Corte II I
C-109/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 29 novembre
2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-109/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1974
al 1975, dal 1979 al 1981 e dal 1983 al 1990, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo (doc. 1 bis).
Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come
bracciante agricolo fino, secondo le sue dichiarazioni, al 23 maggio
2005, quando si è ritirato dal lavoro per ragioni di salute (doc. 10).
In data 4 ottobre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 14 dicembre 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Casarano, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
“spondiloartrosi diffusa con discopatia con apprezzabile impegno
funzionale, lievi esiti di frattura radiocarpica sinistra, esiti di trauma
chiuso dell'emitorace di sinistra con fratture costali multiple” ed ha
posto un tasso d'invalidità del 60% (doc. 29). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali (fra i più recenti):
- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 23 maggio
al 1° giugno 2005 per trauma all'emitorace sinistro con fratture costali
multiple, polso mano sinistra e distorsione cervicale (doc. 23);
- un referto radiologico del torace del 1° luglio 2005 ed un altro del 25
agosto 2005 (doc. 24);
- un rapporto d'esame pneumologico del 20 luglio 2005 (doc. 25);
- un breve rapporto di visita ortopedica del 30 novembre 2005 (doc.
28).
C.
Nella sua relazione del 23 agosto 2006, il Dott. Croisier, medico del
Servizio medico regionale (SMR) “Rhône”, dopo aver ripreso la
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diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie
di lunga durata, ha affermato che il richiedente non potrebbe più
svolgere l'attività di bracciante agricolo, se non al 50% al massimo, ma
a lui sarebbero proponibili lavori di tipo leggero e/o semileggero in
misura completa da luglio 2005, ossia un mese dopo le dimissioni
ospedaliere (doc. 31).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio servizio medico ed
ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è
risultato che svolgendo attività alternative al cento per cento, invece
del lavoro di bracciante agricolo, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 16% (doc. 32). In questo calcolo, il salario dopo
l'insorgere dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 15% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 18 settembre 2006, l'UAIE ha
comunicato all'interessato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile e l'ha invitato ad
esprimersi in merito. L'interpellato non ha risposto.
Mediante decisione del 29 novembre 2006, l'UAIE ha pertanto respinto
la richiesta di rendita (doc. 34).
D.
Con gravame del 4 gennaio 2007 al Tribunale amministrativo federale
(TAF), A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di
Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto ad una mezza rendita AI a decorrere dal 1° ottobre 2004.
L'insorgente indica di essere notevolmente impedito anche in attività
sostitutive, soprattutto per il danno cervicale oggettivamente
comprovato. A suffragio delle sue conclusioni produce un referto di
risonanza magnetica lombosacrale e cervicale del 3 novembre 2006.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Croisier, il
quale, nella sua relazione del 15 marzo 2007, ha affermato che il
referto esibito pone, senza dubbio, in evidenza la presenza di una
spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple, ma che a livello clinico-
funzionale non sussisterebbero limitazioni tali da giustificare una
riduzione della capacità al lavoro in attività di tipo leggero e/o
sedentario.
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 marzo 2007, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quel che è necessario,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 2 maggio
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
G.
Con ordinanza del 10 maggio 2007, la parte ricorrente è stata inviata a
voler versare un anticipo di 300 franchi corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto importo è stato versato dall'interessato il 25
maggio 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
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all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 4 ottobre 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 4 ottobre 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 29 novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
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7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
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8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato come bracciante
agricolo stagionale fino al 23 maggio 2005, quando ha subito un
infortunio che gli ha causato diverse fratture e, da allora, non ha più
esercitato attività lucrativa (doc. 10).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
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9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple
ad apprezzabile impegno funzionale, lievi esiti di frattura radiocarpica
sinistra ed esiti di trauma dell'emitorace di sinistra con fratture costali
multiple (cfr. perizia medica particolareggiata del 14 dicembre 2005,
doc. 29).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
60%. Dal canto suo, il Dott. Croisier, medico consulente dell'UAIE,
ammette che l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente
lavoro di bracciante agricolo, perlomeno al 50% da maggio 2005, data
dell'infortunio, ma ritiene che il nominato potrebbe invece lavorare a
tempo pieno in attività di sostituzione non eccessivamente pesanti, o
semisedentarie (doc. 31, 38).
10.2 La patologia principale che affligge l'insorgente è di natura
ortopedica. A._______ ha potuto lavorare, nonostante fosse già
presente una patologia poliartrosica, in un settore relativamente
pesante fino al maggio del 2005, quando ha subito un incidente
(caduta da un albero) comportante, fra l'altro, la frattura di diverse
costole all'emitorace sinistro, al polso sinistro ed una distorsione
cervicale. Da allora, è evidente, che l'interessato, non potrebbe più
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riprendere attività pesanti e/o pericolose per la sua salute ed integrità
fisica.
Attualmente il danno derivante dall'infortunio e la patologia artrosica
sono importanti, ma non invalidanti. In base al referto di risonanza
magnetica del rachide cervicale e lombosacrale del 3 novembre 2006
(esibito in sede ricorsuale) si può constatare che esistono diverse
marcate lesioni come una ernia discale fra C3-C4 e C4-C5 ed una
protrusione discale fra C5-C6; a livello lombare s'intravedono una
protrusione L2-L3 a destra ed un globale prolasso discale in L3-L4 ed
L4-L5, come pure una netta riduzione di calibro del forame neurale a
sinistra fra lo spazio intersomatico L5-S1. Tuttavia, come viene
osservato dal Dott. Croisier, queste oggettive lesioni degenerative non
si traducono che in una limitazione funzionale, tutto sommato, di
modesta gravità e, in ogni caso, non limitante nell'ambito di attività
leggere e/o semisedentarie. Infatti, a livello clinico (cfr. rapporto di
visita ortopedica del 30 novembre 2005), il rachide cervicale è
spinalgico, limitato in flessione e lateralità solo ai gradi estremi; la
forza prensile e tutta le sensibilità degli arti superiori permane integra
pur riscontrando una moderata limitazione della flessoestensione del
polso sinistro; la flessione, a livello lombare, è limitata solo ai gradi
estremi; la manovra di Lasègue è appena accennata bilateralmente; la
deambulazione è normale, il portamento eretto.
L'assicurato, per il resto, si presenta in buone condizioni generali di
salute, tutti gli altri organi essendo indenni da affezioni limitanti.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del consulente
medico dell'UAIE, ritiene che A._______, perlomeno qualche mese
dopo l'infortunio del maggio 2005, non avrebbe più potuto riprendere il
lavoro di bracciante agricolo, in quanto controindicato alla luce delle
patologie descritte. A lui sarebbero comunque state proponibili, a
tempo pieno, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, quali quella
di operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte; autista di mezzi
leggeri per il trasporto locale di cose e/o persone, custode di museo o
di parcheggio, commesso in negozi al dettaglio, fattorino, ecc.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
Pagina 10
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11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato l'8
settembre 2006, doc. 32) quale salario privo d'invalidità, quello
conseguibile nel 2004 in Italia come bracciante agricolo, ossia Euro
1'209,69.- mensili. L'UAIE si è basato su dati statistici, in quanto i
salari effettivamente percepiti dall'interessato non sono noti o,
perolomeno, non sono attestati dal datore di lavoro (doc. 10, 11).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, semplici e ripetitive. Queste attività
comportano un salario medio di Euro 1'195,58.- mensili (anno 2004).
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione del 15%, che può essere
tutelata, dal momento che la riduzione massima, in casi eccezionali, si
situa al 25%. La riduzione del 15% comporta un reddito dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'016,24.-. Il confronto fra un reddito
privo d'invalidità di Euro 1'209,69.- ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'016,24.- comporta una perdita di
guadagno del 15,99% (arrotondato al 16%), tasso che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
11.3 A titolo abbondanziale si rileva che l'insorgente non potrebbe
aver diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
nemmeno se si ammettesse che, in attività sostitutive, l'interessato
potrebbe lavorare solo all'80%, questo in considerazione dell'oggettivo
danno ortopedico/articolare. Infatti, posti i dati economici sopra
ricordati, il tasso d'invalidità sarebbe comunque ancora inferiore al
40%.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
Pagina 11
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12.1 A titolo di spese ricorsuali si prelevano Fr. 300.-, che vengono
compensate con l'anticipo di uguale importo versato dal ricorrente il 25
maggio 2007 (art. 69 cpv. 2 LAI).
12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto a
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Pagina 12
C-109/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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