B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1033/2014
Sen t en z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Désirée Rinaldi Verda,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (deci-
sione del 20 gennaio 2014).
C-1033/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha svolto diverse attività in
Svizzera, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità da maggio del 1985 a dicembre del 2010 (doc. 89
pag. 234 e segg. dell’incarto dell’UAIE [doc. A 89 pag. 234 e segg.]).
A.b Il 29 novembre 2010, l'interessato, destrimane, ha subito un infortunio
al polso sinistro che gli ha provocato una "frattura esposta III grado com-
minutiva intra-articolare radio-ulna distale sinistra" (doc. 1 pag. 1 dell'in-
carto dell'assicuratore infortuni [doc. B 1 pag. 1] e doc. A 45 pagg. 127 e
128). L’assicurato è stato operato il giorno stesso.
B.
Il 5 gennaio 2011, l'assicurato ha formulato una domanda volta all'otteni-
mento di provvedimenti d'integrazione professionale rispettivamente di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 5 pag. 6).
C.
Con perizia del 22 aprile 2013 (doc. A 62 pag. 151 e segg.), il dott.
B._______, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, ha posto
la diagnosi di: deficit funzionale al polso sinistro, periartropia omeroscapo-
lare con sintomatologia di attrito a destra, sindrome lombovertebrale cro-
nica recidivante in disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta
con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale) e decondizio-
namento, nonché sbilancio muscolare. Il perito ha ritenuto un’incapacità
lavorativa totale dal 29 novembre 2010 al 31 agosto 2012. A decorrere dal
1° settembre 2012, ha ritenuto un’incapacità lavorativa del 75% nell’attività
abituale e una capacità lavorativa totale in attività adeguata rispettosa delle
capacità funzionali e di carico (descritte nell’allegato alla perizia; cfr. anche
rapporto finale del 3 maggio 2013 del SMR [doc. A 63 pag. 160]).
D.
D.a Con progetto di decisione del 7 maggio 2013 (doc. A 66 pag. 167),
l'UAIE ha prospettato il riconoscimento del diritto dell’interessato di perce-
pire una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2011 fino al
30 novembre 2012 considerando un grado d'invalidità del 100%. Per con-
tro, a decorrere dal 1° dicembre 2012, non sussisterebbe più alcun diritto
ad una rendita. La pratica sarebbe altresì stata segnalata per un aiuto al
collocamento.
C-1033/2014
Pagina 3
D.b Il 13 giugno 2013, l'interessato ha contestato il progetto di decisione e
fatto valere che presenta ancora un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi
attività e che la consolidazione ossea risulta ancora incompleta (doc. A 71
pag. 175). Ha inoltre indicato che il braccio destro, che deve compensare
il braccio sinistro ed è quindi costretto a costante sforzo, potrebbe neces-
sitare verosimilmente di un intervento chirurgico. Ha peraltro trasmesso dei
certificati del dott. C._______, specialista in chirurgia della mano dell’ospe-
dale di D._______, attestanti un’incapacità lavorativa totale fino al 7 agosto
2013 (cfr. doc. A 71 da pag. 191 a pag. 196).
D.c Con complemento del 1° luglio 2013 (doc. A 76 pag. 212), il perito reu-
matologo ha ribadito la propria precedente valutazione. Secondo l’esperto
la documentazione medica prodotta non giustificherebbe un cambiamento
della valutazione funzionale e di carico residua. Sulla base di tali conclu-
sioni, con annotazione del 5 luglio 2013, il medico SMR ha pure confermato
il proprio precedente rapporto (doc. A 77 pag. 214).
E.
Con decisione del 20 gennaio 2014, l'UAIE ha riconosciuto all’interessato
una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2012
in virtù di un grado d'invalidità del 100% (doc. A 89 pag. 234). Dal 1° di-
cembre 2012 non sussisterebbe più alcun diritto a una rendita. Non sono
stati previsti provvedimenti di reintegrazione, ma un aiuto al collocamento.
F.
Il 27 febbraio 2014, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, mediante il
quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il riconosci-
mento di una rendita intera anche dopo il 1° dicembre 2012 “sino ad al-
meno il 28 maggio 2014”. L’interessato ha altresì chiesto che gli sia ricono-
sciuta, a decorrere dal 29 maggio 2014, “almeno” una mezza rendita d’in-
validità (doc. TAF 1). In particolare, il ricorrente ha indicato che la situazione
sarebbe tutt’oggi stazionaria in attesa di consolidamento osseo e, dopo
l'ultimo intervento chirurgico del novembre 2013, presenterebbe un’inabi-
lità lavorativa totale in qualsiasi attività fino al 28 maggio 2014. Al fine di
valutare la sua esatta condizione fisica, il ricorrente ha chiesto l’espleta-
mento di un nuovo esame specialistico. Ha inoltre protestato spese e tasse.
G.
Con versamento del 3 aprile 2014 (doc. TAF 9), il ricorrente ha corrisposto
fr. 400.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese proces-
suali.
C-1033/2014
Pagina 4
H.
Con risposta del 30 maggio 2014, l'autorità inferiore ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente
all’allegato preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
E._______ (Ufficio AI) del 26 maggio 2014 (doc. TAF 12). Ha in particolare
evidenziato che non risulta nulla agli atti di un intervento subito nel novem-
bre 2013, né è stata prodotta alcuna documentazione medica al riguardo.
Pertanto, non vi sarebbero elementi oggettivi né per determinare un pe-
riodo d’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quello ritenuto, né per ef-
fettuare ulteriori accertamenti.
I.
Con scritti dell'11 novembre 2015 (doc. TAF 17) e del 3 dicembre 2015 (cfr.
timbro postale [doc. TAF 20]), l'interessato ha trasmesso il rapporto opera-
torio del 21 novembre 2013, che pone la diagnosi di “rottura sottocutanea
dei tendini EPI, ECCD2, ECDD3 in esiti post-traumatici al polso sinistro;
status dopo artrodesi al polso sinistro”, e il referto dell’intervento del 18
settembre 2015 (che fa riferimento anche ad un intervento del 19 settembre
2014).
J.
J.a Il 22 dicembre 2015, l’UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente alle alle-
gate osservazioni del 17 dicembre 2015 dell’Ufficio AI. Quest’ultimo, vista
l’annotazione del SMR del 15 dicembre 2015 – secondo cui l’intervento del
21 novembre 2013 sarebbe stato eseguito per correggere un deficit già
presente al momento dell’esecuzione della perizia reumatologica, inter-
vento che non avrebbe alcun influsso sulla capacità lavorativa sino alla
data dell’intervento – ha concluso che il peggioramento dello stato di salute
è intervenuto il 21 novembre 2013. Quindi, secondo l’amministrazione, al
momento dell’emanazione della decisione impugnata (20 gennaio 2014)
non erano ancora trascorsi tre mesi dal menzionato peggioramento (doc.
TAF 22).
J.b Con scritto del 26 gennaio 2016 (doc. TAF 24), l’interessato ha conte-
stato le conclusioni dell’amministrazione, in quanto il 21 novembre 2013
corrisponde alla data dell’operazione intervenuta per correggere un peg-
gioramento attestato già anteriormente. Ha altresì trasmesso i rapporti spe-
cialistici del 30 gennaio 2014, del 29 settembre 2014, del 10 marzo 2015,
del 18 marzo 2015 e del 10 luglio 2015.
C-1033/2014
Pagina 5
J.c Preso atto dei menzionati rapporti, il 19 febbraio 2016 l’UAIE ha con-
fermato le proprie precedenti conclusioni (doc. TAF 26).
K.
K.a Con scritto del 10 ottobre 2016, il ricorrente ha informato questo Tri-
bunale di continuare a percepire un’indennità da parte dell’assicuratore
contro gli infortuni a causa di diverse ricadute (doc. TAF 30).
K.b Il 4 novembre 2016 (cfr. timbro postale), l’interessato ha trasmesso
ulteriore – recente – documentazione medica (doc. TAF 31).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4
1.4.1 Giova rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato
dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 gennaio 2014. Il giu-
dice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa.
Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possono
imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante-
riore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid.
C-1033/2014
Pagina 6
1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto liti-
gioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al mo-
mento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF
8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile
2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
1.4.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet-
toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è
ammissibile nella misura in cui conclude a una rendita intera anche dopo il
1° dicembre 2012 e fino al 20 gennaio 2014 (data della decisione impu-
gnata). È pertanto inammissibile la richiesta tendente al riconoscimento di
una rendita intera dal 20 gennaio 2014 sino ad almeno al 28 maggio 2014
e di “almeno” una mezza rendita a decorrere dal 29 maggio 2014, l’autorità
inferiore non avendo ancora statuito, né preso altrimenti posizione, sullo
stato di salute del ricorrente posteriore alla data della decisione impugnata.
1.4.3 Inoltre, con versamento del 3 aprile 2014 (doc. TAF 9), il ricorrente
ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e
63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
C-1033/2014
Pagina 7
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un
cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad
esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo
le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire
dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
Ne discende che in concreto si applicano, da un lato, le disposizioni in vi-
gore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realiz-
zatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le
nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le dispo-
sizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto
concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili
con la loro entrata in vigore).
C-1033/2014
Pagina 8
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con-
tribuzione, avendo pagato contributi all’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità durante 25 anni e 8 mesi.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
C-1033/2014
Pagina 9
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
5.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
6.
Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, materialmente,
ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i
principi.
6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
C-1033/2014
Pagina 10
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
6.3 L’art. 88a cpv. 1 OAI, prevede che se la capacità al guadagno dell’as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità
si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
6.4 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è
messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'otteni-
mento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo
ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77
OAI.
7.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
C-1033/2014
Pagina 11
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
8.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb).
8.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile-
C-1033/2014
Pagina 12
vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro-
prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli
stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
8.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
9.
Oggetto del litigio in questa sede è unicamente la questione di sapere se
l’autorità inferiore ha soppresso a giusto titolo o meno dal 1° dicembre 2012
la rendita intera accordata al ricorrente da novembre del 2011, soppres-
sione fondata su un miglioramento dello stato di salute dell’insorgente che
sarebbe intervenuto al più tardi il 1° settembre 2012.
9.1 Gli atti di causa non consentono di condividere la conclusione cui è
giunta l’autorità inferiore, in particolare per quanto attiene all’evocato mi-
glioramento dello stato di salute dell’insorgente intervenuto al più tardi il 1°
settembre 2012 rispettivamente ad un peggioramento che sarebbe inter-
venuto solamente il 21 novembre 2013, quindi prima della pronuncia della
decisione litigiosa, peggioramento che però non perdurava da almeno tre
mesi giusta l’art. 88a cpv. 2 OAI.
9.1.1 Innanzitutto, va rilevato che né nella perizia reumatologica del 22
aprile 2013, né nel complemento alla perizia del 1° luglio 2013, è stato in-
dicato in cosa consisterebbe il miglioramento dello stato di salute del ricor-
rente a decorrere al più tardi dal 1° settembre 2012. Indicazioni chiare e
precise al riguardo non sono reperibili neppure nei rapporti dei medici SMR.
Non spetta a questo Tribunale formulare ipotesi su aspetti non sufficiente-
mente approfonditi e acclarati dall’autorità inferiore nell’ambito della proce-
dura di prima istanza e che non sono stati oggetto da parte dell’ammini-
strazione di approfondimento, o comunque di sufficiente approfondimento,
neppure in sede ricorsuale.
9.1.2 Occorre altresì ancora rilevare che in merito all’infortunio al polso si-
nistro, il perito ha concluso nella perizia del 22 aprile 2013 che “il polso e
C-1033/2014
Pagina 13
la mano sinistra possono soltanto accompagnare i movimenti della mano
destra” e che l’arto si trova ancora in attesa di consolidazione ossea (cfr.
doc. A 62 pag. 156 e 159). Nel complemento del 1° luglio 2013, l’esperto
ha ritenuto un miglioramento dello stato di salute sulla base della docu-
mentata “progressione dei segni di consolidazione del bone graft in corri-
spondenza dell’artrodesi del polso sinistro” (cfr. doc. A 71 pag. 202 e 76
pag. 212). Tuttavia, non è indicato con la necessaria precisione per quale
motivo un consolidamento osseo solo parziale possa giustificare una ritro-
vata capacità lavorativa del 100% in attività sostitutiva adeguata, la situa-
zione medica non apparendo comunque ancora definitivamente consoli-
data da questo profilo, ritenuto altresì che erano già stati eseguiti numerosi
interventi chirurgici prima dell’effettuazione della perizia reumatologica (e
meglio il 29 novembre 2010 [doc. B 1 pag. 1], il 3 febbraio 2011 [doc. A 30
pag. 83], il 20 ottobre 2011 [doc. A 37 pag. 95], il 27 gennaio 2012 [doc. A
45 pag. 118] e il 9 marzo 2012 [doc. A 45 pag. 120]) e che ne era previsto
già un altro, sempre al polso sinistro, nel novembre del 2013 ([cfr. doc. A
85 pag. 228]). Nella sua valutazione, il perito dott. B._______ non ha pe-
raltro preso posizione in merito ai certificati medici trasmessi dal ricorrente.
Non vi sono dunque sufficienti spiegazioni sul motivo per cui la sua valuta-
zione differisca da quella ritenuta, fra l’altro, dal medico curante dott.
C._______, specialista in chirurgia della mano all’ospedale di D._______,
il quale ha attestato un’incapacità lavorativa totale anche dopo il 1° settem-
bre 2012 (doc. A 53 pag. 136, 56 pag. 142, 57 pag. 143, 70 pag. 174, 71
pag. da 179 a 203 [in particolare pag. 196 e 202; i numerosi certificati me-
dici attestanti un’incapacità lavorativa totale dall’infortunio fino al 7 agosto
2013, ad eccezione del periodo dal 1° dicembre 2011 al 28 febbraio 2012
in cui l'incapacità lavorativa è stata dell'80%]). Secondo il medico curante,
non vi è quindi mai stato uno stato di salute consolidato e stabile, conclu-
sione che trova conferma dall’insieme della documentazione medica di cui
alle carte processuali. Come già accennato, dagli atti di causa – ossia dal
verbale del primo colloquio di aiuto al collocamento del 13 settembre 2013
– risulta altresì che “l’assicurato, a causa del peggioramento dello stato di
salute, il prossimo 21 novembre 2013 sarà operato nuovamente al polso
sinistro dal dott. C._______” (doc. A 85 pag. 228 [cfr. anche doc. A 84 pag.
227]). Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità in-
feriore in base alla perizia reumatologica e al suo complemento, dagli atti
di causa non emerge un consolidamento sufficientemente stabile al polso
sinistro tale da giustificare la soppressione della rendita al 1° dicembre
2012. Inoltre, un peggioramento della situazione al polso sinistro dell’insor-
gente va fatta risalire al più tardi al 13 settembre 2013 e non solo al mo-
mento dell’effettuazione della nuova operazione al 21 novembre 2013. In
effetti, l’intervento del 21 novembre 2013 non è stato effettuato d’urgenza,
C-1033/2014
Pagina 14
ma è stato pianificato in virtù degli accertamenti effettuati tra aprile e set-
tembre del 2013. Nel rapporto operatorio dell’intervento del 21 novembre
2013, lo stesso medico ha indicato “alla luce dei reperti clinici esistenti ho
immesso il paziente in lista operatoria per l’intervento odierno” (doc. TAF
17). Conto tenuto che il referto operatorio dell’intervento del 21 novembre
2013 riporta la diagnosi di “rottura sottocutanea dei tendini EPI, ECCD2,
ECDD3 in esiti post-traumatici al polso sinistro; status dopo artrodesi al
polso sinistro” (doc. TAF 17), e che questi stessi tendini già erano stati se-
gnalati per presenza di deficit a loro carico nel referto del 2 maggio 2013
(doc. A 71 pag. 202), la situazione al polso sinistro non poteva considerarsi
stabile o risolta. Ne discende, che l’autorità inferiore non poteva – in base
allo stato dell’istruttoria fino all’emanazione della decisione impugnata –
concludere ad una capacità lavorativa totale in attività sostitutive a decor-
rere dal 1° settembre 2012 in relazione alla problematica al polso sinistro.
9.2 Ma vi è di più. Il perito reumatologo ha inoltre diagnosticato una “pe-
riartropatia omero-scapolare con sintomatologia di attrito a destra”, patolo-
gia dovuta verosimilmente a un deficit motorio del braccio sinistro che
causa un sovraccarico all’arto superiore destro. Benché questa diagnosi
sia stata ritenuta come avente un influsso sulla capacità lavorativa del ri-
corrente sia dal medico del SMR (che ha persino esposto l’eventualità di
un intervento chirurgico [cfr. doc. A 63 pag. 160, in particolare pag. 160 e
163]), sia dal perito stesso (cfr. doc. A 72 pag. 213), l’incidenza sulla capa-
cità lavorativa non è stata quantificata. Neppure sono stati eseguiti tutti gli
accertamenti necessari in merito alla menzionata patologia, anzi l’esperto
ha delegato al medico curante il compito di effettuare i necessari controlli
“per determinare la causa (…) e per poter così pianificare un trattamento
adeguato” (cfr. doc. A 62 pag. 156). Ciò non è ammissibile, incombendo al
perito chiamato ad acclarare lo stato di salute e a valutarne l’incidenza sulla
capacità lavorativa dell’assicurato d’effettuare, o far effettuare da altro spe-
cialista per il tramite dell’UAIE, le necessarie verifiche a tal fine. La proble-
matica alla spalla destra essendo stata rilevata, ma non sufficientemente
approfondita, l’istruttoria effettuata dall’autorità inferiore si appalesa insuf-
ficiente anche su questo punto.
9.3 In conclusione, la decisione impugnata del 20 gennaio 2014, fondata
su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il
diritto federale ed incorre nell’annullamento.
10.
Visto l’esito della causa, la censura in merito al diritto a misure d’integra-
zione professionale può essere lasciata indecisa.
C-1033/2014
Pagina 15
11.
11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie non avendo l’autorità in-
feriore effettuato un’istruttoria sufficiente. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accer-
tamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute
del ricorrente e la relativa capacità lavorativa, segnatamente mediante una
perizia reumatologica che esamini e valuti tutte le patologie riscontrate,
nonché il loro influsso sulla residua capacità lavorativa (cfr., sulla possibilità
di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4; 139 V 99 consid. 1.1), tenendo conto di ogni ulteriore esame
che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente do-
vesse rendere necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione.
11.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini,
e nell’ambito della nuova procedura dinnanzi all’autorità inferiore, la rendita
intera accordata al ricorrente dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2012
ha da ritenersi siccome già acquisita e non costituisce oggetto di nuovo
esame. Per quanto attiene al periodo decorrente dal 1° dicembre 2012,
nella decisione impugnata l’autorità inferiore non ha accordato alcuna ren-
dita al ricorrente, di modo che in quest’ambito un nuovo esame da parte
dell’UAIE a seguito del presente rinvio che, se del caso, dovesse nuova-
mente concludere ad una capacità lavorativa sufficiente ad escludere il di-
ritto ad una rendita dell’assicurazione per l’invalidità svizzera non potrebbe
costituire una reformatio in peius.
12.
12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 3 aprile 2014, è restituito al ricorrente.
C-1033/2014
Pagina 16
12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 2'500.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le
tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4
con rinvii]), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dalla rappresentante del
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1033/2014
Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, nel senso che la de-
cisione impugnata del 20 gennaio 2014 è annullata e gli atti di causa sono
rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed emani
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 3
aprile 2014, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'500.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegati: copie della
presa di posizione dell’UAIE del 19 febbraio 2016, delle osservazioni
dell’Ufficio AI del 15 febbraio 2016, dell’annotazione del SMR del 9
febbraio 2016 [doc. TAF 26], nonché il formulario “Indirizzo per il
pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie degli scritti
del ricorrente del 10 ottobre 2016 [doc. TAF 30], del 4 novembre 2016
[doc. TAF 31], nonché dei documenti medici ivi allegati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-1033/2014
Pagina 18
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: