B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1008/2012
S e n t e n z a d e l 2 4 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidita (decisione del 24 gennaio 2012).
C-1008/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera
come carrozziere dal 1971 al 1983, versando i relativi contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 62). Il 24 novembre 2010, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 1 a 9), la cui istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i
documenti seguenti:
- le dichiarazioni fiscali italiane dell'assicurato del 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010, relative ai redditi del 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009 (doc. 13 a 19),
- i questionari per indipendenti e per l'assicurato, del 29 aprile 2011 (doc.
20 e 21), da cui si evince che quest'ultimo, titolare di una pensione
d'invalidità italiana da dicembre 2007, ha lavorato in Italia come
carrozziere artigianale da giugno 1983 a giugno 2005, ore otto al giorno e
quaranta alla settimana, ridotte per ragioni di salute a quattro,
rispettivamente venti da giugno 2005, organizzandosi con sua moglie in
una società in nome collettivo da una data non precisata, con quote del
50% ciascuno fino al 24 dicembre 2008, quindi del 95% per l'assicurato e
del 5% per sua moglie, e cessione del 95% delle stesse ad un terzo il
14 settembre 2011 (doc. 48 e 49, 51 e 52),
- un referto clinico del 26 maggio 2005 (doc. 23), facente stato di
un'aterosclerosi coronarica severa del tronco comune e dei tre vasi, con
funzione ventricolare sinistra normale,
- un rapporto di dimissione ospedaliera, relativo ad un ricovero protrattosi
dal 25 maggio al 14 giugno 2005 (doc. 25), in cui è riferita l'esecuzione di
un intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica, avvenuta il
31 maggio 2005, con esito positivo,
- un referto di fluoroangiografia retinica del 1° agosto 2005 (doc. 26), in
cui sono riportate la presenza di un'occlusione parcellare del ramo
supero-temporale all'occhio destro e l'assenza di microaneurismi
all'occhio sinistro,
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- un certificato medico del 26 febbraio 2009 (doc. 28), attestante che
l'assicurato soffre di diabete mellito di tipo II in trattamento,
- un referto cardiologico non datato, di difficile lettura (doc. 30), in cui è
descritta una frazione d'eiezione (FE) del ventricolo sinistro del 40%,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 20 dicembre 2010 (doc. 31), diagnosticante, nell'ambito di
condizioni rimaste stazionarie, una cardiopatia ischemica cronica con esiti
di triplice by-pass coronarico e deflessione della funzione sistolica (33%),
un diabete mellito di tipo II in trattamento, un'emianopsia inferiore
dell'occhio destro, un laparocele, un'ernia ombelicale, obesità, nonché
un'ipertensione arteriosa trattata, con retinopatia ipertensiva nell'occhio
destro. Nella perizia è inoltre specificato che l'assicurato può eseguire
regolarmente lavori leggeri, controindicati essendo l'umidità, il freddo, il
fumo, i gas, i vapori, frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di
pesi, il lavoro notturno e ritmi particolarmente stressanti, che può
esercitare il suo ultimo lavoro solo in ragione del 40% dell'orario
giornaliero normale e che è confacente, a titolo d'esempio, l'attività di
gestione e amministrazione a tempo pieno svolta nella sua impresa, il
grado d'invalidità essendo valutato, secondo criteri propri del diritto
italiano, al 70%,
- un referto di risonanza magnetica (RM) del rachide lombosacrale, del
22 marzo 2011 (doc. 32).
B.
L'UAIE ha sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio medico,
nella persona del dott. C._______, il quale ha ripreso, il 30 giugno 2011
(doc. 35), la diagnosi contenuta nella perizia E 213 e fissato un'incapacità
lavorativa del 50%, da giugno 2005, per l'ultima attività svolta ed altre
occupazioni confacenti.
L'UAIE ha quindi proceduto al calcolo del grado d'invalidità il 10 agosto
2011 (doc. 38), tenendo conto di un salario da valido di EUR 5'360.- e
8'113.- nel 2003 e 2004 (dichiarazioni fiscali 2004 e 2005; doc. 13 e 14),
indicizzati al 2005, ossia EUR 5'664.43 e 8'333.26, per un valore medio di
EUR 6'998.85, indicizzato dal 2006 al 2009, vale a dire rispettivamente
EUR 7'235.41 (2006), 7'436.28 (2007), 7'686.14 (2008) e 7'933.20
(2009). Come salario da invalido l'UAIE ha considerato i "redditi di
partecipazione in società esercenti attività d'impresa" risultanti dalle
dichiarazioni fiscali dal 2006 al 2010 (doc. 15 a 19), ossia EUR 5'309.-
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(2005), 2'189.- (2006), 6'137.- (2007), 7'361.- (2008) e 8'514.- (2009).
Eseguendo il raffronto dei redditi da valido e da invalido per gli anni dal
2005 al 2009, secondo la formula ([salario da valido – salario da invalido]
: salario da valido x 100), l'UAIE ha ricavato delle perdite di guadagno del
24.14% (2005), 69.75% (2006), 17.47% (2007), 4.23% (2008) e -7.32%
(2009), equivalenti a dei gradi d'invalidità del 24, 70, 17, 4 e 0%.
C.
Il 14 settembre 2011 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 39), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita per il motivo che, malgrado il tasso d'invalidità del
70% nel 2006, il pagamento di una rendita, conformemente alla legge
svizzera, non potrebbe decorrere che dal 1° maggio 2011, ossia sei mesi
dopo l'inoltro della domanda, invitandolo nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
L'assicurato si è opposto a questo progetto mediante scritto del
28 settembre 2011 (doc. 42), nel quale ha esposto la sua incomprensione
del calcolo effettuato dall'UAIE, rimproverandogli in particolare di non
aver tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nella ripartizione delle
quote della società in nome collettivo dal 14 settembre 2011 (5%
all'assicurato, 95% ad un nuovo socio), e del fatto che egli si limita ora ad
esercitare la funzione di supervisore dell'attività di carrozziere.
D.
L'UAIE ha preso posizione sugli elementi sollevati dall'assicurato il
25 ottobre 2011 (doc. 54), puntualizzando che non fa stato il reddito
imponibile netto, ma il reddito "di partecipazione in società esercenti
attività d'impresa", secondo la terminologia dei formulari fiscali, che la
ripartizione delle quote non influisce sulla determinazione del salario da
valido, pertinente essendo il detto reddito di partecipazione, e che il
passaggio dalla funzione di carrozziere a quella di supervisore non muta
l'esigibilità descritta dal dott. C._______.
Il 2 novembre 2011 l'UAIE ha chiesto copie delle dichiarazioni fiscali per
gli anni 2010 e 2011, e l'assicurato ha trasmesso quella del 2010, quella
del 2011 non essendo ancora disponibile (doc. 55 a 58).
Il 14 dicembre 2011 l'UAIE ha eseguito un calcolo supplementare del
grado d'invalidità per il 2010 (doc. 60), considerando un salario da valido
di EUR 8'154.36 (reddito di EUR 6'998.85 nel 2005, indicizzato al 2010)
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ed un salario da invalido di EUR 5'008.-, dimodoché ha ricavato una
perdita di guadagno del 38.59%, pari ad un grado d'invalidità del 39%.
Mediante decisione del 24 gennaio 2012 (doc. 61), l'UAIE ha così
respinto la domanda di rendita d'invalidità.
E.
Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato ricorso al
Tribunale amministrativo federale il 18 febbraio 2012, chiedendo che gli
sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera, e ciò sulla
base dei motivi sostanzialmente già esposti durante la fase d'audizione
precedente l'emissione della decisione impugnata, con la precisazione
che il reddito imponibile per il 2011 non è ancora definito.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 24 aprile 2012, postulandone il rigetto con
la conseguente conferma della decisione avversata.
F.
Con decisione incidentale del 14 giugno 2012, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-.
Il 25 giugno 2012 il ricorrente ha replicato, portando a conoscenza di
questo Tribunale la cessazione della sua impresa di carrozzeria con
effetto dal 1° febbraio 2012, ed ha precisato che il suo reddito nel 2012
corrisponde unicamente all'assegno invalidità dell'INPS, pari a EUR 467.-
mensili.
G.
Il ricorrente ha effettuato un pagamento di Fr. 395.50, come anticipo delle
presunte spese processuali, il 27 giugno 2012. Mediante nuova decisione
incidentale del 3 luglio 2012, questo Tribunale lo ha quindi sollecitato a
versare la differenza scoperta di Fr. 4.50, la quale è stata saldata con un
pagamento di Fr. 7.- il 12 luglio 2012.
Con scritto del 23 gennaio 2013, il ricorrente ha chiesto ragguagli
riguardo allo stato della procedura.
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Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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Pagina 7
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare
il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato, anche a seguito del
rinvio dell'art. 80a LAI, dalla versione dell'allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e
2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti
comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009
4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal
1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6
del regolamento n. 1408/71), ed il regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. Ciò detto, nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
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rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4). Così, per costante giurisprudenza, l'ottenimento
di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di
un'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, e
quelle della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore
dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi
applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la
LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità
svizzera.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni (art. 36 LAI).
A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento CEE n.
1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
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Pagina 9
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
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Pagina 10
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
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Pagina 11
8.
8.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 20 dicembre 2010 (doc. 31), e dalla presa di posizione
del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 30 giugno 2011 (doc.
35), risulta la diagnosi di cardiopatia ischemica cronica con esiti di
triplice by-pass coronarico e deflessione della funzione sistolica (33%),
di diabete mellito di tipo II, d'emianopsia inferiore dell'occhio destro, di
laparocele, d'ernia ombelicale, d'obesità, d'ipertensione arteriosa
nonché di retinopatia ipertensiva nell'occhio destro.
Considerato il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non
contestata dal ricorrente, questo Tribunale non vede nessun motivo
per scostarsene.
8.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il
dott. B._______ ha constatato principalmente, nella sua perizia E 213,
che il ricorrente può sia esercitare, nella misura del 40% dell'orario
giornaliero, la sua attività di carrozziere, sia svolgere senza restrizioni
l'attività di gestione e amministrazione dell'impresa di carrozzeria, come
pure altre attività adeguate leggere, non esponenti all'umidità, al freddo,
al fumo, a gas e vapori, a frequenti flessioni e ritmi particolarmente
stressanti, al lavoro notturno e all'esigenza di sollevare e trasportare pesi,
valutando cionondimeno, secondo principi propri del diritto italiano, un
grado d'invalidità del 70%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha fissato, nella sua presa di posizione,
un'incapacità lavorativa del 50% per l'ultima attività esercitata, ossia
quella di carrozziere, unitamente ad altre occupazioni confacenti, e ciò da
giugno 2005, vale a dire da quando il ricorrente ha ridotto per ragioni di
salute il suo tempo di lavoro da otto a quattro ore giornaliere.
8.3 Visto quanto precede, seguendo i pareri del dott. B._______, medico
dell'INPS, e del dott. C._______, medico dell'UAIE, questo Tribunale
prende atto del fatto che l'incapacità lavorativa del ricorrente, da giugno
2005, è situabile intorno al 50% per l'attività di carrozziere da lui
esercitata prima della sopravvenienza dei suoi problemi di salute. Per
contro, questo Tribunale constata che sussiste un'evidente contraddizione
tra la valutazione del medico dell'INPS, che postula una piena capacità
lavorativa per attività confacenti leggere, con le controindicazioni da lui
fissate nella perizia E 213, attività tra le quali annovera quella di gestione
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e amministrazione (supervisore) svolta dal ricorrente in seno alla sua
impresa dal 14 settembre 2011, e quella del medico dell'UAIE, che
definisce una capacità lavorativa del 50% per occupazioni adeguate
leggere, delle quali non specifica tuttavia né la natura, né le limitazioni.
Ne discende che non è possibile trarre conclusioni univoche sulla
capacità lavorativa in attività confacenti leggere, dimodoché è necessario
che l'UAIE proceda ad un complemento istruttorio su questo punto.
9.
9.1 Come già esposto al consid. 6.5, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito
da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). È peraltro giustificato
determinare il grado d'invalidità riferendosi al limite percentuale della
capacità lavorativa residua nell'ultima attività svolta (in tedesco,
"Prozentvergleich"), se esso è notevole e se non è possibile realizzare un
reddito più importante in attività sostitutive confacenti (DTF 114 V 310
consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 9C_129/2008 del 7 agosto
2008 consid. 3.3.1).
9.2 Il salario da invalido, quale introito teorico, può essere ridotto per
tenere conto di fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), come l'età
o un handicap. Nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione,
l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice
può rivedere solamente in casi particolari. Il giudice delle assicurazioni
sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in
modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la
deduzione non va effettuata automaticamente, ma solo se nel singolo
caso sussistono elementi che lascino presagire che la persona
assicurata, a causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente
riuscirà a sfruttare la sua capacità residua di lavoro (DTF 137 V 71
consid. 5.2).
9.3 Per quanto concerne la fissazione del grado di incapacità al
guadagno degli indipendenti, la giurisprudenza federale ha già stabilito
che l'invalidità è fissata secondo la riduzione del rendimento nella
situazione concreta in cui viene svolta l'attività e quindi considerando
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le ripercussioni economiche di questa riduzione. In base a questo
metodo si constata dapprima l'impedimento dovuto al danno alla
salute, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull'incapacità di
guadagno (metodo straordinario). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, quindi, non produrre una perdita di
guadagno della medesima entità (sentenza del 17 giugno 2008 del
Tribunale federale 9C_580/2007 consid. 4; DTF 128 V 29 consid. 1 e
referenze ivi citate; 105 V 151;104 V 137 consid. 2c). Nel caso in cui
l'assicurato cessi l'attività indipendente, è possibile rinunciare
all'applicazione del metodo straordinario in quanto il raffronto delle
mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute
non è più attuabile (RAMI 1995 pag. 107; vedi anche sentenza del
Tribunale federale I 499/02 del 17 giugno 2003 consid. 6).
9.4 In concreto, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità il
10 agosto 2011 (doc. 38), tenendo conto di un salario da valido (attività di
carrozziere al 100%) di EUR 5'360.- e 8'113.- nel 2003 e 2004 ("redditi di
partecipazione in società esercenti attività d'impresa", secondo le
dichiarazioni fiscali 2004 e 2005; doc. 13 e 14), indicizzati al 2005, ossia
EUR 5'664.43 e 8'333.26, per un valore medio di EUR 6'998.85,
indicizzato dal 2006 al 2009, vale a dire rispettivamente EUR 7'235.41
(2006), 7'436.28 (2007), 7'686.14 (2008) e 7'933.20 (2009). Come salario
da invalido (attività di carrozziere al 50%) l'UAIE ha considerato i "redditi
di partecipazione in società esercenti attività d'impresa" risultanti dalle
dichiarazioni fiscali dal 2006 al 2010 (doc. 15 a 19), ossia EUR 5'309.-
(2005), 2'189.- (2006), 6'137.- (2007), 7'361.- (2008) e 8'514.- (2009).
Eseguendo il raffronto dei redditi da valido e da invalido per gli anni dal
2005 al 2009, secondo la formula ([salario da valido – salario da invalido]
: salario da valido x 100), l'UAIE ha ricavato delle perdite di guadagno del
24.14% (2005), 69.75% (2006), 17.47% (2007), 4.23% (2008) e -7.32%
(2009), equivalenti a dei gradi d'invalidità del 24, 70, 17, 4 e 0%. Il
14 dicembre 2011 l'UAIE ha effettuato un calcolo supplementare del
grado d'invalidità per il 2010 (doc. 60), considerando un salario da valido
di EUR 8'154.36 (reddito di EUR 6'998.85 nel 2005, indicizzato al 2010)
ed un salario da invalido di EUR 5'008.- (reddito di partecipazione,
secondo la dichiarazione fiscale 2011), dimodoché ha ricavato una
perdita di guadagno del 38.59%, pari ad un grado d'invalidità del 39%.
L'UAIE ha così constatato, nella sua decisione del 24 gennaio 2012, qui
impugnata, che nessuno dei gradi d'invalidità calcolati, ossia 24, 70, 17,
4, 0 e 39%, dà diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera
(cfr. consid. 6.3).
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9.5 Questo modo di procedere non può essere approvato dallo scrivente
Tribunale, per il fatto che, considerato come risulti chiaramente, dal punto
di vista medico, un'incapacità lavorativa del 50% per l'attività di
carrozziere indipendente a decorrere da giugno 2005 (cfr. consid. 8.3),
l'UAIE avrebbe dovuto attuare un raffronto dei redditi da valido
(carrozziere indipendente) e da invalido (attività sostitutive) per calcolare
la perdita di guadagno e stabilire quindi il grado d'invalidità. L'UAIE ha
invece operato un vero e proprio "Prozentvergleich", presumendo
l'esercizio al 50% dell'attività di carrozziere quale occupazione da
invalido, senza però concludere ad un grado d'invalidità del 50%, come
avrebbe dovuto secondo logica, ma realizzando un raffronto improprio dei
redditi dell'attività di carrozziere come occupazione da valido e da
invalido, ed ha così ottenuto un risultato che non corrisponde affatto alle
esigenze di calcolo previste dalla legge e dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 9.1).
Più in particolare, l'UAIE si è basato sui dati dichiarati dal ricorrente al
fisco italiano per gli anni dal 2003 al 2009, più precisamente sui "redditi di
partecipazione in società esercenti attività d'impresa". Dalle dette
dichiarazioni fiscali risultano due redditi, la cui somma compone il totale
imponibile, ossia il "reddito dei fabbricati", il quale è uguale a EUR 71.-
per tutti gli anni determinanti, e il "reddito delle partecipazioni in società
esercenti attività d'impresa", variante ogni anno. L'UAIE ha quindi tenuto
conto, sul periodo dal 2003 al 2010, dei redditi di partecipazione alla
società in nome collettivo di cui era ed è socio il ricorrente, al fine di
determinare sia il salario da valido (2003 e 2004, fino a giugno 2005), sia
il salario da invalido (da giugno 2005 al 2009). Questo modo di fare non
può essere condiviso, poiché i detti redditi non sembrano dovere
corrispondere alla rimunerazione per il lavoro svolto dal ricorrente, ma
verosimilmente costituiscono il beneficio netto della società in nome
collettivo. Oltre a questo problema, il fatto che l'UAIE abbia calcolato la
media dei "salari" da valido nel 2003 e 2004, verosimilmente per tenere
conto della notevole differenza dei due valori, non appare convincente, se
si considera che il ricorrente ha lavorato a tempo pieno fino a giugno
2005, per cui il "salario" determinante è quello percepito nel 2004,
eventualmente fino a giugno 2005, o allora il "salario" da gennaio a
giungo 2005 annualizzato. Per quanto riguarda la questione della
ripartizione delle quote della società, questo Tribunale prende atto che il
ricorrente ha acquisito il 45% di quelle di sua moglie il 24 dicembre 2008,
passando quindi al 95%, e che ne ha ceduto il 90%, e sua moglie il
proprio 5%, ad un terzo, mantenendo così per sé solamente il 5%, il
14 settembre 2011. Queste due circostanze non permettono però di
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determinare quale sia stato effettivamente il reddito del lavoro fornito dal
ricorrente in qualità di carrozziere.
10.
Considerati i motivi che precedono, il ricorso deve quindi essere
parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata
all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA .
11.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui fa stato l'incarto
(DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà dunque incaricare il proprio servizio medico di definire
precisamente le attività sostitutive esigibili, i loro limiti funzionali e la
misura in cui esse possono essere esercitate, per procedere in seguito ad
un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi da valido (carrozziere
indipendente) e da invalido (attività sostitutive), tenendo conto, per
quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della
giurisprudenza federale in materia (in particolare, DTF 126 V 75),
dopodiché dovrà emanare una nuova decisione impugnabile.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo, versato il
27 giugno e 12 luglio 2012, è restituito al ricorrente.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato il fatto che il ricorrente ha agito di persona, non gli
si assegnano indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 24 gennaio
2012 è annullata.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE per procedere secondo il considerando 11.
3.
Non si prelevano spese processuali e il relativo anticipo, di cui Fr. 395.50
sono stati versati il 27 giugno e Fr. 7.- il 12 luglio 2012, per un totale di
Fr. 402.50, è restituito al ricorrente.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: