Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1131/2010
Sen t e n z a d e l 2 3 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Mediante rapporto del 2 dicembre 2009, redatto dalla Polizia aeroportuale
del Canton Zurigo, è emerso che la cittadina statunitense A._______,
nata il …, è entrata nello Spazio Schengen il 28 maggio 2009
dall'aeroporto di ZurigoKloten, trattenendosi oltre il periodo di 90 giorni
esente da permesso, ovvero sino al 2 dicembre 2009, data in cui
l'interessata entrava in Svizzera con un volo proveniente da Milano e si
accingeva a lasciare lo spazio Schengen per la volta degli Stati Uniti. In
tale sede, al fine di garantire il suo diritto di essere sentita, l'interessata è
stata resa edotta, in lingua inglese, della possibile emissione di una
misura di allontanamento. Al riguardo quest'ultima ha osservato di non
essere a conoscenza del fatto che era ammesso al massimo un
soggiorno di 90 giorni nello spazio Schengen (cfr. rapporto del 2
dicembre 2009 della Polizia aeroportuale del Canton Zurigo).
B.
Con decisione del 6 gennaio 2010 da notificare tramite la rappresentanza
svizzera a San Francisco, l'UFM ha pronunciato nei confronti
dell'interessata un divieto d'entrata con effettiva validità sino al 6 gennaio
2012 per violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici per essere
entrata illegalmente in Svizzera e aver soggiornato senza il necessario
permesso nello spazio Schengen (art. 67 cpv. 1 lett. a della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
Mediante decisione penale dell'8 gennaio 2010 (cfr. Strafverfügung des
Statthalteramts Bülach/ZH), la competente autorità ha inflitto
all'interessata una multa di fr. 500., oltre alle spese di procedura, per
soggiorno illegale e omessa notificazione della sua permanenza oltre il
soggiorno di 90 giorni (cfr. art. 12 cpv. 1 LStr e art. 10 cpv. 2
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa [OASA, 142.201]).
C.
Il 22 gennaio 2010 l'interessata si apprestava nuovamente ad entrare in
Svizzera presso il valico di Castasegna. Effettuando un controllo di
persona un agente del Corpo delle guardie di confine ha rilevato che nei
suoi confronti era stata pronunciata una decisione di divieto d'entrata non
ancora notificata. Il provvedimento in questione è quindi stato notificato
brevi manu e l'interessata è stata consegnata alle autorità italiane.
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D.
Con verbale di fermo per identificazione, redatto il 23 gennaio 2010 dalla
Guardia di Finanza italiana, è stato confermato che a carico
dell'interessata era stato emesso un provvedimento da parte delle
Autorità Svizzere, quale straniera inammissibile in territorio Schengen e
che la stessa era in possesso di un passaporto recante un timbro di
ingresso nel territorio elvetico datato 28 maggio 2009, un timbro di uscita
datato 2 dicembre 2009 e un timbro di ingresso nel territorio olandese
datato 6 gennaio 2010.
E.
Mediante gravame del 19 febbraio 2010, pervenuto al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) il 24 febbraio
successivo, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha
impugnato la summenzionata decisione amministrativa, postulando in via
preliminare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in via
pregiudiziale l'annullamento dell'atto per violazione di legge, nel merito
l'annullamento del menzionato atto per violazione di legge e/o eccesso di
potere e, in via subordinata, riformare l'atto o sostituirlo, salvo altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa. A sostegno del proprio
gravame l'insorgente si è prevalsa di una mancata notifica della decisione
relativa al divieto d'entrata e di una mancata traduzione della decisione
impugnata. Essa ha infine ritenuto un'erronea valutazione dei fatti
siccome sarebbe uscita più volte dallo spazio Schengen senza mai
trattenersi per più di 90 giorni consecutivi.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
31 maggio 2010, l'UFM ha affermato che nell'ambito del controllo della
partenza dall'aeroporto di ZurigoKloten, la ricorrente non ha contestato i
fatto bensì si è limitata ad affermare di non essere stata a conoscenza del
limite massimo di 90 giorni di soggiorno autorizzato nello spazio
Schengen. In effetti i cittadini statunitensi sono autorizzati a soggiornare
nello spazio Schengen senza permesso, per al massimo 90 giorni
sull'arco temporale di 6 mesi. Avendo l'interessata superato di parecchi
mesi il periodo di tempo concesso, era stata denunciata presso la
competente autorità penale, la quale ha inflitto alla stessa una multa di fr.
500.. Tenuto conto della prassi e della giurisprudenza in ambito nonché
del fatto che il soggiorno illegale è considerato una violazione dell'ordine
e della sicurezza pubblici, la detta autorità ha ritenuto la misura emessa
per una durata di 2 anni, giustificata e proporzionata.
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Pagina 4
G.
Invitata ad esprimersi in merito, con replica del 5 luglio 2010, la ricorrente
ha ribadito di aver compiutamente dimostrato di non essersi trattenuta più
del tempo consentito e che doveva esservi stata un'erronea valutazione
dei fatti, generata forse dalla sequenza dei timbri sul passaporto i quali, a
mente della ricorrente, non avevano alcuna valenza probatoria. Essa ha
inoltre osservato che il suo diritto di essere sentita non era stato
rispettato: mentre la ricorrente si accingeva ad entrare in Svizzera il 22
gennaio 2010, le autorità di frontiera si limitavano a consegnarle un atto
in lingua tedesca senza tradurlo né spiegarne il contenuto, respingendola
in seguito verso l'Italia.
H.
Chiamata ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 16
agosto 2010 l'autorità inferiore ha ritenuto infondate le argomentazioni
addotte della ricorrente. Quest'ultima infatti avrebbe beneficiato
preliminarmente del diritto d'essere sentita in lingua inglese in merito
all'emanazione di un eventuale divieto d'entrata. L'UFM ha dunque
ribadito la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul
Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
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Pagina 5
2.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF
2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
4.
Nel corso della procedura, la ricorrente si è prevalsa della violazione del
suo diritto di essere sentita. Essa ha sostenuto da un lato, di non aver
avuto la possibilità di difendersi e di spiegare le proprio ragioni e dall'altro,
che la decisione impugnata è stata redatta in tedesco e che non le è stata
notificata. Occorre dunque dapprima esaminare le censure di natura
formale.
4.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto
concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg.,
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I
279, consid. 2.3; DTF 132 V 368, consid. 3.1).
Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279,
consid. 2.6.1; DTF 132 V 387, consid. 5.1; DTF 127 V 431, consid.
3d/aa).
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Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa, che il 2 dicembre 2009, la
Polizia aeroportuale del Canton Zurigo ha concesso all'interessata il
diritto di essere sentita. Sebbene in maniera molto succinta alla stessa è
stato infatti consegnato un formulario recante in diverse lingue, fra cui
l'inglese, brevi spiegazioni inerenti ad un eventuale divieto d'entrata che
avrebbe potuto essere pronunciato nei suoi confronti. In tale occasione
essa ha avuto la facoltà di esprimersi. Tale diritto è stato esercitato dalla
ricorrente per iscritto (cfr. rapporto della Polizia aeroportuale del Canton
Zurigo del 2 dicembre 2009).
4.2. Ai sensi dell'art. 33a PA una procedura giudiziaria si svolte in una
delle quattro lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano o romancio), di
regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le
loro conclusioni (cpv. 1). Nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua
ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (cpv. 2). L'inglese
non è una lingua ufficiale (cfr. BERNARD MAITRE / VANESSA THALMANN
(SAID HUBER), art. 33a, in: VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann / Philippe
Weissenberger [edit.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, cifra 10, pag. 734).
L'UFM era dunque legittimato ad emettere la decisione impugnata in
tedesco.
4.3. Dalle risultanze agli atti, emerge che la decisione di divieto d'entrata
del 6 gennaio 2010 è stata inviata all'interessata tramite la
rappresentanza svizzera a San Francisco presso il recapito da lei indicato
alle autorità svizzere. Siccome ai competenti agenti doganali, al momento
del fermo in data 22 gennaio 2010, la decisione non risultava ancora
consegnata, la relativa notifica è stata intimata all'interessata brevi manu.
Tale notifica, non avendo cagionato all'interessata alcun pregiudizio,
considerato che, messa a conoscenza del contenuto della decisione, ha
potuto impugnarla tempestivamente con cognizione di causa per il tramite
di un mandatario professionale, deve quindi essere considerata valida
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_347/2010 del 4 ottobre 2010
consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata).
Visto quanto precede, le censure di forma sollevate si avverano
infondate.
5.
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5.1. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione
d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS],
GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 1962) e all'art. 16 cpv. 2 e 4
della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di
polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non
membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
(elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto
d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel
Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS).
Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in
tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del
regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del
15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere
Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 132]). Per motivi umanitari
o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia
autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in
relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).
5.2. La ricorrente non è cittadina di uno Stato membro dello spazio
Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel
SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25
CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di
accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di
soggiorno è accordato unicamente in presenza di seri motivi, in
particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale C4342/2010 del 9 maggio 2011,
consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la
sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di
allontanamento.
Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata
consultata da nessun altro Stato membro e la ricorrente non possiede un
titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione
che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS.
6.
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6.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale
disciplina il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel
diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il
recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] RU
2010 5925 e FF 2009 7737).
6.2. Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
6.3. I casi per i quali l'UFM dispone, come in precedenza, di un margine
di apprezzamento per pronunciare un divieto d'entrata, figurano ora
all'art. 67 cpv. 2 LStr, il quale corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 LStr
(RU 2007 5456). Diversamente, nei casi previsti dall'art. 67 cpv. 1 LStr,
qualora l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d
cpv. 2 lett. ac LStr (lett. a) o quando lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (lett. b), una decisione di divieto
d'entrata deve in linea di principio essere pronunciata. Il potere di
apprezzamento dell'autorità è in questi casi fortemente ridotto.
6.4. Dato che il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che,
come nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma
esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della
legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il
principio della buona fede, è di principio lecita (cfr. ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed.,
Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF
C2482/2009 del 28 gennaio 2010 e DTAF 2009/3 consid. 3.2). La
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decisione impugnata, tenuto conto dei fatti rimproverati alla ricorrente, è
basata sul previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr che corrisponde al cpv. 2
lett. a del nuovo art. 67 LStr. D'altronde la durata della misura pronunciata
il 6 gennaio 2010 è inferiore a 5 anni, di modo che l'applicazione del
nuovo diritto a questi elementi di fatto non pone alcun problema di
retroattività.
6.5. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio
relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).
La sicurezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono,
tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF
2002 pag 3424; cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA
WIDMER, in: Rainer J. Schweizer [Ed.], Sicherheits und Ordnungsrecht
des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori
riferimenti). In questo senso l'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA statuisce che vi è
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato
rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art.
80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a
pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello
straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici.
6.6. I reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri,
rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate secondo gli art.
115 e segg. della LStr, e possono dunque in quanto tali condurre
all'emissione di un divieto d'entrata, che non deve essere tuttavia
interpretato quale sanzione bensì quale misura di protezione contro
possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3428).
7.
7.1. In applicazione dell'art. 81 OASA, le autorità cantonali possono
chiedere all'UFM che venga emanata una decisione di divieto d'entrata.
7.2. L'autorità competente esamina secondo il suo potere di
apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. Essa
deve dunque procedere ad una meticolosa ponderazione degli interessi
in causa nel rispetto del principio della proporzionalità (cfr. ANDREAS
ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
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Fernhaltung, in: Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Peter Übersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [edit.], 2a ed., Basilea 2009, cifra 8.80 pag. 356).
8.
8.1. La ricorrente è stata condannata con decreto d'accusa dell'8 gennaio
2010 per aver soggiornato nello spazio Schengen oltre i 90 giorni
permessi, segnatamente dal 26 agosto 2009 fino al 2 dicembre 2009,
dunque per oltre tre mesi, e per aver omesso di notificare, entro i termini
previsti, alla competente autorità il prosieguo del suo soggiorno (cfr. art.
12 cpv. 1 LStr e art. 10 cpv. 2 OASA). All'interessata è stata inflitta una
multa di fr. 670., spese ivi comprese.
8.2. Come rilevato in precedenza, vi è violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici anche nel caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Considerato che la ricorrente ha
violato la sicurezza e l'ordine pubblico, l'autorità inferiore ha a giusto titolo
emesso un divieto d'entrata nei confronti di A._______ conformemente
all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.
9.
Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio,
resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo di due anni, è adeguata alle circostanze
del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
9.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere
d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della
proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una
corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della
Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del
ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata
e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX RUBRUMUHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, cifra 613 segg.).
In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed
idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e
che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
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restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid.
5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e
giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento
di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è
da considerarsi elevato.
9.2. A._______ ha affermato nel suo atto ricorsuale di aver fatto ingresso
nello spazio Schengen e di esserne uscita rispettando la normativa in
ambito, ovvero senza mai trattenersi oltre i 90 giorni concessi, sebbene il
suo passaporto non fosse contrassegnato dai relativi timbri di uscita. A
sostegno della propria affermazione essa ha prodotto un messaggio di
posta elettronica del 29 gennaio 2010, costituito da sei pagine, inviato
all'indirizzo "…@", confermanti, a suo dire, i voli verso un
Paese terzo.
Esaminati i suddetti documenti, il Tribunale ritiene che non siano idonei a
comprovare le affermazioni addotte. In primo luogo, come ritenuto
dall'autorità inferiore, la ricorrente ha affermato, il 2 dicembre 2009, di non
essere stata al corrente di non poter rimanere nello spazio Schengen al
massimo per un periodo di 90 giorni. Essa non ha contestato i fatti. In
secondo luogo il messaggio di posta elettronica contiene delle
prenotazioni di volo, che in quanto tali, non possono inconfutabilmente
dimostrare l'avvenuta partenza. Tali prenotazioni risultano essere poco
chiare e scarsamente attendibili. Infine, anche nell'ipotesi in cui la
ricorrente fosse realmente uscita ed entrata anche solo un'unica volta,
risulta poco plausibile che le autorità di controllo alla frontiera, sia
uscendo dagli Stati Uniti sia entrando in un Paese terzo o vice versa,
abbiano tralasciato di apporre i relativi timbri. Dalla copia del passaporto
agli atti, figurano per il periodo trascorso nello spazio Schengen
unicamente un timbro d'entrata a Zurigo il 28 maggio 2009, di uscita da
Zurigo nonché entrata negli Stati Uniti il 2 dicembre 2009.
9.3. Per quanto riguarda l'interesse privato di Amanda Hartzer, dalle
risultanze agli atti non emergono elementi idonei a considerarlo
preponderante. Concretamente, essa non ha dimostrato di avere stretti
legami con la Svizzera.
9.4. Nella specie, tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e
soggettivi in questione e dopo un'attenta ponderazione degli interessi in
causa, il Tribunale considera che l'interesse pubblico al mantenimento del
provvedimento amministrativo nel contesto della polizia degli stranieri è
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preponderante e la durata del divieto d'entrata proporzionata in relazione
allo scopo perseguito con la misura impugnata.
10.
Ne discende che la decisione impugnata è conforme al diritto federale
(cfr. art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, si giustifica mettere a carico della ricorrente
le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 13 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF,RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700. sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 19
aprile 2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
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Data di spedizione: