Corte II I
C-1055/2007
{T 0/2}
Sentenza dell'8 gennaio 2009
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia UFG Settore Aiuto sociale
agli Svizzeri all'estero,
Bundesrain 20, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1055/2007
Fatti:
A.
Dall'ottobre 2001 A._______, cittadina svizzera nata l'..., residente in
Italia dal 1956, e domiciliata a B._______, beneficia di un'assistenza
mensile sulla base della legge federale del 21 marzo 1973 su
prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (LASE, RS 852.1).
Negli anni successivi, l'interessata ha presentato presso l'Ambasciata
di Svizzera a Roma delle richieste tendenti alla presa a carico di
diverse spese puntuali (ristrutturazione dell'appartamento, medicinali,
occhiali, riparazione della caldaia, etc).
B.
Con decisione del 3 dicembre 2001, l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità (AI) per gli assicurati residenti all'estero di Ginevra ha
concesso all'interessata, con effetto al 1° settembre 1998, una mezza
rendita d'invalidità pari a circa Fr. 70.- mensili.
C.
In data 5 luglio 2006, A._______ ha inoltrato presso la suddetta
rappresentanza elvetica una domanda di assistenza per un
trattamento dentario sulla base di un preventivo di EURO 2'390.-,
richiesta respinta il 1° settembre successivo sulla base del parere del
dentista consulente.
Il 7 ottobre 2006, l'interessata ha presentato una seconda richiesta in
tal senso sulla base di un preventivo di EURO 1'750.-.
D.
Con decisione del 30 novembre 2006, l'Ufficio federale di giustizia
(UFG) ha respinto la suddetta richiesta, rilevando che A._______
aveva già intrapreso i preparativi al trattamento, mettendo pertanto le
autorità di fronte al fatto compiuto, sottolineando come il dentista
consulente abbia ritenuto che “dal punto di vista funzionale la sostituzione
della radice mesiale non è per forza necessaria. Lo spazio interdentale poteva
essere mantenuto”. L'autorità di prime cure ha poi affermato che
l'intervento non corrisponde, nel modo in cui è stato presentato, a un
trattamento al quale ha diritto una persona beneficiaria di prestazioni
assistenziali.
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E.
Con ricorso del 13 gennaio 2007, A._______ è insorta avverso la
precitata decisione chiedendo la presa a carico da parte della
Confederazione del trattamento dentario in oggetto. Essa ha rilevato
che la protesi provvisoria in resina applicatale si è consumata,
causando uno squilibrio tra i denti e difficoltà nella masticazione,
rinviando per il resto alla relazione allestita in data 10 gennaio 2007
dal suo dentista curante.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 20 marzo 2007, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha rilevato che l'interessata era al corrente
dell'obbligo di presentare un preventivo per ogni domanda di presa a
carico finanziaria consistente e che, per quanto riguarda i trattamenti
dentali, occorre allegare al preventivo una radiografia (punto 2.4 delle
direttive interne concernenti il calcolo dell'aiuto materiale secondo la
LASE). L'UFG ha inoltre sottolineato che le suddette direttive
precisano che i ponti e le corone sono considerati come trattamenti
straordinari riconosciuti soltanto a titolo eccezionale, precisando che,
secondo il rapporto allestito dal dentista consulente, il ponte richiesto
non è necessario per assicurare la masticazione, ciò che esclude
quindi una presa a carico da parte delle autorità elvetiche.
G.
Invitata a prendere posizione riguardo il preavviso dell'autorità
intimata, con replica dell'11 maggio 2007, la ricorrente ha affermato di
avere intrapreso il trattamento a seguito di dolori e in quanto le era
stato prospettato quale unica soluzione praticabile. Essa ha inoltre
rilevato che il suo problema era acuito dall'assenza di due molari,
precisando di non disporre del denaro sufficiente per prendersi carico
della spesa del trattamento.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito alla succitata replica, con duplica del
9 luglio 2007 l'UFG ha rilevato che dagli atti non risulta che il dentista
della ricorrente abbia affermato che il trattamento scelto era l'unico
possibile, d'altra parte, la mancanza di due molari nella mascella
inferiore sinistra non è comprovata. Esso ha poi sostenuto che
sarebbe stato possibile lasciare lo spazio interdentale provocato
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dall'estrazione della radice mesiale del dente 46, la cui parte restante
avrebbe potuto essere curata con un composto o mediante
l'applicazione di una corona. L'Ufficio ha poi proposto di invitare il
dentista di A._______ a prendere posizione in merito alle domande
sollevate ancora aperte, a precisare se e, in caso affermativo, dove
mancano altri denti, prima di discutere della cura appropriata nei limiti
dell'assistenza.
I.
Con scritto del 25 agosto 2007, la ricorrente ha dichiarato che non le
era stato possibile sottoporre la suddetta duplica al proprio dentista in
ragione delle ferie di quest'ultimo, riprendendo per il resto le
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 13 gennaio 2007 e
nella sua replica dell'11 maggio 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF. Fra queste figurano le decisioni emanate dall'UFG giusta l'art. 14
cpv. 1 LASE.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
2.
A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto
di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
3.
Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di detta
legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si trovano
nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino svizzero
domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2 LASE).
L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse
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soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere
sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi
privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello stato
d'origine sono pertanto sussidiari. In casi urgenti la rappresentanza
elvetica concede l'aiuto indispensabile (art. 14 cpv. 2 LASE).
4.
La ricorrente postula la presa a carico da parte della Confederazione,
in applicazione della LASE, dei costi inerenti un trattamento dentistico.
In presenza di un intervento di una certa rilevanza si esige da parte
del richiedente la presentazione di un preventivo dettagliato. Nella
fattispecie, il 5 luglio 2006 A._______ ha presentato un primo
preventivo di EURO 2'390.-. A seguito del respingimento della sua
richiesta, in data 6 ottobre 2006 essa ne ha presentato un secondo
per EURO 1'750.-.
4.1 Giusta l'art. 8 cpv. 1 LASE il genere e l'entità dell'assistenza sono
determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza,
tenendo conto dei bisogni vitali di uno svizzero ch'ivi risiede. Nella
fissazione dell'assistenza non si deve tener conto unicamente delle
condizioni esistenti in Svizzera. In maggior misura si deve prendere in
considerazione i costi della vita nel luogo di residenza della persona
bisognosa (cfr. la sentenze del Tribunale federale 2A.454/2006
dell'11 ottobre 2006 consid. 2.1; 2A.24/2000 del 20 marzo 2000
consid. 2a e 2A.39/2A.198/1991 del 30 aprile 1993 consid. 3a). Con le
prestazioni di aiuto sociale ai sensi della LASE devono essere
finanziati unicamente gli esborsi necessari del richiedente. La LASE
ha infatti quale scopo quello di garantire ai cittadini ed alle cittadine
svizzere in difficoltà un tenore di vita semplice ed adeguato (cfr. a
questo titolo il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1972
relativo al progetto di legge federale su prestazioni assistenziali agli
Svizzeri all'estero, FF 1972 II 559/560).
I trattamenti medici e le misure terapeutiche rientrano nel novero degli
interventi che possano essere presi a carico dall'aiuto sociale della
Confederazione, a condizione di essere qualificati come necessari,
opportuni ed adeguati ai sensi del diritto sociale. Per quanto attiene i
trattamenti dentistici vale in quest'ottica in linea di massima il principio
secondo il quale sono pagati unicamente degli interventi semplici.
Sono in particolare prese a carico tutte le misure che permettono di
eliminare il dolore ai denti e/o di garantire la capacità di masticazione.
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Nell'eventualità in cui sia possibile intraprendere più trattamenti, la
priorità viene data alla variante meno costosa. Le implantazioni di
ponti o corone costituiscono dei trattamenti che esulano dall'ordinario
e per i quali di principio non viene garantita alcuna presa a carico dei
costi (cfr. a questo titolo le direttive della Conferenza Svizzera
dell'aiuto sociale e le direttive interne dell'UFG concernenti il calcolo
dell'aiuto materiale secondo la legge federale su prestazioni
assistenziali agli Svizzeri all'estero [dal 1° maggio 2008: direttive
dell'aiuto sociale per le Svizzere e gli Svizzeri all'estero]).
4.2 In presenza di un trattamento dentario costoso, l'organo di aiuto
sociale può eventualmente limitare la libera scelta del dentista e
richiedere l'opinione di un dentista di fiducia. Al fine di determinarsi in
merito alla necessità dell'intervento in oggetto, l'autorità di prime cure
ha ritenuto necessario richiedere un secondo parere al dentista
consulente. Nella sua presa di posizione del 20 novembre 2006,
quest'ultimo ha rilevato che la radiografia contraddiceva quanto
esposto dal dentista della ricorrente, che le corone dei denti 45 e 46
non necessitavano di un intervento e che il trattamento in oggetto ha
essenzialmente lo scopo di fissare un ponte tra i denti in questione. Il
dentista di fiducia ha qualificato tale intervento di lusso, constatando
inoltre che l'interessata aveva già iniziato lo stesso senza il necessario
avallo dell'autorità. Egli ha poi ritenuto che dal punto di vista
funzionale la sostituzione della radice mesiale non è indispensabile e
che lo spazio interdentale poteva essere mantenuto, precisando che il
ponte richiesto non è necessario per assicurare la masticazione, ciò
che esclude una presa a carico a titolo eccezionale (cfr. direttive
interne UFG). Nel suo rapporto del 25 giugno 2007, il dentista
consulente ha inoltre ribadito che il trattamento a cui era stata
sottoposta l'interessata non l'era l'unico possibile e che si sarebbe
potuto lasciare lo spazio interdentale provocato dall'estrazione della
radice mesiale 46. Egli ha poi affermato che la radice distale restante
del dente 46 avrebbe potuto essere curata con un composto o
mediante l'applicazione di una corona, rilevando che, se mancavano
effettivamente dei molari, sarebbe stato indicato applicare una protesi
metallica rimovibile. Le opposte considerazioni della ricorrente non
sono sufficientemente documentate e tali da inficiare l'apprezzamento
della fattispecie effettuata dal dentista consulente sulla base delle
radiografie. Non esisteva e non esiste pertanto alcun motivo tale da far
sorgere dei dubbi in merito al referto allestito dal perito. Ci si potrebbe
eventualmente porre la questione di sapere se il dentista curante
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italiano di A._______ ritiene le prospettate misure come necessarie,
tuttavia nulla si evince a questo titolo dai due preventivi agli atti. Tenuto
conto della chiarezza dei fatti risulta comunque superfluo richiedere
delle delucidazioni ulteriori. Alla luce di quanto esposto, è a giusto
titolo che l'autorità di prime cure ha rifiutato la concessione alla
ricorrente di una prestazione assistenziale ai sensi della LASE per il
trattamento dentario da essa intrapreso.
Resta comunque aperta la possibilità per A._______ di invitare il suo
dentista a prendere posizione in merito alla problematiche ancora
aperte, discutendo in un secondo tempo con le competenti autorità
elvetiche la cura appropriata da intraprendere nei limiti dell'assistenza.
5.
Ne discende che con decisione del 30 novembre 2006, l'UFG non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
6.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto
della situazione personale di quest'ultima, si rinuncia a prelevare tali
spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (tramite l'Ambasciata di Svizzera a Roma)
- autorità inferiore (incarto A 0036 607 di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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