Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C113/2009
Sen t e n z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 novembre
2008).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), ha lavorato in Svizzera dal
maggio del 1981 al novembre 2006 (doc. 10 n. 1.4), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tale periodo (doc. 30). Dal 1° maggio del 1984 al 31 ottobre del 2006 è
stata alle dipendenze della B._______ in qualità di cucitrice, in ragione di
42 ore alla settimana (nel novembre del 2006 è stata ancora impiegata
come aiuto temporaneo [doc. 10]). Successivamente, è rientrata in Italia
dove si è dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 7). Il
20 dicembre 2007, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da settembre 2007 a
gennaio 2008 (doc. 11 a 15);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2008, da
cui emerge la diagnosi di lombalgia da ernia del disco L4L5 ed
L5S1, spondilosi cervicale, emicrania; le condizioni di salute
dell'interessata sono state definite come peggiorate, ma la stessa
è stata ritenuta in grado di svolgere regolarmente lavori
semipesanti nonché, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia
un lavoro adeguato alle sue condizioni. È stato segnalato che
l'interessata è considerata invalida al 40%, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente
attività (doc. 16);
un certificato medico del 7 luglio 2008, secondo cui l'interessata è
affetta segnatamente da insufficienza venosa agli arti inferiori,
parestesie arti inferiori e cardiopatia ipertensiva (doc. 17);
un referto di visita cardiaca del 9 luglio 2008, in cui è posta la
diagnosi di ipertensione arteriosa (doc. 18);
il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
dell'11 luglio 2008 (doc. 7);
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il questionario per l'assicurato dell'11 luglio 2008 (doc. 8);
il questionario per il datore di lavoro del 19 agosto 2008 (doc. 10).
C.
Nel rapporto del 12 settembre 2008, il dott. C._______, medico dell'UAIE,
ha considerato le lombalgie croniche con ernie discali senza conflitto
radicolare, la spondilosi cervicale e le emicranie siccome senza
ripercussioni sulla capacità al lavoro. Il medico ha quindi ritenuto che
l'interessata presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%
(doc. 20).
D.
Il 19 settembre 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'interessata che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa
è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessata la
facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di
decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 21).
E.
Con atto datato 25 giugno 2008 (ma ricevuto dall'autorità inferiore il 3
novembre 2008), l'interessata ha segnalato che le patologie di cui è
affetta comportano una completa incapacità al lavoro (doc. 24). Ha esibito
un certificato ortopedico del 31 luglio 2007, un referto di visita cardiaca
del 9 luglio 2008 (già agli atti) ed un certificato medico del 10 ottobre
2008 (doc. 22 e 23).
F.
Nel rapporto dell'8 novembre 2008, il dott. C._______ ha segnalato che il
certificato medico del 10 ottobre 2008 enumera delle diagnosi senza
descrivere le conseguenze che le affezioni descritte avrebbero sulla
capacità lavorativa della paziente. Neppure il rapporto manoscritto del 31
luglio 2007 contempla un nuovo elemento oggettivo concernente
l'incapacità lavorativa. Resterebbe la cardiopatia ipertensiva che è causa
di una leggera ipertrofia non invalidante. Il dott. C._______ ha quindi
confermato la sua precedente valutazione (doc. 26).
G.
Il 19 novembre 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che
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l'interessata non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un
anno, ai sensi di legge. In particolare, ha precisato che dagli atti di causa
risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa è
da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita (doc. 27).
H.
Il 24 dicembre 2008, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 19
novembre 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere da dicembre del 2007 (data della richiesta volta
all'ottenimento di una rendita). Si è doluta di un'insufficiente motivazione
della decisione impugnata – in ordine al parametro adottato per
determinare la riduzione della capacità di guadagno rispettivamente la
percentuale di riduzione ritenuta – che non le ha consentito di esercitare
compiutamente il suo diritto di difesa. Ha ribadito che le patologie di cui
soffre (segnatamente cervicodorsolombartrosi, insufficienza venosa arti
inferiori, cefalee ricorrenti, parestesie arti inferiori, cardiopatia ipertensiva)
comportano delle notevoli limitazioni alla sua capacità lavorativa. Ha
esibito un rapporto di visita neurologica del 12 novembre 2008 (doc. TAF
1).
I.
Il 23 febbraio 2009, l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare ad
introdurre la risposta al ricorso (doc. TAF 4). Successivamente, questo
Tribunale ha trasmesso alla ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del
23 febbraio 2009, unitamente a copia degli atti dell'autorità inferiore,
assegnandole un termine con facoltà di presentare delle osservazioni
qualora lo ritenesse opportuno (doc. TAF 5). Il termine è scaduto
infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
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Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e per l'esame del diritto
eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme della 5a
revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio al 16 dicembre 2008
(data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito
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delle questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale
(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010
consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C
1324/2009 del 7 febbraio 2011 consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione
contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31
dicembre 2007.
3.3. La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 20 dicembre 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 dicembre 2006 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 19 novembre 2008, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1
consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Nel gravame la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere
sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non appare
del tutto priva di fondamento ove solo si rilevi che né nel progetto di
decisione del 19 settembre 2008 né nella decisione del 19 novembre
2008 l'UAIE ha spiegato in modo sufficientemente preciso perché,
malgrado il danno alla salute, l'esercizio di un'attività lavorativa è sempre
esigibile in maniera sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. Dagli
atti di causa non risulta altresì che l'autorità inferiore abbia trasmesso alla
ricorrente le prese di posizione del 12 settembre ed 8 novembre 2008 del
servizio medico dell'UAIE (doc. 20 e 26). Al riguardo può essere
osservato che non appare ipotizzabile di potere ricorrere con criteri
adeguati senza avere almeno conoscenza del contenuto essenziale dei
menzionati documenti. A ciò si aggiunga che l'UAIE, rinunciando nel caso
di specie a presentare una risposta al ricorso, non ha ovviato neppure in
procedura ricorsuale alla lacuna informativa della ricorrente concernente i
documenti di cui trattasi. Sennonché, la ricorrente, rappresentata da
mandatario professionale, ha ottenuto da questo Tribunale in sede
ricorsuale di potere prendere visione dell'incarto di causa dell'autorità
inferiore (doc. TAF 5 e 6). Peraltro, alla ricorrente è stata concessa la
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facoltà – sempre in sede di ricorso e dinanzi ad un'autorità, il Tribunale
amministrativo federale, che gode di piena cognizione – di pronunciarsi
sul caso in esame dopo avere preso visione dell'integralità degli atti di
causa, segnatamente dei rapporti del servizio medico dell'UAIE di
settembre e novembre 2008, facoltà di cui l'insorgente non ha però fatto
uso, con la conseguenza che la violazione del diritto di essere sentito
della ricorrente deve considerarsi siccome sanata in questa sede. In
effetti, conto tenuto dell'insieme delle menzionate circostanze, un
annullamento della decisione impugnata e un rinvio degli atti di causa
all'amministrazione per carente motivazione della decisione litigiosa
costituirebbe in ogni caso una vana formalità, la ricorrente avendo
rinunciato a presentare delle osservazioni dopo avere potuto prendere
visione dell'integralità dell'incarto in sede di ricorso, integralità dell'incarto
che consente senza ombra di dubbio di comprendere sufficientemente le
ragioni che hanno spinto l'autorità inferiore a rendere la decisione
litigiosa.
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante un
anno intero, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008,
durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di
un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv.
2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V
335 consid. 3 e 4).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 25 anni
(doc. 30) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di
contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
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6.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera
circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede
nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I
702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
6.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo
stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente
irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno
probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il
riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02
del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può
essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è
modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente
suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza
del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
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6.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.
7.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
7.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
7.3. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.4. Peraltro, e secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
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(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
8.
8.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
8.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSGKommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
8.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
9.
9.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
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non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
9.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
9.3. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
10.
10.1. In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione,
salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere
stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto
sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi
possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
10.2. Alfine di determinare lo statuto della ricorrente, si deve
segnatamente esaminare se la stessa, da sana, avrebbe consacrato
l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione
lucrativa, questo alla luce della sua situazione personale, famigliare,
sociale e finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale federale I 382/04 del 18
ottobre 2005 e DTF 117 V 195).
10.3. Nel caso di specie, l'UAIE ha ritenuto che da sana la ricorrente
avrebbe consacrato la sua attività ad un'occupazione lucrativa a tempo
pieno. L'insorgente non ha contestato in sede di ricorso questo
accertamento dei fatti. Non sussiste altresì alcun motivo per un intervento
d'ufficio da parte di questo Tribunale. Dalle carte processuali emerge in
effetti che, nel novembre del 2006, la ricorrente ha interrotto l'attività
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lucrativa per motivi di salute (doc. 8). L'insorgente ha peraltro essa stessa
indicato nel gravame del 24 dicembre 2008 che "si è ritirata dal lavoro per
motivi di salute" (doc. TAF 1).
11.
11.1. Dalla documentazione medica agli atti appare che la ricorrente
soffre segnatamente di lombalgia da ernia del disco L4L5 ed L5S1,
spondilosi cervicale, emicrania, cardiopatia ipertensiva e lieve ipertrofia
ventricolare (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo
2008 [doc. 16] e presa di posizione del servizio medico dell'UAIE dell'8
novembre 2008 [doc. 26]).
11.2. Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare
o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante un anno.
12.
12.1. Occorre quindi determinare se la ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un
anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
12.2. L'UAIE ha respinto la domanda di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità fondandosi sulla valutazione del dott. C._______,
medico dell'UAIE. Nei rapporti del 12 settembre ed 8 novembre 2008
(doc. 20 e 26), il dott. C._______ ha in particolare rilevato, sulla base
della documentazione medica agli atti, che la ricorrente soffre di
cervicalgia e lombalgia con limitazione della mobilità della colonna
vertebrale e presenza di ernie discali, senza conflitto radicolare. Ha
inoltre constatato che la medesima è affetta da cardiopatia ipertensiva e
da lieve ipertrofia ventricolare. Tali disturbi non hanno comunque alcuna
ripercussione sulla capacità lavorativa. Il dott. C._______ ha quindi
concluso che l'insorgente presenta una completa capacità al lavoro,
dunque del 100%.
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12.3. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dal suddetto
apprezzamento, ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche nella
perizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2008 (doc. 16). In
effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato che l'insorgente è in
grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro
sostitutivo adeguato alle sue condizioni (doc. 16 pag. 9 n. 11.4 a 11.6).
Nella perizia E 213 è stata certo evidenziata un'invalidità del 40%, nella
precedente attività, ritenuta in Italia conformemente alle disposizioni di
legge di detto Paese. Sennonché, a tale riguardo giova rammentare che
la valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità
lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché consid.
2.4 del presente giudizio) e che il medico stesso dell'INSP si è distanziato
da quanto ritenuto dalle autorità italiane sull'incapacità lavorativa.
12.4. La ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, di avere sicuramente
diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Sennonché, agli atti di causa non figura alcun documento medico di data
anteriore alla decisione impugnata che concluda ad un'incapacità
dell'insorgente uguale o superiore al 40% nella sua precedente attività
suscettibile di giustificare la concessione di una rendita d'invalidità
svizzera. In particolare, nei certificati medici del 7 luglio e del 10 ottobre
2008 è invero indicato che la ricorrente è affetta, fra l'altro, da
un'insufficienza venosa e da parestesie agli arti inferiori. Sennonché, e a
prescindere dalle qualifiche dei medici che hanno redatto detti rapporti, in
essi non è fatto riferimento all'incidenza delle citate patologie sulla
capacità lavorativa della ricorrente e un'incapacità lavorativa significativa
dal profilo dell'erogazione di una rendita d'invalidità svizzera non appare
neppure supportata da sufficienti esami clinici obiettivi (v. pure presa di
posizione del dott. C._______), non senza dimenticare che il referto di
visita cardiaca del luglio 2008 (doc. 18) fa certo stato di ipertensione
arteriosa, ma di un buon controllo dei valori pressori nonché di toni ritmici
normofrequenti e ritmo sinusale nei limiti della norma. Per quanto attiene,
al referto di visita neurologica del 12 novembre 2008 (doc. TAF 1), lo
stesso si limita a riferire la già nota e precedentemente diagnosticata
cefalea. In conclusione, l'insorgente non ha presentato argomenti o mezzi
di prova suscettibili di far sorgere dei dubbi sulla valutazione del dott.
C._______, fondata a sua volta sulla perizia medica particolareggiata E
213 del marzo 2008.
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13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
14.1. In considerazione segnatamente di quanto ritenuto al considerando
4 del presente giudizio, si rinuncia del tutto eccezionalmente alla
riscossione di spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in combinazione con
l'art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TSTAF, RS 173.320.2]).
14.2. Nonostante la soccombenza, alla ricorrente, assistita in questa sede
da un mandatario professionale, e sempre per i motivi indicati al
considerando 4 del presente giudizio, spetta tuttavia un'indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TSTAF a contrario). Il Tribunale federale ha infatti già
ammesso che nonostante gli art. 7 e segg. TSTAF non prevedano di
principio delle ripetibili a carico della parte vincente, il giudice può non di
meno mettere determinate spese a carico dell'assicuratore sociale le cui
conclusioni sono infine tutelate/ammesse, allorquando esso ha violato il
suo obbligo d'istruire d'ufficio la causa (cfr. sentenza del Tribunale
federale nella causa 9C_544/2007 del 28 aprile 2008 consid. 6). Conto
tenuto delle circostanze particolari del caso di specie – l'autorità inferiore
non avendo informato compiutamente la ricorrente degli accertamenti
medici messi in atto, non avendo inoltre sufficientemente motivato né il
progetto di decisione del 19 settembre 2008 né la decisione impugnata
del 19 novembre 2008 e avendo infine pure rinunciato a prendere
posizione sul ricorso inoltrato dalla ricorrente – questa Corte ritiene, in
analogia alla succitata giurisprudenza del Tribunale federale ma anche
per motivi di equità (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
2008, ad art. 68 n. 1918 segg. nonché relativi riferimenti), giustificato di
accordare alla ricorrente un'indennità ridotta di ripetibili di fr. 400. (sulla
questione della concessione di ripetibili nonostante la soccombenza in
caso di sanatoria in sede ricorsuale di una violazione del diritto di essere
sentito, v. anche MICHAEL BEUSCH, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad
art. 64 nota n. 20 e relativi riferimenti).
14.3. Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno altresì di
principio diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS
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TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF
127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 400. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
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Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: