Corte II I
C-1057/2010
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S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 14 dicembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1057/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 14 dicembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che in seguito a
procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° novembre 2001, sarebbe stata
soppressa a decorrere dal 1° febbraio 2010 (doc. 153);
l'interessato, con atto del 15 febbraio 2010, ha impugnato il suddetto
provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
chiedendone l'annullamento ed il ripristino del suo diritto all'intera
prestazione AI;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione
sanitaria;
ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio servizio
medico specialistico (in psichiatria) che, nel rapporto del 16 giugno
2010, ha ritenuto ininfluente la documentazione sanitaria presentata
dall'insorgente (doc. 159);
nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 luglio 2010, l'amministrazione
ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della propria
decisione del 14 dicembre 2009;
dopo aver preso atto della proposta dell'UAIE e di altra
documentazione di rilievo, l'assicurato, con scritto del 1° settembre
2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso ed ha
prodotto ulteriore e recente documentazione sanitaria;
ricevuta la replica, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti al proprio medico
di fiducia, il quale, nella relazione del 28 ottobre 2010 (doc. 161), ha
proposto di far esaminare la documentazione esibita dal COMAI
(MEDAS) di Berna, organismo sanitario dell'AI che già aveva periziato
l'assicurato nel maggio 2009 (doc. 86) e, a dipendenza del parere di
questo servizio, procedere eventualmente ad un nuovo accertamento
sanitario;
l'UAIE, nella sua risposta di causa del 9 novembre 2010, ha pertanto
proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli
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atti affinché possa riprendere l'istruzione della revisione con un
approfondimento specialistico in psichiatria, dapprima attraverso un
parere da parte del centro MEDAS di Berna, poi, eventualmente, con
una nuova perizia;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che un approfondimento medico dei documenti
sanitari esibiti dall'insorgente appare indispensabile, i pareri essendo
in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;
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in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA), né assegnate
indennità per le spese ripetibili in quanto l'insorgente, pur vincente in
causa, ha agito senza essere rappresentato (art. 64 PA);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
del 14 dicembre 2009, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore,
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili;
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno; allegati la duplica
dell'UAIE del 9 novembre 2010 ed il parere medico del 28 ottobre
2010, doc. 161)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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