Corte II I
C-114/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig e Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentata dal Patronato ACLI,
Viale M. Grigoletti 72/F, IT-33170 Pordenone,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del
4 dicembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-114/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1968
al 2004, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
100). Dall'aprile 1990 era alle dipendenze dell'Ospedale di B. in qualità
di impiegata d'ufficio in ragione di 42 ore settimanali e per un salario
adeguato alla sua qualifica; la dipendente è rimasta assente dal lavoro
causa malattia, da ultimo, dal 27 gennaio al 3 febbraio, il 18 luglio, dal
29 al 30 luglio 2003, il 5 gennaio e dal 3 al 15 agosto 2004; ha
rassegnato le dimissioni, per ragioni personali, con effetto al 31
dicembre 2004 (doc. 12).
B.
In data 7 febbraio 2005, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 3, 4).
La nominata è stata visitata il 22 febbraio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Pordenone, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “spondilodiscoartrosi
con ernia discale C5-C6 senza rilevanti deficit funzionali, buoni esiti di
intervento per epicondilite destra, valvulopatia mitralica in buon
compenso emodinamico, cisti multiple epatiche e renali, mastopatia
fibrocistica” ed ha posto un tasso d'invalidità del 40% (doc. 78).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, fra i quali:
- un insieme di referti sanitari riguardanti cure prestate in Svizzera,
segnatamente nel febbraio 1989 (artrosi lombosacrale), nel gennaio
1992, problemi renali e mammografia, nel novembre 1993 e febbraio
1994 per un lipoma sul dorsale paravertebrale destro, nel marzo 1996
per emicranie e tomografia assiale computerizzata del cranio, nel
novembre 1997 per epicondilite destra, nel marzo 1998 per problemi al
gomito ed alla mano destra, nel giugno 1998 per decompressione del
nervo radiale destro, nel marzo 2001 per problemi di aritmia cardiaca
non patologici (referto esame elettrocardiografico su 24 ore), nel
maggio 2001 per sindrome panvertebrale in un contesto di un
accorciamento dell'arto inferiore sinistro di circa 1,5 cm (doc. 16-36);
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- i risultati di una gastroscopia del 15 maggio 2002 e di una sonografia
dell'addome del 30 maggio successivo; i risultati di un
ecocardiogramma del 17 giugno 2002 e di una mammografia del 23
dicembre 2002 (doc. 37-40);
- un referto d'esami radiologici e densiometrici della colonna cervicale
e spalle del 13 novembre 2003 ed altri esami radiologici-specialistici
della cervicale del 19 novembre successivo (doc. 43, 45);
- un referto di risonanza magnetica della colonna cervicale del 21
aprile 2004 (doc. 48);
- un rapporto d'esame ortopedico/reumatologico del Dott. Dieter Frey,
Basilea del 25 giugno 2004, all'intenzione dell'ospedale cantonale di
Basilea, sezione terapia del dolore ed anestesia (doc. 50);
- un formulario-inchiesta sottoscritto dall'interessata il 12 luglio 2004 in
merito ai disturbi dorsali e cervicali da lei accusati, all'intenzione del
Dipartimento di anestesia e terapia del dolore dell'ospedale
universitario cantonale di Basilea (doc. 51); due rapporti del 28 luglio e
2 settembre 2004 dello stesso servizio (doc. 52);
- un referto d'esame ortopedico del 28 febbraio 2005 (doc. 54);
- un referto d'esame ecocardiografico ed un elettrocardiogramma del
21 aprile 2005 con visita cardiologica (doc. 55-57);
- un referto d'esame elettromiografico del 29 aprile 2005 attestante
delle lievi note di radicolopatia C5 destra con segni di reinnervazione
cronica (doc. 58);
- i risultati di una prova da sforzo al treadmill del 12 luglio 2005 (doc.
77).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico,
Dott. Rosset, il quale, nella sua relazione del 5 dicembre 2005, ha
affermato che l'interessata, dal punto di vista medico, avrebbe potuto
continuare a svolgere il suo precedente lavoro di impiegata
amministrativa in ospedale (doc. 79, 80).
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L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico e, pertanto, mediante
decisione del 22 dicembre 2005, ha respinto la domanda di prestazioni
AI (doc. 81).
D.
A._______, rappresentata dal Patronato ACLI, ha formulato
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo, implicitamente, il riconoscimento del suo diritto ad almeno
la mezza rendita AI. A suffragio delle sue conclusioni esibisce un
certificato medico del Dott. Cuffaro del 26 gennaio 2006 (doc. 95)
attestante , oltre quanto già noto, una cardiopatia valvolare mitralica
con turbe del ritmo. Viene altresì esibito un rapporto del Dott. Frey,
medico curante e reumatologo che ha avuto in cura la nominata da
maggio 2001 al 22 ottobre 2004, l'esperto riferisce circa le cure
prestate (doc. 93).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua
relazione del 23 novembre 2006, ha confermato il parere del Dott.
Rosset (doc. 96).
Mediante decisione su opposizione del 4 dicembre 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 22 dicembre 2005 (doc. 97).
E.
Con atto del 21 dicembre 2006, consegnato alla posta il giorno
successivo, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato
ACLI, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi
al Tribunale amministrativo federale chiedendo il riconoscimento del
suo diritto ad una prestazione AI. A suffragio delle sue conclusioni
produce documentazione già ad atti (prova da sforzo, visita
cardiologica del 21 aprile 2005, elettrocardiogramma holter 24 ore del
1° marzo 2001).
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione del 3 aprile 2007,
si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 99).
Pagina 4
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Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 aprile 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 2 maggio 2007,
ha ribadito la propria intenzione di mantenere il ricorso. A suffragio
delle sue conclusioni ha esibito un referto 2 maggio 2007 della
Dott.ssa Polo Grillo, la quale attesta che la paziente è stata ricoverata
il 15 aprile precedente per un episodio ischemico-miocardico e la
coronarografia lascia intravvedere una stenosi del 90% della MO1
(trattata con angioplastica e stent) e stenosi del 50% all'IVA. Produce
inoltre la lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 15 al
20 aprile 2007 per infarto miocardico parcellare, coronarografia ed
angioplastica coronarica.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione del 25 giugno
2007, ha affermato che, nonostante la recente patologia cardiaca,
l'interessata potrebbe ancora svolgere dei lavori di tipo amministrativo
come in precedenza in misura superiore al 60%.
Nella sua duplica del 28 giugno 2007, l'amministrazione ripropone la
reiezione dell'impugnativa.
H.
Dopo aver preso atto delle duplica dell'UAIE, e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ACLI, con scritto del 29 agosto
2007, ha esibito i risultati di un test al cicloergometro del 21 agosto
2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
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emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 7 febbraio 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 7 febbraio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 4 dicembre 2006, data della decisione su opposizione impugnata.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
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momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 La ricorrente ha sempre lavorato in Svizzera sin dal 1968,
dapprima nel settore alberghiero, poi come segretaria in un ospedale
cantonale. Dall'aprile 1990 era alle dipendenze dell'Ospedale di B.,
come segretaria addetta alle ammissioni. La dipendente, nonostante
che da anni fosse in cura per diverse ragioni sanitarie, ha sempre
svolto il suo lavoro al cento per cento, vale a dire per 42 ore
settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica. Le assenze dal
lavoro causa malattia consistono in pochi giorni nel 2002, come pure
nel 2003 e 13 giorni in tutto nel 2004. Ha rassegnato le dimissioni con
effetto al 31 dicembre 2004 per ragioni personali (doc. 12).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
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raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che la ricorrente
soffre essenzialmente di spondilodiscoartrosi con ernia di C5-C6, esiti
di epicondilite destra, valvulopatia mitralica, mastopatia fibrocistica e
diverse cisti epatiche e renali. Dalla documentazione esibita in sede di
replica si evince che l'assicurata è stata ricoverata nell'aprile 2007 per
infarto miocardico parcellare, esecuzione di coronarografia ed
angioplastica coronarica, presenza residua di ischemia subepicardica
antero-laterale.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
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cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 22 febbraio 2005,
doc. 78) pone un tasso d'invalidità del 40%, pur indicando che
l'assicurata è in grado di svolgere il suo ultimo lavoro e che, in ogni
caso, potrebbe essere riadattata. Dal canto loro, i medici dell'UAIE,
Dott. Rosset e Dott.ssa Sereni Keller, sono del parere che, nonostante
le denunciate affezioni, perlomeno quelle presenti fino alla data
dell'impugnata decisione, la paziente non presenta alcuna invalidità ai
sensi della LAI.
10.2 Già da quando lavorava in Svizzera, l'assicurata ha presentato
diversi problemi di salute, non gravi, che, oltretutto, non le hanno mai
causato un'incapacità al lavoro di livello pensionabile ai sensi della LAI
fino alla data delle dimissioni del 31 dicembre 2004 da imputare a
ragioni personali.
La sindrome cervicovertebrale ed in parte lombare, a carattere
cronico, è presente da molti anni ed ha richiesto cure anche in
Svizzera; essa incide soprattutto a livello di C5-C6 ed è causa di dolori
occasionali. Una guarigione o remissione completa non essendo
possibile, la patologia è stata curata con misure conservative,
medicinali e sedute di fisioterapia che hanno portato a prolungati
periodi di miglioramento sintomatologico. Dal punto di vista funzionale,
i movimenti a livello del rachide cervicale sono limitati ai gradi estremi
e lievemente dolenti; la rotazione verso sinistra è ridotta di circa un
quarto e riferita modicamente dolente; il rachide lombare permette un
anteflessione a 20 cm dal suolo ed i movimenti sugli altri piani sono
limitati agli ultimi gradi. La funzionalità degli arti superiori è
sostanzialmente conservata, come pure quella agli arti inferiori, ove
tuttavia la gamba sinistra è più corta di 1,5 cm rispetto all'altra, difetto
compensato dal porto di scarpe adatte. Il portamento è eretto e
l'andatura è praticamente normale. Queste condizioni
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ortopediche/locomotorie non rappresentano alcun impedimento di
rilievo nell'esercizio del precedente lavoro di segretaria d'ospedale.
L'assicurata, per il resto, si presenta in buone condizioni generali di
salute, almeno fino ad aprile 2007, data di un evento cardiaco che
esula dal periodo sottoposto ad esame della scrivente autorità di
ricorso.
Per il resto, almeno fino alla data dell'impugnata decisione, A._______
presentava patologie presenti da diversi anni e di poco rilievo. Le cisti
epatiche e renali sono presenti da decenni e non hanno mai provocato
deficit di funzionalità dei rispettivi organi; un'epicondilite destra è stata
operata con successo nel 1998; la mastopatia fibrocistica e il lipoma
dorsale accusati dall'interessata sono da considerarsi eventi patologici
benigni e, in ogni caso, non invalidanti. Le turbe cardiache accusate da
A._______ prima del 2007 erano pure di carattere non patologico.
Infatti, nella diagnosi della perizia medica particolareggiata del 22
febbraio 2005 si accenna ad una valvulopatia mitralica in buon
compenso: gli esami cardiologici fino ad allora ad atti sono, tutto
sommato, normali.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere dei medici dell'UAIE
ritiene che A._______, almeno fino alla data dell'impugnata decisione,
4 dicembre 2006, sarebbe stata in grado di continuare a lavorare come
segretaria di ospedale in misura tale da escludere un'invalidità ai sensi
della LAI.
10.4 Dalla documentazione esibita in sede di replica, si evince che le
condizioni di salute e la conseguente capacità al lavoro di A._______
sono peggiorate. La patologia cardiaca è ora caratterizzata da un
episodio ischemico miocardico parcellare e gli esiti di una
coronarografia con interventi di angioplastica coronarica. In queste
condizioni, se l'interessata ritiene di non poter recuperare la
precedente capacità al lavoro per un periodo superiore ad un anno, ha
facoltà di formulare una nuova domanda di rendita AI.
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
11.
Pagina 12
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11.1 Non si prelevano spese processuali.
11.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-114/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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