Corte II I
C-1005/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 20 dicembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1005/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole, ha
lavorato in Svizzera dal 1972 al 1985 e dal 1990 al 2002, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tali periodi. Dal 1999 era alle
dipendenze del settore viaggi e turismo delle ferrovie tedesche in
qualità di “Bahnsteward” (aiuto cuoco in vagoni ristoranti), attività che
ha svolto fino al 21 dicembre 2002, quando si è ritirato dal lavoro per
ragioni di salute; è stato licenziato con effetto dal 20 luglio 2003. In
data 4 luglio 2003 ha presentato una domanda volta al conseguimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dall'indagine
medica emerge che l'interessato ha sofferto di episodio depressivo
grave con sindrome somatica (tendenza allo sviluppo di una sindrome
da dolore somatoforme, caratterizzata da dolori toracici, senso di
vertigine, ecc), sindrome lombovertebrale cronica a destra, capogiri di
molteplice origine ed emicranie costanti, esiti da incidente vestibolare
del novembre 2002, diabete mellito insulinodipendente (cfr. perizia del
MEDAS dell'11 ottobre 2004 e gli allegati rapporti di visite
specialistiche). I periti avevano ritenuto il paziente incapace di
riprendere il suo lavoro di aiuto cuoco. Tuttavia, l'interessato avrebbe
potuto svolgere un'attività di sostituzione adeguata al 50% a
condizione di seguire prima una cura di riabilitazione. Una
rivalutazione del caso a breve termine doveva essere prevista. L'Ufficio
AI del Cantone di Basilea-Campagna ha però ritenuto non attuabile un
reinserimento professionale dell'assicurato, per cui, mediante
decisione del 9 marzo 2005, ha erogato in favore del nominato una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con
decorrenza 1° novembre 2003 (doc. 1-45).
In esito al rimpatrio dell'assicurato, i pagamenti delle prestazioni sono
stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero, UAIE), Ginevra, a partire dal 1° giugno
2005 (doc. 50).
B.
Nel settembre 2005, l'Ufficio AI ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 62, 63). Alla luce delle
conclusioni del MEDAS di Basilea, il Dott. Lehmann, consulente
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medico dell'UAIE ha suggerito una nuova visita presso questo istituto;
l'amministrazione ha tuttavia optato per una perizia da eseguirsi a
Roma, presso il medico di fiducia dell'Ambasciata di Svizzera (doc. 63,
64, 65).
L'assicurato è stato visitato nel febbraio 2006 dal Prof. Carlo Trezzini,
medico di fiducia dell'ambasciata di Svizzera a Roma il quale ha fatto
allestire delle visite specialistiche in ortopedia (Dott. Paladini) e
psichiatria (Dott. Marasca). Nella sua relazione del 1° marzo 2006
(doc. 84-86), il Prof. Trezzini ha evidenziato la diagnosi di “sindrome
metabolica (franca obesità, diabete mellito tipo II, ipertrigliceridemia e
ipertensione arteriosa anamnestiche), lombodiscoartrosi con più
marcato interessamento discale L5-S1, pregresso disturbo depressivo
situazionale e reattivo attualmente risolto, sindrome vertiginosa
attualmente di grado lieve” L'esperto incaricato, dopo aver preso atto
dei rapporti specialistici, ha ritenuto che in attività sostitutive, invece di
quella di aiuto cuoco sui vagoni ristoranti, l'attuale capacità al lavoro si
situa al 50% (industria manufatturiera leggera, guardiano, cassiere,
custode, ecc.).
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott. ssa Sereni Keller,
consulente dell'UAIE, la quale, nella sua relazione del 16 maggio
2006, ha condiviso quanto esposto dal Prof. Trezzini (doc. 90).
L'amministrazione ha quindi effettuato un calcolo comparativo dei
redditi (doc. 91), dal quale è risultato che svolgendo attività alternative
al 50%, invece di quella di aiuto cuoco in vagone ristorante,
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 58%. In questo
calcolo, il guadagno dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato
ulteriormente ridotto del 15% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 29 agosto 2006, l'amministrazione ha
comunicato all'assicurato che la rendita intera pagata finora sarebbe
stata sostituita da una mezza rendita (doc. 93).
L'interpellato non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del
13 novembre 2006, l'UAIE ha pertanto ridotto la prestazione AI alla
metà a decorrere dal 1° gennaio 2007 (doc. 96). Questa decisione è
comunque stata annullata, in quanto l'amministrazione ha nel
frattempo ricevuto, tramite il Patronato ACLI di Ostuni, un certificato
del 29 agosto 2006 del Centro di diabetologia di Brindisi attestante un
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diabete mellito insulinodipendente ed un certificato medico del Dott.
Caroli del 9 ottobre 2006 attestante i noti problemi articolari a livello
lombare, poliartrosi, diabete mellito ed ernia ombelicale (doc.
100-103). L'amministrazione ha inoltre ricevuto un referto del Centro di
diabetologia dell'Ospedale di Liestal del 9 maggio 2005 (doc. 108).
L'incarto è stato sottoposto alla Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella
sua relazione del 4 dicembre 2006, si è riconfermata nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 110).
Mediante decisione del 20 dicembre 2006, l'UAIE ha pertanto ridotto la
prestazione AI alla metà a far tempo dal 1° febbraio 2007 (doc. 112).
C.
Con gravame del 30 gennaio 2007, consegnato alla posta il giorno
successivo, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue
conclusioni produce documentazione già ad atti nonché,
successivamente, un certificato medico 15 febbraio 2007 di un servizio
di cardiologia, ove si consigliano approfonditi accertamenti in materia
cardiologica ed un estratto di cartella clinica relativo al ricovero dal 10
al 20 febbraio 2007 per dolore toracico in paziente diabetico con
allegati referti oggettivi (ECG, risultati di un test da sforzo).
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione del 19 aprile 2007,
ha affermato che la documentazione esibita non poneva in evidenza
un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato,
gli esami cardiologici eseguiti avendo escluso patologie specifiche in
atto (doc. 116).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 6 giugno 2007, l'UAIE propone
principalmente, la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per
quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio. L'UAIE propone tuttavia anche il parziale accoglimento del
ricorso in quandola decisione querelata è pervenuta all'interessato
solo in data 15 gennaio 2007 e, pertanto, l'effetto della riduzione della
prestazione AI può avvenire solamente il 1° marzo 2007 e non al 1°
febbraio.
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D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 7 luglio 2007, ha
ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso.
Con duplica dell'8 agosto 2007, l'UAIE ha riproposto la reiezione del
gravame.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
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temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute
che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid.
2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
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la decisione del 9 marzo 2005, con la quale l'Ufficio AI del Cantone di
Basilea-Campagna ha erogato in favore dell'assicurato una rendita
intera AI a decorrere dal 1° novembre 2003, ed il 20 dicembre 2006,
data in cui l'amministrazione ha ridotto la rendita intera alla metà a far
tempo dal 1° febbraio 2007.
7.
L'interessato non ha più lavorato dopo il dicembre 2002.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
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nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che A._______ soffriva di un episodio depressivo
grave con sindrome psicosomatica, sviluppata tendenza alla
somatizzazione (sindrome da dolore somatoforme), sindrome
lombovertebrale cronica più a destra, capogiri di diversa origine con
episodio vestibolare nel novembre 2002 e conseguenti attacchi di
panico, dolori alla testa con componente di emicrania, diabete mellito
II insulinodipendente con polineuropatia di origine diabetica, stato di
incidente all'udito, abuso nicotinico (cfr. perizia del 15 ottobre 2004 del
MEDAS di Basilea).
8.2 Al momento della revisione il Dott. Trezzini, sulla scorta dei pareri
specialistici dei Dott.ri Paladini (ortopedico) e Marasca (psichiatra), ha
evidenziato la diagnosi di “sindrome metabolica (franca obesità,
diabete mellito II, ipertrigliceridemia ed ipertensione arteriosa),
lombodiscoartrosi con più marcato interessamento discale L5-S1,
pregresso disturbo depressivo situazionale e reattivo attualmente
risolto, sindrome vertiginosa attualmente di grado lieve”. La
documentazione esibita in sede di ricorso non pone in evidenza
ulteriori patologie di rilievo.
9.
9.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, l'UAIE con il proprio medico di fiducia, Dott.ssa Sereni Keller,
si è fondato sulla relazione del Prof. Trezzini. Ora, se da una parte le
conclusioni di quest'ultimo sembrano ben esposte e convincenti, lo
stesso non si può dire della relazione del Dott. Marasca.
Va dapprima rilevato che la prestazione AI venne riconosciuta
soprattutto per le condizioni psichiche dell'assicurato. Alla fine del
2002 e per tutto il 2003 ed oltre egli ha sofferto di un grave episodio
depressivo probabilmente originato da un incidente vestibolare nel
novembre 2002, non di per sé grave, ma scatenante una patologia
psichiatrica assai importante. Nel contempo, si era instaurata una
sindrome da dolore somatoforme e le altre patologie, da lui risentite in
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modo ancor più accentuato a causa delle sue condizioni psichiche,
aggravavano ancor più il quadro valetudinario.
Ora, dalla perizia specialistica del Dott. Marasca non traspare uno
studio approfondito della tematica psichiatrica. Il rapporto è molto
succinto e dallo stesso non si possono trarre conclusioni decisive.
L'esperto riferisce brevemente sul vissuto del paziente e prende atto
delle affermazioni dello stesso, il quale riferisce “di sentirsi bene”;
tuttavia, permangono le preoccupazioni per la propria salute.
L'indagine andava segnatamente inquadrata sui problemi
psicosomatici in relazione anche a tutta la tematica inerente alle
allegate sindromi vertiginose, le emicranie i dolori diffusi e tutto ciò
che si riferisce ad una presunta latente sindrome da dolore
somatoforme. La perizia è pertanto carente su questi punti. Nella
misura in cui il rapporto del Prof. Trezzini si fonda su quello del Dott.
Marasca, non gli può essere riconosciuto un valore probante
convincente
Si osserva inoltre che prima di intraprendere la procedura di revisione
con visita dal Prof. Trezzini di Roma, il Dott. Lehmann (UAIE),
nell'ottobre 2005 (doc. 63) aveva chiaramente suggerito di far eseguire
l'indagine medica presso il centro MEDAS che, appena un anno prima
(agosto 2004), aveva auspicato di far rivisitare il paziente entro breve
tempo. L'indagine soprattutto psichiatrica essendo complessa, questo
suggerimento avrebbe dovuto essere seguito senza indugio. Vero è
che i medici del MEDAS avevano indicato determinate terapie da
seguire immediatamente ed avevano auspicato una riformazione al
lavoro in tempi brevi e che tutto ciò non sembra essere stato fatto.
Non si vede tuttavia per quale motivo questo fatto abbia spinto l'UAIE
ad incaricare un altro medico della perizia da effettuare. Ne consegue
che la decisione di far visitare il paziente dal Prof. Trezzini di Roma
invece del MEDAS non è stata opportuna (doc. 64).
9.2 Il collegio giudicante non può pertanto effettuare sulla base degli
atti di causa un esame oggettivo adeguato che consenta di addivenire
ad un chiaro ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato.
In ogni caso, sulla base dell'incarto medico agli atti, non sono dati i
presupposti di revisione di cui all'art. 17 LPGA.
Pertanto il gravame deve essere parzialmente accolto. La decisione
impugnata deve essere quindi annullata e l'incarto retrocesso all'UAIE
affinché completi l'istruttoria dal punto di vista medico ed emani una
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nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considera l'importanza delle divergenze rilevate e l'ampiezza delle
informazioni mediche bisognose di essere ancora raccolte.
L'UAIE dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando lo stato di
salute dell'assicurato che, in particolare, dovrà essere sottoposto a vi-
sita polispecialistica presso il centro MEDAS di Basilea.
10.
Va ancora osservato che la decisione impugnata del 20 dicembre 2006
è stata notificata al ricorrente il 15 gennaio successivo. In ossequio al
menzionato art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, la riduzione alla metà della
rendita AI può dunque avere effetto solo a partire dal 28 febbraio 2007.
Come proposto dall'UAIE nella sua risposta del 6 giugno 2007,
A._______ ha in ogni caso diritto alla rendita intera per il mese di
febbraio 2007 invece della mezza rendita. L'incarto è retrocesso
all'UAIE affinché proceda al versamento della differenza.
11.
11.1 Non si percepiscono spese processuali.
11.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
ricorrente in quanto non è rappresentata.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto a
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE, perché proceda ai sensi dei considerandi 9.2 e 10 e
statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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