B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1109/2017
Sen t en z a d e l 1 5 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Christoph Rohrer,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Marco Frigerio, Studio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 18 gennaio 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 18 gennaio 2017 (doc. 11), l’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la
domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presen-
tata il 30 settembre 2016 da A._______, cittadino italiano, nato il (…; doc.
5). Detta autorità ha indicato che la documentazione medica agli atti non
attesta alcuna incapacità al lavoro. In particolare, ha precisato che l’inte-
ressato si è annunciato all’assicurazione italiana contro la disoccupazione
ed è alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno.
2.
Il 20 febbraio 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 18 gennaio 2017
mediante il quale ha chiesto d’accogliere il gravame, d’annullare la deci-
sione impugnata e di rinviare gli atti di causa all’autorità inferiore affinché
la stessa, dopo il necessario complemento istruttorio, si pronunci sul diritto
a beneficiare di provvedimenti d’integrazione professionale come pure sul
diritto a percepire una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Si
è doluto di un’errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità
lavorativa, indicando che, secondo i documenti medici allegati in copia, le
patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere l’attività di magazzi-
niere (doc. TAF 1). Il 1° marzo 2017, l’interessato ha versato l’anticipo
spese (doc. TAF 2 a 5).
3.
Nella risposta al ricorso del 18 aprile 2017 (doc. TAF 7), l’UAIE ha proposto
l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa pro-
cedere conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio dell’assicura-
zione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) del 12 aprile 2017 (con-
clusione principale; doc. TAF 7), secondo la quale, in virtù dell’annotazione
del medico SRM del 17 marzo 2017, è indicato (completare l’istruttoria e
pertanto) esperire i necessari accertamenti medici (è altresì fatto riferi-
mento al documento “domande giurista all’attenzione del medico SMR” del
16 marzo 2017; doc. TAF 7).
4.
4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
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contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero.
4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
5.
5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
6.
6.1 Al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in
caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere ras-
segnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del me-
dico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in
quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del
TF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3 con riferimento).
6.2 In particolare, per l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determi-
nante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa
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o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile
e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei
singoli casi. Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI come pure dell'art. 49
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici
per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi,
grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In que-
sto modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici
curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Uf-
ficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno per funzione di effettuare
una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa
e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da
un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio
2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti
dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispon-
gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se
ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF
9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2).
7.
7.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d’annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché
la stessa completi l’istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
conclusione principale della presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone
B._______ del 12 aprile 2017 è giustificata dalla necessità di eseguire i
necessari accertamenti medici con riferimento allo stato di salute ed alla
capacità lavorativa del ricorrente, che finora non sono stati oggetto di alcun
accertamento. Basti rilevare che nel documento “domande giurista all’at-
tenzione del medico SMR” del 16 marzo 2017 è indicato che “l’Ufficio AI
non ha svolto la consueta procedura istruttoria chiedendo ai vari medici
curanti del signor A._______ di voler compilare il rapporto medico AI.
Dall’intero incarto non emerge affatto in che percentuale l’assicurato risulta
(in)abile al lavoro nella sua abituale professione di magazziniere rispettiva-
mente in altre attività più leggere”. Non è però dato sapere, in virtù delle
risultanze processuali, per quale motivo l’Ufficio AI del Cantone B._______
abbia rinunciato a far visitare il ricorrente da un medico del Servizio medico
regionale dell’AI (SMR) oppure a sottoporre i documenti medici agli atti
(doc. 4) al medico SMR. Non vi è infatti motivo di ritenere siccome del tutto
infondata una valutazione da parte del medico SMR, tanto più ove si pensi
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che il dott. C._______, medico SMR, nell’annotazione del 17 marzo 2017
(doc. TAF 7), ha rilevato che “la documentazione (in cui è fatto stato di
discopatia lombare, bulging discale L4-L5 con impegno foraminale bilate-
rale, spondiloartrosi lombare, scoliosi destro-convessa del rachide dorsale
con curva di compenso lombare) è insufficiente per stabilire la presenza o
meno di una patologia invalidante. Sarebbe necessario in particolare il rap-
porto E 213”.
7.2 In siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale
federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si
oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per eseguire i necessari
accertamenti medici sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa del ri-
corrente (che finora non sono stati oggetto di alcun accertamento), segna-
tamente un rapporto E 213 con annesse certificazioni mediche di specialisti
nelle discipline mediche in cui il ricorrente presenta delle patologie nonché
il rapporto del medico SMR, riservato ogni ulteriore esame che lo stato di
salute dell’insorgente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istrut-
toria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sullo stato
di salute e sulla residua capacità lavorativa del ricorrente con il necessario
grado della verosimiglianza preponderante, come infine rettamente rilevato
anche dall’autorità inferiore.
7.3 Ritenuto che l’autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclu-
sione presentata dall’insorgente, proposta che è accolta in questa sede, la
risposta al ricorso del 18 aprile 2017, la presa di posizione dell’Ufficio AI
del Cantone B._______ del 12 aprile 2017, l’annotazione del medico SMR
del 17 marzo 2017 e il documento “domande giurista all’attenzione del me-
dico SMR” del 16 marzo 2017 sono trasmessi al ricorrente unitamente alla
presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era ne-
cessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti
prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
7.4 Non era altresì necessario dare al ricorrente la possibilità di eventual-
mente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale
federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'ac-
certamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio
degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, la già citata
DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata
del 18 gennaio 2017 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non
ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante un anno
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senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della decisione im-
pugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tri-
bunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
7.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la de-
cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sot-
toposto al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle
affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso, nonché al
servizio integrazione professionale dell’Ufficio AI. Per il resto, se del caso,
l’Ufficio AI dovrà pure effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla
base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute. Infine, l’UAIE ren-
derà una nuova decisione sul diritto dell’insorgente a provvedimenti d’inte-
grazione professionale rispettivamente alla rendita d’invalidità.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 800.-, versato il 1° marzo 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
8.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandata-
rio professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr.
pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato
ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re-
putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata
all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
TS-TAF) in complessivi fr. 2’000.- (compresi i disborsi), tenuto conto del
lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore
del ricorrente. Peraltro, le ripetibili non comprendono un supplemento IVA
ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, ritenuto che l’IVA non è dovuta
allorquando il ricorrente, con domicilio all’estero, si lascia patrocinare vo-
lontariamente (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-726/2013 del 14 set-
tembre 2016 consid. 9.2). L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
18 gennaio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 1°
marzo 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio
sarà cresciuto in giudicato.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegati: copie della
risposta al ricorso del 18 aprile 2017, della presa di posizione
dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 12 aprile 2017,
dell’annotazione del medico SMR del 17 marzo 2017 e del documento
“domande giurista all’attenzione del medico SMR” del 16 marzo 2017
nonché il formulario “Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti
Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: