2019 V/4 Assicurazione malattie
48 V BVGE / ATAF / DTAF
2019 V/4
Estratto della decisione della Corte III
nella causa A. contro Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino
C‒5914/2016 del 30 gennaio 2019
Limitazione del numero di fornitori di prestazioni autorizzati a eserci-
tare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanita-
rie.
Art. 36, art. 36a, art. 39, art. 55a LAMal (nella versione in vigore dal
1° luglio 2016). Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, all. I e II OLNF (nella
versione in vigore dal 1° luglio 2016).
1. L'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligato-
ria delle cure medico-sanitarie dipende dall'esistenza di un biso-
gno. I Cantoni sono competenti per valutare l'esistenza di tale
bisogno sul proprio territorio per ogni categoria di fornitori di
prestazioni, se del caso estendendo o restringendo le soglie massi-
me poste dal Consiglio federale nell'all. I OLNF in base all'art. 55a
LAMal (consid. 6.3 e 7.2).
2. In assenza di disposizioni cantonali particolareggiate la moratoria
non si applica ai medici che esercitano nel settore ambulatoriale
degli ospedali ai sensi dell'art. 39 LAMal, ma solo ai medici ai sensi
dell'art. 36 LAMal e ai medici attivi in istituti ai sensi dell'art. 36a
LAMal (consid. 8.1, 9.2, 12.2.2 e 12.5).
3. Confrontata con una richiesta di autorizzazione l'autorità canto-
nale preposta è tenuta a verificare in modo concreto, tenendo con-
to delle risorse realmente esistenti, che la copertura sanitaria sul
territorio cantonale sia sufficiente. Il solo riferimento ai numeri di
concordato o delle liste della SASIS SA per specializzazione, non è
sufficiente (consid. 8.2, 11, 12.3 e 12.4).
Einschränkung der Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit
zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.
Art. 36, Art. 36a, Art. 39, Art. 55a (Fassung in Kraft getreten am
1. Juli 2016) KVG. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Anhang 1 und 2
VEZL (Fassung in Kraft getreten am 1. Juli 2016).
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1. Die Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung hängt von einem Bedürfnis ab. Die Kanto-
ne sind zuständig, das Vorliegen eines solchen Bedürfnisses auf
ihrem Gebiet für jede Kategorie von Leistungserbringern nachzu-
weisen, wobei sie von den in Anhang 1 VEZL gestützt auf Art. 55a
KVG durch den Bundesrat festgelegten Höchstzahlen abweichen
können (E. 6.3 und 7.2).
2. Mangels detaillierter kantonaler Ausführungsbestimmungen gilt
das Moratorium nicht für Ärzte, die ihre Tätigkeit im ambulanten
Bereich von Spitälern nach Art. 39 KVG ausüben, sondern nur für
Ärzte gemäss Art. 36 KVG sowie für Ärzte, die in Einrichtungen
nach Art. 36a KVG tätig sind (E. 8.1, 9.2, 12.2.2 und 12.5).
3. Bei einem Zulassungsgesuch ist die zuständige kantonale Behörde
verpflichtet – unter Berücksichtigung der tatsächlich vorhande-
nen Ressourcen – konkret zu überprüfen, ob die Versorgungsdich-
te im Kantonsgebiet ausreichend ist. Die blosse Bezugnahme auf
die Konkordatsnummern oder die Listen der SASIS AG nach
Fachgebieten genügt nicht (E. 8.2, 11, 12.3 und 12.4).
Limitation de l'admission de fournisseurs de prestations à pratiquer
à charge de l'assurance obligatoire des soins.
Art. 36, art. 36a, art. 39, art. 55a (version entrée en vigueur le
1er juillet 2016) LAMal. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, annexes I et
II OLAF (version entrée en vigueur le 1er juillet 2016).
1. L'admission à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des
soins dépend de l'existence d'un besoin. Les cantons sont compé-
tents pour évaluer l'existence d'un tel besoin sur leur territoire
pour chaque catégorie de fournisseurs de prestations. Ce faisant,
ils peuvent, le cas échéant, étendre ou restreindre les seuils maxi-
maux fixés par le Conseil fédéral dans l'annexe I OLAF sur la base
de l'art. 55a LAMal (consid. 6.3 et 7.2).
2. A défaut de dispositions cantonales spécifiques, le moratoire ne
s'applique pas aux médecins qui exercent dans le secteur ambula-
toire des hôpitaux visés à l'art. 39 LAMal; mais uniquement aux
médecins visés à l'art. 36 LAMal et aux médecins qui exercent au
sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal (consid. 8.1, 9.2,
12.2.2 et 12.5).
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3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission, l'autorité canto-
nale compétente est tenue de vérifier concrètement, en tenant
compte des ressources réellement existantes, dans quelle mesure la
densité médicale sur le territoire cantonal est suffisante. Se référer
aux seuls numéros de concordat ou aux listes de SASIS SA par do-
maine de spécialité ne suffit pas (consid. 8.2, 11, 12.3 et 12.4).
In data 31 luglio 2015 l'Ufficio della sanità del Dipartimento della sanità e
della socialità del Canton Ticino (di seguito: Ufficio della sanità oppure
amministrazione) ha rilasciato in favore di A., cittadino austriaco, speciali-
sta in nefrologia, l'autorizzazione al libero esercizio della professione di
medico a titolo dipendente nel Canton Ticino, precisando che il permesso
non comportava automaticamente il diritto di fatturare a carico dell'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie, oggetto di una procedura distinta.
Il 1o febbraio 2016 il Centro di dialisi D. SA ha presentato istanza presso
l'Ufficio di Sanità tendente ad ottenere, in favore di A., il nulla osta per
fatturare a carico dell'assicurazione malattia, spiegando che quest'ultimo
sarebbe subentrato alla dr.ssa F., dimissionaria, e che il centro necessitava
di due medici.
Con decisione formale del 31 agosto 2016, preceduta dalla comunicazione
dell'8 luglio 2016, l'Ufficio di sanità ha respinto l'istanza di A. non soddi-
sfacendo quest'ultimo il criterio dei tre anni di attività in un centro svizzero
di perfezionamento riconosciuto ed essendo raggiunto il numero massimo
di medici specialisti in nefrologia previsto per il Canton Ticino. Non essen-
do dimostrato in concreto che la densità della copertura sanitaria nel canto-
ne fosse insufficiente ai sensi dell'art. 4 OLNF un'eccezione alla moratoria
non entrava in linea di conto.
Contro la decisione amministrativa il 28 settembre 2016 A. è insorto din-
nanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento del-
la decisione impugnata e l'assegnazione dell'autorizzazione a fatturare a
carico dell'assicurazione malattia. In via eventuale ha postulato il rinvio
degli atti all'amministrazione per nuova decisione.
Il Tribunale amministrativo federale ha ammesso il ricorso ed ha annullato
la decisione impugnata rinviando l'incarto all'autorità inferiore al fine di
completare l'istruttoria prima di pronunciarsi nuovamente sul diritto di A.
di fatturare a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria.
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Dai considerandi:
6.
6.1 Secondo l'art. 55a cpv. 1 LAMal ‒ introdotto dal n. I della legge
federale del 24 marzo 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687) ‒ nella versione
in vigore dal 1o luglio 2016 sino al 30 giugno 2019, giusta il n. I della LF
del 17 giugno 2016 (RU 2016 2265; FF 2012 3099, 3109, proroga della
limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione ma-
lattia, reintrodotta temporaneamente il 21 giugno 2013; si confronti sul te-
ma FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 3. ed. 2016, pag. 1107 segg. n. 783‒
787) il Consiglio federale può far dipendere dall'esistenza di un bisogno
l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie delle persone seguenti:
a. i medici di cui all'art. 36 che esercitano un'attività dipendente o
indipendente;
b. i medici che esercitano in istituti di cui all'art. 36a o nel settore
ambulatoriale degli ospedali di cui all'art. 39.
Secondo il cpv. 2 non è subordinata all'esistenza di un bisogno l'autorizza-
zione delle persone che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro
svizzero di perfezionamento riconosciuto.
Per il cpv. 3 il Consiglio federale fissa i criteri che permettono di stabilire
l'esistenza di un bisogno dopo aver sentito i Cantoni, le federazioni dei
fornitori di prestazioni, le federazioni degli assicuratori e le associazioni
dei pazienti.
Secondo il cpv. 4 i Cantoni designano le persone di cui al cpv. 1. Possono
subordinare la loro autorizzazione a condizioni.
6.2 Le disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016 (RU
2013 2065; FF 2012 8289) della LAMal prevedono inoltre che:
1. Non è subordinata all'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei
medici che sono stati autorizzati secondo l'art. 36 e hanno esercita-
to nel proprio studio a carico dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie prima dell'entrata in vigore della modifica
del 17 giugno 2016.
2. Non è subordinata all'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei
medici che hanno esercitato in un istituto di cui all'art. 36a o nel
settore ambulatoriale di un ospedale di cui all'art. 39 prima dell'en-
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trata in vigore della modifica del 21 giugno 2013, sempreché con-
tinuino a esercitare nello stesso istituto o nel settore ambulatoriale
dello stesso ospedale.
6.3
6.3.1 Sulla base della citata disposizione il Consiglio federale ha ema-
nato l'Ordinanza del 3 luglio 2013 che limita il numero di fornitori di pre-
stazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria del-
le cure medico-sanitarie (OLNF, RS 832.103, stato al 1o luglio 2016 la cui
validità è stata prorogata fino al 30 giugno 2019).
L'art. 1 OLNF prevede in particolare che i medici ai sensi dell'art. 36
LAMal e i medici attivi in istituti ai sensi dell'art. 36a LAMal sono autoriz-
zati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medi-
co-sanitarie unicamente se il numero massimo fissato nell'all. I per il Can-
tone e per il campo di specializzazione non è raggiunto (cpv. 1). Giusta
l'art. 2 cpv. 1 OLNF i Cantoni possono prevedere che l'art. 1 si applichi
anche ai medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai
sensi dell'art. 39 LAMal. Se si avvalgono di tale competenza, i Cantoni
aumentano in modo adeguato i numeri massimi fissati nell'all. I.
Negli all. I e II l'OLNF fissa delle soglie, in numero assoluto e per densità,
dei medici che per specialità sono ammessi a praticare a carico dell'assi-
curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tali soglie corrispon-
dono alla copertura adeguata dei bisogni sanitari di ogni Cantone.
6.3.2 Se un Cantone ritiene che un bisogno sussista per determinati set-
tori di specialità, può decidere, facendo uso degli art. 3 lett. a e art. 4
OLNF, di autorizzare un numero di medici maggiore di quello fissato
nell'all. I (DTF 140 V 574 consid. 6.2 e sentenza del TAF C‒6535/2016
del 15 marzo 2017 consid. 3). In applicazione dell'art. 55a cpv. 3 LAMal,
il Consiglio federale ha fissato all'art. 5 cpv. 1 OLNF i criteri di cui i canto-
ni debbono in particolare tenere conto quando si avvalgono delle compe-
tenze attribuite dall'art. 3 lett. b o art. 4 OLNF.
6.3.3 Il Tribunale federale ha pure già statuito in DTF 130 I 26 che la
limitazione del numero dei fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare
la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malat-
tie, emanata dal Consiglio federale in base all'art. 55a LAMal, non viola ‒
per quanto possa essere esaminata visto l'art. 190 Cost. ‒ l'Accordo sulla
libera circolazione delle persone (consid. 3), la libertà economica
(consid. 4‒6), il dovere di reciproca riconoscenza dei diplomi (consid. 7),
il principio della buona fede (consid. 8) o il diritto alla protezione della
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vita privata e familiare (consid. 9). Nella DTF 140 V 574 (consid. 5.2.2)
l'Alta Corte ha in particolare ribadito che la clausola del bisogno instaurata
dall'art. 55a LAMal persegue uno scopo di politica sociale ammissibile per
rapporto alla libertà economica.
Giova inoltre rilevare che nella decisione di cui al DTF 140 V 574, resa
alla fine del 2014, ossia dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 55a LAMal
(sul quale si fonda la decisione attaccata), il Tribunale federale non ha ri-
messo in discussione, in maniera generale, l'applicazione della giurispru-
denza fino ad allora pertinente, codificata in DTF 130 I 26, ma anzi vi ha
fatto ampiamente riferimento. Anche nella nuova giurisprudenza è stato
pertanto confermato che la clausola del bisogno è compatibile con la
libertà economica (cfr. DTF 140 V 574 consid. 5.2.2). Il Tribunale federale
ha quindi confermato la legalità dell'OLNF, ritenendo che il Consiglio
federale avesse fatto giusto uso della competenza conferitagli dall'art. 55a
LAMal (DTF 140 V 574 consid. 5.2.3).
7.
7.1 Come rilevato dal Tribunale federale, la legislazione in materia di
ammissione ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cu-
re medico-sanitarie costituisce una regolamentazione di diritto federale di-
rettamente applicabile che può quindi essere eseguita dai Cantoni senza
necessità di concretizzarla attraverso un regolamento di applicazione.
(DTF 140 V 574 consid. 5.2.5; 133 V 613 consid. 4.2). La limitazione
all'ammissione non necessita pertanto di alcuna base legale formale sup-
plementare a livello cantonale (DTF 140 V 574 consid. 5.2.5). I dettagli
d'esecuzione relativi al controllo delle persone ammesse ad esercitare a
carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non
essendo stati fissati dal legislatore federale, sono di competenza dei
Cantoni, che devono rispettare il senso e lo spirito della legge (DTF 140 V
574 consid. 4.2 e 5.2.5; 130 I 26 consid. 5.3.2.1, tradotto in: JdT 2005 I
pag. 164 seg.).
7.2 I Cantoni sono liberi di decidere se applicare un contingentamen-
to all'ammissione a praticare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie. Quelli che non sono confrontati con la problematica
dell'eccedenza di fornitori di prestazioni, oppure che si trovano confrontati
con una copertura sanitaria insufficiente, non sono tenuti ad agire (Mes-
saggio del 21 novembre 2012 concernente la modifica della legge federale
sull'assicurazione malattie [Reintroduzione temporanea dell'autorizzazio-
ne secondo il bisogno], FF 2012 8289, 8294; DTF 140 V 574 consid. 5.2.5
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e 6.1; 133 V 613 consid. 4.2; sentenza del TAF C‒3572/2017 del 10 otto-
bre 2018 consid. 9.2).
Visto quanto precede, il margine di manovra dei Cantoni nel decidere di
mettere in atto degli strumenti di limitazione o regolazione, è ampio. Tale
margine di manovra dev'essere tuttavia attenuato, laddove i Cantoni hanno
deciso di limitare l'ammissione dei medici a praticare a carico dell'assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in particolare per quanto
concerne le soglie figuranti negli allegati dell'OLNF (cfr. consid. 7.2.1) e
i criteri d'apprezzamento menzionati agli art. 55a cpv. 3 LAMal e art. 5
cpv. 1 lett. a‒d OLNF (cfr. consid. 7.2.2).
7.2.1 I cantoni possono discostarsi dalle soglie fissate dagli all. I e II
OLNF. In effetti il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare, sot-
to il profilo di un controllo astratto delle norme, che una legislazione can-
tonale può essere conforme al senso e allo spirito del diritto federale nel
caso in cui si discosta dai limiti fissati dall'OLNF per privilegiare un esame
caso per caso di ogni domanda di ammissione supplementare a praticare a
carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al fine di
adattare al meglio l'offerta sanitaria cantonale agli effettivi bisogni della
popolazione (DTF 140 V 574 consid. 6.3).
7.2.2 Come constatato dal Tribunale amministrativo federale in una
recente sentenza (C‒6866/2016 del 18 maggio 2018 consid. 9.3.2.1 e
9.3.2.2) il margine di manovra dei Cantoni non è tuttavia totale laddove si
tratta di applicare i criteri fissati dall'art. 5 OLNF. Se da un lato i Cantoni
sono liberi di prevedere dei criteri supplementari (cfr. sentenza
C‒6866/2016 consid. 9.3.2.2), dall'altro non possono ignorare quelli sta-
biliti dal Consiglio federale (sentenza C‒6866/2016 consid. 9.3.2.1).
7.3 In sintesi, l'autonomia dei Cantoni appena descritta, si inserisce
nella ratio della legge: l'ammissione a praticare a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, infatti, dipende dall'esistenza di
un bisogno (art. 55a cpv. 1 LAMal). Per i cantoni si tratta di valutare se un
bisogno esiste per ogni categoria di fornitori di prestazioni. Il Consiglio
federale ha stabilito dei criteri cumulativi e non esaustivi all'art. 5 OLNF
per valutare tale bisogno e dei numeri assoluti e di densità agli all. I e II
OLNF come valore di riferimento per definire quando il bisogno è in prin-
cipio coperto. I Cantoni hanno quindi più strumenti a disposizione per va-
lutare il bisogno di copertura, aspetto che costituisce il punto centrale ri-
guardo all'ammissione a praticare a carico dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (sentenza C‒6866/2016 consid. 9.3.3).
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8.
8.1 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha commentato
l'Ordinanza nel tenore in vigore dal 1o aprile 2013, la cui validità è stata
prolungata fino a giugno 2019 e il cui contenuto non si scosta di molto da
quello attuale (di seguito: Commento UFSP, consultabile su > Diritto federale > Procedure di consultazione > procedure di con-
sultazione concluse > 2013 > OLNF). Dal testo del Commento UFSP si
deducono le modalità in base alle quali può essere adempiuto il fine per-
seguito dalla normativa in esame. In particolare è precisato che la clausola
del bisogno può adempiere il suo scopo ‒ ossia il controllo dell'offerta nel
settore ambulatoriale ‒ solo se, al momento della valutazione del bisogno
stesso (che all'epoca della reintroduzione dell'ordinanza corrispondeva alla
situazione al 21 novembre 2012, in virtù dei registri di Santésuisse che
censiscono le persone), si tiene conto delle risorse realmente disponibili
nel settore ambulatoriale (ad art. 1 pag. 3).
A conferma di tale circostanza nel Commento UFSP all'art. 3 si può legge-
re che: « I Cantoni che hanno optato per una limitazione delle autorizza-
zioni rimangono tuttavia liberi di autorizzare nuove persone se il numero
di fornitori di prestazioni torna sotto ai limiti indicati nell'allegato I (possi-
bili motivi: interruzione della pratica, trasloco, pensionamento o decesso).
In questo caso, potranno procedere a nuove autorizzazioni nei limiti, non
superabili, dei numeri massimi fissati nell'allegato I » (ad art. 3 pag. 4). In
buona sostanza, per stabilire il bisogno di copertura sanitaria, occorre fon-
darsi sulle risorse realmente esistenti e non, come sostenuto dall'autorità
inferiore, meccanicamente sui numeri del Registro dei codici creditori
(RCC) assegnati (per altro in assenza di un sistematico e periodico control-
lo dell'effettivo utilizzo).
Il Commento UFSP precisa inoltre che l'all. I OLNF comprende oltre ai
medici indipendenti, i medici che esercitano in un istituto ai sensi dell'
art. 36a LAMal, ma non quelli che esercitano nel settore ambulatoriale de-
gli ospedali ai sensi dell'art. 39 LAMal. Pertanto, se i Cantoni desiderano
far dipendere anche l'attività di questi medici dall'esistenza del bisogno,
occorre aumentare in modo adeguato le soglie dell'all. I, se del caso tenen-
do in considerazione il tasso di occupazione dedicato dai medici al settore
ambulatoriale dell'ospedale (ad art. 2 pag. 3; art. 2 e art. 7 cpv. 3 lett. a
OLNF).
Dal Commento UFSP emerge infine che l'autorizzazione dei medici che
esercitano in un istituto ai sensi dell'art. 36a LAMal o nel settore ambula-
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toriale degli ospedali (qualora il Cantone interessato abbia fatto uso dell'ul-
teriore limitazione prevista dall'art. 2 OLNF), è legata all'istituto (o all'os-
pedale) interessato. Pertanto, se un medico si trasferisce in un altro istituto
(o ospedale), deve scegliere un datore di lavoro che abbia ancora autoriz-
zazioni disponibili. Se si crea un nuovo posto, deve essere stabilita la prova
del bisogno (ad art. 1 pag. 3).
8.2 Da quanto appena esposto discende che l'autorità competente,
confrontata con una richiesta di autorizzazione ad esercitare a carico
dell'assicurazione obbligatoria, deve esaminare quali siano in concreto e
in quel dato momento le risorse realmente disponibili nel settore ambula-
toriale per il campo specialistico in esame. Nel caso essa si fondi sulla lista
degli specialisti pubblicata da SASIS SA, come è il caso per il Canton
Ticino, essa è in particolare tenuta ad esaminare se la stessa corrisponde
alla situazione reale, segnatamente se tutti i medici sono ancora attivi nel
settore ambulatoriale, rispettivamente se alcuni di essi nel frattempo hanno
cambiato attività (ad esempio trasferendosi in un ospedale) o l'hanno ces-
sata del tutto. Tale incombenza rientra fra le competenze esecutive lasciate
dalla normativa ai Cantoni (cfr. consid. 7.1) ed è una conseguenza diretta
‒ oltre all'unico modo per concretamente dare seguito ‒ all'obbligo di con-
trollo delle risorse sanitarie realmente disponibili sul proprio territorio can-
tonale.
9.
9.1 Diversamente da quanto aveva fatto in occasione dell'entrata in
vigore della prima moratoria giunta a scadenza il 3 luglio 2011, a seguito
della reintroduzione urgente e temporanea dell'art. 55a LAMal il
21 giugno 2013 (cfr. consid. 6.1) e dell'Ordinanza esecutiva il 3 luglio
2013 (cfr. consid. 6.3), il Canton Ticino ha rinunciato alla facoltà conferita
dalla normativa di emanare delle norme di applicazione particolareggiate.
Per valutare una domanda di autorizzazione a fatturare a carico dell'assi-
curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, occorre pertanto rife-
rirsi alle disposizioni di diritto federale direttamente applicabili, come gli
art. 1, 4, 5, 6 cpv. 1 e art. 7 OLNF, che non necessitano di una concretizza-
zione mediante un regolamento di applicazione (come invece richiedono
gli art. 2 e 3 OLNF).
9.2 Come rettamente indicato dall'autorità inferiore, in Canton Ticino
vige quindi una limitazione a carico dei medici di cui all'art. 36 LAMal e
di quelli che esercitano in istituti di cui all'art. 36a LAMal (come D.). Non
essendo stato fatto uso dell'ulteriore limitazione prevista dall'art. 2 cpv. 1
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OLNF la moratoria non si applica, per contro, a quei medici che esercitano
nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell'art. 39 LAMal ([…]).
Allo stesso modo, il Canton Ticino ha rinunciato alla possibilità conferita
dall'art. 3 OLNF di prevedere delle deroghe al numero massimo fissato
nell'all. I OLNF (lett. a), come pure di limitare ulteriormente tale numero
nel caso in cui la densità della copertura sanitaria del Cantone secondo
l'all. II OLNF è superiore a quella esistente nella regione in cui il Cantone
appartiene ai sensi dell'all. II o maggiore di quella della Svizzera intera
(lett. b).
9.3 Contrariamente a quanto afferma l'autorità inferiore, tuttavia, tale
circostanza ‒ o tale applicazione « secca » della moratoria ‒ non dispensa
il Cantone dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5 OLNF nei casi in
cui è chiamato a valutare se la densità della copertura sanitaria è sufficiente
(art. 4 OLNF), né tantomeno preclude, di principio, il riferimento all'all. II
OLNF.
10. (…)
11.
11.1 L'all. I OLNF fissa a dieci il numero massimo di medici specia-
listi in nefrologia per il Canton Ticino, che esercitano un attività dipenden-
te o indipendente, o attivi in istituti che dispensano cure ambulatoriali.
11.2 Al momento del rifiuto dell'autorizzazione richiesta dal ricorren-
te, l'autorità inferiore ‒ fondandosi sulla lista dei fornitori edita da SASIS
SA ([…]), che ha fatto propria ‒ ha ritenuto tale soglia raggiunta, ritenendo
così soddisfatto il bisogno di copertura nel campo della nefrologia nel set-
tore ambulatoriale.
Nella suddetta lista, risultavano inseriti al 3 febbraio 2016, rispettivamente
al 29 agosto 2016 ([…]) i seguenti nominativi:
1. dr.ssa M., nata il (…) 1977, da maggio 2013 lavora come medico
caposervizio di nefrologia ed emodialisi presso l'Ospedale Regio-
nale di N. ([…]).
2. dr. O., nato il (…) 1964, con studio medico privato (P.) a Q.
3. dr. J., nato il (…) 1932, domiciliato a R.
4. dr.ssa S., nata il (…) 1955, attiva in un Centro privato di dialisi (T.,
presso la Clinica U., V. [in precedenza Centro Dialisi dr.ssa S.] ‒
[…]).
5. dr. I., nato il (…) 1963, dal 2016 è capo dipartimento di medicina
interna all'Ospedale Regionale di W., ente presso il quale risulta
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anche attivo nel dipartimento di nefrologia ed emodialisi. Paralle-
lamente dal 2006 è medico aggiunto presso il reparto di nefrologia
del X. ([…]).
6. dr.ssa F., nata il (…) 1956, da giugno 2011 a giugno 2015 è stata
attiva presso un centro privato di dialisi (D.), mentre a partire da
luglio 2015 è caposervizio di nefrologia all'Ospedale Y. ([…]).
7. dr. G., nato il (…) 1944, con studio medico privato a W. e attivo a
tempo parziale presso D. ([…]).
8. dr. Z., nato il (…) 1952, dal 1997 fino a settembre 2018 è caposer-
vizio di nefrologia all'Ospedale Regionale di V. ([…]).
9. dr. AA., nato il (…) 1974, attivo in un Centro privato di dialisi (T.,
presso la Clinica U., V. [in precedenza Centro Dialisi dr.ssa S.] ‒
[…]).
10. dr.ssa BB., nata il (…) 1968, con studio medico privato a CC.
11.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha rimproverato all'amministrazio-
ne di non aver eliminato dalla suddetta lista il nominativo di quei nefrologi
non più attivi in ambito ambulatoriale, rispettivamente che ‒ per un motivo
o per l'altro ‒ non fatturavano più a carico dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (ad esempio la dr.ssa F. che da D. è passata
all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) o il dr. J. per evidenti limiti d'età).
12. Alla luce di quanto esposto al consid. 8 si osserva quanto segue.
12.1
12.1.1 Il dr. J., che risulta domiciliato a R., secondo il ricorrente nel 2016
aveva 84 anni, dato che non è stato contestato dall'amministrazione. Che a
tale data continuasse effettivamente a svolgere la propria attività di
nefrologo avviata, secondo la lista agli atti, il 7 novembre 1977 ([…] ‒ in
precedenza risulta aver ricoperto la carica di primario di nefrologia presso
l'Ospedale Regionale di V., si confronti […]) appare perlomeno dubbio.
L'amministrazione, nonostante il ricorrente abbia fatto notare che presumi-
bilmente il medico non lavorava più ([…]), non ha mai preso compiuta-
mente posizione, né apportato alcuna prova in tal senso, né da internet em-
erge traccia di questo studio medico. Non è pertanto dato di sapere se nel
2016 il dr. J. fosse ancora, malgrado l'età, una risorsa effettivamente dispo-
nibile in ambito ambulatoriale nel settore della nefrologia.
Su questa circostanza, solo in un secondo momento ([…]) l'autorità infe-
riore ha preso posizione, non tanto sulla questione se, nel 2016, il medico
era ancora attivo, bensì sul fatto che il permesso fosse scaduto nel 2018.
Neppure in tale circostanza l'Ufficio della sanità ha tuttavia ammesso che
Assicurazione malattie 2019 V/4
BVGE / ATAF / DTAF V 59
vi era un bisogno, ritenendo che il dr. L. e il dr. K. assunti da D. avessero
già sostituito ampiamente il posto liberato dal dr. J.
12.1.2 Secondo il Tribunale amministrativo federale detta conclusione
viola il diritto federale e in particolare lo scopo perseguito dalla normativa
in vigore.
A ben vedere, avendo il dr. L. e il dr. K. esercitato per almeno tre anni in
un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto ‒ circostanza inconte-
stata ‒ essi adempiono i presupposti per ottenere l'autorizzazione ai sensi
dell'art. 55a cpv. 2 LAMal, non sottostando perciò alla clausola del biso-
gno. I suddetti medici non andavano pertanto inseriti nella lista.
In simili condizioni, nella misura in cui verrà accertato che nell'agosto
2016 il dr. J. non esercitava più l'attività ambulatoriale di nefrologo il suo
posto risulta essere, non solo nel 2016, ma anche a tutt'oggi, non occupato.
Ne consegue che al momento della richiesta del ricorrente l'amministra-
zione avrebbe dovuto verificare se il dr. J. era effettivamente ancora attivo
malgrado l'età. Solo in caso di risposta affermativa, l'occupazione di un
posto da parte sua sarebbe stata giustificata. In caso contrario il medico
non avrebbe potuto essere considerato una risorsa effettivamente disponi-
bile. La decisione di rifiutare l'autorizzazione al ricorrente non viola sol-
tanto il diritto federale, bensì si basa su un accertamento incompleto dei
fatti rilevanti. In effetti dall'esame omesso avrebbe potuto emergere che vi
era un posto libero, che avrebbe potuto e dovuto essere autorizzato.
12.2
12.2.1 Come indicato sopra (cfr. consid. 9.2) il Canton Ticino non ha
fatto uso della possibilità prevista dall'art. 55a cpv. 1 lett. b LAMal (anche
dall'art. 2 OLNF). Ne consegue che i medici attivi in ospedale non vanno
inseriti nella lista dei fornitori di prestazioni autorizzati perché, da un lato,
non fatturano a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie, essendo l'ospedale a farlo e dall'altro, anche se lavorano nel set-
tore ambulatoriale dell'ospedale, non sono comunque sottoposti alla clau-
sola del bisogno in Ticino.
12.2.2 Così stando le cose la dr.ssa M., la dr.ssa F., il dr. I. e il dr. Z. non
avrebbero dovuto comparire nella lista, ritenuto che non ricadono nel cam-
po di applicazione della disposizione, non trattandosi cioè di risorse effet-
tivamente disponibili in ambito ambulatoriale.
Da internet emerge che il dr. Z. è stato primario di nefrologia presso l'Os-
pedale regionale di V. dal 1997 fino ad ottobre 2018, quando ha cessato la
2019 V/4 Assicurazione malattie
60 V BVGE / ATAF / DTAF
propria attività per raggiunti limiti di età ed è stato sostituito dal dr. DD.
([…]). Per quali motivi egli figurasse sulla lista nel 2016, non è dato di
sapere, ritenuto che egli non fatturava a carico della Cassa malati e non era
sottoposto alla clausola del bisogno neppure nell'ipotesi in cui avesse lavo-
rato nel settore ambulatoriale dell'ospedale (tale circostanza è ammessa
pure dall'autorità inferiore, […]).
Le stesse osservazioni valgono per la dr.ssa F., attiva presso l'Ospedale Y.,
per la dr.ssa M., attiva presso l'Ospedale N., e per il dr. I., attivo presso
l'Ospedale Regionale di W. e il reparto di nefrologia del X.
12.3
12.3.1 Non può per contro essere seguita l'autorità inferiore laddove in-
dica che una volta attribuiti i numeri RCC è indifferente sapere se i medici
esercitano effettivamente un'attività ([…]), rispettivamente che l'autoriz-
zazione non possa essere revocata se non mediante rinuncia da parte del
medico stesso ([…]).
La giurisprudenza cantonale citata dall'amministrazione nella duplica del
20 marzo 2017 (sentenza del Tribunale delle assicurazioni della Repubbli-
ca e Cantone Ticino TCA 36.2005.41 del 12 ottobre 2005 consid. 2.6) ri-
guarda dei ricorsi intentati contro le precedenti moratorie, in occasione
delle quali, si rammenta, il Canton Ticino aveva adottato una specifica re-
golamentazione di applicazione. Attualmente, come più volte indicato
dall'amministrazione, la regolamentazione federale è direttamente applica-
bile in Ticino e nessuna norma di attuazione permette di estendere o ulte-
riormente limitare il numero di fornitori di prestazioni (cfr. consid. 9.1).
Già solo per questa ragione, occorre rivolgersi con cautela alle conclusioni
tratte nel 2005 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), formula-
te sulla base di una differente regolamentazione, non più attuale. Oltre a
ciò, laddove il TCA aveva ritenuto legittimato il Cantone a negare l'au-
torizzazione a ogni nuovo medico psichiatra, nella misura in cui la soglia
stabilita dalla vecchia OLNF per tale specializzazione fosse superata e
« indipendentemente dalla circostanza che questi medici effettivamente,
attualmente, esercitassero a carico dell'assicurazione sociale oppure fosse-
ro dipendenti di strutture pubbliche »; ebbene esso pone di fatto una limita-
zione ulteriore, non prevista attualmente da norme di attuazione cantonali
(non essendovene) e contraria allo spirito della normativa federale reintro-
dotta nel 2013 (cfr. consid. 6.1, 6.2), intesa sì a contingentare il numero di
fornitori abilitati a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria, ma
pure a definire con chiarezza l'esistenza di un bisogno (cfr. consid. 7.3).
Come indicato sopra, al Cantone compete la valutazione dell'esistenza di
Assicurazione malattie 2019 V/4
BVGE / ATAF / DTAF V 61
tale bisogno, attraverso la determinazione delle risorse realmente disponi-
bili nel settore ambulatoriale (cfr. consid. 8.2). Se i medici autorizzati figu-
ranti sulla lista SASIS SA, non esercitano effettivamente l'attività ambula-
toriale (indipendentemente dal motivo), la copertura sanitaria nel Canton
Ticino risulta insufficiente nel campo di specializzazione interessato. Ne
consegue che in tali circostanze, esperiti gli accertamenti che le competo-
no, l'autorità cantonale deve distanziarsi dalla lista SASIS SA ‒ che per
inciso persegue uno scopo differente da quello della moratoria, ossia gesti-
re il RCC per incarico degli assicuratori malattie aderenti (fonte: Con-
dizioni generali di contratto RCC consultabili all'indirizzo: /it/Entry/DocumentEintrag/DocumentFile?documentId=522
80 >) ‒ rilasciando l'autorizzazione a nuovi fornitori di prestazioni chiama-
ti a sostituire quelli che effettivamente non esercitano più e a soddisfare
quindi un bisogno nel settore. Sulle modalità di esecuzione di tale control-
lo, vista la latitudine di giudizio lasciata dal legislatore ai Cantoni, non
compete al Tribunale amministrativo federale di esprimersi.
12.3.2 Oltre a ciò il fatto che per stabilire il reale bisogno ci si debba
fondare sulle risorse effettivamente disponibili, va inoltre a favore della
tesi secondo cui ‒ contrariamente all'opinione dell'autorità inferiore ‒ è
rilevante se l'attività ambulatoriale è svolta a tempo parziale o meno (si
confronti al riguardo il tenore dell'art. 7 cpv. 3 lett. a OLNF). Ci si dovesse
fondare unicamente su ipotetici numeri occupati, ma non effettivamente
utilizzati, il numero di medici, già limitato, sarebbe ancora inferiore rispet-
to al numero stabilito nell'ordinanza causando un pericolo per la salute
pubblica. In effetti nella misura in cui tutti i medici attivi nel settore ambu-
latoriale inseriti nella lista lavorassero al 50 %, non sarebbero realmente
attivi dieci fornitori di prestazioni, bensì solo cinque, ciò che implichereb-
be un'ulteriore limitazione non prevista dalla legge.
Sulla base del vecchio art. 55a LAMal e della vecchia OLNF (in vigore
dal 4 luglio 2002 sino al 31 dicembre 2011 [RU 2002 2549]), il Tribunale
amministrativo federale aveva già concluso che certi criteri, come il tempo
di lavoro dei medici, doveva essere preso in considerazione nel quadro
delle domande di ammissione a praticare a carico della LAMal (sentenza
del TAF C‒1994/2010 del 4 ottobre 2010). Con la nuova normativa, il
Consiglio federale ha quindi codificato tale giurisprudenza. In una senten-
za più recente, resa dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 OLNF, il Tribunale
amministrativo federale ha ritenuto che un Cantone non potesse decidere
di non considerare nel valutare il bisogno di copertura, il tasso di attività
dei medici nel campo di specializzazione in oggetto, dal momento che
2019 V/4 Assicurazione malattie
62 V BVGE / ATAF / DTAF
l'art. 5 cpv. 1 lett. d OLNF enuncia espressamente che i Cantoni debbano
tenerne conto (sentenze del TAF C‒1837/2014 del 26 novembre 2014
pag. 13; C‒3572/2017 consid. 9.2.2.1).
In definitiva, alla luce della formulazione degli art. 5 cpv. 1 lett. d e art. 7
cpv. 3 lett. a e b OLNF (indipendentemente dal fatto che il Cantone abbia
fatto uso o meno della competenza prevista all'art. 2 cpv. 1 OLNF), nonché
di quanto indicato nel Commento UFSP in merito a tali disposizioni (che
rappresenta comunque la volontà del legislatore) si può senz'altro conclu-
dere che in generale va tenuto conto del tasso di attività dei medici attivi
nel settore ambulatoriale.
12.4 Ad ogni buon conto, citando nuovamente il Commento UFSP (ad
art. 1 pag. 3), si osserva che all'epoca della reintroduzione dell'OLNF, i
numeri massimi definiti corrispondevano alla situazione esistente al 21 no-
vembre 2012 dei fornitori di prestazioni che esercitano nei rispettivi Can-
toni. Tali dati si basano sui registri di Santésuisse, che censiscono le perso-
ne e non gli istituti (studi medici, farmacie). Per analogia quindi il bisogno
al momento della proroga della limitazione dell'autorizzazione a fatturare
a carico della LAMal (clausola del bisogno) andava valutato alla luce delle
risorse realmente disponibili al 1o luglio 2016 o nel periodo immediata-
mente precedente.
Dagli atti dell'incarto non risulta che in tale data sia stata fatta una tale
valutazione delle risorse, ma parrebbe piuttosto che sia stata meccanica-
mente ripresa la lista SASIS SA già esistente (in effetti quella di febbraio
2016 […] e quella di agosto 2016 […], a cui fa riferimento l'autorità infe-
riore, sono uguali). Alla luce di quanto emerso nei considerandi che prece-
dono, in vista della proroga, un controllo minuzioso ‒ per altro facilmente
eseguibile presso i medici interessati e le casse malati ‒ sarebbe senz'altro
stato auspicabile.
12.5 Va infine aggiunto che se ‒ come indicato al consid. 8.2 ‒ l'auto-
rizzazione dei medici che esercitano in un istituto ai sensi dell'art. 36a
LAMal è legata all'istituto, alla partenza della dr.ssa F. verso l'Ospedale Y.
‒ che non aveva necessità di trovare un'autorizzazione disponibile, in
quanto l'attività ospedaliera non è sottoposta alla clausola del bisogno ‒
nel 2015 vi era presso D. un posto vacante. Di tale aspetto, tuttavia, non
pare che nella lista di cui si prevale l'amministrazione ne sia stato tenuto
conto.
Anche per tali motivi occorre concludere che la decisione impugnata si
fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti.
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BVGE / ATAF / DTAF V 63
13. Visto quanto sopra il ricorso va accolto e la decisione impugnata
annullata, in quanto pronunciata in violazione del diritto federale (conteg-
gio ai fini del rilascio dell'autorizzazione di medici attivi in ospedale o non
più attivi, o che dispongono dell'attività triennale presso un istituto specia-
lizzato, segnatamente che non sottostanno alla clausola del bisogno) e sulla
base di un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (mancato esame del
bisogno tramite accertamento delle effettive risorse esistenti in ambito
ambulatoriale al momento determinante). Da ciò deriva che non è per nulla
escluso che a A. possa essere concessa un'autorizzazione a fatturare a
carico dell'assicurazione malattia ritenuto che potrebbero esservi almeno
cinque posti disponibili (dr. J. e tutti i medici attivi negli ospedali, così
come il posto liberato presso D. dalla dr.ssa F.).
La lista su cui l'intimata ha fondato il rifiuto di autorizzare il ricorrente a
fatturare a carico della LAMal non è stata infatti aggiornata conformemen-
te al diritto federale.
L'incarto è pertanto rinviato all'amministrazione affinché dopo aver esperi-
to gli accertamenti indicati nei considerandi, si pronunci nuovamente
sull'autorizzazione di fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria del-
le cure medico-sanitarie da parte di A.