B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1010/2012
S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza,
via della Repubblica, 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione dell'11 gennaio 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1968 al
1976 e dal 1978 al 1981, nel settore dell'edilizia, solvendo regolari contri-
buti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità du-
rante questi periodi (doc. 55). Dopo il rimpatrio, ha lavorato nel settore
agricolo come bracciante a ritmi discontinui (cfr. in particolare l'attestato
della carriera assicurativa in Italia (doc. 3, pag. 2); è rimasto iscritto fino al
dicembre 2004 nel regime contributivo dei lavoratori agricoli subordinati
(doc. 3, pag. 2, 4; doc. 35). Il nominato riferisce di non avere più lavorato
dopo il 2004 per ragioni di salute (doc. 37 cifra 6).
B.
In data 31 agosto 2010, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato presso il servizio medico dell'Istituto naziona-
le della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il medico incaricato
ha posto la diagnosi di diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa, obe-
sità, spondilodiscoartrosi cervicolombare, artropatia degenerativa alle
spalle ed ha posto un grado d'invalidità del 67% (doc. 31). Sono stati esi-
biti documenti oggettivi, segnatamente (dopo il 2003):
- i risultati di un esame oftalmologico del 12 gennaio 2004 (doc. 22); i ri-
sultati di un altro esame oftalmologico del 4 aprile 2005 (doc. 23);
- un rapporto di "Day hospital" del 16 maggio 2006 per problemi di diabe-
te ed obesità (doc. 24);
- una risonanza magnetica della spalla sinistra del 19 aprile 2007 (doc.
25) ed un referto radiologico della spalla destra del 24 maggio 2007 (doc.
26);
- i risultati di un esame elettrocardiografico del 4 giugno 2009 (doc. 27);
- una cartella clinica di tipo continuativo relativa ai controlli del diabete
(glicemia) e le cure seguite dal 2003 al 23 febbraio 2010 (doc. 28);
- un'ecografia della spalla destra del 26 febbraio 2010 (doc. 30);
C-1010/2012
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L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lehmann, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), il quale, nel rapporto del 13 aprile 2011 (doc. 39), ha stimato che
il richiedente non sarebbe più in grado di riprendere il suo lavoro di brac-
ciante agricolo e ciò, oggettivamente, da febbraio 2010 (ecografia spalla
destra, doc. 30). In attività leggere, semplici, la sua capacità al lavoro ri-
marrebbe intatta.
L'Ufficio AI ha aderito al parere del proprio medico ed ha proceduto ad un
calcolo comparativo dei redditi (doc. 40), dal quale è emerso che svol-
gendo attività alternative in misura del 100%, invece di quella di braccian-
te agricolo, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 28%; in
questo calcolo, il reddito dopo l'invalidità è stato ridotto del 25% per tene-
re conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
C.
Con progetto di decisione del 12 maggio 2011, l'UAIE ha disposto la reie-
zione della domanda di prestazioni per carenza d'invalidità di livello pen-
sionabile (doc. 41).
Con scritto del 31 maggio 2011, A._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Potenza, chiede il riconoscimento di una prestazione dell'AI, pre-
via visione dell'incarto (doc. 43). Copia integrale dell'incarto è stata inviata
all'avv. Potenza (44).
In un secondo tempo l'Ufficio AI ha ricevuto una relazione medico legale
redatta dalla Dott.ssa Rossi e discussa dalla Corte d'Appello di Lecce il
29 settembre 2010. In base ad un complesso patologico attestante car-
diopatia ipertensiva, disventilopatia respiratoria, diabete mellito II, obesità,
poliartrosi diffusa dal peculiare interessamento della scapolo-omerale e
del rachide in toto dall'evidente impegno funzionale, sindrome dispeptica
da ulcera gastrica, il perito ritiene l'interessato invalido in misura superiore
ai due terzi. Il Tribunale d'Appello ha disposto, con sentenza depositata il
13 ottobre 2010, l'accoglimento del ricorso (contro una precedente sen-
tenza del Tribunale di Lecce) ed il riconoscimento del diritto alla pensione
d'invalidità italiana con decorrenza 1° maggio 2009 (doc. 49, 50).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lehmann, il quale, nella sua
relazione del 22 dicembre 2011, esaminata la relazione della Dott.ssa
Rossi, si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 53).
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Pagina 4
Mediante decisione dell'11 gennaio 2012, l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni (doc. 54).
D.
Con il ricorso depositato il 20 febbraio 2012, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Potenza, chiede l'annullamento dell'impugnata de-
cisione con il riconoscimento del diritto a prestazioni. Il ricorrente si di-
chiara disposto a sottoporsi a visita medica. Protesta spese e ripetibili.
Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 20 aprile 2012, l'UAIE propone la re-
iezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferi-
rà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 26 aprile 2012, il Tribunale amministrativo federale ha
inviato al ricorrente copia delle osservazioni dell'Ufficio AI e l'ha invitato a
depositare un atto di replica. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto
di replica nel termine impartito.
Con decisione incidentale del 4 luglio 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un importo di 400 franchi,
corrispondente alle presunte spese processuali. Con atto dell'8 agosto
2012, l'avv. Potenza ha chiesto per il proprio assistito l'esenzione dal pa-
gamento di dette spese a causa della sua situazione d'indigenza. L'insor-
gente è stato quindi invitato a compilare la domanda di assistenza giudi-
ziaria ed a produrre documentazione giustificativa. Detto formulario, com-
pilato, è stato ricevuto da questo Tribunale il 19 settembre 2012.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
C-1010/2012
Pagina 5
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
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Pagina 6
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 con-
sid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 di-
cembre 2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data,
secondo le nuove disposizioni.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino all'11 gennaio 2012, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V 24 consid.
4.3).
6.
6.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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Pagina 7
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della dura-
ta minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
C-1010/2012
Pagina 8
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 A._______, dopo il rimpatrio, ha lavorato in modo saltuario (con inter-
ruzioni per disoccupazione) come bracciante agricolo per conto terzi. Non
ha più svolto attività lucrativa, a suo dire per ragioni di salute, dopo il di-
cembre 2004 (doc. 3, 35, 37).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
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Pagina 9
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Per quanto riguarda la diagnosi, secondo la perizia medica particola-
reggiata (E 213 del 3 novembre 2010, doc. 31), A._______ soffre di dia-
bete mellito di tipo II, ipertensione arteriosa, obesità, spondilodiscoartrosi
cervico-lombare, artropatia degenerativa delle spalle. Secondo la
Dott.ssa Rossi, autrice di una perizia per il Tribunale d'Appello di Lecce,
l'interessato soffre di cardiopatia ipertensiva, disventilopatia respiratoria,
diabete mellito tipo II, poliartrosi diffusa dal peculiare interessamento della
scapolo-omerale e del rachide in toto dall'evidente impegno funzionale,
sindrome dispeptica da ulcera gastrica (doc. 50).
9.2
9.2.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i pareri sono divergenti. Il medico dell'INPS (doc. 31) pone un
grado d'invalidità globale del 67% ed indica che l'assicurato non sarebbe
in grado di svolgere alcun lavoro; dello stesso sostanziale parere è la
Dott.ssa Rossi, autrice della relazione rimessa nel settembre 2010 al Tri-
bunale d'Appello di Lecce (doc. 50). Dal canto suo, il Dott. Lehmann,
ammette che l'interessato, soprattutto per i problemi d'ipomobilità ed algia
alle spalle, e non per altri motivi, non potrebbe più lavorare come brac-
ciante agricolo, ma a lui sarebbero proponibili ancora attività semplici, ri-
petitive, semileggere o leggere.
9.2.2 La limitazione funzionale affliggente l'assicurato riguarda l'apparato
ortopedico in concomitanza con il sovrappeso evidente (90 kg per 160 cm
di altezza). Il rachide è spinalgico e contratturato nel tratto cervicale e
dorsolombare; vi è una discreta limitazione funzionale dei movimenti del
capo e del tronco. Principalmente le spalle sono lesionate: la cuffia dei ro-
tatori della spalla destra presenta alterazioni marcate di carattere degene-
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Pagina 10
rativo con lacerazione completa o quasi del tendine sovraspinato (doc.
30); la spalla sinistra appare pure lesionata (doc. 25) con in tendini del
sovra spinoso e sottospinoso disomogenei per fenomeni degenerativi di
grado medio-avanzato; vi è inoltre un'evidente artropatia degenerativa a
carico dell'articolazione acromion-claveare ove si osserva un discreto
versamento articolare. Di conseguenza, le spalle sono dolenti e limitate
alla mobilizzazione che appare ridotta di oltre 1/3. Altri disturbi minori si
presentano nella forza limitata di chiusura a pugno delle mani e dolenzie
al ginocchio destro.
9.2.3 Meno problemi presentano gli altri organi ed apparati. L'ipertensio-
ne, patologia assai diffusa, non ha mai causato una malattia cardiaca
maggiore ed è tenuta sotto controllo da adeguata terapia farmacologica e
una, perlomeno consigliata, dieta ipocalorica. Il rischio di un possibile
peggioramento a livello cardiaco, in carenza di cura specifica e riduzione
del peso corporeo, non costituisce, di per sé, un motivo d'invalidità. La
Dott.ssa Rossi accenna ad una turba respiratoria ("disventilazione"), mai
documentata, non accennata nell'E 213, che è verosimilmente da ricon-
durre, come lo spiega il Dott. Lehmann (doc. 53), alla obesità dell'assicu-
rato. Inoltre, una banale dispepsia da imputare a problemi del tratto eso-
fageo-gastrico, non rappresenta una patologia di carattere debilitante ed
è emendabile, anche in questo caso, con cura farmacologica. Il diabete,
come risulta dai frequenti accertamenti presso un centro specialistico in
endocrinologia, è tenuto sotto buon controllo con ipoglicemizzanti orali
(doc. 24, 29; 31 cifra 3.3). Quest'ultima patologia, finora, non ha causato
quelle tipiche affezioni che, in caso di degenerazione della stessa, si ma-
nifestano a livello articolare, cardiaco, renale, neurologico ed oftalmologi-
co. Per il resto, A._______ si presenta in buone condizioni generali di sa-
lute, tutti gli altri organi ed apparati essendo indenni da patologie e non
presentandosi, nel caso in esame, affezioni maggiori o gravi.
10.
10.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, non avrebbe più potuto svolgere un'atti-
vità nel settore dell'agricoltura, se non in misura sensibilmente ridotta. A
lui sarebbero comunque stati proponibili, al 100%, a partire dall'epoca in
cui si presentarono le limitazioni funzionali di rilievo alle spalle
(2008/2010), attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive, non
qualificate, quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di pro-
duzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, por-
tiere d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in a-
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Pagina 11
zienda privata o pubblica; custode di museo o di parcheggio, aiuto ma-
gazziniere ecc.
10.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
10.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto principalmente l'attività di operaio edile (Svizzera) e bracciante a-
gricolo (Italia). Si può tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitu-
tive in esame e la natura delle sue affezioni, un adattamento del posto di
lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non risulta necessario, ri-
spettivamente è di semplice realizzazione e ciò nonostante l'età. Questo
Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta un ventaglio relativa-
mente ampio di professioni possibili (e sufficientemente specificate) in di-
versi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono ne-
cessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione pro-
fessionale.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
11.2 L'amministrazione ha fondato il calcolo comparativo dei redditi sulla
base di dati statistici anche per quel che attiene al salario precedente l'in-
validità, l'incarto non contiene infatti informazioni di carattere retributivo.
Tale modo di procedere è corretto, come adeguato è pure il riferimento
all'anno 2008 in carenza di notizie certe circa l'esatta data di insorgenza
di un'incapacità di lavoro come bracciante agricolo. Nel 2008, un lavorato-
re agricolo, in media, in Italia, percepiva un introito mensile di 1'298,94
Euro.
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Pagina 12
11.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività nel 2008 comportavano un salario medio mensi-
le di 1'298.94 Euro mensili. Questo introito teorico può essere ridotto per
tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età,
handicap. L'amministrazione, gode di un ampio margine d'apprezzamento
che il giudice può rivedere soli in casi eccezionali e motivati (DTF 137 V
71 consid. 5.2). Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la
riduzione massima è del 25%. L'amministrazione ha operato la deduzione
massima, conto tenuto soprattutto dell'età, ormai avanzata, dell'assicura-
to e dei suoi handicap menzionati. Ne consegue un introito mensile di
940.69 Euro.
11.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 1'298.94 Euro ed un in-
troito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di 940.69 Euro fa risultare
una perdita di guadagno del 27.58% (arrotondato al 28%), grado che non
comporta alcun riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
11.5 Vero è infine che A._______ è stato riconosciuto invalido dalle patrie
assicurazioni sociali in esito alla sentenza del Tribunale d'Appello di Lec-
ce del 13 ottobre 2010 (doc. 49). Questa circostanza non è comunque
determinante dal momento che, come indicato al considerando 3.3, cia-
scuno degli Stati applica come criterio di valutazione dell'invalidità nozioni
che sono proprie all'ordinamento giuridico in vigore in quello Stato. In
queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
12.
12.1 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). L'insorgente ha
chiesto l'esenzione dal pagamento delle spese processuali. Vista la situa-
zione dell'interessato che, secondo il formulario rimesso il 19 settembre
2012, percepisce una pensione italiana di meno di 600 Euro mensili e di-
chiara una fortuna di 18'192 Euro, le spese processuali possono essere
condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi il tribunale ammini-
strativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
C-1010/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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