Corte II I
C-1101/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 13 gennaio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1101/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1988 al 1999, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (cfr. conti individuali). Dopo il rimpatrio, non ha più
svolto attività lucrativa, dedicandosi ai lavori della propria economia
domestica composta da 4 persone (doc. 8, 9).
B.
In data 30 giugno 2008, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
La richiedente è stata visitata l'11 agosto 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di sindrome ansioso-
depressiva con disturbi di attacco di panico, cardiopatia ipertensiva,
artrosi delle mani e dei piedi, sovrappeso ed ha posto un tasso
d'invalidità del 55% per qualsivoglia attività (doc. 63). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
- referti sanitari riguardanti la cura ed un intervento chirurgico nel 1998
per isterectomia vaginale a seguito di ipermenorrea (doc. 11-15);
- un verbale di pronto soccorso del 13 ottobre 2000 poco leggibile
(tumefazione al collo? doc. 16); un referto radiografico della laringe del
17 ottobre 2000 con un'ecografia del collo di stessa data (doc. 17, 18);
i risultati di una scintigrafia tiroidea del 3 novembre 2000 (doc. 19);
- i risultati di un'ecografia pelvica del 14 novembre 2002 (doc. 22);
- un verbale di pronto soccorso del 26 marzo 2005 per possibile
attacco di panico (doc. 29) ed un altro verbale del 20 aprile 2005 per
crisi d'ansia (doc. 30);
- un tracciato di elettroencefalogramma del 27 aprile 2005, nella
norma (doc. 31);
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- un rapporto d'esame ecocardiografico del 28 maggio 2005 (doc. 34)
ed i risultati di un esame dello stesso tipo del 26 ottobre 2005 (doc.
39);
- esami ematochimici del 31 ottobre 2005 (doc. 41);
- un rapporto radiografico delle mani del 7 dicembre 2005 (doc. 42);
- un breve rapporto d'esame neurologico del 30 gennaio 2006 (doc.
43);
- referti radiografici dei piedi del 13 marzo, 19 agosto e 13 settembre
2006 con breve attestato ortopedico del 25 ottobre successivo (doc.
44, 46, 47, 48);
- i risultati di un esame elettrocardiografico del 29 luglio 2006 (doc.
45);
- i risultati di un ecodoppler arterioso e venoso agli arti inferiori del 12
gennaio 2007 (doc. 49);
- un rapporto d'esame elettrocardiografico del 6 luglio 2007 (doc. 51);
- un verbale di pronto soccorso del 27 settembre 2007 per stato
d'ansia (doc. 52);
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 5 dicembre 2007
attestante una sindrome ansioso-depressiva presente da diversi anni
con periodiche ricadute e non sempre responsiva ai farmaci (doc. 53);
- una scheda di trasporto in ambulanza per un attacco di panico del 15
dicembre 2007 (doc. 55);
- un breve rapporto d'esame cardiologico del 3 gennaio 2008
attestante una cardiopatia ipertensiva (doc. 56) ed una breve relazione
d'esame ortopedico per problemi artrosici ai piedi del 18 gennaio 2008
(doc. 57);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 9 febbraio 2008 attestante
sindrome ansio-depressiva con disturbi da conversione, disturbi di
attacco di panico (doc. 58);
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- un referto ecocolordoppler cardiaco del 24 luglio 2008 attestante
un'ipertrofia del ventricolo sinistro (doc. 61, 62).
Nel questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica,
l'assicurata ha affermato di essere in grado di svolgere solo una
piccola parte dei lavori casalinghi (doc. 8).
C.
Nella sua relazione del 5 novembre 2008, il Dott. Ribordy, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha
affermato che l'interessata non presenterebbe alcuna invalidità di
rilievo nella sua qualità di persona senza attività lucrativa (doc. 65).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico
e, con progetto di decisione del 10 novembre 2008, ha disposto la
reiezione della domanda di rendita (doc. 66). L'interpellata non ha
preso posizione in merito. Mediante decisione del 13 gennaio 2009,
l'UAIE ha respinto la domanda di rendita (doc. 67).
Il giorno seguente è pervenuta all'UAIE una presa di posizione
dell'assicurata, rappresentata dall'avv. Potenza, datata 22 dicembre
2008, ove si chiede, in via preliminare, di prendere conoscenza degli
atti e, in ogni caso, di riconoscere il diritto ad una rendita d'invalidità
(doc. 68). Con scritto del 22 gennaio 2009, l'UAIE ha informato l'avv.
Potenza che le osservazioni essendo pervenute in ritardo, avrebbe
avuto la possibilità di ricorrere come indicato nella decisione stessa
(doc. 69).
D.
Con il ricorso depositato il 16 febbraio 2009, A._______, sempre
rappresentata dall'avv. Potenza, chiede l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento di
prestazioni assicurative, previo, se necessario, ulteriori accertamenti
sanitari.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua
relazione del 20 aprile 2009, ha preso atto dell'incarto e, valutando le
risposte fornite dalla richiedente sul questionario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica ed in base alle specifiche direttive
federali in materia, ha ritenuto un tasso d'invalidità del 31% (doc. 73).
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 aprile 2009, l'UAIE propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 13 giugno
2009, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito:
- un certificato del Centro di salute mentale di Ugento del 21 febbraio
2009 attestante l'identica diagnosi già riferita dallo stesso Centro (cfr.
doc. 58);
- una dettagliata relazione sanitaria eseguita l'11 giugno 2009 dal Dott.
Scarcella, Acquarica del Capo. L'esperto di parte indica che la
paziente presenta un quadro assimilabile a depressione maggiore,
caratterizzato dai tipici atteggiamenti in tale patologia, artrosi delle
mani e dei piedi (artropatia), poliartrosi del rachide, ipertensione
arteriosa, cardiopatia ipertensiva, eccesso ponderale, esiti di
intervento di isterectomia, insonnia e cefalea. L'esperto di parte
considera la paziente invalida in misura totale.
F.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
9 luglio 2009, afferma che la documentazione prodotta non contiene
nuovi elementi diagnostici, e che il rapporto del Dott. Scarcella non fa
che esprimere un parere diverso sulle conseguenze valetudinarie di
note patologie. Duplicando il 13 luglio 2009, l'UAIE ripropone la
reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 17 luglio 2009, il Tribunale amministrativo federale
ha inviato alla ricorrente copia della duplica con i pareri del Dott.
Lehmann.
Con decisione incidentale del 28 luglio 2009, il TAF ha invitato la parte
ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato l'11 settembre 2009.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 13 gennaio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
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stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
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più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
7.
7.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo
il rimpatrio e si è dedicata ai lavori della propria economia domestica.
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7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84).
7.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità.
7.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
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(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
Nel caso di specie, la ricorrente soffre essenzialmente di una non
meglio investigata sindrome ansioso-depressiva ricorrente con disturbi
da conversione, poco emendabile con psicofarmaci, frequenti ed
oggettivati attacchi di panico, disturbi del sonno, cardiopatia
ipertensiva, artropatia delle mani e dei piedi bilateralmente, poliartrosi
del rachide non investigata, sovrappeso, esiti di isterectomia totale (cfr.
perizia medica particolareggiata dell'11 agosto 2008, doc. 63 e
relazione del Dott. Scarcella dell'11 giugno 2009 esibita in sede di
replica).
9.
9.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 55% (doc.
63). Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Ribordy, Sereni Keller e
Lehmann, escludono un'incapacità al lavoro di livello pensionabile
come casalinga (doc. 65, 73, 75). Il Dott. Scarcella, autore della
relazione sanitaria esibita in sede di replica, ritiene la paziente invalida
in misura del cento per cento.
9.2 Per quanto riguarda la valutazione dell'invalidità, può essere
rilevato che l'indagine psichiatrica è carente. Da molti anni l'assicurata
soffre di disturbi psichici piuttosto gravi. Questi si caratterizzano con
frequenti attacchi di panico e di situazioni d'ansia che, più volte, hanno
reso necessario l'intervento al pronto soccorso (cfr. doc. 16, 29, 30,
52, 53, 55, 58). Ora, ad atti si notano solo due succinti rapporti
d'esame psichiatrico, di cui uno scarsamente leggibile (doc. 53, 58);
quello esibito in sede di replica, del 21 febbraio 2009, non è migliore.
Queste certificazioni e questi verbali di pronto intervento stanno
comunque a dimostrare che la patologia psichiatria, per l'assicurata,
riveste una forma morbosa di importante rilievo. Per questa ragione, la
patologia psichiatrica avrebbe dovuto essere approfondita. Di principio
un esame psichiatrico deve contenere un'anamnesi dettagliata, un
rapporto oggettivo che riferisca sull'orientamento spazio-temporale
della paziente, sull'umore e soprattutto, in questo caso trattandosi di
disturbi di conversione e di panico, sulle idee presenti, sulla frequenza
di stati morbosi acuti, sull'organizzazione mentale, sull'intuizione. Il
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certificato deve poi porre una diagnosi e una prognosi precise e deve
pronunciarsi sulla capacità di lavoro residua. Ora, i certificati ad atti
non permettono di rispondere a questi quesiti. La carenza della
documentazione medica ad atti viene peraltro esplicitamente
ammessa dal Dott. Ribordy (doc. 65, pag. 2). Dal canto suo, la Dott.ssa
Sereni Keller entra nel merito della problematica psichiatrica, ma le
sue considerazioni non sono convincenti nella misura in cui non si
fondano su documenti oggettivi completi (doc. 73). Non migliore, in
questo specifico tema, è la relazione del Dott. Lehmann (doc. 75), il
quale criticando le valutazioni del Dott. Scarcella in materia
psichiatrica, osserva che queste non sarebbero sorrette da rapporti
specialistici attendibili. Ragion di più, questa osservazione, per far
eseguire tale indagini fondamentali.
Nel caso in esame può inoltre essere rilevata una lacuna nell'indagine
ortopedica. Sembra che l'assicurata presenti limitazioni funzionali alle
mani, difficoltà di marcia e dolori ad ambedue i piedi. Trattasi
verosimilmente di un processo artrosico alle mani in fase avanzata, le
cui ripercussioni pratiche a livello valetudinario non sono state ben
riferite. È quindi indispensabile eseguire un nuovo rapporto d'esame
ortopedico particolarmente volto alla problematica degli estremi arti
inferiori e superiori.
Viste queste lacune nella documentazione medica, neppure la
valutazione dell'invalidità della Dott.ssa Sereni Keller, che ha ritenuto
un grado d'invalidità del 31%, può essere confermata.
10.
10.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare l'eventuale incapacità di lavoro subita
dall'interessata e da quando questa invalidità esisterebbe. In queste
circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare
la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una
nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
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10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando
nuovamente la situazione medica. L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine, conformemente a quanto esposto al considerando
precedente, la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia
approfondita in psichiatria. Si richiederà inoltre un E 213 aggiornato ed
un referto d'esame ortopedico approfondito.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il 2008 ed il 13 gennaio 2009, nonché in merito alla sua capacità di
attendere alle usuali incombenze domestiche.
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali, versato dall'insorgente l'11 settembre 2009, le viene
restituito.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria di ricorso e di replica nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 13 gennaio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
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C-1101/2009
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato
dalla ricorrente l'11 settembre 2009 le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese
ripetibili di Fr. 1'500.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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