B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1086/2011
S e n t e n z a d e l 2 4 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Documenti di viaggio per stranieri.
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Visto e considerato
che A._______ (in seguito A._______), cittadino iracheno di etnia curda,
nato il … in Kuweit, dove ha sempre vissuto, è giunto in Svizzera l'8 otto-
bre 1991 ed ha depositato una domanda di asilo il 17 ottobre seguente,
che con decisione del 2 novembre 1994 l'allora Ufficio federale dei rifugia-
ti (UFR, la cui competenza è oggi dell'Ufficio federale della migrazione, in
seguito UFM), ha respinto la domanda d'asilo, ammettendo comunque
provvisoriamente l'interessato in Svizzera, nella misura in cui il suo rientro
in Iraq non era esigibile,
che a far tempo dal 13 marzo 2002 l'interessato è stato posto a beneficio
del permesso di dimora B, rinnovato annualmente sino al 9 aprile 2009,
quando la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (in
seguito SP) ha respinto la richiesta di rinnovo a causa degli importanti
oneri di assistenza sociale di cui ha beneficiato l'interessato, per com-
plessivi 51'139.60 franchi,
che A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità can-
tonale davanti al Consiglio di Stato (in seguito CdS), che lo ha respinto,
ed in seguito dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale (in seguito
TRAM), che in data 26 novembre 2009, ha invece accolto il ricorso annul-
lando le decisioni delle istanze inferiori e retrocedendo l'incarto alla SP,
allo scopo di rinnovare il permesso di dimora B; il 23 marzo 2010 esso è
quindi stato rinnovato sino al 15 febbraio 2011,
che il 23 settembre 2010 l'interessato ha postulato all'UFM, il rilascio di
un passaporto per stranieri specificando - il 23 novembre successivo -
che l'Ambasciata irachena non lo considera un cittadino iracheno e si op-
pone al rilascio del passaporto nazionale,
che il 25 gennaio 2011 l'autorità di prime cure ha respinto la domanda
dell'interessato indicando che "la sua situazione non gli impedisce di
prendere contatto con la rappresentanza del suo Paese al fine di procu-
rarsi un documento di viaggio nazionale",
che il 14 febbraio seguente A._______ ha interposto ricorso contro la de-
cisione dell'UFM al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale), rilevando di aver già ottenuto in passato, dalla medesima au-
torità, un documento di viaggio sulla base delle stesse motivazioni, come
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pure di essersi adoperato - senza successo - per l'ottenimento del passa-
porto iracheno presso la Rappresentanza irachena in Svizzera,
che con decisione incidentale del 9 marzo 2011 il ricorrente è stato esen-
tato dal pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali,
che, con osservazioni del 5 aprile 2011, l'UFM ha rilevato che, sebbene
un documento di viaggio con validità dal 13 maggio 2002 al 13 maggio
2005 sia già stato rilasciato, il suo rinnovo non è automatico,
che il ricorrente, chiamato a esprimersi sulle osservazioni dell'UFM, è ri-
masto silente,
che contestualmente, il 16 maggio 2011, la SP ha nuovamente deciso di
non rinnovare il permesso di dimora, fissando un termine con scadenza al
30 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero; in particolare l'au-
torità cantonale ha rilevato che l'interessato è stato sempre a carico
dell'assistenza pubblica accumulando un debito complessivo di oltre
99'000.- franchi,
che, con giudizio del 4 ottobre 2011, il CdS, chiamato ad esprimersi su ri-
corso dell'interessato, ha confermato la suddetta risoluzione, così come
pure il TRAM con sentenza del 28 novembre 2012, cresciuta in giudicato,
che, quindi, la SP ha fissato al ricorrente l'8 marzo 2013 quale termine ul-
timo per lasciare la Svizzera,
che salvo le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31
LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le deci-
sioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzio-
nate all'art. 33 LTAF,
che in particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazio-
ne con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]),
che salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37
LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA,
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che giusta l'art. 48 cpv. 1 PA il ricorrente ha il diritto di ricorrere e il suo ri-
corso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevi-
bile (art. 50 e 52 PA),
che ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi-
camente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità
cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso; il Tribunale appli-
ca d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in
nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA),
che rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudi-
zio (DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43
consid. 6.1),
che l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in rela-
zione con il suo allegato 2, cifra I,
che inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una
revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viag-
gio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577),
che abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio
2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RU 2010 621), e quindi so-
stituita dalla nuova versione del 14 novembre 2012, entrata in vigore il 1°
dicembre 2012 (ODV, RS 143.5); secondo le disposizioni transitorie, alle
procedure relative al rilascio di un documento di viaggio - pendenti al
momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza - si applica il
nuovo diritto. Nel caso in esame, è dunque applicabile la nuova ODV, le
cui disposizioni pertinenti alla fattispecie non hanno subìto delle modifiche
(significative) in termini di contenuto rispetto alla precedente ODV,
che giusta i combinati disposti degli art. 4 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e c
LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri riconosciuti
quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre
1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) (let. b), come pure gli stra-
nieri privi di documenti e titolari di un permesso di domicilio (let. c); inoltre
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ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV alle persone sprovviste di documenti e tito-
lari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passapor-
to per stranieri; in proposito l'assenza di documenti è accertata dall'UFM
sulla scorta dell'art. 10 ODV,
che, nella fattispecie, il ricorrente, a seguito della sentenza del TRAM del
28 novembre 2012, cresciuta in giudicato, non è più a beneficio di un
permesso di dimora in Svizzera,
che di conseguenza è evidente che una delle condizioni cumulative per
poter beneficiare di un passaporto per stranieri non è ossequiata nella fat-
tispecie,
che di conseguenza la decisione dell'UFM deve essere confermata con
sostituzione dei motivi ed il ricorso respinto,
che richiamata la decisione incidentale del 9 marzo 2011, il ricorrente è
esentato dal pagamento delle spese processuali.
(dispositivo sulla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata con sostituzione
dei motivi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ri-
torno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: