della qualità di rifugiato 2019 VI/2
BVGE / ATAF / DTAF VI 13
2019 VI/2
Estratto della decisione della Corte IV
nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione
D–4282/2015 del 25 aprile 2019
Revoca dell'asilo e disconoscimento della qualità di rifugiato. Kosovo.
Art. 63 LAsi. Art. 1 sezione C n. 3 e 5 della Conv. rifugiati.
1. Se la protezione accordata dallo Stato d'origine può essere nuova-
mente reclamata e ottenuta, quella internazionale non ha più ra-
gione di esistere. Si giunge alla medesima conclusione allorquando
l'interessato acquista una nuova cittadinanza e fruisce della prote-
zione di questo Stato (consid. 6–6.2).
2. Normative in materia di cittadinanza nella Repubblica del Koso-
vo. Agli esuli viene riconosciuta la cittadinanza in presenza di ele-
menti atti a comprovarne l'origine (consid. 4).
3. In concreto il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca
dell'asilo sono giustificati. Il ricorrente può essere equiparato ad
un cittadino della Repubblica del Kosovo ed è in misura di recla-
mare la protezione di tale Stato (consid. 5, 6.3–6.5).
Asylwiderruf und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft. Kosovo.
Art. 63 AsylG. Art. 1 Abschn. C Ziff. 3 und 5 FK.
1. Kann der Schutz des Heimatstaates wieder in Anspruch genom-
men werden, ist der internationale Schutz nicht mehr erforderlich.
Dies gilt auch, wenn die betroffene Person eine neue Staatsan-
gehörigkeit erwirbt und den Schutz des neuen Staates geniesst
(E. 6–6.2).
2. Vorschriften über die Staatsbürgerschaft der Republik Kosovo.
Mitgliedern der Diaspora wird die Staatsangehörigkeit zuerkannt,
wenn sie ihre Herkunft nachweisen können (E. 4).
3. Vorliegend sind die Aberkennung der Flüchtlingeseigenschaft und
der Asylwiderruf gerechtfertigt. Der Beschwerdeführer ist als
Bürger der Republik Kosovo zu betrachten und kann den Schutz
dieses Staates in Anspruch nehmen (E. 5, 6.3–6.5).
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Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié. Kosovo.
Art. 63 LAsi. Art. 1, section C, no 3 et 5 Conv. réfugiés.
1. Si la protection accordée par l'Etat d'origine peut être à nouveau
réclamée et obtenue, la protection internationale n'a plus lieu
d'être. Il en va de même si l'intéressé acquiert une nouvelle ci-
toyenneté et bénéficie de la protection de cet Etat (consid. 6–6.2).
2. Prescriptions en matière de citoyenneté en République du Kosovo.
La citoyenneté est reconnue aux membres de la diaspora qui
peuvent fournir les éléments prouvant leur origine (consid. 4).
3. Dans le cas d'espèce, le retrait de la qualité de réfugié et la révoca-
tion de l'asile sont justifiés. Le recourant peut être considéré
comme citoyen de la République du Kosovo et est en mesure de
réclamer la protection de cet Etat (consid. 5, 6.3–6.5).
L'interessato, ex-cittadino Jugoslavo di etnia albanese con ultimo domici-
lio a B. nell'allora Provincia Socialista Autonoma del Kosovo, ha deposita-
to una domanda d'asilo in Svizzera il 14 luglio del 1990.
Con decisione del 17 febbraio 1992, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
ha accolto la domanda del richiedente, riconoscendolo come rifugiato e
ponendolo al beneficio dell'asilo in Svizzera.
Con decreto d'accusa il Ministero pubblico del cantone Ticino ha condan-
nato l'interessato ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di
Fr. 40.– cadauna e ad una multa di Fr. 100.– per titolo di aggressione
(art. 134 CP). Quest'ultimo è stato parimenti ritenuto colpevole di tentata
estorsione (art. 156 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP) e di infrazione alla Legge
del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm, RS 514.54; in parte tentata) e con-
dannato ad una pena di complessivi due anni e sei mesi di reclusione, di
cui 15 mesi da scontare.
Con scritto del 9 aprile 2015, la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM) ha prospettato all'interessato l'eventualità di procedere ad una revo-
ca dell'asilo ed al disconoscimento della qualità di rifugiato sulla base degli
art. 63 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 2 LAsi (RS 142.31) ed ha concesso a
quest'ultimo il diritto di essere sentito in merito.
In tale sede, il patrocinatore dell'interessato, dopo essersi legittimato ed
aver richiesto la consultazione degli atti, ha fatto valere, con osservazioni
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del 20 aprile 2015, che la condizione di particolare reprensibilità di cui
all'art. 63 cpv. 2 LAsi non sarebbe in specie data e che inoltre ai sensi
dell'art. 1 sezione C n. 5 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), occorrerebbe che la
cessazione delle circostanze in base alle quali la persona è stata ricono-
sciuta come rifugiato sia tale da escludere il rischio di qualsiasi persecu-
zione politica futura.
L'11 giugno 2015 la SEM ha disconosciuto la qualità di rifugiato
all'interessato (di seguito anche: ricorrente) pronunciando nel contempo la
revoca dell'asilo in applicazione degli art. 63 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 2
LAsi. L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che, conto tenuto dei
cambiamenti avvenuti in Kosovo, sarebbero venute meno le circostanze in
base alle quali il ricorrente sarebbe stato riconosciuto come rifugiato ai
sensi dell'art. 1 sezione C n. 5 Conv. rifugiati. Inoltre la Svizzera conside-
rerebbe il Kosovo quale paese sicuro. Altresì, Il comportamento in Sviz-
zera del ricorrente e la condanna ad una pena detentiva di due anni e mezzo
costituirebbe un motivo supplementare di revoca.
Con ricorso del 9 luglio 2015, l'interessato è insorto contro suddetta deci-
sione. A suo dire, il solo criterio legato alla severità della pena inflitta non
basterebbe a giustificare il provvedimento di revoca dell'asilo. Il primo
reato di aggressione non sarebbe infatti un reato particolarmente reprensi-
bile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi mentre per quanto riguarda la seconda
condanna, andrebbe ritenuto che anche la Corte di appello e di revisione
penale avrebbe attestato che i fatti si sarebbero svolti in un periodo di
smarrimento. Quo al motivo di revoca basato sulla Convenzione, il ricor-
rente sottolinea nuovamente che al fine di poter applicare l'art. 1 sezione C
n. 5 Conv. rifugiati sarebbe necessario escludere il rischio di persecuzioni
future. Al fine di poter applicare tale clausola di cessazione occorrerebbe
pertanto stabilire se i cambiamenti avvenuti in Kosovo siano tali da esclu-
dere il rischio di qualsiasi persecuzione politica. Ora, la SEM avrebbe
omesso di effettuare accertamenti in questo senso sebbene per invalsa giu-
risprudenza, l'applicazione della norma in questione non sarebbe possibile
in completa astrazione delle « cessate circostanze » dal punto di vista dei
cambiamenti oggettivi nel Paese in questione, ossia tralasciando una valu-
tazione dell'eventuale significatività dei mutamenti avvenuti – quali ad
esempio la situazione generale del rispetto dei diritti umani e il rovescia-
mento di un regime – al fine di accertare che la situazione che ha giustifi-
cato a suo tempo il riconoscimento dello status di rifugiato non sussiste
più e che ciò sia da considerarsi una modifica stabile e durevole nel tempo.
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Del resto, la questione avrebbe un influsso sulla sua permanenza in Sviz-
zera, vista la scadenza del permesso di soggiorno.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando il
ben fondato della revoca.
Dai considerandi:
3.
3.1 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha risieduto a B. dalla nascita
e sino al suo espatrio, avvenuto il 13 luglio del 1990 ([...]). A quel tempo,
B. era parte della Provincia Socialista Autonoma del Kosovo, regione a
statuto speciale della Repubblica Socialista di Serbia, a sua volta federata
con le altre componenti della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia
(cfr. Enciclopedia Treccani, kosovo >, consultato il 05.04.2018). Si deve dunque partire dall'assunto
che l'insorgente, al momento di lasciare il proprio paese, era cittadino Ju-
goslavo. Ciò è del resto inequivocabilmente attestato, oltre che dalle sue
dichiarazioni, anche dalla carta d'identità versata agli atti rilasciata nel
1989 a C., Croazia (a quel tempo Repubblica Socialista di Croazia) a sua
volta parte integrante della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.
Tale documento permette infatti di determinare che l'insorgente era a quel
tempo cittadino Jugoslavo e proveniva dal Kosovo ([…]).
3.2 A partire dal 28 settembre 1990, la Repubblica Socialista di Ser-
bia è stata succeduta dalla Repubblica di Serbia che, a seguito delle guerre
balcaniche, ha costituito la colonna portante di ciò che rimaneva della Re-
pubblica Socialista Federale di Jugoslavia (poi declinata in Repubblica Fe-
derale di Jugoslavia e successivamente in Unione di Serbia e Montenegro).
In tale contesto, il territorio del Kosovo è rimasto formalmente parte inte-
grante della Serbia sino alla sua indipendenza, dichiarata il 17 febbraio
2008. Già nel 1999, a seguito della guerra del Kosovo, il controllo della
Provincia era però de facto esercitata dalle Nazioni Unite in base alla riso-
luzione 1244 del Consiglio di sicurezza. Al 2019 l'autoproclamata Repub-
blica del Kosovo è stata formalmente riconosciuta da 113 dei 193 membri
dell'ONU, tra cui la Svizzera (cfr. per maggiori informazioni sentenza del
TAF C–1443/2010 del 18 novembre 2011 consid. 4).
4.
4.1 L'art. 155 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica del Kosovo
riconosce a tutti i cittadini della ex Repubblica Federale di Jugoslavia ed
ai loro discendenti diretti, che al 1° gennaio 1998 avevano il loro domicilio
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abituale nell'attuale territorio del Kosovo, la cittadinanza kosovara senza
riguardo al loro attuale luogo di residenza ed all'eventuale acquisizione di
ulteriori cittadinanze (cfr. sulla delimitazione del territorio la Sezione 3
lett. a del Regolamento No. 2000/13 del 17 marzo 2000 dell'United Na-
tions Interim Administration Mission in Kosovo [UNMIK]). Lo stesso può
parimenti essere dedotto dalla Legge kosovara n° 04/L-215 del 31 luglio
2013 sulla cittadinanza (di seguito: LKC), che ha rimpiazzato la preceden-
te legge del 20 febbraio 2008 (Legge n° 03/L-034 del 20 febbraio 2008) e
che precisa parimenti come la condizione della possessione della cittadi-
nanza Jugoslava debba essere presa in conto proprio al 1° gennaio 1998 e
non a date ulteriori (cfr. sentenza del TAF E–2749/2011 del 24 marzo 2015
consid. 6.1).
Per i membri della diaspora non risidenti nell'attuale territorio del Kosovo
al 1° gennaio 1998, la LKC, all'art. 16, prevede inoltre la possibilità di
acquisire la cittadinanza senza la necessità di sottostare alle condizioni
previste per i casi ordinari di naturalizzazione. Le sole esigenze poste dal
disposto sono che l'interessato, regolarmente residente al di fuori del
territorio kosovaro, possa provare di essere nato in Kosovo e di avere
legami economici e famigliari con tale paese (cfr. sentenza E–2749/2011
consid. 6.3). Quest'ultima condizione, ossia il fatto di avere legami
economici e famigliari con il paese, non è tuttavia in alcun modo decisiva
tanto che può esserne fatta completa astrazione (cfr. sentenze
C–1443/2010 consid. 4.2.1 [confermata dal TF nella sentenza 2C_36/2012
del 10 maggio 2012] e E–2749/2011 consid. 6.3). In buona sostanza, le
persone che risiedevano all'estero già precedentemente al 1° gennaio 1998
e dispongono di elementi atti a provare la loro origine, possono di principio
rivolgersi alla rappresentanza kosovara di competenza al fine di essere
riconosciuti come cittadini della Repubblica del Kosovo (cfr. Republic of
Kosovo, Ministry of Foreign Affairs, Informations on consular services for
the diaspora, pt. 4: « […] it is possible to apply to renounce or acquire
Kosovo citizenship through Diplomatic/Consular Missions of the
Republic of Kosovo », 496/informata-mbi-shrbimet-konsullore-pr-bashkatdhetart/496 >, consul-
tato il 05.04.2019). In tale ottica, essi avranno la facoltà di presentare
un'ampia tipologia di documenti quali ad esempio certificati di nascita o
vecchie carte d'identità risalenti all'epoca jugoslava (cfr. Consulate
General of the Republic of Kosovo in New York, Request for obtaining
Citizenship, sia.pdf >, consultato il 05.04.2019). Qualora da un'analisi degli incarti dei
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registri dello stato civile risulti un'iscrizione riguardante la persona in-
teressata, nulla osta ad un celere svolgimento della procedura. Le persone
interessate hanno inoltre la facoltà di presentarsi direttamente alla frontiera
del paese, ove non potrà essergli negata l'entrata, facendo richiesta di rico-
noscimento in tale contesto. Preventivamente, esse avranno altresì la pos-
sibilità di farsi rilasciare un documento di viaggio, se del caso previa
constatazione dell'iscrizione della loro nascita allo stato civile (cfr.
Republic of Kosovo, Embassy of the Republic of Kosovo in Berlin, Travel
Documents, , consultato il
05.04.2019). In ogni caso, qualora gli interessati non dovessero risultare
iscritti nella banca dati centralizzata, potranno essere fatte brevi verifiche
presso i registri locali. Ciò detto, quando le premesse menzionate risultano
riunite, si può a giusto titolo ritenere che si tratti di una procedura automa-
tica e non di una naturalizzazione. Il Kosovo era infatti precedentemente
una provincia autonoma della Repubblica Socialista di Serbia ed a livello
federativo della stessa Jugoslavia. Per mezzo della procedura esposta, lo
Stato che si è succeduto su tale territorio, riconosce semplicemente la na-
zionalità ai suoi cittadini che si sono recati all'estero nel contesto delle
guerre balcaniche e che già disponevano precedentemente della cittadinan-
za relativa a tale porzione territoriale, seppur formalmente nella sua prece-
dente accezione jugoslava.
5.
Tornando al caso di specie, dagli atti all'inserto è possibile determinare che
l'insorgente dispone dei necessari presupposti per essere riconosciuto
attualmente come cittadino kosovaro, quantomeno nell'ambito di una pro-
cedura ai sensi dell'art. 16 LKC. Egli, regolarmente residente in Svizzera
sin dai primi anni 90, legittimandosi per il tramite della carta d'identità
versata agli atti, potrà provare la sua origine kosovara. L'esistenza di lega-
mi economici e famigliari non è inoltre decisiva, per quanto in casu non si
possa escludere ch'egli adempia anche a tale condizione. Ciò detto, il ri-
corrente potrà far formalmente accertare la sua cittadinanza kosovara, e
ciò sia per via consolare che direttamente presso le autorità del suo paese
d'origine. Non essendovi dubbi quanto al luogo d'origine e conto tenuto
delle dichiarazioni dell'insorgente medesimo ([…]), si può inoltre partire
dal presupposto che la sua nascita risulti tuttora iscritta, se non nella banca
dati centrale, quantomeno presso il registro del locale stato civile di D.,
competente per la località di B., cosa che contribuirà ad una celere evasio-
ne della pratica da parte delle autorità preposte.
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Su tali presupposti, il ricorrente va considerato ex lege alla stregua di un
cittadino della Repubblica del Kosovo.
Poste le debite premesse, occorre ora valutare se il disconoscimento della
qualità di rifugiato sia in specie giustificato o meno.
6.
Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM revoca l'asilo o disconosce la
qualità di rifugiato per i motivi menzionati nell'art. 1 sezione C n. 1–6
Conv. rifugiati. Si tratta di motivi di revoca alternativi ed è sufficiente
l'adempimento di uno di questi per giustificare il disconoscimento (cfr.
ANDREAS ZIMMERMANN, The 1951 Convention Relating to the Status of
Refugees and its 1967 Protocol, New York 2011, pag. 485 seg.).
6.1 Ai termini del n. 5 di quest'ultima disposizione, « una persona
non fruisce più della presente Convenzione se, cessate le circostanze in
base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare
a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinan-
za ». Il senso di tale disposto risiede nel fatto che la protezione internazio-
nale accordata dalla Svizzera è sussidiaria alla protezione che deve essere
accordata dallo stato d'origine. Se quest'ultima può essere nuovamente re-
clamata e ottenuta, a causa di una modifica sostanziale delle circostanze
nello stato d'origine, la protezione internazionale non ha in effetti più ra-
gione di esistere e la qualità di rifugiato può essere ritirata (cfr. sentenza
del TAF E–2047/2011 del 15 gennaio 2013 consid. 2.2). Una tale risultan-
za presuppone tuttavia che la persona interessata sia effettivamente titolare
della cittadinanza in causa e che possa conseguentemente reclamare la pro-
tezione del suo stato d'origine, la quale deve risultare accessibile sotto
l'aspetto pratico (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 15 consid. 9b). La
cessazione della protezione è inoltre da escludersi per i rifugiati che
possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono
la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori (cfr. art. 1
sezione C cpv. 2 Conv. rifugiati).
6.2 Secondo l'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati, la protezione con-
venzionale può inoltre essere disconosciuta allorquando l'interessato ac-
quista una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui
ha acquistato la cittadinanza. Per quanto attiene alla prima condizione, si
pone il quesito di sapere se l'attribuzione di una nuova cittadinanza impli-
chi un atto volontario del rifugiato, come è il caso per i motivi di revoca
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degli art. 1 sezione C n. 1, 2 e 4 Conv. rifugiati. Tale problematica, già ri-
conosciuta e dibattuta nell'ambito dei lavori preparatori della Convenzio-
ne, è stata oggetto di disputa (cfr. ATLE GRAHL-MADSEN, The status of
refugees in international law, Leyden 1966, vol. I, pag. 395 seg. e relativi
riferimenti; HATHAWAY/FOSTER, The law of refugee status, 2a ed., Butter-
worths 2014, pag. 496 seg. nonché relativi riferimenti) e va intesa nel sen-
so che nel caso particolare di dissoluzione di uno Stato e costituzione di
nuove entità statali, l'acquisizione ex lege della cittadinanza di una nuova
entità in conformità del diritto internazionale giustifichi di principio l'ap-
plicazione del motivo di revoca dell'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati
(cfr. GICRA 1998 n. 15 consid. 9a, poi confermata dalla più recente giu-
risprudenza coordinata del TAF D–6063/2010 del 2 settembre 2014
consid. 5; si veda anche HATHAWAY/FOSTER, op. cit., pag. 498, secondo i
quali la dottrina maggioritaria rigetta la necessità di una componente
volitiva). Il secondo presupposto necessario all'applicazione dell'art. 1 se-
zione C n. 3 Conv. rifugiati è quello del godimento della protezione con-
nessa all'acquisizione di una nuova cittadinanza. In concreto, la persona
interessata non deve trovarsi in una situazione tale da non potere o non
volere avvalersi della protezione dello Stato. Il non potere avvalersi si ri-
collega a circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto – quali guer-
ra, guerra civile e violenza generalizzata – mentre il non volere avvalersi
va interpretato nel senso che la protezione può essere rifiutata a causa di
un fondato timore di persecuzioni (cfr. sentenza D–6063/2010 consid. 5;
Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello statuto di
rifugiato, ACNUR, Ginevra 1992, par. 97 seg.; ADRIANA BENGHÈ LORETI,
Rifugiati e richiedenti asilo nell'area della comunità europea, Padova 1990,
pag. 33; GRAHL-MADSEN, op. cit., pag. 396). In altri termini, la persona
interessata deve avere la possibilità di recarsi nello Stato di cui ha acqui-
stato la nuova cittadinanza, deve potervi risiedere, deve essere tutelato
contro la deportazione, l'espulsione e più in generale poter godere di tutti
i diritti e benefici legati alla cittadinanza, come l'emissione di un passapor-
to (cfr. GICRA 1998 n. 15 consid. 9b).
6.3 Ciò detto, si pone anzitutto la questione di sapere quale dei sum-
menzionati casi di disconoscimento previsti dalla Convenzione sia oppor-
tuno applicare. Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza si è
fondata sull'art. 1 sezione C n. 5 Conv. rifugiati, ossia il mutamento delle
circostanze. Dal canto suo, il Tribunale amministrativo federale ha altresì
prospettato una valutazione anche sotto l'aspetto dell'art. 1 sezione C n. 3
Conv. rifugiati, riguardante i casi di acquisizione di una nuova cittadinanza
([…], sulla nozione di sostituzione dei motivi v. MOSER/BEUSCH/
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KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n. 1.54). In buona sostanza, risulta decisivo determinare se la citta-
dinanza della Repubblica del Kosovo vada considerata quale « nuova
cittadinanza » o se la stessa null'altro sia che un avvicendamento rispetto
alla nazionalità che l'interessato possedeva anteriormente alla successione
di stati avvenuta in detto territorio. Va ricordato che il Tribunale ammini-
strativo federale, in una pratica riguardante l'apolidia, ha già escluso che
gli ex-cittadini Jugoslavi provenienti dal Kosovo possano essere conside-
rati apolidi (sentenza C–1443/2010 consid. 4), cosa che, vista la successio-
ne di cittadinanze e non la perdita con successivo nuovo ottenimento,
lascia piuttosto propendere per un'applicazione dell'art. 1 sezione C n. 5
Conv. rifugiati. Sennonché, la questione è in casu priva di portata concreta,
dal momento che l'applicazione di entrambe le disposizioni condurrebbe
al medesimo esito.
6.4 Nell'ottica di una valutazione alla luce dell'art. 1 sezione C n. 5
Conv. rifugiati, è corretto ritenere che le circostanze in Kosovo vadano
effettivamente ritenute mutate. Il Tribunale amministrativo federale, con
la decisione di principio del 30 gennaio 2015, pubblicata come sentenza di
riferimento e di cui ai ruoli D–1213/2011, ha concluso che in tale paese la
situazione per le persone di etnia albanese si sia modificata in modo so-
stanziale di modo che una revoca dell'asilo e della qualità di rifugiato basa-
ta sull'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi sia da considerarsi di principio giustificata.
Il Tribunale amministrativo federale ha infatti ritenuto che la situazione in
Kosovo, seppur sia ancora caratterizzata da alcune carenze in ambito di
amministrazione pubblica e da una certa debolezza economica, si sia sta-
bilizzata e possa definirsi soddisfacente per quanto concerne i principali
indicatori da prendere in considerazione (sistema democratico, stato di
diritto e rispetto dei diritti umani). Ora, nonostante le considerazioni ripor-
tate nel gravame, non vi è luogo di rimettere in discussione tale assunto
che è da ritenersi tutt'ora attuale (cfr. sentenze del TAF E–7416/2015 del
20 aprile 2018 consid. 6.2; E–2749/2011 consid. 5.2). Non vi è infatti al
momento alcun rischio di persecuzione per le persone di etnia albanese. I
mutamenti nella situazione in essere nel paese possono inoltre essere con-
siderati significativi e configurano una modifica stabile e durevole delle
circostanze. D'altro canto, la situazione personale dell'interessato non giu-
stifica una diversa valutazione del caso. I rischi di esposizione a pregiudizi
da parte dell'apparato statale in essere al momento della sua fuga dal paese
non risultano infatti più attuali, dal momento che le istituzioni serbe sono
state soppiantate da quelle del nuovo stato indipendente. In specie, non v'è
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dunque nemmeno ragione di riconoscere dei motivi gravi fondati su per-
secuzioni anteriori ai sensi dell'art. 1 sezione C cpv. 2 Conv. rifugiati (cfr.
sentenza E–2749/2011 consid. 5.3). Pertanto, l'insorgente, che, come det-
to, può essere considerato cittadino della Repubblica del Kosovo, è in mi-
sura di reclamare la protezione del suo paese. La stessa risulta del resto
anche pienamente accessibile sotto l'aspetto pratico.
6.5 Per sovrabbondanza, v'è altresì da osservare che anche un'appli-
cazione alternativa dell'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati condurrebbe
alla revoca della qualità di rifugiato. La procedura di accertamento a cui il
ricorrente può fare capo è, come detto, equiparabile ad un'acquisizione ex
lege di cittadinanza. Quanto al godimento della protezione connessa alla
stessa, occorre ammettere che, in assenza di una situazione di guerra, guer-
ra civile e violenza generalizzata nella Repubblica del Kosovo (cfr. senten-
za D–1213/2011 consid. 6), non si possa ritenere l'esistenza di un ostacolo
indipendente dalla volontà dell'insorgente. Allo stesso modo, vista l'inat-
tualità del rischio di persecuzioni da parte dell'apparato statale in essere al
momento dell'espatrio, quest'ultimo non è legittimato a rifiutare la prote-
zione offerta dalle attuali istituzioni attive nel paese.
7.
Pertanto, le condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato e
per la revoca dell'asilo sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi sono in
specie adempiute. Su tali presupposti il Tribunale amministrativo federale
può esimersi dall'esame del ben fondato dei motivi di revoca dell'asilo
alternativi ritenuti nel provvedimento avversato. Da ultimo, il Tribunale
amministrativo federale constata che le questioni attinenti alla legislazione
ordinaria sugli stranieri e segnatamente allo status del titolo di soggiorno
dell'interessato non sono oggetto della presente impugnativa e devono
essere esaminate nell'ambito delle competenti sedi cantonali.