Corte II I
C-1094/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
29 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1094/2008
Fatti:
A.
Il 29 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato l'(...), coniugato (da gennaio del
1985 [cfr. doc. AVS 12]) e padre di una figlia nata nel 1986 (cfr. doc.
AVS 3) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° febbraio 2005. La rendita di un importo mensile di fr.
269.-- dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2006 e di fr. 276.-- dal
1° gennaio 2007 è stata calcolata in base ad una durata di
contribuzione di 6 anni e 1 mese, un reddito annuo medio di
fr. 10'320.-- dal 1° febbraio 2005 e di fr. 10'608.-- dal 1° gennaio 2007
ed una scala delle rendite 11 (doc. AI 38 e 38.1 nonché doc. AVS 16).
B.
Il 18 febbraio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
29 gennaio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
versamento di una rendita intera d'invalidità di un importo mensile più
elevato "forse" a far tempo dal 2003. Ha in particolare segnalato
d'avere pagato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità dal 1974 al 1984 (doc. TAF 1).
C.
Nella risposta al ricorso del 7 aprile 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici dell'agosto
ed ottobre 2007 (doc. AI 31 e 33), ha ritenuto il ricorrente inabile al
lavoro nella misura del 100% in qualsiasi attività a far tempo dal
5 novembre 2002. L'assicurato avendo tuttavia presentato la sua
domanda di rendita d'invalidità svizzera solo il 15 febbraio 2006 (doc.
AI 2) – più di dodici mesi dopo l'inizio, il 5 novembre 2003, del suo
diritto a tale rendita – secondo l'UAIE le prestazioni potevano essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (art. 48
cpv. 2 LAI), ossia a partire dal 1° febbraio 2005. L'autorità inferiore ha
infine precisato che l'importo mensile della rendita è stato calcolato in
base ad una durata di contribuzione di 6 anni e 1 mese, alla scala
delle rendite 11 (anni di contribuzione degli assicurati della sua classe
di età: 24 anni; anni interi di contribuzione dell'interessato: 6 anni) e ad
un reddito annuo medio di fr. 10'320.-- dal 1° febbraio 2005 e di
fr. 10'608.-- dal 1° gennaio 2007. Ne discende una rendita intera
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d'invalidità di fr. 269.-- mensili dal 1° febbraio 2005 e di fr. 276.--
mensili dal 1° gennaio 2007 (doc. TAF 3).
D.
Con provvedimento del 10 aprile 2008 (notificato il 16 aprile 2008; doc.
TAF 5 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha
concesso al ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle
osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui
l'insorgente non ha fatto uso.
E.
Con decisione incidentale del 6 giugno 2008 (notificata il 10 giugno
2008; doc. TAF 7 [avviso di ricevimento], questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
23 giugno 2008 (doc. TAF 6 a 8).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
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per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 29 gennaio 2008 (data della decisione impugnata) non risulterebbe
più favorevole al ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-1224/2008 del 28 gennaio 2010 consid. 2.2). Pertanto, e
salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in
vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se la rendita intera d'invalidità debba essere
versata, o meno, al ricorrente a far tempo dal 2003 e se il calcolo
dell'importo mensile della prestazione effettuato dall'autorità inferiore
sia, o meno, corretto.
5.
5.1 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
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intera se è invalido per almeno il 70%. Il diritto alla rendita, secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui
l'assicurato è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media.
5.2 In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (prima frase) precisa
che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti
la richiesta. Le prestazioni sono assegnate per un tempo anteriore (e
retroattivamente al massimo per i cinque anni precedenti la domanda
ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPGA) se l'assicurato non poteva conoscere
i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da
quando ne ha avuto conoscenza (art. 48 cpv. 2 LAI [seconda frase]).
5.3 L'autorità inferiore, ha considerato, da un lato, che il ricorrente è
invalido nella misura del 100% per qualsiasi attività lucrativa a far
tempo dal 5 novembre 2002 (doc. AI 31 e 33; v. anche doc. AI 34) e,
dall'altro lato, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità è nato il 5
novembre 2003. Tuttavia, ritenuto come la richiesta di rendita è stata
presentata il 15 febbraio 2006 (doc. AI 2), la rendita intera d'invalidità
poteva essere versata solo a partire dal 1° febbraio 2005, ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda giusta l'art. 48 cpv. 2
LAI (prima frase).
5.4
5.4.1 Nel ricorso, il ricorrente fa valere, in modo altresì generico, che
"forse" ha diritto al versamento retroattivo della rendita intera
d'invalidità a far tempo dal 2003. Egli appare pertanto richiamare
l'ipotesi di cui alla seconda frase dell'art. 48 cpv. 2 LAI.
5.4.2 Secondo la giurisprudenza, l'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI si
applica allorquando l'assicurato non sapeva né poteva sapere che
subiva, in ragione di una malattia fisica o psichica, una diminuzione
della capacità di guadagno in misura sufficiente a conferirgli il diritto a
delle prestazioni. Questa disposizione non concerne per contro il caso
in cui l'assicurato conosceva tali fatti, ma ignorava che davano diritto a
una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera (cfr., sulla questione,
la sentenza del Tribunale federale 9C_670/2009 dell'11 dicembre 2009
consid. 2 e relativi riferimenti).
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5.4.3 Dagli atti di causa appare che l'insorgente, al più tardi al
momento della presentazione della sua domanda di una rendita
d'invalidità in Italia, era perfettamente cosciente del fatto che le sue
condizioni di salute fisiche e/o psichiche gli conferivano il diritto di
ottenere delle prestazioni assicurative. Basti qui rilevare che in sede di
ricorso ha egli stesso allegato che “mi son detto se sono pazzo mi
diano la pensione, già che non posso più lavorare, e così è stato” (cfr.
gravame del 18 febbraio 2008 pag. 3; doc. TAF 1). In Italia una
domanda per una pensione d'invalidità è stata presentata nel 2002,
l'insorgente ha dovuto sottoporsi a due visite mediche e lo stesso
percepisce una rendita dal 2003 (doc. AI 5 e 6). Ciò nondimeno la
richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata
formulata solo nel febbraio del 2006 (doc. AI 2). A tal proposito, il
ricorrente ha precisato “essendo che in Svizzera avevo versato 10 anni
di contributi, i sindacati mi hanno detto che potevo fare domanda di
pensione” (cfr. gravame del 18 febbraio 2008 pag. 3; doc. TAF 1).
Tuttavia, il fatto che l'insorgente ignorasse di avere diritto ad una
rendita d'invalidità in Svizzera non permette, secondo la
giurisprudenza, né l'applicazione dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI
né, conseguentemente, il riconoscimento di un diritto al versamento
retroattivo, a decorrere dal 2003, della rendita d'invalidità svizzera
accordata all'insorgente medesimo (cfr. la già citata sentenza del
Tribunale federale 9C_670/2009).
5.5 In conclusione, la censura ricorsuale, manifestamente infondata,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata su questo
punto. In altri termini, è a giusta ragione, conto tenuto dell'insieme
delle circostanze del caso di specie, che l'autorità inferiore ha
considerato che la rendita intera accordata al ricorrente andava
versata a decorrere dal 1° febbraio 2005 (art. 48 cpv. 2 prima frase
LAI).
6.
6.1 Secondo l'art. 36 cpv. 1 LAI, hanno diritto alle rendite ordinarie gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno un anno intero. Le disposizioni
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) sono applicabili per
analogia al calcolo delle rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI). Peraltro,
ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 dell'ordinanza del
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31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(OAVS, RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è
obbligatorio.
6.2 Giusta l'art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché
dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il
31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
6.3
6.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono
assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un
periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che
hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è
completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1
LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali
una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha
versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione
è incompleta ai sensi dell'art. 29 ter LAVS, i periodi di contribuzione
compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni,
sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art.
52b OAVS).
6.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un
conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al
calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1
lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale
dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata
contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Peraltro, ai
sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o
debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
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6.3.3 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del
diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle
prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione
di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117
V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività
lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di
tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12
consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141
cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che
per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria –
comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e
indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF
117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117
V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11
gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si
impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili
(DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il
giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126
V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale
comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i
quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1
LAVS. In particolare, l'art. 30 ter cpv. 2 LAVS prevede che i redditi di
un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di
lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto
individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla
cassa di compensazione. Tale disposizione si applica anche
allorquando è apportata la prova che il datore di lavoro ed il lavoratore
hanno concluso una convenzione di salario netto, mediante la quale le
parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro (DTF 130 V 335 consid.
4.1).
6.4 Secondo l'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di
compensazione, il ricorrente ha lavorato in Svizzera negli anni dal
1977 al 1984 (doc. AVS 16.1). Il medesimo ha certo affermato, in sede
di ricorso, d'avere pagato i contributi in Svizzera dal 1974 al 1984.
Tuttavia, non ha manifestamente esibito prove suscettibili di dimostrare
il versamento di contributi per gli anni dal 1974 al 1976. Non ha
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neppure fornito indizi seri e concreti atti a giustificare l'effettuazione
d'ulteriori accertamenti d'ufficio da parte di questo Tribunale. Per
quanto attiene al periodo contestato (1974-1976) l'insorgente si è
limitato a mere asserzioni non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza (cfr. altresì l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS in
combinazione con l'art. 12 cpv. 1 LAVS riguardo agli obblighi
contributivi del ricorrente e di un eventuale datore di lavoro negli anni
1974 e 1975; le esibite cedole di versamento alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG [doc. AVS 14] concernono peraltro gli anni
1981 a 1984).
6.5 In conclusione, a giusta ragione l'UAIE ha considerato – in virtù
delle risultanze processuali, non sussistendo i presupposti per
l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio – che l'insorgente ha pagato
i contributi AVS da gennaio a marzo del 1977 nonché da settembre del
1978 a giugno del 1984 (cfr. estratto del conto individuale della Cassa
svizzera di compensazione; doc. AVS 16.1; v. anche doc. AVS 16).
Anche su questo punto il ricorso, manifestamente destituito di
fondamento, non merita tutelea.
6.6 L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto che il periodo
contributivo dell'insorgente è di 6 anni e 1 mese. Tale periodo
contributivo è incompleto, gli assicurati della sua classe di età (anno
1958) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 24 anni
fino al 2003 (tabelle delle rendite 2003 pag. 7), anno in cui è nato il
diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
6.6.1 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a
una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è
determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di
contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe
di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo di 6 anni e 1 mese
del ricorrente corrisponde pertanto ad un periodo contributivo di 6 anni
completi. Le tabelle delle rendite 2003 prevedono che al rapporto fra i
6 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 24 anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la
scala delle rendite 11 (tabelle delle rendite 2003 pag. 10).
6.6.2 L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere
determinato in base ad una scala delle rendite 11 ed in funzione del
suo reddito annuo medio. Peraltro, il ricorrente non ha contestato gli
Pagina 10
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ulteriori elementi del calcolo della rendita (scala delle rendite, reddito
annuo medio, fattore di rivalutazione) come effettuato dall'autorità
inferiore, calcolo dal quale questo Tribunale non ha motivo di scostarsi
d'ufficio.
6.7 Giova tutt'al più soggiungere che il reddito annuo medio si
compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per
compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater
LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola
ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle
rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33 ter cpv. 1
e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività
lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi
per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
6.7.1 Secondo l'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di
compensazione, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal
ricorrente negli anni dal 1977 al 1984 ammontano a fr. 50'996.-- (9'031
+ 3'842 + 12'602 + 15'397 + 2'700 + 2'500 + 3'674 + 1'250) (doc. AVS
16.1; v. anche doc. AI 38). Quest'importo deve essere rivalutato in
funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima
iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei
20 anni è avvenuta nel 1979 (cfr. sulla questione la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-4924/2008 del 27 aprile 2009
consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.095 (tabelle delle
rendite 2003 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 55'841.--
(50'996 x 1.095). Tale importo deve essere diviso per il periodo di
contribuzione di 6 anni e 1 mese, corrispondenti a 73 mesi. Il reddito
annuo medio del ricorrente per il 2003 ammonta a fr. 9'179.-- ([55'841 :
73] x 12).
6.7.2 Quest'ultimo importo deve essere arrotondato all'importo
immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante
indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 11. L'autorità
inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di
fr. 10'128.-- nel 2003, di fr. 10'320.-- nel 2005 e di fr. 10'608.-- nel
2007. Le tabelle delle rendite 2005 prevedono che la rendita
d'invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 11 ed un
reddito annuo medio di fr. 10'320.-- ammonta a fr. 269.-- (tabelle delle
rendite 2005 pag. 84) e le tabelle delle rendite 2007 prevedono che la
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rendita d'invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite
11 ed un reddito annuo medio di fr. 10'608.-- ammonta a fr. 276.--
(tabelle delle rendite 2007 pag. 84; non appare altresì, né è stato
preteso, che debbano essere contabilizzati degli accrediti per compiti
educativi rispettivamente degli accrediti per compiti d'assistenza).
6.7.3 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita intera d'invalidità di
un importo mensile di fr. 269.-- dal 1° febbraio 2005 e di fr. 276.-- dal
1° gennaio 2007, come calcolato dall'autorità inferiore.
6.8 Da quanto esposto, discende che il ricorso, manifestamente
infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti,
rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile
o manifestamente infondato, il giudice dell'istruzione quale giudice
unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in
materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69
cpv. 2 LAI). Nel caso concreto, il gravame – in considerazione, fra
l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome
manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di
rigetto del ricorso in esame può essere resa a giudice unico.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
23 giugno 2008.
8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 23 giugno 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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