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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1143/2011
Sen t e n z a d e l l ' 8 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Elena AvenatiCarpani,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 gennaio
2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
L'11 dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con figli (doc. 1bis)
– una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, unitamente alla rendita completiva in favore dei figli
(doc. 22; v. anche doc. 21).
2.
Nel mese di marzo del 2010, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 23). Il 19 gennaio 2011,
l'UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° marzo 2011, la rendita intera
d'invalidità pagata fino ad allora è sostituta da un quarto di rendita
d'invalidità, essendo il grado d'invalidità del 41% (doc. 41; v. anche doc.
40).
3.
L'11 febbraio 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 19 gennaio 2011
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità anche successivamente al 1° marzo 2011, dal momento che le
affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in
una qualsiasi attività lucrativa. Ha segnalato che secondo i certificati
medici, allegati in copia al gravame, le sue condizioni di salute sono
peggiorate (doc. TAF 1).
4.
Con versamenti dell'8 e 29 aprile 2011 (doc. TAF 2 a 9), il ricorrente ha
corrisposto l'anticipo spese richiesto.
5.
Nella risposta al ricorso dell'8 agosto 2011 (doc. TAF 12), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del
Servizio medico dell'UAIE del 28 luglio 2011 (doc. 44), in cui è indicato
che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente
ad una perizia psichiatrica.
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6.
6.1. Con provvedimento del 16 agosto 2011, questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso dell'8 agosto
2011 e la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 28 luglio
2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di
inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso, nel termine di
5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo (doc. TAF 13).
6.2. Il summenzionato provvedimento è stato notificato al ricorrente il 22
agosto 2011 (doc. TAF 14), senza che quest'ultimo abbia fatto uso, nel
termine a tal fine accordato, della facoltà di presentare delle osservazioni.
7.
7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
7.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
8.
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8.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di
cui alla presa di posizione del Servizio medico del 28 luglio 2011 è
giustificata dalla necessità di completare l'istruttoria su un punto rilevante
per l'esito della lite, che finora non è stato oggetto di alcun accertamento,
ossia lo stato di salute psichico del ricorrente e ciò benché la
problematica psichica sia già stata oggetto di indicazione esplicita nella
perizia particolareggiata E 213 del 15 giugno 2009 a pag. 3 e 4 (sulla
possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze anche alla
luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4). Non è altrimenti
possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente
medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
9.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del
provvedimento del 16 agosto 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente
la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della
nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza
9C_310/2011 del 18 luglio 2011. In effetti, nell'ambito dell'accertamento
ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di
causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a
detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la sentenza del Tribunale
federale 9C_310/2011 del 18 luglio 2011 consid. 3.2.4). In altri termini,
nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE il quarto di rendita
attribuito con decisione dell'UAIE del 19 gennaio 2011, e legato alla
problematica urologica/nefrologica, è già definitivamente acquisito
perlomeno fino alla citata data della decisione impugnata (limite di
cognizione temporale nel caso di specie). In tale contesto, resta aperta
solo la questione di sapere se l'eventuale affezione psichiatrica possa
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evitare del tutto una diminuzione della rendita intera accordata al
ricorrente fino a fine febbraio 2011 o implicare una riduzione più
contenuta della stessa. In effetti, e come precedentemente accennato,
una soppressione totale della rendita non è ipotizzabile, dal momento che
la sola affezione urologica/nefrologica, già accertata in prima istanza,
comporta sicuramente ad essa sola la concessione di perlomeno un
quarto di rendita, fino al 19 gennaio 2011, come ritenuto nella decisione
impugnata, dal momento che la stessa si fonda su una residua capacità
lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva adeguata leggera, fermo
restando che secondo l'opinione unanime del medico dell'INPS che ha
redatto la perizia E 213 e del medico del Servizio medico dell'UAIE,
l'insorgente non può più esercitare la sua precedente attività. Per quanto
attiene al calcolo per la determinazione del tasso d'invalidità di cui al
documento no. 38, occorre rilevare che l'autorità inferiore ha fatto
riferimento ai dati statistici concernenti l'Italia secondo le statistiche edite
dall'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra ciò che, conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie (cfr. i motivi di cui al doc.
18), appare corretto. L'UAIE ha certo fatto riferimento ai dati dell'anno
2008 piuttosto che a quelli del 2010. Sennonché, non essendo disponibili
i dati statistici concernenti i salari ottenibili in Italia nel 2010 per la
precedente attività e per le attività di sostituzione proposte dal dott.
B._______ (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra 2011), può essere fatto riferimento ai dati dell'anno 2008 (v.,
sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_41/2010 del 20
aprile 2010 consid. 4.3.1).
9.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda
al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto
nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti
delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
10.
10.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 400., corrisposto con versamenti dell'8 e 29 aprile
2011, è restituito al ricorrente.
10.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
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regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 800., tenuto conto del lavoro
effettivo, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore del ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 19 gennaio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400., corrisposto
con versamenti dell'8 e 29 aprile 2011, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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