Corte III
C-10/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 14 maggio 2007
Composizione: Giudici Francesco Parrino, Eduard Achermann e
Michael Peterli; Cancelliere Dario Croci Torti.
Associazione X.________, via Ceresio 2, 6900 Massagno, ricorrente,
contro
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Effingerstrasse 20, 3003
Berna, Autorità inferiore
concernente le decisioni del 27 ottobre e 4 novembre 2005 in materia d'aiuti
finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. L'Associazione X.________, con sede a Massagno, ha per scopo la
conduzione di un asilo nido per l'infanzia, la custodia diurna, la cura e
l'educazione di bambini ed adolescenti.
Il 3 marzo 2003 l'associazione ha indirizzato all'Ufficio federale delle assi-
curazioni sociali (UFAS) una domanda di aiuti finanziari concernente
l'apertura della struttura di custodia collettiva diurna "A.________". Con
decisione del 15 dicembre 2003 l'UFAS ha accolto tale domanda con
effetto dal 2 giugno 2003. Il punto 3 del dispositivo della decisione precisa-
va che la chiusura dell'esercizio annuale e le statistiche sui tassi d'occupa-
zione dovevano pervenire mediante il modulo ufficiale allegato entro 3
mesi dalla scadenza dell'anno in cui sono stati erogati aiuti finanziari. La
mancata osservanza di questa scadenza avrebbe comportato una riduzio-
ne degli aiuti finanziari. In data 7 aprile 2004 l'UFAS ha comunicato all'inte-
ressata che le sarebbe stato versato un anticipo di Fr. 70'000.-. Il versa-
mento dell'anticipo era subordinato alla condizione che la chiusura
dell'esercizio annuale e le statistiche sui tassi di occupazione pervenissero
all'UFAS entro il 1° settembre 2004.
B. In data 18 agosto 2004, per il tramite delle fiduciaria Manzolini-Pedretti &
Partners SA, l'associazione ha trasmesso per posta elettronica all'UFAS
un messaggio dal tenore seguente: "mi riferisco al nostro colloquio
telefonico odierno in merito alla sig.ra Greub (presidente dell'associazione,
n.d.r) rispettivamente l'Associazione X.________. Come già comunicato
verbalmente il sottoscritto è stato incaricato di seguire alcuni aspetti
amministrativi e contabili. Purtroppo dall'inizio della locazione abbiamo
avuto diversi problemi che oltre ad impegnarci molto hanno anche recato
un danno economico ritardando la partenza effettiva dell'infrastruttura. A
seguito di quanto sopra ci siamo rivolti alle autorità del caso e abbiamo
avuto diverse istanze presso l'ufficio di conciliazione, diverse riunioni con
avvocati e il proprietario come anche una lunga e laboriosa trattativa con
l'assicurazione del proprietario al fine di farci riconoscere parte della
perdita di guadagno. Tutte attività che hanno ritardato i lavori
amministrativi dell'associazione, allestimento conteggi, statistiche
contabilità ecc. Finalmente quest'estate tutte le controversie si sono
concluse favorevolmente. Dopo le vacanze degli impiegati e della sig. ra
Greub stiamo lavorando per allestire tutti i conteggi del caso. Le chiediamo
quindi di volerci concedere il giusto tempo al fine di poter fornirle tutti, in
particolare: conteggio per la parte B delle presenze nel primo anno di
attività, aggiornamento del piano finanziario (consuntivo primo anno e
adeguamento dei prossimi 5). Da una nostra stima dovremo essere in
grado di trasmetterle il tutto entro la metà di settembre".
Il 1° ottobre 2004 (data del timbro postale) l'associazione ha inviato
3all'UFAS i documenti richiesti relativi alla struttura "A._______".
C. Mediante decisione del 27 ottobre 2005 l'UFAS ha fissato a Fr. 56'651.50
l'importo dell'aiuto finanziario per il primo anno di contribuzione. Questo
importo era tuttavia ridotto di un quinto (pari a Fr. 11'330.30) poiché la do-
cumentazione era stata trasmessa tardivamente dopo il 1° settembre
2004. L'UFAS annotava inoltre che a quella data non era stata presentata
nessuna domanda di proroga dei termini. In data 4 novembre 2005, l'UFAS
ha inoltre fissato a Fr. 19'972.- gli aiuti finanziari per il secondo anno di
contribuzione compensando tuttavia il pagamento con quanto dovutogli
dall'associazione dopo il saldo del primo anno di contribuzione. L'associa-
zione sarebbe ancora debitrice di Fr. 4'706.80.
D. Il 22 novembre 2005 l'Associazione X._______ ha presentato ricorso con-
tro le decisioni del 27 ottobre e 4 novembre 2005 presso la Segreteria ge-
nerale del Dipartimento federale dell'interno (SG DFI) chiedendo l'annulla-
mento della riduzione di un quinto per il primo anno di contribuzione. Tenu-
to conto di quanto già versato dalla Confederazione e dell'anno di contribu-
zione 2, l'aiuto finanziario a favore dell'associazione ammonterebbe quindi
a Fr. 6'623.50. L'associazione fa valere che in data 18 agosto 2004 era
stata presentata una domanda di proroga del termine per posta elettronica.
A suo parere, l'UFAS non ha dato seguito a torto a questa domanda.
Il 1° dicembre 2005, l'insorgente ha versato l'anticipo richiesto dalla SG
DFI per le presunte spese di procedura pari a Fr. 500.-.
E. Invitato a pronunciarsi sul ricorso, nella sua risposta del 19 gennaio 2006,
l'UFAS ha spiegato che la domanda di proroga del 18 agosto 2004 non ri-
guarderebbe la struttura "A.________" bensì la creazione di un'altra
struttura di custodia parascolastica "B._______". La prima richiesta era
stata registrata con "modulo A" e le era stato attribuito il numero 85. La se-
conda richiesta era stata registrata con il "modulo B" e il numero 86. Du-
rante il colloquio telefonico, al quale si riferisce la e-mail del 18 agosto
2004, si era discusso soltanto della seconda struttura. I documenti menzio-
nati nella parte finale della e-mail riguardano in effetti la richiesta 86. Ad
ogni modo, aggiunge l'UFAS, anche se si dovesse ammettere che il mes-
saggio concerne la richiesta 85, l'insorgente avrebbe domandato una pro-
roga fino a metà settembre. Ora, i documenti richiesti sono stati comunque
trasmessi dopo questa data, quindi tardivamente.
In sede di replica, con scritto del 23 febbraio 2006, l'insorgente ha confer-
mato le sue conclusioni. L'interessata fa presente che in data 27 ottobre
2005 l'UFAS ha emanato altre due decisioni che hanno per oggetto la ri-
chiesta 86 (primo e secondo anno di contribuzione). Queste decisioni, pe-
raltro cresciute in giudicato, esulerebbero dalla presente procedura. Circa
la richiesta di proroga contenuta nella e-mail del 18 agosto 2004,
l'associazione precisa che si riferiva sia alla richiesta 85 che alla 86. In
4effetti, entro il nuovo termine impartito dall'UFAS, la richiedente si era
impegnata a trasmettere "tutti" i documenti contabili richiesti e non solo
quelli relativi alla domanda 86. Anzi, la e-mail aveva soprattutto un senso
per la richiesta 85. In effetti, nell'estate 2004 non era ancora necessario
domandare una proroga dei termini per la richiesta 86, poiché questo
progetto non era stato ancora presentato e non vi era alcun termine
formale da rispettare. Invece, il termine relativo alla richiesta 85 scadeva il
1° settembre 2004. La parte ricorrente precisa inoltre di non avere
richiesto una proroga del termine per metà settembre 2004, ma di avere
stimato di essere in grado per quella data di trasmettere i documenti
richiesti. Spettava quindi all'UFAS stabilire la data esatta entro la quale la
richiedente avrebbe dovuto inviare la documentazione in questione.
In un secondo scambio degli scritti le parti hanno confermato le loro
conclusioni.
Con ordinanza del 2 febbraio 2007, lo scrivente Tribunale ha informato le
parti di avere ripreso la causa dalla SG DFI. Nel contempo ha comunicato
la composizione del collegio giudicante contro la quale non è stata
presentata alcuna domanda di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisio-
ni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menziona-
te agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In partico-
lare, le decisioni rese dall'UFAS concernenti gli aiuti finanziari per la custo-
dia di bambini complementare alla famiglia possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 33 lett. d LTAF.
1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stes-
sa. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
51.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sugli aiuti finanziari per la cu-
stodia di bambini complementare alla famiglia del 4 ottobre 2002 (in segui-
to: legge federale, RS 861), la Confederazione concede, nei limiti dei cre-
diti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'in-
fanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a concilia-
re meglio famiglia e lavoro o formazione. Gli aiuti finanziari possono esse-
re concessi alle strutture di custodia collettiva diurna, alle strutture di cu-
stodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria o
alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne (art. 2 cpv. 1
della legge federale). Le domande di aiuti finanziari devono essere indiriz-
zate all'UFAS (art. 6 cpv. 1 della legge federale).
Inoltre le disposizioni della Legge federale sugli aiuti finanziari e le indenni-
tà del 5 ottobre 1990 (LSu, RS 616.1) sono applicabili nella fattispecie (art.
2 cpv. 1 LSu).
3. L'Assemblea federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale
i mezzi necessari per gli aiuti finanziari. Se gli aiuti richiesti superano i
mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un or-
dine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le
regioni (art. 4 cpv. 1 e 3 della legge federale). Da questa disposizione,
combinata con l'art. 1 della legge federale, si ricava che non vi è un diritto
formale a questo aiuto finanziario poiché le domande possono essere ac-
colte solo nei limiti dei crediti stanziati (HANSJÖRG SEILER, NICOLAS VON WERDT E
ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, ad art. 83
nota 80; GAAC 61.83).
4. In virtù dell'art. 49 PA, il ricorrente può far valere: (a) la violazione del dirit-
to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, (b)
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, (c)
l'inadeguatezza. Ora, la concessione di aiuti finanziari per la custodia dei
bambini suppone un ampio margine d'apprezzamento da parte dell'autorità
in quanto i crediti a disposizione sono limitati. Di principio, anche se l'auto-
rità di ricorso può esaminare l'adeguatezza di una decisione impugnata,
secondo una prassi costante del Consiglio federale – al quale, prima della
creazione del Tribunale amministrativo federale, erano attribuite in ultima
istanza le cause in materia di sovvenzioni per le quali non vi è un diritto
formale, come nell'ambito della custodia di bambini complementare alla
famiglia – essa deve limitarsi ad esaminare le decisioni
dell'amministrazione con un certo riserbo (GAAC 61.83, 59.5 e 55.17).
L'autorità scrivente può aderire a questa giurisprudenza.
65. Dando seguito al mandato contenuto all'art. 9 della legge federale, il Con-
siglio federale ha emanato l'Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia
di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 (in seguito or-
dinanza, RS 861.1) che dispone all'art. 13 che gli aiuti finanziari sono ero-
gati annualmente e possono essere versati al più presto a partire dal mo-
mento in cui vi siano spese imminenti (cpv. 1). I documenti corrispondenti
devono essere presentati all'Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell'anno
in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi
sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere pro-
rogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario
o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari
sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto
per ogni ulteriore mese di ritardo (art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza).
6.
6.1 Nella fattispecie è pacifico che l'insorgente adempie i requisiti per
beneficiare degli aiuti finanziari per la sua struttura di custodia collettiva
diurna "A._________". È solo contestata la riduzione dell'importo di questo
aiuto dovuta alla presunta presentazione tardiva dei documenti corrispon-
denti. Non fanno parte invece dell'oggetto della presente sentenza le sov-
venzioni per la struttura parascolastica decise mediante due decisioni del
27 ottobre 2005. Ora, gli aiuti finanziari sono stati riconosciuti con effetto
dal 2 giugno 2003. I documenti corrispondenti dovevano quindi essere pre-
sentati al più tardi il 1° settembre 2004. Prima della scadenza di questo
termine, in data 18 agosto 2005, l'associazione ha tuttavia inoltrato una
domanda di proroga. L'UFAS ammette di avere ricevuto la e-mail, di cui
non contesta la validità delle modalità di comunicazione. L'UFAS non con-
divide tuttavia l'interpretazione di questo messaggio fornita dall'insorgente.
Si tratta di una questione di diritto che è esaminata liberamente da questo
Tribunale.
6.2 Di principio la domanda di proroga avrebbe dovuto avvenire per iscritto,
(vedi art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza), l'UFAS non ha tuttavia invitato la richie-
dente a sanare questo vizio procedurale e non può quindi avvalersi del fat-
to che la richiesta sia stata presentata per via elettronica. L'UFAS fa valere
in primo luogo che la richiesta di proroga non riguardava la struttura di cu-
stodia collettiva diurna ma esclusivamente quella parascolastica che ha
fatto l'oggetto di un'altra domanda. Ora, questa tesi non può essere
seguita dallo scrivente Tribunale. L'e-mail menziona infatti le numerose
difficoltà dell'associazione di trasmettere in tempo utile i documenti
richiesti. Queste difficoltà avevano fatto sì che l'associazione fosse in
ritardo per presentare diversi conteggi e statistiche in relazione alla sua
attività. Non viene precisato se questi documenti si riferivano alla richiesta
di aiuti finanziari per la struttura "A._________" oppure per la struttura
7parascolastica. È lecito pensare che l'associazione non fosse ancora in
grado di fornire i documenti richiesti per le due strutture in generale. Non
può invece essere dedotto dall'elenco dei documenti da fornire nella parte
finale dell'e-mail che la richiesta di proroga fosse rivolta alla sola struttura
parascolastica. Infatti, come giustamente rileva l'insorgente in sede di
replica, questo elenco è preceduto dalla specificazione "in particolare", ciò
che non esclude altri atti da fornire. Inoltre, non si vede per quali motivi
l'insorgente avrebbe dovuto richiedere una proroga per inoltrare i
documenti relativi alla struttura parascolastica (modulo B, richiesta 86) ma
non per la struttura diurna (modulo A, richiesta 85), soprattutto se si
considera che il primo progetto non era stato ancora presentato e non era
stato fissato alcun termine per presentare i documenti.
L'UFAS spiega inoltre che, anche se si dovesse ammettere che la richiesta
di proroga riguardava la struttura diurna (A.________, modulo A, richiesta
85), l'insorgente si era impegnata a presentare i documenti entro metà
settembre 2004. Ora, l'invio è stato depositato alla posta solo il 1° ottobre
2004. A mente dello scrivente Tribunale neppure questo argomento può
essere condiviso. Infatti, è vero che l'insorgente si è offerta di trasmettere
la documentazione entro metà settembre. Tuttavia, spettava all'UFAS
stabilire formalmente entro quale data i documenti corrispondenti avrebbe-
ro dovuto essergli presentati. In assenza di una comminatoria formale, che
conferma la ricezione della richiesta di proroga e impartisce un nuovo ter-
mine, l'UFAS non può avvalersi del ritardo nella presentazione dei docu-
menti. Va infine osservato che è perlomeno insolito che la richiesta di pro-
roga non venga neppure menzionata nella decisione impugnata e che ven-
ga esaminata dall'UFAS solo nella risposta al ricorso.
6.3 Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la richiesta di proroga
del 18 agosto 2004 è stata presentata tempestivamente e che l'UFAS ha
ridotto a torto di un quinto l'importo degli aiuti finanziari spettanti all'insor-
gente per il primo anno di contribuzione. Il ricorso deve essere pertanto
accolto e la decisione del 27 ottobre 2005 riformata nel senso che l'insor-
gente ha diritto a un aiuto finanziario di Fr. 56'651.50 per l'anno di contri-
buzione 1. L'incarto è retrocesso all'UFAS affinché proceda al versamento
delle somme arretrate tenendo conto delle compensazioni effettuate nelle
due decisioni del 27 ottobre e 4 novembre 2005.
7. Non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). L'anticipo di Fr.
500.- già versato è restituito alla ricorrente.
8. Questa sentenza è definitiva (art. 83 k della Legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005, RS 173.110).
8
9Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso del 22 novembre è accolto e la decisione del 27 ottobre 2005 è ri-
formata nel senso che l'Associazione X.________ ha diritto a un aiuto fi-
nanziario di Fr. 56'651.50 per l'anno di contribuzione 1.
2. Non si percepiscono spese di procedura. L'anticipo per le spese proces-
suali di Fr. 500.- è restituito all'Associazione X._________.
3. Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (raccomandata AG)
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: