Corte II I
C-1044/2006
{T 0/2}
Sentenza del 30 maggio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
B._______
C._______
D._______
E._______
tutti patrocinati dall'Avv. Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto del riconoscimento dello statuto d'apolide.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1044/2006
Fatti:
A.
Entrati illegalmente in Svizzera il 10 settembre 1999, i cittadini turchi
A._______, nato il..., sua moglie B._______, nata il... ed il loro figlio
C._______, nato il..., vi hanno presentato una domanda di asilo in
data 30 settembre 1999. Durante il loro soggiorno in Svizzera sono
nati altri due figli: D._______, il... e E._______, il....
B.
Con decisione del 22 febbraio 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati
(UFR; attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto
la domanda d'asilo inoltrata dalla famiglia F._______.
In data 23 settembre 2003, la Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso interposto il 27 marzo 2002
dagli interessati per il tramite del loro patrocinatore avverso la
suddetta decisione.
C.
Il 12 novembre 2003, agendo per il tramite del loro nuovo
rappresentante legale, i coniugi F._______hanno inoltrato una
domanda di riesame della decisione dell'UFR, chiedendo nel
contempo la sospensione del termine di partenza fissato nei loro
confronti, l'ammissione provvisoria e la concessione dello statuto di
apolide.
A sostegno della loro richiesta gli interessati hanno prodotto una
decisione di condanna emanata dalla Corte di sicurezza dello Stato di
G._______ nei confronti di A._______ e un'intimazione di
presentazione emessa all'intenzione di quest'ultimo con la quale lo si
avvertiva della perdita della cittadinanza turca in caso di
inottemperanza. I coniugi F._______hanno quindi chiesto di essere
posti al beneficio dello statuto di apolide ai sensi della Convenzione di
New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, entrata in
vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972. A titolo di ulteriore indizio a
favore della sospensione della loro partenza, gli interessati hanno
infine prodotto un rapporto medico concernente il marito.
D.
Con decisione dell'11 marzo 2004, l'UFR ha respinto la suddetta
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domanda di riesame. L'autorità inferiore ha in primo luogo rilevato che
la decisione del Tribunale di G._______ del 22 maggio 2003 prodotta
agli atti presentava parecchi indizi di falsificazione. Per quanto attiene
l'estratto del foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di
H._______ l'UFR ha ritenuto che, pur non escludendo il fatto che
A._______ avesse perso la nazionalità turca, egli avrebbe potuto
recuperarla scontando la pena eventualmente pronunciata dalle
competenti autorità giudiziarie militari turche per diserzione e che
nessun ostacolo di ordine legale o tecnico si opponeva alla riacquisto
da parte dell'interessato della nazionalità del suo paese d'origine. Ha
infine sottolineato che i problemi di salute di cui soffre quest'ultimo non
sono tali da impedire un suo rimpatrio e che un adeguato trattamento
medico può essergli fornito anche in Turchia.
Con scritto del 15 marzo 2004, l'UFR ha reso edotto i coniugi
F._______della decisione di sospendere la trattazione della loro
domanda di riconoscimento dello statuto di apolide fino alla crescita in
giudicato della decisione dell'11 marzo 2004.
In data 9 aprile 2004, la famiglia F._______ha interposto ricorso
presso la CRA avverso la succitata decisione dell'UFR chiedendone
l'annullamento e la pronuncia dell'ammissione provvisoria.
E.
Interrogato in data 21 giugno 2004 dalla polizia cantonale ticinese,
A._______ ha rilevato di non essere più registrato al controllo abitanti
del suo comune d'origine (cfr. registro famigliare del 6 ottobre 2003
dell'ufficio del controllo abitanti del suo comune d'origine), di modo che
vi è da ritenere che egli abbia perso la cittadinanza turca. Egli ha poi
affermato di non volere rientrare con la famiglia in Turchia in quanto ivi
condannato a tre anni e mezzo di carcere e di non avere l'intenzione di
richiedere la cittadinanza turca, in quanto la relativa procedura è molto
lunga, complessa e vi è la possibilità che venga rifiutata.
Con sentenza del 14 novembre 2005, la CRA ha respinto il ricorso
interposto dagli interessati in data 9 aprile 2004 avverso la decisione
dell'UFR dell'11 marzo 2004.
F.
Il 16 dicembre 2004, A._______ ha formulato presso l'Ambasciata di
Turchia in Svizzera una domanda tendente al riottenimento della
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nazionalità turca. Il 28 febbraio 2006, l'UFM ha emesso nei confronti
della famiglia F._______una decisione di rifiuto del riconoscimento
dello statuto di apolide, respingendo quindi la relativa domanda
formulata dagli interessati in data 12 novembre 2003 sulla base
dell'intimazione pubblicata sul foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della
prefettura di H._______ e sulla sentenza del Tribunale di G._______
del 22 maggio 2003 inerenti A._______.
A motivo della sua decisione l'autorità federale ha in primo luogo
rilevato come nel corso della procedura in materia di riesame fosse
risultato che la suddetta sentenza era un falso, di modo che essa non
poteva essere presa in considerazione. Per quanto attiene
l'intimazione del 1° aprile 2001, l'UFM ha affermato che, anche
qualora A._______ avesse effettivamente perso la nazionalità per non
avervi dato seguito, egli aveva comunque la possibilità di riacquistarla
facendone regolare richiesta presso il Consolato di Turchia in
Svizzera, comparendo presso un Tribunale militare in patria e
scontando la pena pronunciata nei suoi confronti per diserzione,
analisi peraltro confermata dalla CRA nelle sue sentenze del
23 settembre 2003, rispettivamente 14 novembre 2005. Ne consegue
che, la nazionalità essendo stata persa per omissione, i presupposti
necessari al riconoscimento dello statuto di apolide non sono
adempiuti. L'autorità di prime cure ha infine sottolineato come la
questione degli eventuali problemi per l'incolumità degli interessati in
caso di rientro in patria era già stata esaminata in prima e seconda
istanza, sia nell'ambito della procedura ordinaria che della decisione
vertente sul riesame in materia di asilo.
G.
In data 3 aprile 2006, gli interessati sono insorti avverso la precitata
decisione. A sostegno del gravame i ricorrenti hanno in primo luogo
addotto conclusioni formali di cui si dirà, nella misura in cui utile ai fini
del presente giudizio, nei considerandi di diritto. Essi hanno poi
affermato che l'UFM non aveva dimostrato che lo Stato turco sarebbe
disposto a restituire la nazionalità a A._______, limitandosi a parlare
unicamente di generica facoltà di riacquisto, senza stabilire nel caso
concreto l'esistenza effettiva di una tale possibilità, postulando
l'annullamento della decisione e la concessione ai ricorrenti dello
statuto di apolidi.
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H.
Chiamato ad esprimersi in merito al gravame, l'UFM, con preavviso del
14 giugno 2006, si è integralmente confermato nelle argomentazioni
sviluppate nella decisione del 28 febbraio 2006.
I.
Invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, i ricorrenti non hanno reagito.
Diritto:
1.
Giusta l'art. 14 cpv. 3 dell'Ordinanza del 17 novembre 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
(Org-DFGP, RS 173.213.1), l'UFM è competente in materia di
riconoscimento di apolidi.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di
apolide rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF (art. 47 cpv. 1 let. b PA).
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
2.
A._______ ed i suoi familiari, toccati direttamente dalla decisione
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impugnata, hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il loro ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
3.
Nell'atto ricorsuale, gli interessati hanno sollevato alcune eccezioni di
natura formale. Essi hanno in primo luogo chiesto una verifica delle
competenze interne dell'UFM, in particolare di quella della Divisione
dimora e aiuto al ritorno, di decidere in merito ai casi di riconoscimento
dello statuto di apolide, sottolineato come, qualora competente, la
suddetta Divisione non avrebbe emesso una decisione con neutrale
cognizione di causa, in quanto già premunita dalla decisione di
partenza emanata in sede di procedura ordinaria in materia d'asilo. I
ricorrenti hanno inoltre affermato che nessuna comunicazione è stata
notificata al loro patrocinatore circa la decisione incidentale con la
quale si era deciso di attendere la procedura di riesame in materia di
asilo prima di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento
dello statuto di apolide, ciò che aveva comportato una violazione del
loro diritto di essere sentiti. Essi hanno infine sottolineato
l'indipendenza della procedura in questione da quella di asilo,
chiedendo nel contempo di accertare la ritardata giustizia (due anni di
procedura). Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali
conclusioni formali.
3.1 Per quanto attiene la verifica della competenza della Divisione
dimora e aiuto al ritorno dell'UFM in materia di riconoscimento dello
statuto di apolide, si rammenta che, giusta l'art. 14 cpv. 3 Org-DFGP,
l'UFM è competente in questo ambito. Non esiste per contro alcuna
base legale che regola la ripartizione degli incarichi all'interno
dell'autorità di prime cure. Non vi è pertanto alcuna norma che indichi
all'autorità competente in che modo essa debba organizzarsi quo alla
ripartizione delle differenti problematiche rilevanti dal suo campo di
attività, di modo che l'UFM è libero di determinarsi in questo ambito.
Nella fattispecie, con preavviso del 14 giugno 2006, l'UFM ha
precisato che la decisione in questione è stata presa correttamente,
nel rispetto delle regole e della ripartizione delle competenze interne
all'Ufficio.
L'eccezione sollevata dai ricorrenti in merito alla competenza della
Divisione dimora e aiuto al ritorno dell'UFM ed alla sua imparzialità
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nell'ambito della procedura di riconoscimento dello statuto di apolide
non può pertanto essere presa in considerazione.
3.2 I ricorrenti hanno poi rimproverato all'UFM il fatto che nessuna
comunicazione era stata notificata al loro patrocinatore circa la
decisione incidentale con la quale si era deciso di attendere l'esito
della procedura di riesame in materia di asilo prima di pronunciarsi in
merito alla domanda di riconoscimento dello statuto di apolide, con
conseguente violazione del loro diritto di essere sentiti.
Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per il prevenuto di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b),
di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione
sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti,
d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di
partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di
poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad
influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il
diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26 - 28 (diritto di
esaminare gli atti), dagli art. 29 - 33 (diritto di essere sentito strictu
sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).
L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente le parti
prima di prendere una decisione. Si tratta per il prevenuto in
particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o
d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di
determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II
485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg.
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il
diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).
Dagli atti di causa si evince che, con scritto del 15 marzo 2004
all'intenzione del patrocinatore, l'UFR ha reso edotto i coniugi
F._______della sua decisione di sospendere la trattazione della
domanda di riconoscimento dello statuto di apolide in favore di
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A._______ fino alla crescita in giudicato della sua decisione
dell'11 marzo 2004 con la quale veniva respinta la domanda di
riesame della decisione di allontanamento presentata dagli interessati
in data 12 novembre 2003. Questi ultimi, al corrente delle intenzioni
dell'autorità competente, non hanno formulato alcuna osservazione,
critica o richiesta in merito. L'argomentazione dei ricorrenti relativa alla
violazione del loro diritto di essere sentiti non può pertanto essere
presa in considerazione.
Allo stesso modo, i coniugi F._______non hanno contestato la
decisione dell'autorità di prime cure prevalendosi della postulata
indipendenza della procedura di riconoscimento dello statuto di
apolide da quella di asilo al fine di ottenere una trattazione in parallelo
dei due iter procedurali, di modo che essi non possono richiedere ora
l'accertamento dell'esistenza degli estremi per il riconoscimento di un
diniego di giustizia in ragione del protrarsi delle procedure. Anche
questa conclusione di natura procedurale deve pertanto essere
respinta.
4.
Giusta l'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre
1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40), entrata in vigore per la
Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine apolide indica una persona che
nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della
sua legislazione. La questione di sapere se questo termine riguarda
unicamente le persone che sono state private della loro nazionalità
senza alcun intervento da parte loro o anche quelle che hanno
abbandonato volontariamente la loro nazionalità originaria oppure
rifiutano, senza ragioni valide, di intraprendere i passi necessari per
ricuperarla, non è regolata dalla Convenzione (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2a).
Come precisato dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza, la
Convenzione ha quale primo obiettivo quello di aiutare le persone
sfavorite dalla sorte che si ritroverebbero, senza di essa, in una
situazione di miseria. Essa non ha per scopo quello di permettere a
una qualsivoglia persona di beneficiare dello statuto di apolide, che
per certi aspetti, è più favorevole rispetto a quello degli altri stranieri
(in particolar modo in materia di assistenza). La Convenzione ha in
effetti quale finalità di trattare gli apolidi allo stesso modo dei rifugiati,
in particolare per quanto concerne lo statuto personale, i titoli di
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viaggio, le assicurazioni sociali come pure un'eventuale assistenza.
Essa riprende del resto, spesso testualmente, le disposizioni della
convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951 (RS 0.142.30). Non è segnatamente protetto il comportamento di
chi abbandona la propria cittadinanza unicamente per ragioni di
convenienza personale o per approfittare dei vantaggi garantiti dal
riconoscimento dello statuto di apolide. Tale comportamento
disattende lo scopo prefissato dalla comunità internazionale, la quale,
per il tramite delle Nazioni Unite, si sforza da tempo di ridurre al
minimo i casi di apolidia, riservando l'applicazione della Convenzione
unicamente alle persone sfavorevolmente toccate dal destino e che si
trovano in una situazione di reale necessità. In queste circostanze si
deve interpretare l'art. 1 della Convenzione nel senso che per apolidi
si devono considerare le persone che, senza alcuna intervento da
parte loro, sono state private della nazionalità e non hanno alcuna
possibilità di recuperarla. A contrario, la Convenzione non si applica
alle persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o
rifiutano, senza valide ragioni, di recuperarla pur avendone la
possibilità, e questo con l'unico scopo di ottenere lo statuto di apolide
(cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_1/2008 del 28 febbraio 2008;
2A.153/2005 del 17 marzo 2005, consid. 2.1; 2A.388/2004 del
6 settembre 2004, consid. 4.1; 2A.78/2000 del 23 maggio 2000,
consid. 2b; 2A.373/1993 del 4 luglio 1994, consid. 2b e 2c e riferimenti
ivi citati; confronta inoltre SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Diss. Berna/Francoforte sul Meno/New
York/Parigi 1987, pag. 128/129; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale
federale 2A.65/1996 del 3 ottobre 1996 parzialmente pubblicata nella
giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 61.74 consid. 3).
5.
A titolo preliminare, si rileva che dagli atti di causa risulta che
B._______ ed il figlio maggiore C._______ possiedono una carta di
identità turca depositata presso l'UFM, mentre per i figli minori
D._______ e E._______, nati in Svizzera, sono stati emessi i relativi
certificati di nascita ed è possibile richiedere alle autorità turche il
rilascio dei relativi documenti di legittimazione (cfr. rapporto di
segnalazione della polizia cantonale del 14 aprile 2006). Ne consegue
che la domanda interposta in data 12 novembre 2003 tendente al
riconoscimento dello statuto di apolide riguarda unicamente
A._______.
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La suddetta richiesta si fonda su un'intimazione pubblicata sul foglio
ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di H._______, nonché sulla
sentenza del Tribunale di G._______ del 22 maggio 2003, entrambe
relative a A._______.
5.1 Per quanto attiene quest'ultimo documento, dagli atti di causa
risulta che nel quadro della procedura di riesame, con sentenza del
14 novembre 2005, la CRA l'ha ritenuto essere un falso. La decisione
in questione è stata emanata su ricorso da un'autorità di seconda ed
ultima istanza, di modo che essa non può pertanto essere rimessa in
causa dal Tribunale. Ne discende che le argomentazioni a questo titolo
invocate dagli interessati nel quadro della presente procedura
ricorsuale non autorizzano il Tribunale a scostarsi dalla posizione
adottata in maniera definitiva dalle autorità competenti in materia di
asilo.
5.2 I ricorrenti hanno affermato che, non avendo dato seguito
all'intimazione pubblicata sul foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della
prefettura di H._______, A._______ è stato radiato dal registro del
controllo abitanti del suo comune (cfr. interrogatorio del 21 giugno
2004 presso la polizia cantonale ticinese), di modo che vi è da ritenere
che egli abbia perso la cittadinanza turca.
Pur partendo dal presupposto che questa eventualità si sia verificata,
decisivo è il fatto che l'interessato può riacquisire la cittadinanza del
suo stato d'origine (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.658/2006
del 10 gennaio 2007, consid. 2.4 e giurisprudenza ivi citata). In primo
luogo si sottolinea come i ricorrenti, nel quadro della procedura
inerente la loro domanda di riesame, non abbiano contestato l'effettiva
possibilità di procedere in questo senso (cfr. sentenza della CRA del
14 novembre 2005 consid. 18). A._______ ha altresì affermato di non
avere l'intenzione di richiedere la cittadinanza turca, in quanto la
relativa procedura si presentava lunga, complessa e senza garanzie in
merito ad un suo esito positivo (cfr. interrogatorio del 21 giugno 2004
presso la polizia cantonale ticinese), salvo poi formulare il 16 dicembre
2004 presso l'Ambasciata turca in Svizzera una richiesta tendente
all'ottenimento della nazionalità del suo paese d'origine. Ora, gli
interessati non hanno fornito alcuna delucidazione in merito
all'evoluzione della procedura inerente questa domanda.
Alla luce di quanto esposto, risulta in modo chiaro che A._______ non
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ha intrapreso tutte le misure necessarie che si potevano
ragionevolmente attendere da lui per ottenere i suoi documenti di
legittimazione. In conclusione, si rileva che l'interessato ha
volutamente abbandonato la sua nazionalità nel quadro di una
procedura d'asilo che sembrava a tutta prima dover avere esito
sfavorevole, al fine di poter beneficiare dello statuto privilegiato di
apolide. Questo comportamento costituisce un abuso di diritto ed egli
non può quindi essere considerato quale apolide ai sensi della
Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli
apolidi (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.221/2003 del
19 maggio 2003).
6.
Ne discende che l'UFM con decisione del 28 febbraio 2006 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a
carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 900.-, sono poste a carico dei ricorrenti e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data
3 maggio 2006.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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Data di spedizione:
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