Corte II I
C-1106/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1106/2006
Fatti:
A.
In data 12 giugno 1991, A._______, cittadino domenicano nato il ...,
ha contratto matrimonio con B._______, sua connazionale nata il ... a
beneficio di un permesso di domicilio (permesso C) in Ticino e gli è
stato quindi rilasciato un permesso di dimora (permesso B) in
applicazione dell'art. 17 cpv. 2 della legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117),
puntualmente rinnovato a scadenze annuali.
A seguito dello scioglimento per divorzio, in data 21 gennaio 1994, del
suddetto matrimonio, con decisione del 17 giugno seguente la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha re-
spinto la richiesta di proroga del permesso di dimora presentata da
A._______, decisione confermata su ricorso dal Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino (di seguito: CdS) il 12 agosto
1994.
B.
In data 14 aprile 1995, l'interessato è convolato a nozze con
C._______, cittadina dominicana nata il ... a beneficio dall'aprile 1991
di un permesso di dimora fuori contingente ai sensi dell'art. 13 let. f
dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri
(OLS, RU 1986 1791) per motivi di salute, con conseguente rilascio al
marito di un permesso di dimora in base all'art. 17 cpv. 2 LDDS
regolarmente rinnovato. Da questa unione l'11 dicembre 1995 è nata
la figlia D._______.
C.
Alla luce dell'importante carico assistenziale accumulato, con decisio-
ne del 12 ottobre 1999, la SPI ha rifiutato a C._______ l'approvazione
del rinnovo del suo permesso di dimora. Per lo stesso motivo, il
18 ottobre successivo, la suddetta autorità ha esteso ad A._______ ed
alla figlia il suddetto provvedimento.
Con decisione del 5 settembre 2000, il CdS ha respinto il ricorso inter-
posto dagli interessati, per il tramite del loro patrocinatore, avverso le
succitate decisioni, fissando loro un termine al 31 ottobre seguente
per lasciare il territorio del Canton Ticino. Il 17 novembre 2000, l'Ufficio
federale degli stranieri (UFDS; attualmente Ufficio federale della
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migrazione: UFM) ha esteso l'ordine cantonale di partenza a tutto il
territorio della Confederazione.
D.
Il 13 dicembre 2000, C._______ e A._______ hanno inoltrato presso la
SPI e la cancelleria del CdS un'istanza di riconsiderazione tendente al
rinnovo del loro permesso di dimora, invocando un peggioramento del-
lo stato di salute della moglie ed il 20 dicembre successivo un'istanza
di revoca dell'ordine di allontanamento. In data 9 gennaio 2001, il CdS
ha dichiarato irricevibile quest'ultima istanza, respingendo nel contem-
po quella del 13 dicembre 2000, decisione questa poi confermata dal
Tribunale federale (di seguito: TF) con sentenza del 18 agosto 2001.
Con scritto del 22 gennaio 2001, l'UFDS ha revocato la sua decisione
di estensione del 17 novembre 2000.
Agendo per il tramite del loro nuovo patrocinatore, con istanza del
6 febbraio 2002, i coniugi A._______ e C._______ hanno chiesto il
riesame della loro situazione, adducendo lo stato di salute di
C._______, nonché il fatto che essa non ha più fatto capo alla pubblica
assistenza. Con decisione del 24 settembre 2002, il CdS ha respinto il
ricorso interposto dagli interessati avverso la decisione dell'8 marzo
precedente con la quale la SPI aveva dichiarato inammissibile la
succitata istanza. Con sentenza del 7 novembre 2002, il TF ha
confermato la decisione del CdS.
E.
Invitato dalla SPI a riprendere la procedura in oggetto, con scritto
dell'11 dicembre 2003, l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integra-
zione e dell'emigrazione (IMES; attualmente: UFM) ha informato i co-
niugi A._______ e C._______ dell'intenzione di estendere gli effetti del
rinvio cantonale a tutto il territorio della Confederazione, accordando
loro la possibilità di prendere posizione in merito sulla base degli art.
29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021). Gli interessati non si sono prevalsi di
tale facoltà.
F.
In data 26 febbraio 2004, l'IMES ha emesso una decisione di estensio-
ne dell'ordine cantonale di partenza a tutto il territorio della Confedera-
zione e proposto l'ammissione provvisoria, ritenendo che, vista la si-
tuazione di salute di C._______, l'esecuzione del suo allontanamento
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non potesse essere considerata come ragionevolmente esigibile. Esso
ha quindi trasferito l'istanza all'Ufficio federale dei rifugiati (UFR;
attualmente UFM) con proposta di concessione dell'ammissione
provvisoria a favore di tutta la famiglia.
G.
Con decisione del 3 marzo 2004, l'UFR ha affermato che, tenuto conto
della gravità della situazione medica di C._______, del fatto che essa
non potrebbe disporre di cure adeguate in caso di ritorno in patria e
che non dispone di mezzi finanziari sufficienti per poter fare capo alle
cure disponibili nella Repubblica Dominicana, l'esecuzione del suo
rinvio non era ragionevolmente esigibile, pronunciando quindi l'ammis-
sione provvisoria dell'interessata e dei suoi familiari, con conseguente
rilascio di permessi F periodicamente rinnovati.
H.
A seguito dell'attestazione del 21 aprile 2006 con la quale A._______
ha dichiarato di vivere separato di fatto, in data 11 maggio 2006, la
SPI ha chiesto all'UFM la revoca dell'ammissione provvisoria concessa
all'interessato in ragione dei problemi di salute della moglie.
Con scritto del 19 giugno 2006, l'UFM ha informato A._______ che, in
ragione del venir meno della relazione con la moglie alla base della
sua ammissione provvisoria, intendeva revocare questo statuto, accor-
dandogli nel contempo la possibilità di prendere posizione in merito,
sulla base degli art. 29 e 30 PA.
I.
Agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, con osservazioni
del 24 luglio 2006, A._______ ha in primo luogo affermato di risiedere
in Svizzera dal 1991, dimostrando un buon grado di integrazione so-
ciale e professionale, e di non essere mai stato a carico della pubblica
assistenza. L'interessato ha rilevato che un suo eventuale rinvio nella
Repubblica Dominicana gli impedirebbe di fatto, in ragione della di-
stanza e dei costi che ne deriverebbero, di esercitare il suo diritto di vi-
sita sulla figlia D._______, ciò che rappresenterebbe un rigore
eccessivo. Ha infine dichiarato di intrattenere da circa due anni e
mezzo una relazione sentimentale con E._______, cittadina svizzera
nata il ..., con la quale intende contrarre matrimonio non appena pro-
nunciato il divorzio dalla moglie.
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J.
Con decisione del 9 ottobre 2006, l'UFM ha revocato l'ammissione
provvisoria pronunciata il 3 marzo 2004 dall'allora UFR, impartendo a
A._______ un termine al 4 dicembre 2006 per lasciare la Svizzera.
L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel
suo scritto del 19 giugno 2006, affermando che, dal momento che l'in-
teressato beneficia unicamente di un'ammissione provvisoria, il suo
lungo periodo di permanenza in Svizzera e l'esercizio di un'attività lu-
crativa non possono essere considerati elementi determinanti. Il sud-
detto ufficio ha quindi rilevato che l'eventuale esercizio di un diritto di
visita sulla figlia potrà essere garantito anche dall'estero adattandone
le modalità di durata e frequenza, precisando che grazie alla moderna
tecnologia i disagi dovuti alla distanza possono essere notevolmente
attenuati. L'UFM ha dichiarato che il periodo di convivenza e il progetto
di matrimonio con una cittadina elvetica non hanno nessuna incidenza
sulla revoca di una decisione di ammissione provvisoria pronunciata
unicamente allo scopo di consentire all'interessato di vivere con la mo-
glie, sottolineando infine che il suo rinvio dalla Svizzera è possibile,
ammissibile e ragionevolmente esigibile.
K.
In data 6 novembre 2006, A._______ è insorto avverso la suddetta
decisione, chiedendone l'annullamento e postulando nel contempo la
conferma dell'ammissione provvisoria pronunciata il 3 marzo 2004.
A sostegno del proprio gravame egli ha ripreso le argomentazioni svi-
luppate nelle sue osservazioni del 24 luglio 2006, ribadendo che la de-
cisione in oggetto è sproporzionata rispetto alle circostanze della fatti-
specie. Il ricorrente ha precisato che, tenuto conto della situazione
economica ed occupazionale regnante nella Repubblica Dominicana,
egli non potrebbe avere accesso alle nuove tecnologie che gli permet-
tono di comunicare con la figlia ed in ogni caso non avrebbe un salario
tale da consentirgli di esercitare il proprio diritto di visita in Svizzera.
L'interessato ha infine affermato che nella sua valutazione della fatti-
specie l'autorità di prime cure non ha tenuto conto dei criteri di integra-
zione di cui all'art. 3b cpv. 1 dell'Ordinanza del 13 settembre 2000
sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205), applicabile all'am-
missione provvisoria giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. b OIntS, di modo che la
decisione impugnata deve essere annullata.
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L.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 21 marzo 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L'au-
torità di prime cure ha in particolare affermato che per le persone am-
messe provvisoriamente l'OIntS trova applicazione unicamente per
quanto riguarda la possibilità loro offerta di partecipare alle misure in-
tegrative cofinanziate dalla Confederazione, precisando che l'esame
dell'integrazione in Svizzera dell'interessato avrebbe potuto essere ef-
fettuato dalle autorità cantonali se avessero ritenuto adempiuti i pre-
supposti per la trasformazione dell'ammisisone provvisoria in un per-
messo di dimora.
M.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità inferio-
re, con replica del 10 maggio 2007, il ricorrente ha rilevato che l'OIntS
trova applicazione nella fattispecie in ragione di quanto previsto al suo
art. 3b cpv. 1, nonché nella Circolare del 1° febbraio 2006 in relazione
alla modifica dell'OIntS emanata dall'UFM stesso.
N.
Con scritto del 1° ottobre 2007, A._______ ha comunicato al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) che dalla sua
relazione con E._______ in data ... è venuta alla luce la figlia
F._______.
O.
Completando l'istruttoria, con scritto del 15 luglio 2008, il Tribunale ha
invitato il ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione perso-
nale (in particolare stato civile) e professionale posteriore al ricorso.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 14 agosto 2008, l'in-
teressato ha informato il TAF di vivere separato da C._______ da oltre
due anni, che una procedura di divorzio è in corso e che convive con
E._______ dalla cui relazione è nata la figlia F._______. A._______ ha
poi affermato di lavorare presso una società del luganese con
contratto fino al 31 agosto 2008, il quale verrà presumibilmente proro-
gato per altri due mesi.
Il TAF ha quindi invitato l'interessato a produrre una dichiarazione sot-
toscritta da E._______ attestante da quando essi intrattengono una
relazione sentimentale e vivono in comunione domestica, nonché
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l'attualità della stessa.
Il 10 settembre 2008, A._______ ha prodotto una dichiarazione con la
quale la compagna afferma di conoscere il ricorrente dall'ottobre 2003,
di frequentarlo dal mese di marzo 2004, di convivere dal maggio 2005,
indicando nel contempo la loro intenzione di unirsi presto in
matrimonio.
P.
Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta attestazione, con
osservazioni complementari del 14 ottobre 2008, l'UFM ha rilevato
come il fatto che l'interessato avesse avuto una figlia dalla sua convi-
vente non potesse giustificare il mantenimento di un'ammissione prov-
visoria pronunciata unicamente a causa della situazione della moglie,
sottolineando inoltre la possibilità per il ricorrente di regolarizzare la
sua nuova unione con il vincolo matrimoniale.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di ammissione provvisoria e di
rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - pos-
sono essere impugnate, dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definiti-
va (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 3 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
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del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
3.1 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione
con la cifra I dell'allegato 2. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle
procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia
applicabili le previgenti disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid.
2). Nella presente fattispecie il diritto materiale anteriore è pertanto
applicabile.
3.2 Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande
presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è
retta dal nuovo diritto.
3.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
4.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presenta-
to nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art.
50 e 52 PA).
5.
Giusta l'art. 14a cpv. 1 LDDS se l'esecuzione dell'allontanamento o
dell'espulsione non è possibile, non ammissibile o non ragionevolmen-
te esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 14a cpv.
2-4 LDDS).
L'ammissione provvisoria deve essere revocata se l'esecuzione è
lecita e se lo straniero ha la possibilità di recarsi legalmente in uno
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Stato terzo o di ritornare nel Paese d'origine o di ultima residenza e lo
si possa ragionevolmente pretendere da lui. Tali misure decadono se lo
straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di
dimora (art. 14b cpv. 2 LDDS).
6.
Nella fattispecie si evince che con decisione del 3 marzo 2004
A._______ è stato posto a beneficio dell'ammissione provvisoria a se-
guito del suo matrimonio con una compatriota che ne adempiva le
condizioni in ragione della sua grave situazione di salute. Lo scopo ri-
cercato con la suddetta decisione era di garantire l'unità della famiglia.
Con scritto del 21 aprile 2006 l'interessato ha dichiarato di vivere se-
parato dalla moglie dall'11 maggio 2006, il motivo per il quale il
ricorrente aveva ottenuto l'ammissione provvisoria è dunque decaduto.
7.
7.1 Il ricorrente sostiene che la revoca dell'ammissione provvisoria
pronunciata il 9 ottobre 2006 ed il suo rinvio nella Repubblica
Dominicana lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami
con la figlia D._______, nata dal matrimonio con C._______, nonché
con la compagna E._______ e con F._______, nata da quest'ultima
relazione, prevalendosi quindi implicitamente del diritto al rispetto della
vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101).
7.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta dispo-
sizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed
opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130
II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata).
7.3 Le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1
CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono
innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli
minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127
II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). Le
persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono
prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione
della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali
necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di
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un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). Inoltre,
secondo la giurisprudenza, il fidanzamento o la vita in concubinato
con una persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in
Svizzera non permettono in principio di invocare il diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, salvo
circostanze particolari. Tale è il caso allorquando la coppia intrattiene
da parecchio tempo delle relazioni strette ed effettivamente vissute e
qualora esistano degli indizi concreti in merito ad un matrimonio preso
seriamente in considerazione ed imminente (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2C_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1 e
2A.305/2006 del 2 agosto 2006 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cpv.
1 CEDU non è tuttavia assoluto. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2
CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di
tale diritto quando questa è prevista dalla legge e in quanto costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per la
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del
paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della
morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001
del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procede-
re alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da
una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni fami-
liari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid.
4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006
consid. 4.2.1). Affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in
materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione passi in secondo
piano è necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti
nella sfera affettiva ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c).
7.4 Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve
intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona
della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in
Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro
all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire
possedere di principio la nazionalità svizzera o disporre di un
permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 135 I 153 e 130 II 281 e
la giurisprudenza citata; cfr. inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
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de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si
deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale
garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel
quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o
protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
7.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, controversa in
dottrina (ALEXANDRA GERBER e BÉATRICE MÉTRAUX, Le regroupement familial
des réfugiés, requérants d'asile et des personnes admises
provisoirement, pag. 107 in Droit des réfugiés publié sous la direction
de WALTER KÄLIN, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Universités
de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel; NICOLAS WISARD
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile,
Bâle, 1997, pag. 431,) lo straniero ammesso provvisoriamente non
può prevalersi dell'art. 8 CEDU, siccome non beneficia di un diritto di
presenza duraturo in Svizzera. In ogni momento infatti gli si può
richiedere - a seconda della situazione prevalente nel Paese d'origine
o di destinazione - di lasciare il territorio elvetico. Il legislatore ha
concepito l'istituto dell'ammissione provvisoria quale misura
temporanea che ha lo scopo di proteggere la persona interessata dai
pericoli ai quali sarebbe esposta in caso di rinvio nel Paese di
destinazione e non ha dunque la stessa valenza giuridica che viene
conferita al permesso di soggiorno. In tal senso il Consiglio federale
aveva affermato, nel suo messaggio relativo a un decreto federale
sulla procedura d'asilo (DPA) del 25 aprile 1990 (FF 1990 II 425), che
ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 LDDS, l'esecuzione non è ammissibile se la
Svizzera, per ragioni di diritto internazionale, non può costringere uno
straniero a recarsi in uno Stato determinato e nessun altro Stato terzo
che rispetti il principio del non respingimento si dichiara disposto ad
accogliere lo straniero. Il Consiglio federale non fece tuttavia menzione
dell'art. 8 CEDU, il quale non venne neppure menzionato in occasione
delle consultazioni parlamentari quale possibile impedimento all'ese-
cuzione del rinvio conformemente all'art. 14a cpv. 3 LDDS. Nel precita-
to messaggio è presentato ancora più chiaramente il concetto dell'am-
missione provvisoria quale misura di sicurezza ai sensi dell'art. 14a
cpv. 4 LDDS. A tale proposito è stato espressamente stabilito che l'ine-
sigibilità dell'esecuzione vale per lo straniero esposto a pericoli con-
creti nel suo Paese d'origine, non prendendo quindi in considerazione
la sua situazione personale in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale
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amministrativo federale del 24 novembre 2007 C-2276/2007 consid.
7.3 nonché FF 1990 II 471 seg.).
7.6 Dalle considerazioni precedenti ne discende che il diritto alla vita
famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU non potrebbe essere invocato
nell'ambito dell'art. 14a LDDS.
8.
8.1 A._______ intrattiene una relazione sentimentale con E._______
dal marzo 2004 con la quale convive dal maggio 2005; essi hanno
manifestato la loro intenzione di convolare a nozze (cfr. in particolare
dichiarazione di E._______ del 7 settembre 2008). Ora, malgrado il
fatto che gli interessati abbiano intrattenuto un rapporto stretto e
sufficientemente vissuto nel senso suindicato, in ragione della
procedura di divorzio del ricorrente apparentemente tuttora in corso,
nonché del tempo successivamente necessario per procurarsi i
documenti indispensabili alla celebrazione del matrimonio, il Tribunale
constata che A._______ non ha comunicato sino ad oggi di aver
intrapreso dei passi sufficientemente concreti in vista di un matrimonio
con la compagna.
8.2 Per quanto riguarda la relazione tra A._______ e la figlia
F._______, cittadina svizzera, nata dalla relazione con E._______,
dalle risultanze agli atti si evince che il ricorrente ha riconosciuto
F._______ prima della nascita (cfr. atto di conferma di un rico-
noscimento prima della nascita del 26 giugno 2007) e che essi vivono
sotto lo stesso tetto unitamente alla madre (cfr. dichiarazione di
E._______ del 7 settembre 2008), di modo che la loro relazione deve
essere considerata stretta, effettivamente vissuta ed intatta. Alla luce
di quanto esposto, qualora un matrimonio con la compagna non
dovesse aver luogo, A._______ potrebbe ottenere un permesso di
soggiorno prevalendosi dell'art. 8 CEDU al fine di evitare la
separazione dalla figlia F._______. Allo stato attuale delle cose
l'ammissione provvisoria appare sproporzionata e dunque
inopportuna.
9.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto e la
decisione del 9 ottobre 2006 annullata.
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10.
Visto l'esito della procedura, non si percepiscono spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e l'anticipo spese di Fr. 600.- versato dal ricorrente
gli è restituito.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), l'autorità
di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese proces-
suali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un mandatario
non professionale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fatti-
specie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribu-
nale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ri-
corrente di un'indennità di Fr. 600.- a titolo di spese ripetibili appaia
equa.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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C-1106/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione del 9 ottobre 2006 è annullata.
2.
L'incarto è trasmesso all'autorità inferiore affinché proceda ai sensi del
considerando 8.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 600.-,
versato in data 13 febbraio 2007, è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 600.- a titolo
di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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