Corte II I
C-1081/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dagli avvocati Rodolfo Barsi e
Franco Papadia, viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 15 gennaio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1081/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1967
al 1968, nel 1970 e dal 1972 al 2003 come operaio, essenzialmente
nel settore metallurgico, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale
periodo (cfr. conti individuali, incarto TAF doc. 14). Dopo il rimpatrio,
non ha più svolto attività lucrativa per ragioni di salute (doc. 66).
In data 29 ottobre 2004, il nominato ha presentato una prima domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, richiesta che è stata respinta con decisione del 16 gennaio
2006 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE). L'indagine medica allora svolta aveva posto in
evidenza che il richiedente era portatore di cardiopatia ischemica post
infartuale trattata con PTCA e stent (giugno 2003), poliartrosi con
episodi di lombosciatalgia sinistra con moderato impegno funzionale,
lieve stato ansioso reattivo, ipertrofia prostatica benigna, broncopatia
(doc. 1-54).
B.
In data 19 settembre 2006, A._______ ha formulato una seconda
richiesta di prestazioni AI (doc. 57).
Il richiedente è stato visitato il 27 novembre 2006 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Casarano, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"cardiopatia ischemica post-infartuale già rivascolarizzata con PTCA in
fase di compenso, spondiloartrosi lombare con ernia discale L1-L2 e
protrusioni discali multiple, ipertrofia prostatica" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 60% (doc. 75). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali:
- un elettrocardiogramma ed un elettrocardiogramma da sforzo del 7
aprile 2005 di risultato normale, ossia negativo per ridotta riserva
coronarica (doc. 69);
- i risultati di una colonscopia del 27 ottobre 2006 (doc. 70);
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- una prova ergometrica (test elettrocardiografico da sforzo) di data
imprecisabile (doc. 72) ed un'altra prova dello stesso tipo del 17
novembre 2006, normale (doc. 74);
- un'ecografia transrettale del 30 ottobre 2007 (doc. 76) ed un breve
rapporto d'esame ortopedico del 5 marzo 2008 (doc. 77);
- un elettrocardiogramma del 9 luglio 2008 (doc. 82);
- un rapporto del centro di salute mentale di Maglie/Ugento del 12
luglio 2008 per disturbo esplosivo intermittente, sindrome ansio-
depressiva con spunti fobico-ossessivi (doc. 84);
- un referto radiologico della colonna lombosacrale del 14 luglio 2008
(doc. 85), un breve rapporto d'esame ortopedico del 18 luglio 2008
(doc. 86) ed un altro del 22 luglio successivo (doc. 87).
C.
Nella sua relazione del 19 settembre 2008, il Dott. Minnig, sanitario del
Servizio medico regionale "Rhône" (SMR), indirizzata all'UAIE, dopo
aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il
profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che il richiedente
non presenterebbe alcuna invalidità di rilievo, né nel suo precedente
lavoro, né in un'attività di sostituzione (doc. 89).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed un progetto di
decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative è stato
inviato all'interessato (doc. 90). Questo, per il tramite del Patronato
INCA, ha fatto pervenire un certificato del Centro di salute mentale di
Maglie/Ugento identico al precedente (doc. 84 e 91).
Mediante decisione del 7 novembre 2008, l'UAIE ha respinto la
richiesta di rendita (doc. 93). Questo provvedimento è stato comunque
annullato in quanto l'amministrazione si è accorta di aver omesso di
fare visionare l'incarto dal rappresentante dell'assicurato (doc. 95).
Quest'ultimo ha in seguito esibito:
- una relazione di visita ortopedica del 21 novembre 2008 (Dott.
Colucci, doc. 102) attestante una sindrome cervicocefalgica e
vertiginosa da spondilouncoartrosi osteofitosica, grave insufficienza
vertebrale ad elevata incidenza funzionale del rachide
dorsolombosacrale con spondiloartrosi e discoartrosi multipla,
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lombosciatalgia bilaterale più accentuata a destra da ernie discali L4-
L5 ed L5-S1(doc. 102);
- una relazione medico-legale (Dott. Russo) del 22 novembre 2008
nella quale non vengono apportate novità prettamente diagnostiche,
ma si procede ad una differente valutazione delle patologie esistenti
(doc. 101).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Minnig, il quale, nella
sua relazione dell'8 gennaio 2009, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 105).
Mediante decisione del 15 gennaio 2009, l'UAIE ha pertanto respinto
la domanda di prestazioni (doc. 107).
D.
Con il ricorso depositato il 12 febbraio 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dagli avv. Barsi e Papadia, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a
documentazione già ad atti, un referto d'esame ecocardiografico del
19 novembre 2008 ed un elettrocardiogramma di stessa data, un
rapporto d'esame pneumologico dell'11 novembre 2008 ed un altro
rapporto ecocolordoppler cardiaco del 23 ottobre 2008.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella relazione del 20
aprile 2009, ha affermato che la documentazione esibita non poneva
in evidenza patologie di livello invalidante, le turbe di carattere
ortopedico e quelle cardiache essendo compatibili con un'attività
lucrativa (doc. 109).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 maggio 2009, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Da parte sua, l'insorgente non ha esercitato il suo diritto di replica nel
termine a tal fine appositamente impartito.
Con decisione incidentale del 2 luglio 2009, la parte ricorrente è stata
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invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 16 luglio 2009 nella misura di Fr. 294.- ed il 17 settembre
successivo per i restanti 6 franchi.
In esito a richiesta telefonica, l'UAIE ha inviato l'estratto del conto
individuale di A._______.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
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termine impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI,
RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra
nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un
punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del
grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art.
87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione negativa il 16
gennaio 2006. Con decisione del 15 gennaio 2009 ha in seguito
respinto una seconda domanda di rendita presentata il 19 settembre
2006. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è
intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere
limitato dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2009 (vedi anche art. 48
cpv. 2 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art.
36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di
contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45
del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato non ha più lavorato. In precedenza,
in Svizzera, egli è stato attivo, soprattutto, nel settore metallurgico.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
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l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata sostanzialmente
evidenziata la diagnosi di esiti di intervento di PTCA + 3 Stent per
pregresso infarto diaframmatico (giugno 2003), buon recupero della
funzionalità cardiaca, spondiloartrosi lombare con ernia discale L1-L2
e protrusioni discali multiple, ipertrofia prostatica (cfr. la perizia medica
particolareggiata del 27 novembre 2006, doc. 75). Si segnala poi, dal
Centro di salute mentale di Maglie/Ugento, la presenza di un disturbo
da discontrollo degli impulsi (disturbo esplosivo intermittente)
accompagnato da una sindrome ansioso-depressiva con spunti fobico-
ossessivi (doc. 84). Dal punto di vista ortopedico, la diagnosi è stata
precisata dal Dott. Colucci, autore della relazione prodotta in sede di
audizione (21 novembre 2008, doc. 102), il quale annota una sindrome
cervicocefalgica e vertiginosa da spondilouncoartrosi osteofitosica,
(grave) insufficienza vertebrale ad (elevata) incidenza funzionale del
rachide lombo-sacrale con spondilo artrosi e discoartrosi multipla,
lombosciatalgia bilaterale (più a destra) da ernie discali L4-L5 e L5-S1.
Dal punto di vista cardiologico, la relazione del Dott. Russo (22
novembre 2008, doc. 101) non oggettiva quegli elementi diagnostici da
lui menzionati; mancano infatti riscontri oggettivi come ergometrie
recenti, ecocardiogrammi, esami Holter.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
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che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI (nel
tenore vigente fino al 31 dicembre 2007), per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno
durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia
particolareggiata del 27 novembre 2006, doc. 75) pone un tasso
d'invalidità del 60%. Dal canto suo, il primo medico dell'UAIE, Dott.
Minnig, ritiene l'assicurato del tutto abile sia nel precedente lavoro nel
settore metallurgico che in qualsiasi altra attività di sostituzione. Il Dott.
Lehmann, secondo medico dell'UAIE, condivide questa valutazione.
10.2 Traspare immediatamente da una prima valutazione del caso che
il parere del Dott. Minnig è del tutto immotivato. Il medico, nei suoi due
rapporti, si limita a riportare la diagnosi in assenza di qualsiasi
commento e semplicemente ponendo un tasso d'invalidità dello zero
per cento in qualsiasi lavoro. Questo modo di procedere non permette
al giudice delle assicurazioni sociali di esaminare la vertenza. Di poco
aiuto è il parere del Dott. Lehmann, sanitario che si è espresso in sede
ricorsuale. La sua analisi è succinta e, soprattutto, non permette di
colmare le lacune dei rapporti del Dott. Minnig.
Ora, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
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Nella specie, i due pareri menzionati, soprattutto quelli del Dott.
Minnig, non adempiono a queste esigenze.
10.3 Non è inoltre verosimile che, nelle attuali condizioni di salute, con
un discreto danno ortopedico ed una sicura diminuita capacità di sforzi
e di resistenza fisica da ascrivere alla patologia cardiaca, l'assicurato
sia da considerare valido al cento per cento nel suo precedente lavoro
di operaio metallurgico come ritenuto dal servizio medico dell'UAIE.
Che il nominato possa invece riprendere un lavoro adeguato alle sue
attuali condizioni di salute è invece probabile. Tuttavia, manca un
approfondimento del caso in merito a quali lavori A._______ potrebbe
ancora essere assegnato ed in quale misura.
10.4 Un'altra censura che si può muovere all'istruttoria è il fatto che la
documentazione sulla quale si basano i pareri dei consulenti medici
dell'amministrazione è carente e di vecchia data. Per quel che risulta
dagli atti, il test ergometrico più recente risale al novembre 2006 (doc.
74), mentre l'impugnata decisione è stata emanata più di 2 anni dopo.
La perizia medica particolareggiata (E 213, doc. 75) stessa risale a
quella data.
10.5 Infine, l'affezione psichiatrica, pur attestata da certificazione
specialistica succinta, non è stata esaminata. Ora, di regola, un
rapporto psichiatrico, per avere valore probante, deve contenere
l'anamnesi, l'evoluzione della malattia, lo stato attuale, la diagnosi, la
prognosi, la durata ed il tipo di trattamento (con il dosaggio), la
frequenza delle sedute specialistiche. In modo specifico, il rapporto
stesso dovrebbe fornire delle indicazioni sullo stato psichico (aspetto,
atteggiamento, orientamento spazio-temporale, conservazione della
memoria, capacità di concentrazione, facoltà di comprensione,
d'interpretazione e di percezione), nonché tutti quei riscontri che
permettono di individuare elementi di carattere patologico ed eventuali
test psichiatrici. Nel caso in esame, manca una perizia approfondita in
tal senso.
10.6 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi
e/o non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la
qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione
medica. Infatti, è compito del consulente del Servizio medico regionale
o del medico dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente
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alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art.
49 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
[OAI]).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quanto questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 16 gennaio 2006 (data della
precedente decisione cresciuta in giudicato) fino alla data
dell'impugnata decisione (15 gennaio 2009). L'UAIE emanerà poi un
nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad accertamenti
approfonditi in cardiologia, ortopedia e psichiatria (anamnesi, stato
attuale riferito in modo preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e
valutazione, cfr. consid. 10.5) e a una nuova perizia medica
particolareggiata (E 213). Saranno eseguiti tutti quegli esami oggettivi
che il caso richiede (test da sforzo, ecocardiogramma, esame Holter,
radiografie, eventuali TAC, tests psichiatrici, ecc.). L'incarto sarà poi
inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in
merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il gennaio 2006 ed il
15 gennaio 2009, data della decisione impugnata, nonché in merito
all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel
periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi
un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi.
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12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese di Fr. 300.- versato dal ricorrente gli viene restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, e la rinuncia a presentare la
replica, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico dell'UAIE.
Dispositivo alla pagina seguente
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 15 gennaio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) intimato, perché proceda ai sensi del considerando 11 e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato
dalla parte ricorrente le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese
ripetibili di Fr. 1'000.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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