Corte II I
C-1010/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 19 gennaio 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1010/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante progetto di decisione del 14 gennaio 2010, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il ,
che avrebbe avuto diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° maggio al 31
dicembre 2007; nel contempo l'Ufficio AI ha informato l'interessato che
avrebbe avuto la possibilità di presentare delle osservazioni entro un
termine di 30 giorni, trascorso il quale sarebbe stata emanata una
decisione formale;
in data 19 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per emanare le
decisioni per gli assicurati non residenti in svizzera, ha emanato una
decisione conformemente al progetto;
con il gravame depositato il 18 febbraio 2010, A._______,
regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha
preliminarmente rilevato la violazione della procedura di audizione e,
nel merito, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita intera
anche dopo il 31 dicembre 2007; produce, a suffragio delle sue
conclusioni, una relazione del 12 febbraio 2010 del Dott. Pizzagalli;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
23 febbraio 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 5 marzo
2010, ha rilevato che la decisione impugnata è stata emanata prima
dello scadere del termine per presentare delle osservazioni al progetto
del 14 gennaio 2010 ed ha pertanto chiesto l'ammissione parziale del
gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere la
procedura dal progetto di decisione;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 10 marzo 2010, propone
l'accoglimento del ricorso in tal senso;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
Pagina 2
C-1010/2010
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
non è contestato come nella specie l'amministrazione abbia omesso,
per errore, di sentire l'assicurato prima di emanare la decisione
formale e ciò in violazione dell'art. 42 LPGA e dell'art. 73 ter cpv. 1
dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201), secondo il quale le parti possono presentare
all'Ufficio le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni;
ora, come rilevato dalle parti, fra il progetto di decisione del 14
gennaio 2010 e la decisione formale stessa (19 gennaio) corrono solo
5 giorni ciò che ha reso di fatto impossibile lo svolgimento della
procedura di audizione;
è quindi indispensabile rinviare gli atti all'amministrazione perché
riprenda la procedura a partire dal progetto di decisione del 14
gennaio 2010 ed offra all'assicurato la possibilità di pronunciarsi in
merito entro un termine di 30 giorni;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore
affinché proceda ai sensi dei considerandi;
Pagina 3
C-1010/2010
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore.
Dispositivo alla pagina seguente
Pagina 4
C-1010/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
del 19 gennaio 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore,
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con allegati le
risposte del 5 e 10 marzo 2010)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 5