Corte II I
C-1048/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Johannes Frölicher e Elena Avenati-Carpani,
Cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Massimo Di Marco,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
26 febbraio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1048/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera in qualità di falegname dal novembre del 1983 al luglio del
2002, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 10). Rientrato in Italia,
ha svolto attività lucrativa, da ultimo (gennaio 2003) ha lavorato alle
dipendenze della ditta B._______ dapprima come operaio edile ed in
seguito quale addetto alla consegna e al montaggio di mobili. Il 12
settembre 2003, ha interrotto il lavoro a seguito di dimissioni (doc. 12).
L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1° gennaio 2004, una
pensione di vecchiaia italiana. Il 27 dicembre 2005, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• le cartelle cliniche concernenti il ricovero dal 29 agosto al
7 settembre 2005 segnatamente per ematoma subdurale
cranico della convessità cerebrale bilaterale con conseguente
intervento di drenaggio delle raccolte ematiche, diabete mellito,
epatopatia cronica, ipertensione arteriosa (doc. 16, 21 a 30, 31
a 40 e 41 a 44);
• le ricette mediche del 29 settembre e 13 ottobre 2005 (doc. 17
e 19);
• i certificati medici del 7 ottobre 2005 e del 26 aprile 2006, nei
quali è indicato che il paziente è stato operato per ematoma
subdurale cranico e prescritta la continuazione della terapia
farmacologica (doc. 15 e 18);
• un certificato medico del 1° dicembre 2005 (mal leggibile), in
cui è posta la diagnosi segnatamente di diabete mellito,
ipertensione arteriosa, ematoma subdurale della convessità
cerebrale trattato chirurgicamente, con esiti di deficit della
sensibilità e deficit motorio arto superiore ed inferiore di destra,
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broncopatia cronica, lombosciatalgia, discopatie, vasculopatia,
artrosi diffusa, epatopatia steatosica (doc. 20);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 6 marzo 2006, attestante esiti sfumati di recente
intervento neurochirurgico per ematoma subdurale della
convessità cerebrale bilaterale (agosto 2005), diabete mellito,
spondiloartrosi cervico lombare a modesta incidenza funzionale
in ex falegname 58 enne; le condizioni di salute dell'interessato
sono state definite come stazionarie. È stato segnalato che
l'assicurato è considerato invalido al 50%, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella
precedente attività sia in un'attività adeguata alle sue condizioni
(doc. 45);
• un referto di elettroencefalografia del 31 agosto 2006 (doc. 46);
• il questionario per il datore di lavoro del 19 ottobre 2006 (ultimo
datore di lavoro in Svizzera) (doc. 10);
• il questionario per l'assicurato del 6 novembre 2006 (doc. 11);
• il questionario per il datore di lavoro dell'11 novembre 2006
(ultimo datore di lavoro in Italia) (doc. 12).
C.
Nel suo rapporto del 23 marzo 2007, il dott. C._______, del Servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, ha esposto la diagnosi principale,
con ripercussione sulla capacità lavorativa, di cervico-lombalgie ed
esiti moderati di un'emisindrome destra per ematoma subdurale. Ha
pure evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di diabete mellito non insulino dipendente. Il
medico ha osservato che l'assicurato (di 59 anni) è stato attivo quale
falegname e magazziniere addetto al montaggio di mobili. Ha rilevato
che il medesimo ha subito un intervento per ematoma subdurale
nell'agosto del 2005, che l'esame clinico è nella norma e che
l'interessato soffre di discreta ipostenia all'emisoma destro, dolori ai
movimenti e parestesie al cuoio capelluto nella sede dell'intervento. Il
medico ha altresì ritenuto che l'assicurato, a causa degli esiti della
patologia cerebrale, non può più svolgere attività pesanti; per contro,
l'esercizio di un'attività adeguta è esigibile. Il dott. C._______ ha quindi
fissato un'incapacità al lavoro dell'interessato del 100% nella
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precedente attività, a far tempo dall'agosto del 2005 (data
dell'apparizione dei sintomi prima del ricovero ospedaliero), ma l'ha
considerato abile al 100% in un'attività confacente al suo stato di
salute – lavoro a tempo pieno, con sollevamento di pesi non superiore
ai 10 kg, ad esclusione di un lavoro pesante, quale sorvegliante di
posteggio/museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con
veicolo, addetto alla vendita per corrispondenza/al telefono/su internet,
venditore presso un negozio/centro commerciale/chiosco/stazione di
servizio, riparatore di piccoli apparecchi/articoli domestici, cassiere,
bigliettaio, addetto alla registrazione di dati/classificazione/archivia-
zione/ricezione/centralino/scansione ottica di documenti, addetto alla
distribuzione della posta interna/fattorino – a decorrere dal 1° dicem-
bre 2005 (doc. 48 e 48.1).
D.
Il 7 maggio 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'367.07, conseguibile come operaio addetto alla consegna e al
montaggio di mobili nel 2005 (tenuto conto di un salario mensile di
Euro 1'293.60 nel 2003 secondo le indicazioni del datore di lavoro
[doc. 12] nonché della circostanza che in Italia l'indice dei salari è
passato da 107.4 nel 2003 a 113.5 nel 2005 [cfr. Principaux
indicateurs économiques, Organisation de coopération et de
développement économiques OCDE, volume 2007/3, pag. 158]) e l'ha
contrapposto ad un salario da invalido nel 2005 per le attività di
sostituzione proposte dal dott. C._______ di Euro 1'254.50 (cfr.
statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2006).
Quest'ultimo importo è stato ridotto del 20% (1'254.50 – 250.90 =
1'003.60) per tenere conto del fatto che l'interessato può esercitare
solo delle attività leggere e adeguate alle sue condizioni. Perciò,
l'UAIE ha confrontato un reddito da valido di Euro 1'367.07 ad uno
teorico da invalido di Euro 1'003.60. Il calcolo della perdita di
guadagno è stato indicato come segue: [(1'367.07 – 1'003.60) x 100] :
1'367.07 = 26,59%, arrotondato al 27% (doc. 49).
E.
Il 9 maggio 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
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concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto.
F.
L'11 giugno 2007, l'interessato ha presentato – per il tramite di un
rappresentante autorizzato (doc. 59) – le sue osservazioni al progetto
di decisione del 9 maggio 2007, mediante le quali ha postulato il
riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che le sue condizioni di salute
non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa. Ha fatto valere
d'essere invalido almeno nella misura del 60% (doc. 53). Ha esibito
una relazione medica (non datata) della dott.ssa D._______ (doc. 52).
G.
Nel suo rapporto del 9 luglio 2007, il dott. C._______ ha rilevato in
particolare che la relazione medica della dott.ssa D._______ riferisce
che l'interessato è affetto da una sindrome psicorganica con disturbi
della memoria e depressione da circa un anno. Tale valutazione
medica non è però corroborata da riscontri medici oggettivi. Ha quindi
chiesto un complemento d'istruttoria nella forma di un esame
psichiatrico (doc. 56).
H.
H.a Il 13 luglio 2007, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di
E._______ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche e di far
pervenire la seguente documentazione: un esame sullo stato di salute
generale (rapporto dattiloscritto su modulo E 213) ed un esame
psichiatrico (rapporto dattiloscritto comprendente l'anamnesi,
l'evoluzione della malattia, lo stato di salute, la diagnosi, la prognosi, la
durata del trattamento, la frequenza delle sedute, la terapia, i farmaci
con dosaggio e denominazione chimica nonché l'incapacità lavorativa
in percentuale), informazioni sullo stato psichico (aspetto, atteggia-
mento, stato di coscienza quantitativamente e qualitativamente, orien-
tamento spazio temporale, funzioni della memoria, concentrazione,
facoltà di comprensione, d'interpretazione e di percezione),
informazioni sul pensiero, dal punto di vista formale e del contenuto
(spersonalizzazione, condizione e contati affettivi, labilità affettiva,
tendenza al suicidio, disordini del ritmo circadiano, psicomotricità e
linguaggio) (doc. 57).
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H.b Dalle carte processuali risultano poi essere stati prodotti i
seguenti documenti:
• una relazione di visita psichiatrica del 3 ottobre 2007, nella
quale il dott. F._______ ha posto la diagnosi di disturbo
cognitivo lieve secondario a pregresso ematoma subdurale con
epilessia parziale semplice in trattamento farmacologico; è
altresì indicato che l'andamento della patologia è cronico ed è
stata postulata un'invalidità del 45% circa (doc. 60);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 3 ottobre 2007, attestante esiti sfumati di intervento
neurochirurgico per ematoma subdurale della convessità
cerebrale bilaterale (agosto 2005), diabete mellito in
trattamento con ipoglicemizzanti orali, spondiloartrosi cervico-
lombare a modesta incidenza funzionale in ex falegname 59
enne; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite
come stazionarie. È stato segnalato che l'assicurato è
considerato invalido al 50%, conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 62).
H.c Nel suo rapporto del 14 dicembre 2007, il dott. C._______ ha
rilevato che la perizia E 213 conferma la nota diagnosi somatica
(cervico-lombalgie comuni). Il rapporto psichiatrico complementare
avrebbe evidenziato leggeri disturbi della memoria, ma non affezioni
psichiche invalidanti. Il dott. C._______ ha quindi confermato le sue
precedenti prese di posizione (doc. 65).
I.
Il 20 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Tale decisione è
stata notificata direttamente al ricorrente.
J.
Il 18 febbraio 2008, l'interessato ha interposto, per il tramite di un
nuovo rappresentante, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la decisione dell'UAIE del 20 dicembre 2007 mediante
il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto
ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
segnalato che le patologie di cui è affetto, segnatamente sindrome
psico organica con deficit dell'attenzione e della memoria, depressione
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del tono dell'umore di grado medio con disturbi del sonno quale esito
di ematoma subdurale della convessità cerebrale bilaterale trattato
chirurgicamente con drenaggio, ipertensione arteriosa, diabete mellito
tipo II, dislipidemia mista, broncopatia cronica, artrosi diffusa,
lombosciatalgia, epatopatia steatosica, non gli consentono di svolgere
alcuna attività lucrativa, neppure una confacente al suo stato di salute.
Ha osservato che – conto tenuto della sua età (60 anni) e delle
affezioni di cui soffre – non si può esigere da lui l'esercizio delle
attività di sostituzione indicate dall'autorità inferiore. Ha infine
precisato di presentare un'incapacità al lavoro almeno nella misura del
60%. Ha esibito documentazione medica già agli atti (doc. TAF 2).
K.
Il 26 febbraio 2008, l'UAIE ha notificato una nuova decisione al
precedente rappresentante dell'assicurato (costituito anteriormente
all'inoltro della presa di posizione dell'11 giugno 2007; un esemplare
della nuova decisione risulta essere stato trasmesso anche
all'assicurato stesso), in sostituzione ed in annullamento di quella del
20 dicembre 2007, notificata a torto all'assicurato direttamente,
nonostante che fosse rappresentato. L'autorità inferiore ha
nuovamente respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità peraltro, e nella sostanza, per gli stessi motivi
già indicati nella decisione del 20 dicembre 2007. Ha in particolare
osservato che dagli atti risulta che a causa del danno alla salute
l'assicurato ha un'incapacità al lavoro del 100% nell'ultima attività
lucrativa esercitata. Tuttavia, l'UAIE ha ritenuto che l'esercizio di
un'attività lucrativa più leggera confacente allo stato di salute
dell'assicurato medesimo – quale ad esempio sorvegliante di
parcheggi/musei, magazziniere, addetto a piccole consegne con
veicolo rispettivamente alla vendita per corrispondenza, venditore,
riparatore di piccoli elettrodomestici, cassiere, impiegato dell'ufficio
ricevimento, telefonista, addetto alla distribuzione della posta
interna/registrazione dati e scansione – è da considerare esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì
rilevato che l'interessato, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta
un grado d'invalidità del 27%. Infine, ha segnalato che la nuova
documentazione richiesta presso la sede INPS di E._______ dal
proprio servizio medico e quella prodotta dall'assicurato con atto
dell'11 giugno 2007 non comporta nuovi elementi clinici suscettibili di
giustificare un diverso apprezzamento (doc. 71).
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L.
L.a Chiamato ad esprimersi sul ricorso dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 73).
L.b Nel suo rapporto del 22 aprile 2008, il dott. G._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato che il rapporto psichiatrico del dott. F._______
evidenzia esclusivamente un leggero disturbo cognitivo, già noto, ed
un'epilessia parziale semplice, non meglio precisata, in trattamento
farmacologico. Questi riscontri non giustificano in alcun modo l'indicata
incapacità lavorativa del 45% circa, i lievi disturbi menzionati non
potendo incidere in maniera percettibile sull'esercizio delle attività
leggere ed adattate indicate nella decisione impugnata. Pertanto,
secondo detto medico non vi è motivo di scostarsi dalle precedenti
prese di posizione del servizio medico dell'UAIE (doc. 74).
L.c Nella risposta al ricorso del 25 aprile 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Essa ha rilevato che i documenti
esibiti dal ricorrente con il gravame (fotocopie delle cartelle cliniche del
ricovero per l'intervento neurochirurgico [29.08-31.08.2005] e
successivo ricovero post-operatorio [31.08-07.09.2005] nonché la
fotocopia della relazione tecnica medico-legale rilasciata dalla
dott.ssa. D._______) si trovavano già agli atti di causa ed erano stati
oggetto d'analisi da parte del proprio servizio medico nei rapporti del
23 marzo e del 9 luglio 2007. Quest'ultimo aveva ritenuto che
l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere il precedente lavoro di
operaio addetto alla consegna e al montaggio di mobili a partire
dall'agosto del 2005, ma ha pure considerato che lo stesso poteva, a
decorrere dal 1° dicembre 2005, esercitare al 100% un'attività
sostitutiva confacente al suo stato di salute. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che l'assicurato, nell'ambito di attività di sostituzione,
presenta un grado d'invalidità del 27%, che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
inoltre precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa se
necessario in un nuova professione. L'UAIE ha pure sottolineato che
l'assenza di un'occupazione lucrativa in ragione dell'età o di una
formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita.
Infine, l'autorità inferiore ha osservato che l'insorgente non ha né
presentato un fatto nuovo né esibito un nuovo mezzo di prova
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suscettibili di giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie
(doc. TAF 4).
M.
Nella replica del 6 giugno 2008, il ricorrente ha ribadito la sua richiesta
d'erogazione di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Ha segnalato di essere stato ricoverato dal 26 aprile al 1° maggio
2008 e di essere stato sottoposto ad intervento di angioplastica con
applicazione di stent medicato. Queste circostanze, benché posteriori
alla data dell'inoltro del ricorso, non potrebbero non essere prese in
considerazione. Ha fatto valere che le affezioni cui soffre (fra cui,
cardiopatia ischemica, diabete mellito NID, deficit della memoria,
disturbi del sonno e depressione), i medicamenti che assume nonché
l'età (60 anni) giustificano l'erogazione di una rendita. Chiede peraltro
che nel suo caso sia comunque tenuto conto di una riduzione
massima del 25%, secondo la pertinente giurisprudenza in materia.
Ha esibito un referto di esame cardiaco del 29 aprile 2008, un
rapporto di angioplastica del 29 aprile 2008 nonché un rapporto
cardiaco ed un piano terapeutico del 1° maggio 2008 (doc. TAF 9).
N.
N.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 75).
N.b Nel suo rapporto del 24 giugno 2008, il dott. G._______ ha
rilevato in particolare che il rapporto cardiaco del 1° maggio 2008
riferisce di un ricovero dell'interessato dal 26 aprile al 1° maggio 2008,
del subito intervento di angioplastica con applicazione di uno stent e
della riuscita dell'intervento (i referti degli esami sono nella norma). Il
medico ha ritenuto che, a prescindere dal fatto che l'affezione cardiaca
è comparsa posteriormente al 26 febbraio 2008 (data della decisione
impugnata), l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera confacente
allo stato di salute del ricorrente è esigibile anche dopo l'ultimo
ricovero ospedaliero menzionato. Pertanto, ha confermato le
precedenti prese di posizione e una capacità lavorativa del 100% per il
ricorrente in un'attività sostituiva leggera ed adeguata alle sue
condizioni di salute (doc. 76).
N.c Nella duplica del 14 luglio 2008, l'autorità inferiore ha constatato,
in virtù del rapporto medico del 24 giugno 2008 del servizio medico
dell'UAIE, che la documentazione medica prodotta non comporta
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elementi tali da giustificare una modifica della valutazione riguardo alla
capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha quindi
nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 10).
O.
Con decisione incidentale del 17 luglio 2008 (notificata il 21 luglio
2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 12]), questo Tribunale
ha trasmesso al ricorrente per conoscenza la duplica e l'ha invitato a
versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione
incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 13 agosto
2008 (doc. TAF 11 a 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.4
1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
1.4.2 In merito all'ammissibilità del gravame, occorre altresì rilevare,
per completezza, che nel caso di specie l'UAIE ha annullato la
decisione del 20 dicembre 2007, notificata a torto al ricorrente
piuttosto che al suo rappresentante d'allora, sostituendola con quella
del 26 febbraio 2008, dal tenore sostanzialmente identico. Il ricorso
inoltrato dall'insorgente il 18 febbraio 2008 lo è pertanto stato
prematuramente. Tuttavia, la giurisprudenza ha già ammesso che un
ricorso prematuro non è inammissibile (DTF 108 Ia 126 consid. 1a).
Peraltro, la notificazione della decisione del 26 febbraio 2008 al
precedente mandatario del ricorrente, l'avvocato H._______, benché
non fosse più il mandatario dell'insorgente stesso dal 13 febbraio 2008
(cfr. procura di medesima data all'avvocato Massimo Di Marco
contenente una "revoca di qualsivoglia legale precedentemente
nominato”), non ha incidenza alcuna sulla validità della notificazione
medesima, dal momento che la fine del precedente mandato non era
ancora stata portata alla conoscenza dell'autorità inferiore (cfr., su
questa problematica, la sentenza del Tribunale federale nel caso
4P.273/1999 del 20 giugno 2000 consid. 5c). Ad ogni buon conto, il
ricorrente ha potuto difendere i suoi interessi senza subire pregiudizi
dinanzi ad un'autorità di ricorso, ossia il Tribunale amministrativo
federale, che gode di piena cognizione.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
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a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
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C-1048/2008
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che se di principio si applicano, da un lato, le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo
stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il
periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf.
DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali
della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore),
nel caso concreto, e dal momento che è stabilito che la domanda
dell'insorgente avente per oggetto l'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata presentata il
27 dicembre 2005, il diritto eventuale a una rendita deve essere
esaminato alla luce delle disposizioni della LAI in vigore fino al
31 dicembre 2007 (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_48/2009 del
29 aprile 2009 consid. 4).
3.3 Il ricorrente, come già rilevato, ha presentato la richiesta di rendita
il 27 dicembre 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio
del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 dicembre
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 26 febbraio
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
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Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
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C-1048/2008
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
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ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
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medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Pagina 17
C-1048/2008
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di esiti sfumati di intervento neurochirurgico per
ematoma subdurale della convessità cerebrale bilaterale, diabete
mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, spondiloartrosi
cervico-lombare a modesta incidenza funzionale (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 3 ottobre 2007; doc. 62) nonché disturbo
cognitivo lieve secondario a pregresso ematoma subdurale con
epilessia parziale semplice in trattamento farmacologico (cfr. rapporto
psichiatrico del 3 ottobre 2007; doc. 60).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, da
gennaio del 2003 è stato alle dipendenze della ditta B._______,
dapprima dal 22 gennaio al 22 maggio 2003 come operaio edile ed in
seguito dal 9 aprile al 12 settembre 2003 quale addetto alla consegna
e al montaggio di mobili, in ragione di 40 ore alla settimana. Ha
interrotto il lavoro il 12 settembre 2003 a seguito di dimissioni (doc.
12).
10.3
10.3.1 Nei suoi rapporti del 23 marzo, del 9 luglio e del 14 dicembre
2007 (doc. 48, 56 e 65), il dott. C._______, del SMR Rhône, ha
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constatato, sulla base della documentazione medica agli atti, che il
ricorrente ha subito un intervento per ematoma subdurale (agosto
2005), che l'esame clinico è nella norma, che il medesimo è guarito da
tale patologia e che, dopo l'intervento dell'agosto 2005, lo stesso
presenta solo esiti moderati di un'emisindrome destra (quali discreta
ipostenia all'emisoma destro e parestesie al cuoio capelluto nella sede
dell'intervento). L'insorgente è altresì affetto da lievi disturbi della
memoria, cervico-lombalgie a modesta incidenza funzionale con dolori
ai movimenti e diabete non insulinodipendente. Ha in particolare
ritenuto che l'affezione cerebrale di cui soffre il ricorrente – esiti
moderati d'ematoma subdurale – ha impedito al medesimo l'esercizio
della precedente attività di addetto al montaggio di mobili dall'agosto
2005, ma che tale patologia, come pure i lievi disturbi della memoria
nonché il diabete mellito, non comportano alcuna limitazione
funzionale determinante in un'attività sostitutiva, la quale avrebbe
potenzialmente potuto essere esercitata dal 1° dicembre 2005.
10.3.2 Peraltro, anche il dott. G._______, del servizio medico
dell'UAIE, nei suoi rapporti del 22 aprile e del 24 giugno 2008, rileva
che in sede ricorsuale non è stata esibita dall'insorgente della nuova
documentazione, di data anteriore al giudizio impugnato del
26 febbraio 2008, che possa giustificare un'apprezzamento diverso
della fattispecie – sia esso dal profilo somatico o neuropsichiatrico –
da quello effettuato dal dott. C._______.
10.3.3 Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del
3 ottobre 2007 (doc. 62), è stata postulata, per ciò che qui
maggiormente interessa, un'incapacità al lavoro del 50% in un'attività
sostitutiva adeguata. Sennonché, detta valutazione medica non è
condivisibile, risultando difficilmente compatibile con la diagnosi
nonché le limitazioni funzionali accertate, segnatamente esiti sfumati
di intervento neurochirurgico, diabete mellito in trattamento con
ipoglicemizzanti orali, spondiloartrosi cervico-lombare a modesta
incidenza funzionale con movimenti di flesso-estensione del rachide
riferiti dolorosi e limitati ai gradi estremi e sfumato deficit di forza
all'arto superiore ed inferiore destro, ma con andatura autonoma (cfr.
perizia particolareggiata E 213 dell'ottobre 2007, doc. 62 pag. 3 e 4).
La stessa non è altresì corroborata da riscontri oggettivi né nella citata
perizia né in altri documenti medici agli atti (di data anteriore alla
decisione impugnata del 26 febbraio 2008), segnatamente da
indicazioni precise, affidabili e oggettivabili sull'esistenza di problemi di
Pagina 19
C-1048/2008
salute maggiori di quelli ritenuti dal medico dell'UAIE e suscettibili
d'incidere significativamente sulla capacità lavorativa dell'insorgente in
attività sostitutive adeguate. Dalla documentazione medica risulta in
particolare che il ricorrente ha sofferto di un'ematoma subdurale della
convessità cerebrale bilaterale (agosto 2005), che è stato sottoposto
ad intervento chirurgico di drenaggio delle raccolte ematiche
(29 agosto 2005), che, dopo tale intervento, ha presentato delle crisi
comiziali in ragione delle quali è stato sottoposto a terapia, che il
decorso post-operatorio è stato regolare e che vi è stato un
miglioramento della sintomatologia (cfr., segnatamente, doc. 16). Le
cartelle cliniche, in particolare i rapporti neurochirurgici, non
comportano altresì alcuna indicazione in merito ad una specifica
incapacità lavorativa e neppure al relativo grado in attività sostitutive
leggere ed adeguate. Dal rapporto psichiatrico del dott. F._______, del
3 ottobre 2007 (doc. 60), emerge che l'insorgente è affetto da un
disturbo cognitivo lieve con epilessia parziale semplice in trattamento
e che il paziente ha riferito di "episodi vertiginosi della durata di pochi
minuti, senza perdita di conoscenza", dall'epoca delle dimissioni dal
ricovero (con successivo intervento) nell'estate del 2005. Lo psichiatra
ha peraltro, ed in particolare, segnalato che il ricorrente ha un aspetto
discretamente curato, un atteggiamento collaborante, pensiero
lievemente rallentato con idee saltuarie di bassa autostima,
percezione e linguaggio normali, sensorio integro, capacità critica
discreta, livello di consapevolezza discreto nonché deficit della
memoria e dell'attenzione. Ha pure ritenuto, dal profilo psichiatrico,
che l'attività lavorativa abituale, o altra confacente, non è dannosa al
ricorrente, ma neppure utile come complemento terapeutico. Ha altresì
postulato un'incapacità lavorativa del 45% circa. Tuttavia, e come
rettamente rilevato in particolare dal dott. G._______ nella presa di
posizione del 22 aprile 2008, tale valutazione dell'incapacità lavorativa
non è giustificata neppure da riscontri oggettivi nel rapporto
medesimo.
10.3.4 L'insorgente ha certo affermato – nello scritto dell'11 giugno
2007, successivo al progetto di decisione del 9 maggio 2007, ma pure
in sede di ricorso e di replica – che le affezioni di cui soffre non gli
consentono di esercitare una qualsiasi attività lucrativa e giustificano
un'invalidità almeno nella misura del 60%. Tuttavia, non ha prodotto
nuova documentazione medica suscettibile di dimostrare la
sussistenza della pretesa invalidità. Il ricorrente appare fondare la sua
diversa opinione sulla base della relazione medica (non datata) della
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dott.ssa D._______, specialista in neurologia (doc. 52 nonché doc. TAF
1). Occorre precisare che nella misura in cui tale rapporto medico, che
è peraltro stato oggetto d'esame da parte del servizio medico
dell'UAIE ancor prima dell'emanazione della decisione impugnata, si
riferisce alle note diagnosi di esiti di intervento chirurgico per ematoma
subdurale della convessità cerebrale, disturbi della memoria nonché
diabete mellito non apporta alcun (nuovo) elemento medico oggettivo
con riferimento ad eventuali limitazioni funzionali aventi un'incidenza
determinante sulla capacità lavorativa dell'insorgente in attività
sostitutive leggere. Laddove il certificato medico fa stato di una nuova
patologia – la sindrome psico-organica – questa non è corroborata da
riscontri medici oggettivi nella relazione medesima (peraltro da alcuno
degli altri documenti agli atti appare che il ricorrente soffre di un
disturbo psichico suscettibile d'incidere in modo determinante sulla
sua capacità lavorativa). Ne discende che la valutazione medico-legale
della dott.ssa D._______ non comporta una motivazione convincente
con riferimento alle ragioni che stanno alla base della conclusione
d'inabilità lavorativa del 60% in qualsiasi attività.
10.3.5 Quanto ai documenti più recenti esibiti, quelli di aprile e maggio
2008 (doc. TAF 9), ossia di data posteriore alla decisione impugnata,
fanno stato di cardiopatia ischemica e d'intervento di angioplastica con
applicazione di stent medicato il 29 aprile 2008, essi si riferiscono a
fatti posteriori alla decisione impugnata che andranno esaminati
nell'ambito di un'eventuale nuova domanda di rendita che l'insorgente
potrà deporre, benché allo stato attuale degli atti di causa non sia
comunque dimostrata un'incapacità lavorativa derivante da queste
nuove problematiche, come già ritenuto anche dal dott. G._______
nella sua presa di posizione del 24 giugno 2008.
10.3.6 Infine, e nella misura in cui il ricorrente si riferisce ad altre
affezioni di cui soffrirebbe – segnatamente ipertensione arteriosa,
broncopatia cronica, dislipidemia mista, artrosi diffusa, epatopatia
steatosica, depressione – giova rilevare che la semplice enumerazione
di affezioni non è di principio sufficiente per ammettere una specifica
incapacità lavorativa, fermo restando che i documenti medici agli atti
non contengono elementi di giudizio oggettivi e probanti in merito
all'incidenza di tali affezioni sulla capacità lavorativa del ricorrente in
attività sostitutive leggere ed adeguate al suo stato di salute.
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10.3.7 In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il
caso sulla base della documentazione medica agli atti senza dovere
procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti, non risultando dalla
documentazione sufficienti indizi che potessero giustificare dubbi od
incertezze riguardo all'esito della causa.
10.3.8 Va ancora ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
10.4 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente, dall'agosto
2005, non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di addetto al
montaggio di mobili in quanto controindicato rispetto alle patologie
descritte (v. rapporto del 23 marzo 2007 del dott. C._______). A lui
sarebbero comunque state proponibili al 100%, a partire dal
1° dicembre 2005, attività sostitutive, quali quelle di sorvegliante di
posteggio o museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con
veicolo, addetto alla vendita per corrispondenza, venditore, cassiere,
venditore di biglietti, impiegato d'ufficio (addetto alla distribuzione della
posta interna, telefonista, scansione ottica di documenti).
11.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art.
16 LPGA).
11.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
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11.2 Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del
18 settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
11.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
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esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del
26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il medesimo, nato il (...), aveva 58 anni e
7 mesi al momento in cui avrebbe potuto al più presto nascere –
nell'agosto del 2006 – il diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità, momento in cui è opportuno piazzarsi per
determinare, in questo contesto, l'esigibilità di un cambiamento
d'attività (v. sentenze del Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio
2008 consid. 5.2, I 761/04 del 17 agosto 2004 consid. 3.3.1 e I 462/02
del 26 maggio 2003 consid. 3.2). In considerazione dell'età del
ricorrente al momento della potenziale nascita del diritto alla rendita
non era necessario un esame globale ed approfondito della fattispecie
secondo la menzionata giurisprudenza. Qualora si volesse, per
denegata ipotesi, considerare quale momento determinante per
l'effettuazione di un tale esame globale la data della decisione
impugnata (l'insorgente aveva allora compiuto i 60 anni), giova rilevare
che egli, nonostante le patologie di cui soffre secondo la diagnosi
riportata al considerando 9.1 del presente giudizio, può svolgere –
secondo l'opinione dei medici dell'UAIE interpellati e che si sono
fondati su documentazione sufficiente per potere fondare un giudizio
convincente in merito – un'attività sostitutiva al 100% (v. in dettaglio
sulle attività sostitutive adeguate alle condizioni del ricorrente il
considerando 10.4 del presente giudizio). Ritenuto segnatamente il
genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente
non risulta altresì necessario rispettivamente è di semplice
realizzazione. Questo Tribunale osserva che all'insorgente si presenta
un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e
sufficientemente specificate) nei settori dell'industria e dei servizi, con
mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale.
Peraltro, l'interessato non ha fornito elementi precisi ed oggettivi
suscettibili di giustificare l'inesigibilità delle attività sostitutive proposte
dall'autorità inferiore. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di
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lavoro avrebbe potuto proseguire per quasi 5 anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto,
discende che si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia
a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere
adattate su un mercato del lavoro equilibrato.
12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
12.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore secondo le indicazioni del datore di lavoro e sulla
base dei menzionati dati statistici del 2005 per la determinazione del
tasso d'invalidità, che l'UAIE ha considerato quale reddito da valido
quello conseguibile dal ricorrente nel 2005 in Italia come operaio
addetto alla consegna e al montaggio di mobili, ossia Euro 1'367.07
mensili, ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello ottenibile in
attività di tipo leggero, ossia Euro 1'254.50 mensili, secondo le basi di
calcolo di cui al documento n. 49, peraltro trasmesso all'insorgente
mediante l'ordinanza di questo Tribunale del 6 maggio 2008 (doc. TAF
5), basi di calcolo rimaste incontestate e che questo Tribunale non ha
motivo di modificare d'ufficio. Peraltro, il reddito da invalido può essere
ulteriormente ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori
professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato
una riduzione del 20%, la quale appare ammissibile. Ne risulta un
reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'003.60. Dal confronto
fra il reddito da valido di Euro 1'367.07 e quello da invalido di Euro
1'003.60 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 27%
che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il calcolo della perdita di
guadagno è stato indicato come segue: (1'367.07 – 1'003.60) x 100] :
1'367.07 = 26.59% (doc. 49). Peraltro, anche applicando la riduzione
massima consentita del 25%, la differenza tra i redditi di riferimento
non permette in alcun modo di raggiungere la percentuale minima del
40% necessaria per maturare il diritto ad una rendita.
12.2 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
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13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
13 agosto 2008.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 13 agosto 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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